Il Codice Internazionale OMS UNICEF sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno: aspetti etici e legislativi Luisa Mondo Cuneo 28 gennaio 2013 PROGRAMMA 09,00-09,30 Razionale del codice: perché è stato scritto, finalità e modalità di aggiornamento dei contenuti 09,30-11,30 Articoli del codice 1-2-3-4-5-6 e confronto con DM 82/09 e DL 84/11 esempi pratici 11,30-13,00 Articoli del codice 7-8-9-10-11 e confronto con DM 82/09 e DL 84/11 esempi pratici 14,00-16,00 Discussione di casi clinici ed applicazione degli articoli nella realtà lavorativa Per l’ambiente Perché AM??? Per la salute del bambino Per la salute della mamma Il latte artificiale è un grande nemico dell'ambiente!! Solo negli Stati Uniti vengono prodotti 20 milioni di tonnellate di latte vaccino ogni anno! Per avere sempre terre per pascolare o coltivare milioni di alberi vengono abbattuti, le foreste vengono bruciate e tante specie di animali e piante vengono distrutte. Le bovine da latte vivono stabulate, costrette a gravidanze ravvicinate, private del vitello al momento del parto, abbattute appena la produzione cala… Durante il processo di produzione del latte in polvere ed altri cibi per neonati i prodotti vengono bolliti a temperature alte, un processo che richiede quantità enormi di energia. Si spreca una quantità immensa di carta, cartone, metallo e plastica, per gli imballaggi dei cibi per neonati e per la produzione di biberon e tettarelle. Per esempio, i 550 milioni di lattine vendute ogni anno per nutrire artificialmente i bambini statunitensi messe insieme per lungo potrebbero fare una volta e mezzo il giro del mondo! I mezzi di trasporto usati per portare i cibi per neonati in tutte le parti del mondo consumano milioni di litri di carburante e contribuiscono all'inquinamento dell'aria. Nelle case di tutto il mondo, quantità enormi di acqua, gas, elettricità e legno vengono sprecate per la preparazione di latte artificiale e la sterilizzazione dei biberon ! Dal sito www.mami.org Prodotto da: Denise Arcoverde Basato sul software "Breastfeeding: Nature's Way" © Origem Group ALLATTAMENTO Il latte materno è l’unico alimento davvero globale, qualsiasi neonato in ogni pare del mondo è programmato dalla natura per esser allattato al seno. L’OMS raccomanda l'allattamento materno esclusivo per i primi sei mesi di vita del bambino, mantenendo poi il latte materno fino al secondo anno di vita o oltre (se la mamma ed il bambino lo desiderano) introducendo gradualmente cibi complementari. Nel 2002, con l’approvazionene della Global Strategy on Infant and Child Nutritioni, l’Assemblea Mondiale della Sanità ha ribadito l’importanza dell’allattamento esclusivo nei primi 6 mesi di vita, e poi proseguito insieme all’alimentazione complementare fino al secondo anno di vita o oltre, come mezzo indispensabile per garantire non solo la sostenibilità alimentare, ma la sopravvivenza e la salute a milioni di bambini in tutto il mondo. Il latte materno → è ricco di anticorpi ed enzimi che migliorano la salute del bambino → non ha bisogno di essere modificato o sterilizzazato → è sempre alla temperatura ideale → non richiede l'uso di alcuno strumento esterno → cambia la propria composizione nel corso di ogni poppata e man mano che il lattante cresce → raramente è controindicato Vantaggi per la mamma • fin dalle prime ore dal parto rafforza il legame fra madre e figlio e getta le basi per una relazione di affetto e fiducia • accelera il ritorno al peso originario • diminuisce il rischio di depressione post-parto • aiuta a distanziare le nascite • diminuisce il rischio di cancro al seno e alle ovaie e di osteoporosi Vantaggi per il bambino (Unicef) “ Se tutti i bambini fossero allattati esclusivamente nei primi sei mesi di vita, si stima che circa 1,5 milioni di morti infantili sarebbero evitate e la salute e lo sviluppo di milioni di altri bambini sarebbe notevolmente migliore”: protegge il bambino dalla diarrea e dalle infezioni acute alle vie respiratorie, da asma, allergie e diabete, le stimola il suo sistema immunitario ed agevola lo sviluppo neurologico Vantaggi a lungo termine per il bambino Un’enorme quantità di ricerche, le prime risalenti addirittura ai primi anni del XX secolo, mostra i rischi dell’alimentazione artificiale. Rischi gravissimi e morti a milioni nelle popolazioni e nei paesi a basso reddito. Morti che sono solo la punta dell’iceberg delle centinaia di milioni di bambini affetti da denutrizione e infezioni, favorite entrambe, in una specie di circolo vizioso, dalla sostituzione del latte materno con un surrogato che non lo potrà mai imitare. Rischi meno gravi nelle popolazioni e nei paesi ad alto reddito, dove si registra lo stesso un eccesso di morti nel primo anno di vita legate al LA (infezioni, enterocolite necrotizzante nei prematuri, SIDS), ma dove sono soprattutto importanti le conseguenze a medio e lungo termine: malattie immuno-mediate (dermatite atopica, diabete, allergie, asma), otite media sovrappeso e obesità, ipertensione, alcune forme di linfoma e leucemia. Dare al latte artificiale pari dignità rispetto al latte materno equivale a mettere sullo stesso piano dentiere e denti, apparecchi acustici e membrane timpaniche, occhiali ed occhi, stampelle e gambe…. COMPOSIZIONE DEL LATTE DI DIVERSI MAMMIFERI (per 100 gr.) Latte Proteine grammi Lattosio grammi Grasso grammi Acqua grammi Donna 0,9 7,2 3,5 88 Mucca 3,6 4,9 3,5 87 Cavall a 2,2 5,9 1,5 90 Asina 1,5 6,2 1,5 90 Capra 4 4,5 4,3 86 Pecor a 6 4,5 7,5 81 4,8 4,7 7,5 82 Bufala Nel mondo, ogni anno, muoiono circa 7,6 milioni di bambini sotto i 5 anni di età. “malattia da biberon” è il nome che viene della combinazione mortale di diarrea, disidratazione e malnutrizione, risultato di un’alimentazione artificiale in condizioni non igieniche. Quando il latte in polvere è ricostituito con acqua non potabile, quest’ultima causa gravi infezioni intestinali. Inoltre, nella maggior parte dei casi, è impossibile sterilizzare biberon e tettarelle. Il latte in polvere è molto costoso: le madri povere nel tentativo di farlo durare più a lungo, lo diluiscono eccessivamente e il bebè riceve tutto il nutrimento di cui ha bisogno, inoltre il suo acquisto contribuirà alla povertà di tutta la famiglia. Infine, non allattando, la mamma ha un maggior rischio di iniziare una nuova gravidanza. "Usate la mia immagine se può aiutare“ ha detto questa madre all'Ospedale Pediatrico di Islamabad (Pakistan). Foto UNICEF A questa donna era stato detto che non avrebbe avuto abbastanza latte per allattare i suoi due gemelli così il bimbo è stato allattato al seno ed è cresciuto in maniera ottimale mentre la piccola è stata nutrita al biberon (ed è morta il giorno seguente allo scatto della fotografia). “Se le vostre vite fossero amareggiate come lo è la mia, nel vedere giorno dopo giorno questa strage di innocenti dovuta ad un’alimentazione inappropriata, allora credo che anche voi, come me, pensereste che la promozione indebita di alimenti per lattanti dovrebbe essere punita come la più miserabile forma di sedizione, e che queste morti dovrebbero essere considerate omicidi” (Milk and Murder -Latte e omicidiodottoressa Cecily Williams, discorso alla riunione del Rotary Club di Singapore, 1939) Chi fa pubblicità al latte artificiale che intenzionalmente mina la fiducia delle donne nell’allattamento materno, non deve essere considerato una bile imprenditore che sta facendo il suo lavoro, ma come un violatore della peggior specie dei diritti umani (Stephen Lewis, Direttore Esecutivo UNICEF, 1999) Le donne sono e devono essere libere di decidere se dare o non dare il seno, ma se desiderano allattare devono essere sostenute fin nei minimi dettagli, con estrema correttezza. PROMUOVERE una cultura che sappia togliere gli ostacoli che interferiscono con l’allattamento PROTEGGERE le donne e le loro famiglie da informazioni parziali, fuorvianti, non libere da conflitto di interessi SOSTENERE gli operatori sanitari nei processi di smantellamento delle barriere che ad oggi impediscono e/o ostacolano pesantemente il processo fisiologico dell’allattamento Il Ministero della Salute ha diramato le Linee di Indirizzo Nazionali sulla protezione, la promozione ed il sostegno dell’allattamento al seno ed ha istituito con il decreto 15 aprile 2008 un “Comitato Nazionale Multisettoriale per l’Allattamento Materno”. Iniziative volte a promuovere e sostenere l'allattamento al seno sono contenute in programmi sviluppati in maniera congiunta da WHO e UNICEF e riguardano sia le pratiche di assistenza alla donna e al neonato in ospedale (ospedali amici dei bambini) che sul territorio (farmacie amiche dei bambini., punti di sostegno, iniziative sul territorio). Il successo di queste iniziative dipende anche dall'impegno dei singoli Paesi nel campo della protezione dell'allattamento al seno: le leggi su maternità e allattamento, diffusione della cultura dell'allattamento al seno La protezione dell'allattamento si attua anche tramite l'applicazione del Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei Sostituti del latte materno. Prosegue, a piccoli passi, la diffusione sul territorio nazionale dell’iniziativa Farmacia Amica dell’Allattamento Materno (FAAM), il progetto ideato dall’associazione “Il Melograno Centro Informazione Maternità e Nascita” che mira a coinvolgere anche il farmaci-sta, operatore sanitario presente capillarmente sul territorio, a stretto contatto con le madri e facilmente reperibile, nel progetto elaborato da OMS/UNICEF per la protezione, la promozione e il sostegno dell’allattamento materno. Sono oltre 20 in Italia le farmacie nelle quali le madri che allatta-no possono trovare: -uno spazio di accoglienza dove allattare, cambiare e pesare il bambino - farmacisti formati al sostegno dell’allattamento un ambiente di vendita che rispetta i criteri del Codice Internazionale: il latte artificiale e i prodotti compresi nel campo di applicazione del Codice sono fuori dallo spazio di libero accesso, e vengono venduti solo su precisa richiesta, mai proposti dal farmacista. La pubblicità degli alimento per neonati non può fatta allo stesso modo di quella per gli altri prodotti dedicati all’infanzia: deve essere soggetta ad un regolamento !! così è stato redatto da OMS ed UNICEF il codice Internazionale sulla Commercializzazione dei Sostituiti del latte materno Codice E’ una convenzione internazionale ratificata dall’assemblea mondiale della sanità il 21 maggio 1981 (118 voti a favore, 1 contrario, 3 astenuti). È uno strumento dinamico, continuamente aggiornato con “risoluzioni”, che hanno lo stesso valore degli 11 articoli iniziali, ogniqualvolta si renda necessario chiarire dei punti, fronteggiare nuove strategie commerciali o aggiornare i dati relativi alla ricerca scientifica. Tutti gli articoli e tutte le risoluzioni sono frutto di trattative con le aziende produttrici di sostituti del latte materno che hanno partecipato alla sua stesura ed hanno sottoscritto il testo. Internazionale Nato per proteggere i bambini dei Paesi in via di Sviluppo vale in tutto il mondo L’WHA puntualizza che il rispetto del Codice è un requisito minimo e invita gli Stati Membri a mettere il Codice in pratica con leggi nazionali, regolamenti ed altre misure possibili Commercializzazione Uno dei principali ostacoli all’allattamento è rappresentato dalle politiche di marketing delle ditte produttrici di alimenti per l’infanzia rivolte alle famiglie e agli operatori sanitari. Sostituti del latte materno Tutti gli alimenti commercializzati o comunque presentati come adatti a bambini di età < 6 mesi L’applicazione in Italia ratifica Codice e successive Risoluzioni, 1981 DM 500/94 recepisce il Codice in maniera parziale DL 241/96 - prevede le sanzioni Circolare 24 ottobre 2000, n.16 (circolare Veronesi): Promozione e tutela dell'allattamento al seno. (niente spazio predefinito per la prescrizione del sostituto nella lettera di dimissioni) DM 16 gennaio 2002. Modalità della diffusione di materiale informativo e didattico e del controllo delle informazioni corrette ed adeguate sull'alimentazione dei lattanti e dei bambini, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500 Unione Europea. Direttiva 2006/141/CE della Commissione del 22 dicembre 2006 riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante abrogazione della direttiva 1999/21/CE linee di indirizzo nazionali sulla protezione, promozione e sostegno dell’allattamento al seno (n. 281 del 28 agosto 1997, G.U. n.32 del 7/2/2008) DM 82/ 2009 Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso Paesi terzi. (09G0093). Gazzetta Ufficiale N. 155 del 7 Luglio 2009 DL 84/ 2011 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, recante attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso i Paesi terzi Articolo 1: finalità del Codice la finalità del codice è contribuire ad assicurare ai lattanti una nutrizione sicura e adeguata, mediante la protezione e promozione dell’allattamento al seno ed assicurando l’uso appropriato dei sostituti del latte materno, quando questi siano necessari, sulla base di informazioni adeguate e attraverso forme appropriate di commercializzazione e distribuzione. Articolo 2: campo di applicazione del Codice Il Codice si applica alla commercializzazione, e alle pratiche ad essa connesse, dei seguenti prodotti: sostituti del latte materno (INCLUSI i latti speciali, anti allergici, antireflusso, per prematuri), gli alimenti per lattanti; altri derivati del latte, alimenti e bevande INCLUSI gli alimenti complementari per biberon (camomilla, tisanine, anche l’acqua se indicata come migliore per diluire il latte in polvere) , quando commercializzati o comunque rappresentati come idonei, con o senza modifiche, a sostituire parzialmente o totalmente il latte materno; biberon e tettarelle. A differenza di quanto previsto nel Codice, la legge italiana e la direttiva europea consentono la pubblicità di biberon, tettarelle, altri cibi e bevande presentati per bambini piccoli, latte di proseguimento e di crescita Articolo 3: Definizioni (1) “Sostituti del Latte Materno” qualsiasi alimento commercializzato o comunque rappresentato come idoneo a sostituire parzialmente o totalmente il latte materno, che sia adatto o meno a tale scopo “Alimento Complementare” qualsiasi alimento, sia prodotto industrialmente che preparato localmente, adatto come complemento del latte materno o delle formule per lattanti, quando entrambi diventino insufficienti a soddisfare le esigenze nutrizionali del lattante. Tali alimenti sono anche comunemente denominati “alimenti per lo svezzamento” o “supplementi del latte materno” “Alimento per lattanti” o "formula per lattanti“: sostituto del latte materno formulato industrialmente in accordo con gli standard applicabili del Codex Alimentarius, al fine di soddisfare le normali esigenze nutrizionali dei lattanti fino ai (4 o ) 6 mesi di età (Risoluzione AMS 54.2 del 2001), e adattati alle loro caratteristiche fisiologiche. L’alimento per lattanti può anche essere preparato in casa, nel qual caso viene descritto come “preparazione casalinga” segue… Articolo 3: Definizioni (2) “Contenitore”: qualsiasi forma di confezione dei prodotti per la vendita al dettaglio, compresi gli involucri; “Distributore”: una persona, un'azienda o qualsiasi altra entità nel settore pubblico o privato impegnata in attività (dirette o indirette) di commercializzazione all’ingrosso o al dettaglio di prodotti cui si applica il presente Codice. Un “Distributore primario” è un agente di vendita, rappresentante, distributore nazionale o mediatore industriale; “Sistema sanitario”: istituzioni od organizzazioni governative, non governative o private impegnate, direttamente o indirettamente, nella tutela della salute delle madri, dei lattanti e delle gestanti; asili nido ed altre istituzioni che si occupano di bambini. Include, inoltre, operatori sanitari nella pratica privata. Ai fini del presente Codice, il sistema sanitario non include farmacie o altri punti vendita istituzionali; “Personale sanitario”: persona occupata in una componente di tale sistema sanitario, a livello professionale o non professionale, inclusi i volontari e coloro che prestano lavoro non retribuito; segue… Articolo 3: Definizioni (3) “Etichetta”: qualsiasi cartellino, marchio, marca, materiale illustrato o altrimenti descrittivo, scritto, stampato, stampigliato, marchiato, sbalzato o impresso, o fissato sul contenitore di qualsiasi prodotto cui si applica il presente Codice; “Produttore”: azienda o altra entità del settore pubblico o privato impegnata nell’attività o funzione (sia direttamente che attraverso un agente o attraverso un’entità da essa controllata o ad essa vincolata da contratto) di fabbricazione di un prodotto cui si applica il presente Codice; “Commercializzazione”: promozione, distribuzione, vendita, pubblicità, pubbliche relazioni e servizi di informazione sul prodotto; “Personale addetto alla commercializzazione” ogni persona le cui funzioni riguardano la commercializzazione di uno o più prodotti che rientrano nel campo di applicazione del presente Codice; “Campioni”: singole o piccole quantità di un prodotto fornite gratuitamente; “Forniture”: grandi quantità di un prodotto date gratuitamente o a basso costo, per fini sociali, per un periodo prolungato, comprese le forniture alle famiglie bisognose Articolo 2: campo di applicazione, esempi “Ogni cibo o bevanda presentato come idoneo per l’uso da parte di bambini con meno di 6 mesi:questa categoria comprende tutti i tipi di alimenti, tranne i latti formulati a base di latte vaccino o soia. Quelli più comunemente implicati in violazioni del Codice sono: cereali, pappe (alimenti liofilizzati da preparare con acqua o latte), omogeneizzati di frutta, verdura, cereali, carne etc. in vasetti pronti per l’uso o altre confezioni, camomille, tè o tisane per bambini, biscotti acque minerali, succhi ed altre bevande. Questi prodotti rientrano nell’ambito di applicazione del Codice solo se sono in qualche modo rappresentati come idonei per nutrire i bambini nei primi 6 mesi di vita. Le seguenti domande aiuteranno a decidere se si tratta di violazione: Verificare l’età raccomandata sull’etichetta: • c’è scritto 4 mesi o 5 mesi? è un sostituto del latte materno. • c’è scritto “dal 6° mese”? o c’è scritto “dai 6 mesi”? segue… Articolo 2: campo di applicazione, esempi • Le istruzioni indicano come nutrire bambini di meno di 6 mesi? • L’etichetta mostra un bimbo chiara-mente più piccolo di 6 mesi? • L’etichetta contiene frasi come “dalla nascita”, “dall’inizio”, “prima fase”? • Si consiglia di somministrare il prodotto col biberon? • L’etichetta mostra un biberon? Violazione del codice, ma non della legge VIOLAZIONE Violazione del codice, ma non della legge L’acqua in bottiglia o acqua minerale non è esplicitamente citata dal Codice, ma, quando è prodotta da ditte come Humana o Mellin, che commercializzano anche altri sostituti del latte materno, o quando la si promuove “per tutte le età”, cioè fin dalla nascita. Il latte materno può soddisfare ogni necessità del lattante fino ai sei mesi, sete compresa: dare acqua ad un lattante prima di questa età può interferire con l’allattamento al seno. Il lattante alimentato artificialmente potrebbe aver bisogno di un’aggiunta d’acqua (non necessariamente in bottiglia, però), soprattutto nei mesi più caldi, per diluire l’eccesso di minerali ed altri ingredienti di alcuni latti formulati. L’acqua minerale è promossa per diluire il latte in polvere ma non esiste nessuna dimostrazione scientifica che un’acqua in bottiglia sia meglio del l ’ acqua dell’acquedotto per questo scopo. Inoltre se ne raccomanda l’uso a temperatura ambiente, ma questo è sicuramente un consiglio sbagliato, dato che i latti in polvere possono essere contaminati intrinsecamente (cioè da quando escono dalla fabbrica e prima che si apra la confezione) con enterobatteri potenzialmente letali: FAO e OMS raccomandano di diluire il latte in polvere con acqua ad una temperatura di 70 gradi centigradi o più. La pericolosità di reclamizzare un’acqua come “oligominerale indicata per l’alimentazione dei neonati e per la preparazione di cibi per neonati”, è stata riconosciuta anche dal Ministero della Salute che, con il Decreto del 29 marzo 2006, attualmente in vigore, prevede che le diciture di cui sopra siano sostituite da “L’allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale è indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati. Indicata nell’alimentazione dei neonati”. Violazione del codice, ma non della legge Articolo 4: Informazione ed educazione Articolo 4.1 I Governi dovrebbero assumersi la responsabilità di assicurare che venga divulgata un’informazione obiettiva e coerente sull’alimentazione dei lattanti e dei bambini ad uso delle famiglie e di quanti sono coinvolti nel campo della nutrizione dei lattanti e dei bambini. Tale responsabilità dovrebbe riguardare sia la pianificazione, la produzione, la progettazione e la diffusione che la verifica delle informazioni. Articolo 4.2 Recepito interamente nel comma 2 dell’articolo 15 del DM 82/2009 Materiali informativi e didattici, scritti, audio o visivi, relativi all’alimentazione dei neonati e rivolti alle donne in gravidanza e alle madri dei lattanti e bambini, dovrebbero includere un’informazione chiara su tutti i seguenti punti: 1. i benefici e la superiorità dell’allattamento al seno; 2. l’ alimentazione materna, la preparazione e il mantenimento dell’allattamento al seno; 3. l’effetto negativo sull’allattamento al seno dell’introduzione dell’uso anche parziale del biberon; 4. la difficoltà di rendere reversibile la decisione di non allattare al seno; 5. e, ove necessario, l’uso corretto degli alimenti per lattanti sia quelli di produzione industriale che di preparazione casalinga. Articolo 4.2 Nel caso in cui materiali informativi contengano indicazioni sull’uso degli alimenti per lattanti, dovrebbero includere le implicazioni di carattere sociale e finanziario relative al loro uso; i rischi per la salute che alimenti e metodi di alimentazione non adeguati comportano; e, in particolare, i rischi per la salute derivanti da un uso non necessario o improprio di alimenti per lattanti e altri sostituti del latte materno. Il materiale in questione non dovrebbe riportare alcuna immagine o testo che possa idealizzare l’uso dei sostituti del latte materno. Articolo 4.3 Donazioni di attrezzature o materiali informativi o didattici da parte di produttori o distributori dovrebbero avvenire solo su richiesta e con l’approvazione scritta della competente autorità governativa ovvero secondo gli orientamenti dati dai governi a tale riguardo. Tali attrezzature o materiali possono recare il nome o logo della società donatrice, ma non dovrebbero far riferimento ad alcun prodotto che rientri nel campo di applicazione del presente Codice, e dovrebbero essere distribuiti solo attraverso il sistema sanitario. Articolo 4 Risoluzione AMS 39.28 del 1986) l’AMS sollecita l’attenzione degli Stati Membri sui seguenti punti: - Ogni cibo o bevanda data prima che l’alimentazione complementare sia nutrizionalmente richiesta potrebbe interferire con l’allattamento e quindi non dovrebbe venire promosso o incoraggiato per l’uso in questo periodo. - La pratica di offrire ai lattanti i “latti di proseguimento” non è necessaria. Articolo 4 Risoluzione AMS 58.32 del 2005 l’AMS Chiede agli Stati Membri di: - Assicurare che le asserzioni nutrizionali e di salute per i sostituti del latte materno non vengano permessi, se non nei casi in cui li consentono le leggi nazionali; - Essere consapevoli dei rischi dovuti alla contaminazione intrinseca del latte artificiale in polvere e assicurare che queste informazioni siano veicolate attraverso avvisi sulle confezioni Articolo 4 Risoluzione AMS 63.14 del 2010 l’AMS richiede agli Stati Membri di mettere in atto le raccomandazioni volte a ridurre l’impatto sui bambini di “cibi spazzatura” (cibi ad alto contenuto di grassi saturi, acidi grassi trans, zucchero o sale) creando restrizioni alla loro commercializzazione, compreso nei contesti dove si trovano i bambini, come scuole, e di evitare i conflitti di interesse. Con l'aumentare delle difficoltà economiche le abitudini alimentari peggiorano: si scelgono prodotti più economici e poco sani, si consuma meno frutta e verdura e diminuisce l'attività fisica. Un italiano su tre è sovrappeso, uno su dieci è obeso. L’OMS ha calcolato che nel 2008 erano di 1,5 miliardi gli adulti (sopra i 20 anni) in sovrappeso. Il Wordwatch Institute afferma che, nel 2010, gli individui sopra i 15 anni sovrappeso (BMI>25) e obesi (BMI =o> 30) erano 1,9 miliardi, con un incremento del 25% rispetto al 2002. La disponibilità di cibo-spazzatura, economico ma nocivo, è tra le cause principali della situazione. L’ambientalista indiana Vandana Shiva lo definisce «l’altra faccia della denutrizione: perché è “mal nutrizione”, fintamente moderna, distruttiva. Articolo 4 Risoluzione AMS 63.14 del 2010 l’AMS chiede di porre termine a tutte le forme di promozione inappropriata di cibi per lattanti e bambini piccoli e riafferma che le asserzioni nutrizionali e di salute non dovrebbero essere consentite per questi cibi (ad esempio affermazioni sul QI, sull’acuità visiva o sulla protezione dalle infezioni). Articolo 5: Il pubblico in generale e le madri Articolo 5.1 I prodotti cui si applica il Codice non dovrebbero essere pubblicizzati o promossi attraverso il pubblico in generale presso il pubblico in generale Articolo 5.2 Produttori e distributori non dovrebbero fornire, direttamente o indirettamente, campioni di prodotti cui si applica il Codice alle donne in gravidanza, alle madri o ai membri delle loro famiglie. Articolo 5.3 Dovrebbe essere vietata la pubblicità nei punti vendita, l’offerta di campioni o qualsiasi altro espediente promozionale tale da indurre a comprare al dettaglio: esposizioni speciali, buoni sconto, premi, vendite speciali, offerte promozionali, vendite abbinate di prodotti contemplati dal Codice. Questo provvedimento non dovrebbe comportare restrizioni relative all’istituzione di una politica dei prezzi e di pratiche intese a fornire prodotti ad un costo inferiore secondo un piano a lungo termine. La presenza di un biberon o altro sostituto del latte materno in un catalogo non costituisce una violazione in sé, così come non è una violazione esporre sullo scaffale di un negozio un biberon o una confezione di latte artificiale. E' sicuramente vero che è difficile discernere sempre e in maniera inequivocabile tra informazione e pubblicità/promozione: la scatola di un sostituto del latte materno può semplicemente informarmi rispetto al contenuto, ma può anche promuoverne il contenuto, attraverso immagini, grafica e frasi accattivanti. Il Codice non proibisce la vendita di sostituti del latte materno, ma ne proibisce la promozione e la pubblicità verso il pubblico in generale (art. 5.1) quindi un'informazione non pubblicitaria non è considerata una violazione, così come non lo è la mera presenza di un prodotto coperto dal codice sullo scaffale di un negozio o in un catalogo. Articolo 5.4 Produttori e distributori non dovrebbero distribuire a donne in gravidanza o madri di lattanti e bambini qualsiasi tipo di regalo o utensile che possa promuovere l’utilizzazione dei sostituti del latte materno o del biberon. Articolo 5.5 Nella sua attività commerciale il personale addetto alla commercializzazione non dovrebbe cercare di stabilire contatti diretti o indiretti con donne in gravidanza o madri di lattanti e bambini. Tutte le ditte produttrici hanno siti internet con mailing list, applicazioni da scaricare sul cellulare. blog rivolti a genitori. la Risoluzione AMS 49.15 del 1996 richiede agli Stati Membri di “assicurare che gli alimenti complementari non siano commercializzati per, né usati in modo da, mettere a rischio l’allattamento esclusivo e quello prolungato" Mio, da sempre vicino alle mamme ed ai loro bambini, mette a tua disposizione un servizio esclusivo on-line. Gli Esperti in Nutrizione Infantile Mio rispondono alle tue domande relative all'alimentazione dei più piccoli a partire dallo svezzamento. Invia la tua domanda sul sito www.nestle-mio.it. Gli Esperti Mio ti invieranno una risposta personalizzata direttamente alla tua e-mail in 24 h. Nestlé Mio. Insieme alle mamme. Nel corso del “Mese della Nutrizione Infantile” Mellin mette a disposizione “esperti”, organizza eventi, regala materiale promozionale, con il fine ultimo di convincere le famiglie che, per far crescere i propri figli sani e felici, sia necessario nutrirli per i primi 3 anni di vita con vasetti e cremine. Il sito dell'iniziativa (www.mesedellanutrizioneinfantile.it) riporta i seguenti messaggi: - “L’alimentazione durante la gravidanza e l’infanzia ha effetti benefici sullo sviluppo a lungo termine e sulla salute del bambino; questi benefici si protraggono nell’età adulta e in età avanzata” Koletzko - “Prendersi cura della salute dei più piccoli vuol dire contribuire allo sviluppo socio economico, in quanto nel benessere dei bambini è racchiuso il segreto del benessere da adulti” Ma se a partire dai 6 mesi un bambino è abituato a vedere il suo pasto (primo, secondo e contorno) uscire bell'e pronto da un vasetto, come si può parlare di “corrette abitudini alimentari”? L’art. 10 del DM n. 82 del 9 aprile 2009 stabilisce 1. La pubblicità degli alimenti per lattanti è vietata in qualunque modo, in qualunque forma e attraverso qualsiasi canale, compresi gli ospedali, i consultori familiari, gli asili nido, gli studi medici, nonchè convegni, congressi, stand ed esposizioni. 2. In deroga al comma 1, la pubblicità degli alimenti per lattanti è consentita solamente sulle pubblicazioni scientifiche specializzate in puericultura destinate a professionisti dell'ambito pediatrico e nutrizionale. Tale pubblicità deve essere limitata ad informazioni di carattere scientifico basate su documentate evidenze e non deve, in qualunque modo, sottintendere o avvalorare l'idea che l'allattamento artificiale sia superiore o equivalente all'allattamento al seno L’art. 10 del DM n. 82 del 9 aprile 2009 stabilisce (segue) 5. La pubblicità degli alimenti di proseguimento, al fine di evitare qualunque possibile interferenza negativa con l'allattamento al seno a) evidenzia che l'uso del prodotto e' indicato su consiglio del medico per lattanti di almeno sei mesi, ove non disponibile il latte materno; b) non induce a ritenere il prodotto equivalente al latte materno, ne' scoraggia in qualunque modo l'allattamento al seno; c) riporta l'indicazione che il latte materno va offerto fino a quando e' possibile, anche durante lo svezzamento e l'alimentazione diversificata; d) non contiene testi o immagini che abbiano relazione con la gravidanza o l'alimentazione o la cura del lattante sotto i sei mesi, ne' immagini di lattanti che possono essere percepiti come soggetti di età inferiore ai sei mesi. Attenzione! La legge non parla di tutti gli altri sostituti del latte materno, ovvero dei cibi e bevande presentati come idonei all’alimentazione del lattante prima dei sei mesi di vita, dei latti di crescita e neppure di biberon o di tettarelle. Tutti questi prodotti quindi possono essere pubblicizzati, nonostante il Codice lo vieti. L’art 4 del DL n.84 del 19 maggio 2011 prevede le seguenti sanzioni 1. …. chiunque viola il divieto di pubblicità degli alimenti per lattanti previsto dall'articolo 10, comma 1, del regolamento, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 90.000 euro. 2. ……. la medesima sanzione del comma 1 si applica a chiunque, nella pubblicità di carattere scientifico degli alimenti per lattanti, di cui all'articolo 10, comma 2, del regolamento, non rispetta le prescrizioni e i divieti previsti dall'articolo 9, commi 3, 7, 8, 9, 10, 11 e 13, lettera b), del regolamento medesimo. 3. …… chiunque nella pubblicità degli alimenti di proseguimento non rispetta le prescrizioni e i divieti previsti dall'articolo 9, commi 3, 7 e 8, e dall'articolo 10, comma 5, del regolamento, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 70.000 euro. L’art 4 del DL n.84 del 19 maggio 2011 prevede le seguenti sanzioni • 1. …. chiunque viola il divieto di pubblicità degli alimenti per lattanti previsto dall'articolo 10, comma 1, del regolamento, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 90.000 euro. • 2. ……. la medesima sanzione del comma 1 si applica a chiunque, nella pubblicità di carattere scientifico degli alimenti per lattanti, di cui all'articolo 10, comma 2, del regolamento, non rispetta le prescrizioni e i divieti previsti dall'articolo 9, commi 3, 7, 8, 9, 10, 11 e 13, lettera b), del regolamento medesimo. • 3. …… chiunque nella pubblicità degli alimenti di proseguimento non rispetta le prescrizioni e i divieti previsti dall'articolo 9, commi 3, 7 e 8, e dall'articolo 10, comma 5, del regolamento, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 70.000 euro. L’articolo 5 del Dl 84/2011 prevede 2. …………. la sanzione da 12.000 euro a 72.000 euro si applica: a) a chiunque distribuisce campioni o fa ricorso a qualunque altro sistema volto a promuovere le vendite di alimenti per lattanti direttamente presso il consumatore nella fase del commercio al dettaglio, quali esposizioni speciali, buoni sconto, premi, vendite speciali, vendite promozionali, vendite abbinate, vendite a distanza, a domicilio o per corrispondenza; b) ai produttori e ai distributori di alimenti per lattanti che offrono, in qualsiasi forma, campioni gratuiti o a basso prezzo e altri omaggi di alimenti per lattanti al pubblico, alle donne incinte, alle madri e ai membri delle famiglie, direttamente o indirettamente attraverso il sistema sanitario nazionale, ovvero attraverso gli informatori sanitari; c) a chiunque fornisce gratuitamente attrezzature, materiale informativo o materiale didattico a istituzioni o ad altre organizzazioni diverse da quelle di cui all'articolo 12, comma 3, del regolamento, ovvero non rispetta nella fornitura le condizioni previste nel medesimo articolo; d) a chiunque utilizza o distribuisce le forniture di alimenti per lattanti donate o vendute a basso prezzo a istituzioni o organizzazioni per essere utilizzate nelle istituzioni stesse o per essere distribuite all'esterno delle strutture in difformità da quanto previsto nell'articolo 12, comma 5, del regolamento. Articolo 5: applicazione Ogni omaggio di prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dato all’interno di una struttura sanitaria è una violazione. Anche i buoni o offerte varie per ricevere un campione sono violazioni. Campioni di prova di cereali, tisane o succhi (anche se etichettati correttamente per dopo i 6 mesi di età) non sono permessi all’interno del sistema sanitario. Articolo 6: Sistemi sanitari Gli articoli 6 e 7 del Codice danno indicazioni ai servizi sanitari in merito al rispetto del Codice stesso e sono ripresi dall’art. 12 DM 82/2009 Articolo 6.1 Le autorità sanitarie negli Stati Membri dovrebbero adottare misure idonee ad incoraggiare e proteggere l’allattamento al seno e promuovere i principi del presente Codice, e dovrebbero dare informazioni e orientamenti appropriati al personale sanitario in considerazione delle sue responsabilità, incluse le informazioni di cui all’articolo 4.2 (DIAPO 36). Articolo 6.2 Nessuna struttura del sistema sanitario dovrebbe essere usata allo scopo di promuovere gli alimenti per lattanti o altri prodotti contemplati dal presente Codice. Il Codice, comunque, non preclude la divulgazione di informazioni al personale sanitario come specificato nell’Articolo 7.2 Articolo 6.3 Le strutture dei sistemi sanitari non dovrebbero essere utilizzate per l’esposizione dei prodotti cui si applica il Codice, per cartelloni e manifesti che riproducono tali prodotti, o per la distribuzione di materiale fornito da un produttore o distributore (diversamente se non per quanto specificato all’Articolo 4.3) Articolo 6.4 Non dovrebbe essere consentito l’uso, da parte dei sistemi sanitari, di rappresentanti delle compagnie, puericultrici esterne dipendenti dalle compagnie o personale simile, fornito o retribuito dalle industrie produttrici o distributrici. Articolo 6.5 Un’alimentazione a base di alimenti per lattanti, sia di produzione industriale che di preparazione casalinga, dovrebbe essere mostrata esclusivamente dal personale sanitario, o da altri operatori sociali; e soltanto alle madri o ai membri della famiglia che hanno necessità di ricorrervi; e l’informazione data dovrebbe includere una chiara spiegazione dei rischi di un uso improprio. Articolo 6.6 Un’alimentazione a base di alimenti per lattanti, sia di produzione industriale che di preparazione casalinga, dovrebbe essere mostrata esclusivamente dal personale sanitario, o da altri operatori sociali; e soltanto alle madri o ai membri della famiglia che hanno necessità di ricorrervi; e l’informazione data dovrebbe includere una chiara spiegazione dei rischi di un uso improprio. Articolo 6.6 Sono consentite a istituzioni o organizzazioni donazioni o vendite a basso costo di forniture di formule per lattanti o altri prodotti inclusi nel presente Codice, sia per farne uso nelle istituzioni che per distribuirli all’esterno. Tali forniture dovrebbero essere usate o distribuite esclusivamente a lattanti che devono essere alimentati a base di prodotti sostitutivi del latte materno. Se tali forniture sono distribuite per uso esterno alle istituzioni, ciò dovrebbe essere fatto esclusivamente dalle relative istituzioni e organizzazioni. Tali donazioni o vendite a basso costo non dovrebbero essere usate dai produttori o dai distributori per incentivare le vendite. Articolo 6.7 Qualora donazioni di alimenti per lattanti o di altri prodotti contemplati dal presente Codice vengano distribuite al di fuori di un’istituzione, l’istituzione o l'organizzazione dovrebbe adottare misure al fine di assicurare che le forniture possano continuare per tutto il tempo durante il quale i lattanti interessati ne abbiano bisogno. I donatori, così come le istituzioni e organizzazioni interessate, dovrebbero tener presente questa responsabilità. MA ATTENZIONE!!! Gli articoli 6.6 e 6.7 sono stati oggetto di controversia e confusione, in quanto le istituzioni o organizzazioni cui intendevano riferirsi non erano normali strutture sanitarie, ma orfanotrofi ed analoghi enti di assistenza. Le successive Risoluzioni AMS 39.28 e 47.5 hanno chiarito che gli Stati Membri dovrebbero “garantire che le piccole quantità di sostituti del latte materno necessarie per la minoranza di bambini che ne abbiano bisogno nei punti nascita e negli ospedali siano acquistate attraverso i normali canali di vendita e non attraverso forniture gratuite o sovvenzionati” (AMS 39.28 del 1986) ed “assicurare che non ci siano forniture gratuite o a prezzo ridotto di sostituti del latte materno e di altri prodotti coperti dal Codice in qualsiasi parte del sistema sanitario” (AMS 47.5 del 1994) Articolo 6.8 Attrezzature e materiali, in aggiunta a quelli di cui all’articolo 4.3, donati alle strutture sanitarie possono recare il nome o il logotipo della compagnia, ma non dovrebbero riferirsi ad uno specifico prodotto tra quelli cui si applica il presente Codice. Articolo 6: applicazione Qualsiasi poster, calendario, orologio, tabella di crescita, depliant, libretti, opuscoli, quadretti col nome del neonato messi sui lettini o alle pareti, ogni altra decorazione in qualsiasi parte di un reparto maternità, nursery o pediatria è una violazione se mostra l’immagine, il logo o qualche altro riferimento a prodotti sotto l’ambito di applicazione del Codice. Se il nome del produttore è lo stesso del prodotto anche qualsiasi oggetto che mostri il nome della compagnia è una violazione. I riferimenti ai prodotti non sono sempre evidenti: in molti libretti il richiamo al prodotto è solo verso la fine, nel testo o nelle illustrazioni. Le compagnie hanno trovato un modo per aggirare il Codice nel donare oggetti che mostrino tali immagini accanto al logo della ditta. Si tratta di stratagemmi per promuovere l’intera gamma di prodotti per l’infanzia di quella compagnia. Creano un’associazione tra bambini sani e felici ed il nome della compagnia, in questo modo ten-dono a promuovere l’azienda, e quindi la linea di prodotti per l’infanzia Articolo 6: applicazione Produttori e distributori non possono dare valigette contenenti articoli vietati dal codice alle madri al momento delle dimissioni. Le compagnie non possono donare sanitarie attrezzature alle strutture se queste costituiscono dei riferimenti a prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del Codice. Tuttavia una compagnia può donare attrezzature (incubatrici, bilance) che portino il nome o logo della compagnia. Articolo 7: Operatori sanitari Articolo 7.1 Gli operatori sanitari dovrebbero incoraggiare e proteggere l’allattamento al seno; e coloro i quali sono impegnati, in particolare, nel campo dell’alimentazione materna e infantile dovrebbero familiarizzarsi con le proprie responsabilità come stabilite dal presente Codice, comprese le informazioni specificate nell’Articolo 4.2. Articolo 7.2 L’informazione fornita al personale sanitario da parte di produttori e distributori sui prodotti inclusi nel Codice dovrebbe essere strettamente limitata all’ambito scientifico E basata su fatti reali, e non tale da rendere implicita o creare la convinzione che l’alimentazione artificiale sia equivalente o superiore all’allattamento al seno. Articolo 7.3 Nessun incentivo finanziario o materiale diretto alla promozione dei prodotti cui si applica il Codice dovrebbe essere offerto da produttori o distributori al personale sanitario o membri delle loro famiglie, né dovrebbero essere accettati dal personale sanitario o da membri delle loro famiglie. Articolo 7.4 Campioni di alimenti per lattanti o di altri prodotti contemplati dal Codice, o di attrezzature e utensili per la loro preparazione e consumo, non dovrebbero essere forniti al personale sanitario eccetto quando necessario nell’ambito di una valutazione professionale o ricerca a livello istituzionale. Il personale sanitario non dovrebbe consegnare campioni di alimenti per lattanti a donne in gravidanza, madri di lattanti e bambini o membri delle loro famiglie. Articolo 7.5 Produttori e distributori dei prodotti contemplati dal Codice dovrebbero dichiarare all’istituzione di appartenenza degli operatori sanitari qualsiasi contributo erogato ad un operatore o in suo favore per borse e viaggi di studio, assegni di ricerca, partecipazioni a conferenze professionali o simili iniziative. Tali dichiarazioni dovrebbero essere rese dal beneficiario. Risoluzione AMS 49.15 del 1996 L’Assemblea Mondiale della Sanità: - ricordando e riaffermando quanto disposto nella Risoluzione 47.5 relativa alla nutrizione del lattante e del bambino, compresa l’insistenza per pratiche appropriate di alimentazione complementare; - preoccupata per il fatto che le istituzioni sanitarie ed i ministeri della sanità possano essere oggetto di sottili pressioni per accettare in maniera indebita aiuti economici o di altro tipo per la formazione professionale in materia di salute del lattante e del bambino; sottolinea la costante necessità di applicare il Codice Internazionale e le successive Risoluzioni, ed invita gli Stati Membri ad: • assicurare che l’appoggio finanziario per operatori sanitari che lavorano con bambini piccoli non crei conflitti di interesse, specialmente nei riguardi dell’Iniziativa Ospedale Amico dei Bambini dell’OMS/UNICEF; • assicurare che la sorveglianza dell’applicazione del Codice Internazionale e delle successive Risoluzioni si realizzi in forma trasparente e indipendentemente dall’influenza del settore commerciale; • assicurare che le pratiche e procedure all’interno dei sistemi sanitari siano coerenti con i principi e gli obiettivi del Codice Internazionale. La Strategia Globale per l’Alimentazione dei Lattanti e dei Bambini AMS 55.25 del 2002 Tutti i governi dovrebbero sviluppare ed attuare una politica comprensiva per l’alimentazione dei lattanti e dei bambini nel contesto di politiche nazionali per la nutrizione, per la salute dei bambini e delle donne in età fertile, e per la riduzione della povertà. Tutte le madri dovrebbe avere accesso ad un sostegno qualificato per iniziare e mantenere l’allattamento esclusivo per 6 mesi e per un'introduzione opportuna di cibi complementari adeguati e sicuri con un allattamento che continua fino a due anni o oltre. Gli operatori sanitari andrebbero messi in condizione di offrire counselling efficace sull’alimentazione, ed questi servizi andrebbero estesi nella comunità tramite counsellor laici qualificati oppure peer counsellor (aiuto da mamma a mamma). I governi dovrebbero controllare i progressi fatti nell’attuazione del Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno, e dovrebbero prendere in considerazione legislazioni nuove o misure aggiuntive per proteggere le famiglie da pressioni commerciali avverse. I governi dovrebbero emanare un’appropriata legislazione che protegga il diritto all’allattamento al seno delle donne lavoratrici e stabilire misure per la sua applicazione in conformità con gli standard internazionali del lavoro. Per permettere alle madri di allattare in maniera esclusiva per 6 mesi L’OMS e l’UNICEF raccomandano di: - Iniziare ad allattare entro la prima ora dopo il parto - Allattare in maniera esclusiva: il bambino deve ricevere solo latte materno, senza altri cibi o bevande, neanche acqua - Allattare a richiesta: tutte le volte che il bambino lo richiede di giorno e di notte - Non usare biberon, tettarelle o succhiotti Risoluzione AMS 58.32 del 2005 L’Assemblea Mondiale della Sanità chiede agli stati membri Assicurare che il sostegno finanziario ed altri incentivi per chi si occupa di progetti e per gli operatori sanitari che lavorano nel campo della salute materno-infantile non creino conflitto di interesse Risoluzione AMS 61.20 del 2008 Esorta urgentemente gli Stati Membri ad incrementare l’impegno per monitorare il conflitto di interesse e per rafforzare le misure nazionali volte ad evitarlo.