1 6 IT 16 CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA BX-26-99-740-IT-C SEGRETARIATO GENERALE Il Consiglio europeo Prezzo in Lussemburgo (IVA esclusa): EUR 7 UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE L-2985 Luxembourg ISBN 92-824-1745-X ,!7IJ2I2-ebhefe! > MAGGIO 2000 Il Consiglio europeo Nota Le istituzioni comunitarie e i governi degli Stati membri non sono vincolati dal contenuto del presente opuscolo, che è stato preparato dal segretariato generale del Consiglio. Per altre informazioni si prega di contattare la divisione Politica dell'informazione, trasparenza, relazioni pubbliche all'indirizzo seguente: Segretariato generale del Consiglio Rue de la Loi 175 B-1048 Bruxelles Fax : 32 (0)2 285 53 32 E-mail : [email protected] Internet : http://ue.eu.int Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet via il server Europa (http://europa.eu.int). Una scheda bibliografica figura alla fine del volume. Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2000 ISBN 92-824-1745-X © Comunità europee, 2000 Riproduzione autorizzata con citazione della fonte. Printed in Belgium STAMPATO SU CARTA SBIANCATA SENZA CLORO Sommario Introduzione ......................................................................................................................................5 I. Il Consiglio europeo: una posizione particolare nell'architettura decisionale dell'Unione europea .......................................................................................6 A. Il Consiglio europeo: organo politico di fondamentale importanza nello sviluppo dell'Unione europea ................................................................................6 B. Compiti specifici attribuiti dal trattato sull'Unione europea.................10 C. Un organo che trae origine dalla prassi politica, poco presente nei trattati europei ..........................................................................................12 II. Il Consiglio europeo tra intimità e fermento .............................................14 A. La preparazione del Consiglio europeo ...................................................15 B. Svolgimento delle riunioni ........................................................................17 C. Il processo decisionale in seno al Consiglio europeo .............................20 III. Il consiglio europeo: una riunione politica davvero indispensabile? ......21 A. 25 anni di costruzione comunitaria senza Consiglio europeo...............21 B. Ieri: una riunione politica a lungo contestata..........................................22 C. Oggi: un organo riconosciuto, rispettato e incontestato ........................24 3 Introduzione I E l Consiglio europeo riunisce i capi di Stato o di governo degli Stati membri nonché il presidente della Commissione delle Comunità europee. sso non va confuso né con il Consiglio d’Europa (che è un’organizzazione internazionale), né con il Consiglio dell’Unione europea (che riunisce i rappresentanti dei Quindici a livello ministeriale). O spitato dallo Stato che esercita la presidenza del Consiglio, il Consiglio europeo scandisce la vita politica e lo sviluppo dell’Unione europea riunendosi almeno due volte l’anno (generalmente nei mesi di giugno e di dicembre). L’evento non è di poco conto: la presenza in una città europea di rappresentanti di quindici paesi, investiti di grande legittimità democratica, accompagnati, per di più, da altri ministri e da stretti collaboratori, costituisce da circa venticinque anni un appuntamento politico molto atteso. 5 I. Il Consiglio europeo: una posizione particolare nell’architettura decisionale dell’Unione europea I l Consiglio europeo occupa una posizione particolare nell’architettura decisionale dell’Unione europea. Particolarità dovuta in gran parte al fatto che i primi trattati, che contemplavano esplicitamente la creazione della Commissione europea (o Alta autorità), del Consiglio, del Parlamento europeo (o Assemblea) e della Corte di giustizia, nulla dicessero in merito alla riunione dei capi di Stato o di governo. Queste riunioni «al vertice» si sono dunque imposte attraverso la prassi all’inizio degli anni Sessanta, diventando più regolari all’inizio degli anni Settanta per poi essere denominate «Consigli europei» sin dall’ultimo «vertice» tenuto a Parigi nel 1974. 6 A. Il Consiglio europeo: organo politico di fondamentale importanza nello sviluppo dell’Unione europea I l ruolo principale del Consiglio europeo è così descritto all’articolo 4 delle disposizioni comuni del trattato sull’Unione europea: «Il Consiglio europeo dà all’Unione l’impulso necessario al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti politici generali». I l Consiglio europeo, pur non essendo sul piano strettamente giuridico un’istituzione della Comunità europea (come il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia e la Corte dei conti), svolge comunque un ruolo capitale in tutti i settori dell’Unione europea, che si tratti di impulso o di definizione di orientamenti politici generali o di coordinamento, di arbitrato o di risoluzione di fascicoli difficili. . 1 Impulso e definizione di orientamenti politici generali per l’Unione europea S oltanto il Consiglio europeo è in grado attualmente di infondere vigore all’Unione europea come fa nelle materie «costituzionali» quali la revisione dei trattati, l’allargamento o l’unione economica e monetaria. Fatto questo da ricondurre in larga parte alla legittimità di cui godono i capi di Stato o di governo, ma anche ad una certa capacità di distacco del Consiglio europeo, che non è coinvolto quotidianamente in tutte le fasi dei processi decisionali, come lo sono invece il Consiglio, la Commissione o il Parlamento europeo. I l Consiglio europeo, per esempio, ha determinato fin dall’inizio l’approccio ad ogni allargamento della Comunità europea/Unione europea. Per quanto concerne l’allargamento agli Stati dell’Europa centrale ed orientale, il Consiglio europeo straordinario di Dublino dell’aprile 1990 ha dedicato i suoi lavori alla riunificazione tedesca e all’integrazione indiretta dell’ex Repubblica democratica tedesca nelle Comunità. I l Consiglio europeo di Copenaghen del giugno 1993 ha stabilito i criteri e le condizioni da adempiere ai fini dell’adesione. Quello di Essen del dicembre 1994 ha definito le «strategie di preadesione» e quello di Madrid del dicembre 1996 ha chiesto alla Commissione di formulare il suo parere su ogni candidatura. Il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha deciso l’avvio dei negoziati di adesione in una prima fase con sei Stati candidati e in una seconda con altri cinque 7 Stati. Così, che si tratti di scegliere tra «approfondimento» e «allargamento», di definire taluni principi, i calendari, le fasi o di orientare i lavori delle istituzioni, è il Consiglio europeo che determina le priorità dell’Unione europea. I l Consiglio europeo è anche in grado di reagire tempestivamente alle situazioni più o meno spinose cui a volte si trova confrontata l’Unione europea, ancorché questa tempestività dipenda dal grado di concordanza delle opinioni dei capi di Stato o di governo. Difatti, 8 nel corso del Consiglio europeo di Edimburgo del dicembre 1992, a fronte del «no» danese in sede di ratifica del trattato di Maastricht il 2 giugno dello stesso anno, sono state apportate precisazioni ai settori della cittadinanza europea o dell’unione economica e monetaria per ottenere l’accordo del popolo danese. È in circostanze di questo tipo, inoltre, che il Consiglio europeo ha invitato le istituzioni ad assicurare una maggiore trasparenza e a rispettare il principio di sussidiarietà. Di recente, al momento delle dimissio- ni della Commissione il 16 marzo 1999, il Consiglio europeo straordinario di Berlino del 24 e 25 marzo ha in un certo senso «rilanciato l’Unione europea» designando un nuovo presidente della Commissione e tracciando, nelle grandi linee e nel rispetto dei trattati, la via per la designazione di un nuovo collegio dei commissari. 2. Coordinamento, arbitrato e risoluzione di fascicoli difficili I l Consiglio europeo esercita anche una funzione di coordinamento delle politiche europee. Funzione, per esempio, particolarmente importante per coniugare gli orientamenti della politica estera nell’ambito della PESC con quelli adottati nei settori della politica commerciale comune o della politica di cooperazione allo sviluppo, grazie ad una visione d’insieme dei fascicoli. I l Consiglio europeo riunisce, oltre al presidente della Commissione europea, anche i «superiori gerarchici» dei ministri, membri del Consiglio: questo livello e questa autorità gli consentono di svolgere all’occorrenza una funzione di arbitrato e di sbloccare questioni rimaste in sospeso in sede di Consiglio riunito in composizione specializzata (Consiglio «Agricoltura», Consiglio «Ecofin» ecc.). I capi di Stato o di governo degli Stati membri, così come il presidente della Commissione, sono assistiti dai ministri degli Affari esteri e da un membro della Commissione. Il Consiglio europeo può raggiungere accordi globali, che vanno oltre il quadro di un Consiglio specializzato, come per esempio nel caso dei «pacchetti» Delors I (1988) e Delors II (1992) o dell’Agenda 2000 (1999), i quali contemplano, in particolare, accordi di bilancio su base pluriennale (le «prospettive finanziarie»), la riforma dei fondi strutturali o la riforma della politica agricola comune. Esso può anche esaminare questioni settoriali non risolte nell’ambito del Consiglio perché politicamente molto sensibili e soggette al «suggello» o all’avallo dei capi di Stato o di governo, come spesso accade in materia di politica agricola comune (quote latte, per esempio). 9 B. Compiti specifici attribuiti dal trattato sull’Unione europea O ltre a dare impulso e a definire gli orientamenti politici generali, il Consiglio europeo, in virtù del trattato sull’Unione europea, assolve anche altri compiti nei seguenti settori specifici: la politica estera e la sicurezza comune, la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, la politica economica e monetaria e quella dell’occupazione. I l trattato sull’Unione europea prevede anche che il Consiglio europeo decide strategie comuni che l’Unione deve attuare nei settori in cui gli Stati membri hanno importanti interessi in comune. Il Consiglio europeo di Colonia del 4 e 5 giugno 1999, per esempio, ha deciso una strategia comune sulle relazioni tra l’Unione europea e la Russia. 1. Politica estera e di sicurezza comune (PESC) I l Consiglio europeo occupa una posizione chiave nel settore della politica estera e della sicurezza comune in quanto ne definisce i principi e gli orientamenti generali, ivi comprese le questioni che hanno implicazioni in materia di difesa o allorché l’Unione europea ricorre al suo «braccio militare», l’Unione dell’Europa occidentale. 10 Javier Solana, segretario generale, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune. S ulla scorta delle strategie comuni, il Consiglio (a livello ministeriale) può adottare decisioni, azioni o posizioni comuni a maggioranza qualificata. Se un membro del Consiglio dichiara che per importanti motivi di politica nazionale intende opporsi ad una di queste decisioni, il Consiglio può chiedere di sottoporre la questione al Consiglio europeo. Quest’ultimo interviene in qualità di «istanza di arbitrato», pronunciandosi all’unanimità. 2. Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale I l trattato non attribuisce al Consiglio europeo un posto di rilievo nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria penale come fa invece in quello della PESC. Un ruolo specifico gli vie- S petta inoltre al Consiglio prendere altre due decisioni fondamentali: quelle relative all’orientamento verso una politica di difesa comune e all’integrazione dell’Unione dell’Europa occidentale nell’Unione europea. Ambedue le decisioni sono soggette a ratifica da parte degli Stati membri. L a politica estera costituisce da circa vent’anni uno dei settori privilegiati del Consiglio europeo. Ciò va attribuito principalmente alle funzioni svolte sul piano nazionale dai capi di Stato o di governo. Si tratta inoltre di uno dei settori in cui essi sono intervenuti sul piano europeo ben prima che il trattato di Maastricht creasse la PESC, in particolare nell’ambito della cooperazione politica europea (CPE). ne riconosciuto nel quadro della «cooperazione rafforzata» che può essere instaurata tra più Stati membri, in settori specifici e a determinate condizioni, nell’ambito dell’Unione europea. Spetta al Consiglio (a livello di ministeri) autorizzare a maggioranza qualificata queste cooperazioni più stret- 11 te. Qualora un membro del Consiglio intenda opporsi alla concessione di un’autorizzazione per importanti motivi di politica interna, il Consiglio può chiedere che la questione venga sottoposta al Consiglio europeo. Secondo un meccanismo simile a quello previsto per la PESC, il Consiglio europeo si pronuncia all’unanimità. 3. Politica economica e monetaria — Occupazione L e disposizioni comunitarie che attribuiscono un ruolo specifico al Consiglio europeo in materia di politica economica e monetaria, da un lato, e di occupazione, dall’altro, sono formulate in termini alquanto simili. Il Consiglio europeo dibatte delle conclusioni in merito agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri, così come adotta conclusioni sulla situazione dell’occupazione nella Comunità. Spetta al Consiglio attuare successivamente gli orientamenti stabiliti dal Consiglio europeo. I n questi due settori, il Consiglio europeo è destinatario di relazioni: relazione del Consiglio sugli indirizzi di massima per le politiche economiche, relazione della Banca centrale europea sulle attività del sistema di banche centrali e sulla politica monetaria dell’anno precedente, relazione congiunta del Consiglio e della Commissione sulla situazione dell’occupazione e dell’attuazione degli orientamenti per l’occupazione. C. Un organo che trae origine dalla prassi politica, poco presente nei trattati europei I trattati europei ancor oggi riflettono in modo estremamente limitato l’im- 12 portanza del Consiglio europeo: sono pochi gli articoli dedicati ad un organo la cui autorità rifugge dall’angustia delle norme e definizioni temporali, precise e vincolanti. I termini «Consiglio europeo» sono apparsi nei trattati soltanto nel 1986, nell’Atto unico europeo che gli dedicava un solo articolo, per definirne la composizione e la frequenza delle riunioni (almeno due volte l’anno), ma non le funzioni. Prima dell’Atto unico, tre testi che non fanno parte dei trattati avevano tentato di definirlo: il comunicato stampa diffuso in seguito al «vertice di Parigi» nel 1974, la «Dichiarazione di Londra sul Consiglio europeo» del 1977 e la «Dichiarazione solenne sull’Unione europea» di Stoccarda del 1983. I trattati di Maastricht (in vigore dal 1993) e di Amsterdam (1999) sono più prolissi al riguardo. È opportuno rilevare che il trattato sull’Unione europea prevede che il «Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo» svolga diverse funzioni: quel- la di constatare deliberando all’unanimità l’esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro di determinati principi quali il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, quella di decidere il passaggio alla terza fase dell’unione economica e monetaria e quali Stati membri soddisfano le condizioni necessarie per l’adozione della moneta unica o di autorizzare la «cooperazione rafforzata» nel settore comunitario. Il «Consiglio riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo» non equivale al «Consiglio europeo»: il presidente della Commissione non è per esempio, membro del primo Consiglio citato, bensì del Consiglio europeo e le norme decisionali non sono le stesse. P arimenti, non si possono confondere le funzioni dei «governi degli Stati membri a livello di capi di Stato e di governo» (che intervengono per esempio nella nomina del presidente, del vicepresidente e degli altri membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea) con la denominazione «Consiglio europeo». 13 II. ll Consiglio europeo tra intimità e fermento L e riunioni del Consiglio europeo si svolgono di norma nell’arco di due giorni. Due giorni che rivelano un contrasto sorprendente tra l’atmosfera di intimità delle riunioni e il fermento che regna fuori delle sale cui nessuno può accedere senza «avere le carte in regola» (in realtà un lasciapassare di colore rosso), tra il 14 carattere informale e flessibile dell’incontro e la grande ingegnosità di cui danno prova la presidenza e il segretariato nell’assicurare traduzioni, sicurezza, lavori di segretariato, come pure nell’informare le delegazioni nazionali riunite nelle sale attigue e i circa duemila giornalisti (se non di più) che coprono l’evento. A. La preparazione del Consiglio europeo 1. Gli aspetti logistici L a preparazione di una riunione del Consiglio europeo è un lavoro oltremodo impegnativo assunto dallo Stato membro che esercita a turno la presidenza del Consiglio dell’Unione, che può tuttavia avvalersi dell’assistenza e dell’esperienza del segretariato generale del Consiglio. Non esistono regole fisse, né un «regolamento interno» del Consiglio europeo, che non ha neanche una sede: le riunioni si tengono nella città scelta dalla presidenza, che può essere una capitale europea o un’altra città. Ma, volta per volta, questo evento fuori dell’ordinario è seguito con il massimo impegno dalla presidenza. L e sole regole non scritte di questi incontri sono quelle di facilitare il lavoro, la concentrazione, in un’atmosfera che sia la più distesa possibile, come pure di fare in modo che il viavai dei membri del Consiglio europeo avvenga in piena sicurezza. P ersino la semplice scelta dell’edificio in cui tenere la riunione non è un lavoro di poco conto: occorre coniugare obblighi di grandezza e spazio, con 15 quelli di raccoglimento e tranquillità dei capi di Stato o di governo e del presidente della Commissione. La sala principale deve poter accogliere una quarantina di persone: i 15 capi di Stato o di governo accompagnati dai loro ministri degli Affari esteri o dai loro ministri dell’Economia e delle Finanze (per le questioni connesse con l’UEM), il presidente della Commissione accompagnato da un commissario, i segretari generali del Consiglio e della Commissione, come pure un numero limitato di rappresentanti della presidenza e del segretariato del Consiglio. I l regime linguistico ha di volta in volta ripercussioni importanti sull’assetto della sala principale: vanno predisposte 11 cabine per gli interpreti e ognuna di esse deve poter accogliere almeno 3 interpreti... Per motivi di spazio, per esempio, le cabine sono state sistemate in due piani nella sala del Castello di Edimburgo nel 1992. Altre sale debbono essere previste per ogni delegazione nazionale (circa cinquanta partecipanti per delegazione), per i circa 2 000 giornalisti accreditati, nonché tecnici, cameramen, fotografi che desiderano tutti trovarsi a poca distanza dal «sancta sanctorum». Nella riunione di Fontainebleau nel 1984, è stato necessario convincere il conserva16 tore del castello a spostare i mobili per far posto ad un «pool» di dattilografe nella camera di Marie-Antoinette... Si tratta in un certo qual modo di adattare le sale di riunione o luoghi storici al Consiglio europeo... e di adattare il Consiglio europeo alle sale! 2. Preparazione dei lavori L ’ordine del giorno» del Consiglio europeo può derivare dagli argomenti affrontati nei precedenti incontri (accade spesso che il Consiglio europeo chieda relazioni su questioni da esso definite). È determinato da proposte della Commissione o degli Stati membri, ma soprattutto dalle questioni di grande attualità, dalle priorità di lavoro della presidenza e dalle questioni affrontate dalle istituzioni europee. I lavori del Consiglio europeo sono preparati in gran parte in seno al Consiglio: il Consiglio «Affari generali» (ministri degli Affari esteri) si riunisce alcuni giorni prima per fare il punto sulle questioni che verranno discusse. I lavori del Consiglio «Affari generali» sono preparati dal comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) cui avranno contribuito il «comitato politico» nel settore della PESC o il comitato ad alto livello per le questioni di cooperazione di polizia e penale. La presi- denza organizza, di norma, un «giro delle capitali europee» per consultarsi in via preliminare con i capi di Stato o di governo. A lcuni giorni prima dell’inizio del Consiglio europeo, il capo di Stato o di governo che esercita la presidenza invia una lettera ai suoi colleghi e al presidente della Commissione per invitarli a partecipare alla riunione. La lettera contiene in generale l’elenco degli argomenti che verranno affrontati. Non esiste tuttavia un ordine del giorno «formale» come per le sessioni del Consiglio. B. Svolgimento delle riunioni B enché lo svolgimento delle riunioni non sia codificato, dal 1987 si è fatta strada la prassi secondo cui esse cominciano con un intervento del presidente del Parlamento europeo. Questi informa il Consiglio europeo, prima dell’inizio ufficiale dei suoi lavori, della posizione del Parlamento riguardante le principali questioni in discussione e, al termine di un breve dibattito, lascia la sala. I l primo giorno di lavoro, denominato a volte «seduta plenaria» è quindi dedicato ad uno scambio di opinioni 17 sulle questioni di attualità dell’Unione europea. L a sala principale, il cui accesso è ben tenuto sotto controllo, si trova isolata dal «mondo esterno». Se un membro del Consiglio europeo desidera rivolgersi ad uno dei suoi stretti collaboratori o al rappresentante permanente per un chiarimento o un consiglio riguardante un fascicolo, preme su un pulsante collegato con la sala «Antici». Gli «Antici», diplomatici e stretti collaboratori dei rappresentanti permanenti, rimangono per tutta la durata della riunione nelle adiacenze della sala principale e trasmettono i messaggi alle loro rispettive delegazioni nazionali che si trovano in altre sale. Spetta a loro trasmettere le richieste e informare di continuo le delegazioni dell’evoluzione delle discussioni. Gli Antici sono essi stessi informati ogni dieci minuti dei dibattiti in corso tramite un «annotatore» che fa la spola tra la sala principale e la sala «Antici». A l termine della giornata, i lavori sono sospesi per il pranzo: i capi di Stato o di governo e il presidente della Commissione europea proseguono da soli il dibattito sugli argomenti di loro scelta. I ministri degli Affari esteri pranzano in un’altra sala e mettono a punto determinati fascicoli. 18 I capi di Stato o di governo e il presidente della Commissione passano quindi alla parte meno formale della riunione, il cosiddetto «coin du feu» (l’angolo del caminetto) dove possono intrattenersi in colloqui assolutamente confidenziali e non strutturati su argomenti di loro scelta. Nel frattempo, la presidenza ed il segretariato generale del Consiglio perfezionano, alla luce dei dibattiti della giornata, le «conclusioni» che saranno pubblicate l’indomani e i ministri degli Affari esteri discutono degli argomenti di attualità e preparano, all’occorrenza, dichiarazioni riguardanti il settore della PESC. L a successiva mezza giornata di lavoro è preceduta da una prima colazione di lavoro di ciascuna delegazione, che permette loro di procedere, se necessario, a contatti bilaterali informali. Fatta la tradizionale «foto di famiglia», la seduta plenaria finale è dedicata alla messa a punto delle conclusioni. La stesura di questo testo richiede talvolta che la riunione prosegua nel pomeriggio, con colazione rimandata o annullata e orari di partenza modificati all’ultimo momento. A l termine dei lavori, diverse conferenze stampa sono organizzate dal presidente in carica del Consiglio e dal presidente della Commissione da un 19 lato, e da ciascuna delegazione nazionale dall’altro, per informare i media dei risultati del Consiglio europeo. Si tratta di un momento cruciale che vede riuniti i media dei Quindici e di paesi terzi. C. Il processo decisionale in seno al Consiglio europeo I l Consiglio europeo non decide come decide il Consiglio dell’Unione europea: non procede al voto, non ricorre alle regole dell’unanimità o della maggioranza qualificata come fa il Consiglio che riunisce i ministri dei Quindici. I trattati non contemplano, in generale, norme che disciplinano il processo decisionale in seno al Consiglio europeo, così come è raro che gli conferiscano la competenza per adottare atti formali. Il Consiglio europeo è anzitutto un organo decisionale nel senso politico e non giuridico del termine, sebbene dall’entrata in vigore dei trattati di Maastricht (1993) e di Amsterdam (1999) sia indotto ad adottare decisioni giuridicamente vincolanti. I membri del Consiglio europeo raggiungono accordi politici consen- 20 sualmente. Salvo eccezioni, spetta quindi alle istituzioni europee attribuire a queste decisioni politiche un valore giuridico nel rispetto delle procedure decisionali contemplate dal trattato. Gli orientamenti definiti dal Consiglio europeo sono contenuti nelle «conclusioni della presidenza». Queste ultime, lunghe attualmente una quarantina di pagine, rappresentano quindi uno strumento estremamente importante per il seguito dato agli orientamenti dei Consigli europei da parte delle istituzioni e degli Stati membri. Attraverso questo strumento il Consiglio europeo «invita [il Consiglio, la Commissione, gli Stati membri], «sottolinea», «tiene a sottolineare», «constata», «si compiace particolarmente», «approva», «incoraggia», «plaude», «si rallegra» o ancora «raccomanda». La Commissione può quindi decidere di seguire questi orientamenti formulando o riformulando proposte e il Consiglio è in grado di decidere conformemente agli arbitrati resi. N on sono questi i soli documenti elaborati dalla presidenza: nel settore della politica estera e di sicurezza comune si adottano molto spesso dichiarazioni o risoluzioni per esprimere volontà, analisi e intenzioni del Consiglio europeo. III. Il Consiglio europeo: una riunione politica davvero indispensabile? A. 25 anni di costruzione comunitaria senza Consiglio europeo I l Consiglio europeo ha assunto un’importanza e una legittimità tali che oggi è difficile immaginare che ci sia stata un’epoca in cui esso non esisteva. Ventiquattro anni separano infatti la data della firma del primo trattato comunitario (trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio del 1951 — CECA) da quella del primo Consiglio europeo di Dublino nel marzo 1975. Trentacinque sono gli anni trascorsi dalla creazione della CECA al riconoscimento formale dell’esistenza del Consiglio europeo mediante l’Atto unico nel 1986. È solo anni dopo, nel 1992, con la firma a Maastricht del trattato sull’Unione europea, che ne sono state infine tracciate le funzioni in un articolo del trattato. N egli anni Cinquanta e Sessanta, il ruolo di coordinamento e di supervisione degli affari comunitari era svolto dal Consiglio Affari esteri e questo fino all’inizio degli anni Settanta allorché il mancato coinvolgimento diretto dei capi di Stato o di governo divenne lampante. Benché i fascicoli comunitari rendessero necessario e regolare il dialogo tra i diversi ministri nazionali e le loro amministrazioni, le più alte autorità rimanevano di fatto escluse da questi incontri. I l contesto di rallentamento della crescita, d’instabilità politica, economica e monetaria mondiale e le relative ripercussioni sugli Stati membri hanno rivelato quanto questi incontri, e successivamente la loro istituzionalizzazione, fossero necessari. La Comunità europea era tanto più paralizzata di fronte ai cambiamenti internazionali, in quanto una delle sue principali istituzioni, il Consiglio, si dimostrava incapace di adottare decisioni: la regola del voto all’unanimità e gli effetti prodotti dalla crisi della «sedia vuota» e dal 21 «compromesso di Lussemburgo» ostacolavano il raggiungimento di un compromesso. Il ricorso ai «superiori gerarchici» dei ministri divenne il modo per sbloccare determinati fascicoli. L a creazione del Consiglio europeo nel 1974 deve molto anche ad una nuova generazione di capi di Stato o di governo: Valéry Giscard d’Estaing, presidente della Repubblica francese, e Helmut Schmidt, cancelliere della Repubblica federale di Germania, ambedue convinti sostenitori di queste riunioni, conoscevano, per avervi partecipato in veste di ministri delle Finanze, gli incontri senza consiglieri. B. Ieri: una riunione politica a lungo contestata L a creazione del Consiglio europeo è stata anche accompagnata da critiche. Quali sarebbero state le conseguenze dell’inserimento di un organo così influente nella struttura decisionale comunitaria? Quali gli effetti di una nuova prassi, non contemplata dai trattati? Non si sarebbe corso il rischio di violarne il contenuto e snaturarne lo spirito? Il timore più grande dei primi anni era quello di veder diventare la riunione dei capi di Stato o di governo una È soltanto al vertice di Parigi del dicembre 1974 che fu adottata l'idea di un Consiglio europeo che si riunisce ad intervalli regolari. Al centro della foto, Valéry Giscard d'Estaing (sulla sinistra), presidente della Repubblica francese, e Helmut Schmidt (sulla destra), cancelliere federale tedesco. 22 sorta di cooperazione intergovernativa con incidenze sul ruolo della Commissione, del Consiglio e del Parlamento europeo, senza che i suoi atti fossero sottoposti al controllo della Corte di giustizia delle Comunità europee. È pur vero che il Consiglio europeo ha profondamente trasformato il funzionamento delle procedure comunitarie. Il Consiglio europeo definisce gli orientamenti per lo sviluppo dell’Unione europea, il che può apparire come un’interferenza nel potere d’iniziativa della Commissione europea. Tuttavia, la Commissione europea non è estranea alla definizione degli orientamenti o «impulsi», in quanto il suo presidente è membro a pieno titolo del Consiglio europeo. Inoltre, la Commissione ha saputo perfettamente cogliere la possibilità di sottoporre iniziative al Consiglio europeo, che le ha fatte sue, consacrandone in un certo qual modo il valore. Così è stato per il progetto presentato da Jacques Delors sfociato nell’adozione dell’Atto unico europeo e nella definizione dell’obiettivo di un grande mercato senza frontiere. Così è tuttora: la Commissione sottopone numerose relazioni al Consiglio europeo che le «avalla». I l Consiglio, a livello di ministri, poteva temere che il nuovo organo lo privasse della sua funzione decisionale, ma è stato giocoforza riconoscere quanto quest’ultimo fosse necessario nelle decisioni riguardanti i fascicoli politicamente sensibili o relativi a questioni trasversali. Non si può non constatare che anche al momento attuale il Consiglio deve limitare il suo ricorso al Consiglio europeo per non sovraccaricarne i dibattiti o per non sottoporre ai capi di Stato o di governo questioni troppo tecniche e specializzate. Il Consiglio non è stato quindi condannato ad un ruolo di mera registrazione notarile degli accordi raggiunti in seno al Consiglio europeo. I l Parlamento europeo poteva temere che il Consiglio, seguendo gli arbitrati del Consiglio europeo, non tenesse più conto dei suoi pareri. Il Parlamento europeo ha tuttavia conservato i poteri attribuitigli dai trattati in materia legislativa o di bilancio, il suo presidente si presenta di fronte ai membri del Consiglio europeo in ogni sessione di quest’ultimo ed è il destinatario di una relazione annuale. Il Parlamento dedica inoltre gran parte dei suoi lavori in sessione plenaria alla discussione dei risultati del Consiglio europeo in presenza della presidenza del Consiglio. 23 C. Oggi: un organo riconosciuto, rispettato e incontestato N el momento in cui si annuncia una nuova conferenza intergovernativa e in cui circolano proposte di riforma del funzionamento delle istituzioni (Commissione, Consiglio, Parlamento), si è lungi dal voler rimettere in questione l’esistenza dell’organo politico più importante dell’Unione. L e proposte di riforma del Consiglio europeo avanzate nel corso della conferenza intergovernativa del 1996 non hanno praticamente toccato gli aspetti fondamentali del suo funzionamento. La questione dell’esercizio e della durata della presidenza è stata sì discussa, ma non è sfociata in alcuna riforma concreta. A ttualmente, le rare proposte di riforma tendono a limitare il numero delle riunioni (numerosi Consigli europei «straordinari» o «informali» si sono aggiunti alle due sessioni annuali) per evitare «ricorsi» eccessivi da parte del Consiglio, come pure a limitare il numero di relazioni sottoposte al Consiglio europeo o a ridurre il numero di pagine delle conclusioni della presidenza. L e proposte di riforma traggono quindi spunto da una volontà fondamentale: quella di salvaguardare l’efficacia, il carattere eccezionale, informale e intimo di una riunione al più alto livello. Nicole Fontaine, presidente del Parlamento europeo, mentre si reca ad una riunione del Consiglio europeo. 24 Unione europea — Consiglio Il Consiglio europeo Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee 2000 — 24 pagg. — 14,8 x 21 cm ISBN 92-824-1745-X Prezzo in Lussemburgo (IVA esclusa): EUR 7 1 6 IT 16 CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA BX-26-99-740-IT-C SEGRETARIATO GENERALE Il Consiglio europeo Prezzo in Lussemburgo (IVA esclusa): EUR 7 UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE L-2985 Luxembourg ISBN 92-824-1745-X ,!7IJ2I2-ebhefe! > MAGGIO 2000