Imposta municipale propria (IMU) Sezione anagrafica DIREZIONE Area n. 2 – Servizi finanziari e tributari SETTORE Tributi SERVIZIO UFFICIO Liquidazione, accertamento e riscossione imposta municipale Piazza Cuoco, 22 PROCEDIMENTO Imposta municipale propria RESPONSABILE/I DEL PROCEDIMENTO Iacobucci Gabriella ADDETTO PROCEDIMENTO ORARIO RICEVIMENTO PUBBLICO Lun. Merc. Ven. 10,30/12,30 Mar. Gio. 16,00/17,30 SERVIZIO TELEMATICO [email protected] [email protected] [email protected] Sezione procedimento DESCRIZIONE SERVIZIO Determinazione delle aliquote e modalità per la liquidazione dell’imposta FASI PROCEDIMENTO Ricezione della dichiarazione, ove previsto obbligo, liquidazione dell’imposta ed eventuale accertamento TEMPI DI RILASCIO / ATTUAZIONE (PER ULTIMARE IL PROCEDIMENTO) ATTO FINALE Pagamento imposta DIRITTI / SPESE LEGGI DI RIFERIMENTO ENTI COINVOLTI Decreto legge 6.12.2011, n. 201 convertito in legge 22.12.11, n. 214, Regolamento comunale Comune Sezione comunicativa L’art. 13 del decreto legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 Dicembre 2011, n. 214, anticipa in via sperimentale, e per tutti i comuni del territorio nazionale, l’applicazione della cosiddetta “Imposta Municipale Propria” (IMU) per il periodo 2012 / 2014, rinviando, all’anno d’imposta 2015, l’applicazione dell’IMU a regime, così istituita dal decreto legislativo 14 Marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. La nuova imposta, in realtà, non si discosta, nelle sue linee guida, nella determinazione dell’imponibile e nelle fattispecie impositive, dalla precedente Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) con la quale presenta diverse analogie nelle disposizioni che ne disciplinano l’applicazione. Infatti, come l’ICI, anche l’IMU è un’imposta patrimoniale dal momento che presuppone il possesso di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli nel territorio del comune, indipendentemente dalla loro attitudine a produrre reddito e a prescindere dallo loro fruizione o utilizzazione economica. Inoltre, anche per l’IMU, così come per l’ICI, il legislatore ha ritenuto confermare e quindi riconoscere a ciascun comune autonomia regolamentare confermando la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali già disciplinata dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446. Particolare rilievo assume invece la disposizione contenuta nel comma 11 dell’art. 13 del decreto legge 6 Dicembre 2011, n. 201, che riserva allo Stato la quota d’imposta pari alla metà dell’importo, calcolato applicando l’aliquota di base (0,76%) alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale, delle relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale. In sostanza, il gettito dell’imposta pari allo 0,38 per cento dovrà essere versato in favore dello Stato contestualmente alla quota d’imposta municipale. Tale disposizione, come si vedrà nella parte dedicata al versamento dell’imposta, oltre a determinare la stima del gettito in favore dello Stato e del Comune, avrà dei riflessi anche nella compilazione del modello di pagamento F24, nel quale dovranno essere indicate distintamente la quota d’imposta in favore dello Stato e quella in favore del Comune. CHI DEVE PAGARE L’IMU - Devono pagare l’IMU i proprietari degli immobili (fabbricati, compresi gli ex rurali, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, non ricadenti in aree montane o di collina – delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 Dicembre 1977, n. 984 ) anche se non residenti in Italia. In caso di nuda proprietà devono pagare l’IMU i titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie. La titolarità di tali diritti deve risultare da idoneo titolo giuridico. Si ricorda che il diritto di abitazione che fa scattare l’obbligo di pagamento è un diritto reale di godimento che non va confuso con il diritto di servirsi dell’immobile per effetto di un contratto di locazione, di affitto o di comodato; pertanto in caso di locazione, affitto o comodato l’IMU è dovuta dal proprietario dell’immobile. Devono altresì pagare l’imposta i soggetti assegnatari della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, per i quali l’assegnazione medesima s’intende effettuata a titolo di diritto di abitazione. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria (leasing) l’IMU è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria. Nel caso di concessione su aree demaniali l’imposta è dovuta dal concessionario. Il versamento deve essere unico per tutti gli immobili posseduti nello stesso comune e deve essere effettuato da ciascuno dei comproprietari per la rispettiva quota di possesso, anche in caso di coniugi. È fatta salva la possibilità di stabilire nel Regolamento comunale, da adottare entro il prossimo 30 settembre, che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri. REGOLAMENTO - Il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta, ha sostanzialmente mantenuto invariata la disciplina del tributo come approvata dal decreto legge 6 Dicembre 2011, n. 201 esercitando solo la facoltà di riconoscere la destinazione di abitazione principale all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata. Pertanto all’immobile che presenti tale caratteristica sarà applicata l’aliquota prevista per abitazione principale nonché la detrazione stabilita dal regolamento. Ulteriori agevolazioni ed esenzioni sono esclusivamente quelle stabilite dal decreto legge 6 Dicembre 2011, n. 201. Si richiama in particolare l’attenzione sull’esenzione prevista dall’art.7 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 504/1992 per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1 lettera c) del T.U.I.R., destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16 lettera a) della legge 20.5.1985, n. 222 (attività di religione o di culto). Come chiarito dalla Corte Costituzionale (ordinanze n. 429/2006 e 19/2007), l’esenzione in parola può essere riconosciuta solo a favore degli enti non commerciali, possessori di fabbricati, che ne facciano direttamente uso per lo svolgimento delle attività elencate nella art.7 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 504/1992. Il regolamento comunale ha altresì confermato che non si eseguono versamenti per importi inferiori a €. 12,00. A tal fine si precisa che l’importo di €. 12,00 è riferito al versamento complessivamente dovuto dal contribuente e non all’imposta dovuta per la singola unità immobiliare. Pertanto si ricorda che eventuali versamenti non eseguiti in acconto per importo inferiore a €. 12,00, andranno effettuati per l’intero importo con il versamento a saldo. COME SI CALCOLA L’IMU FABBRICATI Ai fini dell’imposta si intende per fabbricato l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano. L’imposta si calcola applicando l’aliquota stabilita dal comune al valore ottenuto moltiplicando la rendita catastale: per 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; per 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 per 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 per 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 per 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5) per 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 Le rendite risultanti in catasto, sulle quali si effettua il calcolo dell’imposta, devono essere sempre rivalutate nella misura del 5%. Si ricorda che ai fini della determinazione dell'imponibile IMU deve essere presa in considerazione la rendita catastale e non il reddito dell'immobile, per cui non hanno alcuna rilevanza gli aumenti o le diminuzioni di rendita né il reddito effettivo previsti agli effetti dell'applicazione dell'imposizione sul reddito (IRE o IRES). AREE FABBRICABILI Ai fini dell’imposta si intende per area fabbricabile l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006 “un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo” L’imposta si calcola applicando l’aliquota stabilita dal comune al valore venale in comune commercio; il valore venale è determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. TERRENI Ai fini dell’imposta si intende per terreno agricolo quello adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 del codice civile. I terreni agricoli situati nel Comune di Campobasso sono esenti dall’imposta trattandosi di terreni ricadenti in area montana (art. 15 della legge 27 Dicembre 1977, n. 984) L’elenco dei territori montani è contenuto nella Circolare n. 9 del 14.6.1993. ABITAZIONE PRINCIPALE – PERTINENZE – Per abitazione principale s’intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale delle pertinenze si precisa che ai sensi dell’art. 817 del Codice Civile sono tali le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio di un’altra unità; pertanto ai fini dell’attribuzione della qualità di pertinenza occorre basarsi sulla destinazione effettiva e concreta dell’immobile al servizio di un’altro. Se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze non può avere valenza tributaria perché avrebbe l’unica funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del bene. Per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato italiano, a condizione che non risulti locata, è riconosciuta al Comune la facoltà di considerarla il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Pertanto in caso di unità immobiliare costituita da due o più unità contigue, utilizzate ad uso abitativo dal contribuente e dai suoi familiari, si considera abitazione principale una sola unità immobiliare. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale s’intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità per ciascuna delle categorie catastali indicate. Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all’abitazione principale. Sulle abitazioni degli ex Istituti Case Popolari, degli enti di edilizia residenziale pubblica e delle Cooperative a proprietà indivisa, regolarmente assegnate agli inquilini o ai soci, e da questi utilizzate come abitazione principale, l’imposta è calcolata con l’aliquota ordinaria dello 0,76 per cento con applicazione della detrazione di €. 200,00 prevista per abitazione principale (ma senza la maggiorazione di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni). E’ considerata abitazione principale la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, per i quali l’assegnazione medesima s’intende effettuata a titolo di diritto di abitazione. Pertanto l’imposta deve essere versata interamente dal coniuge assegnatario, anche se non proprietario dell’ex casa coniugale. Non è più riconosciuta l’assimilazione all’abitazione principale degli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale; per questi immobili si applica pertanto l’aliquota ordinaria e non è ammessa la detrazione. La considerazione giuridica unitaria di abitazione principale e pertinenza comporta che il possesso della sola unità immobiliare adibita a pertinenza, non legata al possesso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale (anche se di proprietà del coniuge), non consente l’applicazione delle agevolazioni dell’aliquota ridotta e della detrazione. DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La predetta detrazione è maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di €. 400,00. Il diritto alla maggior detrazione spetta fino al compimento del ventiseiesimo anno di età. La maggiore detrazione si calcola con le stesse regole fissate per la detrazione. Per godere della maggiore detrazione non è richiesto che il figlio sia fiscalmente a carico. La detrazione di € 200,00 e l’ulteriore detrazione di € 50,00 per ogni figlio si applicano anche ai soggetti assegnatari della casa coniugale disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. La sola detrazione di € 200,00 si applica anche alle unità immobiliari appartenenti agli ex Istituti Case Popolari e alle Cooperative a proprietà indivisa, regolarmente assegnate agli inquilini o ai soci, e da questi utilizzate come abitazione principale. L’ammontare della detrazione, che non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale medesima, appartenenti al titolare di questa. IMMOBILI DI INTERESSE STORICO, INAGIBILI/INABITABILI La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento: a) Per i fabbricati d’interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del decreto legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 b) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità devono essere accertate dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti lo stato di inagibilità o inabitabilità. FABBRICATI RURALI – FABBRICATI RURALI STRUMENTALI – FABBRICATI RURALI NON CENSITI Le abitazioni rurali hanno il medesimo trattamento degli immobili civili e pertanto la determinazione dell’imposta deve essere effettuata secondo i criteri sopra riportati – rivalutando la rendita del cinque per cento e moltiplicandola per 160 – e applicando l’aliquota ordinaria dello 0,76 per cento. Naturalmente se l’immobile è destinato ad abitazione principale nella quale risiede l’agricoltore possessore, l’aliquota sarà invece dello 0,4 per cento con le relative detrazioni spettanti. Le medesime abitazioni rurali, non beneficiano della esenzione qualora siano situate in territori montani. I fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nel territorio del Comune di Campobasso sono esenti dall’IMU in quanto compresi nell’elenco dei comuni montani o parzialmente montani predisposto dall’ISTAT (per la consultazione si rinvia all’indirizzo http://www.istat.it/it/archivio/6789) Per fabbricato rurale strumentale s’intende quello individuato dall’art. 9, comma 3 bis del decreto legge 30 Dicembre 1993, n. 557 convertito nella legge 26 Febbraio 1994, n. 133 che riconosce carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricola di cui all’art. 29 del T.U.I.R nonché alle costruzioni strumentali alle attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all’agriturismo. I fabbricati rurali, sia abitativi che strumentali, iscritti nel catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell’art. 3 comma 3 del D.M. 2.1.1998 n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal D.M. 19.4.1994 n. 701. ESENZIONI Sono esenti dall’imposta: a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità Montane, dai Consorzi tra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; in questa elencazione non sono più ricomprese le Camere di Commercio che pertanto, dal 1° gennaio 2012, non godono più dell’esenzione per esse precedentemente prevista in ambito ICI; b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie da E1 a E9; c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del D.P.R. 29.9.1973 n. 601; d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense; f) i fabbricati appartenenti agli Stati Esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 Dicembre 1977, n. 984 ed i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3 bis del decreto legge 30 Dicembre 1993, n. 557 convertito nella legge 26 Febbraio 1994, n. 133; si precisa che i criteri previsti per l’esenzione dei terreni agricoli sono diversi da quelli previsti per l’esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale; per l’individuazione dei primi si rimanda alla Circolare n. 9 del 14.6.1993, mentre per gli altri si rimanda all’elenco dei comuni montani o parzialmente montani predisposto dall’ISTAT; h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73 comma 1 lett. c) del TUIR, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16 lett. a) della legge 20.5.1985 n. 222 (attività di religione o di culto). Poiché è in facoltà del comune riconoscere l’esenzione a condizione che l’immobile, oltre che utilizzato, sia anche posseduto dai soggetti di cui all’art. 73 richiamato, si rimanda all’adozione del regolamento per la definizione dei criteri di riconoscimento dell’esenzione per l’anno 2012. QUANTO SI PAGA L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine si computa per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni. L’imposta si calcola applicando al valore dell’immobile l’aliquota fissata dal Comune per l’anno di riferimento. Per l’anno 2012 il pagamento è effettuato in due rate ovvero in tre rate a scelta del contribuente per le sole abitazioni principali e relative pertinenze. Il pagamento della prima rata dell’imposta (ovvero delle prime due in caso di rateazione in tre scadenze) è effettuato applicando le aliquote di base e la detrazione previste dall’art. 13 del decreto legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 Dicembre 2011, n. 214: 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze 0,76 per cento per gli altri immobili La seconda rata (ovvero terza in caso di rateazione in tre scadenze) è versata a saldo d’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla rate già versate, sulla base delle aliquote fissate dal Comune. ALIQUOTE Il comune di Campobasso con deliberazione consiliare n. 17 del 26 Ottobre 2012, ha stabilito le aliquote per l’anno 2012 nella misura dello 0,5 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e dell’ 1,06 per cento per gli altri immobili. Pertanto, il versamento a saldo dell’imposta dovrà essere effettuato calcolando l’importo complessivamente dovuto per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata, sulla base delle aliquote sopra riportate. Si ricorda che il comma 11 dell’art. 13 del più volte citato decreto legge 6 Dicembre 2011, n. 201, ha disposto di riservare allo Stato la quota d’imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base (0,76 per cento). In buona sostanza, si dovrà versare in favore dello Stato la quota d’imposta pari allo 0,38 per cento, come peraltro già accaduto in occasione del versamento in acconto. Di conseguenza l’aliquota determinata da questo Comune, pari all’1,06 per cento, dovrà essere utilizzata in misura pari allo 0,38 per cento per il calcolo del versamento in favore dello Stato e la differenza, pari allo 0,68 per cento, per il calcolo del versamento in favore del Comune. COME SI PAGA Il pagamento con il Modello F24 può avvenire presso tutti gli uffici postali, gli sportelli bancari e attraverso gli intermediari Entratel abilitati. Il Modello F24 è disponibile presso gli sportelli bancari, gli uffici postali, sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul sito del Comune. Per la compilazione del modello F24, si rimanda alle relative istruzioni. Si ricorda in particolare che: l’importo indicato per “abitazione principale” è quello al netto della detrazione; l’importo per ciascun codice tributo deve essere arrotondato per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ed in eccesso se superiore a tale importo. Dati necessari per la compilazione del modello F24 Codice Comune: B519 Codici tributo: 3912 IMU Imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE 3913 IMU Imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE 3914 IMU Imposta municipale propria per i terreni – COMUNE 3915 IMU Imposta municipale propria per i terreni – STATO 3916 IMU Imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE 3917 IMU Imposta municipale propria per le aree fabbricabili – STATO 3918 IMU Imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE 3919 IMU Imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO 3923 IMU Imposta municipale propria – Interessi da accertamento – COMUNE 3924 IMU Imposta municipale propria – Sanzioni da accertamento – COMUNE VERSAMENTO A RATE DELL’IMU SULL’ABITAZIONE PRINCIPALE Nella compilazione del modello F24 per il versamento dell’IMU dovuta per l’abitazione principale, il contribuente dovrà compilare il campo RATEAZIONE/MESE RIF. nel seguente modo: Ipotesi del versamento in tre rate (acconto in due rate + saldo): - Acconto IMU per l’abitazione principale (33% dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione): barrare la casella “Acc.” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare “0102” (pagamento della prima rata) - Acconto IMU per l’abitazione principale (33% dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione): barrare la casella “Acc.” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare “0202” (pagamento della seconda rata) - Saldo: barrare la casella “Saldo” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare “0101” Ipotesi del versamento in due rate (acconto e saldo): - Acconto IMU per l’abitazione principale (50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione: barrare la casella “Acc.” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare “0101” - Saldo: barrare la casella “Saldo” e nel campo “rateazione/mese rif.” indicare “0101” Con il Mod. F24 il contribuente ha la possibilità di versare con un unico modello oltre alle imposte erariali (Irpef, Iva, etc.) e ai contributi previdenziali e assicurativi, anche l' IMU ed inoltre di compensare l’IMU dovuta con eventuali crediti erariali, previdenziali e assicurativi. Non si fa luogo a versamento se l’imposta complessivamente dovuta è uguale o inferiore a 12 euro. Se l’importo da versare è superiore a 12 euro, ma le singole rate risultano inferiori, il versamento deve essere effettuato per l'intero importo entro la scadenza del 17 dicembre. Resta tuttavia la possibilità, per il Comune, di stabilire nel proprio regolamento limiti di versamento diversi. In tal caso il versamento deve essere effettuato per l'intero importo entro la scadenza del 17 dicembre tenendo conto dei nuovi limiti introdotti dal regolamento comunale. Particolare attenzione si richiama nella compilazione del Modello F24 e nella determinazione dell’imposta dovuta per la quota in favore dello Stato. Si ricorda innanzi tutto, che la quota in favore dello Stato è dovuta con esclusione degli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze e degli immobili degli IACP e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnati agli inquilini o ai soci e da questi utilizzati come abitazione principale. La quota statale è calcolata con aliquota dello 0,38 per cento (di fatto la metà dell’aliquota di base dello 0,76 per cento). DICHIARAZIONE Con l’istituzione del nuovo tributo, le disposizioni inerenti all’obbligo dichiarativo, hanno richiesto la predisposizione di un apposito modello di dichiarazione, giusto quanto disposto dal comma 6 dell’art. 9 del decreto legislativo 14 Marzo 2011, n. 23. Tuttavia, il comma 12/ter dell’art. 13 del decreto legge 6 Dicembre 2011, n. 201, istitutivo della nuova imposta, ha stabilito che mantengono la loro validità le dichiarazioni presentate ai fini ICI, in quanto compatibili. In via preliminare si fa rilevare pertanto che nell’individuazione delle fattispecie per le quali è rimasto l’obbligo dichiarativo, valgono le disposizioni per la dichiarazione ICI, stabilite dal comma 53 dell’art. 37 del decreto legge. 4.7.2006 n. 223, convertito in legge 4.8.2006 n. 248, e pertanto non vi è più obbligo di dichiarazione quando le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell’imposta derivano da atti per i quali sono applicabili le procedure inerenti al Modello Unico Informatico (MUI), utilizzato dai notai per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari e la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili. Valgono altresì le disposizioni impartite con l'art. 15 comma 2 della legge 18 ottobre 2001 n. 383, inerenti alle successioni aperte a partire dal 25 ottobre 2001 (data di entrata in vigore della legge 383) per le quali gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili non sono obbligati a presentare la dichiarazione di variazione ai fini IMU. Di conseguenza, per quanto attiene ai casi in cui si deve presentare la dichiarazione IMU, si rimanda alle istruzioni contenute nel modello di dichiarazione approvato con decreto ministeriale 30 Ottobre 2012, disponibile presso l’Ufficio Tributi del Comune nonché sul sito www.comune.campobasso,it ove è anche disponibile una versione compilabile del modello. Ai sensi del comma 12/ter dell’art. 13 del decreto legge 6 Dicembre 2011, n. 201, la dichiarazione deve essere presentata entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio ovvero sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi già dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta Ai sensi dell’art. 6 del Decreto - Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 Ottobre 2012, la presentazione della dichiarazione deve essere effettuata mediante consegna al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. Se l'immobile insiste su territori di comuni diversi, la dichiarazione IMU deve essere presentata ai comuni sui cui territori insiste l'immobile. Il comune deve rilasciarne ricevuta; la dichiarazione può essere presentata anche a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura «Dichiarazione IMU 20_ _» e deve essere indirizzata all'ufficio tributi del comune competente. La dichiarazione può essere, altresì, trasmessa in via telematica con posta certificata. La spedizione può essere effettuata anche dall'estero a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti la data di spedizione. La data di spedizione e' considerata come data di presentazione della dichiarazione.