Articolo 41
Costituzione della Repubblica Italiana
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo
da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni
perché l'attività economica pubblica e privata possa essere
indirizzata e coordinata a fini sociali
Il concetto di libera iniziativa economica
identifica, nella sua più alta accezione,
l’attività di chi utilizza la ricchezza per
produrre nuova ricchezza
La libertà che l’art. 41 riconosce ai privati è la libertà
dei privati di organizzare l’attività produttiva e, quindi, è
libertà di decidere
• che cosa produrre,
•quanto produrre,
•dove produrre
La libertà di iniziativa presuppone il
riconoscimento di altri diritti , alcuni dei
quali costituzionalmente garantiti come la
proprietà privata art 42,c. 2°, come la
libertà contrattuale.
N.B. La libertà di iniziativa economica non è però
riconducibile alla somma di altre libertà e di altri
diritti riconosciuti al cittadino; è quel di più che
viene, tradizionalmente espresso,dal concetto di
“Intrapresa” o di “iniziativa” economica, che
caratterizza l’imprenditore rispetto al mero
proprietario degli strumenti di produzione, come
colui che combina i fattori della produzione per la
creazione di nuova ricchezza, come l’attivatore
del sistema economico
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