Articolo 41 Costituzione della Repubblica Italiana L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali Il concetto di libera iniziativa economica identifica, nella sua più alta accezione, l’attività di chi utilizza la ricchezza per produrre nuova ricchezza La libertà che l’art. 41 riconosce ai privati è la libertà dei privati di organizzare l’attività produttiva e, quindi, è libertà di decidere • che cosa produrre, •quanto produrre, •dove produrre La libertà di iniziativa presuppone il riconoscimento di altri diritti , alcuni dei quali costituzionalmente garantiti come la proprietà privata art 42,c. 2°, come la libertà contrattuale. N.B. La libertà di iniziativa economica non è però riconducibile alla somma di altre libertà e di altri diritti riconosciuti al cittadino; è quel di più che viene, tradizionalmente espresso,dal concetto di “Intrapresa” o di “iniziativa” economica, che caratterizza l’imprenditore rispetto al mero proprietario degli strumenti di produzione, come colui che combina i fattori della produzione per la creazione di nuova ricchezza, come l’attivatore del sistema economico Percorsi di imprenditori vincenti: ADIDAS BARILLA DUCATI FERRARI CLICK ILLY LOTTO PORSCHE TOD’S