SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO
TELECOMUNICAZIONI E
RADIOTELEVISIONI
MOBILITA’
La procedura di messa in mobilità è stata definita dalla giurisprudenza come propedeutica a
licenziamenti collettivi, consentiti dalla vigente legislazione per le imprese destinatarie della Cassa
Integrazione Straordinaria.
Ovviamente solo le imprese che occupano più di 15 lavoratori possono utilizzare la mobilità,
ovvero licenziamenti collettivi, per cessazione di attività o, come nel nostro caso, per
riorganizzazione.
La Legge 23 luglio 1991, n.223, è la base giuridica su cui poggia la mobilità che deve essere
accordata dal Ministero del Welfare e che impone una procedura ben precisa:
• fase sindacale: obbligo di informare le associazioni sindacali (RSA o RSU), entro 7
giorni, art.4, c.3, sulle motivazioni dell’eccedenza di personale e dell’impossibilità a
ricorrere a misure alternative idonee ad impedire il ricorso a licenziamenti collettivi
(max 45 giorni);
• fase amministrativa: conclusa la consultazione sindacale, qualunque sia stato
l’esito, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione all’autorità amministrativa
competente, la quale tenterà una ulteriore mediazione con le associazioni sindacali,
in caso di un precedente accordo negativo, ed eventuali altre proposte di
ammortizzatori sociali (max 30 giorni).
Alle Organizzazioni sindacali deve essere inviata una comunicazione preventiva che deve
contenere:
1. le motivazioni che inducono al ricorso ai licenziamenti collettivi;
2. l’impossibilità al ricorso a situazioni alternative;
3. i settori interessati, il numero, la qualifica ed il livello dei lavoratori eccedenti a
carattere provinciale;
4. copia della ricevuta del versamento all’INPS, a titolo di anticipazione, di una somma
pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il
numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.
L’attuale procedura di mobilità è rivolta a Telecom Italia S.p.A. per 3.403 lavoratori, TIM Italia
S.p.A. per 73 lavoratori e TI Sparkle S.p.A. per 59 lavoratori ed avrà termine il 31 dicembre 2007.
II criterio di scelta, per accordo sindacale diverso da quello previsto dalla legge, è stato stabilito
nella volontarietà, mentre la priorità è per coloro che matureranno il diritto alla pensione nei
successivi 3 anni (o 4 nell’area mezzogiorno).
Conseguentemente se nessun lavoratore aderisse alla mobilità, essa non avrebbe alcun effetto, ed
inoltre il numero dei mobilitati è direttamente collegato e proporzionale a quello degli “ingressi”,
come fossero vasi comunicanti.
Va tenuto presente che dal 1 gennaio 2008 la legge 243/2004, pur mantenendo i 35 anni di
contribuzione, varia il requisito anagrafico previsto per l’accesso alla pensione di anzianità
spostando di colpo dai 57 anni ai 60 anni di età per il 2008 e 2009, e successivamente al 1°
gennaio 2010 a 61 anni di età.
Durante il periodo della mobilità l’INPS accredita “figurativamente” 1 ai lavoratori in mobilità i
contributi previdenziali sulla base della retribuzione che il singolo lavoratore ha percepito nei 12
mesi precedenti al licenziamento, aggiuntivamente all’indennità mensile di mobilità, che viene
successivamente ridotta all’80% dopo i primi 12 mesi.
Le aziende, per effetto dell’accordo sindacale, integreranno l’indennità di mobilità versata
mensilmente dall’INPS con una somma, in un'unica soluzione congiuntamente al TFR, pari alla
differenza netta tra l’indennità di mobilità stessa ed il 90% della retribuzione mensile (minimi
tabellari, ex indennità di contingenza, E.D.R., aumenti periodici di anzianità, elemento retributivo
professionale o indennità di funzione, sovraminimi collettivi ed individuali e rateo di Premio Annuo
e di tredicesima mensilità) per tutti i mesi fino alla decorrenza della pensione.
Tabella dei requisiti necessari per l’accesso alla pensione
Pensione di Vecchiaia
65 anni di età per gli uomini
60 anni di età per le donne
(indipendentemente dagli anni di
(indipendentemente dagli anni di
contribuzione)
contribuzione)
Maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità entro il
31.12.2007
57 anni di età + 35 anni di contribuzione, oppure 39 anni di contribuzione a
prescindere dall’età anagrafica
Maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità dal 1.1.2008 al il
31.12.2009 2
60 anni di età 3 + 35 anni di contribuzione, oppure 40 anni di contribuzione a
prescindere dall’età anagrafica
Maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità a partire dal
1.1.2010 2
61 anni di età 3 + 35 anni di contribuzione, oppure 40 anni di contribuzione a
prescindere dall’età anagrafica
Si intende che il periodo di mobilità, in quanto coperto da contributi figurativi, si aggiunge ai
contributi maturati in servizio sia come anzianità, che per gli aspetti economici.
Note:
1
Sono contributi "fittizi" riconosciuti agli assicurati per i periodi durante i quali non c'è stata attività di
lavoro e di conseguenza non c'è stato il versamento dei contributi obbligatori. Tutte le informazioni relative ai
contributi figurativi non riguardano i lavoratori dei Fondi Speciali di previdenza gestiti dall'INPS (elettrici,
telefonici, dazieri, esattoriali ecc.) che sono regolati da norme particolari.
I contributi figurativi sono utili sia per raggiungere il diritto alla pensione sia per aumentarne l'importo.
2
Per effetto della L. 243/2004 i requisiti della pensione di anzianità sono variati.
3
In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il
diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva
pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici
dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una
liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo
previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.
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