Edizione del 26 settembre 2013
Reg. Trib. Civile di Roma
sez. stampa n. 371/2009
Associati in partecipazione
L’Ancl richiede una proroga
Editoriale
Quesiti
Eventi
Il consulente
del lavoro
guarda avanti
pag. 3
Le risposte
a cura del
Centro Studi Ancl
pag. 20
Appuntamenti
organizzati
dalle UP
pag. 26
REDAZIONE
Bollettino ufficiale
Associazione Nazionale
Consulenti del Lavoro
Sindacato Unitario
Anno 6 - Numero 15 (80)
Reg. Tribunale Civile di Roma
sezione stampa
n. 371 del 19.11.2009
Direttore Responsabile
Francesco Longobardi
Capo redattore
Paola Diana Onder
Coordinatori di redazione
Silvia Bradaschia
Giuliana Della Bianca
Francesco Pierro
Antonella Scambia
Redazione e impaginazione
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via Salvatore Matarrese, 2/G
70124 Bari
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via Cristoforo Colombo, 456
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chiuso alle ore 10:00
del 26 settembre 2013
SOMMARIO
EDIZIONE DEL
26 settembre 2013
EDITORIALE
Il Consulente del Lavoro guarda avanti
pag. 3
PRIMO PIANO
Associati in partecipazione. “Necessaria
la proroga”
pag. 5
Focus
Gli approfondimenti degli esperti
pag. 9
quesiti
Le risposte a cura del Centro Studi Ancl
pag. 20
EVENTI
Gli appuntamenti in programma nei
prossimi giorni
pag. 26
CHI SIAMO
Dirigenti e sedi
pag. 27
pag. 3 - Edizione del 26 settembre - n. 80 - XV del 2013
EDITORIALE
Il Consulente del Lavoro guarda avanti
scrive
Francesco Longobardi
presidente nazionale
ANCL-SU
Sempre aperto il dibattito all’interno della Categoria circa le prospettive
future dei Consulenti del Lavoro, con particolare riguardo alle debolezze ed incertezze del mercato del lavoro ed alla più generale crisi
economica tutt’ora in atto. La riflessione sulle future prospettive è, in
questo contesto, una vera e propria necessità. La nostra professione
è protagonista di una progressiva evoluzione, sia in termini di competenze, sia in termini di necessità sempre maggiore di conoscenze. Già
da tempo, il Consulente del Lavoro non è più e soltanto l’elaboratore
della busta paga, ma è al centro delle strategie aziendali, delle politiche occupazionali, del management dell’impresa. E non solo. Oggi il
Consulente del Lavoro – tramite la propria organizzazione ordinistica
ed il proprio sindacato unitario – è anche il diretto interlocutore della
Pubblica Amministrazione e del mondo politico, in ordine alle scelte,
alle innovazioni normative, al governo del mercato del lavoro. Tutto ciò
è già sufficiente per fare una prima affermazione: la nostra professione
e le nostre competenze sono e devono rimanere esclusive. Mi riferisco
ovviamente ai più recenti passaggi legislativi che hanno riconosciuto
le professioni non regolamentate e la loro legittimità ad agire: tutto il
rispetto possibile per tali nuove professioni, ma nessuna abdicazione e
nessun cedimento rispetto alle nostre competenze e alle nostre peculiarità. Il mio invito – spesso ripetuto attraverso gli organi di informazione dell’ANCL – a vigilare a 360 gradi sull’eventuale esercizio illecito della
nostra professione è sempre rivolto a tutti e senza margini di cedimento.
Ciò detto, guardiamo al futuro prossimo auspicando la sempre maggiore caratterizzazione della nostra professione, sperando in una
sollecita ripresa economica che consenta anche ai nostri studi di poter
tornare a riprendere la strada degli investimenti e di maggiori obiettivi.
I consulenti del Lavoro sono stati e sono al centro di questa lunga crisi
economica, attraverso l’accompagnamento di aziende e lavoratori nel
governo dei cedimenti imprenditoriali ed occupazionali. Lo abbiamo
fatto non solo per mestiere o solo per vocazione, ma anche ritenendo
che proprio in questo momento fosse maggiormente utile far comprendere le difficoltà del management del capitale umano aziendale,
con cui ci confrontiamo tutti i giorni.
Non da ultimo, come sindacato e parte sociale, continuiamo a sostenere la necessità, ormai non più rimandabile, di concreta riduzione del
costo del lavoro e della tassazione sul lavoro che l’ANCL va auspicando
da tempo ed in ogni sede istituzionale. Sembra ora che anche il mondo produttivo e sindacale, ma soprattutto il mondo politico si sia reso
conto della insostenibile pressione fiscale sul lavoro, che disincentiva
ogni altro investimento, sia nelle aziende che nelle risorse umane: ed
è unica strada volta a liberare risorse “ di scopo” mirate al sostegno
occupazionale nelle imprese. E per dare un forte segnale alla volontà di
ripresa economica, si passi senza indugio a: ridurre i costi della Pubblica Amministrazione e della Politica; ridurre gli stipendi ai Parlamentari;
tagliare i compensi dei Presidenti – Direttori Generali – e i Manager
della Pubblica Amministrazione; ridurre le pensioni d’oro; eliminare
il finanziamento pubblico ai partiti. Con i risparmi derivanti da questi
tagli, si inizi da subito a diminuire la pressione fiscale e la diminuzione
del costo sul lavoro oltre a detassare tredicesime e quattordicesime
ove previste, perche tali mensilità aggiuntive sono da sempre conside-
pag. 4 - Edizione del 26 settembre - n. 80 - XV del 2013
EDITORIALE
“Il Consulente
del Lavoro
di domani
vuole
governare
la nuova
e sana
occupazione”
rate utili alla liberazione di risorse per agevolare i consumi e partecipare allo sviluppo dell’economia. Se una mensilità aggiuntiva è aggredita
dalle tasse, probabilmente sarebbe preferibile perfino non corrisponderla se non assolve al suo compito di assegnare risorse aggiuntive
alle famiglie, anche per coltivare il risparmio o i piccoli investimenti.
In tale prospettiva, si alzi anche la soglia di detassazione dei salari di
produttività che, allo stato attuale, per la sua modestia, rischia di non
essere neanche avvertito dai lavoratori e dalla più generale esigenza di
rilanciare consumi ed economia. La liberazione significativa delle tasse
sul lavoro deve continuare ad essere un nostro obiettivo principale,
non solo perché è un vantaggio per le imprese, ma perché se aumenta
più ottimisticamente l’occupazione, aumenta anche il nostro impegno
professionale.
E’ indubbio quindi che il Consulente del Lavoro di domani, non vuole
governare la disoccupazione, ma vuole governare la nuova e sana
occupazione in quella società che si chiama Italia e che rappresenta
diverse eccellenze nel mondo. Come si vede c’è una strada ambiziosa
da percorrere: dalla nostra parte abbiamo la compattezza, la specialità
della nostra professione, la competenza e l’autorevolezza. Tutte qualità
che sicuramente ci aiuteranno non poco al raggiungimento degli obiettivi più utili alla nostra professione ed al Paese intero.
La vignetta - “tra consulenti”
pag. 5 - Edizione del 26 settembre - n. 80 - XV del 2013
PRIMO PIANO
Associati in partecipazione
“Necessaria la proroga”
Il presidente nazionale Ancl scrive al ministro Giovannini
scrive
Francesco Longobardi
Presidente Nazionale Ancl
Il recente DL 76/2013 come
convertito successivamente in
legge, ha introdotto l’art 7-bis
recante la cosiddetta sanatoria
per lavoratori occupati in forma
di associazione in partecipazione
con apporto di lavoro. La medesima legge di conversione ha
stabilito che l’intera procedura,
deve concludersi entro il prossimo 30 settembre. A prescindere
dal merito del provvedimento,
sulla sua bontà ed opportunità, a
prescindere dal non aver compreso ancora quali forze sociali
abbiano lavorato per sostenere
tale sanatoria in sede di conversione, così come a prescindere
dalla utilità di neanche mascherati condoni in materia di lavoro
“grigio”, è indubbiamente necessario che ci si adoperi nell’immediato per una proroga dei detti
termini, in mancanza della quale
si rischia di restringere sensibilmente la platea dei possibili
fruitori.
Ma ricapitoliamo: la novella introdotta dalla legge n. 99/2013,
in vigore dal 23 agosto, disciplina
una procedura agevolata per la
stabilizzazione dell’occupazione
degli associati in partecipazione
con apporto di lavoro. La procedura richiede la stipula di un
contratto collettivo, di qualsiasi
livello, tra giugno e settembre,
che preveda l’assunzione degli
associati con contratto a tempo
indeterminato, entro tre mesi,
anche con apprendistato e ricor-
rendo anche a eventuali incentivi
di legge. Unico vincolo: nei primi
sei mesi dopo l’assunzione il datore di lavoro può recedere solo
per giusta causa o per giustificato
motivo soggettivo. Alla sanatoria
(ma si parli anche apertamente
di condono) possono farvi ricorso tutte le aziende, incluse quelle
già destinatarie di atti amministrativi o giurisdizionali, purché
non definitivi, sulla qualificazione
dei rapporti di lavoro. Interessa i
«soggetti già parti del contratto,
in veste di associati, di contratti
di associazione in partecipazione
con apporto di lavoro»; ma in
tal caso, precisa il ministero, a
prescindere dalla circostanza che
per loro siano pendenti accertamenti ispettivi o siano stati adottati provvedimenti amministrativi
o giurisdizionali non definitivi. Gli
atti di conciliazione. La procedura prevede inoltre che, stipulato
il contratto collettivo, i lavoratori
interessati sottoscrivano specifici atti di conciliazione su «tutto
quanto riguardante i pregressi
rapporti di associazione», ex
art. 410 del codice di procedura
civile.
In questo modo, dunque, viene messa la parola fine sul
pregresso rapporto di lavoro.
Tuttavia, l’efficacia degli atti è
risolutivamente condizionata al
versamento alla gestione separata Inps, da parte del datore
di lavoro, di una somma pari al
5% della quota di contribuzione a carico degli associati per i
periodi di vigenza dei contratti
di associazione, per massimo sei
mesi. Ai fini della verifica della
correttezza degli adempimenti,
i datori di lavoro sono obbligati
a depositare entro il 31 gennaio,
presso l’Inps: i contratti collettivi;
gli atti di conciliazione; i contratti
di lavoro stipulati con i lavoratori;
l’attestazione di versamento delle
somme alla gestione separata
Inps (copie F24). L’Inps verifica
che le assunzioni previste dal
contratto collettivo siano state
fatte e che ad esse corrispondano altrettanti atti di conciliazione,
nonché i relativi versamenti alla
gestione separata. L’esito della
verifica è comunicato, dall’Inps,
alle competenti direzioni territoriali del lavoro (DTL) e ai datori di
lavoro interessati. All’esito della
verifica Inps sono legati gli effetti
dei provvedimenti amministrativi
o giurisdizionali già in essere e
che, durante la procedura, restano sospesi. A tal fine il ministero
riconosce alle aziende la facoltà
di comunicare direttamente alla
competente DTL l’adesione alla
stabilizzazione.
Il buon esito della verifica Inps
comporta l’estinzione degli
illeciti in materia di versamenti
contributivi, assicurativi e fiscali,
anche già in essere al 23 agosto,
anche con riferimento a forme
di tirocinio avviate dalle aziende
sottoscrittrici dei contratti collettivi. Ciò significa, spiega il ministero, che, fermo restando che la
stabilizzazione riguarda solo gli
associati, il buon esito estingue
le eventuali sanzioni sull’impiego
sia di associati in partecipazione
che di tirocinanti. Il Ministero ha
avuto anche modo di chiarire che
in caso di verifica ispettiva che
ha rilevato irregolarità diverse
dall’improprio utilizzo dei contratti di associazione in partecipazione, la sanatoria è applicabi-
pag. 6 - Edizione del 26 settembre - n. 80 - XV del 2013
PRIMO PIANO
le solo ed esclusivamente a tali
forme contrattuali, fermo restando la valenza delle altre irregolarità, per le quali procede senza
variazioni l’iter amministrativo e
sanzionatorio.
Come si può ben guardare, le
procedure indicate dal provvedimento sono complesse e
rimangono tali per ogni singola
azienda interessata alla regolarizzazione. Non ultime, le difficoltà operative rimesse – in così
ristretto ambito temporale – ai
Consulenti del Lavoro chiamati
a governare puntualmente gli
adempimenti richiesti. E’ altrettanto evidente che in presenza di
realtà aziendali medio-grandi, le
ipotesi conciliative e le modalità
di stabilizzazione dei lavoratori
attraverso nuovi contratti di
lavoro, si rilevano obiettivamente complesse e, come tali, non
esauribili nel giro di qualche giorno ancora disponibile. E’ quindi
assolutamente necessario che
si provveda a prorogare i termini indicati dal provvedimento,
peraltro a tutto vantaggio – oltre
che delle imprese che intendono
regolarizzare – anche dei lavoratori che possono formare oggetto di stabilizzazione.
Si aggiunga anche che solo negli
scorsi giorni si è formata una
compiuta interpretazione applicativa della norma, secondo la
quale è possibile accedere alla
medesima procedura stabilizzatrice anche per i lavoratori utilizzati attraverso tirocini formativi.
L’ANCL – Il sindacato unitario
di categoria dei Consulenti del
lavoro si è resa interprete della
necessità della proroga attraverso una specifica richiesta formalizzata al Ministro del Lavoro
ed alle strutture ministeriali
competenti, interpretando le
istanza di numerosissimi Consulenti del Lavoro giunte dall’intero
territorio nazionale (il testo della
richiesta è disponibile sul sito
www.anclsu.com). C’è da auspicarsi che le legittime richieste
vengano accolte e che si renda
maggiormente disponibile la
stabilizzazione introdotta.
La lettera di Longobardi al Ministro
Oggetto: stabilizzazione di lavoratori occupati con contratto di associazione in partecipazione
ed apporto di lavoro
Com’è noto, la legge di conversione del DL 76/2013 ha introdotto con l’art. 7 bis del provvedimento
una specifica procedura per la stabilizzazione di lavoratori occupati con contratto di associazione in
partecipazione.
La procedura in questione – come fissato dalla legge – deve concludersi entro il prossimo 30 settembre.
Tale termine appare estremamente ravvicinato rispetto alla emanazione del provvedimento, ponendo aziende e Consulenti nella obiettiva difficoltà di esaurire le procedure previste entro il suddetto
termine.
Le disposizioni di prassi e le interpretazioni applicative più recentemente intervenute che hanno
peraltro chiarito l’estensione della citata procedura anche ai tirocini formativi, allargano la platea di
potenziali fruitori nel breve margine di tempo rimanente.
Si pregano pertanto le SS.LL. di voler valutare l’opportunità di prorogare il suddetto termine, al fine di
offrire la facoltà introdotta dalla norma ad un maggior numero di datori di lavoro e lavoratori.
Certo di un pronto intervento a riguardo, si porgono i più cordiali saluti.
Roma, 16 settembre 2013
Il Presidente Nazionale
(Francesco Longobardi)
pag. 7 - Edizione del 26 settembre - n. 80 - XV del 2013
PRIMO PIANO
Consiglio Nazionale Ancl
convocato per giovedì 3 ottobre
L’ordine del giorno della seduta presso l’Oly Hotel
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del nuovo Statuto associativo, il Consiglio Nazionale dell’Associazione è
convocato in prima convocazione, alle ore 22,00, del giorno mercoledì 2 ottobre 2013 - presso sede Ancl - SU
– via C. Colombo, 456 sc. b Roma, e in seconda convocazione, alle ore 10,30 del giorno giovedì 3 ottobre 2013
presso l’Oly Hotel - via Santuario Regina degli Apostoli n. 36 – Roma.
Ordine del Giorno:
1. Approvazione verbale precedente;
2. Bilancio consuntivo anno 2012 – relatore il Tesoriere Nazionale;
3. Bilancio preventivo anno 2014 - relatore il Tesoriere Nazionale;
4. Relazione dei Sindaci Revisori Nazionali;
5. Approvazione bilancio consuntivo 2012 e bilancio preventivo 2014;
6. Quota Associativa 2014 - Determinazioni;
7. Confprofessioni - delibera Confidi quota ANCL – informativa sulle professioni non ordinistiche;
8. Risultanze Gruppi di lavoro – Determinazioni;
9. Elezioni per il rinnovo di un componente Sindaci Revisori Enpacl – Determinazioni;
10. Convenzioni/Protocolli d’intesa;
11. Varie ed eventuali.
pag. 9 - Edizione del 26 settembre - n. 80 - XV del 2013
FOCUS
Scuola-lavoro: distanze da accorciare
Che vi sia stata coralmente una valutazione più
che positiva in ordine al decreto legge varato dal
Consiglio dei Ministri sul sistema scolastico, è fuori
di dubbio. Non si può non esprimere il plauso per
le risorse finanziarie ivi destinate, per il piano non
marginale di nuove assunzioni, per l’immissione
in ruolo di migliaia di insegnati di sostegno, per
l’orientamento dal IV anno della scuola superiore e
per la altre notevoli misure previste dal decreto in
questione, che interviene dopo anni di tagli a scuole
e università. E’ altresì fuori di dubbio che il miglioramento dell’istruzione e dell’offerta formativa –
ampiamente condivisa dalle forze politiche e non
da oggi - sia alla base della costruzione dei cittadini
di domani. Il tema centrale è proprio questo. Se
è nobilmente e condivisibilmente al centro della
attenzione il miglioramento del nostro sistema scolastico, è altresì evidente la necessità di intervenire
non solo sul fronte dell’insegnamento, ma anche e
soprattutto sull’altro pilastro del sistema, rappresentato dai fruitori del’istruzione, cioè proprio quei
cittadini di domani di cui sopra. Già. Perche quelli
studenti fruitori del sistema, non frequentano la
scuola per ingannare il tempo, ma evidentemente
(ed anche questo è fuori discussione) per prepararsi ad una vita lavorativa, ed ancor prima, per essere
in condizioni soggettive di accedere al mercato del
lavoro con una adeguata preparazione.
sul lavoro, al pari e con pari dignità dell’educazione
civica o dell’educazione stradale. Ciò semplicemente
perchè quei cittadini di domani, non devono essere
solo formati al rispetto delle leggi e delle regole, alla
conoscenza della Costituzione, della storia del nostro
paese e ancora molto timidamente sul sistema
europeo dei Paesi membri, ma soprattutto devono
essere formati a quella cultura del lavoro che impegnerà il resto della loro vita. E scusate se è poco.
Tanto è il divario tra scuola e lavoro senza ancora
un serio meccanismo di transizione, che – tanto per
darne un esempio – nel rapporto di apprendistato
(ovvero quel rapporto che è lo strumento primario
e privilegiato per l’ingresso al lavoro) si è avvertita la
necessità – tra l’altro – della formazione di base del
giovane apprendista che è dichiaratamente rivolta
al recupero del deficit scolastico. In altre parole, la
scuola non ha funzionato a dovere in termini di transizione, e il datore di lavoro se ne deve accollare gli
oneri. Sistema questo davvero lontano da ben diverse concezioni adottate in altri Stati europei. Già nella
rappresentazione dell’ apprendistato, in Francia, ad
esempio, tale rapporto viene definito dalla legge n.
572/87 «una forma di istruzione alternata al lavoro»,
già percorribile al termine della scuola dell’obbligo
(16 anni). In Germania, la gran parte dei giovani che
non vuole continuare gli studi nel sistema di istruzione dopo il ciclo dell’obbligo, si inserisce in percorsi
di formazione professionale in alternanza lavorativa, offerti dal sistema duale ovvero nel sistema di
apprendistato Tedesco. Si tratta di percorsi caratterizzati dall’alternanza formativa fra due luoghi: la
scuola e l’azienda.
Lo snodo cruciale è proprio lì: ad oggi, la scuola
vive di luce propria, il lavoro sta da un’altra parte.
L’accompagnamento dello studente al prossimo
mondo del lavoro appare ancora solo un tema di
discussione, senza sviluppi concreti, senza iniziative
diffuse e tangibili. Uno studente licenziato positivamente al quinto anno di scuola superiore, è certo (
non possibile, ma certo) che non possiede i minimi
fondamenti conoscitivi del mercato del lavoro, né
dei servizi per l’impiego, né dei rapporti di lavoro
previsti dalla nostra legislazione. Chiedere ad un
neodiplomato proiettato nella ricerca di un lavoro,
che cos’è un certificato di disponibilità, o un lavoro
subordinato, o una collaborazione a progetto, significherebbe altrettanto certamente esporlo ad una
pessima figura. E in questo sistema apertamente
carente, sembrerebbe quasi una bestemmia inserire almeno negli ultimi due anni delle scuole superiori, la disciplina d’insegnamento della sicurezza
Obiettivo di questa formazione è quello di fornire
un’ampia preparazione professionale di base e
le conoscenze e le abilità tecniche necessarie per
svolgere un’attività professionale qualificata. Nei
Paesi Bassi, il sistema di istruzione e formazione
è disciplinato dalla Legge sull’Educazione e sulla
Formazione professionale: in termini generali, il
sistema educativo olandese si caratterizza per un
obbligo scolastico della durata di dodici anni, assolto
a tempo pieno all’interno di una scuola, mediamente dai 5 ai 16 anni e un obbligo formativo fino ai
18 anni di età, che accoglie i giovani che dopo i 16
anni non frequentano nessun altro percorso. Bastano i suddetti esempi, per comprendere quanto i
sistemi di istruzione dei coinquilini europei, mirano
dritti alla formazione del lavoratore, al garantire un
percorso idoneo e tangibile all’ingresso nel mercato
del lavoro. Su questo particolare aspetto, va colta
davvero con i migliori auspici la destinazione del
scrive
Renzo La Costa
pag. 10 - Edizione del 26 settembre - n. 80 - XV del 2013
FOCUS
predetto decreto legge di circa 6,6 milioni di euro
riservati all’orientamento. C’è da augurarsi, per il
migliore futuro di quei prossimi cittadini lavoratori,
che una reale educazione o cultura del lavoro si
possa radicare nel nostro sistema d’istruzione. Spe-
rando che non sia persa un’altra occasione per fare
davvero sul serio, in un mercato del lavoro già di per
sé difficile, che perlomeno sia reso possibile.
Apprendistato: le novità dal 1° ottobre
scrive
RLC
Cambia, dal 1° ottobre, la gestione della formazione degli apprendisti: il piano formativo individuale sarà obbligatorio solo per la formazione
tecnico-professionale, quella cioè che i contratti
collettivi consentono di svolgere contestualmente
alla prestazione lavorativa. Quanto alla formazione di base e trasversale, questa sarà oggetto
di offerta formativa pubblica resa disponibile
dalle Regioni. Dalla medesima data, il DL 76/2013
come convertito, ha introdotto anche la registrazione della formazione impartita, anche attraverso un modello semplificato analogo al libretto del
cittadino (vedasi in proposito il DM 10 ottobre
2005 nonché “La registrazione della formazione
dell’apprendista” nella sezione “Guide” del sito
www.anclsu.com).
Quanto alla sussistenza della obbligatorietà della
formazione di base e trasversale, il Ministero del
Lavoro ha chiarito nella circolare nr. 35/2013 che
rimane intatto l’obbligo medesimo, in tutti i casi
in cui vi sia l’offerta formativa pubblica. In caso
di regioni che non rendano disponibile alcuna
offerta formativa, il datore di lavoro non è obbligato a dover ricorrere a corsi diversi o privati.
Altro passaggio degno di nota, è quello relativo
al sistema sanzionatorio adottabile in caso di
mancata o difforme formazione. Secondo la predetta circolare, infatti, l’attenzione assolutamente
prioritaria che il personale ispettivo deve porre
in essere riguarda il rispetto del piano formativo. Essendo quindi escluso dal piano formativo
l’eventuale “tranche” della formazione di base
e trasversale, questa fase sarà ininfluente in
relazione alle verifiche inerenti la dovuta formazione. Va in proposito osservato che l’esclusione
dal piano formativo della formazione di base e
trasversale è stata introdotta dal citato DL 76:
potrebbe quindi opinarsi che tutti i contratti di
apprendistato stipulati prima dell’entrata in vigore
di detta disposizione, possono prestarsi a verifiche
del piano anche con riguardo alla formazione di
base. Appare inoltre ancora incompiuta – ancorchè espressamente prevista dalla disposizione in
commento – l’ omogeneizzazione della disciplina
inerente le imprese multi localizzate: infatti, per
tali imprese, pur essendo previsto che la disciplina
da osservarsi può essere quella della regione ove
l’impresa ha la propria sede legale, di fatto potrà
verificarsi la formazione di un apprendista nella
regione d’origine ove è presente l’offerta formativa pubblica, e la formazione di un apprendista
in una regione nella quale tale offerta formativa
non sussiste, rendendo impossibile l’utilizzo della
medesima disciplina.
Non è da sottintendere, in tal caso, che una
azienda multi localizzata che intende realizzare
un complessivo inserimento di apprendisti per
una determinata qualifica, si troverà con apprendisti formati anche dal sistema pubblico, ed altri
che saranno carenti di tali competenze. Gli ultimi
dati sull’apprendistato disponibili, confermano
il persistere di una sostanziale diffidenza verso
tale forma contrattuale: secondo i numeri forniti
dall’Isfol nell’ultimo rapporto, il 2010 ha registrato
un calo dell’ -8,9% sull’anno precedente, ed un
ulteriore calo di contratti stipulati nel 2011 del
-6,9% . E’ evidente che quello che ancora scoraggia
è la frammentazione regionale delle discipline ed
opportunità, il continuo rimescolare le regole, e
conseguentemente un quadro normativo in movimento che non rassicura. E’ di altrettanta evidenza
che non è uno sgravio contributivo, pur interessante a guidare la scelta strategica del datore
di lavoro in ordine alle tipologie di rapporti da
instaurare. La fuga verso altre forme contrattuali
non sempre legittime o trasparenti, è servita.
Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo
del pensiero dell’autore e non hanno carattere in
alcun modo impegnativo per l’amministrazione
pubblica di appartenenza.
pag. 11 - Edizione del 26 settembre - n. 80 - XV del 2013
FOCUS
Modello UNICO 2013: ultimi controlli
per l’invio in scadenza al 30 settembre
scrive
Celeste Vivenzi
A pochi giorni dalla scadenza prevista per l’invio
telematico del Modello Unico 2013, con il presente contributo si intende concentrare l’attenzione del Contribuente/Professionista al fine di
predisporre le dichiarazioni in maniera corretta.
Oltre ovviamente alla compilazione e alla verifica dei quadri contabili, ecco in sintesi i controlli
principali che l’intermediario deve effettuare:
FRONTESPIZIO MODELLO: controllare che siano
state barrate le caselle interessate (redditi, IVA,
modulo rw, quadro VO, quadro AC, Studi, Parametri e Ine); se vi fosse la necessità di presentare una dichiarazione integrativa occorre accertarsi di aver barrato le caselle correttiva nei
termini, dichiarazione integrativa, dichiarazione
integrativa a favore e dichiarazione integrativa
art.2 DPR.322-98 a seconda del caso; la casella
eventi eccezionali deve essere barrata in presenza delle condizioni richieste dalla normativa
(vittime usura, soggetti colpiti dal sisma/avversità atmosferiche ed eventi eccezionali);
DATI DEL CONTRIBUENTE: prestare attenzione
ai cambi di residenza indicando il giorno, mese
e anno in cui è intervenuta la variazione tenendo in considerazione che gli effetti decorrono
dal 60 giorno successivo a quello in cui si è
verificata;
DICHIARAZIONE PRESENTATA DAGLI EREDI/ALTRI SOGGETTI: i soggetti devono indicare i loro
dati anagrafici e il codice carica (si tratta dei
soggetti eredi del contribuente ovvero del curatore fallimentare);
CANONE RAI IMPRESE: come previsto dall’art.17
del D.L. 201-2011 le imprese e le società devono
indicare il numero di abbonamento speciale e
la categoria di appartenenza del relativo canone
RAI oppure indicare il codice 3 in caso di mancata detenzione dell’apparecchio televisivo
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE: il contribuente
deve sottoscrivere la dichiarazione a pena di
nullità della stessa;
SITUAZIONI PARTICOLARI: la casella riguarda i
contribuenti minimi che possono scomputare
nel quadro LM “consorzi e imprese” le ritenute
subite indicando il codice 1 nella casella situazioni particolari;
INVIO AVVISO TELEMATICO: prestare attenzione
alla casella “invio telematico all’intermediario”
in quanto in caso di barratura e di conseguente
accettazione con la segnalazione nella casella
“ricezione avviso telematico” l’avviso in oggetto
verrà inviato all’intermediario; in caso di mancata scelta la comunicazione sarà inviata con
raccomandata A/R al domicilio fiscale del contribuente; è d’obbligo ricordare che l’intermediario
è obbligato a portare a conoscenza gli interessati
della ricezione della comunicazione di irregolarità ricevuta e che il contribuente ha 30 gg. di
tempo, decorsi i 60 gg. dalla trasmissione dell’avviso all’intermediario, per versare il dovuto con
riduzione delle sanzioni ad 1/3 (fatti salvi accessi agli uffici per sistemare l’avviso);
COMUNICAZIONI ANOMALIE STUDI SETTORE:
novità prevista per il corrente anno e, in caso di
barratura della casella, le eventuali comunicazioni saranno inviate direttamente all’intermediario;
VISTO DI CONFORMITà: il responsabile del CAF
o il professionista abilitato dopo aver verificato
la conformità dei dati indicati nella dichiarazione
può concedere il visto di conformità alla dichiarazione (si ricorda l’obbligatorietà del visto per
l’utilizzo del credito IVA in compensazione se di
importo superiore ai 15.000 euro);
STUDI DI SETTORE: controllare l’effettiva compilazione del modello e l’indicazione delle eventuali cause di esclusione: da quest’anno i soggetti
obbligati alla presentazione del modello dei dati
rilevanti per l’applicazione degli studi di settore
che non trasmettono lo Studio unitamente
al Modello UNICO 2013, si troveranno l’attestazione di avvenuta ricezione dei «file» di dichiarazioni con l’indicazione dell’invito a presentare
il modello di comunicazione dei dati rilevanti ai
fini dell’applicazione degli studi di settore (questa nuova modalità di comunicazione telematica
consente al contribuente che non ha provveduto alla presentazione del modello degli studi di
settore di porvi rimedio senza incorrere nelle
sanzioni previste dal D.L. n. 98/2011 (la sanzione
per omessa presentazione del modello studi di
settore, a prescindere da ulteriori aspetti quali
ad esempio l’accertamento induttivo puro, ecc.,
è di 2.065 euro). Occorrerà chiarire se sia espe-
pag. 12 - Edizione del 26 settembre - n. 80 - XV del 2013
FOCUS
ribile o meno la procedura del ravvedimento
operoso nel caso in cui il contribuente intenda
ravvedersi entro il termine di presentazione
del modello UNICO 2014 presentando entro
tale data la dichiarazione integrata del modello
studi di settore (riduzione delle sanzioni ad 1/8
e pagare soltanto 258 euro in luogo dei citati
2.065 euro) in quanto, nel caso di specie, vi è
dire che l’Agenzia delle entrate è a conoscenza
dell’inadempimento (certificato dalla ricevuta
entratel) e il fatto potrebbe rappresentare una
causa ostativa al ravvedimento in questione
(sarebbe interessante sapere cosa ne pensa a
proposito la stessa Agenzia).
pag. 13 - Edizione del 26 settembre - n. 80 - XV del 2013
FOCUS
Errati versamenti, chiarimenti dell’Agenzia
delle Entrate con la circolare n.27/2013
scrive
Ce. Vi.
Con la circolare in oggetto l’Agenzia è intervenuta per chiarire i seguenti punti fondamentali:
1) errori relativi al versamento con maggiorazione dello 0,4% (differimento entro 30 gg.) delle imposte;
2) versamenti relativi ai ravvedimenti operosi;
3) errori nei versamenti relativi agli istituti deflattivi;
4) periodo transitorio: la circolare n.27/2013 AE chiarisce che in attesa di un cambiamento del software
di controllo al contribuente giungeranno avvisi calcolati con i criteri previgenti alla circolare in oggetto;
il contribuente potrà comunque rivolgere autotutela all’ufficio ai fini di richiedere il calcolo corretto delle sanzioni e degli interessi dovuti.
TABELLA DEI PUNTI PRINCIPALI
PAGAMENTI CON MAGGIORAZIONE 0,4%
Come noto, i versamenti derivanti dalla dichiarazione annuale possono essere differiti nei 30
gg. successivi applicando la maggiorazione dello
0,4% a titolo di interessi. Tale maggiorazione non
va indicata nel modello F24 con un codice tributo separato ma va aggiunta al tributo dovuto; la
problematica dava quindi origine al problema se
ritenere il versamento tardivo oppure legalmente
differito (magari con versamento carente). In via
generale l’Agenzia applicava la prima ipotesi. Esempio: IRPEF da versare a saldo euro 5.000 scadente
il 16 giugno 2013; il contribuente decide di versare
in unica soluzione il debito al 16-7-2013 con la
maggiorazione dello 0,4% (20 euro) ma per errore
versa solo i 5.000 euro di pura imposta. L’Agenzia
emetteva avviso per tardivo versamento con sanzione del 30 % (1.500 euro) fatta salva la possibilità
di procedere al ravvedimento operoso (versando
2 euro + interessi e sanzione pari ad 1-10 se entro
30 gg ovvero 20 euro + interessi e sanzione pari ad
1-8 se dopo 30 gg. ed entro il 30 settembre dell’anno successivo). LA POSIZIONE ATTUALE DELL’AGENZIA invece considera il versamento legittimamente
differito e l’Ufficio chiederà al contribuente una
maggiore imposta di 20 euro unitamente agli
interessi su 20 euro e alla sanzione del 30% sempre su 20 euro (il contribuente potrà comunque
versare entro 30 gg. e ridurre la sanzione ad 1-3
ovvero al 10%). Lo stesso principio si applica anche
alla casistica dei versamenti parziali quindi: se
ho un debito di euro 1.000 e ne verso 200.80 con
la maggiorazione dello 0,4% entro 30gg. l’ufficio
calcolerà la sanzione del 30 % sulla parte residua e
gli interessi sempre sul residuo dovuto.
pag. 14 - Edizione del 26 settembre - n. 80 - XV del 2013
FOCUS
PROCEDURA DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO
La circolare conferma la possibilità di compiere
il ravvedimento parziale ovvero: se ho un debito
di 5.000 euro posso procedere al versamento alla
scadenza originaria di una quota (esempio 1.000)
e poi al versamento delle altre quattro rate di
1.000 euro calcolando gli interessi (2,5% a decorrere dalla data originaria) e la sanzione del 30%
ridotta ad 1-10 se il versamento si effettua entro
30 gg. ovvero ad 1-8 se dopo i 30 gg. L’agenzia
chiarisce l’importanza di determinare la volontà
del contribuente nell’effettuare il ravvedimento
(occorre manifestare la volontà tramite l’indicazione nel modello F24 del codice tributo riferito
alle sanzioni). In buona sostanza con la procedura del ravvedimento operoso l’ufficio tiene in
considerazione i seguenti aspetti:
1) verifica la volontà del contribuente di effettuare il ravvedimento;
2) verifica la correttezza delle sanzioni e degli
interessi applicati;
3) emette avviso bonario sulla differenza d’ imposta non versata con applicazioni delle sanzioni e
degli interessi.
VERSAMENTI RELATIVI AGLI ISTITUTI DEFLATTIVI
L’esempio della circolare riguarda i versamenti
per acquiescenza, definizione delle sole sanzioni
e accertamento con adesione (non soni citati gli
avvisi bonari, l’adesione al pvc o l’invito al contraddittorio). Deve trattarsi di errori materiali nei
versamenti di lieve entità e il contribuente deve
provvedere al più presto alla loro regolarizzazione. Quindi l’ufficio, in virtù del principio di “economicità dell’azione amministrativa”, valuta se
si è in presenza di carente versamento integrato
con lieve ritardo al fine di considerare valida la
definizione della lite (il contribuente può tentare
comunque di rimettere la valutazione all’ufficio
sperando in una risposta positiva anche nelle
ipotesi non previste dalla circolare).
ESEMPIO RAVVEDIMENTO A RATE
Debito euro 5.000 scadenza originaria 16 giugno 2013
Per mancanza di liquidità il contribuente versa al 16 giugno euro 1.000;
In data 30 giugno procede al versamento di altri 1.000 euro
Calcolando gli interessi per giorni 14 dal 16 giugno al 30 giugno nella misura del 2,5%/anno; calcolando
la sanzione dello 0,2% per 14 gg. (2,80 ravvedimento breve);
In data 31 luglio procede al versamento del residuo di euro 3.000 calcolando:
- Interessi nella misura del 2,5%/anno per gg. 45 su euro 3.000;
- Sanzione del 3,75% (1-8 del 30%) su euro 3.000.
N.B.
Se in data 30 luglio il contribuente subisce una verifica che preclude il ricorso alla procedura del ravvedimento l’ufficio procederà alla richiesta della sanzione del 30% sull’importo di euro 3.000 e gli interessi calcolati dal 16 giugno 2013.
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FOCUS
Prepensionamento a carico delle aziende
scrive
Livio Lodi
(seconda PARTE)
La posizione dei lavoratori
Con riferimento al punto in epigrafe, l’art. 4, comma
2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, pone l’unica
condizione che “I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma 1 [quelli cioè oggetto dell’accordo per l’incentivazione all’esodo, n. d. a.] debbono
raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni
successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.”
La legge non individua perciò requisiti specifici per
l’accesso alla prestazione, ma ne subordina riconoscimento al perfezionamento dei requisiti minimi
contributivi ed anagrafici, a carico dell’assicurazione
previdenziale di appartenenza, entro il periodo
massimo di fruizione della prestazione in argomento (che abbiamo già riferito essere di non più di
quattro anni).
Considerato perciò che gli accordi potranno essere
stipulati unicamente dopo l’entrata in vigore della
c. d. “Riforma Monti/Fornero” (come è noto, 1°
gennaio 2012), i requisiti anagrafico-contributivi per
l’accesso ai trattamenti pensionistici non potranno
essere che quelli più severi stabiliti dalla riforma
medesima.
L’accertamento di tale requisito necessita, per
quanto ovvio, dell’avallo dell’INPS, il quale, in
qualità di Ente gestore delle posizioni assicurative
dei singoli lavoratori, potrà verificare la sussistenza
della condizione più sopra accennata, condizione
che si qualifica come imprescindibile anche per la
validità della cessazione del rapporto di lavoro.
Ciò è stato confermato dal più volte citato Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla lettera
C della circolare n. 24, laddove si recita che “Nel
caso di accordo con adesione del lavoratore, infatti,
quest’ultima sarà resa invalida dalla mancata sussistenza dei presupposti. Qualora, invece, ci si trovi
nell’ipotesi di accordo nell’ambito di una procedura
di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24
della legge 223/1991, sarà il coinvolgimento del
lavoratore ad essere inficiato.”
Al punto 3. 2 della circolare n. 119 del 1°agosto
2013, l’INPS ha chiarito, opportunamente, che “Ai
fini del perfezionamento dei requisiti contributivi
per il diritto alla prestazione sono utili anche i pe-
riodi contributivi maturati all’estero in Paesi ai quali
si applica la regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale (Stati UE [Unione europea,
n. d. a.], Svizzera e Paesi SEE [Spazio economico
europeo, n. d. a.]) e in Paesi legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, rispettando il
minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (52
settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali.
Coloro che vogliono far valere periodi di contribuzione nelle gestioni previdenziali dei lavoratori
autonomi amministrate dall’INPS (coltivatori diretti,
mezzadri, coloni, artigiani, commercianti) perfezionano i requisiti per il diritto alla prestazione con i
contributi versati in dette gestioni [che, è noto, sono
più rigorosi rispetto a quelli vigenti nell’A. G. O. e
nei Fondi sostitutivi della medesima, n. d. a.].
In tali casi l’accertamento del diritto alla pensione
deve essere effettuato secondo le disposizioni della
gestione dei lavoratori autonomi nella quale il lavoratore ha contribuito da ultimo. Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto alla
prestazione, i contributi eventualmente versati per
gli stessi periodi in più gestioni assicurative devono
essere computati una sola volta.
Si precisa che non può essere accolta la domanda
di prestazione finalizzata alla pensione anticipata
nel caso in cui il lavoratore sia già titolare di pensione di invalidità [quelle riconosciute sulla base dei
requisiti contributivi e sanitari antecedenti all’entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222,
ossia le prestazioni aventi decorrenza originaria
antecedenti al 1° agosto 1984, n. d. a.] ovvero di
assegno ordinario di invalidità [quelle riconosciute
con decorrenza originaria a partire dalla suddetta
data, n. d. a.].”
Inoltre, il conseguimento, entro i quattro anni
successivi dei requisiti per il pensionamento, dovrà
essere verificato tenendo presenti le regole vigenti
all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, comprensivi degli adeguamenti relativi all’incremento
della speranza di vita accertati fino a quel momento.
Il che significa che dovranno essere considerati, ai
fini del riscontro della sussistenza del requisito di
cui sopra, i soli incrementi della speranza di vita già
rilevati al momento della cessazione del rapporto
di lavoro e non anche quelli che matureranno nel
corso degli anni successivi a tale ultima data, la qual
cosa fornisce indubbiamente una base di certezza
nella gestione dell’intrigata vicenda lavoristicoprevidenziale.
Per contro, l’accertamento del diritto alla futura
pensione al termine del percorso di avvicinamen-
pag. 16 - Edizione del 26 settembre - n. 80 - XV del 2013
FOCUS
to alla medesima dovrà essere verificato tenendo
conto sia degli incrementi della speranza di vita
intervenuti dopo il riconoscimento della “prestazione”, sia degli innalzamenti dei requisiti di accesso ai
trattamenti pensionistici nel frattempo legiferati.
Premesso che tale complesso argomento sarà ripreso successivamente allorchè si parlerà della necessità di procedere alla rideterminazione dell’importo della fideiussione bancaria, al momento
sembra sufficiente anticipare che l’INPS, sul piano
meramente amministrativo, ha stabilito che l’erogazione della “prestazione” a carico del datore di
lavoro esodante proseguirà per l’ulteriore periodo
necessario, fermo restando il limite di 48 mesi: ciò
comporterà ovviamente anche l’eventuale rimodulazione dell’importo della garanzia fideiussoria.
Il comma cinque della legge n. 92 precisa inoltre
che “A seguito dell’accettazione dell’accordo di cui
al comma 1 [quello finalizzato all’incentivazione
all’esodo, n. d. a.] il datore di lavoro è obbligato
a versare mensilmente all’INPS la provvista per
la prestazione e per la contribuzione figurativa”,
laddove il comma sette ribadisce il concetto sottolineando ulteriormente che “Il pagamento della prestazione avviene da parte dell’INPS con le modalità
previste per il pagamento delle pensioni. L’Istituto
provvede contestualmente all’accredito della relativa contribuzione figurativa.”
A tale riguardo vale la pena di sottolineare che la
messa in quiescenza del lavoratore comporterà per
il medesimo, in ogni caso, una perdita economica
(di qui anche la conferma dell’indispensabile carattere della volontarietà dell’esodo), dal momento
che, qualora il soggetto interessato non aderisse al
prepensionamento, potrebbe incrementare l’importo della futura pensione semplicemente differendo la decorrenza al di là di quella che conseguirebbe al termine del percorso previsto dall’art. 4
della legge n. 92.
L’estensione del metodo di calcolo nel sistema
contributivo a tutte le tipologie di trattamenti pensionistici operata con la “Riforma Monti/Fornero”,
farà sì che anche i soggetti che abbiano superato i
40 anni di contribuzione potranno avere interesse a
procrastinare il pensionamento, dal momento che
il “tetto-limite” quarantennale non potrà essere applicato alle anzianità che si pongono temporalmente dopo il 31 dicembre 2011 nei confronti di coloro
che abbiano titolo al riconoscimento del sistema di
calcolo nel metodo retributivo.
Allo stesso tempo giova rammentare che, a partire
dal 1° gennaio 2012, sulla base della disposizione
contenuta nell’art. 24, comma 4, del decreto legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, “l’efficacia delle disposizioni di cui all’art. 18 della legge
20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni,
opera fino al raggiungimento del predetto limite
massimo di flessibilità [settanta anni di età, fatti
salvi gli adeguamenti alla speranza di vita].”
Ne consegue che il divieto di “recesso ad nutum”
del datore di lavoro nei cui confronti si applichi il c.
d. “Statuto dei lavoratori”, fino al 31 dicembre 2011
limitato alla sola data del conseguimento dei requisiti anagrafici minimi per il diritto alla pensione
di vecchiaia, è ora protratto al raggiungimento del
settantesimo anno di età, consentendo così, anche
in questo caso, una ulteriore lievitazione dell’importo della futura pensione.
La posizione dei lavoratori (continua): le modalità di calcolo della prestazione
I prestatori d’opera riceveranno dal datore di lavoro, sia pure per il tramite dell’INPS, “una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che
spetterebbe in base alle regole vigenti” e si vedranno accreditata nella propria posizione assicurativa
“la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.” (art. 4, comma 1,
della legge 28 giugno 2012, n. 92).
Dal testo della norma non è dato modo di affermare in modo incontestabile se nel calcolo della
“prestazione” di cui sopra debba essere compresa
anche la contribuzione relativa al periodo che intercorre dalla data del collocamento in esubero fino a
quella della maturazione dei requisiti alla pensione
ovvero se in detto computo la contribuzione in
questione debba rimanerne esclusa. Ricorrendo la
prima ipotesi, si renderebbe necessario calcolare
provvisoriamente l’importo del trattamento senza
includervi i periodi di assicurazione che dovranno
essere ancora versati dal datore di lavoro, salvo poi
a rideterminarla alla data di maturazione dei requisiti, comprendendovi la contribuzione nel frattempo accreditata.
La questione è stata tuttavia risolta sul piano
amministrativo dall’INPS, il quale, al punto 7 della
più volte citata circolare n. 118, ha chiarito che “Il
valore della prestazione è pari all’importo del trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore
al momento di accesso alla prestazione medesima,
in base alle regole vigenti, esclusa la contribuzione
figurativa correlata che il datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di esodo.”
Operando in tal modo, al prestatore d’opera sarà
effettivamente corrisposta, fino al termine del percorso che porta al pensionamento, il trattamento,
sostitutivo della retribuzione, “che gli spetterebbe
in base alle regole vigenti”, anche in considerazione del fatto che non si tratta di una pensione vera
e propria, bensì di una “prestazione” a carico del
datore di lavoro, per cui si appalesa maggiormente
conforme all’architettura della norma determinarne
l’importo escludendone il periodo di contribuzione
che sarà versata dall’azienda (che come vedremo a
breve si qualifica come di natura “figurativa”).
Sempre con riferimento all’importo della prestazio-
pag. 17 - Edizione del 26 settembre - n. 80 - XV del 2013
FOCUS
ne, e sempre allo stesso punto 7 dell’appena citata
circolare, è stato ulteriormente specificato che
“Eventuali benefici pensionistici utili per il diritto e
la misura, previsti da specifiche disposizioni legislative (ad esempio: maggiorazione del periodo di
servizio effettivamente svolto da soggetti portatori
di invalidità superiore al 74%, benefici amianto,
ecc.) devono essere valutati ai fini del diritto e della
determinazione dell’importo pensionistico [riteniamo che l’INPS abbia voluto intendere “dell’importo
della prestazione, n. d. a.].
Sull’importo della prestazione non è attribuita la perequazione automatica, non spettano i trattamenti
di famiglia (ANF), non possono essere effettuate
trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio:
per riscatti e ricongiunzioni che devono quindi
essere interamente versati prima dell’accesso alla
prestazione; per cessione del quinto dello stipendio; per mutui, ecc.).
La prestazione non è reversibile. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la
pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo
conto anche della contribuzione figurativa correlata
versata in favore del lavoratore durante il periodo
di erogazione della prestazione.”
Al successivo punto 12 della stessa norma di prassi
l’INPS ha altresì specificato che “La prestazione è
soggetta alla tassazione ordinaria.
Le detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per
familiari a carico vengono attribuite a seguito della
presentazione della relativa dichiarazione, ai sensi
dall’articolo 23 del DPR n. 600 del 29 settembre
1973 come modificato dall’articolo 1, comma 221,
della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, e successive modifiche ed integrazioni.”
La precisazione non fa altro che ribadire il regime
di imposizione fiscale in vigore per tutte le altre
prestazioni non pensionistiche erogate dall’INPS
(indennità di disoccupazione, ora ASpI, indennità
economica di malattia e maternità, integrazione
salariale, ecc.) nelle quali l’Ente medesimo, ovvero il
datore di lavoro in ipotesi di erogazione diretta da
parte di quest’ultimo, assumono, come sappiamo,
la funzione di “sostituto d’imposta”.
Il lavoratore infra sessantaduenne potrebbe inoltre
incorrere nel sistema delle penalizzazioni previste
dall’art. 24, comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (riduzione,
sulla quota di trattamento pensionistico calcolata
secondo il sistema retributivo, pari ad un punto
percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso
al pensionamento anticipato rispetto all’età di 62
anni: tale percentuale è elevata a due punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a
due anni).
Ciò in quanto l’articolo 4, comma 1, della legge 28
giugno 2012, n. 92, dispone che al soggetto che
accede all’esodo, il datore di lavoro deve corrispon-
dere “una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al lavoratore in base
alle norme vigenti”.
Al punto 8 della circolare n. 119 l’INPS, nel rammentare che “Il comma 2-quater dell’articolo 6
del decreto legge n. 216 del 2011, convertito dalla
legge n. 14 del 2012, ha stabilito che le disposizioni
dell’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo,
del più volte citato decreto legge n. 201 del 2011,
in materia di riduzione percentuale dei trattamenti
pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito
di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017,
qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva
di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli
obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di
cassa integrazione guadagni ordinaria.”, ha ulteriormente specificato che “Al riguardo, si fa presente
che la contribuzione figurativa correlata accreditata
a seguito della cessazione dell’attività lavorativa per
accedere alla prestazione in parola non è utile per
evitare la riduzione della pensione anticipata.
Infatti, ai fini della determinazione dell’anzianità
contributiva utile per conseguire, da parte dei
soggetti di che trattasi, la pensione anticipata senza
la riduzione, deve essere valutata esclusivamente
la contribuzione prevista dal comma 2-quater del
citato articolo 6.”
Anche in questo caso, non aderendo all’esodo ed
operando per contro il differimento dell’accesso al
pensionamento, ancora di alcuni anni (che potrebbero anche essere contenuti nell’ordine di uno o
due), il lavoratore potrebbe evitare la riduzione
appena citata, riduzione che, diversamente, gli farebbe carico per tutto il periodo di godimento della
prestazione.
A tal fine si può legittimamente assumere che
qualora all’interno del lasso temporale che porta
al prepensionamento il lavoratore abbia raggiunto
il sessantaduesimo anno di età, mentre il regime
di penalizzazione dovrà ovviamente continuare ad
essere applicato per tutta la durata del periodo di
percezione della prestazione sostitutiva della retribuzione, sulla pensione che sarà successivamente
riconosciuta, la restrizione non dovrà essere applicata o per lo meno così si ha modo di assumere:
come dire che, ricorrendo tale caso-limite, la penalizzazione applicata sulla “prestazione da esodo”
non si trasferisce sulla pensione.
Anche su questo punto sarebbe quanto mai opportuna una precisazione da parte di chi di competenza.
Il soggetto interessato all’esodo dovrà pertanto
prestare la massima attenzione, valutando i pro ed
i contro, prima di aderire alla richiesta datoriale,
avvalendosi magari della consulenza degli enti di
pag. 18 - Edizione del 26 settembre - n. 80 - XV del 2013
FOCUS
patronato o dei professionisti che operano nello
specifico settore, che potrebbero predisporre una
simulazione dell’importo approssimativo dei due
diversi trattamenti pensionistici (quello immediatamente successivo al termine del periodo di esodo e
quello che percepirebbe operando un differimento
della richiesta di pensione in quanto non aderente
allo stesso esodo) a cui il lavoratore potrebbe alternativamente accedere e regolarsi di conseguenza.
Prima di concludere il paragrafo, vale la pena
di sottolineare che il lavoratore interessato alla
procedura di esodo non potrà beneficiare delle
misure di sostegno del reddito, in particolare né
all’ASPI e né all’indennità di mobilità. Egli tuttavia
avrà la possibilità di proseguire il versamento dei
contributi sindacali a favore dell’organizzazione di
appartenenza firmataria dell’accordo aziendale. A
tale ultimo riguardo, al punto 9 della circolare n.
119, l’INPS ha tuttavia fatto riserva di successive
istruzioni in merito.
Infine “Entro il mese di scadenza della prestazione,
il lavoratore ha l’onere di presentare domanda di
pensione alla sede INPS competente, non essendo
prevista la trasformazione automatica di questa
prestazione in pensione.” (punto 11 della circolare
n. 119).
Anche in questo caso bisognerà prestare la massima attenzione, atteso che, in ipotesi di conseguimento di un trattamento di prestazione per anzianità (ora pensione anticipata), la presentazione
della domanda costituisce una “conditio iuris” per
la sua erogazione (con la conseguenza della perdita
delle rate antecedenti alla data di presentazione
tardiva della richiesta), laddove invece il contenuto
patrimoniale sotteso alla pensione di vecchiaia può
essere riconosciuto anche con effetto retroattivo,
giusta previsione contenuta nell’art. 6, comma 2,
della legge 23 aprile 1981, n. 155.
Qualche dubbio si porrebbe, pur nel silenzio della
norma, circa l’eventuale cumulabilità di altro reddito da lavoro (subordinato, autonomo, parasubordinato o di lavoro accessorio che sia) con la nuova
prestazione: non bisogna infatti dimenticare che
l’importo mensile che percepirà il lavoratore non
riveste le caratteristiche di un trattamento pensionistico, per cui nel caso specifico non opera (o per
lo meno così sembrerebbe di poter assumere) la
liberalizzazione del cumulo offerta dall’art. 19 del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in
legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della
legge 6 agosto 2008, n. 133.
A tale riguardo merita segnalazione il fatto che,
nonostante che la circolare dell’INPS n. 119, al
punto 16, affermi che la legge in esame non prevede specifiche disposizioni per quanto riguarda il
cumulo della prestazione in questione con eventuali redditi da lavoro dipendente o autonomo, per cui
non si dovrà provvedere ad operare alcuna riduzio-
ne dell’importo della prestazione in caso di rioccupazione, una situazione di incertezza si registra
in relazione alla circostanza che l’attività lavorativa
esercitata durante il godimento della prestazione
potrebbe dar luogo (anzi la cosa può essere data
per certa nella maggioranza dei casi) all’accreditamento della contribuzione ad essa sottostante.
Ricorrendo tale evenienza, bisognerà stabilire se
la contribuzione figurativa versata dal datore di
lavoro interessato all’esodo potrà essere utilmente
asservita alla posizione assicurativa che fa capo al
lavoratore esodante, ovvero se dovrà essere annullata con conseguente restituzione all’azienda che se
ne è fatta carico.
Meno percorribile si presenta infatti la strada
dell’utilizzo della doppia contribuzione nella quantificazione dell’importo della futura pensione che
sarà riconosciuta al termine del percorso di esodo:
ciò in quanto si tratta non già di due contribuzioni
conseguenti ad altrettanti rapporti di lavoro posti
legittimamente in essere (come spesso accade peraltro nella realtà previdenziale), bensì di contributi
assicurativi che semplicemente si giustappongono
temporalmente nello stesso periodo, di cui uno effettivamente collegato ad un rapporto di lavoro ed
un altro derivante, come più volte sottolineato, da
una contribuzione c. d. “figurativa”, la cui sussistenza ed efficacia è, in linea gerarchica, normalmente
subordinata alla prima.
A ciò bisogna aggiungere l’ulteriore complicazione
secondo la quale, alla contribuzione figurativa in
generale non è sotteso alcun obbligo di versamento da parte del soggetto a favore della quale viene
accreditata (il suo riconoscimento si effettua infatti
a titolo gratuito), mentre nel caso in esame ci si
trova di fronte ad una contribuzione figurativa il cui
onere, raffrontato alla contribuzione derivante da
un rapporto di lavoro immediatamente a ridosso
della medesima, è stato effettivamente sopportato
dal datore di lavoro.
Qualche caso di legittima duplicazione dell’accreditamento dei periodi assicurativi si potrebbe
verificare qualora il rapporto di lavoro desse luogo
a contribuzione nella “gestione separata” di cui
all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335 (lavoro libero professionale per il quale non sia
stata previsto una Cassa di previdenza di categoria,
prestazioni lavorative derivanti da collaborazione
coordinata e continuativa, lavoro accessorio di cui
agli artt 70 e segg. del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, lavoro autonomo occasionale,
dottorato di ricerca, ecc.).
Ciò in quanto tale ultima contribuzione non può
essere normalmente considerata né per il riconoscimento del diritto, né per il calcolo della pensione
nell’Assicurazione generale obbligatoria e nei Fondi
sostitutivi della medesima, laddove il termine “normalmente” sta a significare che, anche ricorrendo
pag. 19 - Edizione del 26 settembre - n. 80 - XV del 2013
FOCUS
tali evenienze, si registrano delle eccezioni relative
al mancato utilizzo della doppia contribuzione
(totalizzazione dei periodi contributivi, computo e
cumulo dei peridi medesimi).
Per quanto sopra esposto, si tratta di una matassa difficilmente dipanabile e per la cui soluzione
l’Istituto previdenziale dovrà evidentemente ritornare o quanto meno formulare in ogni caso alcune
precisazioni rispetto a quanto affermato fin troppo
laconicamente nella circolare dell’INPS n. 119. Staremo a vedere gli sviluppi che tale situazione potrà
assumere.
La posizione dei lavoratori (continua): le modalità di calcolo della contribuzione figurativa
Al punto 14 della più volte citata circolare n. 119,
l’INPS ha precisato che “In analogia con quanto
previsto per le ipotesi di cessazione involontaria
del rapporto di lavoro dall’articolo 2, commi 6 e 10,
della legge n. 92/2012 in materia di ASpI, la retribuzione media mensile, sulla quale devono essere
commisurati i contributi correlati, è determinata
dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali
degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi
continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive (retribuzione imponibile esposta in
uniEmens), divisa per il numero di settimane di
contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33 [tale
coefficiente rappresenta il numero medio delle
settimane contenute in un mese, n. d. a.].
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa correlata sono calcolate sulla base
dell’aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza del lavoratore, tempo per
tempo vigente (si rammenta che l’aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
attualmente vigente è pari al 33%).
Il versamento della contribuzione figurativa correlata è effettuato per il periodo compreso tra la
cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione
dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione.
Nell’ipotesi di morte del lavoratore, non essendo
la reversibile la prestazione, l’obbligo contributivo
si estingue e l’Istituto provvederà a rimborsare al
datore di lavoro l’eventuale eccedenza della contribuzione figurativa correlata.”
Al punto 7 dell’appena citata circolare n. 119 era
stato infatti ulteriormente chiarito che “La prestazione non è reversibile. In caso di decesso del
beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione
indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto
anche della contribuzione figurativa correlata versata in favore del lavoratore durante il periodo di
erogazione della prestazione.”
Il che significa che la contribuzione figurativa relativa all’esodo farà parte del coacervo di tutti i periodi
assicurativi che il prestatore d’opera ha potuto far
valere fino al giorno del decesso. In proposito vale
la pena di osservare che, nonostante il fatto che
l’unità minima di detta contribuzione sia identificata
con il mese (o almeno così sembrerebbe di poter
assumere), non apparirebbe comunque logico che
in ipotesi di decesso intramensile l’intero importo
versato nel corso del mese in cui si è verificato l’infausto evento debba essere considerato nel calcolo
della prestazione ai superstiti.
L’accreditamento parziale (fino cioè alla data del
decesso) costituisce indubbiamente la soluzione più
appropriata in quanto maggiormente rispondente
alle regole che da sempre disciplinano l’accreditamento della contribuzione.
Trattandosi inoltre di un periodo di assicurazione
afferente un rapporto di lavoro subordinato (nei
confronti del quale l’unità minima della contribuzione previdenziale è rappresentato, salvo rarissime
eccezioni, dalla settimana) si ritiene che debbano essere accreditati, relativamente al mese del
decesso, il numero delle settimane effettivamente
maturate fino a tale ultima data: anche su questo
punto sarebbe opportuno che l’INPS fornisse ulteriori precisazioni.
(PROSEGUE SUL PROSSIMO NUMERO DEL CONSULENTE MILLEOTTANTUNO)
pag. 20 - Edizione del 26 settembre - n. 80 - XV del 2013
quesiti
a cura di
Paola Diana Onder
Coordinatrice
Centro Studi Nazionale Ancl
Tassazione ordinaria
o separata, come si agisce
in caso di stipendi arretrati?
quesito
Una società, a causa della grave crisi economica, da alcuni mesi non provvede al pagamento dei salari e
degli stipendi, rimanendo a debito nei confronti degli stessi per le retribuzioni di Novembre, Dicembre e
la tredicesima mensilità 2012. Con tutti i lavoratori, la direzione aziendale ha raggiunto un accordo per
il dilazionamento dell’importo complessivo (importo netto in busta paga) in 10 rate mensili da erogarsi
nell’anno 2013 a partire da febbraio. Domande: 1) il modello CUD2013 redditi 2012, dovrà contenere
anche le mensilità non pagate alle normali scadenze e dilazionate nel corso dell’anno 2013? 2) Gli importi che saranno erogati nell’anno 2013 subiranno la tassazione ordinaria o la tassazione separata, considerando gli emolumenti “relativi agli anni precedenti” e la situazione analoga a quella descritta nella
Circolare della Agenzia delle Entrate n. 23/E/1997 sub b)?
Soluzione proposta. Ad avviso del proponente il quesito, tenuto conto che l’importo netto, sarà dilazionato nel corso del 2013, la tassazione dovrà rimanere ORDINARIA e di competenza anno 2012.
Risposta
Esperto:
Paola Maschietto
I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE SONO IMPONIBILI AL MOMENTO DELLA LORO PERCEZIONE SECONDO IL CRITERIO DI CASSA.
1 - Il modello CUD 2013 redditi 2012 dovrà contenere le mensilità pagate nel 2012, fino a tutto il 12
gennaio 2013 (c.d. “principio di cassa allargato). In pratica si dovranno: scorporare le somme lorde fiscali
corrispondenti all’importo netto che verrà differito nel pagamento nel corso del 2013; ricalcolare il conguaglio per le sole retribuzioni effettivamente percepite dal lavoratore nel periodo d’imposta considerato. Per la parte previdenziale, invece, vale sempre la competenza.
2 - Nello specifico, a mio parere, dal caso prospettato non si riscontrano le caratteristiche oggettive o giuridiche che possano qualificare un arretrato di lavoro dipendente. Si tratta semplicemente di un differimento nel pagamento dei salari di novembre e dicembre che, visti i tempi, possiamo definire “tecnico” o
“fisiologico”, concordato per essere erogato nel periodo d’imposta successivo. Pertanto gli importi lordi
fiscali delle retribuzione differite, ancorchè afferenti il 2012, verranno sommati a quelli corrisposti nello
stesso periodo, e seguiranno la tassazione ordinaria, considerando che gli emolumenti vengono materialmente corrisposti, e resi disponibili per il lavoratore, nel 2013.
pag. 21 - Edizione del 26 settembre - n. 80 - XV del 2013
quesiti
Una ditta di trasporto
pubblico può avvalersi
della prestazione di lavoro
autonomo del titolare?
quesito
La legge 11 agosto 2003 n. 218 disciplina l’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio
di autobus con conducente. L’articolo 6 comma 1, prevede che: 1 - i conducenti degli autobus adibiti al
servizio di noleggio di autobus con conducente possono essere: lavoratori dipendenti, lavoratori con
contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge, titolari,
soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relaive autorizzazioni; 2 - l’art. 2 comma 1 definisce
le imprese esercenti servizio di noleggio autobus con conducente quelle che, in possesso dei requisiti
relativi all’accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e successive modificazioni, svolgono attività di trasporto di
persone con le modalità di cui al comma 2, utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche
di esercizio, dei quali hanno la disponibilità; 3 - l’art. 2 comma 5 precisa che per disponibilità degli autobus si intende il legittimo possesso conseguente ad acquisto in proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio. Premesso quanto sopra, una ditta che effettua
trasporto di persone mediante noleggio di autobus con conducente, per la guida di un proprio autobus,
può avvalersi delle prestazioni del titolare di ditta individuale in possesso di autorizzazione per servizio
taxi, il quale emetterà regolare fattura per le prestazioni del servizio reso?
Soluzione proposta. Ritengo che sia possibile avvalersi delle presrtazioni di titolare di ditta individuale
in possesso di autorizzazione per il servizio di taxi.
Risposta
Esperto:
Renzo La Costa
Dall’esame della normativa richiamata, e relativamente alla prestazione lavorativa con qualifica di conducente, non appare possano esserci dubbi sulla facoltà di avvalersi di lavoratore autonomo. Infatti, l’art. 6
sopra richiamato non prevede esclusivamente prestazioni di lavoro subordinato, bensì indica espressamente la facoltà di avvalersi di “ lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o altre tipologie
contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge” e – prosegue la disposizione – “ titolari,
soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni. Ai fini della individuazione della posizione del prestatore, il medesimo art. 6 –relativamente ai titolari di imprese - dispone la
sussistenza del requisito di iscrizione al registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. Sempre con riguardo al prestatore, si dovrà accertare preliminarmente se il medesimo è dotato di patente idonea al trasporto con autobus. Si ritiene
pertanto, in presenza di tali requisiti, che il conducente di taxi possa esercitare prestazioni di lavoro autonomo quale conducente di autobus per trasporto persone. Infatti, il servizio di noleggio con conducente
per il trasporto di persone, analogamente al trasporto di piazza o taxi, rientra tra i servizi pubblici non di
linea, cioè tra quei servizi finalizzati, dietro richiesta, al trasporto collettivo od individuale di persone, con
funzione complementare ed integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, effettuati a richiesta del/dei trasportato/i in modo non continuativo o periodico,
secondo orari ed itinerari non fissi ma stabiliti caso per caso. Pur tuttavia – essendo la normativa nazionale soggetta anche a taluni profili di competenza regolamentatrice regionale, sarà opportuno verificare
presso il locale ufficio della Motorizzazione Civile, l’assenza di ulteriori adempimenti.
pag. 22 - Edizione del 26 settembre - n. 80 - XV del 2013
quesiti
Borse di studio,
come comportarsi
ai fini fiscali?
quesito
L’Università degli Studi di Bari ha indetto un corso di Alta Formazione rivolto a dei Laureati. Quest’ultimi,
vincitori della borsa pari ad euro 48.000 al lordo delle ritenute di legge (così cita il bando), come saranno
trattati nei confronti dell’Agenzia delle Entrate ed in particolar modo per l’IRPEF (secondo una Risoluzione dell’Agenzia i borsisti, gli stagisti e gli assegni di ricerca sono totalmente esenti) e della Gestione
Separata INPS, secondo la quale sempre le figure sopramenzionate hanno l’obbligo di iscrizione?
Soluzione proposta. è importante capire a quale figura vengono assimiliati i corsisti; se rientrano in
borsisti, titolari di assegni di ricerca o dottorati di ricerca, secondo risoluzioni Agenzia Entrate sono totalmente esenti da IRPEF e secondo l’ultima Riforma Dini rientrano tra coloro obbligati all’iscrizione Gestione Separata INPS
Risposta
Esperto:
Giovambattista Vavalà
Fermo restando che deve essere approfondito quanto previsto nel bando, in base all’art. 50, c.1., lettera
c) del Tuir, sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente le somme da chiunque corrisposte a titolo di
borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se
il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante. Per
espressa previsione di legge, sono comunque esenti da tassazione le seguenti borse di studio:
- quelle corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla legge n. 398 del
30 novembre 1989, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione per i
corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero;
- quelle corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla legge 2 dicembre 1991, n.390, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalla province autonome di Trento
e Bolzano allo stesso titolo;
- quelle corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n.257 per la frequenza delle scuole universitarie di
specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
- quelle attribuite a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di
quest’ultimi (legge 23 novembre 1998, n.407).
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997, ha chiarito che “per la nozione di
borsa di studio si deve far riferimento alle erogazioni attribuite a soggetti, anche non studenti, per sostenere l’attività di studio o di ricerca scientifica, di specializzazione, eccetera”.
Pertanto, la borsa di studio in questione sembra pienamente imponibile ai fini fiscali (il fatto sembra
confermato anche dalla previsione del relativo bando che considera la somma “al lordo delle ritenute”)
mentre, ai fini previdenziali, non dovrebbe sussistere obbligo contributivo, in quanto la partecipazione al
corso non sembra comportare l’instaurazione di un rapporto di lavoro.
Si ritiene invece che, ai fini Inail, i corsisti vadano assicurati se sussiste un rischio di infortunio o malattia
professionale, con pagamento del premio da calcolare sulle retribuzioni convenzionali.
pag. 23 - Edizione del 26 settembre - n. 80 - XV del 2013
quesiti
Verbale di accertamento
funzionari Inps,
come contestarlo?
quesito
Con verbale viene notificato il recupero di contributi sulle indennità corrisposte agli amministratori in
trasferta. La motivazione è che non si è dimostrata l’effettiva percorrenza anche se è stata presa visione
delle schede mensili. Tale verbale è stato impugnato, nei termini, con ricorso amministrativo. Il Comitato
di gestione presso l’Inps ha respinto il ricorso. Come ci si deve comportare per ricorrere alla via giudiziaria?
Soluzione proposta. Nella consapevolezza che il ricorso amministrativo ha interotto i termini prescrizionali per una nuova impugnazione si deve aspettare l’ordinanza ingiunzione o cartella esattoriale e
poi adire la via giudiziaria entro il tremine di 40 gg. è corretto quanto sopra? Il contribuente può essere
rappresentato dal consulente del lavoro che già lo rappresentava nella causa amministrativa?
Risposta
Esperto:
Fioravante Davide Ambrogio
Premesso che dovrebbe essere l’Inps a dimostrare in giudizio la fondatezza delle proprie pretese contributive, gravando sul contribuente un mero onere di allegazione della documentazione amministrativa
a sostegno del proprio operato, chi scrive ritiene di aderire alla soluzione proposta dal collega: i termini
per l’impugnazione della cartella di pagamento che l’agente della riscossione emetterà a seguito dell’iscrizione a ruolo da parte dell’INPS sono infatti di 40 giorni.
Il giudizio è promosso innanzi al Tribunale Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro ai sensi degli artt.
409 e ss c.p.c.; in particolare alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria si applicano le norme di cui al capo II titolo IV ex artt. 442 e ss del c.p.c..
Poiché ai sensi dell’art. 417 c.p.c. “In primo grado la parte può stare in giudizio personalmente quando il
valore della causa non eccede le lire duecentocinquantamila”, si ritiene di poter aderire alla tesi (sostenuta da P. Rausei) secondo cui : “pur nella semplicità del rito, che giustifica la non obbligatorietà della difesa
tecnica, il trasgressore e l’obbligato in solido potranno rivolgersi al professionista che assiste tecnicamente l’azienda per i profili della gestione e amministrazione del personale ai sensi della legge 11 gennaio
1979, n. 12. Questi potrà predisporre secondo le proprie competenze professionali il ricorso e redigerlo
materialmente, ferma restando l’esclusiva titolarità e sottoscrizione del soggetto interessato (trasgressore e/o obbligato solidale). D’altro canto, può dirsi legittima la presenza del professionista alle udienze, al
posto del soggetto interessato, giacché pur senza poter rivestire i panni del sostituto processuale, né tanto meno quelli del procuratore legale, ben potrà il professionista del lavoro, in una applicazione estensiva dell’art. 77, comma 1, c.p.c., rivestire la qualità di “rappresentante processuale volontario”, a seguito
di espressa ed esplicita procura da parte del trasgressore e/o dell’obbligato in solido, resa nel ricorso in
opposizione ed eventualmente confermata personalmente davanti al giudice dell’opposizione durante la
prima udienza, essendo il professionista chiaramente “preposto” agli “affari” inerenti la gestione e l’amministrazione di quei rapporti di lavoro”. Infine, ci pare doveroso ricordare che la regolamentazione della
procedura di opposizione innanzi al Tribunale ordinario in funzione di Giudice del Lavoro trova origine
nel Codice di Procedura Civile ma non si esaurisce nelle norme ivi richiamate; raccomandiamo quindi al
Consulente del Lavoro che voglia sostenere il cliente nel Giudizio del Lavoro di compiere un minuzioso e
severo studio sul procedimento per non correre il rischio di compromettere le azioni di difesa disponibili.
pag. 24 - Edizione del 26 settembre - n. 80 - XV del 2013
quesiti
Contributo ASPI va versato
in caso di stabilizzazione
del rapporto di lavoro
da contratto a chiamata
a contratto part-time?
quesito
L’art. 2, commi 31 – 35, della legge n. 92 del 2012, introduce un contributo destinato al finanziamento
dell’ASPI, in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intervenuti a
decorrere dal 1° gennaio 2013. In caso di stabilizzazione del rapporto di lavoro da contratto a chiamata
a contratto a tempo indeterminato part-time, dove non interviene una vera e propria cessazione del
rapporto, il contributo de quo, deve comunque essere versato?
Soluzione proposta. Pur in presenza di una formale cessazione del rapporto intermittente e contestuale inizio di un rapporto a tempo indeterminato (stabilizzazione) non interviene una interruzione di lavoro
e conseguente periodo di disoccupazione. Ad avviso di chi scrive il contributo ASPI non dovrà essere
versato.
Risposta
Esperto:
Paola Maschietto
La legge 28 giugno 2012, n. 92 prevede che il contributo si versi solo “nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo,
darebbero diritto all’Aspi”. Il contributo è dovuto per il licenziamento di dipendenti con contratto a tempo indeterminato, compresa la cessazione di apprendisti (in quanto a tempo indeterminato) compreso
il recesso al termine del periodo formativo.La norma prevede invece l’esclusione per:
- dimissioni (anche di apprendisti);
- lavoratori a tempo determinato assunti in sostituzione;
- nei casi di licenziamento collettivo;
- quando sia stato versato il contributo di ingresso per la mobilità;
- contratti di collaborazione;
- nei casi di licenziamento conseguente a cambio d’appalto con assunzione da parte di altra impresa, quando sia prevista dal CCNL una clausola sociale che garantisca la continuità occupazionale;
- nei casi di licenziamento nel settore delle costruzioni edili per il completamento delle attività di chiusura del cantiere.
Nel caso prospettato, con la formale cessazione del rapporto di lavoro a chiamata e la contestuale
riassunzione con la diversa qualificazione descritta, a tempo parziale indeterminato, non interviene un
alcun periodo di disoccupazione che dia diritto all’ASpl. Pertanto, a mio parere, posso presupporre che
il contributo non sia dovuto in quanto tale onere dovrebbe essere assolto solo se il rapporto di lavoro
fosse stato interrotto per una delle causali che danno diritto a percepire l’indennità. Al momento anche
la circolare Inps rimanda a future determinazioni: “In merito ai criteri di determinazione del contributo e
alle modalità di versamento si fa riserva di successive indicazioni”.
pag. 25 - Edizione del 26 settembre - n. 80 - XV del 2013
quesiti
Fondi assistenza
sanitaria integrativa,
è obbligatorio aderirvi?
quesito
Vorrei un vostro parere sull’obbligatorietà, o meno, dei fondi per l’assistenza sanitaria integrativa (esempio: METASALUTE, SAN.ARTI). Dalla lettura delle circolari del Ministero del Lavoro, sarebbero obbligatori
per le aziende che aderiscono alle Associazioni firmatarie degli accordi istitutivi. Il rilascio del DURC ne
sarebbe compromesso? Il dipendente, potrebbe proporre rivendicazioni al Datore di lavoro per la mancata istituzione? Questo sia che ci sia l’adesione ad una associazione sindacale che nel caso contratrio?
Soluzione proposta. Secondo me nel caso in cui il datore di lavoro non voglia aumentare il costo del
lavoro non è obbligato ad aderirvi.
Risposta
Esperto:
Roberto Sartore
Il tema che proponi è stato lungamente trattato in categoria, vale solo la pena ricordare come la bilateralità attuale sia molto diversa da quella vista in tempi passati anche solo per il fatto che vari governi del
Paese hanno voluto richiedere alla bilateralità, soprattutto quella che attiene all’intervento sanitario, una
veste di “sussidiarietà” volta a scaricare sulle parti sociali oneri che lo Stato stesso ha sempre più difficoltà a sostenere.
Per entrare nel merito delle tue richieste, giusto per stare nella stretta attualità , ti cito la circolare SAN.
ARTI n. 3/2013 del 1 marzo 2013 dove: al punto 1.1 – Obbligo contributivo:“visto l’accordo sottoscritto
dalle parti sociali costituenti il Fondo in data 28 febbraio 2013, la mancata contribuzione al Fondo SAN.
ARTI, determina l’obbligo per il datore di lavoro (che non sia iscritto) di erogare un importo forfettario,
che dovrà essere chiaramente indicato busta paga sotto la voce “Elemento Aggiuntivo della Retribuzione”, pari a 25 euro lordi mensili per tredici mensilità, così come previsto dagli articoli “Diritto alle Prestazioni della Bilateralità” ed “Assistenza Sanitaria integrativa” dei CCNL di cui all’art. 7 del regolamento del
Fondo.
Naturalmente questo esaurisce la prima parte del quesito posto sino al “Durc”.
Per quanto attiene al dipendente, uso le parole della seconda parte del punto 1.1 della citata circolare
che riassume quello che da tempo affermiamo:
Le prestazioni erogate da SAN.ARTI, costituiscono inoltre un diritto soggettivo di matrice contrattuale dei
lavoratori e pertanto l’Azienda che ometta il versamento della contribuzione al Fondo è altresì responsabile verso i lavoratori non iscritti della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
Alla luce di quanto espresso, pur salvaguardando la libertà prevista dall’art. 39 della Costituzione non ti
sfuggirà, quale Consulente del Lavoro, che applicare la bilateralità anziché erogare i 25 euro: in primis
porta in prospettiva un vantaggio al lavoratore che con i 25 euro non riuscirebbe certo ad ottenere sul
mercato quello che la mutualità gli permette, ma soprattutto consente all’Azienda, che versa quanto
previsto dalla Bilateralità, un risparmio contributivo e soprattutto non la espone a ulteriori richieste da
parte del lavoratore.
pag. 26 - Edizione del 26 settembre - n. 80 - XV del 2013
EVENTI
varese - 30 settembre 2013
VARESE - 4 ottobre 2013
Decreto Lavoro
Flessibilità nel mercato del lavoro
(aggiornata agli ultimi interventi
normativi)
convegno
organizza: Ancl - UP Varese e Consiglio Provinciale
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese
tema: Decreto Lavoro
data: lunedì 30 settembre 2013 dalle ore 9,00 alle
ore 13,00
sede: Centro Congressi Ville Ponti – Villa Napoleonica– Sala E – Piazza Litta, 2 – Varese
convegno
organizza: Ancl - UP Varese e Consiglio Provinciale
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese, con
la partecipazione di Eurointerim spa
tema: Flessibilità nel mercato del lavoro (aggiornata
agli ultimi interventi normativi)
data: venerdì 4 ottobre 2013 dalle ore 8,30 alle
13,30
sede: Malpensafiere – porta B – Sala Ferrario – Via XI
Settembre – Busto Arsizio (VA)
MILANO - 10 ottobre 2013
MILANO - 14 ottobre 2013
Gestione dell’assenteismo e misure
di contrasto
Il rapporto di lavoro nell’ambito
delle società cooperative
corso
organizza: Ancl - UP Milano e Consiglio Provinciale
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano
tema: Gestione dell’assenteismo e misure di contrasto
data: giovedì 10 ottobre 2013 dalle ore 14,00 alle ore
18,00
sede: Aula Multimediale - Istituto Salesiani – via
Tonale 19 Milano
corso
MILANO - 18 ottobre 2013
MILANO - 24 ottobre 2013
L’infortunio e la malattia professionale: i presupposti giuridici e gli
adempimenti
Enti pubblici non economici: aspetti
gestionali e contrattuali
corso
organizza: Ancl - UP Milano e Consiglio Provinciale
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano
tema: L’infortunio e la malattia professionale: i presupposti giuridici e gli adempimenti
data: venerdì 18 ottobre 2013 dalle ore 14,00 alle ore
18,00
sede: Aula Multimediale - Istituto Salesiani – via
Tonale 19 Milano
organizza: Ancl - UP Milano e Consiglio Provinciale
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano
tema: Il rapporto di lavoro nell’ambito delle società
cooperative
data: lunedì 14 ottobre 2013 dalle ore 14,00 alle ore
18,00
sede: Aula Multimediale - Istituto Salesiani – via
Tonale 19 Milano
corso
organizza: Ancl - UP Milano e Consiglio Provinciale
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano
tema: Enti pubblici non economici: aspetti gestionali
e contrattuali - cenni sulla privatizzazione del pubblico impiego
data: giovedì 24 ottobre 2013 dalle ore 14,00 alle ore
18,00
sede: Aula Multimediale - Istituto Salesiani – via
Tonale 19 Milano
pag. 27 - Edizione del 26 settembre - n. 80 - XV del 2013
CHI SIAMO
Dirigenti e sedi Associazione Nazionale
Consulenti del Lavoro Sindacato Unitario
UFFICIO DI PRESIDENZA NAZIONALE
Da chi è composto l’Ufficio di presidenza
Presidente Nazionale Francesco Longobardi
Vice Presidente Nazionale Vicario Stefano Sassara
Segretario Tesoriere Luca Bonati
Segretario Amministrativo Romana Bettoni
Coordinatore del Centro Studi Professionale Paola Diana Onder
Componenti Claudio Faggiotto, Manuela Maffiotti, Roberto Morini, Guido Sciacca
CONSIGLIO NAZIONALE SINDACI REVISORI
Da chi è composto il Consiglio
Giammaria Monticelli, Renato Boscutti, Luigi Sabatini
CONSIGLIO NAZIONALE PROBIVIRI
Da chi è composto il Consiglio
Rossano Zanella, Filippo Continisio, Luciano Ognissanti
CONSIGLIO NAZIONALE
Da chi è composto il Consiglio
Consiglieri di estrazione congressuale
Walter Agostini, Mario Alborno, Mario Annaro, Omar Barella, Giovanni Besio, Romana Bettoni, Paolo Biscarini, Francesco Blasini, Luca Bonati, Bruno Bravi, Luciana Bruno, Maurizio Buonocore, Biancamaria Burali,
Stefano Camassa, Stella Crimi, Nestore D’Alessandro, Laura Della Rosa, Roberto Entilli, Claudio Faggiotto,
Vittorina Faoro, Nicola Filippi, Carlo Flagella, Giovanna Formentin, Annarita Formicola, Debora Furlan, Massimiliano Gerardi, Antonietta Giacomin, Zeno Giarola, Daniele Girini, Mariano Giunta, Alfonso Izzo, Manuela
Maffiotti, Livio Masi, Domenico Monaco, Dario Montanaro, Roberto Morini, Piervittorio Morsiani, Loredana
Nicoli, Paola Diana Onder, Marco Operti, Leonardo Pascazio, Roberto Pasquini, Valeria Rama, Alessandro
Rota Porta, Alberto Saitta, Antonio Saporito, Roberto Sartore, Stefano Sassara, Guido Sciacca, Stefania Scoglio, Roberta Sighinolfi, Antonella Spalletti, Giuseppe Trovato, Massimiliano Umbaldo, Enrico Vannicola.
Ex presidenti ed ex segretari generali nazionali - consiglieri nazionali di diritto
Giancarlo Bottaro, Roberto De Lorenzis, Franco Dolli, Giuseppe Innocenti, Gabriella Perini, Benito Pesenato
PRESIDENTI CONSIGLI REGIONALI ANCL
I presidenti dei Consigli Regionali dell’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
Pasquale Arteritano (Campobasso), Crocifisso Baldari (Puglia), Elisabetta Battistella (Bolzano), Alessandro
Bonzio (Veneto), Filippo Carrozzo (Piemonte), Maria Paola Cogotti (Sardegna), Paolo Dressi (Friuli Venezia
Giulia), Luca Fedeli (Toscana), Luca Follatello (Lombardia), Gianni Giacobelli (Marche), Anna Maria Granata (Campania), Giacomo Greco (Aosta), Francesca Antonia Laganà (Calabria), Giovanna Manca (Basilicata),
Claudia Paoli (Umbria), Fabiano Paoli (Trento), Andrea Parlagreco (Lazio), Luca Piscaglia (Emilia Romagna),
Elisabetta Plevano (Abruzzo), Luigi Schenone (Liguria), Stefania Scoglio (Sicilia).
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