La previdenza del settore privato e del settore pubblico INAS - Istituto Nazionale Assistenza Sociale Presentazione Indice Introduzione Pag. 3 “ 4 La posizione contributiva dei lavoratori dipendenti iscritti all’INPS La contribuzione volontaria 4 “ 12 “ 15 AS La contribuzione da riscatto “ La contribuzione per i pubblici dipendenti La posizione contributiva dei commercianti e degli artigiani iscritti alle Gestioni Speciali dell’INPS La posizione contributiva dei lavoratori parasubordinati Le prestazioni pensionistiche Pensione di vecchiaia e anzianità: salvaguardia dei lavoratori con requisiti maturati nel 2012 IN I sistemi di calcolo della pensione Trattamento di fine servizio (TFS) per i pubblici dipendenti Trattamento di fine rapporto (TFR) per i pubblici dipendenti Forze Armate e forze di Polizia ad ordinamento Civile e Militare 2 “ 19 “ 22 “ 24 “ 26 “ 32 “ 36 “ 38 “ 39 “ 44 La previdenza del settore pr ivato e del settore pubblico Presentazione uesta pubblicazione fa parte della collana “Le Guide”, con la quale l’INAS CISL intende proporre uno strumento divulgativo indirizzato a tutti i lavoratori ed alle persone che vogliono essere informate in materia di previdenza, assistenza, assicurazione, infortuni e malattie professionali. In Italia, infatti, la quantità e la complessità delle leggi che regolano lo stato sociale è spesso un ostacolo alla conoscenza adeguata dei propri diritti. L’informazione è, tuttavia, il primo passo per l’accesso ai diritti e ad una tutela adeguata degli stessi. Leggendo “Le Guide” del Patronato INAS CISL sarà, quindi, facile orientarsi nella riforma delle pensioni e nella verifica dei propri contributi, si capirà l’importanza di iscriversi ad un fondo di previdenza complementare, si saprà cosa fare in caso di infortunio sul lavoro, malattia professionale o mobbing, si conosceranno le regole per la tutela della maternità sul posto di lavoro, si avranno informazioni per l’assistenza in caso di handicap e per la richiesta di prestazioni economiche di invalidità civile. E anche sulle nuove prestazioni a favore degli immigrati, come il rilascio o rinnovo dei titolo di soggiorno in Italia o la richiesta di ricongiungimento familiare. Accanto alla prima informazione proposta con questa collana, il Patronato INAS CISL offre gratuitamente a tutti i cittadini, lavoratori e pensionati, da più di 60 anni, il servizio di assistenza, consulenza e tutela attraverso l’impegno di oltre 1000 operatori e la presenza di più di 800 uffici in Italia e all’estero. Per sempre al fianco delle persone. IN AS Q Antonino Sorgi Presidente INAS CISL 3 INAS - Istituto Nazionale Assistenza Sociale Introduzione AS La posizione contributiva di ogni lavoratore è l’espressione di un vero e proprio bene patrimoniale; essa, infatti, è idonea a produrre effetti economici fondamentali, al verificarsi di determinate condizioni, espressamente previste dalla legge. Ovviamente deve essere “arricchita” anno per anno dei contributi accreditati via via nei confronti dell’interessato, non solo rispetto al rapporto di lavoro, ma anche con riguardo a tutti gli eventi che sono ritenuti meritevoli di tutela da parte del legislatore. La presente pubblicazione potrà risultare un utile strumento di tutela, in quanto vi sono evidenziate alcune delle principali fattispecie contributive, previste nell’ordinamento previdenziale del settore privato. IN La posizione contributiva dei lavoratori dipendenti iscritti all’INPS La contribuzione obbligatoria La contribuzione obbligatoria è quella che deve essere versata dal datore di lavoro, a fronte della prestazione lavorativa e della conseguente corresponsione della retribuzione; essa è dovuta indipendentemente dal numero dei dipendenti impiegati. Per l’accredito di un contributo settimanale, basta che il dipendente lavori una sola giornata della settimana, purché sia soddisfatto il minimale retributivo. Il datore di lavoro, inoltre, è responsabile del versamento dell’intero ammontare dei contributi previsti e, quindi, anche della quota a carico del lavoratore; l’aliquota media del 33% risulta, in4 La previdenza del settore pr ivato e del settore pubblico fatti, per il 23,81% a carico del datore di lavoro, mentre il restante 9,19% in linea generale è posto a carico del lavoratore. Voci retributive escluse AS Non tutta la retribuzione percepita è assoggettata a contribuzione obbligatoria. Infatti, determinate voci espressamente indicate dalla legge vanno escluse (come, ad esempio, il trattamento di fine rapporto, i rimborsi a piè di lista, ecc...). Minimale IN La retribuzione percepita, da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali (quindi per il diritto e la misura delle prestazioni pensionistiche), non può, però, risultare inferiore ad un determinato importo, che viene denominato “minimale retributivo”. In sostanza, a decorrere dal 01/01/1984, l’accredito contributivo settimanale è consentito ove il lavoratore percepisca una retribuzione minima non inferiore ad un dato importo (fino al 1988 pari al 30% del trattamento minimo, e dal 1989 elevato al 40%). Questo significa che, se un soggetto presta attività dipendente per l’intero anno civile (gennaio - dicembre) con una retribuzione molto bassa, il relativo accredito sulla propria posizione previdenziale risulterà inferiore alle 52 settimane. Prescrizione Con la prescrizione, in generale, si intende l’estinzione di un diritto soggettivo quando il titolare non lo esercita entro il termine previsto dalla legge. La prescrizione contributiva non fa eccezione. 5 INAS - Istituto Nazionale Assistenza Sociale AS A decorrere dal 01/01/1996, le contribuzioni di pertinenza del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) si prescrivono, cioè non possono essere più versati, nel termine di cinque anni; tale termine decorre dal giorno in cui i contributi stessi dovevano essere versati (entro il 16 del mese successivo a quello di paga). Nei casi di omissione contributiva da parte del datore di lavoro, il termine diventa decennale ove la relativa denuncia del lavoratore venga effettuata entro i 5 anni. Per effetto della corretta interruzione dei termini entro i 5 anni, quindi, l’INPS viene messo nella condizione di effettuare gli accertamenti (mediante i propri servizi ispettivi e di vigilanza), utili per il riconoscimento della contribuzione omessa. La contribuzione figurativa IN Per figurativa si intende quella contribuzione che viene riconosciuta (a domanda o d’ufficio) per determinati eventi durante i quali il lavoratore ha interrotto l’attività. I contributi figurativi non possono essere accreditati quando i periodi di riferimento risultino coperti da qualsivoglia altro tipo di contribuzione. Vediamo, di seguito, quali sono le tipologie di contribuzione figurativa ammesse dalla legge. Servizio militare o civile Sono riconosciuti utili - se non utilizzati presso altre forme previdenziali - a domanda, tutti i periodi di servizio militare obbligatorio o volontario, senza limiti di durata. I periodi di detenzione, trascorsi dai militari di leva, non danno titolo al relativo riconoscimento. Il servizio civile volontario è accreditabile dal 15/07/1998 al 6 La previdenza del settore pr ivato e del settore pubblico 31/12/2005, mentre i periodi dal 01/01/2006 al 31/12/2008 sono stati accreditati alla Gestione Separata INPS. Per i periodi decorrenti dal 01/01/2009, il servizio civile può essere riscattato onerosamente dal lavoratore. Non è invece riconoscibile il periodo di volontariato civile nei Paesi in via di sviluppo. Malattia e infortunio IN AS I periodi di malattia o infortunio indennizzati, di durata superiore ai 7 giorni, sono riconosciuti figurativamente, con effetto dal periodo in cui si colloca l’evento. In tutta la vita assicurativa del soggetto sono accreditabili, a domanda, 52 settimane fino al 1996 e, con elevazione graduale di 2 mesi ogni 3 anni, 95 settimane a decorrere dal 2009. È possibile richiedere l’accredito della malattia non indennizzata, tempestivamente accertata, a condizione che vengano presentati all’INPS il certificato medico di denuncia malattia entro 60 gg dal suo inizio, ed il certificato medico di denuncia guarigione entro 15 giorni dal suo termine. Periodi di fruizione della pensione di inabilità Al pensionato di inabilità ex L.222/84, che abbia recuperato in tutto o in parte la capacità lavorativa, venendo quindi a cessare il diritto alla prestazione, spetta il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutto il periodo durante il quale ha fruito della stessa. Quanto sopra nel solo caso in cui la cessazione della pensione sia imputabile al venir meno dello stato inabilitante (esclusa altra causa). L’accreditamento viene disposto d’ufficio, al momento della revoca della prestazione. 7 INAS - Istituto Nazionale Assistenza Sociale Maternità I periodi di astensione dal lavoro per gravidanza e puerperio, riconoscibili a domanda sotto il profilo previdenziale, sono quelli: IN AS • di congedo per maternità (ex astensione obbligatoria) nei 2 mesi prima della data presunta del parto e nei 3 mesi successivi al parto effettivo oppure il diverso periodo in caso di “flessibilità” autorizzata dal medico, nel mese prima della data presunta del parto e nei 4 mesi successivi; • di congedo parentale (ex astensione facoltativa) fino al 3° anno di età del bambino, per un massimo di 6 mesi, o periodi di prolungamento del congedo fino al 3° anno di vita per assistere figli con handicap grave; • di congedo parentale, successivi al 3° anno di vita e fino all’8° nel limite complessivo c.d. “esterno” di 10-11 mesi con possibile integrazione della contribuzione figurativa mediante riscatto o versamenti volontari; • di riposo giornaliero per l’allattamento, fino al compimento del 1° anno di vita del bambino, nel limite di 2 ore al giorno, per un orario di lavoro pari ad almeno 6 ore (altrimenti 1 ora), con raddoppio delle ore in caso di parto plurimo; • di assenza per malattia del bambino fino al compimento del 3° anno di vita; • di assenza per malattia del bambino dal 3° all’8° anno, limitatamente a 5 giorni all’anno per ogni genitore, con possibilità di integrazione della contribuzione figurativa mediante riscatto o versamenti volontari. I periodi corrispondenti al congedo per maternità, intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere accreditati figurativamente in favore degli iscritti all’INPS alla data del 27/04/2001, che all’atto della domanda possono far valere almeno 5 anni di contribuzione versata nel FPLD in costanza di attività lavorativa. 8 La previdenza del settore pr ivato e del settore pubblico Disoccupazione indennizzata Vengono accreditati, d’ufficio, i periodi di percezione: AS • dell’indennità ordinaria di disoccupazione (agricola e non agricola); • del trattamento di disoccupazione previsto per i rimpatriati; • del trattamento speciale di disoccupazione per i dipendenti di aziende industriali non edili; • del trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori dell’edilizia e settori affini. Cassa integrazione guadagni IN Uno dei principali strumenti di sostegno al reddito, nel nostro Paese, è la Cassa integrazione guadagni; la stessa ha lo scopo di integrare, ed in alcuni casi sostituire, il salario di determinate categorie di lavoratori. Detto ammortizzatore sociale, quindi, presuppone la sussistenza e la permanenza del rapporto di lavoro, che viene soltanto sospeso. Sono riconosciuti figurativamente i periodi di Cig ad orario ridotto e quelli a zero ore. Il riconoscimento avviene d’ufficio. Indennità di mobilità Altro importante ammortizzatore sociale è l’indennità di mobilità che, a differenza della Cig, presuppone l’avvio delle relative procedure di licenziamento collettivo dei soggetti interessati. I periodi figurativi sono riconosciuti in presenza del godimento della prestazione economica. Non è quindi possibile accreditare i periodi per i quali è stata chiesta la corresponsione anticipata della mobilità, quando i soggetti 9 INAS - Istituto Nazionale Assistenza Sociale vogliano intraprendere un’attività autonoma o associarsi in cooperativa. L’accredito della contribuzione figurativa è assicurato d’ufficio. Lavori socialmente utili IN AS I soggetti sprovvisti di trattamento previdenziale o assistenziale, avviati a progetti di lavoro socialmente utile e titolari del particolare sussidio, hanno riconosciuta d’ufficio la relativa contribuzione figurativa (utile per il diritto e la misura della pensione fino al 31/07/1995; i periodi successivi sono utili solo per il diritto: quest’ultimi possono essere oggetto di riscatto ai fini della misura della pensione). La relativa contribuzione figurativa spetta qualora i soggetti non fruiscano dell’indennità di mobilità o del trattamento straordinario di integrazione salariale. La previdenza del settore pr ivato e del settore pubblico Aspettativa sindacale e politica AS I periodi di aspettativa, durante i quali i lavoratori sono chiamati allo svolgimento di funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali, vengono coperti da contribuzione figurativa (a domanda). Per ciò che concerne l’accreditamento figurativo, si deve prendere in considerazione la retribuzione della categoria e la qualifica professionale posseduta dall’interessato all’atto dell’aspettativa, di volta in volta adeguata, in relazione alla dinamica salariale e di carriera della medesima categoria e qualifica (sono esclusi gli emolumenti collegati alla produttività o collegati alla effettiva prestazione lavorativa). L’accredito può avvenire qualora l’interessato possa far valere almeno un contributo settimanale obbligatorio, precedente il periodo da accreditare. È inoltre necessario che: IN • il rapporto di lavoro venga sospeso; • la carica pubblica o sindacale non costituisca un’attività lavorativa vera e propria; • l’atto di nomina risulti scritto; • il periodo di prova ex CCNL sia espletato (minimo 6 mesi); • l’aspettativa sussista per tutta la durata della carica. A pena di decadenza, la domanda di accredito figurativo deve essere presentata, per ogni anno solare o frazione di esso, entro e non oltre il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui ha avuto corso l’aspettativa. Per ciò che attiene l’aspettativa sindacale, inoltre, può essere versata facoltativamente - dall’organismo sindacale - una contribuzione c.d. “aggiuntiva”, determinata sulle differenze esistenti 11 INAS - Istituto Nazionale Assistenza Sociale AS tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell’attività sindacale e la retribuzione contrattuale di riferimento, utilizzata per la determinazione del valore figurativo. La contribuzione aggiuntiva va versata entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel quale ha avuto corso l’aspettativa. Bisogna ricordare, per ciò che attiene alle funzioni pubbliche elettive (che sono quelle riconducibili all’elezione presso il Parlamento nazionale ed europeo, le Assemblee regionali, i consigli provinciali e comunali), che a decorrere dal 01/01/2000 i soggetti interessati sono tenuti al versamento di una quota contributiva pari a quella prevista a carico dei dipendenti (ove maturino un vitalizio). La contribuzione volontaria IN L’istituto della prosecuzione volontaria consente al soggetto che ha cessato l’attività lavorativa di continuare a versare contributi per raggiungere il requisito alle varie prestazioni pensionistiche. La stessa possibilità è offerta al lavoratore che, pur avendo raggiunto il numero di contributi utili al diritto, intenda aumentare gli anni di contribuzione. La prosecuzione volontaria, pertanto, permette di collocare la contribuzione solo per il futuro, non potendo quindi essere utilizzata per coprire vuoti contributivi riferiti ad anni passati, anche se è data facoltà di coprire i 6 mesi antecedenti alla domanda di autorizzazione (se privi di altra copertura). Una volta concessa la relativa autorizzazione è sempre valida; ovviamente, a distanza di anni ed in presenza di successiva contribuzione obbligatoria, bisognerà chiedere la rideterminazione del versamento. 12 La previdenza del settore pr ivato e del settore pubblico Requisiti Vengono autorizzati i soli lavoratori in possesso dei seguenti requisiti (alternativi): AS • 5 anni di contributi, a qualunque epoca riferiti (anche non continuativi ed accreditati in diverse Gestioni Ago); • 3 anni di contributi, nel quinquennio precedente la domanda di autorizzazione (accreditati anche in diverse Gestioni Ago). A tal fine, sono validi tutti i contributi (compresi quelli per Cig, Tbc, aspettativa ex L.300/70), mentre vengono considerati come “periodo neutro” solo quelli riferiti al servizio militare, alla maternità, alla disoccupazione indennizzata, ecc... Esclusioni L’autorizzazione viene negata ove l’assicurato, alla data della domanda, risulti: IN • lavoratore dipendente, iscritto all’INPS o ad altre forme di previdenza obbligatorie; • titolare di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, anticipata), a carico dell’INPS o di altra forma obbligatoria (ex INPDAP, ex INPDAI, ex ENPALS, Casse professionali ecc...); • lavoratore autonomo (coltivatore diretto, mezzadro, colono, artigiano, commerciante) o libero professionista. Inoltre, i versamenti volontari non possono essere effettuati per i periodi in cui dovrebbero essere versati i contributi obbligatori e per i periodi coperti da contribuzione figurativa. Sono invece ammessi per i titolari di assegno ordinario triennale di invalidità (che non prestino attività lavorativa). 13 INAS - Istituto Nazionale Assistenza Sociale Importo Il contributo, da versare all’INPS, è determinato applicando l’aliquota di finanziamento per l’IVS all’importo medio della retribuzione imponibile, percepita nell’anno precedente la data di presentazione della domanda. Versamento AS Il pagamento deve essere effettuato dagli interessati a mezzo dei bollettini di c/c postale (inviati dall’INPS) entro il trimestre successivo a quello cui si riferiscono i contributi. Le scadenze sono le seguenti: • • • • entro il 30 giugno per il I trimestre (gennaio - marzo); entro il 30 settembre per il II trimestre (aprile - giugno); entro il 31 dicembre per il III trimestre (luglio - settembre); entro il 31 marzo per il IV trimestre (ottobre - dicembre). IN Qualora il versamento venga effettuato in ritardo, o in contrasto con le disposizioni di legge, i contributi risultano indebiti e vengono rimborsati d’ufficio (il corrispondente trimestre rimarrà, quindi, scoperto da contribuzione). Versamenti volontari alternativi al riscatto Per i periodi decorrenti dal 01/01/1997 è data facoltà di proseguire volontariamente, in alternativa al riscatto, nei seguenti casi: • interruzione o sospensione del rapporto di lavoro prevista da specifiche disposizioni di legge o contrattuali, risultando i relativi periodi privi di copertura assicurativa, nella misura massima di tre anni; 14 La previdenza del settore pr ivato e del settore pubblico AS • periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso di lavori discontinui, stagionali e temporanei, a condizione che il richiedente possa far valere almeno un anno di contribuzione nell’ultimo quinquennio; • periodi non coperti da contribuzione, intercorrenti nel lavoro a tempo parziale, a condizione che il richiedente possa far valere almeno un anno di contribuzione nell’ultimo quinquennio. La contribuzione da riscatto I contributi da riscatto sono quelli versati in relazione a particolari periodi non coperti da contribuzione, e si collocano temporalmente nel periodo cui si riferisce l’evento. L’onere del riscatto è a carico del lavoratore o, in certi casi, del datore di lavoro. I periodi per i quali è previsto il riscatto sono i seguenti: a) Corso legale di laurea IN Il periodo corrispondente al corso legale di laurea è riscattabile a prescindere dalla qualifica e dalle mansioni lavorative svolte. Il diritto a tale riscatto è riconosciuto a tutti i lavoratori iscritti all’Ago (compresi gli autonomi) ed ai loro superstiti, presentando la dichiarazione rilasciata dalla competente Università, nella quale siano indicati gli anni accademici di corso legale. È possibile effettuare anche un riscatto parziale. Non sono riscattabili gli anni fuori corso, i corsi post-universitari, gli anni accademici cui non abbia fatto seguito il conseguimento del diploma di laurea, né gli anni accademici di eventuali successive lauree. È anche possibile riscattare i periodi di studio compiuti al15 INAS - Istituto Nazionale Assistenza Sociale l’estero purché la laurea, conseguita in altro Paese, venga riconosciuta o abbia comunque valore legale in Italia. Dal 01/01/2008 il riscatto della laurea può essere effettuato anche da soggetti che non abbiano ancora intrapreso alcuna attività lavorativa. b) Corsi diversi dalla laurea AS A seguito di una serie di sentenze emesse dalla Corte Costituzionale, l’INPS riconosce la facoltà di esercizio di riscatto per una serie di corsi di studio (assistente sociale, tecnico di audiometria, ex Isef ecc...), sempreché tali titoli risultino indispensabili per l’assunzione o la progressione di carriera. A tal fine, il datore di lavoro dovrà rilasciare apposita dichiarazione di responsabilità. c) Contribuzione omessa e prescritta IN Il datore di lavoro che abbia omesso, in tutto o in parte, di versare i contributi per l’assicurazione generale obbligatoria, e che non possa più versarli per avvenuta prescrizione, può chiedere all’INPS di costituire, mediante riscatto oneroso, la cosiddetta “rendita vitalizia”. Il riscatto dei periodi omessi può essere chiesto anche dal lavoratore interessato e dai suoi superstiti. Per effettuare tale procedura, è necessario provare l’esistenza del rapporto di lavoro, la sua durata e la retribuzione percepita. L’esistenza del rapporto di lavoro deve essere provata, necessariamente, con documentazione cartacea redatta all’epoca e di data certa (contratto, libro paga, libretto di lavoro, buste paga, lettera di assunzione o di licenziamento ecc...). Possono essere considerate utili anche altre prove (quali quelle testimoniali di colleghi in servizio al momento dell’omissione) 16 La previdenza del settore pr ivato e del settore pubblico solo per la durata del rapporto di lavoro e l’accertamento della retribuzione percepita. d) Periodi vari non coperti da contribuzione Dal 01/01/1997 possono essere riscattati i periodi: IN AS • corrispondenti a interruzione o sospensione del rapporto di lavoro prevista dal contratto o da disposizioni di legge, nella misura massima di 3 anni, qualora non sia chiesta la prosecuzione volontaria; • di formazione professionale, studio e ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro, se finalizzati all’acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l’assunzione al lavoro o per la progressione di carriera qualora, quando previsto, sia stato conseguito il relativo titolo o attestato; • intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso di lavori discontinui, stagionali e temporanei, a condizione che gli interessati per gli stessi periodi non richiedano l’autorizzazione ai versamenti volontari (V.V.), possano far valere almeno un anno di contribuzione nell’ultimo quinquennio e possano provare lo stato di disoccupazione per tutto il periodo oggetto del riscatto; • intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di qualsiasi tipo (per quello orizzontale deve mancare la retribuzione) a condizione che gli interessati per gli stessi periodi non richiedano l’autorizzazione ai V.V., possano far valere almeno un anno di contribuzione 17 INAS - Istituto Nazionale Assistenza Sociale nell’ultimo quinquennio e provino lo stato di occupazione a tempo parziale per il periodo oggetto del riscatto. e) Periodi di lavoro svolti all’estero AS Possono risultare oggetto di riscatto solo se i periodi di lavoro sono stati svolti in Stati non legati all’Italia da convenzioni, o in Stati convenzionati che però non riconoscono alcuna copertura assicurativa per determinate tipologie di attività lavorativa, quando sia dimostrata la relativa omissione. f) Periodi corrispondenti al congedo parentale al di fuori del rapporto di lavoro IN Per gli iscritti al FPLD alla data del 27/04/2001 i periodi non coperti da contribuzione, corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale per maternità (compresi quelli di malattia del bambino), collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati nella misura massima di 5 anni, a condizione che i richiedenti possano far valere, all’atto della domanda, complessivamente almeno 5 anni di contribuzione, versata in costanza di effettiva attività lavorativa. Tale riscatto è incompatibile con quello del corso legale di laurea (secondo l’INPS, bisogna tener conto della collocazione temporale dei 2 periodi, incumulabili se entrambi successivi al 01/01/1994). g) Diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale Possono essere oggetto di riscatto i titoli rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (A.F.A.M.), conseguiti a decorrere dall’anno accademico 2005-2006. 18 La previdenza del settore pr ivato e del settore pubblico La contribuzione per i pubblici dipendenti è quella dovuta per: La contribuzione obbligatoria servizi effettivamente prestati; totalizzazione; servizi computabili o ricongiungibili gratuitamente; servizi ricongiunti con il pagamento di un onere; servizi o periodi riscattati; periodi di aspettativa retribuita; periodi simultanei; maggiorazioni o aumenti di servizio; servizi prestati dopo il pensionamento. AS • • • • • • • • • costituisce la copertura assicurativa per periodi: La contribuzione figurativa IN • di maternità intervenuta al di fuori del rapporto di lavoro; • di aspettativa non retribuita (onere a carico dell’ente previdenziale) per cariche pubbliche, elettive e sindacali. Per i pubblici dipendenti la malattia, la maternità, i congedi parentali e il servizio militare di leva costituiscono contribuzione obbligatoria a tutti gli effetti, anche in presenza di retribuzione ridotta. Computo Riconoscimento senza onere dei periodi svolti presso altre amministrazioni pubbliche prima dell’entrata in ruolo. 19 INAS - Istituto Nazionale Assistenza Sociale Riscatto Tale istituto permette al lavoratore di utilizzare, mediante il pagamento di un onere, servizi o periodi non altrimenti valutabili. a) Iscritti alla Cassa dello Stato IN AS • servizio prestato in qualità di dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all’Inps; • durata legale dei corsi universitari (dal 12/07/1997 anche se non richiesti per il posto ricoperto); • diploma universitario (conseguibile con corso non inferiore a due anni e non superiore a tre); • diploma di laurea; • diplomi rilasciati da istituti di alta formazione artistica e musicale (AFAM) a partire dall’anno accademico 2005/2006; • diploma di specializzazione (che si consegue al termine di un corso non inferiore a due anni); • dottorato di ricerca; • lauree brevi; • corsi di specializzazione successivi al diploma di scuola media superiore, il cui titolo sia stato chiesto per il posto ricoperto; • periodi di lavoro all’estero che non siano ricongiungibili o totalizzabili; • periodi di aspettativa per seguire il coniuge che presta servizio all’estero; • periodi di iscrizione ad Albi professionali o praticantato richiesto per l’ammissione in servizio; • servizio prestato in qualità di assistente straordinario non incaricato o di assistente volontario nelle università o negli istituti di istruzione superiore. 20 La previdenza del settore pr ivato e del settore pubblico b) Iscritti alle casse Cpdel, Cps, Cpi, Cpug AS • i servizi svolti presso enti iscritti facoltativamente, prestati precedentemente alla data di iscrizione facoltativa; • i servizi prestati presso aziende private che esercitano un pubblico servizio; • i servizi prestati presso enti di diritto pubblico e istituti di credito di diritto pubblico; • i periodi di servizio militare da trattenuto e quello da richiamato se anteriore all’iscrizione. I periodi di studio impiegati per il conseguimento di diplomi sono ammessi a riscatto, a condizione che il titolo di studio sia espressamente richiesto per l’ammissione al posto ricoperto. Sono riscattabili, pertanto, i seguenti periodi per conseguire titoli e diplomi: IN • i periodi di iscrizione agli albi professionali, esclusivamente per il numero di anni richiesti quale condizione necessaria per l’ammissione al posto; • i corsi delle scuole universitarie dirette a fini speciali; • i corsi di specializzazione del personale laureato in medicina; • i periodi di tirocinio pratico per sanitari e farmacisti; • i corsi, non inferiori ad un anno, di formazione professionale, seguiti dopo il conseguimento del titolo di istruzione secondaria superiore e riconosciuti dallo Stato, dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano; • i periodi di servizio resi in qualità di assistente volontario nelle università; • i periodi di servizio resi in qualità di assistente volontario ospedaliero da parte di iscritto Cps (limitatamente a 2 anni); • i periodi di tempo coperti da borse di studio, a condizione che il rapporto intercorso tra l’ente che effettua la formazione e l’assegnatario della borsa di studio si sia svolto con 21 INAS - Istituto Nazionale Assistenza Sociale modalità tali da configurare un rapporto di lavoro subordinato. Inoltre possono essere riscattati i corsi per diplomi di: tecnico fisioterapista infermiera professionale ostetrica assistente sociale tecnico della riabilitazione tecnico in logopedia vigilatrice d’infanzia educatore professionale • • • • diploma di laurea diploma universitario diploma di specializzazione dottorato di ricerca. AS • • • • • • • • IN e i seguenti periodi: La posizione contributiva dei Commercianti e degli Artigiani iscritti alle Gestioni Speciali dell’Inps Commercianti Sono obbligatoriamente iscritti alla Gestione Speciale Commercianti dell’INPS: • i titolari dell’impresa commerciale; • gli agenti e i rappresentanti di commercio; • i promotori finanziari; 22 La previdenza del settore pr ivato e del settore pubblico • tutti i parenti e gli affini entro il terzo grado che prestano la propria attività con carattere di abitualità e prevalenza nell’impresa commerciale. Artigiani Sono obbligatoriamente iscritti alla Gestione Speciale Artigiani dell’Inps: AS • i titolari dell’impresa artigiana che svolgono con carattere di professionalità, prevalenza e con assunzione piena di responsabilità, il loro lavoro - anche manuale - nel processo produttivo; • i familiari coadiuvanti, cioè i parenti ed affini entro il terzo grado che lavorano abitualmente e prevalentemente nell’impresa artigiana. La contribuzione obbligatoria IN Per gli iscritti alle Gestioni Speciali la contribuzione obbligatoria viene determinata in misura percentuale sul reddito derivante da attività autonoma. È previsto un livello di reddito imponibile minimo ed un livello massimo annui cui applicare l’aliquota contributiva. Nel caso in cui il reddito di impresa sia inferiore al minimale è comunque dovuta la contribuzione calcolata sul reddito imponibile minimo. Qualora il reddito annuo dell’impresa risulti essere di importo superiore al massimale, l’aliquota contributiva dovrà essere applicata su detto limite massimo. Nessuna contribuzione è, cioè, dovuta per la parte di reddito eccedente il suddetto massimale. 23 INAS - Istituto Nazionale Assistenza Sociale La contribuzione figurativa AS Per quanto concerne la contribuzione figurativa per i commercianti e gli artigiani si rinvia a quanto già esposto per i lavoratori dipendenti, limitatamente a ciò che concerne il servizio militare, la malattia tempestivamente accertata, nonché i periodi di degenza in regime sanatoriale e i periodi post-sanatoriali sussidiabili per legge da parte di qualsiasi Ente. La contribuzione da riscatto e da ricongiunzione In merito alla contribuzione da riscatto e da ricongiunzione, si rimanda a quanto detto in precedenza per i lavoratori dipendenti. La contribuzione volontaria IN Per gli esercenti attività commerciali, come per gli artigiani, le norme che regolano la contribuzione volontaria sono parzialmente differenti da quelle generali per i lavoratori dipendenti di cui si è detto in precedenza, in particolare per quanto attiene all’identificazione dell’entità del contributo da versare. L’importo dei contributi volontari da versare viene determinato dall’Inps, in base alla media del reddito d’impresa dichiarato ai fini IRPEF negli ultimi 36 mesi di contribuzione (3 anni). La decorrenza dell’autorizzazione ha effetto dal primo giorno del mese nel corso del quale è stata presentata la domanda. La posizione contributiva dei lavoratori parasubordinati Sono iscritti in una apposita Gestione Separata, istituita presso l’INPS a decorrere dal 1996, le seguenti categorie di lavoratori, c.d. “parasubordinati”: 24 La previdenza del settore pr ivato e del settore pubblico • coloro che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo così come regolata dal T.u.i.r.; • i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ed a progetto; • gli incaricati alla vendita a domicilio; • gli associati in partecipazione; • i collaboratori occasionali. IN AS L’iscrizione alla Gestione Separata prevede l’obbligo di versamento all’INPS derivante dal contributo calcolato in percentuale sul reddito da attività lavorativa. Per il 2012 tale percentuale, per i soggetti non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria, è pari al 27,72%, ed al 18% per i pensionati e gli assicurati ad altre gestioni previdenziali obbligatorie. Per tutti i soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria la percentuale è comprensiva dello 0,72%, previsto per la tutela della maternità, della malattia e degli assegni familiari. Il contributo è posto per un terzo a carico dell’iscritto e per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi. Minimale Hanno diritto all’accredito di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno cui si riferisce il versamento, solo i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato (nella percentuale di versamento) sul minimale di reddito stabilito per i lavoratori autonomi. In sostanza, ove la contribuzione annua risulti di importo inferiore, il numero di mesi da accreditare sarà ridotto in proporzione. Come già avviene per i lavoratori autonomi, il “meccanismo” di accredito contributivo prescinde dalle modalità di prestazione dell’attività lavorativa. 25 INAS - Istituto Nazionale Assistenza Sociale Le prestazioni pensionistiche Pensione di vecchiaia Viene erogata in favore dei lavoratori che compiono una determinata età, avendo perfezionato un requisito contributivo meno gravoso rispetto a quello previsto per la pensione anticipata. AS La pensione di vecchiaia - sia nel sistema misto che nel sistema contributivo – dall’anno 2012 si consegue, in presenza di almeno 20 anni di contributi, alle seguenti età: 1) lavoratrici dipendenti AGO e forme sostitutive: 62 anni dal 2012, 63 anni e sei mesi dal 2014, 65 anni dal 2016, 66 anni dal 2018; 2) lavoratori dipendenti AGO, forme esclusive e sostitutive e lavoratrici dipendenti delle forme esclusive: 66 anni dal 2012; 3) lavoratrici autonome AGO e Gestione Separata: 63 anni e 6 mesi dal 2012, 64 anni e sei mesi dal 2014, 65 anni e sei mesi dal 2016, 66 anni dal 2018; 4) lavoratori autonomi e della Gestione Separata: 66 anni dal 2012. IN A partire dal 2013, i suddetti requisiti anagrafici dovranno essere aumentati in ragione dell’incremento della speranza di vita. L’adeguamento alla speranza di vita sarà applicato con cadenza triennale fino al 2019, mentre gli adeguamenti successivi avverranno con cadenza biennale. Il primo adeguamento, a partire quindi dal 2013, sarà pari a tre mesi Ad ogni modo, a partire dall’anno 2021, dovrà essere garantita un’età minima di accesso alla pensione, per tutti i lavoratori e lavoratrici, non inferiore a 67 anni. 26 La previdenza del settore pr ivato e del settore pubblico Per i soli soggetti destinatari del sistema contributivo puro, l’accesso a pensione è consentito soltanto qualora, in aggiunta ai suddetti requisiti anagrafici e contributivi, risulti soddisfatta anche la condizione dell’importo della pensione pari ad almeno 1,5 volte l’assegno sociale: si prescinde da tale condizione al compimento del 70° anno di età, in presenza di almeno 5 anni di contributi effettivi. AS Per chi matura i requisiti a partire dal 2012 la pensione di vecchiaia ha decorrenza dal mese successivo alla maturazione dei requisiti. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e per i dipendenti di Poste Italiane SpA che maturano i requisiti dal 2012 la pensione ha decorrenza dal primo giorno successivo alla maturazione del diritto. Deroghe IN I lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2011, avevano già maturato i requisiti contributivi ed anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia (vedi di seguito), continuano ad accedere alla pensione secondo la normativa vigente a tale data e possono richiedere all’Ente di previdenza la certificazione del diritto. Requisiti richiesti fino al 2011 Nel sistema retributivo e misto: • il compimento di 65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne (dal 2010 per le donne dipendenti della pubblica amministrazione sono richiesti 61 anni); • il possesso di almeno 20 anni di contribuzione. 27 INAS - Istituto Nazionale Assistenza Sociale Nel sistema contributivo: • il compimento di 65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne (dal 2010 per le donne dipendenti della pubblica amministrazione sono richiesti 61 anni); AS • il possesso di almeno 5 anni di contribuzione (per le donne con meno di 65 anni l’importo di pensione non deve essere inferiore a 1,2 volte l’ammontare dell’assegno sociale); oppure • il possesso di 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica; oppure • il compimento dell’età prevista per le pensioni di anzianità ed il possesso di 35 anni di contributi, con il sistema delle quote a partire dal 01/07/2009. Coloro che hanno perfezionato i requisiti nel 2011, accedono alla pensione con le finestre mobili: IN • trascorsi 12 mesi dalla data in cui hanno maturato tutti i requisiti (per i lavoratori dipendenti); • trascorsi 18 mesi dalla data in cui hanno maturato tutti i requisiti (per i lavoratori autonomi). Deroghe al requisito anagrafico per le donne dipendenti della pubblica amministrazione: • • • • Donne Magistrato (70 anni) Donne Ambasciatori (70 anni) Professoresse universitarie (70 anni) Personale femminile delle Forze Armate e Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare (requisito anagrafico inferiore a seconda del ruolo e del grado) 28 La previdenza del settore pr ivato e del settore pubblico • Donne dipendenti di Poste Italiane e Ferrovie accedono alla pensione di vecchiaia secondo i requisiti previsti per le lavoratrici del settore privato. Pensione anticipata nel sistema misto e contributivo A partire dal 01/01/2012, la pensione di anzianità non esiste più. È stata invece introdotta la “pensione anticipata”. AS I requisiti contributivi richiesti sono: • dal 2012 - 41 anni e 1 mese per le donne/42 anni e 1 mese per gli uomini • dal 2013 - 41 anni e 2 mesi per le donne/42 anni e 2 mesi per gli uomini • dal 2014 - 41 anni e 3 mesi per le donne/42 anni e 3 mesi per gli uomini IN Se la pensione anticipata viene conseguita a 62 anni di età, l’importo di pensione maturato sarà interamente attribuito. Diversamente, se la pensione anticipata viene conseguita prima del 62° anno di età, sulla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo verrà effettuata una riduzione: • dell’1%, per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni di età; • del 2%, per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai 60 anni di età. La riduzione non si applica ai soli soggetti che matureranno, entro il 31/12/2017, il requisito contributivo richiesto prima di compiere i 62 anni di età.* * A tal fine, l’anzianità contributiva deve derivare da effettiva prestazione di lavoro o da contribuzione figurativa relativa ai seguenti periodi di sospensione dell’attività lavorativa: astensione obbligatoria per maternità, assolvimento degli obblighi di leva, infortunio o malattia, CIG ordinaria. 29 INAS - Istituto Nazionale Assistenza Sociale A partire dal 2013, i requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata dovranno essere aumentati in ragione dell’incremento della speranza di vita. L’adeguamento alla speranza di vita sarà applicato con cadenza triennale fino al 2019, mentre gli adeguamenti successivi avverranno con cadenza biennale. Il primo adeguamento, a partire quindi dal 2013, sarà pari a tre mesi. Pensione anticipata nel sistema contributivo AS I soggetti assicurati a partire dal 01/01/1996, che rientrano nel sistema contributivo puro, possono, inoltre, conseguire la pensione anticipata (indipendentemente dal sesso) con i seguenti requisiti: • 20 anni di contribuzione effettiva; • 63 anni di età; • un importo della pensione non inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale, rivalutato annualmente in base alla variazione del PIL, determinato dall’ISTAT. IN A partire dal 2013, i requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata dovranno essere aumentati in ragione dell’incremento della speranza di vita. L’adeguamento alla speranza di vita sarà applicato con cadenza triennale fino al 2019, mentre gli adeguamenti successivi avverranno con cadenza biennale. Il primo adeguamento, a partire quindi dal 2013, sarà pari a tre mesi. La pensione anticipata, per chi matura i requisiti a partire dal 2012, ha decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e per i dipendenti di Poste Italiane SpA che maturano i requisiti dal 2012 la pensione ha decorrenza dal primo giorno successivo alla maturazione del diritto. 30 La previdenza del settore pr ivato e del settore pubblico Deroghe I lavoratori che, alla data del 31/12/2011, avevano già maturato i requisiti contributivi ed anagrafici previsti per la pensione di anzianità (vedi di seguito), continuano ad accedere alla pensione secondo la normativa vigente a tale data e possono richiedere all’Ente di previdenza la certificazione del diritto. AS Dal 01/01/2011 al 31/12/2011 i lavoratori dipendenti dovevano raggiungere quota 96 con età minima di 60 anni, mentre gli autonomi dovevano raggiungere quota 97 con un’età minima di 61 anni Coloro che hanno perfezionato i requisiti nel 2011, accedono alla pensione con le finestre mobili: • trascorsi 12 mesi dalla data in cui hanno maturato tutti i requisiti (per i lavoratori dipendenti); • trascorsi 18 mesi dalla data in cui hanno maturato tutti i requisiti (per i lavoratori autonomi). Limiti ordinamentali per i dipendenti pubblici (65 anni) IN I dipendenti pubblici che hanno maturato il diritto a pensione a qualsiasi titolo (vecchiaia, quota o 40 anni) entro il 31/12/2011 accedono alla pensione secondo i requisiti previgenti e non sono soggetti, neanche su opzione, al nuovo regime pensionistico. Pertanto, l’Amministrazione, nell’anno 2012 o negli anni successivi, deve collocare a riposo d’ufficio, al compimento dei 65 anni (fatto salvo eventuale trattenimento in servizio già disposto) quei dipendenti che al 31/12/2011 hanno maturato il diritto a pensione secondo la previgente normativa. 31 INAS - Istituto Nazionale Assistenza Sociale Norma eccezionale Per i soli lavoratori dipendenti del settore privato è prevista, in via eccezionale, la possibilità di accedere alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia (se donna) al compimento di almeno 64 anni di età, alle seguenti condizioni: AS • possesso di almeno 35 anni di contributi entro il 31/12/2012, e maturazione, sempre entro l’anno 2012, dei vecchi requisiti della pensione di anzianità con le quote; • per le sole lavoratrici, maturazione dei 20 anni di contributi e compimento dei 60 anni di età entro il 31/12/2012. L’Amministrazione tuttavia, una volta raggiunto il limite di età ordinamentale di 65 anni, è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente fino al conseguimento del requisito minimo per il diritto a pensione. IN Pensione di vecchiaia e anzianità: salvaguardia dei lavoratori con requisiti maturati dal 2012 Continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni in materia di accesso e decorrenze, anche se i requisiti sono maturati successivamente al 31/12/2011, nei confronti: a) delle cosidette “donne optanti” per il sistema contributivo ex art. 1, c. 9, della L. 243/04 - che accedono alla pensione con 35 anni di contributi e 57 anni di età, se dipendenti, o 58 anni se autonome - purché la decorrenza della pensione si collochi entro il 2015. b) di 65.000 soggetti, come stabilito dal DM del 01/06/2012. 32 La previdenza del settore pr ivato e del settore pubblico Costoro riceveranno dall’INPS la certificazione per accedere alla pensione secondo i requisiti e le condizioni vigenti al 2011. Si tratta di: IN AS • lavoratori collocati in mobilità ordinaria, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 04/12/2011, che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità; • lavoratori collocati in mobilità lunga, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 04/12/2011; • titolari, alla data del 04/12/2011, di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà di settore (bancari, esattoriali, postali, ecc.), nonché lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro il 04/12/2011 il diritto di accesso ai predetti Fondi; • autorizzati ai versamenti volontari antecedentemente al 04/12/2011; • dipendenti delle amministrazioni pubbliche in esonero dal servizio alla data del 04/12/2011;* • soggetti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto entro il 31/12/2011 a seguito di accordi individuali, o accordi individuali per cui sia stato attivato un tentativo di conciliazione, o accordi collettivi di incentivo all’esodo, stipulati dalle OO.SS. più rappresentative;* • lavoratori che, al 31/10/2011, risultavano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave, e che maturino, entro 24 mesi dalla data di inizio del congedo, il requisito contributivo per l’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica (vale a dire, la pensione di anzianità con i 40 anni).* * Costoro devono presentare, a pena decandenza, apposita domanda di accesso al beneficio entro il 21/11/2012 alla competente Direzione Territoriale del Lavoro. 33 INAS - Istituto Nazionale Assistenza Sociale Sarà emanato un successivo DM, riguardante un ulteriore contingente di 55.000 soggetti derogati, con altre condizioni rispetto a quelle sopra riportate. I suddetti lavoratori, derogati dall’applicazione delle nuove norme, sono soggetti comunque all’adeguamento alla speranza di vita. Assegno di invalidità Viene erogato al lavoratore in presenza dei seguenti requisiti: AS • riduzione della capacità di lavoro in misura superiore ai due terzi (67%), a causa di infermità o difetto fisico o mentale; • 5 anni di contributi, di cui almeno 3 negli ultimi cinque. Pensione di inabilità Viene erogata al lavoratore in possesso dei seguenti requisiti: IN • il riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa; • cinque anni di anzianità contributiva, di cui almeno tre maturati nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione; • la cessazione del rapporto di lavoro. Pensione ai superstiti Il diritto alla pensione ai superstiti si consegue quando il dante causa al momento del decesso si trovava in una delle seguenti condizioni: • ero titolare di una pensione diretta (pensione di reversibilità); oppure • aveva 15 anni di contributi accreditati in tutta la vita lavorativa (pensione indiretta); 34 La previdenza del settore pr ivato e del settore pubblico oppure • aveva 5 anni di contributi accreditati, di cui 3 nell’ultimo quinquennio (pensione indiretta) Beneficiari Possono ottenere la pensione ai superstiti, a determinate condizioni: AS • il coniuge e i figli minori (se maggiorenni, devono essere studenti o inabili); • in assenza di coniuge e figli aventi diritto, i genitori; • in assenza di genitori aventi diritto, i fratelli o le sorelle. Misura La pensione ai superstiti spetta ai beneficiari nella seguente misura: 60% coniuge 70% figlio minore, studente o inabile, unico superstite 20% per ciascun figlio se ha diritto anche il coniuge 40% per ciascun figlio in assenza di coniuge avente diritto 15% per ciascuno se viene liquidata a genitori o fratelli e sorelle IN • • • • • Dal 01/01/2012, se il dante causa ha contratto matrimonio ad un’età superiore ai 70 anni e se la differenza di età tra i coniugi è superiore ai 20 anni, l’aliquota percentuale di cui sopra è ridotta del 10% per ogni anno di matrimonio mancante ai 10. La riduzione non si applica in presenza di figli minori, studenti od inabili. Decorrenza La prestazione decorre dal 1° giorno del mese successivo al decesso del lavoratore o pensionato. 35 INAS - Istituto Nazionale Assistenza Sociale I sistemi di calcolo della pensione Sistemi di calcolo fino al 2011 • Retributivo • Misto • Contributivo Retributivo AS Si applica ai lavoratori che possono far valere almeno 18 anni di contribuzione entro la data del 31/12/1995. Il calcolo della pensione annua lorda è ottenuto dalla somma di una quota A e di una quota B. Lavoratori dipendenti: • Quota A - per le anzianità contributive fino al 31/12/1992: media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni. • Quota B - per le anzianità contributive successive al 31/12/1992: media delle retribuzioni degli ultimi 10 anni. IN Lavoratori autonomi: • Quota A - per le anzianità contributive fino al 31/12/1992: media delle retribuzioni degli ultimi 10 anni. • Quota B - per le anzianità contributive successive al 31/12/1992: media delle retribuzioni degli ultimi 15 anni. Misto Si applica ai lavoratori con meno di 18 anni di contributi maturati fino al 31/12/1995. 36 La previdenza del settore pr ivato e del settore pubblico Il calcolo della pensione annua lorda è ottenuto dalla somma di una quota A, una quota B e una quota C. La quota A e la quota B sono calcolate con il sistema retributivo, in relazione all’anzianità maturata al 31/12/1995. La quota C viene calcolata con il sistema contributivo, e si riferisce all’anzianità maturata dal 01/01/1996 alla data della risoluzione del rapporto di lavoro. Contributivo AS Si applica ai lavoratori che hanno contribuzione versata o accreditata dal 01/01/1996 ed a coloro che optano per tale sistema. La pensione annua lorda viene determinata moltiplicando il montante contributivo, costituito dalla somma dei contributi, versati durante tutta la vita lavorativa e rivalutati, per il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’iscritto al momento del pensionamento. Sistemi di calcolo dal 2012 IN A decorrere dal 1° gennaio 2012 viene esteso il sistema contributivo in pro-rata alle anzianità contributive maturate da tale data. Tale previsione interessa coloro che rientrano nel sistema retributivo puro (cioè, i soggetti con almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995). Gli stessi avranno: • la quota di pensione relativa all’anzianità contributiva maturata fino al 31/12/2011 calcolata con il sistema retributivo; • la quota di pensione relativa all’anzianità contributiva maturata dall’01/01/2012 calcolata con il sistema contributivo. Ne consegue che coloro i quali rientravano nel sistema retributivo e che non sono cessati entro il 31/12/2011, dal 2012 sono destinatari di un sistema di calcolo misto. 37 INAS - Istituto Nazionale Assistenza Sociale Nulla cambia, quindi, per i soggetti in possesso di meno di 18 anni di contributi al 31/12/1995, ai quali continua ad applicarsi il sistema di calcolo misto, nonché per i soggetti che hanno contribuzione versata o accreditata dal 01/01/1996 in poi, ai quali continua ad applicarsi il sistema di calcolo contributivo, come illustrato nel precedente paragrafo. AS Trattamenti di fine servizio (TFS) per i pubblici dipendenti √ Indennità di buonuscita √ Indennità premio di servizio √ Indennità di anzianità Sono destinati a tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato ed in servizio alla data del 31/12/2000. Indennità di buonuscita IN Spetta al personale civile e militare dello Stato. Il diritto si acquisisce con almeno un anno di servizio anche non continuativo. La misura è costituita da 1/12 dell’80% della retribuzione complessiva all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro (comprensiva dell’I.I.S.), più la 13’ mensilità, moltiplicato per il numero di anni di iscrizione. Indennità premio servizio Spetta al personale delle Amministrazioni locali (Comuni, Province, ASL). 38 La previdenza del settore pr ivato e del settore pubblico Il diritto si acquisisce dopo un anno di iscrizione, ancorché non continuativa. La misura è costituita da 1/15 dell’80% della retribuzione (comprensiva della I.I.S.) all’atto della cessazione del servizio, più la 13’ mensilità, moltiplicato per il numero di anni di iscrizione al fondo. Indennità di anzianità AS Spetta al personale dipendente degli Enti Pubblici non economici (c.d. “Parastato”). La misura è costituita da 1/12 della retribuzione all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, moltiplicato per il numero degli anni di servizio. Trattamento di fine rapporto (TFR) per i pubblici dipendenti IN Spetta a tutto il personale assunto a tempo indeterminato presso un’Amministrazione Pubblica a decorrere dal 01/01/2001, ed a tutto il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato già in essere al 30/05/2000, o nato successivamente. Esclusioni: √ magistrati ordinari, amministrativi, contabili; √ avvocati e procuratori dello Stato; √ personale militare e Forze armate di polizia (Polizia e CC); 39 INAS - Istituto Nazionale Assistenza Sociale √ personale di carriera diplomatica e prefettizia; √ professori e ricercatori universitari; √ dipendenti della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica. AS La misura è data da un montante costituito dall’accantonamento annuo del 6,91% della retribuzione utile rivalutato in misura pari all’1,5% più il 75% dell’indice ISTAT annuale dei prezzi di consumo. Dal 1° gennaio 2011 L’indennità di buonuscita maturata dal 01/01/2001 viene calcolata secondo le norme previste per il TFR, che consiste in un accantonamento dell’aliquota del 6,91% sull’80% della retribuzione annua. Pertanto, i dipendenti pubblici attualmente in regime di TFS, all’atto della cessazione dal servizio, avranno diritto ad un unico trattamento formato da due quote (calcolo pro-rata): IN 1. la prima relativa all’anzianità maturata fino al 31/12/2010 (a seconda che di tratti di buonuscita o IPS) sarà calcolata prendendo a base la retribuzione contributiva annua percepita al momento del collocamento a riposo; 2. la seconda relativa all’anzianità maturata a partire dal 01/01/2011 fino alla data di cessazione dal servizio sarà calcolata secondo le regole del TFR e quindi attraverso l’applicazione dell’aliquota del 6,91% alla retribuzione contributiva utile a fini TFS per ciascun anno di servizio. Le nuove regole per il calcolo non modificano la natura delle prestazioni, che rimangono comunque trattamenti di fine servizio. 40 La previdenza del settore pr ivato e del settore pubblico Per tale motivo, le voci retributive considerate utili ai fini del TFS restano le stesse anche per il calcolo della quota di TFR; resta confermato il contributo alle gestioni ex ENPAS ed ex INADEL secondo l’attuale ripartizione in quote a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Termini di pagamento del TFS o TFR dal 1° DICEMBRE 2010 AS Il trattamento di fine servizio o di TFR per i pubblici dipendenti (indennità di buonuscita, indennità premio di fine servizio, trattamento di fine rapporto) e ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum, che si consegue a seguito di cessazione dal servizio per qualsiasi motivo, è erogato a decorrere dal 01/12/2010: Un unico importo annuale Prestazione superiore a € 90.000 ma inferiore a € 150.000 √ primo importo annuale pari a € 90.000 √ secondo importo annuale pari al residuo IN Prestazione pari o inferiore a € 90.000 Due importi annuali 41 Tre importi annuali Prestazione pari o superiore a € 150.000 √ primo importo annuale pari a € 90.000 √ secondo importo annuale pari a € 60.000 √ terzo importo annuale pari al residuo INAS - Istituto Nazionale Assistenza Sociale Termini di pagamento dei Tfs e con cessazione a par Termini a regime AS Motivo della cessazione Pensione di vecchiaia e/o raggiunti limiti di età ordinamentali 6 mesi Pensione anticipata 24 mesi Limiti di servizio: risoluzione unilaterale Pensione anzianità con anz. contr. max (p.e. 40 anni) maturata entro il 31/12/2011 e che cessano dal servizio successivamente IN Dimissioni volontarie senza diritto a pensione Destituzione/Licenziamento senza diritto a pensione Decesso e Inabilità Termine del contratto di lavoro a tempo determinato (fine incarico) 6 mesi 6 mesi 24 mesi 24 mesi entro 105 gg 6 mesi * riguarda lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) prima del 13/08/2011 oppure entro il 31/12/2011 per il personale del com- 42 La previdenza del settore pr ivato e del settore pubblico dei Tfr per rapporti di lavoro tire dal 13/08/2011 Termine con deroga L. 148/2011* Termine con deroga L. 148/2011* AS requisiti per la pensione per limiti di età o requisiti per la pensione di anzianità con anzianità contributiva massima maturati “quota” maturati entro il 12/08/2011 entro il 12/08/2011 ovvero il 31/12/2011 ovvero entro il 31/12/2011 entro 105 gg 6 mesi entro 105 gg 6 mesi 6 mesi 6 mesi IN entro 105 gg entro 105 gg entro 105 gg entro 105 gg 6 mesi parto scuola, dell’Afam ed il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all’ordinamento dei docenti della scuola statale. 43 INAS - Istituto Nazionale Assistenza Sociale Forze Armate e forze di Polizia ad ordinamento Civile e Militare In tale comparto sono compresi: AS • il personale militare appartenente alle tre Armi (Esercito Italiano, Aeronautica Militare e Marina Militare); • le Forze di Polizia a ordinamento militare, la Guardia di Finanza e l’Arma dei Carabinieri; • le Forze di Polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato). Pensione di vecchiaia Requisiti per il diritto: • Anzianità contributiva (almeno 20 anni); • Età anagrafica (60 - 65 anni a seconda del corpo, del ruolo, della qualifica o del grado). Pensione di anzianità IN Requisiti per il diritto: • Almeno 57 anni età e 35 anni di contribuzione (L. 449/97); • Almeno 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica (L. 449/97); • Massima aliquota contributiva (80%) ed età anagrafica (53 anni) (D.lgs. 165/97). Pensione di anzianità con la massima aliquota contributiva Tutto il personale delle Forze Armate, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Corpi di Polizia ad ordinamento civile e militare, 44 La previdenza del settore pr ivato e del settore pubblico Vigili del Fuoco, può accedere al pensionamento anticipato al raggiungimento dell’anzianità contributiva massima congiuntamente all’età stabilita (53 anni). IN AS Per effetto della riduzione dell’aliquota annua di rendimento (dal 3,6% al 2%) vengono rideterminati gli anni utili necessari per conseguire la massima anzianità contributiva (arrotondati per eccesso, 45 INAS - Istituto Nazionale Assistenza Sociale ai soli fini di una lettura più agevole), e ottenere, di conseguenza, l’applicazione dell’aliquota massima di pensione (80%). Il meccanismo che permetteva ai militari e alle forze di polizia di accedere alla pensione con la massima anzianità contributiva (80%) ed un’età pari a 53 anni è abolito dal 01/01/2012. Si potranno avvalere della possibilità di andare in pensione e non incorrono nei nuovi requisiti coloro che: AS • hanno raggiunto l’anzianità massima ed i 53 anni di età entro il 31/12/2011; • hanno raggiunto l’anzianità massima entro il 31/12/2011 e l’età sarà maturata successivamente (pensione differita). IN Dal 01/01/2011 Anche per tale personale la decorrenza della pensione, sia di anzianità che di vecchiaia, avviene trascorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti. Armonizzazione La L. 214/11 ha previsto l’armonizzazione dei requisiti minimi di accesso al pensionamento ai regimi pensionistici per i quali sono previsti requisiti diversi rispetto a quelli vigenti nell’AGO. Tra questi è compreso anche il personale (compresi i dirigenti) appartenente alle Forze di armate e 46 La previdenza del settore pr ivato e del settore pubblico IN AS Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e al Corpo dei Vigili del Fuoco. Dovrà essere emanato un apposito regolamento volto ad attuare tali disposizioni. 47 Sede Nazionale INAS CISL Viale Regina Margherita 83/D - 00198 Roma Ti assistiamo gratuitamente su: Gli uffici del Patronato INAS-CISL sono presenti in tutta Italia e all’estero Per saperne di più: www.inas.it per avere gli indirizzi e i numeri telefonici delle nostre sedi 800 249 307 - Roma Controllo versamento contributi Pensioni Previdenza complementare Prestazioni socio-assistenziali Servizi e trattamenti per la famiglia Tutela contro infortuni e malattie professionali Consulenza medico legale Sicurezza sul posto di lavoro Assegno sociale Assistenza agli immigrati e ai cittadini italiani all’estero