Venezia Mestre, lì 17 giugno 2015 Agli iscritti Albo Loro Sedi Prot.n.1817/2015/DMM/ng OGGETTO:Modifiche Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza Ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari – pensione di anzianità Cari colleghi, la presente per informarvi che, nella seduta del Comitato dei Delegati svotasi a Roma il 25 maggio scorso, si è discusso sull’opportunità di apportare delle modifiche regolamentari agli ordinamenti della Cassa, portando l’attenzione sui trattamenti di ANZIANITA’. La proposta si concreta in una modifica ai requisiti di accesso alla pensione di anzianità, in particolare l’art. 3 del Regolamento di Previdenza prevede a regime SESSANT’ANNI DI ETA’ e quarant’anni di anzianità contributiva, fermo restando il calcolo contributivo in pro-rata a decorrere dal 01.01.2006. La nuova disciplina approvata, entrerà in vigore nel 2020, ma già dal 2016 si procederà in via transitoria, all’innalzamento graduale dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva per poter accedere al trattamento con applicazione degli abbattimenti; rimane la possibilità di accedere con quarant’anni di contributi indipendentemente dall’età anagrafica. Si allega, per opportuna conoscenza, tabella esplicativa che raffronta l’attuale regolamento di previdenza con quello modificato. Cordiali saluti. I delegati Cipag Michele Cazzaro Giovanni Rizzo Il Presidente Massimiliano De Martin TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO IN VIGORE DAL 01.01.2016 Requisiti di accesso: Requisiti di accesso: La pensione di anzianità è corrisposta (art.3 comma 1): La pensione di anzianità è corrisposta (art.3 comma 1): a) A coloro che abbiano maturato almeno 40 anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa indipendentemente dall’età anagrafica; b) A coloro che abbiano maturato almeno trentacinque anni di effettiva contribuzione alla Cassa ed abbiano i requisiti di anzianità anagrafica previsti dalla legge 335/95 modificata dalla legge 449/97 ossia: a) A coloro che hanno maturato almeno 40 anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa ; b) Al compimento del sessantesimo anno di età NEL PERIODO DI TRANSIZIONE CHE VA DAL 01.01.2016 AL 31.12.2019 LA PENSIONE DI ANZIANITA’ PUO’ ESSERE CORRISPOSTA : a) A coloro che hanno maturato almeno 40 anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa indipendentemente dall’età anagrafica b) A coloro che abbiano maturato i requisiti minimi riportati nella seguente tabella: Anno decor. Età anag. Contributiva 2016 2017 2018 2019 59 60 60 60 Anzianità 36 37 38 39 Con i seguenti coefficienti di riduzione: Eta’ anagrafica 58 59 60 61 62 63 64 Anni di effet.contr. Cassa 35 36 37 38 39 Coefficiente riduzione 25% 20% 15% 10% 05% 02% 00% Coefficiente riduzione 15% 12% 09% 06% 03% Età anagrafica 59 60 61 62 63 64 Anni di effet.contr. Cassa 36 37 38 39 Coeff.riduzione 20% 15% 10% 05% 02% 00% Coeff.riduzione 12% 09% 06% 03%