Venezia Mestre, lì 17 giugno 2015
Agli iscritti Albo
Loro Sedi
Prot.n.1817/2015/DMM/ng
OGGETTO:Modifiche Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza
Ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari – pensione di anzianità
Cari colleghi,
la presente per informarvi che, nella seduta del Comitato dei Delegati
svotasi a Roma il 25 maggio scorso, si è discusso sull’opportunità di apportare delle
modifiche regolamentari agli ordinamenti della Cassa, portando l’attenzione sui
trattamenti di ANZIANITA’.
La proposta si concreta in una modifica ai requisiti di accesso alla pensione di
anzianità, in particolare l’art. 3 del Regolamento di Previdenza prevede a regime
SESSANT’ANNI DI ETA’ e quarant’anni di anzianità contributiva, fermo restando il calcolo
contributivo in pro-rata a decorrere dal 01.01.2006.
La nuova disciplina approvata, entrerà in vigore nel 2020, ma già dal 2016 si
procederà in via transitoria, all’innalzamento graduale dell’età anagrafica e
dell’anzianità contributiva per poter accedere al trattamento con applicazione degli
abbattimenti; rimane la possibilità di accedere con quarant’anni di contributi
indipendentemente dall’età anagrafica.
Si allega, per opportuna conoscenza, tabella esplicativa che raffronta l’attuale
regolamento di previdenza con quello modificato.
Cordiali saluti.
I delegati Cipag
Michele Cazzaro Giovanni Rizzo
Il Presidente
Massimiliano De Martin
TESTO VIGENTE
TESTO MODIFICATO IN VIGORE DAL
01.01.2016
Requisiti di accesso:
Requisiti di accesso:
La pensione di anzianità è corrisposta (art.3 comma
1):
La pensione di anzianità è corrisposta (art.3 comma
1):
a) A coloro che abbiano
maturato
almeno 40
anni di iscrizione e
contribuzione
alla
Cassa
indipendentemente
dall’età
anagrafica;
b) A coloro che abbiano maturato
almeno trentacinque anni di effettiva
contribuzione alla Cassa ed abbiano i
requisiti di anzianità anagrafica previsti
dalla legge 335/95 modificata dalla
legge 449/97 ossia:
a) A coloro che hanno maturato almeno
40 anni di iscrizione e contribuzione alla
Cassa ;
b) Al compimento del sessantesimo anno
di età
NEL PERIODO DI TRANSIZIONE CHE VA DAL
01.01.2016 AL 31.12.2019 LA PENSIONE DI
ANZIANITA’ PUO’ ESSERE CORRISPOSTA :
a)
A coloro che hanno maturato almeno 40
anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa
indipendentemente dall’età anagrafica
b) A coloro che abbiano maturato i requisiti
minimi riportati nella seguente tabella:
Anno decor. Età anag.
Contributiva
2016
2017
2018
2019
59
60
60
60
Anzianità
36
37
38
39
Con i seguenti coefficienti di riduzione:
Eta’ anagrafica
58
59
60
61
62
63
64
Anni di effet.contr.
Cassa
35
36
37
38
39
Coefficiente riduzione
25%
20%
15%
10%
05%
02%
00%
Coefficiente riduzione
15%
12%
09%
06%
03%
Età anagrafica
59
60
61
62
63
64
Anni di effet.contr.
Cassa
36
37
38
39
Coeff.riduzione
20%
15%
10%
05%
02%
00%
Coeff.riduzione
12%
09%
06%
03%
Scarica

Cordiali saluti. I delegati Cipag Il Presidente Michele Cazzaro