WELFARE Guida alla lettura della Legge 24 Dicembre 2007 n. 247, di attuazione del Protocollo del 23 Luglio 2007 tra Governo e Parti Sociali a cura di Tommaso Vigliotti INTRODUZIONE Con l’approvazione della Finanziaria 2008, vede la luce anche la Legge 24 dicembre 2007, n. 247 contenente "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale". In sostanza, si tratta della traduzione in legge dell’accordo tra Governo e Parti Sociali sul welfare. Con il presente lavoro, ci proponiamo di offrire uno strumento di facile consultazione ed utilizzo, che renda il più comprensibile possibile le nuove norme in materia di pensioni e lavoro. PENSIONI Vengono modificati i requisiti per l’accesso alle pensioni di anzianità, con il principale effetto (in ordine cronologico ma anche in tema di giustizia sociale) di annullare il cosiddetto “scalone” previsto dalla Legge Maroni (243/2004), cioè l’innalzamento immediato a partire dal 1° Gennaio 2008, dai 57 ai 60 anni di età come requisito base. Non si rinuncia, comunque, ad apportare quel graduale aumento dell’età pensionabile, ritenuto da tutti gli analisti condizione essenziale per la sostenibilità del sistema previdenziale italiano (confermando il principio base del passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo). Si introduce il principio delle cosiddette “quote”: coesistenza dei criteri di età anagrafica e anzianità contributiva. È prevista una verifica, da effettuarsi entro il 30/09/2012, sugli effetti finanziari derivanti dall’introduzione dei nuovi requisiti, al fine di determinare l’eventuale differimento dell’entrata in vigore dei criteri (età anagrafica + anzianità lavorativa) previsti a partire dal 2013. Principi base sono: un requisito di anzianità contributiva di almeno 35 anni; e la possibilità, con 40 anni di contributi, di accedere alla pensione indipendentemente dall’età anagrafica. Prevista una disciplina a parte per i cosiddetti “lavori usuranti”. NUOVI REQUISITI Con un’anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni LAVORATORI DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI LAVORATORI AUTONOMI Età anagrafica/Anzianità contributiva/Quota Età anagrafica/Anzianità contributiva/Quota 1° GENNAIO 2008/ 30 GIUGNO 2009 58 + 35 59 + 35 1° LUGLIO 2009/ 31 DICEMBRE 2010 59 + 36 60 + 35 95 60 + 36 95 96 1° GENNAIO 2011/ 31 DICEMBRE 2012 60 + 36 61 + 35 96 61 + 36 96 97 VERIFICA 61 + 36 62 + 35 97 62 + 36 97 98 DATA 1° GENNAIO 2013 Date e Decorrenza Data di maturazione dei requisiti Data di decorrenza Entro il primo semestre dell’anno 1° Gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione dei requisiti Entro il secondo semestre dell’anno 1° Luglio dell’anno successivo a quello di maturazione dei requisiti Per l’accesso alla pensione con 40 anni di contributi, le “finestre” saranno estese da 2 a 4. Saranno previste 4 finestre di uscita anche per le pensioni di vecchiaia. Leggi a confronto Legge 243/2004 (Maroni) e Legge 247/2007 (attuazione protocollo Welfare) 60 + 35 58 + 35 Dal 1° Luglio 2009 al 31 Dicembre 2009 60 + 35 2010 61 + 35 2011 61 + 35 2012 61 + 35 2013 61 + 35 2014 Verifica 62 + 35 59 + 36 60 + 35 59 + 36 60 + 35 60 + 36 61 + 35 60 + 36 61 + 35 61 + 36 62 + 35 61 + 36 62 + 35 Quota 97 Dal 1° Gennaio 2008 al 30 Giugno 2009 - Quota 96 - Requisiti Legge 247/2007 Protocollo Welfare Quota 95 Anno Requisiti Legge 243/2004 Legge Maroni Lavori Usuranti La nuova normativa prevede una disciplina che tenga conto dei cosiddetti lavori usuranti: i lavoratori che abbiano svolto attività rientranti in tale categoria, potranno accedere al trattamento pensionistico con un requisito anagrafico ridotto di 3 anni rispetto a quello in vigore, con un’età anagrafica minima di 57 anni di età ed un’anzianità contributiva di 35 anni. Tale diritto maturerà, nella fase transitoria, per coloro che abbiano svolto lavori usuranti per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa; a regime, per un periodo pari ad almeno la metà della vita lavorativa. I lavori usuranti sono quelli individuati dall’art. 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale (Decreto Salvi): lavori svolti in galleria, cava o miniera, in cassoni ad aria compressa; dai palombari; ad alte temperature; in spazi ristretti; di asportazione di amianto. Tale disciplina sarà estesa inoltre ai lavori notturni, come definiti dal Dlgs 8 aprile 2003 n. 66; agli addetti alla “linea catena” (quelli che, all’interno di un processo produttivo in serie, sono contraddistinti da misurazione di tempi, ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo, spostamenti a flusso continuo o con cadenze brevi); e ai conducenti di mezzi pubblici pesanti. Per la copertura finanziaria, è costituito un apposito Fondo, con una dotazione di 83 milioni di euro per il 2009, 200 milioni per il 2010, 312 milioni per il 2011, 350 milioni per il 2012, 383 milioni dal 2013. Coefficienti Per la revisione dei Coefficienti di trasformazione (di cui all’art.1, comma 6 della Legge 8 Agosto 1995 n. 335), è costituita una Commissione di 10 esperti (nominati da Governo e Parti Sociali), che entro il 31/12/2008 dovrà proporre modifiche ai criteri di calcolo degli stessi, tenendo conto: delle dinamiche delle grandezze macroeconomiche, demografiche e migratorie che incidono sulla determinazione degli tessi; dell’incidenza dei percorsi lavorativi discontinui, verificando l’adeguatezza dei meccanismi di tutela delle pensioni più basse e proponendo meccanismi di solidarietà e garanzia, nonché politiche atte a favorire il raggiungimento di un tasso di sostituzione non inferiore al 60% dell’ultima retribuzione; del rapporto tra l’età media attesa di vita e quella dei singoli settori di attività. Ammortizzatori sociali Dal 1° Gennaio 2008, la durata delle indennità di disoccupazione è aumentata ad un periodo di 8 mesi per i soggetti con meno di 50 anni di età, e a 12 mesi per i soggetti con oltre 50 anni. L’indennità è elevata al 60% della retribuzione per i primi 6 mesi; è poi commisurata al 50% per i successivi 2 mesi, e al 40% per i mesi ulteriori. Per il periodo di percezione dell’indennità, è riconosciuta la contribuzione figurativa ai fini previdenziali. Entro 12 mesi dall’entrata in vigore della normativa, il Governo dovrà adottare misure atte a riformare la materia degli ammortizzatori sociali, secondo i seguenti principi: – armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione; – creazione di uno strumento unico per il sostegno al reddito e per il reinserimento lavorativo dei disoccupati; – modulazione dei trattamenti relativamente all’età e alle condizioni occupazionali più difficili del Mezzogiorno, e alla condizione femminile; – copertura figurativa ai fini previdenziali; – estensione e armonizzazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria; – coinvolgimento delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori; – adozione di politiche attive per il lavoro, che favoriscano la stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari, l’occupazione femminile e giovanile, l’inserimento dei lavoratori appartenenti alle fasce deboli del mercato (lavoratori giovani e quelli di età più matura, potenziando le politiche di invecchiamento attivo); – potenziamento e riordino dei servizi per l’impiego, degli incentivi all’occupazione; dell’apprendistato. Riscatto della Laurea (le seguenti disposizioni sono valide per i lavoratori nel sistema contributivo) Viene reso più accessibile il riscatto della laurea a fini pensionistici: è infatti prevista la possibilità di rateizzare in 10 anni, ad interessi “zero”, l’importo da pagare a titolo di versamento dei contributi per la durata del Corso Legale di Laurea* (questa previsione vale anche per i lavoratori nel sistema retributivo o misto). L’importo da pagare sarà definito per Legge. Sarà deducibile ai fini fiscali. Nel caso il richiedente non percepisca un reddito tassabile, tale diritto potrà essere goduto dai genitori (o da altri soggetti cui risulti a carico) nella misura del 19%. Il periodo sarà considerato utile anche ai fini del raggiungimento dei requisiti richiesti per il diritto alla pensione. Tale disposizione è applicabile per le domande presentate a decorrere dal 1° Gennaio 2008. * le disposizioni precedentemente in vigore, prevedevano il pagamento dell’importo in unica soluzione o, in alternativa, attraverso una rateizzazione in 5 anni, con l’applicazione degli interessi secondo il tasso legale annuo. Totalizzazione Per i giovani nel sistema contributivo vengono abolite le limitazioni al cumulo dei contributi versati in qualsiasi gestione, cassa o fondo: si potranno cumulare i versamenti contributivi sia per il conseguimento dei requisiti, sia per determinare l’ammontare del trattamento pensionistico*. Per i lavoratori nel sistema retributivo o misto, viene ridotto da 6 a 3 anni il limite minimo di anzianità contributiva fissato per cumulare i contributi versati nelle varie gestioni. * Nel sistema finora in vigore, era possibile cumulare tutti i contributi versati solo se non si è raggiunto il diritto a pensione in una gestione. Ora sarà possibile cumulare tutti i contributi anche se tale diritto è stato già in una singola gestione. Parasubordinati o L’aliquota contributiva per i parasubordinati iscritti alla Gestione separata INPS, sarà aumentata, al fine di garantire una maggiore copertura pensionistica, del 3% (dal 23,50% al 26,50%): un punto all’anno dal 1° Gennaio 2008. o È prevista, inoltre, sempre dal 1° Gennaio 2008, l’aumento dell’aliquota contributiva di un punto percentuale ( dal 16% al 17%) per i pensionati iscritti alla Gestione separata e per i lavoratori che, oltre ad essere iscritti alla Gestione separata, sono anche iscritti presso altre gestioni. Lavori a termine Limiti alle proroghe In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato che si protraggano per un periodo complessivo di oltre 36 mesi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, considerati anche rinnovi e proroghe, indipendentemente dai periodi di interruzione, il rapporto di lavoro si considererà a tempo indeterminato. Una deroga a tale principio ci potrà essere solo una volta, a condizione che la stipula del nuovo rapporto lavorativo avvenga presso la direzione provinciale del lavoro, con l’assistenza di un rappresentante di una Organizzazione Sindacale cui il lavoratore abbia conferito mandato. Saranno le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro a stabilire, con appositi avvisi, la durata dell’ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto di tale procedura, o di superamento di tale termine, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato. Lavori a termine Diritti di precedenza Il lavoratore che, per effetto di uno o più contratti a termine, abbiano prestato attività per oltre 6 mesi presso la stessa azienda, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dallo stesso datore di lavoro. Il lavoratore assunto con contratto a termine per esigenze stagionali, ha diritto di precedenza rispetto alle nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali. Il diritto di precedenza è esercitato a condizione che il lavoratore manifesti la propria volontà al datore di lavoro entro, rispettivamente, 6 mesi e 3 mesi, dalla data di cessazione del rapporto stesso, e si estingue entro un anno dalla cessazione. Fondi Credito • Per i giovani di età inferiore ai 25 anni, 29 se laureati, al fine di agevolare l’accesso a finanziamenti agevolati per la peculiarità dell’attività lavorativa svolta, o per attività innovative, sono istituiti: • Fondo credito, per il sostegno all’attività intermittente dei lavoratori a progetto, al fine di coprire eventuali periodi di inattività con un credito di 600€ mensili per 12 mesi, con restituzione posticipata a 24 o 36 mesi; • Fondo microcredito, per il sostegno all’attività dei giovani, con priorità alle donne, al fine di incentivare le attività innovative; • Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi, per agevolare il trasferimento generazionale e l’avvio di nuove attività nell’ambito delle piccole imprese, dell’artigianato, del commercio e del turismo, dell’agricoltura e della cooperazione. Secondo Livello È istituito un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi al fine di incentivare la contrattazione di secondo livello (contratti integrativi aziendali). Per l’anno 2008, sono emanate disposizioni finalizzate a realizzare la deducibilità ai fini fiscali, ovvero l’introduzione di misure di detassazione per ridurre l’imposizione fiscale sulle somme oggetto di sgravi contributivi sulla retribuzione di secondo livello (con un limite complessivo di 150 milioni di euro). Le retribuzioni erogate a titolo di premio di risultato previste dalla contrattazione di secondo livello, saranno assoggettate ai contributi previdenziali, divenendo quindi interamente pensionabili. Straordinari Sancita la detassazione degli straordinari: è abolita la contribuzione aggiuntiva introdotta sulle prestazioni di lavoro straordinario dalla legge 549/1995.