WELFARE
Guida alla lettura della
Legge 24 Dicembre 2007 n.
247,
di attuazione del Protocollo del
23 Luglio 2007 tra Governo e
Parti Sociali
a cura di
Tommaso Vigliotti
INTRODUZIONE
Con l’approvazione della Finanziaria 2008, vede la luce
anche la Legge 24 dicembre 2007, n. 247 contenente
"Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su
previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e
la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia
di lavoro e previdenza sociale". In sostanza, si tratta della
traduzione in legge dell’accordo tra Governo e Parti Sociali
sul welfare. Con il presente lavoro, ci proponiamo di offrire
uno strumento di facile consultazione ed utilizzo, che renda il
più comprensibile possibile le nuove norme in materia di
pensioni e lavoro.
PENSIONI
 Vengono modificati i requisiti per l’accesso alle pensioni di anzianità, con il
principale effetto (in ordine cronologico ma anche in tema di giustizia
sociale) di annullare il cosiddetto “scalone” previsto dalla Legge Maroni
(243/2004), cioè l’innalzamento immediato a partire dal 1° Gennaio 2008,
dai 57 ai 60 anni di età come requisito base.
 Non si rinuncia, comunque, ad apportare quel graduale aumento dell’età
pensionabile, ritenuto da tutti gli analisti condizione essenziale per la
sostenibilità del sistema previdenziale italiano (confermando il principio
base del passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo).
 Si introduce il principio delle cosiddette “quote”: coesistenza dei criteri di
età anagrafica e anzianità contributiva.
 È prevista una verifica, da effettuarsi entro il 30/09/2012, sugli effetti
finanziari derivanti dall’introduzione dei nuovi requisiti, al fine di determinare
l’eventuale differimento dell’entrata in vigore dei criteri (età anagrafica +
anzianità lavorativa) previsti a partire dal 2013.
 Principi base sono: un requisito di anzianità contributiva di almeno 35 anni;
e la possibilità, con 40 anni di contributi, di accedere alla pensione
indipendentemente dall’età anagrafica.
 Prevista una disciplina a parte per i cosiddetti “lavori usuranti”.
NUOVI REQUISITI
Con un’anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni
LAVORATORI DIPENDENTI
PUBBLICI E PRIVATI
LAVORATORI AUTONOMI
Età anagrafica/Anzianità contributiva/Quota
Età anagrafica/Anzianità contributiva/Quota
1° GENNAIO 2008/
30 GIUGNO 2009
58 + 35
59 + 35
1° LUGLIO 2009/
31 DICEMBRE 2010
59 + 36
60 + 35
95 60 + 36
95
96
1° GENNAIO 2011/
31 DICEMBRE 2012
60 + 36
61 + 35
96 61 + 36
96
97
VERIFICA
61 + 36
62 + 35
97 62 + 36
97
98
DATA
1° GENNAIO 2013
Date e Decorrenza
Data di maturazione dei requisiti
Data di decorrenza
Entro il primo semestre
dell’anno
1° Gennaio dell’anno
successivo a quello di
maturazione dei requisiti
Entro il secondo
semestre dell’anno
1° Luglio dell’anno
successivo a quello di
maturazione dei requisiti
Per l’accesso alla pensione con 40 anni di contributi, le “finestre” saranno
estese da 2 a 4.
Saranno previste 4 finestre di uscita anche per le pensioni di vecchiaia.
Leggi a confronto
Legge 243/2004 (Maroni) e
Legge 247/2007 (attuazione protocollo Welfare)
60 + 35
58 + 35
Dal 1° Luglio 2009 al
31 Dicembre 2009
60 + 35
2010
61 + 35
2011
61 + 35
2012
61 + 35
2013
61 + 35
2014
Verifica
62 + 35
59 + 36
60 + 35
59 + 36
60 + 35
60 + 36
61 + 35
60 + 36
61 + 35
61 + 36
62 + 35
61 + 36
62 + 35
Quota 97
Dal 1° Gennaio 2008 al
30 Giugno 2009
- Quota 96 -
Requisiti Legge
247/2007
Protocollo Welfare
Quota 95
Anno
Requisiti Legge
243/2004
Legge Maroni
Lavori Usuranti
 La nuova normativa prevede una disciplina che tenga conto dei cosiddetti
lavori usuranti: i lavoratori che abbiano svolto attività rientranti in tale
categoria, potranno accedere al trattamento pensionistico con un requisito
anagrafico ridotto di 3 anni rispetto a quello in vigore, con un’età anagrafica
minima di 57 anni di età ed un’anzianità contributiva di 35 anni. Tale diritto
maturerà, nella fase transitoria, per coloro che abbiano svolto lavori usuranti
per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa; a regime, per un
periodo pari ad almeno la metà della vita lavorativa.
 I lavori usuranti sono quelli individuati dall’art. 2 del decreto 19 maggio
1999 del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale (Decreto Salvi):
lavori svolti in galleria, cava o miniera, in cassoni ad aria compressa; dai
palombari; ad alte temperature; in spazi ristretti; di asportazione di amianto.
 Tale disciplina sarà estesa inoltre ai lavori notturni, come definiti dal Dlgs 8
aprile 2003 n. 66; agli addetti alla “linea catena” (quelli che, all’interno di un
processo produttivo in serie, sono contraddistinti da misurazione di tempi,
ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo, spostamenti a flusso
continuo o con cadenze brevi); e ai conducenti di mezzi pubblici pesanti.
 Per la copertura finanziaria, è costituito un apposito Fondo, con una
dotazione di 83 milioni di euro per il 2009, 200 milioni per il 2010, 312
milioni per il 2011, 350 milioni per il 2012, 383 milioni dal 2013.
Coefficienti
Per la revisione dei Coefficienti di trasformazione (di cui
all’art.1, comma 6 della Legge 8 Agosto 1995 n. 335), è
costituita una Commissione di 10 esperti (nominati da
Governo e Parti Sociali), che entro il 31/12/2008 dovrà
proporre modifiche ai criteri di calcolo degli stessi, tenendo
conto:
 delle dinamiche delle grandezze macroeconomiche,
demografiche
e
migratorie
che
incidono
sulla
determinazione degli tessi;
 dell’incidenza dei percorsi lavorativi discontinui, verificando
l’adeguatezza dei meccanismi di tutela delle pensioni più
basse e proponendo meccanismi di solidarietà e garanzia,
nonché politiche atte a favorire il raggiungimento di un tasso
di sostituzione non inferiore al 60% dell’ultima retribuzione;
 del rapporto tra l’età media attesa di vita e quella dei singoli
settori di attività.
Ammortizzatori sociali
 Dal 1° Gennaio 2008, la durata delle indennità di disoccupazione è aumentata ad un
periodo di 8 mesi per i soggetti con meno di 50 anni di età, e a 12 mesi per i soggetti con
oltre 50 anni.
 L’indennità è elevata al 60% della retribuzione per i primi 6 mesi; è poi commisurata al 50%
per i successivi 2 mesi, e al 40% per i mesi ulteriori.
 Per il periodo di percezione dell’indennità, è riconosciuta la contribuzione figurativa ai fini
previdenziali.
 Entro 12 mesi dall’entrata in vigore della normativa, il Governo dovrà adottare misure atte a
riformare la materia degli ammortizzatori sociali, secondo i seguenti principi:
– armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione;
– creazione di uno strumento unico per il sostegno al reddito e per il reinserimento
lavorativo dei disoccupati;
– modulazione dei trattamenti relativamente all’età e alle condizioni occupazionali più
difficili del Mezzogiorno, e alla condizione femminile;
– copertura figurativa ai fini previdenziali;
– estensione e armonizzazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria;
– coinvolgimento delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori;
– adozione di politiche attive per il lavoro, che favoriscano la stabilizzazione dei rapporti
di lavoro precari, l’occupazione femminile e giovanile, l’inserimento dei lavoratori
appartenenti alle fasce deboli del mercato (lavoratori giovani e quelli di età più matura,
potenziando le politiche di invecchiamento attivo);
– potenziamento e riordino dei servizi per l’impiego, degli incentivi all’occupazione;
dell’apprendistato.
Riscatto della Laurea
(le seguenti disposizioni sono valide per i lavoratori nel sistema contributivo)
 Viene reso più accessibile il riscatto della laurea a fini pensionistici:
è infatti prevista la possibilità di rateizzare in 10 anni, ad interessi
“zero”, l’importo da pagare a titolo di versamento dei contributi per la
durata del Corso Legale di Laurea* (questa previsione vale anche
per i lavoratori nel sistema retributivo o misto).
 L’importo da pagare sarà definito per Legge.
 Sarà deducibile ai fini fiscali. Nel caso il richiedente non percepisca
un reddito tassabile, tale diritto potrà essere goduto dai genitori (o
da altri soggetti cui risulti a carico) nella misura del 19%.
 Il periodo sarà considerato utile anche ai fini del raggiungimento dei
requisiti richiesti per il diritto alla pensione.
 Tale disposizione è applicabile per le domande presentate a
decorrere dal 1° Gennaio 2008.
* le disposizioni precedentemente in vigore, prevedevano il pagamento dell’importo in unica
soluzione o, in alternativa, attraverso una rateizzazione in 5 anni, con l’applicazione degli
interessi secondo il tasso legale annuo.
Totalizzazione
 Per i giovani nel sistema contributivo vengono
abolite le limitazioni al cumulo dei contributi
versati in qualsiasi gestione, cassa o fondo: si
potranno cumulare i versamenti contributivi
sia per il conseguimento dei requisiti, sia per
determinare
l’ammontare
del
trattamento
pensionistico*.
 Per i lavoratori nel sistema retributivo o misto,
viene ridotto da 6 a 3 anni il limite minimo di
anzianità contributiva fissato per cumulare i
contributi versati nelle varie gestioni.
* Nel sistema finora in vigore, era possibile cumulare tutti i contributi versati solo se non si è
raggiunto il diritto a pensione in una gestione. Ora sarà possibile cumulare tutti i contributi
anche se tale diritto è stato già in una singola gestione.
Parasubordinati
o L’aliquota contributiva per i parasubordinati
iscritti alla Gestione separata INPS, sarà
aumentata, al fine di garantire una maggiore
copertura pensionistica, del 3% (dal 23,50% al
26,50%): un punto all’anno dal 1° Gennaio 2008.
o È prevista, inoltre, sempre dal 1° Gennaio 2008,
l’aumento dell’aliquota contributiva di un punto
percentuale ( dal 16% al 17%) per i pensionati
iscritti alla Gestione separata e per i lavoratori
che, oltre ad essere iscritti alla Gestione
separata, sono anche iscritti presso altre
gestioni.
Lavori a termine
Limiti alle proroghe
 In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato che si
protraggano per un periodo complessivo di oltre 36 mesi tra
lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, considerati
anche rinnovi e proroghe, indipendentemente dai periodi di
interruzione, il rapporto di lavoro si considererà a tempo
indeterminato.
 Una deroga a tale principio ci potrà essere solo una volta, a
condizione che la stipula del nuovo rapporto lavorativo
avvenga presso la direzione provinciale del lavoro, con
l’assistenza di un rappresentante di una Organizzazione
Sindacale cui il lavoratore abbia conferito mandato.
 Saranno le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro a stabilire, con appositi avvisi, la durata
dell’ulteriore contratto.
 In caso di mancato rispetto di tale procedura, o di
superamento di tale termine, il nuovo contratto si considera
a tempo indeterminato.
Lavori a termine
Diritti di precedenza
 Il lavoratore che, per effetto di uno o più contratti a
termine, abbiano prestato attività per oltre 6 mesi presso
la stessa azienda, ha diritto di precedenza nelle
assunzioni a tempo indeterminato effettuate dallo
stesso datore di lavoro.
 Il lavoratore assunto con contratto a termine per
esigenze stagionali, ha diritto di precedenza rispetto
alle nuove assunzioni a termine da parte dello stesso
datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
 Il diritto di precedenza è esercitato a condizione che il
lavoratore manifesti la propria volontà al datore di
lavoro entro, rispettivamente, 6 mesi e 3 mesi, dalla data
di cessazione del rapporto stesso, e si estingue entro un
anno dalla cessazione.
Fondi Credito
• Per i giovani di età inferiore ai 25 anni, 29 se laureati, al
fine di agevolare l’accesso a finanziamenti agevolati per
la peculiarità dell’attività lavorativa svolta, o per attività
innovative, sono istituiti:
• Fondo credito, per il sostegno all’attività intermittente
dei lavoratori a progetto, al fine di coprire eventuali
periodi di inattività con un credito di 600€ mensili per 12
mesi, con restituzione posticipata a 24 o 36 mesi;
• Fondo microcredito, per il sostegno all’attività dei
giovani, con priorità alle donne, al fine di incentivare le
attività innovative;
• Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi,
per agevolare il trasferimento generazionale e l’avvio di
nuove attività nell’ambito delle piccole imprese,
dell’artigianato, del commercio e del turismo,
dell’agricoltura e della cooperazione.
Secondo Livello
 È istituito un Fondo per il finanziamento di sgravi
contributivi al fine di incentivare la contrattazione di
secondo livello (contratti integrativi aziendali).
 Per l’anno 2008, sono emanate disposizioni finalizzate a
realizzare la deducibilità ai fini fiscali, ovvero
l’introduzione di misure di detassazione per ridurre
l’imposizione fiscale sulle somme oggetto di sgravi
contributivi sulla retribuzione di secondo livello (con un
limite complessivo di 150 milioni di euro).
 Le retribuzioni erogate a titolo di premio di risultato
previste dalla contrattazione di secondo livello, saranno
assoggettate ai contributi previdenziali, divenendo
quindi interamente pensionabili.
Straordinari
Sancita la detassazione degli
straordinari: è abolita la
contribuzione
aggiuntiva
introdotta sulle prestazioni di
lavoro
straordinario
dalla
legge 549/1995.
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