NOTE OPERATIVE SULL’ACCESSO ANTICIPATO AL PENSIONAMENTO PREMESSA Il tema dei lavori usuranti, ossia delle modalità attraverso le quali sarà possibile anticipare l’accesso verso la pensione, da uno a tre anni, per i lavoratori che svolgono attività particolarmente faticose e pesanti, è stato oggetto in questi anni di speranze, illusioni e delusioni per i lavoratori italiani del trasporto e logistica, da sempre annoverati tra i possibili beneficiari del provvedimento. L’anticipata interruzione della precedente legislatura era stata, infatti, un duro colpo per chi sperava di poter godere di questo beneficio, la delega per individuare le categorie di lavoratori coinvolte, voluta dall’allora Ministro Damiano, era infatti naufragata con il governo Prodi. Con l’emanazione ad Aprile del D.Lgs. 67/2011, entrato in vigore il 26 Maggio u.s., la nuova norma mette finalmente ordine sul tema, definisce uno specifico regime previdenziale e stabilisce date certe per il suo avvio. In attesa della definizione della disciplina sulle modalità attuative del provvedimento demandata al decreto ministeriale, il 10 Agosto scorso con la circolare esplicativa numero 22, il Ministero del Lavoro ha anticipato i contenuti in particolare in favore di chi, maturando i requisiti entro il 31 Dicembre 2011, deve presentare domanda entro il 30 Settembre 2011. Nel corso di questi mesi la Uiltrasporti ha collaborato con la Uil, nella lunga fase consultiva, per fornire il proprio contributo affinché le procedure previste per l’accesso al beneficio non depotenziassero il diritto stesso rendendolo difficilmente esercitabile. Alcune osservazioni sono state recepite, altri aspetti rimangono ancora critici e in attesa di miglioramenti. Tra queste da segnalare la mancata inclusione, richiesta dalla Uiltrasporti e dalla UIL, di quelle categorie di lavoratori quali i conducenti di mezzi (come treni e metropolitane) la cui guida, pur non su strada, comporta particolari responsabilità relative alle persone trasportate. Nel contempo non possiamo non rilevare l’assenza tra le categorie di lavori usuranti i lavoratori marittimi imbarcati e i portuali. Per sopraccitati lavoratori valgono unicamente i requisiti connessi al lavoro notturno benché essi svolgano attività particolarmente gravose. Altro elemento di criticità è l’esclusione dei periodi di cassa integrazione a zero ore, la richiesta delle Organizzazioni Sindacali, quantomeno di sterilizzare tali periodi, è andata inascoltata. Infine, manca chiarezza rispetto all’inclusione dell’anno di maturazione del beneficio tra i sette sugli ultimi dieci necessari per avere accesso al beneficio, appare evidente che una interpretazione di questo tipo, esclude coloro che per ragioni varie, dalla cassa integrazione alla inidoneità alla mansione, non hanno svolto la mansione nell’anno di maturazione dei beneficio. Nota aggiornata 6 Settembre 2011 La presente nota operativa prende in considerazione il contenuto del D.Lgs. 67/2011, della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 22/2011, la nota operativa Inpdap n. 29 e la nota IMPS del 25/8/2011; nonché il commento alla Circolare del Servizio politiche Previdenziali della UIL e i Messaggi ITAL-Uil del 20 Aprile, 24 Maggio, 2 28 Giugno e 31 Agosto 2011. I LAVORI USURANTI NEL SETTORE TRASPORTI LAVORATORI INTERESSATI - Lavoratori impiegati nelle mansioni particolarmente usuranti di cui all’art. 2 del D.M. 19 Maggio 1999 (Decreto Salvi). Lavori in galleria, cava o miniera; lavori in cassoni ad aria compressa; palombari; lavori alte temperature (quando non sia possibile adottare misure di prevenzione), lavorazione del vetro cavo (soffiatori nell’industria del vetro soffiato e a mano), lavori espletati in spazi ristretti (intercapedini, pozzi, doppi fondi); lavori di asportazione dell’amianto. - Lavoratori notturni: a. lavori a turni ex art. 1, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n. 66/2003 ossia lavoratori a turno che svolgano la prestazione nel periodo notturno per almeno 6 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra mezzanotte e le cinque del mattino e per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno: - non inferiore a 78, per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1 luglio 2008 e il 30 giugno 2009; - non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1 luglio 2009. b. al di fuori dei casi di cui al punto a., lavoratori che svolgono la loro attività per un periodo di almeno tre ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all’art. 1, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 66/2003; Il rinvio al D.Lgs. 66/2003 ha valore esclusivamente definitorio caratteristiche temporali del lavoro notturno, ne consegue che le condizioni di accesso andranno verificate a prescindere dal campo di applicazione dello stesso D.Lgs. 66/2003. - Lavoratori in linea di catena: dipendenti di aziende per le quali si applicano le voci di tariffa INAIL di cui all’allegato 1 del D.Lgs. 67/2011, impiegati nel processo produttivo in serie cui si applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’art. 2100 c.c., riferito al vincolo dell’osservanza, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro “di un determinato ritmo produttivo” o alla valutazione della prestazione “in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavoro”. - Conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo: per veicoli si intende la definizione dell’art. 46 del Codice della Strada ossia: “tutte le macchine, di qualsiasi specie, che guidate dall’uomo, circolano sulle strade”, mentre il limite di capienza del veicolo dei 9 posti è inteso comprensivo del conducente. 3 ULTERIORI REQUISITI PER L’ACCESSO L’anticipo del pensionamento è concesso a condizione che il lavoratore in questione abbia svolto una o più delle attività usuranti sopra richiamate per un periodo di tempo pari: 1. Per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017: per almeno 7 anni, compreso quello di maturazione dei requisiti, negli ultimi 10 di attività lavorativa. 2. Per le pensioni aventi decorrenza dal 1 gennaio 2018: alla metà della vita lavorativa complessiva. Ai fini del suddetto computo si tiene conto dello svolgimento effettivo delle attività usuranti, ossia dei periodi effettivi di permanenza nelle predette attività, desumibile dall’accredito di contribuzione obbligatoria, con l’esclusione di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa. Si tiene pertanto conto dei periodi in cui l’accredito di contribuzione figurativa è parziale. MISURA DEL BENEFICIO In deroga ai requisiti per la pensione di anzianità previsti dall’art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall’art. 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 247, gli aventi diritto possono conseguire, a domanda, il diritto all’accesso pensionistico anticipato a condizione che abbiano una anzianità contributiva non inferiore ai 35 anni. Per le scadenze occorre comunque tenere conto sia delle decorrenze previste per legge (finestra di 12 mesi prevista dalle legge 122/2010) che dell’adeguamento dei requisiti alla speranza di vita introdotto dal D.L. n. 78/2010 e successive modificazioni. In via transitoria, per il periodo 2008-2012, devono possedere inoltre i seguenti requisiti: - Per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e 30 giugno 2009: un’età anagrafica ridotta di un anno rispetto a quanto previsto dalla tabella A di cui all’allegato 1 della legge n. 247/07. Pensionamento quindi con età anagrafica richiesta a 57 anni (e 35 anni di contributi). - Per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre 2009, un’età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva inferiore di due anni rispetto ai requisiti previsti dalla tabella B di cui all’allegato 1 della legge n. 247/07. Pensionamento quindi a “quota 93” (somma di età anagrafica e età contributiva) e 57 anni di età anagrafica minima. - Anno 2010 un’età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva inferiore di due anni rispetto ai requisiti previsti dalla tabella B di cui all’allegato 1 della legge n. 247/07. Pensionamento a “quota 94” (somma di età anagrafica e età contributiva) e 57 anni di età anagrafica minima. - Anni 2011 e 2012 un’età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva inferiore di due anni rispetto ai requisiti previsti dalla tabella B di cui all’allegato 1 della legge n. 247/07. Pensionamento quindi a “quota 94” (somma di età anagrafica e età contributiva) e 57 anni di età anagrafica minima. 4 Dal 1° Gennaio 2013 i lavoratori interessati conseguiranno il diritto pensionistico in presenza di un requisito minimo di 35 anni di contributi, con un’età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma tra età anagrafica e anzianità contributiva (cosiddetta quota) ridotta di tre anni rispetto all’anzianità prevista dalla tabella B dell’aa.1 della Legge 247/2007. Pensionamento quindi a “quota 94” (somma di età anagrafica e età contributiva) e 58 anni di età anagrafica minima. TABELLA 1 Requisiti normali e requisiti ridotti REQUISITI DI ETA’ E CONTRIBUTI dal 01/07/2008 al 30/06/2009 dal 01/07/2009 al 31/12/2009 2010 2011 e 2012 dal 2013 Lavoratori dipendenti pubblici e privati Requisiti normali Requisiti ridotti 58 + 35 57 + 35 59 anni e quota 95 57 anni e quota 93 59 anni e quota 95 57 anni e quota 94 60 anni e quota 96 57 anni e quota 94 61 anni e quota 97 58 anni e quota 94 Il comma 6 del decreto prevede che per i lavoratori notturni che prestano l’attività per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009, la riduzione del requisito di età anagrafica non potrà superare: a. Un anno per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all’anno da 64 a 71; b. Due anni per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all’anno da 72 a 77. In caso il lavoratore abbia svolto anche una i più delle altre attività usuranti si applica il beneficio ridotto solo se, prendendo in considerazione il periodo complessivo in cui si sono svolte le attività, se il lavoro notturno a turni sia stato svolto per un periodo superiore alla metà. TABELLA 2 Requisiti per i lavoratori notturni dal 01/07/2008 al 30/06/2009 dal 01/07/2009 al 31/12/2009 2010 2011 2012 dal 2013 da 64 a 71 notti da 72 a 77 notti 58 anni e quota 95 58 anni e quota 94 59 anni e quota 94 59 anni e quota 94 60 anni e quota 95 57 anni e quota 93 57 anni e quota 94 58 anni e quota 94 58 anni e quota 94 59 anni e quota 94 oltre 78 notti 57 anni + 35 57 anni e quota 93 57 anni e quota 94 57 anni e quota 94 57 anni e quota 94 58 anni e quota 94 Attualmente alcuni ordinamenti prevedono norme di miglior favore per l’accesso anticipato alla pensione, i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento agevolato in ragione dello svolgimento delle attività usuranti, possono accedere anticipatamente al pensionamento secondo le norme particolari previste dal loro ordinamento, fermo restando che tali condizioni di miglior favore non sono cumulabili o integrabili con le disposizioni del D.Lgs. 67/2011 5 DOMANDA E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA Per accedere al beneficio, il lavoratore interessato deve trasmettere alla sede territorialmente competente dell’ente previdenziale presso il quale è iscritto la relativa domanda e la necessaria documentazione: a. per chi maturerà i requisiti entro il 31 dicembre 2011 il termine stabilito viene fissato al 30 settembre 2011. b. Per chi maturerà i requisiti dal 2012 entro il 1 marzo dell’anno di maturazione dei requisiti pensionistici ridotti. Il ritardo nella presentazione della domanda oltre tali termini comporta in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico anticipato rispettivamente di un mese, se la presentazione della domanda viene effettuata con un mese di ritardo, di due mesi se la presentazione della domanda viene effettuata con oltre un mese ed entro due mesi di ritardo, di tre mesi se il ritardo è superiore ai tre mesi. Contenuti della domanda Ai fini della procedibilità dell’istanza, la domanda deve: a) Indicare la volontà di avvalersi, per l’accesso al pensionamento, del beneficio previsto di cui al d.lgs. n. 67/2011; b) Specificare i periodi per i quali si è svolta ciascuna delle attività lavorative usuranti; c) Contenere, in relazione alle tipologie di attività lavorative la corrispondente documentazione minima necessaria indicata nella tabella 3. In assenza di predetta documentazione la domanda non potrà essere considerata procedibile senza dunque che si proceda ad un esame di merito; La documentazione, prodotta per copia, che il datore è tenuto a rendere disponibile per il lavoratore, entro trenta giorni dalla richiesta, tenendo conto degli obblighi di conservazione della medesima, deve riportare, salvo casi di comprovata impossibilità, la dichiarazione di conformità all’originale rilasciata dal datore di lavoro o dal soggetto che detiene stabilmente il documento originale. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da copia di un documento valido di identità del dichiarante. Il Ministero ha precisato che in caso di comprovata impossibilità di fornire la dichiarazione (azienda fallita o cessata) tale dichiarazione potrà non essere presente. La documentazione utile alla verifica dei requisiti è indicata dal decreto nella seguente: a) prospetto di paga; b) libro matricola, registro di impresa ovvero il libro unico del lavoro; c) libretto di lavoro; d) contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento; e) ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni; f) documentazione medico-sanitaria; g) comunicazioni ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 ovvero comunicazioni di cui al successivo articolo 5, comma 1; h) comunicazioni di cui al successivo articolo 5, comma 2; i) carta di qualificazione del conducente di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e certificato di idoneità alla guida. l) documento di valutazione del rischio previsto dalle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza 6 nei luoghi di lavoro; m) comunicazioni di assunzione ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge 15 ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 29 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni; n) dichiarazione di assunzione ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181 contenente le informazioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152; o) altra documentazione equipollente. Tutti i documento devono risalire all’epoca in cui sono state svolte le attività e non possono essere sostituite da dichiarazioni “ora per allora”. TABELLA 3 Documentazione minima da presentare ai fini della procedibilità della domanda di accesso al beneficio LAVORAZIONE FATICOSA E PESANTE Lavoratori impiegati in attività particolarmente faticose e usuranti di cui all’ art. 2 D.M. 19 maggio 1999 Lavoratori notturni a turni ex art. 1, comma 2, lettera g) del d.lgs. n.66/2003 ossia lavoratori a turno che svolgano la prestazione nel periodo notturno per almeno 6 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra mezzanotte e le cinque del mattino e per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno. Lavoratori notturni che svolgono la loro attività per un periodo di almeno tre ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all’art. 1, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 66/2003 Lavoratori dipendenti di aziende per le quali si applicano le voci di tariffa INAIL di cui all’allegato 1 del D.Lgs. 67/2011, impiegati nel processo produttivo in serie cui si applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’art. 2100 c.c. Conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo: DOCUMENTI CHE DEVONO ATTESTARE LA SUSSISTENZA DEL RAPPPORTO DI LAVORO ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI: - libro matricola - libro unico del lavoro - libretto di lavoro - ruolo di equipaggio - comunicazione al Centro per l’impiego di assunzione/cessazione/ variazione del rapporto di lavoro ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI: - libro matricola - libro unico del lavoro - libretto di lavoro - ruolo di equipaggio - comunicazione al Centro per l’impiego di assunzione/cessazione/ variazione del rapporto di lavoro ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI: - libro matricola - libro unico del lavoro - libretto di lavoro - ruolo di equipaggio - comunicazione al Centro per l’impiego di assunzione/cessazione/ variazione del rapporto di lavoro ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI: - libro matricola - libro unico del lavoro - libretto di lavoro - ruolo di equipaggio - comunicazione al Centro per l’impiego di assunzione/cessazione/ variazione del rapporto di lavoro ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI: - libro matricola - libro unico del lavoro - libretto di lavoro DOCUMENTI CHE DEVONO ATTESTARE L’ADIBIZIONE ALLE ATTIVITA’ USURANTI PER TUTTO IL PERIODO UILTERIORE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA - contratto di lavoro individuale con indicazione dell’inquadramento e delle mansioni del lavoratore TUTTI I SEGUENTI DOCUMENTI: - prospetto paga con indicazione delle maggiorazioni per il lavoro notturno - contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e di livello di inquadramento TUTTI I SEGUENTI DOCUMENTI: - prospetto paga con indicazione delle maggiorazioni per il lavoro notturno - contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e di livello di inquadramento - contratto di lavoro individuale con indicazione dell’inquadramento e delle mansioni del lavoratore. 7 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE L’ente previdenziale dal quale deve essere erogato il trattamento pensionistico comunicherà all’interessato, nel caso che l’esito accertativo abbia avuto esito positivo, la prima decorrenza utile al trattamento pensionistico, la quale resta subordinata alla presentazione all’ente medesimo della domanda di pensionamento dell’interessato ai fini della verifica dell’integrazione dei requisiti preisti. Con riferimento alle istanze pervenute dal 26 maggio 2011 (data di entrata in vigore del decreto) che risultino eventualmente incomplete, le stesse saranno ritenute valide a condizione che siano integrate, a tal fine gli enti previdenziali provvedono a dare tempestiva comunicazione di tali necessità agli interessati ai fini della procedibilità della domanda, invitandoli a tramettere la documentazione minima necessaria. DECORRENZA DEL BENEFICIO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA I benefici hanno effetto dalla prima decorrenza utile successiva al 26 maggio 2011 purché, in ogni caso, successiva alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il decreto legislativo prevede, inoltre, un differimento della decorrenza dei trattamenti pensionistici qualora nell’ambito della funzione di accertamento del diritto emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti del numero di domande rispetto alle risorse stanziate per ciascun anno di riferimento. Pertanto, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento non superiore al numero programmato, la decorrenza dei trattamenti può essere differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti e, in parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda. 8