NOTE OPERATIVE
SULL’ACCESSO ANTICIPATO AL PENSIONAMENTO
PREMESSA
Il tema dei lavori usuranti, ossia delle modalità attraverso le quali sarà possibile anticipare
l’accesso verso la pensione, da uno a tre anni, per i lavoratori che svolgono attività
particolarmente faticose e pesanti, è stato oggetto in questi anni di speranze, illusioni e delusioni
per i lavoratori italiani del trasporto e logistica, da sempre annoverati tra i possibili beneficiari del
provvedimento.
L’anticipata interruzione della precedente legislatura era stata, infatti, un duro colpo per chi
sperava di poter godere di questo beneficio, la delega per individuare le categorie di lavoratori
coinvolte, voluta dall’allora Ministro Damiano, era infatti naufragata con il governo Prodi.
Con l’emanazione ad Aprile del D.Lgs. 67/2011, entrato in vigore il 26 Maggio u.s., la nuova norma
mette finalmente ordine sul tema, definisce uno specifico regime previdenziale e stabilisce date
certe per il suo avvio.
In attesa della definizione della disciplina sulle modalità attuative del provvedimento demandata
al decreto ministeriale, il 10 Agosto scorso con la circolare esplicativa numero 22, il Ministero del
Lavoro ha anticipato i contenuti in particolare in favore di chi, maturando i requisiti entro il 31
Dicembre 2011, deve presentare domanda entro il 30 Settembre 2011.
Nel corso di questi mesi la Uiltrasporti ha collaborato con la Uil, nella lunga fase consultiva, per
fornire il proprio contributo affinché le procedure previste per l’accesso al beneficio non
depotenziassero il diritto stesso rendendolo difficilmente esercitabile.
Alcune osservazioni sono state recepite, altri aspetti rimangono ancora critici e in attesa di
miglioramenti.
Tra queste da segnalare la mancata inclusione, richiesta dalla Uiltrasporti e dalla UIL, di quelle
categorie di lavoratori quali i conducenti di mezzi (come treni e metropolitane) la cui guida, pur
non su strada, comporta particolari responsabilità relative alle persone trasportate. Nel contempo
non possiamo non rilevare l’assenza tra le categorie di lavori usuranti i lavoratori marittimi
imbarcati e i portuali. Per sopraccitati lavoratori valgono unicamente i requisiti connessi al lavoro
notturno benché essi svolgano attività particolarmente gravose.
Altro elemento di criticità è l’esclusione dei periodi di cassa integrazione a zero ore, la richiesta
delle Organizzazioni Sindacali, quantomeno di sterilizzare tali periodi, è andata inascoltata.
Infine, manca chiarezza rispetto all’inclusione dell’anno di maturazione del beneficio tra i sette
sugli ultimi dieci necessari per avere accesso al beneficio, appare evidente che una interpretazione
di questo tipo, esclude coloro che per ragioni varie, dalla cassa integrazione alla inidoneità alla
mansione, non hanno svolto la mansione nell’anno di maturazione dei beneficio.
Nota aggiornata 6 Settembre 2011
La presente nota operativa prende in considerazione il contenuto del D.Lgs. 67/2011, della Circolare del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali n. 22/2011, la nota operativa Inpdap n. 29 e la nota IMPS del 25/8/2011; nonché il
commento alla Circolare del Servizio politiche Previdenziali della UIL e i Messaggi ITAL-Uil del 20 Aprile, 24 Maggio,
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28 Giugno e 31 Agosto 2011.
I LAVORI USURANTI NEL SETTORE TRASPORTI
LAVORATORI INTERESSATI
-
Lavoratori impiegati nelle mansioni particolarmente usuranti di cui all’art. 2 del D.M. 19 Maggio
1999 (Decreto Salvi).
Lavori in galleria, cava o miniera; lavori in cassoni ad aria compressa; palombari; lavori alte
temperature (quando non sia possibile adottare misure di prevenzione), lavorazione del vetro cavo
(soffiatori nell’industria del vetro soffiato e a mano), lavori espletati in spazi ristretti (intercapedini,
pozzi, doppi fondi); lavori di asportazione dell’amianto.
-
Lavoratori notturni:
a. lavori a turni ex art. 1, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n. 66/2003 ossia lavoratori a turno che
svolgano la prestazione nel periodo notturno per almeno 6 ore consecutive comprendenti
l’intervallo tra mezzanotte e le cinque del mattino e per un numero minimo di giorni lavorativi
all’anno:
- non inferiore a 78, per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo
compreso tra il 1 luglio 2008 e il 30 giugno 2009;
- non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1 luglio 2009.
b. al di fuori dei casi di cui al punto a., lavoratori che svolgono la loro attività per un periodo di
almeno tre ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino
di cui all’art. 1, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 66/2003;
Il rinvio al D.Lgs. 66/2003 ha valore esclusivamente definitorio caratteristiche temporali del lavoro
notturno, ne consegue che le condizioni di accesso andranno verificate a prescindere dal campo di
applicazione dello stesso D.Lgs. 66/2003.
-
Lavoratori in linea di catena:
dipendenti di aziende per le quali si applicano le voci di tariffa INAIL di cui all’allegato 1 del D.Lgs.
67/2011, impiegati nel processo produttivo in serie cui si applicano i criteri per l’organizzazione del
lavoro previsti dall’art. 2100 c.c., riferito al vincolo dell’osservanza, in conseguenza
dell’organizzazione del lavoro “di un determinato ritmo produttivo” o alla valutazione della
prestazione “in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavoro”.
-
Conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di
trasporto collettivo:
per veicoli si intende la definizione dell’art. 46 del Codice della Strada ossia: “tutte le macchine, di
qualsiasi specie, che guidate dall’uomo, circolano sulle strade”, mentre il limite di capienza del
veicolo dei 9 posti è inteso comprensivo del conducente.
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ULTERIORI REQUISITI PER L’ACCESSO
L’anticipo del pensionamento è concesso a condizione che il lavoratore in questione abbia svolto una o più
delle attività usuranti sopra richiamate per un periodo di tempo pari:
1. Per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017: per almeno 7 anni, compreso quello di
maturazione dei requisiti, negli ultimi 10 di attività lavorativa.
2. Per le pensioni aventi decorrenza dal 1 gennaio 2018: alla metà della vita lavorativa complessiva.
Ai fini del suddetto computo si tiene conto dello svolgimento effettivo delle attività usuranti, ossia dei
periodi effettivi di permanenza nelle predette attività, desumibile dall’accredito di contribuzione
obbligatoria, con l’esclusione di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa. Si tiene pertanto
conto dei periodi in cui l’accredito di contribuzione figurativa è parziale.
MISURA DEL BENEFICIO
In deroga ai requisiti per la pensione di anzianità previsti dall’art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come
modificato dall’art. 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 247, gli aventi diritto possono conseguire, a
domanda, il diritto all’accesso pensionistico anticipato a condizione che abbiano una anzianità contributiva
non inferiore ai 35 anni.
Per le scadenze occorre comunque tenere conto sia delle decorrenze previste per legge (finestra di 12 mesi
prevista dalle legge 122/2010) che dell’adeguamento dei requisiti alla speranza di vita introdotto dal D.L. n.
78/2010 e successive modificazioni.
In via transitoria, per il periodo 2008-2012, devono possedere inoltre i seguenti requisiti:
-
Per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e 30 giugno 2009: un’età anagrafica ridotta di un anno
rispetto a quanto previsto dalla tabella A di cui all’allegato 1 della legge n. 247/07. Pensionamento
quindi con età anagrafica richiesta a 57 anni (e 35 anni di contributi).
-
Per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre 2009, un’età anagrafica ridotta di due
anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva inferiore di due anni rispetto ai
requisiti previsti dalla tabella B di cui all’allegato 1 della legge n. 247/07. Pensionamento quindi a
“quota 93” (somma di età anagrafica e età contributiva) e 57 anni di età anagrafica minima.
-
Anno 2010 un’età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità
contributiva inferiore di due anni rispetto ai requisiti previsti dalla tabella B di cui all’allegato 1 della
legge n. 247/07. Pensionamento a “quota 94” (somma di età anagrafica e età contributiva) e 57
anni di età anagrafica minima.
-
Anni 2011 e 2012 un’età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità
contributiva inferiore di due anni rispetto ai requisiti previsti dalla tabella B di cui all’allegato 1 della
legge n. 247/07. Pensionamento quindi a “quota 94” (somma di età anagrafica e età contributiva) e
57 anni di età anagrafica minima.
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Dal 1° Gennaio 2013 i lavoratori interessati conseguiranno il diritto pensionistico in presenza di un requisito
minimo di 35 anni di contributi, con un’età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma tra età anagrafica e
anzianità contributiva (cosiddetta quota) ridotta di tre anni rispetto all’anzianità prevista dalla tabella B
dell’aa.1 della Legge 247/2007. Pensionamento quindi a “quota 94” (somma di età anagrafica e età
contributiva) e 58 anni di età anagrafica minima.
TABELLA 1
Requisiti normali e requisiti ridotti
REQUISITI DI ETA’ E CONTRIBUTI
dal 01/07/2008 al 30/06/2009
dal 01/07/2009 al 31/12/2009
2010
2011 e 2012
dal 2013
Lavoratori dipendenti pubblici e privati
Requisiti normali
Requisiti ridotti
58 + 35
57 + 35
59 anni e quota 95
57 anni e quota 93
59 anni e quota 95
57 anni e quota 94
60 anni e quota 96
57 anni e quota 94
61 anni e quota 97
58 anni e quota 94
Il comma 6 del decreto prevede che per i lavoratori notturni che prestano l’attività per un numero di giorni
lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009, la
riduzione del requisito di età anagrafica non potrà superare:
a. Un anno per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all’anno da
64 a 71;
b. Due anni per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all’anno da
72 a 77.
In caso il lavoratore abbia svolto anche una i più delle altre attività usuranti si applica il beneficio ridotto
solo se, prendendo in considerazione il periodo complessivo in cui si sono svolte le attività, se il lavoro
notturno a turni sia stato svolto per un periodo superiore alla metà.
TABELLA 2
Requisiti per i lavoratori notturni
dal 01/07/2008 al 30/06/2009
dal 01/07/2009 al 31/12/2009
2010
2011
2012
dal 2013
da 64 a 71 notti
da 72 a 77 notti
58 anni e quota 95
58 anni e quota 94
59 anni e quota 94
59 anni e quota 94
60 anni e quota 95
57 anni e quota 93
57 anni e quota 94
58 anni e quota 94
58 anni e quota 94
59 anni e quota 94
oltre 78 notti
57 anni + 35
57 anni e quota 93
57 anni e quota 94
57 anni e quota 94
57 anni e quota 94
58 anni e quota 94
Attualmente alcuni ordinamenti prevedono norme di miglior favore per l’accesso anticipato alla pensione, i
soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento agevolato in ragione dello svolgimento delle attività
usuranti, possono accedere anticipatamente al pensionamento secondo le norme particolari previste dal
loro ordinamento, fermo restando che tali condizioni di miglior favore non sono cumulabili o integrabili con
le disposizioni del D.Lgs. 67/2011
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DOMANDA E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Per accedere al beneficio, il lavoratore interessato deve trasmettere alla sede territorialmente competente
dell’ente previdenziale presso il quale è iscritto la relativa domanda e la necessaria documentazione:
a. per chi maturerà i requisiti entro il 31 dicembre 2011 il termine stabilito viene fissato al 30
settembre 2011.
b. Per chi maturerà i requisiti dal 2012 entro il 1 marzo dell’anno di maturazione dei requisiti
pensionistici ridotti.
Il ritardo nella presentazione della domanda oltre tali termini comporta in caso di accertamento positivo
dei requisiti, il differimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico anticipato
rispettivamente di un mese, se la presentazione della domanda viene effettuata con un mese di ritardo, di
due mesi se la presentazione della domanda viene effettuata con oltre un mese ed entro due mesi di
ritardo, di tre mesi se il ritardo è superiore ai tre mesi.
Contenuti della domanda
Ai fini della procedibilità dell’istanza, la domanda deve:
a) Indicare la volontà di avvalersi, per l’accesso al pensionamento, del beneficio previsto di cui al d.lgs.
n. 67/2011;
b) Specificare i periodi per i quali si è svolta ciascuna delle attività lavorative usuranti;
c) Contenere, in relazione alle tipologie di attività lavorative la corrispondente documentazione
minima necessaria indicata nella tabella 3. In assenza di predetta documentazione la domanda non
potrà essere considerata procedibile senza dunque che si proceda ad un esame di merito;
La documentazione, prodotta per copia, che il datore è tenuto a rendere disponibile per il lavoratore,
entro trenta giorni dalla richiesta, tenendo conto degli obblighi di conservazione della medesima, deve
riportare, salvo casi di comprovata impossibilità, la dichiarazione di conformità all’originale rilasciata dal
datore di lavoro o dal soggetto che detiene stabilmente il documento originale. Tale dichiarazione dovrà
essere accompagnata da copia di un documento valido di identità del dichiarante.
Il Ministero ha precisato che in caso di comprovata impossibilità di fornire la dichiarazione (azienda fallita o
cessata) tale dichiarazione potrà non essere presente.
La documentazione utile alla verifica dei requisiti è indicata dal decreto nella seguente:
a) prospetto di paga;
b) libro matricola, registro di impresa ovvero il libro unico del lavoro;
c) libretto di lavoro;
d) contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il
livello di inquadramento;
e) ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di
affidamento di incarichi o mansioni;
f) documentazione medico-sanitaria;
g) comunicazioni ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 ovvero
comunicazioni di cui al successivo articolo 5, comma 1;
h) comunicazioni di cui al successivo articolo 5, comma 2;
i) carta di qualificazione del conducente di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
286 e certificato di idoneità alla guida.
l) documento di valutazione del rischio previsto dalle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza
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nei luoghi di lavoro;
m) comunicazioni di assunzione ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge 15 ottobre 1996, n.
510, convertito in legge 29 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni;
n) dichiarazione di assunzione ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n.181 contenente le informazioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152;
o) altra documentazione equipollente.
Tutti i documento devono risalire all’epoca in cui sono state svolte le attività e non possono essere
sostituite da dichiarazioni “ora per allora”.
TABELLA 3
Documentazione minima da presentare ai fini della procedibilità della domanda di accesso al beneficio
LAVORAZIONE FATICOSA E
PESANTE
Lavoratori impiegati in attività
particolarmente
faticose
e
usuranti di cui all’ art. 2 D.M. 19
maggio 1999
Lavoratori notturni a turni ex
art. 1, comma 2, lettera g) del
d.lgs. n.66/2003 ossia lavoratori
a turno che svolgano la
prestazione nel periodo notturno
per almeno 6 ore consecutive
comprendenti l’intervallo tra
mezzanotte e le cinque del
mattino e per un numero minimo
di giorni lavorativi all’anno.
Lavoratori notturni che svolgono
la loro attività per un periodo di
almeno tre ore consecutive
comprendenti l’intervallo tra la
mezzanotte e le cinque del
mattino di cui all’art. 1, comma
2, lett. d), del D.Lgs. n. 66/2003
Lavoratori dipendenti di aziende
per le quali si applicano le voci di
tariffa INAIL di cui all’allegato 1
del D.Lgs. 67/2011, impiegati nel
processo produttivo in serie cui si
applicano
i
criteri
per
l’organizzazione
del
lavoro
previsti dall’art. 2100 c.c.
Conducenti di veicoli di capienza
complessiva non inferiore a 9
posti, adibiti a servizio pubblico
di trasporto collettivo:
DOCUMENTI CHE DEVONO
ATTESTARE LA SUSSISTENZA DEL
RAPPPORTO DI LAVORO
ALMENO UNO DEI SEGUENTI
DOCUMENTI:
- libro matricola
- libro unico del lavoro
- libretto di lavoro
- ruolo di equipaggio
- comunicazione al Centro per
l’impiego di
assunzione/cessazione/
variazione del rapporto di lavoro
ALMENO UNO DEI SEGUENTI
DOCUMENTI:
- libro matricola
- libro unico del lavoro
- libretto di lavoro
- ruolo di equipaggio
- comunicazione al Centro per
l’impiego
di
assunzione/cessazione/
variazione del rapporto di lavoro
ALMENO UNO DEI SEGUENTI
DOCUMENTI:
- libro matricola
- libro unico del lavoro
- libretto di lavoro
- ruolo di equipaggio
- comunicazione al Centro per
l’impiego
di
assunzione/cessazione/
variazione del rapporto di lavoro
ALMENO UNO DEI SEGUENTI
DOCUMENTI:
- libro matricola
- libro unico del lavoro
- libretto di lavoro
- ruolo di equipaggio
- comunicazione al Centro per
l’impiego
di
assunzione/cessazione/
variazione del rapporto di lavoro
ALMENO UNO DEI SEGUENTI
DOCUMENTI:
- libro matricola
- libro unico del lavoro
- libretto di lavoro
DOCUMENTI CHE DEVONO
ATTESTARE L’ADIBIZIONE ALLE
ATTIVITA’ USURANTI PER TUTTO
IL PERIODO
UILTERIORE DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA
- contratto di lavoro individuale
con indicazione
dell’inquadramento e delle
mansioni del lavoratore
TUTTI I SEGUENTI DOCUMENTI:
- prospetto paga con indicazione
delle maggiorazioni per il lavoro
notturno
- contratto di lavoro individuale
indicante anche il contratto
collettivo nazionale, territoriale,
aziendale e di livello di
inquadramento
TUTTI I SEGUENTI DOCUMENTI:
- prospetto paga con indicazione
delle maggiorazioni per il lavoro
notturno
- contratto di lavoro individuale
indicante anche il contratto
collettivo nazionale, territoriale,
aziendale e di livello di
inquadramento
- contratto di lavoro individuale
con indicazione
dell’inquadramento e delle
mansioni del lavoratore.
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ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
L’ente previdenziale dal quale deve essere erogato il trattamento pensionistico comunicherà
all’interessato, nel caso che l’esito accertativo abbia avuto esito positivo, la prima decorrenza utile al
trattamento pensionistico, la quale resta subordinata alla presentazione all’ente medesimo della domanda
di pensionamento dell’interessato ai fini della verifica dell’integrazione dei requisiti preisti.
Con riferimento alle istanze pervenute dal 26 maggio 2011 (data di entrata in vigore del decreto) che
risultino eventualmente incomplete, le stesse saranno ritenute valide a condizione che siano integrate, a tal
fine gli enti previdenziali provvedono a dare tempestiva comunicazione di tali necessità agli interessati ai
fini della procedibilità della domanda, invitandoli a tramettere la documentazione minima necessaria.
DECORRENZA DEL BENEFICIO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
I benefici hanno effetto dalla prima decorrenza utile successiva al 26 maggio 2011 purché, in ogni caso,
successiva alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Il decreto legislativo prevede, inoltre, un differimento della decorrenza dei trattamenti pensionistici qualora
nell’ambito della funzione di accertamento del diritto emerga, dal monitoraggio delle domande presentate
ed accolte, il verificarsi di scostamenti del numero di domande rispetto alle risorse stanziate per ciascun
anno di riferimento.
Pertanto, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento non superiore al numero
programmato, la decorrenza dei trattamenti può essere differita, con criteri di priorità in ragione della
maturazione dei requisiti e, in parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda.
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note operative sull`accesso anticipato al pensionamento