FILT CGIL FOGGIA Determinazione quote pensione di anzianità (L. 24 dicembre 2007, n. 247. Circolare INPS n. 60 del 15 maggio 2008) Con la legge 247/2007 il diritto alla pensione di anzianità può essere conseguito solo raggiungendo la c.d. quota, data dalla somma dell’età anagrafica, definita dalla legge in relazione all’anno di maturazione del diritto, ed il requisito contributivo previsto dalla legge. L’età minima prevista dalla vigente normativa è : Anno 2011 2012 2013 Età minima 60 60 61 2014 61 2015 61 Per il raggiungimento della quota è comunque necessaria la presenza del requisito contributivo minimo di 35 anni e oltre che dell’età minima prevista nei diversi periodi. La quota da raggiungere per il diritto alla pensione d’anzianità dalla vigente normativa è: Anno 2011 2012 2013 2014 2015 Età minima 96 96 97 97 97 NB: per il calcolo della quota vanno considerate e valgono anche le frazioni di anno e di anzianità contributiva. Esempio: lavoratore dipendente che al 31 luglio 2011 abbia raggiunto l’età di 60 anni e sei mesi e sia in possesso di un’anzianità contributiva pari a 35 anni e sei mesi, ha maturato i requisiti per la pensione di anzianità alla predetta data del 31 luglio 2011 (quota 96). Al riguardo, occorre considerare le frazioni di età e di anzianità contributiva secondo le seguenti modalità: 1. età: l’età del pensionando ad una determinata data deve essere costituita da anni e giorni e trasformata in anni con arrotondamento al terzo decimale. I giorni devono essere contati partendo dal giorno successivo a quello di nascita e fino al giorno di verifica del diritto compreso. Devono poi essere trasformati in anni dividendo il numero dei giorni per 365. 2. anzianità contributiva: per gli iscritti al regime generale INPS, l’anzianità contributiva del pensionando deve essere trasformata da settimane in anni dividendo il numero delle settimane per 52 con arrotondamento al terzo decimale. N.B. Nel caso delle pensioni a carico del Fondo Ferrovie dello Stato, calcolate in base ad anni, mesi e giorni, l’anzianità complessiva deve essere considerata determinando la frazione di anno utile per il raggiungimento della quota con lo stesso criterio pag. 1 FILT CGIL FOGGIA utilizzato per l’età, dividendo tuttavia il numero di giorni per 360 (anno commerciale) anziché 365. Ma anche per le prestazioni riferite al Fondo FS, restano fermi i criteri di arrotondamento dell’anzianità al mese, previsti dall’art. 59, comma 1, della L. n. 449/1997. VERIFICHIAMO CON GLI ESEMPI SOTTO RIPORTATI I CRITERI DESCRITTI Esempio: iscritti al Fondo pensione speciale Ferrovie dello Stato Verifica dell’età al 30 settembre 2011 per un lavoratore nato il 20 maggio 1951: l’età del lavoratore è di 60 anni e 132 giorni pari a (60 + 132/365) = 60,361 anni. Al 30 settembre 2011 ha un’anzianità contributiva di 35 anni, 8 mesi e 10 giorni, arrotondata a 35 anni e 8 mesi. L’anzianità è quindi di 35 anni e 240 giorni ed è pari a 35,667 (35 + 240/360). La somma tra età e anzianità contributiva alla data del 30 settembre 2011 è pari a 60,361 + 35,667= 96,028. Il lavoratore ha, quindi, raggiunto il diritto a pensione al momento in cui è stato effettuato il calcolo, avendo superato quota 96 ed essendo in possesso dei requisiti minimi di 60 anni di età e 35 anni di contribuzione. Tali criteri di calcolo devono essere utilizzati per valutare se e quando il lavoratore, in base all’età ed all’anzianità contributiva posseduta all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, raggiungerà il diritto alla pensione e la correlata finestra (dodici mesi dopo la maturazione del diritto) nell’arco dei 48 mesi massimi delle prestazioni straordinarie di accompagnamento a pensione previste dal Fondo. Completata la fase relazionale con le Organizzazioni sindacali, prevista dall’accordo di procedura del 15.5.2009, ed individuati i destinatari delle prestazioni del Fondo, sarà l’azienda con la domanda di accesso alle prestazioni a dover dichiarare sino a quando il lavoratore dovrà percepire l’assegno straordinario ed i correlati contributi, secondo le previsioni del Fondo. NB Il diritto alla cosiddetta pensione d’anzianità può esser conseguito anche maturando il solo requisito contributivo di 40 anni senza considerare alcuna età anagrafica minima. Anche in questo caso per la percezione della prestazione occorre comunque attendere i 12 mesi della finestra. Per una più ampia descrizione anche dei criteri per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia si rinvia alle allegate slide. Per chiarimenti inviate segnalazioni a: [email protected] pag. 2