FILT CGIL FOGGIA
Determinazione quote pensione di anzianità
(L. 24 dicembre 2007, n. 247. Circolare INPS n. 60 del 15 maggio 2008)
Con la legge 247/2007 il diritto alla pensione di anzianità può essere conseguito solo
raggiungendo la c.d. quota, data dalla somma dell’età anagrafica, definita dalla legge
in relazione all’anno di maturazione del diritto, ed il requisito contributivo previsto
dalla legge.
L’età minima prevista dalla vigente normativa è :
Anno
2011
2012
2013
Età minima 60
60
61
2014
61
2015
61
Per il raggiungimento della quota è comunque necessaria la presenza del requisito
contributivo minimo di 35 anni e oltre che dell’età minima prevista nei diversi
periodi.
La quota da raggiungere per il diritto alla pensione d’anzianità dalla vigente
normativa è:
Anno
2011
2012
2013
2014
2015
Età minima 96
96
97
97
97
NB: per il calcolo della quota vanno considerate e valgono anche le frazioni di anno e
di anzianità contributiva.
Esempio: lavoratore dipendente che al 31 luglio 2011 abbia raggiunto l’età di 60 anni
e sei mesi e sia in possesso di un’anzianità contributiva pari a 35 anni e sei mesi, ha
maturato i requisiti per la pensione di anzianità alla predetta data del 31 luglio 2011
(quota 96).
Al riguardo, occorre considerare le frazioni di età e di anzianità contributiva secondo
le seguenti modalità:
1. età:
l’età del pensionando ad una determinata data deve essere costituita da anni e giorni
e trasformata in anni con arrotondamento al terzo decimale. I giorni devono essere
contati partendo dal giorno successivo a quello di nascita e fino al giorno di verifica
del diritto compreso. Devono poi essere trasformati in anni dividendo il numero dei
giorni per 365.
2. anzianità contributiva:
per gli iscritti al regime generale INPS, l’anzianità contributiva del pensionando deve
essere trasformata da settimane in anni dividendo il numero delle settimane per 52
con arrotondamento al terzo decimale.
N.B. Nel caso delle pensioni a carico del Fondo Ferrovie dello Stato, calcolate in base
ad anni, mesi e giorni, l’anzianità complessiva deve essere considerata determinando
la frazione di anno utile per il raggiungimento della quota con lo stesso criterio
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utilizzato per l’età, dividendo tuttavia il numero di giorni per 360 (anno commerciale)
anziché 365.
Ma anche per le prestazioni riferite al Fondo FS, restano fermi i criteri di
arrotondamento dell’anzianità al mese, previsti dall’art. 59, comma 1, della L. n.
449/1997.
VERIFICHIAMO CON GLI ESEMPI SOTTO RIPORTATI I CRITERI DESCRITTI
Esempio: iscritti al Fondo pensione speciale Ferrovie dello Stato
Verifica dell’età al 30 settembre 2011 per un lavoratore nato il 20 maggio 1951:
l’età del lavoratore è di 60 anni e 132 giorni pari a (60 + 132/365) = 60,361 anni.
Al 30 settembre 2011 ha un’anzianità contributiva di 35 anni, 8 mesi e 10 giorni,
arrotondata a 35 anni e 8 mesi.
L’anzianità è quindi di 35 anni e 240 giorni ed è pari a 35,667 (35 + 240/360).
La somma tra età e anzianità contributiva alla data del 30 settembre 2011 è pari a
60,361 + 35,667= 96,028.
Il lavoratore ha, quindi, raggiunto il diritto a pensione al momento in cui è stato
effettuato il calcolo, avendo superato quota 96 ed essendo in possesso dei requisiti
minimi di 60 anni di età e 35 anni di contribuzione.
Tali criteri di calcolo devono essere utilizzati per valutare se e quando il lavoratore, in
base all’età ed all’anzianità contributiva posseduta all’atto della cessazione del
rapporto di lavoro, raggiungerà il diritto alla pensione e la correlata finestra (dodici
mesi dopo la maturazione del diritto) nell’arco dei 48 mesi massimi delle prestazioni
straordinarie di accompagnamento a pensione previste dal Fondo.
Completata la fase relazionale con le Organizzazioni sindacali, prevista dall’accordo di
procedura del 15.5.2009, ed individuati i destinatari delle prestazioni del Fondo, sarà
l’azienda con la domanda di accesso alle prestazioni a dover dichiarare sino a quando
il lavoratore dovrà percepire l’assegno straordinario ed i correlati contributi, secondo
le previsioni del Fondo.
NB Il diritto alla cosiddetta pensione d’anzianità può esser conseguito anche
maturando il solo requisito contributivo di 40 anni senza considerare alcuna età
anagrafica minima.
Anche in questo caso per la percezione della prestazione occorre comunque
attendere i 12 mesi della finestra.
Per una più ampia descrizione anche dei criteri per la maturazione del diritto alla
pensione di vecchiaia si rinvia alle allegate slide.
Per chiarimenti inviate segnalazioni a: [email protected]
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esempio quote di anzianità