Lavoro subordinato a tempo determinato ( DL 368/2001 – L 247/07 – 133/08)-Riforma Fornero • Prevede una durata predeterminata (max 36 mesi), per far fronte a necessità momentanee dell’azienda, con causale da esplicitare alla assunzione (punte di lavoro, avvio nuove attività, sostituzione per maternità, attività stagionali) • Rescissione automatica, senza possibilità di recesso anticipato salvo giusta causa Proprietà intellettuale di Fondazione Sodalitas. Ne è vietato l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta. Lavoro subordinato a tempo determinato (Legge 78/2014) Col primo contratto è applicabile senza specificare causale , per lo svolgimento di qualsiasi mansione, per una durata max 36 mesi, purché non siano intercorsi altri precedenti rapporti di lavoro se non di apprendistato o di collaborazione. Ammesse n. 5 proroghe entro il limite dei 3 anni Applicabile fino al limite max del 20% dei lavoratori occupati nell’unità produttiva in forza al 1 gennaio dell'anno di assunzione. I lavoratori assunti a termine in violazione del limite percentuale sono considerati lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato sin Tempo determinato Nuovo ? dalla data di costituzione del rapporto di lavoro. 2/2 Contratto a tempo determinato (legge 78/2014) sintesi da http://www.lavoro.gov.it/ConsiglieraNazionale/In_Evidenza/Documents/2014-0603%20Novit%C3%A0%20tempo%20determinato.pdf CAUSALE Per i contratti stipulati a decorrere dal 21 marzo 2014 viene meno l’obbligo di specificare la causale del ricorso, prima prevista unicamente per il primo rapporto di lavoro tra datore di lavoro e lavoratore. L’acausalità, sempre nel limite massimo di 36 mesi, è prevista anche per la somministrazione a tempo determinato. LIMITI DI DURATA Il contratto acausale – comprensivo di rinnovi e proroghe – non può superare i 36 mesi di durata. Resta ferma la disposizione di cui all’art. 4 co.4 bis del D.lgs.368/2001, che consente alle parti – raggiunto il limite dei 36 mesi - di stipulare un ulteriore successivo contratto a termine, a condizione che la stipula avvenga presso la DTL competente e con l’assistenza di un rappresentante delle OO.SS. comparativamente rappresentative a livello nazionale. .PROROGHE Il contratto a tempo determinato può essere prorogato per un massimo di 5 volte, fermo restando il limite massimo di durata. Ai fini della determinazione del numero massimo di proroghe devono essere presi in considerazione tutti i contratti a termine stipulati tra le parti, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per quale è stipulato il contratto a tempo determinato. PERCENTUALI DI RICORSO ALL’ISTITUTO Viene fissato nel 20% del personale assunto a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Dal limite del 20% restano esclusi – per l’utilizzatore - i contratti di somministrazione. Sono inoltre esonerati dal limite massimo del 20% i ricercatori e il personale tecnico assunti con contratto a termine dagli istituti pubblici o privati di ricerca scientifica. • Licenziamento Il lavoratore assunto a tempo determinato non può essere licenziato prima della scadenza del termine se non per giusta causa (art 2119 c.c) Proroga e Rinnovo nel contratto a tempo determinato • Con il termine proroga, si suole indicare il protrarsi nel tempo di un contratto, attraverso il rinvio di un termine o una scadenza Esso prevede un termine finale di durata, il quale può essere prorogato dal datore di lavoro con il consenso del lavoratore. Tuttavia questa possibilità si può avere solamente quando la proroga si riferisce alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto era stato stipulatola inizialmente e solo se la durata iniziale del contratto era inferiore a 3 anni. • Il rinnovo di un contratto si ha invece quando il rapporto di lavoro termina con un primo contratto (che può essere già stato prorogato una volta) e si ha la stipulazione di un contratto ex novo. Per il rinnovo di un contratto a tempo determinato deve intercorrere un determinato periodo di tempo tra la conclusione del primo contratto e l’inizio di quello nuovo; se il contratto precedente aveva una durata inferiore ai 6 mesi, per il rinnovo del contratto a termine bisogna attendere almeno 10 giorni. Se il contratto precedente aveva una durata superiore a 6 mesi, per il rinnovo del nuovo contratto bisogna attendere almeno 20 giorni. Se non vengono rispettati tali termini, si avrà la conversione a tempo indeterminato. Qualora poi il contratto nuovo sia stipulato senza far passare nemmeno un giorno rispetto al vecchio scaduto il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. Non vi è limite al numero dei rinnovi purché siano rispettati i termini temporali sopra citati, tuttavia i rinnovi non sono ammissibili di fronte all’esigenza continuativa, da parte di un’impresa, di identiche prestazioni lavorative, comportante ripetute assunzioni a termine dello stesso soggetto; dunque non è possibile eludere con una serie di rinnovi il principio di durata indeterminata del rapporto di lavoro. http://www.differenzatra.it/differenza-tra-proroga-e-rinnovo/