Lavoro subordinato a tempo
determinato
( DL 368/2001 – L 247/07 – 133/08)-Riforma Fornero
• Prevede una durata predeterminata (max 36 mesi), per
far fronte a necessità momentanee dell’azienda, con causale
da esplicitare alla assunzione (punte di lavoro, avvio nuove
attività, sostituzione per maternità, attività stagionali)
• Rescissione automatica, senza possibilità di recesso anticipato
salvo giusta causa
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Lavoro subordinato
a tempo determinato (Legge 78/2014)
 Col primo contratto è applicabile senza specificare causale , per lo
svolgimento di qualsiasi mansione, per una durata max 36 mesi, purché
non siano intercorsi altri precedenti rapporti di lavoro se non di apprendistato
o di collaborazione.
 Ammesse n. 5 proroghe entro il limite dei 3 anni
 Applicabile fino al limite max del 20% dei lavoratori occupati nell’unità
produttiva in forza al 1 gennaio dell'anno di assunzione.
 I lavoratori assunti a termine in violazione del limite percentuale sono
considerati lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato sin
Tempo determinato Nuovo ?
dalla data di costituzione del rapporto di lavoro.
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Contratto a tempo determinato (legge 78/2014)
sintesi da
http://www.lavoro.gov.it/ConsiglieraNazionale/In_Evidenza/Documents/2014-0603%20Novit%C3%A0%20tempo%20determinato.pdf
CAUSALE
Per i contratti stipulati a decorrere dal 21 marzo 2014 viene meno l’obbligo di specificare la causale del ricorso, prima
prevista unicamente per il primo rapporto di lavoro tra datore di lavoro e lavoratore. L’acausalità, sempre nel limite
massimo di 36 mesi, è prevista anche per la somministrazione a tempo determinato.
LIMITI DI DURATA
Il contratto acausale – comprensivo di rinnovi e proroghe – non può superare i 36 mesi di durata.
Resta ferma la disposizione di cui all’art. 4 co.4 bis del D.lgs.368/2001, che consente alle parti – raggiunto il limite dei
36 mesi - di stipulare un ulteriore successivo contratto a termine, a condizione che la stipula avvenga presso la DTL
competente e con l’assistenza di un rappresentante delle OO.SS. comparativamente rappresentative a livello
nazionale.
.PROROGHE
Il contratto a tempo determinato può essere prorogato per un massimo di 5 volte, fermo restando il limite massimo di
durata. Ai fini della determinazione del numero massimo di proroghe devono essere presi in considerazione tutti i
contratti a termine stipulati tra le parti, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che si riferiscano alla
stessa attività lavorativa per quale è stipulato il contratto a tempo determinato.
PERCENTUALI DI RICORSO ALL’ISTITUTO
Viene fissato nel 20% del personale assunto a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione il
numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro.
Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a
tempo determinato.
Dal limite del 20% restano esclusi – per l’utilizzatore - i contratti di somministrazione. Sono inoltre esonerati dal limite
massimo del 20% i ricercatori e il personale tecnico assunti con contratto a termine dagli istituti pubblici o privati di
ricerca scientifica.
•
Licenziamento
Il lavoratore assunto a tempo determinato non può essere licenziato prima della scadenza del termine se non
per giusta causa (art 2119 c.c)
Proroga e Rinnovo nel contratto a tempo determinato
•
Con il termine proroga, si suole indicare il protrarsi nel tempo di un contratto, attraverso il
rinvio di un termine o una scadenza
Esso prevede un termine finale di durata, il quale può essere prorogato dal datore di
lavoro con il consenso del lavoratore. Tuttavia questa possibilità si può avere solamente
quando la proroga si riferisce alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto era
stato stipulatola inizialmente e solo se la durata iniziale del contratto era inferiore a 3 anni.
•
Il rinnovo di un contratto si ha invece quando il rapporto di lavoro termina con un primo
contratto (che può essere già stato prorogato una volta) e si ha la stipulazione di un contratto
ex novo. Per il rinnovo di un contratto a tempo determinato deve intercorrere un determinato
periodo di tempo tra la conclusione del primo contratto e l’inizio di quello nuovo; se il contratto
precedente aveva una durata inferiore ai 6 mesi, per il rinnovo del contratto a termine bisogna
attendere almeno 10 giorni. Se il contratto precedente aveva una durata superiore a 6 mesi,
per il rinnovo del nuovo contratto bisogna attendere almeno 20 giorni.
Se non vengono rispettati tali termini, si avrà la conversione a tempo indeterminato.
Qualora poi il contratto nuovo sia stipulato senza far passare nemmeno un giorno rispetto al
vecchio scaduto il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di
stipulazione del primo contratto.
Non vi è limite al numero dei rinnovi purché siano rispettati i termini temporali sopra citati,
tuttavia i rinnovi non sono ammissibili di fronte all’esigenza continuativa, da parte di
un’impresa, di identiche prestazioni lavorative, comportante ripetute assunzioni a termine dello
stesso soggetto; dunque non è possibile eludere con una serie di rinnovi il principio di
durata indeterminata del rapporto di lavoro.
http://www.differenzatra.it/differenza-tra-proroga-e-rinnovo/
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Contratto a termine