Lavoro subordinato a tempo
determinato
( DL 368/2001 – L 247/07 – 133/08)-Riforma Fornero
• Prevede una durata predeterminata (max 36 mesi), per
far fronte a necessità momentanee dell’azienda, con causale
da esplicitare alla assunzione (punte di lavoro, avvio nuove
attività, sostituzione per maternità, attività stagionali)
• Rescissione automatica, senza possibilità di recesso anticipato
salvo giusta causa
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Lavoro subordinato
a tempo determinato (Legge 15/5/2014)
 Col primo contratto è applicabile senza specificare causale , per lo
svolgimento di qualsiasi mansione, per una durata max 36 mesi, purché
non siano intercorsi altri precedenti rapporti di lavoro se non di apprendistato
o di collaborazione.
 Ammesse n. 5 proroghe entro il limite dei 3 anni
 Applicabile fino al limite max del 20% dei lavoratori occupati nell’unità
produttiva in forza al 1 gennaio dell'anno di assunzione.
 I lavoratori assunti a termine in violazione del limite percentuale sono
considerati lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato sin
Tempo determinato Nuovo ?
dalla data di costituzione del rapporto di lavoro.
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Contratto a tempo determinato (legge 15/05/2014)
Il contratto a termine non potrà avere una durata superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali
proroghe, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo
determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato.
Le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi,
indipendentemente dal numero dei rinnovi.
Il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro non puo'
eccedere il limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio
dell'anno di assunzione.
•
Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti e' sempre possibile stipulare un contratto di
lavoro a tempo determinato.
I lavoratori assunti a termine in violazione del limite percentuale sono considerati lavoratori subordinati con
contratto a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto di lavoro.
Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro di individuare limiti diversi,
esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno trenta dipendenti l'assunzione di nuovi apprendisti
e' subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di
apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti
dipendenti dallo stesso datore di lavoro.
Nel computo del periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato si tiene conto anche dei periodi
di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti per la somministrazione di lavoro a tempo determinato.
•
Licenziamento
Il lavoratore assunto a tempo determinato non può essere licenziato prima della scadenza del termine se non
per giusta causa Non è possibile, in altre parole, il licenziamento per giustificato motivo, sia soggettivo che
oggettivo (ad esempio per riduzione dell'attività dell'impresa).
Proroga e Rinnovo nel contratto a tempo determinato
•
Con il termine proroga, si suole indicare il protrarsi nel tempo di un contratto, attraverso il
rinvio di un termine o una scadenza
Esso prevede un termine finale di durata, il quale può essere prorogato dal datore di
lavoro con il consenso del lavoratore. Tuttavia questa possibilità si può avere solamente
quando la proroga si riferisce alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto era
stato stipulatola inizialmente e solo se la durata iniziale del contratto era inferiore a 3 anni.
•
Il rinnovo di un contratto si ha invece quando il rapporto di lavoro termina con un primo
contratto (che può essere già stato prorogato una volta) e si ha la stipulazione di un contratto
ex novo. Per il rinnovo di un contratto a tempo determinato deve intercorrere un determinato
periodo di tempo tra la conclusione del primo contratto e l’inizio di quello nuovo; se il contratto
precedente aveva una durata inferiore ai 6 mesi, per il rinnovo del contratto a termine bisogna
attendere almeno 10 giorni. Se il contratto precedente aveva una durata superiore a 6 mesi,
per il rinnovo del nuovo contratto bisogna attendere almeno 20 giorni.
Se non vengono rispettati tali termini, si avrà la conversione a tempo indeterminato.
Qualora poi il contratto nuovo sia stipulato senza far passare nemmeno un giorno rispetto al
vecchio scaduto il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di
stipulazione del primo contratto.
Non vi è limite al numero dei rinnovi purché siano rispettati i termini temporali sopra citati,
tuttavia i rinnovi non sono ammissibili di fronte all’esigenza continuativa, da parte di
un’impresa, di identiche prestazioni lavorative, comportante ripetute assunzioni a termine dello
stesso soggetto; dunque non è possibile eludere con una serie di rinnovi il principio di
durata indeterminata del rapporto di lavoro.
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