D.Lgs 368/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE IL CONTRATTO A TERMINE Cosa cambia per le imprese con la Legge 16 maggio 2014 n° 78 (di conversione del Decreto Legge n° 34/2014) 1 D.Lgs 368/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO CONSIDERATA LA PERDURANTE CRISI OCCUPAZIONALE SI E’ VOLUTA SEMPLIFICARE LA DISCIPLINA VIGENTE IN MATERIA DI CONTRATTO A TERMINE LA FORMULAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL D. LGS. IN ESAME E’ PASSATA DA “E’ CONSENTITA L’APPOSIZIONE DI UN TERMINE ALLA DURATA DEL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A FRONTE DI RAGIONI DI CARATTERE TECNICO, PRODUTTIVO ORGANIZZATIVO O SOSTITUTIVO (…)” A “E’ CONSENTITA L’APPOSIZIONE DI UN TERMINE ALLA DURATA DEL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO (…)” 2 D.Lgs 368/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PRINCIPALI NOVITA’ DELLA RIFORMA: - LA CAUSALE VIENE SOSTITUITA DALLA PREVISIONE DI UN LIMITE PERCENTUALE SULL’ORGANICO (20%) - SONO AMMESSE FINO A 5 PROROGHE NEI 36 MESI, SE RIFERITE ALLA MEDESIMA ATTIVITA’ 3 D.Lgs 368/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO ABOLIZIONE DELLA CAUSALE NELL’IMPIANTO ORIGINARIO DELLA LEGGE, (ART. 1, COMMA 1) LA STIPULA DEI CONTRATTI A TERMINE ERA CONSENTITA PER RAGIONI DI CARATTERE TECNICO, PRODUTTIVO O ORGANIZZATIVO ANCHE SE RIFERIBILI ALL’ORDINARIA ATTIVITA’ CON LA RIFORMA FORNERO, (ART. 1, COMMA 1 BIS) ERANO STATE INTRODOTTE 2 IPOTESI IN CUI NON ERA NECESSARIA LA CAUSALE: ( a) PRIMO RAPPORTO A T. D. DI DURATA MASSIMA DI 12 MESI ( b) NELLE IPOTESI PREVISTE DAI CCNL 4 D.Lgs 368/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO ABOLIZIONE DELLA CAUSALE (2) CON LA RIFORMA RENZI, (ART. 1 COMMA 1 COME MODIFICATO CON LA L. 78/2014) LA CAUSALE E’ ABOLITA PER TUTTI I CONTRATTI A TERMINE E, PERTANTO, IL DATORE DI LAVORO POTRA’ APPORRE UN TERMINE ALLA DURATA DEL CONTRATTO OGNI QUALVOLTA LO RITENGA NECESSARIO 5 D.Lgs 368/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO CONDIZIONI PER LA STIPULA IL RISPETTO DEL LIMITE PERCENTUALE DEL NUMERO DI CONTRATTI STIPULABILI CHE E’ PARI AL 20% DEL NUMERO DI LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO IN FORZA AL 1° GENNAIO DELL’ANNO DI ASSUNZIONE E L’APPOSIZIONE DEL TERMINE DEVE RISULTARE DA ATTO SCRITTO 6 D.Lgs 368/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO IL LIMITE DEL 20 % NEL LIMITE DEL 20% NON SONO INCLUSI I CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA IL LIMITE DEL 20% E’ DEROGABILE DALLA CCNL. NB: - PER LE AZIENDE CHE OCCUPANO DA 0-5 DIPENDENTI E’ SEMPRE POSSIBILE STIPULARE 1 CONTRATTO A TERMINE 7 D.Lgs 368/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DEROGHE IL LIMITE DEL 20% NON TROVA APPLICAZIONE NELLE SEGUENTI IPOTESI: CONTRATTI A T.D. CONCLUSI DA ISTITUTI DI RICERCA PUBBLICI/PRIVATI, (IN TAL CASO I CONTRATTI POSSONO AVERE DURATA PARI AL PROGETTO); DIVERSE PREVISIONI CONTENUTE NEI CCNL NELLE FASI DI AVVIO DI NUOVE ATTIVITA’, COME DETERMINATE DAI CCNL; PER RAGIONI DI CARATTERE SOSTITUTIVO, O DI STAGIONALITA’; PER SPECIFICI SPETTACOLI O PROGRAMMI RADIOFONICI O TELEVISIVI; CON I LAVORATORI DI ETA’ INFERIORE AI 55 ANNI 8 D.Lgs 368/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DURATA MASSIMA E’ CONFERMATA L’IMPOSTAZIONE PRECEDENTE CHE FISSAVA IN 36 MESI, COMPRENSIVI DI EVENTUALI PROROGHE, LA DURATA MASSIMA DEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO STIPULATO TRA DATORE DI LAVORO E LAVORATORE. IL LIMITE DEI 36 MESI E’ DEROGABILE DALLA CCNL. LA DURATA COMPLESSIVA E’ DA RIFERIRE AI CONTRATTI A TERMINE STIPULATI PER LA STESSA ATTIVITA’. 9 D.Lgs 368/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO TERMINI PER LA RIASSUNZIONE (STOP AND GO) PER I CONTRATTI DI DURATA FINO A 6 MESI: RIASSUNZIONE ENTRO 10 GIORNI DALLA SCADENZA DEL PRECEDENTE RAPPORTO A TERMINE IL RAPPORTO SI TRASFORMA A TEMPO INDETERMINATO • PER I CONTRATTI DI DURATA SUPERIORE AI 6 MESI: RIASSUNZIONE ENTRO UN 20 GIORNI DALLA SCADENZA DEL PRECEDENTE RAPPORTO A TERMINE IL RAPPORTO SI TRASFORMA A TEMPO INDETERMINATO VALGONO LE DEROGHE STABILITE PER I LAVORI STAGIONALI DI CUI AL DPR 1525/1963 E LE DIVERSE DISPOSIZIONI STABILITE NEI CCNL, (ANCHE AZIENDALI) 10 D.Lgs 368/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO NUMERO DI PROROGHE AMMISSIBILI • SE LA DURATA INIZIALE DEL CONTRATTO E’ INFERIORE A 36 MESI C’E’ IL CONSENSO DEL LAVORATORE HANNO AD OGGETTO LA MEDESIMA ATTIVITA’ LAVORATIVA PER LA QUALE E’ STATO STIPULATO IL CONTRATTO SONO AMMESSE SINO AD UN MASSIMO DI 5 PROROGHE NELL’ARCO DEI COMPLESSIVI 36 MESI, INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI RINNOVI, (ART. 4 COMMA 1 D.Lgs 368/2001) 11 D.Lgs 368/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE PROSECUZIONE DI FATTO DOPO LA SCADENZA IL CONTRATTO SI CONSIDERA CONCLUSO A TEMPO INDETERMINATO A PARTIRE DALLA SCADENZA DEI SEGUENTI TERMINI: •CONTRATTI DI DURATA INFERIORE AI 6 MESI SE IL RAPPORTO CONTINUA OLTRE IL 30° GIORNO LA SCADENZA DEL CONTRATTO, A PARTIRE DAL 31° IL RAPPORTO SI TRASFORMA A T.I. •CONTRATTI DI DURATA SUPERIORE AI 6 MESI SE IL RAPPORTO CONTINUA OLTRE IL 50° GIORNO LA SCADENZA DEL CONTRATTO, A PARTIRE DAL 51° IL RAPPORTO SI TRASFORMA A T.I. IN ENTRAMBE LE IPOTESI IL DATORE DI LAVORO E’ TENUTO A CORRISPONDERE UNA MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE PER OGNI GIORNO DI CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO PARI AL 20 % FINO AL 10 GIORNO E PARI AL 40% PER CIASCUN GIORNO ULTERIORE 12 D.Lgs 368/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONE DEL LIMITE PERCENTUALE DEI CONTRATTI STIPULABILI, PER CIASCUN LAVORATORE, SI APPLICA UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA • PARI AL 20% DELLA RETRIBUZIONE, PER CIASCUN MESE O FRAZIONE DI MESE SUPERIORE AI 15 GIORNI DI DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO SE IL NUMERO DEI LAVORATORI ASSUNTI IN VIOLAZIONE DEL TERMINE NON E’ MAGGIORE DI UNA UNITA’ • PARI AL 50% DELLA RETRIBUZIONE, PER CIASCUN MESE O FRAZIONE DI MESE SUPERIORE AI 15 GIORNI DI DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO SE IL NUMERO DEI LAVORATORI ASSUNTI IN VIOLAZIONE DEL TERMINE E’ MAGGIORE DI UNA UNITA’ • RESTA IL DUBBIO SULLA CONVERSIONE A TEMPO INDETERMINATO 13 D.Lgs 368/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DISCIPLINA TRANSITORIA • IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE DEL LIMITE DEL 20% CONSERVANO EFFICACIA LE DIVERSE PREVISIONI CONTENUTE NEI CCNL • IL DATORE CHE ABBIA ALLA DATA DEL 23 MARZO IN CORSO RAPPORTI CHE COMPORTINO IL SUPERAMENTO DI QUESTO LIMITE, E’ TENUTO A RIENTRARE NEL TETTO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2014, SALVO CHE IL CCNL DISPONGA UN LIMITE PIU’ FAVOREVOLE • SE NON SI ADEGUA ENTRO TALE DATA NON PUO’ STIPULARE ULTERIORI CONTRATTI A TERMINE FINTANTO CHE NON RIENTRA NEI PARAMETRI DI LEGGE. 14 D.Lgs 368/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DIRITTO DI PRECEDENZA SULLE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO RIFERIBILI ALLE MANSIONI ESPLETATE, EFFETTUATE DAL DATORE DI LAVORO NEI 12 MESI SUCCESSIVI ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO I LAVORATORI POSSONO MATURARE UN DIRITTO DI PRECEDENZA. LE CONDIZIONI POSTE DALLA LEGGE SONO: - PER IL LAVORATORE E LA LAVORATRICE AVER PRESTATO ATTIVITA’ LAVORATIVA PER PIU’ DI 6 MESI, (SALVO DIVERSE PRESCRIZIONI DEI CCNL) LAVORATRICE IN GRAVIDANZA: IL CONGEDO DI MATERNITA’ INTERVENUTO NEL CORSO DI UN CONTRATTO A TERMINE, CONCORRE A DETERMINARE IL PERIODO DI ATTIVITA’ LAVORATIVA UTILE A CONSEGUIRE QUESTO DIRITTO. ALLE MEDESIME INOLTRE IL DIRITTO DI PRECEDENZA E’ RICONOSCIUTO ANCHE SULLE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO EFFETTUATE DAL DATORE DI LAVORO NEI 12 MESI SUCCESSIVI CON RIFERIMENTO ALLE STESSE MANSIONI 15 15 IL CONTRATTO A TUTELE PROGRESSIVE ART. 4 DELLA DISEGNO DI LEGGE DELEGA PREVEDE L’INTRODUZIONE IN FORMA SPERIMENTALE DI ULTERIORI TIPOLOGIE CONTRATTUALI CON TUTELE CRESCENTI LA PROGRESSIONE DELLE TUTELE DOVREBBE RIGUARDARE LA DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO 16