D.Lgs 368/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE
IL CONTRATTO A TERMINE
Cosa cambia per le imprese con la
Legge 16 maggio 2014 n° 78
(di conversione del Decreto Legge n° 34/2014)
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D.Lgs 368/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE
IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
CONSIDERATA LA PERDURANTE CRISI OCCUPAZIONALE SI E’
VOLUTA SEMPLIFICARE LA DISCIPLINA VIGENTE IN MATERIA
DI CONTRATTO A TERMINE
LA FORMULAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL D. LGS. IN ESAME E’
PASSATA DA
“E’ CONSENTITA L’APPOSIZIONE DI UN TERMINE ALLA DURATA DEL
CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A FRONTE DI RAGIONI DI
CARATTERE TECNICO, PRODUTTIVO ORGANIZZATIVO O
SOSTITUTIVO (…)”
A
“E’ CONSENTITA L’APPOSIZIONE DI UN TERMINE ALLA DURATA DEL
CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO (…)”
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D.Lgs 368/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE
IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
PRINCIPALI NOVITA’ DELLA RIFORMA:
-
LA CAUSALE VIENE SOSTITUITA DALLA PREVISIONE DI UN
LIMITE PERCENTUALE SULL’ORGANICO (20%)
-
SONO AMMESSE FINO A 5 PROROGHE NEI 36 MESI, SE
RIFERITE ALLA MEDESIMA ATTIVITA’
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IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
ABOLIZIONE DELLA CAUSALE
NELL’IMPIANTO ORIGINARIO DELLA LEGGE, (ART. 1, COMMA 1)
LA STIPULA DEI CONTRATTI A TERMINE ERA CONSENTITA PER RAGIONI
DI CARATTERE TECNICO, PRODUTTIVO O ORGANIZZATIVO ANCHE SE
RIFERIBILI ALL’ORDINARIA ATTIVITA’
CON LA RIFORMA FORNERO, (ART. 1, COMMA 1 BIS) ERANO STATE
INTRODOTTE 2 IPOTESI IN CUI NON ERA NECESSARIA LA CAUSALE:
( a) PRIMO RAPPORTO A T. D. DI DURATA MASSIMA DI 12 MESI
( b) NELLE IPOTESI PREVISTE DAI CCNL
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IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
ABOLIZIONE DELLA CAUSALE (2)
CON LA RIFORMA RENZI, (ART. 1 COMMA 1 COME MODIFICATO
CON LA L. 78/2014) LA CAUSALE E’ ABOLITA PER TUTTI I
CONTRATTI A TERMINE E, PERTANTO, IL DATORE DI
LAVORO POTRA’ APPORRE UN TERMINE ALLA DURATA DEL
CONTRATTO OGNI QUALVOLTA LO RITENGA NECESSARIO
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IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
CONDIZIONI PER LA STIPULA
IL RISPETTO DEL LIMITE PERCENTUALE DEL NUMERO DI
CONTRATTI STIPULABILI CHE E’ PARI AL 20% DEL
NUMERO DI LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO IN
FORZA AL 1° GENNAIO DELL’ANNO DI ASSUNZIONE
E
L’APPOSIZIONE DEL TERMINE DEVE RISULTARE DA
ATTO SCRITTO
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IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
IL LIMITE DEL 20 %
NEL LIMITE DEL 20% NON SONO INCLUSI I CONTRATTI DI
SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA
IL LIMITE DEL 20% E’ DEROGABILE DALLA CCNL.
NB: - PER LE AZIENDE CHE OCCUPANO DA 0-5 DIPENDENTI E’ SEMPRE
POSSIBILE STIPULARE 1 CONTRATTO A TERMINE
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IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
DEROGHE
IL LIMITE DEL 20% NON TROVA APPLICAZIONE NELLE SEGUENTI IPOTESI:
CONTRATTI A T.D. CONCLUSI DA ISTITUTI DI RICERCA PUBBLICI/PRIVATI,
(IN TAL CASO I CONTRATTI POSSONO AVERE DURATA PARI AL PROGETTO);
DIVERSE PREVISIONI CONTENUTE NEI CCNL
NELLE FASI DI AVVIO DI NUOVE ATTIVITA’, COME DETERMINATE DAI
CCNL;
PER RAGIONI DI CARATTERE SOSTITUTIVO, O DI STAGIONALITA’;
PER SPECIFICI SPETTACOLI O PROGRAMMI RADIOFONICI O TELEVISIVI;
CON I LAVORATORI DI ETA’ INFERIORE AI 55 ANNI
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IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
DURATA MASSIMA
E’ CONFERMATA L’IMPOSTAZIONE PRECEDENTE CHE FISSAVA IN
36 MESI, COMPRENSIVI DI EVENTUALI PROROGHE, LA DURATA
MASSIMA DEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO STIPULATO
TRA DATORE DI LAVORO E LAVORATORE.
IL LIMITE DEI 36 MESI E’ DEROGABILE DALLA CCNL.
LA DURATA COMPLESSIVA E’ DA RIFERIRE AI CONTRATTI A
TERMINE STIPULATI PER LA STESSA ATTIVITA’.
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IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
TERMINI PER LA RIASSUNZIONE (STOP AND GO)
PER I CONTRATTI DI DURATA FINO A 6 MESI: RIASSUNZIONE ENTRO 10 GIORNI
DALLA SCADENZA DEL PRECEDENTE RAPPORTO A TERMINE
IL RAPPORTO SI TRASFORMA A TEMPO INDETERMINATO
• PER I CONTRATTI DI DURATA SUPERIORE AI 6 MESI: RIASSUNZIONE ENTRO UN
20 GIORNI DALLA SCADENZA DEL PRECEDENTE RAPPORTO A TERMINE
IL RAPPORTO SI TRASFORMA A TEMPO INDETERMINATO
VALGONO LE DEROGHE STABILITE PER I LAVORI STAGIONALI DI CUI
AL DPR 1525/1963 E LE DIVERSE DISPOSIZIONI STABILITE NEI CCNL,
(ANCHE AZIENDALI)
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IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
NUMERO DI PROROGHE AMMISSIBILI
• SE
LA DURATA INIZIALE DEL CONTRATTO E’ INFERIORE A 36 MESI
C’E’ IL CONSENSO DEL LAVORATORE
HANNO AD OGGETTO LA MEDESIMA ATTIVITA’ LAVORATIVA
PER LA QUALE E’ STATO STIPULATO IL CONTRATTO
SONO AMMESSE SINO AD UN MASSIMO DI 5 PROROGHE NELL’ARCO DEI
COMPLESSIVI 36 MESI, INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI RINNOVI,
(ART. 4 COMMA 1 D.Lgs 368/2001)
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PROSECUZIONE DI FATTO DOPO LA
SCADENZA
IL CONTRATTO SI CONSIDERA CONCLUSO A TEMPO INDETERMINATO A PARTIRE
DALLA SCADENZA DEI SEGUENTI TERMINI:
•CONTRATTI DI DURATA INFERIORE AI 6 MESI
SE IL RAPPORTO
CONTINUA OLTRE IL 30° GIORNO LA SCADENZA DEL CONTRATTO, A PARTIRE
DAL 31° IL RAPPORTO SI TRASFORMA A T.I.
•CONTRATTI DI DURATA SUPERIORE AI 6 MESI
SE IL RAPPORTO
CONTINUA OLTRE IL 50° GIORNO LA SCADENZA DEL CONTRATTO, A PARTIRE
DAL 51° IL RAPPORTO SI TRASFORMA A T.I.
IN ENTRAMBE LE IPOTESI IL DATORE DI LAVORO E’ TENUTO A CORRISPONDERE
UNA MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE PER OGNI GIORNO DI
CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO PARI AL 20 % FINO AL 10 GIORNO E PARI AL
40% PER CIASCUN GIORNO ULTERIORE
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IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
SANZIONI
IN CASO DI VIOLAZIONE DEL LIMITE PERCENTUALE DEI CONTRATTI STIPULABILI,
PER CIASCUN LAVORATORE, SI APPLICA UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA
• PARI AL 20% DELLA RETRIBUZIONE, PER CIASCUN MESE O FRAZIONE DI MESE
SUPERIORE AI 15 GIORNI DI DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO SE IL NUMERO
DEI LAVORATORI ASSUNTI IN VIOLAZIONE DEL TERMINE NON E’ MAGGIORE DI
UNA UNITA’
• PARI AL 50% DELLA RETRIBUZIONE, PER CIASCUN MESE O FRAZIONE DI MESE
SUPERIORE AI 15 GIORNI DI DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO SE IL NUMERO
DEI LAVORATORI ASSUNTI IN VIOLAZIONE DEL TERMINE E’ MAGGIORE DI UNA
UNITA’
• RESTA IL DUBBIO SULLA CONVERSIONE A TEMPO INDETERMINATO
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D.Lgs 368/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE
IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
DISCIPLINA TRANSITORIA
• IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE DEL LIMITE DEL 20% CONSERVANO EFFICACIA
LE DIVERSE PREVISIONI CONTENUTE NEI CCNL
• IL DATORE CHE ABBIA ALLA DATA DEL 23 MARZO IN CORSO RAPPORTI CHE
COMPORTINO IL SUPERAMENTO DI QUESTO LIMITE, E’ TENUTO A RIENTRARE NEL
TETTO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2014, SALVO CHE IL CCNL DISPONGA UN LIMITE PIU’
FAVOREVOLE
• SE NON SI ADEGUA ENTRO TALE DATA NON PUO’ STIPULARE ULTERIORI
CONTRATTI A TERMINE FINTANTO CHE NON RIENTRA NEI PARAMETRI DI LEGGE.
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IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
DIRITTO DI PRECEDENZA
SULLE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO RIFERIBILI ALLE MANSIONI
ESPLETATE, EFFETTUATE DAL DATORE DI LAVORO NEI 12 MESI SUCCESSIVI ALLA
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO I LAVORATORI POSSONO MATURARE UN DIRITTO DI
PRECEDENZA. LE CONDIZIONI POSTE DALLA LEGGE SONO:
- PER IL LAVORATORE E LA LAVORATRICE
AVER PRESTATO ATTIVITA’
LAVORATIVA PER PIU’ DI 6 MESI, (SALVO DIVERSE PRESCRIZIONI DEI CCNL)
LAVORATRICE IN GRAVIDANZA: IL CONGEDO DI MATERNITA’ INTERVENUTO NEL
CORSO DI UN CONTRATTO A TERMINE, CONCORRE A DETERMINARE IL
PERIODO DI ATTIVITA’ LAVORATIVA UTILE A CONSEGUIRE QUESTO DIRITTO.
ALLE MEDESIME INOLTRE IL DIRITTO DI PRECEDENZA E’ RICONOSCIUTO ANCHE
SULLE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO EFFETTUATE DAL DATORE DI
LAVORO NEI 12 MESI SUCCESSIVI CON RIFERIMENTO ALLE STESSE MANSIONI
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IL CONTRATTO A TUTELE PROGRESSIVE
ART. 4 DELLA DISEGNO DI LEGGE DELEGA PREVEDE L’INTRODUZIONE IN
FORMA SPERIMENTALE DI ULTERIORI TIPOLOGIE CONTRATTUALI CON
TUTELE CRESCENTI
LA PROGRESSIONE DELLE TUTELE DOVREBBE RIGUARDARE LA DISCIPLINA
DEL LICENZIAMENTO
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