IL NUOVO REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI
E
LE RELAZIONI SINDACALI NEGLI ENTI LOCALI
DOPO LA RIFORMA BRUNETTA
Il quadro normativo del nuovo regolamento
COMINCIAMO DALLA NORMA
Articoli specifici per gli Enti
Locali
Norme di diretta
applicazione
Principi da adottare nei propri ordinamenti
Art. 16: Norme del titolo II
(Misurazione,
valutazione
e
trasparenza della performance)
che si applicano agli enti locali
Art. 11 c. 1 e 3: Trasparenza
(immediata applicabilità ma
necessita di messe a punto)
Art. 3: Principi generali
Art. 4: Ciclo di gestione della performance
Art. 5,c.2: Natura degli obiettivi della performance
Art. 7: Sistema di misurazione e valutazione della
performance
Art. 9: Ambiti di misurazione e valutazione della
performance individuale
Art. 15 c.1: Responsabilità dell’organo di indirizzo
politico-amministrativo
Art. 31: Norme del titolo III
(Merito e Premi) che si applicano
agli Enti Locali
Art. 31 commi 1 e 3 (ccnl)
Art. 28: Qualità dei servizi
pubblici (civit)
Art.
29:
Inderogabilità
(norma
imperativa
immmediata)
Art. 30: Norme transitorie e
abrogazioni (non incide...)
Art. 17 c.2.: Oggetto e finalità
Art. 18: Criteri e modalità per la valorizzazione del
merito ed incentivazione della performance
Art. 23 c.1 e 2: Progressioni economiche
Art. 24 c.1 e 2: Progressioni di carriera
Art. 25: Attribuzioni di incarichi e responsabilità
Art. 26: Accesso a percorsi di alta formazione e
crescita professionale
Art. 27 c.1.: Premio di efficienza
Art. 74 comma 2: principi generali
cui adeguare i regolamenti degli
Enti Locali
Art. 62 comma 1 bis: progressioni tra aree e
valutazione positiva per tre anni consecutivi
Art. 62 comma 1 ter: accesso alle posizioni apicali per
il 50% dei posti con corso concorso indetto dalla SSPA
Tutte norme anche quelle di diretta applilcazione (tranne l’art. 11) necessitano comunque di ulteriori livelli
normativi, o di Ente, o della conferenza con la Civit, o dei contratti collettivi.
DIRETTA APPLICAZIONE
ARTICOLO 11
Comma 1
La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo
strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle
amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni
aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti
gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni
istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione
svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di
controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.
Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione.
Comma 3
Le amministrazioni pubbliche
garantiscono la massima
trasparenza in ogni fase del ciclo
di gestione della performance.
In aggiunta, bisogna ricordare le norme di diretta applicazione agli Enti locali,
che rientrano nella potestà legislativa esclusiva dello Stato previste dall’art. 74
comma 1:
Titolo IV: Nuove norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
Art. 33
Modifiche all’art. 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – sistema fonti, valore contratti
Art. 34
Modifica all’art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – poteri gestionali del dirigente
Art. 35
Modifica all’art. 6 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – fabbisogni e profili professionali
Art. 36
Modifica all’art. 6 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – partecipazione sindacale rinviata ai cc
Art. 54
Modifica all’art. 40 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – contrattazione collettiva
Art. 57
Modifica all’art. 45 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – poteri di indirizzo sull’aran
Art. 61
Modifiche all’art. 49 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – interpretazione autentica
Art. 62, c. 1
Modifiche all’art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – mansioni e progressioni
Art. 64
Modifiche all’art. 43 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 -
Art. 65
Adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi vigenti
Art. 66
Abrogazioni
Art. 68
Ambito di applicazione, codice disciplinare, procedure di conciliazione
Art. 69
Disposizioni relative al procedimento disciplinare
Art. 73, commi 1 e 3
Norme transitorie
NORME DI PRINCIPIO
Fuori dalle norme di esclusiva potestà dello stato
Titolo IV capo II della dirigenza (articoli da 37 a 47)
l'intero capo II, se fosse anch'esso direttamente applicabile, comporterebbe
modifiche piuttosto consistenti in tema di dirigenza pubblica, relativamente alla
possibilità di assegnare incarichi a tempo determinato (percentuali massime di
incarichi attribuibili), dalle modalità di selezione (avviso pubblico anziché intuitu
personae) e ai requisiti necessari per partecipare alla selezione stessa (titoli ed
esperienze). Si tratta perciò di articoli applicabili ai soli Enti centrali e che devono
considerarsi solo norme di principio per gli Enti locali, così come fra l’altro era già
previsto dallo stesso D.Lgs. n. 165/2001. Questo però non vieta di definire principi
che adattino agli Enti locali le norme sulla dirigenza pubblica centrale, attraverso
l’adeguamento del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Per questo, nell’adeguamento del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e
servizi, si dovrà tener conto del quadro complessivo normativo introdotto con il
D.Lgs. 150/09.
NORME DI PRINCIPIO…
ma non solo
Articolo 13
- Regolazione O.I.V.Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome, l'Anci, l'Upi e la Commissione sono definiti i protocolli di
collaborazione per la realizzazione delle attività di cui ai commi 5, 6 e 8
Articolo 14
Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo
Indipendente di Valutazione delle performance
SINTESI DELLE NORME DI PRINCIPIO DA RECEPIRE
NEGLI ORDINAMENTI DEGLI ENTI LOCALI 1/3
ART. 3 – PRINCIPI
•
•
•
La performance deve essere misurata e valutata su tre livelli: l’amministrazione
nel suo complesso, le unità organizzative e il singolo dipendente.
Le modalità di valutazione della performance devono essere conformi alle linee
guida generali stabilite dalla commissione per la valutazione istituita a livello
nazionale (prevista dall’art. 13 del decreto).
La misurazione e valutazione della performance è condizione necessaria per
l’incentivazione monetaria dei dipendenti.
ART. 4 – CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE
•
Deve essere coerente con i contenuti della programmazione finanziaria ed è
articolato nelle seguenti fasi:
•
•
•
•
•
definizione e assegnazione degli obiettivi con gli specifici indicatori, e delle risorse per
realizzarli;
controllo infra annuale ed introduzione di eventuali correttivi;
valutazione del raggiungimento degli obiettivi e più in generale della performance
organizzativa e individuale;
incentivazione sulla base dei risultati della valutazione;
rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo e agli utenti (trasparenza della
performance).
SINTESI DELLE NORME DI PRINCIPIO DA RECEPIRE
NEGLI ORDINAMENTI DEGLI ENTI LOCALI 2/3
ART. 5, comma 2 – CARATTERISTICHE DEGL OBIETTIVI
Gli obiettivi di performance devono essere rilevanti, misurabili e riferibili ad uno
specifico periodo. Devono essere anche confrontati con gli standard nazionali ed
internazionali, con quelli di amministrazioni analoghe (ranking tra comuni) e con
l’andamento dell’ultimo triennio.
ART. 7 – SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE
• La valutazione della performance deve avvenire annualmente.
• Ogni Ente adotta con apposito provvedimento il sistema di misurazione e
valutazione della performance che contiene:
•
•
•
fasi, tempi, modalità, soggetti, responsabilità del processo di misurazione e valutazione
delle performance;
modalità di raccordo con i sistemi di controllo vigenti;
modalità di raccordo con i documenti di programmazione finanziaria.
• L’art. 7 prevede che la misurazione e valutazione delle performance venga svolta
dagli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance (art. 14), dalla
commissione di valutazione
SINTESI DELLE NORME DI PRINCIPIO DA RECEPIRE
NEGLI ORDINAMENTI DEGLI ENTI LOCALI 3/3
•
ART. 9 – VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE INDIVIDUALE
Per i dirigenti o apicali è collegata:
•
Per il restante personale è collegata:
•
L’art. 9, comma 3 prevede inoltre esplicitamente che non siano considerati nella valutazione i periodi di
congedo di maternità, paternità e parentale.
•
•
•
•
•
•
ai risultati dell’unità organizzativa diretta;
ai risultati di obiettivi individuali;
alle competenze professionali e manageriali dimostrate;
alla capacità di valutazione dei propri collaboratori (dimostrata tramite una significativa differenziazione di
giudizi).
al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
al contributo personale e alle competenze e comportamenti agiti.
ART. 13, commi 2 e 6, lett. d) – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Pur non essendo prevista direttamente come soggetto valutatore per comuni e province, alcune funzioni
svolte dalla Commissione di valutazione hanno riflessi anche nei confronti degli Enti locali.
•
•
Si prevede innanzitutto che la commissione di valutazione costituita a livello nazionale definisca protocolli
d’intesa con Anci e Upi per la realizzazione delle attività di cui ai commi 5, 6, 8 dello stesso art. 13;
Il comma 5, lett. d) stabilisce poi che la commissione definisca i parametri e i modelli di riferimento del
sistema di misurazione e valutazione della performance in termini di efficienza e di produttività ai quali
dovranno adeguarsi anche gli Enti locali.
ART. 15, comma 1 – RUOLO DELL’ORGANO POLITICO
L’unico comma dell’art. 15 applicabile agli Enti locali stabilisce che l’organo di indirizzo promuove la
cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e
dell’integrità.
NORME DA RECEPIRE NEI REGOLAMENTI
O
DA RIFERIRE AI CCL 1/3
ART. 17, comma 2 – COSTO DELLA PREMIALITÀ
L’introduzione dei nuovi principi di premialità non deve comportare nuovi o maggiori oneri; per raggiungere gli
obiettivi definiti dal titolo III devono quindi essere utilizzate le risorse umane, finanziarie e strumentali già
disponibili negli Enti locali.
ART. 18 – CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO
Il primo comma definisce le modalità per la valorizzazione del merito e in particolare prevede l’utilizzo di sistemi
premianti selettivi (esattamente opposti alla logica della distribuzione “a pioggia”) e la valorizzazione dei best
performer attraverso incentivi economici e percorsi di sviluppo di carriera (Peo, concorsi interni).
Il secondo comma vieta esplicitamente la distribuzione indifferenziata dei premi o sulla base di automatismi.
ART. 20 – STRUMENTI PER PREMIARE
Accanto agli strumenti già introdotti dai Ccnl 1998-2001 (che vengono comunque parzialmente modificati) ne
sono introdotti di nuovi finalizzati a premiare i risultati annuali (bonus e premio) e a valorizzare potenziali e
competenze (accesso a percorsi di alta formazione).
Nello specifico vengono previsti i seguenti strumenti:
• bonus annuale delle eccellenze (deve essere adattato alla specificità dell’ente locale);
•
•
•
•
•
premio annuale per l’innovazione (deve essere adattato alla specificità dell’ente locale);
progressione economica orizzontale;
progressioni di carriera;
attribuzione di incarichi e di responsabilità;
accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale, in ambito nazionale ed internazionale.
NORME DA RECEPIRE NEI REGOLAMENTI
O
DA RIFERIRE AI CCL 2/3
ART. 23, commi 1 e 2 – PROGRESSIONI ECONOMICHE (materia contrattuale)
E’ prevista l’attribuzione selettiva delle progressioni ad una quota limitata di dipendenti e il
collegamento delle peo alla valutazione delle competenze professionali e ai risultati individuali e
collettivi valutati annualmente.
ART. 24 – PROGRESSIONI DI CARRIERA
Si superano le progressioni verticali come modalità di selezione interna finalizzata a realizzare
percorsi di carriera verticali ed è previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2010 tutti i posti disponibili
si coprano attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al 50% a favore di personale
interno. La riserva è finalizzata a valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti.
ART. 25 – ATTRIBUZIONI DEGLI INCARICHI E DI RESPONSABILITÀ
•
L’assegnazione di incarichi di responsabilità è finalizzata alla crescita professionale e alla
responsabilizzazione dei dipendenti.
• Gli incarichi e responsabilità devono essere assegnati secondo criteri oggettivi e pubblici.
• L’unico dubbio che sorge in merito al contenuto di questo articolo riguarda l’assegnazione degli
incarichi secondo criteri oggettivi e pubblici che potrebbero richiamare la necessità di procedere ad
una procedura selettiva per l’assegnazione dell’incarico, oggi invece attribuito intuitu personae nella
maggior parte delle amministrazioni.
NORME DA RECEPIRE NEI REGOLAMENTI
O
DA RIFERIRE AI CCL 3/3
ART. 26 – ACCESSO A PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE E DI CRESCITA PROFESSIONALE
• Per valorizzare le professionalità può essere promosso l’accesso a percorsi di alta formazione in
istituzioni nazionali e internazionali.
• Può essere inoltre previsto un periodo di lavoro presso primarie istituzioni pubbliche e private, nazionali
ed internazionali per favorire la crescita professionale e l’ulteriore sviluppo di competenze.
ART. 27 – PREMIO DI EFFICIENZA
Si tratta, di una novità nei meccanismi di finanziamento delle risorse decentrate. E’ previsto che il 30%
dei risparmi derivanti da riorganizzazione e innovazione è destinata ad incentivare il personale
direttamente coinvolto (fino a 2/3 dell’importo) e ad incrementare il fondo (1/3 dell’importo).
• I criteri sono fissati nell’ambito della contrattazione decentrata.
•
•
ART. 31 - comma 2 – NORME PER GLI ENTI TERRITORIALI E IL SSN
Per gli enti locali non vale il principio delle tre fasce di merito introdotte dall’art. 19 per gli enti dello
stato ma è previsto che una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico
accessorio collegato alla performance individuale venga attribuita al personale dipendente e dirigente
che si colloca nella fascia di merito alta e che le fasce di merito siano comunque non inferiori a tre.
SINTESI DEI TEMI DA
TRATTARE
1. Trasparenza e qualità dei servizi
2. Misurazione valutazione e trasparenza delle performance
(principi, sistema di valutazione, ciclo di gestione delle
performance)
3. Merito e premi (o il contratto)
4. Funzioni dirigenziali
MODIFICHE REGOLAMENTARI
REGOLAMENTI
VIGENTI
PREVISIONI
NORMATIVE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS.
150/2009 DA RECEPIRE
Regolamento per
l’ordinamento
degli uffici e dei
servizi
Art. 69 d.lgs. n.
267/2000
Artt. 3; 4; 5, comma 2; 7; 9;
15, comma 1; 17, comma 2;
18; 23, commi 1 e 2; 24,
commi 1 e 2; 25; 26; 27,
comma 1
Regolamento
concorsi
dei
Art. 69 d.lgs. n.
267/2000
Principi dell’art. 24, art. 49,
art. 51 e art. 62
Regolamento
procedimenti
disciplinari
dei
Art. 69 d.lgs. n.
267/2000
Artt. 68 e 69
Legge
241/1990
Art. 11 comma 1 e 3
Regolamento dei
procedimenti
amministrativi
n.
Come gestire il Ciclo delle
performance in modo efficace?
Come revisionare i sistemi di
valutazione?
Come affrontare le relazioni
sindacali?
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art. 7 – sistema di misurazione e valutazione delle performance