COMUNE DI SPILIMBERGO
PROVINCIA DI PORDENONE
REGOLAMENTO GENERALE
Delle
ENTRATE TRIBUTARIE
Approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 16.02.2001
CO.RE.CO 09.04.2001, prot.25845/2001 – reg.1313
Modificato con deliberazione consiliare n.78 del 03.12.2001
CO.RE.CO. 07.01.2002, Prot.33462
Modificato con deliberazione consiliare n.10 del 14.02.2011
TITOLO I
DISPOSIZONI GENERALI
Art.1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, adottato dell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai
Comuni dall'art.52 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446 e dall'art.50 della legge 27.12.1997,
n.449, disciplina gli istituti generali dell'attività di gestione delle entrate tributarie del
Comune ed è adottato nel rispetto:
- delle disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente previste dalla Legge
27.07.2000, n.212;
- delle disposizioni di cui al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267
2. Costituiscono entrate tributarie comunali le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o
comunque entrate aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla
legislazione vigente.
3. Per quanto attiene all'individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei
soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli
tributi, si applicano le relative disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Art.2
Principi generali
1. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento
dell'attività del Comune quale soggetto attivo dei tributi, nel rispetto dei principi generali di
equità, efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione, nonché a stabilire un corretto
rapporto di collaborazione con il contribuente.
Art.3
Chiarezza e trasparenza delle norme regolamentari
1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentirne
un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza
nell'applicazione delle disposizioni adottate.
2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono essere introdotte
riproducendo il testo integrale della norma risultante dopo la modifica.
3. I richiami di altre disposizioni contenute nei provvedimenti normativi in materia tributaria
devono dare indicazione sintetica del contenuto della disposizione alla quale s'intende fare
rinvio.
4. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme specifiche
continuano ad essere applicate se non contrastanti con quelle dei presente regolamento.
Art.4
Certezza ed efficacia temporale delle norme
1. Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico
dei contribuenti che scadano prima di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore.
Art.5
Forme di gestione
1. La gestione dell'attività di controllo e di accertamento dei tributi è effettuata in forma
diretta, fino a quando il Consiglio comunale non disponga diversamente. L'eventuale
gestione in forma associata o in affidamento a terzi sarà avviata secondo le disposizioni
di legge vigenti in materia.
2. Le attività di riscossione principale e coattiva dei tributi comunali possono essere gestite:
a) direttamente dal Comune;
b) in associazione con altri Enti locali, nelle forme di cui agli artt.30, 31 e 32 del D.Lgs.
n.267/2000;
c) in affidamento a terzi secondo le disposizioni di cui all’art.52, comma 5, lettera b) del
D.Lgs. n.446/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La gestione di una delle forme di cui al precedente comma, lettere b) e c), se effettuata con
modalità diverse da quanto previsto dalla legge, è stabilita dal Consiglio comunale per
competenza.
Art.6
Aliquote e tariffe
1. Il Consiglio comunale delibera in ordine all'istituzione e all'ordinamento dei tributi.
2. Alla determinazione e all'adeguamento delle relative aliquote e tariffe, nel rispetto dei limiti
massimi stabiliti dalla legge e dei criteri generali fissati dal Consiglio comunale, provvede la
Giunta comunale.
3. In caso di mancata adozione entro il termine di legge delle deliberazioni di cui al comma
precedente, si intendono prorogate le aliquote e tariffe applicate per l'anno precedente,
salvo quanto previsto dall'art.6 - comma 1 - D.Lgs.n.504/92, in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili.
Art.7
Semplificazione degli adempimenti tributari
1. I regolamenti dei singoli tributi devono tenere conto delle esigenze di semplificazione dei
contribuenti e non possono porre a carico dei medesimi ulteriori adempimenti non previsti
da disposizioni di legge.
2. A Tali fini, con il presente regolamento:
- vengono unificati i termini di effettuazione dei rimborsi, la misura degli interessi moratori
sia a debito che a credito dei contribuenti secondo le disposizioni del capo V del presente
regolamento;
- vengono introdotti il principio della compensazione e dell'accollo del debito tributario
secondo le disposizioni del Capo IV del presente regolamento.
Art.8
Avviso bonario
1. Prima di procedere all'emissione di atti di imposizione, il Funzionario responsabile può
invitare il contribuente, a mezzo di apposito avviso, a chiarire la sua posizione in ordine ai
fatti descritti dell'avviso stesso. I chiarimenti dovranno essere forniti nel termine indicato
nell'avviso, che non può essere inferiore a quindici giorni dalla sua ricezione.
2. Il contribuente ha facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti
mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari e alla regolarizzazione di errori formali.
3. L'avviso bonario integra una richiesta formale e obbligatoria di illustrazione di chiarimenti
necessari o di produzione di documenti. Esso precede l'emissione di atti di imposizione, allo
scopo precipuo di consentire al cittadino di regolarizzare errori formali e di evitare la
reiterazione di comportamenti non conformi alle norme.
4. Il Comune deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai
quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito, richiedendogli di integrare o
correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento del credito medesimo.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a partire dall'anno d'imposta 2001 e
possono essere applicate anche alle annualità pregresse, compatibilmente con le esigenze
organizzative del Servizio tributi.
TITOLO II
ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
CAPO I
RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI
Art.9
Servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali
1. Il servizio di informazione ai cittadini in materia di tributi locali è assicurato dal Comune
nel rispetto delle seguenti modalità operative:
- apertura di sportello in tutti i giorni feriali e possibilità di accesso ai disabili;
- affissione manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;
- distribuzione gratuita di opuscoli informativi sui tributi in vigore,
- comunicati stampa su quotidiani locali e via internet.
2. Le informazioni ai cittadini riguardano gli obblighi tributari ed i regimi agevolativi
comunque denominati. Presso gli sportelli del servizio tributi e dell'ufficio relazioni con il
pubblico è consultabile copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di
tributi.
3. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali
e patrimoniali.
Art.10
Assistenza al contribuente
1. Il Comune presta assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi in
autoliquidazione e, su richiesta dell'interessato, compatibilmente con i criteri di
razionalizzazione dell'attività di gestione ed accertamento, può procedere al calcolo del
tributo, alla compilazione dei modelli di versamento, alla stesura delle dichiarazioni e delle
comunicazioni previste dalla regolamentazione vigente.
2. Le operazioni sono effettuate in base alle informazioni fornite ed alla documentazione
esibita dal contribuente. Il Servizio tributi non assume alcuna responsabilità per errori
derivanti da notizie inesatte o incomplete.
Art.11
Rapporti con le associazioni, CAAF e ordini professionali
1. Il Comune trasmette alle associazioni rappresentative di interessi diffusi, ai centri di
assistenza fiscale e agli ordini professionali, che ne facciano richiesta, i regolamenti
comunali in materia tributaria, le modificazioni degli stessi, le tariffe e le aliquote
annualmente deliberate, entro trenta giorni dall'esecutività delle relative deliberazioni.
2. Il Comune trasmette altresì ai medesimi soggetti, che ne facciano richiesta, i pareri emessi
nell'ambito dell'esercizio del diritto si interpello, che rivestano interesse di carattere
generale. Nella copia dei pareri è omesso ogni riferimento identificativo dei soggetti
interpellanti e della loro situazione patrimoniale.
Art.12
Comunicazione di atti ed informative all'ufficio tributi
1. Nell'ambito delle esigenze di semplificazione dei rapporti con i contribuenti, è fatto divieto al
Comune di richiedere agli interessati atti o documenti dei quali è già in possesso. In tale
ottica sono adottate le seguenti disposizioni allo scopo di facilitare lo scambio di
informazioni all'interno dell'Ente:
- gli atti di approvazione o modificazione degli strumenti urbanistici comunali, che
comportino variazioni della natura giuridica degli immobili interessati rilevanti ai fini
dell'applicazione dei tributi comunali;
- i mutamenti della destinazione d'uso di aree agricole o edificabili, l'apposizione di vincoli
di inedificabilità, i titoli costitutivi di diritti di proprietà e di superficie in favore di
cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- i provvedimenti autorizzativi ad attività edilizia, le certificazioni di agibilità e/o abitabilità
e le dichiarazioni di inagibilità e/o inabitabilità degli immobili, a qualunque uso destinati;
- i piani particellari di espropriazione per pubblico interesse;
- i provvedimenti modificativi ed integrativi dello stradario comunale e della numerazione
civica;
- i provvedimenti di polizia amministrativa e del commercio rilevanti ai fini tributari;
- i provvedimenti autorizzativi all'installazione di forme pubblicitarie;
- gli atti amministrativi di revoca o annullamento degli atti indicati nei punti precedenti,
emessi dai medesimi uffici, nonché gli atti giurisdizionali o di amministrazioni
sovraordinate che incidano sulla validità ed efficacia degli atti medesimi, se depositati
presso gli uffici;
- ogni ulteriore atto amministrativo e/o contrattuale, comunque denominato, avente
rilevanza per le entrate tributarie del Comune.
2. Ove non diversamente specificato dai regolamenti interni, è tenuto alla trasmissione degli
atti di cui al precedente comma il responsabile del procedimento individuato ai sensi del
D.Lgs. n.267/2000
Art.13
Conoscenza e notificazione degli atti
1. In conformità all'art.6 della Legge 27.07.00, n.212. Il Comune deve assicurare l'effettiva
conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. Gli atti tributari, fermo
restando le disposizioni di notifica ai sensi di legge, devono essere comunicati nel luogo di
effettivo domicilio fiscale o nel luogo dove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini
dello specifico provvedimento, con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia
conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.
CAPO II
RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI
Il presente capo disciplina il ravvedimento e le cause di esimente nei tributi comunali ed
è adottato ai sensi dell'art.50 della Legge n.449/1997, tenuto conto di quanto disposto
dall'art.13 del D.Lgs n.472/1997
Art.14
Ravvedimento
1. In caso di violazione dell'obbligo di versamento dei tributi non dipendente da infedeltà od
omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, la sanzione è ridotta:
a) Ad un ottavo del minimo, se entro trenta giorni dalla scadenza vengono corrisposti il
tributo dovuto e la sanzione così ridotta;
b) Ad un quinto del minimo, se entro il termine di presentazione della dichiarazione
relativa al periodo d'imposta in cui l'infrazione è stata commessa vengono corrisposti il
tributo dovuto, gli interessi legali e la sanzione così ridotta. In caso di inesistenza
dell'obbligo di presentazione della dichiarazione periodica, la regolarizzazione deve
avvenire entro un anno dalla commissione dell'omissione o dell'errore.
2. Annullato.
3. Annullato.
Art.15
Cause ostative
1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di attività di accertamento da parte del
Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto regolare notifica.
2. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità o cespiti
diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.
Art.16
Procedura
1. Competente alla gestione della procedura è il Servizio tributi del Comune.
2. Per i tributi per i quali è previsto il versamento tramite ruolo, l'interessato dovrà presentare
al Comune la dichiarazione integrativa nei termini stabiliti dall'art.14 del presente
regolamento, evidenziando le violazioni che intende regolarizzare. Il Servizio tributi
provvederà di conseguenza all'iscrizione a ruolo del tributo, degli interessi legali e della
sanzione ridotta, comunicando preventivamente con apposito avviso al contribuente
l'ammontare delle somme liquidate. In tale ipotesi il ravvedimento si perfeziona se il
versamento avviene entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di
pagamento. In caso contrario, Il Comune potrà procedere all'accertamento con le modalità
ordinarie.
Art.17
Errore scusabile
1. Nel caso di errore scusabile commesso nell'effettuazione di un pagamento ovvero nella
compilazione di una dichiarazione integrativa, relativi ad un'ipotesi di ravvedimento, la
regolarizzazione sarà comunque valida se l'interessato versa la differenza ovvero rimuove
l'irregolarità entro trenta giorni dalla richiesta del Comune.
Art.18
Cause di esimente
1. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di violazioni formali che non siano di
ostacolo all'attività di accertamento e che non incidano sulla determinazione o sul
pagamento del tributo, a condizione che l'irregolarità venga rimossa entro 30 giorni
dall'eventuale richiesta del Comune.
2. La nullità della dichiarazione non sottoscritta può essere sanata se il contribuente provvede
alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.
3. In caso di versamento del tributo a Comune incompetente, è dovuto il pagamento del
tributo e degli interessi legali, senza applicazione di sanzioni.
4. Le sanzioni e gli interessi non possono comunque essere addebitati se il contribuente è
stato indotto in errore incolpevole da decisioni, atti o regolamenti del Comune.
5. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive
condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito delle norme tributarie legislative e
regolamentari o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito
d'imposta.
CAPO III
DIRITTO D'INTERPELLO
Il presente capo è emanato ai sensi degli artt. 50 della legge n.449/97, 52 del D.Lgs.
n.446/97 e 11 della Legge n.212/2000 e disciplina il diritto di interpello dei contribuenti
nell'ambito delle problematiche dei tributi comunali
Art.19
Materie oggetto di interpello e procedura
1
Possono essere proposte dai contribuenti istanze concernenti l'applicazione delle
disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di
incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
2
L'interpello si propone attraverso l'invio di un'apposita istanza circostanziata e specifica,
debitamente sottoscritta, eventualmente corredata dalla documentazione utile alla
soluzione del medesimo; il contribuente potrà altresì indicare l'interpretazione normativa
suggerita.
3
La presentazione dell'istanza non produce alcun effetto sulla decorrenza dei termini di
impugnativa ovvero sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
4
Il termine per la risposta del Comune è di centoventi giorni e deve essere notificato al
richiedente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
5
Il Funzionario responsabile può formulare ulteriori richiesta di chiarimenti ed informazioni
in merito al quesito proposto. L'invio della richiesta interrompe il decorso del termine di
risposta sino all'avvenuta ricezione del riscontro del contribuente.
Art.20
Effetti
1
L'interpello ha effetto unicamente nei confronti del soggetto istante, subordinatamente alla
veridicità, esattezza e completezza di quanto dal medesimo rappresentato.
2
La risposta dell'Ente impositore, scritta e motivata, è vincolante solo nei confronti del
richiedente e limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello. La mancata
risposta entro il termine di centoventi giorni, determina implicitamente l'accoglimento
dell'interpretazione o del comportamento prospettato da richiedente, nonché l'esclusione
dell'applicazione di sanzioni irrogate o irrogabili.
3
Il mutamento di parere causato dall'evoluzione dell'interpretazione ovvero dall'indirizzo
della giurisprudenza dovrà essere notificato al richiedente e potrà consentire l'esercizio
dell'ordinaria attività di accertamento limitatamente alle irregolarità commesse dopo il
ricevimento del parere stesso da parte del contribuente.
Art.21
Competenza
1. Competente a gestire la procedura di interpello è il funzionario responsabile del tributo al
quale l'istanza afferisce.
2. Il funzionario responsabile, nel termine fissato per la risposta, acquisisce gli eventuali
pareri tecnici pregiudiziali alla stessa e può consultare esperti nelle materie oggetto
dell'istanza.
3. Per questioni di particolare complessità e rilevanza, che rivestano portata generale, il
funzionario responsabile può, a mezzo di specifica istruttoria, richiedere alla Giunta
comunale la formulazione di un atto di indirizzo.
CAPO IV
COMPENSAZIONE E ACCOLLO
Art. 22
Oggetto
1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme del
presente capo.
2. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente
originario.
Art.23
Procedimento e condizioni
1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta
eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo relative ad anni precedenti, purché
non sia intervenuta decadenza del diritto di rimborso.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma uno deve presentare al Comune,
entro sessanta giorni dalla scadenza del pagamento una dichiarazione contenente i
seguenti elementi:
- generalità e codice fiscale del contribuente;
- tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può
essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti.
4. E' in facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme
a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso il rispetto del termine di
decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima
applicazione della compensazione.
5. La compensazione non può essere riconosciuta qualora la comunicazione di cui al secondo
comma non sia stata presentata o sia carente degli elementi ivi indicati.
6. L'indebita compensazione di tributi relativi ad anni per i quali è intervenuta decadenza del
diritto a rimborso, dà luogo a recupero da parte del Comune del credito non versato con
applicazione di sanzioni ed interessi.
7. Non è ammessa compensazione tra tributi diversi e nell'ipotesi di tributi riscossi mediante
ruolo.
Art. 24
Competenza
1. La comunicazione di compensazione di cui al precedente articolo è indirizzata al
funzionario responsabile del tributo.
2. In caso di tributi in autoliquidazione, la cui gestione e riscossione sia affidata a
concessionario, quest'ultimo è tenuto a ricevere la comunicazione di compensazione e ad
osservare il procedimento ivi disciplinato. L'aggio di esazione è calcolato sulle somme
liquidate dal contribuente a seguito della compensazione.
CAPO V
TERMINI DI ACCERTAMENTO, RIMBORSO ED INTERESSI
Art.25
Termini di accertamento
1. Gli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni tributarie relativi a tutti i tributi
comunali devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto
anno successivo a quello in cui è stata o doveva essere presentata la dichiarazione o nel
corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento del tributo.
Art.26
Termini di rimborso
1
Il termine di presentazione delle istanze di rimborso relative a tutti i tributi comunali è di
tre anni, decorrenti dal pagamento ovvero, se successiva, dalla data in cui il diritto al
rimborso è stato definitivamente riconosciuto con sentenza o con provvedimento di
autotutela amministrativa.
2
Sulle somme dovute ai contribuenti maturano gli interessi nella stessa misura prevista per
i crediti tributari del Comune.
Art. 27
Accertamento crediti e rimborsi di modesta entità
1. Ai sensi dell'art.17 - comma 88 - della Legge 15 maggio 1997, n.127, non sono dovuti
rimborsi di imposta dell'importo complessivamente non superiore a lire ventimila.
2. Ai sensi dell'art.1 del D.P.R. n.129/99, non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a
ruolo e alla riscossione dei tributi comunali, comprensivi o costituiti solo da sanzioni
amministrative ed interessi qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con
riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo di lire trentaduemila.
3. La disposizione di cui al comma due non si applica qualora il credito tributario,
comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta
violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo
tributo.
CAPO VI
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Art.28
Oggetto dell'adesione
1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel
rispetto delle disposizioni che seguono.
2. E' ammessa l'adesione parziale, con riferimento solo ad alcune delle fattispecie oggetto di
accertamento.
3. L'accertamento con adesione è ammesso unicamente nei casi riguardanti questioni di
estimazione di fatto, che si risolvano in apprezzamenti valutativi, con esclusione quindi
delle circostanze che attengano alla corretta interpretazione di norme di legge nonché, in
generale, delle fattispecie in cui l'obbligazione tributaria è determinabile in modo oggettivo.
Art.29
Effetti della definizione
1. L'atto di accertamento con adesione non è impugnabile, né è integrabile o modificabile da
parte del contribuente e dell'Amministrazione comunale. L'adesione preclude l'ulteriore
azione accertatrice del Comune con riferimento alle fattispecie imponibili che ne hanno
costituito oggetto.
2. L'accertamento con adesione non esplica effetti ai fini dell'applicazione di altri tributi,
erariali e non, né a fini extra tributari.
3. La definizione conseguente all'accertamento con adesione comporta l'applicazione delle
sanzioni nella misura ridotta ad un quarto del minimo edittale.
Art.30
Avvio della procedura su iniziativa del Comune
1. Il Comune può invitare i contribuenti a definire l'accertamento con adesione a mezzo lettera
raccomandata, con preavviso non inferiore a quindici giorni.
2. Nella lettera sono indicati:
- Il giorno, l'ora ed il luogo dell'incontro;
- Il nominativo del responsabile del procedimento;
- Il periodo o i periodi d'imposta suscettibili di definizione;
- I dati e le notizie rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso del Comune.
3. L'invito può essere formulato nell'avviso bonario di cui all'art. 8 del presente regolamento
Art.31
Richiesta di rinvio e mancata comparizione del contribuente
1. Il contribuente può chiedere, con istanza presentata almeno cinque giorni prima della data
stabilita, per non più di una volta, il rinvio dell'incontro. In tal caso il Comune procede a
fissare una nuova data, con le modalità di cui al comma precedente.
2. E' fatto sempre salvo l'impedimento causato da forza maggiore.
3. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente il Comune procede a
notificare l'avviso di accertamento.
Art.32
Svolgimento del contraddittorio
1. Lo svolgimento del contraddittorio tra Comune e contribuente deve constare da verbale
riassuntivo redatto al termine dell'incontro e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di
perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento
con adesione.
2. Se sono necessari più incontri allo scopo di esperire il tentativo di definizione, le date
successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.
Art.33
Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente
1. In caso di notifica di avviso di accertamento non preceduto da invito all'adesione, il
contribuente può presentare entro il termine previsto per l'impugnazione, con consegna
diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, istanza di accertamento con
adesione. I termini di presentazione di eventuale ricorso sono sospesi per novanta giorni a
decorre dalla data di presentazione dell'istanza.
2. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di presentazione dell'istanza di
accertamento con adesione, ovvero, se l'istanza è già stata presentata, comporta la rinuncia
alla stessa.
3. All'atto di perfezionamento dell'adesione, l'avviso di accertamento perde efficacia.
4. Il contribuente può sempre chiedere, con le modalità di cui al primo comma, la
formulazione di una proposta di accertamento con adesione, anteriormente alla notifica
dell'avviso di accertamento.
5. Il Comune, se l'istanza e ammissibile a norma dell'art.28 del presente regolamento, accoglie
la richiesta formulando invito a comparire.
6. Si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente capo.
Art.34
Contenuto dell'atto di accertamento con adesione
1. L'accertamento con adesione è redatto in duplice esemplare sottoscritto dal funzionario
responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, designato nelle forme di legge.
2. L'atto deve indicare:
- la motivazione dell'accertamento;
- la liquidazione dell'imposta dovuta e degli interessi;
- l'ammontare delle sanzioni dovute;
- le modalità di pagamento predefinite.
Art.35
Modalità di pagamento
1. L'importo complessivamente dovuto in esito all'accertamento con adesione deve essere
corrisposto in unica soluzione, entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
2. Se l'importo globale è inferiore, per ogni anno d'imposta ricompreso nell'adesione, a L.
5.000.000= (Euro 2582.29), è consentito il pagamento in un massimo di quattro rate
bimestrali di pari importo.
3. Se l'importo dovuto per ogni anno d'imposta è superiore a 5.000.000= (Euro 2582.29) è
ammesso versamento rateale in un massimo di dodici rate bimestrali di pari importo.
4. Il pagamento della prima rata deve in ogni caso essere eseguito nel termine di cui al primo
comma. Alle rate successive alla prima sono applicati gli interessi legali.
5. In caso di pagamento rateale e relativamente alle somme comprese nelle rate successive
alla prima, quando queste superino nel complesso L.5.000.000=, il contribuente è tenuto a
prestare idonea garanzia bancaria o assicurativa per il periodo di rateazione, aumentato di
un anno.
6. Una volta eseguito il pagamento dell'intero importo dovuto, ovvero, in caso di pagamento
rateale, della prima rata, il contribuente deve consegnare al Comune l'attestazione di
versamento nonché la documentazione afferente alla garanzia prestata. Il Comune rilascia
contestualmente copia dell'atto di accertamento con adesione.
Art.36
Perfezionamento dell'adesione
1. L'adesione si perfeziona con il pagamento dell'intero importo dovuto ovvero con il
versamento della prima rata e con prestazione della garanzia.
TITOLO III
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art.37
Norme finali
1. Per quanto non specificatamente disciplinato dal presente regolamento, trovano
applicazione le disposizioni del D.Lgs. 19 giugno 1997, n.218, del D.Lgs. 18.12.1997,
n.472, della Legge 27 luglio 2000, n.212, della Legge 27.12.2000, n.388, delle disposizioni
di legge e regolamentari di disciplina specifica delle entrate tributarie locali.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente
regolamento.
Art.38
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2001
SOMMARIO
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 - Ambito di applicazione
Art.2 - Principi generali
Art.3 - Chiarezza e trasparenza delle norme regolamentari
Art.4 - Certezza ed efficacia temporale delle norme
Art.5 - Forme di gestione
Art.6 - Aliquote e tariffe
Art.7 - Semplificazione degli adempimenti tributari
Art.8 - Avviso bonario
TITOLO II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
CAPO I - RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI
Art. 9 - Servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti tributari
Art.10 - Assistenza al contribuente
Art.11 - Rapporti con le associazioni, CAAF e ordini professionali
Art.12 - Comunicazioni di atti ed informative all'ufficio tributi
Art.13 - Conoscenza e notificazione degli atti
CAPO II - RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI
Art.14 - Ravvedimento
Art.15 - Cause ostative
Art.16 - Procedura
Art.17 - Errore scusabile
Art.18 - Cause di esimente
CAPO III - DIRITTO D'INTERPELLO
Art.19 - Materie oggetto di interpello e procedura
Art.20 - Effetti
Art.21 - Competenza
CAPO IV - COMPENSAZIONE E ACCOLLO
Art.22 - Oggetto
Art.23 - Procedimento e condizioni
Art.24 - Competenza
CAPO V - TERMINI DI ACCERTAMENTO, RIMBORSO ED INTERESSI
Art.25 - Termini di accertamento
Art.26 - Termini di rimborso
Art.27 - Accertamento crediti e rimborsi di modesta entità
CAPO VI - ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Art.28 - Oggetto dell'adesione
Art.29 - Effetti della definizione
Art.30 - Avvio della procedura su iniziativa del Comune
Art.31 - Richiesta di rinvio e mancata comparizione del contribuente
Art.32 - Svolgimento del contraddittorio
Art.33 - Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente
Art.34 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione
Art.35 - Modalità di pagamento
Art.36 - Perfezionamento dell'adesione
TITOLO III - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art.37 - Norme finali
Art.38 - Entrata in vigore
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Entrate Tributarie - Comune di Spilimbergo