COMUNE DI SPILIMBERGO PROVINCIA DI PORDENONE REGOLAMENTO GENERALE Delle ENTRATE TRIBUTARIE Approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 16.02.2001 CO.RE.CO 09.04.2001, prot.25845/2001 – reg.1313 Modificato con deliberazione consiliare n.78 del 03.12.2001 CO.RE.CO. 07.01.2002, Prot.33462 Modificato con deliberazione consiliare n.10 del 14.02.2011 TITOLO I DISPOSIZONI GENERALI Art.1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, adottato dell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art.52 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446 e dall'art.50 della legge 27.12.1997, n.449, disciplina gli istituti generali dell'attività di gestione delle entrate tributarie del Comune ed è adottato nel rispetto: - delle disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente previste dalla Legge 27.07.2000, n.212; - delle disposizioni di cui al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 2. Costituiscono entrate tributarie comunali le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o comunque entrate aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente. 3. Per quanto attiene all'individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative e regolamentari in materia. Art.2 Principi generali 1. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo dei tributi, nel rispetto dei principi generali di equità, efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente. Art.3 Chiarezza e trasparenza delle norme regolamentari 1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentirne un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate. 2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono essere introdotte riproducendo il testo integrale della norma risultante dopo la modifica. 3. I richiami di altre disposizioni contenute nei provvedimenti normativi in materia tributaria devono dare indicazione sintetica del contenuto della disposizione alla quale s'intende fare rinvio. 4. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme specifiche continuano ad essere applicate se non contrastanti con quelle dei presente regolamento. Art.4 Certezza ed efficacia temporale delle norme 1. Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore. Art.5 Forme di gestione 1. La gestione dell'attività di controllo e di accertamento dei tributi è effettuata in forma diretta, fino a quando il Consiglio comunale non disponga diversamente. L'eventuale gestione in forma associata o in affidamento a terzi sarà avviata secondo le disposizioni di legge vigenti in materia. 2. Le attività di riscossione principale e coattiva dei tributi comunali possono essere gestite: a) direttamente dal Comune; b) in associazione con altri Enti locali, nelle forme di cui agli artt.30, 31 e 32 del D.Lgs. n.267/2000; c) in affidamento a terzi secondo le disposizioni di cui all’art.52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n.446/1997 e successive modifiche ed integrazioni. 3. La gestione di una delle forme di cui al precedente comma, lettere b) e c), se effettuata con modalità diverse da quanto previsto dalla legge, è stabilita dal Consiglio comunale per competenza. Art.6 Aliquote e tariffe 1. Il Consiglio comunale delibera in ordine all'istituzione e all'ordinamento dei tributi. 2. Alla determinazione e all'adeguamento delle relative aliquote e tariffe, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge e dei criteri generali fissati dal Consiglio comunale, provvede la Giunta comunale. 3. In caso di mancata adozione entro il termine di legge delle deliberazioni di cui al comma precedente, si intendono prorogate le aliquote e tariffe applicate per l'anno precedente, salvo quanto previsto dall'art.6 - comma 1 - D.Lgs.n.504/92, in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili. Art.7 Semplificazione degli adempimenti tributari 1. I regolamenti dei singoli tributi devono tenere conto delle esigenze di semplificazione dei contribuenti e non possono porre a carico dei medesimi ulteriori adempimenti non previsti da disposizioni di legge. 2. A Tali fini, con il presente regolamento: - vengono unificati i termini di effettuazione dei rimborsi, la misura degli interessi moratori sia a debito che a credito dei contribuenti secondo le disposizioni del capo V del presente regolamento; - vengono introdotti il principio della compensazione e dell'accollo del debito tributario secondo le disposizioni del Capo IV del presente regolamento. Art.8 Avviso bonario 1. Prima di procedere all'emissione di atti di imposizione, il Funzionario responsabile può invitare il contribuente, a mezzo di apposito avviso, a chiarire la sua posizione in ordine ai fatti descritti dell'avviso stesso. I chiarimenti dovranno essere forniti nel termine indicato nell'avviso, che non può essere inferiore a quindici giorni dalla sua ricezione. 2. Il contribuente ha facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari e alla regolarizzazione di errori formali. 3. L'avviso bonario integra una richiesta formale e obbligatoria di illustrazione di chiarimenti necessari o di produzione di documenti. Esso precede l'emissione di atti di imposizione, allo scopo precipuo di consentire al cittadino di regolarizzare errori formali e di evitare la reiterazione di comportamenti non conformi alle norme. 4. Il Comune deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento del credito medesimo. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a partire dall'anno d'imposta 2001 e possono essere applicate anche alle annualità pregresse, compatibilmente con le esigenze organizzative del Servizio tributi. TITOLO II ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE CAPO I RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI Art.9 Servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali 1. Il servizio di informazione ai cittadini in materia di tributi locali è assicurato dal Comune nel rispetto delle seguenti modalità operative: - apertura di sportello in tutti i giorni feriali e possibilità di accesso ai disabili; - affissione manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale; - distribuzione gratuita di opuscoli informativi sui tributi in vigore, - comunicati stampa su quotidiani locali e via internet. 2. Le informazioni ai cittadini riguardano gli obblighi tributari ed i regimi agevolativi comunque denominati. Presso gli sportelli del servizio tributi e dell'ufficio relazioni con il pubblico è consultabile copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi. 3. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. Art.10 Assistenza al contribuente 1. Il Comune presta assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi in autoliquidazione e, su richiesta dell'interessato, compatibilmente con i criteri di razionalizzazione dell'attività di gestione ed accertamento, può procedere al calcolo del tributo, alla compilazione dei modelli di versamento, alla stesura delle dichiarazioni e delle comunicazioni previste dalla regolamentazione vigente. 2. Le operazioni sono effettuate in base alle informazioni fornite ed alla documentazione esibita dal contribuente. Il Servizio tributi non assume alcuna responsabilità per errori derivanti da notizie inesatte o incomplete. Art.11 Rapporti con le associazioni, CAAF e ordini professionali 1. Il Comune trasmette alle associazioni rappresentative di interessi diffusi, ai centri di assistenza fiscale e agli ordini professionali, che ne facciano richiesta, i regolamenti comunali in materia tributaria, le modificazioni degli stessi, le tariffe e le aliquote annualmente deliberate, entro trenta giorni dall'esecutività delle relative deliberazioni. 2. Il Comune trasmette altresì ai medesimi soggetti, che ne facciano richiesta, i pareri emessi nell'ambito dell'esercizio del diritto si interpello, che rivestano interesse di carattere generale. Nella copia dei pareri è omesso ogni riferimento identificativo dei soggetti interpellanti e della loro situazione patrimoniale. Art.12 Comunicazione di atti ed informative all'ufficio tributi 1. Nell'ambito delle esigenze di semplificazione dei rapporti con i contribuenti, è fatto divieto al Comune di richiedere agli interessati atti o documenti dei quali è già in possesso. In tale ottica sono adottate le seguenti disposizioni allo scopo di facilitare lo scambio di informazioni all'interno dell'Ente: - gli atti di approvazione o modificazione degli strumenti urbanistici comunali, che comportino variazioni della natura giuridica degli immobili interessati rilevanti ai fini dell'applicazione dei tributi comunali; - i mutamenti della destinazione d'uso di aree agricole o edificabili, l'apposizione di vincoli di inedificabilità, i titoli costitutivi di diritti di proprietà e di superficie in favore di cooperative edilizie a proprietà indivisa; - i provvedimenti autorizzativi ad attività edilizia, le certificazioni di agibilità e/o abitabilità e le dichiarazioni di inagibilità e/o inabitabilità degli immobili, a qualunque uso destinati; - i piani particellari di espropriazione per pubblico interesse; - i provvedimenti modificativi ed integrativi dello stradario comunale e della numerazione civica; - i provvedimenti di polizia amministrativa e del commercio rilevanti ai fini tributari; - i provvedimenti autorizzativi all'installazione di forme pubblicitarie; - gli atti amministrativi di revoca o annullamento degli atti indicati nei punti precedenti, emessi dai medesimi uffici, nonché gli atti giurisdizionali o di amministrazioni sovraordinate che incidano sulla validità ed efficacia degli atti medesimi, se depositati presso gli uffici; - ogni ulteriore atto amministrativo e/o contrattuale, comunque denominato, avente rilevanza per le entrate tributarie del Comune. 2. Ove non diversamente specificato dai regolamenti interni, è tenuto alla trasmissione degli atti di cui al precedente comma il responsabile del procedimento individuato ai sensi del D.Lgs. n.267/2000 Art.13 Conoscenza e notificazione degli atti 1. In conformità all'art.6 della Legge 27.07.00, n.212. Il Comune deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. Gli atti tributari, fermo restando le disposizioni di notifica ai sensi di legge, devono essere comunicati nel luogo di effettivo domicilio fiscale o nel luogo dove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico provvedimento, con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. CAPO II RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI Il presente capo disciplina il ravvedimento e le cause di esimente nei tributi comunali ed è adottato ai sensi dell'art.50 della Legge n.449/1997, tenuto conto di quanto disposto dall'art.13 del D.Lgs n.472/1997 Art.14 Ravvedimento 1. In caso di violazione dell'obbligo di versamento dei tributi non dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, la sanzione è ridotta: a) Ad un ottavo del minimo, se entro trenta giorni dalla scadenza vengono corrisposti il tributo dovuto e la sanzione così ridotta; b) Ad un quinto del minimo, se entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui l'infrazione è stata commessa vengono corrisposti il tributo dovuto, gli interessi legali e la sanzione così ridotta. In caso di inesistenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione periodica, la regolarizzazione deve avvenire entro un anno dalla commissione dell'omissione o dell'errore. 2. Annullato. 3. Annullato. Art.15 Cause ostative 1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto regolare notifica. 2. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità o cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino. Art.16 Procedura 1. Competente alla gestione della procedura è il Servizio tributi del Comune. 2. Per i tributi per i quali è previsto il versamento tramite ruolo, l'interessato dovrà presentare al Comune la dichiarazione integrativa nei termini stabiliti dall'art.14 del presente regolamento, evidenziando le violazioni che intende regolarizzare. Il Servizio tributi provvederà di conseguenza all'iscrizione a ruolo del tributo, degli interessi legali e della sanzione ridotta, comunicando preventivamente con apposito avviso al contribuente l'ammontare delle somme liquidate. In tale ipotesi il ravvedimento si perfeziona se il versamento avviene entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. In caso contrario, Il Comune potrà procedere all'accertamento con le modalità ordinarie. Art.17 Errore scusabile 1. Nel caso di errore scusabile commesso nell'effettuazione di un pagamento ovvero nella compilazione di una dichiarazione integrativa, relativi ad un'ipotesi di ravvedimento, la regolarizzazione sarà comunque valida se l'interessato versa la differenza ovvero rimuove l'irregolarità entro trenta giorni dalla richiesta del Comune. Art.18 Cause di esimente 1. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di violazioni formali che non siano di ostacolo all'attività di accertamento e che non incidano sulla determinazione o sul pagamento del tributo, a condizione che l'irregolarità venga rimossa entro 30 giorni dall'eventuale richiesta del Comune. 2. La nullità della dichiarazione non sottoscritta può essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune. 3. In caso di versamento del tributo a Comune incompetente, è dovuto il pagamento del tributo e degli interessi legali, senza applicazione di sanzioni. 4. Le sanzioni e gli interessi non possono comunque essere addebitati se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da decisioni, atti o regolamenti del Comune. 5. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito delle norme tributarie legislative e regolamentari o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta. CAPO III DIRITTO D'INTERPELLO Il presente capo è emanato ai sensi degli artt. 50 della legge n.449/97, 52 del D.Lgs. n.446/97 e 11 della Legge n.212/2000 e disciplina il diritto di interpello dei contribuenti nell'ambito delle problematiche dei tributi comunali Art.19 Materie oggetto di interpello e procedura 1 Possono essere proposte dai contribuenti istanze concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. 2 L'interpello si propone attraverso l'invio di un'apposita istanza circostanziata e specifica, debitamente sottoscritta, eventualmente corredata dalla documentazione utile alla soluzione del medesimo; il contribuente potrà altresì indicare l'interpretazione normativa suggerita. 3 La presentazione dell'istanza non produce alcun effetto sulla decorrenza dei termini di impugnativa ovvero sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari. 4 Il termine per la risposta del Comune è di centoventi giorni e deve essere notificato al richiedente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 5 Il Funzionario responsabile può formulare ulteriori richiesta di chiarimenti ed informazioni in merito al quesito proposto. L'invio della richiesta interrompe il decorso del termine di risposta sino all'avvenuta ricezione del riscontro del contribuente. Art.20 Effetti 1 L'interpello ha effetto unicamente nei confronti del soggetto istante, subordinatamente alla veridicità, esattezza e completezza di quanto dal medesimo rappresentato. 2 La risposta dell'Ente impositore, scritta e motivata, è vincolante solo nei confronti del richiedente e limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello. La mancata risposta entro il termine di centoventi giorni, determina implicitamente l'accoglimento dell'interpretazione o del comportamento prospettato da richiedente, nonché l'esclusione dell'applicazione di sanzioni irrogate o irrogabili. 3 Il mutamento di parere causato dall'evoluzione dell'interpretazione ovvero dall'indirizzo della giurisprudenza dovrà essere notificato al richiedente e potrà consentire l'esercizio dell'ordinaria attività di accertamento limitatamente alle irregolarità commesse dopo il ricevimento del parere stesso da parte del contribuente. Art.21 Competenza 1. Competente a gestire la procedura di interpello è il funzionario responsabile del tributo al quale l'istanza afferisce. 2. Il funzionario responsabile, nel termine fissato per la risposta, acquisisce gli eventuali pareri tecnici pregiudiziali alla stessa e può consultare esperti nelle materie oggetto dell'istanza. 3. Per questioni di particolare complessità e rilevanza, che rivestano portata generale, il funzionario responsabile può, a mezzo di specifica istruttoria, richiedere alla Giunta comunale la formulazione di un atto di indirizzo. CAPO IV COMPENSAZIONE E ACCOLLO Art. 22 Oggetto 1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme del presente capo. 2. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario. Art.23 Procedimento e condizioni 1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo relative ad anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto di rimborso. 2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma uno deve presentare al Comune, entro sessanta giorni dalla scadenza del pagamento una dichiarazione contenente i seguenti elementi: - generalità e codice fiscale del contribuente; - tributo dovuto al lordo della compensazione; - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta. 3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti. 4. E' in facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione. 5. La compensazione non può essere riconosciuta qualora la comunicazione di cui al secondo comma non sia stata presentata o sia carente degli elementi ivi indicati. 6. L'indebita compensazione di tributi relativi ad anni per i quali è intervenuta decadenza del diritto a rimborso, dà luogo a recupero da parte del Comune del credito non versato con applicazione di sanzioni ed interessi. 7. Non è ammessa compensazione tra tributi diversi e nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo. Art. 24 Competenza 1. La comunicazione di compensazione di cui al precedente articolo è indirizzata al funzionario responsabile del tributo. 2. In caso di tributi in autoliquidazione, la cui gestione e riscossione sia affidata a concessionario, quest'ultimo è tenuto a ricevere la comunicazione di compensazione e ad osservare il procedimento ivi disciplinato. L'aggio di esazione è calcolato sulle somme liquidate dal contribuente a seguito della compensazione. CAPO V TERMINI DI ACCERTAMENTO, RIMBORSO ED INTERESSI Art.25 Termini di accertamento 1. Gli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni tributarie relativi a tutti i tributi comunali devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata o doveva essere presentata la dichiarazione o nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento del tributo. Art.26 Termini di rimborso 1 Il termine di presentazione delle istanze di rimborso relative a tutti i tributi comunali è di tre anni, decorrenti dal pagamento ovvero, se successiva, dalla data in cui il diritto al rimborso è stato definitivamente riconosciuto con sentenza o con provvedimento di autotutela amministrativa. 2 Sulle somme dovute ai contribuenti maturano gli interessi nella stessa misura prevista per i crediti tributari del Comune. Art. 27 Accertamento crediti e rimborsi di modesta entità 1. Ai sensi dell'art.17 - comma 88 - della Legge 15 maggio 1997, n.127, non sono dovuti rimborsi di imposta dell'importo complessivamente non superiore a lire ventimila. 2. Ai sensi dell'art.1 del D.P.R. n.129/99, non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei tributi comunali, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative ed interessi qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo di lire trentaduemila. 3. La disposizione di cui al comma due non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo. CAPO VI ACCERTAMENTO CON ADESIONE Art.28 Oggetto dell'adesione 1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono. 2. E' ammessa l'adesione parziale, con riferimento solo ad alcune delle fattispecie oggetto di accertamento. 3. L'accertamento con adesione è ammesso unicamente nei casi riguardanti questioni di estimazione di fatto, che si risolvano in apprezzamenti valutativi, con esclusione quindi delle circostanze che attengano alla corretta interpretazione di norme di legge nonché, in generale, delle fattispecie in cui l'obbligazione tributaria è determinabile in modo oggettivo. Art.29 Effetti della definizione 1. L'atto di accertamento con adesione non è impugnabile, né è integrabile o modificabile da parte del contribuente e dell'Amministrazione comunale. L'adesione preclude l'ulteriore azione accertatrice del Comune con riferimento alle fattispecie imponibili che ne hanno costituito oggetto. 2. L'accertamento con adesione non esplica effetti ai fini dell'applicazione di altri tributi, erariali e non, né a fini extra tributari. 3. La definizione conseguente all'accertamento con adesione comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura ridotta ad un quarto del minimo edittale. Art.30 Avvio della procedura su iniziativa del Comune 1. Il Comune può invitare i contribuenti a definire l'accertamento con adesione a mezzo lettera raccomandata, con preavviso non inferiore a quindici giorni. 2. Nella lettera sono indicati: - Il giorno, l'ora ed il luogo dell'incontro; - Il nominativo del responsabile del procedimento; - Il periodo o i periodi d'imposta suscettibili di definizione; - I dati e le notizie rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso del Comune. 3. L'invito può essere formulato nell'avviso bonario di cui all'art. 8 del presente regolamento Art.31 Richiesta di rinvio e mancata comparizione del contribuente 1. Il contribuente può chiedere, con istanza presentata almeno cinque giorni prima della data stabilita, per non più di una volta, il rinvio dell'incontro. In tal caso il Comune procede a fissare una nuova data, con le modalità di cui al comma precedente. 2. E' fatto sempre salvo l'impedimento causato da forza maggiore. 3. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento. Art.32 Svolgimento del contraddittorio 1. Lo svolgimento del contraddittorio tra Comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine dell'incontro e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione. 2. Se sono necessari più incontri allo scopo di esperire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro. Art.33 Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente 1. In caso di notifica di avviso di accertamento non preceduto da invito all'adesione, il contribuente può presentare entro il termine previsto per l'impugnazione, con consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, istanza di accertamento con adesione. I termini di presentazione di eventuale ricorso sono sospesi per novanta giorni a decorre dalla data di presentazione dell'istanza. 2. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, ovvero, se l'istanza è già stata presentata, comporta la rinuncia alla stessa. 3. All'atto di perfezionamento dell'adesione, l'avviso di accertamento perde efficacia. 4. Il contribuente può sempre chiedere, con le modalità di cui al primo comma, la formulazione di una proposta di accertamento con adesione, anteriormente alla notifica dell'avviso di accertamento. 5. Il Comune, se l'istanza e ammissibile a norma dell'art.28 del presente regolamento, accoglie la richiesta formulando invito a comparire. 6. Si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente capo. Art.34 Contenuto dell'atto di accertamento con adesione 1. L'accertamento con adesione è redatto in duplice esemplare sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, designato nelle forme di legge. 2. L'atto deve indicare: - la motivazione dell'accertamento; - la liquidazione dell'imposta dovuta e degli interessi; - l'ammontare delle sanzioni dovute; - le modalità di pagamento predefinite. Art.35 Modalità di pagamento 1. L'importo complessivamente dovuto in esito all'accertamento con adesione deve essere corrisposto in unica soluzione, entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'atto. 2. Se l'importo globale è inferiore, per ogni anno d'imposta ricompreso nell'adesione, a L. 5.000.000= (Euro 2582.29), è consentito il pagamento in un massimo di quattro rate bimestrali di pari importo. 3. Se l'importo dovuto per ogni anno d'imposta è superiore a 5.000.000= (Euro 2582.29) è ammesso versamento rateale in un massimo di dodici rate bimestrali di pari importo. 4. Il pagamento della prima rata deve in ogni caso essere eseguito nel termine di cui al primo comma. Alle rate successive alla prima sono applicati gli interessi legali. 5. In caso di pagamento rateale e relativamente alle somme comprese nelle rate successive alla prima, quando queste superino nel complesso L.5.000.000=, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia bancaria o assicurativa per il periodo di rateazione, aumentato di un anno. 6. Una volta eseguito il pagamento dell'intero importo dovuto, ovvero, in caso di pagamento rateale, della prima rata, il contribuente deve consegnare al Comune l'attestazione di versamento nonché la documentazione afferente alla garanzia prestata. Il Comune rilascia contestualmente copia dell'atto di accertamento con adesione. Art.36 Perfezionamento dell'adesione 1. L'adesione si perfeziona con il pagamento dell'intero importo dovuto ovvero con il versamento della prima rata e con prestazione della garanzia. TITOLO III NORME TRANSITORIE E FINALI Art.37 Norme finali 1. Per quanto non specificatamente disciplinato dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni del D.Lgs. 19 giugno 1997, n.218, del D.Lgs. 18.12.1997, n.472, della Legge 27 luglio 2000, n.212, della Legge 27.12.2000, n.388, delle disposizioni di legge e regolamentari di disciplina specifica delle entrate tributarie locali. 2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento. Art.38 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2001 SOMMARIO TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 - Ambito di applicazione Art.2 - Principi generali Art.3 - Chiarezza e trasparenza delle norme regolamentari Art.4 - Certezza ed efficacia temporale delle norme Art.5 - Forme di gestione Art.6 - Aliquote e tariffe Art.7 - Semplificazione degli adempimenti tributari Art.8 - Avviso bonario TITOLO II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE CAPO I - RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI Art. 9 - Servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti tributari Art.10 - Assistenza al contribuente Art.11 - Rapporti con le associazioni, CAAF e ordini professionali Art.12 - Comunicazioni di atti ed informative all'ufficio tributi Art.13 - Conoscenza e notificazione degli atti CAPO II - RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI Art.14 - Ravvedimento Art.15 - Cause ostative Art.16 - Procedura Art.17 - Errore scusabile Art.18 - Cause di esimente CAPO III - DIRITTO D'INTERPELLO Art.19 - Materie oggetto di interpello e procedura Art.20 - Effetti Art.21 - Competenza CAPO IV - COMPENSAZIONE E ACCOLLO Art.22 - Oggetto Art.23 - Procedimento e condizioni Art.24 - Competenza CAPO V - TERMINI DI ACCERTAMENTO, RIMBORSO ED INTERESSI Art.25 - Termini di accertamento Art.26 - Termini di rimborso Art.27 - Accertamento crediti e rimborsi di modesta entità CAPO VI - ACCERTAMENTO CON ADESIONE Art.28 - Oggetto dell'adesione Art.29 - Effetti della definizione Art.30 - Avvio della procedura su iniziativa del Comune Art.31 - Richiesta di rinvio e mancata comparizione del contribuente Art.32 - Svolgimento del contraddittorio Art.33 - Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente Art.34 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione Art.35 - Modalità di pagamento Art.36 - Perfezionamento dell'adesione TITOLO III - NORME TRANSITORIE E FINALI Art.37 - Norme finali Art.38 - Entrata in vigore