COMUNE DI GARBAGNATE MONASTERO Imposta comunale sugli immobili Anno 2011 Opuscolo informativo riguardante gli adempimenti in materia di I.C.I. per il corrente anno, secondo quanto stabilito dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale di questo Ente, dalle leggi nazionali e, in particolare, dal Decreto legge 27.05.2008 n. 93 convertito in Legge n. 126/2008, che ha abolito l’imposta sull’abitazione principale. MODIFICHE I.C.I. PER L’ANNO 2011: 1) Incremento dei valori delle aree edificabili I dettagli nel presente opuscolo Il Decreto Legge n. 93 del 27.05.2008, convertito in Legge n. 126/2008, ha escluso dall’imposta, a decorrere dall’anno 2008, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo – in base all’anagrafe – che non siano classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9. Rientrano altresì nell’esclusione, salvo l’appartenenza a tali categorie, le seguenti tipologie di immobili assimilate dal Regolamento Comunale (art. 22) ad abitazione principale: a) le unità immobiliari appartenenti alle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; b) gli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti Autonomi per le Case Popolari (oggi ALER); c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate; d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio delle Stato, a condizione che non risultino locate; e) le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, ancorché possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili) anche se ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l’abitazione principale. f) Due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione. Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito: a) ai parenti in linea retta fino al secondo grado (i genitori ed il figlio – l’avo o l’ava ed il nipote). b) Tale equiparazione si estende anche ai casi in cui l’abitazione è in comproprietà a condizione che uno dei parenti abbia i requisiti di cui al punto a). c) Potranno usufruire dell’agevolazione per l’abitazione principale le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti di cui al punto .2 lettera a) del presente articolo a condizione che: nella stessa il parente via abbia stabilito la residenza anagrafica. Venga presentata dal proprietario/i apposita comunicazione attestante l’esistenza dei requisiti di cui sopra entro il primo termine utile per il versamento dell’ICI .Nel caso in cui la condizioni si verifichi successivamente al termine di cui sopra, la comunicazione dovrà essere presentata entro il termine previsto per il saldo. La comunicazione, decorre dal momento in cui si è verificata la condizione prevista ed ha effetto per gli anni successivi qualora la situazione risulti immutata. La variazione o la cessazione delle condizioni devono essere formalmente comunicate negli stessi termini della comunicazione di cui sopra. d) I punti c) e d) sono stati aggiunti con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 07.04.2010. Nota: rimane l’obbligo del pagamento dell’imposta (per la percentuale di competenza) per i comproprietari o contitolari di altri diritti reali di unità immobiliari utilizzate da altri soggetti come abitazione principale. VERSAMENTO Il pagamento dell’imposta dovrà essere effettuato direttamente a questo Comune mediante: c/c postale n. 43195528 intestato a: Comune di Garbagnate Monastero Servizio Tesoreria I.C.I. Viale Brianza n. 8 – 23846 GARBAGNATE MONASTERO versamento sul oppure presso la Tesoreria – Via Provinciale n. 43. Comunale INTESA SANPAOLO SPA – sportello di Garbagnate Monastero E’ possibile inoltre il pagamento dell’imposta, presso qualunque sportello bancario, tramite modello F24. I bollettini di c/c sono disponibili presso gli uffici comunali. Il versamento dovrà essere effettuato scegliendo tra: UNICO PAGAMENTO: ENTRO IL 16.06.2011 …………… o in alternativa …………………. PRIMA RATA: ENTRO IL 16.06.2011 (50% dell’imposta annua dovuta) SECONDA RATA: ENTRO IL 16.12.2011 SALDO ICI 2011 E’ possibile eseguire on-line il conteggio dell’imposta sul sito www.comune.garbagnate-monastero.lc.it cliccando CALCOLA L’ICI ON LINE nella sezione ICI. La normativa sull’ICI prevede che il versamento in acconto sia pari al 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dell’anno precedente. Nel nostro comune le aliquote e le detrazioni per il 2011 sono rimaste invariate rispetto al 2010. - L’importo non è dovuto se non supera € 2,58. - I versamenti dell’imposta possono essere eseguiti da uno dei contitolari anche per conto degli versamento riguardi la totalità dell’imposta relativa alla comproprietà. altri purché il Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, o per eccesso se superiore. ALIQUOTA E DETRAZIONI 2011 Con deliberazione n. 5 del 11.01.2011 il Consiglio Comunale ha confermato: (1) L’aliquota del 5 per mille per tutte le categorie catastali dei fabbricati e per le aree fabbricabili. (2) La detrazione di € 103,29 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze solo per la parte di essa che non trova totale capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale. La detrazione La detrazione annua di € 103,29 viene riconosciuta per l’abitazione principale, classificata nelle categorie A/1 – A/8 e A/9 e le relative pertinenze ed è da ripartire in parti uguali tra i proprietari o titolari di altro diritto reale che vi risiedono e da calcolare in base ai mesi di residenza anagrafica, oppure per le medesime tipologie di abitazioni “assimilate” dal Regolamento Comunale (art. 22). Il calcolo della detrazione deve tenere conto del fatto che: Nel caso di comproprietà, la detrazione viene suddivisa in parti uguali, indipendentemente dalla percentuale di possesso La quota di detrazione spettante, nel caso di comproprietà, deve essere poi rapportata ai mesi dell’anno in cui l’abitazione è adibita a dimora principale. DICHIARAZIONE I.C.I. 2011 La dichiarazione va presentata in caso di: - immobili che godono di riduzioni dell’imposta; immobili oggetto di atti notarili per i quali non è stato utilizzato il MUI (Modello Unico Informatico); tutti gli altri casi nei quali il comune non può venire autonomamente in possesso delle informazioni necessarie per verificare la situazione del contribuente. Va presentata mediante: spedizione a mezzo posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno; con consegna diretta all’Ufficio Tributi; entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2010 (30 giugno 2011). AREE FABBRICABILI Il valore delle aree fabbricabili è stato aggiornato con Delibera della Giunta Comunale n. 32 in data 29.03.2011, come risulta dalla tabella sotto indicata. LOCALITA’ NESSUN VINCOLO ZONA F ZONA B-C ZONA D NESSUN VINCOLO ZONA A PER IL VOLUME EFFET. EURO/MQ.DEDOT. L’ONERE DEM. DI E/MQ. 12,91 ZONA CENTRALE (NUCLEI GARBAGNATE E BRONGIO) 88,00 102,00 ZONA PERIFERICA 81,00 92,00 CON P.A. IN FASE DI ATTUAZIONE ZONA F ZONA B-C ZONA D ZONA A PER IL VOLUME EFFET. EURO/MQ.DEDOT. L’ONERE DEM. DI E/MQ. 12,91 CON P.A. DA ATTUARE ZONA F ZONA B-C ZONA D ZONA A PER IL VOLUME EFFET. EURO/MQ.DEDOT. L’ONERE DEM. DI E/MQ. 12,91 79,00 ZONA ARTIGIANALE INDUSTRIALE E COMMERCIALE DIREZIONALE ZONA PER SERVIZI PUBBLICI Distanti oltre 100 mt. dalle reti tecnologiche pubbliche ZONA ZONA ZONA ZONA A PER IL VOLUME F B-C D EFFET. EURO/MQ.DEDOT. L’ONERE DEM. DI E/MQ. 12,91 97,00 73,00 90,00 84,00 80,00 70,00 66,00 81,00 77,00 71,00 65,00 57,00 88,00 92,00 24,00 SCHEMA DI CALCOLO: ZONA A: Volume del fabbricato da demolire moltiplicato per il corrispondente valore espresso in Euro/mc desunto dalla tabella di cui sopra. ZONE: B – C – D: Superficie in zona omogenea moltiplicata per il corrispondente valore espresso in Euro/mq desunto dalla tabella di cui sopra. L’ufficio tributi è a disposizione per qualsiasi chiarimento Tel. 031/850032 (int. 2) – Fax 031/870054 e-mail: [email protected] 78,00