COMUNE DI GARBAGNATE MONASTERO
Imposta comunale sugli immobili Anno 2010
Opuscolo informativo riguardante gli adempimenti in materia di I.C.I. per il corrente anno,
secondo quanto stabilito dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale di questo Ente,
dalle leggi nazionali e, in particolare, dal Decreto legge 27.05.2008 n. 93 convertito in Legge
n. 126/2008, che ha abolito l’imposta sull’abitazione principale.
MODIFICHE I.C.I. PER L’ANNO 2010:
1) Incremento dei valori delle aree edificabili;
2) Modifica art. 22 regolamento comunale
(uso gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado)
I dettagli nel presente opuscolo
Il Decreto Legge n. 93 del 27.05.2008, convertito in Legge n. 126/2008, ha escluso dall’imposta, a decorrere
dall’anno 2008, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo – in
base all’anagrafe – che non siano classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9.
Rientrano altresì nell’esclusione, salvo l’appartenenza a tali categorie, le seguenti tipologie di immobili assimilate
dal Regolamento Comunale (art. 22) ad abitazione principale:
a)
le unità immobiliari appartenenti alle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale
dei soci assegnatari;
b) gli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti Autonomi per le Case Popolari (oggi ALER);
c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino
locate;
d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel
territorio delle Stato, a condizione che non risultino locate;
e) le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, ancorché possedute a titolo di
proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione
principale. Si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi,
cantine e simili), C/6 (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e
simili) anche se ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l’abitazione principale.
f) Due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a
condizione che venga comprovato che è stata presentata all’UTE regolare richiesta di variazione ai fini
dell’unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre
dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione.
Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito:
a) ai parenti in linea retta fino al secondo grado (i genitori ed il figlio – l’avo o l’ava ed il nipote).
b) Tale equiparazione si estende anche ai casi in cui l’abitazione è in comproprietà a condizione che uno dei
parenti abbia i requisiti di cui al punto a).
c)
d)
Potranno usufruire dell’agevolazione per l’abitazione principale le unità immobiliari
concesse in uso gratuito ai parenti di cui al punto .2 lettera a) del presente articolo a
condizione che:
Ö nella stessa il parente via abbia stabilito la residenza anagrafica.
Ö Venga presentata dal proprietario/i apposita comunicazione attestante
l’esistenza dei requisiti di cui sopra entro il primo termine utile
per il
versamento dell’ICI .Nel caso in cui la condizioni si verifichi successivamente al
termine di cui sopra, la comunicazione dovrà essere presentata entro il termine
previsto per il saldo.
La comunicazione, decorre dal momento in cui si è verificata la condizione prevista ed
ha effetto per gli anni successivi qualora la situazione risulti immutata. La variazione o
la cessazione delle condizioni devono essere formalmente comunicate negli stessi
termini della comunicazione di cui sopra.
I punti c) e d) sono stati aggiunti con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 07.04.2010.
Nota: rimane l’obbligo del pagamento dell’imposta (per la percentuale di competenza) per i comproprietari o
contitolari di altri diritti reali di unità immobiliari utilizzate da altri soggetti come abitazione principale.
VERSAMENTO
Il pagamento dell’imposta dovrà essere effettuato
direttamente a questo Comune mediante:
¾
c/c postale n. 43195528 intestato a:
Comune di Garbagnate Monastero
Servizio Tesoreria I.C.I.
Viale Brianza n. 8 – 23846 GARBAGNATE MONASTERO
versamento sul
oppure
¾
presso la Tesoreria
– Via Provinciale n. 43.
Comunale INTESA SANPAOLO SPA – sportello di Garbagnate Monastero
E’ possibile inoltre il pagamento dell’imposta, presso qualunque sportello bancario, tramite modello F24.
I bollettini di c/c sono disponibili presso gli uffici comunali.
Il versamento dovrà essere effettuato
scegliendo tra:
UNICO PAGAMENTO:
ENTRO IL 16.06.2010
…………… o in alternativa ………………….
PRIMA RATA:
ENTRO IL 16.06.2010
(50% dell’imposta annua dovuta)
SECONDA RATA:
ENTRO IL 16.12.2010
SALDO ICI 2010
E’ possibile eseguire on-line il conteggio dell’imposta sul sito
www.comune.garbagnate-monastero.lc.it
cliccando CALCOLA L’ICI ON LINE nella sezione ICI.
La normativa sull’ICI prevede che il versamento in acconto sia pari al 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base
dell’aliquota e delle detrazioni dell’anno precedente. Nel nostro comune le aliquote e le detrazioni per il 2010 sono
rimaste invariate rispetto al 2009.
- L’importo non è dovuto se non supera € 2,58.
- I versamenti dell’imposta possono essere eseguiti da uno dei contitolari anche per conto degli
versamento riguardi la totalità dell’imposta relativa alla comproprietà.
altri purché il
Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione è
inferiore a 49 centesimi, o per eccesso se superiore.
ALIQUOTA E DETRAZIONI 2010
Con deliberazione n. 7 del 07.04.2010 il Consiglio Comunale ha confermato:
(1) L’aliquota del 5 per mille per tutte le categorie
catastali dei fabbricati e per le aree fabbricabili.
(2) La detrazione di € 103,29 per l’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale e per le relative
pertinenze solo per la parte di essa che non trova
totale capienza in sede di tassazione dell’abitazione
principale.
La detrazione
La detrazione annua di € 103,29 viene riconosciuta per l’abitazione principale, classificata nelle categorie A/1 –
A/8 e A/9 e le relative pertinenze ed è da ripartire in parti uguali tra i proprietari o titolari di altro diritto reale
che vi risiedono e da calcolare in base ai mesi di residenza anagrafica, oppure per le medesime tipologie di
abitazioni “assimilate” dal Regolamento Comunale (art. 22).
Il calcolo della detrazione deve tenere conto del fatto che:
Nel caso di comproprietà, la
detrazione viene suddivisa in parti
uguali, indipendentemente dalla
percentuale
di possesso
La quota di detrazione spettante,
nel caso di comproprietà, deve
essere poi rapportata ai mesi
dell’anno in cui l’abitazione è
adibita a dimora principale.
DICHIARAZIONE I.C.I. 2010
La dichiarazione va presentata in caso di:
-
immobili che godono di riduzioni dell’imposta;
immobili oggetto di atti notarili per i quali non è stato utilizzato il MUI (Modello Unico Informatico);
tutti gli altri casi nei quali il comune non può venire autonomamente in possesso delle informazioni
necessarie per verificare la situazione del contribuente.
Va presentata mediante:
spedizione a mezzo posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno;
con consegna diretta all’Ufficio Tributi;
entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2009 ovvero entro il 31
luglio 2010.
AREE FABBRICABILI
Il valore delle aree fabbricabili è stato aggiornato con Delibera della Giunta Comunale n. 37 in data 07.04.2010, come risulta dalla tabella sotto
indicata.
LOCALITA’
NESSUN VINCOLO
ZONA
F
ZONA
B-C
ZONA
D
NESSUN VINCOLO
ZONA A PER IL VOLUME
EFFET.
EURO/MQ.DEDOT.
L’ONERE DEM. DI E/MQ.
12,91
ZONA CENTRALE
(NUCLEI
GARBAGNATE
E BRONGIO)
80,00
93,00
ZONA PERIFERICA
74,00
84,00
CON P.A. IN FASE DI ATTUAZIONE
ZONA
F
ZONA
B-C
ZONA
D
ZONA A PER IL VOLUME
EFFET.
EURO/MQ.DEDOT.
L’ONERE DEM. DI E/MQ.
12,91
CON P.A. DA ATTUARE
ZONA
F
ZONA
B-C
ZONA
D
ZONA A PER IL VOLUME
EFFET.
EURO/MQ.DEDOT.
L’ONERE DEM. DI E/MQ.
12,91
72,00
ZONA
ARTIGIANALE
INDUSTRIALE E
COMMERCIALE
DIREZIONALE
ZONA PER SERVIZI
PUBBLICI
Distanti oltre 100 mt. dalle reti tecnologiche pubbliche
ZONA
ZONA
ZONA
ZONA A PER IL VOLUME
F
B-C
D
EFFET.
EURO/MQ.DEDOT.
L’ONERE DEM. DI E/MQ.
12,91
88,00
66,00
82,00
76,00
73,00
64,00
60,00
74,00
70,00
65,00
59,00
52,00
80,00
84,00
22,00
SCHEMA DI CALCOLO:
ZONA A:
Volume del fabbricato da demolire moltiplicato per il corrispondente valore espresso in Euro/mc desunto dalla tabella di cui sopra.
ZONE: B – C – D:
Superficie in zona omogenea moltiplicata per il corrispondente valore espresso in Euro/mq desunto dalla tabella di cui sopra.
L’ufficio tributi è a disposizione per qualsiasi chiarimento
Tel. 031/850032 (int. 21) – Fax 031/870054
e-mail: [email protected]
71,00
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