Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ivrea – Pinerolo - Torino
Corso di formazione in materia di enti locali
Torino, 17 aprile 2008
IL PERSONALE
dotazioni organiche
programma del fabbisogno
assunzioni
Daniela Giordano
La dotazione organica
Le Amministrazioni determinano il proprio
fabbisogno di personale
sulla base delle attività istituzionali che
sono chiamati a svolgere.
Fabbisogno che si esprime attraverso la
definizione delle dotazioni organiche
La dotazione organica
E’ costituita
dal totale complessivo del numero di posti di lavoro
a tempo indeterminato previsti nel regolamento
dell’Ente,
ripartiti nelle singole categorie del nuovo
ordinamento e, nell’ambito di queste ultime,
in ciascun”profilo professionale”
Organo competente all’adozione e variazione
è la Giunta nel rispetto dei criteri generali
stabiliti dal Consiglio
La dotazione organica: normativa di riferimento
art 6 DLgs 165/2001
(”…..Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni
organiche si procede periodicamente e comunque a
scadenza triennale…” )
art. 48, co. 3 e art 89 del DLgs 267/2000
(autonomia degli enti nella determinazione della
propria dotazione organica ), ma…..
La dotazione organica
… lo Stato,
competente in materia di perequazione delle risorse
finanziarie e di armonizzazione
e coordinamento dei bilanci pubblici,
interviene,
attraverso le leggi finanziarie, imponendo limiti
numerici alle assunzioni di personale nella PA e
fissando tetti alla consistenza
delle dotazioni organiche.
La dotazione organica: rideterminazione (1)
art 34 della legge 289/2002 (Finanziaria 2003):
introduce l’obbligo di rideterminazione delle dotazioni
organiche (con esonero per i Comuni con popolazione <3000
ab.), correlato al principio di invarianza della spesa e al
vincolo di non superamento dei posti di organico alla data del
29 settembre 2002, secondo la disciplina dettata da apposito
DPCM (poi adottato il 12.09.03).
La dotazione organica: rideterminazione (2)
Art 1, co 93, L.311/2004 (Finanziaria 2005), introduce l’obbligo per le
autonomie locali di operare riduzioni delle rispettive dotazioni organiche
secondo l’ambito di applicazione da definirsi con DPCM.
Il DPCM 15.02.2006 stabilisce che la rideterminazione delle dotazioni
organiche deve avere a riferimento la spesa relativa al personale in
servizio riferito a ciascuna qualifica, alla data del 31.12.2004. Detta
spesa non può essere aumentata , in relazione alla media percentuale tra
posti in organico e posti vacanti al 1.01.2004, in misura superiore alle
percentuali fissate per fasce demografiche. La dotazione organica
rideterminata non può comportare una spesa complessiva superiore né
alla spesa come sopra quantificata, né alla spesa relativa alla dotazione
vigente al 31.12.2004 (sulla quale, comunque, l’obbligo di riduzione è
limitato al 5%).
Programma triennale del fabbisogno di personale
Normativa di riferimento (1)
Art 39 L 449/97 (Finanziaria 1998)
co. 1: obbligo, per tutte le PP AA, della programmazione triennale del
fabbisogno di personale al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione
delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle
disponibilità finanziarie e di bilancio
co. 19: gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi suddetti
finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale
Art 91 DLgs 267/2000 (TUEL)
Co 1 e 2 riproducono per gli enti locali i principi
e gli obblighi di cui all’art 39 L 449/97
Programma triennale del fabbisogno di personale
Normativa di riferimento (2)
Art 19 co 8 L 448/2001
gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che
i documenti di programmazione triennale del fabbisogno
di personale siano improntati al principio di riduzione complessiva
della spesa e che eventuali deroghe a tale principio
siano analiticamente motivate
Art 6 co 4 e 6 del DLgs 165/2001
riprende organicamente per le PP AA le disposizioni in materia di
programmazione triennale alla quale collega le variazioni delle dotazioni
organiche e riconduce l’avvio delle procedure
di reclutamento del personale
SPESA PER IL PERSONALE
La programmazione triennale del fabbisogno deve, però,
“fare i conti”
con i limiti alle assunzioni e i tetti di spesa
fissati dalle Leggi Finanziarie,
da ultimo con la
Legge 266/05 (Finanziaria 2006) ….
SPESA DI PERSONALE
ENTI SOGGETTI AL PATTO
….La legge finanziaria 2006 è l’ultima che fissa un limite numerico e
un parametro di riferimento per la riduzione della spesa
(art 1, commi 198 -204, legge 266/2005)
SPESA 2006 = SPESA 2004 – 1%
Per le leggi finanziarie 2007 e 2008 l’obbligo di riduzione della spesa è
indefinito
SPESA 2007 < SPESA 2006
(art 1, comma 557, legge 296/2006)
SPESA 2008 < SPESA 2007
(art 3, comma 120, legge 244/2007)
SPESA DI PERSONALE
ENTI SOGGETTI AL PATTO
“Ma come si computa l’avvenuta riduzione di spesa di
personale nel 2008:
a)
Si utilizza come parametro di riferimento l’esercizio 2007,
indipendentemente dal fatto che l’Ente nell’anno passato
abbia ridotto la spesa di personale dell’esercizio
precedente?
LETTURA SOSTANZIALE
b)
Si fa riferimento al limite previsto dalla legge per l’anno
interessato?
LETTURA FORMALE
Corte Conti Umbria n. 2/08 del 28.03.08: lettura sostanziale
!!!!!!!!! Rimarrà una pronuncia isolata?
Di contro …………..
SPESA DI PERSONALE
ENTI SOGGETTI AL PATTO
CRITERI PER IL CALCOLO
Ministero Interno nel 2007, criterio restrittivo: richiamava in vita il
parametro previsto dal comma 198 e sgg della legge finanziaria 2006
Ministero Economia, par 34748 del 31.03.08: pur non operando per
la spesa di personale 2007, ricondotta all’interno dell’obietiivo generale
del patto di stabilità, la disciplina limitativa di cui ai commi 198-204 L Fin
2006, ai fini della definizione delle spese di personale quale aqggregato
omogeneo per il confronto dei dati 2006-2008, deve farsi riferimento alla
circolare n.9/2006 del min Economia .
Assunzioni a Tempo Indeterminato e Spesa di Personale
negli Enti soggetti al Patto di Stabilità (1)
•
Assunzioni a T.I. senza specifiche limitazioni
•
Spesa di personale: confermato il principio di
riduzione della spesa rispetto all’anno precedente,
di cui al co. 557 art.1 L. Fin. 2007
(già nel
2007 disapplicate le limitazioni di cui alle leggi finanziarie 2005 e 2006)
– Min. Econ. parere n.60145/22.10.2007: “l’obiettivo della
norma è quello generale del contenimento delle spese di
personale, sensibilizzando gli Enti al controllo della
dinamica della spesa”
– Corte Conti Umbria, del. N.8/2007: “il co. 557 è norma
cogente”
– Corte Conti Piemonte, pareri nn.5 e 6/2007: “esiste un
obbligo preciso di ridurre le spese di personale nel 2007
Assunzioni a Tempo Indeterminato e Spesa di Personale
negli Enti soggetti al Patto di Stabilità (2)
•
….forse per i contrasti interpretativi sul co. 557..…
Introdotte possibili DEROGHE al principio di riduzione spesa,
purché analiticamente motivate e a condizione che:
– l’Ente abbia rispettato il patto nell’ultimo triennio;
– il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non
superi il parametro obiettivo per l’accertamento di ente
strutturalmente deficitario (D.M.Int. 10.06.2003 confermato con art. 1
c. 714 L 296/06);
– il rapporto medio dipendenti/popolazione residente non superi
quello determinato per gli enti in dissesto (D.M.Int. 15.11.2003).
L. Fin.2008, art 3 co. 120
Assunzioni a Tempo Indeterminato e Spesa di Personale
negli Enti commissariati negli anni 2004 e 2005
Nonostante tali Enti siano esclusi dai vincoli
del patto di stabilità anche per il 2008
(come già per il 2006 e il 2007), essi
devono rispettare le disposizioni sulle spese
per il personale in vigore per gli Enti
soggetti al patto di stabilità.
L.Fin.2008, art 1 co. 386
Assunzioni a Tempo Indeterminato e Spesa di Personale
negli Enti non soggetti al Patto di Stabilità (1)
Confermate le disposizioni previste dal
c.562 L.F.2007:
• Limite
per le assunzioni a T.I.:
sostituzione delle cessazioni dell’anno
precedente (tetto che deve includere le assunzioni per
la stabilizzazione del personale precario)
• Limite
spesa di personale: 2008 non
>2004, ma …
Assunzioni a Tempo Indeterminato e Spesa di Personale
negli Enti non soggetti al Patto di Stabilità (2)
……
possibili DEROGHE al c.562 L.F.2007, purché analiticamente
motivate e a condizione che:
– il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non
superi il parametro obiettivo per l’accertamento di ente
strutturalmente deficitario, ridotto del 15%;
– il rapporto medio dipendenti/popolazione residente non superi
quello determinato per gli enti in dissesto, ridotto del 20%.
15.11.2003).
L. Fin.2008, art 3 co. 121
STABILIZZAZIONI (1)
•
Per personale a T.D.:
per gli anni 2008 e 2009 nelle Regioni e negli Enti Locali le procedure di
stabilizzazione di cui all’art.1 c.558 (*)L.F.2007 sono estese al personale
a tempo determinato che consegua i previsti requisiti di anzianità di
servizio (tre anni anche non continuativi) sulla base di contratti stipulati
prima del 28.9.2007.
Valido il servizio prestato anche in diverse P.A. (parere F.P. n.23/2007).
Le amministrazioni nelle more delle stabilizzazioni continuano ad
avvalersi del personale con i suddetti requisiti.(La proroga non opera ai fini
della maturazione del requisito per la stabilizzazione)
La stabilizzazione del T.D. equivale a nuova assunzione (parere F.P.
n.18/2007)
L.F. 2008, art.3, c.90 e 92
*Art 1 comma 558 L 296/06(Fin 2007)
Stabilizzazioni
1)personale a TD in servizio al 1 .01. 07 con > 3 aa
2)personale a TD in servizio al 1.01. 07 che consegua una
anzianità > 3 aa per contratti ante 29.09.06
3) personale a TD, anche non in servizio al 1.01.2007,con >3aa
nel quinquennio 2002 /2006.
STABILIZZAZIONI (2)
•
Per i Co.Co.Co.:
in servizio quali CO.Co.Co. al 1/1/2008 con
anzianità di tre anni anche non continuativi
nell’ultimo quinquennio, purché presso lo stesso
Ente, sulla base di contratti stipulati prima del
28.9.2007.
Sono esclusi i collaboratori degli Organi Politici
(Staff).
L.F. 2008, art.3, c.94
PIANI DELLE STABILIZZAZIONI
Entro il 30/4/2008 tutte le P.A. predispongono,
sentite le OO.SS.,
nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni
2008/2010, piani per le progressive stabilizzazioni del
personale a T.D. e dei Co.Co.Co in possesso dei predetti
requisiti.
Le P.A. possono continuare ad avvalersi del personale assunto
con contratto a T.D. sulla base delle procedure selettive di cui
al c.560 L.F. 2007 (riserva del 60% nei concorsi a T.D. per i Co.Co.Co. con anzianità
> 1 anno al 29/9/2006).
L.F. 2008, art.3, c.94 e 95
Stabilizzazioni co.co.co
Commenti

ANCI nota 12.03.08
L’anzianità di 3 aa ante 1 genn 08 può comprendere anche
servizio nello stesso ente a diverso titolo (es a TD)
In assenza di previsioni legislative i regolamenti degli enti devono
prevedere eventuali precedenze, procedure comparative e
modalità di scelta.
DIVERSAMENTE

MINISTERO ECONOMIA nota Rag Gen aprile 2008
In risposta a Min Interno e Funzione Pubblica, esclude
trasformazione diretta di rapporti co.co.co in contratti a TI….
Stabilizzazioni co.co.co
…Commenti

…Min Economia, infatti, ritiene
che i co.co.co possano solo accedere a posti a TD con riserva del
60% ex comma 560 L 296/06 (Fin 2007), e, successivamente,
maturare il requisito dei tre anni di anzianità.
La partecipazione ad un concorso, oltre ad identificare categoria e
profilo di appartenenza, soddisfa anche l’obbligo di avere
superato prove selettive.
LAVORO FLESSIBILE
Sostituito l’art. 36 del D.Lgs 165/01
Vecchio testo
Nuovo testo
“Le P.A., … si avvalgono delle
forme contrattuali flessibili di
assunzioni e di impiego del
personale previste dal C.C. e
dalle leggi sul rapporto di
lavoro subordinato
nell’impresa. I CCNL
provvedono a disciplinare la
materia dei contratti a T.D. dei
C.F.L. … e della fornitura di
prestazioni di Lav.Temp.”
“Le P.A. assumono
esclusivamente con contratti
di lavoro subordinato a T.I. e
non possono avvalersi delle
forme contrattuali di lavoro
flessibile, previste dal C.C. e
dalle leggi sui rapporti di
lavoro subordinato
nell’impresa, se non … “
( co 1)
L.F.2008, art.3, c.79
LAVORO FLESSIBILE (1)
nuovo art 36 D Lgs 165/01
Ammesso esclusivamente per:

esigenze stagionali ( di carattere tecnico,produttivo, organizzativo o sostitutivo che
determinano picchi lavorativi in determinati periodi dell’anno. Per FP circ
3/08opportuno provv formale che elenca le es stag ai fini della progr fabb)

per periodi non >3 mesi;

per sostituzioni maternità (solo nelle autonomie territoriali);
Il divieto non si applica nei seguenti casi:

personale di Staff degli organi politici;

incarichi dirigenziali;

programmi finanziati con Fondi Europei (

preposizione ad organi consultivi e di controllo;

sostituzioni di dipendenti assenti con diritto alla
non con fondi regionali );
conservazione del posto
(solo per gli Enti non soggetti al Patto, con dotazione organica <15).
–
–
L.F.2008, art 3 co 79
LAVORO FLESSIBILE (2)
nuovo art 36 D Lgs 165/01
Divieto di rinnovo del contratto e di utilizzo dello
stesso lavoratore con altro contratto (c.2).
Per esigenze temporanee ed eccezionali possibile
utilizzo di personale di altre amministrazioni con
comando o distacco per un periodo non >6 mesi.(co 3)
La contrattazione collettiva non può derogare alla
disciplina di cui ai commi 1, 2, 3.
LAVORO FLESSIBILE (2)
nuovo art 36 D Lgs 165/01
Commenti
RINNOVO
FUNZIONE PUBBLICA:

Non si ha “rinnovo” se il medesimo lavoratore è nuovamente
utilizzato dall’ente, ma attingendo a diversa graduatoria .

Parere 8.04.08 a Prov. Di Bologna: il divieto di rinnovo
sussiste anche se il secondo utilizzo concerne un contratto di
lavoro autonomo a seguito di procedura comparativa (in tal
caso, sostiene, rimane discrezionalità nella scelta!)
DIVERSAMENTE
ANCI nota 12.03.08
Ritiene possibile, nel caso suddetto, l’utilizzo del medesimo lavoratore!!
LAVORO FLESSIBILE (2)
nuovo art 36 D Lgs 165/01
Commenti
Utilizzo di personale di altre Amministrazioni
ANCI 12.03.08

Il limite temporale dei sei mesi non vale nel caso di
Associazioni di Comuni, Consorzi,……..

È da intendersi confermato art.1 comma 557 L 311/04
(Fin 2005) su utilizzo nei Comuni < 5.000 ab di
lavoratori di altre PA, purchè autorizzati.
(Interpretazione discussa….!)
LAVORO FLESSIBILE (2)
nuovo art 36 D Lgs 165/01
Commenti
CFL
FUNZIONE PUBBLICA circ 3/08 del 19.03.08
CFL escluso dai limiti di cui al nuovo art. 36 D Lgs 165/01, perché l’art. 86
co 9 del D Lgs 276/03 ne prevede l’applicazione solamente nella PA,
mentre l’art 36 fa riferimento al divieto per la PA di utilizzare le forme di
lavoro flessibile in vigore per le imprese.
Ugualmente
ANCI , sia perché la normativa su CFL si applica solo alla PA, sia perché
detta normativa così come la disciplina del CCNL 14.09.2000 è
“speciale”, e perché il relativo rapporto di lavoro non è precario in
quanto destinato alla trasformazione in rapp a TI.
LAVORO FLESSIBILE (2)
nuovo art 36 D Lgs 165/01
Commenti
SOMMINISTRAZIONE LAVORO
FUNZIONE PUBBLICA circ 3/08
Esclude anche il contratto di somministrazione lavoro dai limiti del nuovo
art 36, riportando la pronuncia del Governo in merito alla
interpretazione per cui l’art 36 si applica solamente ai contratti di
lavoro stipulati alle dirette dipendenze dell’amministrazione: tale non
è il contratto di servizio tra l’ente e l’Agenzia di somministrazione!
Dimostrazione ulteriore è data dalla non inclusione di quel tipo di
rapporto tra le fattispecie soggette a stabilizzazione ex leggi
finanziarie 2007 e 2008.
??? La stessa FP, però, nel parere 14 del 18.02.08, aveva specificato che
il limite temporale si applica al lavoratore somministrato!
LAVORO FLESSIBILE (3)
nuovo art 36 D Lgs 165/01
Nel caso di violazione di disposizioni riguardanti
l’assunzione o l’impiego di lavoratori non è mai
consentita la costituzione di rapporti di lavoro a
T.I., ferma ogni responsabilità e sanzione.
Conseguenze della violazione



per il lavoratore: Risarcimento del danno;
per il dirigente: Responsabilità per dolo o colpa grave;
per la P.A.: Divieto di assunzione ad ogni titolo nel triennio
successivo.
CONCORSI PER ASSUNZIONE
DISPOSIZIONI A TUTELA DEL PRECARIATO E VARIE


Per lavoro a T.D. riserva del 60% dei posti per Co.Co.Co con
un anno di anzianità al 29.9.06 (c.78);
Per lavoro a T.I. possibile nel 2008 prevedere:
–
–


riserva di posti non >20% per dipendenti con almeno 3 anni di
servizio a T.D. nel quinquennio antecedente il 28.9.2007;
riconoscimento punteggio per servizio a Co.Co.Co (c.106)
Per copertura di posti a T.P. prevista nel Piano
occupazionale, viene privilegiata la richiesta del
dipendente, assunto part-time, di trasformazione a T.P.
(c.101), trasformazione che viene equiparata a nuova
assunzione ;
Per tutte le P.A. le graduatorie concorsuali sono valide per
tre anni dalla pubblicazione (c.87)
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