Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ivrea – Pinerolo - Torino Corso di formazione in materia di enti locali Torino, 17 aprile 2008 IL PERSONALE dotazioni organiche programma del fabbisogno assunzioni Daniela Giordano La dotazione organica Le Amministrazioni determinano il proprio fabbisogno di personale sulla base delle attività istituzionali che sono chiamati a svolgere. Fabbisogno che si esprime attraverso la definizione delle dotazioni organiche La dotazione organica E’ costituita dal totale complessivo del numero di posti di lavoro a tempo indeterminato previsti nel regolamento dell’Ente, ripartiti nelle singole categorie del nuovo ordinamento e, nell’ambito di queste ultime, in ciascun”profilo professionale” Organo competente all’adozione e variazione è la Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio La dotazione organica: normativa di riferimento art 6 DLgs 165/2001 (”…..Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale…” ) art. 48, co. 3 e art 89 del DLgs 267/2000 (autonomia degli enti nella determinazione della propria dotazione organica ), ma….. La dotazione organica … lo Stato, competente in materia di perequazione delle risorse finanziarie e di armonizzazione e coordinamento dei bilanci pubblici, interviene, attraverso le leggi finanziarie, imponendo limiti numerici alle assunzioni di personale nella PA e fissando tetti alla consistenza delle dotazioni organiche. La dotazione organica: rideterminazione (1) art 34 della legge 289/2002 (Finanziaria 2003): introduce l’obbligo di rideterminazione delle dotazioni organiche (con esonero per i Comuni con popolazione <3000 ab.), correlato al principio di invarianza della spesa e al vincolo di non superamento dei posti di organico alla data del 29 settembre 2002, secondo la disciplina dettata da apposito DPCM (poi adottato il 12.09.03). La dotazione organica: rideterminazione (2) Art 1, co 93, L.311/2004 (Finanziaria 2005), introduce l’obbligo per le autonomie locali di operare riduzioni delle rispettive dotazioni organiche secondo l’ambito di applicazione da definirsi con DPCM. Il DPCM 15.02.2006 stabilisce che la rideterminazione delle dotazioni organiche deve avere a riferimento la spesa relativa al personale in servizio riferito a ciascuna qualifica, alla data del 31.12.2004. Detta spesa non può essere aumentata , in relazione alla media percentuale tra posti in organico e posti vacanti al 1.01.2004, in misura superiore alle percentuali fissate per fasce demografiche. La dotazione organica rideterminata non può comportare una spesa complessiva superiore né alla spesa come sopra quantificata, né alla spesa relativa alla dotazione vigente al 31.12.2004 (sulla quale, comunque, l’obbligo di riduzione è limitato al 5%). Programma triennale del fabbisogno di personale Normativa di riferimento (1) Art 39 L 449/97 (Finanziaria 1998) co. 1: obbligo, per tutte le PP AA, della programmazione triennale del fabbisogno di personale al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio co. 19: gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi suddetti finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale Art 91 DLgs 267/2000 (TUEL) Co 1 e 2 riproducono per gli enti locali i principi e gli obblighi di cui all’art 39 L 449/97 Programma triennale del fabbisogno di personale Normativa di riferimento (2) Art 19 co 8 L 448/2001 gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione triennale del fabbisogno di personale siano improntati al principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate Art 6 co 4 e 6 del DLgs 165/2001 riprende organicamente per le PP AA le disposizioni in materia di programmazione triennale alla quale collega le variazioni delle dotazioni organiche e riconduce l’avvio delle procedure di reclutamento del personale SPESA PER IL PERSONALE La programmazione triennale del fabbisogno deve, però, “fare i conti” con i limiti alle assunzioni e i tetti di spesa fissati dalle Leggi Finanziarie, da ultimo con la Legge 266/05 (Finanziaria 2006) …. SPESA DI PERSONALE ENTI SOGGETTI AL PATTO ….La legge finanziaria 2006 è l’ultima che fissa un limite numerico e un parametro di riferimento per la riduzione della spesa (art 1, commi 198 -204, legge 266/2005) SPESA 2006 = SPESA 2004 – 1% Per le leggi finanziarie 2007 e 2008 l’obbligo di riduzione della spesa è indefinito SPESA 2007 < SPESA 2006 (art 1, comma 557, legge 296/2006) SPESA 2008 < SPESA 2007 (art 3, comma 120, legge 244/2007) SPESA DI PERSONALE ENTI SOGGETTI AL PATTO “Ma come si computa l’avvenuta riduzione di spesa di personale nel 2008: a) Si utilizza come parametro di riferimento l’esercizio 2007, indipendentemente dal fatto che l’Ente nell’anno passato abbia ridotto la spesa di personale dell’esercizio precedente? LETTURA SOSTANZIALE b) Si fa riferimento al limite previsto dalla legge per l’anno interessato? LETTURA FORMALE Corte Conti Umbria n. 2/08 del 28.03.08: lettura sostanziale !!!!!!!!! Rimarrà una pronuncia isolata? Di contro ………….. SPESA DI PERSONALE ENTI SOGGETTI AL PATTO CRITERI PER IL CALCOLO Ministero Interno nel 2007, criterio restrittivo: richiamava in vita il parametro previsto dal comma 198 e sgg della legge finanziaria 2006 Ministero Economia, par 34748 del 31.03.08: pur non operando per la spesa di personale 2007, ricondotta all’interno dell’obietiivo generale del patto di stabilità, la disciplina limitativa di cui ai commi 198-204 L Fin 2006, ai fini della definizione delle spese di personale quale aqggregato omogeneo per il confronto dei dati 2006-2008, deve farsi riferimento alla circolare n.9/2006 del min Economia . Assunzioni a Tempo Indeterminato e Spesa di Personale negli Enti soggetti al Patto di Stabilità (1) • Assunzioni a T.I. senza specifiche limitazioni • Spesa di personale: confermato il principio di riduzione della spesa rispetto all’anno precedente, di cui al co. 557 art.1 L. Fin. 2007 (già nel 2007 disapplicate le limitazioni di cui alle leggi finanziarie 2005 e 2006) – Min. Econ. parere n.60145/22.10.2007: “l’obiettivo della norma è quello generale del contenimento delle spese di personale, sensibilizzando gli Enti al controllo della dinamica della spesa” – Corte Conti Umbria, del. N.8/2007: “il co. 557 è norma cogente” – Corte Conti Piemonte, pareri nn.5 e 6/2007: “esiste un obbligo preciso di ridurre le spese di personale nel 2007 Assunzioni a Tempo Indeterminato e Spesa di Personale negli Enti soggetti al Patto di Stabilità (2) • ….forse per i contrasti interpretativi sul co. 557..… Introdotte possibili DEROGHE al principio di riduzione spesa, purché analiticamente motivate e a condizione che: – l’Ente abbia rispettato il patto nell’ultimo triennio; – il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non superi il parametro obiettivo per l’accertamento di ente strutturalmente deficitario (D.M.Int. 10.06.2003 confermato con art. 1 c. 714 L 296/06); – il rapporto medio dipendenti/popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in dissesto (D.M.Int. 15.11.2003). L. Fin.2008, art 3 co. 120 Assunzioni a Tempo Indeterminato e Spesa di Personale negli Enti commissariati negli anni 2004 e 2005 Nonostante tali Enti siano esclusi dai vincoli del patto di stabilità anche per il 2008 (come già per il 2006 e il 2007), essi devono rispettare le disposizioni sulle spese per il personale in vigore per gli Enti soggetti al patto di stabilità. L.Fin.2008, art 1 co. 386 Assunzioni a Tempo Indeterminato e Spesa di Personale negli Enti non soggetti al Patto di Stabilità (1) Confermate le disposizioni previste dal c.562 L.F.2007: • Limite per le assunzioni a T.I.: sostituzione delle cessazioni dell’anno precedente (tetto che deve includere le assunzioni per la stabilizzazione del personale precario) • Limite spesa di personale: 2008 non >2004, ma … Assunzioni a Tempo Indeterminato e Spesa di Personale negli Enti non soggetti al Patto di Stabilità (2) …… possibili DEROGHE al c.562 L.F.2007, purché analiticamente motivate e a condizione che: – il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non superi il parametro obiettivo per l’accertamento di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15%; – il rapporto medio dipendenti/popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in dissesto, ridotto del 20%. 15.11.2003). L. Fin.2008, art 3 co. 121 STABILIZZAZIONI (1) • Per personale a T.D.: per gli anni 2008 e 2009 nelle Regioni e negli Enti Locali le procedure di stabilizzazione di cui all’art.1 c.558 (*)L.F.2007 sono estese al personale a tempo determinato che consegua i previsti requisiti di anzianità di servizio (tre anni anche non continuativi) sulla base di contratti stipulati prima del 28.9.2007. Valido il servizio prestato anche in diverse P.A. (parere F.P. n.23/2007). Le amministrazioni nelle more delle stabilizzazioni continuano ad avvalersi del personale con i suddetti requisiti.(La proroga non opera ai fini della maturazione del requisito per la stabilizzazione) La stabilizzazione del T.D. equivale a nuova assunzione (parere F.P. n.18/2007) L.F. 2008, art.3, c.90 e 92 *Art 1 comma 558 L 296/06(Fin 2007) Stabilizzazioni 1)personale a TD in servizio al 1 .01. 07 con > 3 aa 2)personale a TD in servizio al 1.01. 07 che consegua una anzianità > 3 aa per contratti ante 29.09.06 3) personale a TD, anche non in servizio al 1.01.2007,con >3aa nel quinquennio 2002 /2006. STABILIZZAZIONI (2) • Per i Co.Co.Co.: in servizio quali CO.Co.Co. al 1/1/2008 con anzianità di tre anni anche non continuativi nell’ultimo quinquennio, purché presso lo stesso Ente, sulla base di contratti stipulati prima del 28.9.2007. Sono esclusi i collaboratori degli Organi Politici (Staff). L.F. 2008, art.3, c.94 PIANI DELLE STABILIZZAZIONI Entro il 30/4/2008 tutte le P.A. predispongono, sentite le OO.SS., nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni 2008/2010, piani per le progressive stabilizzazioni del personale a T.D. e dei Co.Co.Co in possesso dei predetti requisiti. Le P.A. possono continuare ad avvalersi del personale assunto con contratto a T.D. sulla base delle procedure selettive di cui al c.560 L.F. 2007 (riserva del 60% nei concorsi a T.D. per i Co.Co.Co. con anzianità > 1 anno al 29/9/2006). L.F. 2008, art.3, c.94 e 95 Stabilizzazioni co.co.co Commenti ANCI nota 12.03.08 L’anzianità di 3 aa ante 1 genn 08 può comprendere anche servizio nello stesso ente a diverso titolo (es a TD) In assenza di previsioni legislative i regolamenti degli enti devono prevedere eventuali precedenze, procedure comparative e modalità di scelta. DIVERSAMENTE MINISTERO ECONOMIA nota Rag Gen aprile 2008 In risposta a Min Interno e Funzione Pubblica, esclude trasformazione diretta di rapporti co.co.co in contratti a TI…. Stabilizzazioni co.co.co …Commenti …Min Economia, infatti, ritiene che i co.co.co possano solo accedere a posti a TD con riserva del 60% ex comma 560 L 296/06 (Fin 2007), e, successivamente, maturare il requisito dei tre anni di anzianità. La partecipazione ad un concorso, oltre ad identificare categoria e profilo di appartenenza, soddisfa anche l’obbligo di avere superato prove selettive. LAVORO FLESSIBILE Sostituito l’art. 36 del D.Lgs 165/01 Vecchio testo Nuovo testo “Le P.A., … si avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzioni e di impiego del personale previste dal C.C. e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell’impresa. I CCNL provvedono a disciplinare la materia dei contratti a T.D. dei C.F.L. … e della fornitura di prestazioni di Lav.Temp.” “Le P.A. assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a T.I. e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile, previste dal C.C. e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, se non … “ ( co 1) L.F.2008, art.3, c.79 LAVORO FLESSIBILE (1) nuovo art 36 D Lgs 165/01 Ammesso esclusivamente per: esigenze stagionali ( di carattere tecnico,produttivo, organizzativo o sostitutivo che determinano picchi lavorativi in determinati periodi dell’anno. Per FP circ 3/08opportuno provv formale che elenca le es stag ai fini della progr fabb) per periodi non >3 mesi; per sostituzioni maternità (solo nelle autonomie territoriali); Il divieto non si applica nei seguenti casi: personale di Staff degli organi politici; incarichi dirigenziali; programmi finanziati con Fondi Europei ( preposizione ad organi consultivi e di controllo; sostituzioni di dipendenti assenti con diritto alla non con fondi regionali ); conservazione del posto (solo per gli Enti non soggetti al Patto, con dotazione organica <15). – – L.F.2008, art 3 co 79 LAVORO FLESSIBILE (2) nuovo art 36 D Lgs 165/01 Divieto di rinnovo del contratto e di utilizzo dello stesso lavoratore con altro contratto (c.2). Per esigenze temporanee ed eccezionali possibile utilizzo di personale di altre amministrazioni con comando o distacco per un periodo non >6 mesi.(co 3) La contrattazione collettiva non può derogare alla disciplina di cui ai commi 1, 2, 3. LAVORO FLESSIBILE (2) nuovo art 36 D Lgs 165/01 Commenti RINNOVO FUNZIONE PUBBLICA: Non si ha “rinnovo” se il medesimo lavoratore è nuovamente utilizzato dall’ente, ma attingendo a diversa graduatoria . Parere 8.04.08 a Prov. Di Bologna: il divieto di rinnovo sussiste anche se il secondo utilizzo concerne un contratto di lavoro autonomo a seguito di procedura comparativa (in tal caso, sostiene, rimane discrezionalità nella scelta!) DIVERSAMENTE ANCI nota 12.03.08 Ritiene possibile, nel caso suddetto, l’utilizzo del medesimo lavoratore!! LAVORO FLESSIBILE (2) nuovo art 36 D Lgs 165/01 Commenti Utilizzo di personale di altre Amministrazioni ANCI 12.03.08 Il limite temporale dei sei mesi non vale nel caso di Associazioni di Comuni, Consorzi,…….. È da intendersi confermato art.1 comma 557 L 311/04 (Fin 2005) su utilizzo nei Comuni < 5.000 ab di lavoratori di altre PA, purchè autorizzati. (Interpretazione discussa….!) LAVORO FLESSIBILE (2) nuovo art 36 D Lgs 165/01 Commenti CFL FUNZIONE PUBBLICA circ 3/08 del 19.03.08 CFL escluso dai limiti di cui al nuovo art. 36 D Lgs 165/01, perché l’art. 86 co 9 del D Lgs 276/03 ne prevede l’applicazione solamente nella PA, mentre l’art 36 fa riferimento al divieto per la PA di utilizzare le forme di lavoro flessibile in vigore per le imprese. Ugualmente ANCI , sia perché la normativa su CFL si applica solo alla PA, sia perché detta normativa così come la disciplina del CCNL 14.09.2000 è “speciale”, e perché il relativo rapporto di lavoro non è precario in quanto destinato alla trasformazione in rapp a TI. LAVORO FLESSIBILE (2) nuovo art 36 D Lgs 165/01 Commenti SOMMINISTRAZIONE LAVORO FUNZIONE PUBBLICA circ 3/08 Esclude anche il contratto di somministrazione lavoro dai limiti del nuovo art 36, riportando la pronuncia del Governo in merito alla interpretazione per cui l’art 36 si applica solamente ai contratti di lavoro stipulati alle dirette dipendenze dell’amministrazione: tale non è il contratto di servizio tra l’ente e l’Agenzia di somministrazione! Dimostrazione ulteriore è data dalla non inclusione di quel tipo di rapporto tra le fattispecie soggette a stabilizzazione ex leggi finanziarie 2007 e 2008. ??? La stessa FP, però, nel parere 14 del 18.02.08, aveva specificato che il limite temporale si applica al lavoratore somministrato! LAVORO FLESSIBILE (3) nuovo art 36 D Lgs 165/01 Nel caso di violazione di disposizioni riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori non è mai consentita la costituzione di rapporti di lavoro a T.I., ferma ogni responsabilità e sanzione. Conseguenze della violazione per il lavoratore: Risarcimento del danno; per il dirigente: Responsabilità per dolo o colpa grave; per la P.A.: Divieto di assunzione ad ogni titolo nel triennio successivo. CONCORSI PER ASSUNZIONE DISPOSIZIONI A TUTELA DEL PRECARIATO E VARIE Per lavoro a T.D. riserva del 60% dei posti per Co.Co.Co con un anno di anzianità al 29.9.06 (c.78); Per lavoro a T.I. possibile nel 2008 prevedere: – – riserva di posti non >20% per dipendenti con almeno 3 anni di servizio a T.D. nel quinquennio antecedente il 28.9.2007; riconoscimento punteggio per servizio a Co.Co.Co (c.106) Per copertura di posti a T.P. prevista nel Piano occupazionale, viene privilegiata la richiesta del dipendente, assunto part-time, di trasformazione a T.P. (c.101), trasformazione che viene equiparata a nuova assunzione ; Per tutte le P.A. le graduatorie concorsuali sono valide per tre anni dalla pubblicazione (c.87) 34