Chi teme acqua e vento, non si metta in mare Diporto nautico Definizioni e normativa di C. Amm (r) Stéphan Jules Buchet Socio Gruppo ANMI di Roma ATTENZIONE Per i battelli di servizio (tender), compresi gli acquascooter, rientranti nella categoria dei natanti e individuati con la sigla e il numero d’iscrizione dell’unità da diporto al cui servizio sono posti, quando sono impiegati in navigazione entro un miglio dalla costa o dall’unità madre, a prescindere dove essa si trovi, non c’è obbligo di avere le dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio previsti per la categoria, ad eccezione dei mezzi di salvataggio individuali. ei due numeri precedenti si è parlato di alcuni documenti che devono essere tenuti a bordo e, in particolare, della licenza di navigazione (giugno), della dichiarazione della marcatura CE di conformità e del Certificato di sicurezza (settembre). In questo numero completiamo l’esame della documentazione. N Il certificato di assicurazione per responsabilità civile (RC), così come il relativo contrassegno, fa parte dei documenti da conservare a bordo, da esibire a richiesta degli organi preposti. Tutte le unità da diporto, eccetto quelle a remi e a vela senza motore ausiliario, devono essere coperte da assicurazione per responsabilità civile, per i danni prodotti a terzi. Inoltre, l’assicurazione per responsabilità civile è obbligatoria anche per tutti i motori trasportabili, inclusi quelli impiegati su tender o similari1, di qualsiasi potenza, indipendentemente dall’unità sulla quale sono applicati. In tal caso, risulta assicurata pure l’unità sulla quale è, di volta in volta, collocato il motore. Non è obbligatorio esporre il contrassegno assicurativo per le unità da diporto. 16 Marinai d’Italia La Dichiarazione di potenza del motore è un documento rilasciato dal costruttore del motore, dal suo rappresentante legale o dall’importatore o dal rivenditore autorizzato stabilito nell’Unione europea, nel quale sono riportati tutti i dati tecnici del motore. Tutte le unità (natanti e imbarcazioni da diporto) su cui è installato un motore fuoribordo, nonché i natanti da diporto su cui è installato un entrobordo, devono avere questa dichiarazione. Prima dell’entrata in vigore del Codice della nautica era previsto un altro documento, denominato “certificato d’uso del motore”, che mantiene la sua validità senza limiti di tempo 2. Pur non costituendo documento di bordo, tutte le unità da diporto sottoposte alla normativa CE devono essere dotate del Manuale del proprietario, redatto sia in lingua italiana sia in quella originale del paese in cui sono commercializzate. Il manuale deve riportare oltre ai dati indicati nella citata Targhetta del Costruttore 3, anche quelli riguardanti il peso a vuoto dell’unità da diporto (in kg) e la potenza massima nominale del motore installabile a bordo. L’opuscolo deve inoltre contenere le informazioni sui rischi d’incendio e di allagamento. Per tutti gli apparati radiotelefonici di bordo è obbligatorio avere una Licenza d’esercizio Rtf che è riferita all’apparato richiesto ed è sostituita solo in caso di cambio dell’apparato stesso. Per utilizzare qualsiasi apparato VHF, sia palmare sia fisso, è obbligatorio possedere il Certificato Limitato di Radiotelefonista. Tale patentino è rilasciato, senza esami, dagli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico, ed è valido su unità da diporto fino a 150 tonnellate di stazza lorda e con apparati di potenza non superiore ai 60 Watt. 1 I tender sono battelli di servizio, compresi gli acquascooter, rientranti nella categoria dei natanti e individuati con la sigla e il numero d’iscrizione dell’unità da diporto al cui servizio sono posti. Possono essere utilizzati in navigazione entro un miglio dalla costa ovvero dall’unità madre, ovunque essa si trovi. 2 Non possono essere rilasciati nuovi certificati di potenza, neanche in forma di duplicato. 3 Vedasi Marinai d’Italia, settembre 2009. Marinai d’Italia 17 Chi teme acqua e vento, non si metta in mare NORME DI SICUREZZA L’andar per mare, anche per fare una gita in barca con la famiglia in acque tranquille, deve essere affrontato con serietà e coscienza, sapendo che in ogni momento bisogna essere pronti ad affrontare l’imprevisto in modo adeguato. La normativa attuale per la sicurezza ci fornisce delle indicazioni opportune e delle regole precise. Ultimamente ha poi introdotto due concetti fondamentali che fino a pochi anni fa non esistevano: • è responsabilità del conduttore dotare l’unità di ulteriori mezzi e attrezzature di sicurezza (e marinaresche), rispetto a quelle prescritte dalla legge, considerando le condizioni meteo-marine, la distanza da porti sicuri e la navigazione che s’intende compiere; • i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza che la legge impone di avere riguardano le quantità minime che devono essere acquisite. In altre parole, è il conduttore il responsabile della scelta di dotare l’unità di tutti quei mezzi di salvataggio e attrezzature di sicurezza, da aggiungere a quelle, minime, previste dalla normativa, in base all’effettiva navigazione da svolgere, tenendo conto, quindi, di molteplici fattori quali le distanze dalla costa e da porti sicuri, la situazione e le previsioni meteorologiche, la capacità dell’equipaggio, le caratteristiche delle unità, il tipo di navigazione da affrontare (costiera, d’altura, in uno stretto, fra le isole), ecc. I mezzi di salvataggio individuali e collettivi devono essere sufficienti per il numero delle persone presenti a bordo (compreso l’equipaggio) e dotati d’idonee ritenute che consentano un rapido rilascio dall’unità durante la navigazione. Tali mezzi devono essere messi in modo da non ostacolare il libero galleggiamento nella manovra di messa a mare. 18 Marinai d’Italia Inoltre, la recente normativa, individua nel proprietario del mezzo il responsabile: • del mantenimento dell’unità in buone condizioni d’uso; • della manutenzione per quanto attiene lo scafo, l’apparato motore, l’impianto elettrico e la protezione contro gli incendi; • della sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentano uno stato di deterioramento o evidenziano deficienze tali da comprometterne l’efficienza. n