PROC-024 REGOLAMENTO PER LE VERIFICHE DI SICUREZZA SULLE UNITÀ DA DIPORTO (DM 146/2008 – D. Lgs. n. 171/2005) Rev. 0 INDICE 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 2. RIFERIMENTI NORMATIVI 3. DEFINIZIONI 4. GENERALITÀ 5. PERSONALE IMPIEGATO 6. OFFERTA, ORDINE E APERTURA COMMESSA 7. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE 8. IMPEGNI E DOVERI DEL CLIENTE 9. RICORSI E RECLAMI 10. RISERVATEZZA 11. CONDIZIONI DI SICUREZZA REV. 0 MODIFICHE Ricodifica predente REC-PR-051 REDATTO MC VERIFICATO GA APPROVATO FG DATA 06/08/2015 REGOLAMENTO PER LE VERIFICHE DI SICUREZZA SULLE UNITÀ DA DIPORTO (DM 146/2008 – D. Lgs. n. 171/2005) 1. PROC-024 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE Il presente regolamento definisce la procedura adottata da ANCCP CA per lo svolgimento dell’attività di verifica sulle unità da diporto, come definite dal Decreto Ministeriale n. 146 del 20/07/2008 e relative circolari collegate. In particolare precisa gli adempimenti che gli ispettori e i clienti, per quanto di loro competenza, sono tenuti a soddisfare per rispettare le disposizioni applicabili ai fine della verifica delle condizioni di sicurezza delle unità da diporto o per il mantenimento delle stesse. ANCCP CA opera in modo da evitare qualsiasi discriminazione nei confronti dei clienti. Essa non svolge progettazione, manutenzione o fabbricazione nel settore oggetto di ispezione o qualsiasi altra attività di consulenza o di servizio che potrebbe compromettere la riservatezza, l’obiettività e l’imparzialità nel processo di verifica. ANCCP CA effettua le attività di ispezione e verifica di cui al presente regolamento assumendosene la responsabilità. 2. RIFERIMENTI La normativa e gli acronimi di riferimento della presente procedura sono specificate negli allegati al Manuale Gestione Qualità (Allegato 1 e Allegato 2). In ogni caso si riportano nel seguito i riferimenti principali applicabili: EN ISO/IEC 17020 Requisiti per il funzionamento degli organismi che effettuano ispezioni EN ISO/IEC 17021 Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione EN ISO/IEC 17065 Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi EN ISO/IEC 17025 Requisiti generali per la competenza di laboratori di prova e di taratura EN ISO 9001 Requisiti dei sistemi di gestione per la qualità La normativa citata è da considerarsi applicabile nell’ultima edizione valida Per le attività ispettive, si farà riferimento inoltre a: D.M. n. 146 del 29/07/2008 Dir. 94/25/CE e 2003/44/CE D.Lgs. 171 del 18/07/2005 (ex D. Lgs. n. 436 del 14 agosto 1996) D.M. n. 175 del 03/04/2003 Colreg 72 Dir. 96/98/CE I regolamenti tecnici applicabili nella conduzione delle visite di sicurezza sono, per le imbarcazioni marcate CE, le norme EN o ISO di riferimento mentre per le imbarcazioni non marcate CE, sono i regolamenti secondo i quali l’imbarcazione è stata costruita. Nel caso in cui siano state eseguite modifiche significative in riferimento alle caratteristiche essenziali di sicurezza dell’unità (stabilità, struttura, protezione antincendio, impianto combustibile ecc. inclusa la sostituzione di tubulature, valvole ed altri accessori ed apparecchiature soggette ad una normativa specifica) le norme tecniche applicabili sono quelle di riferimento della Dir. 2003/44/CE o altre normative specifiche (Dir. Equipaggiamento Marittimo, Colreg 72, ecc.) 2. DEFINIZIONI Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: Certificato di sicurezza Documento rilasciato dall’Autorità Marittima competente per territorio a tutte le unità da diporto iscritte nei RID; nel caso di unità marcate CE, sulla base della documentazione richiesta, nel 2 di 7 Rev. 0 REGOLAMENTO PER LE VERIFICHE DI SICUREZZA SULLE UNITÀ DA DIPORTO (DM 146/2008 – D. Lgs. n. 171/2005) PROC-024 caso di unità non marcate CE, sulla base di una attestazione rilasciata da un Organismo Tecnico Notificato. Attestazione di idoneità Documento rilasciato da un Organismo Tecnico Notificato ai fini del rilascio, rinnovo e convalida del Certificato di sicurezza e relativa licenza di navigazione, che abilita alla navigazione a seguito di ispezione dell’unità. Visita iniziale per il rilascio del Certificato di Sicurezza - - - - - verifica effettuata per la prima iscrizione nei RID su unità da diporto immessa in servizio prima dell’entrata in vigore della Direttiva 94/25/CE (prima del giugno 1998) e pertanto non marcata CE; verifica effettuata su unità da diporto messa in servizio in un Paese comunitario dopo l’entrata in vigore della Direttiva 94/25/CE e pertanto marcata CE, che necessita di immatricolazione italiana una volta decorsi i primi 8 anni (se in categoria di progettazione A o B) o i 10 anni (se in categoria C o D); verifica effettuata per la re-immatricolazione di unità da diporto precedentemente cancellata; verifica effettuata su unità da diporto usata, sprovvista del precedente certificato di sicurezza (per smarrimento, ecc.), sulla base di una specifica richiesta da parte dell’Autorità marittima al fine dell’emissione di un nuovo certificato di sicurezza; verifica effettuata su unità da diporto di cui il proprietario rientra in possesso a seguito di ritrovamento post furto; verifica effettuata su imbarcazioni da diporto contemplate al capo 2 dell’art.4 del D.Lgs. 171 del 18 luglio 2005, con LFT > 10 mt ed escluse dall’obbligo del marchio CE; verifica effettuata su unità autocostruite; verifica effettuata su natanti non marcati CE ai fini di iscrizione “volontaria” al RID. Verifica da effettuare nel caso il certificato di sicurezza scaduto da oltre sei mesi. Visita di convalida del Certificato di Sicurezza: - - visita effettuata nel caso in cui l’unità abbia subito una avaria o un evento straordinario o mutamenti “non essenziali” alle caratteristiche tecniche di costruzione come previsto nella prima parte del comma 3 art.51 del D.M. n. 146 del 20 luglio 2008; verifica effettuata su unità da diporto marcata o non marcata sulla quale è stato installato un nuovo motore che non superi la massima potenza installabile*. *Nota: Nel caso in cui il nuovo motore installato su un’imbarcazione marcata CE, superi la massima potenza installabile, si esegue procedura per il rilascio di marcatura CE (PCA), poiché tale imbarcazione viene considerata alla stregua di una nuova costruzione (Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 40115 del 23 Febbraio 2004); nel caso di nuovo motore con potenza inferiore deve essere valutato se effettuare una marcatura CE (PCA) oppure una convalida. Nel caso in cui il nuovo motore installato su un’imbarcazione non marcata CE superi la massima potenza installabile, (oppure per un’imbarcazione non omologata superi la potenza del vecchio motore), si esegue visita occasionale con rilascio di attestato di idoneità secondo le procedure previste dalla Dir. 94/25/CE e s.m.e.i per la parte interessata dalla rimotorizzazione (Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 40453 del 21 Giugno 2004) Inoltre, con riferimento ai soli motori entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, nel caso in cui la differenza di potenza tra il vecchio e il nuovo motore sia superiore al 15% si eseguono i controlli relativi alle emissioni acustiche ( per imbarcazioni marcate e non marcate) in conformità all’art. 4 punto C del Dlgs. N. 171 del 18/07/2005 Visita di rinnovo del Certificato di Sicurezza: Verifica effettuata su unità da diporto allo scadere del Certificato di Sicurezza o con Certificato di Sicurezza già scaduto, su richiesta degli aventi titolo (proprietario, armatore, agenzia). 3 di 7 Rev. 0 REGOLAMENTO PER LE VERIFICHE DI SICUREZZA SULLE UNITÀ DA DIPORTO (DM 146/2008 – D. Lgs. n. 171/2005) PROC-024 Visita per estensione dei limiti di navigazione dei natanti non marcati CE: Verifica effettuata su natante non omologato alla navigazione senza limiti al fine di emettere l’attestazione di idoneità alla navigazione fino alle 12 miglia dalla costa. Nota: l’estensione dei limiti non può essere richiesta per natanti marcati CE o già omologati o già iscritti al RID. Visita di idoneità al noleggio: Verifica effettuata su unità da diporto impiegate in attività di noleggio ai fini del rilascio, rinnovo o convalida del “Certificato di idoneità al noleggio”. 4. GENERALITÀ Lo schema di attività di ANCCP CA oggetto del presente regolamento comprende le seguenti fasi principali: 5. presentazione della domanda verifica della documentazione relativa all’unità da diporto comunicazione del calendario di visita all’Autorità marittima competente per territorio con almeno 48 ore di anticipo rispetto alla visita prove/verifiche sull’unità da diporto: obbligatoriamente in secco e, ove occorre, anche in galleggiamento analisi dei risultati delle prove/verifiche effettuate e valutazione della conformità in base alle procedure e alle normative vigenti rilascio dell’attestazione di idoneità eventuale rinnovo del certificato di sicurezza PERSONALE IMPIEGATO ANCCP CA si serve di personale competente per le funzioni che svolge e conserva le informazioni aggiornate circa la qualifica, l’addestramento, l’esperienza e la formazione di ogni persona coinvolta nell’attività di verifica al fine di documentare il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla norma EN 17020 e del D.M. 175/2003 (Art. 3 c. 3). 6. OFFERTA, ORDINE (DOMANDA DI VERIFICA) E APERTURA COMMESSA A fronte della proposta economica di ANCCP CA e della sua successiva accettazione il richiedente conferisce l'incarico all'Agenzia inviando la Domanda di verifica ed accettazione delle relative clausole, datata e firmata utilizzando il modulo (REC-M1717) “Richiesta di Verifica”. Il Cliente deve inoltre rendere accessibile dall’esterno e dall’interno l’unità da diporto all’ispettore ANCCP CA incaricato, designare il personale di accompagnamento abilitato nonché garantire la disponibilità della seguente documentazione: Visita di rilascio o iniziale: immatricolazione/iscrizione al RID : Titolo di proprietà dell’unità eventuale documentazione rilasciata dal Paese di provenienza e/o di origine (es: libretto, certificato di omologazione dell’unità, dichiarazione di potenza del motore, etc.) documentazione tecnica relativa ad eventuali modifiche effettuate sull’unità certificato di cancellazione dal Registro del Paese di provenienza (se contenente i dati tecnici sostituisce il resto della documentazione richiesta) smarrimento del certificato di sicurezza scaduto: - licenza di navigazione - denuncia di smarrimento - richiesta della Capitaneria perdita di possesso dell’unità: licenza di navigazione (eventuale duplicato) 4 di 7 Rev. 0 REGOLAMENTO PER LE VERIFICHE DI SICUREZZA SULLE UNITÀ DA DIPORTO (DM 146/2008 – D. Lgs. n. 171/2005) - PROC-024 certificato di sicurezza (eventuale duplicato) denuncia di furto manuale del proprietario (per barche CE ove disponibile) autocostruzione: dichiarazione di autocostruzione fatture relative all’acquisto dei materiali certificato di origine del motore Visita di convalida: evento straordinario: dichiarazione di evento straordinario dell’Autorità marittima competente licenza di navigazione certificato di sicurezza in corso di validità cambio motore (entro i limiti di massima potenza installabile): licenza di navigazione autorizzazione sbarco/imbarco motore dell’Autorità marittima competente dichiarazione di potenza del nuovo motore certificato di massima potenza installabile certificato di marcatura CE del nuovo motore (emissioni gassose) Visita di - rinnovo: licenza di navigazione certificato di Sicurezza da rinnovare eventuale documentazione tecnica relativa a modifiche effettuate sull’unità Visita per estensione dei limiti di navigazione natanti : certificato di origine del motore (ove presente) evidenza che il natante non sia già omologato evidenza che il natante sia stato immesso sul mercato Comunitario prima del giugno 1998 (documenti di acquisto o dichiarazione relativa all’anno di costruzione) Visita idoneità al noleggio (iniziale, rinnovo, convalida): In aggiunta alla documentazione richiesta per le varie tipologie di visite sopra riportata (ove applicabile): Elenco dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza; In assenza dei suddetti adempimenti la pratica non viene avviata. Ricevuto l’incarico dal Cliente, dopo positivo riesame, si avvia l’iter di ispezione. 7. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE Ricevuto l’incarico, si provvede alla pianificazione della verifica in oggetto, informandone preventivamente (48 ore prima), l’Autorità marittima competente. Anche il Cliente sarà aggiornato sulle modalità di svolgimento. ANCCP CA effettua le verifiche tramite ispettori qualificati. Il Cliente ha il diritto/dovere di assistere alla suddetta verifica nonché di fare obiezione all’Organismo in merito all’ispettore designato, nel caso sussista a suo giudizio conflitto di interessi. ANCCP CA, completata la verifica della documentazione tecnica procede all’effettuazione delle analisi e prove tecniche a bordo previste e necessarie per ottemperare alle disposizioni normative e procedurali. Il risultato della visita viene verbalizzato su apposita modulistica. In caso di esito positivo viene emesso attestato di idoneità. Tale attestazione contiene tra le altre informazioni i dati necessari per l'identificazione dell’unità esaminata, l’esito della verifica, la data ed il luogo di esecuzione, il nome dell’ispettore che ha eseguito la verifica, l’assetto in cui è stata eseguita la verifica e la validità dell’attestato stesso, nonché le disposizioni normative di riferimento. 5 di 7 Rev. 0 REGOLAMENTO PER LE VERIFICHE DI SICUREZZA SULLE UNITÀ DA DIPORTO (DM 146/2008 – D. Lgs. n. 171/2005) PROC-024 Una volta emessa l’Attestazione di Idoneità, ANCCP CA provvede all’aggiornamento dell’apposito Registro dandone quindi comunicazione alle competenti autorità con la frequenza e le modalità definite. 8. IMPEGNI E DOVERI DEL CLIENTE Il Cliente si impegna a: accettare le clausole contrattuali fornire all’Agenzia la documentazione richiesta per permettere l’avvio dell’iter di verifica; fornire agli ispettori ANCCP CA la massima collaborazione durante le ispezioni mettendo a disposizione i documenti richiesti e fornendo l’assistenza necessaria ottemperare alle eventuali prescrizioni derivanti da non conformità riscontrate, che verranno ricontrollate nel corso della visita successiva e, qualora non risolte, comporteranno la chiusura con esito negativo a fornire all’ispettore ANCCP CA dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui l’ispettore sarà destinato ad operare, sulle misure di prevenzione e sulle procedure di emergenza adottate (compresi i DPI previsti e disponibili, la viabilità e i percorsi di emergenza) ed ogni altra informazione ritenuta utile per consentire lo svolgimento della visita in sicurezza ai sensi dell’art. 26 del Dlgs. 81/08 s.m. e i. 9. RICORSI E RECLAMI Il Cliente ha facoltà di avanzare reclami e/o presentare ricorsi ad ANCCP CA in merito alle decisioni prese dalla suddetta, affinché queste vengano riesaminate. ANCCP CA prende in considerazione ogni reclamo pervenutole in forma scritta impegnandosi a rispondere non appena verificate le fattispecie lamentate ed in ogni caso non oltre due mesi. Eventuali reclami verbali o telefonici vengono considerati sulla base dell’importanza di quanto segnalato. Eventuali ricorsi contro decisioni ANCCP CA possono essere presentati entro un mese dalla comunicazione di suddette decisioni. ANCCP CA provvede all’esame di tali ricorsi tramite le opportune indagini e fornisce una risposta scritta al ricorrente entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione. Le spese relative alle attività derivanti dall’opposizione sono a carico del Cliente. Per quanto non espressamente riportato nel presente regolamento si faccia riferimento all’istruzione operativa ISTR-005, disponibile sul sito web ANCCP CA. 10. RISERVATEZZA I documenti del Cliente e di ANCCP CA relativi alla verifica ispettiva, a partire dalla domanda di verifica, sono considerati riservati. Nell'ambito ANCCP CA i documenti del Cliente sono gestiti sotto la responsabilità diretta del Responsabile di dipartimento. Il personale dell'Agenzia è tenuto al segreto professionale relativamente alle informazioni di cui viene a conoscenza durante l'espletamento delle proprie funzioni. ANCCP CA si impegna a non divulgare le informazioni riservate, ricevute verbalmente, desunte da documenti o apprese nel corso delle visite e concernenti aspetti economici, organizzativi, tecnici ed etici del Cliente che ha in corso attività di ispezione con ANCCP CA. Il Cliente si impegna a non divulgare dati, informazioni, osservazioni e conclusioni prodotte da ANCCP CA nel corso dell'attività di ispezione oggetto del presente regolamento. 11. 11.1 CONDIZIONI DI SICUREZZA Il Proprietario si impegna a rendere accessibile ed ispezionabile l’imbarcazione ed a fornire la necessaria assistenza all’ispettore incaricato durante tutta la visita, oltre a dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sarà destinato ad operare, sulle misure di prevenzione e sulle procedure di emergenza adottate (compresi i DPI previsti e disponibili, la viabilità e i percorsi di emergenza) ed ogni altra informazione ritenuta utile per consentire lo svolgimento della visita in sicurezza ai sensi del Dlgs. 81/2008. 6 di 7 Rev. 0 REGOLAMENTO PER LE VERIFICHE DI SICUREZZA SULLE UNITÀ DA DIPORTO (DM 146/2008 – D. Lgs. n. 171/2005) 11.2 Non sono previsti rischi specifici connessi alle attività di ispezione e prova ai fini dell’ispezione delle imbarcazioni, in ogni caso l’ispettore ANCCP CA deve porsi nelle condizioni di non effettuare operazioni tali da poter nuocere agli altri e deve adottare delle precauzioni al fine di evitare di subire eventuali danni o infortuni. In particolare deve seguire le seguenti indicazioni a seconda delle necessità: - - 11.3 PROC-024 indossare calzature adatte (antinfortunistiche con suola antiscivolo) indossare l’elmetto ove vi sia il rischio di caduta oggetti o il rischio di urto indossare guanti adatti quando si può venire in contatto con superfici calde (motori) non accedere su scale , scalandroni, trabattelli o ponteggiature non a norma utilizzare cinture e cavo di sicurezza nel caso in cui ci sia oggettivamente pericolo di caduta dall’alto o pericolo di caduta in mare durante la navigazione indossare un giubbotto di salvataggio ove vi sia il rischio di caduta in acqua non accedere in spazi angusti senza la presenza di un secondo uomo in prossimità della via di accesso indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie quando si trova in luoghi chiusi operazioni di verniciatura, resinatura, taglio, levigatura, incollaggio o altre operazioni che generino fumi, vapori o polveri in atto non accedere nelle casse e nei locali prima di aver accertato la respirabilità dell’aria e l’assenza di gas esplosivi porsi in condizioni di riparo quando vengono effettuate prove idrauliche o pneumatiche sui prodotti non sostare o transitare sotto carichi sospesi non effettuare attività che esulano da quelle di propria competenza, ad esempio montaggi, smontaggi o altre lavorazioni, qualora dovesse essere necessario ai fini dell’attività ispettiva richiedere all’armatore l’intervento di personale qualificato L’ispettore ANCCP CA inoltre deve porsi in condizioni da non effettuare operazioni che possano danneggiare gli oggetti sottoposti ad ispezione o l’ambiente circostante. In particolare: - deve porgere particolare attenzione quando svolge prove che richiedono l’impiego di alte temperature; - non deve richiedere all’armatore operazioni la cui conseguenza diretta o indiretta sia il trasferimento di sostanze liquide, solide o gassose fuoribordo prima di aver accertato che siano state messe in atto misure idonee ad evitare lo sversamento in mare o in atmosfera delle sostanze inquinanti, quali combustibili, lubrificanti, refrigeranti, acqua di sentina, prodotti di combustione incontrollata o altro. 7 di 7 Rev. 0