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Diporto nautico
Dotazioni di sicurezza
Se l’unità ha la marcatura CE, il numero
delle persone trasportabili è indicato nel
manuale del proprietario e sulla targhetta del costruttore fissata sullo scafo.
Se l’unità non è marcata CE, si fa riferimento al certificato di omologazione.
Nel caso il natante non sia omologato, il
numero è stabilito in base alla lunghezza
del natante:
• 3 persone se la lunghezza fuori tutto è
< 3,50 m;
• 4 persone se la lunghezza f.t. è compresa fra 3,50 e 4,50 m;
• 5 se 4,50 ÷ 6,00 m;
• 6 se 6,00 ÷ 7,50 m;
• 7 se 7,50÷ 8,50 m;
• 9 se la lunghezza f.t. è > 8,50 m.
di C. Amm (r) Stéphan Jules Buchet
Socio ANMI del Gruppo di Roma
Zattera di salvataggio
Per le nuove zattere di salvataggio da
imbarcare sulle unità da diporto è prevista la marcatura e su questa dovrà essere scritto anche il nome o il numero d’individuazione dell’unità; non è quindi
possibile spostare la zattera da un’unità
all’altra.
I fabbricanti devono fornire a corredo
del mezzo:
• le Istruzioni per la messa a mare e
l’impiego della zattera, scritte su carta
resistente all’acqua e da esporre all’esterno;
• il Manuale del Proprietario;
• la Carta d’Identificazione della zattera;
• il Libretto d’uso della zattera (da mettere all’interno), quest’ultimo redatto
su supporto resistente all’acqua.
Il mezzo di salvataggio deve essere sottoposto a controlli periodici:
• ogni 2 anni per la parte pneumatica, gli
accessori, le dotazioni, la bombola di
gonfiaggio, le relative valvole e la testa operativa;
• almeno ogni cinque anni per la parte
idraulica delle bombole;
• dopo 6 anni dal primo confezionamento o in presenza di un’usura anomala
della zattera o dei suoi accessori.
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Zatterino di salvataggio
Questi mezzi, obbligatori dall’inizio del
2009 per i natanti e le imbarcazioni da diporto che navigano fra 6 e 12 miglia dalla costa, e che sostituiscono l’apparecchio galleggiante quale mezzo di salvataggio collettivo per tale fascia di navigazione, hanno le caratteristiche delle
zattere di salvataggio con le seguenti
varianti:
• non sono richiesti l’isolamento contro
il freddo del fondo della zattera, la tenda di copertura della zattera, e le luci
interne ed esterne;
• il mezzo deve avere almeno due tasche stabilizzatrici, di uguale volume e
poste simmetricamente, la cui capacità totale non deve essere, comunque, inferiore a 80 litri;
• il materiale retroriflettente da installare per metà sul fondo e per la restante
parte sulla mezzeria del tubolare superiore della zattera, deve avere una
superficie complessiva minima non inferiore a 1000 cmq;
• almeno il tubolare superiore deve essere realizzato in un colore molto visibile, in accordo alle norme internazionali vigenti;
• la zattera, con le proprie dotazioni, deve
essere racchiusa, sottovuoto, in una
sacca inserita in un idoneo contenitore;
• agli elementi per la marcatura previsti,
deve essere aggiunta la dicitura «zattere aperte per la navigazione entro
dodici miglia dalla costa».
Le dotazioni minime di emergenza dello
zatterino sono:
• un soffietto di gonfiamento
• un coltello a lama fissa con impugnatura galleggiante (collegato a una sagola
e sistemato in una tasca vicino al punto
di attacco della barbetta della zattera)
• una torcia elettrica stagna (dotata
d’idonee pile elettriche, conservate
separatamente in una busta stagna)
• una sassola, un kit di riparazione
(comprendente almeno una serie di
pezze di varie misure e mastici adatti)
• due pagaie
• due spugne
• un fischietto
• un contenitore di acqua (per persona) da 0,250 l.
La prima revisione dello zatterino deve
essere effettuata dopo 36 mesi e le
successive ogni 24 mesi.
Cintura di salvataggio
Segnali di soccorso di tipo pirico
Le cinture di salvataggio, da avere a bordo
come dotazione di sicurezza, possono essere del tipo «a giubbotto» o «a stola» e adatte alla taglia dell’utilizzatore, e devono essere provviste di strisce retroriflettenti. Eventuali modelli gonfiabili non possono avere i
sistemi di gonfiamento manuali o a fiato.
Esistono i seguenti tipi di segnali da soccorso, da utilizzare esclusivamente sulle
unità da diporto:
• razzi a paracadute;
• fuochi a mano (luce rossa);
• segnali fumogeni galleggianti.
Salvagente anulare
e salvagente a ferro di cavallo
La normativa equipara i due salvagente,
che sono definiti come «mezzi di salvataggio a galleggiabilità ottenuta con materiali a galleggiabilità intrinseca» dotati di:
• sagola d’appiglio fissata in quattro
punti (quello anulare deve avere un
dispositivo d’aggancio manuale);
• strisce retroriflettenti;
• luce ad accensione automatica.
La luce deve essere continua a giro
d’orizzonte oppure a lampi intermittenti e deve essere in grado di durare per
almeno due ore dall’accensione.
Sull’involucro contenitore devono essere riportate in modo indelebile e leggibile, oltre alle istruzioni scritte (anche in
lingua italiana) o figure che illustrano
chiaramente l’uso del segnale, i seguenti dati:
• nome e sede del fabbricante e dell’eventuale importatore;
• nome o sigla del modello;
• data di fabbricazione;
• estremi dell’atto d’approvazione del
prototipo con dichiarazione di conformità al medesimo.
I citati segnali scadono dopo quattro anni dalla data di fabbricazione.
Motore ausiliario
Il motore ausiliario di emergenza deve
essere:
• di potenza non superiore al 20% della
potenza del motore principale;
• munito di certificato d’uso ovvero di
dichiarazione di potenza;
• rimovibile;
• posizionato su un supporto indipendente dello specchio di poppa.
Identificativo SAR
Persone trasportabili sui natanti per i natanti da diporto
Il Regolamento di attuazione del Codice
della nautica da diporto stabilisce il numero delle persone trasportabili sui natanti tenendo conto se il mezzo è omologato o meno, o se è impiegato anche per il trasporto
dell’attrezzatura sportiva subacquea. In
quest’ultimo caso, il numero delle persone
trasportabili deve essere ridotto di una
unità ogni 75 kg di attrezzatura imbarcata.
Ai soli fini della ricerca e del soccorso in
mare, senza determinare alcuna certificazione di proprietà, il proprietario di un natante da diporto ha facoltà di presentare
domanda al Comando generale del Corpo
delle capitanerie di porto per contraddistinguere il mezzo con un numero identificativo preceduto dalla sigla «ITA».
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