Exposanità 2014 LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO, LA MEDICINA DIFENSIVA E LE FORME DI TUTELA LA SANITÀ EMILIANA Dott.ssa Alessandra De Palma Direttore UOC di Medicina Legale e Gestione Integrata del Rischio Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Collaboratore Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali Assessorato Politiche per la Salute Regione Emilia-Romagna Bologna, 23 Maggio 2014 Aspettative dei/delle pazienti nei riguardi di una Sanità che ha a disposizione tecnologie sempre più sofisticate Presenza di numerose carenze di carattere organizzativo e gestionale nelle Strutture Sanitarie Evoluzione dell’atteggiamento della giurisprudenza Tutela del paziente Maggiore severità di giudizio nei riguardi del comportamento del medico Sempre meno sono gli interventi chirurgici di “particolare difficoltà” Si tende a superare il confine fra “obbligazione di mezzi” e “obbligazione di risultati” La diffusione dei Media su «Malasanità» L’incremento dei sinistri tardivi/una presenza attiva di studi legali specializzati Attivismo delle associazioni per la tutela dei malati TROPPI i MOTIVI della CRISI per ELENCARLI… Giudiziari (eccesso di casistica, inadeguatezza di una parte del sistema giudicante, eccessiva complessità gestionale, prolungamento dei tempi di risoluzione del contenzioso, consulenti non ferrati nel settore…) Assicurativi (crisi finanziaria, risposte inadeguate con aumento del contenzioso anche per impreparazione alla gestione della complessità, scarsa specializza-zione, assoggettamento alla politica aziendale…) Medico-legali (scarsa preparazione e specializzazione in RS, giudizi non sempre certi, inadeguati, influenzati, incapacità di proporre modelli propri di giudizio…) Etc….. Le «nostre» motivazioni ECONOMICHE… Le analisi hanno mostrato la preminenza in RER dei sinistri di valore economico modesto con somme inferiori a 10.000 euro e un valore medio dei risarcimenti 25.000-30.000 euro Eppure le compagnie di assicurazione «serie» sono «fuggite» dal mercato (rispetto ad altri rami la RCS NON è un business…) E l’ottica del SSN e del SSR non può essere quella del… «Io vinco-tu perdi» L’OBIETTIVO VERO per un SSR responsabile NON È SOLO RIDURRE il CONTENZIOSO per ridurre i costi (anche, per una corretta allocazione delle risorse → più che mai «finite»…) bensì OTTENERE la RIDUZIONE dei DANNI e, quando si verificano, effettuare una presa in carico globale dei/delle pazienti gestire il sinistro per imparare a gestire bene anche l’evento avverso il sinistro va considerato come parte della prestazione = “intraLEA” Un po’ di storia….partivamo da qui LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 50 LEGGE REGIONALE E-R 20 dicembre 1994, n. 50 NORME in MATERIA di PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI e CONTROLLO delle AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI e delle AZIENDE OSPEDALIERE Art. 32 Assicurazione di responsabilità civile 1. Le Aziende sono tenute ad assicurare il rischio derivante da responsabilità civile verso terzi mediante adeguate polizze assicurative da stipularsi sulla base di criteri generali stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento della regione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Alcuni dati regionali In RER i dati sono disponibili dall’anno 2008 (anche se DB dal 2003) Sinistri: circa 1500 all’anno (costanti!) Ammontare dei premi assicurativi ogni anno fra i 45 e i 50 milioni di euro Nell’ultimo anno di valutazione prima di «partire» è stato liquidato dalle Assicurazioni circa un milione di euro SERVIZIO SANITARIO REGIONALE Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali IL CONTESTO REGIONALE Costi assicurativi e risarcimenti in Emilia Romagna Nel periodo 2006 - 2011 I costi nelle Aziende 340,0 mil € Risarcimenti liquidati Risarcimenti Riservati 18,9 mil € 81,5 mil € Premi Assicurativi 239,6 mil € Nel periodo 2008 – 2011 Sinistri liquidati Sinistri ancora aperti 1.748 4.317 Le compagnie assicurative Risarcimenti liquidati Risarcimenti Riservati Totale Risarcimenti 40,6 mil € 197,9 mil € 238,5 mil € 46% Senza esito o respinti 51% < 100.000 € 3% 100.000 – 1.500.000 € 0,1% > 1.500.000 € Prevenire eventi avversi e contestualmente assicurare un’adeguata copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle Aziende sanitarie L.R. n. 29/04 «Norme Generali sull’organizzazione funzionamento del Servizio Sanitario Regionale» ed il Delibera n. 86/2006 «Direttiva alle Aziende Sanitarie per l’adozione dell’atto aziendale» Delibera n. 1706/2009 «Individuazione di aree di miglioramento della qualità delle cure e integrazione delle politiche assicurative e di gestione del rischio» L.R. E-R 7 novembre 2012, n. 13 Norme per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli enti del Servizio Sanitario Regionale Piena autogestione in via diretta a livello aziendale (< 100.000,00 euro) Cogestione a due (Azienda Sanitaria e RER tramite il NRV (> 100.000,00 euro e < 1.500.000,00 euro) Procedura valutativa per «cogestione a tre» nell’ambito di una copertura assicurativa a livello regionale per i cosiddetti «rischi catastrofali» (> 1.500.000,00 euro) Art. 1 «Oggetto e finalità» Art. 2 «Ambito di applicazione e vari interventi regionali» Art. 3 «Funzioni della Regione nell’ambito della prevenzione degli eventi avversi e della gestione diretta dei sinistri» Art. 4 «Composizione, funzionamento e compiti attribuiti al Nucleo regionale di valutazione» Art.5 «Funzioni dell’Osservatorio regionale per la sicurezza delle cure» Art.6 «Fondo regionale risarcimento danni da responsabilità sanitaria» Art. 7 «Norme transitorie e finali e abrogazioni» Art. 8 «Clausola valutativa dell’Assemblea legislativa» Art. 9 «Entrata in vigore della Legge» Il «nuovo» Programma regionale dell’Emilia-Romagna: la DGR 23 dicembre 2013, n. 2079 «Approvazione del Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile nelle Aziende sanitarie» Forte sinergia tra Aziende sperimentatrici e NRV Proseguire nel percorso tracciato anche senza copertura assicurativa (gestione diretta totale) Preparare tutte le Aziende Sanitarie della RER a entrare nel progetto di gestione diretta Estendere le buone pratiche e la formazione per diffondere le condizioni per la gestione autonoma del contenzioso = risarcimento equo in tempi brevi LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n. 28 «LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2011, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016» Art. 48 Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2012 1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 13 (Norme per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli enti del Servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente: "2. Sulla base del principio di diversificazione delle modalità di intervento, in riferimento alla consistenza economica delle richieste di risarcimento di cui al comma 1, sono fissate due fasce economiche, alla cui determinazione provvede la Giunta regionale: a) nell'ambito della prima fascia, gli enti provvedono direttamente con risorse del proprio bilancio a corrispondere i risarcimenti; b) nell'ambito della seconda fascia, la Regione e gli enti collaborano nella gestione dei sinistri con le modalità di cui agli articoli seguenti; gli enti provvedono alla liquidazione dei risarcimenti mediante il fondo regionale di cui all'articolo 6, fatto salvo l'importo definito per la prima fascia, che resta a carico degli stessi". 2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 13 del 2012 è abrogata. 3. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 13 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: "da responsabilità sanitaria" sono soppresse; b) le parole: "lettere b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera b). 4. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 13 del 2012 è abrogato. Tutela complessiva della salute degli utenti che si rivolgono al Sistema Sanitario Regionale Presa in carico della persona anche rispetto ai danni eventualmente causati dall’attività sanitaria Ricostruzione rapporto di fiducia Liquidazione danni più adeguata e in tempi più veloci Possibilità di ridurre o annullare le spese legali, arrivando ad una transazione anticipata Migliore gestione del contenzioso Maggiore consapevolezza dei rischi, all’interno delle strutture sanitarie Possibilità d’intraprendere azioni adeguate per imparare dall’errore Azienda sanitaria Regione Emilia-Romagna Modello organizzativo coerente e condiviso tra i vari «attori» del sistema per dare una risposta efficace ed efficiente ad un bisogno, ormai largamente diffuso, di maggiore sicurezza delle cure Prevenzione degli eventi avversi Valutazione della pretesa risarcitoria Monitoraggio Progetti di miglioramento della qualità dell’attività sanitaria VALORE DEL SINISTRO < 100 MILA EURO GESTIONE AZIENDALE < 1 MIL 500 MILA > 100 MILA EURO GEST AZIENDALE REGIONALE > 1 MIL 500 MILA EURO ASSICURAZIONE SOPRASOGLIA SUPPORTO REGIONALE C’era una volta….nel 2013 Ad OGNI LIVELLO, per i CASI che ABBIANO DATO LUOGO a CONSEGUENZE di DANNO RILEVANTI e/o che AVEVANO la POTENZIALITÁ di FARLO, DEVONO ESSERE INDIVIDUATE le CAUSE RADICE ed IMPOSTATI gli OPPORTUNI CORRETTIVI VALORE DEL SINISTRO 250 MILA EURO > 250 MILA EURO GESTIONE AZIENDALE GEST AZIENDALE REGIONALE Ad OGNI LIVELLO, per i CASI che ABBIANO DATO LUOGO a CONSEGUENZE di DANNO RILEVANTI e/o che AVEVANO la POTENZIALITÁ di FARLO, DEVONO ESSERE INDIVIDUATE le CAUSE RADICE ed IMPOSTATI gli OPPORTUNI CORRETTIVI Quindi, dal 1 gennaio 2014, in RER: i sinistri sono ripartiti in due sole fasce la Compagnia che ci assicurava ha deciso di tagliare il «ramo secco» della responsabilità civile sanitaria in tutto il Paese… quindi il problema del danno erariale si pone, ora, anche per il «sopra soglia catastrofale» vale a dire oltre la somma di 1.500.000,00 di euro UFFICIO LEGALE E ASSICURATIVO U.O. MEDICINA LEGALE, RISK MANAGER e… FUNZIONI REGIONALI a GARANZIA delle RESPONSABILITÀ AZIENDALI Istituzione del Nucleo Regionale di Valutazione Formazione del personale delle Aziende Sanitarie operante nel settore della gestione del rischio Funzione ispettiva mediante il Nucleo Regionale di Valutazione Copertura assicurativa regionale per i danni catastrofali (ex) Attività di monitoraggio Personalità esperte nel settore sanitario, medico-legale e legale-assicurativo Funzioni consultive Compiti di proposta Ruolo ispettivo (…e di indagine su eventi avversi di particolare rilevanza) Nucleo regionale nei sinistri di seconda fascia COGESTIONE E ACCOMPAGNAMENTO L’Azienda sanitaria raccoglie la denuncia del presunto danneggiato ed informa il richiedente sia dell’avvenuta presa in carico della richiesta da parte dell’Azienda sia della sua tempestiva comunicazione al Nucleo Regionale di Valutazione, informando quest’ultimo della denuncia pervenuta Il Comitato Valutazione Sinistri dell’Azienda istruisce la pratica e redige una relazione sul sinistro che contiene il parere medico-legale L’Azienda trasmette al Nucleo Regionale la documentazione e la consulenza di parte fatta redigere dal richiedente il risarcimento Il Nucleo Regionale esamina la documentazione ed esprime un parere obbligatorio sulla liquidabilità del sinistro in termini di sussistenza della responsabilità e di determinazione del quantum. Il nucleo trasmette all’Azienda il proprio parere e in caso di riconoscimento di responsabilità l’Azienda tratta con il richiedente la definizione del sinistro Ulteriori funzioni del Nucleo regionale Concorrere alla definizione di protocolli idonei a prevenire il verificarsi di sinistri Predisporre indicazioni relative a procedure standard con l’obiettivo di agevolare la liquidazione dei sinistri Individuare e classificare i sinistri che possono essere ristorati mediante la prestazione (c.d. risarcimento per equivalente…) … l’Azienda, per i sinistri di prima fascia, provvede alla assistenza legale giudiziaria mediante nomina di propri legali interni o di fiducia dell’Azienda con risorse proprie. Per i sinistri compresi nella seconda fascia, la Regione si fa carico delle spese relative all’assistenza legale giudiziaria a valere sul Fondo regionale e l’Azienda nomina i propri legali interni o di fiducia, acquisita l’intesa con l’Amministrazione regionale. OSSERVATORIO REGIONALE PER LA SICUREZZA DELLE CURE Monitoraggio epidemiologico Prevenzione e gestione dei rischi Risarcimento del danno Fondo per il risarcimento dei danni da responsabilità professionale sanitaria Per il finanziamento degli importi destinati a risarcire i sinistri di seconda fascia, sia a seguito di parere favorevole del Nucleo Regionale di Valutazione sia in caso di sentenza di condanna delle Aziende per il capitale e le spese legali, nonché per i sinistri di terza fascia per la parte in franchigia. Dal 2014 per tutta la 2a fascia… Sperimentazione del programma RER Dal 01/01/2013 il Programma è stato applicato nell’ex Area Vasta Romagna, nelle sue quattro Aziende U.S.L. (ora AUSL unica della Romagna) e nell’AOU di Bologna; dal 01/07/2013 è entrata anche l’AO-IRCCS di Reggio Emilia e, da 01/05/2014 AUSL di Imola-MRI Con la sperimentazione si deve valutare se il tentativo di contemperare le esigenze dei cittadini-pazienti e dei cittadini-professionisti (tutti cittadini della RER nonostante le diversità di «ruolo») raggiunge gli obiettivi prefissati: aumentare la sicurezza delle cure garantire un equo risarcimento del danno in tempi brevi far lavorare i professionisti con maggiore «serenità» e in sicurezza e se il Programma sarà quindi estensibile a tutte le Aziende della RER Perché SOLO ATTRAVERSO la CONOSCENZA dei PROBLEMI SI PUÓ INDIVIDUARE il GIUSTO METODO per PREVENIRLI SI Il problema è… La mediazione dei conflitti in ambito sanitario Un conflitto (un’amarezza) antico(a)… ma drammaticamente attuale «Che ci siano fra i malati curati dai medici, alcuni che guariscono perfettamente è un fatto che tutti riconoscono; ma siccome non tutti guariscono, per questa ragione l’Arte è ormai biasimata, e quelli che ne dicono male, prendendo a pretesto i malati che soccombono alle malattie, sostengono che chi ne scampa lo deve al caso e non all’Arte». Ippocrate, Arte ABBIAMO l’ESIGENZA di GESTIRE la CONFLITTUALITÁ fra PROFESSIONISTI / STRUTTURE CITTADINI PAZIENTI-UTENTI MEDIAZIONE Processo formale, attraverso il quale un terzo neutrale cerca, attraverso l’organizzazione di scambi tra le parti di permettere ad esse di confrontare i propri punti di vista e di cercare, con l’aiuto del mediatore, una soluzione al conflitto che le oppone Peculiarità dell’ Ascolto e Mediazione (trasformativa) dei conflitti SI OCCUPA degli ASPETTI INTERPERSONALI e NON dell’AN e/o del QUANTUM del DANNO NON HA ALCUN RAPPORTO con l’ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE NON HA COME OBIETTIVO la CONCLUSIONE di un ACCORDO, MA di ACCOMPAGNARE le PARTI a TROVARE, EVENTUALMENTE, un ACCORDO per LORO SODDISFACENTE 44 Peculiarità dell’ Ascolto e Mediazione (trasformativa) dei conflitti SI PUÒ SVOLGERE PRIMA/DURANTE/DOPO ALTRI ITER (GESTIONE della RICHIESTA di RISARCIMENTO e/o PROCEDIMENTO PENALE…) INTEGRA un SISTEMA di RISPOSTE CHE, TALORA, SE UTILIZZATO da SOLO, CREA DELUSIONE e INSODDISFAZIONE, AUMENTANDO INVOLONTARIAMENTE l’OSTILITÀ 45 Benefici dell’Ascolto e Mediazione (trasformativa) dei conflitti RISOLVE quell’OSTILITÀ e quello SPIRITO di RIVALSA che SPESSO MPEDISCE una SOLUZIONE CONCORDATA, cioè PUÒ FACILITARE l’APPRODO ad ACCORDI SODDISFACENTI GRAZIE all’EFFETTO di DE-ESCALATION del CONFLITTO e al SUPERAMENTO della SFIDUCIA PREVIENE il RISCHIO CHE SIA RESPINTA una RICHIESTA “IMPROPRIA O ESAGERATA” (il CHE PUÒ INNESCARE l’APPLICAZIONE della MEDIAZIONE ex D.LGS. 28/2010 e s.m.i.) RIPRISTINA il RAPPORTO di FIDUCIA tra PAZIENTE e OPERATORE e AZIENDA, QUANDO TALE FIDUCIA È STATA COMPROMESSA da MALINTESI, INSODDISFAZIONI e TENSIONI 46 Carattere innovativo e «politico» per l’approccio centrato sull’ascolto empatico che, facilitando l’espressione della dimensione emotiva e relazionale, si distingue (è alternativo/integrativo) rispetto a procedure conciliative o arbitrali già presenti in diverse realtà; per la rilevanza dei risultati ottenuti sul piano pratico (correzioni a livello organizzativo, dei percorsi PER il/la paziente…) e sul piano relazionale (fiducia), che vanno al di là della soluzione formale della lite; per l’effetto di riparazione del rapporto tra cittadino e istituzioni (e tra le persone); per la capacità di ridurre le distanze tra le «categorie» (il medico «esce dal camice» e il cittadino dal suo ruolo di «malato paziente»). 47 Non ci resta che prendere atto che… “LA FALLIBILITÁ É UNA CARATTERISTICA DELL’ESSERE UMANO. NOI NON POSSIAMO CAMBIARE L’ESSERE UMANO, MA POSSIAMO CAMBIARE LE CONDIZIONI IN CUI GLI ESSERI UMANI OPERANO…” James Reason e lavorare in tale direzione! La SICUREZZA può essere definita come la capacità della STRUTTURA di ridurre i rischi per operatori e pazienti ai più bassi livelli possibili attraverso la definizione e la realizzazione di percorsi, azioni e interventi appropriati ed efficaci Questa è l’autentica responsabilità per un’Azienda Sanitaria e per i suoi operatori… «L’unico modo per superare il conflitto è attraversarlo» ROBERT FROST