CONFSAL PESCA: UNA FEDERAZIONE IMPEGNATA NELLA FORMAZIONE DEL COMPARTO
PESCA
Confsal Pesca - è una delle Federazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Tale riconoscimento le è stato conferito per il settore privatistico dalle rilevazioni del Ministero del
Lavoro in forza di contratti e negoziati stipulati, nonché della diffusione sul territorio nazionale.
Pesca
PROGETTO FORMAZIONE R.I.S.O.R.S.A.:
Responsabili Interni a Sostegno degli Operatori
e Rappresentanti della Sicurezza in Azienda
La CONF.S.A.L. PESCA è una federazione aderente a Confsal, Confederazione generale dei Sindacati
Autonomi dei Lavoratori. Confsal nasce nel luglio del 1979 per volontà di due forti formazioni
autonome, lo SNALS e l'UNSA già da molti anni e positivamente alla ribalta del vasto scenario
sindacale
italiano.
Lo scopo che indusse queste due forti strutture sindacali a dar vita ad una nuova Confederazione non
si configurò come punto di arrivo, ma come base di partenza per tentare la totale unificazione del
sindacalismo
Autonomo
Italiano.
In questo contesto la CONF.S.A.L. si pose e tutt'oggi opera e si muove come punto di riferimento e
polo
aggregante
per
accelerare
questo
processo.
Le linee ispiratrici della politica sindacale di questa nuova Confederazione sono riassunte nel
documento politico-programmatico, parte integrante dell'Atto Costitutivo della CONF.S.A.L..
In esso vengono efficacemente riaffermati i valori morali, culturali e umani che hanno contraddistinto
nel
tempo
l'azione
dell'intero
sindacalismo
autonomo.
La CONF.S.A.L., infatti, si prefigge di operare per la "realizzazione della tutela e della valorizzazione
della persona umana del lavoratore inteso come fondamentale protagonista della vita economica e
sociale
del
Paese".
L'organizzazione della struttura e l'iniziativa operativa della CONF.S.A.L. è conseguentemente
ancorata a saldi principi di democrazia, pluralismo e indipendenza come supporti necessari finalizzati
a
garantire
un
effettivo
protagonismo
partecipativo.
Interpretando, altresì, le aspettative del mondo del lavoro deluso dalla politica dei sindacati a forte
caratterizzazione ideologico-partitica, la nostra Confederazione si propone di perseguire e
raggiungere nel tempo e in un contesto unitario con le altre formazioni autonome i seguenti obiettivi:
- creare una valida alternativa al sindacalismo ideologico che spesso si è mosso in una visione ristretta
o
distorta
degli
interessi
del
mondo
del
lavoro;
- affermare una linea di azione sindacale meno rituale e demagogica e quindi più sollecita a porre la
propria
attenzione
agli
interessi
generali
della
collettività;
- ricercare la perequazione e l'indispensabile giustizia retributiva dei lavoratori in una visione tesa
all'affermazione
ed
esaltazione
della
professionalità
e
della
meritocrazia;
- attivare adeguate strategie di promozione sociale finalizzate al recupero del sistema economico per
garantire
più
alti
livelli
di
qualità
della
vita
di
tutti
i
lavoratori
.
Confsal Pesca è stato inserito nell’elenco ministeriale fra i soggetti attuatori e maggiormente
rappresentativi nel settore dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali relativamente al
Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013 – 2015.
PROGETTO “FORMAZIONE R.I.S.O.R.S.A.: Responsabili Interni a Sostegno degli Operatori e
Rappresentanti della Sicurezza in Azienda
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA FORMATIVO
Pesca
Confsal Pesca collabora sin dagli esordi con Fesica Confsal, Federazione Sindacati Industria
Commercio ed Artigianato, ed Integrazione e Lavoro, associazione senza fini di lucro che,
direttamente o tramite accordi/convenzioni con altre associazioni o con Regioni Enti locali,
fondazioni, enti privati, svolge attività a favore dei propri associati e degli iscritti, nel settore
di lavoro dipendente privato del commercio, del terziario e dei servizi.
La federazione Confsal Pesca ha dunque sette anni di esperienza nell’ambito della
formazione ed è stabile partner di Fesica – Confsal e Integrazione e Lavoro nell’ambito della
formazione continua, della formazione obbligatoria e della formazione finanziata attraverso
i
fondi
interprofessionali
Fonarcom
e
Formazienda:
- promuovendo, all’uopo, iniziative ed attività di interesse comune inerenti al campo
dell’attività di lavoro dipendente nel settore privato del commercio, del terziario dei servizi
e
della
pesca;
- fornendo consulenza ed assistenza qualificata nei diversi campi (oltre che fiscale e legale)
della formazione, in favore degli associati e/o dei loro iscritti mettendo a disposizione degli
stessi gli eventuali strumenti per la realizzazione ed esercizio delle rispettive attività;
- promuovendo e realizzando lo studio e la ricerca di soluzioni, di modelli e strumenti atti a
migliorare la gestione e la qualità di servizi resi stipulando eventualmente al riguardo
convenzioni con Enti Pubblici e privati di interesse degli associati e/o dei loro iscritti, con
Organismi Paritetici ed Enti Bilaterali quali Ebilcoba, Ebi.na.s.pri, EbArtigianato, Ebuc,
Formalavoro,
E.B.I.I.
(Ente
Bilaterale
Imprenditoria
Ittica),
etc.
- organizzando corsi di formazione, di aggiornamento e di divulgazione nel campo del diritto
sindacale, del diritto sul lavoro e della sicurezza sul posto di lavoro;
- stabilendo commissioni e tavoli di confronto sulle problematiche del mondo del lavoro
collaborando con Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali per la formazione continua,
quali
Fonarcom
e
Formazienda.
La federazione Confsal Pesca ha realizzato (ed è ancora in corso di realizzazione) il
PROGETTO F.A.R.O. “Formare gli Acquacoltori e Riqualificare gli Operatori ittici”, tra il 2013
ed il 2014, approvato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che sta
coinvolgendo operatori della pesca, dipendenti e coadiuvanti, lavoratori autonomi, e tutti
coloro che svolgono delle attività professionali nel comparto ittico, sia a bordo imbarcazioni
adibite alla pesca, sia a terra: l’intervento formativo è in corso di svolgimento nella regione
Puglia ed ha coinvolto più di 200 lavoratori dipendenti nel settore di riferimento.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il Progetto “FORMAZIONE R.I.S.O.R.S.A.” si prefigge di ideare un efficiente percorso formativo volto
a supportare da un lato i lavoratori responsabili della prevenzione e della protezione all’interno della
loro attività nel settore della pesca, da un altro i rappresentanti dei lavoratori in materia di
sicurezza. Il progetto intende inoltre realizzare condizioni favorevoli, attraverso una serie di azioni ed
interventi formativi, che permettano ai responsabili e ai rappresentanti dei lavoratori di qualificarsi,
prima di tutto, con adeguata certificazione ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i., ma anche di potenziare e
rafforzare le conoscenze relative al loro settore produttivo, al fine di migliorare la sicurezza e la
qualità
del
loro
operato
ed
anche
dei
lavoratori
alle
loro
dipendenze.
Confsal Pesca propone, dunque, corsi di formazione di R.S.P.P., per un totale di 32 ore relative al
medio rischio, e di R.L.S., ai sensi del D.Lgs 81/08 e aggiornati ai sensi dell’Accordo in Conferenza
Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 21/12/2011.
Il corso si prefigge di formare i responsabili e i rappresentanti dei lavoratori in modo completo ed
adeguato riguardo alle tematiche relative alla gestione della sicurezza e della prevenzione in azienda
secondo
le
informazioni
contenute
nel
D.lgs
81/08.
Confsal Pesca, con il progetto “FORMAZIONE RI.S.O.R.S.A.” si propone di realizzare un modello di
intervento adattabile alle diverse situazioni di contesto nel settore della pesca al fine di attivare ed
elaborare metodologie e prassi per la promozione della formazione continua e la valorizzazione delle
risorse umane nella pesca, che consentano di acquisire maggiore qualità, sicurezza e sviluppo della
propria impresa nel settore ittico, della pesca e dell’acquacoltura.
DESTINATARI:
L’iniziativa delle attività formative è rivolta a:
- tutti i lavoratori, attori della sicurezza e soggetti che hanno l’obbligo di svolgere la funzione di
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca,
all’acquacoltura, al pescaturismo o all’ittiturismo, ed anche all’interno di stabilimenti adibiti
all’allevamento, alla lavorazione e trasformazione del prodotto.
- tutti quei lavoratori designati come Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
La formazione è, dunque, rivolta a tutti i soggetti che aspirino a ricoprire o ricoprano già uno di
questi due importanti ruoli nel settore di riferimento, e coinvolgerà, nello specifico, utenti della
regione Puglia, la quale, grazie soprattutto alla lunga costa, rappresenta la fetta italiana più
importante per quanto riguarda il settore della pesca, dell’acquacoltura e di attività affini, e risulta
dunque necessario intervenire e formare delle figure di supporto in un ambito di così notevole
sviluppo come lo è la Regione in questione.
INTERVENTI FORMATIVI E CONTENUTO DEI CORSI DI FORMAZIONE
Pesca
E’ stata ideata una strategia che mira ad accrescere il livello di competenze e di
conoscenze dei rappresentanti o responsabili nel settore della pesca e dell’acquacoltura
sia in ambito di sicurezza e di qualità in ambito lavorativo, sia in ambito legale per quanto
riguarda il sistema legislativo in materia di sicurezza, le responsabilità civili e penali del
datore di lavoro.
Nello specifico le linee di intervento che si intendono proporre prevedono una pluralità di
azioni che permetteranno di incrementare l’acquisizione di informazioni professionali su
temi quali la formazione e la definizione dei ruoli in materia di sicurezza, e si presentano
nelle edizioni di seguito elencate:
EDIZIONE 1
3.1. – Responsabile Servizio Prevenzione Protezione (RISCHIO MEDIO), 32 ore:
Gli
obiettivi
prefissati
sono
riconducibili
a:
- promuovere, attraverso la realizzazione delle attività formative, la qualità in azienda, la
qualificazione dei lavoratori ittici al fine di favorire la cooperazione interna;
- individuare, creare e formare in azienda due figure importanti come quelle del R.S.P.P. e
del R.L.S. al fine di prevenire infortuni e ridurre al minimo i rischi del proprio settore
lavorativo;
- formare gli imprenditori e i rappresentanti dei lavoratori a livello normativo, gestionale e
tecnico al fine di qualificarlo in materia di sicurezza nel settore di riferimento;
- erogare formazione per accrescere il livello di conoscenze imprenditoriali utili al fine di
rendere
sicuro
e
protetto
l’ambiente
di
lavoro;
- favorire la sicurezza e la qualità dell’attività ittica e della pesca per l’adeguamento delle
imprese
di
pesca
nel
contesto
economico
italiano;
- realizzare un programma di sostegno ed intervento utile ed adeguato alle diverse
situazioni
di
contesto
lavorativo;
- acquisire delle necessarie conoscenze di base di carattere tecnico-scientifico, connesse
alla comprensione e gestione del ruolo che si ricopre ed allo svolgimento delle attività che
lo
caratterizzano;
- acquisire e prendere coscienza del quadro delle relazioni molteplici basate sul principio
del reciproco scambio delle informazioni tra “attori” della sicurezza e della prevenzione;
- acquisire le capacità che permettano al RLS di evitare il rischio di una gestione formale
delle relazioni aziendali e di un altrettanto formale attuazione degli obblighi di
informazione
e
formazione;
- sostenere i datori di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori del settore formandoli sul
sistema legislativo, istituzionale ed organizzativo in materia di sicurezza dei lavoratori,
affinché raggiungano una conoscenza relativa all’individuazione dei ruoli e delle
responsabilità del sistema di prevenzione e protezione, all’individuazione e alla
valutazione dei rischi del settore, nonché relativa alla protezione da rischi ed infortuni
nell’ambiente
di
lavoro.
Il percorso formativo ha, dunque, come scopo generale il rafforzamento e la qualificazione
dell’impresa ittica o dell’acquacoltura, il miglioramento delle attività interne delle aziende
coinvolte attraverso l’informazione e la conoscenza, la riqualificazione del personale
interno: le aziende partecipanti ai corsi di formazione comprenderanno che, al fine di
rendere competitiva la propria attività ittica e della pesca, è necessaria la formazione e la
valorizzazione, in primis, delle risorse umane.
Il corso si prefigge di formare i responsabili dell’attività d’impresa in modo completo e
aggiornato sulle tematiche relative alla gestione della sicurezza e della prevenzione in
azienda secondo le informazioni sui contenuti del D.lgs 81/08.
EDIZIONE 2
3.2. – Rappresentante dei Lavoratori per La Sicurezza, 32 ore:
La seconda edizione del progetto è dedicata ai soli rappresentanti dei lavoratori, designati
all’interno dell’azienda, ma anche eventualmente all’esterno.
Attività formative di R.S.P.P. a bordo, rivolte ai datori di lavoro
del settore ittico e della pesca, per un totale di 32 ore.
Schema del corso
Modulo Normativo /Giuridico:
Il Sistema legislativo
I soggetti della sicurezza: compiti,
obblighi e responsabilità
Modulo Gestionale:
Gestione e Organizzazione della Sicurezza
Valutazione rischi
Il DVR
La gestione delle emergenze
Modulo Tecnico:
La sorveglianza sanitaria
Individuazione e valutazione dei rischi
Fattori di rischio e le relative misure tecniche
Il rischio da stress lavoro-correlato
I dispositivi di protezione individuale
Modulo Relazionale:
Formazione, informazione e addestramento
Tecniche di comunicazione
Modulo
Normativo/Giuridico:
Il Sistema legislativo
I soggetti della sicurezza:
compiti,
obblighi e responsabilità
IL SISTEMA LEGISLATIVO ED I
SOGGETTI DELLA SICUREZZA
Il Testo unico sulla sicurezza
sul lavoro
Introduzione
Per Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (noto anche con
l'acronimo TUSL, col quale per brevità viene spesso citata la normativa) si intende,
nell'ambito del diritto italiano, l'insieme di norme contenute nel Decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 che - in attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 - ha
riformato, riunito ed armonizzato, abrogandole, le disposizioni dettate da numerose
precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro succedutesi
nell'arco di quasi sessant'anni, al fine di adeguare il corpus normativo all'evolversi della
tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro. In particolare, il nuovo Testo unico ha
previsto l'abrogazione (con differenti modalità temporali) delle seguenti normative:
· D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;
· D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164;
· D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l’articolo 64;
· D.lgs. 15 agosto 1991, n. 277;
· D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626;
· D.lgs. 14 agosto 1996, n. 493;
· D.lgs. 14 agosto 1996, n. 494;
· D.lgs. 19 agosto 2005, n. 187;
· art. 36 bis, commi 1 e 2 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla L.
5 agosto 2006 n. 248;
· artt. 2, 3, 5, 6 e 7 della L. 3 agosto 2007, n. 123.
Per quanto riguarda la sua composizione, il D. Lgs 81/2008 è formato da 306 articoli,
suddivisi in 13 titoli:
· Titolo I (art. 1-61)
o Principi comuni (Disposizioni generali, sistema istituzionale, gestione della previdenza
nei luoghi di lavoro, disposizioni penali)
· Titolo II (art. 62-68)
o Luoghi di lavoro (Disposizioni generali, Sanzioni)
Titolo III (art. 69-87)
o Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (Uso delle
attrezzature di lavoro, uso dei dispositivi di protezione individuale, impianti e
apparecchiature elettriche)
· Titolo IV (art. 88-160)
o Cantieri temporanei o mobili (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e
mobili, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in
quota, sanzioni)
· Titolo V (art. 161-166)
o Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (Disposizioni generali, sanzioni)
· Titolo VI (art. 167-171)
o Movimentazione manuale dei carichi (Disposizioni generali, sanzioni)
· Titolo VII (art. 172-179)
o Attrezzature munite di videoterminali (Disposizioni generali, obblighi del datore di
lavoro, dei dirigenti e dei preposti, sanzioni)
Titolo VIII (art. 180-220)
o Agenti fisici (Disposizioni generali, protezione dei lavoratori contro i rischi di
esposizione durante il lavoro a rumore, a vibrazioni, a campi elettromagnetici, a
radiazioni ottiche, sanzioni)
· Titolo IX (art. 221-265)
o Sostanze pericolose (protezione da agenti chimici, protezione da agenti cancerogeni e
mutageni, protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto, sanzioni)
· Titolo X (art. 266-286)
o Esposizione ad agenti biologici (obblighi del datore di lavoro, sorveglianza sanitaria,
sanzioni)
· Titolo XI (art. 287-297)
o Protezione da atmosfere esplosive (disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro,
sanzioni)
Titolo XII (art. 298 - 303)
o Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale
· Titolo XIII (art. 304 - 306)
o Disposizioni finali
La struttura della legge è impostata prima con la individuazione dei soggetti responsabili
e poi con la descrizione delle misure gestionali e degli adeguamenti tecnici necessari per
ridurre i rischi lavorativi. Alla fine di ciascun titolo sono indicate le sanzioni in caso di
inadempienza.
Al testo degli articoli del decreto sono stati aggiunti altri 51 allegati tecnici che riportano
in modo sistematico e coordinato le prescrizioni tecniche di quasi tutte le norme più
importanti emanate in Italia dal dopoguerra ad oggi.
Il decreto ha subito delle modifiche, ultima delle quali quella apportata dal D. Lgs.
106/2009.
La Piramide gerarchica
delle figure coinvolte nella
sicurezza
Quando si parla di sicurezza è opportuno chiarire il significato delle figure in gioco,
specificandone ruolo e compiti. Si può pensare ad una struttura piramidale in cui sono
presenti diverse entità, ognuna delle quali con diversi obblighi e responsabilità. Di questo
e non solo rende conto il comma 1 dell’art.2.
In testa alla piramide si trova il DdL (Datore di Lavoro), ossia il titolare del rapporto di
lavoro, colui che gestisce l’assetto dell’organizzazione dove si presta lavoro,
conservandone la responsabilità ed esercitando poteri decisionali e di spesa (lettera b).
Egli è a capo dell’azienda, ossia il complesso della struttura dove si esercita il lavoro
(lettera c). La figura che lo segue è quella del RSPP (Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione), quella persona interna o esterna all’azienda, designata dal
DdL con la finalità di coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (lettera
f). Al gradino immediatamente inferiore si trova il Medico Competente, che collabora con
il DdL ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per svolgere diversi
compiti tra cui la sorveglianza sanitaria (lettera h).
Successivamente si instaura la figura del Dirigente, persona che, in ragione delle
competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dell’incarico conferitogli, attua le direttive di lavoro impartite dal DdL, organizzando
l’attività lavorativa e vigilando su di essa (lettera d). Subito dopo troviamo il Preposto,
persona che sovrintende all’attività lavorativa controllando che le direttive di lavoro
ricevute dal DdL siano eseguite correttamente ed esercitando un funzionale potere di
iniziativa (lettera e). Infine all’ultimo posto si colloca l’Addetto al servizio di prevenzione e
protezione, persona che partecipa attivamente all’attività di prevenzione e protezione dai
rischi professionali per i lavoratori (lettere g l).
Oltre alle sei figure suddette, nelle restanti lettere dell’articolo 2, si danno una serie di
definizioni sotto riportate:
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge
un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o
privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o
una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così
definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che
presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in
partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario
delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24
giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine
di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti
chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente
ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in
questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile;
il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o
privato;
i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare
i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e
sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e
alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa;
n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la
particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel
rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno;
o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in
un’assenza di malattia o d’infermità;
p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali che
concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di
intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e
sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria
attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad
elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
salute e sicurezza;
r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di
causare danni;
s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di
impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
t) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione
di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione
internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la
cui osservanza non sia obbligatoria;
v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con
le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni
di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51, validate dalla Commissione
consultiva permanente di cui all’articolo 6, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede
ad assicurarne la più ampia diffusione;
z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia
di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano;
aa) - bb) «formazione» ed «informazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai
lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e
procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi
compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso
corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione
individuale, e le procedure di lavoro;
dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la
definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi
dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a
prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi
con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;
ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e
l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni
inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l’assistenza alle imprese finalizzata
all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro
dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
ff) «responsabilità sociale delle imprese»: integrazione volontaria delle preoccupazioni
sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei
loro rapporti con le parti interessate.
Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
L’art. 15, nelle varie lettere caratterizzanti il comma 1, indica quali sono le misure generali
di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo
coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché
l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in
relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei
posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e
produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di
quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere,
esposti al rischio;
h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione
individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la
sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
n) l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
q) l’istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone
prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
v) l’ uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai
dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
Gli obblighi
Gli artt. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 sono di fondamentale importanza nel decreto legislativo:
essi indicano gli obblighi che il datore di lavoro e il dirigente, il preposto, il lavoratore, i
componenti dell’impresa familiare e i lavoratori autonomi, i progettisti, i fabbricanti e i fornitori,
gli installatori ed il medico competente sono tenuti a rispettare.
Invece l’art. 26 indica gli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di
somministrazione. Essi risultano il primo riferimento per quanto concerne ciò che bisogna “fare
e non fare” per le varie figure dell’impresa coinvolte nel panorama sicurezza.
Di seguito si riportano gli estratti dal decreto 81/08 (con in grassetto le modifiche apportate dal
D. Lgs. 106/2009).
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e
dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze
ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l’effettuazione
della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente
decreto legislativo;
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in
caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo
soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle
capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro
salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di
protezione individuale,sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il
medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e
specifico;
f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle
disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di
sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a
suo carico nel presente decreto;
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al
medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e
immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli
36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e
sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di
lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su
richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto
dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai
dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico
come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della
sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda.
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate
possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno
verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48
ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le
informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno
un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul
lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di
comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a
tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del
testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo
50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei
luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni
di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle
dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i
lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le
generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui
all’articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi
che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di
evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di
nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in
fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei
rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano
adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e
informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un
giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione
del decreto di cui all’articolo 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente
informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e
protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai
sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a
pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative,
restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro
fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo,
relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari
preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione
competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.
3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento
degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità
dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti
obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del
datore di lavoro e dei dirigenti.
Articolo 19 - Obblighi del preposto
1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e
competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi
di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di
uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro
disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano
alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e
immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed
immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e
delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra
condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza
sulla base della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.
Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle
altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o
omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore
di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,
all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai
preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i
mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze
dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione
di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza,
nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera
f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di
segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro
competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di
lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal
medico competente.
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto,
devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le
generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche
in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel
medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230bis del codice civile e ai lavoratori autonomi
1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori
autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i coltivatori
diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo,gli artigiani e i piccoli
commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni
di cui al titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie
generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano
attività in regime di appalto o subappalto.
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a
proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi
restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi
restando gli obblighi previsti da norme speciali.
Articolo 22 - Obblighi dei progettisti
I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di
prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e
tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle
disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Articolo 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di
lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla
conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa
documentazione.
Articolo 24 - Obblighi degli installatori
1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte
di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle
istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.
Articolo 25 - Obblighi del medico competente
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il
servizio di prevenzione e protezione alla
valutazione dei rischi, anche ai fini della
programmazione, ove necessario, della
sorveglianza sanitaria, alla predisposizione
della attuazione delle misure per la tutela
della salute e della integrità psico-fisica
dei lavoratori, all’attività di formazione e
informazione nei confronti dei lavoratori,
per la parte di competenza, e alla
organizzazione del servizio di primo soccorso
considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità
organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi
volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità
sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso
protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli
indirizzi scientifici più avanzati;
c) istituisce, anche tramite l’accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f),
aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per
ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con
più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di
custodia;
c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e
di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata
con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per
l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il
luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria
in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno
2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella
sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione
della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di
quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di
lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del
presente decreto;
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono
sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità
di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta
l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui
all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro,
al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria
effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle
misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in
base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve
essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di
valutazione dei rischi;
m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli
sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori di lavori, servizi e forniture all’impresa
appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità
produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima,
sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di
lavoro autonomo:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g),
l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione
ai lavori ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di
somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la
verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del
possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente
in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in
relazione alla propria attività.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori
delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al
comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure
adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale
documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione
dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto
2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il
documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006 n.163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini
dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo
alla gestione dello specifico appalto.
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si
applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai
lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino
rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla
presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.
3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non
coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di
valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi
standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare
dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto,
prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi
specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione,
sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il
mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi,
l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno
degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente
dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi
specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in
essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli
1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655,
1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai
sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove
ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti
a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25
agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre
2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono
accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a
livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle
offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture,
gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e
sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere
specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei
lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro é
determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione
collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in
materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti
aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e'
determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a
quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163,
come da ultimo modificate dall’articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123,
trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizione del presente decreto.
8. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale
occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita
tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore
e l’indicazione del datore di lavoro.
La valutazione del rischio
Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature
di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi
di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi
quelli riguardanti gruppi
di lavoratori esposti a rischi
particolari, tra cui anche quelli
collegati allo stress lavoro-correlato,
secondo i contenuti dell’ accordo
europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli
riguardanti le lavoratrici in stato di
gravidanza, secondo quanto previsto
dal decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e
quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di
lavoro.
1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto
delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre
dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione,
a fare data dal 1° agosto 2010.
2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della
valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, su supporto
informatico e deve avere data certa deve essere munito anche tramite le procedure applicabili
ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del
documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data,
dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività
lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei
criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di
semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale
strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di
protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1,
lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei
livelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli
dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati
unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente
che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici
che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata
formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni
previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi
titoli del presente decreto.
3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare
immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta
giorni dalla data di inizio della propria attività.
Il significato della valutazione
del rischio
Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17,
comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza.
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle
modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della
organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in
relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a
seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne
evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono
essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di
valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1
e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.
4. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all’articolo 26,
comma 3, devono essere custoditi presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la
valutazione dei rischi.
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di
cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6,
comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di
entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e,
comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare
l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si
applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei
rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera
f). Nelle more dell’elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui
ai commi 1, 2, 3, e 4.
6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende
che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle
disposizioni di cui all’articolo 28.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti
aziende:
a) aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici,
da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto.
Come già accennato nella premessa al seguente documento, la "valutazione del
rischio" va intesa come l’insieme di tutte quelle operazioni, conoscitive ed operative,
che devono essere attuate per addivenire ad una ‘Stima’ del Rischio di esposizione ai
fattori di pericolo per la sicurezza e la salute del personale, in relazione alla
programmazione degli eventuali interventi di prevenzione e protezione per
l’eliminazione o la riduzione dei rischi individuati.
Essa è pertanto una operazione complessa che richiede, necessariamente, per ogni
ambiente o posto di lavoro considerato, una serie di fasi, successive e conseguenti tra
loro, che prevedono:
l’identificazione delle sorgenti di rischio presenti nel ciclo lavorativo;
l’individuazione dei conseguenti potenziali rischi di esposizione in relazione allo
svolgimento delle lavorazioni, sia per quanto attiene ai rischi per la sicurezza che
la salute;
la stima dell’entità dei rischi di esposizione connessi con le situazioni di interesse
prevenzionistico individuate.
Tale processo di valutazione può portare, per ogni ambiente o posto di lavoro
considerato, ai seguenti risultati:
· assenza di rischio di esposizione;
· presenza di esposizione controllata entro i limiti di accettabilità previsti dalla
normativa;
· presenza di un rischio di esposizione.
Nel primo caso non sussistono problemi connessi con lo svolgimento delle lavorazioni.
Nel secondo caso la situazione deve essere mantenuta sotto controllo periodico. Nel
terzo caso si dovranno attuare i necessari interventi di prevenzione e protezione secondo
la scala di priorità prevista dalla normativa di riferimento. L’individuazione delle misure
da adottare per la riduzione dei pericoli non ancora controllati rappresenta la quarta ed
ultima fase, fondamentale per le finalità cui è destinato il D.V.R.
Linee guida
Per quanto detto,
si rende noto che
l’espletamento
dell’intervento
finalizzato alla
valutazione del rischio
e la conseguente stesura
del documento sono
stati realizzati seguendo
alcune ‘Linee Guida’ che
prevedono precisi
‘criteri procedurali’, tali
Da consentire un omogeneo
svolgimento delle varie fasi operative che costituiscono il processo di valutazione. Al
riguardo, ci si è riferiti alle linee guida fornite dall’ISPESL presenti nel sito internet
dell’ente. Esse prevedono:
· una preliminare e, per quanto possibile, approfondita rassegna (classificazione definizione) dei rischi lavorativi;
· le indicazioni per lo svolgimento uniforme delle tre fasi operative, che costituiscono il
processo di valutazione del rischio;
· una scheda di riepilogo delle fasi operative del suddetto processo.
Sulla base delle indicazioni fornite, il datore di lavoro, con la collaborazione del Servizio di
Prevenzione e Protezione, del medico competente e la consultazione del rappresentante
per la sicurezza, ha proceduto allo svolgimento delle varie fasi di rilevazione dei rischi e
quindi di compilazione delle schede che andranno a far parte del documento (D.V.R.).
Esso comprende:
a. una relazione sulla valutazione dei rischi effettuata nei vari ambienti o posti di lavoro
dell’impresa, comprendente i criteri adottati per la sua definizione;
b. la descrizione delle misure di Prevenzione e di Protezione attuate, in coerenza con i
risultati della valutazione del Rischio;
Rassegna dei rischi presenti
sul luogo di lavoro
Classificazione e Definizione
I rischi presenti negli ambienti di lavoro, in conseguenza dello svolgimento delle attività
lavorative, possono essere divisi in tre grandi categorie:
A)
Rischi per la sicurezza
I rischi per la Sicurezza, o rischi di natura infortunistica, sono quelli responsabili del potenziale
verificarsi di incidenti o infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche (più o meno gravi)
subite dalle persone addette alle varie attività lavorative, in conseguenza di un impatto fisico
traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica, etc.).
Le cause di tali rischi sono da ricercare almeno nella maggioranza dei casi, in un non idoneo
assetto delle caratteristiche di sicurezza inerenti:
• l’ambiente di lavoro;
• le macchine e/o le apparecchiature utilizzate;
• le modalità operative;
• l’organizzazione del lavoro, etc.
Lo studio delle cause e dei relativi interventi di prevenzione e/o protezione nei confronti di tali
tipi di rischi deve mirare alla ricerca di un ‘ Idoneo equilibrio bio-meccanico tra l‘UOMO e
STRUTTURA, MACCHINA, IMPIANTO’ sulla base dei più moderni concetti ergonomici.
Di seguito si riportano una serie di esempi di rischi per la sicurezza. Essi si possono suddividere
in diverse categorie:
1.Rischi da carenze strutturali dell’Ambiente di Lavoro relativamente a:
 altezza dell’ambiente;
 superficie dell’ambiente;
 volume dell’ambiente;
 illuminazione (normale e in emergenza);
 pavimenti (lisci o sconnessi);









pareti (semplici o attrezzate: scaffalatura, apparecchiatura);
viabilità interna e/o esterna;
movimentazione manuale dei carichi;
solai (stabilità);
soppalchi (destinazione, praticabilità, tenuta, portata);
botole (visibili e con chiusura a sicurezza);
uscite (in numero sufficiente in funzione del personale);
porte (in numero sufficiente in funzione del personale);
locali sotterranei (dimensioni, ricambi d’aria).
2. Rischi da carenze di sicurezza su macchine ed apparecchiature relativamente a:
 protezione degli organi di avviamento;
 protezione degli organi di trasmissione;
 protezione degli organi di lavoro;
 protezione degli organi di comando;
 macchine con marchio ‘CE’. Riferimento Direttiva Macchine (89/392 CEE
 emendata);
 macchine prive di marchio ‘CE’. Riferimento al D.P.R. 547/55;
 protezione nell’uso di apparecchi di sollevamento;
 protezione nell’uso di ascensori e montacarichi;
 protezione nell’uso di apparecchi a pressione (bombole e circuiti);
 protezione nell’accesso a vasche, serbatoi, piscine e simili.
3. Rischi da manipolazione di sostanze pericolose:
 sostanze infiammabili;
 sostanze corrosive;
 sostanze comburenti;
 sostanze esplosive.
4. Rischi da carenza di sicurezza elettrica connessa a:
 idoneità del progetto;
 idoneità d’uso;
 impianti a sicurezza intrinseca in atmosfere a rischio incendio e/o esplosione;
 impianti speciali a caratteristiche di ridondanza.
5. Rischi da incendio e/o esplosione per:
 presenza di materiali infiammabili d’uso;
 presenza di armadi di conservazione (caratteristiche strutturali e d’aerazione);
 presenza di depositi di materiali infiammabili (caratteristiche strutturali di ventilazione
e di ricambi d’aria);
 carenza di sistemi antincendio.
B)
Rischi per la salute
I rischi per la salute, o rischi igienico - ambientali, sono quelli responsabili della potenziale
compromissione dell’equilibrio biologico del personale addetto ad operazioni o a
lavorazioni che comportano l’emissione nell’ambiente di fattori ambientali di rischio, di
natura chimica, fisica e biologica, con seguente esposizione del lavoratore.
Le cause di tali rischi sono da ricercare nella insorgenza di non idonee condizioni igienicoambientali dovute alla presenza di fattori ambientali di rischio generati dalle lavorazioni,
(caratteristiche del processo e/o delle apparecchiature) e da modalità operative.
Lo studio delle cause e dei relativi interventi di prevenzione e/o di protezione nei confronti
di tali tipi di rischio deve mirare alla ricerca di un "Idoneo equilibrio bioambientale tra
UOMO E AMBIENTE DI LAVORO".
Di seguito si riportano una serie di esempi di rischi per la salute. Essi possono suddividersi in:
1. Rischi di esposizione connessi con l’impiego di sostanze chimiche, tossiche o nocive in
relazione a:
 ingestione;
 contatto cutaneo;
 inalazione per presenza di inquinanti aero dispersi sotto forma di: polveri, fumi, nebbie, gas
o vapori
2. Rischi da esposizione a grandezze fisiche che interagiscono con l’organismo umano:
 Rumore, inteso come presenza di apparecchiatura rumorosa durante il ciclo operativo e di
funzionamento con propagazione dell’energia sonora nell’ambiente di lavoro.
 Vibrazioni, ossia la presenza di apparecchiatura e strumenti vibranti con propagazione delle
vibrazioni a trasmissione diretta o indiretta.
 Radiazioni non ionizzanti impiegano radiofrequenze, microonde, radiazioni infrarosse quali:
o sorgenti di radio frequenze (freq. 10)
o sorgenti di microonde (freq. 0,3 ÷ 10)
o radiazioni Infrarosse (freq. 10)
o radiazione ottica (visibile) (freq. 7,8)
o radiazioni ultraviolette (freq. o ultrasuoni (freq. >10 KHz)
o luce laser (visibile e ultravioletto)
 Microclima, ovvero il complesso dei parametri climatici dell’ambiente locale (ma non
necessariamente confinato) che determina gli scambi termici fra l’ambiente stesso e gli
individui che vi operano. In particolare si distinguono l’ambiente stesso e gli individui che vi
operano. In particolare si distinguono: ambienti moderati con condizioni non troppo
distanti dalle condizioni ideali per l’organismo umano in cui il sistema di termoregolazione
risulta in grado di operare i necessari aggiustamenti per assicurare condizioni di
omeotermia; ambienti severi caldi e ambienti severi freddi nei quali specifiche ed ineludibili
esigenze produttive determinano la presenza di alte o basse temperature in cui è
necessario prevedere dei tempi massimi di esposizione o fornire ai lavoratori degli
opportuni dispositivi di protezione individuale per sopperire alle carenze nella
climatizzazione dell’ambiente (umidità relativa, ventilazione, calore radiante e
condizionamento).
 Illuminazione, l’insieme dei livelli di illuminamento ambientale e dei posti di lavoro (in
relazione alla tipologia della lavorazione fine, finissima, etc.) e le eventuali carenze. Una di
queste è la non osservanza delle indicazioni tecniche previste in presenza di videoterminali.
o Posizionamento
o Illuminotecnica
o Postura
o Microclima
3.Rischi connessi con l’esposizione (ingestione, contatto cutaneo, inalazione) a organismi e
microrganismi patogeni o non, colture cellulari, endoparassiti umani, presenti nell’ambiente a
seguito di emissione e/o trattamento e manipolazione:
 Emissione involontaria (impianto condizionamento, emissioni di polveri organiche, etc.).
 Emissione incontrollata (impianti di depurazione delle acque, manipolazione di materiali
infetti in ambiente ospedaliero, impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti ospedalieri,
etc.).
 Trattamento o manipolazione volontaria, a seguito di impiego per ricerca sperimentale in
‘vitro’ o in ‘vivo’ o in sede di vera e propria attività produttiva (biotecnologie).
C) Rischi per la sicurezza e la salute
Tali rischi sono individuabili all’ interno della complessa articolazione che caratterizza il
"rapporto" tra l’ operatore e "l’organizzazione del lavoro" in cui è inserito. Il rapporto
stesso è peraltro immerso in un "quadro" di compatibilità ed interazioni che è di tipo oltre
che ergonomico anche psicologico ed organizzativo.
La coerenza di tale "quadro", pertanto può essere analizzata anche all’ interno di possibili
trasversalità tra rischi per la sicurezza e rischi per la salute. Tali rischi sono essenzialmente
dovuti a diversi aspetti.
 L’organizzazione del lavoro
· processi di lavoro usuranti: lavori in continuo, sistemi di turni, lavoro notturno;
· pianificazione degli aspetti attinenti alla sicurezza e la salute: programmi di
controllo e monitoraggio;
· manutenzione degli impianti, comprese le attrezzature di sicurezza;
· procedure adeguate per far fronte agli incidenti e a situazioni di emergenza;
- movimentazione manuale dei carichi;
· lavoro ai VDT (es. DATA ENTRY);
 Fattori psicologici
· intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro;
· carenze di contributo al processo decisionale e situazioni di conflittualità;
· complessità delle mansioni e carenza di controllo;
· reattività anomala a condizioni di emergenza.
 Fattori ergonomici
· Sistemi di sicurezza e affidabilità delle informazioni;
· conoscenze e capacità del personale;
· norme di comportamento;
· soddisfacente comunicazione e istruzioni corrette in condizioni variabili;
· conseguenze di variazioni ragionevolmente prevedibili dalle procedure di
lavoro in condizioni di sicurezza;
· ergonomia delle attrezzature di protezione personale e del posto di lavoro;
· carenza di motivazione alle esigenze di sicurezza.
 Condizioni di lavoro difficile
· lavoro con animali;
· lavoro in atmosfere a pressione superiore o inferiore al normale;
· condizioni climatiche esasperate;
· lavoro in acqua: in superficie (es. piattaforme) e in immersione
Criteri procedurali
L’intervento operativo finalizzato alla valutazione del Rischio segue delle linee guida che, come
già detto, devono portare all’identificazione delle sorgenti di rischio, all’individuazione dei
potenziali rischi di esposizione, in relazione alle modalità operative seguite, alla stima dei rischi
di esposizione ed all’individuazione delle misure correttive da attuare.
Al riguardo, vengono riportati, di seguito, le metodologie e i criteri seguiti per l’esecuzione delle
varie fasi operative. Si precisa che nell’ espletamento del processo di valutazione:
- è possibile tener conto, per ogni comparto, dei rischi tipici di categoria desunti da, ove esista,
documentazione tecnica e da fonti istituzionali;
- per le piccole imprese che svolgono le stesse operazioni presso diversi luoghi di lavoro
possono essere predisposte valutazioni unitarie che tengano conto dei rischi ricorrenti
riscontrabili nelle lavorazioni. Analogamente, allorché nello stesso posto di lavoro si
preveda la presenza di lavoratori stagionali, ferme restando le condizioni operative, si può
procedere ad una valutazione unica.
I fase: Identificazione delle Sorgenti di Rischio (ossia l’individuazione dei pericoli potenziali per
la sicurezza dei lavoratori)
Lo strumento comunemente impiegato per la I fase è quello delle Check List (Liste di controllo).
Si considera centrale l’esigenza di dover descrivere in modo esaustivo la situazione osservata e
s’impiegano elenchi di fattori di rischio ed elenchi di dettagli per ciascuno dei fattori di rischio
identificati.
Tale fase viene eseguita attraverso una breve, ma accurata descrizione del ciclo lavorativo
condotto nell’ambiente di lavoro preso in esame. A supporto della descrizione dell’attività
lavorativa svolta, si riportano:
· la finalità della lavorazione, con la descrizione del processo tecnologico, delle macchine,
impianti e apparecchiature utilizzate, delle sostanze impiegate e/o prodotte e di eventuali
intermedi;
· nella descrizione del ciclo tecnologico delle lavorazioni, si considerano anche le operazioni di
pulizia, manutenzione, trattamento e smaltimento rifiuti ed eventuali lavorazioni concomitanti;
· la destinazione operativa dell’ambiente di lavoro (reparto di lavoro,
laboratorio, studio, etc.);
· le caratteristiche strutturali dell’ambiente di lavoro (superficie, volume, porte, finestre,
rapporto tra superficie pavimento e superficie finestre, etc.);
· il numero degli operatori addetti alle lavorazioni e/o operazioni svolte in quell’ambiente di
lavoro;
· se presenti, le informazioni provenienti dalla Sorveglianza Sanitaria;
· la presenza di movimentazione manuale dei carichi.
La descrizione del ciclo lavorativo o dell’attività operativa permette di avere una visione
d’insieme delle lavorazioni e delle operazioni svolte nell’ambiente di lavoro preso in esame e, di
conseguenza, di poter eseguire un esame analitico semplificato per la ricerca della presenza di
eventuali sorgenti di rischio per la sicurezza e la salute del personale.
In tale ricerca riveste particolare importanza la partecipazione dei lavoratori ed il loro
coinvolgimento: nessuno meglio di loro può conoscere la maggior parte dei pericoli cui vanno
incontro. In questa fase di studio si tiene conto anche dei dati che emergono dalle Rassegne
statistiche di Settore e dalla Bibliografia scientifica inerente la sicurezza e la salute sui luoghi di
lavoro.
Al termine della I fase sono raggruppate ed evidenziate in uni schema di rilevazione dei rischi, le
sorgenti che nel loro impiego possono provocare un potenziale rischio di esposizione sia esso di
tipo infortunistico che igienico – ambientale, non prendendo quindi in considerazione quelle
sorgenti che per loro natura o per modalità di struttura, impianti ed impiego non danno rischio
di esposizione.
II fase: Individuazione dei rischi di esposizione
Quest’operazione, generalmente non semplice, deve portare a definire se la presenza nel
ciclo lavorativo di sorgenti di rischio e/o di pericolo, identificate nella fase precedente,
possa comportare nello svolgimento della specifica attività un reale rischio di esposizione.
Al riguardo si esaminano:
• Le modalità operative seguite per la conduzione del lavoro (es. manuale, automatica,
strumentale) ovvero dell’operazione (a ciclo chiuso, in modo segregato o comunque
protetto);
• L’entità delle lavorazioni in funzione dei tempi impiegati e delle quantità di materiali
utilizzati nell’arco della giornata lavorativa;
• L’organizzazione dell’attività: tempi di permanenza nell’ambiente di lavoro,
contemporanea presenza di altre lavorazioni, etc. etc. ;
• La presenza di misure di sicurezza e/o di sistemi di prevenzione- protezione, già
attuate per lo svolgimento delle lavorazioni, in riferimento non solo all’obiettivo di
contenere e minimizzare i rischi, ma anche a quello del miglioramento continuo della
sicurezza e salute dei lavoratori;
• La documentazione e la certificazione esistenti agli atti dell’azienda (es. certificato anti
incendio, verifica impianto elettrico, etc.)
Il concetto di base è quello dell’individuazione dei così detti «rischi residui» che derivano
non tanto dalle intrinseche potenzialità di rischio delle sorgenti (macchine, impianti,
sostanze chimiche, etc.) quando da quello che si evince tenuto conto delle modalità
operative seguite, delle caratteristiche dell’esposizione, delle protezioni e misure di
sicurezza già esistenti (schermatura, segregazione, protezioni intrinseche, cappe di
aspirazione, ventilazione, isolamento, segnaletica di pericolo) nonché dagli ulteriori
interventi di protezione.
I SOGGETTI DELLA SICUREZZA:
COMPITI,
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ
•La formazione si applica:
– a tutti i settori di attività, privati e pubblici;
– a tutte le tipologie di rischio;
– a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi
equiparati, con specifiche a seconda del contratto di lavoro in concreto stipulato e
nel caso di volontariato.
Il Testo unico regola tutti i settori e tutti i luoghi di lavoro.
Le figure importanti della
sicurezza
Obblighi e responsabilità
Il D.L.
Il DL, datore di lavoro, è il titolare del rapporto di lavoro o comunque il
soggetto responsabile dell‘attività come titolare dei poteri decisionali e di
spesa (art. 2 D.Lgs. n. 81/2008).
Il DL ha dei compiti non delegabili quali la valutazione del rischio e la
designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Nel sistema italiano (Costituzione, Codice civile, Codice penale ecc.) il DL
è il responsabile ultimo dei doveri di igiene e sicurezza.
• L’individuazione del DL non è scontata perché dipende dagli effettivi
poteri dello stesso;
• Il DL deve organizzare, prevenire, scegliere, prendere provvedimenti,
proteggere, per eliminare o ridurre al minimo i rischi;
• Se il DL non dimostra di aver fatto tutto ciò che è in suo potere per
evitare l’infortunio questo è destinatario di sanzioni penali o
ammende.
IL DIRIGENTE
• Il dirigente è il soggetto che dirige le attività produttive pur senza i
poteri tipici del DL.
• Il dirigente organizza il lavoro, controlla la conformità, segnala le
anomalie e interviene a correggerle laddove il suo potere di spesa lo
permette.
• In un sistema bene organizzato esistono deleghe e attribuzioni che
delineano bene il campo di attività e i poteri dei vari dirigenti.
IL PREPOSTO
I preposti sono le interfacce tra DL / dirigenti e i lavoratori
I preposti hanno obblighi di vigilanza e controllo
Se il preposto viene a conoscenza di situazioni che possono mettere a
rischio i lavoratori ha l’obbligo di intervenire, segnalare o interrompere le
lavorazioni a seconda dei casi
Anche nel caso del preposto la qualifica, anche in assenza di specifica
attribuzione, è testimoniata dagli effettivi poteri (principio di effettività).
Il preposto:
-verifica che i lavoratori adottino adeguatamente le misure di sicurezza;
-verifica la conformità di macchinari e attrezzature e impedisce gli usi
pericolosi;
-istruisce adeguatamente i lavoratori per lo svolgimento in sicurezza dei
loro compiti;
-sorveglia i lavoratori affinché non adottino comportamenti a rischio,
segnala ai superiori (DL o dirigente) le anomalie arrivando a impedire le
lavorazioni nei casi più gravi.
IL LAVORATORE
Il lavoratore è la “persona che, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione
di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche
al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi
gli addetti ai servizi domestici e familiari”.
Il lavoratore, in tema di sicurezza, deve:
- rispettare le norme e le prescrizioni;
- utilizzare correttamente;
- segnalare le anomalie;
R.S.P.P. e A.S.P.P.
Il servizio prevenzione e protezione è costituito da soggetti (ASPP) e un
responsabile (RSPP) con lo scopo di:
-individuare e valutare i fattori di rischio;
-definire le misure di prevenzione e protezione adatte ai rischi rilevati;
elaborare procedure di sicurezza e validare istruzioni operative per le
diverse lavorazioni;
-proporre e programmi di informazione e formazione e addestramento
dei lavoratori.
Il RSPP non risponde direttamente per i reati imputabili al datore di
lavoro, al dirigente o al preposto.
Il RSPP può essere comunque coinvolto nelle indagini (e, nel caso, anche
condannato) laddove si ipotizzi che l’infortunio in esame sia scaturito da
una omissione o valutazione colposamente errata.
R.L.S.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è il soggetto eletto
o designato per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli
aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro (definizione dell’art.
2 D.Lgs. 81/2008).
-Viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno nelle aziende o
unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti
-Viene eletto tra le rappresentanze sindacali (se ci sono) nelle aziende
che occupano oltre 15 dipendenti
Il n° degli RLS dipende dal n° di dipendenti (1 fino a 200, 3 tra 200 e
1000, 6 oltre 1000).
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è l’interfaccia tra i
lavoratori, il DL e il Servizio Prevenzione e Protezione.
La partecipazione di tutta l’organizzazione aziendale ai temi di igiene e
sicurezza è uno dei requisiti essenziali per la riuscita delle politiche di SSL
dell’azienda.
Quella del RLS è stata introdotta dal D.Lgs. 626/1994 quale figura di
confronto e consultazione anche per favorire la più ampia partecipazione
e favorire la segnalazione di eventuali carenze e situazioni critiche da
fronteggiare; per questo motivo sono stati previsti dei corsi di
formazione specifici (32 ore di cui 12 sui rischi specifici dell’attività in
esame) tesi e garantire al RLS le competenze necessarie allo svolgimento
dei propri compiti.
Il RLS è uno degli attori principali del sistema di prevenzione:
accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
è consultato sulla valutazione dei rischi;
è consultato sulla designazione del RSPP e altre figure della prevenzione
e sull'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla
valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle
inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli
impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed
alle malattie professionali;
riceve una formazione adeguata e partecipa alle riunioni periodiche del
servizio prevenzione e protezione.
MEDICO COMPETENTE
Il medico competente (interno o esterno all’azienda) è un medico
specializzato in medicina del lavoro con compiti e attribuzioni specifiche
sulla sorveglianza sanitaria e le attività di prevenzione dell’azienda.
Il MC, il RSPP, il DL e il RLS si incontrano periodicamente in una riunione
nella quale sono esaminate vari aspetti della gestione di igiene e
sicurezza dell’azienda.
Il MC ha compiti fondamentali nella gestione della SSL in azienda.
Il ruolo del MC è stato fortemente rilanciato dalla nuove attribuzioni
assegnate a questa figura dal D.Lgs. 81/2008. La sorveglianza sanitaria ha
infatti un ruolo molto importante nella prevenzione delle malattie
professionali, ruolo che può essere svolto compiutamente solo laddove il
MC partecipi attivamente alla VDR.
I profili di responsabilità del MC sono molto importanti e sicuramente più
delicati rispetto a quanto previsto per il RSPP.
Addetti emergenze: lavoratori con compiti e attribuzioni specifiche per la
gestione delle emergenze (incendi)
Addetti primo soccorso: lavoratori con compiti e attribuzioni specifiche
per la gestione del primo soccorso
Sono designati, ricevono una formazione specifica e sono addestrati
all’uso necessari dei presidi.
R.S.P.P. e A.S.P.P.
Il servizio prevenzione e protezione è costituito da soggetti (ASPP) e un
responsabile (RSPP) con lo scopo di:
-individuare e valutare i fattori di rischio;
-definire le misure di prevenzione e protezione adatte ai rischi rilevati;
elaborare procedure di sicurezza e validare istruzioni operative per le
diverse lavorazioni;
-proporre e programmi di informazione e formazione e addestramento
dei lavoratori.
Il RSPP non risponde direttamente per i reati imputabili al datore di
lavoro, al dirigente o al preposto.
Il RSPP può essere comunque coinvolto nelle indagini (e, nel caso, anche
condannato) laddove si ipotizzi che l’infortunio in esame sia scaturito da
una omissione o valutazione colposamente errata.
R.L.S.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è il soggetto eletto
o designato per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli
aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro (definizione dell’art.
2 D.Lgs. 81/2008).
-Viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno nelle aziende o
unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti
-Viene eletto tra le rappresentanze sindacali (se ci sono) nelle aziende
che occupano oltre 15 dipendenti
Il n° degli RLS dipende dal n° di dipendenti (1 fino a 200, 3 tra 200 e
1000, 6 oltre 1000).
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è l’interfaccia tra i
lavoratori, il DL e il Servizio Prevenzione e Protezione.
La partecipazione di tutta l’organizzazione aziendale ai temi di igiene e
sicurezza è uno dei requisiti essenziali per la riuscita delle politiche di SSL
dell’azienda.
Quella del RLS è stata introdotta dal D.Lgs. 626/1994 quale figura di
confronto e consultazione anche per favorire la più ampia partecipazione
e favorire la segnalazione di eventuali carenze e situazioni critiche da
fronteggiare; per questo motivo sono stati previsti dei corsi di
formazione specifici (32 ore di cui 12 sui rischi specifici dell’attività in
esame) tesi e garantire al RLS le competenze necessarie allo svolgimento
dei propri compiti.
Il RLS è uno degli attori principali del sistema di prevenzione:
accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
è consultato sulla valutazione dei rischi;
è consultato sulla designazione del RSPP e altre figure della prevenzione
e sull'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla
valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle
inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli
impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed
alle malattie professionali;
riceve una formazione adeguata e partecipa alle riunioni periodiche del
servizio prevenzione e protezione.
MEDICO COMPETENTE
Il medico competente (interno o esterno all’azienda) è un medico
specializzato in medicina del lavoro con compiti e attribuzioni specifiche
sulla sorveglianza sanitaria e le attività di prevenzione dell’azienda.
Il MC, il RSPP, il DL e il RLS si incontrano periodicamente in una riunione
nella quale sono esaminate vari aspetti della gestione di igiene e
sicurezza dell’azienda.
Il MC ha compiti fondamentali nella gestione della SSL in azienda.
Il ruolo del MC è stato fortemente rilanciato dalla nuove attribuzioni
assegnate a questa figura dal D.Lgs. 81/2008. La sorveglianza sanitaria ha
infatti un ruolo molto importante nella prevenzione delle malattie
professionali, ruolo che può essere svolto compiutamente solo laddove il
MC partecipi attivamente alla VDR.
I profili di responsabilità del MC sono molto importanti e sicuramente più
delicati rispetto a quanto previsto per il RSPP.
Addetti emergenze: lavoratori con compiti e attribuzioni specifiche per la
gestione delle emergenze (incendi)
Addetti primo soccorso: lavoratori con compiti e attribuzioni specifiche
per la gestione del primo soccorso
Sono designati, ricevono una formazione specifica e sono addestrati
all’uso necessari dei presidi.
Modulo Gestionale:
Gestione e
Organizzazione della
Sicurezza
Valutazione rischi e DVR
La gestione delle
emergenze a bordo
GESTIONE E
ORGANIZZAZIONE DELLA
SICUREZZA
La formazione si applica:
•
a tutti i settori di attività, privati e pubblici;
•
a tutte le tipologie di rischio;
•
a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi
equiparati, con specifiche a seconda del contratto di lavoro in concreto stipulato e nel
caso di volontariato;
Il datore di lavoro
N.B. Il datore di lavoro risponde anche quando la vittima è persona estranea all'impresa, in
quanto l'imprenditore assume una posizione di garanzia in ordine alla sicurezza degli
impianti non solo nei confronti dei lavoratori subordinati, ma anche nei riguardi di tutti
coloro che possono venire a contatto o trovarsi nell'area della loro operatività (Cassazione
penale 10842 del 7/2/2008)
Responsabilità
• Il legale rappresentante risponde dell'infortunio del lavoratore anche se avvenuto
fuori dall' orario di lavoro in quanto le norme antinfortunistiche sono poste a tutela di
coloro che si trovino negli ambienti di lavoro, anche al di fuori dell'orario di lavoro
(Cassazione penale 20559 del 24/2/2005)
Misure di tutela
•Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro
sono:
Datore di lavoro
•
•
soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore;
soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore
presta la propria attività ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell'unità
produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;
Dirigente
Nelle pubbliche amministrazioni il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il
funzionario non avente qualifica dirigenziale preposto ad un ufficio avente autonomia
gestionale, in caso omessa individuazione coincide con l'organo di vertice medesimo.
Datore di lavoro- deleghe
Le funzioni del datore di lavoro sono generalmente delegabili, ma il datore di lavoro non può
mai delegare:
•
la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto
dall'articolo 28 TU81/08
•
la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Datore di lavoro: valutazione dei rischi
• La valutazione anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati
impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori (anche quelli riguardanti lo stress lavoro-correlato).
• Deve essere effettuata con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da
garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli
interventi aziendali e di prevenzione.
• Deve avere data certa o attestata dalla sottoscrizione del datore di lavoro, del RSPP e del
medico competente.
‐
la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
‐
la programmazione della prevenzione;
Datore di lavoro: DVR
‐
l'eliminazione dei rischi o la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico;
‐
la limitazione del numero dei lavoratori esposti al rischio;
‐
il controllo sanitario dei lavoratori;
‐
l'informazione e formazione adeguate a lavoratori, dirigenti, preposti e rappresentati
dei lavoratori per la sicurezza;
istruzioni adeguate ai lavoratori;
la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza;
la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza (..)
le misure di emergenza in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione
dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato;
regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai
dispositivi di sicurezza;
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi con la specifica dei criteri adottati per la
valutazione;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di
protezione individuali adottati;
c) il programma delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli
dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere (solo soggetti in possesso di adeguate
competenze e poteri);
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente;
f) l'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici;
La valutazione deve essere effettuata e, conseguentemente il documento deve essere redatto
dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione e il medico competente, e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza.
‐
‐
‐
‐
‐
Datore di lavoro: individuazione certa
Qualora nella impresa vi siano più amministratori con diversi poteri, anche di fatto,
l'accertamento della qualità di datore di lavoro va effettuato tenendo conto che tale
qualità non deve essere intesa in senso esclusivamente civilistico, limitata cioè a chi è
titolare del rapporto di lavoro, ma si estende a chi ha la responsabilità dell'impresa, con la
conseguente possibilità della coesistenza, all'interno della medesima impresa, di più figure
aventi tutte la qualifica di datore di lavoro cui incombono – quanto meno – gli oneri non
delegabili (Cassazione penale 4981 del 5.12.2003).
Dirigente
Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro
organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.
•
•
sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di emergenza;
sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e
del medico competente.
Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve
consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori
immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso
informativo.
Obblighi di dirigente e datore di lavoro
Informazione:
• concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione
aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
• rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di
prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda;
Formazione:
Oltre che in un dovere generico di formazione e informazione, gli obblighi del datore di lavoro
si estendono anche in forme di controllo idonee a prevenire i rischi della lavorazione che tali
soggetti, in quanto più esperti e tecnicamente capaci devono adoperare per prevenire i
suddetti rischi, ponendo in essere la massima diligenza, perizia e prudenza. Es..
Obblighi di dirigente e datore di lavoro
•
•
•
•
•
•
•
•
nominare il medico competente;
designare preventivamente i lavoratori incaricati:
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio;
di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato;
di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, digestione dell'emergenza;
nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli
stessi;
fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI;
richiedere l'osservanza da parte dei lavoratori delle norme vigenti, nonché delle
disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro
disposizione;
Precisazione: Il datore di lavoro che non ha fornito il “trabattello”, seppure acquistato, ai
lavoratori che dovevano lavorare con una scala a forbice risponde delle violazioni
accertate, indipendentemente dalla esistenza o meno della figura del preposto che ha
l'obbligo di controllare l'ortodossia antinfortunistica dell'esecuzioni delle prestazioni
lavorative per rapporto all'organizzazione dei dispositivi di sicurezza.
(Cassazione Penale 21593 del 2/4/2007)
•
•
•
•
•
•
prendere le misure affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e
specifico addestramento accedano alle zone che li espongono a rischio grave e
specifico;
Informazione:
sui rischi connessi alla attività della impresa in generale;
sui rischi specifici in relazione all'attività svolta;
sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione
dei luoghi di lavoro;
Informazione interna:
• consegnare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per
l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi da
consultarsi in azienda (anche su supporto informatico).
Riunione periodica:
a) Convocare una riunione periodica direttamente o tramite il servizio di prevenzione e
protezione dai rischi, almeno una volta all'anno, alla riunione partecipano:
• il datore di lavoro o un suo rappresentante;
• il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
• il medico competente, ove nominato;
• il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
•
il documento di valutazione dei rischi;
•
l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
•
i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei DPI;
•
i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori;
b) Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che
hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione
della tecnica della prevenzione e della protezione;
Miglioramenti continui
Quando l'imprenditore disponga di più sistemi di prevenzione di eventi dannosi è tenuto ad
adottare (salvo il caso di impossibilità) quello più idoneo a garantire un maggiore livello di
sicurezza. Si tratta di un principio cui non è possibile derogare soprattutto nei casi in cui i beni
da tutelare siano costituiti dalla vita e dalla integrità fisica delle persone (una valutazione
comparativa tra costi e benefici sarebbe ammissibile solo nel caso in cui i beni da tutelare
fossero esclusivamente di natura materiale)......
…..Qualora la ricerca e lo sviluppo delle conoscenze portino alla individuazione di
tecnologie più idonee a garantire la sicurezza, non è possibile pretendere che
l'imprenditore proceda ad un'immediata sostituzione delle tecniche precedentemente
adottate con quelle più recenti ed innovative, dovendosi pur sempre procedere ad una
complessiva valutazione sui tempi, modalità e costi dell'innovazione, purché, ovviamente,
i sistemi già adottati siano comunque idonei a garantire un livello elevato di sicurezza
(Cassazione 41944 del 19.10.2006).
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Preposto
Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, devono possedere le capacità e i requisiti
professionali di cui all’articolo 32 …
In particolare, sia RSPP che ASPP devono «essere in possesso di un attestato di frequenza, con
verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative».
Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa
e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da
parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
•
Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32
designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e
protezione dai rischi;
Gli addetti al servizio prevenzione e protezione
Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Nella realtà pratica il preposto coincide normalmente
con il caposquadra, il capofficina, il capocantiere,
il suo ruolo si configura, più che in base a formali
qualificazioni giuridiche, con riferimento alle mansioni
effettivamente svolte nell'impresa. Ne consegue
che tale qualifica spetta a chiunque abbia assunto,
in qualsiasi modo, posizione di preminenza rispetto
agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini,
istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire,
indipendentemente da un eventuale conferimento
formalizzato per iscritto.
•
•
•
•
•
•
Per essere definito preposto non è sufficiente che il lavoratore abbia una qualifica
superiore a quella degli altri dipendenti, ma è necessario che gli siano attribuiti, anche di
fatto, poteri di sovraordinazione sugli altri dipendenti. Ne consegue che nel caso a cui al
dipendente è attribuito esclusivamente il compito di trasmettere gli ordini formulati da
altri preposti o da un dirigente o dal datore di lavoro non può diventare titolare della
posizione di garante della salute e della sicurezza degli altri dipendenti. (Cassazione penale
40939 del 16/10/2002).
individuazione dei fattori di rischio, collaborano alla valutazione dei rischi e
all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel
rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione
aziendale;
elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive e dei sistemi
di controllo di tali misure;
elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
proposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro,
nonché alla riunione periodica;
fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 (informazione e formazione)
Datore di lavoro come RSPP
Salvo aziende a rischio specifico, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri
del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ma è tenuto a frequentare corsi di
formazione della durata minima di 16 ore e massima di 48 ore e frequentare corsi di
aggiornamento.
Medico Competente
Obblighi del preposto
•
•
sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro
obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza
sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione
individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza,
informare i loro superiori diretti;
verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni
accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
Servizio di prevenzione e protezione
Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di
prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
Medico in possesso dei titoli e dei requisiti formativi e professionali che collabora, con il datore
di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare
la TU81/08.
Lavoratore
Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa
nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli
addetti ai servizi domestici e familiari.
Sono equiparati:
• socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua opera per
la società;
• i soci delle cooperative sono equiparati a lavoratori subordinati e la definizione di
datore di lavoro va riferita a chi ha la responsabilità dell'impresa e comprende il legale
rappresentante della cooperativa. Cassazione penale 32958 del 8/6/2004).
•
•
•
Società (precisazione)
•
Il socio di fatto che presta la sua attività per conto della società è contemporaneamente
oggetto e destinatario delle norme antinfortunistiche e delle regole di prudenza e di
buona tecnica. Il socio lavoratore di una società di fatto deve provvedere, a tutela
dell'incolumità propria e degli altri lavoratori della società, di fatto deve provvedere, a
tutela dell'incolumità propria e degli altri lavoratori della società.
• affinché il lavoro si svolga con l'osservanza delle norme antinfortunistiche e di quelle
di comune prudenza (fattispecie un tema di omicidio colposo per infortunio nel corso
di lavori eseguiti da soci di impresa edilizia artigiana – società di fatto)
(Cassazione penale 15126 del 6/7/89).
Società: obblighi del socio
In caso di società di persone incombe su ciascun socio l'obbligo di adottare tutte le misure
necessarie alla tutela dell'integrità fisica dei lavoratori a condizioni che non risulti
l'espressa delega a soggetto di particolare competenza nell'ambito della sicurezza.
(Cassazione penale 26122 del 12/4/2005).
•
•
•
utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi,
i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi
eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente,
in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o
ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza;
non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione
o di controllo;
non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza
ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di
lavoro;
sottoporsi ai controlli sanitari previsti o disposti dal medico competente.
Lavoratore: obbligo di riconoscimento
I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre
apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori
autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali
sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
Lavoratore: atteggiamento gravemente colposo
La responsabilità del datore di lavoro per l'incidente occorso al lavoratore può essere
esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un contegno eccezionale od abnorme
del lavoratore medesimo, esorbitante cioè rispetto al procedimento lavorativo ed alle
precise direttive organizzative ricevute e come tale, dunque del tutto imprevedibile
Esempio… Nel caso concreto è stata ritenuta la responsabilità del datore di lavoro
nonostante il lavoratore si fosse messo alla guida di un carrello elevatore nonostante non
rientrasse nelle sue mansioni (Cassazione penale 15009 del 17/2/2009).
Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza
•
•
•
Lavoratore: atteggiamento riguardoso
•
•
Prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti
sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di
lavoro.
In particolare:
•
contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento
degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
•
osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e
dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
•
•
•
Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti
della salute e della sicurezza durante il lavoro.
E' istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo.
In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza:
nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno
oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo;
nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in
azienda, in assenza di tali rappresentanze è eletto dai lavoratori della azienda al loro
interno.
Qualora non si proceda alle elezioni le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza sono esercitate:
dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale
•
•
‐
‐
‐
dai rappresentanti di sito produttivo, individuati in specifici contesti produttivi
caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri, anche per cantieri con
almeno 30.000 uomini-giorno. In detti contesti il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza di sito produttivo è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo.
In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti è:
un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.
L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile
con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
L’R.L.S.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi,
alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella
azienda o unità produttiva;
è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di
prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione
dei luoghi di lavoro e del medico competente;
è consultato in merito all'organizzazione della formazione;
riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei
rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai
preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di
lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali.
riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
riceve una formazione adeguata;
promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione
idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità
competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
partecipa alla riunione periodica;
fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione
e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati
per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Lavoratori autonomi
Il T.U. Prevede compiti, e relative sanzioni per i lavoratori autonomi con contratto
d'opera, prescrizioni che devono essere osservate anche dai componenti dell'impresa
familiare, dai coltivatori diretti del fondo, dai soci delle società semplici operanti nel
settore agricolo, dagli artigiani e i piccoli commercianti.
Essi devono:
• utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del T.U.;
• munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle
norme;
•
munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie
generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano
attività in regime di appalto o subappalto
Hanno facoltà di:
• beneficiare della sorveglianza sanitaria;
• partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
incentrati sui rischi propri delle attività svolte;
In materia di normativa antinfortunistica l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza
nei luoghi di lavoro si estende anche ai soggetti che hanno prestato nell'impresa la propria
opera in via autonoma (Cassazione penale 13917 del 17.1.2008).
Valutazione dei rischi e DVR
Diversi tipi di Rischi
Pericolo:
Proprietà o qualità intrinseca di una
determinata entità o condizione che ha la potenzialità di causare danni.
Concetto generale: molte cose (impianti, materiali, attrezzi di lavoro, sostanze, metodi e pratiche di
lavoro, rumore) rappresentano un pericolo.
Rischio:
Probabilità che sia effettivamente raggiunto il limite potenziale che determina il danno.
L’uso degli agenti pericolosi può determinare un rischio concreto o meno: dipende dalle condizioni
di uso.
Danno:
Il danno è l’evento che può chiudere il circuito tra il pericolo (forse succede) e il rischio (sta
succedendo).
Valutazione dei rischi:
Analisi SISTEMATICA delle lavorazioni realizzata per:
-individuare i pericoli (fattori di rischio);
-individuare le persone potenzialmente esposte;
-valutare (stimare) i rischi;
-individuare i possibili effetti sulle persone;
-individuare soluzioni per eliminare o ridurre i rischi a un livello accettabile.
Definizione di Rischio
Il rischio è la combinazione tra la probabilità (P) che si manifesti un certo evento dannoso e la
gravità (Magnitudo, M) associata all’evento stesso.
R = f (P, M)
Generalmente si considera R = P x M
Si tratta di una indicazione generica che va associata al numero dei lavoratori esposti.
La gestione delle emergenze a
bordo
La prevenzione:
La prevenzione consiste nelle operazioni messe in atto per ridurre la probabilità che si verifichi un
determinato evento dannoso
R = f (P, M)
Il divieto di usare fiamme libere è un intervento di prevenzione per il rischio incendi.
La scelta di un disco silenziato per una smerigliatrice è un intervento di prevenzione per il rischio
rumore.
Il concetto di prevenzione viene esemplificato in relazione alla definizione di rischio come funzione
di probabilità e gravità.
Tra gli esempi di attività di prevenzione:
la formazione e l’informazione (aumentano conoscenze e consapevolezza sui rischi);
l’addestramento (aumenta la capacità dell’operatore);
la sostituzione delle sostanze pericolose con altre non pericolose (previene l’esposizione);
l’uso di macchine a norma dotate di tutte le necessarie protezioni (previene incidenti e infortuni
dovuti a parti non protette);
la verifica periodica degli impianti (previene i guasti).
Misure di tutela e attuazione
-E’ previsto che per ogni misura di prevenzione/ protezione conseguente alla VDR sia nominato un
La protezione:
Responsabile della attuazione cui siano assegnate le risorse necessarie.
-La sede per la discussione e pianificazione delle misure conseguenti alla valutazione è la riunione
periodica DL, RSPP, RLS, MC.
La protezione consiste nelle operazioni messe in atto per ridurre la gravità associata a un
determinato evento dannoso
R = f (P, M)
DVR:
-Una maschera è un intervento di protezione per il rischio chimico.
-Una cuffia è un intervento di protezione per il rischio rumore;
-Nella normativa la prevenzione ha priorità rispetto alla protezione.
Priorità degli interventi:
A seguito della valutazione (VDR), sono individuate le misure di prevenzione e protezione.
A questo sono associate delle priorità di intervento.
Le misure sono verificate con gli aggiornamento della VDR.
La valutazione dei rischi e le relative misure sono indicate nel DVR, il documento di valutazione dei
rischi (art. 17 co. 1 del D.Lgs. 81/2008).
-Il DVR è firmato da DL, RSPP, MC e consegnato al RLS.
-Il DVR è il documento fondamentale per la gestione dell’igiene e della sicurezza dell’azienda.
i contenuti essenziali di un DVR:
Identificazione dell’azienda;
Caratterizzazione del sito e delle lavorazioni;
Organizzazione della prevenzione e protezione;
Valutazione dei rischi e metodologia adottata;
Programmazione degli interventi di prevenzione e protezione;
Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori;
Procedure di sicurezza e DPI;
Gestione appalti e fornitori;
Sorveglianza sanitaria;
Allegati con documentazione e valutazioni specifiche.
Il DVR deve contenere:
-una relazione sulla VDR , nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
-l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI adottati ;
-il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei
livelli di sicurezza;
-l’individuazione delle procedure da seguire per l’attuazione delle misure;
-l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici .
Modulo Tecnico:
La sorveglianza sanitaria
Individuazione e
valutazione dei rischi
Fattori di rischio e le
relative misure tecniche
Il rischio da stress lavorocorrelato
I dispositivi di protezione
individuale
La sorveglianza sanitaria
Definizione:
Insieme di atti medici finalizzati alla tutela della salute e
Sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di
rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa: la
sorveglianza sanitaria è un’attività che COMPORTA la partecipazione del medico alla valutazione
del rischio.
Delineare il concetto di sorveglianza sanitaria insistendo sul fatto che un “insieme di atti medici”
finalizzati alla tutela della salute non significa semplicemente effettuare le viste mediche ma
entrare nel merito della valutazione dei rischi e condividere scelte operative e finalizzate alla
gestione complessiva della SSL in azienda.
Il MC si occupa infatti di suggerire scelte tecniche, procedurali e comportamentali che riguardano
lo svolgimento dell’attività lavorativa e per fare questo deve ricevere dal datore di lavoro tutte le
informazioni che lo mettono nelle condizioni di svolgere questa attività.
Nomina del medico competente
Il Datore di lavoro nomina il MC
•
struttura esterna pubblica o privata convenzionata
•
libero professionista
•
dipendente del Datore di Lavoro
In possesso di
•
specializzazione in medicina del lavoro o disciplina equipollente
NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE
Con il D.Lgs. 81/2008 i compiti del MC sono rafforzati e si sottolinea con forza l’importanza del
coinvolgimento nella VDR.
Non è sempre necessaria la nomina:
-Lavorazioni previste dal testo unico (rumore,
rischio chimico, videoterminali)
-Rischi che espongono rischi terzi (autisti, piloti)
-Radiazioni ionizzanti
Compiti del Medico Competente
Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria
Istituisce la cartella sanitaria e di rischio
Consegna al DL / al lavoratore / all’ISPESL la
documentazione sanitaria alla cessazione del rapporto
Informa sul significato sorveglianza sanitaria
Le attività di sorveglianza sanitaria sono strettamente legate alla VDR sulla base della quale il MC:
-individua gli accertamenti da eseguire in relazione alle possibili patologie associate ai rischi
rilevati;
-stabilisce la periodicità degli accertamenti, anche attenendosi ai vincoli introdotti dalla normativa
di riferimento;
-individua gli eventuali esami ematochimici e indicatori biologici di esposizione (IBE) da ricercare
per la sorveglianza sanitaria (per alcuni IBE sono previsti limiti nazionali e internazionali).
Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno
Partecipa alla programmazione del controllo
dell’esposizione ai fini della sorveglianza sanitaria
Accertamenti sanitari: perché?
Trasmette al Servizio Sanitario competente per territorio le
informazioni sulla sorveglianza sanitaria con le informazioni
di rischio
-Stabilire lo stato di salute all’assunzione
-Individuare fattori individuali che aumentano il rischio
-Evidenziare malattie o sintomi in corso e prevenirne l’insorgenza
-REDIGERE L’ANAMNESI
Allega gli esiti delle visite alla cartella sanitaria e di rischio
-Lo scopo primario della sorveglianza sanitaria è quello di individuare tutti quegli elementi che
possano denunciare l’insorgenza di stati patologici ed evitarne o limitarne lo sviluppo
intervenendo sulle condizioni di esposizione.
-Va sottolineato il fatto che le condizioni individuali modificano le risposte condizionano gli effetti
dell’esposizione ai rischi. Occorre illustrare il fatto che su diverse malattie professionali e sugli
effetti di determinati agenti di rischio la discussione è aperta e le conclusioni sono molto
controverse: si tratta spesso di una disciplina in evoluzione e le considerazioni assumono spesso la
valenza di azioni preliminari (esempio: gli effetti controversi dei campi elettromagnetici).
-Sottolineare l’importanza dell’individuazione di ipersuscettibilità individuali e della corretta
ricostruzione dell’anamnesi dei soggetti.
Periodicità
-La periodicità è stabilita dal MC sulla base della VDR
-Alcune limitazioni sono imposte dalla legge
-Per alcuni esami (es. RX) si considerano anche gli effetti dell’accertamento.
Cartella sanitaria di rischio
Accertamenti sanitari: quando?
-Periodici;
-Su richiesta motivata del lavoratore;
-Alla cessazione del rapporto;
-Al rientro dopo 60 gg di assenza per motivi di salute;
-In fase pre- assuntiva;
-In caso di malattia professionale si cerca la documentazione che “racconta” l’esposizione e lo
stato di salute del lavoratore;
-All’assunzione.
Giudizio di Idoneità
-Sulla base degli accertamenti effettuati
-Idoneità alla mansione specifica
-Idoneità alla mansione con prescrizioni
-Non idoneità alla mansione (giusta causa, possibilità di ricorso).
Il giudizio di idoneità è il documento con il quale il MC competente dichiara l’eventuale
compatibilità dello stato di salute e delle caratteristiche del lavoratore con la lavorazione svolta e i
relativi rischi.
E’ importante sottolineare che in alcuni casi il giudizio di non idoneità non è definitivo perché può
essere limitato a situazioni transitorie (una convalescenza, una patologia reversibile ecc.). Qualora
il giudizio di non idoneità fosse definitivo (il lavoratore non è compatibile con la lavorazione che
deve svolgere) il DL ha l’obbligo di ricollocare il lavoratore in una eventuale altra posizione
lavorativa compatibile con lo stato i salute rilevato. Qualora il DL dimostri che questa posizione non
è disponibile, questo ha facoltà di disporre il licenziamento.
Ogni lavoratore ha una cartella sanitaria e di rischio aggiornata dal MC, la cartella viene consegnata
al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro e costituisce la “carta di identità” del lavoratore
dal punto di vista della salute in relazione alla attività lavorativa svolta.
Viene ripreso il tema della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore quale elemento
fondamentale per la ricostruzione della vita lavorativa del dipendente.
Gli elementi principali della cartella sono:
dati anagrafici, amministrativi e anamnesi personale e familiare del lavoratore;
programma di sorveglianza sanitaria (protocolli, periodicità);
valutazioni conclusive dei risultati degli accertamenti;
giudizio di idoneità;
modalità di conservazione dei giudizi e della cartella sanitaria.
Riferimenti a Norme
Individuazione e valutazione dei
rischi
Fattori di rischio e le relative
misure tecniche
-In alcuni casi la corretta realizzazione degli impianti è riferita a norme tecniche volontarie (norme
CEI, impianti elettrici);
-In altri casi la corretta realizzazione degli impianti è riferita a norme tecniche emanate con decreti
(regole tecniche antincendio).
Il rischio elettrico
Se un impianto elettrico causa un incendio di chi è la responsabilità?
Norme tecniche e leggi cogenti
In questo diagramma viene illustrato il rapporto tra norme volontarie e cogenti che regola diverse
delle leggi inerenti la sicurezza degli impianti:
la legge dice che l’impianto deve essere a regola d’arte;
la stessa legge dice che gli impianti costruiti nel rispetto di una certa norma volontaria (per
esempio: una norma CEI) si ritengono a norme;
la norma volontaria assume la forza di una legge cogente (è obbligatorio costruire gli impianti
rispettando quella norma o altre che garantiscano analoghi livelli di sicurezza).
Questo tipo di percorso normativo riguarda, per esempio, gli impianti elettrici fin dal 1968. Si
sottolinei il fatto che il richiamo delle norme volontarie nei testi di legge riguarda raramente gli
altri fattori di rischio e che questa pratica si sta comunque sempre più affermando nella stesura
delle leggi che riguardano la SSL (ci sono diversi esempi di questo tipo di approccio nello stesso
TU).
La dichiarazione di Conformità
La dichiarazione di conformità è redatta dall'installatore in accordo a modelli pubblicati con
decreto.
La conformità riporta:
la dichiarazione di aver rispettato il progetto (ove previsto);
la dichiarazione di aver seguito la normativa CEI vigente;
la dichiarazione di aver installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte;
la dichiarazione di aver controllato l'impianto, ai fini della sicurezza e funzionalità.
Profili di Responsabilità
•
•
•
Progettista: corretto dimensionamento del progetto
Installatore: messa in opera conforme al progetto e alle norme
Gestore (DL): corretta manutenzione e utilizzo conforme alla destinazione d’uso.
Obblighi del D.L.
Art. 80 D.Lgs. 81/2008: Il DL prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati
dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli
impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:
•
contatti elettrici diretti;
•
contatti elettrici indiretti;
•
innesco e propagazione di incendi;
•
innesco di esplosioni;
•
fulminazione diretta e indiretta;
•
sovratensioni;
•
altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
VDR elettrico e DL
Art. 80 DLgs 81/2008 (segue): A tal fine il DL effettua una VDR tenendo in considerazione:
le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese le eventuali interferenze;
i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
Luoghi a maggior rischio
Le norme forniscono prescrizioni particolari per alcuni luoghi e applicazioni, particolari (CEI 64-8
nella parte 7 “Ambienti ed applicazioni particolari” ).
Gli impianti elettrici in Luoghi con pericolo di esplosione sono trattati nella norma CEI 64-2 e dalle
norme del CT 31 CEI.
In questo caso bisogna tenere presente anche delle particolari prescrizioni legislative vigenti.
Manutenzione degli impianti elettrici
•
•
L’art. 86 del D.Lgs 81/2008 obbliga il DL ad effettuare comunque delle verifiche “periodiche”
sugli impianti elettrici e di protezione dalle scariche atmosferiche (fermo restando quello che
dice il DPR 462/2001) secondo le norme di buona tecnica e la normativa vigente.
gli esiti devono essere verbalizzati e conservati.
Il Rischio Incendio
• interventi che limitano la propagazione degli incendi:
protezione delle strutture;
compartimentazione degli ambienti;
impianti di spegnimento automatici e manuali;
uso di materiali e arredi ignifughi;
addestramento e formazione e informazione all’adozione di idonee misure per la gestione delle
emergenze;
idoneo coordinamento con i vigili del fuoco.
• Effetti del fuoco su persone e strutture:
Qual è l’effetto principale
di un
incendio sulle persone?
• L’effetto principale sull’uomo
è l’asfissia e l’intossicazione
ad opera dei fumi;
• La diminuzione della visibilità può
ostacolare l’evacuazione dal locale;
•
Quello degli incendi è uno dei rischi principali
• di ogni ambiente di lavoro,
• la relativa normativa è molto approfondita
• e dettagliata.
Gli interventi di lotta antincendio si dividono tra azioni volte a:
• Evitare l’innesco dell’incendio;
• Limitarne la propagazione.
Prevenzione!
interventi che evitano l’innesco:
corretta progettazione, installazione e manutenzione degli impianti elettrici;
misure di prevenzione per l’innesco di atmosfere esplosive;
addestramento e formazione e informazione all’uso corretto delle attrezzature elettriche;
sostituzione di materie prime infiammabili con altre sostitutive meno pericolose.
• Le ustioni dirette sono abbastanza
improbabili come effetto primario;
• Dopo un certo periodo di stress termico
c’è il collasso con conseguente crollo delle strutture.
Attività soggette a CPI
A cosa serve?
Il D.M. 16 febbraio 1982 indica 97 tipologie di attività, locali e depositi, soggetti ai controlli dei VVF
per il rilascio del certificato di prevenzione incendi.
In questo caso viene presentato un progetto ai VVF che verificano la coerenza tra la VDR e le
misure proposte.
Attività soggette a regole tecniche
Per alcuni ambienti e attività particolari (uffici, locali di spettacolo, autorimesse) sono stati emanati
dei decreti che indicano nel dettaglio le misure specifiche da adottare per l’antincendio.
In questo caso viene presentato i VVF verificano che il progetto sia coerente con la regola tecnica.
Attività non soggette a CPI
Nelle attività non soggette al rilascio del CPI:
Il DL valuta i rischi con le procedure del DM 13/3/1998 e adotta le conseguenti misure (senza
esame da parte dei VVF);
Il DL applica la regola tecnica nelle attività soggette (per esempio autorimessa con meno di 9 posti
macchina).
Gestione delle emergenze
Il DL deve prevenire gli incendi e adottare i sistemi
di protezione. Il piano di emergenza è una procedura di
gestione da applicare per la difesa di persone e cose qualora
si verifichino incendi o altre emergenze (si applica quando non è più
ragionevolmente possibile ridurre il rischio con interventi di prevenzione).
Il piano di emergenza non si applica solo all’antincendio ma a ogni possibile scenario quali:
Terremoto
Altra emergenza naturale
Contaminazione naturale o artificiale
Attacco terroristico





Un piano di emergenza bene strutturato deve prevedere procedure per:
Salvaguardare le persone e i beni
Prestare soccorso alle persone e agevolarne l’evacuazione
Fronteggiare lo sviluppo dell’incidente
Attivare i presidi antincendio e coordinare l’azione con quella dei VVF.
Contenuti del piano di emergenza:
 Possibili scenari di emergenza
 Procedure da adottare
 Procedure di coordinamento
con terzi
 Procedure per l’allontanamento
dal luogo di lavoro
 Procedure per assicurare
l’efficienza dei presidi antincendio
 Intervento dei VVF
 Assistenza ai disabili
 Planimetrie
 Esercitazioni annuali.
I nominativi e recapiti presenti nel piano di emergenza e visibili ai lavoratori devono essere:
 Datore di lavoro
 RSPP
 Lavoratori addetti alla gestione delle emergenze
 Centralinisti e portiere
 Addetti al pronto soccorso
 Addetti all’assistenza dei disabili
 Medico Competente
Gli addetti alla gestione emergenze
I lavoratori addetti alla gestione delle emergenze devono essere scelti in base alle loro capacità e
attitudini e non possono rifiutare (se non in maniera motivata) l’incarico.
Il loro numero è fissato dal DM 10/3/1998 ma deve essere comunque tale da coprire ogni turno e
ogni ambiente di lavoro considerando il n° di lavoratori e l’eventuale presenza di portatori di
handicap.
Gli addetti alle emergenze partecipano a corsi di formazione specifici con contenuti dettati dalla
normativa antincendio.
Se la gestione aziendale dei rischi è idonea, i loro nominativi devono essere a conoscenza di tutti i
lavoratori.
Radon e prodotti di decadimento
-Gas liberato dal terreno specialmente in zone vulcaniche.
-Si stima che l’esposizione al Radon sia la seconda causa di tumore polmonare dopo il fumo di
sigaretta.
-Il Radon tende ad accumularsi in locali sotterranei e poco aerati
Il D.Lgs. 241/2000 ha imposto il controllo e la misura di esposizione dei locali di lavoro interrati.
Quello del Radon è un argomento che suscita molto interesse anche perché non si tratta di un
problema legato alla sola esposizione professionale.
Un primo elenco potrebbe comprendere:
• guide turistiche e custodi di aree interrate e poco aerate;
• lavori in stazioni termali (forte diffusione di gas dal sottosuolo);
• addetti a caveau nelle banche;
• addetti alla guida di mezzi che viaggiano in sotterraneo.
Agenti fisici
Esposizione al rumore
Quali sono gli obblighi per ridurre l’esposizione al rumore?
Elenco di agenti fisici soggetti a regolamentazione:
Randon e prodotti di decadimento
Rumore
Ultrasuoni e infrasuoni
Vibrazioni meccaniche
Campi elettromagnetici
Radiazioni ottiche artificiali
Microclima
Atmosfere iperbariche
Obblighi generali
Gli obblighi generali sono quelli derivati dal 2087 CC e hanno priorità rispetto alle misure
specifiche.
Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla
fonte, i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione.
Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro i valori limite di esposizione
risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto
di questi.
L’Esposizione professionale al rumore è causa
ogni anno di circa il 50% delle denunce di
malattia professionale all’INAIL;
Il danno da rumore più frequente è la
sordità (ipoacusia) favorita dalla intensità e
durata dell’esposizione;
L’incidenza di questa patologie è in costante
diminuzione da anni a causa del miglioramento
delle condizioni di lavoro.
La normativa sul rumore prevede (oltre che
la riduzione al minimo del rischio):
la misura dell’esposizione personale (fonometrie);
visite mediche periodiche (audiometrie);
adozione di DPI (cuffie, inserti auricolari);
corsi di formazione e informazione;
la delimitazione delle aree a rischio.
Con procedure differenziate in funzione dei livelli.
Le vibrazioni meccaniche , per esempio, sono
responsabili di patologie molto diffuse a carico dell’apparato musco-scheletrico.
Il D.Lgs. 81/2008 impone un percorso di valutazione del rischio e adozione di misure analogo a
quello previsto per il rischio rumore (VDR, limiti di esposizione, riduzione al minimo).
Rischio vibrazioni a bordo
Facendo un’analisi dei rischi da agenti fisici nel lavoro marittimo, possiamo affermare che si tratta
in particolare di vibrazioni meccaniche e radiazioni ottiche. Un’analisi che non è destinata ai
lavoratori ma più propriamente ad addetti ai lavori come i progettisti, i costruttori navali, i medici
competenti i medici legali.
Riguardo alle vibrazioni meccaniche, rischio molto più diffuso rispetto a quello relativo alle
radiazioni, si evince la necessità di elaborare accorgimenti volti a realizzare le condizioni per
migliorare la sicurezza e la difesa della salute del lavoratore marittimo, anche attraverso
innovazioni che riguardano le tecniche progettuali e costruttive fondando la prevenzione su
provvedimenti di tipo tecnico, organizzativo e medico,
differenziati a seconda della tipologia delle
vibrazioni.
In particolare riguardo alle vibrazioni si nota
che ciò che caratterizza il settore lavorativo
marittimo è l’azione del mare, cioè del moto
ondoso, sulla nave, la quale può essere paragonata
ad una piattaforma dotata di mobilità da cui si generano vibrazioni che sono trasmesse al corpo
umano. Ne consegue dunque un impegno muscolare e quindi sforzo, sia statico che dinamico, e
sollecitazioni articolari.
In particolare l’energia vibratoria è prodotta
da onde di compressione e decompressione
che si propagano mediante una oscillazione
periodica a velocità variabile in funzione
della quale si possono produrre effetti lesivi
su tutto il corpo umano oppure solo su una
parte dell’organismo.
Le vibrazioni cui può essere esposto il lavoratore marittimo sono principalmente quelle a bassa o
media frequenza.
Vi può essere poi esposizione a vibrazioni ad alta frequenza, superiori ai 20 Hz, cioè quelle
prodotte soprattutto da strumenti dotati di movimento rotante (avvitatrici) a percussione
(scalpello) o misto (martello a percussione). Vibrazioni che sono meno frequenti, data la
straordinarietà di utilizzo di tali mezzi nelle lavorazioni di bordo e comunque, laddove necessario,
solo da parte di alcune categorie del personale, e per periodi di tempo limitati.
Qualche misura di prevenzione per evitare o ridurre gli eventuali danni da vibrazione:
- utilizzare sempre guanti e/o
scarpe protettivi, anche per brevi
interventi;
- evitare il tabagismo e l’assunzione
di bevande alcoliche se esposti
a vibrazioni mano-braccio,
il fumo per l’effetto vasocostrittore
e l’alcool per la riduzione della circolazione
nelle zone maggiormente sollecitate dalle
vibrazioni ossia le articolazioni della mano,
del polso, del gomito e della spalla;
- utilizzare un abbigliamento che protegga
- le articolazioni dal freddo, le basse temperature potenziano gli effetti nocivi delle vibrazioni;
- evitare pasti abbondanti prima di esporsi a vibrazioni, una digestione faticosa richiede un
notevole afflusso di sangue allo stomaco con conseguente riduzione della circolazione alle
articolazioni sottoposte a vibrazioni;
- utilizzare attrezzature adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producano,
tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;
- limitare la durata e dell'intensità dell'esposizione;
- sottoporsi alle visite di controllo effettuate dal medico competente;
- impiegando picchette elettriche a martelletti o ad aghi, utilizzare scarpe adatte ad isolare il
corpo dalle vibrazioni causate dagli utensili.
Altri rischi professionali
Microclima- stress termico
In alcune lavorazioni lo stress
termico può diventare un rischio
concreto per la salute-Addetti
ai forni, addetti
alle celle frigorifere, lavori
in esterno ecc.: - Esistono norme
tecniche per la VDR e l’adozione
delle misure più idonee.
- Esistono indici di esposizione
(WBGT, HSI che suggeriscono l’adozione del vestiario più adatto o le turnazioni necessarie per
abbassare il rischio.
Benessere termico
La maggior parte della popolazione trascorre l’80 – 90 % del tempo in ambienti chiusi. I l
microclima condiziona la scambio termico tra uomo e ambiente necessario a mantenere costante
la temperatura corporea (10–20% lavoro, 80–90% calore) .
Benessere termico: Condizioni in cui l'organismo riesce a mantenere
l’equilibrio termico (OMEOTERMIA) senza l’intervento del sistema di termoregolazione propria.
Per prevenire l'insorgenza di effetti derivanti da situazioni di stress termico che conseguono allo
scompenso dei meccanismi di termoregolazione, sono stati elaborati indici microclimatici di stress
atti a segnalare l'esistenza di rischio di stress termico in conseguenza di situazioni metaboliche o di
eccessivo impegno fisico.
Un esempio di questi indici è il WBGT (Wet Bulb Globe Thermometer) che a seconda dei valori
ottenuti, permette lo svolgimento di lavori continui (pesanti, medi , leggeri) oppure impone la
necessità di pause orarie.
In seguito al generale miglioramento delle condizioni microclimatiche negli ambienti lavorativi e
all'adozione in molti di essi di impianti di condizionamento sono stati anche proposti indici più
complessi atti a verificare l'esistenza di condizioni soggettive di benessere termico. Tra i cosiddetti
indici di comfort termico (condizione mentale che esprime soddisfazione in rapporto all'ambiente
termico) il più utilizzato è il PMV (Predicted Mean Vote) di Fanger. Il PMV è basato sulla
rielaborazione della equazione del bilancio termico tenendo conto della combinazione di:
i) temperatura dell'aria
ii) temperatura radiante
media
iii) velocità dell'aria
iv) pressione di vapore
dell'aria
ambiente
v) dispendio energetico
misurato
vi) Resistenza
termica dell‘
abbigliamento (in Clo)
Rischio chimico e biologico
Tutti gli agenti chimici sono pericolosi?
Agenti chimici: Tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato
naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi
attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato
(D.Lgs. 81/2008).
La pericolosità di un agente chimico è data:
• da caratteristiche chimico fisiche;
• dalle condizioni di uso;
• dalla suscettibilità individuale.
• Spesso le valutazioni sugli agenti chimici hanno una valenza statistica.
La VDR da agenti chimici deve considerare gli effetti traumatici e quelli a lungo termine
Sicurezza: esplosioni, corrosivi, ustioni
Salute: effetti su organi “bersaglio”, neoplasie, preumoconiosi.
La comprensione di questo concetto giustifica l’attenzione alla corretta scelta dei DPI che dovranno
essere adatti ai meccanismi di penetrazione e di azione dell’agente in questione.
•
L'indice predice la
sensazione termica
soggettiva valutata
su una scala a 7
gradini (da +3 molto caldo a -3 molto freddo) espressa da soggetti esposti alle stesse condizioni
microclimatiche.
La norma ISO/DP 7730 propone per il mantenimento del comfort termico, valori di PMV compresi
tra +0,5 e -0,5.
La prevenzione dello stress termico si attua agendo sulle varie componenti presenti nell'equazione
del bilancio termico sia attraverso una ridotta produzione del calore endogeno che attraverso
l'aumento del calore prodotto. Nel primo caso si può agire sulle caratteristiche della mansione
operativa, nel secondo sui parametri ambientali.
•
Gli agenti chimici sono classificati in categorie di rischio sulla base di test standardizzati
condotti sugli animali e/o sulla base di studi epidemiologici.
Irritanti, nocivi tossici, infiammabili, corrosivi, cancerogeni … sono definizioni che rispondono a
test e giudizi fissati per legge a livello europeo.
Etichettatura e sistema GHS
•
•
•
La classificazione di prodotti e sostanze chimiche è armonizzata a livello di UE ma non a livello
mondiale.
l’ONU ha introdotto il regolamento GHS per allineare le queste classificazioni a livello mondale.
Attualmente i “produttori” possono adottare una doppia classificazione ma dal 2015 saranno
tenuti ad uniformarsi al nuovo sistema sia per i prodotti che per le sostanze.
Frasi R
Le frasi di rischio R sintetizzano i rischi associati all'impiego della sostanza. Sono identificate
mediante la lettera “R” e un numero.
Alcune Frasi R
Significato
R8
Può provocare l’accensione di materie combustibili
R17
Spontaneamente infiammabile all’aria
R26
Molto tossico per inalazione
R20/21/22
Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
R45
Può provocare il cancro
R49
Può provocare il cancro per inalazione
Con il GHS le frasi R saranno sostituite dagli hazard statement.
Frasi S
I consigli di prudenza S sintetizzano dei suggerimenti per la corretta gestione della sostanza sono
identificate mediante la lettera “S” e un numero.
Alcune Frasi S
Significato
S2
Conservare fuori dalla portata dei bambini
S26
In caso di contatto con gli occhi lavare
immediatamente con acqua e consultare il medico
S27
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti
contaminati
S3/7/9
Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco e ben
ventilato
S36/37/39
Usare indumenti protettivi e guanti e proteggersi gli
occhi/la faccia
Con il GHS le frasi S saranno sostituite dai precautionary statement
Altri rischi
•
•
Atmosfere esplosive:
•
•
•
•
•
Il D.Lgs. 81/2008 ha dedicato un apposito capo alla regolamentazione di questo agente di
rischio.
Nella normativa precedente erano prescritti dei limiti di peso che oggi sono sostituiti dalla
indicazione di norme tecniche con le quali effettuare le valutazioni e stabilire le modalità di
lavoro.
È prevista una formazione specifica e apposita sorveglianza sanitaria.
Il D.Lgs. 81/2008 prevede un capo specifico per la protezione dalle atmosfere esplosive
Miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas,
vapori, nebbie o polveri
Gas, vapori, polveri fini, legno, sementi, cereali
Sono previste misure e valutazioni specifiche per la prevenzione della formazione di atmosfere
e il loro innesco.
Manipolazione di esplosivi:
• La produzione e manipolazione di esplosivi è regolata da un DPR degli anni ‘50 non compreso
nel D.Lgs. 81/2008
• Lavori in galleria, miniere a cielo a aperto e in sotterraneo
• Contiene molti concetti (procedure, controllo) che hanno anticipato l’evoluzione delle norma
di igiene e sicurezza sul lavoro
Agenti biologici:
• Gli agenti biologici sono tutti i microrganismi, anche se geneticamente modificati, colture
cellulari ed endoparassiti umani che potrebbero provocare infezioni, allergie od intossicazioni
• Gli agenti biologici sono immessi in ambiente di lavoro in maniera volontaria o involontaria .
• Gli agenti biologici sono classificati dalla normativa in 4 gruppi di pericolosità cui
corrispondono adempimenti e autorizzazioni diverse in funzione di:
•
INFETTIVITÀ
•
PATOGENICITÀ
•
TRASMISSIBILITÀ
•
NEUTRALIZZABILITÀ
•
•
•
I Movimenti ripetitivi sono regolati dalle norme tecniche che disciplinano la movimentazione
manuale dei carichi
Tendiniti, tunnel carpali e patologie causate dalla ripetizione a rischio di movimenti e sforzi a
rischio (pittori, informatica, grafica, musicisti)
L’approccio di legge per questi aspetti è innovativo rispetto a quello adottato per molti altri
rischi.
Misure generali di tutela
Movimentazione manuale dei carichi:
• A causa della movimentazione manuale dei carichi sono denunciate migliaia di malattie
professionali ogni anno
• Si tratta di patologie musco-scheletriche il cui numero fino a pochi anni fa era sottostimato
rispetto alla reale estensione del fenomeno
• Oggi le malattie musco-scheletriche rappresentano circa il 50% delle malattie professionali
riconosciute in agricoltura e 35% nell’industria e servizi.
In conclusione ogni rischio può essere affrontato attraverso due tipologie di misure di tipo:
- generale, valevoli per ogni rischio;
- specifico, in funzione dello specifico rischio.
Nella scelta del tipo di interventi da attuare, il Datore di Lavoro deve sempre rispettare le misure
generali di tutela, che costituiscono i lineamenti essenziali della prevenzione.
Altri rischi
•
•
Atmosfere esplosive:
•
•
•
•
•
Il D.Lgs. 81/2008 ha dedicato un apposito capo alla regolamentazione di questo agente di
rischio.
Nella normativa precedente erano prescritti dei limiti di peso che oggi sono sostituiti dalla
indicazione di norme tecniche con le quali effettuare le valutazioni e stabilire le modalità di
lavoro.
È prevista una formazione specifica e apposita sorveglianza sanitaria.
Il D.Lgs. 81/2008 prevede un capo specifico per la protezione dalle atmosfere esplosive
Miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas,
vapori, nebbie o polveri
Gas, vapori, polveri fini, legno, sementi, cereali
Sono previste misure e valutazioni specifiche per la prevenzione della formazione di atmosfere
e il loro innesco.
Manipolazione di esplosivi:
• La produzione e manipolazione di esplosivi è regolata da un DPR degli anni ‘50 non compreso
nel D.Lgs. 81/2008
• Lavori in galleria, miniere a cielo a aperto e in sotterraneo
• Contiene molti concetti (procedure, controllo) che hanno anticipato l’evoluzione delle norma
di igiene e sicurezza sul lavoro
Agenti biologici:
• Gli agenti biologici sono tutti i microrganismi, anche se geneticamente modificati, colture
cellulari ed endoparassiti umani che potrebbero provocare infezioni, allergie od intossicazioni
• Gli agenti biologici sono immessi in ambiente di lavoro in maniera volontaria o involontaria .
• Gli agenti biologici sono classificati dalla normativa in 4 gruppi di pericolosità cui
corrispondono adempimenti e autorizzazioni diverse in funzione di:
•
INFETTIVITÀ
•
PATOGENICITÀ
•
TRASMISSIBILITÀ
•
NEUTRALIZZABILITÀ
•
•
•
I Movimenti ripetitivi sono regolati dalle norme tecniche che disciplinano la movimentazione
manuale dei carichi
Tendiniti, tunnel carpali e patologie causate dalla ripetizione a rischio di movimenti e sforzi a
rischio (pittori, informatica, grafica, musicisti)
L’approccio di legge per questi aspetti è innovativo rispetto a quello adottato per molti altri
rischi.
Misure generali di tutela
Movimentazione manuale dei carichi:
• A causa della movimentazione manuale dei carichi sono denunciate migliaia di malattie
professionali ogni anno
• Si tratta di patologie musco-scheletriche il cui numero fino a pochi anni fa era sottostimato
rispetto alla reale estensione del fenomeno
• Oggi le malattie musco-scheletriche rappresentano circa il 50% delle malattie professionali
riconosciute in agricoltura e 35% nell’industria e servizi.
In conclusione ogni rischio può essere affrontato attraverso due tipologie di misure di tipo:
- generale, valevoli per ogni rischio;
- specifico, in funzione dello specifico rischio.
Nella scelta del tipo di interventi da attuare, il Datore di Lavoro deve sempre rispettare le misure
generali di tutela, che costituiscono i lineamenti essenziali della prevenzione.
Le misure generali di tutela sono stabilite dalla legislazione e riguardano indicazioni di buona
gestione e organizzazione del lavoro.
Infatti, la prima misura di tutela consiste proprio nella valutazione dei rischi: conoscere il processo
di lavoro per:
- agire sulle condizioni di lavoro che determinano il rischio attuale, riducendolo con interventi che
riducono la probabilità del danno (interventi preventivi) e/o la sua gravità (interventi protettivi),
- individuare e monitorare le criticità che potrebbero, nel tempo, condurre a problematiche
concrete, spesso affrontabili prima con interventi più semplici da attuare,
- saper prevedere e gestire anche situazioni rischiose di tipo emergenziale, non routinarie, che
potrebbero presentarsi a seconda dell’attività svolta e del contesto territoriale in cui si opera.
In quest’ottica, l’art. 15 indica anche il percorso
migliore per affrontare in linea di massima
tutti i rischi individuati. Ove sia possibile, tali
rischi andrebbero eliminati o ridotti al minimo
tecnicamente realizzabile, e l’intervento più
efficace consiste sempre nell’agire alla
fonte del rischio stesso, cioè sull’elemento – tecnico,
organizzativo o procedurale – che genera
La possibilità dell’evento dannoso.
Nella stessa logica, è data priorità agli interventi di protezione collettiva e, solo successivamente,
quando l’intervento decisivo non sia attuabile o il livello di rischio raggiunto si ritenga ancora
insufficiente, occorrerà adottare soluzioni di riduzione del rischio, localizzate lungo un percorso
virtuale che dal pericolo si avvicina sempre più al singolo lavoratore, fino a giungere quale ultima
possibilità all’intervento di protezione individuale .
La centralità della persona nel processo di valutazione è anche rafforzata dal porre tra le misure
basilari il rispetto dei principi ergonomici (adattamento del lavoro all’uomo) e non solo in
riferimento agli aspetti tecnici, quali le attrezzature di lavoro, ma anche a quelli organizzativi (es.
ritmi di lavoro, varietà nella ripartizione delle attività).
Non è però sufficiente definire quali interventi siano necessari per il miglioramento dei livelli di
salute e sicurezza. Indispensabile è anche pianificarne l’attuazione in modo che la tutela della
salute sia integrata con gli altri aspetti gestionali dell’azienda quale strumento di lavoro quotidiano
e non un adempimento formale di cui ricordarsi di tanto in tanto.
E’ quindi indicata l’adozione volontaria di buone prassi e di codici di condotta responsabile da
parte delle aziende. Inoltre, la normativa sottolinea l’importanza di attuare un sistema di verifica di
tutti i provvedimenti di sicurezza adottati, per controllarne l’efficacia e l’efficienza nel tempo e
garantire
anche
l’investimento
fatto
da
parte
del
DL.
Nell’ottica di una prevenzione globale, le misure di tutela comprendono anche la sorveglianza
sanitaria, che oltre a tutelare il lavoratore garantisce anche l’azienda perché:
- consente di effettuare una sorta di verifica “a feedback” sull’efficacia della valutazione fatta e
degli
interventi
adottati;
- all’ingresso di un nuovo assunto, consente di rilevare situazioni preesistenti di salute individuale
incompatibili con il lavoro assegnato e quindi di evitare la possibilità di ripercussioni future sul
datore
di
lavoro.
Inoltre, poiché una componente essenziale della sicurezza è data dal “fattore comportamentale”,
sono poste quali misure fondamentali l’informazione, la formazione, l’addestramento specifici e
senza esclusione di alcuna figura.
Il rischio stress da lavoro
correlato
Rischi psicosociali e stress nei luoghi di lavoro
I rischi psicosociali e lo stress lavoro-correlato rappresentano una delle sfide principali con cui è
necessario confrontarsi nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro in quanto hanno
considerevoli ripercussioni sulla salute delle singole persone, ma anche su quella delle imprese e
delle economie nazionali. Circa metà dei lavoratori europei considera lo stress comune nei luoghi
di lavoro e ad esso è dovuta quasi la metà di tutte le giornate lavorative perse. Come molte altre
questioni riguardanti la salute mentale, spesso lo stress viene frainteso o stigmatizzato. Tuttavia, se
li si considera come un problema aziendale anziché una colpa individuale, i rischi psicosociali e lo
stress possono essere gestibili come qualsiasi altro rischio per la salute e la sicurezza sul luogo di
lavoro.
carichi di lavoro eccessivi;
richieste contrastanti e mancanza di chiarezza sui ruoli;
scarso coinvolgimento nei processi decisionali che riguardano i lavoratori e mancanza di influenza
sul modo in cui il lavoro viene svolto;
gestione inadeguata dei cambiamenti organizzativi, precarietà del lavoro;
comunicazione inefficace, mancanza di sostegno da parte dei colleghi o dei superiori;
molestie psicologiche e sessuali, violenza da parte di terzi.
Quando si considerano le richieste lavorative, è importante non confondere i rischi psicosociali,
come un carico di lavoro eccessivo, con condizioni stimolanti, sebbene talvolta impegnative, in cui
esiste un ambiente di lavoro che dà sostegno e i lavoratori sono correttamente preparati e motivati
a utilizzare al meglio le loro capacità. Un buon ambiente psicosociale consente di promuovere il
miglioramento delle prestazioni, lo sviluppo personale e il benessere fisico e mentale dei
lavoratori.
Lo stress si manifesta tra i lavoratori quando le richieste avanzate nei loro confronti superano la
loro capacità di farvi fronte. Oltre ai problemi di salute mentale, i lavoratori sottoposti a stress
prolungato possono sviluppare gravi problemi di salute fisica come le malattie cardiovascolari o i
disturbi muscoloscheletrici.
Per le imprese gli effetti negativi possono essere una scarsa redditività complessiva, un maggiore
assenteismo, il presenteismo (le persone continuano ad andare a lavorare quando sono malate e
non possono essere efficienti) e un aumento dei tassi di incidenti e infortuni. Le assenze tendono
ad essere più lunghe di quelle dovute ad altre cause e lo stress lavoro-correlato può contribuire ad
aumentare i tassi di prepensionamento, in particolare tra gli impiegati. I costi per le imprese e la
società sono considerevoli e vengono valutati in miliardi di euro a livello nazionale. frainteso o
stigmatizzato. Tuttavia, se li si considera come un problema aziendale anziché una colpa
individuale, i rischi psicosociali e lo stress possono essere gestibili come qualsiasi altro rischio per la
salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.
Qual è l'entità del problema?
Lo stress è il secondo problema di salute legato all'attività lavorativa maggiormente segnalato in
Europa.
Da un sondaggio d'opinione europeo condotto dall'EU-OSHA è emerso che più della meta di tutti i
lavoratori considera lo stress lavoro-correlato comune nel proprio luogo di lavoro. Le cause più
comuni di stress lavoro-correlato sono la riorganizzazione o la precarietà del lavoro (riferite da
circa 7 persone intervistate su 10), orari di lavoro prolungati o un carico di lavoro eccessivo,
bullismo o molestie (circa 6 persone intervistate su 10). Lo stesso sondaggio ha evidenziato che
circa 4 lavoratori su 10 ritengono che questa forma di stress non sia gestita in maniera appropriata
nei loro luoghi di lavoro.
Rischi psicosociali e stress nei luoghi di lavoro
I rischi psicosociali e lo stress lavoro-correlato rappresentano una delle sfide
principali con cui è necessario confrontarsi nel campo della salute e della sicurezza sul
I rischi psicosociali derivano da inadeguate modalità di progettazione, organizzazione e gestione
del lavoro e da un contesto lavorativo socialmente mediocre e possono avere conseguenze
psicologiche, fisiche e sociali negative, come stress, esaurimento o depressione connessi al lavoro.
Alcuni esempi di condizioni di lavoro che comportano rischi psicosociali sono:
Nella più ampia indagine europea tra le imprese sui rischi nuovi ed emergenti (ESENER) circa 8
dirigenti europei su 10 hanno espresso preoccupazioni riguardo allo stress lavoro-correlato;
tuttavia,meno del 30% ha ammesso di aver attuato procedure per affrontare i rischi psicosociali.
Dall'indagine è emerso che circa la metà dei datori di lavoro considera i rischi psicosociali più
difficili da gestire rispetto ai rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro "tradizionali" o più ovvi.
Cosa si può fare per prevenire e gestire i rischi
psicosociali?
DPI utilizzati a bordo
Generalità
Adottando il giusto approccio, è possibile prevenire e gestire con efficacia i rischi psicosociali e lo
stress lavoro-correlato, a prescindere dalle caratteristiche o dalle dimensioni dell'impresa, e
affrontarli con la stessa logica e sistematicità riservate ad altre questioni di salute e sicurezza sul
lavoro.
Gestire lo stress non è solo un imperativo morale e un buon investimento per i datori di lavoro,
bensì anche un dovere giuridico stabilito dalla direttiva quadro 89/391/CEE e ribadito dagli accordi
quadro tra le parti sociali sullo stress lavoro-correlato e sulle molestie e la violenza sul luogo di
lavoro.
Inoltre, il patto europeo per la salute e il benessere mentale riconosce il mutamento delle esigenze
e le crescenti pressioni nei luoghi di lavoro e incoraggia i datori di lavoro ad applicare ulteriori
misure volontarie per promuovere il benessere mentale.
Sebbene spetti ai datori di lavoro la responsabilità giuridica di garantire la corretta valutazione e il
controllo dei rischi sul lavoro, è indispensabile coinvolgere anche i lavoratori, che insieme ai loro
rappresentanti conoscono meglio di chiunque altro i problemi che possono verificarsi nei luoghi di
lavoro. La loro partecipazione può assicurare l'adeguatezza e l'efficacia delle misure adottate.
I dispositivi di protezione
individuale
Ogni rischio durante la navigazione deve essere identificato e valutato al fine di mantenere la
sicurezza e la salute a bordo, non potendo eliminare ogni tipologia di rischio, ovviamente, bisogna
attuare delle misure di protezione efficaci e dovrà essere prestata attenzione alle misure di
controllo che rendono l’ambiente di
lavoro e le metodologie di attività
lavorativa più sicuri possibile.
Ecco a cosa servono i Dispositivi di
Protezione Individuale (DPI):
quando i rischi non possono
essere evitati o ridotti ad un livello
accettabile, essi vanno utilizzati
al fine di non causare pericolo a qualsiasi
lavoratore.
il DPI, di fatto, non può fare assolutamente nulla per ridurre il rischio, ma può certamente
proteggere l’individuo che lo indossa o utilizza per evitare pericolo o danno alla propria persona.
C’è da dire che il DPI stesso a volte potrebbe essere un rischio, come ad esempio, la ridotta
visibilità delle maschere facciali o una perdita di destrezza o agilità.
Responsabilità
Elenchiamo le principali responsabilità delle figure
a bordo, soprattutto per quanto riguarda i DPI.
Datore di lavoro:
a) Ha il compito di consegnare i DPI previsti ai
lavoratori a bordo e ha il compito di assicurarsi che
per ogni mansione svolta essi vengano utilizzati in
qualsiasi momento, soprattutto ponendo attenzione
che per ogni mansione venga utilizzato il DPI previsto dalla legge.
b) Ha il compito di assicurare la formazione di ogni lavoratore per quanto riguarda l’utilizzo dei DPI
Lavoratore:
ha l’obbligo di utilizzare i DPI messi a disposizione dal datore di lavoro, nonché di controllarli
prima dell’uso;
b) ha l’obbligo di seguire le istruzioni al fine di utilizzarli nel modo corretto;
c) deve sapere che il DPI non evita o riduce il rischio, ma protegge semplicemente in caso di danni
o incidenti;
d) deve sapere e ricordare che le istruzioni devono essere lette con attenzione prima dell’uso e
devono anche essere rispettate: tutto il personale deve essere informato ed addestrato circa l’uso
nonché le normative vigenti;
e) deve sapere che ogni DPI è efficace se soprattutto è manutenzionato correttamente e con
costanza: ogni DPI viene di fatto controllato periodicamente ad intervalli non necessariamente
regolari.
Elmetto o casco:
a)
Esistono elmetti di vario genere e per varie mansioni differenti: un elmetto che protegge da
oggetti in caduta sulla testa non è lo stesso elmetto che protegge per esempio da rischi di schizzi di
prodotti chimici ! Quindi anche sulle navi è probabile che ci siano tipologie differenti di elmetti in
base all’attività. Il contenitore interno e il sottogola devono essere regolati in modo appropriato.
Ma quando bisogna utilizzarlo?
- Quando si lavora nelle cisterne o
nelle intercapedini.
- Quando si usano le apparecchiature di sollevamento.
- Quando si effettuano lavori so-pra elevati o su cime.
Descrizione dei principali DPI utilizzati a bordo
Indumenti di lavoro:
Gli indumenti di lavoro costituiscono una parte importante di protezione, devono generalmente
aderire al corpo e non avere parti svolazzanti, ma soprattutto devono essere adeguati in base alla
mansione.
Elenchiamo tre tipi di tute, sia quelle mono uso che non, le quali sono tra le più utilizzate a bordo:
• Tuta da lavoro: abito monopezzo,
utilizzato per proteggersi dalla polvere
e dallo sporco.
Generalmente si utilizza in cotone e a
manichelunghe: è consigliabile tenerla sempre
pulita per evitare prurito o problemi all’epidermide.
• Tuta anti umidità: indumento diviso n due pezzi in PVC.
Protegge da acqua, pioggia, da prodotti chimici leggeri.
È sempre di colore ben visibile o catarinfrangente per i
lavori al buio o in coperta o nelle tanke. Può essere
lavata con detergenti leggeri e non essere usata se
molto sporca.
• Tuta termica: indumento a due pezzi per
proteggersi dal freddo se si lavora in climi freddi o
in celle frigorifere, è possibile mettere sotto un’altra
tuta in PVC se le condizioni lo richiedono.
- Quando la nave è in fase di lavori strutturali o anche
durante i lavori di coperta: esso infatti protegge da attrezzature o oggetti che possono cadere
dall’alto-come cavi- da impigliatura dei capelli, ma anche da prodotti chimici che possono schizzare
ed essere pericolosi, oppure da gocce di pittura, vernice o acqua eccessivamente calda.
È assolutamente vietato attaccare adesivi
all’elmetto!!!
Scarpe e stivali di lavoro:
Durante l’orario di lavoro è obbligatorio
utilizzare scarpe, e non pantofole o altro,
ed anche in mensa e durante le ore di riposo
se si è fuori dalla cabina: fuori dalla cabina,
Infatti, non si possono utilizzare pantofole!
Le scarpe proteggono dagli
impatti contro gli ostacoli e dalla
penetrazione di eventuali oggetti acuminati.
Lo scarponcino invece protegge da eventuali distorsioni, poiché tiene ferma la caviglia.
Gli stivali sono utili invece poiché proteggono da acqua, olio o sostanze chimiche e sono da
eliminare se logorati o troppo ingrassati poiché inutili al loro scopo. Devono essere utilizzati:
- Durante estesi lavaggi di ponti o parti esterne
- Durante le operazioni di pulizia di cisterne
- Durante le operazioni di pulizia a seguito di inquinamento
Occhiali:
Gli occhiali devono essere utilizzati:
- Per pitturazione, per scrostature.
- Durante lavori con strumenti per il taglio e con la mola.
- per attività lavorative con uso di scalpello o bulino.
- Per operazioni con uso di prodotti chimici pericolosi.
Le visiere si utilizzano per lavori che mettono a rischio il viso. Occhiali e visiere possono essere
utilizzati contemporaneamente.
• La Visiera: protegge la faccia da schegge che arrivano a velocità elevata, può essere indossata
insieme ad elmetto se ha gli adattatori e si deve cambiare se lo schermo è scheggiato o rotto.
• Occhiali di protezione: protegge da schegge piccole.
• Occhiali di sicurezza: proteggono da schegge che arrivano ad alta velocità e dalla polvere.
Attenzione, hanno tendenza ad appannarsi.
La maschera antigas con filtro appropriato, quest’ultimo utilizzato in conformità delle istruzioni
date dal fornitore, deve essere utilizzata solo se l’atmosfera contiene sufficiente ossigeno e lo
spazio viene continuamente ventilato durante l’attività lavorativa.
Se non si sa come utilizzare i filtri meglio prendere un autorespiratore oppure degassificare
l’ambiente dove viene svolta la mansione.
Mascherine anti polvere:
Esistono anche mascherine antipolvere da utilizzare in caso di lavori di pitturazione a sprizzo o
lavori in cui c’è il rischio di inalare o ingerire polvere per esempio durante la pulizia di stiva o lavori
simili.
Maschera semi-facciale:
Essa invece protegge da fumi e polveri sottili,
È importante perché aderisce perfettamente al viso.
Ci sono molti filtri differenti,
Da cambiare in base alla mansione da svolgere.
Autorespiratori:
• Mascherina antipolvere:
protegge da polveri grosse e pesanti,
non tossiche ma fastidiose
come residui di pitture, polvere da carico
o scarico.
Va ovviamente cambiata se usurata o
macchiata!
Guanti da lavoro:
Gli autorespiratori devono essere
indossati quando:
- si opera in atmosfere pericolose o chimiche
- Si lavora con prodotti infiammabili o
tossici che non sono stati
degassificati.
- Potrebbe esserci mancanza di ossigeno anche solo il sospetto, per esempio in spazi chiusi
come:
intercapedini, cisterne del carico, doppi fondi.
Maschere antigas:
Da utilizzare quando l’ambiente circostante
contiene vapori tossici, gas nocivi, sostanza
chimiche, tossiche ecc.
Oltre a quelli antivibrazioni sono da utilizzare nei seguenti casi:
• Guanti in latex: Vengono utilizzati per le operazioni di maneggio di prodotti chimici o durante la
sabbiatura, perché proteggono dalle abrasioni, da oli e da molti prodotti chimici, magari anche
pericolosi; proteggono anche da danni come bruciature o scottature, ma anche, e soprattutto, se
c’è pericolo di ipotermia o danni dovuti a shock elettrico, durante il maneggio di pezzi pesanti o
bordi taglienti o durante il maneggio di cavi metallici e non, oppure catene di paranchi.
Guanti termici: da utilizzare in climi freddi o celle frigorifere per proteggere dal freddo le mani e
possono essere utilizzati anche sotto altre tipologie di guanti come:
Guanti per lavori generali: utilizzati per varie attività lavorative quando si utilizzano cavi o
macchinari con i quali c’è il rischi di tagliarsi o sporcarsi, di fatti proteggono da sporcizia, piccoli
tagli o abrasioni e sono da cambiare nel caso in cui si buchino o sono eccessivamente usurati o
ingrassati.
per motori.
Talvolta le cuffie sono associate direttamente a caschi che attenuano ulteriormente il rumore,
poiché proteggono la testa e la trasmissione del rumore si riduce anche attraverso le ossa del
cranio: questi dispositivi di sicurezza dunque permettono di abbassare il rumore percepito entro i
limiti stabiliti dalla legge.
Imbracatura di sicurezza:
Protezioni alle orecchie:
Possono essere inserti di vario genere (sagomati,
deformabili, semi-inserti ecc), cuffie, auricolari, caschi.
si utilizzano per proteggere il sistema acustico durante
attività lavorative in aree o locali particolarmente
rumorosi a causa di macchinari e soprattutto utilizzati
quando il livello di rumore stabilito dalla legge
viene superato.
Ovviamente l’apparecchio di protezione alle orecchie
viene scelto in base alla mansione da svolgere e dal
livello di rumore e di rischio.
•
tappi e gli inserti : solitamente monouso, possono
essere sagomati o deformabili in materiale plastico molto
morbido come silicone o schiuma, oppure poco
deformabili e in plastica dura, sono da inserire direttamente
nella cavità acustica e permettono di proteggere attenuando il rumore tra 8 e 30 dB.
•
cuffie: come da immagine, sono dispositivi che si applicano all’esterno delle orecchie. Alcuni
tipi di cuffie, che risultano essere le più protettive, hanno anche auricolari in PVC dotati di
liquido fonoassorbente che attenua il rumore fino a 40 dB. Sono quindi da utilizzare in
condizioni lavorative in cui il livello di rumore è particolarmente elevato, come per esempio
sale
Si utilizza quando si rischi la caduta, per esempio per lavori su alberi, lavori su cime, lavori fuori
bordo, attività su scale, lavori in generale su zone elevate anche in stiva.
L’imbracatura è sempre collegata ad un cavo di sicurezza, agganciato a sua volta e fissato ad un
punto sicuro
che non possa muoversi.
L’imbracatura ha una lunghezza fissa
e si utilizza sempre nel caso in cui i
lavori effettuati siano al di sopra dei
2 metri dal suolo.
Prima e dopo l’uso controllare sempre
che non si sia rotta o danneggiata ed
ispezionarla soprattutto dopo una
caduta.
Cinture di salvataggio:
Solitamente vanno indossate quando:
- Un individuo partecipa ad una esercitazione
di emergenza;
- Un individuo effettua una lavoro su una
scialuppa di salvataggio;
- Un individuo effettua un’ispezione su una
scialuppa di salvataggio;
- Si effettua un lavoro fuori dall’imbarcazione;
- In caso di cattivo tempo durante attività lavorative all’esterno, sul ponte o su una lancia di
salvataggio;
- Un individuo deve salire o scendere da chiatte da trasporto;
- Un individuo effettua assistenza a passeggeri o servizio tender.
Modulo Relazionale:
Formazione,
informazione e
addestramento,
Tecniche di
comunicazione
Informazione, formazione,
addestramento
Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla
riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.
Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del
sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di
competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e identificazione,
riduzione e gestione dei rischi.
Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di
attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le
procedure di lavoro.
Il Datore di lavoro cura che ogni lavoratore riceva un'adeguata informazione:
• sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale
• sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi
di lavoro
• sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e antincendio
(squadra d'emergenza)
• sui nominativi del Responsabile e degli Addetti al Servizio di prevenzione e protezione, e del
medico competente
Il Datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata
informazione:
• sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le
disposizioni aziendali in materia;
• i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede di
sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica
• sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
Il contenuto dell'informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve
consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove l'informazione riguardi lavoratori
immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso
informativo.
Il Datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva un formazione sufficiente ed adeguata in
materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare
riferimento a:
• concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione
aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
• rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di
prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
• della costituzione del rapporto di lavoro
• del trasferimento o cambiamento di mansioni
• dell' introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e
preparati pericolosi.
L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
La comunicazione
La comunicazione: Il contesto
La persona in grado di comunicare bene è colui che tiene in considerazione le variabili più
importanti che definiscono il confine entro il quale si realizza:
Come usare i processi di comunicazione: obiettivi, modalità e tecniche per la
comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione e con i lavoratori.
La prima cosa da sapere sulla comunicazione è che...
La comunicazione: Il modello cibernetico
La comunicazione è il processo attraverso il quale, mediante l’utilizzo di un codice, si
trasmettono informazioni.
“NON SI PUÒ NON COMUNICARE”!
(P. Watzlawick)
La comunicazione: I livelli
La comunicazione: Modelli teorici
La comunicazione: Modelli teorici
Shannon-Weaver 1949
La comunicazione: cos’è ?
Shram: 1995
La comunicazione: Modelli teorici
La comunicazione verbale
Il linguaggio
È certamente una delle capacità, se non la capacità, che più caratterizza la specie umana. Il
linguaggio consente almeno due importanti funzioni: comunicativa, di astrazione.
La comunicazione: cos’è ?
Il pensiero è linguaggio
Secondo l’ipotesi comportamentista, il linguaggio è come un’attività motoria appresa con il
rinforzo. Per esempio, il bambino emette delle sillabe e queste vengono lodate dall’adulto.
Il pensiero dipende dal linguaggio
Whorf (1956) afferma che il linguaggio determina la maniera di percepire e di pensare. Esistono
quindi tante forme di pensiero e tante immagini del mondo quante sono le lingue. Per esempio
gli eschimesi hanno 19 termini per designare altrettanti tipi di neve.
Il linguaggio dipende dal pensiero
•
•
Piaget (1964) sostiene che il linguaggio riflette, piuttosto che determinare, lo sviluppo
cognitivo.
Il linguaggio egocentrico (cioè non usato per la comunicazione) viene sostituito da
quello socializzato.
Linguaggio e pensiero si influenzano reciprocamente
Linguaggio e pensiero sono in origine indipendenti, ma poi si integrano in un processo di
reciproco influenzamento (Vygotskij, 1962).
Secondo Vygotskij, il monologo:
• prima accompagna l’azione senza un preciso rapporto funzionale con essa,
• poi interviene quando subentra un ostacolo,
• poi precede l’azione per pianificarla.
Il linguaggio è pensiero
Se per linguaggio si intende anche il significato che veicola, linguaggio e pensiero non
sono separabili (Bruner et al., 1966).
Linguaggio e pensiero possono essere differenziati solo funzionalmente: la
comunicazione non è una funzione essenziale del pensiero. Il linguaggio offre
all’individuo degli strumenti per pensare, elaborati dalla cultura della sua comunità
linguistica.
Prossemica:
La distanza inter- personale
La comunicazione non verbale
•
•
•
•
•
Sistema di comunicazione sociale complesso ed elaborato
Strettamente legata ad un contesto
Influenzata da fattori culturali (es: cultura giapponese, del silenzio e della
distanza; cultura latina, della parola e della vicinanza )
Svolge svariate funzioni
Utilizza canali autonomi e ben definiti
Prosseminca
La distanza inter-personale
Elementi della comunicazione non verbale:
•
•
•
•
•
Le espressioni
La prossemica ( distanza – vicinanza fra gli individui )
La postura
La gestualità
La prosodia ( elementi paralinguistici )
Intima
Personale
Sociale
Pubblica
La postura può riflettere:
•
•
•
•
Uno stato d’animo
Un atteggiamento
Il ruolo o status sociale
L’immagine che si ha del proprio corpo
La mano “a borsa” ha il significato di
interrogazione (chi? che cosa?). In
Grecia significa “buono”.
Postura:
Orientazione fianco a fianco : indica un certo grado di intimità ed anche atteggiamenti
cooperativi.
Orientazione frontale : è utilizzata in situazioni più formali ed in cui si tende a stabilire un
rapporto gerarchico, indica anche atteggiamenti competitivi.
Per dire “sì” o “no” in Europa settentrionale si scuote il capo in senso verticale o orizzontale. In
Bulgaria è esattamente il contrario e nell’Italia meridionale o in Grecia per dire “no” si dà un
colpo della testa all’indietro.
Differenze culturali della C.N.V.
Dominanza
Sottomissione
Gestualità e movimenti:
•
•
Le gestualità è collegata al movimento.
Esistono gesti spontanei, universali e innati, e gesti appresi, con un valore
convenzionale tipico di un determinato background culturale, che assumono il loro
significato in determinati contesti.
Questo gesto che ovunque vuol dire
“Vittoria”, in Inghilterra, col palmo
rivolto al parlante, ha un significato
osceno.
Il pollice e indice che formano un
cerchio vuol dire “ok” in tutte le
culture. Nella Francia meridionale
equivale a dire che una persona non
conta nulla, è uno zero.
Differenze culturali della C.N.V.
Ogni cultura ha una comunicazione non verbale differente dalle altre
Conoscere i significati della comunicazione non verbale:
Non serve
•
per “giocare allo psicologo” interpretando le intenzioni dell’interlocutore
Serve
• per imparare a controllare il proprio comportamento
• per diventare consapevoli degli effetti che la nostra comunicazione produce negli altri
La comunicazione: Stili
•
•
•
Inibito-passivo.
Assertivo.
Aggressivo.
Comportamenti: Stile passivo
•
-
Le principali giustificazioni sociali dell’utilizzo di questo stile:
Desiderio di essere sempre simpatici ed accettati da tutti
Riluttanza verso conflitti che si pensa di non saper gestire
Timore che il proprio coinvolgimento non vada a buon fine
Apprensione e senso di colpa in caso di perdita del controllo
•





Vantaggi della comunicazione passiva:
Si evitano i conflitti nel breve periodo
Si ottiene più facilmente la altrui simpatia
Si assumono minori responsabilità
A volte si controllano gli altri con manipolazioni e
colpevolizzazioni
•





Svantaggi della comunicazione passiva
Non si riesce ad evitare i conflitti nel lungo periodo
Non si riesce ad essere sempre simpatici a tutti, ci si colpevolizza e frustra
Il disimpegno aggrava la situazione da risolvere
Manipolare e colpevolizzare gli altri produce conflitti nel lungo periodo
Non si riesce ad esprimersi e si perde fiducia in se stessi
Comportamenti
Comportamenti: Stile aggressivo
•





Le principali giustificazioni sociali dell’utilizzo di questo stile
Attraverso uno stile duro si ottengono i risultati migliori
Dopo aver aggredito qualcuno ci si sente meglio
Il mondo è pieno di gente ostile, bisogna difendersi
Si deve rendere “pan per focaccia!”
Quando non se ne può più, uno scoppio di collera è quello che ci vuole!
•



Vantaggi della comunicazione aggressiva
Si ottengono risultati nel breve periodo
Si ha la sensazione di dominare la situazione
Ci si percepisce come persone forti ed apprezzate
Comportamenti: Stile assertivo
Struttura del messaggio assertivo:
• Ascolto attivo (attraverso parafrasi e rispecchiamento)
• Descrizione non valutativa del comportamento altrui
• Accettazione ed espressione dei sentimenti
• Indicazione degli effetti prodotti dal comportamento sul quale si è deciso di
intervenire
Caratteristiche del messaggio assertivo:
• Il messaggio assertivo è diretto
• Il messaggio assertivo è onesto
• Il messaggio asserivo è coerente
• Il messaggio assertivo è adeguato
• Il messaggio assertivo favorisce la comunicazione
Un messaggio è INCONGRUENTE quando le tre componenti (verbale, paraverbale, non verbale)
sono incoerenti, cioè sono in conflitto tra loro nell’esprimere il messaggio.
Da noi, cortesia e
disponibilità
verso la
persona sono al
primo posto
Variabili
I diritti del comunicatore assertivo:
• Esprimere la propria opinione anche se contrasta con quella altrui.
• Ottenere l’ascolto e l’attenzione degli altri.
• Sentire bisogni, sensazioni e sentimenti che possono differire da quelli degli altri.
• Chiedere (non pretendere) agli altri di rispondere ai propri bisogni e richieste.
I diritti del comunicatore assertivo
• Rifiutare di rispondere ad una richiesta altrui senza sentirsi colpevoli.
• Vivere sentimenti ed esprimerli (rispettando quelli altrui).
• Commettere errori di tanto in tanto.
• Decidere di non essere assertivi.
• Essere se stessi e non come gli altri vorrebbero che si fosse.
• Far sì che gli altri rispettino i propri diritti.
La Congruenza
Un messaggio è CONGRUENTE quando tutte e tre le componenti (VERBALE, PARAVERBALE
e NON VERBALE) sono coerenti, cioè si accordano tra loro nell’esprimere il messaggio.
Da noi, cortesia e
disponibilità
verso la
persona sono al
primo posto
Nell’ambito del processo comunicativo ciò
che viene comunicato non sempre corrisponde
a ciò che viene recepito.
La differenza tra questi due momenti genera
L’ARCO DI DISTORSIONE.
Su 100 concetti che vogliamo esprimere…
…ne esprimiamo solo 80…
…l’interlocutore ne ascolta solo 60…
…di cui ne comprende 40…
…e ne accetta solo 30…
…ricordandone poi 20…
L’efficienza
Un utilizzo congiunto delle diverse modalità comunicative produce i risultati più efficaci.
L'apprendimento varia al variare delle tecniche comunicative e dunque dei diversi canali
di percezione.
Il decalogo del vero ingegnere.
• Un vero ingegnere quando si guarda allo specchio vede…un laureato in ingegneria
• Se fuori è bello e ci sono 30 gradi rimane a casa a lavorare sul computer
• Ha un micio con il nome di uno scienziato
• Ride alle barzellette sui matematici ma non a quelle sugli ingegneri
• Traduce direttamente l’italiano in formato binario
• Sa derivare il flusso dell’acqua della vasca da bagno ed integrare il volume richiesto dagli
ingredienti del pollo arrosto
• Assume come ipotesi di lavoro che un cavallo possa approssimarsi ad una sfera per
semplificare i conti
• Considera qualsiasi altro corso non scientifico come troppo facile, banale ed inutile
Aspetti positivi e negativi dello stereotipo:
• Ci aiutano a gestire la complessità (le esperienze “confermative” rafforzano ed
implementano l “categorizzazione” )
• Rischio della “sovra-generalizzazione”
• Rischio della “profezia che si auto-adempie” (noi siamo ciò che pensiamo ma anche ciò che
gli altri pensano di noi )
La comunicazione: UN ASCOLTO EFFICACE
Saper Ascoltare
Fattori concorrenti
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
Rumori ed interruzioni.
Parlare l’uno sopra l’altro.
Differenze.
Carenze di vocabolario.
Uso improprio delle parole.
Poca o troppa emotività nel trasmettere il messaggio.
Scarsa corrispondenza tra segnali verbali e non verbali.
Scarsa attenzione a capire se l’altro ha capito.
Stereotipi e pregiudizi.
Differenze di classe.
Aver parlato senza aver pensato.
Dimenticare chi si ha davanti.
La comunicazione: Stereotipi
•
•
•
•
Visione semplificata e largamente condivisa su un luogo, oggetto, avvenimento,
gruppo, accomunati da determinate caratteristiche o qualità
Concetto astratto e schematico
Può essere : neutrale - positivo – negativo
Caricatura o inversione di caratteristiche positive esasperate a punto tale da
diventare detestabili o ridicole
•
•
•
•
•
•
•
•
Ascoltare il punto di vista dell’interlocutore anche se è diverso dal proprio
Guardare l’interlocutore
Non pensare a come ribattere mentre ti stanno ancora parlando
Non giudicare prima di aver capito
Non interrompere - lascia che l’altro sviluppi il proprio pensiero
Fare domande per avere altre informazioni, se è necessario per capire
Fare sintesi per verificare la comprensione
Ascoltare attivamente:
- Non saltuariamente
- Non superficialmente
Per essere ascoltati:
«Quando lasci i vestiti per casa invece di metterli a posto io mi innervosisco perché ho bisogno
di più ordine negli spazi che condividiamo. Potresti, per favore, prendere le tue cose e metterle
in camera tua?»
Per essere ascoltati:
• Osservazione dei fatti , senza giudizi moralistici («quando alzi la voce, mi innervosisco» è
un dato di fatto, «quando diventi aggressivo ..» è un giudizio)
• Espressione dei nostri bisogni e valori, su ciò che si sente
• Quale bisogno esiste all’origine dei nostri sentimenti
• Richieste precise e concrete
Vantaggi di un ascolto efficace:
• Abbassa il livello emotivo, riduce stress e tensioni
• Fornisce informazioni
• Aumenta l’autostima
• Maggiore produttività
• Riduce le incomprensioni, favorendo rapporti più profondi e soddisfacenti
Ogni messaggio non è indifferente al messaggio che lo precede e condiziona quello che segue. Il
feedback esplicita il processo di influenzamento reciproco tra i comunicanti.
Vantaggi di un ascolto efficace:
«Non potresti solo ascoltare?»
«Quando ti domando d’ascoltarmi e tu cominci a darmi dei consigli, non fai quello che ti
ho chiesto. Quando ti domando di ascoltarmi e inizi a dirmi perché non dovrei sentirmi in
quel modo, calpesti i miei sentimenti. Quando ti chiedo d’ascoltarmi e tu credi di dover
fare qualcosa per risolvere il mio problema, non mi aiuti, anche se può sembrare strano.»
Feedback
Il feedback è l’azione orienta a verificare se l’altro ha capito effettivamente quello che
abbiamo voluto trasmettere.
Consideriamo infatti, che gli altri capiscono, in prima battuta, ciò che in un dato momento
stimola l’attenzione ed è coerente con il loro modo di vedere le cose.
•
Immediato
•
Differito
•
Coerente
•
Incoerente
•
•
•
•
•
•
Il feedback o informazione di ritorno consente all’emittente di rendersi conto del
risultato della comunicazione.
Senza retroazione non c’è comunicazione, ma solo trasmissione di informazione.
Senza retroazione non c’è possibilità di cogliere i disturbi nella comunicazione e
quindi intervenire per migliorarla.
Solo la ricerca e l’utilizzazione del feedback consentono di stabilire un reale e
fruttuoso processo di comunicazione.
Il concetto di feedback permette di concepire la comunicazione come un processo
circolare di mantenimento o cambiamento delle relazioni
Atteso
•
Inatteso
•
Disatteso
La comunicazione: Ciclo efficace
La comunicazione: Strategie
DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI
•
•
•
•
•
Usare messaggi brevi e semplici.
Essere ridondanti.
Usare messaggi specifici per target diversi.
Usare mezzi che aiutino la memorizzazione dei messaggi.
Verificare i risultati chiedendo feed-back.
INCONTRO CON GLI ORGANI DI CONTROLLO
•
•
•
•
•
Ascoltare.
Rispondere in modo puntuale.
Rendere i documenti facilmente reperibili.
Non contestare le osservazioni, ma spiegare le logiche delle decisione.
Fare domande.
SPIEGAZIONE DI ISTRUZIONI OPERATIVE E/O PROCEDURE
•
•
•
•
•
Non dare niente per scontato.
Strutturare il discorso in maniera semplice e logica.
Parlare più lentamente di quanto siamo abituati a fare.
Sollecitare e prendere in considerazione i feed-back.
Evitare gli atteggiamenti valutativi o critici nei confronti di chi fa domande.
MOMENTI DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
•
•
•
•
•
Progettare con cura l’iniziativa.
Usare supporti che stimolino più canali (vista, udito, ecc).
Rilasciare documentazione di supporto.
Prevedere momenti di confronto.
Non adottare atteggiamenti critici.
Strumenti informativi
•
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•
•
•
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•
•
•
Comunicazioni verbali.
Comunicazioni scritte.
Bacheche.
Procedure.
Circolari.
Riunioni.
Riviste di settore.
Internet.
............
Attività formative di R.L.S. a bordo, rivolte al lavoratore del settore
ittico e della pesca che ricoprirà il ruolo di Rappresentante della
Sicurezza tra i lavoratori, per un totale di 32 ore.
Schema del corso
Aspetti normativi
Evoluzione storica della normativa e la figura dell’R.L.S.
Il sistema delle relazioni in materia di salute e sicurezza
Individuazione e valutazione dei rischi in ambiente di lavoro:
Principi generali
Le malattie professionali
I profili di rischio di comparto
I rischi comuni alle attività lavorative
I dispositivi di protezione individuale e la segnaletica di
sicurezza
La formazione e l’informazione
La comunicazione e i suoi strumenti
Il RLS
Aspetti normativi
Evoluzione storica della
normativa e la figura
dell’R.L.S
Aspetti normativi dell’attività
di rappresentanza dei
lavoratori:
l’accesso ai luoghi di lavoro,
la Consultazione,
la Promozione, il Ruolo Propositivo
e di Segnalazione
•
Il primo importante riferimento legislativo alla figura di un rappresentante dei
lavoratori per la materia della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro è contenuto
nell’articolo n° 9 della Legge n° 300/70 meglio noto come “Statuto dei lavoratori”.
• ART. 9. - Tutela della salute e dell'integrità fisica
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione
delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di
promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la
loro salute e la loro integrità fisica.
•
Il vecchio Decreto Legislativo n° 626/94 aveva introdotto il concetto di
PARTECIPAZIONE dei lavoratori.
•
Il Capo V – Consultazione e partecipazione dei lavoratori del Decreto Legislativo n°
626/94 era dedicato specificamente alla partecipazione dei lavoratori.
•
Il Capo V – Consultazione e partecipazione dei lavoratori del Decreto Legislativo n°
626/94 era dedicato specificamente alla partecipazione dei lavoratori.
Aziende o u.p. con meno di 15 lavoratori:
-RLS eletto tra i lavoratori o RLS territoriale o comparto produttivo (RLST).
Aziende o u.p. con più di 15 lavoratori:
- RLS eletto tra i lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali.
- Se mancano le RR.SS.UU. eletto dai lavoratori.
DESIGNAZIONE E NUMERO RLS
•
Il numero, le modalità di designazione o di elezione del Rappresentante per la Sicurezza,
nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni, sono
stabiliti in sede di contrattazione Collettiva.
•
La elezione deve avvenire in una giornata unica, su tutto il territorio nazionale, in
corrispondenza della giornata nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro
•
L’elezione avviene di norma in coincidenza con la giornata nazionale per la salute e la
sicurezza sul lavoro. Data individuata con D.M. Min. lavoro e Min. Salute di concerto con le
OO.SS.
• Relativamente al numero minimo dei rappreSentanti per la sicurezza, nulla è variato.
Aziende o U.P.fino a 200 dip.= almeno 1.
Aziende o U.P. tra 201 e 1000 dip. = almeno 3.
Aziende o U.P. oltre 1000 dip = almeno 6
•
•
Il T.U. (D.Lgs. N° 81/08) dedica alla consultazione e partecipazione dei rappresentanti
dei lavoratori la Sezione VII, composta dagli articoli dal n° 47 al n° 52 del TITOLO 1 –
Consultazione e partecipazione dei lavoratori.
•
•
•
•
Il Titolo I è composto da n° 6 articoli (dal n°47 al n° 52).
Art. 47 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
Art. 48 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST);
Art. 49 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo;
•
•
•
Art. 50 attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
Art. 51 Organismi paritetici;
Art. 52 sostegno alla PMI, ai RR.LL.SS.TT. e alla pariteticità.
•
In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza (R.L.S.)- (art. 47 c.2 D.Lgs. 81/08).
•
•
Il decreto legislativo n° 81/08 dedica una attenzione particolare al RLST (rapp. Dei lavoratori
per la sicurezza territoriale).
Le modalità di elezione sono demandate agli accordi collettivi o, in assenza, ad un decreto
del Ministero del Lavoro (sentite tutte le categorie interessate).
L’esercizio delle sue funzioni è subordinato ad una formazione di almeno 64 ore iniziali, da
fare entro 3 mesi dalla elezione, con un aggiornamento annuale minimo di 8 ore.
•
L’accesso ai luoghi di lavoro, da parte del R.L.S.T. può avvenire a seguito di preavviso le cui
modalità e termini sono stabiliti in sede di accordo tra le parti sociali. Il preavviso non è
necessario in caso di infortunio grave: in questo caso basta la segnalazione all’organismo
paritetico.
•
L’accesso ai luoghi di lavoro, da parte del R.L.S.T. può avvenire a seguito di preavviso le cui
modalità e termini sono stabiliti in sede di accordo tra le parti sociali. Il preavviso non è
necessario in caso di infortunio grave: in questo caso basta la segnalazione all’organismo
paritetico.
•
Se l’azienda non permette l’accesso, il R.L.S.T. segnala il fatto all’organismo paritetico o, in
sua mancanza, all’organo di vigilanza competente. L’incarico di R.L.S.T. è incompatibile con
altre funzioni sindacali operative.
RLS
•
•
•
•





Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, svolge una relazione
annuale dell’attività svolta e la invia al Fondo di cui all’art. n° 52.
Altra figura delineata dal D.Lgs. 81/08 è quella di R.L.S. di sito produttivo.
Per sito produttivo si intendono contesti produttivi caratterizzati dalla presenza
contemporanea di più aziende o cantieri.
Il rappresentante di sito è nominato tra tutti i rappresentanti operanti nel sito
produttivo. Si intende per sito produttivo:
Porti;
Centri intermodali di trasporto;
Cantieri con almeno 30000 uomini/giorno.
Contesti complessi con almeno 500 addetti.
Impianti siderurgici.
Il R.L.S. deve disporre:
•
Del tempo necessario allo svolgimento del suo incarico.
•
Di spazi e mezzi adeguati per l’esercizio della funzione.
•
Deve poter accedere ai dati INAIL o IPSEMA anche su dispositivi informatici.
Il rappresentante dei lavoratori:
•
Accede ai luoghi di lavoro;
•
È consultato preventivamente per DVR, DVRI, nomine addetti alle emergenze,
nomina RSPP, medico competente.
•
Riceve le informazioni dai servizi di vigilanza.
•
Riceve la formazione, durante l’orario di servizio, attinente al settore produttivo di
interesse.
•
Tale formazione deve essere di almeno 32 ore con verifica di apprendimento.
•
Aggiornamento annuale di almeno 4 ore per aziende dai15 a 50 lavoratori o di 8 ore
per aziende con più di 50 lavoratori.
•
Promuove eventuali misure di prevenzione.
•
Formula osservazioni in caso di visita delle autorità competenti.
•
Partecipa alla riunione periodica (almeno annuale).
•
Fa proposte per la prevenzione e la formazione dei lavoratori.
•
Avverte dei rischi individuati.
• Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga non sufficiente o non idonee
le misure approntate.
• Le modalità di svolgimento di queste funzioni sono demandate agli accordi nazionali
e/o di categoria
• Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario
allo svolgimento della sua funzione.
Il monte ore a disposizione e le modalità di fruizione sono stabilite in sede
di contrattazione (nazionale o territoriale).
•
•
•
Ha diritto a ricevere copia del DVR o DUVRI. E’ tenuto al segreto professionale.
Non può subire pregiudizio dallo svolgimento della sua funzione. Per questo a lui si
applicano le stesse tutele delle rappresentanze sindacali.
La funzione di RLS è incompatibile con quella di RSPP o ASPP.
Art. 51 comma 1: a livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, quali sedi privilegiate per:
 Promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori.
 Elaborazione e raccolta di buone prassi ai fini prevenzionistici.
 Sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro.
 Assistenza alle imprese per la attuazione degli adempimenti in materia.
 Ogni altra funzione a loro delegata dalle Leggi o dalla contrattazione nazionale e/o
integrativa.
Fatto salvo quanto disposto dalla contrattazione collettiva fungono da prima istanza nella
risoluzione delle controversie in merito alla applicazione della legislazione in materia di SSL. Se
dotati di personale formato in materia, possono fornire consulenza alle imprese.
•
•
Trasmettono ai Comitati Regionali di Coordinamento una relazione (annuale) relativamente
alla attività svolta.
Trasmettono alle aziende interessate i nominativi dei rappresentanti territoriali.
L’evoluzione della partecipazione, da una prima fase di contrapposizione, di equilibrio di forze
tra le parti, si è poi evoluta in controparte consultata preventivamente e in fase di verifica
successiva. Ambito naturale di questa evoluzione è la contrattazione aziendale (per comparto
e/o per azienda).
La crescita, in ordine di importanza, della partecipazione e la sua connotazione, quale
“raffinato” strumento di contrattazione, ha condotto al superamento del paradigma della
conflittualità (con le parti datoriali) per evolversi in cooperazione con le ragioni d’impresa.
Nascono gli Enti Bilaterali, da non confondere con gli Organismi Paritetici, riconosciuti nei
Contratti Collettivi e deputati ad agire in alcune materie quali: relazioni sindacali, sicurezza,
ambiente, igiene dei luoghi di lavoro, pari opportunità, assistenza e previdenza.
Definizione
L’Ente Bilaterale è un organismo creato di comune accordo tra le parti sociali che stipulano e
rinnovano i contratti nazionali di lavoro.
Gli Enti Bilaterali sono articolati su 2 livelli:
1.
Nazionale – compiti di promozione e coordinamento.
2.
Regionale e provinciale – fabbisogni formativi, anagrafe RR.LL.SS., composizione delle
controversie.
L’articolo 52 del D. Lgs. N° 81/08 prevede la creazione, presso l’INAIL, di un fondo
destinato a sostenere la PMI, i RLST e la pariteticità.
E’ finanziato:
•
da un contributo di tutte le imprese in cui non è stato eletto (o designato) il RLS o
RLST, nella misura di n° 2 ore lavorative/anno per ogni lavoratore occupato presso la
azienda o unità produttiva.
• Dai proventi delle sanzioni previste dal presente Decreto detratta la differenza di
quanto riscosso in base dalla previgente normativa (626/94) nell’anno 2007,
incrementato del 10%.
•
Da una quota parte dei proventi per le attività di consulenza svolte.
• Da una parte dei finanziamenti previsti all’art.6 del D.Lgs. N° 81/08 (attività
promozionali) solo per quanto attiene l’attività formativa a favore dei datori di lavoro
delle PMI, piccoli imprenditori, lavoratori stagionali agricoli e lavoratori autonomi.
Perchè siamo qui?
•



Oggi il D.Lgs. 81/2008 impone che «ogni lavoratore deve prendersi cura della salute e
sicurezza propria e di quella delle altre persone presenti nel luogo di lavoro, su cui ricadono
gli effetti delle sue azioni ed omissioni, conformemente alla formazione, alle istruzioni e ai
mezzi forniti dal datore di lavoro.» Lo prescrive art. 20 D.Lgs. 81/2008 ma l'obbligo era
imposto da:
Decreti precedenti (547/55 e 303/56 e D.Lgs. 626/94)
Codice penale (1930) e Codice civile (1942)
oltre che dalla ovvia civiltà dei comportamenti sociali
E deve riguardare "tutti i rischi", con particolare riferimento a rischi specifici collegati alle
diverse attività produttive, mansioni, gestione di emergenze, situazioni anomale o impreviste,
presenze di portatori di handicap, visitatori occasionali, ecc.
Fondo di sostegno della PMI
•
•
•
•
Sostegno alle attività degli Organismi Paritetici.
Per l’attività di formazione per le P.M.I. il Fondo può essere incrementato con
ulteriori entrate.
Le modalità di funzionamento del Fondo saranno emanate entro 12 mesi dall’entrata
in vigore del Decreto 81/08.
I RR.LL.SS.TT. fanno una relazione annuale dell’attività svolta e la inviano al fondo.
La nostra azienda ha adottato un regolamento relativo alla elezione e alle attribuzioni dei
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza della area COMPARTO.
CIASUN LAVORATORE
= DIRITTO INDIVIDUALE ED INALIENABILE
L'Evoluzione
storica della
normativa
sulla salute e
sulla sicurezza
sul lavoro
(rif. Legislativi)
Evoluzione storica della
normativa e la figura
dell’R.L.S.
Legislazione:
A quando risale la 1.a Legge italiana per
la tutela di Salute e Sicurezza sul lavoro ?
Fine 1800 ?
Primo decennio del 1900 ?
Periodo fascista (1923 -1943) ?
1945- 1960 ?
Decreto 626 del 1994
Costi mancata prevenzione
Legislazione italiana
La prima normativa italiana per la tutela della Salute e Sicurezza sul lavoro risale a prima
dell'Unita d'Italia (1859, Legge sulle Miniere - Vittorio Emanuele II).
• Alcune importanti risalgono a fine 1800:
>Legge sulla assicurazione sugli Infortuni sul lavoro(l'INAIL di allora) ma non valeva per tutti i
lavoratori, ma solo per alcuni settori industriali ad alto rischio infortuni
>Altre Leggi su tutela lavoro donne e fanciulli. All'inizio del 1900 alcuni decreti su attività ad alto
rischio infortuni: Scavi, Lavori in sotterraneo, Ferrovie, Esplosivi.
Norme su salute e sicurezza sul lavoro (principali)
• fine 1800 e inizio 1900: prime norme settoriali
• 1930: Codice penale (art. 489 e 490)
• 1942 Codice civile (art. 2087 e 2050)
• 1948: Costituzione (art. 32, 41, altri)
• 1955: DPR 547 Prevenzione Infortuni
• 1956: DPR 303 Igiene del lavoro
• 1970: Legge 300 "Statuto dei lavoratori
• 1988: DPR 175 "Seveso" (oggi D.Lgs. 334/99)
• 1994: D.Lgs. 626 (oggi D.Lgs. 81/2008)
• 2008: D.Lgs. 81, il cosiddetto "Testo Unico«
Normativa generale
Oggi, in Italia e in vigore ii D.Lgs. 81/2008, il cosiddetto "Testo Unico" su salute e sicurezza
sul lavoro 9.4.2008:
• ha sostituito ii precedente D.Lgs. 626/1994
• è stato parzialmente aggiornato nel 2009
• è affiancato da altre Leggi (es. Tutela maternità)
• e integrato da Decreti e Circolari attuative
• e integrato da "Accordi Stato-Regioni e altre disposizioni
Costituzione
art. 41 - L'iniziativa privata economica è libera. Non può svolgersi in contrasto con
l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
Art. 32 - La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività. Nessuno può essere
obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizioni di legge.
Art. 35 - La Repubblica tutela il lavoro e cura la formazione.
Costituzione
La tutela della salute e della sicurezza e fondamentale diritto dell'individuo e interesse
della collettività.
prevale sugli interessi economici di impresa
(v. ultimo es. ILVA)
Codice penale
• Nel 1930 fu approvato il Codice penale, che pur modificato da allora, prevede ancora
oggi:
• Art. 1: reati e pene (applicabilità e soggetti)
• artt. 437 e 451: prevenzione disastri/infortuni
• art. 589: omicidio colposo
• art. 590: lesioni personali colpose
• altri
- Art. 589 c. p.: Omicidio colposo:
“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6
mesi a 5 anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è
della reclusione da 2 a 5 anni”.
- Art. 590 c. p., 1 comma: Lesioni personali colpose:
“Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a 3
mesi o con la multa fino a 300 euro”.
Attenzione: le prescrizioni e le sanzioni si
applicano anche a noi tutti nei luoghi di vita !
Artt. 589 c.p. e 590 c.p.
Risponde di lesione od omicidio Colposo il datore di lavoro, Dirigente, preposto che abbia (ad
esempio) colposamente esposto ii lavoratore ad agenti nocivi in ambiente di lavoro.
CODICE CIVILE
art. 2087: tutela delle condizioni di lavoro
L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la
particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la
personalità morale dei prestatori di lavoro
Statuto del Lavoratori
Legge 300/1970
Art. 9- Tutela della salute e dell'integrità fisica
"I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la
ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro
integrità fisica.«
Obblighi generali del Lavoratore (art. 20, comma 1 D.Lgs. 81/08)
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre
persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
Il DATORE DI LAVORO chi ?
(Art. 2 c. 1 lett. d) D.Lgs. 81/ 9 aprile 2008)
II soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, ii soggetto che,
secondo ii tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria
attività, ha la responsabilità dell’ organizzazione stessa o dell'unita produttiva, in quanto
esercita i poteri decisionali e di spesa.
In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il
datore di lavoro coincide con l' organo di vertice medesimo.
Datore di Lavoro pubblico: chi è ?
(Art. 2 c. 1 lett. b) D.Lgs. 9 aprile 2008)
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 c. 2 del D.Lgs. n. 165/2001, per datore di lavoro
si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente
qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio
avente autonomia gestionale, individuato dall’ organo di vertice delle singole amministrazioni
tenendo conto dell’ ubicazione e dell’ ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’
attività e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.
Il DIRIGENTE: chi è ?
(Art. 2 c. 1 lett. d) D.Lgs. 9 aprile 2008)
Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell’ incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro
organizzando l’ attività lavorativa e vigilando su di essa. Tra le misure generali di tutela
ora vi è “l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti” (art. 15 c. 1 lett.
o)
Obblighi delagabili e NON delegabili datore di lavoro - Art. 16 /17
Art. 17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili
• II datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a)la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR (articolo 28);
b)la designazione del RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi).
Art. 16. Delega di funzioni
•La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, è ammessa con i seguenti limiti e
condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla
specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo
richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle
funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
Obblighi datore di lavoro e dirigente - Art. 18
a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi
previsti dal presente decreto legislativo;
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli
stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito ii
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove
presente;
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto
adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che ii espongono ad un
rischio grave e specifico;
I) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonchè delle
disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di
sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi
previsti a suo carico nel presente decreto;
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, comunicare tempestivamente al
medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino
il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato
circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e
37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e
sicurezza, dal richiedere al lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in
cui persiste un pericolo grave e immediato;
n) consentire al lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
o) consegnare tempestivamente al RLS su richiesta di questi e per l'espletamento della sua
funzione, copia del DVR.
p) elaborare il DVR, anche su supporto informatico consegnarne tempestivamente copia ai RLS;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano
causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando
periodicamente la perdurante assenza di rischio;
t) adottare le misure necessarie al fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione del luoghi di
lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato,
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che
hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione
della tecnica della prevenzione e della protezione;
aa) comunicare in via telematica all'INAIL i nominativi dei RLS.
bb) vigilare affinchè i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano
adibiti alla mansione lavorativa specifica senza prescritto giudizio di idoneità.
Il preposto: chi è ?
Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri conferitogli,
sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale
potere di iniziativa.
- preposto ha gli obblighi previsti dall'art. 19.
OBBLIGHI del PREPOSTO
(Art. 19 D.Lgs. 9 aprile 2008)
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di
legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di SSL e di uso dei mezzi di protezione
collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di
persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle
zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza e dare istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e
inevitabile, abbandonino posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e
immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed
immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi
e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra
condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza
sulla base della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione.
4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il RLS e eletto o designato dai
lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali
rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni
sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
RSPP e ASPP
1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla
individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unita
produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla
attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del
medico competente;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le
misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi,
alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle
M.P.
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a
tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; (art 9 Statuto Lavoratori — Legge 300)
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti,
dalle quali è, di norma, sentito;
1) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e
protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle
non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di
retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle
facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r),
contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle
svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla
legge per le rappresentanze sindacali.
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di
contrattazione collettiva nazionale
4. Il RLS riceve copia del documento DVR, su sua richiesta e per l'espletamento della sua
funzione
5. Il RLS dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese
appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del DUVRI
6. Il RLS è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel DVR e DUVRI, nonché al
segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
7. L'esercizio delle funzioni di RLS per la sicurezza è incompatibile con la nomina di RSPP o
ASPP.
RSPP - responsabile del servizio di prevenzione e Protezione:
persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32
designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e
protezione dai rischi; art. 2,
comma 1, lettera f)
ASPP «addetto al servizio di prevenzione e protezione>:
persona in possesso delle capacita e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32,
facente parte del servizio di cui alla lettera I); art. 2, comma 1, lettera g)
Compiti del SSP
Art. 33. Compiti del servizio di prevenzione e protezione
1. II servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione
delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della
normativa sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di
controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie Attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei Lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro,
nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.
2. I componenti del SPP sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui
vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.
3. II SPP è utilizzato dal datore di lavoro.
L’RLS ?
«1. Il RLS è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo.
2. In tutte le aziende, o unita produttive, e eletto o designato il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza.
3. Nelle aziende o unita produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno
oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo
secondo quanto previsto dall'articolo 48.).»
Compiti del RLS:
Attribuzioni del RLS
Individuazione e
valutazione dei rischi in
ambiente di lavoro:
Principi generali
Le malattie
professionali
Individuazione e valutazione dei rischi
in ambiente di lavoro:
Principi
generali
L’RLS
Le figure coinvolte nella sicurezza sui luoghi del lavoro sono
diverse e ciascuna ha dei compiti e un percorso formativo ben
preciso. Tra queste riveste un ruolo di primo piano il RLS,
il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
È una figura introdotta dalla legge 81/2008 poiché non era prevista dal decreto 196/94 e
funge da tramite tra i lavoratori, il RSPP e la direzione aziendale. La sua elezione è
obbligatoria. Viene eletto con una votazione direttamente dai lavoratori per aziende con
meno di 15 dipendenti. In aziende con più di 15 dipendenti viene sempre eletto dai
lavoratori, ma il candidato deve far parte delle rappresentanze sindacali. Riportiamo qui
di seguito un elenco delle principali figure coinvolte nel sistema di gestione della
sicurezza, evidenziandone compiti e obblighi formativi.
Formazione per RLS
Il modello di prevenzione
Prevenzione tecnica
Vigilanza
“sistema comanda/controlla”
Relazioni aziendali
occasionali/conflittuali
Assenza di
figure tecniche competenti
RLST
La formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) è
disciplinata dall’art. 48 del D.Lgs. 81/08 che prevede che questi abbia diritto ad una
formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici
esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli
adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva
secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla
data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.
Valutazione dei rischi
e programmazione misure
Relazioni aziendali
stabili e mirate
Presenza di
figure tecniche competenti
La salute
La salute è lo stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in
un’assenza di malattia o d’infermità.
La vigente normativa in materia di formazione
dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
(RLS) trova riferimento, in particolare, all'art. 37
e s.s. del D.Lgs. 81/2008. La formazione deve
essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di
nuovi rischi.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto ad una formazione particolare
in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui
esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle
principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento
periodico, la cui durata non può essere
• inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori
• 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
Prevenzione tecnica
+ prevenzione soggettiva
La valutazione dei rischi
La valutazione dei rischi è una valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la
salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi
prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e
di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento
nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
La norma tecnica
La norma tecnica è la specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione
internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di
normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria.
E' l'articolo 3 del Decreto Legislativo 81/08
sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, a precisare
che è obbligo dell'azienda compilare il DVR,
stabilendone i contenuti e la custodia
all'interno dell'azienda stessa, allo scopo di
prevenire danni alla salute o alla sicurezza dei
lavoratori
vi sono norme tecniche
per la realizzazione in
forma corretta della
Valutazione dei Rischi
Buone prassi di lavorazione
Le buone prassi sono soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa
vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a
promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il
miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte:
• dalle regioni;
• dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
• dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
• dagli organismi paritetici (art. 51, D.Lgs. 81/08) validate dalla Commissione consultiva
permanente (art. 6 D.Lgs. 81/08), previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede a
assicurarne la più ampia diffusione.
Misure generali di tutela
Sono state introdotte, rispetto al D.Lgs. 626/94, modifiche di dettaglio in tema di misure
generali di tutela.
Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro
sono:
la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
• la programmazione della prevenzione, in merito alle condizioni tecniche produttive
dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del
lavoro;
• l’eliminazione dei rischi e la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico
•
il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti
di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e
produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di
quello ripetitivo;
• la riduzione dei rischi alla fonte;
• la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
• la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti
al rischio;
• l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
• la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle
misure di protezione individuale;
• il controllo sanitario dei lavoratori;
• l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi
sanitari inerenti la sua persona e l’assegnazione di un’altra mansione;
• informazione e formazione adeguate per i lavoratori, dirigenti, preposti, rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
• istruzioni adeguate ai lavoratori;
• la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei RLS;
• la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel
tempo della sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
• misure di emergenza per il primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori e di pericolo grave e immediato;
• uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
• regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti.
Campo di applicazione
Tra le principali novità va segnalato l’ampliamento del campo di applicazione soggettivo ed
oggettivo.
Per quanto riguarda il primo, adesso è oggetto di tutela non solo la salute fisica ma anche psicosociale del lavoratore.
Il secondo riguarda tutti i lavoratori, autonomi e subordinati, nonché i soggetti ad essi
equiparati.
Salute: Campo di applicazione
Tra i nuovi compiti del datore di lavoro rientrano l’individuazione, l’analisi e la gestione di
fattori, quali:
• l’organizzazione e i processi di lavoro;
•
le condizioni e l’ambiente di lavoro;
•
la comunicazione;
•
fattori soggettivi.
Le malattie professionali
Infortunio
Alterazione dell’organismo per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte
o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, o un’inabilità temporanea assoluta che
comporti la astensione dal lavoro per più di 3 giorni.
Dalla nuova definizione di salute, intesa come benessere fisico, mentale e sociale, non
consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità, discende l’estensione della
normativa prevenzionale anche allo stress lavoro correlato, ovvero lo stato che si
accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali e che consegue dal
fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle
attese nei loro confronti.
Classificazione degli infortuni
•
•
•
•
•
•
Il decreto supera la precedente impostazione del D.lgs n. 626/94, nel quale il lavoratore
tutelato era inteso come subordinato, e considera irrilevante la forma contrattuale
prescelta, accogliendo il principio della effettività della tutela che ispira tutta la
normativa.
INFORTUNI-MEDICAZIONE
INFORTUNI IN FRANCHIGIA
INFORTUNI INDENNIZZABILI:
INFORTUNI TEMPORANEI
INFORTUNI PERMANENTI
INFORTUNI MORTALI
Infortunio sul lavoro nei cantieri navali. Un operaio è scivolato all'interno del vano albero
motore, mentre stava lavorando su una barca in costruzione. L'operaio ha battuto
violentemente il torace finendo incastrato nella angusta stiva.
Infortuni denunciati
• Indennizzati:
Temporanei
Permanenti
Mortali
• Non indennizzati:
Per franchigia
Per altre cause
L’agente materiale:
•
•
•
•
•
Macchine
Mezzi di trasporto e maneggio
Materiale, sostanze e radiazioni
Ambiente di lavoro
Altri agenti
Statisticamente parlando, gli incidenti già accaduti, quasi sempre, ricalcano la tipologia che ad 1
incidente mortale ne corrispondono 30 con conseguenze gravi e, generalmente, irreversibili
(per esempio invalidità, lesioni e inabilità permanenti alla mansione) e 300 con conseguenze
lievi e reversibili (per esempio semplici medicazioni, ingessature, inabilità temporanea, brevi
ricoveri).
La natura:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Classificazione degli infortuni
• In base alla forma:
l’infortunio è riferito direttamente all’evento che ha determinato la lesione, classificato a
seconda del suo verificarsi a contatto con oggetti, sostanze o altri fattori lesivi
• All’agente materiale:
comporta una ricerca di eventi dannosi
• Alla natura e sede della lesione:
utili per i mezzi di protezione personale da dottare
Forma:
•
•
•
•
•
•
•
•
Caduta di persone
Caduta di oggetti
Calpestamento di oggetti, urto
Afferramento da parte di cose
Sforzi o movimenti maldestri
Esposizione o contatto con temperature dannose
Esposizione o contatto con elettricità
Esposizione o contatto con sostanze dannose o radiazioni
Fratture
Lussazioni
Storte o slogature
Traumi interni o commozioni
Amputazioni ed enucleazioni
Ferite o traumi superficiali
Contusioni o schiacciamenti
Ustioni
Avvelenamenti
Asfissia
…….
Chi è vittima di un incidente sul lavoro può presentare una sintomatologia post-traumatica,
accompagnata da depressione, ansia e irritabilità. Quanto invece ai disturbi cognitivi, possono
presentarsi difficoltà di attenzione e di concentrazione, soprattutto di fronte a stimoli che
possono ricordare gli incidenti.
Non sono assicurati presso INAIL
•
•
•
•
Addetti alla navigazione marittima e alla pesca (ipsema)
I detenuti addetti ai lavori condotti direttamente dallo stato
Gli appartenenti alle forze armate e ai VV.FF
Il personale navigante delle vie aeree
Eventi tutelati
PRINCIPIO DI AUTOMATICITÀ
Infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro da cui sia derivata la morte
o un’inabilità permanente al lavoro che comporti l’astensione del lavoro per più 3 giorni
Malattie professionali che siano contratte nell’esercizio o a causa delle lavorazioni
specificate nelle tabelle e rientrino tra quelle tutelate
Il diritto del lavoratore alla tutela prescinde dalla stipulazione dell’assicurazione e dal
versamento dei contributi da parte del datore di lavoro
Le assicurazioni sociali sono le assicurazioni Inps e Inail previste dalla legge; sono obbligatorie, e
mirano alla sicurezza sociale, affinché gli uomini siano liberati dallo stato di bisogno.
Le assicurazioni sociali sono regolate dal principio di automaticità delle prestazioni; vale a dire,
anche se i datori di lavoro non pagano contributi e premi, vengono comunque assicurate le
prestazioni degli enti ai lavoratori.
PRINCIPALI PRESTAZIONI ECONOMICHE EROGATE DALL’INAIL
•
•
PERSONE E ATTIVITA’ TUTELATE:
•
•
•
•
•
Industria e servizi: sono tutelati tutti i lavoratori esposti a rischio da lavoro,
indipendentemente dalla presenza dei requisiti soggettivi (manualità,
subordinazione, retribuzione) previsti dal T.U.
Lavoratori dell’area dirigenziale(art4)
Lavoratori parasubordinati(art5)
Sportivi professionisti(art6)
Agricoltura: sono tutelati i lavoratori fissi o avventizi addetti ad aziende agricole o
forestali, i lavoratori autonomi che prestano opera manuale abituale nelle rispettive
aziende…
LA DENUNCIA
• Deve essere presentata all’INAIL dal datore di
lavoro per i lavoratori dell’industria e servizi
e per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato
unitamente al certificato medico;
• Dal medico che presta la prima assistenza per
i lavoratori agricoli autonomi e a tempo
determinato.
•
Di natura medico-legale
Riabilitativa: si concretizza nei quattro segmenti cardine della prevenzione, cura,
riabilitazione e reinserimento. Grazie a questo accordo l'INAIL erogherà prestazioni
riabilitative 'non ospedaliere' secondo standard qualitativi sempre più elevati. L'Istituto è
pronto a sottoscrivere intese pilota con le Regioni che si renderanno disponibili
Indennità giornaliera per tutta la durata dell’astensione dal lavoro dal quarto successivo a
quello dell’infortunio o dalla manifestazione della malattia (60% della retribuzione. Per i
primi 90 giorni, 75% a partire dal 90 giorno)
Malattia professionale
Persone e attività tutelate
• La tutela nasce nel 1929 ed è estesa al lavoro agricolo nel 1958;
• Nasce con il sistema della tabella, determinato dalla necessità di ovviare alle difficoltà insite
nella definizione di malattia professionale;
• Necessità di un nesso causale diretto e determinante: non basta l’occasione di lavoro;
• Ambito di applicazione limitato: solo a chi è assicurato anche contro gli infortuni sul lavoro.
Evento morboso caratterizzato da un progressivo deterioramento della salute del lavoratore
causato da agenti patogeni che si producono nel corso della lavorazione o che dipendono
dall’organizzazione del lavoro o che derivano dalle condizioni degli ambienti in cui si svolge
l’attività lavorativa. A differenza dell’infortunio la causa lesiva non agisce in un breve periodo di
tempo, ma in maniera più diluita nel tempo.
Malattie più frequenti
• Svezia, Finlandia, Francia, Spagna, Lussemburgo, Belgio: Malattie Muscolo Scheletriche
....lavoro in miniera e nei boschi?
• Grecia: Malattie della pelle
…. esposizione alla radiazione solare?
• Germania, Italia, Austria: Sordità
… industria ed artigianato con attività rumorose?
Obblighi e funzioni dei soggetti della sicurezza
Obblighi e funzioni, figure della sicurezza verranno trattati come indicato nei capitoli
precedenti.
Azione in azienda
Azione in azienda: due linee
•
La prima (operativa) si basa sui soggetti chiamati a funzioni operative, cioè il datore, il
dirigente e il preposto.
•
La seconda linea (consultiva) è fondata sul Servizio Prevenzione e Protezione, che ha
compiti di consulenza e pertanto non sono previsti a suo carico obblighi penalmente
sanzionati; tali compiti di studio, proposta, elaborazione, valutazione sono svolti a beneficio
del datore di lavoro: il responsabile e gli addetti del SPP non sono i soggetti che per legge
devono assicurare l’adozione delle misure di sicurezza.
Valutazione dei rischi
Per quanto riguarda la valutazione dei rischi verranno trattati gli stessi argomenti delle
pag. da 53 a 57.
La VALUTAZIONE, nella scelta delle attrezzature di lavoro, nella scelta delle sostanze o dei
preparati chimici impiegati e nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti
i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di
lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato, i
rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle
differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi.
Concetti base
PERICOLO:
La potenzialità di una entità (agenti chimici, fisici e biologici, attrezzature o
metodi di lavoro) di causare danni.
RISCHIO:
La probabilità che si verifichi un evento dannoso.
DANNO:
Lesione (infortunio sul lavoro, malattia professionale) del benessere fisico e
psichico di un individuo.
PREVENZIONE:
Le misure adottate per evitare o diminuire i rischi.
I profili di rischio di
comparto
I rischi comuni alle
attività lavorative
Valutazione dei rischi
Per quanto riguarda la valutazione dei rischi verranno trattati gli stessi argomenti delle
pag. da 53 a 57.
PRINCIPALI RISCHI E PERICOLI NELL'ESERCIZIO DELLA PESCA
L’attività della pesca in mare comporta una serie di condizioni sfavorevoli che possono
incidere sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori. Le condizioni sfavorevoli sono legate a
diversi fattori di seguito elencati:
• esposizione a condizioni macroclimatiche e a perturbazioni atmosferiche;
• residenza in ambienti confinati che limitano lo stato di benessere e di comfort,
impongono
• restrizioni ergonomiche e spesso anche condizioni posturali sfavorevoli;
• un elevato costo energetico del lavoro, notevole impegno muscolare con rilevanti
sforzi,
• sia statici che dinamici, e notevoli sollecitazioni articolari;
• modificazioni delle normali condizioni di vita e di lavoro, del regime alimentare, della
• durata del sonno, modificazione dei rapporti sociali e familiari ecc.;
• esposizione ad agenti fisici tra cui si ricordano le radiazioni solari, esposizione a
rumore,
• esposizione a vibrazioni, trasmesse a tutto il corpo, e a oscillazioni di bassa frequenza;
• rischio infortunistico, contrassegnato da elevati tassi di mortalità.
Va notato ancora che, ogni anno, un certo numero di navi viene perso o seriamente
danneggiato dal mare. Talvolta, ridotte opportunità di pesca costringono le piccole
imbarcazioni a lavorare piuttosto al largo dove esse non sono però in grado di far fronte a
cattive condizioni di mare che possono verificarsi inaspettatamente.
Una statistica interessante dice che il numero di pescatori morti in condizioni di mare di
forza compresa tra 2 e 7 è stato più di 4 volte maggiore di quello con mare di forza 8÷12.
In particolare, le perdite più numerose si sono registrate con mare forza 3.
I profili di rischio di comparto
MANOVRE DI PESCA
Gli infortuni che hanno luogo nella manovra delle attrezzature da pesca rappresentano
una parte importante degli infortuni totali registrati nella pesca marittima.
Sebbene estreme condizioni di mare possano causare il capovolgimento e l’affondamento
di una nave, nella pesca però la causa più comune di disastro è da ravvisare nella
condizione in cui l’attrezzatura resta impigliata ad una certa ostruzione sul fondo marino.
Un capopesca normalmente riesce a risolvere la situazione. V’è da considerare però che
taluni tentativi di liberare un’attrezzatura malamente impigliata, azionando il verricello,
possono dare origine a forze tali da far capovolgere la nave.
Alcune imbarcazioni di lunghezza < 12m vengono sempre più motorizzate in eccesso, per
aumentarne la capacità di traino, ma questa potenza può sviluppare forze dinamiche che
compromettono la loro stabilità e la resistenza al capovolgimento.
Nel liberare un’attrezzatura impigliata, lo sforzo va esercitato su un lato alla volta, sempre
con attenzione all’effetto sulla stabilità della nave.
Nell’esecuzione delle varie manovre di
pesca un ruolo fondamentale è ricoperto
dalle funi metalliche che, ormai da
parecchi decenni, costituiscono un
elemento essenziale nell’attrezzatura
di bordo. Infatti, grazie alle loro elevate
caratteristiche meccaniche ed al
comportamento elastico del metallo
le funi metalliche hanno risolto i
problemi di manovra o di regolazione
caratteristici di tutti i cordami.
L’adozione di funi metalliche che possono sopportare, a parità di diametro, carichi
enormemente superiori senza presentare alcun allungamento irreversibile, ha permesso
una grande semplificazione delle attrezzature di bordo realizzando nel contempo una
maggiore sicurezza.
La tecnologia non permetteva fino a qualche anno fa l’impiego di altri metalli che non
fosse il normale acciaio zincato come protezione contro l’aggressione del salino. Ancora
oggi, malgrado siano ormai di normale produzione funi in acciaio inox, che hanno una
durata di 2 quasi quattro volte superiore ai corrispondenti cavi in acciaio zincato, la
maggioranza delle imbarcazioni da pesca preferisce i vecchi cavi zincati ai più moderni
cavi inox.
Le motivazioni naturalmente sono di natura economica: la durata di un cavo inox è poco
più che tripla di quella di un cavo zincato e il pescatore, per sua stessa natura
tradizionalista, non solo preferisce impiegare un capitale inferiore nei materiali di
consumo ma tiene conto della diminuzione di rischio economico nel caso non infrequente
che un ostacolo o un relitto impigliandosi nelle reti o direttamente sui cavi provochi una
rottura accidentale delle funi attraverso cui si manovrano le attrezzature di pesca.
Deve però tenersi presente che, oggi, il tempo da poter dedicare alla manutenzione dello
scafo e dell’attrezzatura si è ridotto di molto e quindi la scelta deve essere orientata verso
i materiali di caratteristiche migliori.
Anche la scelta delle pulegge di rinvio è estremamente importante per consentire alla fune di
lavorare correttamente ed ottenere quindi la massima durata.
Materiale di costruzione, forma della gola e diametro della puleggia sono i tre elementi
principali che influenzano la velocità di deterioramento di una fune.
In generale, si può affermare che il metallo della puleggia deve avere un grado di durezza
inferiore a quello della fune in modo che il contatto tra i due metalli provochi più facilmente
l’usura della puleggia lasciando inalterato il cavo.
La forma della gola dipende dal tipo di fune: il criterio generale è quello di cercare di offrire la
maggiore superficie di contatto tra cavo e puleggia per diminuire la pressione sui singoli fili in
modo che gli sforzi siano sopportati dal massimo numero di fili.
Da ultimo, l’elemento più importante: il diametro della puleggia. Anche nel caso di funi molto
flessibili il rapporto tra il diametro del fondo gola della puleggia e del cavo non deve mai essere
inferiore a 20. Rapporti consigliati per le attrezzature da pesca sono però superiori a 25.
Ma, come si riconosce quando una fune deve essere sostituita prima che si rompa? Il criterio
generale riguarda
l’osservazione dei
trefoli e dei fili
esterni: ogni
variazione delle
condizioni iniziali
che porta alla rottura
di fili o alla
diminuzione in
qualche punto del
diametro complessivo
della fune
rappresenta una
condizione di
potenziale pericolo.
Anche l’appiattimento
dei fili esterni per
usura provoca una
situazione di
potenziale pericolo e
si può affermare che
quando il diametro dei
singoli fili esterni si è ridotto
in qualche punto di
oltre il 40%, per usura,
il cavo deve essere sostituito.
Elemento molto
importante per la
sicurezza è anche la corrosione: un male subdolo che non sempre è facile scoprire per tempo
perché agisce contemporaneamente su tutti i fili e provoca quindi una diminuzione del
diametro difficilmente localizzabile.
Altre possibili cause di pericolo sono rappresentate da tutte le distorsioni della geometria dei
trefoli o dei fili, derivanti da fatti accidentali o dall’inadeguatezza degli accessori che allentano
una parte dei fili di una sezione caricando dell’intero sforzo i rimanenti.
Questo fatto si traduce in una drastica diminuzione del diametro della fune e quindi porta alla
rottura.
I principali inconvenienti che si possono riscontrare nelle funi sono:
• rotture di fili nell’anima metallica per eccessiva trazione
• rotture di fili nei punti di contatto tra i trefoli e l’anima metallica
• abrasione e deformazione plastica per eccessiva pressione tra le spire sul tamburo
• abrasioni e rotture a fatica dei fili lungo una linea, per rullo di guida troppo piccolo
• abrasione e schiacciamento per eccessiva pressione sulle pulegge con fuoriuscita dell’anima
tessile
• rotture di fili per fatica a flessione
• rotture di fili lungo due tracce parallele per gola della puleggia troppo stretta
• fuoriuscita dei fili interni dei trefoli per ripetute sollecitazioni a strappo
• deformazione e usura a seguito di occhio 3
• infiascatura per rotazione forzata della fune per gole troppo strette
• fuoriuscita dell’anima metallica per ripetute sollecitazioni a strappo
• corrosione
sfregamento sotto tensione su spigolo vivo
• urti ripetuti contro la struttura della macchina a causa di vibrazioni
Se le forze esterne agenti su una fune sono tali da determinarne allungamenti maggiori di
quelli consentiti, essa si rompe. E’ il cosiddetto colpo di frusta che può avere conseguenze
disastrose se un marinaio si trova a transitare laddove esso si verifica.
Nella pesca a strascico, non di rado si manifestano “afferrature sul fondo” per le reazioni
della nave e delle funi allo scontro dell’attrezzatura di pesca trainata sul fondo. Tali
reazioni, più o meno amplificate, a seconda della natura dell’afferratura, sono:
• vibrazione delle funi e della nave soggetta a sollecitazioni fluttuanti
• modifica dell’inclinazione delle funi a poppa
• riduzione repentina della velocità della nave con cambiamento eventuale di rotta
• aumento violento della tensione
Nel caso di un’afferratura transitoria, lo strascico inciampa su un ostacolo causando una
sovratensione violenta, una caduta della velocità della nave e una diminuzione della
tensione.
Il capopesca, in un primo tempo aumenta la potenza motrice per superare l’ostacolo. Se
la manovra riesce si osserva un aumento rapido della velocità che il capopesca corregge
ritornando alla potenza iniziale. Le tensioni riacquistano il loro valore abituale. Le funi si
comportano in questo caso come molle violentemente sollecitate dall’afferratura a una
delle estremità e dalla spinta dell’elica e l’inerzia della nave all’altra. L’afferratura
presenta il massimo pericolo quando il peschereccio si trova a picco sull’afferratura e le
funi sono tese e disposte verticalmente. Tre parametri possono ora mettere il
peschereccio in posizione critica:
• cattivo tempo e forte mare. Se, con peschereccio in cavo d’onda, il capopesca vira i suoi
cavi al massimo e blocca i freni, il battello non potrà risalire sulla cresta dell’onda e rischia
di inclinarsi a poppa con, al minimo, imbarco di una grande quantità di acqua sul ponte.
• rottura di una delle funi: la rottura di un cavo trasferisce almeno in parte lo sforzo che
esso subiva sull’altra fune. La nave è quindi squilibrata. Se la tensione che si esercita sulla
fune restante non viene eliminata immediatamente, il peschereccio può inclinarsi
lateralmente. Il rischio è qui tanto più evidente quanto più è importante il momento
generato da questa tensione. Questo rischio dipenderà dunque dall’ampiezza della
tensione certamente ma dalla posizione del punto di trazione dell’unica fune sotto
tensione.
• messa in marcia avanti della nave: in generale, nel corso delle manovre di disincaglio, il
capopesca mantiene la sua nave in “avanti lenta” per evitare, tra l’altro, che i cavi non
vadano a finire sull’elica. Un errore da non commettere mai, quando i cavi sono sulla
verticale, è di mettere la nave in avanti con una spinta dell’elica abbastanza forte.
A bordo si impone la necessità di realizzare la maggiore potenza nel minore spazio e ciò fa
del locale macchina di bordo l’ambiente particolarmente insidioso e disagevole. Gli
infortuni che si verificano per servizi vari di macchina vanno imputati principalmente a:
1. cadute di persone
2. urti e schiacciamenti
3. caduta di materiali
4. ustioni per contatti
5. ustioni per incendio
2 - AVARIE MECCANICHE
Finora, il numero più elevato di incidenti, riportato dalle statistiche ufficiali, si riferisce ad avarie
di macchinari, quali il cattivo funzionamento del motore principale, del riduttore o
semplicemente di una pompa. Sebbene la maggior parte delle avarie, per lo più determinate da
scarsa manutenzione, non minaccino direttamente la nave o la vita dell’equipaggio, la loro
concomitanza con altri fattori, come il trovarsi in una tempesta, potrebbe dar luogo a
conseguenze disastrose.
3 – INCENDIO
L’incendio è una combustione che si sviluppa
al di fuori del controllo e della volontà
dell’uomo, in un ambiente non predisposto
né ideato per accoglierla. E’ uno degli incidenti
più gravi che possano verificarsi a bordo di una
nave da pesca in quanto l’equipaggio è
generalmente costituito da poche persone,
peraltro tutte impegnate nell’attività primaria.
La situazione non migliora se l’evento ha luogo
quando la nave è in porto dal momento che, in genere, nessuno rimane a bordo.
Ogni anno, un numero relativamente consistente di navi è soggetto a incendio o esplosione.
La maggior parte degli incendi ha origine nella sala macchine e sono causati da olio o
combustibile che viene a contatto con fumi caldi. Ovunque si verifichi, l’incendio è un evento
potenzialmente sempre disastroso che sulle navi può avere conseguenze più gravi, sia in termini
di perdite di vite umane, sia in termini economici ma comunque può essere tragico se le
persone a bordo non sono adeguatamente preparate a un evento del genere.
Questo è il motivo per cui tutti i regolamenti di sicurezza a bordo delle navi considerano
l’incendio come una delle emergenze più gravi e, conseguentemente, prevedono idonei mezzi
antincendio fissi e mobili nonché appositi piani di emergenza e, al limite, di abbandono della
nave.
Onde poter efficacemente combattere l’incendio è opportuno intervenire durante la fase di
sviluppo; in quella fase cioè in cui, dopo il riscaldamento che ha causato l’innesco della
combustione, questa prosegue ancora a basso regime con una potenza termica limitata e
ridotto incremento della temperatura. In questo stadio, la manifestazione più precoce è di
solito la produzione di fumo; solo più tardi la temperatura aumenta in maniera sensibile e
quando ciò avviene l’incremento acquista presto velocità fino a raggiungere, se l’attività di
combustione lo consente, il punto di flash over e della vampata generale.
Molte navi fanno uso di poliuretano rigido o altro isolante di schiuma organica per le sue
eccellenti proprietà isolanti. Tutte le schiume possono bruciare e liberano gas tossici e fumo
nero.
3.1 - Classificazione degli incendi
Gli incendi sono classificati, in funzione del materiale combustibile, secondo la seguente
tabella:
Una falla consiste in uno squarcio provocato sulla parte immersa di un peschereccio, la
cosiddetta opera viva della carena, in seguito a collisione, incaglio ecc.
Gli effetti immediati di una falla sono:
•
•
•
•
ingresso di acqua all’interno dello scafo e quindi allagamento della zona interessata;
inclinazione della nave generalmente in senso trasversale e longitudinale;
perdita di stabilità della nave;
infine, nei casi più gravi, affondamento.
Si hanno pure delle combinazioni delle classi precedenti che prendono in considerazione
incendi di materiali appartenenti alle diverse classi considerate.
3.2 - Fattori di rischio
Taluni disastri marittimi dimostrano che il rischio di incendio è ancora oggi impossibile da
eliminare. Fattori di rischio possono essere individuati nei seguenti:
• ignizione spontanea di vapori in ambiente caldo non ventilato;
• riscaldamento di cavi elettrici mal dimensionati;
• l’atmosfera salina provoca corrosione e uno scafo in acciaio può causare cortocircuiti
con possibilità che materiali in prossimità brucino;
•
una lampadina può bruciare materiale combustibile, per contatto diretto, per un
moto di rollìo. Le lampade utilizzate nella sala macchine dovrebbero avere una
schermatura a gabbia metallica;
• tipo di materiale con cui la nave è costruita. Si ricordi che la vetroresina [se non
trattata adeguatamente] e il legno sono facilmente attaccabili dal fuoco;
• utilizzazione di motori diesel con conseguente presenza di carburanti in quantitativi
sufficienti a causare la distruzione di tutta l’imbarcazione nel caso di coinvolgimento
del prodotto infiammabile in un eventuale incendio;
• presenza, a bordo, di impianti elettrici a servizio di apparecchiature elettriche ed
elettroniche, oggi sempre più sviluppate e sofisticate, e quindi aumento conseguente
del carico di corrente necessario.
Le sale motori sono piene di rischi d’incendio. L’acqua di mare che fuoriesce da tubi
rotti può provocare cortocircuiti.
Più serie sono le rotture di tubi contenenti combustibili o olio lubrificante al di sopra di
apparati elettrici o presso fumi di scarico caldi del motore. L’accumulazione di olio
nelle sentine deve essere tenuta al minimo.
La mancanza di lubrificazione può causare il surriscaldamento dei supporti con
possibilità di incendio.
4 - ALLAGAMENTO E FALLA
L’allagamento è, in genere, causato da scoppio di tubi, da perdite negli impianti e in
tubature varie, da premistoppa non stagni, da fasciami divelti ecc. Esso si verifica su navi
di qualsiasi tipo e dimensioni e non è necessariamente limitato alle navi più vecchie.
Talvolta, anche nelle navi di recente costruzione, si può verificare il caso di metalli
elettrochimicamente incompatibili che, venendo a contatto in ambiente marino, si
corrodono rapidamente; esempi sono le tubature di rame adiacenti alle strutture di
acciaio o di alluminio.
5 - FATTORE UMANO ED AMBIENTALE
Ogni anno, numerose navi vengono perse o seriamente danneggiate dal mare anche perchè,
ridotte opportunità di pesca costringono le piccole imbarcazioni a spingersi piuttosto al largo
dove però esse non sono in grado di far fronte a cattive condizioni di mare che possono
verificarsi inaspettatamente.
Nel lavoro marittimo in generale e quindi anche in quello della pesca, il personale imbarcato è
chiamato a fare dei turni che il rigore invernale rende particolarmente pesanti. Ciò induce il
pescatore a fumare e a bere, con grave danno per la sua salute fisica e per le sue capacità di
reazione a eventuali emergenze.
È per motivi come questi che molti degli infortuni che interessano navi da pesca spesso
degenerano fino a provocare morti e feriti, dimostrando quanto decisiva sia l’influenza dei
fattori umano ed ambientale.
Questi ultimi comprendono le condizioni meteo-marine, il rumore, i livelli di luminosità, le
sistemazioni sulla nave, le attrezzature e i mezzi per il maneggio del pescato nonché i fattori
ergonomici e fisiologici connessi.
Ai fattori umano ed ambientale si può addebitare anche la maggior parte delle avarie
meccaniche e strutturali che, a loro volta, portano al verificarsi di disgrazie e incidenti.
Vibrazioni
Rischi comuni alle attività lavorative
I materiali hanno una
elasticità variabile in
funzione dello stato
di aggregazione proprio
di ogni sostanza che li
compone. Una
perturbazione esterna
al materiale determina
un moto oscillatorio,
rispetto alla situazione di equilibrio, producendo le vibrazioni meccaniche.
Illuminazione
Le vibrazioni possono essere differenziate, sotto il profilo fisico, in funzione della
frequenza, della lunghezza d’onda, dell’ampiezza, della velocità e dell’accelerazione.
Precisazione
In relazione alle lavorazioni, è possibile distinguere due criteri di rischio: il primo interessa
le vibrazioni con bassa frequenza (si riscontrano ad esempio nei conducenti di veicoli), il
secondo interessa quelle con alta frequenza (con riscontro nelle lavorazioni che utilizzano
attrezzi manuali a percussione).
EFFETTI SULLA SALUTE
La nocività delle vibrazioni dipende dalle caratteristiche e dalle condizioni in cui vengono
trasmesse: estensione della zona di contatto con l’oggetto che vibra (mani, piedi,
glutei,....), frequenza della vibrazione, direzione di propagazione, tempo di esposizione.
Gli effetti nocivi interessano nella maggior parte dei casi, sulla base di dati statistici, le
ossa e le articolazioni della mano, del polso e del gomito; sono anche facilmente
riscontrabili affaticamento psicofisico e problemi di circolazione.
I PRINCIPI DELLA PREVENZIONE
La prevenzione deve essere fondata su provvedimenti di tipo tecnico, organizzativo e
medico, distinta a seconda se si è in presenza di basse o alte frequenze di vibrazione.
•



•


I luoghi di lavoro devono avere una illuminazione adeguata:
Quantità di luce adeguata con corretta visibilità per il compito da svolgere.
Distribuzione e collocazione adeguata delle fonti di luce, atte a evidenziare pericoli e a
evitare abbagliamenti.
Qualità per distinguere i colori.
La carenza dei requisiti può avere effetti su:
La nitidezza dell’immagine.
L’adattamento alla quantità di luce.
Parlando di fonti di luce si intendono sia fonti naturali che artificiali. I relativi pericoli da
distribuzione o collocazione inadeguata possono riguardare elementi come ostacoli o spigoli.
Il concetto di nitidezza dell’immagine è legato al maggiore sforzo dell’apparato visivo nel vedere
distintamente un oggetto di piccole dimensioni da distanza ridotta. Allo stesso tempo una
illuminazione inadeguata comporta una nitidezza minore con un conseguente sforzo di
accomodamento.
L’apparato visivo è messo sotto sforzo se l’attività di osservazione riguarda fonti di luce molto
intense o dai riflessi disturbanti. La funzione di regolazione dell’occhio può raggiungere un
elevato livello di complessità.
Conseguenze e prevenzione
•


Conseguenze sulla salute dei lavoratori:
Molteplici regolazioni > Affaticamento e disturbi dell’apparato visivo.
Errate posture > Disturbi all’apparato muscolo-scheletrico.
•




Azioni preventive:
Correttivi previsti dalla legge e dalle buone tecniche.
Adeguamento illuminazione in base alle lavorazioni e attività specifiche.
Installazione di oggetti come schermature, tende, veneziane, …
Sistemazione adeguata delle postazioni di lavoro con pulizia costante di vetri e superfici
illuminanti.
Le misure di ordine tecnico devono tendere a diminuire la formazione di vibrazioni da
parte di macchine e attrezzi (primariamente in sede di progettazione, con controlli
periodici sul macchinario), e successivamente a limitarne la propagazione diretta e
indiretta sull’individuo (utilizzando adeguati dispositivi di protezione individuali).
Rumore
Il lavoro da strumenti vibranti è da considerarsi tra quelli comportanti un maggior
affaticamento psicofisico: da un punto di vista organizzativo, è opportuno introdurre turni
di lavoro, avvicendamenti, ecc.
•
Le misure di ordine medico, data la gravosità del lavoro e la possibilità che esso determini
alterazioni vascolari, osteoarticolari e neuromuscolari, riguardano soprattutto le visite di
assunzione, in quanto è indispensabile una selezione professionale.
•
Evoluzione tecnologica e meccanizzazione
• Più fonti di rumore e più lavoratori esposti.
• Misure di prevenzione non sempre adeguate
Il rumore:
• È un suono non gradito dalla persona.
• È trasmesso dall’orecchio al cervello, viene utilizzato a fini del processo di
comunicazione.
• È valutato biologicamente in base alla pressione sonora, alla frequenza, agli
individui esposti, …
Conseguenze sulla salute dei lavoratori
• Effetti uditivi
• Dal ronzio alle orecchie alla perdita della capacità uditiva.
• Effetti extrauditivi
• Insonnia, disturbi tiroidei, irritabilità, ansia, …
Fattori da cui dipendono gli effetti
• Intensità.
• Frequenza.
• Durata dell’esposizione.
Le conseguenze dell’esposizione al rumore concernono sia effetti uditivi che extrauditivi.
Nella prima categoria rientrano i danni causati direttamente all’apparato uditivo come
ronzii alle orecchie, riduzione transitoria delle capacità di ascolto, sordità. I danni
transitori riducono sensibilmente le capacità uditive in genere fino a un periodo di riposo
“silenzioso” (es. la notte); in alcuni casi la sensibilità è ridotta per periodi maggiori (diversi
giorni) con effetti sulla normale udibilità della voce durante le conversazioni con altre
persone. Mentre lo stato di sordità da trauma acustico cronico ha le caratteristiche
dell’irreversibilità.
Nella categoria degli effetti extrauditivi rientrano l’insonnia, la maggiore irritabilità,
l’ipertensione, le difficoltà digestive, la gastrite, i disturbi mestruali, la difficoltà di
concentrazione, l’ansia e la depressione, …
Un’analisi degli effetti del rumore deve prendere in considerazione tre fattori principali:
l’intensità, la frequenza e la durata dell’esposizione.
Rumore e Prevenzione
Gli altri rischi e i D.P.I. relativi al settore pesca sono trattati da pag. 53 a 98.
La formazione e
l’informazione;
La comunicazione e i
suoi strumenti;
Il RLS
La formazione e l’informazione
Il datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata
informazione:
•
•
•
•
sui rischi connessi alla attività della impresa in generale;
sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione
dei luoghi di lavoro;
sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e
prevenzione degli incendi;
sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e
protezione e del Medico Competente.
Inoltre fornisce le informazioni anche ai lavoratori a domicilio.
Il Datore di Lavoro provvede all’informazione del lavoratore su:
• rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e
le disposizioni aziendali in materia;
• pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle
schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona
tecnica;
• misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e
deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze.
Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della
comprensione della lingua veicolare utilizzata nel percorso informativo.
Il RLS ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza sui rischi
specifici presso gli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, in modo da
possedere competenze adeguate sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei
rischi stessi.
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in
azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di
apprendimento.
La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento
periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che
occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50
lavoratori.
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed
adeguata, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
• concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione
aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
• rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di
prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza
dell’azienda.
La formazione e l'addestramento devono avvenire:
•
•
•
in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o di somministrazione di lavoro;
del trasferimento o cambiamento di Mansioni;
dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie o sostanze pericolose.
I preposti ricevono, a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione
e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti.
I contenuti della formazione comprendono:
•
•
•
•
principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
definizione e individuazione dei fattori di rischio;
valutazione dei rischi;
individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione.
---
La comunicazione è trattata da pag. 103 a pag. 125.
L’RLS
Le figure coinvolte nella sicurezza sui luoghi del lavoro sono diverse e ciascuna ha dei
compiti e un percorso formativo ben preciso. Tra queste riveste un ruolo di primo piano il
RLS, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. È una figura introdotta dalla legge
81/2008 poiché non era prevista dal decreto 196/94 e funge da tramite tra i lavoratori, il
RSPP e la direzione aziendale. La sua elezione è obbligatoria. Viene eletto con una
votazione direttamente dai lavoratori per aziende con meno di 15 dipendenti. In aziende
con più di 15 dipendenti viene sempre eletto dai lavoratori, ma il candidato deve far parte
delle rappresentanze sindacali. Riportiamo qui di seguito un elenco delle principali figure
coinvolte nel sistema di gestione della sicurezza, evidenziandone compiti e obblighi
formativi.
•
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è istituito a livello territoriale,
aziendale e di sito produttivo (art. 47 Dlgs. 81/08).
L’elezione dei RLS avviene di norma in un’unica giornata su tutto il territorio nazionale,
come individuata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite
le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei Datori di Lavoro e
dei lavoratori.
Nel caso non si proceda alle elezioni, le funzioni di RLS sono esercitate dal rappresentante
territoriale o dal rappresentante di sito produttivo salvo diverse intese tra le associazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale.
Il RLST (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale art. 48 del Dlgs 81/08)
ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza riguardante i
rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, necessaria
per assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e
prevenzione dei rischi stessi.
Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLST sono stabiliti in
sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali,
da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di
aggiornamento annuale.
RLS di sito produttivo (art. 49 Dlgs.81/08) sono individuati in specifici contesti produttivi
caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri:
• porti, sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima;
• centri intermodali di trasporto;
• impianti siderurgici;
• cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, rappresentata dalla somma delle giornate
lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le
opere;
• contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e
da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500.
Il RLS:
• accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
• è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla
individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o
unità produttiva;
• è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione,
alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro
e del Medico Competente.
• è consultato in merito all’organizzazione della formazione (art. 37, c. 9, D.Lgs. 81/08);
• riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e
le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati
pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli
infortuni ed alle malattie professionali;
Il RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di
retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle
facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, contenuti in applicazioni informatiche.
Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi
confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua
funzione, riceve copia del documento di valutazione dei rischi.
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del Datore di
Lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento
della loro funzione, ricevono copia del documento unico di valutazione dei rischi (DUVR).
•
•
•
•
•
•
•
•
avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione
idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
partecipa alla riunione periodica (art. 35, D.Lgs. 81/08);
riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’art.
37 del D.lgs. 81/08.
riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità
competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione
e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati
per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Il RLS è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice
in materia di protezione dei dati personali”) e del segreto industriale relativamente alle
informazioni contenute nel documento unico di valutazione dei rischi e nel documento di
valutazione dei rischi (DUVR) nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui
vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.
L’esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di Responsabile
o Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione.
Nomina
L’art. 13, lettera f) del decreto legislativo n.106
del 5 agosto 2009 ha modificato la lettera aa)
dell’art.18 del Decreto legislativo n. 81/2008
in materia di obblighi del datore di lavoro e
del dirigente. In base a tale modifica i suddetti
soggetti devono comunicare in via telematica
all’INAIL (e all’IPSEMA per quanto riguarda le
categorie tutelate dallo stesso Ente) in caso
di nuova nomina o designazione, i nominativi
dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
in fase di prima applicazione l’obbligo di cui
alla presente lettera riguarda i nominativi
dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati”.
Rimane invariata la previsione di cui all’art.47 che stabilisce i criteri e le modalità di elezione e
designazione dei suddetti Rappresentanti nelle aziende e/o nelle unità produttive.
A differenza di quanto previsto nella formulazione della norma in oggetto contenuta nel
decreto legislativo n. 81/2008, la comunicazione in argomento non va più effettuata con
cadenza annuale, ma solo in caso di nuova nomina o designazione.
In fase di prima applicazione del Decreto legislativo n. 106/2009, l’obbligo di cui alla presente
lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati”.
Coloro i quali hanno ottemperato all’obbligo - secondo le istruzioni emanate dall’Istituto in
attuazione del Decreto legislativo n.81/2008 - comunicando il nominativo (o i nominativi se più
di uno) con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2008 non devono effettuare alcuna
comunicazione, se non nel caso in cui siano intervenute variazioni di nomine o designazioni nel
periodo dal 1° gennaio 2009 alla data della presente circolare.
Coloro i quali non hanno effettuato alcuna comunicazione secondo le istruzioni emanate
dall’Istituto con la richiamata circolare n. 11/2009 devono inviare la segnalazione per la prima
volta seguendo le istruzioni operative come di seguito specificato.
Si ricorda che rientrano nell’obbligo di comunicazione i datori di lavoro ovvero i dirigenti se tale compito rientra nelle competenze attribuite loro, nell’ambito dell’organizzazione,
dal datore di lavoro - di qualsiasi settore privato e pubblico (art. 3, comma 1).
Comunicazioni e procedure
L’INAIL, con circolare n. 43 del 25 agosto 2009, ha provveduto ad adeguare la procedura
on line accessibile dal sito dell’Istituto attraverso “Punto Cliente” per la segnalazione “in
via informatica” secondo le nuove disposizioni.
Tale procedura consente di effettuare la prima comunicazione e/o le variazioni a seguito
di nuove nomine e/o designazioni che dovessero intervenire.
A tale riguardo si chiarisce che la comunicazione deve essere effettuata per la
singola azienda, ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola l’azienda stessa,
nella quale operano i Rappresentanti.
L’art.55 del Decreto legislativo n. 81/2008, così come modificato dall’art. 32 del Decreto
legislativo n.106/2009: “Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente” prevede, in caso di
violazione dell’art. 18 comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo n. 81/2008, nel testo
modificato dall’art. 13 lettera f) dal Decreto legislativo n. 106/2009, una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a 300,00.
RLS: Diritti di partecipazione
•
Partecipa alla riunione periodica di cui all’art. 35.
La riunione nelle aziende e nelle unità produttive che
occupano più di 15 lavoratori, viene indetta dal Datore di Lavoro almeno 1 volta l’anno.
La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle
condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di
nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
Nelle unità produttive con meno di 15
convocazione.
lavoratori è facoltà del Rls chiederne la
Si discute di:
Buone prassi
Obiettivi di miglioramento
(Sgsl)
Partecipanti
Datore di lavoro
o un suo rappresentante
Rspp, Mc,Rls
Si discute di:
Dvr
Andamento degli infortuni e delle mp e sorveglianza sanitaria
Criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei Dpi
Programmi di informazione e formazione
dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori
RLS: Diritti di ricorso
Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e
protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle
non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
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INDICE
CONFSAL PESCA: UNA FEDERAZIONE IMPEGNATA NELLA
FORMAZIONE DEL COMPARTO PESCA
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA FORMATIVO
R.S.P.P. – SCHEMA DEL CORSO
MODULO NORMATIVO/GIURIDICO
IL SISTEMA LEGISLATIVO ED I SOGGETTI DELLA SICUREZZA
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
I SOGGETTI DELLA SICUREZZA: COMPITI, OBBLIGHI E
RESPONSABILITÀ
MODULO GESTIONALE
GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA
VALUTAZIONE RISCHI E DVR
MODULO TECNICO
LA GESTIONE DELLE EMERGENZE A BORDO
LA SORVEGLIANZA SANITARIA
INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
FATTORI DI RISCHIO E LE RELATIVE MISURE TECNICHE
IL RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO
MODULO RELAZIONALE
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
TECNICHE DI COMUNICAZIONE
R.L.S. – SCHEMA DEL CORSO
ASPETTI NORMATIVI DELL’ATTIVITÀ
DI RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI
EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA E LA FIGURA
DELL’R.L.S.
INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI IN
AMBIENTE DI LAVORO
PRINCIPI GENERALI
LE MALATTIE PROFESSIONALI
I PROFILI DI RISCHIO DI COMPARTO
I RISCHI COMUNI ALLE ATTIVITÀ LAVORATIVE
LA FORMAZIONE E L’INFORMAZIONE
LA COMUNICAZIONE E I SUOI STRUMENTI
IL RLS
PAG.
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144
149
160
167
172
173
174
A cura di:
Filippo Palmeri:
Coordinatore Nazionale Area Formazione Integrazione e Lavoro
Jessica Pulvirenti:
Coordinatrice di Progetto
Ester Spalenza:
Coordinatrice di Progetto
Manuela Caprarelli:
Coordinatrice di Progetto
Pubblicato da:
Integrazione e Lavoro, via Angelo Emo 89, Roma (RM).
C.F. e P. IVA 10886831006
2013- © Copyright – diritti di riproduzione riservati.
Vietata la riproduzione, anche parziale, senza l’autorizzazione di Integrazione e Lavoro.
Grafica e Stampa:
SE.GE.S.
SERVIZI GENRALI per le SOCIETÀ
00176 Roma – Via Nicolò Piccinino, 1
Fonti
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
psema “Quaderno di Formazione per la sicurezza sul lavoro: vibrazioni meccaniche e radiazioni”, a
cura di Elena Ciappi, Enrico De Bernardis, Daniele Dessi, Aurelio Strizoli , Francesco Draicchio , 2009,
Pag. 6,7, 32-35, 36, 41.
Ipsema , ‘’Quaderno di formazione per la sicurezza del lavoro per il personale di coperta’’’, Pag. 70 –
85, Pag. 104- 108, Pag. 109-112, Pag. 114- 120, Pag 122-123., Pag 137- 138.
I profili di rischio nei comparti produttivi dell’artigianato, delle piccole e medie industrie e pubblici
esercizi, la Pesca Professionale, Ispesl, http://www.ispesl.it/Profili_di_rischio/Pesca/index.htm, a cura di
ing. Sandro Bolognini.
Principali rischi e pericoli nell'esercizio della pesca , Ispesl., pag. 1,2,3,4,5,6.
Guida pratica medica per l’assistenza e il primo soccorso a bordo delle navi da pesca , Federpesca,
pag. 4, 5, 6,, pag. 9-26.
https://ricercascientifica.inail.it
http://www.provincia.bz.it/personale/temi/informazione-formazione-addestramento.asp
Pesca
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