AGGIORNATO AL 06/06/2012 TUTTE LE INFORMAZIONI PRESENTI NELL’OPUSCOLO SONO STATE RIPORTATE SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CONTENUTE NEL D.L. N. 201/2011 COME MODIFICATO DALLA L. N. 44/2012 DI CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL D.L. N. 16/2012, NEL D.LGS. N. 504/1992, NEL D.LGS. N. 23/2011, NELLA CIRCOLARE MINISTERIALE N. 3/DF DEL 18/05/2012 E NEL REGOLAMENTO I.M.U. (APPROVATO DAL C.C. IN DATA 20/02/2012 CON ATTO N. 13) CHE SI ALLEGA IN COPIA - UFFICIO TRIBUTI - OGGETTO DELL’IMU. (Circolare MEF n. 3/DF del 18/05/2012) L’IMU sostituisce l’ICI e, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali, dovute in riferimento ai redditi fondiari e concernenti gli immobili non locati o non affittati. Questo significa che gli immobili a disposizione, ossia non locati o non affittati (compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito), a decorrere dall’anno 2012, e quindi con le dichiarazioni (mod. 730 o UNICO) che verranno presentate nell’anno 2013 per l’anno 2012, non saranno più assoggettati all’IRPEF ed alle addizionali regionali e comunali poiché l’IMU sostituisce, oltre all’ICI anche queste imposte. Tale principio trova una parziale applicazione nell’ipotesi di terreni non affittati, tenuto conto della previsione di cui all’art. 9, comma 9, del D.Lgs. n. 23 del 2011, laddove dispone che il reddito agrario di cui all’art. 32 del TUIR continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte erariali sui redditi. In tale ipotesi, pertanto, risultano dovute l’IRPEF e le relative addizionali sul reddito agrario, mentre l’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali sul solo reddito dominicale. CHI DEVE PAGARE (Appendice normativa del Regolamento I.M.U.) Devono pagare l’IMU i proprietari di immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli) anche se non residenti in Italia. Rientrano nell’imposta anche l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. In caso di nuda proprietà devono pagare l’IMU i titolari di usufrutto. Nel caso di diritto d’uso o abitazione deve pagare l’IMU il titolare di tale diritto (spettante al coniuge “superstite” e al coniuge assegnatario della casa coniugale). Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario anche per gli immobili da costruire o in corso di costruzione. Per gli immobili demaniali dati in concessione, soggetto passivo è il concessionario. L’ABITAZIONE PRINCIPALE (Art. 2 del Regolamento I.M.U.) DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora e la residenza in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Attenzione: il contribuente deve soddisfare entrambi i requisiti della residenza e della dimora. In difetto anche solo di uno (ad esempio dimora abituale per lavoro in altro comune) non potrà essere applicata l’aliquota riservata all’abitazione principale. 2 l’immobile adibito ad abitazione principale deve essere iscritto come singola unità immobiliare in catasto. In presenza di due unità immobiliari aventi funzioni di abitazione principale (unità attigue) solamente una potrà godere dell’aliquota per abitazione principale. Ad esempio: - se nell’immobile in comproprietà fra i coniugi, destinato all’abitazione principale, risiede e dimora solo uno dei coniugi – non legalmente separati – poiché l’altro risiede e dimora in un diverso immobile, situato nello stesso comune, l’agevolazione non viene totalmente persa, ma spetta solo ad uno dei due coniugi; - se gli immobili in comproprietà fra i coniugi, destinati ad abitazione principale sono ubicati in comuni diversi (poiché vi è stata effettiva necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio per esigenze lavorative), non è prevista la medesima limitazione ed ognuno dei coniugi potrà usufruire dell’aliquota agevolata sulla propria quota di possesso e della detrazione, ognuno sulla propria abitazione principale. LE PERTINENZE DEFINIZIONE DI PERTINENZA Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo, purché il proprietario delle pertinenze sia, anche in quota parte, il medesimo dell’immobile principale. Particolarità: se si possiedono più pertinenze (unità a servizio dell’abitazione principale e quindi utilizzate dai possessori dell’abitazione principale) appartenenti alla medesima categoria catastale, il contribuente ha la facoltà di individuare le pertinenze per le quali applicare il regime agevolato. Si precisa che qualora l’immobile sia iscritto in catasto insieme all’abitazione principale, cioè risulti sulla medesima planimetria e la rendita sia ricompresa in quella totale dell’abitazione, è da considerarsi già pertinenza e pertanto, in presenza di altro immobile di medesima categoria non verrà riconosciuta l’aliquota dell’abitazione principale. Alcuni esempi: Nel caso di possesso di n. 3 pertinenze di cui una cantina accatastata come C/2 e due garages classificati come C/6, sarà lo stesso contribuente ad individuare fra questi ultimi la pertinenza da collegare all’abitazione principale. Se però la cantina risulta iscritta congiuntamente all’abitazione principale, il contribuente deve applicare le agevolazioni previste per tale fattispecie solo ad altre due pertinenze di categoria catastale diversa da C/2, poiché in quest’ultima rientrerebbe la cantina iscritta in catasto congiuntamente all’abitazione principale (sulla stessa scheda catastale). Le eventuali ulteriori pertinenze sono assoggettate all’aliquota ordinaria. Nel caso di possesso di n. 2 pertinenze, soffitta e cantina, accatastate unitamente all’unità ad uso abitativo, poiché dette pertinenze se fossero accatastate separatamente sarebbero classificate entrambe in categoria C/2, per rendere operante il limite massimo delle tre pertinenze che devono appartenere ciascuna ad una categoria catastale diversa tra C/2, C/6 e C/7, il contribuente potrà usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale solo per un’altra pertinenza classificata in categoria catastale C/6 o C/7. 3 I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (Appendice normativa del Regolamento I.M.U.) Per fabbricati rurali ad uso strumentale si intendono i fabbricati che possiedono i requisiti di ruralità attualmente contenuti nell’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993. In base a quanto stabilito dall’art. 7, comma 2-bis, D.L. 13/05/2011, n. 70, come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011, ai fini del riconoscimento della ruralità, gli immobili rurali a uso strumentale devono essere accatastati nella categoria D/10. Ai fini del riconoscimento del requisito della ruralità sono valide le domande di variazione della categoria catastale presentate anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data (29/04/2012) di entrata in vigore del D.L. 6/12/2011, n. 201. L’aliquota deliberata per le unità immobiliari di categoria D/10 è dello 0,2 per cento. Il pagamento dovrà essere effettuato (art. 13, c. 8, del D.L. n. 201/2011 come modificato dal D.L. n. 16/2012): Per i fabbricati rurali strumentali con rendita catastale già in atti la prima rata deve essere versata nella misura del 30% dell’imposta dovuta applicando l’aliquota di base, entro il 16 giugno 2012, e la seconda rata deve essere versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata entro il 16 dicembre 2012; Per i fabbricati rurali strumentali di cui al comma 14-ter del D.L. N. 201/2011, come modificato dal D.L. n. 16/2012, che non hanno ancora la rendita catastale in atti, il versamento dell’imposta complessivamente dovuta dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2012. Il codice tributo da indicare nel modello F24 è 3913. GLI ALTRI FABBRICATI RURALI (Appendice normativa del Regolamento I.M.U.) Ai sensi dell’art. 13, comma 14-ter, del D.L. n. 201/2011, come modificato dal D.L. n. 16/2012, i fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, ad esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto del Ministero delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28. Il pagamento relativo ai fabbricati rurali, che non siano strumentali secondo quanto esposto nel precedente paragrafo, dovrà essere effettuato, ai sensi dall’art. 13, comma 14-quater, del D.L. n. 201/2011 come modificato dal D.L. n. 16/2012, a titolo di acconto sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto, entro il 16 giugno 2012, e a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno calcolata sulla base della rendita definitiva iscritta agli atti, con conguaglio sulla prima rata, entro il 16 dicembre 2012 . L’aliquota e i codici tributo da utilizzare dovranno essere determinati in base alla categoria e alla destinazione d’uso delle unità immobiliari, secondo quanto indicato nella presente guida. 4 I TERRENI AGRICOLI (Appendice normativa del Regolamento I.M.U.) Sono soggetti all’IMU tutti i terreni agricoli. 1) Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è 110. L’imponibile deve essere così determinato: Reddito dominicale + 25% x 110. Tali terreni sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: a) Del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; b) Del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; c) Del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. Nel caso in cui il coltivatore diretto i IAP, iscritto nella previdenza agricola, possiede e conduce più terreni, le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell’anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso. Si deve, altresì, precisare che trattandosi di agevolazioni che hanno natura soggettiva devono applicarsi per intero sull’imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. A coloro che non conducono il fondo, invece non spetta il beneficio fiscale, pertanto, l’IMU dovuta da questi ultimi deve essere calcolata seguendo le normali modalità di determinazione del tributo. L’aliquota IMU applicabile è: 0,76% 2) Per tutti gli altri terreni agricoli, terreni diversi da quelli fabbricabili e da quelli utilizzati per l’esercizio continuativo di attività agricola, (compresi i terreni incolti ed i c.d. “orticelli”, i quali prima erano esclusi dal campo di applicazione dell’ICI) il moltiplicatore è 135. L’imposta dovrà essere così determinata: (Reddito dominicale + 25%) x 135 x 0,76 /100. Si precisa che per quanto riguarda i terreni incolti e i c.d. “orticelli” posseduti da soggetti che non sono coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la norma stabilisce l’assoggettamento degli stessi all’IMU come sopra esposto e come esplicitamente indicato nella circolare ministeriale n. 3/DF del 18/05/2012. LE AREE FABBRICABILI Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9 D.Lgs. 504/1992, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali per la cui determinazione dell’I.M.U si rimanda al paragrafo precedente. Si deve precisare che nell’ipotesi in cui il terreno è posseduto da due soggetti ma è condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione in discorso si applica a tutti i comproprietari. A partire dall’anno 2012 e con l’introduzione dell’IMU entrano in vigore le nuove destinazioni urbanistiche previste dal PGT approvato nell’anno 2011. A tal proposito si precisa che: 5 a) il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche; b) questa amministrazione comunale, ha deliberato, (prima dell’abolizione dell’art. 59 del D.Lgs. n. 446/1997 che consentiva ai comuni di individuare i valori delle aree fabbricabili al fine di limitarne il potere di accertamento), con atto del C.C. n. 13 del 20/02/2012, dei valori medi delle aree fabbricabili in vigore dal 01/01/2012. Questi valori, con l’abolizione dell’art. 59 del D.Lgs. n. 446/1997 (disposta dalla legge n. 44/2012, di conversione con modificazioni del D.L. n. 16/2012), sono diventati semplici parametri di riferimento aggiornati, utili ad indirizzare i contribuenti nella quantificazione della base imponibile per la determinazione dell’IMU da versare per le aree edificabili, ma qualora l’ufficio tributi reperisse elementi atti a dimostrare che il valore venale è superiore a quello indicato dallo stesso comune (atti notarili di vendita, perizie tecniche, ecc. …), l’Ufficio Tributi dovrà comunque procedere con l’azione accertatrice, stante il principio della irrinunciabilità del prelievo tributario di cui una parte (attualmente pari al 0,38 per cento del valore) è di competenza statale. Pertanto il contribuente, se in possesso di atti o perizie che stabiliscono un valore venale superiore ai valori stabiliti dal Comune, al fine di evitare la possibilità di eventuali accertamenti futuri da parte dell’ufficio tributi, potrà pagare l’IMU su tali valori anziché utilizzare i valori determinati dal Comune. I valori determinati dal Comune sono pubblicati sul sito del comune nella sezione dell’Ufficio Tributi; c) in caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’art. 3, comma 1 lettere c), d) ed e) del D.P.R. n. 360 del 6/6/2001 la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero se antecedente fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato; d) le aree utilizzate come orti e/o giardini al servizio delle abitazioni iscritte in catasto terreni con mappale diverso da quello dell’unità immobiliare iscritta in catasto urbano, che ricadono in zona edificabile nel vigente PGT, sono soggette ad IMU secondo quanto sopra esposto. Nel caso in cui pur ricadendo in zona edificabile, se considerate singolarmente, queste aree non abbiano attualmente capacità edificatoria, (ad esempio perché sull’area esistono particolari servitù oppure perchè lo sfruttamento edificatorio su tale area potrebbe comportare dei costi elevati o una scarsa o inesistente convenienza economica, o perché non sia sfruttabile per la particolare configurazione topografica, ecc.) i contribuenti potranno dichiarare un valore venale inferiore a quello in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione per aree che abbiano la stessa destinazione urbanistica ma non abbiano le stesse limitazioni all’edificazione. Il contribuente dovrà quindi autodeterminare (secondo quanto indicato al punto b) o facendo periziare da un tecnico) il valore in comune commercio del proprio terreno, tenuto conto di tutte le variabili, (che siano situazioni oggettive, facilmente documentabili), che possano portare ad un valore inferiore dell’area. Nel caso in cui dette aree ricadano (a differenza della costruzione) in zona non edificabile, si dovrà calcolare l’IMU sulla base del reddito dominicale rivalutato del 25% e con moltiplicatore 135, come indicato per i terreni agricoli che non siano posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola ( punto 2) del paragrafo “I Terreni Agricoli”). LA DICHIARAZIONE IMU (Art. 13, comma 12-ter del D.L. n. 201/2011) Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell’ICI, in quanto compatibili. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione 6 dell’imposta, utilizzando il modello che dovrà essere approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani. La dichiarazione avrà effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012. LE ALIQUOTE (Art. 2 del Regolamento I.M.U.) Il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del C.C. n. 13 del 20/02/2012, prevede: Aliquota di base: è 0,76% Aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze: è 0,4% Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.1994, n.133: è 0,2% L’aliquota ridotta per abitazione principale si applica anche alle pertinenze nella misura massima di n. 1 (una) un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7 fino ad un max di n. 3 unità di pertinenza complessivamente. Quindi nel caso di abitazione principale con n. 2 box classificati in categoria C/6: n. 1 box sarà assoggettato all’aliquota dello 0,4% mentre l’altro all’aliquota dello 0,76% di cui il 50% da versare allo Stato. ATTENZIONE!! Lo Stato, entro il 10 dicembre 2012, sulla base del gettito della prima rata dell’IMU nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali potrà procedere alla modifica delle aliquote per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati dal Ministero, i comuni potranno approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo. Si raccomanda quindi di procedere a versare a giugno, quale prima rata, esclusivamente il 50% di quanto dovuto ad aliquota base (con le precisazioni indicate a pagina 13 della presente guida IMU). LE DETRAZIONI (Art. 2 del Regolamento I.M.U.) Detrazione base sull’abitazione principale: Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00. la detrazione va rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione dell’immobile ad abitazione principale; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 7 Detrazione aggiuntiva per i figli di età non superiore a 26 anni: Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Si tratta di un’ulteriore detrazione da aggiungere alla detrazione base; vale solo per gli anni 2012 e 2013; non può superare l’importo complessivo di € 400,00 per nucleo famigliare; i figli devono avere età non superiore a 26 anni (a prescindere dal fatto che siano o meno a carico) e risiedere ed avere dimora abituale nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Il diritto alla maggiorazione spetta: Fino al compimento del 26° anno di età, per cui si decade dal beneficio dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l’evento; Per poter computare l’intero mese nel calcolo della maggiorazione, occorre che: - Il compimento del 26° anno di età si verifichi dal 15° giorno del mese in poi; - La nascita si sia verificata da almeno 15 giorni. L’importo di tale ulteriore beneficio, costituendo una maggiorazione della detrazione, si calcola con le stesse regole di quest’ultima e, quindi, in misura proporzionale al periodo in cui persiste il requisito che dà diritto alla maggiorazione stessa (deve essere figlio – di età non superiore a 26 anni – con residenza e dimora abituale nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale). Alcuni esempi: Due genitori proprietari (marito al 70% e moglie al 30%) entrambi residenti e dimoranti nell’abitazione principale, con n. 1 figlio di età non superiore a 26 anni residente e dimorante nella stessa abitazione principale dei genitori, usufruiranno di €. 100,00 ciascuno di detrazione base + €. 25,00 ciascuno di maggiorazione per figli per un totale di €. 125,00 ciascuno da detrarre dalla propria quota di imposta lorda annua dovuta per l’abitazione principale e relative pertinenze. Due coniugi (o conviventi) proprietari al 50% dell’abitazione principale, entrambi residenti e dimoranti nell’abitazione principale, con n. 1 figlio, solo della moglie, di età non superiore a 26 anni residente e dimorante nella stessa abitazione principale della madre, usufruiranno di €. 100,00 ciascuno di detrazione base + solo la moglie di €. 50,00 di maggiorazione per il figlio. In totale il marito potrà detrarre un importo complessivo di €. 100,00 dalla propria quota di imposta lorda annua dovuta per l’abitazione principale e relative pertinenze, mentre la moglie potrà detrarre dalla propria quota un importo complessivo di €. 150,00. Due coniugi (o conviventi) proprietari (marito al 70% e moglie al 30%) entrambi residenti e dimoranti nell’abitazione principale, con n. 1 figlio, di entrambi, di 16 anni di età, residente e dimorante nella stessa abitazione principale dei genitori, n. 1 figlio della moglie, di 25 anni di età, residente e dimorante nella stessa abitazione principale della madre e n. 1 figlio della moglie, di 28 anni di età, residente e dimorante nella stessa abitazione principale della madre, usufruiranno di €. 100,00 ciascuno di detrazione base + €. 25,00 ciascuno di maggiorazione per il figlio di 16 anni + solo la moglie, €. 50,00 per il figlio di 25 anni; non spetteranno invece detrazioni per il figlio di 28 anni. In totale il marito potrà detrarre un importo complessivo di €. 125,00 dalla propria quota di imposta lorda annua dovuta per l’abitazione principale e relative pertinenze, mentre la moglie potrà detrarre dalla propria quota un importo complessivo di €. 175,00. CASI PARTICOLARI CONIUGI SEPARATI: Ai soli fini dell’IMU l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione per cui compete al coniuge assegnatario il pagamento dell’IMU al 100% indipendentemente dalla quota di possesso, anche nel caso in cui il coniuge assegnatario non abbia quote di proprietà. 8 ANZIANI E DISABILI RICOVERATI: Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell’aliquota per l’abitazione principale (0,4%) e della detrazione (€. 200,00), l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata. FABBRICATI INAGIBILI E INABITABILI: Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni la base imponibile è ridotta del 50 per cento. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione. CONIUGE SUPERSTITE: L’aliquota dello 0,4% viene applicata, unitamente alla detrazione, anche sulla casa coniugale da parte del “coniuge superstite” che, nel caso di decesso del congiunto, è tenuto a pagare l’IMU al 100%, secondo quanto disposto dall’art. 540 del c.c., anche in presenza di altri eredi (figli, nipoti …). IMMOBILI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO: Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 la base imponibile è ridotta del 50 per cento. UNITA’ IMMOBILIARI E RELATIVE PERTINENZE APPARTENENTI A COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA’ INDIVISA: A tali tipologie di immobili, se adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, si applica la detrazione per l’abitazione principale, ma non l’aliquota e la maggiorazione per i figli. Pertanto l’aliquota applicata a tali immobili è lo 0,76%. Per tali immobili non è però dovuta la quota statale, per cui l’importo derivante dall’applicazione dell’aliquota nella misura dello 0,76% e della detrazione per abitazione principale va versata interamente al Comune (codice tributo 3918 “IMU altri fabbricati – Comune”). Si precisa inoltre che per questa tipologia di unità immobiliari non è possibile scegliere di effettuare il versamento in tre rate come previsto per le abitazioni principali e relative pertinenze, in alternativa al versamento da effettuarsi in due rate (unica possibilità per le unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa). UNITA’ IMMOBILIARI E RELATIVE PERTINENZE REGOLARMENTE ASSEGNATE DI PROPRIETA’ DEGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI: Vale quanto detto per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa. AGEVOLAZIONI NON CONFERMATE: assimilazione all’abitazione principale degli immobili concessi in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori/figli); assimilazione all’abitazione principale delle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto dai cittadini italiani residenti all’estero (iscritti all’AIRE); 9 I NUOVI MOLTIPLICATORI (Appendice normativa del Regolamento I.M.U.) Per il calcolo dell’IMU è necessario utilizzare i nuovi moltiplicatori che, insieme alla rendita catastale rivalutata del 5%, determinano la base imponibile alla quale applicare le aliquote stabilite dal Comune. Fabbricati cat. A (escluso A/10) cat. C/2, C/6, C/7 cat. B, C/3, C/4, C/5 cat. D (escluso D/5) cat. D/5, A/10 cat. C/1 Moltiplicatori 160 140 60 (65 dal 2013) 80 55 COME CALCOLARE L’IMU ESEMPIO DI CONTEGGIO RELATIVO AD ABITAZIONE PRINCIPALE PERTINENZA SU BASE ANNUA con unico proprietario (residente nell’immobile) E FORMULA ABITAZIONE E BOX (nucleo famigliare senza figli < 26 anni) RENDITA CATASTALE x 5 % x 160 x 0,4 : 100 - 200 (detrazione abitazione principale) ESEMPIO CON RENDITE CATASTALI IPOTETICHE DI € 500,00 (abitazione ) e DI € 100,00 (box) (aliquota: 0,4% e detrazione base) 500 x 1,05 = 525 x 160 = 84.000 x 0,4 = 33.600 : 100 = 336,00 – 200,00= 525 84.000 33.600 336,00 136,00 importo abitazione 100 x 1,05 = 105 x 160 = 16.800 x 0,4 = 6.720 : 100 = 105 16.800 6.720 67,20 importo box Totale 136,00 + 67,20 = € 203,20 somma da pagare ACCONTO SALDO € 102,00 entro il 16 giugno 2012 € 102,00 entro il 16 dicembre 2012 VERSAMENTI Prospetto riassuntivo: ABITAZIONE PERTINENZA RENDITA 500,00 100,00 VALORE 84.000,00 16.800,00 10 ALIQUOTA 0,4 0,4 tot. imposta lorda detrazione imposta netta IMPOSTA LORDA 336,00 67,20 403,20 200,00 € 203,00 In questo caso l’imposta deve essere versata interamente al Comune (su F24 codice 3912 Abitazione principale e pertinenze - Comune) ESEMPIO DI CONTEGGIO RELATIVO AD ABITAZIONE PRINCIPALE E N. 2 BOX CAT. C/6 (stesso indirizzo) SU BASE ANNUA con unico proprietario (residente nell’immobile) FORMULE (nucleo famigliare senza figli < 26 anni): R.C. ABITAZ. PRINC. E BOX x 5 % x 160 x 0,4 : 100 - 200 (detrazione) (interamente al Comune) RENDITA CATASTALE BOX x 5 % x 160 x 0,76 : 100 (50% allo Stato) ESEMPIO CON RENDITE CATASTALI IPOTETICHE di € 500,00 (abitazione) e di € 100,00 (box N. 1) e di €. 50,00 (box N. 2) 500 x 1,05 = 525 x 160 = 84.000 x 0,4 = 33.600 : 100 = 336,00-200,00= 525 84.000 33.600 336,00 136,00 importo abitazione con aliquota 0,4% e detrazione 100 x 1,05 = 105 x 160 = 16.800 x 0,4 = 6.720 : 100 = 105 16.800 6.720 67,20 importo box N. 1 con aliquota 0,4% 50 x 1,05 = 52,50 x 160 = 8.400x 0,76 = 6.384 : 100 = 52,50 8.400,00 6.384,00 63,84 importo box N. 2 con aliquota 0,76% Totale 136,00 + 67,20 = 203,20+63,84= 203,20 267,04 somma da pagare VERSAMENTI per ogni persona: ACCONTO SALDO Prospetto riassuntivo: Abitazione STATO box n. 2 COMUNE box n. 2 COMUNE Ab. Princip. COMUNE box n. 1 RENDITA VALORE 50,00 50,00 500,00 100,00 € 134,00 entro il 16 giugno 2012 € 134,00 entro il 16 dicembre 2012 ALIQUOTA 8.400,00 8.400,00 84.000,00 16.800,00 0,76 0,76 0,4 0,4 IMPOSTA NETTA 63,84 63,84 136,00 67,20 TOTALE QUOTA COMUNE TOTALE QUOTA STATO TOTALE IMU QUOTA SPETTANTE 31,92 31,92 136,00 67,20 235,00 32,00 267,00 In questo caso: l’imposta deve essere versata interamente al Comune per la parte relativa all’abitazione principale e al box di pertinenza di categoria C/6 con rendita superiore; - l’imposta deve essere versata nella misura del 50% al Comune e del 50% allo Stato solo per la parte relativa al secondo box di categoria C/6. Quota semestrale da versare al Comune: € 118,00 (su F24 €. 102,00 Codice 3912 ab. Princ. e pert. – Comune; €. 16,00 Codice 3918 altri fabbricati - Comune) Quota semestrale da versare allo Stato : € 16,00 (su F24 €. 16,00 Codice altri fabbricati - Stato) 11 ESEMPIO DI CONTEGGIO RELATIVO AD ALTRI FABBRICATI DIVERSI DA ABITAZIONE PRINCIPALE con unico proprietario. Abitazione ( 2° casa) con rendita catastale ipotetica di € 700,00 (aliquota 0,76%) 700 x 1,05 = 735 735 x 160 = 117.600 117.600 x 0,76 = 89.376 89.376 : 100 = € 893,76 somma da pagare VERSAMENTI ACCONTO € 447,00 entro il 16 giugno 2012 SALDO € 447,00 entro il 16 dicembre 2012 di cui 50% allo Stato e 50% al Comune di cui 50% allo Stato e 50% al Comune Prospetto riassuntivo: Abitazione STATO COMUNE TOTALE IMU RENDITA VALORE ALIQUOTA 735,00 735,00 117.600,00 117.600,00 0,76 0,76 IMPOSTA QUOTA LORDA SPETTANTE 893,76 € 447,00 893,76 € 447,00 € 894,00 In questo caso l’imposta deve essere versata nella misura del 50% al Comune e del 50% allo Stato Quota semestrale da versare al Comune (su F24 con codice 3918 Altri fabbricati - Comune) : € 224,00 Quota semestrale da versare allo Stato (su F24 con codice 3919 Altri fabbricati - Stato) : € 224,00 ESEMPIO DI CONTEGGIO PER TERRENO AGRICOLO con unico proprietario NON ISCRITTO NEGLI ELENCHI PREVIDENZIALI DEI COLTIVATORI DIRETTI. L’aliquota è stabilita nella misura dello 0,76% ESEMPIO di un terreno agricolo con reddito dominicale pari a € 115,00 115 x 135 = 15.525,00 15.525 x 1,25 = 19.406,25 19.406,25 x 0,76 = 14.748,75 14.748,75 : 100 = € 147,49 somma annua da pagare VERSAMENTO ACCONTO SALDO entro il 16 giugno 2012 = € 74,00 entro il 16 dicembre 2012 = € 74,00 In questo caso l’imposta deve essere versata nella misura del 50% al Comune e del 50% allo Stato. Quota semestrale da versare al Comune (su F24 con codice 3914 Terreni Agricoli - Comune) : € 37,00 Quota semestrale da versare allo Stato (su F24 con codice 3915 Terreni Agricoli - Stato) : € 37,00 In ogni caso la quota IMU spettante al Comune è pari alla differenza tra l’IMU annua e l’IMU riservata allo Stato. Ricordiamo che è possibile calcolare l’imposta da pagare anche sul sito www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it 12 LA QUOTA PER LO STATO (Appendice normativa del Regolamento I.M.U.) L’art. 13, comma 11 del D.L. n. 201/2011 prevede che sia riservata allo Stato “la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze (di cui al comma 7), nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui al comma 8), l’aliquota di base (di cui al comma 6, primo periodo)…La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato (di cui al periodo precedente)”. In sostanza, il decreto stabilisce che vada versata allo Stato una parte dell’imposta (pari al 50% dell’aliquota di base, al netto delle detrazioni e di eventuali riduzioni di aliquota) relativa a tutti gli immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli), fatta eccezione per l’abitazione principale, le sue pertinenze, le unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, e per i fabbricati rurali strumentali. PAGAMENTI (Appendice normativa del Regolamento I.M.U.) F24 L’IMU può essere pagata IN ACCONTO solo con mod. F24. Con questa modalità di pagamento si semplifica il riversamento allo Stato della quota erariale. Il pagamento tramite F24 è gratuito. L’Ufficio Tributi non riscuote il tributo presso gli sportelli comunali, il versamento dell’IMU può essere effettuato: - presso tutte le BANCHE - presso tutti gli UFFICI POSTALI dove è possibile anche ritirare il modello F24. L’acconto deve essere calcolato alle aliquote base del: - Abitazione principale 0,4% - Altri fabbricati, aree edificabili, terreni 0,76% - Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% Il versamento si effettua per importi annui superiori a €. 5,00 secondo quanto stabilito dall’art. 10-ter del regolamento comunale per la Disciplina delle Entrate. LE SCADENZE: PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E LE PERTINENZE: Scadenza rata in ACCONTO: Scadenza rata a SALDO: 16 giugno 2012 16 dicembre 2012 oppure 13 pari al 50% dell’importo annuo con conguaglio sulla prima rata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno Scadenza 1° rata in ACCONTO: Scadenza 2° rata in ACCONTO: Scadenza 3° rata a SALDO: 16 giugno 2012 16 settembre 2012 16 dicembre 2012 pari ad 1/3 dell’importo annuo pari ad 1/3 dell’importo annuo con conguaglio sulle precedenti rate a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno N.B.: Sul modello F24, nel versamento in acconto, nella colonna rateazione/mese rif., si deve indicare il codice 0101 nel caso in cui si decida di versare in due rate (e quindi con un solo acconto a giugno) o il codice 0102 (per l’acconto di giugno) e 0202 (per l’acconto di settembre) nel caso in cui si decida di versare in tre rate e quindi con due versamenti in acconto. PER ALTRI FABBRICATI - TERRENI AGRICOLI - AREE FABBRICABILI Scadenza rata in ACCONTO: Scadenza rata a SALDO: 16 giugno 2012 16 dicembre 2012 pari al 50% dell’importo annuo con conguaglio sulla prima rata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (Con rendita catastale già in atti) Scadenza rata in ACCONTO: Scadenza rata a SALDO: 16 giugno 2012 16 dicembre 2012 pari al 30% dell’importo annuo con conguaglio sulla prima rata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno (Senza rendita catastale in atti) Scadenza rata UNICA: 16 dicembre 2012 PER GLI ALTRI FABBRICATI RURALI (Immobili iscritti nel catasto terreni, NON destinati all’attività agricola di coltivatori o imprenditori agricoli, in fase di accatastamento nel catasto urbano entro il 30/11/2012 ai sensi dell’art. 14-ter del D.L. n. 201/2011) Scadenza rata UNICA: 16 dicembre 2012 ATTENZIONE!! Se la scadenza cade di sabato o domenica viene spostata al primo giorno lavorativo successivo. Il modello F24 potrà essere compilato, scaricato e stampato dal sito del comune: www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MOD. F24 Sul modello F24, nella sezione IMU e altri tributi locali: indicare nelle caselle relative al CODICE ENTE/CODICE COMUNE il codice C523 (anche per i codici tributo destinati allo Stato); barrare la relativa casella se si tratta di RAVVEDIMENTO OPEROSO; barrare le caselle relative al versamento: acconto (per il pagamento di giugno), saldo (per il 14 pagamento di dicembre), entrambe (se si tratta di pagamento unico, SOLO per FABBRICATI RURALI in fase di accatastamento); specificare il CODICE TRIBUTO relativo all’IMU; Per il versamento in acconto, nella colonna RATEAZIONE/MESE RIF., si deve indicare il codice 0101 nel caso in cui si decida di versare in due rate (e quindi con un solo acconto a giugno) oppure il codice 0102 (per l’acconto di giugno) e 0202 (per l’acconto di settembre) nel caso in cui si decida di versare in tre rate e quindi con due versamenti in acconto. Le deleghe di pagamento già compilate senza l’indicazione della scelta all’interno del riquadro “rateazione/mese rif.” sono comunque considerate corrette e devono essere accettate dagli intermediari della riscossione (banche, Poste Italiane Spa e Agenti della riscossione) come indicato nel Comunicato Stampa dell’Agenzia delle Entrate del 24/05/2012. nello spazio ANNO DI RIFERIMENTO indicare a quale anno di imposta si riferisce il versamento; poiché a ciascuna tipologia di immobile è associato un differente codice tributo, l’arrotondamento all’unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24 utilizzato. L’arrotondamento deve essere effettuato in difetto per importi inferiori ai 50 centesimi (da € 0,01 a € 0,49) e in eccesso per gli importi pari o superiori ai 50 centesimi (da € 0,50 a € 0,99). Poiché a ciascuna tipologia di immobile è associato un differente codice tributo, l’arrotondamento all’unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24 utilizzato. CODICI TRIBUTO: CODICE COMUNE C523 IMU TERRENI AGRICOLI – STATO IMU AREE FABBRICABILI – STATO IMU ALTRI FABBRICATI – STATO IMU ABITAZ. PRINCIP. E PERT. - COMUNE IMU FABBRICATI RURALI – COMUNE IMU TERRENI AGRICOLI – COMUNE IMU AREE FABBRICABILI – COMUNE IMU ALTRI FABBRICATI – COMUNE 3915 3917 3919 3912 3913 3914 3916 3918 Il codice 3913 deve essere utilizzato solo per i fabbricati rurali ad uso strumentale. Ricordiamo che con questo sistema di pagamento i cittadini possono compensare crediti di propria spettanza con l’Erario (es. IRPEF, da ora in poi “IRPEF”) con il debito I.M.U. ma non è possibile compensare somme a credito I.M.U. con il debito IRPEF. Chi ha diritto ad un rimborso I.M.U. dovrà necessariamente presentare apposita istanza all’ufficio tributi del Comune di Cernusco sul Naviglio. PRECISAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEL MOD. F24. I CODICI TRIBUTO sopra esposti devono essere utilizzati solo per i versamenti IMU; Nel caso in cui si voglia effettuare un versamento con RAVVEDIMENTO operoso per l’IMU le sanzioni e gli interessi devono essere versati unitamente all’imposta dovuta, per ogni codice tributo e per ogni importo a debito versato; In caso di COMPENSAZIONE di importi a credito IRPEF con debiti IMU: - deve essere indicato, quale importo massimo di credito compensato, l’importo necessario all’azzeramento del totale dei debiti indicati; - il saldo finale del modello non può essere mai negativo (e non può essere negativo, nel caso si compili una sola sezione, ad esempio se si versa solo l’IMU senza compensazioni, neppure il saldo della singola sezione); - il modello quindi non può chiudere mai con un’eccedenza di credito, ma può chiudere a zero o con un saldo positivo, cioè con un importo da versare. 15 - L’eventuale eccedenza di credito spettante potrà essere compensata, sempre nel rispetto del medesimo criterio, in occasione dei pagamenti successivi. - Il modello va compilato e presentato anche nel caso in cui nulla risulti dovuto a seguito della compensazione, cioè nel caso in cui il saldo finale sia pari a zero. Esempio di compensazione (Vedi mod. F24 Esempio N. 2 pag. 18): Credito IRPEF €. 200,00 - indicare €. 200,00 nella SEZIONE ERARIO – Importi a credito compensati; - indicare €. 200,00 nella SEZIONE ERARIO – TOTALE (B); - indicare – (meno) €. 200,00 nel SALDO (A-B) della SEZIONE ERARIO; Debito IMU €. 300,00 - indicare €. 300,00 nella SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI – Importi a debito versati (da dividere in base agli importi da pagare per ogni codice tributo); - indicare €. 300,00 nella SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI – TOTALE (G) - indicare €. 300,00 nel SALDO (G-H) della SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI Saldo Finale €. 100,00 importo da versare - indicare l’importo risultante dalla somma dei saldi di ogni sezione (– 200,00 + 300,00 = 100,00) Nel caso in cui si voglia effettuare un versamento con RAVVEDIMENTO operoso per l’ICI (anno 2011) le sanzioni e gli interessi devono essere versati unitamente all’imposta dovuta, per ogni codice tributo e per ogni importo a debito versato. SI INFORMA che l’Agenzia delle Entrate con risoluzione N. 35/E del 12/04/2012 ha ricodificato i codici tributo ICI come segue: ICI – Abitazione principale cod. tributo da 3901 a 3940 ICI – Terreni Agricoli cod. tributo da 3902 a 3941 ICI – Aree Fabbricabili cod. tributo da 3903 a 3942 ICI – Altri Fabbricati cod. tributo da 3904 a 3943 A partire dal 1° giugno 2012 è soppresso il modello “F24 predeterminato” per l’esecuzione dei versamenti dell’ICI, che verrà sostituito dal modello “F24 Semplificato”, ferma restando la possibilità di utilizzare i modelli precompilati già distribuiti ai contribuenti, come disposto dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate nella nota prot. n. 2012/74461 del 25/05/2012. Gli importi devono essere sempre indicati con le prime due cifre decimali anche nel caso che tali cifre siano pari a zero. In presenza di più cifre decimali occorre procedere all’arrotondamento come già sopra specificato. A decorrere dal 1° giugno 2012 è utilizzabile il modello “F24 Semplificato” per eseguire i versamenti unitari in favore dell’Erario, delle Regioni e degli Enti Locali. A decorrere dal 1° dicembre 2012, sarà possibile effettuare i versamenti (A SALDO) anche tramite apposito bollettino postale. 16 Compilare con i dati anagrafici del soggetto passivo IMU che deve effettuare il versamento Compilare i campi in base al tipo di versamento che si vuole effettuare indicare gli importi IMU da versare per ogni tipologia (ab. Princ, altri fabbricati, terreni…) indicare i codici tributo previsti per l’IMU indicare l’importo IMU totale indicare l’anno (a 4 cifre es. 2012) al quale si riferisce l’imposta indicare il codice comune C523 indicare l’importo totale da versare indicare la detrazione spettante per l’abitazione principale Es. N° 1: compilazione mod. F24 per versamento IMU (senza altri tributi e/o compensazioni): Compilare la sezione COMTRIBUENTE (un modello F24 per ogni soggetto passivo) e la sezione IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI, oltre alla sezione SALDO FINALE. 17 indicare gli importi a credito IRPEF che si vogliono utilizzare per pagare l’IMU indicare i codici tributo IRPEF 200,00 200,00 - 200,00 indicare gli importi IRPEF a credito. Deriva da TOTALE A – TOTALE B. 300,00 300,00 + 300,00 100,00 Es. N° 2: compilazione mod. F24 per versamento IMU con compensazione credito IRPEF: OLTRE ai dati già indicati di cui all’ESEMPIO N° 1: Compilare la sezione ERARIO indicando gli importi IRPEF a credito che si vogliono utilizzare per pagare l’IMU. 18 MODELLO F24 SEMPLIFICATO Utilizzabile dal 1° giugno 2012 19 AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. F24 SEMPLIFICATO. QUESTO MODELLO VA USATO: PER PAGARE: Imposte sui redditi e ritenute alla fonte; Iva; IMU; Imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Iva; Irap; Addizionale regionale o comunale all’Irpef; Contributi e premi INPS, INAIL, ENPALS, INPDAI; Diritti camerali; Interessi in caso di pagamento rateale e quanto altro previsto. PER PAGARE TUTTE LE SOMME DOVUTE (COMPRESI INTERESSI E SANZIONI) IN CASO DI: Liquidazione e controllo formale della dichiarazione; Avviso di accertamento; Atto di contestazione delle sanzioni o Avviso di irrogazione sanzioni; Accertamento con adesione (concordato); Conciliazione giudiziale; Ravvedimento. Come si paga È possibile pagare le somme dovute ad ogni singola scadenza anche utilizzando più modelli. Il versamento, per i soggetti titolari di partita IVA, deve essere effettuato con modalità di pagamento telematica, come previsto dall’art. 37,comma 49 del D.L. 04/07/2006, n. 223, ad eccezione dei casi d’esenzione previsti. In tali casi, il versamento può essere effettuato presso gli sportelli di qualunque agente della riscossione o banca convenzionata e presso gli uffici postali: • in contanti; • con carte PagoBANCOMAT, presso gli sportelli abilitati; • con carta POSTAMAT, POSTEPAY, con addebito su conto corrente postale presso qualsiasi ufficio postale; • con assegni bancari o postali tratti dal contribuente a favore di se stesso o con assegni circolari o vaglia postali o assegni postali vidimati emessi all’ordine dello stesso contribuente e girati per l’incasso alla banca o a Poste. In ogni caso l’assegno o il vaglia devono essere di importo pari al saldo finale del modello di versamento. Nel caso in cui l’assegno postale venga utilizzato per pagare tramite Poste l’operazione dovrà essere eseguita all’ufficio postale ove è intrattenuto il conto; • con assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione. Attenzione: nel caso in cui l’assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso. Come va compilato il modello Il contribuente è tenuto a riportare con particolare attenzione il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale. Il "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", deve essere compilato unitamente al "codice identificativo", desumibile dalla tabella “codici identificativi" pubblicata sul sito internet “www.agenziaentrate.gov.it”, ( es.: genitore/tutore = 02; curatore fallimentare = 03; erede = 07), con il codice fiscale del: – coobbligato; – erede, genitore, tutore o curatore fallimentare che effettua il pagamento per conto del contribuente e che deve firmare il modello. Nelle apposite colonne delle varie sezioni del modello devono essere evidenziati i codici tributo o le causali contributo per i quali si effettua il versamento e l’anno cui si riferisce il versamento stesso, da indicare con quattro cifre (es.: 2002). Per i versamenti con cadenza periodica nel campo rateazione/regione/provincia/mese rif., andrà indicato il mese di riferimento (es: per ritenute lavoro dipendente di novembre occorre scrivere 0011). Eventuali errori commessi nella compilazione possono comportare richieste di pagamento della stessa somma già versata. I soggetti il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, devono barrare l’apposita casella ed indicare nella colonna “anno di riferimento” il primo dei due anni solari interessati. Gli importi devono sempre essere indicati con le prime due cifre decimali anche nel caso che tali cifre siano pari a zero. In presenza di più cifre decimali occorre procedere all’arrotondamento della seconda cifra decimale con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, l’arrotondamento al centesimo va effettuato per eccesso; se la terza cifra è inferiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per difetto (es.: euro 52,752 arrotondato diventa euro 52,75; euro 52,755 arrotondato diventa euro 52,76; euro 52,758 arrotondato diventa euro 52,76). Si richiama l’attenzione sulla circostanza che le prime due cifre decimali vanno indicate anche se pari a zero come nell’ipotesi in cui l’importo sia espresso in unità di euro (es.: somma da versare pari a 52 euro, va indicato 52,00). Si precisa, inoltre, che i commi secondo e terzo dell’art. 51 D.Lgs. 213/98 dispongono in materia di conversione delle sanzioni pecuniarie ed amministrative quanto segue: 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato. 2. Se l’operazione di conversione prevista dal comma secondo produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali”. Se gli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto sono pagati in unica soluzione, nelle colonne “rateazione/regione/prov/mese rif.” della sezione “Erario” e “rateazione/mese rif.” delle sezioni “Regioni” ed “IMU e altri tributi locali”, occorre scrivere 0101; in caso di pagamento rateale, è necessario attenersi alle indicazioni di seguito fornite nel paragrafo rateazioni. L’elenco completo di codici e causali è disponibile presso gli agenti della riscossione, le banche e gli uffici postali e può 20 essere prelevato anche dal sito internet “www.agenziaentrate.gov.it”. Sono disponibili presso banche, agenti della riscossione e uffici postali modelli nei quali sono prestampati i codici tributo relativi ai versamenti più frequenti. Rateazione Nel caso in cui il contribuente abbia scelto di pagare ratealmente le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte e dei contributi risultanti dalla dichiarazione (fatta eccezione per gli acconti dovuti nei mesi di novembre e dicembre, che non sono rateizzabili) tali somme possono essere ripartite in rate mensili di pari importo. La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi che, sulla base della dichiarazione, sono dovuti a titolo di saldo o di acconto. Ad esempio, è possibile rateizzare l’IRPEF e versare in unica soluzione l’IRAP, ovvero rateizzare l’acconto IRPEF e versare in unica soluzione il saldo IRPEF. Relativamente ai tributi da indicare nelle sezioni “Erario”, “Regioni” ed “IMU e altri tributi locali”, in occasione del pagamento di ciascuna rata, il contribuente deve indicare per ogni tributo, rispettivamente, nella colonna “rateazione/regione/prov/mese rif.” e in quella “rateazione/mese rif.”, la rata che sta pagando e il numero di rate prescelto (ad es., se versa la seconda di sei rate, deve indicare 0206). Si ricorda che la prima rata deve essere versata entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto e che in ogni caso, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre. L’importo da pagare ad ogni scadenza è dato dalla rata di capitale e dagli interessi ad essa relativi, da calcolare al tasso indicato presso le banche, gli agenti della riscossione e gli uffici postali. Gli interessi sono dovuti in misura forfettaria, indipendentemente dal giorno del pagamento e vanno calcolati con la seguente formula: C x i x t / 36.000, in cui “C” è l’importo rateizzato, “i” è l’interesse e “t” è il numero dei giorni che intercorrono tra la scadenza della prima rata e quella della seconda. Essi devono essere pagati utilizzando, per ogni sezione del modello, l’apposito codice tributo o causale contributo. Compensazione Il contribuente può compensare gli importi a credito di propria spettanza con debiti inerenti a tributi, contributi o premi indicati nello stesso modello F24 tenendo presente che deve essere indicato, quale importo massimo di credito compensato, l’importo necessario all’azzeramento del totale dei debiti indicati nelle varie sezioni; infatti il saldo finale del modello non può essere mai negativo (e non può essere negativo, nel caso si compili una sola sezione, neppure il saldo della singola sezione); il modello quindi non può chiudere mai con un’eccedenza di credito, ma può chiudere a zero o con un saldo positivo, cioè con un importo da versare. L’eventuale eccedenza di credito spettante potrà essere compensata, sempre nel rispetto del medesimo criterio, in occasione dei pagamenti successivi. Il modello va compilato e presentato anche nel caso in cui nulla risulti dovuto a seguito della compensazione, cioè nel caso in cui il saldo finale sia pari a zero. Chi effettua la compensazione, per esporre correttamente i crediti, deve indicare: a) nella colonna “codice tributo” o “causale contributo”, i relativi codici dai quali scaturisce il credito; b) nella colonna ”anno di riferimento” o “periodo di riferimento”, il periodo d’imposta o contributivo cui si riferisce il credito; c) nella colonna “importi a credito compensati”, l’ammontare del credito che si intende utilizzare in compensazione. In particolare: – nelle sezioni “Erario”, “Regioni” ed “IMU e altri tributi locali” occorre indicare la parte del credito d’imposta che si intende utilizzare in compensazione con il presente modello; – nelle sezioni “INPS” e “Altri enti previdenziali e assicurativi”, i crediti vantati nei confronti degli enti previdenziali risultanti dalle denunce contributive che si intendono compensare con il presente modello. Si ricorda che in ogni caso l’importo massimo compensabile è pari a euro 516.456,90; d) limitatamente ai crediti previdenziali e assicurativi, gli altri dati identificativi previsti nelle relative sezioni del modello. Compensazione e rateazione Nel caso in cui il contribuente intenda procedere sia alla compensazione che alla rateazione, può utilizzare due modelli: il primo con saldo finale eguale a zero per utilizzare il credito da compensare e con l’indicazione 0101 nello spazio rateazione in corrispondenza dell’importo a debito versato; il secondo per evidenziare l’importo della prima rata da versare del residuo debito, riportando nello spazio rateazione il numero della rata in pagamento e quello complessivo del numero delle rate prescelto (ad esempio, se la prima di cinque rate indicare 0105); a partire dalla seconda rata da versare sono dovuti gli interessi. ISTRUZIONI PARTICOLARI PER ALCUNI TIPI DI PAGAMENTO Pagamento delle somme dovute in caso di liquidazione e controllo della dichiarazione In questo caso il contribuente deve attenersi alle istruzioni fornite nell’apposita comunicazione. Pagamento delle somme dovute in caso di avviso di accertamento, di avviso di irrogazione o atto di contestazione di sanzioni, accertamento con adesione e conciliazione giudiziale Per tali pagamenti deve essere utilizzata la sezione “Erario” anche per pagare l’Irap e le addizionali regionali o comunali 21 all’Irpef. Il contribuente deve indicare: – nello spazio “codice ufficio”, il codice dell’ufficio che ha emesso l’atto oggetto della definizione; – nello spazio “codice atto”, il codice dell’atto oggetto di definizione; – nella colonna “anno di riferimento”, l’anno cui si riferisce la violazione; – per l’Irap, e le addizionali regionali e le addizionali comunali, nella colonna “rateazione/regione/prov/mese rif./codice ente/codice comune.”, il codice dell’ente territoriale destinatario della somma, prelevabile dal sito internet “www.agenziaentrate.gov.it”. Il tributo e gli interessi devono essere pagati cumulativamente, utilizzando il codice del tributo, mentre le sanzioni devono essere pagate a parte, utilizzando l’apposito codice. Se il contribuente effettua il pagamento in relazione a più atti, deve compilare tanti modelli quanti sono gli atti. Attenzione: l’utilizzazione di uno dei codici istituiti per il versamento delle somme oggetto di questo paragrafo comporta l’obbligo di riempire anche i campi relativi al codice ufficio ed al codice atto. Ravvedimento Questo modello deve essere utilizzato anche per il versamento sia dell’imposta e degli interessi, sia delle sanzioni dovute a seguito di ravvedimento. In tal caso non deve mai essere compilato lo spazio relativo al “codice ufficio”. SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI Istruzioni per il versamento dell’IMU Per il versamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) deve essere utilizzata la sezione“IMU e altri tributi locali”. In particolare, in ogni riga devono essere indicati i seguenti dati: Nello spazio “codice ente/codice comune” il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, costituito da quattro caratteri. Nello spazio “Ravv.” barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento. Nello spazio “Immob. variati” barrare qualora siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili che richiedano la presentazione della dichiarazione di variazione. Nello spazio “Acc.” barrare se il pagamento si riferisce all’acconto. Nello spazio “Saldo” barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle. Nello spazio “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre). Lo spazio “rateazione” non deve essere compilato. Nello spazio “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.”. Indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata. Nello spazio “Importi a debito versati” indicare l’importo a debito dovuto. Nel caso di diritto alla detrazione, indicare l’imposta al netto della stessa, da esporre nell’apposita casella in basso a sinistra. 22 LE SANZIONI E GLI INTERESSI (Art. 10 del Regolamento I.M.U.) La disciplina in materia di sanzioni riprende sostanzialmente quanto già previsto per l’ICI. In particolare per l’IMU trovano applicazione l’art. 14 del D. Lgs. 504/1992 e l’art. 13 del D.L. n. 201/2011: - Omesso/parziale/tardivo versamento: sanzione pari al 30% dell’imposta non versata; - Omessa presentazione della denuncia o dichiarazione di variazione: sanzione pari al 100% del tributo dovuto; n.b. sanzione ridotta ad 1/3 se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie interviene adesione del contribuente con pagamento del tributo e della sanzione; - Dichiarazione o denuncia infedele: sanzione pari al 50% della maggiore imposta dovuta; n.b. sanzione ridotta ad 1/3 se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie interviene adesione del contribuente con pagamento del tributo e della sanzione; - mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta: sanzione amministrativa da € 51,00 a € 258,00; IL RAVVEDIMENTO OPEROSO - pagamento entro 15 gg. dalla scadenza (“ravvedimento sprint”): la sanzione è ridotta al 0,20% per ogni giorno di ritardo; - pagamento entro 30 gg. dalla scadenza: la sanzione è ridotta al 3,00%; - pagamento oltre i 30 gg. dalla scadenza (e comunque entro 12 mesi): 3,75%. Sulla somma non versata vanno applicati gli interessi legali al tasso annuo vigente (attualmente del 2,5%) calcolati in base ai giorni di ritardo. Esempio su un importo di € 190,00 versato con 12 giorni di ritardo (“ravvedimento sprint”): sanzione pari a 2,40% dell’imposta (0,20 x 12 giorni di ritardo) 190,00 x 2,40 % = 4,56 (sanzione) 190,00 x 2,5 x 12 : 36.500 = 0,16 (interessi) 190,00 + 4,56 + 0,16 = € 194,72 (totale dovuto) La somma da versare come ravvedimento operoso arrotondata all’euro è pari a € 195,00 Esempio su un importo di 190,00 versato con 28 giorni di ritardo sanzione pari al 3,00% dell’imposta 190,00 x 3,00 % = 5,70 (sanzione) 190,00 x 2,5 x 28 : 36.500 = 0,37 (interessi) 190,00 + 5,70 + 0,37 = € 196,07 (totale) La somma da versare come ravvedimento operoso arrotondata all’euro è pari a € 196,00 23 Esempio su un importo di 190,00 versato con 106 giorni di ritardo sanzione pari al 3,75% dell’imposta 190,00 x 3,75 % = 7,13 (sanzione) 190,00 x 2,5 x 106 : 36.500 = 1,38 (interessi) 190,00 + 7,13 + 1,38 = € 198,51 (totale) La somma da versare come ravvedimento operoso arrotondata all’euro è pari a € 199,00 In caso di ravvedimento operoso le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta in ragione della quota spettante al Comune e allo Stato. Ricordiamo che è possibile calcolare il ravvedimento operoso sull’imposta dovuta anche sul sito www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it 24 DOMANDE & RISPOSTE (Tratte da IL SOLE 24 ORE) D. Mio padre è proprietario di un appartamento (dove risiede) e ha l’usufrutto sull’appartamento (intestato a me con la nuda proprietà) dove risiedo con la mia famiglia. Non vi sono altri immobili. In questo caso, ai fini IMU, posso considerare entrambe come prima abitazione? R. Solo l’immobile dove risiede il titolare del diritto di proprietà o del diritto di usufrutto può essere considerato abitazione principale. Pertanto il padre dovrà pagare come seconda casa l’immobile dove risiede il figlio con la famiglia. D. In qualità di comodatario sto ristrutturando un immobile di proprietà di mia madre per adibirlo a mia abitazione principale (non possiedo alcun immobile). Al termine della ristrutturazione verrà fatta la variazione della categoria catastale. Come verrà calcolata l’IMU sull’immobile che mia madre mi ha concesso in comodato d’uso? R. L’immobile concesso in comodato d’uso non ha alcun trattamento di favore. Pertanto si rende applicabile l’IMU come altro fabbricato diverso da abitazione principale con aliquota di base dello 0,76%. D. Con l’IMU verranno rivalutate le rendite catastali anche degli immobili nuovi? Con mio marito abbiamo comprato a dicembre 2010 un appartamento in una nuova costruzione. Credo che la nostra rendita sia coerente con gli attuali prezzi di mercato e quindi non capisco come si possa applicare lo stesso metodo di rivalutazione catastale alle nuove abitazioni e a quelle di fine anni Novanta … R. Purtroppo ai fini IMU le rendite catastali vengono aumentate (coefficiente moltiplicatore di 160 anziché di 100) anche se si tratta di fabbricato di recente accatastamento. D. Vorrei chiarimenti in merito al nuovo moltiplicatore della rendita per il conteggio IMU. Questo moltiplicatore va utilizzato anche per l’imposta di registro al momento dell’acquisto di un nuovo immobile? R. La rivalutazione delle rendite riguarda solo l’IMU e non anche le imposte sui trasferimenti. D. Abbiamo dato un appartamento di nostra proprietà e che avevamo a diposizione in comodato d’uso a nostra figlia, dove abita ormai da diversi anni. Fino all’anno scorso non pagavamo nulla per l’I.C.I. in quanto avevamo comunicato l’uso gratuito al Comune. Da quest’anno con l’I.M.U. dobbiamo pagare anche se si tratta dell’abitazione principale di nostra figlia? R. La manovra Monti ha abrogato la disposizione che consentiva di assimilare all’abitazione principale l’immobile concesso in uso gratuito a parenti. Pertanto dal 2012 il fabbricato sarà soggetto ad IMU con aliquota di base (0,76%) senza sconti di alcun genere, alla pari delle seconde case. D. L’aumento del moltiplicatore da 100 a 160 incorpora o si aggiunge alla rivalutazione del 5% della rendita catastale? R. La rendita catastale deve essere prima rivalutata del 5%. Al risultato così ottenuto si applica il coefficiente di 160. D. Con mia moglie, da cui sono legalmente separato, abbiamo una casa in comproprietà. Il giudice ha assegnato la casa a mia moglie per cui lei ha, a mio parere, un diritto reale di godimento, assimilabile all’usufrutto. Non tocca a lei pagare l’IMU e avere le detrazioni, senza che io sia coinvolto nelle spese e debba pagare la mia quota? R. Ai soli fini dell’IMU l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione per cui compete al coniuge assegnatario il pagamento dell’IMU indipendentemente dalla quota di possesso. D. Sono proprietario di un unico immobile ma non vi risiedo, perché l’immobile è locato ad altra persona: l’IMU che pagherò sarà su “prima casa” o sarà considerata come seconda abitazione? R. Sarà trattata come seconda casa e di conseguenza verrà applicata l’aliquota di base allo 0,76% D. In caso di variazione avvenuta nel 2011 deve essere inviata la dichiarazione Ici entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2012, e, per i casi previsti, la dichiarazione Imu dovrà essere 25 spedita per le variazioni dal 1º gennaio 2012 entro settembre 2012? Può quindi accadere che debbano essere inviate due dichiarazioni con la stessa scadenza? R. Nel 2012 occorrerà presentare la dichiarazione relativa alle variazioni intervenute nel 2011. Tali dichiarazioni restano valide «in quanto compatibili» ai fini Imu. Il decreto di approvazione della dichiarazione Imu prevederà i casi in cui c'è l'obbligo di presentazione della dichiarazione. Per l'Imu è previsto l'obbligo di presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Per il 2012 è previsto un regime transitorio, che impone di presentare la dichiarazione, relativa agli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1º gennaio 2012, entro il 30 settembre 2012. D. Vorrei sapere se nel conteggio della mia Imu posso (o devo) conteggiare anche mio figlio che nascerà a giugno. R. Il comma 10 dell'articolo 13 del Dl 201/2011, dopo le modifiche apportate da Dl 16/2012, prevede che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione unica per tutti di 200 euro è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Come per la detrazione di base di 200 euro anche per la maggiorazione di 50 euro vale il criterio pro quota per mesi: tale detrazione deve quindi essere rapportata ai mesi dell’anno in cui ricorrono le condizioni sopra indicate (età inferiore a 26 anni e residenza con dimora abituale); per calcolare il mese occorre la presenza del figlio per almeno 15 giorni. D. Io e mia moglie abbiamo la residenza in due abitazioni differenti all'interno dello stesso Comune. Pagheremo l'aliquota prima casa sui due immobili? R. Il comma 2 dell'articolo 13 del Dl 201/2011, dopo le modifiche apportate da Dl 16/2012, prevede che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso Comune, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. D. Nella sezione «Imu - Detrazioni», a giugno, bisogna indicare il 50% o 100 per cento. Ad esempio, con due figli bisogna indicare 150 o 300 euro? R. A giugno verrà indicato il 50 per cento. Quindi nel caso posto indicherà 150 euro, a meno che non venga scelta il versamento in tre rate: in questo caso andrà indicato 100. D. Sono proprietaria di un immobile avuto in donazione da mio padre, con usufruttuaria mia madre. L'immobile è in fase di ristrutturazione, ferma per la crisi. Come mi verrà calcolata l'Imu, visto che non ci abito e non è finita la casa? R. Il soggetto passivo nei confronti dell'Imu è la madre in quanto titolare del diritto reale (presumo al 100%). Per quanto riguarda gli immobili oggetto di ristrutturazione, è possibile agire in due modi: 1) se la ristrutturazione è totale si dovrà calcolare l'Imu sul valore dell'area fabbricabile determinata secondo criteri di mercato fino alla data di ultimazione lavori. 2) se la ristrutturazione è parziale ma causa l'inagibilità o l'inabitabilità del fabbricato, si potrà calcolare l'Imu sulla base imponibile scontata del 50 per cento, presentando apposita dichiarazione al comune. D. Se due coniugi risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente in due immobili diversi situati nello stesso comune possono usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale? R. Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano solo per un solo immobile. D. Se due coniugi risiedono in due immobili diversi situati in diversi comuni in che modo possono usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale? E, inoltre, se i due coniugi hanno due figli di età non superiore a 26 anni chi usufruirà della maggiorazione? R. Nel caso in questione gli immobili sono situati in comuni diversi e, pertanto, entrambi i coniugi possono usufruire dell’aliquota ridotta e della detrazione prevista per l’abitazione principale. Per quanto riguarda la maggiorazione per i figli si precisa che essa spetterà al coniuge per l’immobile in cui i figli dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 26 D. Se un soggetto risiede anagraficamente in un immobile di sua proprietà ma dimora abitualmente, per motivi di lavoro, in un immobile di cui non è proprietario situato in un comune diverso, per il pagamento dell’IMU può usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale? R. Le agevolazioni per l’abitazione principale possono essere usufruite soltanto dal soggetto proprietario che vi dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente. Pertanto, nel caso di specie, non ricorrendo i requisiti prescritti, il contribuente sarà tenuto a pagare l’IMU senza usufruire delle agevolazioni in discorso, considerando l’immobile come abitazione a disposizione. COME INFORMARSI Per ottenere ulteriori informazioni relative all’IMU rivolgersi agli sportelli dell’Ufficio Tributi del Comune nei seguenti orari di apertura: Lunedì: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 Mercoledì: Venerdì: Numeri di telefono: 02/9278.334-335-289-274-248 Oppure sul sito internet del Comune: www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it 27