AGGIORNATO AL 06/06/2012
TUTTE LE INFORMAZIONI PRESENTI NELL’OPUSCOLO SONO STATE RIPORTATE
SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CONTENUTE NEL D.L. N. 201/2011
COME MODIFICATO DALLA L. N. 44/2012 DI CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI
DEL D.L. N. 16/2012, NEL D.LGS. N. 504/1992, NEL D.LGS. N. 23/2011, NELLA
CIRCOLARE MINISTERIALE N. 3/DF DEL 18/05/2012 E NEL REGOLAMENTO I.M.U.
(APPROVATO DAL C.C. IN DATA 20/02/2012 CON ATTO N. 13) CHE SI ALLEGA IN
COPIA
- UFFICIO TRIBUTI -
OGGETTO DELL’IMU.
(Circolare MEF n. 3/DF del 18/05/2012)
L’IMU sostituisce l’ICI e, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali regionali e
comunali, dovute in riferimento ai redditi fondiari e concernenti gli immobili non locati o non affittati.
Questo significa che gli immobili a disposizione, ossia non locati o non affittati (compresi quelli concessi
in comodato d’uso gratuito), a decorrere dall’anno 2012, e quindi con le dichiarazioni (mod. 730 o
UNICO) che verranno presentate nell’anno 2013 per l’anno 2012, non saranno più assoggettati
all’IRPEF ed alle addizionali regionali e comunali poiché l’IMU sostituisce, oltre all’ICI anche queste
imposte.
Tale principio trova una parziale applicazione nell’ipotesi di terreni non affittati, tenuto conto della
previsione di cui all’art. 9, comma 9, del D.Lgs. n. 23 del 2011, laddove dispone che il reddito agrario di
cui all’art. 32 del TUIR continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte erariali sui redditi. In tale
ipotesi, pertanto, risultano dovute l’IRPEF e le relative addizionali sul reddito agrario, mentre l’IMU
sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali sul solo reddito dominicale.
CHI DEVE PAGARE
(Appendice normativa del Regolamento I.M.U.)
Devono pagare l’IMU i proprietari di immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli) anche se non
residenti in Italia. Rientrano nell’imposta anche l’abitazione principale e le pertinenze della stessa.
In caso di nuda proprietà devono pagare l’IMU i titolari di usufrutto.
Nel caso di diritto d’uso o abitazione deve pagare l’IMU il titolare di tale diritto (spettante al coniuge
“superstite” e al coniuge assegnatario della casa coniugale).
Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario anche per gli immobili
da costruire o in corso di costruzione.
Per gli immobili demaniali dati in concessione, soggetto passivo è il concessionario.
L’ABITAZIONE PRINCIPALE
(Art. 2 del Regolamento I.M.U.)
DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come
unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e
risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito
la dimora e la residenza in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per
l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano
per un solo immobile.
Attenzione:
il contribuente deve soddisfare entrambi i requisiti della residenza e della dimora. In difetto anche
solo di uno (ad esempio dimora abituale per lavoro in altro comune) non potrà essere applicata
l’aliquota riservata all’abitazione principale.
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l’immobile adibito ad abitazione principale deve essere iscritto come singola unità immobiliare in
catasto. In presenza di due unità immobiliari aventi funzioni di abitazione principale (unità
attigue) solamente una potrà godere dell’aliquota per abitazione principale.
Ad esempio:
- se nell’immobile in comproprietà fra i coniugi, destinato all’abitazione principale, risiede e dimora
solo uno dei coniugi – non legalmente separati – poiché l’altro risiede e dimora in un diverso
immobile, situato nello stesso comune, l’agevolazione non viene totalmente persa, ma spetta solo
ad uno dei due coniugi;
- se gli immobili in comproprietà fra i coniugi, destinati ad abitazione principale sono ubicati in
comuni diversi (poiché vi è stata effettiva necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la
dimora abituale in un altro comune, ad esempio per esigenze lavorative), non è prevista la
medesima limitazione ed ognuno dei coniugi potrà usufruire dell’aliquota agevolata sulla propria
quota di possesso e della detrazione, ognuno sulla propria abitazione principale.
LE PERTINENZE
DEFINIZIONE DI PERTINENZA
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2 – C/6 – C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo, purché il
proprietario delle pertinenze sia, anche in quota parte, il medesimo dell’immobile principale.
Particolarità:
se si possiedono più pertinenze (unità a servizio dell’abitazione principale e quindi utilizzate dai
possessori dell’abitazione principale) appartenenti alla medesima categoria catastale, il contribuente ha
la facoltà di individuare le pertinenze per le quali applicare il regime agevolato.
Si precisa che qualora l’immobile sia iscritto in catasto insieme all’abitazione principale, cioè
risulti sulla medesima planimetria e la rendita sia ricompresa in quella totale dell’abitazione, è
da considerarsi già pertinenza e pertanto, in presenza di altro immobile di medesima categoria
non verrà riconosciuta l’aliquota dell’abitazione principale.
 Alcuni esempi:
Nel caso di possesso di n. 3 pertinenze di cui una cantina accatastata come C/2 e due garages
classificati come C/6, sarà lo stesso contribuente ad individuare fra questi ultimi la pertinenza da
collegare all’abitazione principale. Se però la cantina risulta iscritta congiuntamente all’abitazione
principale, il contribuente deve applicare le agevolazioni previste per tale fattispecie solo ad altre
due pertinenze di categoria catastale diversa da C/2, poiché in quest’ultima rientrerebbe la cantina
iscritta in catasto congiuntamente all’abitazione principale (sulla stessa scheda catastale). Le
eventuali ulteriori pertinenze sono assoggettate all’aliquota ordinaria.
Nel caso di possesso di n. 2 pertinenze, soffitta e cantina, accatastate unitamente all’unità ad uso
abitativo, poiché dette pertinenze se fossero accatastate separatamente sarebbero classificate
entrambe in categoria C/2, per rendere operante il limite massimo delle tre pertinenze che
devono appartenere ciascuna ad una categoria catastale diversa tra C/2, C/6 e C/7, il
contribuente potrà usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale solo per un’altra
pertinenza classificata in categoria catastale C/6 o C/7.
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I FABBRICATI RURALI
AD USO STRUMENTALE
(Appendice normativa del Regolamento I.M.U.)
Per fabbricati rurali ad uso strumentale si intendono i fabbricati che possiedono i requisiti di ruralità
attualmente contenuti nell’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993. In base a quanto stabilito dall’art. 7,
comma 2-bis, D.L. 13/05/2011, n. 70, come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011, ai fini del
riconoscimento della ruralità, gli immobili rurali a uso strumentale devono essere accatastati nella
categoria D/10. Ai fini del riconoscimento del requisito della ruralità sono valide le domande di
variazione della categoria catastale presentate anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e
fino alla data (29/04/2012) di entrata in vigore del D.L. 6/12/2011, n. 201.
L’aliquota deliberata per le unità immobiliari di categoria D/10 è dello 0,2 per cento.
Il pagamento dovrà essere effettuato (art. 13, c. 8, del D.L. n. 201/2011 come modificato dal D.L. n.
16/2012):
Per i fabbricati rurali strumentali con rendita catastale già in atti la prima rata deve essere versata nella
misura del 30% dell’imposta dovuta applicando l’aliquota di base, entro il 16 giugno 2012, e la
seconda rata deve essere versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con
conguaglio sulla prima rata entro il 16 dicembre 2012;
Per i fabbricati rurali strumentali di cui al comma 14-ter del D.L. N. 201/2011, come modificato dal
D.L. n. 16/2012, che non hanno ancora la rendita catastale in atti, il versamento dell’imposta
complessivamente dovuta dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2012.
Il codice tributo da indicare nel modello F24 è 3913.
GLI ALTRI FABBRICATI
RURALI
(Appendice normativa del Regolamento I.M.U.)
Ai sensi dell’art. 13, comma 14-ter, del D.L. n. 201/2011, come modificato dal D.L. n. 16/2012, i
fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30
novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1994, n. 701,
ad esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell’art. 3, comma 3, del
decreto del Ministero delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28.
Il pagamento relativo ai fabbricati rurali, che non siano strumentali secondo quanto esposto nel
precedente paragrafo, dovrà essere effettuato, ai sensi dall’art. 13, comma 14-quater, del D.L. n.
201/2011 come modificato dal D.L. n. 16/2012, a titolo di acconto sulla base della rendita delle unità
similari già iscritte in catasto, entro il 16 giugno 2012, e a saldo dell’imposta complessivamente dovuta
per l’intero anno calcolata sulla base della rendita definitiva iscritta agli atti, con conguaglio sulla prima
rata, entro il 16 dicembre 2012 .
L’aliquota e i codici tributo da utilizzare dovranno essere determinati in base alla categoria e alla
destinazione d’uso delle unità immobiliari, secondo quanto indicato nella presente guida.
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I TERRENI AGRICOLI
(Appendice normativa del Regolamento I.M.U.)
Sono soggetti all’IMU tutti i terreni agricoli.
1) Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e
dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è 110.
L’imponibile deve essere così determinato: Reddito dominicale + 25% x 110.
Tali terreni sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte eccedente euro 6.000 e con le
seguenti riduzioni:
a) Del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e
fino a euro 15.500;
b) Del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a
euro 25.500;
c) Del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a
euro 32.000.
Nel caso in cui il coltivatore diretto i IAP, iscritto nella previdenza agricola, possiede e conduce
più terreni, le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti
nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell’anno in cui sussistono le condizioni
richieste dalla norma e alla quota di possesso. Si deve, altresì, precisare che trattandosi di
agevolazioni che hanno natura soggettiva devono applicarsi per intero sull’imponibile calcolato in
riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva
direttamente il fondo. A coloro che non conducono il fondo, invece non spetta il beneficio
fiscale, pertanto, l’IMU dovuta da questi ultimi deve essere calcolata seguendo le normali
modalità di determinazione del tributo.
L’aliquota IMU applicabile è: 0,76%
2) Per tutti gli altri terreni agricoli, terreni diversi da quelli fabbricabili e da quelli utilizzati per
l’esercizio continuativo di attività agricola, (compresi i terreni incolti ed i c.d. “orticelli”, i quali
prima erano esclusi dal campo di applicazione dell’ICI) il moltiplicatore è 135.
L’imposta dovrà essere così determinata: (Reddito dominicale + 25%) x 135 x 0,76 /100.
Si precisa che per quanto riguarda i terreni incolti e i c.d. “orticelli” posseduti da soggetti che non
sono coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la
norma stabilisce l’assoggettamento degli stessi all’IMU come sopra esposto e come esplicitamente
indicato nella circolare ministeriale n. 3/DF del 18/05/2012.
LE AREE FABBRICABILI
Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici
generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri
previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma
1 dell'articolo 9 D.Lgs. 504/1992, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio
di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di
animali per la cui determinazione dell’I.M.U si rimanda al paragrafo precedente. Si deve precisare che
nell’ipotesi in cui il terreno è posseduto da due soggetti ma è condotto da uno solo, che abbia comunque
i requisiti sopra individuati, l’agevolazione in discorso si applica a tutti i comproprietari.
A partire dall’anno 2012 e con l’introduzione dell’IMU entrano in vigore le nuove destinazioni
urbanistiche previste dal PGT approvato nell’anno 2011.
A tal proposito si precisa che:
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a) il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione,
avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso
consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai
prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;
b) questa amministrazione comunale, ha deliberato, (prima dell’abolizione dell’art. 59 del D.Lgs. n.
446/1997 che consentiva ai comuni di individuare i valori delle aree fabbricabili al fine di limitarne il
potere di accertamento), con atto del C.C. n. 13 del 20/02/2012, dei valori medi delle aree fabbricabili
in vigore dal 01/01/2012. Questi valori, con l’abolizione dell’art. 59 del D.Lgs. n. 446/1997 (disposta
dalla legge n. 44/2012, di conversione con modificazioni del D.L. n. 16/2012), sono diventati semplici
parametri di riferimento aggiornati, utili ad indirizzare i contribuenti nella quantificazione della base
imponibile per la determinazione dell’IMU da versare per le aree edificabili, ma qualora l’ufficio tributi
reperisse elementi atti a dimostrare che il valore venale è superiore a quello indicato dallo stesso
comune (atti notarili di vendita, perizie tecniche, ecc. …), l’Ufficio Tributi dovrà comunque procedere
con l’azione accertatrice, stante il principio della irrinunciabilità del prelievo tributario di cui una parte
(attualmente pari al 0,38 per cento del valore) è di competenza statale. Pertanto il contribuente, se in
possesso di atti o perizie che stabiliscono un valore venale superiore ai valori stabiliti dal Comune, al
fine di evitare la possibilità di eventuali accertamenti futuri da parte dell’ufficio tributi, potrà pagare
l’IMU su tali valori anziché utilizzare i valori determinati dal Comune. I valori determinati dal
Comune sono pubblicati sul sito del comune nella sezione dell’Ufficio Tributi;
c) in caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a
norma dell’art. 3, comma 1 lettere c), d) ed e) del D.P.R. n. 360 del 6/6/2001 la base imponibile è
costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile fino alla data di ultimazione dei lavori
di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero se antecedente fino alla data in cui il fabbricato
costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato;
d) le aree utilizzate come orti e/o giardini al servizio delle abitazioni iscritte in catasto terreni con
mappale diverso da quello dell’unità immobiliare iscritta in catasto urbano, che ricadono in zona
edificabile nel vigente PGT, sono soggette ad IMU secondo quanto sopra esposto. Nel caso in cui pur
ricadendo in zona edificabile, se considerate singolarmente, queste aree non abbiano attualmente
capacità edificatoria, (ad esempio perché sull’area esistono particolari servitù oppure perchè lo
sfruttamento edificatorio su tale area potrebbe comportare dei costi elevati o una scarsa o inesistente
convenienza economica, o perché non sia sfruttabile per la particolare configurazione topografica,
ecc.) i contribuenti potranno dichiarare un valore venale inferiore a quello in comune commercio al 1°
gennaio dell’anno di imposizione per aree che abbiano la stessa destinazione urbanistica ma non
abbiano le stesse limitazioni all’edificazione. Il contribuente dovrà quindi autodeterminare (secondo
quanto indicato al punto b) o facendo periziare da un tecnico) il valore in comune commercio del
proprio terreno, tenuto conto di tutte le variabili, (che siano situazioni oggettive, facilmente
documentabili), che possano portare ad un valore inferiore dell’area.
Nel caso in cui dette aree ricadano (a differenza della costruzione) in zona non edificabile, si dovrà
calcolare l’IMU sulla base del reddito dominicale rivalutato del 25% e con moltiplicatore 135, come
indicato per i terreni agricoli che non siano posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola ( punto 2) del paragrafo “I Terreni Agricoli”).
LA DICHIARAZIONE IMU
(Art. 13, comma 12-ter del D.L. n. 201/2011)
Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell’ICI, in quanto compatibili.
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso
degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione
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dell’imposta, utilizzando il modello che dovrà essere approvato con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani. La dichiarazione avrà effetto anche per gli
anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua
un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui
deve essere presentata la dichiarazione.
Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere
presentata entro il 30 settembre 2012.
LE ALIQUOTE
(Art. 2 del Regolamento I.M.U.)
Il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione
del C.C. n. 13 del 20/02/2012, prevede:
 Aliquota di base: è 0,76%
 Aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze: è 0,4%
 Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L.
30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.1994, n.133: è 0,2%
L’aliquota ridotta per abitazione principale si applica anche alle pertinenze nella misura massima di n. 1
(una) un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7 fino ad un max di n. 3
unità di pertinenza complessivamente. Quindi nel caso di abitazione principale con n. 2 box classificati in
categoria C/6: n. 1 box sarà assoggettato all’aliquota dello 0,4% mentre l’altro all’aliquota dello 0,76% di
cui il 50% da versare allo Stato.
ATTENZIONE!!
Lo Stato, entro il 10 dicembre 2012, sulla base del gettito della prima rata dell’IMU nonché dei
risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali potrà procedere alla modifica delle aliquote per
assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012. Entro il 30 settembre
2012, sulla base dei dati aggiornati dal Ministero, i comuni potranno approvare o
modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del
tributo.
Si raccomanda quindi di procedere a versare a giugno, quale prima rata, esclusivamente il 50% di quanto dovuto
ad aliquota base (con le precisazioni indicate a pagina 13 della presente guida IMU).
LE DETRAZIONI
(Art. 2 del Regolamento I.M.U.)
Detrazione base sull’abitazione principale:
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00.
la detrazione va rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione
dell’immobile ad abitazione principale;
se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
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Detrazione aggiuntiva per i figli di età non superiore a 26 anni:
Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita
ad abitazione principale.
Si tratta di un’ulteriore detrazione da aggiungere alla detrazione base;
vale solo per gli anni 2012 e 2013;
non può superare l’importo complessivo di € 400,00 per nucleo famigliare;
i figli devono avere età non superiore a 26 anni (a prescindere dal fatto che siano o meno a carico) e
risiedere ed avere dimora abituale nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Il diritto alla maggiorazione spetta:
 Fino al compimento del 26° anno di età, per cui si decade dal beneficio dal giorno successivo a
quello in cui si è verificato l’evento;
 Per poter computare l’intero mese nel calcolo della maggiorazione, occorre che:
- Il compimento del 26° anno di età si verifichi dal 15° giorno del mese in poi;
- La nascita si sia verificata da almeno 15 giorni.
L’importo di tale ulteriore beneficio, costituendo una maggiorazione della detrazione, si calcola con le
stesse regole di quest’ultima e, quindi, in misura proporzionale al periodo in cui persiste il requisito
che dà diritto alla maggiorazione stessa (deve essere figlio – di età non superiore a 26 anni – con
residenza e dimora abituale nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale).
Alcuni esempi:
 Due genitori proprietari (marito al 70% e moglie al 30%) entrambi residenti e dimoranti
nell’abitazione principale, con n. 1 figlio di età non superiore a 26 anni residente e dimorante nella
stessa abitazione principale dei genitori, usufruiranno di €. 100,00 ciascuno di detrazione base + €.
25,00 ciascuno di maggiorazione per figli per un totale di €. 125,00 ciascuno da detrarre dalla propria
quota di imposta lorda annua dovuta per l’abitazione principale e relative pertinenze.
 Due coniugi (o conviventi) proprietari al 50% dell’abitazione principale, entrambi residenti e
dimoranti nell’abitazione principale, con n. 1 figlio, solo della moglie, di età non superiore a 26 anni
residente e dimorante nella stessa abitazione principale della madre, usufruiranno di €. 100,00
ciascuno di detrazione base + solo la moglie di €. 50,00 di maggiorazione per il figlio. In totale il
marito potrà detrarre un importo complessivo di €. 100,00 dalla propria quota di imposta lorda
annua dovuta per l’abitazione principale e relative pertinenze, mentre la moglie potrà detrarre dalla
propria quota un importo complessivo di €. 150,00.
 Due coniugi (o conviventi) proprietari (marito al 70% e moglie al 30%) entrambi residenti e
dimoranti nell’abitazione principale, con n. 1 figlio, di entrambi, di 16 anni di età, residente e
dimorante nella stessa abitazione principale dei genitori, n. 1 figlio della moglie, di 25 anni di età,
residente e dimorante nella stessa abitazione principale della madre e n. 1 figlio della moglie, di 28
anni di età, residente e dimorante nella stessa abitazione principale della madre, usufruiranno di €.
100,00 ciascuno di detrazione base + €. 25,00 ciascuno di maggiorazione per il figlio di 16 anni +
solo la moglie, €. 50,00 per il figlio di 25 anni; non spetteranno invece detrazioni per il figlio di 28
anni. In totale il marito potrà detrarre un importo complessivo di €. 125,00 dalla propria quota di
imposta lorda annua dovuta per l’abitazione principale e relative pertinenze, mentre la moglie potrà
detrarre dalla propria quota un importo complessivo di €. 175,00.
CASI PARTICOLARI
 CONIUGI SEPARATI:
Ai soli fini dell’IMU l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento
di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si
intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione per cui compete al coniuge assegnatario il
pagamento dell’IMU al 100% indipendentemente dalla quota di possesso, anche nel caso in cui il coniuge
assegnatario non abbia quote di proprietà.
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 ANZIANI E DISABILI RICOVERATI:
Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell’aliquota per
l’abitazione principale (0,4%) e della detrazione (€. 200,00), l’unità immobiliare posseduta a titolo di
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non sia locata.
 FABBRICATI INAGIBILI E INABITABILI:
Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno
durante il quale sussistono dette condizioni la base imponibile è ridotta del 50 per cento. L’inagibilità o
inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega
idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell’applicazione
della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di
fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.
 CONIUGE SUPERSTITE:
L’aliquota dello 0,4% viene applicata, unitamente alla detrazione, anche sulla casa coniugale da parte del
“coniuge superstite” che, nel caso di decesso del congiunto, è tenuto a pagare l’IMU al 100%, secondo
quanto disposto dall’art. 540 del c.c., anche in presenza di altri eredi (figli, nipoti …).
 IMMOBILI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO:
Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al D.Lgs. n. 42 del
22/01/2004 la base imponibile è ridotta del 50 per cento.
 UNITA’ IMMOBILIARI E RELATIVE PERTINENZE APPARTENENTI A
COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA’ INDIVISA:
A tali tipologie di immobili, se adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, si applica la detrazione
per l’abitazione principale, ma non l’aliquota e la maggiorazione per i figli. Pertanto l’aliquota applicata a
tali immobili è lo 0,76%. Per tali immobili non è però dovuta la quota statale, per cui l’importo derivante
dall’applicazione dell’aliquota nella misura dello 0,76% e della detrazione per abitazione principale va
versata interamente al Comune (codice tributo 3918 “IMU altri fabbricati – Comune”). Si precisa inoltre
che per questa tipologia di unità immobiliari non è possibile scegliere di effettuare il versamento in tre
rate come previsto per le abitazioni principali e relative pertinenze, in alternativa al versamento da
effettuarsi in due rate (unica possibilità per le unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti a
cooperative edilizie a proprietà indivisa).
 UNITA’ IMMOBILIARI E RELATIVE PERTINENZE REGOLARMENTE
ASSEGNATE DI PROPRIETA’ DEGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI:
Vale quanto detto per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa.
AGEVOLAZIONI NON CONFERMATE:
assimilazione all’abitazione principale degli immobili concessi in uso gratuito a
parenti di primo grado (genitori/figli);
assimilazione all’abitazione principale delle unità immobiliari possedute a titolo di
proprietà o usufrutto dai cittadini italiani residenti all’estero (iscritti all’AIRE);
9
I NUOVI MOLTIPLICATORI
(Appendice normativa del Regolamento I.M.U.)
Per il calcolo dell’IMU è necessario utilizzare i nuovi moltiplicatori che, insieme alla rendita catastale
rivalutata del 5%, determinano la base imponibile alla quale applicare le aliquote stabilite dal Comune.
Fabbricati
cat. A (escluso A/10)
cat. C/2, C/6, C/7
cat. B, C/3, C/4, C/5
cat. D (escluso D/5)
cat. D/5, A/10
cat. C/1
Moltiplicatori
160
140
60 (65 dal 2013)
80
55
COME CALCOLARE L’IMU
ESEMPIO DI CONTEGGIO RELATIVO AD ABITAZIONE PRINCIPALE
PERTINENZA SU BASE ANNUA con unico proprietario (residente nell’immobile)
E
FORMULA ABITAZIONE E BOX (nucleo famigliare senza figli < 26 anni)
RENDITA CATASTALE x 5 % x 160 x 0,4 : 100 - 200 (detrazione abitazione principale)
ESEMPIO CON RENDITE CATASTALI IPOTETICHE DI € 500,00 (abitazione ) e DI € 100,00
(box) (aliquota: 0,4% e detrazione base)
500 x 1,05 =
525 x 160 =
84.000 x 0,4 =
33.600 : 100 =
336,00 – 200,00=
525
84.000
33.600
336,00
136,00
importo abitazione
100 x 1,05 =
105 x 160 =
16.800 x 0,4 =
6.720 : 100 =
105
16.800
6.720
67,20
importo box
Totale
136,00 + 67,20 =
€ 203,20
somma da pagare
ACCONTO
SALDO
€ 102,00 entro il 16 giugno 2012
€ 102,00 entro il 16 dicembre 2012
VERSAMENTI
Prospetto riassuntivo:
ABITAZIONE
PERTINENZA
RENDITA
500,00
100,00
VALORE
84.000,00
16.800,00
10
ALIQUOTA
0,4
0,4
tot. imposta lorda
detrazione
imposta netta
IMPOSTA LORDA
336,00
67,20
403,20
200,00
€ 203,00

In questo caso l’imposta deve essere versata interamente al Comune (su F24 codice 3912 Abitazione
principale e pertinenze - Comune)
ESEMPIO DI CONTEGGIO RELATIVO AD ABITAZIONE PRINCIPALE E N. 2 BOX
CAT. C/6 (stesso indirizzo) SU BASE ANNUA con unico proprietario (residente nell’immobile)
FORMULE (nucleo famigliare senza figli < 26 anni):
R.C. ABITAZ. PRINC. E BOX x 5 % x 160 x 0,4 : 100 - 200 (detrazione) (interamente al Comune)
RENDITA CATASTALE BOX x 5 % x 160 x 0,76 : 100 (50% allo Stato)
ESEMPIO CON RENDITE CATASTALI IPOTETICHE di € 500,00 (abitazione) e di € 100,00 (box
N. 1) e di €. 50,00 (box N. 2)
500 x 1,05 =
525 x 160 =
84.000 x 0,4 =
33.600 : 100 =
336,00-200,00=
525
84.000
33.600
336,00
136,00
importo abitazione con aliquota 0,4% e detrazione
100 x 1,05 =
105 x 160 =
16.800 x 0,4 =
6.720 : 100 =
105
16.800
6.720
67,20
importo box N. 1 con aliquota 0,4%
50 x 1,05 =
52,50 x 160 =
8.400x 0,76 =
6.384 : 100 =
52,50
8.400,00
6.384,00
63,84
importo box N. 2 con aliquota 0,76%
Totale
136,00 + 67,20 =
203,20+63,84=
203,20
267,04
somma da pagare
VERSAMENTI per ogni persona: ACCONTO
SALDO
Prospetto riassuntivo:
Abitazione
STATO box n. 2
COMUNE box n. 2
COMUNE Ab. Princip.
COMUNE box n. 1
RENDITA VALORE
50,00
50,00
500,00
100,00
€ 134,00 entro il 16 giugno 2012
€ 134,00 entro il 16 dicembre 2012
ALIQUOTA
8.400,00
8.400,00
84.000,00
16.800,00
0,76
0,76
0,4
0,4
IMPOSTA
NETTA
63,84
63,84
136,00
67,20
TOTALE QUOTA COMUNE
TOTALE QUOTA STATO
TOTALE IMU
QUOTA
SPETTANTE
31,92
31,92
136,00
67,20
235,00
32,00
267,00
 In questo caso:
l’imposta deve essere versata interamente al Comune per la parte relativa all’abitazione principale e al
box di pertinenza di categoria C/6 con rendita superiore;
- l’imposta deve essere versata nella misura del 50% al Comune e del 50% allo Stato solo per la parte
relativa al secondo box di categoria C/6.
Quota semestrale da versare al Comune: € 118,00
(su F24 €. 102,00 Codice 3912 ab. Princ. e pert. – Comune; €. 16,00 Codice 3918 altri fabbricati - Comune)
Quota semestrale da versare allo Stato : € 16,00
(su F24 €. 16,00 Codice altri fabbricati - Stato)
11
ESEMPIO DI CONTEGGIO RELATIVO AD ALTRI FABBRICATI DIVERSI DA
ABITAZIONE PRINCIPALE con unico proprietario.
 Abitazione ( 2° casa) con rendita catastale ipotetica di € 700,00 (aliquota 0,76%)
700 x 1,05 =
735
735 x 160 =
117.600
117.600 x 0,76 =
89.376
89.376 : 100 =
€ 893,76 somma da pagare
VERSAMENTI
ACCONTO € 447,00 entro il 16 giugno 2012
SALDO
€ 447,00 entro il 16 dicembre 2012
di cui 50% allo Stato e 50% al
Comune
di cui 50% allo Stato e 50% al
Comune
Prospetto riassuntivo:
Abitazione
STATO
COMUNE
TOTALE IMU

RENDITA
VALORE
ALIQUOTA
735,00
735,00
117.600,00
117.600,00
0,76
0,76
IMPOSTA
QUOTA
LORDA SPETTANTE
893,76
€ 447,00
893,76
€ 447,00
€ 894,00
In questo caso l’imposta deve essere versata nella misura del 50% al Comune e del 50% allo Stato
Quota semestrale da versare al Comune (su F24 con codice 3918 Altri fabbricati - Comune) : € 224,00
Quota semestrale da versare allo Stato (su F24 con codice 3919 Altri fabbricati - Stato) : € 224,00
ESEMPIO DI CONTEGGIO PER TERRENO AGRICOLO con unico proprietario NON
ISCRITTO NEGLI ELENCHI PREVIDENZIALI DEI COLTIVATORI DIRETTI.
L’aliquota è stabilita nella misura dello 0,76%
 ESEMPIO di un terreno agricolo con reddito dominicale pari a € 115,00
115 x 135 =
15.525,00
15.525 x 1,25 =
19.406,25
19.406,25 x 0,76 =
14.748,75
14.748,75 : 100 =
€ 147,49
somma annua da pagare
VERSAMENTO

ACCONTO
SALDO
entro il 16 giugno 2012 = € 74,00
entro il 16 dicembre 2012 = € 74,00
In questo caso l’imposta deve essere versata nella misura del 50% al Comune e del 50% allo Stato.
Quota semestrale da versare al Comune (su F24 con codice 3914 Terreni Agricoli - Comune) : € 37,00
Quota semestrale da versare allo Stato (su F24 con codice 3915 Terreni Agricoli - Stato) : € 37,00
In ogni caso la quota IMU spettante al Comune è pari alla differenza tra l’IMU annua e l’IMU riservata
allo Stato.
Ricordiamo che è possibile calcolare l’imposta da pagare anche sul sito
www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
12
LA QUOTA PER LO STATO
(Appendice normativa del Regolamento I.M.U.)
L’art. 13, comma 11 del D.L. n. 201/2011 prevede che sia riservata allo Stato “la quota di imposta pari alla
metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e
delle relative pertinenze (di cui al comma 7), nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui al comma 8), l’aliquota
di base (di cui al comma 6, primo periodo)…La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente
all’imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota
deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato (di cui al periodo precedente)”.
In sostanza, il decreto stabilisce che vada versata allo Stato una parte dell’imposta (pari al 50%
dell’aliquota di base, al netto delle detrazioni e di eventuali riduzioni di aliquota) relativa a tutti gli
immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli), fatta eccezione per l’abitazione principale, le
sue pertinenze, le unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi
regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, e per i fabbricati rurali
strumentali.
PAGAMENTI
(Appendice normativa del Regolamento I.M.U.)
F24
L’IMU può essere pagata IN ACCONTO solo con mod. F24.
Con questa modalità di pagamento si semplifica il riversamento allo Stato della quota erariale.
Il pagamento tramite F24 è gratuito.
L’Ufficio Tributi non riscuote il tributo presso gli sportelli comunali, il versamento dell’IMU può essere
effettuato:
- presso tutte le BANCHE
- presso tutti gli UFFICI POSTALI
dove è possibile anche ritirare il modello F24.
L’acconto deve essere calcolato alle aliquote base del:
- Abitazione principale 0,4%
- Altri fabbricati, aree edificabili, terreni 0,76%
- Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%
Il versamento si effettua per importi annui superiori a €. 5,00 secondo quanto stabilito dall’art. 10-ter del
regolamento comunale per la Disciplina delle Entrate.
LE SCADENZE:
PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E LE PERTINENZE:
Scadenza rata in ACCONTO:
Scadenza rata a SALDO:
16 giugno 2012
16 dicembre 2012
oppure
13
pari al 50% dell’importo annuo
con conguaglio sulla prima rata a saldo
dell’imposta complessivamente dovuta per
l’intero anno
Scadenza 1° rata in ACCONTO:
Scadenza 2° rata in ACCONTO:
Scadenza 3° rata a SALDO:
16 giugno 2012
16 settembre 2012
16 dicembre 2012
pari ad 1/3 dell’importo annuo
pari ad 1/3 dell’importo annuo
con conguaglio sulle precedenti rate a saldo
dell’imposta complessivamente dovuta per
l’intero anno
N.B.: Sul modello F24, nel versamento in acconto, nella colonna rateazione/mese rif., si deve indicare il
codice 0101 nel caso in cui si decida di versare in due rate (e quindi con un solo acconto a giugno) o il
codice 0102 (per l’acconto di giugno) e 0202 (per l’acconto di settembre) nel caso in cui si decida di versare
in tre rate e quindi con due versamenti in acconto.
PER ALTRI FABBRICATI - TERRENI AGRICOLI - AREE FABBRICABILI
Scadenza rata in ACCONTO:
Scadenza rata a SALDO:
16 giugno 2012
16 dicembre 2012
pari al 50% dell’importo annuo
con conguaglio sulla prima rata a saldo
dell’imposta complessivamente dovuta per
l’intero anno
PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
(Con rendita catastale già in atti)
Scadenza rata in ACCONTO:
Scadenza rata a SALDO:
16 giugno 2012
16 dicembre 2012
pari al 30% dell’importo annuo
con conguaglio sulla prima rata a saldo
dell’imposta complessivamente dovuta per
l’intero anno
(Senza rendita catastale in atti)
Scadenza rata UNICA:
16 dicembre 2012
PER GLI ALTRI FABBRICATI RURALI (Immobili iscritti nel catasto terreni, NON destinati all’attività
agricola di coltivatori o imprenditori agricoli, in fase di accatastamento nel catasto urbano entro il 30/11/2012 ai
sensi dell’art. 14-ter del D.L. n. 201/2011)
Scadenza rata UNICA:
16 dicembre 2012
ATTENZIONE!!
Se la scadenza cade di sabato o domenica viene spostata al primo giorno lavorativo successivo.
Il modello F24 potrà essere compilato, scaricato e stampato dal sito del comune:
www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL MOD. F24
Sul modello F24, nella sezione IMU e altri tributi locali:
 indicare nelle caselle relative al CODICE ENTE/CODICE COMUNE il codice C523 (anche
per i codici tributo destinati allo Stato);
 barrare la relativa casella se si tratta di RAVVEDIMENTO OPEROSO;
 barrare le caselle relative al versamento: acconto (per il pagamento di giugno), saldo (per il
14




pagamento di dicembre), entrambe (se si tratta di pagamento unico, SOLO per FABBRICATI
RURALI in fase di accatastamento);
specificare il CODICE TRIBUTO relativo all’IMU;
Per il versamento in acconto, nella colonna RATEAZIONE/MESE RIF., si deve indicare il
codice 0101 nel caso in cui si decida di versare in due rate (e quindi con un solo acconto a
giugno) oppure il codice 0102 (per l’acconto di giugno) e 0202 (per l’acconto di settembre) nel
caso in cui si decida di versare in tre rate e quindi con due versamenti in acconto.
Le deleghe di pagamento già compilate senza l’indicazione della scelta all’interno del riquadro
“rateazione/mese rif.” sono comunque considerate corrette e devono essere accettate dagli
intermediari della riscossione (banche, Poste Italiane Spa e Agenti della riscossione) come
indicato nel Comunicato Stampa dell’Agenzia delle Entrate del 24/05/2012.
nello spazio ANNO DI RIFERIMENTO indicare a quale anno di imposta si riferisce il
versamento;
poiché a ciascuna tipologia di immobile è associato un differente codice tributo,
l’arrotondamento all’unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24 utilizzato.
L’arrotondamento deve essere effettuato in difetto per importi inferiori ai 50 centesimi (da € 0,01
a € 0,49) e in eccesso per gli importi pari o superiori ai 50 centesimi (da € 0,50 a € 0,99). Poiché a
ciascuna tipologia di immobile è associato un differente codice tributo, l’arrotondamento all’unità
deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24 utilizzato.
CODICI TRIBUTO:
CODICE COMUNE
C523
IMU TERRENI AGRICOLI – STATO
IMU AREE FABBRICABILI – STATO
IMU ALTRI FABBRICATI – STATO
IMU ABITAZ. PRINCIP. E PERT. - COMUNE
IMU FABBRICATI RURALI – COMUNE
IMU TERRENI AGRICOLI – COMUNE
IMU AREE FABBRICABILI – COMUNE
IMU ALTRI FABBRICATI – COMUNE
3915
3917
3919
3912
3913
3914
3916
3918
Il codice 3913 deve essere utilizzato solo per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
Ricordiamo che con questo sistema di pagamento i cittadini possono compensare crediti di propria
spettanza con l’Erario (es. IRPEF, da ora in poi “IRPEF”) con il debito I.M.U. ma non è
possibile compensare somme a credito I.M.U. con il debito IRPEF. Chi ha diritto ad un rimborso
I.M.U. dovrà necessariamente presentare apposita istanza all’ufficio tributi del Comune di Cernusco sul
Naviglio.
PRECISAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEL MOD. F24.
 I CODICI TRIBUTO sopra esposti devono essere utilizzati solo per i versamenti IMU;
 Nel caso in cui si voglia effettuare un versamento con RAVVEDIMENTO operoso per l’IMU le
sanzioni e gli interessi devono essere versati unitamente all’imposta dovuta, per ogni codice tributo e
per ogni importo a debito versato;
 In caso di COMPENSAZIONE di importi a credito IRPEF con debiti IMU:
- deve essere indicato, quale importo massimo di credito compensato, l’importo necessario
all’azzeramento del totale dei debiti indicati;
- il saldo finale del modello non può essere mai negativo (e non può essere negativo, nel caso si
compili una sola sezione, ad esempio se si versa solo l’IMU senza compensazioni, neppure il
saldo della singola sezione);
- il modello quindi non può chiudere mai con un’eccedenza di credito, ma può chiudere a zero o
con un saldo positivo, cioè con un importo da versare.
15
- L’eventuale eccedenza di credito spettante potrà essere compensata, sempre nel rispetto del
medesimo criterio, in occasione dei pagamenti successivi.
- Il modello va compilato e presentato anche nel caso in cui nulla risulti dovuto a seguito della
compensazione, cioè nel caso in cui il saldo finale sia pari a zero.
Esempio di compensazione (Vedi mod. F24 Esempio N. 2 pag. 18):
Credito IRPEF €. 200,00
- indicare €. 200,00 nella SEZIONE ERARIO – Importi a credito compensati;
- indicare €. 200,00 nella SEZIONE ERARIO – TOTALE (B);
- indicare – (meno) €. 200,00 nel SALDO (A-B) della SEZIONE ERARIO;
Debito IMU €. 300,00
- indicare €. 300,00 nella SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI – Importi a debito
versati (da dividere in base agli importi da pagare per ogni codice tributo);
- indicare €. 300,00 nella SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI – TOTALE (G)
- indicare €. 300,00 nel SALDO (G-H) della SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI
Saldo Finale €. 100,00 importo da versare
- indicare l’importo risultante dalla somma dei saldi di ogni sezione (– 200,00 + 300,00 = 100,00)
 Nel caso in cui si voglia effettuare un versamento con RAVVEDIMENTO operoso per l’ICI (anno
2011) le sanzioni e gli interessi devono essere versati unitamente all’imposta dovuta, per ogni codice
tributo e per ogni importo a debito versato. SI INFORMA che l’Agenzia delle Entrate con
risoluzione N. 35/E del 12/04/2012 ha ricodificato i codici tributo ICI come segue:
ICI – Abitazione principale
cod. tributo
da
3901 a
3940
ICI – Terreni Agricoli
cod. tributo
da
3902 a
3941
ICI – Aree Fabbricabili
cod. tributo
da
3903 a
3942
ICI – Altri Fabbricati
cod. tributo
da
3904 a
3943
A partire dal 1° giugno 2012 è soppresso il modello “F24 predeterminato” per l’esecuzione dei
versamenti dell’ICI, che verrà sostituito dal modello “F24 Semplificato”, ferma restando la
possibilità di utilizzare i modelli precompilati già distribuiti ai contribuenti, come disposto dal
Direttore dell’Agenzia delle Entrate nella nota prot. n. 2012/74461 del 25/05/2012.
 Gli importi devono essere sempre indicati con le prime due cifre decimali anche nel caso che tali
cifre siano pari a zero. In presenza di più cifre decimali occorre procedere all’arrotondamento come
già sopra specificato.
A decorrere dal 1° giugno 2012 è utilizzabile il modello “F24 Semplificato” per eseguire i
versamenti unitari in favore dell’Erario, delle Regioni e degli Enti Locali.
A decorrere dal 1° dicembre 2012, sarà possibile effettuare i versamenti (A SALDO)
anche tramite apposito bollettino postale.
16
Compilare con i dati anagrafici del
soggetto passivo IMU che deve
effettuare il versamento
Compilare i campi in base
al tipo di versamento che si
vuole effettuare
indicare gli importi IMU da
versare per ogni tipologia (ab.
Princ, altri fabbricati, terreni…)
indicare i codici tributo
previsti per l’IMU
indicare l’importo IMU
totale
indicare l’anno (a 4 cifre
es. 2012) al quale si
riferisce l’imposta
indicare il codice
comune C523
indicare l’importo totale da
versare
indicare la detrazione
spettante per
l’abitazione principale
Es. N° 1: compilazione mod. F24 per versamento IMU (senza altri tributi e/o compensazioni):
Compilare la sezione COMTRIBUENTE (un modello F24 per ogni soggetto passivo) e la sezione IMU
ED ALTRI TRIBUTI LOCALI, oltre alla sezione SALDO FINALE.
17
indicare gli importi a credito
IRPEF che si vogliono
utilizzare per pagare l’IMU
indicare i codici tributo
IRPEF
200,00
200,00 -
200,00
indicare gli importi IRPEF a
credito. Deriva da TOTALE
A – TOTALE B.
300,00
300,00
+
300,00
100,00
Es. N° 2: compilazione mod. F24 per versamento IMU con compensazione credito IRPEF:
OLTRE ai dati già indicati di cui all’ESEMPIO N° 1: Compilare la sezione ERARIO indicando gli
importi IRPEF a credito che si vogliono utilizzare per pagare l’IMU.
18
MODELLO F24 SEMPLIFICATO
Utilizzabile dal 1° giugno 2012
19
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. F24 SEMPLIFICATO.
QUESTO MODELLO VA USATO:
PER PAGARE: Imposte sui redditi e ritenute alla fonte; Iva; IMU; Imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Iva;
Irap; Addizionale regionale o comunale all’Irpef; Contributi e premi INPS, INAIL, ENPALS, INPDAI; Diritti camerali;
Interessi in caso di pagamento rateale e quanto altro previsto.
PER PAGARE TUTTE LE SOMME DOVUTE (COMPRESI INTERESSI E SANZIONI) IN CASO DI: Liquidazione e
controllo formale della dichiarazione; Avviso di accertamento; Atto di contestazione delle sanzioni o Avviso di
irrogazione sanzioni; Accertamento con adesione (concordato); Conciliazione giudiziale; Ravvedimento.
Come si paga
È possibile pagare le somme dovute ad ogni singola scadenza anche utilizzando più modelli.
Il versamento, per i soggetti titolari di partita IVA, deve essere effettuato con modalità di pagamento telematica, come
previsto dall’art. 37,comma 49 del D.L. 04/07/2006, n. 223, ad eccezione dei casi d’esenzione previsti.
In tali casi, il versamento può essere effettuato presso gli sportelli di qualunque agente della riscossione o banca
convenzionata e presso gli uffici postali:
• in contanti;
• con carte PagoBANCOMAT, presso gli sportelli abilitati;
• con carta POSTAMAT, POSTEPAY, con addebito su conto corrente postale presso qualsiasi ufficio postale;
• con assegni bancari o postali tratti dal contribuente a favore di se stesso o con assegni circolari o vaglia postali o assegni
postali vidimati emessi all’ordine dello stesso contribuente e girati per l’incasso alla banca o a Poste. In ogni caso
l’assegno o il vaglia devono essere di importo pari al saldo finale del modello di versamento. Nel caso in cui l’assegno
postale venga utilizzato per pagare tramite Poste l’operazione dovrà essere eseguita all’ufficio postale ove è intrattenuto il
conto;
• con assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione.
Attenzione: nel caso in cui l’assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si
considera omesso.
Come va compilato il modello
Il contribuente è tenuto a riportare con particolare attenzione il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale.
Il "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", deve essere compilato unitamente al
"codice identificativo", desumibile dalla tabella “codici identificativi" pubblicata sul sito internet
“www.agenziaentrate.gov.it”, ( es.: genitore/tutore = 02; curatore fallimentare = 03; erede = 07), con il codice fiscale del:
– coobbligato;
– erede, genitore, tutore o curatore fallimentare che effettua il pagamento per conto del contribuente e che deve firmare il
modello.
Nelle apposite colonne delle varie sezioni del modello devono essere evidenziati i codici tributo o le causali contributo
per i quali si effettua il versamento e l’anno cui si riferisce il versamento stesso, da indicare con quattro cifre (es.: 2002).
Per i versamenti con cadenza periodica nel campo rateazione/regione/provincia/mese rif., andrà indicato il mese di
riferimento (es: per ritenute lavoro dipendente di novembre occorre scrivere 0011).
Eventuali errori commessi nella compilazione possono comportare richieste di pagamento della stessa somma già versata.
I soggetti il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, devono barrare l’apposita casella ed indicare nella
colonna “anno di riferimento” il primo dei due anni solari interessati.
Gli importi devono sempre essere indicati con le prime due cifre decimali anche nel caso che tali cifre siano pari a zero.
In presenza di più cifre decimali occorre procedere all’arrotondamento della seconda cifra decimale con il seguente
criterio: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, l’arrotondamento al centesimo va effettuato per eccesso; se la terza cifra
è inferiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per difetto (es.: euro 52,752 arrotondato diventa euro 52,75; euro 52,755
arrotondato diventa euro 52,76; euro 52,758 arrotondato diventa euro 52,76).
Si richiama l’attenzione sulla circostanza che le prime due cifre decimali vanno indicate anche se pari a zero come
nell’ipotesi in cui l’importo sia espresso in unità di euro (es.: somma da versare pari a 52 euro, va indicato 52,00).
Si precisa, inoltre, che i commi secondo e terzo dell’art. 51 D.Lgs. 213/98 dispongono in materia di conversione delle
sanzioni pecuniarie ed amministrative quanto segue:
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni
normative è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.
2. Se l’operazione di conversione prevista dal comma secondo produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è
arrotondata eliminando i decimali”.
Se gli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto sono pagati in unica soluzione, nelle colonne
“rateazione/regione/prov/mese rif.” della sezione “Erario” e “rateazione/mese rif.” delle sezioni “Regioni” ed “IMU e
altri tributi locali”, occorre scrivere 0101; in caso di pagamento rateale, è necessario attenersi alle indicazioni di seguito
fornite nel paragrafo rateazioni.
L’elenco completo di codici e causali è disponibile presso gli agenti della riscossione, le banche e gli uffici postali e può
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essere prelevato anche dal sito internet “www.agenziaentrate.gov.it”.
Sono disponibili presso banche, agenti della riscossione e uffici postali modelli nei quali sono prestampati i codici tributo
relativi ai versamenti più frequenti.
Rateazione
Nel caso in cui il contribuente abbia scelto di pagare ratealmente le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle
imposte e dei contributi risultanti dalla dichiarazione (fatta eccezione per gli acconti dovuti nei mesi di novembre e
dicembre, che non sono rateizzabili) tali somme possono essere ripartite in rate mensili di pari importo.
La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi che, sulla base della dichiarazione, sono dovuti a
titolo di saldo o di acconto. Ad esempio, è possibile rateizzare l’IRPEF e versare in unica soluzione l’IRAP, ovvero
rateizzare l’acconto IRPEF e versare in unica soluzione il saldo IRPEF. Relativamente ai tributi da indicare nelle sezioni
“Erario”, “Regioni” ed “IMU e altri tributi locali”, in occasione del pagamento di ciascuna rata, il contribuente deve
indicare per ogni tributo, rispettivamente, nella colonna “rateazione/regione/prov/mese rif.” e in quella “rateazione/mese
rif.”, la rata che sta pagando e il numero di rate prescelto (ad es., se versa la seconda di sei rate, deve indicare 0206).
Si ricorda che la prima rata deve essere versata entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto e che in ogni caso, il
pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.
L’importo da pagare ad ogni scadenza è dato dalla rata di capitale e dagli interessi ad essa relativi, da calcolare al tasso
indicato presso le banche, gli agenti della riscossione e gli uffici postali. Gli interessi sono dovuti in misura forfettaria,
indipendentemente dal giorno del pagamento e vanno calcolati con la seguente formula: C x i x t / 36.000, in cui “C” è
l’importo rateizzato, “i” è l’interesse e “t” è il numero dei giorni che intercorrono tra la scadenza della prima rata e quella
della seconda. Essi devono essere pagati utilizzando, per ogni sezione del modello, l’apposito codice tributo o causale
contributo.
Compensazione
Il contribuente può compensare gli importi a credito di propria spettanza con debiti inerenti a tributi, contributi o premi
indicati nello stesso modello F24 tenendo presente che deve essere indicato, quale importo massimo di credito
compensato, l’importo necessario all’azzeramento del totale dei debiti indicati nelle varie sezioni; infatti il saldo finale del
modello non può essere mai negativo (e non può essere negativo, nel caso si compili una sola sezione, neppure il saldo
della singola sezione); il modello quindi non può chiudere mai con un’eccedenza di credito, ma può chiudere a zero o con
un saldo positivo, cioè con un importo da versare.
L’eventuale eccedenza di credito spettante potrà essere compensata, sempre nel rispetto del medesimo criterio, in
occasione dei pagamenti successivi.
Il modello va compilato e presentato anche nel caso in cui nulla risulti dovuto a seguito della compensazione, cioè nel
caso in cui il saldo finale sia pari a zero.
Chi effettua la compensazione, per esporre correttamente i crediti, deve indicare:
a) nella colonna “codice tributo” o “causale contributo”, i relativi codici dai quali scaturisce il credito;
b) nella colonna ”anno di riferimento” o “periodo di riferimento”, il periodo d’imposta o contributivo cui si riferisce il
credito;
c) nella colonna “importi a credito compensati”, l’ammontare del credito che si intende utilizzare in compensazione. In
particolare:
– nelle sezioni “Erario”, “Regioni” ed “IMU e altri tributi locali” occorre indicare la parte del credito d’imposta che si
intende utilizzare in compensazione con il presente modello;
– nelle sezioni “INPS” e “Altri enti previdenziali e assicurativi”, i crediti vantati nei confronti degli enti previdenziali
risultanti dalle denunce contributive che si intendono compensare con il presente modello.
Si ricorda che in ogni caso l’importo massimo compensabile è pari a euro 516.456,90;
d) limitatamente ai crediti previdenziali e assicurativi, gli altri dati identificativi previsti nelle relative sezioni del
modello.
Compensazione e rateazione
Nel caso in cui il contribuente intenda procedere sia alla compensazione che alla rateazione, può utilizzare due modelli: il
primo con saldo finale eguale a zero per utilizzare il credito da compensare e con l’indicazione 0101 nello spazio
rateazione in corrispondenza dell’importo a debito versato; il secondo per evidenziare l’importo della prima rata da
versare del residuo debito, riportando nello spazio rateazione il numero della rata in pagamento e quello complessivo del
numero delle rate prescelto (ad esempio, se la prima di cinque rate indicare 0105); a partire dalla seconda rata da versare
sono dovuti gli interessi.
ISTRUZIONI PARTICOLARI PER ALCUNI TIPI DI PAGAMENTO
Pagamento delle somme dovute in caso di liquidazione e controllo della dichiarazione
In questo caso il contribuente deve attenersi alle istruzioni fornite nell’apposita comunicazione.
Pagamento delle somme dovute in caso di avviso di accertamento, di avviso di irrogazione o atto di contestazione
di sanzioni, accertamento con adesione e conciliazione giudiziale
Per tali pagamenti deve essere utilizzata la sezione “Erario” anche per pagare l’Irap e le addizionali regionali o comunali
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all’Irpef.
Il contribuente deve indicare:
– nello spazio “codice ufficio”, il codice dell’ufficio che ha emesso l’atto oggetto della definizione;
– nello spazio “codice atto”, il codice dell’atto oggetto di definizione;
– nella colonna “anno di riferimento”, l’anno cui si riferisce la violazione;
– per l’Irap, e le addizionali regionali e le addizionali comunali, nella colonna “rateazione/regione/prov/mese rif./codice
ente/codice comune.”, il codice dell’ente territoriale destinatario della somma, prelevabile dal sito internet
“www.agenziaentrate.gov.it”.
Il tributo e gli interessi devono essere pagati cumulativamente, utilizzando il codice del tributo, mentre le sanzioni devono
essere pagate a parte, utilizzando l’apposito codice.
Se il contribuente effettua il pagamento in relazione a più atti, deve compilare tanti modelli quanti sono gli atti.
Attenzione: l’utilizzazione di uno dei codici istituiti per il versamento delle somme oggetto di questo paragrafo comporta
l’obbligo di riempire anche i campi relativi al codice ufficio ed al codice atto.
Ravvedimento
Questo modello deve essere utilizzato anche per il versamento sia dell’imposta e degli interessi, sia delle sanzioni dovute
a seguito di ravvedimento. In tal caso non deve mai essere compilato lo spazio relativo al “codice ufficio”.
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI
Istruzioni per il versamento dell’IMU
Per il versamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) deve essere utilizzata la sezione“IMU e altri tributi
locali”.
In particolare, in ogni riga devono essere indicati i seguenti dati:
Nello spazio “codice ente/codice comune” il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili,
costituito da quattro caratteri.
Nello spazio “Ravv.” barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento.
Nello spazio “Immob. variati” barrare qualora siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili che richiedano la
presentazione della dichiarazione di variazione.
Nello spazio “Acc.” barrare se il pagamento si riferisce all’acconto.
Nello spazio “Saldo” barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per
acconto e saldo, barrare entrambe le caselle.
Nello spazio “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre).
Lo spazio “rateazione” non deve essere compilato.
Nello spazio “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia
barrato lo spazio “Ravv.”.
Indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
Nello spazio “Importi a debito versati” indicare l’importo a debito dovuto. Nel caso di diritto alla detrazione, indicare
l’imposta al netto della stessa, da esporre nell’apposita casella in basso a sinistra.
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LE SANZIONI E GLI INTERESSI
(Art. 10 del Regolamento I.M.U.)
La disciplina in materia di sanzioni riprende sostanzialmente quanto già previsto per l’ICI. In particolare
per l’IMU trovano applicazione l’art. 14 del D. Lgs. 504/1992 e l’art. 13 del D.L. n. 201/2011:
- Omesso/parziale/tardivo versamento: sanzione pari al 30% dell’imposta non versata;
- Omessa presentazione della denuncia o dichiarazione di variazione: sanzione pari al 100% del
tributo dovuto;
n.b. sanzione ridotta ad 1/3 se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie interviene adesione del
contribuente con pagamento del tributo e della sanzione;
- Dichiarazione o denuncia infedele: sanzione pari al 50% della maggiore imposta dovuta;
n.b. sanzione ridotta ad 1/3 se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie interviene adesione del
contribuente con pagamento del tributo e della sanzione;
- mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di
questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione
incompleta: sanzione amministrativa da € 51,00 a € 258,00;
IL RAVVEDIMENTO OPEROSO
-
pagamento entro 15 gg. dalla scadenza (“ravvedimento sprint”): la sanzione è ridotta al 0,20% per
ogni giorno di ritardo;
-
pagamento entro 30 gg. dalla scadenza: la sanzione è ridotta al 3,00%;
-
pagamento oltre i 30 gg. dalla scadenza (e comunque entro 12 mesi): 3,75%.
Sulla somma non versata vanno applicati gli interessi legali al tasso annuo vigente (attualmente del 2,5%)
calcolati in base ai giorni di ritardo.
 Esempio su un importo di € 190,00 versato con 12 giorni di ritardo (“ravvedimento sprint”):
sanzione pari a 2,40% dell’imposta (0,20 x 12 giorni di ritardo)
190,00 x 2,40 % = 4,56 (sanzione)
190,00 x 2,5 x 12 : 36.500 = 0,16 (interessi)
190,00 + 4,56 + 0,16 = € 194,72 (totale dovuto)
La somma da versare come ravvedimento operoso arrotondata all’euro è pari a € 195,00
 Esempio su un importo di 190,00 versato con 28 giorni di ritardo
sanzione pari al 3,00% dell’imposta
190,00 x 3,00 % = 5,70 (sanzione)
190,00 x 2,5 x 28 : 36.500 = 0,37 (interessi)
190,00 + 5,70 + 0,37 = € 196,07 (totale)
La somma da versare come ravvedimento operoso arrotondata all’euro è pari a € 196,00
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 Esempio su un importo di 190,00 versato con 106 giorni di ritardo
sanzione pari al 3,75% dell’imposta
190,00 x 3,75 % = 7,13 (sanzione)
190,00 x 2,5 x 106 : 36.500 = 1,38 (interessi)
190,00 + 7,13 + 1,38 = € 198,51 (totale)
La somma da versare come ravvedimento operoso arrotondata all’euro è pari a € 199,00
In caso di ravvedimento operoso le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta in
ragione della quota spettante al Comune e allo Stato.
Ricordiamo che è possibile calcolare il ravvedimento operoso sull’imposta dovuta anche sul sito
www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
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DOMANDE & RISPOSTE
(Tratte da IL SOLE 24 ORE)
D. Mio padre è proprietario di un appartamento (dove risiede) e ha l’usufrutto sull’appartamento
(intestato a me con la nuda proprietà) dove risiedo con la mia famiglia. Non vi sono altri immobili. In
questo caso, ai fini IMU, posso considerare entrambe come prima abitazione?
R. Solo l’immobile dove risiede il titolare del diritto di proprietà o del diritto di usufrutto può essere
considerato abitazione principale. Pertanto il padre dovrà pagare come seconda casa l’immobile dove risiede il
figlio con la famiglia.
D. In qualità di comodatario sto ristrutturando un immobile di proprietà di mia madre per adibirlo a mia
abitazione principale (non possiedo alcun immobile). Al termine della ristrutturazione verrà fatta la
variazione della categoria catastale. Come verrà calcolata l’IMU sull’immobile che mia madre mi ha
concesso in comodato d’uso?
R. L’immobile concesso in comodato d’uso non ha alcun trattamento di favore. Pertanto si rende applicabile
l’IMU come altro fabbricato diverso da abitazione principale con aliquota di base dello 0,76%.
D. Con l’IMU verranno rivalutate le rendite catastali anche degli immobili nuovi? Con mio marito
abbiamo comprato a dicembre 2010 un appartamento in una nuova costruzione. Credo che la nostra
rendita sia coerente con gli attuali prezzi di mercato e quindi non capisco come si possa applicare lo
stesso metodo di rivalutazione catastale alle nuove abitazioni e a quelle di fine anni Novanta …
R. Purtroppo ai fini IMU le rendite catastali vengono aumentate (coefficiente moltiplicatore di 160 anziché di
100) anche se si tratta di fabbricato di recente accatastamento.
D. Vorrei chiarimenti in merito al nuovo moltiplicatore della rendita per il conteggio IMU. Questo
moltiplicatore va utilizzato anche per l’imposta di registro al momento dell’acquisto di un nuovo
immobile?
R. La rivalutazione delle rendite riguarda solo l’IMU e non anche le imposte sui trasferimenti.
D. Abbiamo dato un appartamento di nostra proprietà e che avevamo a diposizione in comodato d’uso a
nostra figlia, dove abita ormai da diversi anni. Fino all’anno scorso non pagavamo nulla per l’I.C.I. in
quanto avevamo comunicato l’uso gratuito al Comune. Da quest’anno con l’I.M.U. dobbiamo pagare
anche se si tratta dell’abitazione principale di nostra figlia?
R. La manovra Monti ha abrogato la disposizione che consentiva di assimilare all’abitazione principale
l’immobile concesso in uso gratuito a parenti. Pertanto dal 2012 il fabbricato sarà soggetto ad IMU con aliquota
di base (0,76%) senza sconti di alcun genere, alla pari delle seconde case.
D. L’aumento del moltiplicatore da 100 a 160 incorpora o si aggiunge alla rivalutazione del 5% della
rendita catastale?
R. La rendita catastale deve essere prima rivalutata del 5%. Al risultato così ottenuto si applica il coefficiente di
160.
D. Con mia moglie, da cui sono legalmente separato, abbiamo una casa in comproprietà. Il giudice ha
assegnato la casa a mia moglie per cui lei ha, a mio parere, un diritto reale di godimento, assimilabile
all’usufrutto. Non tocca a lei pagare l’IMU e avere le detrazioni, senza che io sia coinvolto nelle spese e
debba pagare la mia quota?
R. Ai soli fini dell’IMU l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni
caso effettuata a titolo di diritto di abitazione per cui compete al coniuge assegnatario il pagamento dell’IMU
indipendentemente dalla quota di possesso.
D. Sono proprietario di un unico immobile ma non vi risiedo, perché l’immobile è locato ad altra
persona: l’IMU che pagherò sarà su “prima casa” o sarà considerata come seconda abitazione?
R. Sarà trattata come seconda casa e di conseguenza verrà applicata l’aliquota di base allo 0,76%
D. In caso di variazione avvenuta nel 2011 deve essere inviata la dichiarazione Ici entro la scadenza per la
presentazione della dichiarazione dei redditi 2012, e, per i casi previsti, la dichiarazione Imu dovrà essere
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spedita per le variazioni dal 1º gennaio 2012 entro settembre 2012? Può quindi accadere che debbano
essere inviate due dichiarazioni con la stessa scadenza?
R. Nel 2012 occorrerà presentare la dichiarazione relativa alle variazioni intervenute nel 2011. Tali dichiarazioni
restano valide «in quanto compatibili» ai fini Imu. Il decreto di approvazione della dichiarazione Imu prevederà
i casi in cui c'è l'obbligo di presentazione della dichiarazione. Per l'Imu è previsto l'obbligo di presentazione
della dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute
variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Per il 2012 è previsto un regime transitorio, che
impone di presentare la dichiarazione, relativa agli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1º
gennaio 2012, entro il 30 settembre 2012.
D. Vorrei sapere se nel conteggio della mia Imu posso (o devo) conteggiare anche mio figlio che nascerà
a giugno.
R. Il comma 10 dell'articolo 13 del Dl 201/2011, dopo le modifiche apportate da Dl 16/2012, prevede che per
gli anni 2012 e 2013 la detrazione unica per tutti di 200 euro è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età
non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale. Come per la detrazione di base di 200 euro anche per la
maggiorazione di 50 euro vale il criterio pro quota per mesi: tale detrazione deve quindi essere rapportata ai
mesi dell’anno in cui ricorrono le condizioni sopra indicate (età inferiore a 26 anni e residenza con dimora
abituale); per calcolare il mese occorre la presenza del figlio per almeno 15 giorni.
D. Io e mia moglie abbiamo la residenza in due abitazioni differenti all'interno dello stesso Comune.
Pagheremo l'aliquota prima casa sui due immobili?
R. Il comma 2 dell'articolo 13 del Dl 201/2011, dopo le modifiche apportate da Dl 16/2012, prevede che nel
caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in
immobili diversi situati nello stesso Comune, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative
pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
D. Nella sezione «Imu - Detrazioni», a giugno, bisogna indicare il 50% o 100 per cento. Ad esempio, con
due figli bisogna indicare 150 o 300 euro?
R. A giugno verrà indicato il 50 per cento. Quindi nel caso posto indicherà 150 euro, a meno che non venga
scelta il versamento in tre rate: in questo caso andrà indicato 100.
D. Sono proprietaria di un immobile avuto in donazione da mio padre, con usufruttuaria mia madre.
L'immobile è in fase di ristrutturazione, ferma per la crisi. Come mi verrà calcolata l'Imu, visto che non
ci abito e non è finita la casa?
R. Il soggetto passivo nei confronti dell'Imu è la madre in quanto titolare del diritto reale (presumo al 100%).
Per quanto riguarda gli immobili oggetto di ristrutturazione, è possibile agire in due modi: 1) se la
ristrutturazione è totale si dovrà calcolare l'Imu sul valore dell'area fabbricabile determinata secondo criteri di
mercato fino alla data di ultimazione lavori. 2) se la ristrutturazione è parziale ma causa l'inagibilità o
l'inabitabilità del fabbricato, si potrà calcolare l'Imu sulla base imponibile scontata del 50 per cento,
presentando apposita dichiarazione al comune.
D. Se due coniugi risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente in due immobili diversi situati
nello stesso comune possono usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale?
R. Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano
abitualmente e risiedono anagraficamente e nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la
dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per
l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano solo per un solo
immobile.
D. Se due coniugi risiedono in due immobili diversi situati in diversi comuni in che modo possono
usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale? E, inoltre, se i due coniugi hanno due figli di età
non superiore a 26 anni chi usufruirà della maggiorazione?
R. Nel caso in questione gli immobili sono situati in comuni diversi e, pertanto, entrambi i coniugi possono
usufruire dell’aliquota ridotta e della detrazione prevista per l’abitazione principale. Per quanto riguarda la
maggiorazione per i figli si precisa che essa spetterà al coniuge per l’immobile in cui i figli dimorano
abitualmente e risiedono anagraficamente.
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D. Se un soggetto risiede anagraficamente in un immobile di sua proprietà ma dimora abitualmente, per
motivi di lavoro, in un immobile di cui non è proprietario situato in un comune diverso, per il pagamento
dell’IMU può usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale?
R. Le agevolazioni per l’abitazione principale possono essere usufruite soltanto dal soggetto proprietario che vi
dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente. Pertanto, nel caso di specie, non ricorrendo i requisiti
prescritti, il contribuente sarà tenuto a pagare l’IMU senza usufruire delle agevolazioni in discorso,
considerando l’immobile come abitazione a disposizione.
COME INFORMARSI
Per ottenere ulteriori informazioni relative all’IMU rivolgersi agli sportelli
dell’Ufficio Tributi del Comune nei seguenti orari di apertura:
Lunedì:
dalle ore 8.30 alle ore 12.30
dalle ore 15.00 alle ore 19.00
dalle ore 8.30 alle ore 12.30
dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Mercoledì:
Venerdì:
Numeri di telefono: 02/9278.334-335-289-274-248
Oppure sul sito internet del Comune:
www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
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Scarica

Opuscolo IMU 2012 - Comune di Cernusco sul Naviglio