CONDIZIONI GENERALI DI AFFARI Helios Italia s.p.a. 1. OGGETTO DELLE CONDIZIONI (1) Le condizioni generali d’affari (di seguito: condizioni) regolano tutte le attività (vendita, consegna, ecc.) della ditta Helios Italia s.p.a. (di seguito fornitore) con gli acquirenti. Eventuali aggiunte o modifiche delle condizioni, in particolare deroghe delle condizioni da parte dell’acquirente, richiedono il consenso scritto del fornitore. Nella consegna delle ordinazioni da parte dell’acquirente, quest’ultimo accetta queste condizioni che anche lo impegnano legalmente. (2) Se una o più norme di queste condizioni è totalmente o in parte non valida, ciò non pregiudica la validità delle altre condizioni. In questo caso, la norma non valida è sostituita da una norma che più si avvicina allo scopo commerciale della norma non valida. In caso di dubbio, le singole norme vengono interpretate il più vicino possibile allo scopo commerciale della norma non valida. (3) Queste condizioni valgono anche per tutte le attività future e le relazioni commerciali con gli acquirenti. 2. OFFERTA E ORDINAZIONE (1) Le offerte non sono vincolanti per quanto riguarda il prezzo, la quantità, la consegna e il tempo di consegna, tranne se sono espressamente contrassegnate come vincolanti. Il fornitore deve confermare l'ordinazione dell’acquirente per iscritto, altrimenti il contratto non viene stipulato. (2) I dati dei cataloghi, gli opuscoli e simili, nonché anche le dichiarazioni orali o scritte del fornitore, sono vincolanti solo se ciò è esplicitamente menzionato o indicato nella conferma d'ordinazione. (3) Se una conferma d'ordinazione si differenzia dall’ordinazione, tale variazione viene considerata come accettata dall'acquirente se quest’ultimo non esprime obiezioni immediatamente. (4)Scostamenti non significativi dell'offerta rimangono riservati. (5) Gli errori palesi nelle offerte, conferme o fatture si potranno in qualsiasi momento correggere senza l’approvazione dell’acquirente. (6) Il fornitore viene esclusivamente rappresentato da una persona o organo autorizzato. Le dichiarazioni e le indicazioni dei dipendenti del fornitore non sono vincolanti senza autorizzazione scritta da parte di una persona autorizzata o organo del fornitore. Tutte le modifiche contrattuali iniziano a valere solo dopo una conferma scritta della persona o organo autorizzato del fornitore. (7) Se la conferma dell’ordinazione non viene rilasciata, si considera che il contratto viene stipulato inviando la merce ordinata da parte del fornitore. 3. PREZZI (1) Il prezzo di vendita è il prezzo in vigore alla data del contratto, ovvero il prezzo indicato nell'offerta. Tutti i prezzi indicati dal fornitore sono IVA esclusa, salvo diversamente specificato. Salvo diverso accordo, il prezzo non include la consegna e i costi di trasporto e di assicurazione; tali costi vengono fatturati separatamente. (2) Se i costi del lavoro o altri costi di produzione (per esempio il costo delle materie prime, energia, trasporto, finanziamento, ecc.) e che non sono non nella zona d’influenza del fornitore (ad esempio contratto collettivo, salari), aumentano nel periodo che intercorre tra la conferma dell'ordinazione e la data di consegna, il fornitore ha diritto di adattare il prezzo di vendita e questi prezzi validi per tutte le consegne successive. Per ulteriori consegne o servizi, il fornitore ha diritto ad un adeguamento dei prezzi, come citato sopra. (3) La base per il calcolo del prezzo è il peso in kg, pezzi o volume in litri, determinato al momento della spedizione. (4) A meno che non sia concordato diversamente, il fornitore si riserva il diritto di addebitare 50 € per le ordinazioni con un valore netto di meno di 500 €. 4. CONSEGNA (1) L'offerta è "franco fabbrica" (ex works) salvo diverso accordo. (2) Nel caso in cui il fornitore svolga il trasporto a proprie spese, ha diritto al risarcimento di tutte le spese di trasporto. (3) Le date di consegna indicate dal fornitore generalmente non sono vincolanti. I tempi di consegna possono essere determinati solo quando vengono definiti tutti i dettagli della consegna, in particolare la località e il trasporto. Il fornitore potrà modificare il termine di consegna, se necessario. Le norme dei termini di consegna non sono un elemento essenziale di comune accordo tra l'acquirente e il fornitore. (4) Nel caso in cui il fornitore sia in ritardo con la consegna di più di 14 giorni, l'acquirente può recedere dal contratto solo sulla base di una comunicazione scritta, vale a dire dopo la scadenza di 14 giorni per la corretta esecuzione del contratto. (5) In caso di ostacoli imprevisti per la consegna della merce (scioperi, interruzioni del funzionamento dello stabilimento, l'interruzione della fornitura di materie prime, mancanza di materie prime, interventi degli organi statali, ingorghi, ecc., o in caso di cause di forza maggiore), il fornitore ha il diritto, in conformità con ciò di prolungare il periodo di tempo della consegna o di recedere totalmente o parzialmente dalla consegna, senza alcun obbligo di risarcimento. (6) Se l'acquirente non ritira le quantità ottenute entro il periodo di tempo stabilito, il fornitore ha diritto ad un risarcimento forfettario pari al 25% del valore dell’ordinazione. Il fornitore non perde i diritti per eventuali rivendicazioni di risarcimenti successivi. In caso di ritardo da parte dell’acquirente, il rischio di danni accidentali o di distruzione della merce passa all’acquirente dalla data in cui le merci sono disponibili per il ritiro. (7) In caso di ritardo nel pagamento da parte dell'acquirente, il fornitore ha il diritto di bloccare la consegna successiva della merce. Tutte le fatture finora ancora non pagate dell’acquirente senza comunicazione scritta al fornitore rientrano nel pagamento immediato. (8) La consegna della merce può deviare quantificamene + / - del 10% della quantità ordinata. In caso di distacco della quantità dai parametri di cui sopra, l'acquirente ha il diritto di recedere dal contratto o di richiedere il risarcimento danni al fornitore. (9) Il fornitore si riserva il diritto di modificare le offerte di prodotti, nonché della consegna della merce minimamente modificata (a seconda del catalogo valido in quel momento), senza informarne l’acquirente. 5. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO (1) Se l'acquirente organizza il trasporto personalmente o tramite un trasportatore, il rischio "franco fabbrica" viene trasferito sull’acquirente (Incoterms 2010). (2) Se il fornitore effettua il trasporto, il rischio passa all'acquirente della destinazione (prima dello scarico); il fornitore non è tenuto a scaricare la merce. Tuttavia, se il trasporto viene effettuato da un trasportatore (ad esempio tramite ferrovia o camion), il rischio passa all'acquirente quando la merce gli è disponibile. Helios Italia S.p.A. società unipersonale • Via Vittorio Veneto 87, 34170 Gorizia, Italia • T +39 0481 594300 F +39 0481 594312 • [email protected] • www.heliositalia.it Cod. Fisc. e Reg. Imp. GO 00671910305 • P.IVA IT 00671910305 • Meccanografico GO 009452 • Cap. Soc. € 120.000 i.v. (3) Se l’acquirente vuole assicurare la merce, deve ordinare e pagare l'assicurazione. 6. TERMINI DI PAGAMENTO (1) Nel caso in cui il pagamento viene accordato tramite fattura, l'acquirente deve pagare quanto dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. Gli sconti cassa sono validi solo nel caso di un accordo scritto tra l'acquirente e il fornitore. Tutti gli sconti concordati diventano non validi se non viene preavvisato in forma scritta il fornitore, ossia nel caso in cui l’acquirente sia in ritardo con i pagamenti a cui è tenuto. (2) Nel caso in cui l'acquirente sia in ritardo con i pagamenti, gli vengono addebitati gli interessi di mora. Oltre agli interessi di mora, il fornitore ha diritto al rimborso di eventuali danni aggiuntivi. (3) In caso di ragionevole dubbio circa la solvibilità dell’acquirente, il fornitore può senza preavviso recedere dalle ordinazioni confermate e dagli accordi già conclusi sulla fornitura, tenendo conto dell’eventuale prepagamento. Tutti gli obblighi non pagati da parte dell'acquirente rientrano nel pagamento immediato. (4) A meno che non sia concordato diversamente, tutti i pagamenti sono dovuti in Euro. (5) Le persone non autorizzate, impiegati del fornitore, hanno il diritto di accettare il prezzo di acquisto solo dietro espressa autorizzazione della persona autorizzata del fornitore. 7. GARANZIA DEI DIFETTI (1) In caso di obiezione alla qualità delle merci fornite, l’acquirente è tenuto ad inviare al fornitore entro 8 giorni, a partire dalla consegna della merce, un reclamo scritto con i dati identificativi della merce reclamata e indicando le ragioni del reclamo. Il fornitore non si assume alcuna responsabilità per eventuali difetti derivanti da un uso improprio della merce e per la merci di cui è scaduto il termine di scadenza. Nei casi in cui i modi di comportamento dell’acquirente siano in disaccordo con le norme indicate sopra, sono esclusi tutti i diritti di garanzia o domande di risarcimento. L'acquirente deve dimostrare che il difetto esisteva già al momento della consegna. (2) L'acquirente deve inviare i campioni delle merci difettose con avviso a proprie spese e rischio. (3) I difetti immateriali (quali piccole differenze di colore, difetti che scompaiono nel tempo o che l’acquirente può risolvere assieme al fornitore con il minimo sforzo) non conferiscono all'acquirente nessun diritto di richiesta di risarcimento nei confronti del fornitore. (4) La merce del fornitore è prodotta come indicata nell’ordinazione e nelle specificazioni del prodotto. Ogni prodotto deve includere le istruzioni del fornitore per quanto riguarda l'uso. Nel caso in cui vi sia una deviazione dalle istruzioni per l'uso, il fornitore non è responsabile dei danni. Questo vale in particolare quando si aggiungono diluenti, ammorbidenti, additivi o altri ingredienti che non sono stati acquistati dal fornitore. Il fornitore non si assume alcuna responsabilità o garanzia per l'uso che non è specifico per un dato prodotto. (5) È esclusa la garanzia del venditore per la merce consegnata, così come tutte le richieste di risarcimento danni dell’acquirente, se non è possibile eseguire l'ispezione della merce (ad esempio, a causa di ulteriori elaborazioni). (6) Se la merce risulta difettosa a causa di una terza persona, l'acquirente non ha diritto di chiedere un risarcimento al fornitore ma a colui che ha causato il difetto. (7) Ad eccezione dei casi in cui l'acquirente ha il diritto legale di recedere dal contratto, il fornitore in questi casi ha diritto alla riparazione della merce, sostituzione della merce o di ridurre il prezzo delle merci. (8) Il fornitore non sarà responsabile per i difetti derivanti dalla sfera dell’acquirente. (9) L'acquirente può richiedere il risarcimento monetario invece di esercitare il diritto cauzionale solo nel caso di negligenza o comportamento malevolo del fornitore. (10) Le richieste di risarcimento danni nei confronti del fornitore possono essere presentate dall’acquirente solo direttamente. Tutte le richieste di cauzione cadono in prescrizione 12 mesi dopo la consegna, e in ogni caso entro la data di scadenza che è riportata sulla merce. 8. RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI (1) Nella misura legalmente consentita le richieste di risarcimento danni nei confronti del fornitore sono limitate a negligenza e comportamenti dannosi. La comprovazione dell'onere è a carico dell'acquirente. (2) Nella misura legalmente consentita le richieste di risarcimento danni sono limitate ai danni ragionevolmente prevedibili fino alla quota del valore della merce. (3) L'acquirente deve esaminare la merce secondo lo scopo d'uso. Il fornitore non sarà responsabile di un controllo insufficiente. (4) I Nella misura legalmente consentita il fornitore non sarà responsabile di eventuali violazioni dei diritti da parte di terzi. (5) Nella misura legalmente consentita le richieste di risarcimento danni cadono in prescrizione dopo 6 mesi dalla notifica ufficiale del difetto da parte della parte lesa; in ogni caso cadono in prescrizione dopo 3 anni dalla esecuzione o dalla consegna. 9. LA RESPONSABILITÀ PER I PRODOTTI (1) Questa clausola 9 si applica soltanto in tali giurisdizioni, in cui ci sono leggi specifiche in materia di responsabilità dei prodotti per i consumatori. (2) Nella misura legalmente consentita tutte le richieste di risarcimento danni degli acquirenti e di terzi che si basano su responsabilità giuridicamente definite per i prodotti, non obbligano il fornitore, tranne se l’accusatore dimostra che il difetto è stato causato da parte del fornitore e per sua negligenza. (3) Indipendentemente dal precedente articolo 9.2, la responsabilità del prodotto per danni sulle merci, che vengono sono utilizzate nell’attività, è regolata al precedente punto 8. (4) Nel caso in cui l'acquirente vende la merce a terzi, l'acquirente si impegna di escludere la responsabilità dei danni al fornitore. Nel caso in cui l'acquirente non faccia questo, sarà responsabile per tutti i danni che per questo potrebbero insorgere al fornitore. 10. DIVIETO DI COMPENSAZIONE E TRATTENIMENTO DEI PAGAMENTI (1) La cessione delle richieste di pagamento degli acquirenti verso il fornitore a terze persone è vietata senza l'espresso consenso scritto del fornitore. (2) Senza l'espresso consenso del fornitore non è possibile alcun compenso da parte di terze persone. (3) Le richieste legali dell’acquirente non danno diritto all'acquirente di sospendere il pagamento dell’intero prezzo d'acquisto, ma solo di una parte adeguatamente proporzionale del prezzo di acquisto. Gli altri pagamenti devono essere realizzati immediatamente. 11. RESTRIZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ (1) La merce venduta resta di proprietà del fornitore anche dopo la consegna della merce nella destinazione Helios Italia S.p.A. società unipersonale • Via Vittorio Veneto 87, 34170 Gorizia, Italia • T +39 0481 594300 F +39 0481 594312 • [email protected] • www.heliositalia.it Cod. Fisc. e Reg. Imp. GO 00671910305 • P.IVA IT 00671910305 • Meccanografico GO 009452 • Cap. Soc. € 120.000 i.v. dell’acquirente e cioè fino a quando l ’acquirente non paga il prezzo di acquisto totale. (2) L'acquirente ha il diritto di utilizzare la merce entro le normali attività commerciali, ma la merce non deve essere data in pegno o come cauzione. L'esecuzione da parte di altri creditori deve essere comunicata immediatamente al fornitore. L'acquirente è tenuto a comunicare al fornitore i nomi e gli indirizzi dei clienti, così come tutta la scorta e l'importo dei crediti risultanti dalla rivendita. Nella misura legalmente consentita tutti i crediti nei confronti dell'acquirente derivanti dal mancato pagamento della merce, il fornitore può richiederli ai debitori dell’acquirente. L'acquirente è tenuto a informare i loro clienti attuali e potenziali per quanto riguarda i termini di cui sopra. (3) L'acquirente (il gestore provvisorio, curatore della massa fallimentare) deve, in ogni caso di ritardo del pagamento, soprattutto in caso fallimentare, concedere al fornitore l’accesso alla sua merce e prodotti fabbricati con la merce. Inoltre, l'acquirente deve comunicare al fornitore tutti i libri contabili e consegnargli tutte le informazioni necessarie rilevanti per l'esclusione dei debiti del fornitore dalla massa fallimentare. (4) Le formule e i modelli in ogni caso restano di proprietà del fornitore, anche se questi sono stati effettuati a spese dell’acquirente. 12. IMPACCHETTAMENTO/ CONTENITORI PRESTATI I contenitori che sono stati prestati all’acquirente devono essere restituiti a proprie spese, nelle stesse condizioni e utilizzabili per un uso immediato. I contenitori non devono essere utilizzati per altri scopi o per altri prodotti e / o non possono ricevere altri prodotti. I contenitori sono destinati esclusivamente al trasporto della merce fornita. Non è permesso rimuovere le etichette. 13. PROTEZIONE DEI DATI (1) L'acquirente accetta espressamente che le informazioni specifiche delle ordinazioni vengano conservate e trattate per mezzo di elaborazione dei dati e vengano trasmesse a Società collegate ai fini dell'esecuzione dell’ordinazione. (2) L'acquirente si impegna che tutte le informazioni derivanti dal rapporto commerciale, dalla documentazione contrattuale e qualsiasi altra informazione riguardante la loro cooperazione, le protegga come un segreto commerciale per tutta la durata del rapporto contrattuale e per almeno 5 anni dopo la sua conclusione. Come segreti commerciali si comprendono in particolare: i prezzi, i termini commerciali e le altre condizioni di vendita, le condizioni di promozione delle vendite e pubblicità, fatture, ordini di acquisto, lettere, verbali, documenti contrattuali e tutti gli altri dati in forma materializzata o non materializzata. Colui che viola i segreti commerciali è responsabile di tutti i danni materiali e morali al fornitore. assistente, agente, distributore, azienda figlia o altra azienda di connessione). Nel caso di servizi o di tentativo di commettere i reati di cui al comma precedente, il contratto già stipulato o in atto non è valido, se il contratto non è ancora valido si ritiene che il contratto non sia stato stipulato. 15. LIMITAZIONI DI CONSEGNA Il fornitore deve rispettare le sanzioni legali internazionali e i regolamenti che sono emessi nell'Unione europea, negli Stati Uniti e nelle Nazioni Unite. L'acquirente riconosce e conferma l'obbligo, e conferma che i prodotti acquistati dai fornitori non li utilizzerà in connessione con le entità sanzionate o Paese sanzionati (come di seguito definito). Inoltre, il fornitore è tenuto a non fornire i prodotti se sa che il suo cliente è coinvolto in affari con i clienti (persone fisiche, imprese, entità governative) della lista dei sanzionati in USA, Regno Unito, UE e ONU o dalla lista dei sanzionati ("ente sanzionato" ) o con i clienti provenienti da Cuba, Sudan, Iran o Myanmar, Siria o Corea del Nord o dalle loro agenzie governative ("Paese sanzionati"). 16 LUOGO DI ADEMPIMENTO, LUOGO DI COMPETENZA E LEGISLAZIONE APPLICABILE (1) Il luogo di esecuzione per la consegna e il pagamento è la sede del fornitore. (2) Il foro di competenza in relazione a qualsiasi controversia derivante dal presente contratto è Gorizia, Italia. Inoltre, il fornitore ha il diritto di far valere le proprie richieste nel luogo di competenza dell’acquirente. (3) Si fa uso della legge italiana. La convenzione di vendita ONU non si applica. Le presenti condizioni generali sono pubblicate sul sito web al seguente indirizzo www.heliositalia.it e valgono dal 1/03/ 2015 in poi. Helios Italia s.p.a. 14. CLAUSOLA ANTI-CORRUZIONE (1) Le parti si impegnano espressamente che per l'attuazione degli affari secondo questo contratto si astengono da qualsiasi atto che potrebbe avere carattere di corruzione. (2) Le parti si impegnano di non dare, promettere o ricevere alcun regalo o pagamento in contanti o qualche altro oggetto di valore, direttamente o indirettamente, tra di loro, o da qualche membro del personale o un altro dipendente di una delle parti contrattuali o di altra azienda (servizio , dipartimento, agenzia) o qualsiasi persona a scopo di corruzione al fine di indurre qualche membro del personale o un altro dipendente o cliente di abusare della sua posizione, in modo così da poter ottenere, conservare o indirizzare gli affari per il committente o per qualsiasi suo Helios Italia S.p.A. società unipersonale • Via Vittorio Veneto 87, 34170 Gorizia, Italia • T +39 0481 594300 F +39 0481 594312 • [email protected] • www.heliositalia.it Cod. Fisc. e Reg. Imp. GO 00671910305 • P.IVA IT 00671910305 • Meccanografico GO 009452 • Cap. Soc. € 120.000 i.v.