CONDIZIONI GENERALI DI AFFARI
Helios Italia s.p.a.
1. OGGETTO DELLE CONDIZIONI
(1) Le condizioni generali d’affari (di seguito: condizioni)
regolano tutte le attività (vendita, consegna, ecc.) della ditta
Helios Italia s.p.a. (di seguito fornitore) con gli acquirenti.
Eventuali aggiunte o modifiche delle condizioni, in
particolare
deroghe
delle
condizioni
da
parte
dell’acquirente, richiedono il consenso scritto del fornitore.
Nella consegna delle ordinazioni da parte dell’acquirente,
quest’ultimo accetta queste condizioni che anche lo
impegnano legalmente.
(2) Se una o più norme di queste condizioni è totalmente o
in parte non valida, ciò non pregiudica la validità delle altre
condizioni. In questo caso, la norma non valida è sostituita
da una norma che più si avvicina allo scopo commerciale
della norma non valida.
In caso di dubbio, le singole norme vengono interpretate il
più vicino possibile allo scopo commerciale della norma non
valida.
(3) Queste condizioni valgono anche per tutte le attività
future e le relazioni commerciali con gli acquirenti.
2. OFFERTA E ORDINAZIONE
(1) Le offerte non sono vincolanti per quanto riguarda il
prezzo, la quantità, la consegna e il tempo di consegna,
tranne se sono espressamente contrassegnate come
vincolanti. Il fornitore deve confermare l'ordinazione
dell’acquirente per iscritto, altrimenti il contratto non viene
stipulato.
(2) I dati dei cataloghi, gli opuscoli e simili, nonché anche le
dichiarazioni orali o scritte del fornitore, sono vincolanti solo
se ciò è esplicitamente menzionato o indicato nella
conferma d'ordinazione.
(3) Se una conferma d'ordinazione si differenzia
dall’ordinazione, tale variazione viene considerata come
accettata dall'acquirente se quest’ultimo non esprime
obiezioni immediatamente.
(4)Scostamenti non significativi dell'offerta rimangono
riservati.
(5) Gli errori palesi nelle offerte, conferme o fatture si
potranno in qualsiasi momento correggere senza
l’approvazione dell’acquirente.
(6) Il fornitore viene esclusivamente rappresentato da una
persona o organo autorizzato. Le dichiarazioni e le
indicazioni dei dipendenti del fornitore non sono vincolanti
senza autorizzazione scritta da parte di una persona
autorizzata o organo del fornitore.
Tutte le modifiche contrattuali iniziano a valere solo dopo
una conferma scritta della persona o organo autorizzato del
fornitore.
(7) Se la conferma dell’ordinazione non viene rilasciata, si
considera che il contratto viene stipulato inviando la merce
ordinata da parte del fornitore.
3. PREZZI
(1) Il prezzo di vendita è il prezzo in vigore alla data del
contratto, ovvero il prezzo indicato nell'offerta. Tutti i prezzi
indicati dal fornitore sono IVA esclusa, salvo diversamente
specificato. Salvo diverso accordo, il prezzo non include la
consegna e i costi di trasporto e di assicurazione; tali costi
vengono fatturati separatamente.
(2) Se i costi del lavoro o altri costi di produzione (per
esempio il costo delle materie prime, energia, trasporto,
finanziamento, ecc.) e che non sono non nella zona
d’influenza del fornitore (ad esempio contratto collettivo,
salari), aumentano nel periodo che intercorre tra la
conferma dell'ordinazione e la data di consegna, il fornitore
ha diritto di adattare il prezzo di vendita e questi prezzi
validi per tutte le consegne successive.
Per ulteriori consegne o servizi, il fornitore ha diritto ad un
adeguamento dei prezzi, come citato sopra.
(3) La base per il calcolo del prezzo è il peso in kg, pezzi o
volume in litri, determinato al momento della spedizione.
(4) A meno che non sia concordato diversamente, il
fornitore si riserva il diritto di addebitare 50 € per le
ordinazioni con un valore netto di meno di 500 €.
4. CONSEGNA
(1) L'offerta è "franco fabbrica" (ex works) salvo diverso
accordo.
(2) Nel caso in cui il fornitore svolga il trasporto a proprie
spese, ha diritto al risarcimento di tutte le spese di
trasporto.
(3) Le date di consegna indicate dal fornitore generalmente
non sono vincolanti. I tempi di consegna possono essere
determinati solo quando vengono definiti tutti i dettagli della
consegna, in particolare la località e il trasporto. Il fornitore
potrà modificare il termine di consegna, se necessario.
Le norme dei termini di consegna non sono un elemento
essenziale di comune accordo tra l'acquirente e il fornitore.
(4) Nel caso in cui il fornitore sia in ritardo con la consegna
di più di 14 giorni, l'acquirente può recedere dal contratto
solo sulla base di una comunicazione scritta, vale a dire
dopo la scadenza di 14 giorni per la corretta esecuzione del
contratto.
(5) In caso di ostacoli imprevisti per la consegna della
merce (scioperi, interruzioni del funzionamento dello
stabilimento, l'interruzione della fornitura di materie prime,
mancanza di materie prime, interventi degli organi statali,
ingorghi, ecc., o in caso di cause di forza maggiore), il
fornitore ha il diritto, in conformità con ciò di prolungare il
periodo di tempo della consegna o di recedere totalmente o
parzialmente dalla consegna, senza alcun obbligo di
risarcimento.
(6) Se l'acquirente non ritira le quantità ottenute entro il
periodo di tempo stabilito, il fornitore ha diritto ad un
risarcimento forfettario pari al 25% del valore
dell’ordinazione. Il fornitore non perde i diritti per eventuali
rivendicazioni di risarcimenti successivi. In caso di ritardo
da parte dell’acquirente, il rischio di danni accidentali o di
distruzione della merce passa all’acquirente dalla data in
cui le merci sono disponibili per il ritiro.
(7) In caso di ritardo nel pagamento da parte
dell'acquirente, il fornitore ha il diritto di bloccare la
consegna successiva della merce. Tutte le fatture finora
ancora non pagate dell’acquirente senza comunicazione
scritta al fornitore rientrano nel pagamento immediato.
(8) La consegna della merce può deviare quantificamene +
/ - del 10% della quantità ordinata.
In caso di distacco della quantità dai parametri di cui sopra,
l'acquirente ha il diritto di recedere dal contratto o di
richiedere il risarcimento danni al fornitore.
(9) Il fornitore si riserva il diritto di modificare le offerte di
prodotti, nonché della consegna della merce minimamente
modificata (a seconda del catalogo valido in quel
momento), senza informarne l’acquirente.
5. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO
(1) Se l'acquirente organizza il trasporto personalmente o
tramite un trasportatore, il rischio "franco fabbrica" viene
trasferito sull’acquirente (Incoterms 2010).
(2) Se il fornitore effettua il trasporto, il rischio passa
all'acquirente della destinazione (prima dello scarico); il
fornitore non è tenuto a scaricare la merce. Tuttavia, se il
trasporto viene effettuato da un trasportatore (ad esempio
tramite ferrovia o camion), il rischio passa all'acquirente
quando la merce gli è disponibile.
Helios Italia S.p.A. società unipersonale • Via Vittorio Veneto 87, 34170 Gorizia, Italia • T +39 0481 594300 F +39 0481 594312 •
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Cod. Fisc. e Reg. Imp. GO 00671910305 • P.IVA IT 00671910305 • Meccanografico GO 009452 • Cap. Soc. € 120.000 i.v.
(3) Se l’acquirente vuole assicurare la merce, deve ordinare
e pagare l'assicurazione.
6. TERMINI DI PAGAMENTO
(1) Nel caso in cui il pagamento viene accordato tramite
fattura, l'acquirente deve pagare quanto dovuto entro 30
giorni dal ricevimento della fattura. Gli sconti cassa sono
validi solo nel caso di un accordo scritto tra l'acquirente e il
fornitore. Tutti gli sconti concordati diventano non validi se
non viene preavvisato in forma scritta il fornitore, ossia nel
caso in cui l’acquirente sia in ritardo con i pagamenti a cui è
tenuto.
(2) Nel caso in cui l'acquirente sia in ritardo con i
pagamenti, gli vengono addebitati gli interessi di mora.
Oltre agli interessi di mora, il fornitore ha diritto al rimborso
di eventuali danni aggiuntivi.
(3) In caso di ragionevole dubbio circa la solvibilità
dell’acquirente, il fornitore può senza preavviso recedere
dalle ordinazioni confermate e dagli accordi già conclusi
sulla fornitura, tenendo conto dell’eventuale prepagamento.
Tutti gli obblighi non pagati da parte dell'acquirente
rientrano nel pagamento immediato.
(4) A meno che non sia concordato diversamente, tutti i
pagamenti sono dovuti in Euro.
(5) Le persone non autorizzate, impiegati del fornitore,
hanno il diritto di accettare il prezzo di acquisto solo dietro
espressa autorizzazione della persona autorizzata del
fornitore.
7. GARANZIA DEI DIFETTI
(1) In caso di obiezione alla qualità delle merci fornite,
l’acquirente è tenuto ad inviare al fornitore entro 8 giorni, a
partire dalla consegna della merce, un reclamo scritto con i
dati identificativi della merce reclamata e indicando le
ragioni del reclamo.
Il fornitore non si assume alcuna responsabilità per
eventuali difetti derivanti da un uso improprio della merce e
per la merci di cui è scaduto il termine di scadenza.
Nei casi in cui i modi di comportamento dell’acquirente
siano in disaccordo con le norme indicate sopra, sono
esclusi tutti i diritti di garanzia o domande di risarcimento.
L'acquirente deve dimostrare che il difetto esisteva già al
momento della consegna.
(2) L'acquirente deve inviare i campioni delle merci difettose
con avviso a proprie spese e rischio.
(3) I difetti immateriali (quali piccole differenze di colore,
difetti che scompaiono nel tempo o che l’acquirente può
risolvere assieme al fornitore con il minimo sforzo) non
conferiscono all'acquirente nessun diritto di richiesta di
risarcimento nei confronti del fornitore.
(4) La merce del fornitore è prodotta come indicata
nell’ordinazione e nelle specificazioni del prodotto. Ogni
prodotto deve includere le istruzioni del fornitore per quanto
riguarda l'uso. Nel caso in cui vi sia una deviazione dalle
istruzioni per l'uso, il fornitore non è responsabile dei danni.
Questo vale in particolare quando si aggiungono diluenti,
ammorbidenti, additivi o altri ingredienti che non sono stati
acquistati dal fornitore. Il fornitore non si assume alcuna
responsabilità o garanzia per l'uso che non è specifico per
un dato prodotto.
(5) È esclusa la garanzia del venditore per la merce
consegnata, così come tutte le richieste di risarcimento
danni dell’acquirente, se non è possibile eseguire
l'ispezione della merce (ad esempio, a causa di ulteriori
elaborazioni).
(6) Se la merce risulta difettosa a causa di una terza
persona, l'acquirente non ha diritto di chiedere un
risarcimento al fornitore ma a colui che ha causato il difetto.
(7) Ad eccezione dei casi in cui l'acquirente ha il diritto
legale di recedere dal contratto, il fornitore in questi casi ha
diritto alla riparazione della merce, sostituzione della merce
o di ridurre il prezzo delle merci.
(8) Il fornitore non sarà responsabile per i difetti derivanti
dalla sfera dell’acquirente.
(9) L'acquirente può richiedere il risarcimento monetario
invece di esercitare il diritto cauzionale solo nel caso di
negligenza o comportamento malevolo del fornitore.
(10) Le richieste di risarcimento danni nei confronti del
fornitore possono essere presentate dall’acquirente solo
direttamente. Tutte le richieste di cauzione cadono in
prescrizione 12 mesi dopo la consegna, e in ogni caso
entro la data di scadenza che è riportata sulla merce.
8. RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI
(1) Nella misura legalmente consentita le richieste di
risarcimento danni nei confronti del fornitore sono limitate a
negligenza e comportamenti dannosi. La comprovazione
dell'onere è a carico dell'acquirente.
(2) Nella misura legalmente consentita le richieste di
risarcimento danni sono limitate ai danni ragionevolmente
prevedibili fino alla quota del valore della merce.
(3) L'acquirente deve esaminare la merce secondo lo scopo
d'uso. Il fornitore non sarà responsabile di un controllo
insufficiente.
(4) I Nella misura legalmente consentita il fornitore non sarà
responsabile di eventuali violazioni dei diritti da parte di
terzi.
(5) Nella misura legalmente consentita le richieste di
risarcimento danni cadono in prescrizione dopo 6 mesi
dalla notifica ufficiale del difetto da parte della parte lesa; in
ogni caso cadono in prescrizione dopo 3 anni dalla
esecuzione o dalla consegna.
9. LA RESPONSABILITÀ PER I PRODOTTI
(1) Questa clausola 9 si applica soltanto in tali giurisdizioni,
in cui ci sono leggi specifiche in materia di responsabilità
dei prodotti per i consumatori.
(2) Nella misura legalmente consentita tutte le richieste di
risarcimento danni degli acquirenti e di terzi che si basano
su responsabilità giuridicamente definite per i prodotti, non
obbligano il fornitore, tranne se l’accusatore dimostra che il
difetto è stato causato da parte del fornitore e per sua
negligenza.
(3) Indipendentemente dal precedente articolo 9.2, la
responsabilità del prodotto per danni sulle merci, che
vengono sono utilizzate nell’attività, è regolata al
precedente punto 8.
(4) Nel caso in cui l'acquirente vende la merce a terzi,
l'acquirente si impegna di escludere la responsabilità dei
danni al fornitore.
Nel caso in cui l'acquirente non faccia questo, sarà
responsabile per tutti i danni che per questo potrebbero
insorgere al fornitore.
10. DIVIETO DI COMPENSAZIONE E TRATTENIMENTO
DEI PAGAMENTI
(1) La cessione delle richieste di pagamento degli
acquirenti verso il fornitore a terze persone è vietata senza
l'espresso consenso scritto del fornitore.
(2) Senza l'espresso consenso del fornitore non è possibile
alcun compenso da parte di terze
persone.
(3) Le richieste legali dell’acquirente non danno diritto
all'acquirente di sospendere il pagamento dell’intero prezzo
d'acquisto, ma solo di una parte adeguatamente
proporzionale del prezzo di acquisto.
Gli
altri
pagamenti
devono
essere
realizzati
immediatamente.
11. RESTRIZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ
(1) La merce venduta resta di proprietà del fornitore anche
dopo la consegna della merce nella destinazione
Helios Italia S.p.A. società unipersonale • Via Vittorio Veneto 87, 34170 Gorizia, Italia • T +39 0481 594300 F +39 0481 594312 •
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dell’acquirente e cioè fino a quando l ’acquirente non paga
il prezzo di acquisto totale.
(2) L'acquirente ha il diritto di utilizzare la merce entro le
normali attività commerciali, ma la merce non deve essere
data in pegno o come cauzione. L'esecuzione da parte di
altri creditori deve essere comunicata immediatamente al
fornitore.
L'acquirente è tenuto a comunicare al fornitore i nomi e gli
indirizzi dei clienti, così come tutta la scorta e l'importo dei
crediti risultanti dalla rivendita.
Nella misura legalmente consentita tutti i crediti nei
confronti dell'acquirente derivanti dal mancato pagamento
della merce, il fornitore può richiederli ai debitori
dell’acquirente.
L'acquirente è tenuto a informare i loro clienti attuali e
potenziali per quanto riguarda i termini di cui sopra.
(3) L'acquirente (il gestore provvisorio, curatore della massa
fallimentare) deve, in ogni caso di ritardo del pagamento,
soprattutto in caso fallimentare, concedere al fornitore
l’accesso alla sua merce e prodotti fabbricati con la merce.
Inoltre, l'acquirente deve comunicare al fornitore tutti i libri
contabili e consegnargli tutte le informazioni necessarie
rilevanti per l'esclusione dei debiti del fornitore dalla massa
fallimentare.
(4) Le formule e i modelli in ogni caso restano di proprietà
del fornitore, anche se questi sono stati effettuati a spese
dell’acquirente.
12. IMPACCHETTAMENTO/ CONTENITORI PRESTATI
I contenitori che sono stati prestati all’acquirente devono
essere restituiti a proprie spese, nelle stesse condizioni e
utilizzabili per un uso immediato. I contenitori non devono
essere utilizzati per altri scopi o per altri prodotti e / o non
possono ricevere altri prodotti. I contenitori sono destinati
esclusivamente al trasporto della merce fornita. Non è
permesso rimuovere le etichette.
13. PROTEZIONE DEI DATI
(1) L'acquirente accetta espressamente che le informazioni
specifiche delle ordinazioni vengano conservate e trattate
per mezzo di elaborazione dei dati e vengano trasmesse a
Società collegate ai fini dell'esecuzione dell’ordinazione.
(2) L'acquirente si impegna che tutte le informazioni
derivanti dal rapporto commerciale, dalla documentazione
contrattuale e qualsiasi altra informazione riguardante la
loro cooperazione, le protegga come un segreto
commerciale per tutta la durata del rapporto contrattuale e
per almeno 5 anni dopo la sua conclusione. Come segreti
commerciali si comprendono in particolare: i prezzi, i termini
commerciali e le altre condizioni di vendita, le condizioni di
promozione delle vendite e pubblicità, fatture, ordini di
acquisto, lettere, verbali, documenti contrattuali e tutti gli
altri dati in forma materializzata o non materializzata. Colui
che viola i segreti commerciali è responsabile di tutti i danni
materiali e morali al fornitore.
assistente, agente, distributore, azienda figlia o altra
azienda di connessione).
Nel caso di servizi o di tentativo di commettere i reati di cui
al comma precedente, il contratto già stipulato o in atto non
è valido, se il contratto non è ancora valido si ritiene che il
contratto non sia stato stipulato.
15. LIMITAZIONI DI CONSEGNA
Il fornitore deve rispettare le sanzioni legali internazionali e i
regolamenti che sono emessi nell'Unione europea, negli
Stati Uniti e nelle Nazioni Unite.
L'acquirente riconosce e conferma l'obbligo, e conferma
che i prodotti acquistati dai fornitori non li utilizzerà in
connessione con le entità sanzionate o Paese sanzionati
(come di seguito definito). Inoltre, il fornitore è tenuto a non
fornire i prodotti se sa che il suo cliente è coinvolto in affari
con i clienti (persone fisiche, imprese, entità governative)
della lista dei sanzionati in USA, Regno Unito, UE e ONU o
dalla lista dei sanzionati ("ente sanzionato" ) o con i clienti
provenienti da Cuba, Sudan, Iran o Myanmar, Siria o Corea
del Nord o dalle loro agenzie governative ("Paese
sanzionati").
16
LUOGO
DI
ADEMPIMENTO,
LUOGO
DI
COMPETENZA E LEGISLAZIONE APPLICABILE
(1) Il luogo di esecuzione per la consegna e il pagamento è
la sede del fornitore.
(2) Il foro di competenza in relazione a qualsiasi
controversia derivante dal presente contratto è Gorizia,
Italia. Inoltre, il fornitore ha il diritto di far valere le proprie
richieste nel luogo di competenza dell’acquirente.
(3) Si fa uso della legge italiana. La convenzione di vendita
ONU non si applica.
Le presenti condizioni generali sono pubblicate sul sito
web al seguente indirizzo www.heliositalia.it e valgono dal
1/03/ 2015 in poi.
Helios Italia s.p.a.
14. CLAUSOLA ANTI-CORRUZIONE
(1) Le parti si impegnano espressamente che per
l'attuazione degli affari secondo questo contratto si
astengono da qualsiasi atto che potrebbe avere carattere di
corruzione.
(2) Le parti si impegnano di non dare, promettere o ricevere
alcun regalo o pagamento in contanti o qualche altro
oggetto di valore, direttamente o indirettamente, tra di loro,
o da qualche membro del personale o un altro dipendente
di una delle parti contrattuali o di altra azienda (servizio ,
dipartimento, agenzia) o qualsiasi persona a scopo di
corruzione al fine di indurre qualche membro del personale
o un altro dipendente o cliente di abusare della sua
posizione, in modo così da poter ottenere, conservare o
indirizzare gli affari per il committente o per qualsiasi suo
Helios Italia S.p.A. società unipersonale • Via Vittorio Veneto 87, 34170 Gorizia, Italia • T +39 0481 594300 F +39 0481 594312 •
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