Previdenza professionale
Informazioni utili
sul 2° pilastro/
Previdenza professionale obbligatoria (LPP)
in Svizzera
Stato gennaio 2016
Sommario
Il 2° pilastro nel sistema previdenziale svizzero
3
Obbligo di contribuzione previsto dalla legge 4
Salario assicurato obbligatoriamente 6
Prestazioni della LPP 8
Esempio di certificato della cassa pensione 10
Basi per il finanziamento 12
Diritto all’avere della cassa pensione 14
Altri capisaldi della LPP 16
AXA non si assume alcuna responsabilità in merito all’esaustività
e alla correttezza dei dati del presente documento. A tal riguardo
fanno sempre stato le vigenti leggi e ordinanze. Stato gennaio 2016.
Il 2° pilastro
nel sistema previdenziale svizzero/
La Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP)
è una legge quadro contenente prescrizioni minime per gli istituti di previdenza.
In Svizzera l’assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità si
fonda sul cosiddetto sistema dei tre
pilastri previsto dalla Costituzione
federale.
Il 2° pilastro serve a garantire il mantenimento del tenore di vita di chi lavora e
dei suoi familiari. È strutturato in una
parte obbligatoria e in una sovraobbliga­
toria (facoltativa).
La struttura del sistema previdenziale svizzero
Previdenza commisurata alle esigenze
1° pilastro
2° pilastro
3° pilastro
Previdenza statale
Previdenza professionale
Previdenza privata
Obbligatoria
AVS/AI
Prestazioni
complementari
(PC)
Responsabilità dello Stato
Contributi AVS/AI
–Datore di lavoro e dipendenti: 50 % cad.
–Indipendenti e persone che non svolgono un’attività lucrativa:
a totale carico dell’assicurato
Contributi PC
Finanziati con le entrate fiscali della
Confederazione e dei cantoni
Rendita di vecchiaia
Rendita per figli
Rendita d’invalidità
Rendita per figli d’invalido
Rendita per vedove/vedovi
Rendita per orfani
Facoltativa
Obbligatoria
LPP/LAINF
Previdenza
sovraobbligatoria
Responsabilità del datore di lavoro
Contributi LAINF
–Infortuni professionali: datore di lavoro
–Infortuni non professionali: dipendenti
Contributi LPP
–Datore di lavoro e dipendenti:
il contributo del datore di lavoro deve
essere almeno pari a tutti i contributi
versati dai suoi dipendenti.
–Indipendenti:
a totale carico dell’assicurato
Indennità giornaliera
Rendita/capitale di vecchiaia
Rendita per figli di pensionato
Rendita d’invalidità
Rendita per figli d’invalido
Rendita per vedove/vedovi
Rendita per orfani
Previdenza vincolata
(pilastro 3a)
Previdenza libera
(pilastro 3b)
Responsabilità personale
A totale carico dell’assicurato
(per colmare eventuali lacune previdenziali
individuali)
Soluzione assicurativa o bancaria
Risparmi e valori patrimoniali di ogni tipo
3
Obbligo di contribuzione previsto dalla legge/
La responsabilità di una corretta copertura assicurativa nella previdenza professionale spetta ai datori
di lavoro svizzeri.
Datore di lavoro
Indipendenti
Chi impiega personale soggetto all’obbligo
dell’assicurazione nel 2° pilastro deve
versare almeno la metà dei contributi
dovuti alla previdenza professionale.
I lavoratori indipendenti hanno la possibilità di affiliarsi facoltativamente alla
LPP.
Dipendenti
Disoccupati
Dal 1° luglio 1997 la previdenza professionale è obbligatoria anche per quei disoccupati che hanno diritto alle indennità
giornaliere dell’assicurazione contro la
disoccupazione e che hanno un salario
giornaliero determinante (indennità giornaliera di disoccupazione, eventualmente
sommata al guadagno accessorio oppure
al guadagno conseguito seguendo un
Sono assicurati:
programma occupazionale) superiore
i rischi di decesso e d’invalidità dal
1° gennaio successivo al compimento all’importo limite di CHF 81.20. La previdenza comprende la copertura in caso
del 17° anno d’età
le prestazioni di vecchiaia dal 1° gennaio d’invalidità e di decesso (senza previdenza
successivo al compimento del 24° anno per la vecchiaia).
d’età
Devono essere assicurati obbligatoriamente i dipendenti che percepiscono
un salario annuo AVS superiore a
CHF 21 150.– (6 ∕8 dell’importo massimo
della rendita di vecchiaia AVS risultante
all’1.1.2016).
Eccezioni:
contratti di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a 3 mesi
attività esclusivamente accessoria
(se si è già assicurati obbligatoriamente tramite l’attività lucrativa principale o se si esercita un’attività lucrativa indipen-
dente a titolo principale)
in caso d’invalidità di almeno il 70 %
Circa una donna su due,
ma solo un uomo su sette
lavorano a tempo parziale.
4
Durata dell’assicurazione
Copertura suppletiva
Inizio
L’assicurazione obbligatoria decorre dal
momento in cui inizia il rapporto di lavoro;
per i beneficiari d’indennità giornaliere
dell’assicurazione contro la disoccupazione, invece, l’inizio decorre dal primo
giorno in cui vengono versate le indennità.
Dopo lo scioglimento del rapporto di
previdenza la persona rimane assicurata
per un mese per i rischi d’invalidità e di
decesso presso il suo istituto di previdenza
(copertura suppletiva). Se essa inizia un
nuovo rapporto di lavoro prima che scada
questo mese, è competente il nuovo istituto di previdenza.
Fine
L’obbligo di assicurazione termina quando
viene raggiunta l’età ordinaria di pensionamento, sciolto il rapporto di lavoro o
non viene più conseguito il salario minimo.
Termina anche quando la persona assicurata non ha più diritto alle indennità
giornaliere dell’assicurazione contro la
disoccupazione perché il relativo termine
quadro è scaduto.
Status lavorativo
Grado di occupazione
5,0 %
Donne
13,2 %
79,8 %
2,1 %
Indipendenti
Familiari che lavorano
nell’azienda
Dipendenti
Apprendisti
41,4
33,2
Uomini
25,4
85,7
Totale
8,7
65,3
0%
20 %
40 %
20,0
60 %
Tempo pieno 90 – 100 %
Tempo parziale 50 – 89 %
Tempo parziale inferiore a 50 %
Fonte: UST 2014
Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS) 2013
Fonte: UST 2014
80 %
5,5
14,7
100 %
Salario assicurato obbligatoriamente/
La LPP stabilisce le prescrizioni minime. Tutte le casse pensione devono pertanto versare la componente
obbligatoria del 2° pilastro. Inoltre, il cosiddetto regime sovraobbligatorio consente di usufruire di prestazioni supplementari.
Salario annuo assicurato
Importi limite
Il salario assicurato (detto anche salario
coordinato) è quella parte del salario
annuo AVS compresa fra i 7∕8 e il triplo
dell’importo massimo della rendita
annua di vecchiaia AVS vigente in quel
momento (dall’1.1.2016 compresa fra
CHF 24 675.– e CHF 84 600.–, quindi al
massimo CHF 59 925.–). Se il salario
coordinato così calcolato è inferiore
a 1∕8 dell’importo massimo della rendita
di vecchiaia AVS (dall’1.1.2016 pari a
CHF 3 525.–) deve essere arrotondato
a questa somma.
Il Consiglio federale può adattare gli importi limite determinanti per la previdenza
professionale obbligatoria agli aumenti
della rendita minima di vecchiaia AVS.
Per stabilire il limite superiore del salario
assicurato è possibile tener conto della
generale evoluzione dei salari. Il salario
assicurabile dei dipendenti o il reddito
assicurabile dei lavoratori indipendenti
è limitato al decuplo dell’importo limite
superiore (= CHF 846 000.–).
6
Salario coordinato
Le componenti salariali superiori al limite massimo LPP non sono
coperte dalla parte obbligatoria del 2° pilastro.
15 400.–
CHF 84 600.–
Salario coordinato
= Salario LPP
= Salario assicurato
59 925.–
59 925.–
25 325.–
CHF 24 675.–
Salario AVS
3 525.–*
3 525.–*
21 150.–
24 675.–
24 675.–
24 675.–
24 675.–
21 151.–
28 200.–
50 000.–
84 600.–
100 000.–
* Per gli importi compresi tra CHF 21 151.– e CHF 28 200.–, il salario minimo assicurato LPP
è costantemente pari a CHF 3525.–.
Componente salariale non assicurata obbligatoriamente
Salario coordinato (salario LPP assicurato obbligatoriamente)
Componente salariale libera senza obbligo di assicurazione
7
Prestazioni della LPP/
Tutte le persone impiegate ricevono ogni anno un certificato della cassa pensione. Questo dà informazioni
in merito alle prestazioni obbligatorie e a eventuali prestazioni sovraobbligatorie attese. I dati contenuti in
questo opuscolo si riferiscono unicamente alla previdenza professionale obbligatoria secondo la legge.
Per la vecchiaia
Rendita di vecchiaia
Il diritto alla rendita di vecchiaia inizia
normalmente a 65 anni compiuti per gli
uomini e a 64 anni compiuti per le donne.
Il regolamento della cassa pensione/
dell’istituto di previdenza può prevedere
che il diritto alla rendita sorga al termine
dell’attività lavorativa, al più presto però
al compimento del 58° anno di età.
L’ammontare della rendita di vecchiaia
dipende:
dall’avere di vecchiaia disponibile all’età di pensionamento;
dall’aliquota di conversione in
percentuale applicata all’avere di vecchiaia.
Donne (64) /Uomini (65)
Tasso di interesse minimo
per l’avere di vecchiaia
Aliquota di conversione minima
per l’età ordinaria di pensionamento
6,8 %
(Stato 2016)
L’avere di vecchiaia è formato:
dalle prestazioni di libero passaggio
trasferite;
dagli accrediti di vecchiaia;
dagli interessi maturati su questi
importi.
L’ordinanza del Consiglio federale
stabilisce che:
il tasso d’interesse minimo applicato all’avere di vecchiaia è dell’1,25 % (2016);
l’aliquota minima di conversione all’età di 65 anni (uomini) o di 64 anni (donne) ammonta al 6,8 %.
In caso di pensionamento anticipato
o differito il tasso di conversione viene
adattato a seconda della circostanza.
8
1,25 %
Rendita per figli di pensionato
Le persone che ricevono una rendita
di vecchiaia hanno diritto a una rendita
per figli di pensionato per ogni figlio.
Le premesse da soddisfare per ottenere
la rendita sono identiche a quelle della
rendita per orfani. La rendita per figli di
pensionato corrisponde per ogni figlio
al 20 % della rendita di vecchiaia.
Per l’invalidità
In caso di decesso
Adeguamento delle rendite in
corso all’evoluzione dei prezzi
Rendita d’invalidità
Hanno diritto alla rendita d’invalidità le
persone assicurate diventate invalide
prima di raggiungere l’età di pensionamento.
Rendita per coniugi
La rendita per coniugi ammonta al 60 %
della rendita intera d’invalidità o della rendita di vecchiaia in corso di versamento.
Dopo una durata di 3 anni le rendite
per superstiti e quelle d’invalidità
vengono adeguate obbligatoriamente
all’evoluzione dei prezzi. Ulteriori adeguamenti vengono per principio effettuati ogni 2 anni (esattamente come
nell’assicurazione per la vecchiaia
e i superstiti secondo la LAVS), e al
massimo fino ai 65 anni compiuti per
gli uomini e 64 per le donne.
Base di calcolo:
avere di vecchiaia accumulato fino
al sorgere del diritto alla rendita d’invalidità
somma dei futuri accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti all’età di pensio-
namento (senza interessi)
L’avere di vecchiaia determinante è
convertito in una rendita d’invalidità mediante la stessa aliquota di conversione
utilizzata per la rendita di vecchiaia.
Rendita per figli d’invalido
I beneficiari di una rendita d’invalidità
hanno diritto a una rendita per figli d’invalido per ogni figlio. Le premesse da
soddisfare sono identiche a quelle della
rendita per orfani. La rendita per figli
d’invalido ammonta per ciascun figlio
al 20 % della rendita d’invalidità.
Condizioni per percepire una rendita per
coniugi:
dover provvedere al sostentamento
di uno o più figli, oppure
avere almeno 45 anni compiuti e un matrimonio durato almeno 5 anni.
In caso contrario viene versata un’indennità unica pari a 3 rendite annuali.
Nel caso di coppie omosessuali il partner
registrato è equiparato al coniuge.
Rendita per orfani
I figli della persona assicurata defunta
hanno diritto alle rendite per orfani. Il
diritto è valido fino a che il figlio compie
18 anni. Tale diritto viene prorogato oltre
questo limite per tutto il tempo in cui
il figlio è in formazione o se è invalido
almeno al 70 %, in ogni caso non oltre
il 25° anno d’età. La rendita per orfani
ammonta per ciascun figlio al 20 % della
rendita intera d’invalidità o dell’ultima
rendita di vecchiaia corrisposta.
Gli adeguamenti delle rendite di vecchiaia
in corso dipendono dalle possibilità
finanziarie dell’istituto di previdenza.
Forma delle prestazioni
Normalmente le prestazioni di vecchiaia,
d’invalidità e per i superstiti vengono
versate sotto forma di rendite. Nel caso
dell’avere LPP (regime obbligatorio)
esiste la possibilità di richiedere il versamento sotto forma di capitale di un
quarto dell’avere di vecchiaia. Il regolamento può prevedere ulteriori versamenti di capitale. Le rendite di piccola
entità possono essere versate sotto
forma di capitale.
Valori di riferimento rendite LPP 2016
Uomini
(età di pensionamento: 65,
anno di nascita: 1951)
Donne
(età di pensionamento: 64,
anno di nascita: 1952)
Rendita di vecchiaia massima
CHF 21 816.–
CHF 22 548.–
Rendita vedovile massima (60 %)
CHF 13 089.–
CHF 13 529.–
Diritto teorico alle prestazioni (all’anno)
Rendita per orfani massima (20 %)
CHF 4 363.–
CHF 4 510.–
Fonte: UST 2016
9
Esempio di certificato della cassa pensione
Qui di seguito trova una sintesi delle sue prestazioni assicurate
Certificato della cassa pensione
102225675/PWIHQQVMFT
SU
Valevole dal 01.01.2016
Contratto n. 1/99999/VX
AXA Fondazione
previdenza professionale
Winterthur
Muster SA
Casella postale 200
8401 Winterthur
Dati personali
Cognome / Nome
Data di nascita
Sesso
Numero d'assicurato
Inizio dell'assicurazione
Raggiungimento dell'età di pensionamento
Salario annuo
Salario assicurato
Esempio Max
16.06.1976
maschile
756.7708.4128.23
Evoluzione dell'avere di vecchiaia nel 2015
Avere di vecchiaia al 01.01.2015
Interessi (1.75%) per il 2015
Accrediti di vecchiaia per il 2015
Avere di vecchiaia al 01.01.2016
Sono compresi:
la prestazione di libero passaggio trasferita dal dipendente
01.01.2006
01.07.2041
80'000.00
55'325.00
CHF
Parte
obbligatoria
61'541.00
1'076.95
5'532.50
68'150.45
Parte
sovraobbligatoria
5'942.60
104.00
0.00
6'046.60
Totale
67'483.60
1'180.95
5'532.50
74'197.05
14'000.00
5'000.00
19'000.00
1
2
Nel 2016 l'avere di vecchiaia obbligatoria e la parte sovraobbligatoria fruttano un interesse del 1.25%*.
* interessi inclusa l'eccedenza di interessi
Prestazioni di vecchiaia previste
(valori presumibili remunerati con 2% d'interesse)
in caso di pensionamento ordinario
in data 01.07.2041 all'età di 65 anni
In caso di pensionamento anticipato
all'età di 65 anni
all'età di 63 anni
all'età di 62 anni
all'età di 61 anni
all'età di 60 anni
Capitale
392'241.00
oppure*
Rendita
26'493.00
374'786.00
357'674.00
340'898.00
324'450.00
308'325.00
24'520.00
22'699.00
21'013.00
19'450.00
17'994.00
2
*Tasso di conversione attualmente valido per il pensionamento ordinario: parte obbligatoria: 6.8%; parte sovraobbligatoria
5%
Prestazioni in caso d'invalidità
Rendita annua d'invalidità dopo un periodo d'attesa di 24 mesi
Rendita annua per figli d'invalido dopo un periodo d'attesa di 24 mesi
Esonero dal pagamento dei contributi dopo un periodo d'attesa di 3 mesi
pagina 1/2
10
AXA Vita SA
General-Guisan-Strasse 40, Casella postale300
8401 Winterthur
www.AXA.ch
19'743.00 *
3'949.00 *
Certificato della cassa pensione
Prestazioni in caso di decesso
Rendita annua per il coniuge superstite
Rendita annua per il convivente superstite
Capitale di decesso in complemento alla rendita per il coniuge superstite o per
conviventi
Capitale di decesso qualora non venisse a scadenza una rendita per il coniuge
superstite o per conviventi
Rendita annua per orfani
11'846.00 *
11'846.00
80'657.00
3'949.00 *
* In caso d'infortunio vengono computate le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. In questi casi
sono valevoli le limitazioni previste dal regolamento.
Possibile riscatto delle prestazioni regolamentari di previdenza
Possibile riscatto di anni di contribuzione al 01.01.2016
Possibile riscatto per pensionamento anticipato al 01.01.2016
all'età di 64 anni
all'età di 63 anni
all'età di 62 anni
all'età di 61 anni
all'età di 60 anni
1'413.35
25'208.00
50'654.00
76'406.00
102'479.00
128'991.00
Gli importi di riscatto riportati rappresentano valori indicativi per ogni piano di previdenza. Prima del riscatto, prepariamo
per lei un conteggio aggiornato. Per questo abbiamo bisogno che lei ci fornisca informazioni dettagliate tramite il modulo
«Riscatto di anni di contribuzione/pensionamento anticipato». Trova il modulo sul nostro sito web. In caso di domande non
esiti a contattarci.
Diritto in caso de uscita prima dell'età di pensionamento
Totale delle prestazioni di libero passaggio apportate
Prestazione di libero passaggio al 01.01.2016
Parte
obbligatoria
14'000.00
68'150.45
Prelievo anticipato per la proprietà abitativa
Somma prelevabile per l'acquisto di un'abitazione al 01.01.2016
Contributi della previdenza professionale
Totale contributi 01.01.2016 - 31.12.2016
Suo contributo
che include il contributo personale di previdenza per la vecchiaia
dont che include il contributo personale di assicurazione di rischio, spese di
amministrazione e fondo di garanzia
Suo contributo mensile personale sulla base di 12 mesi
Parte
sovraobbligatoria
5'000.00
6'046.60
Totale
19'000.00
74'197.05
74'197.05
6'786.30
3'393.15
2'732.10
661.05
282.75
Commissione di previdenza
Al 02.12.2015, la Commissione di previdenza comprende
Rappresentanti dei dipendenti (Presidente)
Worker Peter
Rappresentanti del datore di lavoro
Boss Simon
Il presente certificato personale è stato emesso in base al regolamento della sua cassa pensione. Esso sostituisce tutti i
precedenti certificati ed è stato allestito in data 02.12.2015 da AXA Vita SA, 8401 Winterthur su incarico della sua cassa
pensione.
1 Entrata
in servizio
salariale assicurata obbligatoriamente ai sensi della LPP (cfr. pag. 6)
2 Componente
pagina 2/2
11
Basi per il finanziamento/
Il finanziamento della previdenza professionale avviene con il sistema di capitalizzazione. Per ciascuna
persona assicurata, nell’ambito di un processo di risparmio viene costituito un capitale per il pagamento
delle rendite di vecchiaia. I dipendenti si assumono al massimo la metà dei contributi complessivi.
Contributi
Accrediti di vecchiaia
Gli accrediti di vecchiaia sono i
contributi che devono essere versati
dal dipendente e dal datore di lavoro
e servono ad accumulare l’avere di
vecchiaia. Il processo di risparmio per
le prestazioni di vecchiaia comincia,
secondo quanto previsto dalla LPP, il
1° gennaio successivo al compimento del 24° anno d’età. Gli accrediti di vec chiaia vengono calcolati in percentuale del salario assicurato (= salario coordi nato) e sono differenziati secondo l’età (differenza risultante dalla sottrazione dell’anno di nascita dall’anno civile corrente).
Accrediti di vecchiaia
scaglionati ai sensi
della LPP
7 %
10 %
25-34
35-44
15 %
18 %
45-54
55-64/65
Età
Accrediti di vecchiaia in percentuale
del salario assicurato
Il fondamento della stabilità finanziaria di una
cassa pensione è un grado di
copertura superiore al 100 %.
12
Contributi di rischio
Comprendono i premi per i rischi di decesso e di invalidità. La loro entità varia in base alla cassa pensione.
Contributi per il fondo di garanzia
Il contributo per il finanziamento del fondo di garanzia viene stabilito su base annua e approvato dall’UFAS (Ufficio federale delle assicurazioni sociali).
Redditi da capitale
Le casse pensione sono tenute a garantire nel lungo periodo tutti i pagamenti –
attuali e futuri – delle rendite. Per poter
espletare questo mandato previdenziale
è necessario investire e amministrare i
contributi LPP per decenni nel modo più
sicuro ma anche redditizio possibile.
Dopo il datore di lavoro e il dipendente,
il reddito da capitale è considerato il
terzo contribuente.
Contributi amministrativi
In passato le spese amministrative costituivano spesso una parte dei premi di rischio. Oggi le casse pensione devono indicare i costi di amministrazione separatamente.
Entrate secondo il genere
Entrate previdenza professionale 2012:
CHF 63 427 mio.
24,3 %
43,0 %
Fonte: UFAS 2014
32,7%
Contributi e
versamenti d’entrata
dipendente
Contributi e
versamenti d’entrata
datore di lavoro
Reddito da capitale
e altre entrate
Uscite secondo il genere
Uscite previdenza professionale 2012:
CHF 47 546 mio.
Rendite
25 943 mio.
Prestazioni in capitale
6 714 mio.
Spese amministrative e d’esecuzione*
1 890 mio.
Prestazioni d’uscita, versamenti alle
assicurazioni, interessi passivi
*Senza costi di gestione
patrimoniale indiretti
13 000 mio.
0
5
10
Fonte: UFAS 2014
15
20
25
(In CHF)
Diritto all’avere della cassa pensione/
L’avere accumulato nel corso dell’attività professionale viene gestito dalla cassa pensione dell’attuale
datore di lavoro e trasferito alla nuova cassa pensione in caso di cambiamento del posto di lavoro.
In casi eccezionali è possibile il pagamento in contanti.
Cambiamento del datore
di lavoro
Libero passaggio
Ai sensi della Legge sul libero passaggio
(LFLP), in caso di cambiamento del datore di lavoro (e quindi della cassa pensione/dell’istituto di previdenza) si ha
diritto all’intero avere di vecchiaia maturato (pieno libero passaggio). In caso di
passaggio da un istituto di previdenza
all’altro, quello precedente deve versare
l’avere di libero passaggio al nuovo istituto. Se non è possibile effettuare il
trasferimento, la prestazione di libero
passaggio viene versata su un conto di
libero passaggio oppure viene emessa
una polizza di libero passaggio.
Il pagamento in contanti della prestazione
di libero passaggio è consentito
se si lascia definitivamente la Svizzera (salvo emigrazione verso un paese
UE/EFTA);
per l’avvio di un’attività lucrativa indipendente;
se la prestazione di uscita è inferiore
al contributo annuo della persona assicurata.
14
Ricerca dell’avere
Se non si conosce l’attuale istituto
di previdenza o il luogo di giacenza
del proprio capitale di vecchiaia
del 2° pilastro, ci si può rivolgere
all’Ufficio centrale del 2° pilastro:
Ufficio centrale del 2° pilastro
Fondo di garanzia LPP
Direzione
Eigerplatz 2
Casella postale 1023
3000 Berna
[email protected]
www.sfbvg.ch
Promozione della proprietà
abitativa
Fino a 3 anni prima del pensionamento
è possibile prelevare anticipatamente o
costituire in pegno i fondi della previdenza
professionale per finanziare la proprietà
di un’abitazione ad uso proprio.
Prelievo anticipato
Fino al 50° anno d’età può essere prelevato al massimo un importo pari alla
prestazione di libero passaggio. Dopo
l’età di 50 anni può essere prelevato
al massimo l’importo più elevato fra la
prestazione di libero passaggio disponibile a 50 anni e la metà della prestazione di libero passaggio al momento
del prelievo.
Va inoltre osservato che:
un prelievo anticipato può essere rimborsato facoltativamente, ma può essere effettuato solo ogni cinque
anni;
il prelievo minimo ammonta a
CHF 20 000.–;
il prelievo anticipato comporta la ridu zione delle prestazioni di previdenza;
in caso di alienazione della proprietà abitativa, il prelievo anticipato deve essere rimborsato interamente.
Divorzio
In caso di divorzio ciascun coniuge, indipendentemente dal regime patrimoniale,
ha diritto alla metà dell’avere di vecchiaia
della previdenza professionale maturato
dall’altro durante il matrimonio.
A tal fine vengono presi in considerazione:
l’avere della cassa pensione
l’avere in conti o polizze di libero passaggio
eventuali prelievi anticipati per la promozione della proprietà abitativa effettuati nel corso della durata del matrimonio
Gli istituti previdenziali coinvolti informano
il tribunale di divorzio in merito all’acquisizione di prestazioni di libero passaggio o
a eventuali prelievi anticipati effettuati durante il matrimonio. Il tribunale calcola i rispettivi importi e nella sentenza di divorzio
indica l’ammontare dovuto al coniuge e
l’indirizzo di versamento (istituto di previdenza o conto/polizza di libero passaggio).
Se prima della data di divorzio subentra un
caso previdenziale (pensionamento, invalidità o decesso) non è più possibile procedere alla ripartizione a metà dell’avere. In
tal caso il tribunale stabilisce un’indennità
adeguata per il partner beneficiario.
Costituzione in pegno
È possibile costituire in pegno i diritti
alle prestazioni di previdenza, oppure un
importo che corrisponde al massimo alla
prestazione di libero passaggio. Per la
seconda variante valgono, in particolare
dopo i 50 anni, le stesse condizioni previste per il prelievo anticipato.
15
Altri capisaldi della LPP/
Dall’entrata in vigore della LPP le basi giuridiche hanno subito più volte adeguamenti e integrazioni,
ad esempio con le norme di promozione della proprietà abitativa. Anche in futuro la LPP sarà oggetto
di continua ottimizzazione sotto forma di revisioni parziali.
Obiettivo della LPP
Dal 1985 la LPP persegue l’obiettivo
statuito dalla Costituzione di consentire
ai pensionati, ai superstiti e agli invalidi,
a complemento delle prestazioni dell’AVS/
AI, di mantenere in modo adeguato il tenore di vita abituale. Tuttavia, poiché si
assiste a un progressivo invecchiamento
della popolazione e quindi a un’erogazione
delle rendite per un periodo più lungo, si
è già dovuta tagliare notevolmente sia
la remunerazione minima sia l’aliquota
di conversione. Questi adeguamenti alimentano sempre più la discussione sugli
obiettivi originari della LPP.
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Istituto di previdenza
Affiliazione
Con la copertura dei principali rischi
sociali (vecchiaia, decesso e invalidità)
le casse pensione (fondazioni collettive)
appartengono alle assicurazioni sociali.
L’adempimento del mandato previdenziale
richiede una gestione lungimirante delle
entrate e delle uscite. Pertanto, gli istituti
di previdenza che intendono applicare
l’assicurazione obbligatoria secondo la
LPP, devono soddisfare condizioni severe:
iscrizione nel registro della previdenza
professionale presso la competente
autorità di vigilanza
forma giuridica: fondazione o coope rativa, ovvero riconoscimento come istituzione di diritto pubblico
trasparenza, lealtà e integrità di tutti
i suoi attori
Di norma i datori di lavoro aderiscono a
una cassa pensione ai fini della previdenza
professionale. In alternativa ciascun
datore di lavoro può costituire una propria
cassa pensione autonoma. I datori di
lavoro senza una cassa pensione vengono
affiliati alla Fondazione istituto collettore
(cfr. anche pag. 18). In questo modo
vengono garantite le prestazioni previste
dalla legge.
I dipendenti e il datore di lavoro sono
rappresentati in numero uguale in seno
al consiglio di fondazione, l’organo
decisionale dell’istituto di previdenza
(amministrazione paritetica).
Controllo
L’ufficio di revisione esamina annualmente
la gestione, la contabilità e l’investimento
patrimoniale. Il perito riconosciuto in ma­teria di previdenza professionale verifica
periodicamente se l’istituto di previdenza
è sempre in grado di adempiere ai suoi
obblighi.
La tendenza è netta:
un numero sempre minore
di istituti di previdenza assicura
un numero sempre maggiore di
lavoratori.
Fondo di garanzia
Trattamento fiscale
Il fondo di garanzia a livello nazionale
ha quale scopo di:
garantire le prestazioni obbligatorie
in caso di istituti o casse di previdenza divenuti insolventi;
ripristinare i contatti interrotti tra gli assicurati e l’istituto di previdenza professionale (Ufficio centrale del
2° pilastro);
versare i sussidi agli istituti di previ-
denza con struttura d’età sfavorevole.
Questa evenienza ricorre quando la
somma degli accrediti di vecchiaia è superiore al 14 % della somma dei
relativi salari assicurati;
indennizzare l’istituto collettore delle spese sostenute nell’ottemperanza
del suo dovere.
In particolare, la legge prevede le seguenti
disposizioni:
Gli istituti di previdenza che applicano
la previdenza professionale sono esenti
dalle imposte dirette federali, cantonali
e comunali e dalle imposte sulla suc cessione e sulla donazione.
I contributi che i datori di lavoro versano agli istituti di previdenza sono considerati oneri d’esercizio ai fini
dell’imposizione fiscale diretta della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.
I contributi per la previdenza profes sionale versati dai dipendenti e dalle persone che esercitano un’attività
indipendente sono deducibili dalle imposte dirette federali, cantonali
e comunali.
Se la persona assicurata riscatta
prestazioni regolamentari, può normalmente dedurre l’importo destinato
al riscatto di anni di contribuzione
dal suo reddito imponibile. I prelievi
di capitale entro 3 anni dal riscatto vengono considerati dalle autorità
tributarie come elusione fiscale.
In questo caso si devono prevedere pesanti ripercussioni fiscali.
Le prestazioni di rendita versate dagli istituti di previdenza sono imponibili come reddito mentre le prestazioni
di capitale vengono tassate separa tamente dal restante reddito a una
tariffa speciale.
I diritti alle prestazioni future degli istituti di previdenza sono esenti da imposta.
Il prelievo anticipato per la pro prietà d’abitazioni ad uso proprio
è imponibile. Se si procede al rim borso dell’importo prelevato le tasse vengono rimborsate, tuttavia senza interessi.
Tendenze nella previdenza professionale
150%
140%
Contributi e versamenti
Prestazioni1
Totale di bilancio2
Beneficiari di prestazioni1
Assicurati attivi
Numero istituti di previdenza
Indice 2004 = 100
130%
120%
110%
100%
90 %
80%
1
Rendite e capitale in caso di
vecchiaia, decesso e invalidità
2
Senza attivi/passivi da
contratti assicurativi
70%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fonte: UST 2014
Istituto collettore
Altri importanti testi di legge
Alla Fondazione istituto collettore spettano
i seguenti compiti:
affiliare d’ufficio i datori di lavoro che
non hanno costituito un istituto di
previdenza né si sono affiliati a uno
esistente;
affiliare i datori di lavoro che ne fanno richiesta;
assicurare a titolo facoltativo:
–i lavoratori indipendenti e gli svizzeri residenti all’estero,
–i dipendenti al servizio di più datori
di lavoro,
–i dipendenti che escono dalla previ denza professionale obbligatoria ma che desiderano prorogarla;
versare le prestazioni obbligatorie a favore del dipendente o dei suoi super stiti nel caso in cui il datore di lavoro, contravvenendo agli obblighi di legge,
non si sia affiliato a nessun istituto di previdenza;
amministrare le prestazioni di libero passaggio che per varie ragioni non
possono essere trasferite ai legittimi proprietari;
applicare la previdenza professionale obbligatoria per i disoccupati.
Codice civile (art. 89 bis, 122 segg. CC)
Codice di procedura civile
(art. 279 segg. CPC)
Codice delle obbligazioni
(art. 331 segg. CO)
Legge federale sul libero passaggio (LFLP)
Diverse ordinanze, in particolare
la n. 2 sulla LPP (OPP 2)
18
Interessati ad altre pubblicazioni di questa serie?
1° pilastro: Previdenza statale
2° pilastro: Previdenza professionale
3° pilastro: Previdenza privata
Assicurazioni sociali: Sistema previdenziale in Svizzera
Attuale legislazione del 2° pilastro
Cassa pensione e proprietà abitativa:
Promozione della proprietà abitativa (PPA)
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