Previdenza professionale Informazioni utili sul 2° pilastro/ Previdenza professionale obbligatoria (LPP) in Svizzera Stato gennaio 2016 Sommario Il 2° pilastro nel sistema previdenziale svizzero 3 Obbligo di contribuzione previsto dalla legge 4 Salario assicurato obbligatoriamente 6 Prestazioni della LPP 8 Esempio di certificato della cassa pensione 10 Basi per il finanziamento 12 Diritto all’avere della cassa pensione 14 Altri capisaldi della LPP 16 AXA non si assume alcuna responsabilità in merito all’esaustività e alla correttezza dei dati del presente documento. A tal riguardo fanno sempre stato le vigenti leggi e ordinanze. Stato gennaio 2016. Il 2° pilastro nel sistema previdenziale svizzero/ La Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) è una legge quadro contenente prescrizioni minime per gli istituti di previdenza. In Svizzera l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità si fonda sul cosiddetto sistema dei tre pilastri previsto dalla Costituzione federale. Il 2° pilastro serve a garantire il mantenimento del tenore di vita di chi lavora e dei suoi familiari. È strutturato in una parte obbligatoria e in una sovraobbliga toria (facoltativa). La struttura del sistema previdenziale svizzero Previdenza commisurata alle esigenze 1° pilastro 2° pilastro 3° pilastro Previdenza statale Previdenza professionale Previdenza privata Obbligatoria AVS/AI Prestazioni complementari (PC) Responsabilità dello Stato Contributi AVS/AI –Datore di lavoro e dipendenti: 50 % cad. –Indipendenti e persone che non svolgono un’attività lucrativa: a totale carico dell’assicurato Contributi PC Finanziati con le entrate fiscali della Confederazione e dei cantoni Rendita di vecchiaia Rendita per figli Rendita d’invalidità Rendita per figli d’invalido Rendita per vedove/vedovi Rendita per orfani Facoltativa Obbligatoria LPP/LAINF Previdenza sovraobbligatoria Responsabilità del datore di lavoro Contributi LAINF –Infortuni professionali: datore di lavoro –Infortuni non professionali: dipendenti Contributi LPP –Datore di lavoro e dipendenti: il contributo del datore di lavoro deve essere almeno pari a tutti i contributi versati dai suoi dipendenti. –Indipendenti: a totale carico dell’assicurato Indennità giornaliera Rendita/capitale di vecchiaia Rendita per figli di pensionato Rendita d’invalidità Rendita per figli d’invalido Rendita per vedove/vedovi Rendita per orfani Previdenza vincolata (pilastro 3a) Previdenza libera (pilastro 3b) Responsabilità personale A totale carico dell’assicurato (per colmare eventuali lacune previdenziali individuali) Soluzione assicurativa o bancaria Risparmi e valori patrimoniali di ogni tipo 3 Obbligo di contribuzione previsto dalla legge/ La responsabilità di una corretta copertura assicurativa nella previdenza professionale spetta ai datori di lavoro svizzeri. Datore di lavoro Indipendenti Chi impiega personale soggetto all’obbligo dell’assicurazione nel 2° pilastro deve versare almeno la metà dei contributi dovuti alla previdenza professionale. I lavoratori indipendenti hanno la possibilità di affiliarsi facoltativamente alla LPP. Dipendenti Disoccupati Dal 1° luglio 1997 la previdenza professionale è obbligatoria anche per quei disoccupati che hanno diritto alle indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione e che hanno un salario giornaliero determinante (indennità giornaliera di disoccupazione, eventualmente sommata al guadagno accessorio oppure al guadagno conseguito seguendo un Sono assicurati: programma occupazionale) superiore i rischi di decesso e d’invalidità dal 1° gennaio successivo al compimento all’importo limite di CHF 81.20. La previdenza comprende la copertura in caso del 17° anno d’età le prestazioni di vecchiaia dal 1° gennaio d’invalidità e di decesso (senza previdenza successivo al compimento del 24° anno per la vecchiaia). d’età Devono essere assicurati obbligatoriamente i dipendenti che percepiscono un salario annuo AVS superiore a CHF 21 150.– (6 ∕8 dell’importo massimo della rendita di vecchiaia AVS risultante all’1.1.2016). Eccezioni: contratti di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a 3 mesi attività esclusivamente accessoria (se si è già assicurati obbligatoriamente tramite l’attività lucrativa principale o se si esercita un’attività lucrativa indipen- dente a titolo principale) in caso d’invalidità di almeno il 70 % Circa una donna su due, ma solo un uomo su sette lavorano a tempo parziale. 4 Durata dell’assicurazione Copertura suppletiva Inizio L’assicurazione obbligatoria decorre dal momento in cui inizia il rapporto di lavoro; per i beneficiari d’indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione, invece, l’inizio decorre dal primo giorno in cui vengono versate le indennità. Dopo lo scioglimento del rapporto di previdenza la persona rimane assicurata per un mese per i rischi d’invalidità e di decesso presso il suo istituto di previdenza (copertura suppletiva). Se essa inizia un nuovo rapporto di lavoro prima che scada questo mese, è competente il nuovo istituto di previdenza. Fine L’obbligo di assicurazione termina quando viene raggiunta l’età ordinaria di pensionamento, sciolto il rapporto di lavoro o non viene più conseguito il salario minimo. Termina anche quando la persona assicurata non ha più diritto alle indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione perché il relativo termine quadro è scaduto. Status lavorativo Grado di occupazione 5,0 % Donne 13,2 % 79,8 % 2,1 % Indipendenti Familiari che lavorano nell’azienda Dipendenti Apprendisti 41,4 33,2 Uomini 25,4 85,7 Totale 8,7 65,3 0% 20 % 40 % 20,0 60 % Tempo pieno 90 – 100 % Tempo parziale 50 – 89 % Tempo parziale inferiore a 50 % Fonte: UST 2014 Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS) 2013 Fonte: UST 2014 80 % 5,5 14,7 100 % Salario assicurato obbligatoriamente/ La LPP stabilisce le prescrizioni minime. Tutte le casse pensione devono pertanto versare la componente obbligatoria del 2° pilastro. Inoltre, il cosiddetto regime sovraobbligatorio consente di usufruire di prestazioni supplementari. Salario annuo assicurato Importi limite Il salario assicurato (detto anche salario coordinato) è quella parte del salario annuo AVS compresa fra i 7∕8 e il triplo dell’importo massimo della rendita annua di vecchiaia AVS vigente in quel momento (dall’1.1.2016 compresa fra CHF 24 675.– e CHF 84 600.–, quindi al massimo CHF 59 925.–). Se il salario coordinato così calcolato è inferiore a 1∕8 dell’importo massimo della rendita di vecchiaia AVS (dall’1.1.2016 pari a CHF 3 525.–) deve essere arrotondato a questa somma. Il Consiglio federale può adattare gli importi limite determinanti per la previdenza professionale obbligatoria agli aumenti della rendita minima di vecchiaia AVS. Per stabilire il limite superiore del salario assicurato è possibile tener conto della generale evoluzione dei salari. Il salario assicurabile dei dipendenti o il reddito assicurabile dei lavoratori indipendenti è limitato al decuplo dell’importo limite superiore (= CHF 846 000.–). 6 Salario coordinato Le componenti salariali superiori al limite massimo LPP non sono coperte dalla parte obbligatoria del 2° pilastro. 15 400.– CHF 84 600.– Salario coordinato = Salario LPP = Salario assicurato 59 925.– 59 925.– 25 325.– CHF 24 675.– Salario AVS 3 525.–* 3 525.–* 21 150.– 24 675.– 24 675.– 24 675.– 24 675.– 21 151.– 28 200.– 50 000.– 84 600.– 100 000.– * Per gli importi compresi tra CHF 21 151.– e CHF 28 200.–, il salario minimo assicurato LPP è costantemente pari a CHF 3525.–. Componente salariale non assicurata obbligatoriamente Salario coordinato (salario LPP assicurato obbligatoriamente) Componente salariale libera senza obbligo di assicurazione 7 Prestazioni della LPP/ Tutte le persone impiegate ricevono ogni anno un certificato della cassa pensione. Questo dà informazioni in merito alle prestazioni obbligatorie e a eventuali prestazioni sovraobbligatorie attese. I dati contenuti in questo opuscolo si riferiscono unicamente alla previdenza professionale obbligatoria secondo la legge. Per la vecchiaia Rendita di vecchiaia Il diritto alla rendita di vecchiaia inizia normalmente a 65 anni compiuti per gli uomini e a 64 anni compiuti per le donne. Il regolamento della cassa pensione/ dell’istituto di previdenza può prevedere che il diritto alla rendita sorga al termine dell’attività lavorativa, al più presto però al compimento del 58° anno di età. L’ammontare della rendita di vecchiaia dipende: dall’avere di vecchiaia disponibile all’età di pensionamento; dall’aliquota di conversione in percentuale applicata all’avere di vecchiaia. Donne (64) /Uomini (65) Tasso di interesse minimo per l’avere di vecchiaia Aliquota di conversione minima per l’età ordinaria di pensionamento 6,8 % (Stato 2016) L’avere di vecchiaia è formato: dalle prestazioni di libero passaggio trasferite; dagli accrediti di vecchiaia; dagli interessi maturati su questi importi. L’ordinanza del Consiglio federale stabilisce che: il tasso d’interesse minimo applicato all’avere di vecchiaia è dell’1,25 % (2016); l’aliquota minima di conversione all’età di 65 anni (uomini) o di 64 anni (donne) ammonta al 6,8 %. In caso di pensionamento anticipato o differito il tasso di conversione viene adattato a seconda della circostanza. 8 1,25 % Rendita per figli di pensionato Le persone che ricevono una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita per figli di pensionato per ogni figlio. Le premesse da soddisfare per ottenere la rendita sono identiche a quelle della rendita per orfani. La rendita per figli di pensionato corrisponde per ogni figlio al 20 % della rendita di vecchiaia. Per l’invalidità In caso di decesso Adeguamento delle rendite in corso all’evoluzione dei prezzi Rendita d’invalidità Hanno diritto alla rendita d’invalidità le persone assicurate diventate invalide prima di raggiungere l’età di pensionamento. Rendita per coniugi La rendita per coniugi ammonta al 60 % della rendita intera d’invalidità o della rendita di vecchiaia in corso di versamento. Dopo una durata di 3 anni le rendite per superstiti e quelle d’invalidità vengono adeguate obbligatoriamente all’evoluzione dei prezzi. Ulteriori adeguamenti vengono per principio effettuati ogni 2 anni (esattamente come nell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti secondo la LAVS), e al massimo fino ai 65 anni compiuti per gli uomini e 64 per le donne. Base di calcolo: avere di vecchiaia accumulato fino al sorgere del diritto alla rendita d’invalidità somma dei futuri accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti all’età di pensio- namento (senza interessi) L’avere di vecchiaia determinante è convertito in una rendita d’invalidità mediante la stessa aliquota di conversione utilizzata per la rendita di vecchiaia. Rendita per figli d’invalido I beneficiari di una rendita d’invalidità hanno diritto a una rendita per figli d’invalido per ogni figlio. Le premesse da soddisfare sono identiche a quelle della rendita per orfani. La rendita per figli d’invalido ammonta per ciascun figlio al 20 % della rendita d’invalidità. Condizioni per percepire una rendita per coniugi: dover provvedere al sostentamento di uno o più figli, oppure avere almeno 45 anni compiuti e un matrimonio durato almeno 5 anni. In caso contrario viene versata un’indennità unica pari a 3 rendite annuali. Nel caso di coppie omosessuali il partner registrato è equiparato al coniuge. Rendita per orfani I figli della persona assicurata defunta hanno diritto alle rendite per orfani. Il diritto è valido fino a che il figlio compie 18 anni. Tale diritto viene prorogato oltre questo limite per tutto il tempo in cui il figlio è in formazione o se è invalido almeno al 70 %, in ogni caso non oltre il 25° anno d’età. La rendita per orfani ammonta per ciascun figlio al 20 % della rendita intera d’invalidità o dell’ultima rendita di vecchiaia corrisposta. Gli adeguamenti delle rendite di vecchiaia in corso dipendono dalle possibilità finanziarie dell’istituto di previdenza. Forma delle prestazioni Normalmente le prestazioni di vecchiaia, d’invalidità e per i superstiti vengono versate sotto forma di rendite. Nel caso dell’avere LPP (regime obbligatorio) esiste la possibilità di richiedere il versamento sotto forma di capitale di un quarto dell’avere di vecchiaia. Il regolamento può prevedere ulteriori versamenti di capitale. Le rendite di piccola entità possono essere versate sotto forma di capitale. Valori di riferimento rendite LPP 2016 Uomini (età di pensionamento: 65, anno di nascita: 1951) Donne (età di pensionamento: 64, anno di nascita: 1952) Rendita di vecchiaia massima CHF 21 816.– CHF 22 548.– Rendita vedovile massima (60 %) CHF 13 089.– CHF 13 529.– Diritto teorico alle prestazioni (all’anno) Rendita per orfani massima (20 %) CHF 4 363.– CHF 4 510.– Fonte: UST 2016 9 Esempio di certificato della cassa pensione Qui di seguito trova una sintesi delle sue prestazioni assicurate Certificato della cassa pensione 102225675/PWIHQQVMFT SU Valevole dal 01.01.2016 Contratto n. 1/99999/VX AXA Fondazione previdenza professionale Winterthur Muster SA Casella postale 200 8401 Winterthur Dati personali Cognome / Nome Data di nascita Sesso Numero d'assicurato Inizio dell'assicurazione Raggiungimento dell'età di pensionamento Salario annuo Salario assicurato Esempio Max 16.06.1976 maschile 756.7708.4128.23 Evoluzione dell'avere di vecchiaia nel 2015 Avere di vecchiaia al 01.01.2015 Interessi (1.75%) per il 2015 Accrediti di vecchiaia per il 2015 Avere di vecchiaia al 01.01.2016 Sono compresi: la prestazione di libero passaggio trasferita dal dipendente 01.01.2006 01.07.2041 80'000.00 55'325.00 CHF Parte obbligatoria 61'541.00 1'076.95 5'532.50 68'150.45 Parte sovraobbligatoria 5'942.60 104.00 0.00 6'046.60 Totale 67'483.60 1'180.95 5'532.50 74'197.05 14'000.00 5'000.00 19'000.00 1 2 Nel 2016 l'avere di vecchiaia obbligatoria e la parte sovraobbligatoria fruttano un interesse del 1.25%*. * interessi inclusa l'eccedenza di interessi Prestazioni di vecchiaia previste (valori presumibili remunerati con 2% d'interesse) in caso di pensionamento ordinario in data 01.07.2041 all'età di 65 anni In caso di pensionamento anticipato all'età di 65 anni all'età di 63 anni all'età di 62 anni all'età di 61 anni all'età di 60 anni Capitale 392'241.00 oppure* Rendita 26'493.00 374'786.00 357'674.00 340'898.00 324'450.00 308'325.00 24'520.00 22'699.00 21'013.00 19'450.00 17'994.00 2 *Tasso di conversione attualmente valido per il pensionamento ordinario: parte obbligatoria: 6.8%; parte sovraobbligatoria 5% Prestazioni in caso d'invalidità Rendita annua d'invalidità dopo un periodo d'attesa di 24 mesi Rendita annua per figli d'invalido dopo un periodo d'attesa di 24 mesi Esonero dal pagamento dei contributi dopo un periodo d'attesa di 3 mesi pagina 1/2 10 AXA Vita SA General-Guisan-Strasse 40, Casella postale300 8401 Winterthur www.AXA.ch 19'743.00 * 3'949.00 * Certificato della cassa pensione Prestazioni in caso di decesso Rendita annua per il coniuge superstite Rendita annua per il convivente superstite Capitale di decesso in complemento alla rendita per il coniuge superstite o per conviventi Capitale di decesso qualora non venisse a scadenza una rendita per il coniuge superstite o per conviventi Rendita annua per orfani 11'846.00 * 11'846.00 80'657.00 3'949.00 * * In caso d'infortunio vengono computate le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. In questi casi sono valevoli le limitazioni previste dal regolamento. Possibile riscatto delle prestazioni regolamentari di previdenza Possibile riscatto di anni di contribuzione al 01.01.2016 Possibile riscatto per pensionamento anticipato al 01.01.2016 all'età di 64 anni all'età di 63 anni all'età di 62 anni all'età di 61 anni all'età di 60 anni 1'413.35 25'208.00 50'654.00 76'406.00 102'479.00 128'991.00 Gli importi di riscatto riportati rappresentano valori indicativi per ogni piano di previdenza. Prima del riscatto, prepariamo per lei un conteggio aggiornato. Per questo abbiamo bisogno che lei ci fornisca informazioni dettagliate tramite il modulo «Riscatto di anni di contribuzione/pensionamento anticipato». Trova il modulo sul nostro sito web. In caso di domande non esiti a contattarci. Diritto in caso de uscita prima dell'età di pensionamento Totale delle prestazioni di libero passaggio apportate Prestazione di libero passaggio al 01.01.2016 Parte obbligatoria 14'000.00 68'150.45 Prelievo anticipato per la proprietà abitativa Somma prelevabile per l'acquisto di un'abitazione al 01.01.2016 Contributi della previdenza professionale Totale contributi 01.01.2016 - 31.12.2016 Suo contributo che include il contributo personale di previdenza per la vecchiaia dont che include il contributo personale di assicurazione di rischio, spese di amministrazione e fondo di garanzia Suo contributo mensile personale sulla base di 12 mesi Parte sovraobbligatoria 5'000.00 6'046.60 Totale 19'000.00 74'197.05 74'197.05 6'786.30 3'393.15 2'732.10 661.05 282.75 Commissione di previdenza Al 02.12.2015, la Commissione di previdenza comprende Rappresentanti dei dipendenti (Presidente) Worker Peter Rappresentanti del datore di lavoro Boss Simon Il presente certificato personale è stato emesso in base al regolamento della sua cassa pensione. Esso sostituisce tutti i precedenti certificati ed è stato allestito in data 02.12.2015 da AXA Vita SA, 8401 Winterthur su incarico della sua cassa pensione. 1 Entrata in servizio salariale assicurata obbligatoriamente ai sensi della LPP (cfr. pag. 6) 2 Componente pagina 2/2 11 Basi per il finanziamento/ Il finanziamento della previdenza professionale avviene con il sistema di capitalizzazione. Per ciascuna persona assicurata, nell’ambito di un processo di risparmio viene costituito un capitale per il pagamento delle rendite di vecchiaia. I dipendenti si assumono al massimo la metà dei contributi complessivi. Contributi Accrediti di vecchiaia Gli accrediti di vecchiaia sono i contributi che devono essere versati dal dipendente e dal datore di lavoro e servono ad accumulare l’avere di vecchiaia. Il processo di risparmio per le prestazioni di vecchiaia comincia, secondo quanto previsto dalla LPP, il 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno d’età. Gli accrediti di vec chiaia vengono calcolati in percentuale del salario assicurato (= salario coordi nato) e sono differenziati secondo l’età (differenza risultante dalla sottrazione dell’anno di nascita dall’anno civile corrente). Accrediti di vecchiaia scaglionati ai sensi della LPP 7 % 10 % 25-34 35-44 15 % 18 % 45-54 55-64/65 Età Accrediti di vecchiaia in percentuale del salario assicurato Il fondamento della stabilità finanziaria di una cassa pensione è un grado di copertura superiore al 100 %. 12 Contributi di rischio Comprendono i premi per i rischi di decesso e di invalidità. La loro entità varia in base alla cassa pensione. Contributi per il fondo di garanzia Il contributo per il finanziamento del fondo di garanzia viene stabilito su base annua e approvato dall’UFAS (Ufficio federale delle assicurazioni sociali). Redditi da capitale Le casse pensione sono tenute a garantire nel lungo periodo tutti i pagamenti – attuali e futuri – delle rendite. Per poter espletare questo mandato previdenziale è necessario investire e amministrare i contributi LPP per decenni nel modo più sicuro ma anche redditizio possibile. Dopo il datore di lavoro e il dipendente, il reddito da capitale è considerato il terzo contribuente. Contributi amministrativi In passato le spese amministrative costituivano spesso una parte dei premi di rischio. Oggi le casse pensione devono indicare i costi di amministrazione separatamente. Entrate secondo il genere Entrate previdenza professionale 2012: CHF 63 427 mio. 24,3 % 43,0 % Fonte: UFAS 2014 32,7% Contributi e versamenti d’entrata dipendente Contributi e versamenti d’entrata datore di lavoro Reddito da capitale e altre entrate Uscite secondo il genere Uscite previdenza professionale 2012: CHF 47 546 mio. Rendite 25 943 mio. Prestazioni in capitale 6 714 mio. Spese amministrative e d’esecuzione* 1 890 mio. Prestazioni d’uscita, versamenti alle assicurazioni, interessi passivi *Senza costi di gestione patrimoniale indiretti 13 000 mio. 0 5 10 Fonte: UFAS 2014 15 20 25 (In CHF) Diritto all’avere della cassa pensione/ L’avere accumulato nel corso dell’attività professionale viene gestito dalla cassa pensione dell’attuale datore di lavoro e trasferito alla nuova cassa pensione in caso di cambiamento del posto di lavoro. In casi eccezionali è possibile il pagamento in contanti. Cambiamento del datore di lavoro Libero passaggio Ai sensi della Legge sul libero passaggio (LFLP), in caso di cambiamento del datore di lavoro (e quindi della cassa pensione/dell’istituto di previdenza) si ha diritto all’intero avere di vecchiaia maturato (pieno libero passaggio). In caso di passaggio da un istituto di previdenza all’altro, quello precedente deve versare l’avere di libero passaggio al nuovo istituto. Se non è possibile effettuare il trasferimento, la prestazione di libero passaggio viene versata su un conto di libero passaggio oppure viene emessa una polizza di libero passaggio. Il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio è consentito se si lascia definitivamente la Svizzera (salvo emigrazione verso un paese UE/EFTA); per l’avvio di un’attività lucrativa indipendente; se la prestazione di uscita è inferiore al contributo annuo della persona assicurata. 14 Ricerca dell’avere Se non si conosce l’attuale istituto di previdenza o il luogo di giacenza del proprio capitale di vecchiaia del 2° pilastro, ci si può rivolgere all’Ufficio centrale del 2° pilastro: Ufficio centrale del 2° pilastro Fondo di garanzia LPP Direzione Eigerplatz 2 Casella postale 1023 3000 Berna [email protected] www.sfbvg.ch Promozione della proprietà abitativa Fino a 3 anni prima del pensionamento è possibile prelevare anticipatamente o costituire in pegno i fondi della previdenza professionale per finanziare la proprietà di un’abitazione ad uso proprio. Prelievo anticipato Fino al 50° anno d’età può essere prelevato al massimo un importo pari alla prestazione di libero passaggio. Dopo l’età di 50 anni può essere prelevato al massimo l’importo più elevato fra la prestazione di libero passaggio disponibile a 50 anni e la metà della prestazione di libero passaggio al momento del prelievo. Va inoltre osservato che: un prelievo anticipato può essere rimborsato facoltativamente, ma può essere effettuato solo ogni cinque anni; il prelievo minimo ammonta a CHF 20 000.–; il prelievo anticipato comporta la ridu zione delle prestazioni di previdenza; in caso di alienazione della proprietà abitativa, il prelievo anticipato deve essere rimborsato interamente. Divorzio In caso di divorzio ciascun coniuge, indipendentemente dal regime patrimoniale, ha diritto alla metà dell’avere di vecchiaia della previdenza professionale maturato dall’altro durante il matrimonio. A tal fine vengono presi in considerazione: l’avere della cassa pensione l’avere in conti o polizze di libero passaggio eventuali prelievi anticipati per la promozione della proprietà abitativa effettuati nel corso della durata del matrimonio Gli istituti previdenziali coinvolti informano il tribunale di divorzio in merito all’acquisizione di prestazioni di libero passaggio o a eventuali prelievi anticipati effettuati durante il matrimonio. Il tribunale calcola i rispettivi importi e nella sentenza di divorzio indica l’ammontare dovuto al coniuge e l’indirizzo di versamento (istituto di previdenza o conto/polizza di libero passaggio). Se prima della data di divorzio subentra un caso previdenziale (pensionamento, invalidità o decesso) non è più possibile procedere alla ripartizione a metà dell’avere. In tal caso il tribunale stabilisce un’indennità adeguata per il partner beneficiario. Costituzione in pegno È possibile costituire in pegno i diritti alle prestazioni di previdenza, oppure un importo che corrisponde al massimo alla prestazione di libero passaggio. Per la seconda variante valgono, in particolare dopo i 50 anni, le stesse condizioni previste per il prelievo anticipato. 15 Altri capisaldi della LPP/ Dall’entrata in vigore della LPP le basi giuridiche hanno subito più volte adeguamenti e integrazioni, ad esempio con le norme di promozione della proprietà abitativa. Anche in futuro la LPP sarà oggetto di continua ottimizzazione sotto forma di revisioni parziali. Obiettivo della LPP Dal 1985 la LPP persegue l’obiettivo statuito dalla Costituzione di consentire ai pensionati, ai superstiti e agli invalidi, a complemento delle prestazioni dell’AVS/ AI, di mantenere in modo adeguato il tenore di vita abituale. Tuttavia, poiché si assiste a un progressivo invecchiamento della popolazione e quindi a un’erogazione delle rendite per un periodo più lungo, si è già dovuta tagliare notevolmente sia la remunerazione minima sia l’aliquota di conversione. Questi adeguamenti alimentano sempre più la discussione sugli obiettivi originari della LPP. 16 Istituto di previdenza Affiliazione Con la copertura dei principali rischi sociali (vecchiaia, decesso e invalidità) le casse pensione (fondazioni collettive) appartengono alle assicurazioni sociali. L’adempimento del mandato previdenziale richiede una gestione lungimirante delle entrate e delle uscite. Pertanto, gli istituti di previdenza che intendono applicare l’assicurazione obbligatoria secondo la LPP, devono soddisfare condizioni severe: iscrizione nel registro della previdenza professionale presso la competente autorità di vigilanza forma giuridica: fondazione o coope rativa, ovvero riconoscimento come istituzione di diritto pubblico trasparenza, lealtà e integrità di tutti i suoi attori Di norma i datori di lavoro aderiscono a una cassa pensione ai fini della previdenza professionale. In alternativa ciascun datore di lavoro può costituire una propria cassa pensione autonoma. I datori di lavoro senza una cassa pensione vengono affiliati alla Fondazione istituto collettore (cfr. anche pag. 18). In questo modo vengono garantite le prestazioni previste dalla legge. I dipendenti e il datore di lavoro sono rappresentati in numero uguale in seno al consiglio di fondazione, l’organo decisionale dell’istituto di previdenza (amministrazione paritetica). Controllo L’ufficio di revisione esamina annualmente la gestione, la contabilità e l’investimento patrimoniale. Il perito riconosciuto in materia di previdenza professionale verifica periodicamente se l’istituto di previdenza è sempre in grado di adempiere ai suoi obblighi. La tendenza è netta: un numero sempre minore di istituti di previdenza assicura un numero sempre maggiore di lavoratori. Fondo di garanzia Trattamento fiscale Il fondo di garanzia a livello nazionale ha quale scopo di: garantire le prestazioni obbligatorie in caso di istituti o casse di previdenza divenuti insolventi; ripristinare i contatti interrotti tra gli assicurati e l’istituto di previdenza professionale (Ufficio centrale del 2° pilastro); versare i sussidi agli istituti di previ- denza con struttura d’età sfavorevole. Questa evenienza ricorre quando la somma degli accrediti di vecchiaia è superiore al 14 % della somma dei relativi salari assicurati; indennizzare l’istituto collettore delle spese sostenute nell’ottemperanza del suo dovere. In particolare, la legge prevede le seguenti disposizioni: Gli istituti di previdenza che applicano la previdenza professionale sono esenti dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali e dalle imposte sulla suc cessione e sulla donazione. I contributi che i datori di lavoro versano agli istituti di previdenza sono considerati oneri d’esercizio ai fini dell’imposizione fiscale diretta della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. I contributi per la previdenza profes sionale versati dai dipendenti e dalle persone che esercitano un’attività indipendente sono deducibili dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali. Se la persona assicurata riscatta prestazioni regolamentari, può normalmente dedurre l’importo destinato al riscatto di anni di contribuzione dal suo reddito imponibile. I prelievi di capitale entro 3 anni dal riscatto vengono considerati dalle autorità tributarie come elusione fiscale. In questo caso si devono prevedere pesanti ripercussioni fiscali. Le prestazioni di rendita versate dagli istituti di previdenza sono imponibili come reddito mentre le prestazioni di capitale vengono tassate separa tamente dal restante reddito a una tariffa speciale. I diritti alle prestazioni future degli istituti di previdenza sono esenti da imposta. Il prelievo anticipato per la pro prietà d’abitazioni ad uso proprio è imponibile. Se si procede al rim borso dell’importo prelevato le tasse vengono rimborsate, tuttavia senza interessi. Tendenze nella previdenza professionale 150% 140% Contributi e versamenti Prestazioni1 Totale di bilancio2 Beneficiari di prestazioni1 Assicurati attivi Numero istituti di previdenza Indice 2004 = 100 130% 120% 110% 100% 90 % 80% 1 Rendite e capitale in caso di vecchiaia, decesso e invalidità 2 Senza attivi/passivi da contratti assicurativi 70% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fonte: UST 2014 Istituto collettore Altri importanti testi di legge Alla Fondazione istituto collettore spettano i seguenti compiti: affiliare d’ufficio i datori di lavoro che non hanno costituito un istituto di previdenza né si sono affiliati a uno esistente; affiliare i datori di lavoro che ne fanno richiesta; assicurare a titolo facoltativo: –i lavoratori indipendenti e gli svizzeri residenti all’estero, –i dipendenti al servizio di più datori di lavoro, –i dipendenti che escono dalla previ denza professionale obbligatoria ma che desiderano prorogarla; versare le prestazioni obbligatorie a favore del dipendente o dei suoi super stiti nel caso in cui il datore di lavoro, contravvenendo agli obblighi di legge, non si sia affiliato a nessun istituto di previdenza; amministrare le prestazioni di libero passaggio che per varie ragioni non possono essere trasferite ai legittimi proprietari; applicare la previdenza professionale obbligatoria per i disoccupati. Codice civile (art. 89 bis, 122 segg. CC) Codice di procedura civile (art. 279 segg. CPC) Codice delle obbligazioni (art. 331 segg. CO) Legge federale sul libero passaggio (LFLP) Diverse ordinanze, in particolare la n. 2 sulla LPP (OPP 2) 18 Interessati ad altre pubblicazioni di questa serie? 1° pilastro: Previdenza statale 2° pilastro: Previdenza professionale 3° pilastro: Previdenza privata Assicurazioni sociali: Sistema previdenziale in Svizzera Attuale legislazione del 2° pilastro Cassa pensione e proprietà abitativa: Promozione della proprietà abitativa (PPA) Tutti gli opuscoli e le informazioni su previdenza e assicurazioni possono essere richiesti gratuitamente in ogni momento o scaricati dal sito www.axa.ch Le questioni di carattere previdenziale e assicurativo vanno trattate individualmente. AXA vi illustra le opzioni possibili e vi propone soluzioni adeguate. Richiedete oggi stesso una consulenza non vincolante. AXA Winterthur General-Guisan-Strasse 40 Casella postale 357, 8401 Winterthur 24 ore su 24: 0800 809 810 14837IT – 2016-03 L AXA Vita SA www.axa.ch www.myaxa.ch (portale clienti)