Allegato 1 al provvedimento del 17 dicembre 2015, n. 659 Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016 Aggiornamento 2015 INDICE 1. Considerazioni introduttive 2. Garante per la protezione dei dati personali: organizzazione e compiti dell’Autorità 3. Le principali novità in materia di trasparenza presso il Garante 4. Procedimento di elaborazione, adozione ed attuazione del Programma e del suo Aggiornamento 2015 5. Iniziative per la trasparenza e la promozione della cultura dell’integrità 6. Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico 1 1. Considerazioni introduttive 1.1. Il presente documento costituisce l’aggiornamento per l’anno 2015 del Programma adottato dal Garante per il triennio 2014-2016, predisposto al fine di dare attuazione all’art. 10, d.lgs. n. 33/2013 (“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”). Come è noto, l’originaria formulazione dell’art. 11, comma 3, d.lgs. n. 33/2013 prevedeva che “Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all’attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti”. In attuazione di tale previsione è stato adottato il “Regolamento sugli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi all'organizzazione e all'attività del Garante per la protezione dei dati personali” del 1° agosto 2013 (in G.U. n. 193 del 19 agosto 2013) al fine di individuare modalità applicative degli obblighi di trasparenza – atteso peraltro la loro valenza quale strumento di prevenzione del fenomeno della corruzione – che fossero coerenti con i principi legislativi e, al contempo, compatibili con le peculiarità organizzative e funzionali del Garante nonché il correlato provvedimento 17 ottobre 2013, n. 455, concernente la disciplina dei periodi di tempo di pubblicazione di dati, informazioni e documenti del Garante per la protezione dei dati personali (art. 7, comma 3, regolamento del Garante n. 1/2013) (doc. web n. 2753146). La struttura (ed i contenuti) della Sezione “Autorità trasparente” hanno rispecchiato le previsioni dettate con il menzionato Regolamento. 1.2. In ragione delle modifiche introdotte dalla legge n. 114/2014, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, l’attuale testo dell’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 33/2013 dispone che “Ai fini del presente decreto, per “pubbliche amministrazioni” si intendono tutte le amministrazioni di cui Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017 all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione”. Per effetto della nuova formulazione del menzionato art. 11, comma 1, d.lgs. n. 33/2013 – che a pieno titolo ricomprende le Autorità indipendenti nell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina di trasparenza amministrativa – si è quindi ritenuto caducato il menzionato Regolamento del 1° agosto 2013 (nonché del correlato provvedimento concernente i 2 tempi della pubblicazione dei dati e delle informazioni), con la necessità dell’adeguamento (dei contenuti e della struttura) della Sezione “Autorità trasparente” (oggetto precipuo del presente Aggiornamento del Piano triennale). 2. Il Garante per la protezione dei dati personali: organizzazione e compiti dell’Autorità 2.1. Il Garante per la protezione dei dati personali è un'autorità amministrativa indipendente istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 – che ha attuato nell'ordinamento giuridico italiano la direttiva comunitaria 95/46/CE – che si occupa di tutti gli ambiti, pubblici e privati, nei quali occorre assicurare il corretto trattamento dei dati e il rispetto dei diritti delle persone connessi all'utilizzo delle informazioni personali. La complessiva materia è oggi disciplinata dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196). Il Garante per la protezione dei dati personali è un organo collegiale, composto da quattro membri eletti dal Parlamento, i quali rimangono in carica per un mandato di sette anni non rinnovabile. L'attuale Collegio si è insediato il 19 giugno 2012 ed è composto da Antonello Soro (Presidente), Augusta Iannini (vice-presidente), Giovanna Bianchi Clerici e Licia Califano (componenti). Il segretario generale del Garante è l’avvocato Giuseppe Busia. L’Ufficio, come risulta dall’organigramma reso pubblico sul sito istituzionale dell’Autorità, si articola in Dipartimenti, Servizi ed Unità temporanee. 2.2. I compiti dell’Autorità sono definiti dal Codice e da altre fonti normative nazionali e comunitarie (anzitutto la direttiva 95/46/CE, ma deve altresì essere ricordato l’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea secondo il quale il rispetto delle regole poste a presidio del diritto alla protezione dei dati personali “è soggetto al controllo di un'autorità indipendente”). In particolare, l’Autorità si occupa di: controllare che i trattamenti di dati personali siano conformi a leggi e regolamenti e, eventualmente, prescrivere ai titolari o ai responsabili dei trattamenti le misure da adottare per svolgere correttamente il trattamento; esaminare reclami e segnalazioni nonché decidere i ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 145 del Codice; vietare in tutto od in parte, ovvero disporre il blocco del trattamento di dati personali che per la loro natura, per le modalità 3 o per gli effetti del loro trattamento possano rappresentare un rilevante pregiudizio per l'interessato; adottare i provvedimenti previsti dalla normativa in materia di dati personali, tra cui, in particolare, le autorizzazioni generali per il trattamento dei dati sensibili; promuovere la sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta in vari ambiti (credito al consumo, attività giornalistica, ecc.); segnalare, quando ritenuto opportuno, al Parlamento e al Governo l’opportunità di adottare provvedimenti normativi; fornire elementi conoscitivi per l’istruttoria legislativa; formulare i pareri richiesti dal Presidente del Consiglio o da ciascun ministro in ordine a regolamenti ed atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal Codice; predisporre una relazione annuale sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della normativa sulla protezione dei dati personali da trasmettere al Parlamento e al Governo; partecipare alle attività comunitarie ed internazionali di settore, anche quale componente del Gruppo Articolo 29 e delle Autorità comuni di controllo previste da convenzioni internazionali (Europol, Schengen, Sistema informativo doganale); curare la tenuta del registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni di cui all'articolo 37 del Codice in materia di protezione dei dati personali; curare l'informazione e la sensibilizzazione dei cittadini in materia di trattamento dei dati personali, nonché sulle misure di sicurezza dei dati; coinvolgere i cittadini e tutti i soggetti interessati con consultazioni pubbliche dei cui risultati si tiene conto per la predisposizione di provvedimenti a carattere generale. 3. Le principali novità in materia di trasparenza presso il Garante 3.1. Il 2014 ha rappresentato presso il Garante un anno dedicato all’approfondimento dei temi legati all’individuazione di un corretto bilanciamento tra le esigenze sottese alla trasparenza amministrativa e il rispetto del diritto alla protezione dei dati personali, anzitutto nell’adempimento dei propri compiti istituzionali. L’impegno al riguardo profuso dall’Autorità ha anzitutto trovato concretizzazione, in relazione all’assolvimento dei propri compiti istituzionali, nell’adozione delle “Linee guida in materia di trattamento di 4 dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” del 15 maggio 2014, n. 243 (doc. web n. 3134436). Né l’attenzione istituzionale è venuta meno con l’adozione delle menzionate Linee guida, sulla base delle quali è stato altresì pubblicato l’opuscolo “La trasparenza sui siti web della PA” (doc. web n. 3134436); l’Autorità è infatti chiamata a pronunciarsi (anche a seguito di ricorsi, segnalazioni e reclami), per i profili di propria competenza, sulla materia qui considerata. Inoltre, in più occasioni componenti del Garante hanno svolto relazioni in convegni dedicati al tema in esame: si pensi, ad esempio, all’intervento del presidente Soro del 18 novembre 2014, presso la Sala del Cenacolo della Camera dei deputati, nel corso della tavola rotonda “Trasparenza e privacy. Le questioni aperte e l’opportunità di un intervento normativo”; ma si possono pure ricordare la relazione di Licia Califano nell’ambito del XXXI Assemblea annuale Anci 2014 (tenutasi dal 6 all’8 novembre a Milano) e le considerazioni introduttive a due seminari di formazione aperti al pubblico tenuti da personale dell’Autorità presso la sede del Garante (in data 9 luglio e 15 ottobre 2014); pure deve ricordarsi la partecipazioni di due componenti del Garante, Augusta Iannini e Licia Califano, a distinti convegni dedicati al tema svoltisi nell’ambito della XXV edizione del Forum PA (dedicato al tema “Prendiamo impegni, troviamo soluzioni”). L’attenzione al tema della trasparenza non è venuta meno nel corso del 2015, come emerge dalla partecipazione a numerosi convegni ed iniziative formative: tra questi, possono qui ricordarsi gli interventi della vicepresidente Augusta Iannini nell’ambito delle “Giornate della Trasparenza” a Potenza e Matera (12 e 13 gennaio 2015) e all’analoga iniziativa tenutasi presso il Consiglio Regionale del Lazio il 1° dicembre 2015 nell’ambito del convegno “La trasparenza nelle pubbliche amministrazioni tra apparenza, percezione e effettività”; e ancora, la partecipazione della professoressa Licia Califano, tra gli altri, al convegno organizzato il 30 gennaio 2015 dalla Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica – Università degli Studi di Bologna “Trasparenza vs Privacy: Due diritti compatibili? Una riflessione dopo il d.lgs 33 del 2013” e ad analoga iniziativa promossa dall’Università Carlo Bo “Anticorruzione, trasparenza e privacy: la dimensione costituzionale e le regole del bilanciamento” tenutasi il 15 aprile 2015 a Urbino. 3.2. Sotto diverso profilo, il Garante, quale destinatario esso stesso della disciplina di trasparenza, ha progressivamente implementato la sezione 5 “Autorità trasparente” del sito istituzionale − che è venuta ad arricchire il novero (già assai ampio) di documenti oggetto di pubblicazione nel sito dell’Autorità a far data dalla sua istituzione (si pensi anzitutto ai provvedimenti adottati oltre che la normativa di diretto riferimento e alle Relazioni annuali che illustrano nel dettaglio, anche con ampi riferimenti statistici, l’attività dell’Autorità) − tenendo conto dei contenuti del menzionato Regolamento n. 1/2013. La prima fase di attuazione, oggetto del Programma triennale per la trasparenza 2014-2016, si è conclusa con risultati che, nel complesso, possono ritenersi di segno positivo, sintetizzati nel prescritto monitoraggio effettuato dal Responsabile della trasparenza che non ha evidenziato criticità ritenute significative (cfr. doc. web n. 3696424). Più in particolare, l’analisi condotta ai sensi della delibera ANAC n. 148/2014 ha evidenziato un sostanziale adempimento degli obblighi di pubblicazione (tramite la sezione “Autorità trasparente”) enucleati nella griglia di rilevazione, provvedendosi ad aggiornare, in sede di verifica, gli ambiti che lo richiedevano, evidenziando altresì che ambiti di miglioramento avrebbero potuto essere valutati riguardo al formato in taluni casi utilizzato per la pubblicazione dei dati. 3.3. La ricordata modifica normativa dell’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 33/2013, ha tuttavia reso necessaria, a partire dalla fine del 2014, una progressiva riconsiderazione – tenendo conto delle esigue risorse disponibili presso l’Autorità destinate a tale compito, considerata l’ampiezza dei compiti istituzionali attribuiti al Garante e del suo limitato organico (cfr. Scheda di sintesi sulla rilevazione degli Oiv o strutture equivalenti, 30 gennaio 2015, doc. web n. 3696446) – della struttura (layout) e dei contenuti della Sezione “Autorità trasparente”, in parte già intrapresa (ad esempio, pubblicando, in ossequio alla nuova formulazione dell’art. 33, unitamente all’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti relativi alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, anche gli indicatori trimestrali) e destinata a trovare progressiva attuazione, in conformità con il presente Aggiornamento, nella seconda parte del 2015 con la revisione della struttura complessiva del sito istituzionale dell’Autorità, in conformità del vigente quadro normativo e tenendo conto delle indicazioni fornite dall’Anac, nonché con l’aggiornamento ed una più opportuna dislocazione dei contenuti già esistenti, integrandone gli elementi carenti e potenziandone qualità e fruibilità. Il complessivo miglioramento della veste grafica con la quale dati e informazioni sono pubblicate, al fine di renderne più agevole ed immediata la fruizione, − concentrando in un unico spazio, in maniera coerente, chiara 6 e sintetica, le informazioni pertinenti − è uno degli obiettivi principali che il Garante si pone con il presente Aggiornamento per il 2016. In questa prospettiva, oltre che per realizzare economie di spesa, l’Autorità ha provveduto ad acquisire nel novembre il software per la gestione dei flussi informativi e documentali preordinati a realizzare la trasparenza amministrativa messo a disposizione dall'Agid per il riuso da parte delle PP.AA., il cui effettivo utilizzo richiede tuttavia alcune necessarie “personalizzazioni” per renderlo coerente con la diversa struttura organizzativa propria del Garante. 4. Procedimento di elaborazione, adozione ed attuazione del Programma e del suo Aggiornamento 2015 4.1. Effettuata un’approfondita ricognizione dello “stato dell’arte” della Sezione “Autorità trasparente”, l’Aggiornamento 2015 del Programma è stato redatto – sulla base delle indicazioni contenute nella delibera della CIVIT (ora Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 50/2013, recante “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” – su proposta del dr. Roberto Lattanzi, Dirigente del Servizio studi e documentazione dell’Autorità, designato responsabile della trasparenza con provvedimento del 22 gennaio 2015, n. 29 (doc. web n. 3732817) e adottato dal Garante con proprio provvedimento del 17 dicembre 2015. A partire dal 2016 il Programma sarà aggiornato con cadenze regolari entro il 31 dicembre di ogni anno e pubblicato entro il 31 gennaio successivo. 4.2. Obiettivo principale del presente Aggiornamento è quello di adeguare il layout (e, quindi, i contenuti) della Sezione trasparenza dell’Autorità al quadro normativo vigente, con il superamento delle differenze – di presentazione delle informazioni e dei dati nonché di contenuto – dovute all’originaria configurazione della Sezione “Autorità trasparente” sul modello previsto dal Regolamento 1/2013. 4.3. Le modalità per l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, sono definiti, in particolare, tramite apposite “Procedure per l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013 presso il Garante”. Con esse si intendono altresì identificare le responsabilità interne connesse al puntuale e tempestivo adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dal d.lgs. n. 33/2013. 7 In particolare, dalle “Procedure per l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013 presso il Garante” emerge che le attività di aggiornamento della Sezione “Autorità trasparente”, coordinata dal responsabile per la trasparenza, potrà in futuro essere effettuata con l’ausilio di referenti per la trasparenza individuati dai responsabili delle Unità organizzative dell’Autorità. Tale misura organizzativa, grazie alle riunioni periodiche dei referenti (che già nel 2015 sono state effettuate) dovrebbe consentire di realizzare uno allo stretto raccordo con le unità organizzative di appartenenza e costituire quindi una modalità idonea ad assicurare (e monitorare) la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. 4.4. Al responsabile per la trasparenza sono attribuiti i seguenti compiti: o svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, provvedendo tempestivamente ad ogni intervento o proposta ritenuti utili e necessari al fine di assicurare la migliore attuazione del citato d.lgs. n. 33 del 2013, tenendone informato il Collegio, nonché – ove la mancata attuazione degli interventi e delle azioni proposte comporti una violazione degli obblighi di pubblicazione – provvedendo alle segnalazioni di cui all'art. 43 del medesimo decreto legislativo secondo le procedure ivi indicate; o provvedere all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità; o controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico. 4.5. La responsabilità di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare è attribuita, negli ambiti di propria competenza, ai responsabili delle Unità organizzative dell’Autorità che detengono informazioni rilevanti ai sensi della disciplina di trasparenza; essi, a tal fine, provvedono ad: o individuare con chiarezza e completezza i contenuti informativi da pubblicare, trasmettendoli nel formato richiesto e indicando la tipologia delle informazioni e il periodo a cui le informazioni si riferiscono; o aggiornare le informazioni, segnalando quelle superate e non più significative al fine della loro archiviazione ovvero eliminazione. Pur in coerenza ed in attuazione di tali direttrici, non può non essere tenuta in considerazione la quantità di informazioni, dati e documenti da 8 pubblicare − per lo più gravanti su una rosa ristretta di unità organizzative, come risulta dal grafico riportato in nota ( 1) −, dal che discende l’esigenza di porre in essere un processo che consenta la realizzazione progressiva dell’assetto informativo di riferimento. 4.6. I dati e le informazioni da pubblicare sono elaborati e trasmessi in modo da assicurarne la veridicità nonché la rispondenza ai canoni di completezza, aggiornamento e, per quanto possibile, tipologia di formato aperto, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni che regolano la materia nonché nel rispetto della disciplina di protezione dei dati personali. 4.7. All’esito dell’esperienza maturata nel corso del primo anno di attuazione delle misure previste dal presente Aggiornamento, anche in relazione alle procedure previste per l’esercizio del diritto di accesso civico ( 2), si provvederà a valutare la congruità delle misure adottate e, se del caso, a ridefinire le misure organizzative per la pubblicazione dei dati e delle informazioni nella sezione del sito “Autorità trasparente”. 5. Iniziative per la trasparenza e la promozione della cultura dell’integrità Come già avvenuto in passato, il Garante ed il personale dell’Ufficio potranno continuare a partecipare a seminari ed incontri incentrati sulla trasparenza amministrativa e sul corretto contemperamento delle misure volte ad attuarla con i diritti fondamentali delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e al diritto alla protezione dei dati personali. Con particolare riferimento alle misure volte a dare diffusione del Programma triennale e del suo Aggiornamento riferito al 2015, oltre ad iniziative formative interne (dirette anzitutto ai referenti per la trasparenza e ai dirigenti delle unità organizzative), si provvederà alla pubblicazione: 1 Grado di coinvolgimento (in chiave prospettica) delle Unità organizzative del Garante nell’attuazione del Programma triennale per la trasparenza UNITÀ ORGANIZZATIVA (UO) Dipartimento risorse umane e strumentali (DRUS) Servizio relazioni esterne e media (SREM) Dipartimento amministrazione e contabilità (DAC) Unità organizzazione e controllo di gestione (UOCG) Altri Dipartimenti e Servizi 2 GRADO DI COINVOLGIMENTO ALTO MEDIO MEDIO MEDIO BASSO ( ) A far data da febbraio 2015, l’esercizio del diritto di accesso civico è stato esercitato una sola volta, in data 13 maggio 2015, con riscontro alla richiedente fornito in pari data; rispetto a tale istanza non è stato necessario adeguare il sito essendo risultate le informazioni richieste già pubblicate. 9 o dell’Aggiornamento 2015 (unitamente al Programma triennale 2014-2016) nella sezione “Autorità trasparente”, macro area “Disposizioni Generali”; o di apposita notizia concernente l’adozione dell’Aggiornamento 2015 nella newsletter settimanale del Garante. 6. Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico 6.1. L’art. 5, d.lgs. n. 33/2013 riconosce il diritto – generale e indifferenziato – di chiunque di richiedere alle amministrazioni pubbliche documenti, informazioni e dati soggetti alla disciplina di trasparenza amministrativa di cui sia stata omessa la pubblicazione presentando istanza al Responsabile della trasparenza, che si pronuncia sulla stessa. Essa è redatta su modulo appositamente predisposto e reperibile all’interno della sezione “Autorità Trasparente” (Sottosezione Accesso civico) ed è trasmessa, alternativamente: • tramite posta elettronica all’indirizzo: [email protected] • tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: [email protected] • tramite posta ordinaria all’indirizzo: Garante per la protezione dei dati personali Responsabile per la trasparenza Piazza di Monte Citorio, 121 - 00186 Roma 6.2. Il Responsabile della trasparenza, ricevuta la richiesta, ove non possa riscontrarla direttamente, la trasmette al referente competente per materia e ne informa il richiedente. Ove necessario il documento, l’informazione o il dato richiesto sono pubblicati nella sezione del sito “Autorità Trasparente” e trasmessi al richiedente; ove quanto richiesto risulti già pubblicato nel rispetto della normativa vigente, viene indicato al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. Nel caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al Segretario generale del Garante, in qualità di titolare del potere sostitutivo, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede come di sopra descritto. Allegato A: Layout Sezione “Autorità trasparente” del Garante 10