Competitività, Territorio, Governance: il futuro dell’agricoltura Proposte del gruppo Pd Senato Nel momento di profonda crisi, economica e di prospettiva, che il Paese sta vivendo, occorre avere il coraggio di attuare scelte forti, facendo leva innanzitutto sulle originarie vocazioni e sulle potenzialità che esse esprimono. L’agricoltura italiana è una delle carte vincenti, purché sia posta nelle condizioni di incentivare la crescita imprenditoriale, in particolare femminile e giovanile, di sostenere nuove professioni, di concepire moderni e sostenibili spazi di sviluppo, di valorizzare il lavoro dentro rigorose logiche di legalità e dignità delle persone. Ma servono volontà forti per passare da una crisi che in questi anni ha colpito diffusamente nei territori intere filiere agricole, ad un atteggiamento positivo, ad una “politica” di sostegno e di stimolo al settore, puntando tra l’altro all’innovazione e alla ricerca, al ricambio generazionale. Lo sforzo del gruppo PD in Commissione Agricoltura al Senato, attraverso nove proposte di legge, si concentra allora su alcuni temi chiave per rilanciare il settore: competitività, territorio, semplificazione e governance. Nuovi fattori per competere sui mercati locali e internazionali, sistemi imprenditoriali e non deboli individualità, aggregazioni di imprese e territori, formazione e rinnovate competenze, rappresentano la declinazione di alcuni nostri disegni di legge, ma al tempo stesso la possibile traduzione delle istanze più avvertite per il rilancio del Settore Primario in un approccio non episodico e parcellizzato, ma di sistema. Il valore del territorio, perché la ruralità che in passato era sinonimo di arretratezza e povertà, oggi è potenziale prezioso, patrimonio di biodiversità, identità culturale, ricchezza di socialità ed elemento di coesione. Infine, con riguardo alle criticità della governance e della semplificazione, non vi è dubbio che le aziende agricole di ogni dimensione sono sommerse da appesantimenti burocratici e risentono di una impostazione obsoleta. È necessario, al contrario, rendere trasparenti ed agevoli le procedure, semplificandone l’accesso, favorendo la flessibilità, piuttosto che mortificare l’iniziativa imprenditoriale. Si fa largo, dunque, la consapevolezza che la centralità dell’Agricoltura si fonda sul suo rapporto sempre più stretto tra chi produce e chi consuma. E’ innanzitutto tenendo a riferimento tale nesso inscindibile che il nostro progetto ha preso forma. Lo offriamo alla valutazione del Governo Monti ed in particolare del Ministro per le Politiche Agricole, ma siamo fortemente interessati al contributo di quanti operano nei comparti agricolo e agroalimentare, e delle organizzazioni professionali e sindacali che li rappresentano. sen. Anna Finocchiaro Presidente Gruppo PD Senato SOMMARIO Riforma della PAC 2013/2020 6 Cibo: verso una politica globale 8 COMPETITIVITà Competitività delle imprese e dei territori rurali 1 Misure per la competitività delle agricolture e dei territori rurali nonché delega al Governo per il riordino e la riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Ricambio generazionale e banca della terra 2 3 Misure per favorire il ricambio generazionale in agricoltura e istituzione della Banca delle terre agricole 33 Misure volte alla penalizzazione del fenomeno d’intermediazione illecita di manodopera basata sullo sfruttamento dell’attività lavorativa Settore agromeccanico 5 19 Misure per la competitività dell’imprenditoria giovanile e il ricambio generazionale in agricoltura Il fenomeno del “caporalato” 4 12 38 Misure volte all’innovazione e alla competitività delle imprese del settore agromeccanico 4 TERRITORIO Rischio idreogeologico 6 44 Misure urgenti in materia di gestione e prevenzione del rischio idrogeologico Agricoltura come Bene Comune 7 49 Misure per il sostegno degli imprenditori agricoli e per la realizzazione di interventi pubblici a tenuta e manutenzione del territorio rurale GOVERNANCE E SEMPLIFICAZIONE Riordino normativa agricola 8 Misure di semplificazione a sostegno della competitività e della responsabilizzazione delle imprese agricole e deleghe al Governo per il riordino della normativa agricola e per la riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Percorso per un Disegno di Legge 9 56 67 Piano di riordino degli Enti vigilati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 9ª Commissione Agricoltura del Senato: iniziative del gruppo parlamentare pd e provvedimenti condivisi 5 75 Riforma della PAC 2013/2020 Mozione del Gruppo Parlamentare PD del Senato approvata in aula il 26 ottobre 2010 Durante l’intero periodo nel quale in ambito europeo il dibattito sulla riforma della PAC, nelle sue diversificate articolazioni operava coinvolgimenti ed assumeva una rilevanza di primo piano, il nostro Paese rimaneva immobile: nessuna proposta, nessun confronto con le competenti Commissioni di entrambi i rami del Parlamento. Il gruppo PD in Commissione Agricoltura decise perciò di attivarsi e di chiedere con insistenza una discussione seria sulla Politica Agricola Comune. Era ed è, infatti, molto avvertita l’esigenza di modificare profondamente la PAC per eliminarne incongruenze, iniquità, inefficienze e per fare in modo che da semplice politica di sostegno al reddito agricolo diventi una vera politica di promozione di beni pubblici caratterizzata da un’innovativa capacità di impresa, ponendo i sistemi agricoli e alimentari nelle condizioni di essere un grande motore di sviluppo economico. Una politica capace di gestire, con altri attori economici e sociali, i territori rurali e le loro risorse naturali e di contribuire all’approvvigionamento alimentare, nonché alla crescita sostenibile e alla creazione di nuove opportunità occupazionali attraverso un forte processo di modernizzazione. I punti chiave sui quali il Partito Democratico ha costruito le sue ipotesi per la creazione di una nuova PAC, chiedendo al Governo precisi impegni, sono molteplici: primo tra tutti la costruzione di una posizione condivisa tra Associazioni e Sindacati del mondo agricolo, Regioni e deputazione italiana al Parlamento Europeo. Oltre a ciò si ritiene fondamentale un coinvolgimento attivo dell’Italia presso le istituzioni europee, al fine di concorrere all’elaborazione di una proposta di riforma che, per il periodo di programmazione 2014/2020, risponda alla necessità di una PAC dinamica, equa, e sostenibile, che promuova una profonda evoluzione culturale e politica in grado di dare nuovo valore e centralità al cibo e a coloro che lo producono. Serve una PAC che sappia valorizzare e riconoscere, dentro una visione internazionale, le peculiarità delle diverse aree, riconoscendo il diritto alla conoscenza dell’origine dei prodotti e dei processi di trasformazione, nel rispetto e a tutela dei consumatori. La PAC dopo il 2013 deve garantire competitività, innovazione, misure per prevenire le crisi di mercato, incentivi per lo sviluppo di reti d’impresa, semplificazione burocratica e gestionale, applicazione omogenea delle regole e degli interventi di mercato. 6 Ed ancora: mantenimento e sviluppo di comunità rurali vitali e dinamiche, utilità in termini di beni pubblici per ricompensare gli agricoltori e ulteriormente incentivarli, senza dimenticare la preservazione dei terreni e della loro biodiversità, la valorizzazione del paesaggio, una sana gestione e una migliore qualità delle risorse idriche. È necessario disporre di un efficace sistema di gestione del rischio e individuare criteri oggettivi per il mantenimento e la legittimazione dei pagamenti diretti che tengano conto della complessità e della differenziazione territoriale, onde conseguire una distribuzione più equilibrata delle risorse e superare l’attuale criterio storico. Bisogna definire chiaramente indirizzi equi e oggettivi per l’assegnazione di fondi a favore di nuovi obiettivi di sviluppo rurale e porre l’accento sulla sostenibilità, prevedendo adeguati incentivi economici a favore degli agricoltori per ottimizzare l’offerta di servizi dell’ecosistema e rispondere alla crisi energetica attraverso recuperi e riutilizzi di materiali di scarto. Infine, di fondamentale importanza, il PD ha chiesto con forza che si promuova e che si introduca un sistema di sostegno semplificato, trasparente, semplice da gestire e idoneo a snellire le procedure amministrative che gravano sugli agricoltori, specialmente sui piccoli produttori. Lo scorso 12 ottobre, la Commissione UE ha presentato al Parlamento Europeo, le proprie proposte legislative sulla riforma della politica agricola comune. Da una prima valutazione, purtroppo, si deve constatare l’allontanamento degli obiettivi e dei contenuti rispetto ai requisiti avanzati dal Gruppo PD in commissione agricoltura. I temi della sicurezza alimentare, della volatilità dei prezzi, del lavoro quale elemento centrale nel sistema d’intervento, della flessibilità delle risorse, non sembrerebbero, infatti, trovare il necessario spazio. Nessuna misura orientata al rafforzamento del potere contrattuale del tessuto agricolo; nessun intervento importante finalizzato alla stabilizzazione dei redditi; una componente verde e un regime specifico per i piccoli agricoltori le cui indiscrezioni non lasciano presagire nient’altro che un appesantimento del già consistente carico burocratico per gli operatori del settore. Sul miglioramento di tali ambiti, saranno concentrati gli sforzi nei prossimi mesi. Il Gruppo del Partito Democratico, continuerà la sua azione di sensibilizzazione affinché, la politica agricola del futuro, possa essere efficacemente rinnovata. 7 Cibo: verso una politica globale Mozione del Gruppo Parlamentare PD del Senato approvata in aula il 22 giugno 2011 Il cibo rappresenta un elemento centrale della vita degli individui e delle comunità e la sua disponibilità costituisce un diritto fondamentale e un parametro imprescindibile dello sviluppo umano. Oggi, però, assistiamo ad un paradosso. Nel mondo sono ancora oltre un miliardo le persone denutrite e l’obiettivo di dimezzarne il numero è ancora lontano. Cambiamenti climatici, aumento e volatilità a livello globale del prezzo del cibo e del petrolio, mutamento dei modelli di consumo nelle fasce più ricche e speculazione latifondista dei terreni negli stati più poveri ne sono i principali elementi di complessità. Dinnanzi alla necessità di introdurre nuove responsabilità sociali nelle relazioni economiche, appare determinante il contributo che l’agricoltura può dare in quanto produttore di cibo, per le sua valenza territoriale e per le funzioni ambientali. Tuttavia tale approccio potrà esprimere la sua capacità di innovazione sociale se verrà inteso in modo fortemente interconnesso a livello globale, tenendo insieme gli aspetti dell’accesso al cibo, la 8 disponibilità quantitativa delle produzioni, i mercati, la liberalizzazione e più regole globali per un utilizzo corretto del cibo. Per questo nella mozione del Partito Democratico è chiesta una maggiore attenzione e senso di responsabilità al Governo, nell’ambito delle relazioni internazionali per costruire una politica globale del cibo. Serve un quadro giuridico internazionale adeguato, che promuova una profonda evoluzione culturale e politica e che dia un nuovo valore e centralità al cibo. È necessaria una partnership globale sui temi dell’agricoltura, della sicurezza alimentare, della nutrizione e della cooperazione, che superi le attuali divisioni e sovrapposizioni, rilanciando il ruolo delle istituzioni internazionali. Inoltre, in un mondo che ha “fame” di energia, è necessario disporre di strumenti che coordino i sistemi d’incentivazione delle diverse fonti energetiche rinnovabili al fine di trovare il giusto equilibrio tra il bisogno di energia a basso costo e la necessità di uno sviluppo sostenibile, a cui le agroenergie danno un contributo straordinario, assicurandosi, però, che tali agroenergie non sottraggano terreno fertile per la produzione, già scarsa, di cibo. L’Expo 2015 dedicata al tema “Nutrire il pianeta, energia per la vita” in programma a Milano, dovrà essere l’occasione per far la consapevolezza del l’esigenza di una governance globale del cibo. Si tratta di coinvolgere immediatamente forze economiche e sociali e mondo della ricerca pubblica e privata per individuare i temi prioritari, da approfondire con una visione interdisciplinare e planetaria, e giungere all’evento di Milano con una griglia di dati, analisi dei problemi, contributi scientifici e proposte operative da sottoporre all’attenzione delle istituzioni nazionali e internazionali. 9 COMPETITIVITà Si è ormai aperta una nuova pagina per l’agricoltura europea. Oggi, per affrontare il mercato-mondo così carico di contraddizioni e squilibri, occorre ridefinire non solo i fattori della competitività globale ma il concetto stesso del competere. Serve una politica che coraggiosamente incentivi i binomi efficienza ed etica le priorità degli imprenditori e consumatori insieme scelga fattori strategici e non a pioggia, sistemi e non frammentazioni. Ricambio generazionale come priorità assoluta. Lavoro regolare, sicurezza e dignità non svendibile in nome di alcuna moderna competizione. Tecnologie, nuove professioni, nuove competenze, sono i punti fondamentali per un passaggio dal vecchio rassegnato all’attesa e alla marginalizzazione e un nuovo proiettato all’intraprendere, al protagonismo attivo consapevoli di una nuova centralità dell’agricoltura. COMPETITIVITà Competitività delle imprese e dei territori rurali La polverizzazione delle aziende soprattutto delle loro azioni, il modello impostato sul predominio dei soggetti commerciali nella filiera, generano una debolezza, una competizione verso il basso che deprime le potenzialità del settore. Il produttore perde potere contrattuale, sempre più si ferma alla sub fornitura e il controllo del prodotto è nelle mani d’altri. Fare l’imprenditore nella società contemporanea, per chi produce vuol dire attrezzarsi, crescere in capacità gestionali, dotarsi di moderne tecnologie insieme ad antichi saperi, ricercare integrazioni con altri per creare “sistemi” imprenditoriali in grado di misurarsi con nuovi segmenti nel mercato interno e con una domanda crescente sui mercati internazionali. Significa saper individuare gli elementi vincenti della competitività al tempo della globalizzazione che tutto omologa in una spirale spietata del “minor prezzo”. Coniugare ricerca, tecnologia e tradizione è la sfida tutta italiana delle “agricolture” che compongono il patrimonio del nostro paese. Risorse che mirano a strategie innovative e di stabilizzazione, che premiano i sistemi più che i singoli, che considerano il territorio di origine come elemento distintivo della competitività. Questo solo uno dei pezzi per costruire regole, norme aggiornate, semplificazioni di un puzzle in costruzione per la proposta di modernizzazione del settore. sen. Leana Pignedoli 12 COMPETITIVITà Senato della Repubblica DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei senatori PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, DI GIOVAN PAOLO, SOLIANI, AGOSTINI, BARBOLINI, BLAZINA, BIONDELLI, DE SENA, DEL VECCHIO, Marco FILIPPI, FIORONI, GRANAIOLA, LIVI BACCI, MERCATALI, MORRI e PEGORER Misure per la competitività delle agricolture e dei territori rurali nonché delega al Governo per il riordino e la riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Con il presente disegno di legge si intende porre in atto una serie di misure e azioni per favorire il rilancio competitivo delle diverse agricolture e dei territori rurali del nostro Paese. Si tratta di aderire alla pluralità dei modelli agricoli, la quale, mentre risulta riconosciuta dalla politica di sviluppo rurale europea, non è ancora valorizzata dalla politica agricola nazionale. Vanno, inoltre, considerate nella loro giusta collocazione aspetti sempre più determinanti nel qualificare i sistemi agro-alimentari e rurali, quali la multifunzionalità, la diversificazione, la plurisoggettività, le nuove interdipendenze tra aree urbane e territori rurali, nonché l’importanza crescente che assumono le motivazioni personali, gli approcci culturali e i rapporti coi differenti mercati e con il territorio, nel caratterizzare l’imprenditoria agricola. Le grandi contraddizioni che tengono insieme liberalizzazione dei mercati, crisi alimentare, questione energetica, cambiamenti climatici, movimenti demografici, fattori identitari, fanno emergere una nuova centralità dell’agricoltura come 13 COMPETITIVITà questione non più solo settoriale, ma attinente all’insieme dei cittadini, i quali vogliono su tale tema essere protagonisti nelle decisioni e nei percorsi di sviluppo. Decisivo è l’obiettivo della competitività, la cui promozione dovrà essere coniugata con l’innovazione, la formazione e il potenziamento del capitale umano, evitando, in coerenza con gli orientamenti di Europa 2020, il degrado ambientale, la perdita di biodiversità, l’uso non sostenibile delle risorse e l’adozione di tecnologie ad alto consumo energetico. Inoltre, la competitività andrà promossa in una logica territoriale e non solo puramente aziendale: è infatti dall’insieme di tecniche produttive, valori, relazioni tra imprese e attori istituzionali, immagine del territorio, cultura, capacità di inclusione sociale, che le produzioni agroalimentari prendono le mosse e si affermano sui mercati. In tale quadro, va attivato uno sforzo particolare nell’introdurre innovazioni tecnologiche e organizzative differenziate per modelli agricoli e sistemi territoriali e nel coinvolgere il capitale umano impegnato nelle aree rurali in iniziative di acquisizione di competenze, capacità e strumenti. Si tratta di beneficiare degli effetti positivi delle nanotecnologie e dell’agricoltura di precisione laddove la competitività è legata maggiormente alle economie di scala e, nel contempo, laddove prevale la piccola e media dimensione aziendale, di saper connettere l’innovazione agli stili di vita e propensioni personali degli agricoltori, ai territori, ai prodotti e alla loro storia. Il successo di tali politiche dipenderà, tuttavia, dalla capacità di far convivere e integrare i differenti modelli nell’ambito dei distretti agro-alimentari e rurali e delle reti di imprese, in quanto la competitività del «made in Italy» agro-alimentare può essere assicurata soltanto dall’incontro tra i saperi tradizionali, le nuove tecnologie, le nuove conoscenze e le innovazioni organizzative, e dalla capacità di guardare alle opportunità offerte dai diversi mercati a livello locale, nazionale e internazionale. L’individuazione di misure nazionali per la competitività diventa ancor più necessaria in una fase di profondi cambiamenti nella politica agricola comune dopo il 2013, la quale, da una parte, dovrà far fronte alla radicale modifica della mappa geopolitica ed economica del mondo, che vede l’ingresso di nuovi potenti concorrenti ed enormi masse di nuovi consumatori, e, dall’altra, dovrà riconoscere pienamente il ruolo multifunzionale dell’agricoltura nel fornire beni pubblici congiuntamente a produzioni di alta qualità, nel partecipare attivamente alla green economy e nel contribuire alla vitalità delle aree rurali oggi a rischio anche per effetto della crisi economica. Nel merito, il presente disegno di legge si compone di 20 articoli divisi in quattro capi. 14 COMPETITIVITà Capo I AGGREGAZIONE DELL’OFFERTA AGRICOLA E SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA CONTRATTUALIZZATA Nel capo I, comprendente gli articoli da 1 a 8, si prevedono norme in favore dell’aggregazione dell’offerta agricola e per lo sviluppo dell’agricoltura contrattualizzata. L’articolo 1, nel prevedere misure per il rafforzamento del ruolo delle organizzazioni di produttori, stabilisce che tali possano essere riconosciute tutte le cooperative agricole, e che, a tal fine, le organizzazioni di produttori sono tenute alla costituzione di una direzione commerciale unica. L’articolo 2, istituendo piccoli interventi di supporto, tratta degli interventi per il sostegno dei piani operativi delle organizzazione di produttori, dei relativi fondi di esercizio e dell’eventuale concessione dell’aiuto finanziario nazionale autorizzato dalla Commissione dell’Unione europea. Al fine di favorire la crescita dell’aggregazione dell’offerta agricola, all’articolo 3 sono inoltre sancite forme di agevolazioni nel caso di accorpamento e fusione delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori. Per quanto invece concerne il rafforzamento delle organizzazioni interprofessionali, l’articolo 4 prevede la possibilità che queste chiedano all’ente pubblico di svolgere ruoli di controllo super partes per alcune loro attività, che possano costituirsi organizzazioni interprofessionali anche per singoli prodotti DOP e IGP, che possano costituirsi anche in sezioni regionali o interregionali e che, in definitiva, siano esse i soggetti deputati a favorire intese di filiera e contratti quadro tra i propri soci. Inoltre, dato che l’obiettivo fondamentale di intese di filiera, contratti quadro e accordi è la programmazione della produzione e la sua equa valorizzazione, al fine di evitare crisi di mercato anche a beneficio del consumatore, agli articoli 5 e 6 si definiscono intese di filiera e contratti quadro anche a livello regionale e interregionale, in particolare per produzioni di carattere territoriale; si prevede la stipula di intese di filiera prioritariamente all’interno delle organizzazioni interprofessionali e, solo in mancanza di queste, nei tavoli di filiera istituiti dal Ministero o dalle regioni; si stabilisce la possibilità anche per i consorzi di tutela delle DOP e IGP di sottoscrivere intese di filiera, contratti quadri e accordi a nome degli associati ed il vincolo a sottoscriverli nel caso di interventi di promozione, ricerca e innovazione. 15 COMPETITIVITà Ancora per favorire la concentrazione dell’offerta della produzione agricola ed agroalimentare, l’articolo 7 istituisce un apposito fondo le cui risorse sono destinate alle organizzazioni di produttori ed alle associazioni delle organizzazioni di produttori, le quali le utilizzano esclusivamente per lo sviluppo di iniziative volte alla valorizzazione dell’offerta dei prodotti agricoli, alla creazione di appositi centri specializzati nella loro commercializzazione, alla promozione di specifici progetti commerciali e di promozione qualitativa dell’export sui mercati internazionali. Infine, all’articolo 8 si prevede l’istituzione di un tavolo tecnico presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine della redazione di un codice di condotta relativo ai rapporti commerciali e contrattuali tra fornitori di prodotti agroalimentari e la grande distribuzione organizzata e allo sviluppo delle buone pratiche commerciali. Capo II SVILUPPO E COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI Il capo II si compone di otto articoli (dal 9 al 16) e dispone più specificatamente in merito allo sviluppo della competitività delle imprese agricole e agroalimentari. I primi tre articoli affrontano le problematiche gestionali che frenano lo sviluppo delle imprese agricole del nostro Paese. In particolare, l’articolo 9 introduce un incentivo pari al 20 per cento del valore degli investimenti in mezzi tecnici volti ad accrescere l’efficienza aziendale e ad introdurre innovazioni di prodotto e di processo produttivo. L’articolo 10 prevede incentivi alla crescita dimensionale delle imprese agricole e l’articolo 11, prevede specifiche misure di incentivo all’internazionalizzazione del sistema agro-alimentare. I successivi tre articoli affrontano le problematiche di garanzia e di accesso al credito delle imprese agricole. In particolare, all’articolo 12 si stabiliscono norme a difesa del reddito e per la gestione dei rischi: in particolare, si precisa che il Fondo di solidarietà nazionale ha l’obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione, anche attraverso la stipula di contratti assicurativi, per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, nonché dalle perdite derivanti da gravi fluttuazioni dei prezzi di mercato. L’articolo 13 inoltre prevede l’istituzione di un apposito fondo, alle cui risorse possono accedere le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di cofinanziare iniziative a sostegno dei confidi regionali che 16 COMPETITIVITà forniscono garanzie alle imprese del settore agro-alimentare per l’accesso a finanziamenti bancari e per contribuzioni in conto interessi a fronte di investimenti o di operazioni di consolidamento del debito. L’articolo 14, prevede apposite misure per favorire l’accesso al credito e la dilazione dei debiti a favore delle imprese del settore agroalimentare, che nel corso degli ultimi due anni è emerso come uno dei più rilevanti problemi per il settore. Infine, l’articolo 15, reca una serie di disposizioni di semplificazione per le imprese agricole, fra le quali la comunicazione unica per la nascita di un’impresa agricola, le disposizioni in materia di assunzione di gruppo, di comunicazione di assunzione plurima e di semplificazione delle procedure per l’assunzione di lavoratori extracomunitari stagionali, ed infine di esenzione IVA di talune attività culturali, didattiche e sociali svolte dalle imprese agricole. L’articolo 16 reca disposizioni per favorire la diffusione di prodotti agroalimentari locali ed ecocompatibili nell’ambito della ristorazione collettiva. Capo III TUTELA E COMPETITIVITÀ DEI TERRITORI RURALI Il capo III, si compone di tre articoli (dal 17 al 19) concernenti la tutela e la valorizzazione dei territori rurali. L’articolo 17 stabilisce, infatti, misure per la valorizzazione dei terreni di montagna abbandonati da almeno vent’anni, prevedendo la possibilità che questi siano utilizzati per scopi produttivi legati all’attività agricola, sempre tenendo conto delle responsabilità ambientali ed idrogeologiche connesse all’utilizzo dei terreni di montagna. Al fine della tutela e della valorizzazione delle aree agricole, all’articolo 18 sono inoltre previste misure premiali per quei comuni che adottino piani regolatori che valorizzano gli elementi di specificità delle aree agricole. L’articolo 19, stante l’obiettivo di promuovere la competitività delle aree rurali, istituisce un apposito fondo le cui risorse sono destinate alle regioni per lo sviluppo delle reti di comunicazione e di appositi piani per la valorizzazione del paesaggio rurale. 17 COMPETITIVITà Capo IV COPERTURA FINANZIARIA Nel capo IV, infine, l’articolo 20 reca, ai commi 1 e 2, la copertura finanziaria del provvedimento, quota parte della quale è a valere sui risparmi di spesa derivanti dalla riorganizzazione e dall’accorpamento degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali e per la restante parte da risparmi di spesa derivanti dalla riduzione delle spese per l’utilizzo e la manutenzione delle autovetture di servizio delle pubbliche amministrazioni. Nei commi 3 e 4 dell’articolo 20 è prevista la delega al Governo per il riordino e la riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con compiti e funzioni nel settore agroalimentare. 18 COMPETITIVITà RICAMBIO GENERAZIONALE E BANCA DELLA TERRA Un imprenditore agricolo su 10 ha meno di 40 anni e 3,5 ne hanno più di 65: se l’Italia è uno dei Paesi più “anziani” del mondo, l’agricoltura ne rappresenta lo specchio più fedele. Se poi si considerano le complesse e rigide barriere all’ingresso e le difficoltà per la permanenza derivanti dalla sostenibilità del reddito, la visione di prospettiva non risulta incoraggiante. D’altro canto, poiché da questa composizione non possiamo prescindere, ci si chiede: quale potrà essere la fonte che alimenterà quel dinamismo di cui un’agricoltura che vuole competere sui mercati, locali e globali, necessità? La qualità dei prodotti, la sostenibilità economica e ambientale dei processi produttivi, l’innovazione nell’organizzazione aziendale, che danno contenuto al concetto teorico di competitività, sono strettamente connesse alla figura dell’imprenditore, cui sono richieste nuove e diversificate competenze in ambito produttivo, capacità di valutazione del rischio, prospettive di ampio respiro. Vi è una “nuova generazione” di imprenditori, che rappresenta il nucleo su cui costruire il “nuovo modello delle agricolture competitive”, perché portano in sé l’approccio dinamico necessario. I dati riportati in apertura dicono, da un lato, che la forza propulsiva che può essere prodotta da un nucleo così ristretto rischia di non intaccare la struttura statica e obsoleta del nostro sistema e, dall’altro lato, quali enormi potenzialità espansive vi sono. Pensare, elaborare e sostenere misure che favoriscano il “ricambio generazionale”, rappresenta la sfida più difficile , ma anche la sua “ineludibilità”. sen. Teresa Bertuzzi 19 COMPETITIVITà Senato della Repubblica DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei senatori BERTUZZI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO e GALPERTI Misure per la competitività dell’imprenditoria giovanile e il ricambio generazionale in agricoltura Il presente disegno di legge ha lo scopo, nel rispetto delle normative comunitarie, di promuovere, d’intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il primo insediamento, il ricambio generazionale e la permanenza di giovani nel settore dell’agricoltura. I più recenti dati ISTAT relativi al 2011 rilevano un tasso di disoccupazione che rimane stabile e che si attesta all’8,6 per cento, con una crescita dello 0,2 per cento su base annua. Il numero delle persone disoccupate, oggi pari a 2.145.000, è cresciuto di 2.000 unità (+0,1 per cento) rispetto a dicembre dello scorso anno. Dato ancora più preoccupante è però quello che riguarda i giovani. Il tasso di disoccupazione giovanile, che viene calcolato tenendo in considerazione i giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni, è al 29,4 per cento: rispetto a dicembre dello scorso anno il tasso ha subito un aumento dello 0,5 per cento. Inoltre, con specifico riguardo al settore agricolo, tra i Paesi dell’Unione europea, l’Italia è quello che, dopo il Portogallo, presenta la maggiore incidenza di imprenditori agricoli di età superiore ai 55 anni. Un tale stato di cose, che già di per sé non appare ottimale, diviene addirittura preoccupante nel momento in cui lo si confronta con il fenomeno dell’invecchiamento degli imprenditori agricoli che assume, in Italia, carattere strutturale e deve ritenersi espressione di una duplice difficoltà: quella che hanno gli agricoltori più anziani ad uscire dal settore e quella che hanno i più giovani ad entrarvi. Da ciò ne consegue che, riguardo al problema dell’invecchiamento degli imprenditori agricoli italiani, non appare tanto realistico porsi l’obiettivo 20 COMPETITIVITà del ricambio generazionale, inteso nel senso di ricercare l’equilibrio tra i flussi di agricoltori in entrata ed in uscita, ma occorre piuttosto porre in essere degli interventi efficaci che siano finalizzati a favorire sia l’insediamento che la permanenza dei giovani in agricoltura. La globalizzazione del mercato, i rapporti tra gli agenti istituzionali che a vario titolo si occupano del settore primario, i processi di integrazione economica e politica tra Paesi, l’ampliamento ad est dell’Unione stanno determinando profondi mutamenti nei sistemi agricoli europei e forti esigenze di ristrutturazione. Con Agenda 2000 la Commissione europea ha esposto la propria posizione sulla direzione da imprimere una forte spinta alle politiche comunitarie per preparare l’agricoltura europea alle sfide future interne – allargamento e coesione economica e sociale – ed esterne – integrazione spinta dei mercati internazionali. L’orientamento dell’Unione europea è volto a sostenere e rafforzare il modello agricolo europeo basato sulla multifunzionalità, la compatibilità ambientale, la sostenibilità economica e la sicurezza alimentare, un modello culturale prima che tecnico, economico e sociale. La riforma della PAC, varata nel 2003, punta proprio a favorire tali elementi, ma determina la necessità di adeguamenti per rispondere alle esigenze dei consumatori e dei cittadini, sia sul versante delle strutture di produzione che delle strategie di conduzione aziendale, per l’attuazione dei quali il fattore umano e, più in particolare, le capacità imprenditoriali assumono un ruolo chiave. Obiettivi quali lo sviluppo integrato delle aree rurali, la produzione di alimenti con elevati standard di qualità e di sicurezza, la valorizzazione dei prodotti tipici, la competitività delle imprese, l’adozione di metodi produttivi eco-compatibili, possono essere conseguiti oltre che con opportune politiche di incentivi e sanzioni, anche con una decisa politica a favore delle risorse umane tesa a dischiudere prospettive di sviluppo in linea con le nuove esigenze di una società che deve comunque garantire la tutela dell’ambiente nell’interazione tra l’agricoltura e le altre attività dell’uomo. Ma è proprio sul fronte imprenditoriale che si manifestano forti contraddizioni e ritardi nell’assecondare le nuove tendenze. Un generale invecchiamento della popolazione agricola e uno scarso ricambio generazionale accompagnano la diminuzione degli addetti all’attività agricola e soprattutto dei giovani imprenditori che, negli ultimi anni, si riducono drasticamente. I fenomeni di esodo e abbandono del settore in vaste aree dell’Unione europea sono, inoltre, causa di degrado delle aree rurali e dell’ambiente naturale. Il ruolo del settore primario travalica, pertanto, la produzione di alimenti, garantendo la protezione dell’ambiente, la salvaguardia del patrimonio naturale e della biodiversità, della cultura delle popolazioni rurali, obiettivi, questi ultimi, che aprono nuove e interessanti prospettive economico-imprenditoriali per i giovani delle aree rurali europee. In questo contesto appare non più prorogabile una strategia nazionale volta alla 21 COMPETITIVITà rivitalizzazione dell’attività agricola anche e soprattutto attraverso il mantenimento e l’insediamento di nuove generazioni di imprenditori agricoli. La promozione dello spirito imprenditoriale assume un ruolo chiave per lo sviluppo del settore, la salvaguardia del territorio, la tutela dell’ambiente e del paesaggio, ovvero per quelli che sono gli obiettivi della nuova politica di sviluppo rurale. La capacità di cogliere le prospettive attraverso una rete di opportunità, che possano soddisfare le aspettative delle nuove generazioni in agricoltura devono necessariamente tradursi in azioni specifiche, tanto più che un’economia più dinamica, competitiva e sostenibile non può prescindere da un’agricoltura e da uno sviluppo rurale di qualità. Anche alla luce di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, in merito alla compatibilità di alcune categorie di aiuti di Stato al mercato comune, il presente disegno di legge si prefigge dunque lo scopo di dar voce alle richieste avanzate ormai da tempo dalle associazioni di giovani imprenditori agricoli e, in sostanza, di predisporre una serie di norme volte ad intervenire a sostegno delle imprese, facilitare l’accesso al credito e l’acquisto dei terreni, ridurre i costi sostenuti dalle aziende, tutte coerenti rispetto alle linee guida della nuova politica di sviluppo rurale, dettate in Europa e, conseguentemente, necessario obiettivo di politica agricola in ambito nazionale. Il disegno di legge è suddiviso in sei capi e composto da tredici articoli. Capo I FINALITÀ Il primo capo definisce le finalità che si intendono perseguire con il presente disegno di legge, ovvero la promozione, d’intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del primo insediamento, del ricambio generazionale e della permanenza di giovani nel settore dell’agricoltura. In particolare, si stabilisce che il primo insediamento di giovani agricoltori, nel rispetto di quanto stabilito in sede comunitaria, deve costituire obiettivo primario della politica agricola del Paese e dei programmi di sviluppo agricolo, agroindustriale e forestale adottati a livello nazionale e dalle Istituzioni regionali. Inoltre, si specificano i requisiti soggettivi ed oggettivi fondanti la categoria dei giovani imprenditori che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda, prendendo a riferimento l’età inferiore ai 40 anni, il possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate e la presentazione di un piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola. 22 COMPETITIVITà Capo II PRIMO INSEDIAMENTO DEI GIOVANI IN AGRICOLTURA Il secondo capo reca misure volte a disciplinare il primo insediamento dei giovani in agricoltura. L’articolo 2 prevede l’istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di un fondo le cui risorse siano destinate al cofinanziamento di appositi programmi predisposti dalle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore dell’agricoltura, volti in particolare all’acquisto di terreni, mezzi strumentali e strutture per l’avvio dell’attività imprenditoriale agricola, all’ampliamento di una unità minima produttiva definita, secondo la localizzazione, l’indirizzo colturale e l’impiego di mano d’opera al fine di garantire l’efficienza aziendale e al miglioramento aziendale e all’acquisto di complessi aziendali già operativi. L’articolo 3 concerne poi misure volte alla creazione di un regime fiscale agevolato per il primo insediamento dei giovani in agricoltura. Nello specifico, si prevede che coloro i quali avviano un’attività d’impresa nel settore dell’agricoltura e che producono un reddito agricolo, anche in forma associata, possono avvalersi, per il periodo di imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 12,5 per cento del reddito prodotto. Tale beneficio è riconosciuto a condizione che non sia stata esercitata nei precedenti tre anni un’attività d’impresa, anche in forma associata o familiare, e che si siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia. I soggetti beneficiari di tale regime fiscale agevolato sono esentati, altresì, dall’imposizione ai fini IRAP per il periodo di imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro periodi successivi. Capo III MISURE PER FAVORIRE LA PERMANENZA DEI GIOVANI E IL RICAMBIO GENERAZIONALE NEL SETTORE DELL’AGRICOLTURA Il terzo capo reca misure per favorire il ricambio generazionale e la permanenza dei giovani nel settore dell’agricoltura. L’articolo 4, in particolare, istituisce un credito d’imposta per investimenti in beni strumentali volti ad accrescere l’efficienza aziendale e ad introdurre innovazioni di prodotto, nel processo di coltivazione e manutenzione naturale dei terreni e nel processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione, a favore di soggetti di età inferiore a 40 anni che producono un reddito agricolo ai 23 COMPETITIVITà sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L’articolo 5 reca modifiche al comma 5 dell’articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, in tema di agevolazioni fiscali per l’ampliamento delle superfici coltivate. Si prevede che, dal 1º gennaio 2011, i giovani agricoltori che non hanno compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o d’imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria, qualora acquistino o permutino terreni sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura del 50 per cento di quelle previste in via ordinaria o ridotta, misura che scende fino al 30 per cento qualora si tratti di donne. L’articolo 6 stabilisce poi dei criteri preferenziali in caso di prelazione di più soggetti confinanti, per cui la prelazione è accordata, in via preferenziale, primariamente al coltivatore diretto o all’imprenditore agricolo professionale di età compresa tra i 18 e i 40 anni, secondariamente, al coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e, da ultimo, a società di persone, di capitali o cooperative che svolgono attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile in via esclusiva. L’articolo 7, al comma 1, reca modifiche al comma 3 dell’articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, in tema di agevolazioni per la concessione di terreni in affitto. In particolare si prevede che, ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli per un periodo non inferiore a cinque anni, a giovani che non hanno compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria. Al fine di favorire il ricambio generazionale in agricoltura e, in particolare, di sostenere progetti innovativi promossi da giovani nell’ambito della multifunzionalità e della diversificazione delle attività agricole, con particolare riguardo alla produzione di energia e ai servizi per le aree rurali, è inoltre stabilito che le regioni, d’intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, individuano i beni liberi trasferiti al demanio regionale aventi destinazione agricola, che possono essere ceduti in affitto a giovani imprenditori agricoli, dando la priorità ai progetti promossi da cooperative agricole di conduzione o società agricole formate prevalentemente da giovani agricoltori. L’articolo 8 prevede poi una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, a favore di soggetti di età inferiore a 40 anni che producono un reddito agricolo e che documentino spese, sostenute entro 24 COMPETITIVITà il 31 dicembre 2013, relative ad interventi di riqualificazione di fabbricati rurali utilizzati quale abitazione o per funzioni strumentali all’attività agricola. L’articolo 9 reca infine misure per la gestione di servizi di sostituzione nelle aziende associate, prevedendo in particolare, tra i casi di sostituzione, la sostituzione dell’imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento professionale da parte dei giovani agricoltori associati e l’assistenza ai minori di età inferiore agli otto anni: in questi casi, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere ed erogare incentivi alle associazioni costituite in maggioranza da giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i 40 anni, usufruendo anche di un apposito fondo istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a decorrere dall’anno 2011. Le regioni e le province autonome, nell’ambito dei propri programmi per favorire il passaggio generazionale delle imprese, possono prevedere misure ed incentivi per l’utilizzo dello strumento del patto di famiglia. Capo IV ACCESSO AL CREDITO E CONCESSIONE DI GARANZIE Il quarto capo reca misure per l’accesso al credito e le relative concessioni di garanzia. In particolare, l’articolo 10 stabilisce che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l’Associazione bancaria italiana, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, nonché con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono, con apposita convenzione, le modalità ed i criteri di accesso a finanziamenti e altre forme di prestito bancario agevolato, nonché per la dilazione del debito, a favore dei soggetti di età inferiore a 40 anni che formano un reddito agricolo. Si prevede inoltre che tali agevolazioni per l’accesso al credito, in virtù delle quali è istituito un apposito fondo di garanzia a decorrere dall’anno 2011 presso il Ministero dell’economia e delle finanze, concernono tutti i tipi di contratti bancari e consistono in una riduzione del costo del servizio non inferiore ai due terzi del tasso EURIBOR da applicare nei periodi di validità del certificato. Al fine di favorire la concessione da parte dei confidi di garanzie in favore dei soggetti di età inferiore a 40 anni, l’articolo 11 prevede l’istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di un apposito fondo, alle cui risorse possono accedere le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il cofinanziamento di iniziative a sostegno dei confidi regionali che forniscono garanzie ai soggetti di età inferiore a 40 anni per l’accesso a finanziamenti bancari e per contribuzioni in conto interessi a fronte di investimenti o di 25 COMPETITIVITà operazioni di consolidamento del debito. Inoltre, anche attraverso le società finanziarie regionali, si stabilisce che le regioni possono erogare contributi ai fondi rischi consortili gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi. Capo V INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO Il quinto capo reca misure per investimenti in ricerca e sviluppo, stanziando, all’articolo 12, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 e prevedendo che ai giovani imprenditori agricoli e alle società agricole costituite da giovani di età inferiore a 40 anni che presentano un progetto industriale e di sviluppo sperimentale nel settore dell’agricoltura, in collaborazione con istituti di ricerca, è concesso un contributo, rispettivamente del 50 per cento e del 25 per cento, del costo ammissibile, conformemente a quanto disposto dall’articolo 31 del citato regolamento (CE) n. 800/2008 in materia di aiuti di Stato. Capo VI COPERTURA FINANZIARIA Ai maggiori oneri previsti nella presente legge, valutati in 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede attraverso risparmi di spesa determinati dalla riduzione dell’uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione che rimane ammesso strettamente per esigenze di servizio. L’uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari di alcune cariche, tra questi il Presidente del Consiglio dei ministri e Vicepresidente del Consiglio dei ministri; Ministri e vice ministri; sottosegretari di Stato. Dalle presenti disposizioni devono derivare risparmi non inferiori a 110 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi previsti si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell’obiettivo di risparmio ad essa assegnato. 26 COMPETITIVITà Senato della Repubblica DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei senatori BERTUZZI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO e GALPERTI Misure per favorire il ricambio generazionale in agricoltura e istituzione della Banca delle terre agricole L’accesso al bene terra è il primario e più difficoltoso sbarramento al ricambio generazionale in agricoltura. Nella cosiddetta fase di start up infatti non è certo una difficoltà irrisoria per il giovane agricoltore fornire agli istituti di credito le garanzie richieste per lo stanziamento di finanziamenti per accedere al bene primario della terra. Questo accade fin da tempi non sospetti precedenti all’attuale crisi economica globale ed ancora prima dell’entrata in vigore di Basilea 2 che mirava a prevenire, tra le altre cose, la concessione di «mutui facili». Se vogliamo citare un Paese membro che sta operando concretamente in questo senso possiamo certamente ricordare la vicina Francia che sta approntando un «plan massif» per fronteggiare la crisi del settore primario con prestiti agevolati (a tassi pari all’1 per cento per i giovani agricoltori), fondi straordinari per far fronte all’aumento dei prezzi e contributi a fondo perduto per il pagamento degli interessi dei prestiti già contratti dagli imprenditori agricoli. In questa ottica la Commissione europea sollecita gli stati membri alla costituzione di una banca della terra per la gestione e l’incontro tra giovani agricoltori in cerca di terreni e terreni resi liberi da prepensionamenti graduali degli anziani agricoltori. La realizzazione di questa banca porterebbe a facilitare indubbiamente l’incontro tra chi è in fisiologica uscita dal settore agricolo e chi, invece, vi vuole accedere. In questo modo si faciliterebbe l’instaurazione di un cosiddetto patto generazionale tra anziani e giovani, che potrebbe consentire non più solo la permanenza 27 COMPETITIVITà nelle campagne e nelle aziende di giovani agricoltori di seconda o terza generazione, ma anche l’innesto ulteriore di giovani agricoltori di prima generazione. Il patto generazionale può realizzarsi attraverso la formazione di innovative forme societarie miste composte di anziani e di giovani agricoltori. In queste innovative società, la figura del giovane non subentra nell’azienda agricola, ma si affianca all’imprenditore agricolo senior nella conduzione dell’azienda stessa, creando così una partnership tra «anziani proprietari e giovani gestori»; con questa formula si otterrebbe il duplice vantaggio da un lato di tramandare le conoscenze tecniche ed amministrative dell’agricoltore uscente al giovane, e, dall’altro, l’innesto di freschezza imprenditoriale che solo un giovane può apportare nella vita dell’azienda agricola. Affinchè tutto ciò possa ottenere concreta attuazione, occorre individuare innanzitutto il «know how» necessario che deve essere accompagnato da idonei strumenti finanziari volti alla realizzazione del progetto. Studi recenti della Commissione europea dimostrano chiaramente che nelle imprese agricole gestite da under 40, si investe e si innova fino al 65 per cento in più; questo strumento potrebbe davvero creare il presupposto normativo per generare sviluppo in campo agricolo. Il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante incentivi all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, introduce, all’articolo 9, misure in favore della nuova imprenditorialità in agricoltura. Tali misure sono state regolamentate anche in sede comunitaria in termini di ampiezza e portata del regime di aiuti previsto per l’agricoltura (regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato). Estendendo la possibilità di concedere le agevolazioni di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo n. 185 del 2000, anche ai giovani imprenditori agricoli in attività, il presente disegno di legge si propone di estendere la gamma di soggetti che vi possono accedere. Un ruolo centrale nel processo di sostegno agli insediamenti di giovani imprenditori in agricoltura potrebbe essere comunque giocato – anche in Italia – da una banca delle terre agricole telematica, un luogo all’interno di cui dar conto dei terreni agricoli esistenti e di quelli che, di volta in volta, si liberano a seguito di abbandono dell’attività produttiva e prepensionamenti. La banca potrebbe accogliere le informazioni relative a tutti i terreni agricoli oggetto di dismissioni che siano di proprietà di soggetti privati e di enti pubblici. L’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), in quanto organismo fondiario nonché produttore di servizi integrati per gli imprenditori agricoli, potrebbe gestire direttamente tale banca che dovrà operare in modo integrato anche con l’osservatorio della mobilità fondiaria. La banca – tra l’altro – avrà il compito di redigere un bollettino semestrale del28 COMPETITIVITà le terre agricole, da pubblicare sul sito internet utilizzato per la pubblicazione della banca stessa, con l’obiettivo di offrire una panoramica complessiva dei terreni disponibili e delle modalità di cessione e di acqisto che permetta all’utente di avere una conoscenza costantemente aggiornata dei terreni disponibili. Il presente disegno di legge si propone, dunque, di dar vita ad un inventario completo della domanda e dell’offerta di terreni agricoli e di intere aziende, per ciascuno dei quali è prevista la raccolta di un elevato numero di informazioni di dettaglio sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali. L’obiettivo è facilitare il processo di compravendita e dunque il concreto avvicendamento nelle proprietà, abbattendo in maniera netta e drastica qualsiasi costo di transizione. A tal proposito si ricorda che l’ISMEA, proseguendo l’attività della ex Cassa, acquista e rivende contestualmente terreni agricoli con il patto di riservato dominio, così da incrementare la dimensione media delle aziende agricole per renderle competitive sul mercato. L’attuazione degli interventi con l’utilizzo dello strumento giuridico previsto dagli articoli 1523 e seguenti del codice civile, consente all’ISMEA di ridurre considerevolmente il rischio dell’investimento rimanendo proprietario del terreno fino allo scadere dell’ammortamento. Inoltre, come il presente disegno di legge si propone, è necessario intervenire ad ulteriore tutela del buon esito dei passaggi di proprietà, prevedendo che l’istituzione preposta a gestire la banca dati – sul modello del Centre Nationale pour l’aménagemant de structures des exploitations agricoles (CNASEA) francese – abbia anche il compito di svolgere un ruolo di vera e propria assistenza nel processo di affiancamento fra l’anziano e il giovane subentrante, dando così vita ad un avviamento progressivo dell’attività, nel quale colui che rileva può acquisire le conoscenze specifiche e la rete di relazioni commerciali accumulate nel tempo dall’imprenditore agricolo uscente, potendo al contempo contare sulla rete di servizi ISMEA. Com’è noto, infatti, l’imprenditoria agricola risente particolarmente della necessità di prevedere un graduale affiancamento del giovane ad agricoltori più esperti che siano in grado di trasmettergli quelle conoscenze pratiche del mestiere, del territorio e dell’ambiente entro cui si colloca il terreno agricolo, la conoscenza delle cui peculiarità è fondamentale. Ma è soprattutto un settore dove l’efficientamento dei servizi è più che mai determinante per ridurre i costi di produzione. 29 COMPETITIVITà Dando piena attuazione a quanto appena sottolineato, il presente disegno di legge prevede: Articolo 1 Banca delle terre agricole L’istituzione della Banca delle terre agricole. La Banca, che dovrà essere resa operativa entro novanta giorni dall’entrata in vigore del progetto di legge medesimo troverà sede presso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ove risiede attualmente l’Osservatorio della mobilità fondiaria proprio con l’obiettivo di facilitare il processo di compravendita e l’avvicendamento nella conduzione di terreni agricoli e di aziende e al fine di favorire il ricambio generazionale. Lo strumento principale attraverso cui la banca si troverà ad operare sarà costituito da un inventario completo della domanda e dell’offerta dei terreni e delle aziende agricole che si liberano a seguito di abbandono dell’attività produttiva e prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e rendendo disponibili le informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali delle medesime. La Banca dovrà essere accessibile via internet per tutti gli utenti interessati tramite modalità precise e chiaramente indicate nel sito istituzionale dell’ISMEA, in modo da assicurare la certezza e la correttezza delle trattative attraverso modalità di certificazione della autenticità delle offerte e delle richieste. Articolo 2 Bollettino semestrale delle terre agricole La Banca avrà inoltre il compito di redigere un bollettino semestrale delle terre agricole, da pubblicare nel medesimo sito internet, con l’obiettivo di offrire una panoramica complessiva sui terreni disponibili e sulle modalità di cessione e acquisto che permetta una conoscenza costantemente aggiornata dei terreni disponibili. Articolo 3 Nucleo operativo per la mediazione Prevede poi la costituzione, presso il Centro di supporto operativo dell’ISMEA, di un Nucleo operativo per la mediazione con lo scopo di favorire il processo di affiancamento tra i subentranti e i precedenti proprietari, nonché di garantire un supporto tecnico relativo alle procedure di accesso agli aiuti nonché sugli aspetti tecnici ed economici proprio di ciascuna attività. 30 COMPETITIVITà Il Nucleo si articolerà poi in strutture territoriali, avvalendosi anche di quelle già esistenti, al fine di garantire un intervento più capillare su tutto il territorio, prevedendo convenzioni con gli assessorati regionali e provinciali. Articolo 4 Società di affiancamento per le terre agricole Prevede inoltre che possano essere istituite società di affiancamento per le terre agricole tra i subentranti e i precedenti proprietari, come specifica tipologia di società semplice di durata massima di cinque anni, ai sensi dell’articolo 2251 e seguenti del codice civile, al fine di gestire anche economicamente il processo di affiancamento e di graduale passaggio di proprietà. Articolo 5 istituzione dell’Agenzia delle terre pubbliche E’ prevista l’istituzione di una sezione di attività di ISMEA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, denominata «Agenzia delle terre pubbliche» che favorisca la domanda e l’offerta di terre pubbliche per i giovani, la diffusione di soluzioni contrattuali innovative, arrivando alla predisposizione di uno o più schema-tipo di accordi tra le parti, sulla base di un «codice di comportamento delle Pubbliche amministrazioni» che assegnano ai giovani agricoltori terre agricole. Articolo 6 Destinazione delle terre demaniali a vocazione agricola Propone una revisione del decreto legislativo sul cosidetto federalismo demaniale (decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85) introducendo due precisi vincoli. Viene infatti stabilito che, se i beni che non sono stati richiesti da regioni ed enti locali entro i termini previsti siano terre demaniali a vocazione agricola, essi debbano essere assegnati a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età, con le modalità stabilite da un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Qualora, invece, tali terreni siano stati acquisiti da una regione o un ente locale, viene previsto che, nel rispetto dell’autonomia organizzativa di ciascuno di essi, una parte maggioritaria degli stessi venga destinata a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età. 31 COMPETITIVITà Articolo 7 Interventi per l’imprenditoria giovanile in agricoltura L’articolo 7, infine, prevede modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, consistenti negli ulteriori interventi per favorire l’imprenditoria giovanile in agricoltura richiamati in precedenza. Considerando la necessità di interventi efficaci in materia, al fine di perseguire quel ricambio generazionale in agricoltura, che da ormai troppi anni viene invocato a gran voce – ancorché invano – da parte degli operatori del settore ma anche di membri di tutte le forze politiche, si auspica un esame in tempi rapidi del presente disegno di legge. Articolo 8 Copertura finanziaria Ai maggiori oneri previsti nella presente legge, valutati in 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede attraverso risparmi di spesa determinati dalla riduzione dell’uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione che rimane ammesso strettamente per esigenze di servizio. L’uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari di alcune cariche, tra questi il Presidente del Consiglio dei ministri e Vicepresidente del Consiglio dei ministri; Ministri e vice ministri; sottosegretari di Stato. Dalle presenti disposizioni devono derivare risparmi non inferiori a 110 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi previsti si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell’obiettivo di risparmio ad essa assegnato. 32 COMPETITIVITà il fenomeno del “caporalato” La proposta di legge di cui ho l’orgoglio di essere prima firmataria intende definire, contrastare e reprimere l’intermediazione illecita di manodopera, quel turpe fenomeno che viene definito “caporalato”. Si tratta di un problema dell’intero Paese; è auto consolatorio e sbagliato illudersi che riguardi solo alcune remote plaghe meridionali, per così dire un luogo imprecisato fra Rosarno e Casal di Principe. È un tema nazionale che si presenta con caratteristiche di particolare virulenza nei settori dell’agricoltura e dell’edilizia, ed ha certamente nel Mezzogiorno caratteristiche peculiari per estensione e gravità. D’altronde chi ricorda Carlo Levi o Iovine, chi ha seguito la vicenda umana e politica di Giuseppe Di Vittorio, sa che il caporale ha cambiato lingua e colore della pelle, ma non il suo carattere di servo dell’oppressione di classe, di garante del sopruso, di bastione dell’illegalità. I vecchi mercanti di braccia si sono specializzati sul piano etnico. Ogni rivo del fiume di dramma che giunge in Italia dall’Africa o dall’Est-Europa è “gestito” da un caporale compatriota. Specializzazione etnica, ma anche figura multi-funzionale, che spesso avvia i maschi nei campi o nei cantieri e le donne sul marciapiede, che tratta con gli agrari e in pari tempo con la criminalità organizzata che controlla il mercato del sesso a pagamento. È superfluo che io ribadisca quale intollerabilità abbia il fenomeno sul piano morale, e quanto possa essere pericoloso per la comunità. Vorrei piuttosto sottolineare la devastazione che questo fenomeno provoca per i settori produttivi in cui è infiltrato. La concorrenza sleale praticata dalle aziende che si servono dei caporali funziona come gorgo per l’intero comparto, lo trascina in una zona di penombra che finisce anche per essere incompatibile con gli standard di qualità sempre maggiori richiesti dal mercato. È di palmare evidenza, ad esempio, che la valorizzazione dell’eccellenza e della tipicità dei nostri prodotti agricoli non può convivere con l’acquiescenza e la tolleranza verso il caporalato. Non si tratta di un provvedimento emergenziale, di quelli proposti magari sull’onda della spinta emotiva di un fatto di cronaca o di un’inchiesta come quella di Fabrizio Gatti. Il nostro sforzo è di definire con precisione il fenomeno per poterlo colpire specificamente, non come aggravante o componente di altri comportamenti criminali. Lo facciamo strutturalmente ed una volta per tutte. L’altro importante aspetto di questa proposta è che non contiene solo pene e sanzioni, ma anche concreti indirizzi di Governo per favorire l’integrazione: per avere sempre più cittadini e sempre meno invisibili; sempre più persone e sempre meno attrezzi viventi; per avere tanti lavoratori e nemmeno uno schiavo. sen. Colomba Mongiello 33 COMPETITIVITà Senato della Repubblica DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei senatori Mongiello, Scarpa Bonazza Buora, Della Monica, Carloni, Nerozzi, Passoni, Ghedini, Chiti, Amati, Stradiotto, Pignedoli, Antezza, Treu, Bubbico, Barbolini, Garraffa, Tomaselli, Garavaglia, De Sena, Vita, Chiaromonte, Marino, Incostante, Agostini, Santini, Pinotti, Musi, Chiurazzi, Sbarbati, Astore, Lusi, Mazzuconi, Di Giovan Paolo, Caselli, Poli Bortone, Andria, Soliani, Lumia, Procacci, Franco, Mazzaracchio, Casta, Saccomanno, Francesco Amoruso, Bianco, de Luca, Castiglione Misure volte alla penalizzazione del fenomeno d’intermediazione illecita di manodopera basata sullo sfruttamento dell’attività lavorativa Il fenomeno del «caporalato» è particolarmente presente nei settori dell’edilizia e dell’agroindustria, dove un numero sempre maggiore di operai e braccianti, italiani e migranti, è sottoposto al ricatto e allo sfruttamento da parte di caporali, spesso al soldo di organizzazioni criminali, ridotti in condizioni di vera e propria schiavitù. Su questa diffusa realtà talvolta si concentra l’attenzione dei mezzi di comunicazione, sottolineando il dramma del lavoro nero e delle condizioni disumane cui sono costretti migliaia di lavoratori. E’ avvenuto poco più di un anno fa con la rivolta di Rosarno, dove si è consumata una delle pagine più scure della storia del lavoro e della legalità del nostro Paese, avviene talvolta in occasione di una tragedia in cantiere. Ma passato il clamore tutto rimane come 34 COMPETITIVITà prima e i lavoratori continuano ad essere soggiogati al ricatto di questi criminali pur di poter continuare a lavorare. I dati e i drammatici fatti di cronaca impongono l’urgenza di un passaggio legislativo che sottolinei come quella dei diritti e della dignità umana nel lavoro sia una frontiera irrinunciabile ovunque, sempre, per tutte le forze politiche. Diverse stime prudenziali indicano in 550.000 il numero complessivo dei lavoratori nelle mani dei caporali e in oltre 800.000 i lavoratori in nero. Occorre intervenire, ed occorre fare presto, perchè la crisi economica sta rendendo questa zona oscura di irregolarità e sfruttamento, di assenza di diritti e di profitti criminali, sempre più vasta ed incontrollabile. Non più rubricabile a questione regionale, fenomeno endemico di alcune parti del Mezzogiorno ma realtà radicata e strutturata su tutto il territorio nazionale. Dentro la terribile e drammatica sfida epocale dell’immigrazione, quello dello sfruttamento del lavoro clandestino assume il rilievo di una questione nazionale di primaria importanza; un impegno di medio-lungo periodo e non questione da affrontare sull’onda delle emergenze o delle preoccupazioni per l’ordine pubblico. Non è più differibile, pertanto, la previsione di un intervento legislativo che partendo dalla configurazione giuridica di questo reato arrivi a contrastare, senza ulteriori indugi questo processo pericolosissimo, che rischia di cambiare i connotati del mercato del lavoro e di segnare irrimediabilmente il futuro di quella parte sana del nostro sistema produttivo, alle prese con due nemici: la drammatica crisi economica e la concorrenza sleale dell’impresa irregolare ed illegale. Bisogna agire in sinergia, attori sociali, forze politiche e istituzioni, con azioni di carattere diverso, ma con l’unico scopo di restituire dignità al lavoro. Un approccio integrato e coordinato significano ritenere il lavoro nero e il suo sfruttamento come un fattore negativo per tutti, con effetti distorsivi nell’economia reale e di mercato del nostro Paese; significa aumentare le ispezioni e promuovere una vera cultura della legalità diffusa su tutto il territorio nazionale. Pertanto si vuole assumere questa battaglia di civiltà per colmare il vuoto legislativo del nostro ordinamento, giungendo rapidamente alla stesura e all’approvazione di un testo di legge che definisca finalmente il caporalato, un reato in quanto tale, prevedendo sanzioni adeguate alla gravità sociale ed economica di questo crimine e clausole di salvaguardia per i lavoratori migranti non in regola con il permesso di soggiorno che denunciano i propri sfruttatori. 35 COMPETITIVITà Articolo 1 Finalità Prevede le finalità del disegno di legge in esame, vale a dire, la repressione di ogni fenomeno d’intermediazione illecita di manodopera caratterizzato da sfruttamento, violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o necessità del lavoratore. Articolo 2 Integrazione Stabilisce misure volte all’integrazione dei lavoratori stranieri e dei lavoratori disoccupati o svantaggiati in genere attraverso protocolli d’intesa stipulati fra Stato, regioni, enti territoriali e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Articolo 3 Corsi di lingua italiana per lavoratori stranieri Prescrive l’istituzione di corsi di lingua italiana per i lavoratori stranieri la cui promozione è demandata alla competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in accordo i centri per l’impiego. Articolo 4 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro Introduce l’articolo 603-bis del codice penale (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) che punisce con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore impiegato, chiunque svolga un’attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità del lavoratore. Il secondo comma del suddetto articolo 603-bis stabilisce, quale indice di sfruttamento, la sussistenza di una o più delle circostanze in esso elencate. L’articolo 4 introduce, inoltre, l’articolo 603-ter del codice penale configurante le pene accessorie applicabili in caso di condanna ai sensi dell’articolo 603-bis del codice penale. 36 COMPETITIVITà Articolo 5 Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Introduce i commi 12-bis e 12-ter dell’articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Articolo 6 Arresto in flagranza e confisca Prevede l’arresto in flagranza e la confisca di beni nei casi di delitti di cui all’articolo 603-bis del codice penale e articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Articolo 7 Modifiche alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 Introduce modifiche alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 37 COMPETITIVITà SETTORE AGROMECCANICO Il comparto dell’agromeccanica, con circa diecimila imprese professionali, un volume d’affari complessivo di oltre 3,7 miliardi di euro, gli oltre dieci milioni di ettari lavorati, il 65% delle operazioni agricole eseguite (con punte che superano il 90% per la raccolta dei cereali), e le 3 milioni e 700 mila giornate di lavoro che producono occupazione per i quarantamila addetti del comparto, rappresenta un’imprescindibile risorsa al servizio del settore primario, affiancando e coadiuvando oltre un milione di aziende agricole. In una agricoltura che richiede sempre più tecnologie avanzate, specializzazioni, professionalità alte, il settore agromeccanico diventa strategicao nel processo di innovazione. La sfida di migliori rese produttive che rispondano ad un fabbisogno alimentare in crescita, insieme a naturalità e biodiversità, deve vedere una integrazione tra settore primario e agromeccanico. sen. Colomba Mongiello 38 COMPETITIVITà Senato della Repubblica DISEGNO DI LEGGE di iniziativa dei Senatori Mongiello, Pignedoli, Andria, Antezza, Bertuzzi, Pertoldi, Chiti, Thaler, De Sena, Astore, Peterlini, Del Vecchio, Chiaromonte, Magistrelli, Fontana, Pinzger, Mazzuconi, Rossi Misure volte all’innovazione e alla competitività delle imprese del settore agromeccanico L’agricoltura e lo sviluppo rurale nel suo complesso sono stati esposti negli anni a un cambiamento strutturale. Le rapide e profonde trasformazioni delle loro condizioni di esercizio (qualità, ambiente, cura dello spazio naturale) hanno avuto come logico corollario lo sviluppo di nuovi metodi di produzione, ma anche la diversificazione e la specializzazione delle competenze. Questi nuovi metodi sono elaborati in misura crescente da imprese specializzate, quali quelle agromeccaniche, che hanno contribuito a sostituire o a integrare i metodi tradizionali e le attività specifiche della produzione agricola convenzionale. Gli agromeccanici sono stati, quindi, i protagonisti di un’evoluzione costante del comparto agricolo negli ultimi decenni, garantendo incrementi di produttività prima sconosciuti. Tali mutamenti si sono accompagnati a evidenti modifiche nelle stesse aziende agromeccaniche, spingendo l’intero comparto verso forme d’integrazione dei processi produttivi nelle diverse filiere e distretti del sistema agroalimentare. Nel corso degli anni l’agromeccanico si è quindi evoluto da semplice prestatore d’opera a fornitore di una vasta gamma di servizi reali alle aziende agricole: dalla realizzazione dell’operazione colturale, alla consulenza agronomica, fino 39 COMPETITIVITà all’assistenza nella trasformazione. Ed è grazie all’impegno delle imprese agromeccaniche che le aziende agricole riescono oggi a coniugare la competitività dei prodotti offerti, con bassi costi di esercizio, e qualità delle operazioni e delle tecnologie impegnate, mettendo in luce come il peso economico del settore cammini di pari passo anche con l’incremento degli investimenti. L’azienda agricola, affidandosi a un’impresa agromeccanica, ha quindi la possibilità di usufruire di macchine tecnologicamente avanzate e di operatori professionali, senza la necessità di immobilizzare gli ingenti capitali iniziali con lunghi tempi di ammortamento e di ottemperare agli obblighi di formazione, con l’ulteriore vantaggio di mantenere un’elevata elasticità degli indirizzi produttivi a livello aziendale. L’incertezza del mercato globale e delle scelte della politica agricola comunitaria impone, infatti, all’azienda agricola di variare le proprie scelte colturali nel breve-medio periodo. Alla tecnologia, che riveste in agricoltura un ruolo sempre più decisivo, le imprese agromeccaniche abbinano anche una spiccata professionalità, che consente loro di fornire ai propri clienti quel know-how che nel corso degli ultimi decenni ha reso tali imprese centrali nell’attività agricola, ma anche nell’offerta di servizi di tutela del territorio in occasioni di calamità naturali. Nel prossimo futuro il ruolo delle imprese agromeccaniche diverrà, inoltre, sempre più cruciale anche in altri palcoscenici, come quelli della produzione energetica, della gestione dei reflui o della tracciabilità, con la naturale conseguenza di una contrazione dei costi del prodotto finito e la possibilità per il produttore di fornire una certificazione che - comprendendo modalità e tipologie di lavorazione del prodotto - ne aumenti l’appetibilità sul mercato. Inoltre, nell’ottica di dare un contributo a quella multifunzionalità dell’agricoltura sempre più evocata, tutt’altro che secondario è il ruolo che le imprese agromeccaniche giocheranno nella grande partita della tutela dell’ambiente e del territorio. Alla luce di quanto esposto appare evidente la necessità di garantire la professionalità delle prestazioni offerte da tali imprese, in particolar modo in ambito di salute pubblica e ambiente, tenuto conto che competenze specifiche sono fondamentali in settori come la distribuzione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, le sistemazioni del terreno (considerato l’impatto sul sistema idrogeologico), lo stoccaggio dei prodotti agricoli, gli interventi ambientali. Occorre, quindi, introdurre alcuni requisiti che facoltativamente possano qualificare l’esercizio dell’attività agromeccanica, come ad esempio un’eccellenza tecnica (acquisita mediante un appropriato percorso formativo) e un’elevata compatibilità ambientale dei servizi offerti (garantiti da un’apposita autocertificazione). Il combinare produzione agricola sostenibile ed elevato livello di protezione ambientale impone, infatti, agli attori coinvolti uno spiccato grado di tecnicità 40 COMPETITIVITà e di sofisticazione. Caratteristiche queste che saranno ancor più garantite dalle aziende agromeccaniche che dispongono di un parco macchine moderno e di un personale permanente ausiliario la cui professionalità è riconosciuta sul mercato del contoterzista e delle prestazioni di servizi. Nel prossimo futuro, infatti, anche in ambito europeo un ruolo cruciale rivestirà il tema della protezione ambientale e della sicurezza del lavoro che possono essere garantiti da parte di chi può dotarsi di professionalità e tecnologia adeguate o in grado di adottare misure di mitigazione del rischio. Gli imprenditori agromeccanici faranno, inoltre, sempre più parte integrante della catena produttiva, realizzando per l’agricoltore un’ampia gamma di lavorazioni e interventi. Pertanto, al fine di migliorare la qualità e la tracciabilità dei prodotti agricoli, diventerà cruciale l’individuazione di standard qualitativi di eccellenza in ambito agromeccanico. La strada della qualificazione professionale rappresenta in sostanza una scommessa innanzitutto per le stesse imprese agromeccaniche ma che ha dalla sua la lungimiranza di un investimento in trasparenza e professionalità che identifichi il ruolo di un “agromeccanico professionale” rispetto al rilancio competitivo del comparto agricolo, ma anche ai consumatori tutti. Alla luce di quanto esposto auspico un’approvazione in tempi rapidi del presente disegno di legge. Articolo 1 Finalità Qualificare la professionalità delle imprese agromeccaniche, tutelare i soggetti che nell’esercizio delle attività agricole, forestali ed ambientali si avvalgono delle prestazioni fornite dalle medesime imprese e la tracciabilità di servizi prestati dalle stesse. Articolo 2 Definizioni Definisce “l’attività agromeccanica”, “l’impresa agromeccanica” e “l’impresa agromeccanica professionale”. 41 COMPETITIVITà Articolo 3 Requisiti di capacità professionale Prescrive i requisiti di capacità professionale richiesti alle imprese che svolgono attività agromeccanica vale a dire la presenza di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti di capacità professionale così come definiti al comma 3 del medesimo articolo. Articolo 4 Requisiti organizzativi e strutturali Stabilisce i requisiti organizzativi e strutturali delle imprese agromeccaniche, il comma 2 prescrive le condizioni necessarie al fine di qualificarsi quali imprese agromeccaniche professionali, il comma 3, infine, stabilisce che le suddette imprese debbano provvedere alla tenuta di registri che documentino: mansioni e profili operativi, interventi d’informazione e formazione del personale, quantità e qualità delle lavorazioni eseguite, identificazioni dei macchinari impiegati, eventuali difficoltà o criticità riscontrate nel lavoro, quantità e qualità dei mezzi tecnici eventualmente impiegati, procedure adottate per la tutela ambientale e interventi di manutenzioni e riparazioni agli impianti. Articolo 5 Accertamento dei requisiti Prevede che l’accertamento dei requisiti di cui alla presente legge è svolto dai soggetti e con le modalità stabilite da apposito regolamento definito con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico. Articolo 6 Certificazioni Autorizza le imprese agromeccaniche professionali come definite ai sensi del presente disegno di legge a rilasciare certificazione delle prestazioni svolte avente valore legale. 42 TERRITORIO Sta nei territori rurali, nelle riserve di biodiversità, nel rapporto secolare (in Europa) tra attività agricola e natura, il punto di ripartenza per nuove logiche di sviluppo. In tempi in cui le criticità ambientali, le crisi alimentari minacciano sempre più la società moderna e il suo futuro, l’area rurale può essere punto di nuova rielaborazione. Dalla sola idea di “produzione e consumo” a fattori che contemplano valore ambientale, paesaggio, identità culturale. Ciò che è stato considerato nel tempo dell’industrializzazione, marginale, vuoto, periferia a destinazione unicamente produttiva, ora può ritrovarsi in una nuova centralità, una dimensione con più funzioni, un “pieno” di nuove ricchezze materiali e immateriali. Ciò che è stata povertà, nel post industriale, può diventare ricchezza. Logiche antiche possono diventare elementi di grande modernità. Dentro questa visione si iscrive la funzione pubblica dell’agricoltura e la remunerazioni che devono essere previste nelle politiche europee e nazionali. Comportamenti che devono essere premiati, non aiuti assistenziali generici agli imprenditori agricoli ma corrispettivi dovuti per attività strategiche nella salvaguardia e nella competitività territoriale, ovvero una sfida collettiva in cui a vincere non sono le sole imprese ma l’intera società. TERRITORIO RISCHIO IDROGEOLOGICO Il delicato assetto geomorfologico del nostro Paese, reso vulnerabile da uno sviluppo antropico disordinato e spesso speculativo, e le sempre più frequenti piogge alluvionali che si abbattono sul territorio nazionale, in larga misura dovute ai cambiamenti climatici in atto, pongono drammaticamente in evidenza il problema del dissesto idrogeologico, dal quale ormai quasi nessuna regione italiana può considerarsi indenne. Fino alla metà degli anni Novanta sul territorio nazionale si registravano calamità atmosferiche, tra loro distanziate nel tempo, con effetti talvolta eclatanti e con conseguenti rilevantissimi danni. Negli ultimi quindici anni vi è stato un susseguirsi di eventi in tempi molto più ravvicinati che, oltre ad interessare regioni a rischio idrogeologico conclamato, si sono verificati anche in aree geografiche non particolarmente esposte alla stregua delle cognizioni scientifiche. Ogni volta che si produce un accadimento del genere, il dibattito si incentra sulla necessità di affrontare le questioni alla radice, prospettando soluzioni adeguate: la vulnerabilità del terreno e le manomissioni che la aggravano ulteriormente, la fragilità degli argini dei corsi fluviali, la conseguente insicurezza dell’abitato, l’urgenza di una radicata cultura della previsione e della prevenzione, di interventi di bonifica – a partire dai costoni rocciosi nelle zone ad alta pericolosità, di sistemi di regimentazione delle acque, di sofisticate azioni di monitoraggio del territorio e di più diffusi sistemi di allerta, e – non da ultimo – di una capillare e continuativa attivazione degli organi della Protezione civile, in quanto strumenti permanenti di tutela della incolumità delle persone e della salvaguardia dei territori. A tale ultimo riguardo va richiamato l’importante ruolo che l’Agricoltura tutt’oggi può svolgere, quale presidio manutentivo del territorio. sen. Alfonso Andria 44 TERRITORIO Senato della Repubblica DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei senatori ANDRIA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MARINI, DELLA SETA, PIGNEDOLI, FERRANTE, ARMATO, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, FOLLINI, INCOSTANTE, MUSI, SIRCANA, ADAMO, ADRAGNA, AGOSTINI, AMATI, ANTEZZA, BARBOLINI, BASSOLI, BASTICO, BERTUZZI, BIANCO, BIONDELLI, BLAZINA, BONINO, BOSONE, BUBBICO, CABRAS, CAROFIGLIO, CECCANTI, CERUTI, CHITI, CHIURAZZI, COSENTINO, CRISAFULLI, D’AMBROSIO, DE SENA, DEL VECCHIO, DELLA MONICA, DI GIOVAN PAOLO, DONAGGIO, D’UBALDO, Marco FILIPPI, FIORONI, FONTANA, Vittoria FRANCO, GALPERTI, Mariapia GARAVAGLIA, GARRAFFA, GASBARRI, GHEDINI, GIARETTA, GRANAIOLA, ICHINO, LEDDI, LEGNINI, LIVI BACCI, LUMIA, LUSI, MAGISTRELLI, MARCENARO, MARCUCCI, MARINARO, Ignazio MARINO, Mauro Maria MARINO, MARITATI, MAZZUCONI, MERCATALI, MICHELONI, MONGIELLO, MONACO, MORANDO, MORRI, NEGRI, NEROZZI, PAPANIA, PASSONI, PEGORER, PERDUCA, PERTOLDI, PINOTTI, PORETTI, PROCACCI, RANDAZZO, RANUCCI, ROILO, Paolo ROSSI, RUSCONI, SANGALLI, SANNA, SCANU, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, STRADIOTTO, TOMASELLI, TONINI, TREU, VIMERCATI, VITA, VITALI e ZAVOLI Misure urgenti in materia di gestione e prevenzione del rischio idrogeologico 45 TERRITORIO L’idea di un disegno di legge sulla gestione e prevenzione del rischio idrogeologico nasce in primo luogo dalla constatazione del disordine normativo in materia e dall’avvertita esigenza di individuare con certezza i soggetti istituzionali titolari delle diverse competenze: in una parola, l’attenzione si è concentrata sull’inadeguatezza e la frammentarietà del quadro vigente dal punto di vista legislativo e amministrativo. La possibile risposta parte dall’oggettiva considerazione degli avanzamenti compiuti in materia, innanzitutto attraverso la legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile e, più recentemente, con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cosiddetto testo unico in materia ambientale, che nella parte terza concentra le disposizioni legislative in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche. A questa cornice legislativa generale si devono sommare le numerose disposizioni, spesso adottate con atti di decretazione d’urgenza, in coincidenza di singoli eventi calamitosi, che hanno ulteriormente dettagliato gli interventi di gestione delle emergenze – delineando nuovi organismi da attivare ad hoc o attribuendo nuove funzioni ai soggetti istituzionalmente preposti – con il risultato di rendere a tutt’oggi ancora parzialmente confusa o scarsamente integrata la «filiera istituzionale delle competenze». In alcuni casi, tali provvedimenti d’urgenza – pure riferiti a specifiche calamità – sono confluiti nella legislazione generale: per esempio, il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania, che nella parte relativa all’obbligo di adozione di piani stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) è stato assorbito dal citato testo unico in materia ambientale. Dal medesimo decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998, si è peraltro originata una normativa che, sebbene di rango non primario, è tuttavia divenuta un importante punto di riferimento per l’individuazione dei soggetti istituzionali e degli organi territoriali coinvolti nelle attività di previsione e prevenzione del rischio e di gestione dell’emergenza. Il riferimento è alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2004, recante indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile, che tra le altre cose prevede misure di previsione e prevenzione non strutturale del rischio idrogeologico ed idraulico che, per esplicare pienamente la loro efficacia, dovrebbero essere tradotte in norme di legge di rango primario e rafforzate attraverso nuovi e più vincolanti obblighi di ottemperanza a carico degli enti territoriali interessati. 46 TERRITORIO Articolo 1 Esercizio delle competenze degli enti territoriali in materia di difesa del suolo e di protezione civile. Modalità di attivazione dei poteri commissariali e sostitutivi Il disegno di legge coglie l’esigenza e le aspettative di riordino e di rafforzamento della «filiera istituzionale delle competenze», al duplice fine di dare concreta effettività agli obblighi di legge vigenti e di sostenere, anche finanziariamente, gli enti territoriali coinvolti. Le norme vigenti, infatti, già assorbono, attraverso una precisa indicazione, i problemi relativi alla mappatura del rischio idraulico e idrogeologico, e in fondo la risposta più compiuta che fino ad oggi sia stata data è proprio la predisposizione delle mappe del rischio idrogeologico (di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 152 del 2006). Viceversa, non hanno trovato esito – salvo rare eccezioni – altre opportune previsioni formulate nello stesso articolo del medesimo strumento legislativo: piani di emergenza per la salvaguardia dell’incolumità delle persone nelle aree a maggior rischio; misure di incentivazione da parte delle regioni alle quali accedere per l’adeguamento delle infrastrutture e per la rilocalizzazione delle attività produttive e delle abitazioni private. Vi è dunque in primo luogo la necessità di un meccanismo più stringente volto non soltanto a stabilire «chi fa che cosa», ma anche a richiamare alla rispettiva responsabilità e al puntuale adempimento del proprio compito ciascun soggetto preposto. Articolo 2 Istituzione dei Comitati operativi permanenti L’altro aspetto preso in considerazione in questo contesto è quello della garanzia di un monitoraggio continuativo ed «esperto» del rischio idrogeologico e idraulico, che porti la responsabilizzazione istituzionale sempre più al livello delle funzioni amministrative ordinarie e non strettamente emergenziali. L’indicazione contenuta nel disegno di legge della costituzione di una struttura permanente, denominata appunto Comitato operativo permanente (COP), in ciascuna regione risponde a questa logica. Viene richiamato l’importante ruolo che l’Agricoltura rappresenta quale strumento di salvaguardia del territorio: la sussistenza di attività agricole, infatti, costituisce un rilevante presidio manutentivo in funzione di prevenzione contro il rischio idrogeologico ed idraulico. Di qui la necessità di incentivare le attività del settore attraverso sostegni economici adeguati in sede di programmazione delle politiche regionali per lo sviluppo. 47 TERRITORIO Articolo 3 Misure di previsione e prevenzione non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio idrogeologico e idraulico elevato e molto elevato. Presìdi idrogeologici permanenti Altrettanto si dica per la costituzione di presìdi idrogeologici permanenti nelle aree classificate a rischio elevato e molto elevato, intesi quali organismi capaci di mobilitare – per così dire «in tempo di pace» – le competenze tecniche e gli strumenti di sorveglianza che l’ordinamento riserva oggi agli organismi funzionanti solo per il tempo dell’emergenza: e cioè, in primo luogo, i Centri operativi misti (COM) e i Centri operativi comunali (COC). La composizione, le modalità di funzionamento, la cadenza periodica degli adempimenti proposte per questi organismi offrono il quadro di una metodologia effettivamente innovativa e, a monte, della reale volontà di affrontare profondamente la questione e di attrezzare una risposta più matura ed al passo con i tempi al problema del rischio idrogeologico. Articolo 4 Potenziamento delle strutture tecniche per la difesa del suolo e la protezione civile. Ufficio geologico regionale In coerenza con tale approccio, si impone come più stringente anche l’obbligo per le regioni della costituzione dell’ufficio geologico regionale, che si avvalga di figure e profili tecnico-professionali in grado di assolvere alle funzioni di rilevanza peculiare e per ciò stesso più utili. Il disegno di legge tende sostanzialmente a ricostruire e rinforzare la filiera delle competenze e delle responsabilità in materia di difesa del suolo e di protezione civile, riannodando la trama delle disposizioni legislative vigenti e puntando alla reale attuazione delle stesse, in forma sufficientemente coerente ed omogenea sull’intero territorio nazionale. Con i successivi articoli si dispongono misure di prevenzione per le aree a rischio; incentivi regionali per la rilocalizzazione di abitazioni e impianti produttivi; incentivazioni fiscali per interventi edilizi di prevenzione e di mitigazione del rischio; l’istituzione del Fondo Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico. Dunque il disegno di legge ha dinanzi a sé due grandi obiettivi: la messa in sicurezza dei territori attraverso la mitigazione del diffuso e talvolta elevatissimo rischio idraulico e idrogeologico; la tutela della pubblica incolumità nella triste ed inaccettabile constatazione che la comunità nazionale – per effetto di questo genere di eventi calamitosi – ha già versato un tributo elevatissimo in termini di perdita di vite umane, di distruzioni e di degrado del territorio, che impone una risposta più matura ed una forte responsabilizzazione collettiva. 48 TERRITORIO agricoltura come bene comune A mia prima firma ho presentato un DdL “sul riconoscimento dell’agricoltura come bene pubblico”. Non assistenza, ma giusta remunerazione agli agricoltori che oltre alle produzioni di alimenti, sono manutentori di territorio che si occupano: della salvaguardia e tutela del suolo, della valorizzazione del paesaggio, di una sana gestione e di una migliore qualità delle risorse idriche, della conservazione della biodiversità dei terreni. Riconoscere valore pubblico al bene pubblico creato dall’agricoltura è un dovere, è giusto, e se andiamo a ben vedere, è un risparmio anche per lo Stato che dovrebbe addossarsi costose manutenzioni territoriali. Significa creare migliori condizioni per il futuro e la vitalità dei territori, nuovamente capaci di attrarre generazioni più giovani, più donne imprenditrici (potenziale prezioso ma inespresso), per fare inclusione sociale. Una scommessa dell’agricoltura molto ambiziosa, un modello tutto europeo del tutto inedito che potrebbe fare incontrare redditività e beneficio pubblico: fare impresa nel far bene all’ambiente; fare impresa nel far bene alla salute e nel considerare la dignità e il valore del lavoro agricolo. sen. Maria Antezza 49 TERRITORIO Senato della Repubblica DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei senatori ANTEZZA, PIGNEDOLI, ANDRIA, BERTUZZI, PERTOLDI, MONGIELLO, SOLIANI, RANDAZZO Misure per il sostegno degli imprenditori agricoli e per la realizzazione di interventi pubblici a tenuta e manutenzione del territorio rurale L’agricoltura nelle aree interne di collina e di montagna è il settore più rilevante ai fini produttivi, ma anche in termini sociali e ambientali, in gran parte dei territori del Paese. Queste aree hanno subito un significativo decremento degli abitanti, che ha avuto come conseguenza il generale invecchiamento della popolazione delle campagne e la senilizzazione dei conduttori delle aziende agricole, più di un terzo dei quali ha un’età superiore ai sessantacinque anni. L’abbandono dei terreni e le conseguenti disattivazioni aziendali, stanno producendo il degrado del territorio, delle infrastrutture e dei servizi dei nuclei rurali. Questi fattori determinano un forte indebolimento del tessuto economico e sociale, a cui corrisponde il peggioramento delle condizioni ambientali e territoriali, tra le quali il dissesto idrogeologico e la perdita del paesaggio tradizionale. Le aree rurali interessate stanno assumendo una progressiva instabilità non solo in termini produttivi, connessa agli svantaggi della bassa fertilità dei terreni, ma anche una instabilità ambientale connessa alla regressione sociale e demografica. In considerazione di tali fenomeni, che riguardano vasta parte del territorio italiano e dell’Unione Europea, nel dibattito sulla revisione della Politica Agricola Comune (PAC) emergono posizioni che, pur in un contesto difficile 50 TERRITORIO per il settore agricolo - legato alle nuove sfide del mercato globale e alla tendenza alla riduzione dei budget per il settore - sono concordi nel considerare valido il sostegno all’agricoltura quale settore strategico di produzione di “beni pubblici essenziali”. Oggi tutti gli attori coinvolti nel sistema agricolo hanno la responsabilità di lavorare alla costruzione di una PAC che sia in grado di soddisfare le molteplici attese dei cittadini e affrontare così le nuove sfide globali che stanno interessando la società moderna: la salvaguardia dell’ambiente, la sicurezza alimentare, il benessere degli animali, la qualità delle produzioni. In tale contesto, la politica agricola europea dei prossimi anni dovrà giocare un ruolo centrale. Si va consolidando l’opinione che il settore dell’agricoltura, al di là della questione del rapporto tra produttori e consumatori, debba affrontare il tema del degrado dell’ecosistema in molti territori dell’Europa. Nella revisione della PAC deve essere attribuita una nuova considerazione alle potenzialità delle aree rurali per la tutela dell’ecosistema, della biodiversità e degli habitat naturali, e per affrontare le problematiche derivanti dallo stress idrico legato ai cambiamenti climatici e, infine, al processo di degradazione dei suoli, che interessa tutti i paesi europei sotto la pressione di fenomeni come l’erosione, il compattamento, le frane (EEA 2007). Un gruppo di eminenti economisti agrari europei, nel manifesto: “Una Politica Agricola Comune per la produzione di beni pubblici europei”, ha messo in evidenza il ruolo degli agricoltori quali produttori di beni pubblici, cioè di beni e servizi che hanno un valore per la collettività ma che non sono sufficientemente remunerati sul mercato. Tra questi beni pubblici vi sono: la protezione dell’ambiente, la conservazione della biodiversità e della fertilità dei suoli, la qualità delle acque, la conservazione del paesaggio, la salubrità degli alimenti, la salute degli animali e delle piante e lo sviluppo rurale. Alcuni di questi beni pubblici, per loro stessa natura, hanno rilevanza globale, e giustificano un intervento da parte dell’UE. In proposito, i contenuti della relazione del Parlamento Europeo sul futuro della PAC approvata in commissione agricoltura, ci lasciano ben sperare. L’Unione Europea può contare adesso su una base solida su cui costruire una riforma robusta e moderna che sappia valorizzare il contributo dell’agricoltura e delle aree rurali alle nuove sfide globali della società e, al tempo stesso, soddisfare i bisogni dei cittadini. È necessario continuare lungo tale strada, per costruire una riforma ambiziosa capace di coniugare la produzione di beni e servizi pubblici da parte degli agricoltori e le necessarie garanzie di sostenibilità economica, indispensabili per la continuità nel tempo dell’attività agricola su tutto il territorio europeo. Altri beni pubblici hanno invece rilevanza locale, e devono essere oggetto di maggiore attenzione da parte delle autorità nazionali, regionali e locali, che 51 TERRITORIO hanno tra l’altro l’ambizioso compito di applicare le decisioni di PAC sul territorio, nonché di negoziare le stesse in sede UE. La tutela dei beni pubblici ambientali, dunque, può rilanciare e giustificare le politiche di sostegno al settore agricolo da parte dell’Unione Europea e del legislatore nazionale. Le iniziative parlamentari delle passate legislature, spesso si sono confrontate con questi temi, tentando di affrontare i problemi di particolari territori (legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante nuove disposizioni per le zone montane) o di particolari condizioni del settore (decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante orientamento e modernizzazione del settore agricolo). L’applicazione di quelle norme nel mutato contesto europeo, ha messo in luce le carenze della disciplina e le difficoltà dovute al raccordo tra le iniziative dello Stato e le competenze delle Regioni e degli Enti locali, determinate sia dalla frammentarietà dell’azione proposta - che ha lasciato fuori le Regioni dal processo di programmazione e di attuazione - sia dalla limitatezza degli ambiti territoriali degli organismi delegati, oggi in fase di revisione istituzionale (comunità montane). L’annunciata revisione della PAC, rafforzando le misure di sviluppo rurale, offre l’opportunità di riprendere quelle linee guida per “incoraggiare” gli agricoltori a mettere a servizio del territorio la loro capacità di gestione, e a fornire servizi pubblici essenziali a vantaggio delle zone rurali, così come auspicato da Pekka Pesonen, Presidente del Copa-Cogeca, in occasione della presentazione del già citato documento “Una Politica Agricola comune per la produzione di beni pubblici europei” nel novembre del 2009. Con il presente disegno di legge si intende colmare un vuoto normativo, con l’obiettivo di costruire una normativa quadro per la legislazione regionale e per l’azione degli Enti pubblici nel settore agricolo. Il disegno di legge intende sciogliere i nodi giuridici che hanno ostacolato l’applicazione delle normative nazionali citate: la legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante nuove disposizioni per le zone montane; il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante orientamento e modernizzazione del settore agricolo. Gli interventi previsti dal disegno di legge in esame sono riconducibili alla potestà legislativa dello Stato nella materia della “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, e si inquadrano nella politica di sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR, Fondo costituito con il Regolamento (CE) n. 1290/2005 per il finanziamento delle spese agricole), così come previsto dal Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio dell’Unione europea. Il disegno di legge persegue l’obiettivo di migliorare l’agricoltura, la competitività del settore agricolo, l’ambiente, la qualità della vita nello spazio rurale e le attività economiche nel settore agricolo. Obiettivi che si pongono 52 TERRITORIO in linea con quanto previsto dalla politica comune europea nel Programma di Sviluppo rurale 2007/2013. L’obiettivo è quello di riutilizzare i terreni incolti e abbandonati attraverso l’attribuzione di risorse agli imprenditori agricoli singoli o associati che attuino iniziative di recupero delle terre marginali. Inoltre, per le aree che non presentano le caratteristiche necessarie per la riconversione all’agricoltura, si prevedono agevolazioni alle Associazioni degli allevatori che forniscono consulenza e assistenza agli allevatori locali, al fine di recuperare la redditività degli allevamenti rurali ed estensivi, promuovere la tutela dell’ambiente e del paesaggio tradizionale, creare nuove opportunità di lavoro e garantire la qualità dei prodotti alimentari di origine animale. Il disegno di legge è composto da sei articoli. Articolo 1 Finalità e principi Individua le finalità e i principi cui devono ispirarsi gli interventi di recupero delle terre agricole di montagna e di collina. Prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali individui le ulteriori linee guida del Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale, e rediga l’elenco delle proprietà demaniali e dei beni che costituiscono il patrimonio indisponibile dello Stato che possono rientrare nell’ambito degli interventi di recupero. Articolo 2 Istituzione di un Fondo per la salvaguardia del territorio e il recupero delle terre incolte Prevede l’istituzione di un Fondo per la salvaguardia del territorio e il recupero delle terre incolte a rischio ambientale e l’adozione di un regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di ripartizione delle risorse del Fondo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Articolo 3 Compiti delle Regioni Disciplina i compiti delle Regioni. Queste ultime, nell’ambito dei rispettivi Piani di sviluppo rurale, individuano i territori su cui intervenire, gli interventi di 53 TERRITORIO recupero e le misure per la concessione delle risorse a favore degli imprenditori agricoli singoli o associati che attiveranno gli interventi di recupero. Articolo 4 Agevolazioni Disciplina le modalità di concessione delle agevolazioni, i soggetti destinatari e gli interventi per i quali vengono concesse. Prevede altresì che i soggetti destinatari delle agevolazioni possano ricevere in gestione i terreni dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali, diventando responsabili della loro salvaguardia. Articolo 5 Recupero della redditività degli allevamenti rurali ed estensivi Disciplina specificamente le iniziative volte al recupero della redditività degli allevamenti rurali ed estensivi. Articolo 6 Copertura finanziaria Ai maggiori oneri previsti nella presente legge, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede attraverso risparmi di spesa determinati dalla riduzione dell’uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione che rimane ammesso strettamente per esigenze di servizio. L’uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari di alcune cariche, tra questi il Presidente del Consiglio dei ministri e Vicepresidente del Consiglio dei ministri; Ministri e vice ministri; sottosegretari di Stato. Dalle disposizioni di cui al presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell’obiettivo di risparmio ad essa assegnato. 54 GOVERNANCE E SEMPLIFICAZIONE Il governo del settore agricolo italiano, più di altri, soffre di frammentarietà, eccessiva pesantezza burocratica e un’impostazione settoriale ormai superata. L’intricato sistema di soggetti e competenze che si sovrappongono diventano un forte ostacolo ad una reale innovazione dell’agricoltura che richiederebbe invece flessibilità, tempi rapidi di decisione e un’impostazione sempre più integrata tra settori. E’ urgente una vera e propria riforma della governance del settore agricolo italiano e subito l’avvio di una semplificazione della normativa e del sistema di controlli. GOVERNANCE E SEMPLIFICAZIONE RIORDINO NORMATIVA AGRICOLA Un disegno di legge sulla semplificazione che affronta le questioni più urgenti in attesa di una revisione organica della normativa. I temi principali affrontati: tempi più rapidi per la costituzione di un’impresa, accelerazioni e automatismi nelle assunzioni stagionali, semplificazione nella gestione dei rifiuti agricoli ma uguale garanzia di controllo e della tracciabilità. Si affronta inoltre il coordinamento degli organismi di controllo, una gestione unitaria delle attività ispettive anche attraverso l’istituzione di una banca dati unica per uniformare metodi e procedure, per non duplicare visite ispettive o moltiplicare inutilmente documentazione. Una proposta di legge che non indica solo una riduzione numerica di procedure ma punta su un duplice obiettivo, un reciproco patto tra stato e impresa. Un deciso salto di qualità nell’efficienza dello Stato da un lato, una maggiore assunzione di responsabilità e una capacità di autoregolamentazione dell’impresa dall’altro. Una sfida che dovrà procedere in parallelo se si vorrà recuperare una nuova motivazione del mondo imprenditoriale agricolo, un suo protagonismo, una accresciuta capacità competitiva. sen. Leana Pignedoli 56 GOVERNANCE E SEMPLIFICAZIONE Senato della Repubblica DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei senatori PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, ADAMO, AGOSTINI, AMATI, BARBOLINI, BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CABRAS, CARLONI, CASSON, DELLA SETA, FERRANTE, FIORONI, GRANAIOLA, LIVI BACCI, DE SENA, MARINARO, MOLINARI, MORRI, MUSI, NEROZZI, SOLIANI Misure di semplificazione a sostegno della competitività e della responsabilizzazione delle imprese agricole e deleghe al Governo per il riordino della normativa agricola e per la riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Il presente disegno di legge intende introdurre nel nostro ordinamento una serie di misure tese alla semplificazione normativa per le imprese agricole, così da favorire il rilancio competitivo di un settore che si rivela essenziale per garantire una ripresa economica duratura e più equilibrata. Le aziende agricole italiane, che pure in molti casi rappresentano casi di eccellenza, con produzione di qualità riconosciuta, sono esposte, in un mondo interconnesso e complesso qual è quello odierno, ad una forte competizione internazionale, che non va compressa, ma con la quale le aziende debbono essere messe in grado di confrontarsi senza pesi burocratici ingiustificati, che non rendono possibile l’espressione delle loro grandi potenzialità. In questo senso, il disegno di legge presentato intende venire incontro alle legittime esigenze di un settore che ricerca una crescita e un rilancio deciso, e 57 GOVERNANCE E SEMPLIFICAZIONE che può essere di stimolo oltre che allo sviluppo economico nazionale anche alla ripresa occupazionale. Le disposizioni del disegno di legge, grazie anche all’intenso contributo fornito dalle associazioni di produttori, dalle cooperative e dalle singole aziende del settore, intervengono laddove più forte è sentita l’esigenza di semplificazione e certezza normativa, che possano mettere in grado gli attori economici di affrontare le sfide del mondo moderno. D’altro canto, lo stesso sviluppo economico del Paese non può che essere rilanciato attraverso la certezza normativa e la prevedibilità dei comportamenti e delle richieste delle amministrazioni coinvolte nella cura e nella gestione degli interessi connessi all’agroalimentare, proprio a causa della crescente complessità del sistema economico globale. Anche a livello europeo, d’altronde, si va affermando la necessità di liberare le aziende del settore da quei pesi che gravano, anche dal punto di vista economico, sullo sviluppo e sul sereno svolgimento dell’attività imprenditoriale. Il settore agricolo necessita di modernizzazione, integrazione sui mercati, reperimento di una manodopera essenziale ma sempre più carente, e di affrontare le sfide del mercato europeo ed internazionale senza oneri molteplici, privi di coerenza e a volta addirittura anacronistici. E’ dunque necessario, a livello legislativo, sciogliere il nodo della semplificazione, così da rendere possibile alle imprese di sprigionare le proprie potenzialità e permettere loro di affrontare una cornice normativa trasparente, snella e certa e che non freni lo sviluppo. Spesse volte, infatti, nel nostro ordinamento, vengono richiesti alle imprese - non solo quelle agricole - adempimenti non necessari, non motivati da reali necessità, ma dovuti a quella stratificazione della normativa primaria e secondaria che caratterizza l’ordinamento italiano, che lo rende talvolta incoerente e genera inevitabili inefficienze del sistema. La semplificazione della normativa agricola dovrebbe rendere possibile, dunque, dare certezza dei tempi e riconoscimento dei diritti agli agenti economici, rendendo i rapporti tra imprese e pubblica amministrazione più semplici, trasparenti e produttivi, e ridurre il peso ed il costo della burocrazia, con vantaggi che ricadano non solo sulle imprese ma anche sulla finanza pubblica. In primo luogo, dunque, è necessario prevedere la razionalizzazione della legislazione statale che fissa obblighi e oneri a carico delle imprese. E’ tuttavia altrettanto necessario prevedere lo snellimento delle procedure amministrative, evitando duplicazioni di adempimenti, anche attraverso forme di cooperazione tra le amministrazioni interessate, e condivisione delle informazioni già in possesso della pubblica amministrazione, resa ormai possibile ad ogni livello grazie allo sviluppo delle tecnologie informatiche e della comunicazione. Altrettanto rilevante è garantire una uniformità delle modalità e dei tempi dei controlli, non per una loro attenuazione, ma proprio per garantire una loro maggiore efficacia e certezza. Il disegno di legge non mira, dunque, a proporre una semplificazione 58 GOVERNANCE E SEMPLIFICAZIONE che produca una accelerazione delle procedure fine a se stessa, ma a garantire una maggiore razionalità delle stesse e del sistema normativo nel suo complesso, tenendo in considerazione tutti gli interessi coinvolti. D’altro canto, liberare l’imprenditoria da oneri che non dovrebbero gravare sulle spalle dei suoi agenti significa anche generare negli imprenditori una forma di responsabilizzazione, in una accezione allargata. In primo luogo, significa infatti attribuire direttamente all’imprenditore forme di autonomia, responsabilità, esercizio attivo di diritti e opportunità, che rappresentano elementi indissolubili dal “fare impresa”. Una maggiore autonomia cui corrispondono maggiori responsabilità - nel garantire l’affidabilità e la genuinità dei propri prodotti, la tutela dell’ambiente, e la regolarità nell’adempimento degli obblighi di legge - nonché l’assunzione del rischio imprenditoriale senza violare i limiti fissati a protezione di lavoratori e consumatori e contribuendo alla crescita e al benessere della società. Elementi che tutti assieme concorrono a generare anche quella “responsabilità sociale d’impresa” che sempre più si afferma nelle società sviluppate e che è di stimolo stesso alla competitività. Il presente disegno di legge si compone di 17 articoli, tutti tesi alla semplificazione del quadro normativo esistente. Articolo 1 Modifiche al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, in materia di comunicazione unica per la nascita dell’impresa agricola Introduce un nuovo comma all’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, e rende esplicita la necessità che il modello di comunicazione unica per la nascita dell’impresa sia ispirato a criteri di massima semplificazione, così da eliminare ogni ripetizione inutile e ridurre le informazioni da fornire a quelle strettamente necessarie agli adempimenti cui assolve. Articolo 2 Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di assunzioni di lavoratori dipendenti delle imprese agricole Reca modifiche al decreto legislativo n. 276 del 2003, recante norme in materia di occupazione e mercato del lavoro, ed in particolare all’articolo 31, nel quale in- 59 GOVERNANCE E SEMPLIFICAZIONE troduce tre nuovi commi per rendere possibile alle imprese agricole appartenenti a gruppi d’impresa, o riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità, di procedere congiuntamente all’assunzione di lavoratori dipendenti. Le modalità con cui procedere alle assunzioni congiunte saranno definite con decreto del Ministro del Lavoro. Articolo 3 Modificazioni al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, in materia di comunicazione di assunzione plurima Sempre in materia di occupazione, l’articolo prevede la semplificazione delle procedure di comunicazione delle assunzioni a carico dalle imprese agricole. Dal momento che le imprese del settore spesso impiegano numerosi operai stagionali in attività concentrate in periodi limitati, si prevede che i datori di lavoro possano procedere ad una “comunicazione d’assunzione plurima”, che contenga le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e l’inquadramento contrattuale. Articolo 4 Modifiche al decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, in materia di autorizzazioni al lavoro stagionale per cittadini extracomunitari L’articolo 4, a sua volta, prevede modifiche al Testo unico sull’immigrazione, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, in materia di autorizzazioni al lavoro stagionale per cittadini extracomunitari. Nonostante il fatto che sempre più spesso cittadini immigrati siano impiegati con contratti stagionali nel settore agricolo, prestando la propria opera di anno in anno presso le medesime imprese o altre del settore, infatti, le procedure amministrative previste risultano troppo complesse, rendendo difficile il processo per ottenere il necessario nulla osta al lavoro. Ciò sembra assolutamente ingiustificato laddove tali procedure riguardino cittadini extracomunitari già impiegati negli anni precedenti, e che abbiano ricevuto le necessarie autorizzazioni e abbiano rispettato le condizioni di legge. In tali casi, dunque, l’articolo 4 del disegno di legge prevede che le richieste avanzate dai datori di lavoro si intendano accolte, laddove lo sportello unico per l’immigrazione non comunichi il proprio diniego nel termine di venti giorni dalla domanda. 60 GOVERNANCE E SEMPLIFICAZIONE Articolo 5 Modificazioni al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, in materia elenchi trimestrali Apporta una modifica puntuale all’articolo 38, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che ha introdotto una auspicata semplificazione in materia di accertamento delle giornate lavorative dei lavoratori agricoli, dei relativi contributi e delle relative comunicazioni. Tuttavia, si ritiene necessario prevedere che in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la dell’elenco nominativo annuale, oltre alla pubblicazione sul sito internet dell’INPS sia data diretta comunicazione agli interessati. Articolo 6 Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, in materia di rifiuti delle imprese agricole L’articolo apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006, recante Norme in materia ambientale, e al decreto legislativo n. 205 del 2010, in materia di gestione dei rifiuti delle imprese agricole. Tali modifiche tendono, complessivamente, a semplificare le procedure relative al conferimento dei rifiuti per le aziende agricole, nonché a promuovere, attraverso agevolazioni mirate, la stipula di accordi e convenzioni tese a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti. Il disegno di legge reca poi alcune modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che reca norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Articolo 7 Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di obblighi di sorveglianza sanitaria, di formazione e di informazione sui rischi, a carico delle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo nei confronti dei lavoratori a tempo determinato Prevede che le imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo che rinnovano ogni anno con i medesimi lavoratori un rapporto di lavoro a tempo determinato, adempiano gli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria, all’informazione sui rischi e alla formazione senza moltiplicare gli adempimenti dovuti. 61 GOVERNANCE E SEMPLIFICAZIONE Articolo 8 Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di prevenzione incendi nelle aziende agricole e agroindustriali Anche l’articolo 8 modifica il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introducendo la previsione di un misure di buona tecnica e buona prassi per gli aspetti inerenti il rischio di incendio, e relative misure di prevenzione, protezione e gestione delle emergenze, nelle aziende agricole e agroindustriali che espletano attività classificate a rischio medio e basso. Articolo 9 Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1999, n. 173, in materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi delle aziende agricole che effettuano produzione primaria Stabilisce che l’iscrizione all’anagrafe delle aziende agricole delle impresa agricola che effettua produzione primaria e non trasforma il prodotto sia considerata adempimento dell’obbligo di registrazione previsto all’articolo 6 del Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 852, in materia di igiene dei prodotti alimentari, per evitare la duplicazione degli adempimenti di comunicazione di informazioni e dati già a disposizione delle autorità italiane. Articolo 10 Modifiche al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di tipologie di controlli amministrativi delle imprese soggette a certificazione Reca modifiche al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevedendo esplicitamente, in attesa dell’emanazione del regolamento previsto all’articolo 30 del decreto, le tipologie di controlli amministrativi cui sono sottoposte le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità. Si individuano controlli igienico-sanitari degli stabilimenti produttivi e dei prodotti alimentari, controlli relativi agli aspetti ambientali, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, e controlli in materia di sicurezza dei lavoratori, di cui al decreto legislativo n. 81del 2008. 62 GOVERNANCE E SEMPLIFICAZIONE Articolo 11 Semplificazione delle procedure dichiarative per l’accesso agli aiuti comunitari Prevede alcune semplificazioni in materia di procedure dichiarative per l’accesso agli aiuti comunitari, così da garantire che le pubbliche amministrazioni coinvolte nel processo diano adeguata informazione ai soggetti che richiedono i contributi, promuovendo ed attuando procedure di gestione delle nuove istanze che rendano più agevole alle imprese la fruizione degli aiuti, senza appesantire l’iter burocratico per l’accesso agli stessi. Gli articoli da 12 a 14 recano criteri e principi sulla base dei quali procedere alla revisione di alcuni decreti ministeriali che interessano la concreta attività delle imprese agricole, anche sulla base dell’evoluzione subita dalla normativa europea. Articolo 12 Accisa sul gasolio agricolo Stabilisce criteri per la revisione del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, che reca il regolamento concernente le modalità di gestione dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica, anche al fine di adeguarlo alle disposizioni europee, per favorire lo snellimento delle procedure richieste per accedere all’agevolazione per il gasolio agricolo. Articolo 13 Modifiche al decreto ministeriale 8 agosto 2008, in materia di arricchimento dei prodotti vitivinicoli Stabilisce invece alcuni per la modifica del decreto ministeriale 8 agosto 2008, in materia di arricchimento dei prodotti vitivinicoli. Articolo 14 Disposizioni in materia di semplificazione nelle attività di prevenzione e contrasto delle frodi agroalimentari e banca dati unica sui controlli Prevede il rafforzamento del coordinamento, anche operativo, tra le forze che si occupano di prevenzione e contrasto delle frodi agroalimentari, attraverso il 63 GOVERNANCE E SEMPLIFICAZIONE potenziamento delle funzioni del “Comitato tecnico” previsto dal decreto ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, recante “Regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell’Ispettorato centrale repressione frodi”. Le misure sono tese in ogni caso ad assicurare l’esercizio unitario dell’attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole, l’uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, e a garantire il regolare esercizio dell’attività imprenditoriale, evitando sovrapposizioni e duplicazioni negli accertamenti. A tali fini è inoltre previsto che sia predisposte dal medesimo Comitato la strategia operativa finalizzata alla creazione di una banca dati unica, che raccolga i dati e le informazioni riguardanti controlli ed attività ispettive, da rendere accessibile a tutti i soggetti interessati. Articolo 15 Delega al governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura Reca delega al governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi della legislazione vigente in materia di agricoltura, , con i quali provvede a raccogliere in un apposito testo unico la normativa esistente, al fine di procedere al riordino e alla semplificazione della stessa. La delega, da esercitare entro due anni dall’entrata in vigore della legge in esame, mira alla ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, e di quelle prive di effettivo contenuto normativo o obsolete, all’organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie, al coordinamento delle disposizioni, con le necessarie modifiche tese a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, uscendo dal coacervo di norme attualmente esistenti rendendo coerente il sistema. Articolo 16 Obblighi di trasparenza degli Enti vigilati dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali Infine, l’articolo 16 del disegno di legge stabilisce l’obbligo, per gli Enti vigilati dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di pubblicare sul proprio sito internet, in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti, i dati e le informazioni relative alla gestione degli Enti stessi, così da contribuire a garantire forme di trasparenza che favoriscano la buona amministrazione. 64 GOVERNANCE E SEMPLIFICAZIONE Articolo 17 Copertura finanziaria e delega al governo Ai maggiori oneri previsti nella presente legge, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, attraverso risparmi di spesa determinati dalla riduzione dell’uso di autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione e dal riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L’uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione rimane ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è ammesso esclusivamente per i titolari di alcune cariche, tra questi il Presidente del Consiglio dei ministri e Vicepresidente del Consiglio dei ministri; Ministri e vice ministri; sottosegretari di Stato. Da queste disposizioni devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell’obiettivo di risparmio ad essa assegnato. Il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge è delegato ad adottare un decreto legislativo, finalizzato al riordino e alla riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con compiti e funzioni nell’ambito del settore agroalimentare, con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: il contenimento della spesa pubblica; incorporazione e fusione degli enti vigilati allo scopo di rendere maggiormente efficienti i servizi offerti nell’ambito del settore agroalimentare ed eliminare le sovrapposizioni negli interventi; incentivazione di una maggiore cooperazione tra gli enti pubblici nazionali di ricerca e il sistema delle autonomie regionali; potenziamento delle misure per la valorizzazione e il sostegno alle imprese operanti nel settore agroalimentare. Dalle queste disposizioni devono derivare risparmi non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi previsti, si provvede alla corrispondente riduzione, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fino alla totale copertura dell’obiettivo di risparmio ad essa assegnato. 65 GOVERNANCE E SEMPLIFICAZIONE PERCORSO PER UN DISEGNO DI LEGGE Piano di riordino degli Enti vigilati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali d’iniziativa dei senatori PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO Lo spirito che anima, almeno in parte la riforma della PAC, le prospettive finanziarie UE oltre l’attuale vigenza del budget (risorse calanti per il settore agricolo); le sfide proposte dal dispiegarsi della multipolarità della competizione globale e le conseguenti tematiche presenti sui tavoli WTO; le contingenze della condizione italiana (debito e bassa crescita); il quadro nuovo delle “agricolture italiane” emergente dal censimento; ci pongono di fronte alla ineludibile esigenza di affrontare il tema della competitività come condizione essenziale affinché il settore agricolo alimentare possa dispiegare il suo potenziale di crescita come contributo al più generale bisogno di ripresa della crescita dell’economia del paese, e, per questa via concorrere alla salvaguardia del reddito dell’impresa agricola professionale e della funzione delle “altre agricolture”. Abbiamo di fronte l’alternativa di continuare a orientare risorse e strumenti (Enti), in un contesto di insufficiente efficienza, in una logica di tutela e protezione, trasferendo costi a carico di altre istanze della collettività, 67 GOVERNANCE E SEMPLIFICAZIONE o di indirizzare ogni risorsa, ogni investimento, ogni strumento, verso i fattori della competitività (integrazione, qualità gestionale, internazionalizzazione, innovazione, efficienza, produttività, costi, trasparente percettibilità della funzione delle “agricolture non professionali”). In sintesi e in definitiva: nel medio lungo periodo, il reddito della impresa agricola professionale e la funzione delle “altre agricolture” si promuove, sollevando e trasferendo costi oppure promuovendo e sostenendo progetti di competitività e ridisegnando strumenti e modalità di impieghi di risorse sui fattori costituenti la competitività? In ulteriore sintesi: il reddito vogliamo “tutelarlo”, o vogliamo concorrere a “promuoverlo” agendo sui fattori della costruzione del valore? PREMESSA n.1 L’area economico-industriale agroalimentare italiana dispone di un mix di elementi che sono formidabili punti di forza spendibili in termini di marketing sul mercato mondiale: arte, gastronomia, tipicità, territorialità ovvero: Italia da “sapere” Italia da “vedere” Italia da “bere” Italia da “mangiare” Un patrimonio di suggestiva potenziale attrattività a condizione che cresca la capacità di promuoverlo e spenderlo con • una lucida e integrata strategia di settore (politiche) • chiari e competitivi progetti di sviluppo per mettersi in condizione di spendere le proprie potenzialità sul “mercato mondo” che significa di volta in volta il “chilometro zero”, il “chilometro mille”, il “chilometro ventiquattromila” 68 GOVERNANCE E SEMPLIFICAZIONE PREMESSA N. 2 “Le agricolture” il settore agricolo alimentare italiano scontano rispetto ad una nuova crescente domanda dei mercati, rilevanti deficit di competitività: • insufficiente integrazione • insufficiente innovazione • insufficiente (in alcuni segmenti) produttività • insufficiente internazionalizzazione (con alcune importanti eccezioni settoriali) • insufficiente efficienza nella gestione dei costi Una serie di criticità che il sistema agricolo italiano si trascina da diversi anni, fase in cui sono nati e proliferati Enti quali strumenti di supporto per accrescere la capacità competitiva del settore. Oggi gli “Enti Agricoli” di interesse nazionale sono 13*: 1ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare 2INEA - Istituto Nazionale di Economia Agraria 3AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura 4SIN - Sistema Informativo Nazionale 5AGECONTROL - Agenzia per i Controlli e le Azioni Comunitarie 6 CRA - Centro per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura 7UNIRE - Unione Nazionale per l’Incremento della Razza Equina 8INRAN - Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione 9ISA - Istituto Agroalimentare 10BUONITALIA 11Ente Nazionale Risi 12Ente Irriguo Umbro Toscano 13Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia *a questi vanno aggiunti enti con funzioni analoghe di livello e gestione regionale e istituzioni che fanno capo ad altri ministeri (università, cnr ecc.) 69 GOVERNANCE E SEMPLIFICAZIONE Gli Enti si occupano fondamentalmente di QUATTRO GRANDI AREE di attività 1. raccolta e trattamento di informazioni per le diverse pubbliche amministrazioni 2. ricerca (genetica, stime di impatto di patologie insorgenti, agrobionergie ecc.) 3. gestione e controllo dei flussi delle risorse di origine PAC 4. servizi finanziari o di altraconsimile natura (venture capital, assicurazioni, trading fondiario) Nell’analizzare i sette più rilevanti dal punto di vista dimensionale le criticità più ricorrenti e rilevanti sono •grave situazione patrimoniale e gestionale (per qualcuno, es. Unire, non sono stati redatti i Bilanci 2009-2010 nonostante il commissariamento) •vaste aree di sovrapposizione e duplicazione nelle attività (fondamentalmente nessuno conosce i programmi degli altri, talvolta si considerano concorrenti) •assente misurazione di “utilità” (rapporti costi-benefici, cioè rapporto tra risorse investite e produzione di elementi di competitività per il settore agroalimentare) •disarmonia istituzionale tra l’assetto nazionale degli Enti e l’esecutività regionale delle competenze in materia agricola. 70 GOVERNANCE E SEMPLIFICAZIONE I NUMERI FONDAMENTALI (AGGREGATI) •Le risorse costantemente investite derivanti dalla somma dei loro attivi patrimoniali sono pari a 3,5 MD di euro (il Bilancio Annuo del Ministero Politiche Agricole è pari a circa 1,2 MD!) • personale impiegato (una quota intorno al 20% con contratti a termine) oltre le 3000 unità •il fatturato aggregato “caratteristico” (al netto della rilevante dimensione dell’attività di trading fondiario di ISMEA ex piccola proprietà contadina) vale circa 700 milioni di euro coperto per una quota del 70% da risorse pubbliche (MIPAF e REGIONI) •il patrimonio netto aggregato “caratteristico” (al netto della partita fondiaria di ISMEA e tenuto conto di un paio di contenziosi di AGEA e UNIRE) è stimabile intorno allo Zero. PREMESSA N. 3 CONSIDERATO CHE 1. Il settore agroalimentare può contribuire alla crescita dell’economia italiana in modo rilevante se recupera il gap tra potenzialità della domanda e deficit competitivo del sistema imprenditoriale. 2. Il grave stato di indebitamento del paese impone a tutti i settori della pubblica amministrazione (compreso il settore agricolo) un piano di riordino attraverso un vero e proprio “piano industriale” tendente ad una maggiore efficienza, minor costo, misurazione dell’efficacia. Gli enti agricoli oggi sono troppi, non coordinati, nel complesso troppo costosi e poco incisivi nel processo di modernizzazione di cui il settore agricolo ha forte esigenza e urgenza. 3. La razionalizzazione degli Enti, delle singole funzioni, delle strutture organizzative può permettere di attuare una importante ricomposizione della spesa di una parte importante del Ministero delle Politiche Agricole e la possibilità di riallocazione di parte delle risorse. 71 GOVERNANCE E SEMPLIFICAZIONE OBIETTIVO PROGETTO DI RIFORMA DEGLI ENTI VIGILATI DAL MIPAF attraverso un DISEGNO DI LEGGE che delinei: • gli obiettivi economici per il settore agricolo rispetto ad interessi di carattere più generale • un numero limitato e selettivo di strumenti (enti) connotati da forti livelli di specializzazione e agenti sussidiariamente • una “governance” degli enti che ridefinisca il “ruolo del pubblico” (indirizzo, sostegno selettivo, controllo…) • responsabilità degli operatori economici (gestione operativa, parte delle risorse…) • accordo “stato-regioni” che azzeri qualunque forma di duplicazione sovrapposizione strumentale e organizzativa sulle attività di enti agricoli. e che in premessa si pongano i seguenti interrogativi: Lo Stato (ministero, altre istituzioni) si configura, oggi, come gestore e diretto erogatore di servizi? • Lo Stato “trader fondiario”? • Lo Stato “assicuratore”? • Lo Stato “ricercatore” (nell’ambito di una delimitata area economica comunque già destinataria di ingenti risorse)? • Lo Stato “cogestore delle corse ippiche”? • Lo Stato “coltivatore diretto”? Tutto ciò configura una condizione di potenziale efficiente utilità rispetto all’impiego delle risorse e alla crescita di generali fattori di competitività? 72 GOVERNANCE E SEMPLIFICAZIONE ipotesi in concreto Questa l’ipotesi in concreto di carattere “organizzativo” sulle quattro grandi aree di attività: FLUSSI PAC RICERCA SERVIZI FINANZIARI INFORMAZIONI 1. FLUSSI PAC agea (con terminali regionali efficienti) spogliata di ogni altra funzione che esuli dalla gestione e dal controllo dei flussi finanziari; riorganizzazione di Agecontrol. 2. ricerca Un unico strumento “leggero” con compiti di partecipazione e controllo, insieme a Regioni e soggetti privati, a una rete di spin off universitari; coniugando in questo modo: territorialità (università e regione); assenza di duplicazione; aderenza a linee di indirizzo (politiche di origine nazionale o ue); efficienza nell’impiego delle risorse. 3. SERVIZI FINANZIARI Un unico strumento (possibilmente in rete con strumentazione finanziaria non pubblica) che sia il meno possibile gestore diretto. 4. INFORMAZIONI (raccolta, trattamento) Il processo relativo si compone di tre fasi: 1. costruzione della infrastruttura (metodologia della raccolta, impostazione “della filosofia statistica” principi di validazione, rispondenza alla crescente regolamentazione di origine eurostat); 2. eventuale costruzione e gestione delle reti di raccolta (dirette o preferibilmente in outsourcing); 3. rielaborazioni e trattamenti a supporto della costruzione di policy: uno e due affidate a istat; per il punto tre: un unico strumento partecipato da mipaf e Regioni. 73 9ª Commissione agricoltura del Senato: Iniziative del gruppo parlamentare PD e provvedimenti condivisi COMPETITIVITà: - DdL: Misure per l’emergenza e il rilancio competitivo del settore agroalimentare (Pignedoli) - DdL: Misure per la competitività delle agricolture e dei territori rurali nonché delega al Governo per il riordino e la riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. (AS 2605) (Pignedoli) - Mozione in Aula (24.6.2009): Crisi del settore alimentare PAC: - - Risoluzione della 9a Commissione permanente approvata in data 19.11.2008 sulle proposte di regolamento e di decisione del Consiglio relative alla politica agricola comune e alle politiche di sostegno allo sviluppo rurale (COM(2008)306 def.) (Atto comunitario n. 1) Mozione in Aula (26.10.2010): Politica Agricola Comune CIBO: - Mozione in Aula (22.6.2011): Strategia mondiale per il settore alimentare SEMPLIFICAZIONE IN AGRICOLTURA: - DdL: Misure di semplificazione a sostegno della competitività e della responsabilizzazione delle imprese agricole e deleghe al Governo per il riordino della normativa agricola e per la riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (AS 2842) (Pignedoli) Enti agricoli: - Indagine conoscitiva sulle funzioni espletate dagli Enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - DdL: Misure per la competitività delle agricolture e dei territori rurali nonché delega al Governo per il riordino e la riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (AS 2605) (Pignedoli) 75 Agricoltura biologica: - DdL: Nuove disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico (AS 1035) (De Castro) Dieta mediterranea: - Mozione in Aula (26.06.2008): Salvaguardia e valorizzazione della Dieta Mediterranea - Indagine conoscitiva sulla rilevanza delle produzioni agroalimentari italiane nel contesto della Dieta Mediterranea BIETICOLO-SACCARIFERO: - Mozione in Aula (depositata 9.11.2010): Finanziamenti pubblici al comparto dello zucchero - Risoluzione della 9a Commissione permanente approvata in data 02.08.2010 a conclusione dell’esame dell’affare assegnato sulle problematiche relative al comparto bieticolo-saccarifero (n. 447) - Risoluzione della 9a Commissione permanente approvata in data 05.04.2011 a conclusione dell’esame dell’affare assegnato concernente la problematica attinente ai finanziamenti destinati al settore bieticolo-saccarifero (n. 594) Ricambio generazionale in agricoltura: - DdL: Misure per favorire il ricambio generazionale in agricoltura e istituzione della Banca delle terre agricole (AS 2674) (Bertuzzi) - DdL: Misure per la competitività dell’imprenditoria giovanile e il ricambio generazionale in agricoltura (AS 2710) (Bertuzzi) ici fabbricati rurali: - Affare assegnato della 9ª Commissione permanente relativo ad adempimenti per gli operatori agricoli connessi al riconoscimento dei fabbricati rurali (26.09.2011) PACCHETTO LATTE: - Indagine conoscitiva sulla situazione occupazionale nel settore lattiero-caseario, con riferimento alla filiera bufalina - Risoluzione della 9a Commissione permanente approvata in data 25.01.2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica al Regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (COM(2010)728 definitivo) 76 Pesca: - Risoluzione della 9a Commissione permanente approvata in data 20.04.2010 sul Libro Verde “Riforma della politica comune della pesca” (COM(2009) 163 def.) (Atto comunitario n. 60) - Risoluzione della 9a Commissione permanente approvata in data 29.06.2010 a conclusione dell’esame dell’affare assegnato sul comparto ittico in relazione all’applicazione delle nuove normative comunitarie sull’utilizzazione delle reti a “maglie larghe” - Risoluzione della 9a Commissione permanente approvata in data 08.06.2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del Regolamento in materia di diritto del mare (CE) n. 861/2006 OGM: - Risoluzione della 9a Commissione permanente approvata in data 29.09.2010 sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (COM (2010) 375 definitivo) - Indagine conoscitiva organismi geneticamente modificati (OGM) ETICHETTATURA: - Risoluzione della 9ª Commissione permanente approvata in data 11.03.2009 ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento sul Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità (COM (2008) 641 def.) - Risoluzione della 9a Commissione permanente approvata in data 16.03.2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733 def.) - DdL: Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari, approvato in Senato il 07/12/2010 caporalato: - DdL: Misure volte alla penalizzazione del fenomeno d’intermediazione illecita di manodopera basata sullo sfruttamento dell’attività lavorativa (AS 2584) MECCANIZZAZIONE AGRICOLA: - DdL: Misure volte all’innovazione e alla competitività delle imprese del settore agromeccanico (AS 2740) (Mongiello) 77 OCM VINO: - Risoluzione della 9a Commissione Permanente approvata in data 21.09.2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di molteplicazione vegetativa della vite (COM (2010) 359 def.) ocm ortofrutta: - Risoluzione della 9a Commissione Permanente approvata in data 27.07.2011 a conclusione dell’esame dell’affare assegnato sulle problematiche relative alla crisi che ha colpito il mercato della frutta estiva stato dell’indebitamento delle aziende del settore agricolo: - Indagine conoscitiva PROSPETTIVE DEL NEGOZIATO WTO: - Indagine conoscitiva attinente alla materia agricola filiera cunicola: - Risoluzione della 9a Commissione permanente approvata in data 12.05.2009 a conclusione dell’affare assegnato sullo stato di crisi della filiera cunicola italiana settore dei suini e a quello dei bovini: - Risoluzione della 9a Commissione permanente approvata in data 16.02.2011 a conclusione dell’esame dell’affare assegnato sulle problematiche inerenti al comparto zootecnico, con particolare riguardo al settore dei suini e a quello dei bovini settore castanicolo: - Risoluzione della 9a Commissione Permanente approvata in data 27.07.2011 a conclusione dell’esame dell’affare assegnato concernente la crisi del settore castanicolo 78 Sono stati oggetto di interrogazioni, emendamenti, ordini del giorno i seguenti argomenti: - - - - - - - - - - - - - - - - Crisi idrica Competitività Semplificazione Enti agricoli Bieticolo saccarifero Ricambio generazionale in agricoltura Ici fabbricati rurali Problematiche settore ittico Fondo di solidarietà nazionale Agevolazioni sul gasolio per le coltivazioni in serra Accise gasolio Quote latte Meccanizzazione agricola Proroghe previdenziali Miglioramento genetico delle razze bovine Istituzione Agenzia Nazionale Sicurezza Alimentare Per un totale di 9 Disegni di Legge, 16 Risoluzioni, oltre 600 emendamenti, 5 mozioni, oltre 80 interrogazioni, 40 ordini del giorno in assemblea, 60 ordini del giorno in commissione, 2 interpellanze e 6 indagini conoscitive. 79 Gruppo parlamentare PD Senato www.senatoripd.it In copertina: V. Van Gogh, Il seminatore