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La previdenza professionale
in sintesi.
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Una panoramica completa sulla Legge federale sulla previdenza
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP).
Swiss Life
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All’insegna della modernizzazione.
I punti forti della LPP.
A 20 anni dall’introduzione della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità (LPP), la struttura del sistema previdenziale, concepita con tanta lungimiranza, è stata del tutto
modernizzata. Tuttavia, anche dopo la prima revisione, la LPP rimane pur sempre un cantiere, in quanto
non sono stati effettuati adeguamenti urgenti. In tal modo continueranno i dibattiti in merito all’aliquota di
conversione, al saggio minimo d’interesse, al grado di copertura, all’età di pensionamento e ad altri temi
scottanti.
Nel sistema dei tre pilastri, la LPP riveste grande importanza. Oltre al regime obbligatorio, vi sono delle
possibilità di adeguare le modalità della previdenza
alle esigenze specifiche di ogni impresa. Inffati, per i
dipendenti che nel quadro della LPP non sono assicurati o sono insufficientemente assicurati, è possibile realizzare una previdenza efficace, in particolare
per la perdita di guadagno in caso d’invalidità o
decesso.
L’evoluzione della previdenza professionale mantiene quindi il suo carattere dinamico. Un’opportunità,
questa, per tutti gli addetti ai lavori, di fornire un contributo al futuro di questa importante opera sociale.
Cogliamo insieme questa sfida, impegnandoci a favore di una previdenza sicura e calcolabile basata su
un contratto generazionale equo.
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Spesso, senza l’assicurazione di prestazioni supplementari non è possibile realizzare la continuazione
auspicata del tenore di vita abituale nella vecchiaia
o in caso di perdita di guadagno. La limitazione
del salario sia nell’ambito dell’AVS che della LPP è
infatti determinante per stabilire le prestazioni.
Nell’ambito della previdenza professionale è possibile
colmare questa lacuna completamente o in parte.
In questo senso il presente opuscolo potrà esservi utile. Esso fornisce una visione sulla struttura attuale della
LPP e funge da strumento d’orientamento per i profani.
Quale società d’assicurazione sulla vita, Swiss Life
è il vostro partner fidato. Mettetevi in contatto con
noi e richiedete la consulenza dei nostri specialisti
in materia di previdenza.
www.swisslife.ch/imprese
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La previdenza professionale in Svizzera.
Seppur in forme diverse, la previdenza professionale per
la vecchiaia, il decesso e l’invalidità esiste già da decenni.
Anche se in passato essa dipendeva dalla sensibilità sociale del datore di lavoro, già alla fine del 19°secolo vi erano
numerose imprese che si occupavano di propria iniziativa
della previdenza finanziaria dei loro dipendenti.
Quando nel 1972 il sistema dei tre pilastri fu ancorato
nella Costituzione federale, la previdenza professionale
aveva quindi già alle spalle un buon periodo di prova.
Il secondo pilastro è diventato obbligatorio nel 1985.
Un’adeguata previdenza viene garantita per ciascun dipendente e la sua famiglia.
Il sistema dei tre pilastri.
La previdenza in Svizzera
1° pilastro
2° pilastro
3° pilastro
Previdenza statale
Previdenza professionale
Previdenza privata
AVS/AI/PC
Garanzia del minimo
esistenziale
LPP/LFLP/Ord. CC/CO/LFLP
Garanzia il tenore
di vita abituale
2a
obbligatorio
2b sovraobbligatorio
OPP3 LCA
Fabbisogno supplementare
3a
vincolato
3b
libero
Ma che cosa significa «adeguata»?
La previdenza professionale deve integrare le prestazioni
dell’AVS/AI per consentire ai pensionati, ai superstiti e agli
invalidi di mantenere il loro tenore di vita abituale.
anche per le collaboratrici e i collaboratori il cui periodo di
contribuzione è incompleto, a causa, per esempio, di interruzioni nell’attività lucrativa o del pensionamento anticipato.
Soprattutto per i salari più elevati l’obiettivo previdenziale,
ossia la riscossione di una rendita dal 1°e 2° pilastro pari
complessivamente al 60 % del reddito proveniente da un’attività lucrativa, non viene raggiunto (cfr. grafico). Ciò vale
Le lacune nella previdenza si fanno più evidenti se sono
presenti entrambi i fattori, ossia reddito elevato e periodo
di contribuzione incompleto. In questo caso la continuazione del tenore di vita abituale non è più possibile.
Lacune nella previdenza.
90
80
Maggior fabbisogno di
previdenza 2º e 3º pilastro
70
60
Obiettivo previdenziale 1º e 2º pilastro
50
40
30
20
Salario annuo in CHF
150 000
140 000
130 000
120 000
110 000
100 000
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
0
20 000
10
10 000
Rendita di vecchiaia in % del salario annuo
100
Minimo LPP
AVS
Organizzazione.
Al fine di attuare la previdenza professionale, ciascun datore
di lavoro deve costituire un’opera di previdenza con impiegati assoggettati all’obbligo assicurativo. Quest’ultima deve
essere giuridicamente separata dall’azienda e autonoma e
presentare la forma giuridica di una fondazione, di una
società cooperativa o di un’istituzione di diritto pubblico.
I datori di lavoro possono costituire loro stessi un’istituzione di previdenza oppure affiliarsi ad una fondazione
collettiva o comune per lo più gestita da compagnie assicurative, banche o associazioni.
La fondazione di previdenza.
Datore di lavoro
Dipendenti
Contratto di lavoro
Contributi dei dipendenti
«Affiliazione» Contributi del
datore di lavoro
Ufficio di
controllo
Contratto di
previdenza
Prestazioni
di previdenza
Fondazione di previdenza
Periti in materia
di previdenza
professionale
Contratto d’assicurazione
Assicuratore
Cosa succede in caso di mancata assicurazione?
Qualora il datore di lavoro non costituisse alcuna opera
di previdenza, vale a dire che egli non adempie l’obbligo
di assicurare i propri dipendenti, la sua azienda viene
coattivamente affiliata alla Fondazione istituto collettore
LPP. Questa istituzione di previdenza garantisce in ogni
caso le prestazioni minime previste dalla LPP ed è amministrata pariteticamente dalle organizzazioni mantello
dei dipendenti e dei datori di lavoro.
www.aeis.ch
Cosa significa pariteticità nell’ambito della previdenza
professionale?
Per l’organo supremo di una fondazione LPP – il consiglio
di fondazione – vale l’amministrazione paritetica secondo
l’articolo 51 LPP. In questo modo i dipendenti e il datore
di lavoro hanno il diritto di designare lo stesso numero di
rappresentanti nel consiglio di fondazione. Nel caso delle
fondazioni collettive LPP di Swiss Life l’impresa affiliata
(opera di previdenza) dispone di una commissione amministrativa altresì amministrata in maniera paritetica.
Swiss Life offre un vasto programma di formazione per
i membri dei consigli di fondazione e delle commissioni
amministrative.
www.swisslife.ch/formazione
Obbligo assicurativo.
Persone assicurate.
In linea di massima sono assoggettati alla LPP tutti i dipendenti soggetti all’AVS che percepiscono un salario annuo
superiore alla cosiddetta soglia d’accesso. L’obbligo assicurativo inizia con il rapporto di lavoro
• per le prestazioni di decesso e d’invalidità (assicurazione
di rischio), al più presto il 1°gennaio dopo il compimento
del 17° anno di età, e
• per le prestazioni di vecchiaia (assicurazione di risparmio),
al più presto il 1°gennaio dopo il compimento del 24°
anno di età.
L’obbligo assicurativo termina allo scioglimento del rapporto di lavoro, o nel caso in cui non è più raggiunto il
salario minimo menzionato, oppure in caso di raggiungimento dell’età di pensionamento (donne 64 anni, uomini
65 anni).
C’è una copertura assicurativa di disoccupazione?
Le persone disoccupate sono assicurate obbligatoriamente per il rischio di decesso e d’invalidità, fintantoché
percepiscono indennità giornaliere dall’assicurazione
contro la disoccupazione. Al fine di evitare lacune
nell’ambito della previdenza per la vecchiaia, è possibile
versare all’istituto collettore a titolo facoltativo degli
accrediti di vecchiaia LPP.
www.swisslife.ch/fogliinformativi
Gli indipendenti sottostanno all’obbligo assicurativo?
Gli indipendenti possono assicurarsi a titolo facoltativo.
L’assicurazione avviene presso l’associazione professionale o l’istituzione di previdenza del personale. Se non vi
è alcuna di queste possibilità, ci si può assicurare facoltativamente presso la Fondazione istituto collettore LPP.
www.aeis.ch
Salario coordinato.
È assoggettato all’obbligo assicurativo il salario annuo,
dedotto il cosiddetto importo di coordinamento. Questa
parte di salario viene denominata salario coordinato (assicurato o computabile). L’importo di coordinamento ha lo
scopo di armonizzare le prestazioni della LPP e dell’AVS.
Se il salario coordinato è inferiore al minimo LPP, lo stesso
viene arrotondato a tale importo.
Si possono assicurare i salari di diversi datori di lavoro?
I dipendenti con diversi datori di lavoro e un salario
annuo complessivo superiore alla soglia d’accesso LPP si
possono assicurare a titolo facoltativo ai sensi dell’art.
46 LPP presso l’istituto collettore o, se previsto dal regolamento di previdenza, presso l’istituzione di previdenza
cui è affiliato uno dei datori di lavoro.
Il Consiglio federale adegua gli importi limite LPP a scadenze irregolari. Di regola, si tratta di adeguamenti ai valori
dell’AVS/AI. Nel seguente grafico sono indicate le cifre
salienti. Naturalmente un’impresa può assicurare facoltativamente per i suoi dipendenti anche quelle parti di salario che esulano dal quadro obbligatorio. Tuttavia, dal 1°
gennaio 2006, viene applicata la limitazione del salario
annuo assicurabile al decuplo del salario massimo LPP.
www.aeis.ch
Adeguamento dei valori limite.
Di regola il consiglio federale adegua i valori limite LPP
ogni due anni. Generalmente si tratta di adeguamenti
alle cifre AVS/AI. Trovete i valori limite al seguente sito:
www.swisslife.ch/valorilimite
Prestazioni.
La LPP distingue tre gruppi di prestazioni:
Evento
Tipo di prestazione
Pensionamento
• Rendita di vecchiaia
• Rendita per figli di pensionati
Incapacità di guadagno
• Rendita d’invalidità
• Rendita per figli d’invalidi
Decesso
• Rendita per vedove/vedovi
• Rendita per orfani
Pensionamento.
Le donne a partire da 64 anni e gli uomini da 65 anni
percepiscono le rendite di vecchiaia. A determinate
condizioni sono possibili pensionamenti anticipati e
differiti.
La rendita di vecchiaia viene calcolata in percento dell’avere
di vecchiaia disponibile alla data del pensionamento.
In caso di età di pensionamento ordinaria, la cosiddetta
aliquota di conversione da applicare a questo scopo
ammonta al 6,8 %.
L’avere di vecchiaia è costituito da accrediti di vecchiaia
scaglionati secondo l’età, da eventuali versamenti supplementari a titolo d’acquisto e dagli interessi.
Le rendite per i figli di pensionati ammontano al 20 %
della rendita di vecchiaia e sono erogate per i figli fino
al compimento del 18° anno d’età. Se il figlio è ancora in
formazione o è invalido per almeno il 70 %, la rendita
continua ad essere versata fino al compimento del 25°
anno d’età.
Rendita o capitale?
Normalmente le prestazioni LPP sono versate sotto forma
di rendita. Le persone assicurate hanno tuttavia il diritto
di farsi versare sotto forma di capitale un quarto della
prestazione di vecchiaia ai sensi del regime obbligatorio
LPP. L’istituzione di previdenza può offrire questa cosiddetta liquidazione in capitale anche per un importo
superiore o persino per l’intera prestazione di vecchiaia.
Di norma la persona assicurata deve decidersi per la
liquidazione in capitale al più tardi un anno prima del
pensionamento.
www.swisslife.ch/fogliinformativi
Cosa occorre osservare in caso di pensionamento
anticipato?
Tre sono i fattori determinanti per un pensionamento
anticipato: il regolamento di previdenza della vostra cassa
pensioni, il tenore di vita auspicato nella vecchiaia e la
situazione patrimoniale personale. In linea di massima
un pensionamento anticipato comporta la riduzione
delle prestazioni di vecchiaia. La pianificazione tempestiva,
un’analisi accurata delle finanze nonché delle lacune
assicurative subentranti e l’aiuto di uno specialista sono
di estrema importanza.
www.swisslife.ch/fogliinformativi
L’aliquota di conversione.
L’aliquota di conversione è l’entità percentuale con la quale
l’avere di vecchiaia viene convertito in una rendita. Quanto
maggiore è questo tasso, tanto meno a lungo la rendita è
coperta dall’avere di vecchiaia individuale (sistema di capitalizzazione). Poiché la speranza di vita media svizzera è
sensibilmente aumentata dall’introduzione della LPP, oggi
le rendite vanno corrisposte per periodi più lunghi e finanziate con mezzi supplementari. Dal 2005 l’aliquota di conversione scenderà pertanto dal 7,2 % al 6,8 % nell’anno 2014.
Vista l’effettiva situazione demografica questa riduzione è
tuttavia insufficiente. In futuro sono quindi previste ulteriori riduzioni nell’ambito obbligatorio della previdenza
professionale.
In ambito sovraobbligatorio, nella prassi, viene per lo più
fissata un’aliquota di conversione separata. Presso
Swiss Life essa ammonta per le donne al 5,7186 % (64 anni)
e per gli uomini al 5,835 % (65 anni).
Adeguamento scaglionato delle aliquote di conversione a partire dal 2005.
Classe
Età di pensionamento
ordinaria
Uomini
Aliquota di conversione
in ambito obbligatorio
Donne
Uomini
Donne
Uomini
Donne
1940
651
1941
651
621
7,10 %1
7,20 %1
6,40 %1
7,20 %1
1942
651
621
7,10 %1
7,20 %1
6,10 %1
7,20 %1
1943
651
641
7,05 %1
7,15 %1
5,835 %1
6,10 %1
1944
652
641
7,05 %2
7,10 %1
5,835 %2
5,835 %1
1945
65
642
7,00 %
7,00 %2
5,835 %
5,7186 %2
1946
65
64
6,95 %
6,95 %
5,835 %
5,7186 %
1947
65
64
6,90 %
6,90 %
5,835 %
5,7186 %
1948
65
64
6,85 %
6,85 %
5,835 %
5,7186 %
1949 e dopo
65
64
6,80 %
6,80 %
5,835 %
5,7186 %
1 Pensionamento
regolamentare avvenuto.
7,15 %1
Aliquota di conversione
Swiss Life in
ambito sovraobbligatorio
2 Pensionamento
6,80 %1
regolamentare avvenuto nel 2009.
Cosa è il saggio minimo d’interesse e a quanto ammonta?
Il saggio minimo d’interesse serve alla remunerazione degli
averi di vecchiaia obbligatori. Esso viene verificato almeno
ogni due anni e fissato dal Consiglio federale. Al momento
della sua determinazione occorre basarsi sui redditi che
possono effettivamente essere realizzati. A questo proposito
manca una formula chiara. Dal 1° gennaio 2009 il tasso
d’interesse minimo permane al 2 %. Questa cifra può
essere soggetta a variazioni. Vogliate informarvi presso il
vostro consulente previdenziale.
Più la remunerazione minima si allontana dalle verità del
mercato, più diventa critica la sua realizzazione, poiché
in ambito previdenziale, in base all’obbligo di versare le
prestazioni nei confronti delle persone assicurate, è applicabile il principio della prudenza. Quanto più basso è il
tasso d’interesse garantito, tanto più elevato può risultare
il rendimento totale.
Incapacità di guadagno.
Vengono corrisposte rendite d’invalidità se il grado d’invalidità ammonta almeno al 40 % (un quarto di rendita).
Un grado d’invalidità a partire dal 70 % dà diritto a una
rendita intera.
La rendita d’invalidità ammonta al 6,8 % dell’avere di vecchiaia finale senza interessi. Quest’ultimo è composto dall’avere di vecchiaia acquisito e dalla somma degli accrediti
di vecchiaia per gli anni mancanti fino al raggiungimento
dell’età di pensionamento, senza gli interessi.
Le rendite per figli d’invalidi ammontano al 20 % della
rendita d’invalidità e vengono corrisposte per i figli fino
al compimento del 18°anno d’età. Se il figlio è ancora in
formazione o è invalido per almeno il 70 %, il periodo di
versamento della rendita si estende fino al compimento
del 25°anno d’età.
Rendite d’invalidità parziale.
Grado d’invalidità
Rendita parziale
a partire dal 40 %*
un quarto di rendita
a partire dal 50 %
metà rendita
a partire dal 60 %
tre quarti di rendita
a partire dal 70 %
rendita intera
*Swiss Life concede un quarto di rendita da un grado AI del 25%.
L’evoluzione dell’AI ha effetti sulla LPP?
Oggi, un lavoratore svizzero su quattro, si ritira dal mondo
del lavoro percependo la rendita d’invalidità. Il buco nelle
casse dell’AI supera i CHF 10 miliardi (situatione 2007)
e tende ad aumentare ogni anno. In futuro non si tratterrà più soltanto di sostenere le ingenti spese. Occorrerà
fare il possibile per frenare questa evoluzione. Si tratta
qui di prevenzione e di reinserimento professionale
opportuno. Ciò vale per l’AI come per la LPP. Le aziende
innovative si stanno già muovendo in questa direzione.
Swiss Life appoggia in questo senso le imprese.
www.swisslife.ch/prevenzione
Decesso.
Percepiscono rendite per vedove o per vedovi i coniugi
superstiti che al decesso del coniuge devono provvedere al
sostentamento di uno o più figli comuni oppure che hanno
compiuto il 45° anno di età e sono stati sposati per almeno
cinque anni. Se una vedova o un vedovo non soddisfa questi requisiti, riceve un’indennità unica pari a tre rendite
annue.
La rendita per vedove o per vedovi ammonta al 60 % della
rendita d’invalidità intera assicurata in caso di decesso
prima del versamento della rendita di vecchiaia oppure al
60% dell’ultima rendita di vecchiaia versata in caso di decesso
dopo l’inizio del versamento della rendita di vecchiaia.
Dall’entrata in vigore della legge sul partenariato (1°gennaio 2007) valgono per analogia le disposizioni della LPP
anche per i rapporti di coppia registrati.
Le rendite per orfani ammontano al 20 % della rendita
d’invalidità o della rendita di vecchiaia e vengono corrisposte per i figli fino al compimento del 18° anno d’età.
Se il figlio è ancora in formazione o è invalido per almeno
due terzi, la rendita continua ad essere versata fino al
compimento del 25° anno d’età.
Cosa ricevono i partner non coniugati?
In linea di massima la LPP consente anche la corresponsione di prestazioni di decesso per coppie non sposate,
a condizione che il rapporto di convivenza sia durato
almeno cinque anni consecutivi prima del decesso della
persona assicurata o se sussiste l’obbligo di mantenimento di figli in comune. Tuttavia, l’istituzione di previdenza non è tenuta per legge ad inserire questa clausola
beneficiaria ampliata nel catalogo delle prestazioni.
La rendita per conviventi per coppie eterosessuali e omosessuali è automaticamente integrata senza sovrapprezzo
nelle soluzioni LPP di Swiss Life con copertura normale
per la rendita per vedove e per vedovi.
Finanziamento.
Premi di rischio.
Contrariamente a quanto avviene per l’AVS/AI, la Confederazione e i cantoni non versano sovvenzioni per la previdenza professionale. Il datore di lavoro e i dipendenti si
procurano insieme i contributi necessari. Il datore di lavoro deve assumersi almeno il 50 % dei costi totali.
I premi per le prestazioni di rischio dipendono dall’età e
dal sesso delle persone assicurate nonché dalle basi tariffarie specifiche della soluzione assicurativa prescelta.
Occorre tener conto del 2–6 % ca. del salario coordinato.
Altri contributi.
Accrediti di vecchiaia.
Qui di seguito sono illustrate le categorie d’età nonché le
aliquote degli accrediti di vecchiaia.
Età donne/uomini
Contributo in % del
salario coordinato
25–34
7
35–44
10
45–54
15
55–64/65
18
Per l’indennità di rincaro sulle prestazioni di rischio (adeguamento all’evoluzione dei prezzi) viene prelevato lo 0,2 %
del salario conteggiabile.
L’aliquota di contribuzione del fondo di garanzia per il versamento di sovvenzioni in caso di struttura d’età sfavorevole
ammonta allo 0,07 % dei salari coordinati (art. 15 OFG*).
Per il versamento di prestazioni in caso di insolvenza e per
altre prestazioni l’aliquota di contribuzione è pari allo 0,02%
della somma delle prestazioni di libero passaggio regolamentari più il decuplo delle rendite in corso (art. 16 OFG*).
Il consiglio di fondazione del fondo di garanzia fissa ogni
anno queste aliquote di contribuzione.
*Ordinanza sul Fondo di garanzia LPP
È possibile versare contributi mancanti?
Se previsto nel regolamento di previdenza, le persone
assicurate esercitanti un’attività lucrativa possono riscattare anni assicurativi mancanti. Non solo i versamenti
sono esenti da imposta, bensì anche gli interessi conseguiti. L’autorità fiscale non accetta eventualmente riscatti
effettuati poco prima del pensionamento o prelievi in
capitale eseguiti poco dopo un riscatto. Per favore contattate preventivamente le autorità fiscali. Dal 1°gennaio
2006 occorre osservare specifiche disposizioni supplementari relative al riscatto di anni assicurativi.
www.swisslife.ch/fogliinformativi
Quali prescrizioni fiscali si applicano?
Di regola i contributi sono totalmente deducibili dal reddito imponibile. Se il versamento avviene sotto forma di
rendita, le prestazioni vengono dichiarate assieme al
resto del reddito. I versamenti in capitale vanno dichiarati
separatamente dal resto del reddito ad un’aliquota
ridotta. La stessa istituzione di previdenza è esente da
tutte le imposte dirette, a condizione che i suoi redditi e i
valori patrimoniali vengano utilizzati esclusivamente ai
fini della previdenza professionale.
Sistemi di casse.
Nel corso del tempo si sono sviluppati e affermati diversi
sistemi previdenziali. È possibile distinguere due gruppi
principali di istituzioni di previdenza (oltre alle forme
miste): le casse gestite in base al primato dei contributi e
le casse gestite in base al primato delle prestazioni.
Cassa gestita in base al primato dei contributi.
In questo caso la cassa viene finanziata da contributi stabiliti in precedenza. Il contributo rappresenta la base per
la prestazione (valore di riferimento determinante, da qui
il concetto di «primato dei contributi»).
Cassa gestita in base al primato delle prestazioni.
In questo caso si definisce dapprima l’obiettivo delle prestazioni, vale a dire la prestazione di previdenza da raggiungere (p.es. 60 % dell’ultimo salario). Il contributo è determinato in funzione dell’obiettivo delle prestazioni (valore
di riferimento determinante, da qui il concetto di «primato
delle prestazioni»).
Contributi
Prestazioni di vecchiaia,
d’invalidità e di decesso
da cui si calcolano le
da cui si calcolano i
prestazioni di vecchiaia,
d’invalidità e di decesso
contributi
Libero passaggio.
Proprietà
d’abitazioni.
Dalla sua introduzione nel 1995 la Legge sul libero passaggio (LFLP) ha sensibilmente migliorato il libero passaggio
per l’intero ambito della previdenza professionale. In caso
di uscita, se le condizioni sono le stesse (salario, prestazioni,
tipo di finanziamento), la persona assicurata non dovrà
subire alcuna perdita. Oltre alla regolamentazione dell’importo minimo legale, nella LFLP sono riportate altresì
le disposizioni relative al versamento in contanti della prestazione d’uscita, agli obblighi d’informazione nei confronti
degli assicurati e alla procedura in caso di divorzio/allo
scioglimento di un’unione domestica registrata.
Il capitale di previdenza derivante dalla previdenza professionale a determinate condizioni è disponibile già prima
del pensionamento: mediante un prelievo anticipato o una
costituzione in pegno è possibile finanziare una proprietà
d’abitazioni ad uso proprio. Per contro, non è possibile il
finanziamento di abitazioni di vacanza e di abitazioni
secondarie. Le regolamentazioni legali in merito alla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della
previdenza professionale (PPA) comprendono tutte le
disposizioni relative alla procedura, ai contributi minimi e
massimi e al rimborso.
Nel promemoria separato relativo alla Legge sul libero
passaggio sono riportate informazioni dettagliate.
www.swisslife.ch/fogliinformativi
Nel promemoria separato relativo alla promozione della
proprietà d’abitazioni sono riportate informazioni dettagliate.
www.swisslife.ch/fogliinformativi
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All’insegna della modernizzazione.
I punti forti della LPP.
A 20 anni dall’introduzione della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità (LPP), la struttura del sistema previdenziale, concepita con tanta lungimiranza, è stata del tutto
modernizzata. Tuttavia, anche dopo la prima revisione, la LPP rimane pur sempre un cantiere, in quanto
non sono stati effettuati adeguamenti urgenti. In tal modo continueranno i dibattiti in merito all’aliquota di
conversione, al saggio minimo d’interesse, al grado di copertura, all’età di pensionamento e ad altri temi
scottanti.
Nel sistema dei tre pilastri, la LPP riveste grande importanza. Oltre al regime obbligatorio, vi sono delle
possibilità di adeguare le modalità della previdenza
alle esigenze specifiche di ogni impresa. Inffati, per i
dipendenti che nel quadro della LPP non sono assicurati o sono insufficientemente assicurati, è possibile realizzare una previdenza efficace, in particolare
per la perdita di guadagno in caso d’invalidità o
decesso.
L’evoluzione della previdenza professionale mantiene quindi il suo carattere dinamico. Un’opportunità,
questa, per tutti gli addetti ai lavori, di fornire un contributo al futuro di questa importante opera sociale.
Cogliamo insieme questa sfida, impegnandoci a favore di una previdenza sicura e calcolabile basata su
un contratto generazionale equo.
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Spesso, senza l’assicurazione di prestazioni supplementari non è possibile realizzare la continuazione
auspicata del tenore di vita abituale nella vecchiaia
o in caso di perdita di guadagno. La limitazione
del salario sia nell’ambito dell’AVS che della LPP è
infatti determinante per stabilire le prestazioni.
Nell’ambito della previdenza professionale è possibile
colmare questa lacuna completamente o in parte.
In questo senso il presente opuscolo potrà esservi utile. Esso fornisce una visione sulla struttura attuale della
LPP e funge da strumento d’orientamento per i profani.
Quale società d’assicurazione sulla vita, Swiss Life
è il vostro partner fidato. Mettetevi in contatto con
noi e richiedete la consulenza dei nostri specialisti
in materia di previdenza.
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La previdenza professionale
in sintesi.
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Una panoramica completa sulla Legge federale sulla previdenza
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP).
Swiss Life
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La previdenza professionale in sintesi.