PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI (PBC)
Una missione globale
PBC – un importante contributo per la protezione del patrimonio culturale
L'incendio che ha distrutto il ponte storico di Lucerna (Kapellbrücke) nel 1993 ha avuto
molto risalto nei media ed ha scosso profondamente la popolazione. Il sinistro ha
sollevato numerose domande sulle possibili misure di protezione. Su quali basi è stato
possibile ricostruire il ponte ed i dipinti distrutti dalle fiamme? Chi attraversa il ponte oggi
può riconoscere facilmente le ferite lasciate dall'incendio. Una parte dei dipinti è stata
sostituita con fotografie che non hanno certo lo stesso fascino degli originali. Dove le
tavole sono bruciate si avverte innegabilmente un senso di mancanza. In tutti gli altri
punti sono stati riappesi i dipinti originali.
Simili sinistri riportano alla ribalta il problema della salvaguardia del valore e della
protezione del patrimonio culturale. Non sono però solo gli incendi, l'acqua e le catastrofi
naturali a minacciare i beni. Questi vengono minacciati anche da conflitti armati o
addirittura distrutti intenzionalmente, come l'ha dimostrato il bombardamento di
Dubrovnik. Dobbiamo quindi impegnarci non solo ad individuare i beni culturali, ma
anche ad inventariarli per poter adottare le misure di protezione adeguate.
Il presente opuscolo spiega a grandi linee l'evoluzione della protezione dei beni culturali,
informa in merito ai pericoli ed alle contromisure e documenta l'organizzazione e le
strutture della PBC in Svizzera. Un tema centrale è la stretta collaborazione della PBC
con i partner della protezione della popolazione, le istituzioni culturali e gli enti cantonali.
L'opuscolo tratta inoltre i contatti internazionali della PBC per dimostrare che la
protezione è una missione globale.
Tutti gli interessati possono di fatto contribuire ad una protezione responsabile dei beni
culturali. Soprattutto i giovani che prestano servizio di protezione civile hanno la
possibilità di partecipare attivamente alla protezione del patrimonio culturale. Durante i
loro servizi a favore della PBC, imparano a conoscere la ricchezza culturale della
Svizzera e contribuiscono a salvaguardare il nostro patrimonio culturale per le
generazioni future.
Rino Büchel
Capo Protezione dei beni culturali, Ufficio federale della protezione della popolazione
Dalle origini fino ad oggi
La distruzione, il saccheggio e l'appropriazione indebita di beni culturali sono sempre
state strategie belliche per danneggiare e scoraggiare i nemici. Ne è un esempio
drastico l'assedio di Roma sferrato dalle truppe imperiali nel maggio del 1527, passato
alla storia come il "Sacco di Roma". In un solo mese vennero massacrati metà degli
abitanti di Roma nonché saccheggiati e distrutti beni culturali di grande valore. Si stima
che in quell'occasione sia andato perso più del 90% del patrimonio culturale di questa
città storica.
Sforzi verso la protezione
Tra il XVI e il XVIII secolo, i filosofi Hugo Grotius, John Locke e Jean-Jacques Rousseau
furono tra i primi ad invocare un maggior rispetto dei beni culturali. I primi veri progressi
vennero compiuti con la Convenzione dell'Aia (1899) e la Convenzione internazionale
dell'Aia su leggi ed usi della guerra terrestre (1907). La questione della «Protezione dei
beni culturali» fece finalmente il suo ingresso nel diritto bellico. L'articolo 27 del
regolamento del 1907 esortava ad «adottare tutti i provvedimenti necessari per
risparmiare, quanto è possibile, gli edifici consacrati al culto, alle arti, alle scienze, alla
beneficenza, i monumenti storici, gli ospedali ed i luoghi ove trovansi riuniti gli ammalati
e i feriti». L'articolo 56 stabiliva che il sequestro, la distruzione o il danneggiamento
intenzionale di beni culturali dovevano essere proibiti.
Le due Guerre mondiali causarono non solo molta sofferenza, ma anche gravi perdite di
beni culturali. Alla fine della prima Guerra mondiale, l'Accademia archeologica olandese
richiese di proteggere i beni culturali già in tempo di pace. Anche oltreoceano furono
adottati i primi provvedimenti in questo senso. Nel 1935, dieci Stati nord- e sudamericani
stipularono il cosiddetto patto di Roerich, che prevedeva l'obbligo di contrassegnare e
proteggere i beni culturali pregiati in caso di conflitto armato.
Convenzione dell'Aia del 1954
La «Convenzione dell'Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato»
del 1954 costituisce la pietra miliare della protezione del patrimonio culturale. Fu
promulgata dall'UNESCO, un'organizzazione fondata nel 1945 in seguito alle
devastazioni della Seconda Guerra mondiale. Fino ad oggi, sono 114 gli Stati che hanno
ratificato la Convenzione (stato: maggio 2005). La Svizzera vi ha aderito nel 1962.
Secondo protocollo del 1999
I recenti eventi bellici, come il conflitto dell'ex Jugoslavia, hanno nuovamente dimostrato
che le disposizioni della Convenzione dell'Aia non vengono rispettate. Nel 1999 è stato
quindi decretato un «Secondo protocollo», che comprende diverse precisazioni e nuovi
provvedimenti. Questo protocollo, entrato in vigore nel 2004, è stato finora ratificato da
29 Stati (stato: maggio 2005). La Svizzera l'ha applicato il 9 ottobre 2004.
Che cosa sono i beni culturali?
L'articolo 1 della Convenzione dell'Aia del 1954 fornisce una definizione esauriente. Ne
riportiamo qui un estratto riassuntivo:
Ai fini della presente Convenzione, sono considerati beni culturali, qualunque ne sia
l’origine o il proprietario:
a. i beni, mobili o immobili, che siano di grande importanza per il patrimonio culturale
dei popoli, come i monumenti architettonici, artistici o storici, religiosi o laici, i siti
archeologici, gli insiemi di costruzioni che, come tali, offrono un interesse storico o
artistico, le opere d’arte, i manoscritti, libri e altri oggetti d’interesse artistico, storico o
archeologico, le collezioni scientifiche e le collezioni importanti di libri, di archivi o di
riproduzioni di tali beni;
b. gli edifici destinati a conservare o esporre i beni culturali mobili definiti nella lettera a,
come i musei, le grandi biblioteche, gli archivi ed i rifugi destinati a custodire i beni
culturali in caso di conflitto armato;
c. i luoghi in cui s’accentri una quantità considerevole dei beni culturali definiti nelle
lettere a e b, detti «centri monumentali».
Conservare, tutelare, rispettare
- Convenzione dell'Aia (1899) e Convenzione dell'Aia su leggi ed usi della guerra
terrestre (1907)
- Patto di Roerich (1935)
- Convenzione dell'Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato
(1954), ratificato in Svizzera nel 1962
- Secondo protocollo (1999), ratificato in Svizzera nel 2004
Catastrofi naturali
Le catastrofi naturali rappresentano il secondo pericolo per i beni culturali della Svizzera.
Le inondazioni di Briga e le immagini della frana di Gondo sono ancora impresse nella
nostra mente. Esse ci rammentano che le catastrofi naturali possono causare, oltre a
molta sofferenza, gravi danni ai beni culturali nel giro di poche ore. Ne è un esempio il
teatro dell'opera di Dresda. Esso fu distrutto durante la Seconda Guerra mondiale e poi
ricostruito in modo fedele all'originale. Durante la grave alluvione dell'agosto 2002,
l'edificio storico è stato allagato e nuovamente danneggiato, stavolta da una catastrofe
civile.
Prevenzione del deterioramento e lotta contro i parassiti
Le biblioteche e gli archivi custodiscono vecchi documenti risalenti ad alcuni secoli fa,
che sono minacciati da consultazioni frequenti (strappi, screpolature, ecc.), parassiti,
muffe e dalla corrosione dell'inchiostro. La conservazione inadeguata e condizioni
climatiche sfavorevoli (umidità, scarti termici, ecc.) sono altre possibili cause di
distruzione.
Furti, atti vandalici, ignoranza
Furti di beni culturali preziosi sono stati perpetrati in ogni epoca storica. Questo pericolo
sussiste tuttora e richiede una stretta collaborazione tra PBC e polizia. In tempi recenti
sono aumentati gli atti vandalici e le imbrattature di monumenti. Ciò è attribuibile al fatto
che manca o che si è persa la consapevolezza del valore dei beni culturali. L'ignoranza
del valore storico dei monumenti e dei beni culturali mobili è un fenomeno in crescita
che non deve essere sottovalutato.
Atti terroristici
I terroristi sono consapevoli del valore simbolico dei beni culturali e scelgono molto
spesso obiettivi importanti. Ne è un triste esempio la distruzione delle statue giganti di
Buddha in Afghanistan da parte dei Talebani. È andato irrimediabilmente perso un
patrimonio culturale inestimabile.
Esempi di danni ai beni culturali
Svizzera
- Rogo della (Kappellbrücke) di Lucerna (1993)
- Incendio nella città vecchia di Berna (1997)
-
Una frana danneggia lo Stockalperturm di Gondo (2000)
Un ladro ruba beni culturali in 16 Cantoni
Distruzione del monumento ai soldati «Alter Fritz» nel Giura (2004/2005)
Nel resto del mondo
- Le muffe intaccano migliaia di statue in terracotta presso il sepolcro dell'imperatore
cinese Qin Shi Huang (anni '90)
- Distruzione delle statue giganti di Buddha in Afghanistan (2001)
- Allagamento del teatro dell'opera di Dresda (2002)
- Un terremoto distrugge la città iraniana di Bam, patrimonio mondiale dell'UNESCO
(2003)
- Saccheggi di musei durante la guerra irachena (2003)
- Incendio del monastero di Chilandar sul monte Athos (2004)
Fonti di pericolo
- Sinistri ordinari: incendi, allagamenti, furti, atti vandalici, ecc.
- Catastrofi naturali: frane, inondazioni, valanghe, ecc.
- Deterioramento: danni materiali, muffe, ecc.
- Conflitti armati: guerre, conflitti civili
- Ignoranza, incoscienza
Struttura su più livelli – un obiettivo comune
La PBC svizzera è gestita a tre livelli: federale, cantonale e comunale. Alla PBC
contribuiscono inoltre diverse istituzioni culturali, associazioni ed enti privati impegnati
nella tutela dei beni culturali svizzeri. Ne consegue una struttura basata su più livelli
strettamente interconnessi. I singoli partner svolgono i loro compiti specifici e
perseguono nel contempo un obiettivo comune: proteggere i beni culturali minacciati
La seguente figura mostra gli enti svizzeri che contribuiscono in qualche modo alla
protezione dei beni culturali.
Confederazione, Cantone, Comune o Regione
A livello federale, la gestione compete alla sezione Protezione dei beni culturali (PBC)
dell'Ufficio federale della protezione della popolazione. Essa è il punto di contatto per
tutte le questioni inerenti alla protezione dei beni culturali in Svizzera. È inoltre
responsabile per i contatti internazionali con l'UNESCO e gli Stati firmatari della
Convenzione dell'Aia.
Il Comitato svizzero per la protezione dei beni culturali funge da organo consulente al
servizio del Consiglio federale, del Dipartimento e dell'Ufficio federale. Questa
Commissione extraparlamentare, delegata dal Consiglio federale, è formata da un
massimo di 20 membri che rappresentano tutte le cerchie interessate alla PBC.
Ogni Cantone dispone di un segretariato per le questioni inerenti alla protezione dei beni
culturali. I suoi collaboratori sono integrati nei servizi cantonali della protezione dei beni
culturali oppure negli uffici cantonali della protezione della popolazione, della protezione
civile o del militare e sono in stretto contatto con i responsabili federali. A livello
comunale o regionale, i capi e gli specialisti della PBC svolgono i loro compiti nell'ambito
del servizio di protezione civile.
Leggi nazionali ed internazionali
La Convenzione internazionale dell'Aia per la protezione dei beni culturali in caso di
conflitto armato e la legislazione svizzera costituiscono le basi giuridiche per la
protezione dei beni culturali in Svizzera. Il nostro Paese ha ratificato la Convenzione
dell'Aia nel 1962, impegnandosi a adottare le migliori misure possibili per la protezione
dei beni culturali.
Convenzione dell'Aia (1954) e Secondo protocollo (1999)
I due principi della «Convenzione dell'Aia per la protezione dei beni culturali in caso di
conflitto armato» del 1954 sono «tutelare» (in tempo di pace) e «rispettare» (in tempo di
guerra). In Svizzera la PBC è integrata soprattutto nel settore civile, mentre in diversi
altri Paesi viene gestita da organi militari.
Il Secondo protocollo decretato nel 1999 introduce importanti novità, come l’istituzione di
una categoria di beni culturali sotto protezione rinforzata. È inoltre possibile perseguire
penalmente i militari responsabili della distruzione di beni culturali. Per la PBC svizzera
assume particolare importanza l'articolo 5 del Secondo protocollo (misure di protezione
nell'ambito civile). Visto che il nostro Paese ha già applicato gran parte delle misure
previste dal Secondo protocollo, la PBC svizzera viene spesso additata come modello
da imitare a livello internazionale. In Svizzera, il Secondo Protocollo è entrato in vigore il
9 ottobre 2004.
Legislazione svizzera
La Legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato del 6
ottobre 1996 (Legge PBC) definisce le condizioni quadro per l'adozione delle misure di
protezione, mentre la relativa Ordinanza del 17 ottobre 1984 (Ordinanza PBC) ne
disciplina l'esecuzione. Per la protezione dei beni culturali sussistono inoltre importanti
riferimenti trasversali ad altre leggi federali. La PBC è parte integrante della protezione
civile e rientra perciò nel settore della protezione della popolazione. Per questo motivo si
deve tenere conto anche della Legge sulla protezione della popolazione e la protezione
civile (LPPC) del 4 ottobre 2002. Questa è entrata il vigore il 1° gennaio 2004 e ha
sostituito la vecchia Legge sulla protezione civile del 1994. Sono inoltre importanti i
collegamenti con la Legge sul trasferimento dei beni culturali (LTBC, entrata in vigore
nel 2005), la Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) del
1966 e le leggi cantonali sulla tutela dei monumenti.
Secondo protocollo, articolo 5: Tutela dei beni culturali
Il Secondo protocollo completa diversi punti della Convenzione dell'Aia del 1954. Per la
Svizzera assume molta importanza il capitolo 5: «Le misure preventive adottate in
tempo di pace per tutelare i beni culturali dagli effetti prevedibili di un conflitto armato,
conformemente all’articolo 3 della Convenzione comprendono, se necessario,
l’allestimento di inventari, la pianificazione di misure urgenti volte a garantire la
protezione dei beni culturali contro i rischi d’incendio o di crollo degli edifici, la
preparazione dell’evacuazione o la protezione in loco dei beni culturali mobili nonché la
designazione delle autorità responsabili della tutela dei beni culturali.»
PBC in Svizzera / Basi legali
- Partecipazione di Confederazione, Cantoni, Comuni, istituzioni, associazioni, enti
privati
- Convenzione dell'Aia (1954) e Secondo protocollo (1999)
- Legge sulla PBC (1966)
- Ordinanza sulla PBC (1984)
- Legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (2002)
Inventariazione dei beni culturali preziosi
La protezione dei beni culturali presuppone che siano noti gli oggetti degni di protezione.
Gli inventari permettono di rilevare i beni culturali di una determinata regione, di
classificare e confrontare gli oggetti e di dedurre le eventuali misure di protezione. Essi
vengono allestiti a livello nazionale, cantonale o comunale. Nel caso ideale sono
conformi a norme precise, ma nella maggior parte dei casi hanno solo carattere
indicativo. Visto che descrivono lo stato attuale degli oggetti, non sono mai definitivi e
devono essere periodicamente aggiornati.
Inventario svizzero dei beni culturali («Inventario PBC»)
Con la redazione e l'aggiornamento di un inventario della PBC, la Svizzera persegue
ormai da diversi anni l'obiettivo principale della Convenzione dell'Aia (Secondo
protocollo del 1999, art. 5). La prima edizione dell'inventario è stata pubblicata nel 1988,
mentre la seconda, tuttora valida, nel 1995. L'Inventario PBC è in corso di revisione. La
terza edizione ampliata uscirà nel 2008. Essa comprenderà numerosi beni culturali
mobili ed immobili. In collaborazione con la sezione dei beni monumentali, sono stati
definiti i criteri per una valutazione e classificazione unitaria dei beni d'importanza
nazionale. Queste norme standard vengono applicate nella revisione corrente
dell'inventario.
Collegamenti trasversali con altri inventari
In Svizzera vengono allestiti diversi altri inventari che confluiscono parzialmente
nell'Inventario PBC. La revisione dell'Inventario PBC tiene conto anche di inventari
federali ad uso interno e di inventari cantonali.
Documentazioni succinte nei Comuni
L'allestimento di documentazioni succinte (scritte e fotografiche) sui beni culturali
presenti nei Comuni, nei musei locali, nelle chiese, nei monasteri, ecc. rientra tra i
compiti principali di chi presta servizio nella PBC. Questa misura permette di individuare
e inventariare gli oggetti d'importanza locale.
Riproduzione su microfilm
In base all'Ordinanza sulla PBC, la Confederazione promuove la riproduzione su
microfilm delle documentazioni come una delle principali misure di protezione. Ciò
permette di conservare a lungo termine i contenuti microfilmati. È inoltre possibile
custodire gli originali negli archivi e nelle biblioteche per proteggerli contro furti, atti
vandalici e uso indebito. La Confederazione concede ai Cantoni sussidi finanziari per la
riproduzione su microfilm e richiede una copia di ogni microfilm per il suo archivio. Le
richieste di sussidio devono essere inoltrate alle autorità cantonali della PBC, che le
trasmettono a loro volta alla sezione PBC dell'UFPP per l'esame del caso. I dati
concernenti i microfilm vengono registrati su schede d'archivio. L'Ufficio federale, il
Cantone e l'archivio federale dei microfilm custodiscono una copia di ogni scheda.
Microfilm e digitalizzazione
Anche se ci troviamo nell'epoca digitale, il microfilm rimane per ora la soluzione più
sicura, semplice ed economica per archiviare i documenti a lungo termine. Le analisi
hanno dimostrato che, in condizioni climatiche ideali, i microfilm rimangono intatti per
oltre 500 anni. Si possono inoltre visionare con mezzi semplici (apparecchio di lettura,
ev. tavolo luminoso e lente) e richiedono poco spazio per l'archiviazione.
Gli archivi e le biblioteche ricorrono sempre più spesso alla digitalizzazione per
agevolare la consultazione degli atti e la presentazione di documenti pregiati su Internet.
L'aggiornamento periodico del software e dell'hardware richiede però parecchio tempo e
denaro e comporta certi rischi. A dimostrazione della precarietà dei dati digitali si cita
spesso l'esempio della NASA che non è più in grado di leggere parte dei dati registrati
negli anni 60.
La riproduzione su microfilm rimane quindi per ora la soluzione più sicura. La sezione
PBC dell'UFPP segue però costantemente i nuovi sviluppi tecnologici. Ha per esempio
commissionato una ricerca per accertare i vantaggi e gli svantaggi della digitalizzazione
a lungo termine dei dati.
Documentazioni di sicurezza per la ricostruzione
Ogni anno vengono distrutti numerosi beni culturali immobili. Spesso si avverte la
gravità di una perdita solo di fronte al vuoto lasciato da un edificio distrutto. I servizi di
tutela dei monumenti storici e gli archeologi possono basarsi sulle documentazioni di
sicurezza sia per riparare i danni causati da un sinistro sia per eseguire lavori di
restauro. Le documentazioni di sicurezza sono spesso l'unica base di riferimento ancora
disponibile per la ricostruzione di un oggetto.
Al contrario delle documentazioni succinte, le documentazioni di sicurezza vengono
generalmente allestite da specialisti. Recenti indagini hanno però dimostrato che la
qualità di questi documenti è altalenante. La sezione PBC dell'UFPP ha quindi
pubblicato gli standard minimi nelle sue «Guidelines». Questi standard definiscono
chiaramente i punti che devono figurare nelle documentazioni di sicurezza.
Catalogazione sistematica dei documenti
Piani, descrizioni, vecchie fotografie, schizzi, carte, rapporti di restauro, ecc. sono
documenti importanti per poter definire un oggetto. Essi vengono spesso conservati in
modo decentralizzato presso diversi enti, autorità, organizzazioni e privati. Lo scopo
della documentazione di sicurezza è raccogliere e catalogare sistematicamente tutti
questi documenti. I documenti non disponibili (piani, fotografie) vengono realizzati ex
novo nell'ambito del lavoro di catalogazione.
Necrologio scientifico
Quando si rinuncia alla ricostruzione, la documentazione di sicurezza fornisce
informazioni dettagliate sull'oggetto distrutto («necrologio scientifico»). Ciò è molto
importante per la ricerca, poiché la documentazione costituisce l'unica testimonianza
disponibile sulla struttura dell'oggetto, sugli elementi decorativi, sui materiali impiegati,
ecc. e permette così di risalire alla sua forma originaria.
Conservazione protetta dei beni culturali mobili
La Svizzera dispone attualmente di 290 rifugi per beni culturali mobili, per un volume
totale di circa 210'000 m3. La maggior parte di questi rifugi custodiscono le collezioni
pregiate delle istituzioni più importanti (archivi, biblioteche cantonali, ecc.).
Ma che succede con i beni preziosi delle località che non dispongono di rifugi adeguati?
Soprattutto i piccoli Comuni non sono in grado di conservare in modo sicuro i beni
culturalimobili, poiché manca l'infrastruttura necessaria. In questi casi è possibile
destinare alla protezione dei beni culturali gli impianti di protezione civile ed i rifugi per
persone non più utilizzati.
Quali sono le condizioni per il cambiamento di destinazione?
Per essere convertiti in rifugi per beni culturali, gli spazi devono soddisfare alcuni
requisiti importanti. Durante gli accertamenti preliminari, ci si pone quindi le seguenti
domande:
- Il luogo è facilmente raggiungibile con autoveicoli?
- Gli accessi sono protetti?
- Durante il trasporto al rifugio si corre il rischio di danneggiare i beni culturali?
- Ci sono scale strette che potrebbero ostacolare il trasporto di beni ingombranti come
quadri, ecc.?
- Il rifugio è protetto contro le infiltrazioni d’acqua?
- Sono presenti condotte per l’acqua all’interno del rifugio?
- Quali equipaggiamenti entrano in linea di conto (scaffali, supporti, griglie, ecc.)?
- Quali sono le condizioni climatiche all’interno del rifugio (pericolo d’umidità, ecc.)?
Assistenza da parte dei responsabili PBC
I Comuni intenzionati ad attuare simili cambiamenti di destinazione devono coinvolgere
per tempo i responsabili cantonali della PBC nel progetto (www.kulturgueterschutz.ch;
Organizzazione, Cantoni). Questi specialisti mettono le loro conoscenze e la loro
esperienza a disposizione dei Comuni. Essi sono inoltre gli interlocutori cui rivolgersi per
contattare l'Ufficio federale della protezione della popolazione.
Archivio federale dei microfilm
L'archivio federale dei microfilm si trova in una vecchia cava d’arenaria dell'Emmental. I
microfilm vengono conservati in condizioni climatiche costanti (10° C, umidità relativa di
35 %), chiusi in casse di metallo. Benché gli originali siano custoditi presso i Cantoni, i
documenti conservati nell'archivio dei microfilm 20 sono di grande valore (lettere di
privilegio e patti federali, certificati di battesimo e di morte, verbali consiliari, giornali,
piani e fotografie di beni culturali importanti, ecc.).
I microfilm dell'archivio federale sono «copie di sicurezza» delle documentazioni sui beni
culturali mobili ed immobili. In più di un caso, i Cantoni hanno potuto rifare i microfilm
danneggiati da un sinistro grazie a queste copie.
Misure di protezione per i beni culturali
- Inventari, in particolare l'Inventario svizzero della PBC (nuova edizione 2008)
- Riproduzione su microfilm Documentazioni di sicurezza (per beni culturali immobili)
- Rifugi per beni culturali (mobili)
L'istruzione previene l'improvvisazione
È noto che l'istruzione previene l'improvvisazione in caso effettivo e ciò vale ovviamente
anche per l'addestramento in materia di PBC. La mancanza d'istruzione è il motivo
principale dell'imprudenza e della presunzione di avere sempre tutto sotto controllo.
La formazione del personale nel Comune o nella Regione assume perciò un'importanza
fondamentale. Visto che la PBC svolge vari compiti, le esigenze poste all'istruzione sono
elevate. Inoltre la PBC non opera mai da sola, bensì in stretta collaborazione con diversi
partner. Questa cooperazione professionale presuppone spirito di gruppo e capacità di
comunicazione.
Chi definisce i compiti?
Le prestazioni da fornire variano in funzione
del luogo. I responsabili cantonali della PBC fissano le priorità d'intesa con i capi
comunali e regionali della protezione dei beni culturali. È possibile suddividere questi
compiti in tre categorie.
-
-
Inventariazione
Rilevare e documentare i beni culturali secondo direttive precise.
Evacuazione
Elaborare piani d'evacuazione per i beni culturali mobili. Scegliere spazi adeguati per
conservare in modo sicuro gli oggetti minacciati.
Prevenzione e pianificazione per il caso effettivo
Collaborare nell'elaborazione di piani di catastrofe e nella pianificazione dei piani
d'intervento dei pompieri.
Quali persone sono idonee per la PBC?
Nella PBC sono benvenuti sia le donne che gli uomini interessati a proteggere il nostro
patrimonio culturale. Nel caso ideale, essi sono pure disposti a frequentare corsi in
materia di PBC. Si cercano in modo particolare persone specializzate in fotografia o con
una professione manuale o tecnica (falegnami, disegnatori edili, ecc.).
Quali conoscenze vengono impartite?
Dopo un'introduzione teorica, l'istruzione PBC mette l'accento sull'addestramento
pratico. Durante l'istruzione pratica, ci si pone ad
esempio le seguenti domande:
- Come si deve rilevare un dipinto per poterlo identificare in caso di furto?
- Quali piani di un edificio storico devono essere assolutamente disponibili?
- Quali dati sono indispensabili affinché i documenti siano utili ai diversi partner?
Il piano d'evacuazione descrive come imballare, trasportare, maneggiare ed
immagazzinare i beni culturali mobili di archivi, musei, chiese e autorità comunali.
Inoltre, attribuisce molta importanza alle condizioni climatiche dei depositi. Gli scarti
climatici possono infatti favorire l'insorgenza di muffe dannose anche in assenza di
infiltrazioni d'acqua.
Come già detto, ciò presuppone una buona collaborazione tra i diversi partner. I piani
operativi per i pompieri e gli altri partner della PBC richiedono documenti semplici,
espliciti e di immediata interpretazione, che permettono un rapido intervento in caso di
sinistro (incendio, allagamento, ecc.).
Il programma didattico prevede inoltre visite sul territorio per evidenziare le correlazioni
storiche, sociali ed economiche esistenti e sensibilizzare ulteriormente i partecipanti
sugli obiettivi della PBC. L'istruzione permette ai singoli partecipanti di farsi un'idea dei
diversi settori vitali e di capire la tematica nella sua complessità.
La protezione dei beni culturali fornisce un importante servizio alla società. Spesso ci si
rende conto della ricchezza culturale dei Comuni, delle istituzioni, ecc. solo al momento
in cui si eseguono lavori a favore della PBC. La PBC permette di preservare i beni
culturali per le generazioni future.
Chi risponde alle domande inerenti alla PBC?
Di regola, gli interlocutori in materia di protezione dei beni culturali sono le autorità
cantonali della protezione civile. Anche i responsabili cantonali della PBC forniscono
volentieri informazioni sulle possibilità di formazione in materia di protezione dei beni
culturali. Le persone che hanno a che fare con beni culturali durante l'esercizio della loro
professione in musei, archivi e biblioteche, possono rivolgersi ai responsabili cantonali
della PBC (www.kulturgueterschutz.ch; rubrica Organizzazione - Cantoni).
Principali obiettivi didattici dei corsi per capi PBC e specialisti PBC:
- Collaborare ai compiti di rilevamento e inventariazione
- Elaborare documentazioni succinte
- Elaborare piani d'evacuazione per beni culturali mobili
- Valutare l'idoneità dei rifugi per beni culturali
- Individuare depositi adeguati
- Collaborare nell'elaborazione del piano di catastrofe
- Allestire documentazioni di sicurezza PBC
- Raccogliere le informazioni base per il piano d'intervento dei pompieri
- Condotta / Lavoro di stato maggiore e di consulenza / Rapporti / Informazione
- Trattamento di materiale d'archivio
La responsabilità per la formazione dei collaboratori della PBC è ripartita come segue:
Comuni:
Personale PBC
Cantoni:
- Specialisti PBC / Capigruppo PBC
- Assistenti di stato maggiore, pionieri, addetti all'assistenza
Confederazione:
Personale insegnante e Capi PBC
Ben preparati ….
- Promemoria PBC come basi per l'inventariazione
- Piani d'evacuazione PBC come basi per definire il fabbisogno di locali
- Depositi adeguati per i beni culturali mobili
- Minimizzare i danni
- Basi per i piani d'intervento dei pompieri
Senza partner nessuna PBC
Lo schema a pagina 10 mostra che i compiti della PBC vengono svolti a diversi livelli
(Confederazione, Cantoni, Comuni, istituzioni, privati). Nell'ambito di questa
collaborazione nazionale, alcuni partner rivestono un ruolo centrale.
Organi specialistici federali e cantonali
La sezione PBC dell'UFPP intrattiene stretti contatti con l'Ufficio federale della cultura
(Sezione Patrimonio culturale e monumenti storici; servizio specializzato trasferimento
dei beni culturali) e altri organi federali:
- Sezione del diritto internazionale bellico in seno al DDPS
- Direzione del diritto internazionale pubblico in seno al DFAE
- Commissione svizzera per l'UNESCO in seno al DFAE
- Direzione dello sviluppo e della cooperazione DSC in seno al DFAE
A livello cantonale, gli interlocutori principali sono i responsabili cantonali della PBC. I
servizi cantonali per la tutela dei monumenti storici e l'archeologia sono importanti
partner nell'ambito della pianificazione e dell'adozione delle misure per proteggere
singole costruzioni o collezioni.
Musei, archivi e biblioteche
Incendi, allagamenti, furti, atti vandalici, conservazione inadeguata e deterioramento
sono potenziali pericoli per le collezioni e gli oggetti di istituzioni culturali. Di regola, i
collaboratori di musei, archivi e biblioteche sono già sensibilizzati sulla protezione dei
beni culturali per motivi professionali. Nella maggior parte dei casi, essi contribuiscono a
proteggere i beni culturali nell'ambito del loro lavoro quotidiano.
Piano di catastrofe
Le esperienze raccolte durante i corsi della PBC e gli insegnamenti tratti da diversi
sinistri dimostrano che in passato è stata spesso trascurata la pianificazione delle
misure preventive. La sezione PBC aveva già pubblicato nel 1998 una guida per
l'elaborazione del «piano di catastrofe». Questo documento è stato allestito in stretta
collaborazione con i responsabili cantonali della PBC e il Comitato svizzero per la
protezione dei beni culturali. Comprende un'utile lista di controllo ed informa le istituzioni
ed i proprietari di beni culturali in merito ai pericoli ed alle possibili misure di protezione.
Spiega inoltre le pianificazioni necessarie ed i provvedimenti più semplici ed economici
per ridurre o eliminare i rischi.
La Biblioteca nazionale svizzera, il Museo nazionale, l'Archivio nazionale e diverse altre
istituzioni dispongono ovviamente di piani di catastrofe propri ed esercitano
periodicamente le procedure d'intervento. La sezione PBC scambia costantemente
esperienze con questi partner.
Guida per l'elaborazione del piano di catastrofe
L'elaborazione del piano di catastrofe si basa sull'analisi dei pericoli ed attribuisce
particolare importanza alla prevenzione. La guida pone l'accento sui seguenti punti:
- Controllo periodico delle infrastrutture
- Elenco dei beni culturali da evacuare
- Documentazioni di sicurezza
- Adozione di misure edilizie e tecniche di protezione
- Costruzione di rifugi per beni culturali
- Elenco telefonico per l'allarme agli specialisti
- Informazione, istruzione, addestramento
È possibile ordinare la guida per l'elaborazione del piano di catastrofe presso il
segretariato PBC (tel. +41 (0)31 322 52 74) oppure scaricarla dal sito
www.kulturgueterschutz.ch (Misure di protezione; Guida piano di catastrofe).
I siti web dell'Archivio federale svizzero (www.bar.admin.ch) e della Biblioteca nazionale
svizzera (www.snl.admin.ch) forniscono ulteriori informazioni sul tema.
Lavoro di squadra per la PBC
- Diversi partner federali, cantonali e comunali
- Istituzioni culturali quali musei, archivi e biblioteche
- Elaborazione del piano di catastrofe quale misura preventiva
- Esercitazione delle procedure d'intervento in caso di sinistro
Insieme verso l'obiettivo della PBC
La gestione dei sinistri ordinari e in particolare di quelli maggiori richiede l'intervento
coordinato di più partner. In caso di danni ai beni culturali, intervengono tra l'altro le
seguenti cerchie:
- Proprietario
- Istituzione culturale responsabile
- Personale della PBC
- Responsabili cantonali della PBC
- Specialisti degli organi cantonali (per es. tutela dei monumenti storici)
- Pompieri
- Polizia
- Esercito
In caso di sinistro, la collaborazione tra i partner deve funzionare anche quando le
condizioni sono avverse e il tempo stringe. Alcuni anni fa, la sezione PBC ha elaborato
un «piano di catastrofe» (vedi pag. 29) che tiene conto di quest'esigenza. Il suo scopo
era sensibilizzare gli enti culturali non solo a tutelare i beni, ma anche a riconoscere i
potenziali pericoli sia all’interno che all'esterno degli edifici. Le istituzioni culturali devono
individuare per tempo le cause di pericolo, intensificare la collaborazione con i partner
ed istruire il proprio personale a far fronte alle potenziali minacce.
Collaborazione con i pompieri
La gestione di un sinistro impegna sia i servizi d'intervento che le istituzioni culturali
colpite. La comunicazione assume perciò un'importanza fondamentale. L'incendio
divampato nella città vecchia di Berna (1997) ha evidenziato gravi lacune: l'assenza di
accordi preventivi e il ritardo con cui è stato dato l'allarme agli specialisti (servizio di
tutela dei monumenti storici, PBC). Pompieri e PBC hanno riconosciuto entrambi la
necessità di migliorare la comunicazione e la comprensione reciproca.
La sezione PBC e il Comitato svizzero della protezione dei beni culturali hanno quindi
elaborato, in stretta collaborazione e d'intesa con la Conferenza governativa per il
coordinamento del servizio pompieri (CGCSP), mezzi d'intervento che tengono conto
delle precauzioni necessarie in caso d'incendi che coinvolgono beni culturali. Le basi
decisionali devono essere chiare e semplici soprattutto quando il tempo stringe. Ciò
permette di prendere rapidamente decisioni tattiche che tutelano i beni culturali. Inoltre,
gli operatori che intervengono sul luogo del sinistro devono conoscere bene i diversi
ruoli. I pompieri decidono chi può accedere agli oggetti danneggiati dal sinistro. Le loro
risorse sono tuttavia limitate. Addestrati a far fronte all'emergenza iniziale, essi sono in
grado di prendere solo le prime decisioni tattiche. In seguito devono poter contare sulla
consulenza di specialisti in modo da limitare, nella misura del possibile, i danni ai beni
culturali.
Le istituzioni culturali ed i responsabili cantonali della PBC sono quindi tenuti ad
eseguire i preparativi necessari. Il personale della protezione dei beni culturali si occupa
di elaborare i documenti di riferimento. In caso di sinistro, il comandante dei pompieri
deve essere affiancato da un consulente della PBC. I piani d'intervento sono però utili
solo se vengono periodicamente controllati. I pompieri e la PBC svolgono perciò
esercitazioni congiunte per valutare l'idoneità dei vari sussidi.
I piani d'intervento devono precisare soprattutto: la designazione dei beni culturali da
proteggere, la loro esatta ubicazione ed i potenziali pericoli che li minacciano. Questi
pericoli vengono rappresentati con pittogrammi semplici e noti a tutti i pompieri.
Vengono poi elaborati documenti d'intervento che permettono ai pompieri di individuare
subito i beni culturali sul luogo del sinistro e di adottare le misure di salvataggio e
protezione adeguate.
I documenti approvati dalla CGCSP sono già stati distribuiti agli enti cantonali
specializzati. Si tratta ora di elaborare ed applicare i piani d'intervento a livello comunale
o regionale. Nel corso della revisione dell'Inventario svizzero della PBC, vengono
classificati anche edifici e costruzioni (musei, biblioteche, archivi, ecc.) d'importanza
nazionale. L'elaborazione di documentazioni d'intervento per questi beni culturali è un
compito prioritario che richiede la collaborazione di tutti i partner.
Collaborazione con la polizia
In caso di sinistro, la polizia è responsabile di disciplinare il traffico, sbarrare la zona
sinistrata, rilevare gli indizi e consentire l'accesso solo agli autorizzati. In caso di furto, la
polizia ricorre alle schede d'inventario dei beni culturali per diffondere rapidamente le
foto segnaletiche degli oggetti rubati.
Chiara comunicazione tra i partner
Per proteggere i beni culturali anche in caso di gravi sinistri (per es. incendi maggiori)
sono necessari piani d'intervento chiari, accordi precisi e scambi d'informazione tra tutti i
partner coinvolti nelle operazioni.
Ecco un esempio di come è possibile rappresentare, con l'ausilio di pittogrammi semplici
e noti a tutti i pompieri, i pericoli che minacciano i beni culturali in caso d'incendio.
Obiettivo: elaborazione delle seguenti basi
- Piano d'intervento dei pompieri per oggetti PBC (per il caso di sinistro)
- Piani d'intervento della PBC (misure d'emergenza preventive)
- Documentazione d'intervento PBC (informazioni dettagliate per il caso di sinistro)
Rispettare i beni culturali in caso di conflitto armato
In caso di conflitti armati, le truppe e gli stati maggiori militari s'impegnano a rispettare i
beni culturali. Questo dovere è definito sia nella Convenzione dell'Aia del 1954 che nel
Primo protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949. Il Secondo protocollo
del 1999 va oltre e definisce le disposizioni penali in caso di violazione di questo
obbligo.
Aiuto militare per proteggere i beni culturali
In caso di sinistri civili d'ampia portata, il personale e le infrastrutture degli organi civili
non sono sufficienti per far fronte alla situazione. L'hanno dimostrato anche le gravi
alluvioni che hanno colpito l'Europa centrale nel 2002. In simili casi, le unità militari
prestano aiuto sussidiario. Per evitare contrattempi, è però necessario coordinare ed
esercitare la collaborazione tra esercito e organi civili (archivi, musei, biblioteche, ecc.).
È importante precisare che gli organi civili sono i responsabili tecnici degli interventi,
mentre l'esercito mette solo a disposizione personale ausiliario e infrastrutture (mezzi di
trasporto, materiale d'illuminazione, ecc.). Le unità militari contribuiscono inoltre a
sorvegliare e rendere sicure le aree sinistrate.
Estratto della Convenzione dell'Aia del 1954 Art. 4: Rispetto dei beni culturali
«Le Alte Parti contraenti (Stati firmatari) si obbligano a rispettare i beni culturali, situati
sul proprio territorio o su quello delle altre Alte Parti contraenti, astenendosi dall’impiego
di tali beni, dei loro dispositivi di protezione e delle loro immediate vicinanze, per scopi
che potrebbero esporli a distruzione o a deterioramento in caso di conflitto armato, e
astenendosi da ogni atto di ostilità verso gli stessi.»
«Le Alte Parti contraenti si obbligano, inoltre, a proibire, a prevenire e, occorrendo, a far
cessare qualsiasi atto di furto, saccheggio o di sottrazione di beni culturali, comunque
sia praticato, e qualsiasi atto di vandalismo verso gli stessi.»
Una PBC fondata su basi scientifiche
Gli obiettivi principali della ricerca sono fare nuove scoperte ed ampliare le conoscenze.
Ciò vale ovviamente anche per la ricerca nel campo della PBC. I Cantoni e le istituzioni
culturali chiedono assistenza scientifica per risolvere problemi concernenti la protezione
duratura e la sicurezza dei beni culturali. La PBC non ricorre alla ricerca teorica, bensì
alla ricerca applicata che si prefigge di risolvere problemi concreti. Citiamo qui due
esempi:
Terremoti e beni culturali
In Svizzera si possono chiaramente localizzare tre zone di rischio sismico: il Vallese, la
Svizzera centrale e la regione di Basilea.
Per ordine del Consiglio federale, nel 2004 sono stati valutati per la prima volta il rischio
sismico e le conseguenze sui beni culturali. Contemporaneamente sono state proposte
le misure preventive da adottare gradualmente nei prossimi decenni.
Sicurezza dei dati a lungo termine
I progetti di digitalizzazione in corso presso diverse istituzioni dimostrano che il
progresso tecnologico non risparmia neppure gli archivi, le biblioteche ed i musei. Ma i
dati ed i documenti digitali saranno leggibili anche fra 50 o 100 anni? La digitalizzazione
è un metodo sicuro per archiviare i dati a lungo termine? La scienza sta studiando
questa problematica e segue con attenzione l'evoluzione della tecnologia digitale. La
riproduzione su microfilm rimane finora la tecnica più affidabile ed economica per
garantire la sicurezza dei dati a lungo termine. La definizione degli standard deve però
tenere conto dell'evoluzione tecnologica e delle esigenze dei diversi partner (archivi,
biblioteche e musei).
Patrimonio culturale
La buona collaborazione tra organi civili, esercito e ricerca non è scontata, ma deve
essere incentivata e coordinata. È fondamentale che tutti i partner condividano una
comprensione culturale comune e siano sensibilizzati a svolgere i compiti di protezione
dei beni culturali.
In questo contesto ricorre spesso il concetto di «patrimonio culturale». Per patrimonio
culturale s'intende l'insieme di beni culturali che appartengono per eredità ad una
collettività. È importante risvegliare la sensibilità per il patrimonio proprio e altrui ed
impegnarsi per la sua salvaguardia. La collaborazione dei partner civili con l'esercito e la
ricerca assume qui un'importanza fondamentale. Costituisce infatti il presupposto per la
ricerca applicata a favore della salvaguardia del patrimonio culturale e per il rispetto dei
beni culturali in caso di conflitto armato.
Esercito e ricerca al servizio della PBC
Rispetto dei beni culturali (conflitto armato)
- Aiuto sussidiario dell'esercito: mezzi di trasporto, materiale d'illuminazione,
sicurezza, sorveglianza
- Ricerca a favore della PBC (per es. Rapporto sul rischio sismico)
- Il microfilm si presta meglio del supporto digitale per l'archiviazione a lungo termine
Sensibilizzazione alla PBC
Come già sottolineato nel capitolo dedicato ai «Pericoli», l'ignoranza è una delle
principali fonti di pericolo per i beni culturali. Spesso non si è consapevoli
dell'importanza storica di un oggetto, non si ha sufficiente esperienza nel campo della
conservazione e del trasporto o non si è in grado di stimare il suo valore. In questi casi, i
danni ai beni culturali non vengono causati intenzionalmente, ma sono dovuti
all'ignoranza.
Sono quindi necessarie informazioni basilari ed affidabili su questi temi. Per la strategia
d'informazione della PBC vale il seguente principio: quanto più si conoscono i beni
culturali minacciati, tanto più si è pronti a rispettarli ed a adottare le misure di protezione
necessarie. «Sensibilizzare» è perciò la parola d’ordine.
La sezione PBC dell'Ufficio federale della protezione della popolazione è convinta che
garantire un'informazione completa sia uno dei principali compiti della PBC. Per questo
motivo amplia costantemente la sua offerta d'informazioni, elabora documenti finalizzati
alle esigenze dei partner e segnala link e indirizzi d'ordinazione (vedi qui sotto).
Flyer, video, Internet, materiale d'esposizione
Accanto al lavoro d'informazione diretto (servizio mediatico, conferenze, incontri,
ragguagli, ecc.), i collaboratori della sezione PBC elaborano diversi mezzi
d'informazione (flyer, video, DVD) per attirare l'attenzione sulla missione della PBC. La
sezione PBC è presente anche in Internet con informazioni attuali e numerosi documenti
scaricabili. Il materiale d'esposizione viene messo a disposizione delle cerchie
interessate.
Guidelines, promemoria
Durante il loro lavoro quotidiano, gli specialisti ed i collaboratori della PBC possono
avvalersi dei suggerimenti delle «Guidelines» e dei promemoria (per es. che fare se
l'archivio è stato danneggiato dall'acqua alta?).
Forum PBC – La rivista sulla protezione dei beni culturali
Il «Forum PBC» si rivolge soprattutto agli enti scientifici, alle istituzioni culturali, alle
autorità ed agli uffici competenti, agli specialisti interessati ed ai media nazionali e
stranieri. Ogni numero della rivista è dedicato ad un tema centrale.
Libri e rapporti di ricerca
Dopo il congresso internazionale organizzato dalla sezione PBC nell'autunno 2002 è
stato pubblicato un volume che contiene i contributi dei rappresentanti di una sessantina
di Paesi. Il volume documenta l'importanza mondiale della protezione dei beni culturali.
In occasione del cinquantesimo anniversario della Convenzione dell'Aia, nel 2004 è
stato pubblicato il libro «Conservare, tutelare, rispettare – Protezione dei beni culturali in
Svizzera».
Tra i compiti dell'informazione della PBC rientra inoltre la pubblicazione dei rapporti di
ricerca (per es. Rischio sismico per i beni culturali).
Per ulteriori informazioni
- L'indirizzo www.kulturgueterschutz.ch permette di accedere ai contenuti PBC del sito
Internet dell'Ufficio federale della protezione della popolazione. Sotto «Pubblicazioni»
potete scaricare e ordinare diversi documenti.
- Materiale d'esposizione: da ordinare presso la sezione Informazione dell'UFPP
(indirizzo sul retro del presente opuscolo).
- Video e DVD: da richiedere a titolo di prestito presso il Centro dei media elettronici
(CME), 3003 Berna.
-
-
www.zem-cme.ch
[email protected]
Libro «Conservare, tutelare, rispettare»: acquistabile al prezzo di Fr. 29.50 presso il
seguente indirizzo:
UFCL, Vendita di pubblicazioni federali
CH-3003 Berna
www.bbl.admin.ch/bundespublikationen
Art. n° 408.985.i
Per altre informazioni rivolgersi al segretariato PBC, tel. +41 (0)31 322 52 74
Informazione PBC
- Informazioni generali e personali
- Materiale d'esposizione
- Stampati
- Media audiovisivi
- Internet
PBC – una missione globale
Gli eventi degli ultimi anni hanno dimostrato che catastrofi naturali, incendi, inondazioni
e conflitti armati (per es. le alluvioni del 2002 nella Repubblica Ceca e in Germania, i
saccheggi dei musei iracheni nel 2003) sono gravi minacce per i beni culturali. È ormai
chiaro che la PBC ha valicato i confini nazionali per diventare una missione globale.
Proprio per questo motivo, il Secondo protocollo relativo alla Convenzione dell'Aia
prevede l'istituzione di un comitato PBC internazionale, responsabile di coordinare la
protezione dei beni culturali in tutto il mondo. Fino ad oggi sono 114 gli Stati che hanno
ratificato la Convenzione dell'Aia del 1954 (stato: maggio 2005). Essi s'impegnano a
pianificare misure preventive per i beni culturali nazionali ed a rispettare i beni culturali
stranieri. Anche la lotta contro il commercio illegale di beni culturali richiede l'adozione di
misure internazionali. I provvedimenti previsti dalla Convenzione UNESCO del
novembre 1970 per interdire il commercio illegale di beni culturali devono però essere
ampliati. La nuova Legge sul trasferimento dei beni culturali del 1° giugno 2005
definisce le condizioni giuridiche per la Svizzera. Essa è fondata sulla Convenzione
UNESCO e disciplina tra l'altro l'importazione e l'esportazione di beni culturali.
La Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) cerca di tenere conto degli
obiettivi internazionali della PBC nell'ambito dell'aiuto umanitario. Quest'intesa ha
consentito di prestare alla Repubblica ceca un impianto per liofilizzare i documenti
d'archivio danneggiati dall'acqua.
Altri partner nazionali per la collaborazione con l'estero sono la Commissione svizzera
per l'UNESCO, la Sezione diritti dell’uomo e diritto umanitario e la Sezione del diritto
internazionale bellico.
Contatti con l'estero
Vista l'esistenza di normative comuni, la sezione PBC intrattiene contatti con diversi
partner internazionali. Questi sono innanzi tutto l'UNESCO, gli altri Stati firmatari della
Convenzione dell'Aia e il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR), che
sorveglia il rispetto delle Convenzioni di Ginevra. Il CICR cerca di svolgere il suo ruolo
anche nel campo della protezione dei beni culturali ed è quindi un partner importante
della sezione PBC.
Il «Comitato internazionale dello scudo blu» è costituito da quattro organizzazioni non
governative: il Consiglio internazionale dei musei (ICOM), il Consiglio internazionale dei
musei (ICOMOS), la Federazione internazionale delle associazioni e delle istituzioni
bibliotecarie (IFLA) e il Consiglio internazionale degli archivi (ICA). Si intrattengono
contatti anche con il Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro di
beni culturali (ICCROM) e con «Europa Nostra», una federazione paneuropea che
riunisce più di 200 organizzazioni non governative finalizzate al rispetto del patrimonio
culturale e naturale europeo.
Diverse associazioni attive nel campo della protezione dei beni culturali (in Svizzera è
un'organizzazione privata) si sono riunite nella Lega internazionale per la PBC. Vi fanno
parte i seguenti Paesi: Germania, Italia, Austria, Romania, Svizzera e Spagna.
I contatti internazionali vengono intensificati in occasione di congressi, colloqui bilaterali,
pubblicazioni, consulenze, conferenze e attraverso l'informazione reciproca.
L'UNESCO promuove la protezione globale del patrimonio culturale
L'UNESCO è stata fondata nel 1945 per promuovere la protezione dei beni culturali. La
Convenzione dell'Aia stipulata nel 1954 è l'accordo principale e più vecchio in materia di
protezione dei beni culturali. Per contrastare l'incremento del commercio illegale, è stata
stipulata la «Convenzione dell'UNESCO del 14 novembre 1970 concernente le misure
da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento
di proprietà dei beni culturali». Il servizio dell'UFC specializzato per il trasferimento dei
beni culturali è responsabile dell'applicazione di questa Convenzione. La nuova legge
sul trasferimento dei beni culturali (LTBC) è entrata in vigore nel 2005.
Conformemente alla «Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale» del
1972, viene stilato un elenco del patrimonio mondiale UNESCO. Vi vengono iscritti
oggetti di straordinario valore (tra cui 6 beni culturali svizzeri). Gli enti responsabili per la
scelta degli oggetti svizzeri da candidare all'iscrizione nell'elenco sono la Sezione
Patrimonio culturale e monumenti storici dell'UFC (DFI) e la Commissione svizzera per
l'UNESCO.
Importanti partner stranieri per la PBC nel contesto internazionale
- UNESCO
- Stati firmatari della Convenzione dell'Aia e del Secondo protocollo
- Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR)
- Organizzazioni non governative (ONG) quali ICOM, ICOMOS, ecc.
Glossario
-
AF Archivio federale svizzero
BNS Biblioteca nazionale svizzera
CGCSP Conferenza governativa per il coordinamento del servizio pompieri
CICR Comitato internazionale della Croce Rossa
-
-
CME Centro dei media elettronici
CQ Corso quadri
DDPS Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello
sport
DFAE Dipartimento federale degli affari esteri
DFI Dipartimento federale dell’interno
DSC Direzione dello sviluppo e della cooperazione
ICA International Council on Archives (Consiglio internazionale degli archivi)
ICCROM International Center for the Study of the Preservation and Restoration of
Cultural Property (Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro di
beni culturali)
ICOM International Council of Museums (Consiglio internazionale dei musei)
ICOMOS International Council on Monuments and Sites (Consiglio internazionale dei
monumenti e dei siti)
IFLA International Federation of Library Associations and Institutions (Federazione
internazionale delle associazioni e delle istituzioni bibliotecarie)
IGB Istruzione generale di base (protezione civile)
Inventario PBC Inventario svizzero dei beni culturali d’importanza nazionale e
regionale (1988, 1995, 2008)
IS Istruzione specialistica (protezione civile)
ITB Istruzione technica di base (protezione civile)
Legge PBC Legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto
armato (1966)
LPN Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (1966)
LPPC Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile
(2002)
LTBC Legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali (2003; entrata
in vigore il 1.6.2005)
MNS Museo nazionale svizzero
ONG Organizzazione non governativa
Ordinanza PBC Ordinanza federale sulla protezione dei beni culturali in caso di
conflitto armato (1984)
PBC Protezione dei beni culturali
UFC Ufficio federale della cultura
UFPP Ufficio federale della protezione della popolazione
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura)
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Testo del opuscolo 408.981 - bevoelkerungsschutz.admin.ch