FAQ Webinar SEPA end-date 2016 organizzato dal Consorzio CBI con la partecipazione di: - Servizio Supervisione sui Mercati e sui Sistemi di Pagamento Banca d’Italia Settore Sistemi e Servizi di Pagamento ABI Risposte ai quesiti formulati dai partecipanti nel corso dei Webinar del: - 19 novembre 2015 16 dicembre 2015 19 gennaio 2016 ----------------------------------- 1) In che tempi e modalità verrà messo a disposizione l'opuscolo informativo? Risp.: Al fine di assicurare che tutte le parti coinvolte siano informate e preparate sui cambiamenti da porre in essere, è stato realizzato nell’ambito del Comitato Pagamenti Italia - CPI un opuscolo informativo che presenta in dettaglio i diversi aspetti della migrazione allo standard ISO 20022 XML. L’opuscolo è già disponibile in formato elettronico sul sito delle Banca d’Italia nella sezione dedicata al CPI al seguente indirizzo: https://www.bancaditalia.it/media/notizia/le-imprese-e-la-single-euro-payments-area Le associazioni di categoria (ABI, Consorzio CBI, AITI Confindustria, CSIT e Assinform), che hanno contribuito alla redazione della brochure, sono state invitate a darne la più ampia diffusione anche con pubblicazione sul rispettivo sito. 2) I documenti proiettati (pdf, ppt, ecc) saranno resi disponibili per il download? Risp.: Si, tutto il materiale viene messo a disposizione sul portale CBI (www.cbi-org.eu) all’interno della pagina dedicata all’evento, in cui è pubblicata anche la presente FAQ. 3) Dove (è possibile) reperire in modo sicuro tutta la documentazione più aggiornata? Risp.: Al fine avere informazioni aggiornate sugli impegni della seconda fase di migrazione alla SEPA, si potrà accedere al sito delle Banca d’Italia nella sezione dedicata al Comitato Pagamenti Italia dove si trovano i resoconti degli incontri del CPI e del materiale informativo (es. opuscolo SEPA su XML). Ulteriore documentazione utile in merito alla SEPA e al servizio SEDA è inoltre disponibile sul sito www.sepaitalia.eu I documenti tecnici del Consorzio CBI sono invece reperibili nell’area riservata ai Non consorziati / Standard tecnici del sito www.cbi-org.eu. La registrazione è aperta e del tutto gratuita. 1 4) I PSP dei pagatori dovranno dare per scontato che i clienti siano stati informati? Risp.: Se ci si riferisce alla comunicazione che i Beneficiari devono inviare ai clienti Pagatori, la risposta è affermativa nel senso che i PSP dei Pagatori devono assumere (e non sono in grado di verificare) che i Beneficiario dei servizi RID finanziario e RID ad importo prefissato comunichino ai propri clienti pagatori l’intenzione di avvalersi dei servizi SDD finanziario e SDD ad importo prefissato (o di altra tipologia di addebito SDD – Core o B2B) con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di attivazione di tali servizi. 5) L'informativa ai clienti da parte del PSP andrà fatta a prescindere da un'effettiva migrazione? Risp.: La circolare ABI di Serie Tecnica n. 19 del 2 dicembre 2015 chiarisce che “Ai fini della migrazione dei RID di nicchia ai servizi SDD finanziario e ad importo prefissato i PSP – ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo VI del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 – devono proporre ove necessario alla propria clientela le modifiche delle condizioni contrattuali connesse con l’esecuzione degli addebiti SDD finanziario e ad importo prefissato, secondo le caratteristiche della soluzione identificata per la migrazione”. Tale comunicazione deve essere fatta, ove necessario, nei confronti di tutta la clientela con la quale è in essere un contratto quadro sul quale è attivo il servizio SEPA Direct Debit Core.” 6) Data di emanazione della delibera ABI avallata dalla Banca d'Italia? Risp.: In data 2 dicembre 2015 è stata emanata la circolare ABI di Serie Tecnica n. 19 che descrive la soluzione tecnica attraverso la quale – in coerenza con le indicazioni fornite dal Comitato Pagamenti Italia – potrà essere effettuata la migrazione dei RID di nicchia (RID finanziario e RID ad importo prefissato) alla SEPA. 7) Quindi le microimprese possono continuare a usare i formati arricchiti? Risp.: Per quanto riguarda l’operatività CBI, non vi è alcuna distinzione tra microimprese ed imprese per cui anche le microimprese utenti, qualora dotate di stazione di lavoro CBI multibanca, dovranno di fatto adeguarsi ai formati XML (ricorrendo eventualmente a servizi di conversione a monte, ovvero forniti da software house o Banche Proponenti). In alternativa potranno ricorrere a prodotti proprietari monobanca, in ambito competitivo. Rammentiamo comunque che gli intermediari finanziari sono già stati obbligati a migrare alle procedure SEPA XML dal 2014, e che per questo motivo tutte le imprese sono raccomandate di migrare nativamente ai nuovi formati XML corrispondenti a quelli utilizzati nei rapporti interbancari al fine sia di evitare perdite eventuali di informazione, sia di cogliere a pieno la migliore strutturazione informativa garantita dai nuovi tracciati in ottica di processo end-to-end. Inoltre soltanto l’adozione nativa dei formati XML consente il pieno accesso a tutte le nuove funzionalità SEPA (ad es. si cita la possibilità di variare i Creditor Id in ambito SEDA). 8) Quando verrà resa disponibile la rendicontazione di c/c secondo gli standard SEPA per permettere di tracciare il flusso di ritorno dei pagamenti inviati? Risp.: La funzione di “Rendicontazione XML” è stata già definita dal Consorzio CBI ed è erogabile dagli Istituti finanziari dal 23/09/2013. È ad oggi una funzione facoltativa, è quindi necessario verificare con il 2 proprio Istituto l’effettiva disponibilità della stessa. Come anticipato durante il webinar, seguirà un percorso di adozione obbligatoria da parte di Banche Proponenti e Banche Passive (per quest’ultime, qualora le funzioni XML siano richieste dai clienti), prevedendo – almeno fino al 2017 – il mantenimento delle funzioni attuali e gestendo pertanto un parallelo delle rendicontazioni GIORNALIERE fino a data da definire. 9) Dato il chiarimento sul trattamento delle presentazioni su cartaceo/supporto magnetico/mail, chiediamo che lo stesso venga opportunamente riportato per iscritto e in modo inequivocabile per avere un supporto nei confronti della clientela. Risp.: Per quanto attiene ai dubbi relativi a disposizioni di pagamento disposte mediante supporto magnetico (cd/email) o cartaceo, Banca d’Italia chiarisce che in linea con le previsioni del Reg. 260/2012 l’invio delle disposizioni in formato XML presuppone l’utilizzo di un flusso elettronico strutturato che non appare compatibile con un supporto cartaceo. Resta ovviamente ferma la possibilità di utilizzare formati diversi nell’ambito dei servizi di conversione acquisiti da soggetti terzi (siano essi fornitori specializzati o gli stessi prestatori di servizi di pagamento). 10) Potreste approfondire anche quali sono i vantaggi per le imprese, ossia l'import degli esiti per la riconciliazione di incassi e pagamenti? Risp.: I flussi XML prevedono anche un apposito Status Report nel medesimo formato strutturato, che garantisce la riconciliazione rispetto alle richieste di servizio SCT, SDD e SEDA inoltrate. I vantaggi per le imprese riguardano in generale la possibilità di estendere i pagamenti / incassi domestici a tutta l’area UE nel medesimo formato (es.: un bonifico in Euro ad un fornitore in area UE è del tutto assimilabile a quello fatto ad un fornitore italiano), nonché la funzionalità, l’efficienza dei costi, la flessibilità di manutenzione ed il trattamento interamente automatizzato dei dati. 11) Per ogni tipologia di vecchio flusso (PC-EF, IR-EF, AL-EF) quali sono le date a partire dalle quali questi flussi saranno scartati dalla rete CBI? Risp: Si riportano di seguito le varie scadenze al riguardo previste: - (PC-EF): la componente di bonifico ordinario del tracciato PC-EF è stata dismessa a partire dal 1° febbraio 2016, in coerenza con la normativa end-date SEPA, in favore della corrispondente funzione XML di Sepa Credit Transfer CBI. Pertanto, a partire da tale data non è più possibile inviare disposizioni di bonifico PC-EF sul canale CBI. La funzione dispositiva “PORTING PC” è utilizzata esclusivamente per consentire la veicolazione di richieste di emissione assegni, fuori ambito del Regolamento in discorso, pena scarto diagnostico da parte dei soggetti veicolatori. - (IR-EF): I tracciati IR-EF sono migrati da tutta la clientela a partire dal 1° febbraio 2016, in coerenza con il Regolamento 260/2012 e le relative istruzioni applicative di Banca d’Italia, in favore della corrispondente funzione XML SDD CBI. A differenza della componente bonifico PC-EF non c’è un blocco operativo sulla rete CBI fino a data che verrà comunicata successivamente in accordo con le decisioni assunte da ABI riguardo alla chiusura della procedura RID. In sostanza, la quota residuale di RID ancora in uso potrà essere in via eccezionale veicolata nelle comunicazioni tra banche proponenti e passive anche dopo la data di febbraio, sebbene richieste di servizio relative a RID “non di nicchia” potranno essere rifiutate da parte delle banche passive assuntrici. 3 - (AL-EF): La Componente di Allineamento Elettronico Archivi segue le stesse evoluzioni dei tracciati IREF per quanto riguarda le nuove domiciliazioni, in vista della vera e propria dismissione in piena coerenza con le prossime decisioni di ABI. Quindi a febbraio non c’è stata alcuna depubblicazione, ma da febbraio eventuali richieste di nuove domiciliazioni AL-EF potrebbero non essere accettate dalle banche di allineamento, invitando le aziende creditrici a fare ricorso all’AOS SEDA XML appositamente introdotto dalla comunità finanziaria italiana. 12) Lato diagnostico CBI dal 1° febbraio i flussi di porting RID e AEA dovranno essere scartati o potranno continuare ad essere veicolati fino a data da destinarsi? Risp.: La frase riportata nel webinar secondo la quale “dal 1 febbraio 2016 sulla rete CBI non saranno più accettati Rid e Aea.” rispecchia la scadenza normativa, che è rimasta quella del 1° febbraio, tuttavia non sono stati introdotti ancora veri e propri blocchi applicativi su RID ed AEA: i RID residui (attualmente inferiori al 10% del totale degli addebiti diretti sulla rete CBI) potranno continuare a girare tra banche proponenti e passive, fino a data di chiusura definitiva (=depubblicazione dal Directory CBI lato banche passive) che sarà stabilita in base anche a decisioni ABI; anche quest’ultima non ha introdotto blocchi a livello di CA ma solo divieti formali per le banche. Vedasi al riguardo per completezza la precedente risposta 11. 13) Dal 01.02.2016 i clienti ci devono mandare due file XML separati per bonifici nell'UE e fuori UE (con divisa non EURO)? Risp.: Confermiamo che è necessario inviare due distinte separate per i bonifici SEPA ed extra SEPA, equivalenti nell’ordine ai nuovi bonifico “domestico” ed “estero”. Per i bonifici infra UE/EEA in Euro è di fatto obbligatorio l’utilizzo dello standard SCT, per i bonifici esteri fuori UE o in divisa è ancora utilizzato il formato attuale PE-EF (fino a data futura da definirsi comunque oltre il 2017), ovvero in alternativa il nuovo Bonifico estero XML nel formato ISO20022 pubblicato dal Consorzio CBI. 14) Cosa si intende con la frase "con obbligo a partire dal 1° febbraio 2016, (gli utenti dovranno adottare) il formato ISO 20022 XML quando dispongono o ricevono bonifici o singoli addebiti diretti trasmessi non individualmente bensì in forma aggregata."? I flussi in formato CBI sono in regola? Risp.: Per “bonifici o singoli addebiti diretti trasmessi in forma aggregata” si intende ordini della stessa tipologia trasmessi dalla azienda in forma di “file”, ovvero mediante un unico supporto informatico / distinta che raggruppa una o più disposizioni. Il formato del file secondo lo standard CBI è derivato proprio dallo standard ISO20022 XML e pertanto è pienamente conforme alla norma in discorso. 15) Nel caso in cui a fine gennaio vengano inviate diposizioni d’incasso con i vecchi tracciati CBI, il file di ritorno degli insoluti sarà con il nuovo o con il vecchio tracciato? Risp.: Il messaggio di ritorno osserva sempre il medesimo formato della richiesta correlata; a tale proposito si terrà conto del pregresso anche nello smaltimento dei ritorni entro le 8 settimane (rimborsi), per cui i ritorni IR-EF verranno dismessi (depubblicati da banche proponenti) solo alcuni mesi dopo la chiusura tecnica della procedura RID (depubblicazione da banca passiva), restando in vita probabilmente 4 almeno fino a tutto il 2016. Entrambe le date di depubblicazione, lo ribadiamo, sono da definire in coerenza con pari decisioni ABI. 16) Alcune banche richiedono un formato del file xml che non corrisponde alla struttura dell'ultima versione. Vorrei quindi sapere se questo è corretto ed a questo punto quale versione utilizzare per la creazione dell'xml contenente le richieste di incasso. Risp: Lo standard CBI attualmente in vigore, basato sullo standard CustomerDirectDebitInitiationV02 <pain.008.001.02> ISO20022, corrisponde alla versione 00.01.00, pubblicata sul portale consortile nella sezione “Standard Tecnici”/“Area Incassi”. Si segnala al riguardo che il numero di versione è rimasto invariato al fine di limitare gli impatti tecnici dell’aggiornamento. La versione in vigore è quella che fa fede per tutte le interazioni tra gli utenti. 17) Gli standard CBI sono già definitivi ed aggiornati alla data del 1/2/2016? Risp.: Sì, la funzione di Bonifico XML CBI entrata in vigore il 1° febbraio 2016 è pubblicata nella sezione Standard/Area Pagamenti del portale consortile www.cbi-org.eu. 18) Quale data stabilisce lo spartiacque per i RID c.d. di nicchia? a) la data invio flusso? b) la data di regolamento? Risp.: Nella circolare ABI di Serie Tecnica n. 19 del 2 dicembre 2015 è chiarito che: con decorrenza dal 1° febbraio 2016 i Beneficiari opportunamente censiti nell’anagrafica CRI000 possono avvalersi dei servizi SDD finanziari e ad importo prefissato e quindi possono inviare richieste d’incasso SDD finanziario e ad importo prefissato caratterizzate con detti codici dedicati. dal 1° febbraio 2016 i PSP non devono utilizzare la procedura nazionale RID per l’esecuzione di operazioni di addebito RID finanziario e RID ad importo prefissato. Più precisamente a partire dalla data applicativa del 1° febbraio 2016 non devono essere scambiati messaggi 401 “Richiesta d’incasso RID” nella procedura Incassi Commerciali Interbancari, con la conseguenza che la data ultima di regolamento di un addebito diretto RID finanziario e RID ad importo prefissato è il 10 febbraio; a partire dalla data applicativa del 1° febbraio 2016 i PSP (nel ruolo di PSP del Pagatore e nel ruolo di PSP d’Allineamento) non possono gestire tramite la procedura Allineamento Elettronico Archivi – RID (AEA-RID) nuove richieste di autorizzazione all’addebito di RID finanziari e ad importo prefissato (causali 90210 e 90211). La procedura AEA-RID è rimasta aperta per gestire la comunicazione di eventuali variazioni o richieste di cancellazione di deleghe RID di nicchia per un periodo limitato di tempo successivo alla predetta scadenza del 1° febbraio 2016 con l’obiettivo di consentire l’aggiornamento di informazioni relative a deleghe RID che, in virtù del ciclo di incasso previsto, potrebbero migrare agli Schemi SEPA in un momento successivo. Il messaggio di variazione ad iniziativa del PSP del Pagatore risulta peraltro utile, come già evidenziato, per segnalare ai Beneficiari l’IBAN corretto di addebito. 5 19) Nelle slides proponevate la versione 7.0 delle guidelines per SCT. Dovremmo invece essere attivati alla versione 8.0. Confermate? Risp.: Corretto, tuttavia la versione 8.0 delle Implementation Guidelines EPC è entrata in vigore il 22 novembre 2015, dopo il primo webinar, senza impatti sulle rispettive versioni CBI. 20) Nei file xsd scaricati non trovo CBIHdrTrt.001.07 e CBIHdrSrv.001.07. Dove potrei reperirli? Risp.: Gli xsd CBIHdrTrt.001.07 e CBIHdrSrv.001.07 sono presenti nella documentazione generale che riguarda trasversalmente tutti i servizi CBI e che è disponibile per il download nella sezione “Standard tecnici” del portale consortile (http://www.cbi-org.eu/Engine/RAServePG.php/P/250210010307, Aspetti generali relativi ai Nuovi Servizi CBI). 21) Con riferimento alla Circolare ABI ST n. 19 ed in particolare al par. IV riguardante le comunicazioni ai Pagatori chiedo se ABI ha predisposto un prototipo di comunicazione da inviare, da parte delle banche ai Pagatori come previsto dal DLGS 385/1993 titolo VI. Risp: No, ABI non ha predisposto un prototipo di comunicazione che ogni PSP deve effettuare ai sensi di quanto previsto l da Titolo VI del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 in materia di modifiche delle condizioni contrattuali. 22) Dove trovo la lista dei codici relativi alla motivazione dello status? (Tracciato degli esiti SDD) Risp: I codici ISO (che vengono inseriti nel campo <Rsn>/<Cd>) sono pubblicati sul portale ISO20022, all’indirizzo http://www.iso20022.org/external_code_list.page (foglio “StatusReason”). Nel campo <Rsn>/<Prtry> la banca passiva può eventualmente inserire codici proprietari condivisi preventivamente con il cliente. 23) E gli F24? Il riferimento è ai pagamenti con tracciato CBI. Risp.: Il modello F24 ed i tracciati corrispondenti sono definiti sulla base di accordi specifici con l’Agenzia delle Entrate e rispecchiano i requisiti normativi imposti dal Fisco italiano. Ciò detto non è ancora allo studio una trasposizione XML di tale standard. 24) Come saranno gestiti i flussi RNI inviati in gennaio ma con termine di lavorazione in febbraio? a) i flussi inviati RNI riceveranno solo risposte RNI? b) i flussi inviati RNI possono ricevere risposte RNI e SEPA? c) i flussi inviati RNI riceveranno solo risposte SEPA? Risp.: Gli esiti di disposizioni di addebito diretto gestite mediante procedura RID sono gestiti in via esclusiva tramite la medesima procedura RID. 6 25) 92% degli SDD (rilevati sulla rete CBI), ma in termini di clienti? I primi 10 creditori (multiutility) fanno volumi altissimi e non ci danno un'idea dei clienti in termini assoluti che devono ancora migrare. Risp.: Risp.: Nell’ambito del Comitato Pagamenti Italia (CPI) è stato costituito uno specifico sottogruppo incaricato di monitorare l’adozione dei formati XML da parte delle imprese per i pagamenti SEPA. E’ stata quindi avviata a marzo 2015 una rilevazione bimestrale sull’adozione da parte delle imprese dei formati XML per l’invio degli ordini di pagamento aggregati, sulla base dello schema di rilevazione concordato all’interno del sottogruppo CPI. Alla rilevazione contribuisce un campione rappresentativo di operatori: fornitori tecnologici, banche aderenti al Comitato e strutture tecniche CBI. I risultati delle risposte ricevute alla data di dicembre 2015 indicano che la quota delle imprese che hanno trasmesso almeno un file SCT in forma aggregata nel formato XML si attesta a circa il 44%; l’analogo dato per gli SDD in forma aggregata è pari a circa il 62%. Nell’ambito del totale delle disposizioni di bonifico predisposte dalle imprese, circa il 38% è in formato XML; mentre per le disposizioni di addebito diretto tale quota è pari all’84%. Tali dati evidenziano un ritmo di migrazione ancora insoddisfacente. 26) Anche nell'sdd ad importo fisso l'importo non è un importo massimo ma un importo preciso che determina lo storno di addebiti anche in caso di importo inferiore nell’sdd rispetto a quello autorizzato? Risp: Corretto. Le caratteristiche del SDD ad importo prefissato rimangono quelle del RID ad importo prefissato e cioè che l’importo autorizzato dal Pagatore (importo prefissato e non importo massimo) è l’unico addebitabile sul conto per quella specifica autorizzazione. 27) Non ho colto con quali modalità sarà specificato l'importo del mandato con importo prefissato, dato che non saranno modificati i tracciati SEDA Risp.: Nel caso di migrazione allo schema SDD ad importo prefissato di vecchie deleghe RID il PSP del Pagatore effettua la conversione da delega RID a mandato SDD ad importo prefissato a ricezione della prima disposizione SDD che risulti valorizzata nel rispetto delle regole convenzionali previste per la continuità delle deleghe. Nella disposizione il Beneficiario avrà cura di indicare l’importo prefissato che caratterizzata la delega RID sottoscritta dal pagatore (viceversa, e cioè se l’importo indicato nella disposizione SDD ad importo prefissato è diverso da quello che caratterizzava la delega IRD ad importo prefissato la disposizione viene rifiutata dal PSP. Nel caso di nuovi mandati SDD, l’importo prefissato è indicato nel mandato sottoscritto dal pagatore e: a) se il beneficiario non aderisce al servizio SEDA o aderisce al modulo “base” del servizio SEDA, l’importo prefissato indicato sul mandato è comunicato dal Beneficiario nella prima disposizione SDD ad importo prefissato (e poi registrato dal PSP del Pagatore che effettua successivi controlli di coerenza); b) se il beneficiario aderisce al modulo avanzato del servizio SEDA il PSP del Pagatore potrà anche registrare l’informazione nei propri archivi ma i tracciati SEDA al momento non trasportano questa informazione con la conseguenza che il processo è il medesimo descritto alla lettera a). 7 28) Se una società, che ha già un creditor identifier ed emette sdd core, volesse procedere all'emissione di SDD ad importo fisso dovrebbe richiedere quindi un nuovo creditor identifier diverso da quello tradizionale? Risp.: E’ corretto. I codici Creditor Identifier utilizzabili per l’incasso di SDD finanziari e SDD ad importo prefissato sono codici utilizzabili in via esclusiva per questa tipologia di varianti SDD con la conseguenza che se un’azienda deve incassare sia mediante SDD Core o B2B sia tramite SDD finanziario o ad importo prefissato, dovrà utilizzare codici Creditor Identifier diversi. 29) Dove si metterà l'importo prefissato nel mandato? Risp.: Nella circolare ABI di Serie Tecnica n. 19 del 2 dicembre 2015 sono presenti indicazioni su come integrare il mandato SEPA Direct Debit Core nel caso di autorizzazioni relative ad operazioni SDD finanziario o ad importo prefissato. Tra queste indicazioni è previsto, nel caso di SDD ad importo prefissato, che sia indicato l’importo addebitabile. Si chiarisce inoltre che nel caso di migrazione allo schema SDD ad importo prefissato di vecchie deleghe RID il PSP del Pagatore effettua la conversione da delega RID a mandato SDD ad importo prefissato a ricezione della prima disposizione SDD che risulti valorizzata nel rispetto delle regole convenzionali previste per la continuità delle deleghe. Nella disposizione il Beneficiario avrà cura di indicare l’importo prefissato che caratterizzata la delega RID sottoscritta dal pagatore (viceversa, e cioè se l’importo indicato nella disposizione SDD ad importo prefissato è diverso da quello che caratterizzava la delega IRD ad importo prefissato la disposizione viene rifiutata dal PSP. Nel caso di nuovi mandati SDD, l’importo prefissato è indicato nel mandato sottoscritto dal pagatore e: a) se il beneficiario non aderisce al servizio SEDA o aderisce al modulo “base” del servizio SEDA, l’importo prefissato indicato sul mandato è comunicato dal Beneficiario nella prima disposizione SDD ad importo prefissato (e poi registrato dal PSP del Pagatore che effettua successivi controlli di coerenza); b) se il beneficiario aderisce al modulo avanzato del servizio SEDA il PSP del Pagatore potrà anche registrare l’informazione nei propri archivi ma i tracciati SEDA al momento non trasportano questa informazione con la conseguenza che il processo è il medesimo descritto alla lettera a). 30) Ci risulta che ieri si è tenuta una riunione CBI con le principali banche consorziate durante la quale è emersa l'esigenza di mantenere aperta la circolazione dei RID arricchiti anche post end-date. Potete confermare? Risp: Per quanto riguarda la veicolazione dei RID “arricchiti”, le Banche Passive potranno decidere se accettarne la circolazione, fino a data da definire, oppure rifiutarne l’esecuzione già dal 1° febbraio p.v... 31) Altra domanda tecnica sull'esportazione SDD XML: esiste qualche validatore per i file generati che possiate raccomandare? Risp.: No, il Consorzio non fornisce indicazioni in tal senso, tali strumenti sono di competenza dei singoli Consorziati / Prestatori Servizi di Pagamento. Per agevolare la clientela nella strutturazione dei file xml è disponibile, nella sezione "Standard" del portale consortile, il manuale di guida per gli utenti (STUS-MO001). 8 32) Un'impresa beneficiaria che ha in essere mandati di addebito SDD Core e/o B2B con i suoi clienti (anche consumatori finali privati), è tenuta a comunicare loro il passaggio allo standard XML? con quali modalità e in che tempi? Risp: A fronte dell’obbligo di utilizzare il formato ISO 20022 XML le imprese (beneficiarie di SDD) non sono tenute a darne comunicazione ai loro clienti pagatori. 33) Lo schema “SDD Core” non prevede in nessun caso la facoltà di rimborso per il debitore di una transazione SEPA DD autorizzata? Risp.: Si conferma che lo schema SEPA Direct Debit Core prevede in capo al pagatore la possibilità di chiedere il rimborso di operazioni autorizzate entro 8 settimane successive alla data di addebito. Ciò tuttavia, nelle more della definizione di uno schema paneuropeo ad hoc che– al ricorrere di certe condizioni – escluda il diritto di rimborso delle operazioni autorizzate, su indicazione del Comitato Pagamenti Italia sono state definite le due nuove varianti di servizio dello Schema SDD Core (SDD finanziario e SDD ad importo prefissato) di cui alla circolare ABI di Serie Tecnica n. 19 del 2 dicembre 2015. Per queste due varianti del servizio SDD Core è previsto che - al ricorrere di specifiche condizioni e in presenza di un accordo tra le parti interessate, non sia applicata la disciplina del diritto di rimborso per operazioni autorizzate, esercitabile dal pagatore entro 8 settimane dal loro addebito. 34) SDD: Tag tipo sequenza, obbligatorio? controlli sul contenuto? Risp.: Se il dubbio attiene alla valorizzazione del tipo sequenza della disposizione SDD (elemento 2.15 +++ Sequence Type che accoglie l’attributo AT-21 “The transaction type”) inviata per effettuare la migrazione di una delega RID di nicchia ai servizi SDD finanziario e SDD ad importo prefissato allora si chiarisce che il tipo sequenza dovrebbe essere valorizzato con “first” sebbene i PSP dei Pagatori debbano predisporsi per gestire anche i valori “Recurrent” o “Last”. Si evidenzia peraltro che nella versione 9.0 dello Scheme Rulebook SDD Core, che entrerà in vigore il 20 novembre 2016, viene introdotta una semplificazione prevedendo come opzionale il tipo sequenza “first”. Si ricorda inoltre che con decorrenza dal 6 aprile 2015 sono stati equiparati in ambito nazionale i tipi sequenza “first” e “recurrent” con la conseguenza che i PSP non stornano eventuali disposizioni SDD per non corretta valorizzazione del tipo sequenza da parte del Beneficiario. 35) La eventuale conversione delle disposizioni presentate dopo il 01/02/2016 è assimilabile all'attuale SEDA? Risp.: Il servizio SEDA è un servizio opzionale aggiuntivo degli schemi di addebito diretto Sepa che consiste nello scambio preventivo fra l’azienda creditrice e la Banca del debitore, attraverso la Banca di Allineamento, di flussi elettronici relativi alle informazioni contenute nei mandati SDD. Pur essendo tecnicamente possibile convertire flussi AL-EF “arricchiti” in flussi SEDA, a partire da una prossima data i flussi AL-EF per le nuove domiciliazioni saranno scartati dalla rete CBI, per cui si invitano le aziende aderenti alla procedura SEDA a pianificare sin da subito la migrazione ai formati SEDA XML 9 nativi per coglierne appieno il valore addizionale (solo per citare un esempio, mediante le conversioni non è possibile accedere alle funzioni di variazione del dato Creditor Identifier). 36) Per quanto riguarda il tracciato delle disposizioni d’incasso SDD, come bisogna gestire il caso in cui l’ordinante abbia due conti correnti? Nel tracciato xml devono esserci due blocchi <PmtInf> (uno per ogni conto corrente)? Oppure devono esserci due blocchi <CBIEnvelSDDReqLogMsg> e quindi nel blocco <PhyMsgInf> bisogna specificare 2 nel tag <NbOfLogMsg>? Risp.: Nel caso in cui l’ordinante abbia due o più conti correnti di incasso è necessario inserire due o più blocchi <PmtInf>. 37) Per richiedere il CID per una azienda che non intende avvalersi di SEDA si usa il messaggio A10 tipo procedura ALL, corretto? Risp.: Si conferma che la richiesta di censimento nell’anagrafica CRI000 di un codice Creditor Identifier dedicato all’incasso di addebiti SDD finanziario o SDD ad importo prefissato viene effettuata tramite la procedura RAC (messaggio A10). All’interno del medesimo messaggio si può specificare se il codice Creditor Identifier dedicato vuole aderire o meno al servizio SEDA. 38) Per quanto riguarda gli esiti degli SDD, se viene inviato il flusso xml, il flusso di ritorno degli esiti è solo xml, oppure può essere convertito nell'attuale formato txt? Risp.: Vedasi al riguardo risposta 15. 39) In cosa consiste il servizio SEDA? Risp.: Il servizio SEDA è un servizio opzionale aggiuntivo degli schemi di addebito diretto paneuropei (SEPA Direct Debit Core e SEPA Direct Debit Business to Business) definito dalla comunità bancaria italiana in risposta alle esigenze manifestate dalle imprese e dalle relative rappresentanze che consente di mantenere, nel contesto SEPA, le funzionalità offerte dalla procedura di Allineamento Elettronico Archivi RID. Per ulteriori informazioni in merito al servizio SEDA si rinvia alla documentazione disponibile sul sito www.sepaitalia.eu (sezione Area AOS e sottosezione AOS SEDA). 40) Bisogna fare un censimento codice SIA con messaggio A01 e poi una variazione con msg A10 CRI per i tipi servizio finanziario ed importo fisso? Risp.: Le aziende che decidono di avvalersi dei servizi SDD finanziario e SDD ad importo prefissato che sono già censite nell’archivio RAC azienda con uno specifico codice SIA possono chiedere il censimento nell’anagrafica CRI000 dei codici Creditor Identifier dedicati ai servizi SDD finanziario e ad importo prefissando inviando solo il messaggio A10 della procedura RAC ALLIN. Se invece l’azienda non è censita nell’archivio RAC aziende, prima del censimento in CRI000 dei codici dedicati alle citate variante del servizio SDD, deve inviare una richiesta di censimento tramite messaggio A01 della procedura RAC AZI. 10 41) Esiste un tool per validare file sct xml? Risp.: Il Consorzio CBI definisce le regole tecniche ed i kit di diagnostica per i soggetti veicolatori del circuito, tuttavia non offre servizi applicativi di diagnostica centralizzati. Tali funzionalità sono riservate alla sfera competitiva degli Istituti Finanziari consorziati. 42) Ciò che guida la creazione del bonifico SEPA in xml è il paese del fornitore o il paese degli appoggi bancari del fornitore? Risp.: Ciò che guida la creazione del bonifico è la banca di destinazione (unitamente alla divisa), contenuta nel codice IBAN (dato univoco di identificazione del beneficiario ai sensi della PSD). A titolo esemplificativo: Se il fornitore ha sede legale in US, Paese della Banca di destinazione GB o FR (IBAN relativo) e viene pagato in EUR, si effettuerà un bonifico SEPA intra UE, EUR è domestico Se il fornitore ha sede legale in GB, Paese della Banca di destinazione US (IBAN o altro numero di conto, es. ABA) e viene pagato in EUR, si effettuerà un bonifico estero EXTRA SEPA extra UE, EUR è estero Se il fornitore ha Banca di destinazione anche intra UE ma deve essere pagato in divisa, si effettuerà un bonifico estero EXTRA SEPA intra UE (extra UE), non EUR è estero. 43) Assegni e bonifici per cassa previsti nel precedente tracciato CBI che trattamento avranno in relazione al tracciato XML SEPA? Risp.: I bonifici per cassa, effettuati direttamente con versamento di contanti allo sportello bancario per coloro che non hanno un conto corrente, sono soggetti all’obbligo di migrazione. Per quanto riguarda la componente assegni del tracciato PORTING PC-EF, questa rimarrà operativa non essendo soggetta all’obbligo di migrazione; i clienti potranno decidere di utilizzare la componente XML previa verifica con la propria banca di riferimento. 44) E’ previsto che i clienti possano ricevere l'inoltro del flusso .xml dei bonifici ricevuti dalla propria banca? (intesi come esiti in formato .xml) Risp.: La funzione di Bonifico XML CBI prevede la possibilità per il mittente del pagamento di richiedere alla propria banca l’invio di due tipologie di esiti: un esito all’ordinante, che viene inviato al mittente stesso, ed un esito al beneficiario che può essere inviato al creditore del bonifico o ad una terza parte non coinvolta nel pagamento (in genere per specifiche esigenze normative, es. Monitoraggio Grandi Opere). Entrambi gli esiti vengono inviati in corrispondenza dell’addebito in conto corrente, secondo il formato Status Report ISO XML declinato dal Consorzio CBI. 45) In caso di Bonifico a Fornitore Extra UE non area SEPA cosa useremo? il vecchio tracciato CBI BON in formato ASCII (di testo a record fissi)? Risp.: Come detto durante il webinar, dal 1° febbraio 2016 è possibile disporre bonifici facenti riferimento all’operatività extra-SEPA (Paesi destinatari non ricompresi geograficamente in area SEPA e/o operazioni 11 in divisa diversa da Euro) attraverso il tracciato Porting PE-EF (utilizzabile ancora almeno fino al febbraio 2017, da confermare) ovvero mediante la nuova funzione di Bonifico Estero XML, che sostituirà in futuro il tracciato PE-EF attualmente in uso. 46) Prevedete modifiche alla SEDA per gestire l'importo del mandato rilasciato presso il PSP (nel caso di SDD a importo prefissato)? Risp.: No, al momento non sono previste modifiche dei tracciati SEDA per lo scambio dell’informazione relativa all’importo prefissato del mandato, tra PSP del Pagatore e Beneficiario. Si valuterà se apportare questa modifica in futuro (attualmente non è pianificato un intervento di questo tipo). 47) SDD Finanziario e SDD ad importo prefissato introducono variazioni tecniche al flusso xml da utilizzare o utilizzano lo schema xml CBIBdySDDReq.00.01.00? Risp.: Non sono al riguardo previste modifiche dei tracciati XML CBI. Gli SDD Finanziari e ad importo prefissato utilizzano il medesimo schema xml degli altri SDD in quanto l’identificazione da parte delle banche domiciliatarie avviene sulla base delle regole convenzionali definite da ABI circa la valorizzazione ad hoc del Creditor Identifier, in modo del tutto trasparente per i flussi CBI. 48) Tra le informazioni gestite c'è anche il 'Codice CUC'. Si tratta di codifica ulteriore rispetto al mittente SIA? Risp.: Il codice CUC è il Codice Univoco CBI che consente di identificare univocamente tutti i soggetti facenti parte della community CBI (clienti, banche, nodi di accesso alla rete). Esso differisce dal codice SIA ma è legato a quest'ultimo secondo una corrispondenza biunivoca presente nel Directory CBI, che rappresenta l'anagrafica centrale di riferimento utilizzata anche per l'indirizzamento dei messaggi sulla rete CBI. Il codice CUC è utile quindi all'identificazione del solo mittente dei flussi e non a quella del Debtor (Ordinante, titolare del c/c di presentazione) che compare nel regolamento dei fondi, o di altri soggetti. Il Mittente (azienda) CBI, abituato a valorizzare il codice SIA, è sicuramente già associato al suo CUC (presente nella contrattualistica di riferimento cliente-banca), che rappresenta formalmente un codice alfanumerico di lunghezza pari ad 8 caratteri e viene attribuito automaticamente dalle banche proponenti alla firma del contratto CBI. 49) Ci sono indicazioni / suggerimenti per i casi di pagamento in ambito di appalti pubblici, cioè nei casi in cui è richiesto di evidenziare nel pagamento i codici CIG e CUP. In particolare, ci sono suggerimenti per essere certi che tali codici non vengano "persi" nei vari passaggi del flusso di pagamento? Risp.: La domanda non è chiara. Se essa si riferisce alle modalità attraverso le quali possono essere tracciati i codici CIG e CUP all’interno di una disposizione SEPA Direct Debit, allora si chiarisce che non risultano ad ABI ulteriori indicazioni oltre quella contenuta nella determinazione dell’AVCP n. del 18/11/2010, in cui si dice che “..il servizio di pagamento RID (rapporti interbancari diretti) attualmente non consente di rispettare il requisito della piena tracciabilità……” e che “………il SEPA Direct Debit ……….reca un campo libero facoltativo nel quale potrebbero essere presumibilmente ospitati i codici in parola. Questo strumento non è ancora diffuso: ove divenisse di ampio utilizzo si potrà valutare la sua concreta adeguatezza a rispettare il requisito della piena tracciabilità”. 12 In assenza di ulteriori chiarimenti da parte dell’Autorità competente (oggi Anac – Autorità Nazionale AntiCorruzione) i citati codici CIG e CUP potrebbero essere inseriti, alla stregua di quanto previsto per il SEPA Credit Transfer, nel campo Remittance Information (non strutturato). 50) Dove possiamo trovare una tabella contenente tutti i BIC con partiva iva e codice fiscale delle Banche che emetteranno fatture SEDA in modo da poter caricare le anagrafiche a fronte delle Fatture IVA SEDA? Risp.: Sul sito www.sepaitalia.eu” nella sezione AREA AOS/AOS SEDA è disponibile la “Tabella dei Prestatori di Servizi di Pagamento-PSP aderenti al servizio SEDA”. Questa tabella viene aggiornata su base mensile. Il 13 novembre 2015 la “Tabella” in validità è stata aggiornata con le informazioni relative al codice fiscale e al codice IVA di ciascun PSP. Più in generale la versione pubblicata il 13 novembre contiene tutti i dati necessarie alle aziende per censire i PSP nel proprio “archivio fornitori”. Diversi PSP non hanno ancora fornito il proprio C.F. e la propria partita IVA e quindi in questi giorni saranno pubblicate versioni aggiornate della “Tabella”. 51) Per quanto riguarda la necessità di recuperare il BIC dalle coordinate IBAN fornite dal cliente, se la Banca ha nel proprio Home Banking il campo BIC facoltativo (nella schermata di inserimento del Bonifico), questo campo può rimanere facoltativo o deve essere completamente eliminato? Risp.: II vincolo normativo scattato dal 1° febbraio 2016 riguarda l’obbligo dei PSP di non chiedere agli utilizzatori dei servizi di pagamento il codice BIC e nulla è detto in merito all’eliminazione o meno di questo campo nelle interfacce banca-cliente. Non sappiamo se e in che modo i PSP adatteranno l’home banking in relazione alla modifica regolamentare intervenuta a febbraio 2016. Segnaliamo, per completezza, che le Implementation Guidelines dello schema SEPA Credit Transfer valide per la tratta cliente-banca che rimaste valide anche dopo il 1° febbraio 2016 mantengono questo campo come facoltativo e che, al pari, anche le linee guida per la definizione dei Mandati SEPA manterranno la possibilità di valorizzare il codice BIC del PSP del Pagatore come facoltativo (il codice BIC è d’altronde richiesto obbligatoriamente anche dopo il 1° febbraio 2016 per le operazioni non-EU/non-EEA). 52) Siamo nel progetto di monitoraggio MGO (Monitoraggio Grandi Opere EX DELIBERA CIPE 15/2015), è già possibile sapere in quale campo del messaggio XML dovremo inserire la causale MDO? Risp.: Il campo del bonifico nel quale inserire la stringa chiave, che contiene anche la causale MGO, è “Remittance Information/Unstructured” (Informazioni di riconciliazione non strutturate). Per ulteriori approfondimenti relativi all’utilizzo della funzione ai fini del Monitoraggio finanziario è possibile scaricare l’apposito Vademecum per le aziende pubblicato sul portale CBI nella sezione dedicata al Monitoraggio finanziario (cfr. infra). http://www.cbiorg.eu/Engine/RAServeFile.php/f/Documenti/Monitoraggio%20Finanziario/Soluzione%2 0CBI%20per%20monitoraggio%20finanziario%20-%20v.00.03.00%20Vademecum%20azienda.pdf 53) Gestione del tipo sequenza e sua obbligatorietà (FIRST e RECURRENT), come avvengono? Risp.: Si veda al riguardo la risposta a domanda n. 34. 13 54) In caso di presentazione cartaceo o su supporto magnetico, come viene identificato il momento di ricezione ai fini della conversione in XML? Risp.: il momento di ricezione dipende dagli applicativi/procedure interne in essere tra impresa e PSP; in tale ottica è opportuno che ci sia adeguata trasparenza nei rapporti tra le parti. 55) Riscontriamo che non tutti gli home banking messi a disposizione delle imprese, siano già aggiornati e pronti a ricevere solo il formato XML ISO. Risp.: II Consorzio CBI non ha diretto presidio su tutti i prodotti di home banking delle banche italiane, tuttavia preghiamo di segnalare eventuali casi di sorta a chi di dovere (Ufficio Servizi e Sistemi di Pagamento ABI, Consorzio CBI) per poter avviare le opportune indagini presso il PSP interessato. 56) Riguardo al codice CUC, qualche home banking, nel caso di contratto "multiutenza”, esige un codice CUC diverso dal caso "monoutenza". Risp.: Il codice CUC è assegnato dalla Banca Proponente all’attivazione di un contratto multibanca nell’ipotesi che il cliente operi nell’ambito del circuito CBI. Qualora il cliente richieda di operare in monobanca o nell’ambito di un circuito chiuso offerto da un gruppo bancario potrà naturalmente utilizzare gli standard xml CBI inserendo nel campo destinato al CUC (mittente logico della distinta) un CUC fittizio, il codice SIA (eventualmente con tre zeri in testa) o altro codice da concordare in ogni caso con la propria banca di riferimento. Nel caso di operatività limitata così descritta non è assolutamente necessario, ed anzi è sconsigliato, che la Banca Proponente censisca il cliente sul Directory CBI, a meno di casi particolari (es. registrazione per i soli servizi end-to-end di gestione documentale). 57) Nel caso in cui una banca si avvalga di un centro servizi per la lavorazione delle presentazioni/distinte inviate dal cliente tramite dischetto/file, occorre che i tracciati siano già XML oppure possono essere convertiti dal centro servizi? Risp.: La fattispecie richiamata (banca che si avvale di un centro servizi per la ricezione degli ordini di pagamento) sembra riconducibile al caso di prestazione di servizi di conversione da parte dello stesso PSP (tramite soggetto terzo); tale attività può essere svolta dal PSP in regime di competizione con altri soggetti anche non finanziari, separatamente dall’offerta del servizio di pagamento. Resta ferma in ogni caso l’esigenza che, anche in tale circostanza, la conversione avvenga prima dell’autorizzazione del flusso dispositivo, ovvero prima del “momento di ricezione” dell’ordine di pagamento. 58) Volevo avere la conferma che NON è necessario migrare a SEPA le RIBA, ma che queste continueranno ad essere operative come ora. Risp.: Come indicato nell’allegato al Provvedimento della Banca d’Italia del febbraio 2013 recante istruzioni applicative al Regolamento UE 260/2012, le RI.BA (insieme a MAV e RAV e bollettini bancari e 14 postali) non sono soggetti all’obbligo di migrazione ex art 5 e 6 del Regolamento e continueranno a essere operative. In considerazione dell’opportunità di perseguire la maggiore uniformità possibile con gli schemi SEPA, il citato Provvedimento (art. 9) prevede l’avvio di un processo di razionalizzazione dei servizi di incasso e pagamento attualmente “fuori ambito” SEPA. 59) Il codice CUC identifica l'Ordinante (il titolare del c/c di accredito) oppure identifica la banca proponente (colei che si occupa dell'invio del tracciato delle disposizioni d'incasso SDD)? Risp.: Il codice CUC (Codice Univoco CBI) identifica tutti i soggetti registrati nella anagrafica generale del Servizio CBI: banche, clienti, soggetti veicolatori, terze parti. Nelle presentazioni XML è obbligatoriamente richiesto per il solo soggetto Mittente dei flussi (che può differire dall’Ordinante) essendo in relazione biunivoca con il relativo codice SIA contrattualizzato dalla Banca Proponente. 60) Nel caso in cui l'ordinante sia titolare di 2 c/c di accredito (uno postale e uno bancario), il codice CUC è uno solo (ovvero identifica l'ordinante), oppure in questo caso sono due (uno che identifica la banca e l'altro che identifica la posta)? Risp.: Si veda risposta precedente: il CUC (assimilabile al codice SIA) è un codice unico per ciascuna postazione Mittente dei flussi, ed è valido sia nei confronti della Banca Proponente che lo censisce in CBI (una ed una sola per ogni CUC) che verso tutte le altre banche “passive” presso cui il cliente detiene rapporti di conto, oggetto di movimentazione tramite il Servizio CBI. 61) Esiste una piattaforma ufficiale di test per permetterci a fronte di un invio SDD in standard ISO XML, ottenere un flusso di ritorno congruente e formalmente valido? Risp.: Tale facility è da ricercare esclusivamente in ambito competitivo, presso i singoli PSP consorziati; il Consorzio CBI definisce le regole tecniche/normative e supporta le richieste di assistenza interpretativa ma non fornisce alcuna soluzione diagnostica e/o tool centralizzati. 62) La versione definitiva dei tracciati degli esiti SDD è la 00.01.00? Le banche sono obbligate a restituire il tracciato con l'ultima versione oppure possono restituire tracciati con versioni più vecchie Risp.: Nell’ambito del circuito CBI, con riferimento agli esiti SDD, possono essere veicolati solo file XML aggiornati all’ultima versione ovvero la 00.01.00. Pertanto è obbligatorio per le banche adeguarsi a tale formato. 63) Il codice 00.04.00 è l'unico standard? Alcuni Istituti richiedono che in testata del file ci siano riferimenti solo a 001.001.03 o 04. Alcuni inoltre richiedono ancora obbligatoriamente BIC e tag che non sono previsti nello 00.04.00. Come ci si deve comportare di fronte a questa situazione? Risp.: La versione attualmente in vigore del bonifico XML SEPA, pubblicata in data 20/11/2015, è la 00.04.00 e si basa sul messaggio ISO20022 pain.001.001.03. Le banche, nell’ambito della comunità CBI (rete multibanca), devono adeguarsi ai suddetti standard di payment initiation. 15 64) Il tracciato degli esiti SDD, dopo quanto tempo viene reso disponibile? Risp.: Gli esiti SDD corrispondono agli Status Report negativi “di merito” (messaggi 6, 8), veicolati in caso di rifiuto, storno e/o insoluto. Per questo motivo, le tempistiche di ritorno dipendono dalle scadenze associate al pagamento e sono variabili. 65) Ad ogni invio di disposizioni di incasso SDD corrisponde sempre un solo tracciato di ritorno degli esiti oppure gli esiti relativi alla stessa distinta, possono essere restituiti in tranche diverse? Risp.: Per i motivi di cui sopra possono essere restituiti in tranche diverse, mantenendo sempre i riferimenti della distinta originaria al fine di garantire la riconciliazione tra esiti e disposizioni. 66) Esiste un limite massimo di importo nelle disposizioni di incasso SDD? Risp.: Non esiste alcun limite di importo, fatta eccezione per il limite teorico da schema di Eur 999999999.99 (1 miliardo di Euro). 67) Dove posso trovare CBISgnInf.001.04.xsd? Non riesco a trovarlo nei documenti tecnici su http://www.cbiorg.eu/. A cosa serve? Risp.: Lo schema CBISgnInf.001.04.xsd, contenente la firma digitale secondo le specifiche CBI, è presente nella documentazione di parte generale. L’archivio è pubblicato sul sito consortile CBI al seguente indirizzo (“Aspetti generali relativi ai Nuovi Servizi CBI”): http://www.cbiorg.eu/Engine/RAServePG.php/P/255010010312. 68) Ci sarà il passaggio in xml del tracciato RH giornaliero ? Risp.: Il tracciato xml corrispondente agli attuali RH è già pubblicato sul sito web del Consorzio CBI (sotto la denominazione di Rendicontazione XML Giornaliera), ma non vi è alla data alcun obbligo di utilizzo né di erogazione da parte delle banche. Seguirà dal 2017 in poi un percorso di graduale adozione obbligatoria da parte dalle banche consorziate (su richiesta della clientela), al fine di poter in futuro dismettere le attuali funzioni RH ed EC, introducendo come novità una funzione XML Intraday (Infragiornaliera). 69) Ho un problema con un SDD. La banca assuntrice accetta il file e lo invia nel flusso bancario per l’incasso, ma la banca del cliente/debitore non paga perché essendo sia la banca che il debitore spagnoli non accettano il file in quanto mancante dell’indicazione della città del beneficiario straniero (straniero per loro in quanto Italiano) <TwnNm> 2.6.2.7 Città, facente parte del nodo <Cdtr> Creditor. Vorrei sapere se è un comportamento considerato “prassi normale” o forse un possibile errore della banca straniera. Risp.: ogni Paese europeo potrebbe avere differenti norme antiriciclaggio o di contrasto all’illegalità. In questo caso sembra che le banche spagnole non accettino SDD privi della indicazione della città del creditore. La regola attuale delle linee guida EPC prevede che la Banca assuntrice debba veicolare la città 16 del beneficiario solo se ricevuta dal cliente. Non è obbligata quindi a valorizzare tale informazione nel flusso SDD interbancario sulla base dei dati presenti nei propri archivi. Pertanto la soluzione potrebbe essere quella di suggerire al cliente che incassa tramite SDD su banche spagnole di indicare sempre la città del beneficiario nel blocco Postal Address (dato presente facoltativamente nello standard CBI e quindi utilizzabile a tale scopo). 70) Gli ultimi tracciati Sepa SDD sono Incassi SEPA Direct Debit 22-10-2014? Risp.: La versione attualmente in vigore dei tracciati SDD è la 00.01.00 pubblicata il 15/07/2015. -------------------------End -------------------------------- 19/02/2016 17