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NORME PER L’INTEGRAZIONE SOCIALE
DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI.
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI
21 FEBBRAIO 1990, N.14 E 12 MARZO 2003, N.2
Legge regionale n.5 del 2004
INDICE
Capo I
Principi, finalita’ e destinatari
Art. 1
Art. 2
Principi generali e finalità
Destinatari
Capo II
Ripartizione istituzionale delle funzioni
e programmazione regionale delle attivita’
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Funzioni della Regione
Funzioni delle Province
Funzioni dei Comuni
Capo III
Interventi finalizzati alla partecipazione sociale,
alle misure contro la discriminazione, alle politiche abitative, all’integrazione sociale, all’assistenza sanitaria
Art. 6
Consulta regionale per l’integrazione sociale dei
cittadini stranieri immigrati
Composizione della consulta regionale per
l’integrazione sociale dei cittadini stranieri
immigrati
Partecipazione e rappresentanza a livello locale
Art. 7
Art. 8
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Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Misure contro la discriminazione
Politiche abitative
Programmi provinciali per l’integrazione sociale
Programma di protezione ed integrazione sociale
Assistenza sanitaria
Capo IV
Interventi in materia di accesso ai servizi educativi
per l’infanzia, diritto allo studio, istruzione
e formazione professionale, inserimento lavorativo,
integrazione e comunicazione interculturale
Art. 14
Accesso ai servizi educativi per l’infanzia e diritto
allo studio
Istruzione e formazione professionale
Inserimento lavorativo e sostegno ad attività autonome ed imprenditoriali
Interventi di integrazione e comunicazione interculturale
Contributi ad associazioni per attività dedicate ai
cittadini stranieri immigrati
Iniziative di rientro e reinserimento nei Paesi di
origine
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Capo V
Disposizioni finali
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Clausola valutativa
Norme transitorie
Modifiche alla legge regionale n. 14 del 1990
Abrogazioni di disposizioni della legge regionale
n. 14 del 1990
Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003
Norma finanziaria
Art. 24
Art. 25
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CAPO I
PRINCIPI, FINALITA’ E DESTINATARI
Art. 1
Principi generali e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, nell’esercizio delle proprie competenze ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione e del Testo unico
emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 concernente
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (di seguito denominato ‘Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998’), ispirandosi ai principi ed ai valori della
‘Dichiarazione fondamentale dei diritti dell’uomo’ del 10 dicembre
1948, della ‘Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea’, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (di seguito denominata ‘Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea), agli impegni assunti con la
Carta europea dei diritti dell’uomo nella città, sottoscritta a SaintDenis il 18 maggio 2000 ed alla Convenzione di Strasburgo sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale adottata
dal Consiglio d’Europa e ratificata con legge 8 marzo 1994, n. 203
(Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli
stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B), concorre alla tutela dei
cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e degli apolidi,
presenti nel proprio territorio, riconoscendo loro i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle
convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.
2. La legislazione regionale, ispirandosi all’articolo 3 della Costituzione, è finalizzata al contrasto e al superamento dei fenomeni di
razzismo e xenofobia, alla costruzione di una società multiculturale.
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3. La legislazione regionale si ispira alla garanzia della pari opportunità di accesso ai servizi, al riconoscimento ed alla valorizzazione
della parità di genere ed al principio di indirizzare l’azione amministrativa, nel territorio della regione, al fine di rendere effettivo l’esercizio dei diritti.
4. In conformità ai principi del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) ed in raccordo con le disposizioni della legge regionale
12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza
sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), le politiche della Regione e degli Enti locali sono finalizzate:
a) alla rimozione degli ostacoli al pieno inserimento sociale, culturale e politico;
b) al reciproco riconoscimento ed alla valorizzazione delle identità
culturali, religiose e linguistiche, ispirandosi ai principi di uguaglianza e libertà religiosa secondo gli articoli 8, 19 e 20 della
Costituzione;
c) alla valorizzazione della consapevolezza dei diritti e dei doveri connessi alla condizione di cittadino straniero immigrato, come disciplinata dalle convenzioni internazionali in materia di diritti dell’uomo, dall’ordinamento europeo ed italiano.
5. A tale scopo la Regione indirizza la strutturazione del sistema di
tutela e promozione sociale degli immigrati alle seguenti finalità:
a) acquisire la conoscenza sul fenomeno migratorio da Stati non
appartenenti all’Unione europea, anche ai fini dell’inserimento nel
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mercato del lavoro;
b) accrescere l’informazione e la sensibilizzazione sul fenomeno dell’immigrazione;
c) promuovere la conoscenza della cultura italiana e delle culture di
provenienza dei cittadini stranieri immigrati, al fine di attuare pienamente forme di reciproca integrazione culturale;
d) sostenere iniziative volte a conservare i legami dei cittadini stranieri immigrati con le culture d’origine;
e) individuare e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale
e culturale, allo scopo di garantire per i cittadini stranieri immigrati
pari opportunità di accesso all’abitazione, al lavoro, all’istruzione ed
alla formazione professionale, alla conoscenza delle opportunità connesse all’avvio di attività autonome ed imprenditoriali, alle prestazioni sanitarie ed assistenziali, comprendendo a tal fine attività di
mediazione interculturale;
f) garantire per i cittadini stranieri immigrati adeguate forme di tutela dei diritti e di conoscenza dei doveri previsti dalle Convenzioni
internazionali in materia di diritti dell’uomo, dall’ordinamento europeo ed italiano;
g) individuare e rimuovere eventuali condizioni di marginalità sociale;
h) promuovere la comunicazione e la reciproca conoscenza tra cittadini stranieri immigrati ed italiani, singoli od associati;
i) agevolare progetti di cittadini stranieri per il loro rientro nei Paesi
d’origine, nel rispetto delle competenze della Regione in materia;
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l) contrastare i fenomeni che comportano per i cittadini stranieri
situazioni di violenza o di grave sfruttamento;
m) promuovere la partecipazione dei cittadini stranieri immigrati
alla vita pubblica locale nell’ambito delle istituzioni del proprio territorio;
n) promuovere l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, con particolare attenzione ai processi di inserimento sociale rivolti a donne e minori;
o) garantire condizioni favorevoli allo sviluppo dell’associazionismo
promosso dai cittadini stranieri, quale soggetto attivo nei processi di
integrazione sociale degli immigrati;
p) garantire, nell’ambito delle proprie competenze, la realizzazione
di interventi di mediazione culturale rivolta ai detenuti stranieri
finalizzata a garantire pari opportunità di tutela giuridica e reinserimento sociale;
q) garantire, nell’ambito delle proprie competenze, percorsi di assistenza e tutela rivolta a minori stranieri non accompagnati, nonché
di reinserimento di minori dimessi da istituti penali minorili;
r) promuovere iniziative volte ad individuare e contrastare forme di
razzismo o di discriminazione a causa dell’origine etnica, geografica
o religiosa.
Art. 2
Destinatari
1. Destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono i cit[ 30 ]
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tadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, i rifugiati, nonché gli apolidi, regolarmente soggiornanti ai sensi della vigente normativa, residenti o domiciliati nel territorio della regione EmiliaRomagna, salvo quanto previsto dagli articoli successivi. Detti destinatari sono di seguito indicati come cittadini stranieri immigrati. La
legge si applica anche ai richiedenti asilo, fatte salve le competenze
dello Stato.
2. Sono altresì destinatari degli interventi di cui alla presente legge i
cittadini stranieri immigrati, presenti nel territorio della regione,
che si trovano nelle condizioni indicate all’articolo 19 del Testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.
3. Gli interventi previsti dalla presente legge sono estesi, fatte salve
le norme comunitarie e statali, anche ai cittadini dell’Unione europea, laddove non siano già destinatari di benefici più favorevoli sulla
base della vigente normativa statale e regionale.
CAPO II
RIPARTIZIONE ISTITUZIONALE DELLE FUNZIONI E
PROGRAMMAZIONE REGIONALE DELLE ATTIVITA’
Art. 3
Funzioni della Regione
1. La Regione persegue l’inserimento sociale dei cittadini stranieri
immigrati, attraverso l’osservazione del fenomeno migratorio e l’esercizio delle funzioni di programmazione, coordinamento e valutazione degli interventi di cui alla presente legge, fatte salve le competenze programmatorie attribuite alle Province ed ai Comuni ai sensi
degli articoli 4 e 5.
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2. Il Consiglio regionale approva:
a) su proposta della Giunta, il programma triennale per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, comprensivo delle iniziative di attuazione della presente legge. Tale programma, formulato
sentite la Conferenza Regione-Autonomie locali e la Consulta regionale per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, di cui
all’articolo 6, e tenendo conto dell’attività di osservazione del fenomeno migratorio di cui al successivo comma 4, nonché delle indicazioni contenute nel Piano regionale degli interventi e dei servizi
sociali previsto all’articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2003,
definisce le linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi per
l’immigrazione di cui ai capi III e IV della presente legge;
b) il piano straordinario di interventi, anche in deroga alla programmazione ordinaria di cui alla presente legge, finalizzato all’attuazione degli interventi di prima accoglienza, secondo le previsioni dei
Capi III e IV, nei confronti dei soggetti a cui sia stato riconosciuto ai
sensi della normativa vigente il diritto ad un trattamento temporaneo di accoglienza, a seguito di flussi migratori conseguenti a crisi
internazionali dovute ad eventi bellici, crisi economiche e sociali o
situazioni di instabilità politica.
3. Alla Giunta regionale, in conformità al programma triennale,
competono le seguenti funzioni:
a) approvazione di un piano regionale di azioni contro la discriminazione, ai sensi dell’articolo 9;
b) concessione di contributi per gli interventi di politiche abitative e
di riqualificazione urbana, ai sensi dell’articolo 10;
c) erogazione dei contributi per l’attuazione dei piani e dei program[ 32 ]
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mi di cui agli articoli 4 e 11;
d) promozione di programmi in materia di protezione, assistenza ed
integrazione sociale, nonché approvazione dei criteri, delle modalità
di finanziamento e degli indirizzi relativi a tali programmi, ai sensi
dell’articolo 12;
e) emanazione di direttive alle Aziende sanitarie ai fini dell’applicazione dell’articolo 13;
f) emanazione di direttive ai Comuni in materia di concorso alle
spese per il rimpatrio delle salme di cittadini stranieri immigrati e di
loro familiari che versino in stato di bisogno, ai sensi dell’articolo 5;
g) promozione dell’alfabetizzazione e dell’accesso ai servizi educativi, ai sensi dell’articolo 14;
h) promozione di interventi di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell’articolo 15;
i) promozione di iniziative per l’inserimento lavorativo ed il sostegno
ad attività autonome ed imprenditoriali, ai sensi dell’articolo 16;
j) promozione di interventi d’integrazione e comunicazione interculturale e realizzazione degli interventi di ambito regionale di cui
all’articolo 17, comma 1, lettera d);
k) definizione dei criteri per la concessione di contributi alle associazioni, ai sensi dell’articolo 18;
l) promozione di iniziative per il volontario rientro nei Paesi d’origine, ai sensi dell’articolo 19.
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4. La Regione istituisce presso l’assessorato competente un
Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, in raccordo con gli
strumenti regionali di osservazione del mercato del lavoro e con la
Commissione regionale tripartita disciplinata dagli articoli 51 e 53,
comma 3, della legge regionale 30 giugno 2003 n. 12 (Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per
tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e
della formazione professionale, anche in integrazione tra loro). La
Regione, anche avvalendosi dell’Osservatorio regionale sul fenomeno
migratorio, svolge le seguenti funzioni:
a) predispone un rapporto annuale sulla presenza degli stranieri,
contenente anche l’analisi dell’evoluzione del fenomeno migratorio;
b) raccoglie ed elabora, in raccordo con analoghi Osservatori di ambito locale, dati ed informazioni utili nell’attività di monitoraggio dei
flussi migratori e della condizione degli stranieri presenti sul territorio regionale, con particolare riguardo alla valutazione delle politiche
regionali e locali per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri;
c) svolge attività di stima dei fabbisogni lavorativi, sentite le parti
sociali e gli Enti locali, ai fini di una corretta programmazione delle
politiche di accoglienza, nonché della indicazione annuale delle
quote necessarie al proprio territorio, con riferimento al triennio
successivo, anche al fine della definizione del rapporto previsto
all’art. 21 comma 4 ter del Testo Unico di cui al decreto legislativo n.
286 del 1998;
d) svolge attività di osservazione e monitoraggio, per quanto di competenza ed in raccordo con le Prefetture, del funzionamento dei centri istituiti ai sensi dell’articolo 14 del Testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998 e dell’articolo 1, comma 5 del decreto
legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo
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politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito dalla legge 28 febbraio 1990,
n. 39, e successive modifiche.
5. La Regione esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli Enti
locali inadempienti, secondo le modalità previste dalla disciplina
regionale vigente.
Art. 4
Funzioni delle Province
1. Le Province, ai fini dell’inserimento sociale dei cittadini stranieri
immigrati, svolgono le seguenti funzioni:
a) partecipano alla definizione ed attuazione dei piani di zona previsti dalla legge regionale n. 2 del 2003, in materia di interventi sociali rivolti a cittadini stranieri, con compiti di coordinamento, monitoraggio e predisposizione di specifici piani e di programmi provinciali per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri ai sensi dell’articolo 18, comma 3 della legge regionale n. 2 del 2003;
b) favoriscono la consultazione e la partecipazione alla vita sociale ed
istituzionale e l’esercizio dei diritti politici da parte dei cittadini stranieri immigrati;
c) concedono i contributi alle associazioni, ai sensi dell’articolo 18;
d) esercitano ogni altra funzione ad esse attribuita dalla presente
legge.
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Art. 5
Funzioni dei Comuni
1. I Comuni, ai fini dell’inserimento sociale dei cittadini stranieri
immigrati, attuano, in forma singola od associata, mediante associazioni intercomunali, comunità montane ed unioni di Comuni, disciplinate dalla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle
forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali), le
seguenti funzioni:
a) concorrono alla definizione del piano di investimento dei piani di
zona, in conformità alla legge regionale n. 2 del 2003, anche ai fini
dell’attuazione di quanto previsto al successivo articolo 10 in materia di politiche abitative;
b) favoriscono la consultazione e la partecipazione alla vita sociale ed
istituzionale e l’esercizio dei diritti politici, in ambito comunale o
zonale, da parte dei cittadini stranieri immigrati, anche attraverso l’istituzione degli organi di cui all’articolo 8;
c) programmano e realizzano, nell’ambito delle funzioni previste dall’articolo 15 della legge regionale n. 2 del 2003, i progetti d’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati;
d) concorrono alla realizzazione del programma di protezione ed
integrazione sociale di cui all’articolo 12;
e) concorrono alle spese sostenute per il rimpatrio degli stranieri
immigrati deceduti le cui famiglie versino in stato di bisogno, secondo modalità previste dai regolamenti comunali. Il concorso è garantito dal Comune di residenza oppure, in ragione dell’assenza di tale
condizione, dal Comune ove è avvenuto il decesso.
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2. In attuazione dei principi di cui al comma primo dell’articolo 118
della Costituzione, compete ai Comuni l’esercizio di ogni ulteriore
funzione concernente l’integrazione sociale dei cittadini stranieri
immigrati.
CAPO III
INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PARTECIPAZIONE
SOCIALE, ALLE MISURE CONTRO LA
DISCRIMINAZIONE, ALLE POLITICHE ABITATIVE,
ALL’INTEGRAZIONE SOCIALE,
ALL’ASSISTENZA SANITARIA
Art. 6
Consulta regionale per l’integrazione sociale
dei cittadini stranieri immigrati
1. La Giunta regionale, per coordinare gli interventi per l’immigrazione, anche in raccordo con i Consigli territoriali per l’immigrazione di cui all’articolo 3, comma 6 del Testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, si avvale di una Consulta che ha il compito di:
a) formulare proposte alla Giunta per l’adeguamento delle leggi e dei
provvedimenti regionali alle esigenze emergenti nell’ambito del
fenomeno migratorio;
b) formulare proposte e pareri sul programma triennale per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, nonché sugli altri
programmi regionali per gli aspetti che riguardano l’immigrazione;
c) supportare l’attività dell’Osservatorio regionale sul fenomeno
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migratorio, anche attraverso approfondimenti e sessioni tematiche;
d) avanzare proposte e pareri in ordine alle iniziative ed agli interventi regionali attuativi della presente legge;
e) supportare la Regione nell’attività di stima cui all’articolo 3
comma 4, lettera c);
f) esprimere parere su ogni altro argomento sottoposto dai competenti organi della Regione.
Art. 7
Composizione della Consulta regionale per l’integrazione sociale
dei cittadini stranieri immigrati
1. La Consulta regionale per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati è nominata con decreto del Presidente della Giunta
regionale ed è composta da:
a) l’Assessore regionale competente per materia che la presiede;
b) diciotto rappresentanti degli stranieri, di cui uno in funzione di
vice-presidente, individuati due per ciascuna provincia dell’EmiliaRomagna;
c) tre membri designati dalle organizzazioni imprenditoriali dei
datori di lavoro maggiormente rappresentative;
d) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative;
e) tre rappresentanti delle autonomie locali regionali, designati dalla
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Conferenza Regione-Autonomie locali dell’Emilia-Romagna, prevista
dall’articolo 25 della legge regionale n. 3 del 1999 e successive modifiche;
f) tre rappresentanti designati dalla Conferenza regionale del Terzo
settore, prevista dall’articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999;
g) un rappresentante dei Consigli territoriali per l’immigrazione istituiti ai sensi dell’articolo 3, comma 6 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, individuato su indicazione del
Ministero dell’interno;
h) un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale;
i) un rappresentante della Direzione regionale del lavoro.
2. I componenti la Consulta durano in carica fino alla scadenza del
Consiglio regionale.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento della
Consulta, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 23 e 24 della legge
regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi.
Disposizioni sull’organizzazione regionale).
4. La partecipazione alle sedute della Consulta é a titolo gratuito,
fatta eccezione per i membri di cui al comma 1, lettera b), per i quali
si applicano le disposizioni della legge regionale 18 marzo 1985, n. 8
(Modificazioni alle leggi regionali n. 49 del 15 dicembre 1977 e n. 23
del 21 agosto 1981, relative ai compensi e ai rimborsi spettanti ai
componenti di organi collegiali).
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Art. 8
Partecipazione e rappresentanza a livello locale
1. La Regione, per promuovere una effettiva partecipazione ed il protagonismo dei cittadini stranieri immigrati nella definizione delle
politiche pubbliche, favorisce la realizzazione di percorsi a livello
locale, con particolare attenzione all’equilibrio di genere ed alle aree
di provenienza e con particolare riferimento a forme di presenza nei
Consigli degli Enti locali, di rappresentanti di immigrati e, ove consentito, all’estensione del diritto di voto degli immigrati.
2. La Regione promuove altresì l’istituzione di Consulte provinciali,
zonali, comunali, anche in corrispondenza delle associazioni intercomunali, delle comunità montane e delle unioni di comuni disciplinate dalla legge regionale n. 11 del 2001, per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, promosse dagli Enti locali, anche
con la presenza delle parti sociali, dei soggetti del terzo settore, degli
organismi periferici dello Stato, delle Aziende unità sanitarie locali,
ed una rappresentanza a carattere elettivo per quanto attiene la componente dei cittadini stranieri immigrati.
Art. 9
Misure contro la discriminazione
1. Sulla base di quanto previsto dall’articolo 44, comma 12 del Testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ed in osservanza
dei decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva
2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica) e 9 luglio 2003, n. 216
(Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro), la Regione, avvalendosi della collaborazione delle Province, dei Comuni, delle asso[ 40 ]
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ciazioni di immigrati, dell’associazionismo, del volontariato e delle
parti sociali, esercita le funzioni di osservazione, monitoraggio, assistenza e consulenza legale per gli stranieri vittime delle discriminazioni, dirette ed indirette, per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché delle situazioni di grave sfruttamento di cui al successivo articolo 12.
2. La Regione, ai sensi del comma 1 del presente articolo e di quanto
previsto dall’articolo 21 della ‘Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea’, inerente la non discriminazione, istituisce un
Centro regionale sulle discriminazioni dotato di autonomia organizzativa, nell’ambito degli indirizzi del programma triennale per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati di cui all’articolo 3.
3. Regione, Province e Comuni, anche mediante l’attivazione del
Difensore civico, promuovono a livello locale azioni per garantire il
corretto svolgimento dei rapporti tra cittadini stranieri e pubbliche
amministrazioni, con particolare riguardo alla trasparenza, alla uniformità ed alla comprensione delle procedure.
4. Regione ed Enti locali programmano e realizzano iniziative per
agevolare l’effettiva possibilità di esercizio dei diritti di difesa e di
tutela legale dei cittadini stranieri immigrati.
5. La Regione, nell’ambito del programma triennale per l’integrazione dei cittadini stranieri immigrati, approva un piano regionale di
attuazione finalizzato alla definizione di azioni contro la discriminazione.
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Art. 10
Politiche abitative
1. La Regione e gli Enti locali, per sostenere interventi volti a favorire la ricerca di una soluzione abitativa anche a beneficio dei cittadini stranieri immigrati, promuovono e favoriscono:
a) la costituzione di agenzie per la casa con finalità sociali, ivi comprese le agenzie per la locazione previste dalla legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo), in grado di gestire alloggi e di svolgere anche un’azione di orientamento ed accompagnamento alla soluzione abitativa;
b) l’utilizzo ed il recupero del patrimonio edilizio esistente e disponibile, anche mediante la definizione di un sistema di garanzie e di
benefici fiscali, secondo quanto previsto dalle leggi in materia;
c) la realizzazione di interventi di facilitazione alla locazione ed al
credito per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa abitativa,
anche attraverso l’istituzione di appositi fondi di rotazione e garanzia.
2. La Regione concede ai soggetti e secondo le modalità previste dall’articolo 48 della legge regionale n. 2 del 2003, nonché ai soggetti
previsti dall’articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2001, contributi in conto capitale, per la realizzazione di centri di accoglienza e
alloggi secondo quanto previsto dall’articolo 40, commi 2, 3 e 4 del
Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.
3. I cittadini stranieri immigrati regolarmente soggiornanti nella
regione hanno diritto ad accedere in condizioni di parità agli alloggi
di edilizia residenziale pubblica, nonché di usufruire dei benefici per
l’acquisto, il recupero o la nuova costruzione della prima casa di abitazione, secondo quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2001,
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n. 24 (Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo).
4. La Regione, nell’ambito dei programmi di interventi edilizi previsti dalla legge regionale n. 24 del 2001, promuove l’attività dei soggetti attuatori che garantiscono condizioni di parità per l’accesso
all’uso od alla proprietà di alloggi da parte di cittadini stranieri immigrati.
5. La Regione, nell’ambito dei programmi di riqualificazione urbana
di cui alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di
riqualificazione urbana), e delle politiche territoriali per lo sviluppo
delle zone montane di cui alla legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2
(Legge per la montagna), promuove interventi di integrazione sociale rivolti a cittadini stranieri immigrati, in particolare nei Comuni
caratterizzati da una presenza di cittadini stranieri sensibilmente
superiore alla percentuale media della Regione Emilia-Romagna,
volti a rimuovere situazioni di forzata concentrazione insediativa ed
a realizzare interventi abitativi distribuiti sul territorio urbanizzato
ed integrati con le reti dei servizi.
Art. 11
Programmi provinciali per l’integrazione sociale
1. Per l’attuazione dei programmi provinciali di cui all’articolo 4,
comma 1, lettera a), la Regione eroga contributi nell’ambito delle
risorse di cui all’articolo 47 della legge regionale n. 2 del 2003.
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Art. 12
Programma di protezione ed integrazione sociale
1. La Regione e gli Enti locali promuovono, in conformità a quanto
previsto dall’articolo 18 del Testo unico di cui al decreto legislativo n.
286 del 1998 ed a quanto previsto dalla legge regionale n. 2 del 2003,
la realizzazione di programmi di protezione, assistenza ed integrazione sociale, rivolti alle vittime di situazioni di violenza o di grave
sfruttamento. A tal fine la Giunta regionale, nel rispetto del programma triennale per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri
immigrati, approva criteri e modalità di finanziamento, nonché indirizzi per i soggetti attuatori.
Art. 13
Assistenza sanitaria
1. Ai cittadini stranieri immigrati, che siano nelle condizioni previste agli articoli 34 e 35, comma 1, del Testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, sono garantiti gli interventi riguardanti
le attività sanitarie previste dai livelli essenziali di assistenza, nei termini e nelle modalità disciplinati dalle suddette norme nazionali.
2. Alle donne immigrate è garantita la parità di trattamento con le
cittadine italiane e la tutela sociale ai sensi della legislazione sui consultori familiari, promuovendo e sostenendo servizi socio-sanitari
attenti alle differenze culturali. E’ altresì garantita la tutela del minore, di età inferiore a diciotto anni, in conformità ai principi stabiliti
dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20
novembre 1989 e ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.
3. La Regione assicura nei confronti dei cittadini stranieri immigrati, non in regola con il permesso di soggiorno, in particolare, le prestazioni sanitarie di cura ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o
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comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio, e gli interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura ad
essi correlate a salvaguardia della salute individuale e collettiva, e
promuove interventi di prevenzione e riduzione del danno rispetto ai
comportamenti a rischio.
4. La Regione promuove, anche attraverso le Aziende sanitarie, lo sviluppo di interventi informativi destinati ai cittadini stranieri immigrati ed attività di mediazione interculturale in campo socio-sanitario, finalizzati ad assicurare gli elementi conoscitivi idonei per facilitare l’accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari.
5. Nell’ambito delle azioni di sostegno ai sistemi sanitari dei Paesi
indicati quali prioritari dal documento di indirizzo programmatico
triennale in materia di cooperazione internazionale di cui alla legge
regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e i paesi in via di transizione, la
solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace), la
Regione sviluppa lo scambio di esperienze professionali in campo
sanitario, anche mediante azioni di formazione ed erogazione di
borse di studio.
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CAPO IV
INTERVENTI IN MATERIA DI ACCESSO AI SERVIZI
EDUCATIVI PER L’INFANZIA, DIRITTO ALLO STUDIO,
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE,
INSERIMENTO LAVORATIVO, INTEGRAZIONE E
COMUNICAZIONE INTERCULTURALE
Art. 14
Accesso ai servizi educativi per l’infanzia e diritto allo studio
1. Ai minori presenti sul territorio regionale sono garantite pari condizioni di accesso ai servizi per l’infanzia, ai servizi scolastici ed agli
interventi previsti in materia di diritto allo studio dalla legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 (Diritto allo studio ed all’apprendimento
per tutta la vita. Abrogazione della legge regionale 25 maggio 1999,
n. 10).
2. La Regione, nell’ambito degli interventi di attuazione della legge
regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), promuove, in collaborazione con gli Enti
locali, la qualificazione del sistema dei servizi per la prima infanzia,
volti alla realizzazione della piena integrazione dei bambini e delle
loro famiglie, anche attraverso la reciproca valorizzazione delle culture di origine.
3. La Regione assume il tema dell’integrazione dei bambini stranieri
tra gli obiettivi prioritari delle linee orientative di qualificazione della
scuola dell’infanzia.
4. La Giunta regionale, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali e locali, nell’ambito del sistema scolastico regionale,
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promuove ed attua iniziative che favoriscano:
a) l’alfabetizzazione ed il perfezionamento della lingua italiana per
minori ed adulti;
b) l’educazione interculturale;
c) l’introduzione ed il perfezionamento della conoscenza delle lingue
e delle culture di origine dei cittadini stranieri immigrati.
Art. 15
Istruzione e formazione professionale
1. I cittadini stranieri immigrati, compresi i richiedenti asilo, hanno
diritto alla formazione professionale ed all’istruzione in condizioni di
parità con gli altri cittadini. La Regione, le Province ed i Comuni,
nell’ambito degli interventi previsti dalla normativa regionale in
dette materie, promuovono e favoriscono:
a) iniziative di informazione, di orientamento, di tirocinio, di formazione e di formazione continua, a favore dei cittadini stranieri immigrati, volte a consentire l’acquisizione di competenze e professionalità congruenti alla domanda del mercato del lavoro;
b) corsi di formazione per l’organizzazione delle attività delle associazioni formate da cittadini stranieri immigrati, regolarmente
iscritte ai registri di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34,
concernente “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n.
10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell’associazionismo)”;
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c) programmi per l’attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, ai sensi dell’articolo 23 del Testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998.
2. La Regione, al fine di assicurare l’effettivo accesso al sistema formativo, per quanto di competenza, opera per il riconoscimento e la
valorizzazione dei titoli, delle professionalità e delle iniziative finalizzate alla formazione qualificata nei Paesi di provenienza.
Art. 16
Inserimento lavorativo e sostegno ad attività autonome
ed imprenditoriali
1. I cittadini stranieri immigrati hanno diritto a condizioni di pari
opportunità nell’inserimento lavorativo e al sostegno ad attività
autonome ed imprenditoriali. La Regione e le Province, nell’ambito
delle competenze e degli interventi di politica del lavoro disciplinati
dalle leggi regionali, favoriscono l’inserimento lavorativo stabile dei
cittadini stranieri immigrati in forma di lavoro dipendente, autonomo ed imprenditoriale, anche mediante la qualificazione della rete
dei servizi per il lavoro e la formazione degli operatori.
2. La Regione e le Province sostengono attività promozionali e informative volte ad agevolare, per i cittadini stranieri immigrati, lo sviluppo di attività di tipo autonomo, anche imprenditoriale od in forma
cooperativa.
3. La Regione e le Province promuovono e sostengono la realizzazione di programmi sperimentali di intervento sociale finalizzati ad
affrontare congiuntamente il tema abitativo ed i percorsi di inserimento formativo e lavorativo. Tali programmi, promossi concordemente dalle parti sociali e dagli Enti locali territorialmente competenti, sono definiti tramite specifici accordi con i soggetti interessati
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che assumono obblighi per la loro realizzazione.
Art. 17
Interventi di integrazione e comunicazione interculturale
1. La Regione e gli Enti locali, ai fini dell’integrazione e dello sviluppo della comunicazione interculturale, promuovono:
a) la realizzazione ed il consolidamento di centri interculturali, intesi come luoghi di mediazione e di confronto tra culture, finalizzati a
favorire l’incontro e lo scambio tra soggetti di diversa provenienza,
nonché l’elaborazione e l’attuazione di iniziative per promuovere
l’integrazione sociale;
b) lo svolgimento di iniziative pubbliche di informazione sui temi
connessi all’immigrazione che favoriscano una corretta conoscenza
delle cause e degli aspetti reali del fenomeno migratorio;
c) la realizzazione di iniziative di tipo artistico, culturale e sportivo
finalizzate a valorizzare le culture dei paesi di origine ed a promuovere occasioni di socializzazione anche in ambito extralavorativo;
d) l’avvio od il sostegno di interventi di comunicazione interculturale in ambito regionale;
e) il consolidamento di competenze attinenti alla mediazione socioculturale, secondo la normativa regionale in materia di formazione
professionale, finalizzate alla individuazione ed alla valorizzazione di
una specifica professionalità volta a garantire sia la ricognizione dei
bisogni degli utenti, sia l’ottenimento di adeguate prestazioni da
parte dei servizi;
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f) la formazione degli operatori preposti alle relazioni con i cittadini
stranieri, finalizzata a garantire pari condizioni di accesso ai servizi.
Art. 18
Contributi ad associazioni per attività dedicate
ai cittadini stranieri immigrati
1. Le Province, per l’integrazione culturale e sociale dei cittadini
stranieri immigrati, esercitano le funzioni connesse alla concessione
di contributi per attività di carattere sociale, culturale ed assistenziale svolte da associazioni iscritte ai registri di cui alla legge regionale n. 34 del 2002 e da associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme
regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato”. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26).
Art. 19
Iniziative di rientro e reinserimento nei Paesi di origine
1. La Regione e gli Enti locali, tramite la partecipazione ai programmi di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e nell’ambito degli
interventi di attuazione della normativa regionale vigente in materia,
promuovono iniziative, anche con il sostegno di progetti imprenditoriali, che favoriscano il volontario rientro dei cittadini stranieri
immigrati nei Paesi d’origine.
2. La Regione e gli Enti locali, a tale fine, incentivano la formazione
per l’acquisizione od il perfezionamento delle necessarie professionalità, nell’ambito dell’attuazione della legislazione regionale in
materia di formazione professionale.
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CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 20
Clausola valutativa
1. Con cadenza triennale la Giunta regionale, avvalendosi
dell’Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, informa il
Consiglio regionale sull’attuazione della legge e sui risultati ottenuti nel migliorare il livello di integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. A tal fine la Giunta presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che risponda in modo documentato ai seguenti quesiti:
a) qual è stata l’evoluzione del fenomeno migratorio in EmiliaRomagna e come sono cambiate le condizioni di vita dei cittadini
stranieri immigrati;
b) qual è la situazione in termini di discriminazione e sfruttamento
di cittadini stranieri immigrati e quali interventi sono stati messi in
opera sul territorio regionale per contrastare e correggere tali fenomeni;
c) in che misura i cittadini stranieri immigrati hanno avuto accesso
ai servizi e ai contributi previsti dalla presente legge;
d) quali interventi sono stati attuati per incrementare la partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita pubblica locale e per
favorire la comunicazione tra le diverse identità culturali presenti
nel territorio;
e) quali sono le percezioni e gli atteggiamenti prevalenti tra i cittadini riguardo il fenomeno dell’immigrazione;
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f) quali sono le opinioni dei soggetti attuatori, nonché dei soggetti
che operano nel settore, circa l’efficacia degli interventi previsti dalla
legge.
2. Per le attività di raccolta ed analisi delle informazioni sono stanziate risorse adeguate.
Art. 21
Norme transitorie
1. Nelle more della costituzione della Consulta regionale per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, il programma
triennale di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), è approvato prescindendo dalle proposte ed osservazioni previsti all’articolo 6,
comma 1, lettera b).
2. In deroga a quanto previsto all’articolo 7, comma 2, in sede di
prima nomina, la Consulta regionale per l’integrazione sociale dei
cittadini stranieri immigrati resta in carica fino alla scadenza del
successivo mandato amministrativo rispetto a quello di approvazione della presente legge.
3. La Consulta regionale per l’emigrazione e l’immigrazione prevista
dal Titolo III della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 (Iniziative
regionali in favore dell’emigrazione e dell’immigrazione - Nuove
norme per l’istituzione della Consulta regionale dell’emigrazione e
dell’immigrazione) assume la denominazione di Consulta regionale
per l’emigrazione, in conformità a quanto previsto dall’articolo 22,
comma 13 della presente legge. Essa continua ad operare per le funzioni specifiche in materia di emigrazione, con la composizione
risultante dalle modifiche di cui all’articolo 22, comma 15, della presente legge senza la necessità di specifico rinnovo dei propri compo[ 52 ]
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nenti. Cessa dalla carica il componente del Comitato esecutivo eletto in rappresentanza degli immigrati. Entro sei mesi dall’entrata in
vigore della presente legge la Consulta provvede alla sostituzione di
detto componente.
4. Ai procedimenti riferiti a cittadini stranieri immigrati, non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale n. 14 del
1990 nel testo previgente le modifiche ed abrogazioni apportate dalla
presente legge.
Art. 22
Modifiche alla legge regionale n. 14 del 1990
1. Il titolo della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 (Iniziative
regionali in favore dell’emigrazione e dell’immigrazione - Nuove
norme per l’istituzione della Consulta regionale dell’emigrazione e
dell’immigrazione) è così modificato: ‘Iniziative regionali in favore
dell’emigrazione e norme per l’istituzione della Consulta regionale
dell’emigrazione’.
2. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale n. 14 del 1990 è
sostituito dal seguente:
“1. La Regione concorre con la presente legge a tutelare, sotto il
profilo economico, sociale e culturale e nel quadro della programmazione regionale, coordinandosi con eventuali iniziative degli
Enti locali, gli emigrati ed i loro familiari.”.
3. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 14
del 1990 è così sostituita:
“c) interventi di promozione di studi storici ed economico-sociali
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sul fenomeno dell’emigrazione.”.
4. L’articolo 5 della legge regionale n. 14 del 1990 è sostituito dal
seguente:
Art. 5 - Interventi socio-assistenziali
1. Gli interventi di assistenza sociale in favore dei destinatari della
presente legge sono disciplinati dalla legge regionale 12 marzo
2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali).
2. La Giunta regionale emana altresì disposizioni ai Comuni affinché provvedano, a titolo di anticipazione in favore degli emigrati
che versino in stato di bisogno:
a) al concorso alle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie,
sostenute per il definitivo rientro proprio e dei propri familiari in
un Comune dell’Emilia-Romagna;
b) al concorso alle spese sostenute per la traslazione in EmiliaRomagna di salme di emigrati o di loro familiari, ove il costo non
gravi già su istituzioni od enti pubblici.
3. I Comuni garantiscono altresì in favore degli emigrati le informazioni necessarie, anche attraverso le indicazioni delle opportune procedure, per un corretto e sollecito approccio con la pubblica
amministrazione e per una effettiva parità di opportunità con i cittadini residenti.
4. La Giunta regionale liquida ai Comuni, su presentazione di rendiconti, i contributi anticipati ai sensi del comma 2 del presente
articolo”.
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5. L’articolo 8 della legge regionale n. 14 del 1990 è sostituito dal
seguente:
Art. 8 - Formazione e riqualificazione professionale
1. Gli interventi formativi, previsti dalla normativa regionale in
materia di formazione professionale sono indirizzati anche alla
qualificazione o riqualificazione degli emigrati rientrati definitivamente in patria.”.
6. L’articolo 9 della legge regionale n. 14 del 1990 è sostituito dal
seguente:
Art. 9 - Interventi per il diritto allo studio
1. Al fine di facilitare l’inserimento scolastico e formativo dei figli
degli emigrati rientrati, la Regione, nel quadro della vigente normativa regionale, promuove, per gli emigrati, corsi di recupero linguistico e di reinserimento scolastico.
2. Per favorire il reinserimento degli emigrati rientrati la Giunta
regionale promuove corsi di alfabetizzazione, di recupero linguistico e di lingua italiana per gli adulti.
3. La Giunta regionale può istituire inoltre, in assenza di analoghi
contributi o provvidenze, assegni di studio a favore dei figli degli
emiliano-romagnoli in stato di bisogno nonché degli orfani residenti all’estero per la frequenza in Italia di scuole appartenenti al
sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10
marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul
diritto allo studio e all’istruzione) e di corsi universitari, nonché
borse di studio per la frequenza di corsi di specializzazione anche
post-universitari”.
7. L’articolo 10 della legge regionale n. 14 del 1990 è sostituito dal
seguente:
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Art. 10 - Provvidenze in materia di edilizia residenziale
1. Sono estesi agli emigrati che rientrano in Emilia-Romagna i benefici, sia in conto interessi che in conto capitale, previsti dalle leggi
vigenti per l’acquisto, il recupero o la nuova costruzione della
prima casa di abitazione. L’erogazione di detti benefici ai cittadini
emigrati è subordinata all’acquisizione della residenza in un
comune della regione.
2. I bandi di concorso e gli altri provvedimenti emanati in attuazione di norme vigenti, in materia di edilizia residenziale, possono
stabilire punteggi aggiuntivi o condizioni di priorità a favore dei
sopraindicati soggetti.
3. Gli enti competenti devono dare notizia dei provvedimenti di cui
ai commi precedenti attraverso la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione e mediante l’invio ai Consolati italiani all’estero ed alle associazioni di emigrati emiliano-romagnoli.”.
8. Nell’articolo 12 della legge regionale n. 14 del 1990 sono soppresse le parole “e gli immigrati”.
9. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 14 del 1990 è soppressa l’espressione “o da immigrati”.
10. Al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale n. 14 del 1990
sono soppresse le parole “e/o immigrati extracomunitari”.
11. L’articolo 17 della legge regionale n. 14 del 1990 è sostituito dal
seguente:
Art. 17 - Interventi a sostegno di attività od iniziative di enti,
associazioni e istituzioni
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consi[ 56 ]
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liare, allo scopo di provvedere a sostenere le attività di carattere
sociale, culturale ed assistenziale svolte da enti pubblici, nonché
associazioni, organizzazioni ed istituzioni private senza fini di
lucro, che abbiano una sede permanente nel territorio regionale e
che operino da almeno cinque anni, con carattere di continuità e
specificità, a favore degli emigrati emiliano-romagnoli e delle loro
famiglie, può concedere contributi per lo svolgimento di dette attività.
2. I contributi sono concessi sulla base di programmi annuali delle
iniziative da realizzare. I soggetti destinatari sono tenuti a presentare, a consuntivo, la documentazione comprovante l’effettivo
svolgimento dell’attività ammessa a contributo.
3. La Regione Emilia-Romagna favorisce la realizzazione di iniziative promosse da organizzazioni non governative, nonché attività
rivolte alla crescita di una cultura della cooperazione internazionale.
4. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale dell’emigrazione, emana direttive per la concessione di contributi di cui al
presente articolo”.
12. La rubrica del Titolo III della legge regionale n. 14 del 1990 è così
sostituita: “Consulta regionale dell’emigrazione”.
13. La rubrica dell’articolo 20 della legge regionale n. 14 del 1990 è
così sostituita: “Consulta regionale dell’emigrazione”.
14. All’alinea del comma 1 dell’articolo 20, nonché nelle successive
lettere e) e g) del medesimo comma è soppressa l’espressione “e l’immigrazione”.
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15. L’articolo 21 della legge regionale n. 14 del 1990 è così sostituito:
Art. 21 - Composizione della Consulta
1. La Consulta regionale dell’emigrazione è costituita con decreto
del Presidente della Giunta regionale. E’ presieduta da un
Assessore o da persona designata dalla Giunta regionale, anche al
di fuori del proprio seno. Le funzioni di segretario sono svolte da
un collaboratore regionale. La Consulta è composta da:
a) i tre componenti l’Ufficio di Presidenza della Commissione consiliare regionale competente;
b) un rappresentante per ogni Consulta provinciale dell’emigrazione designato dalle Consulte medesime;
c) cinque esperti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a
tre;
d) dieci rappresentanti delle organizzazioni ed associazioni,
anche di volontariato, a carattere nazionale, che abbiano una sede
permanente nel territorio regionale e che operino con specificità e
continuità da almeno tre anni in Italia ed all’estero a favore degli
emigrati emiliano-romagnoli e delle loro famiglie;
e) venti rappresentanti degli emiliano-romagnoli, residenti stabilmente all’estero, dei quali almeno cinque giovani, proposti dalle
associazioni di corregionali esistenti all’estero, tenuto conto della
consistenza numerica, della dislocazione geografica e dell’attività
svolta dalle associazioni medesime;
f) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
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g) cinque rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza
sociale che assistono gli emigrati ed i loro familiari e che operano
in campo nazionale e regionale od abbiano uffici all’estero;
h) un rappresentante designato dall’Unioncamere regionale;
i) un rappresentante dell’APT (Azienda di promozione turistica
regionale);
l) un rappresentante designato dall’Ufficio regionale del lavoro;
m) un rappresentante designato da ciascuna delle Università della
regione;
n) un rappresentante designato da ciascuna Azienda per il diritto
allo studio universitario della regione;
o) il Sovrintendente scolastico della regione o un suo delegato”.
16. L’articolo 23 della legge regionale n. 14 del 1990 è sostituito dal
seguente:
Art. 23 - Comitato esecutivo della Consulta e suoi compiti
1. Il Comitato esecutivo previsto dall’articolo 22, comma 8, è composto dal Presidente della Consulta dell’emigrazione, che lo presiede, e da otto membri, eletti dalla Consulta secondo le modalità
previste dal regolamento, di cui almeno uno in rappresentanza
degli emiliano-romagnoli all’estero.
2. Il Comitato esecutivo svolge le seguenti funzioni:
a) delibera la convocazione straordinaria delle riunioni della
Consulta, predisponendone l’ordine del giorno ed esprime il pro[ 59 ]
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prio parere sulla partecipazione alle sedute della Consulta dei soggetti di cui all’articolo 22, comma 6;
b) collabora con il Presidente della Consulta per l’applicazione e
per la realizzazione dei programmi e delle iniziative concernenti
l’emigrazione;
c) formula proposte ed esprime pareri alla Giunta, in ordine agli
atti amministrativi concernenti l’applicazione della presente legge
e, in via d’urgenza, può esprimere pareri richiesti alla Consulta,
salvo riferirne alla stessa nella sua prima successiva seduta.
3. Per lo svolgimento dell’attività istruttoria e propositiva nell’ambito dei compiti della Consulta, il Comitato esecutivo può avvalersi di consulenti od esperti esterni o di gruppi di lavoro interdisciplinari.
4. La durata del Comitato coincide con quella della Consulta.
5. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della Consulta”.
Art. 23
Abrogazioni di disposizioni della legge regionale n. 14 del 1990
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni contenute nella legge
regionale n. 14 del 1990:
a) gli articoli 6, 14 e 23 bis;
b) il comma 8 dell’articolo 3, il comma 4 dell’articolo 7, i commi 2 e
3 dell’articolo 22, il comma 10 dell’articolo 24;
c) la lettera c) del comma 2 dell’articolo 1, la lettera c) del comma 1
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dell’articolo 3, la lettera l) del comma 1 dell’articolo 20.
Art. 24
Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 2
del 2003 è sostituita dalla seguente:
“c) gli stranieri, gli apolidi, regolarmente soggiornanti ai sensi
della normativa statale, nonché i minori stranieri o apolidi”.
Art. 25
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, ascrivibili alle singole leggi di settore, si fa fronte con i fondi stanziati nelle
unità previsionali di base e nei relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modifiche che si rendessero necessarie od istituendo apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di
quanto disposto dall’articolo 37 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione delle ll.rr. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
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