Realizzato da Anna Letizia e Giulia Tammaro, Area Metropolitana Cisl Napoli Da sempre la Cisl è impegnata a dare voce, rappresentanza e tutela alle donne, con l'obiettivo di promuovere, sostenere e consolidare politiche attive di inclusione sociale che salvaguardino le lavoratrici da eventi discriminatori promuovendo politiche di pari opportunità e rimuovendo gli ostacoli che, di fatto, ne impediscono la realizzazione. Nascono pertanto sui territori i Coordinamenti Donne della Cisl finalizzati a: • favorire l'occupazione eliminando le disparità nell'accesso al lavoro e nello sviluppo delle carriere, garantendo il superamento delle condizioni negative che determinano ineguaglianza tra i lavoratori, promuovendo percorsi di inserimento professionali dedicati alle donne, • promuovere politiche di democrazia partecipativa per eludere rischi di esclusione sociale, • migliorare i sistemi di protezione sociale per diminuire il rischio di povertà e di emarginazione • combattere la discriminazione multipla, in particolare nei confronti dell'età, del genere e delle appartenenze nazionali ed etniche, • abbattere tutte le forme di violenza in particolare quelle basate sul genere All’interno dell’organizzazione territoriale il Coordinamento Donne della Cisl riunisce le Coordinatrici appartenenti alle federazioni presenti sul territorio della Provincia di Napoli Invita Tutte le “persone interessate” (senza farne una questione di genere) a partecipare ai lavori del Coordinamento Invia in posta elettronica la documentazione proveniente dal Dipartimento Nazionale Organizza gruppi di lavoro, seminari, lo sportello donna e lo sportello antiviolenza, stipula protocolli d’intesa con enti e associazioni sulle tematiche di genere, produce opuscoli informativi etc. Elenco Normativa Maternità/Paternità Decreto Legislativo n. 151/2001 Testo Unico Maternità/Paternità Decreto del Presidente della Repubblica n. 1026/1976 Regolamento di esecuzione del Testo Unico Maternità/Paternità Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 149/2007 Detrazioni carichi di famiglia Legge 53/2000 Congedi parentali Legge 1204/1971 Tutela Lavoratrici Madri Decreto Legislativo n. 119/2011Riordino della normativa in materia di congedi, aspettative, permessi Legge 92/2012 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro Legge 184/1983 Disciplina adozione e affidamento del minore Legge 476/1998 Ratifica ed esecuzione Convenzione Aja sulla tutela dei minori e cooperazione internazionale Circolare INPS 8/2003 Disposizioni attuative Legge 53/2000 Astensione facoltativa, riposi orari, astensione obbligatoria Circolare INPS 128/2003 Permessi 104 disposizioni varie Circolare INPS 40/2013 Congedo obbligatorio e facoltativo padre Circolare INPS 109/2000 Congedi parentali Circolare INPS 112/2009 Riposo giornalieri padre Circolare INPS 95bis/2006 Riposi giornalieri, specificazioni Circolare INPS 35/2012 Opzione donna Messaggio INPS n. 569/2001 Parto gemellare Sentenza Corte Cassazione n. 116 /2011 Parto prematuro e congedo obbligatorio maternità Decreto Ministero Lavoro e Politiche Sociali n. 37/2013 Congedo obbligatorio padre MODULISTICA INPS http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=107&bi=11&link=MODULI SR01Domanda di congedo di maternità-paternità (astensione obbligatoria) SR23Domanda di congedo parentale (astensione facoltativa) Domanda riposi giornalieri mamma (allattamento) SR 90 Domanda di riposi giornalieri papà (allattamento) Domanda maternità anticipata(fac-simile) SR 136 Congedo paternità obbligatorio/facoltativo (Legge Fornero) Domanda di congedo per malattia figlio SR16Domanda lavoratori dipendenti assegno nucleo familiare SR03Richiesta di autorizzazione ad inserire determinati familiari nel nucleo SR61Dichiarazione riconoscimento nucleo familiare numeroso SR65Dichiarazione del genitore naturale convivente con i figli AP35 Domanda di riscatto periodi aspettativa per gravi motivi familiari Normativa Disabilità Legge n. 104/1992 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate Legge n. 183/2010 Deleghe al Governo in materia diverse tra cui aspettativa e permessi D. Lgsl. 151/2001 Testo unico maternità e paternità D. Lgsl. 119/2011 Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. Decreto 90/2014 Circolare Ministero del Lavoro n. 28/1993, accertamento provvisorio situazione di gravità Circolare INPS n. 45/2011 Permessi ex art. 33 L. 104/1992 Circolare INPSn. 53/2008 Validità accertamento provvisorio Circolare INPS n. 32/2006 Modifica alla disciplina in materia di congedi e permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità Circolare INPS 133/ 2000 Benefici a favore delle persone handicappate Circolare INPS 155/2010 modifiche materia permessi e assistenza portatori di handicap Circolare INPS 182/1997 Ricorsi avverso esito accertamento situazione di gravità Circolare INPS 37/1999 Permessi art. 33 L. 104/1992. Disposizioni varie Messaggio INPS 16866/2007 Frazionabilità dei permessi art. 33 L.104/1992; calcolo monte ore Messaggio 13032/2005 Permessi L. 104/1992, tredicesima mensilità e ferie MODULISTICAINPS http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=107&bi=11&link=MODULI SR64 domanda di congedo straordinario per assistere il coniuge disabile in situazione di gravità SR86 domanda di congedo straordinario per assistere il genitore disabile in situazione di gravità SR11 domanda di congedo straordinario per assistere il fratello o la sorella disabile in situazione di gravità SR10 domanda di congedo straordinario per assistere figli o affidati disabili in situazione di gravità SR09 domanda di permessi per il lavoratore disabile in situazione di gravità SR08 domanda di permessi per l’assistenza ai familiari in situazione di gravità CONTATTI www.cislcampania.it per ogni altra informazione e per cercare la struttura territoriale più vicina www.inas.it per cercare lo sportello del patronato più comodo sul territorio www.inps.it per effettuare l’inserimento telematico dei benefici economici legati alla maternità e paternità www.lavoro.gov.it MATERNITA’ E TUTELA DELLA SALUTE Le comunicazioni all’azienda e all’INPS Per le lavoratrici in stato di gravidanza è opportuno verificare, insieme al proprio rappresentante sindacale CISL, se il regolamento aziendale prevede di dover dare apposite comunicazioni attraverso modulistica interna. La richiesta delle prestazioni a beneficio della maternità/paternità a carico dell’INPS deve essere inserita in via telematica tramite il sito dell’INPS con apposito PIN personale. Inserendo il PIN il menù dei servizi si personalizzerà sulle prestazioni alle quali la madre o il padre hanno diritto di accedere e obbligo di richiedere online. Nella sezione “ RICHIESTA PIN ONLINE” del sito INPS sono contenute tutte le spiegazioni relative alle procedure per la richiesta, l’attivazione o il ripristino del PIN. ATTENZIONE: Il certificato medico di gravidanza ed ogni altra certificazione medico sanitaria richiesta per l’erogazione delle prestazioni economiche di maternità/paternità deve essere presentata in originale alla Struttura Inps competente, allo sportello oppure a mezzo raccomandata postale in busta chiusa. Sulla busta contenente la certificazione è utile apporre: • • il numero di protocollo rilasciato dalla procedura di invio online la dicitura "documentazione domanda di maternità/paternità – certificazione medico sanitaria" (ai fini della legge sulla privacy). Tutela della salute della madre lavoratrice (artt. 6-15 T.U. Maternità/Paternità) La legge nel periodo della gravidanza e subito dopo il parto prevede particolari tutele per la futura e neo-mamma; in particolare, durante la gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto, la collega non può essere adibita al trasporto e sollevamento di pesi e a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. Durante questo periodo la lavoratrice deve essere adibita ad altre mansioni con mantenimento di retribuzione e qualifica.È una prescrizione non derogabile. Infatti, se la natura del lavoro è tale da non rendere possibile l’adempimento di questa prescrizione,la Direzione Territoriale del lavoro (DTL) dispone l’interdizione anticipata o prorogata dal lavoro per tutto il periodo fino ai 7 mesi successivi al parto (art. 17 T.U. Maternità/Paternità). La legge tutela la salute della mamma lavoratrice ma anche le esigenze e la salute del bambino.Infatti prescrive il divieto di adibire la lavoratrice che allatta ad attività che comportino rischio di contaminazione; nonchè il divieto di lavoro notturno sino al raggiungimento di un anno di vita del bambino. Uguali tutele si applicano a coloro che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età. Permessi per visita medica: controlli prenatali (art. 14 T.U. Maternità/Paternità) La collega in attesa ha diritto a permessi retribuiti per effettuare esami prenatali, accertamenti clinici o visite specialistiche. COSA FARE, COME FARE: è sufficiente presentare al datore di lavoro prima di utilizzare il permesso per controlli prenatali la prescrizione dell’esame/visita e dopo la documentazione attestante la data e l’ora dell’esame/visita effettuato/a. ATTENZIONE: non sono previsti permessi per i corsi di preparazione al parto. Divieto di licenziamento (art. 54 T.U. Maternità/Paternità) Per tutto il periodo che va dall’ inizio della gravidanza (data attestata da certificato medico) e fino al compimento del primo anno di vita del bambino la collega non può essere licenziata se non per: colpa grave, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro; cessazione attività dell’azienda scadenza del contratto di lavoro esito negativo del periodo di prova in essere. La legge pone alcune tutele in materia di divieto di licenziamento anche nei casi di morte del bambino. Il divieto si estende per tre mesi dal momento dell’interruzione della gravidanza se è avvenuta successivamente al sesto mese in caso di morte del bambino alla nascita in caso morte del bambino durante il congedo di maternità. Il divieto di licenziamento si estende per i dieci giornisuccessivi alla morte del bambino avvenuta dopo il congedo di maternità e prima dell’anno di vita. ATTENZIONE: In caso di fruizione del congedo di paternità, al padre lavoratore spettano le stesse protezioni. Il divieto opera anche quando il datore di lavoro non sia stato messo preventivamente al corrente dello stato di gravidanza. Ha diritto al ripristino del rapporto di lavoro la lavoratrice che presenta certificato medico dal quale risulta che era in stato di gravidanza al momento del licenziamento. Il licenziamento posto in violazione del divieto è nullo e deve essere impugnato entro 60 giorni dalla data di comunicazione. In caso di maternità in vitro è nullo il licenziamento di una dipendente che si assenta dal posto di lavoro perché è in uno stadio avanzato di fecondazione in vitro in quanto si violerebbe il principio di parità fra uomo e donna. In questo senso si è espressa la Corte di Giustizia Europea (C 506/2006). CONSIGLIO: i colleghi che ricevono contestazione disciplinare o direttamente lettera di licenziamento devono sempre rivolgersi alle strutture sindacali CISL e l’ufficio legale della Federazione, in merito alle successive azioni da intraprendere. Sempre, in questi casi, è sconsigliato e pericoloso il “fai da te”. La collega o il collega illegittimamente licenziata/o avrà diritto al ripristino del rapporto di lavoro; ad ottenere il risarcimento del danno consistente nel pagamento delle retribuzioni successive alla data di cessazione del rapporto; a ottenere il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali; oppure al cd. diritto di opzione, ossia la possibilità di scegliere, in luogo della reintegra nel proprio posto di lavoro, il pagamento di un'indennità pari a quindici mensilità. Le sopra citate tutele valgono anche in caso di adozione e affidamento. Dimissioni (art. 55 T.U. Maternità/Paternità) Nei casi di: risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o di richiesta di dimissioni presentate dalla collega durante il periodo di gravidanza ovvero di richiesta di dimissioni presentate dalla collega o dal collega durante i primi tre anni di vita del bambino o di richiesta di dimissioni presentate nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento è prevista la convalida del servizio ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competente per territorio. ATTENZIONE: la norma si applica anche se a presentare le dimissioni è il padre che fruisce del congedo di paternità. L'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro è sospensivamente condizionata a detta convalida. Inoltre la legge stabilisce che,in caso di dimissioni presentate durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, si ha diritto comunque diritto alle indennità previste dalle disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. ATTENZIONE: Stessa tutela è prevista per il padre che ha usufruito del congedo di paternità. Nel caso di dimissioni durante questo periodo non vige l’obbligo di preavviso. Diritto al rientro (art. 56 T.U. Maternità/Paternità) Durante il congedo di maternità la collega ha diritto a conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinunci, al termine del congedo ha diritto di rientrare nella stessa unità produttiva alla quale era assegnata prima del periodo di maternità o, comunque, in altra del medesimo comune e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino. Ha altresì diritto di essere adibita alle stesse mansioni precedentemente svolte ovvero a mansioni equivalenti. ATTENZIONE: tali tutele si applicano anche in caso di adozione ed affidamento ed, altresì, si estendono al lavoratore che abbia fruito del congedo di paternità. In caso di trasferimento illegittimo lo stesso va impugnato tassativamente entro 60 giorni dalla comunicazione, a pena di decadenza del diritto all’impugnazione. CONSIGLIO: i colleghi che subiscono un trasferimento illegittimo devono sempre rivolgersi tempestivamente al proprio rappresentante sindacale CISL o alla struttura sindacale CISL per le successive azioni da intraprendere. Sempre, in questi casi, è sconsigliato e pericoloso il “fai da te”. CONGEDI MATERNITA’ E PATERNITA’ Divieto di adibire al lavoro le donne (art. 16 T.U. Maternità/Paternità) Il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro in caso di maternità è di circa cinque mesi in totale. Questo periodo è computato nell’anzianità di servizio ed è valido a tutti gli effetti, compresa la maturazione dell’anzianità di servizio, delle ferie e delle mensilità aggiuntive, tredicesima mensilità e del TFR. Al rientro dall’astensione obbligatoria le madri, anche adottive o affidatarie, hanno diritto ad essere collocate nella stessa unità produttiva in cui erano occupate e di rimanervi sino al compimento di un anno di età del bambino. Hanno inoltre diritto di essere adibite alle stesse o equivalenti mansioni da ultimo svolte. La lavoratrice ha diritto da parte dell’Ente Previdenziale ad una indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione compresi i ratei e le mensilità aggiuntive. In base al CCNL di riferimento è possibile un’ integrazione alla percentuale di indennità prevista dall’Inps fino al 100% ( è così in tutti i contratti nazionali del nostro settore). Questi (circa) cinque mesi in totale sono così articolati: Prima del parto: 2 mesi precedenti la data presunta del parto e il giorno del parto. Ove il parto avvenga oltre la data presunta, l'astensione si estenderà per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto (art. 16 T.U. Maternità/Paternità); possono inoltre essere disposti eventuali periodi di interdizione anticipata dall’ASL, in caso di gravi complicanze della gravidanza o quando le condizioni di lavoro siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino, la futura mamma può optare per la c.d. “flessibilità dell’astensione”, lavorando fino ad 1 mese prima della data presunta del parto ed astenendosi dal lavoro nei quattro mesi successivi al parto. In questo caso, deve essere presentata, entro il settimo mese di gravidanza, domanda all'Inps con allegati certificati medici attestanti l'assenza di potenziale nocumento alla salute della madre e del bambino (art. 20 T.U. Maternità/Paternità). ATTENZIONE: il divieto di adibire al lavoro le donne è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto, nel caso in cui le lavoratrici siano occupate in lavori (determinati con decreto dal Ministro del Lavoro) che, in relazione allo stato avanzato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli (art. 17 T.U. Maternità/Paternità); possono inoltre essere disposti eventuali periodi di interdizione anticipata dalla DTL in caso di mansioni incompatibili con lo stato di gravidanza o quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino (art. 17 T.U. Maternità/Paternità); COSA FARE, COME FARE: Prima dell'inizio del congedo di maternità deve essere consegnato al datore di lavoro e all' INPS il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione. Il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato all' INPS esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia. Entro 30 giorni dal parto deve essere presentato al datore di lavoro ed ad all’INPS, il certificato attestante la nascita del figlio ovvero la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto (art. 21 T.U. Maternità/Paternità). CONSIGLIO: i colleghi che sono iscritti a casse di assistenza o sono intestatari di polizze sanitarie derivanti da contratti integrativi si rivolgano al proprio rappresentante sindacale/sede CISL o la per la compilazione dei moduli relativi all’iscrizione del neonato. Così da rispettare le tempistiche previste dalla forma di assistenza sanitaria in essere presso la propria azienda ed evitare esborsi o incorrere nell’impossibilità di un’iscrizione tardiva. Coloro che hanno i requisiti per beneficiare dell’assegno nucleo familiare devono presentare domanda all’azienda su modello ANF/DIP SR 16. Dopo il parto i 3 mesi successivi al parto. Qualora il parto avvenga oltre la data presunta, il periodo di astensione obbligatoria post partum decorre dalla data effettiva della nascita del bambino (art. 16 T.U. Maternità/Paternità); se la neo mamma ha optato per la c.d. “flessibilità dell’astensione” i mesi di astensione obbligatoria dopo il parto da 3 diventano 4; qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta,i giorni non goduti prima del parto si aggiungono ai tre mesi di astensione post partum (art. 16 T.U. Maternità/Paternità); Parto gemellare La durata del congedo di maternità non varia (Messaggio INPS 569/2001). Parto prematuro con ricovero ospedaliero (Sentenza Corte Costituzionale n. 116 del 07/04/2011) La futura mamma può differire in tutto o in parte la fruizione del congedo post partuma partire dall’ingresso del neonato nella casa familiare (coincidente con la data delle dimissioni del neonato stesso), recandosi al lavoro nel periodo intercorrente fra la data del parto e le dimissioni dall’ospedale del bambino. Tale facoltà può essere esercitata compatibilmente con le condizioni di salute della mamma che, per poter riprendere l’attività lavorativa, deve presentare certificazione medica attestante la compatibilità delle proprie condizioni di salute con la ripresa dell’attività lavorativa. Interruzione di gravidanza (art. 19 T.U. Maternità/Paternità ed art. 12 D.P.R. 1026/1976) L’interruzione della gravidanza viene considerata come parto o come malattia: se l’interruzione si verifica entro il centottantesimo giorno dall’inizio, si applica la normativa della malattia: non spetta l'astensione obbligatoria post partum; se l’interruzione si verifica dal centottantesimo giorno in avanti è considerata parto a tutti gli effetti e, quindi, la collega ha diritto di astenersi dal lavoro per i tre mesi successivi all’interruzione. In caso di interruzione della gravidanza successiva al centottantesimo giorno nonché nel caso di decesso del bambino alla nascita o durante il periodo di congedo, la collega ha facoltà di riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa con preavviso di dieci giorni e consegna delle relative certificazioni mediche (art. 16, comma 1 bis, T.U. Maternità/Paternità) Adozione o Affidamento (art. 26 T.U. Maternità/Paternità) ADOZIONI NAZIONALI:il congedo di maternità spetta per i cinque mesi successivi all'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato/affidato. ADOZIONI INTERNAZIONALI:ferma restando in cinque mesi la durata complessiva del congedo, lo stesso può essere fruito: prima dell’ingresso del minore adottato/affidato in Italia durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva ovvero entro i cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia. Per i periodi di permanenza all’estero, in alternativa totale o parziale al congedo di cui sopra, è possibile usufruire di un congedo non retribuito né indennizzato. AFFIDAMENTO: spetta un congedo di tre mesi da fruire anche in modo frazionato entro l’arco temporale dei cinque mesi dalla data di affidamento del minore. ATTENZIONE: Il congedo non richiesto dalla mamma spetta, alle medesime condizioni, al padre lavoratore (Art. 31 T.U. Maternità/Paternità) ATTENZIONE: l’inserimento del minore in “comunità di tipo familiare” non è equiparabile all’ affidamento (circolare INPS 8/2003), dunque per l’inserimento del minore in famiglia non sono previste le tutele e le indennità economiche di maternità e paternità. Il congedo di paternità (art. 28 T.U. Maternità/Paternità) È possibile fruire del congedo di paternità: in caso di morte o di grave infermità della madre; di abbandono o di affidamento esclusivo del bambino al padre. La sua durata è pari a quella del congedo di maternità ovvero alla parte residua non fruita dalla madre. In caso di adozione o affidamento di minori, il congedo di paternità spetta in caso la mamma rinunci al congedo che le spetta in tutto o in parte, in quest’ultimo caso il congedo di paternità ha durata corrispondente alla parte non goduta dalla madre. In caso di madre non lavoratrice, il congedo di paternità termina al terzo mese dopo il parto. In caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura ospedaliera, il congedo di paternità può essere differito, in tutto o in parte, alla data di ingresso del bambino nella casa familiare. In via sperimentale per il triennio 2013-2015, la Legge 92/2012 c.d. “Legge Fornero” ha introdotto per il padre lavoratore: Congedo obbligatorio:entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, il padre ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un giorno.Tale obbligo può essere fruito anche durante il periodo di astensione obbligatoria post partum della madre. ATTENZIONE: L'indennità riconosciuta è pari al 100% della retribuzione (L. 92/2012, art. 4, comma 24, lett a). Congedo facoltativo: entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, il padre può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre che vedrà scalati i giorni, corrispondenti a quelli fruiti dal padre, dal periodo di astensione obbligatoria a lei spettante. ATTENZIONE: anche in questo caso al padre è riconosciuta un'indennità pari al 100% della retribuzione (L. 92/2012, art. 4, comma 24). La durata del congedo di paternità obbligatorio e facoltativo ex Legge Fornero non subisce variazioni nei casi di parto plurimo. CONGEDI PARENTALI (art. 32 e 34 T.U. Maternità/Paternità ) Diritto di astensione La legge conferisce a ciascun genitore, nei primi otto anni di vita del bambino, il diritto di astenersi dal lavoro per un certo periodo. Tale periodo viene definito congedo parentale o astensione facoltativa. Se l’astensione è stata utilizzata entro i tre anni di vita del bambino, per un periodo massimo di sei mesi, spetta la retribuzione nella misura del 30% a carico dell’INPS, esclusi i ratei e le mensilità aggiuntive. Questo periodo di congedo è computato nell’anzianità di servizio e ai fini del TFR; sono esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità. ATTENZIONE: L’indennità, superato il periodo successivo ai primi 6 mesi utilizzati da entrambi i genitori e per quelli compresi tra i 3 e gli 8 anni, è riconosciuta solo se il reddito annuo del richiedente è inferiore a 2.5 volte il trattamento minimo pensionistico che, per l’anno 2014 è stato fissato in 16.924,85 euro annui. La legge stabilisce i limiti massimi di fruibilità del congedo parentale. Essi variano a seconda che i genitori siano entrambi, uno solo dei due o nessuno dei due lavoratori dipendenti. Per semplicità di consultazione abbiamo redatto questa tabella: MADRE Lav. dipendente PADRE Lav. dipendente MESI MADRE Max 6 MESI PADRE Max 7 Non lavoratrice Lav. autonoma Lav. dipendente Lav. autonoma Lav. dipendente Lav. dipendente Lav. autonomo Lav. autonomo 0 Max 3 Max 6 Max 3 Max 7 Max 7 0 0 TOTALE Max 11 (se padre ne fruisce da 5 a 7 mesi.) Max 10 (se il padre fruisce meno di 5 mesi) Max 7 Max 10 Max 6 Max 3 Nell'ambito dei limiti massimi, per i lavoratori dipendenti il diritto di astenersi compete: alla madre, trascorso il periodo di congedo di maternità obbligatorio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi; al padre, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 mesi nel caso in cui ne fruisca per almeno 3 mesi; ATTENZIONE: qualora vi sia un solo genitore egli ha diritto a 10 mesi continuativi o frazionati. La situazione di “genitore solo” è riscontrabile nei casi: • morte di un genitore • abbandono del figlio da parte di un genitore • affidamento esclusivo del figlio a un genitore • non riconoscimento del figlio da parte di un genitore • un genitore sia colpito da “grave infermità” • l’astensione è riconosciuta anche quando l’altro genitore non ne ha diritto, cioè indipendentemente dalla condizione giuridica rispetto al congedo dell’atro genitore. Il congedo parentale spetta anche in caso di adozione, nazionale o internazionale, ed affidamento ed è fruibile entro 8 anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. In questo caso l’indennità spetta, senza condizioni di reddito per un periodo massimo complessivo tra i due genitori pari a 6 mesi, entro i 3 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato; A determinate condizioni di reddito: per i periodi richiesti oltre il limite complessivo di 6 mesi oppure per qualunque periodo di congedo richiesto oltre i 3 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato. Oltre gli 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato non spettano né il congedo né l’indennità. La madre e il padre possono utilizzare l’astensione facoltativa anche contemporaneamente e il padre la può utilizzare anche durante l’astensione obbligatoria post partum della madre e durante i periodi nei quali la madre beneficia di riposi per allattamento. Non può invece essere fruita dalla madre per gli stessi periodi per i quali il padre beneficia dei permessi giornalieri di allattamento. Il genitore ne ha diritto anche se il figlio non è convivente(circ. INPS 109/2000). Ai fini del computo e dell’indennizzo dei giorni di congedo parentale i giorni festivi, le domeniche (e i sabati in caso di “settimana corta”) che ricadono all’interno di un periodo di ferie, malattia o assenze ad altro titolo, non sono in alcun caso indennizzabili, né computabili in conto congedo parentale (msg. INPS n. 19772/2011). La domanda di fruizione di congedo parentale deve essere presentata all’INPS in via telematica in data antecedente l’inizio della fruizione stessa, o quantomeno entro la data di inizio dello stesso ( msg n. 15195/2006).La Corte di cassazione con sentenza 16746/2012 ha dichiarato legittimo il licenziamento della lavoratrice/lavoratore che non abbiamo inoltrato all’INPS e al datore di lavoro la richiesta di fruizione del congedo parentale in data antecedente la fruizione stessa. La malattia del genitore insorta durante il congedo parentale o dopo la fine dello stesso è indennizzabile secondo le regole ordinarie. La malattia insorta durante il congedo di maternità non è indennizzabile. I periodi di malattia che si verifichino durante il congedo parentale vanno considerati neutri cioè interrompono la fruizione del congedo e non vengono computati ai fini del complessivo periodo di congedo parentale spettante. Per questo è importante dare immediata comunicazione al datore di lavoro e all’INPS, invio certificato medico telematico, della sopravvenuta malattia. ATTENZIONE: In caso di parto plurimo il periodo di congedo va moltiplicato per il numero dei nati. Il periodo di astensione obbligatoria permane il medesimo. L’indennità giornaliera, senza condizioni di reddito spetterà per un periodo di 12 mesi. Prolungamento del congedo: figli portatori di handicap (art. 32 e 34 T.U. Maternità/Paternità) Per ogni figlio minore con handicap in situazione di gravità il padre o la madre hanno diritto: • • entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento, suscettibile di frazionamento, del congedo parentale per un periodo massimo, comprensivo dei congedi parentali ordinari, di tre anni; dei riposi orari sino ai tre anni di età del bambino per un periodo massimo di tre anni complessivi, comprensivi del congedo parentale ordinario, anche in modo frazionato; tali permessi sono cumulabili con il congedo parentale ordinario e con il congedo per malattia del • figlio. Sono, invece, incompatibili con i permessi orari (c.d. per allattamento) per il medesimo figlio portatore di handicap (circolare INPS 128/2003); tre giorni di permesso mensili in alternativa, nell’arco del mese, al prolungamento del congedo parentale o delle due ore di permesso al giorno. I giorni non fruiti in un mese non possono essere cumulati nel mese successivo. La legge pone una condizione: che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore. Vi è compatibilità tra i permessi orari ex lege104/92 per un figlio portatore di handicap inferiore a tre anni e permessi orari (c.d. per allattamento), per altro figlio. La fruizione dei permessi di una o due ore è legata all’orario di lavoro: se questo è pari o superiore alle sei ore darà diritto alla fruizione di due ore di permesso per “allattamento” e due ore di permesso ex lege104/92; se è invece inferiore a sei ore darà diritto alla fruizione di un’ora di permesso per allattamento e a un’ora di permesso ex lege104/92. Tale criterio trova applicazione anche nel caso di lavoratore/lavoratrice portatore/portatrice di handicap che fruisce per sé stesso dei permessi orari ex lege104/92 ed è genitore di un bambino per il quale spettano i permessi per “allattamento”(circolare INPS 128/2003). Il prolungamento del congedo parentale decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale ordinario. Congedi non retribuiti per malattia del Figlio (art. 47 T.U. Maternità/Paternità) Ha diritto ad astenersi dal lavoro ciascun genitore, alternativamente, per tutti i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. ciascun genitore, alternativamente, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. COSA FARE, COME FARE: Per fruire dei congedi è sufficiente presentare il certificato di malattia rilasciato dal pediatra, sul quale dovranno essere riportate le generalità del genitore che fruirà del congedo. ATTENZIONE: A detti congedi non si applicano i controlli previsti in caso di malattia del lavoratore. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore. Questi congedi spettano anche in caso di adozione e affidamento. In questo caso non vi è limite di fruizione sino al compimento del sesto anno del bambino, mentre tra i sei e gli otto anni il limite è di cinque giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore. Qualora, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il bambino abbia età compresa fra i 6 e i 12 anni, il congedo potrà essere fruito da ciascun genitore, alternativamente, nei primi 3 anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno. I periodi di congedo per la malattia del figlio sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità. Per i periodi di congedo per la malattia del figlio è dovuta la contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Successivamente, fino al compimento dell'ottavo anno, i giorni fruiti sono coperti da contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell'interessato. Congedi per eventi e cause particolari (art. 4 legge 53/2000) I colleghi hanno diritto: ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge od un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa (p.e. una variazione dell’orario di lavoro). ad un permesso non retribuito per un massimo di due anni durante la vita lavorativa, salvo le condizioni di miglio favore previste dai Contratti Collettivi, per gravi e documentati motivi familiari. Tale congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Durante questo periodo di congedo i colleghi: Conservano il posto di lavoro Non percepiscono retribuzione Non possono svolgere alcun altro tipo di attività lavorativa Al rientro al lavoro hanno diritto ad essere adibiti alle stesse mansioni o ad altre equivalenti Hanno diritto a rientrare nella stessa unità produttiva o in altra collocata nel medesimo comune. È possibile chiedere il riscatto dei periodi di aspettativa collocati all’interno del rapporto di lavoro. Tali periodi devono risultare da documenti di data certa ed la collega/il collega devono dimostrare i gravi motivi di famiglia con documenti che provino i motivi della fruizione. Tale documentazione deve essere allegata alla domanda di riscatto (modulo INPS AP35) ATTENZIONE: il limite massimo di congedo spettante per ciascun lavoratore è fissato in due anni. Nel computo di detto limite vanno inseriti anche gli eventuali periodi fruiti a titolo di congedo straordinario (vedi CAP II Paragrafo V Sez. IV). Congedi per la formazione (art. 5 legge 53/2000) I colleghi che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa. Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. Il dipendente in congedo per formazione: • conserva il posto di lavoro • non ha diritto alla retribuzione • Al rientro al lavoro ha diritto ad essere adibito alle stesse mansioni o ad altre equivalenti • Ha diritto a rientrare nella stessa unità produttiva o in altra collocata nel medesimo comune Tale periodo: • non è computabile nell'anzianità di servizio • non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. ATTENZIONE: Una grave e documentata infermità, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso, individuando: • le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene • i casi in cui il datore di lavoro può rinviare o respingere la domanda di congedo • i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni. RIPOSI GIORNALIERI PER ALLATTAMENTO (art. 39 e 40 T.U. Maternità/Paternità – Circ. INPS 109/2000 Circ. INPS 8/2003 –Circ. INPS 112/2009) Madre Dopo il periodo di congedo di maternità (obbligatorio) e fino al compimento del primo anno di vita del bambino, alla collega neo mamma spettano due riposi giornalieri di 1 ora ciascuno, anche cumulabili. I riposi comportano il diritto della donna ad uscire dall’azienda. La distribuzione dei riposi va concordata con il datore di lavoro, tenuto anche conto dell’esigenze di servizio (vedi Facsimile richiesta permessi giornalieri madre). In mancanza di accordo la distribuzione dei riposi sarà determinata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, tenuto conto delle esigenze del neonato e dell’attività lavorativa. CONSIGLIO: le lavoratrici o i lavoratori che si trovassero in questa situazione devono sempre rivolgersi tempestivamente al proprio rappresentante sindacale CISL che saprà, in autonomia o in collaborazione con le strutture sindacali e l’ufficio legale della Confederazione, consigliarli in merito alle successive azioni da intraprendere e a come istruire il confronto in sede di Direzione Provinciale del Lavoro. ATTENZIONE: in caso di part time, se l’orario di lavoro è inferiore alle 6 ore, il riposo giornaliero è solo uno per il totale di un ora. A tal fine va preso a riferimento l’orario giornaliero contrattuale normale quello, cioè, in astratto previsto - e non l’orario effettivamente prestato in concreto nelle singole giornate, non si considerano eventuali ore di straordinario prestato o riduzioni di orario a titolo di utilizzo banca ore o ferie orarie etc. Ne consegue che i riposi giornalieri per allattamento spettano anche laddove la somma delle ore di recupero e delle ore di allattamento esauriscano l’intero orario giornaliero di lavoro comportando di fatto la totale astensione dall’attività lavorativa (Circ. INPS 95bis/2006 punto 7). Nel caso in cui la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità' produttiva o nelle immediate vicinanze di essa, i periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno. Le ore di riposo sono considerate lavorative a tutti gli effetti e spettano alla madre anche durante il congedo parentale del padre (Circ. INPS 8/2003). In caso di parto plurimo i periodi di riposo giornaliero sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre (anche congiuntamente alla madre ed anche durante i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa della madre). Tali riposi spettano anche in caso di adozione e affidamento entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia. Padre I periodi di riposo giornaliero, oltre al caso di parto plurimo (vedi sopra) possono essere usufruiti anche dal padre: in alternativa alla madre lavoratrice che non se ne avvalga (resta escluso da detta ipotesi il caso in cui la madre non se ne avvalga in quanto sta fruendo di astensione obbligatoria o facoltativa); in caso di morte o grave infermità della madre; ove la madre non sia lavoratrice dipendente (p.e. lavoratrice autonoma, libera professionista ovvero casalinga quando oggettivamente impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato) dal giorno successivo a quello finale del periodo di trattamento economico spettante alla madre; La madre non sia una lavoratrice; nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre. Il numero di ore di riposo spettanti al padre è subordinato al proprio orario giornaliero di lavoro. Inoltre, il padre potrà fruire dei riposi per allattamento dal giorno successivo ai 3 mesi ( 4 mesi se la madre ha optato per flessibilità dell’astensione) dopo il parto (Circ. INPS 112/2009). Le ore di riposo per cosiddetto “allattamento” sono compatibili con la fruizione dei permessi orari per altro figlio portatore di handicap . Naturalmente si avrà diritto a due ore derivanti da “allattamento” e due ore derivanti da assistenza figlio portatore di handicap se l’orario di lavoro è superiore alle 6 ore; se inferiore le ore spettanti saranno una e una. Stessa cosa può dirsi per la collega/il collega portatori di handicap che fruiscano per se stessi dei permessi orari e sono genitori di un bimbo per il quale spettano i permessi per allattamento. Parto plurimo: In caso di parto plurimo i permessi per allattamento sono raddoppiati, a prescindere dal numero dei gemelli, e le ore aggiuntive - che spettano nel caso la madre sia lavoratrice dipendente - possono essere utilizzate anche dal padre anche durante i periodi di astensione obbligatoria o facoltativa della madre. MADRE PADRE PADRE Orario di Orario di Orario almeno 6 ore almeno 6 ore inferiore alle 6 giornaliere giornaliere ore giornaliere 4 ore 0 ore 0 ore 3 ore 1 ore 1 ora 2 ore 2 ore 2 ore 1 ora 3 ore 3 ore 0 ore 4 ore 4 ore Astensione 2 ore obbligatoria o facoltativa 2 ore MADRE Orario inferiore alle 6 ore giornaliere 2 1 0 Astensione obbligatoria o facoltativa Astensione obbligatoria o facoltativa Astensione obbligatoria o facoltativa PADRE PADRE Orario di Orario almeno 6 ore inferiore alle 6 giornaliere ore giornaliere 0 ore 0 ore 2 ore 1 ora 4 ore 2 ore 2 ore 1 ora 2 ore 1 ora 2 ore 1 ora COSA FARE—TEMPISTICHE PER FRUIRE DEL CONGEDO DI MATERNITÀ (ASTENSIONE OBBLIGATORIA): Il certificato medico di gravidanza ed ogni altra certificazione medico sanitaria richiesta per l’erogazione delle prestazioni economiche di maternità/paternità dev’essere presentata in originale alla Struttura Inps competente, allo sportello oppure a mezzo raccomandata postale in busta chiusa. Sulla busta contenente la certificazione medico sanitaria è utile apporre: • il numero di protocollo rilasciato dalla procedura di invio online del modulo SR01 • la dicitura "documentazione domanda di maternità/paternità – certificazione medico sanitaria" (ai fini della legge sulla privacy). PER FRUIRE DEL PERIODO DI CONGEDO SUCCESSIVO AL PARTO (ASTENSIONE OBBLIGATORIA): la collega, entro 30 giorni dal parto, deve presentare al datore di lavoro ed all'INPS il "certificato di assistenza al parto” o lo “stato di famiglia” o la “dichiarazione sostitutiva” da cui risultino le generalità del bambino e lo stato di genitore, con le proprie generalità dello stesso, da parte della richiedente; PER FRUIRE DELLA C.D. FLESSIBILITÀ DELL’ASTENSIONE: la collega, entro la fine del 7° mese di gravidanza, dovrà fare specifica richiesta di flessibilità del congedo di maternità al Datore di lavoro ed all'INPS compilando il modulo per la domanda di astensione obbligatoria, che contiene un apposito riquadro (modulo SR01) , allegando: • certificato del medico ginecologo del SSN o con esso convenzionato che attesti che le condizioni di salute della gestante consentono il proseguimento dell'attività lavorativa fino alla fine dell'8° mese di gravidanza; • certificato del medico aziendale responsabile della sorveglianza sanitaria che attesti l'assenza di rischi per la salute e la sicurezza nella mansione svolta dalla lavoratrice; ovvero dichiarazione del Datore di lavoro che attesti che la mansione svolta dalla lavoratrice non prevede l'obbligo della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente. PER FRUIRE DEL PERIODO DI CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA): è necessario darne comunicazione al datore di lavoro con un preavviso di almeno 15 giorni e presentare relativa domanda, prima dell'inizio dell'astensione, sia all'Inps che al Datore di lavoro( modello SR 23). Il modulo di domanda all'INPS può essere inviato per posta o presentato tramite Ente di patronato che offre assistenza gratuita, allegando copia del documento di riconoscimento del richiedente; PER FRUIRE DEI RIPOSI GIORNALIERI: la lavoratrice madre deve presentare la relativa domanda (facsimile domanda riposi giornalieri mamma) al datore di lavoro, il lavoratore padre deve presentare la domanda anche all'Inps( modello SR90); PER FRUIRE DEI CONGEDI IN CASO DI MALATTIA DEL FIGLIO: il genitore deve presentare al datore di lavoro apposita domanda (facsimile domanda congedo per malattia figlio), allegando certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato attestante lo stato di malattia del figlio ed autocertificazione in cui si dichiari che l'altro genitore non si è assentato dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo. PER POTER USUFRUIRE DEI GIORNI DI CONGEDO OBBLIGATORIO/FACOLTATIVO (LEGGE FORNERO): il padre lavoratore dipendente deve: comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date in cui intende fruirne, con un anticipo di almeno quindici giorni, e ove richiesto in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto. Compilare e inviare all’INPS il modello SR136. ANTICIPO DEL TRATTAMENTO TFR (art. 7 legge 53/2000) Il trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione del congedo parentale e del congedo per formazione. L'anticipazione è corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari possono prevedere la possibilità di conseguire un'anticipazione delle prestazioni per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi parentali e di formazione. CONSIGLIO: le lavoratrici o i lavoratori che intendessero avvalersi di questa possibilità possono rivolgersi al proprio rappresentante sindacale CISL che saprà, in autonomia o in collaborazione con le strutture sindacali della Confederazione, consigliarli in merito alle procedure da seguire, che variano a seconda del Fondo di Previdenza Integrativa a cui si è iscritti, per ottenere l’anticipo. ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE I lavoratori dipendenti possono beneficiare del sostegno economico a carico dell’INPS . L’assegno, tra gli altri, spetta ai lavoratori dipendenti italiani, comunitari ed extracomunitari che • • • • • • • • • lavorano in Italia con nucleo familiare formato da: richiedente coniuge non separato legalmente ed effettivamente o divorziato figli ed equiparati minori e maggiorenni inabili figli ed equiparati studenti o apprendisti tra 18 e 21 anni solo se facenti parte di nuclei numerosi nipoti minori in linea retta viventi a carico dell’ascendente fratelli, sorelle e nipoti del richiedente orfani di entrambi i genitori e non titolari di pensione ai superstiti. I lavoratori extracomunitari hanno diritto solo per i familiari residenti in Italia o in Paesi convenzionati. hanno un reddito del nucleo familiare inferiore alle fasce reddituali stabilite ogni anno dalla Legge e costituito almeno per il 70% da redditi da lavoro dipendente o assimilati. Formano il reddito familiare i redditi complessivi assoggettabili all’Irpef, i redditi di qualsiasi natura e quelli esenti da imposta o soggetti ritenuta alla fonte se complessivamente superiori ad Euro 1.032,91. COSA FARE, COME FARE: La domanda deve essere presentata dai lavoratori dipendenti privati al datore di lavoro con modello ANF/DIP SR 16. Alla domanda deve essere allegato: • nei casi particolari, indicati nel modello ANF/DIP SR 16, il modello SR03 • il modulo ANF/FN SR65solo nel caso di domanda per figli naturali del richiedente non convivente, riconosciuti da entrambi i genitori. La misura dell’assegno varia in base alla tipologia, al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare( vedi tabella importi). Importi e fasce sono pubblicati, annualmente, in tabelle aventi validità dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno seguente. L’assegno è anticipato sulla busta paga dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti privati. VOUCHER PER SERVIZI DI BABY-SITTING (art. 4, cc. 24/26, L. n.92/2012) In via sperimentale per il triennio 2013/2015 è prevista la corresponsione di voucher dell’importo di euro 300 mensili per il pagamento di servizi di baby sitting o di asilo nido da usufruirsi negli 11 mesi successivi al termine del periodo di astensione obbligatoria post partum. ATTENZIONE: l’erogazione di tali voucher è in alternativa alla fruizione del congedo parentale ed è subordinata a limiti reddituali. L’INPS emana appositi bandi e redige graduatorie per l’erogazione del beneficio nel limite delle risorse messe a disposizione. Possono partecipare ai bandi, oltre alle colleghe i cui figli siano già nati, anche quelle per le quali la data presunta del parto sia fissata entro quattro mesi dalla scadenza del bando medesimo. La graduatoria nazionale terrà conto dell'ISEE. Le graduatorie sono pubblicate dall'INPS entro quindici giorni dalla scadenza del bando. Entro i successivi quindici giorni, le lavoratrici utilmente collocate in graduatoria, le quali abbiano optato per il contributo servizio di baby-sitting, potranno recarsi presso le sedi dell'INPS per ricevere i voucher richiesti (D.M. Lav. e Pol. Sociali 22/12/2012). ATTENZIONE: Le colleghe part-time usufruiscono del beneficio in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. COSA FARE, COME FARE: deve essere effettuata richiesta telematica tramite il proprio PIN accedendo al sito dell’INPS. CONTRIBUTI FUGURATIVE MATERNITA’ FUORI DAL RAPPORTODI LAVORO I periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria di maternità, verificatesi in qualsiasi epoca al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici se la mamma ha almeno cinque anni di contribuzione versata in un paese della Comunità Europea o in Svizzera. In numero di settimane accreditabili come contribuzione figurativa è di 22. Per la richiesta di accredito figurativo per i periodi di astensione facoltativa per maternità è sufficiente allegare la semplice dichiarazione sostitutiva di atto notorio. L’onere del controllo è a carico dell’INPS. LAVORATRICI IN REGIME SPERIMENTALE (cosiddetta “Opzione Donna”) La legge 214/2011 contenente la Riforma del sistema pensionistico cosiddetta Fornero dal nome della ministra che l’ha emanata, stabilisce un innalzamento generale dell’età pensionabile. Sono previste alcune eccezioni, fra cui la conferma del regime sperimentale per le donne. Le lavoratrici donne possono accedere al trattamento pensionistico al compimento dei 57 anni di età, se lavoratrici con contribuzione esclusivamente da lavoro dipendente o a 58 anni se lavoratrici con contribuzione “mista”, e dei 35 anni di contribuzione (1820 contributi settimanali), purchè optino per il calcolo dell’assegno pensionistico esclusivamente con il sistema contributivo; rinunciando cioè a calcolare una quota in regime retributivo. Il raggiungimento dei requisiti e “l’aprirsi della finestra contributiva” deve avvenire entro il 31 dicembre 2015. Facciamo due esempi a maggior chiarimento: 1. LAVORATRICE CON CONTRIBUZIONE DA LAVORO DIPENDENTE: • • Data di nascita entro il 31 agosto 1957 35 anni di contributi (1820) settimane entro il 30 novembre 2014 La data ultima utile per la maturazione dei requisiti di età (57 anni + 3 mesi ) e di contribuzione è il 30 novembre 2014 poiché per effetto della “finestra” di dodici mesi la decorrenza della pensione sarà il 1° dicembre 2015 (quindi entro il 31 dicembre 2015 previsto dalla legge). 2. LAVORATRICE CON CONTRIBUZIONE MISTA (da lavoro dipendente e da lavoro autonomo): • • Data di nascita entro il 29 febbraio 1956 35 anni di contributi (1820) settimane entro il 31 maggio2014 La data ultima utile per la maturazione dei requisiti di età (58 anni + 3 mesi ) e di contribuzione è il 31 maggio 2014 poiché per effetto della “finestra” di diciotto mesi la decorrenza della pensione sarà il 1° dicembre 2015 (quindi entro il 31 dicembre 2015 previsto dalla legge). CONSIGLIO: coloro che, in possesso dei requisiti o in procinto di maturarli, volessero verificare l’entità dell’assegno pensionistico risultante possono rivolgersi, gratuitamente, al patronato INAS CISL per ricevere aiuto e consulenza specializzata. Per le pratiche più semplici è prevedibile uno scambio di email, per quelle più complesse o per le quali è necessario presentarsi presso gli sportelli si fissa un appuntamento. E’ quindi utile e comodo rivolgersi al proprio rappresentante sindacale CISL che sarà di supporto e farà da tramite con il patronato. LA DISABILITA’ QUANDO UNA PERSONA È DEFINITA PORTATRICE DI HANDICAP? Secondo la legge 104/92 il portatore di handicap è la persona che “presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” (art. 3, co.1 – L. 104/92). Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume la connotazione di gravità (art. 3, co.3 – L. 104/92). Molti dei diritti che vedremo nelle prossime pagine sono proprio collegati al riconoscimento della situazione di gravità, indicato appunto come comma 3 dell’articolo 3 della legge quadro sull’handicap, la 104 del 1992 QUAL È LA PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELL’HANDICAP? Per ottenere le tutele ed i permessi, occorre effettuare l’accertamento della gravità dell’handicap. Il medico di base, per prima cosa, deve compilare un certificato elettronico in cui vengono riportati i dati anagrafici e le patologie cui la persona è affetta. Il certificato viene inviato telematicamente all’Inps; al paziente, invece, viene rilasciato un certificato da esibire al momento della visita. Successivamente va presentata domandata tramite il Patronato il quale deve precisare a quale legge la domanda si riferisce. Una volta inoltrato il certificato, la commissione medica convocherà il paziente di massima entro 30 giorni (o entro 15 giorni nel caso di malattie oncologiche o di patologie gravi comprese nell’allegato al Decreto Ministeriale 2 agosto 2007). Se il paziente non può essere trasportato, il medico curante può richiedere la visita a domicilio. Se, al termine della visita, tutti i medici sono concordi sulla valutazione, il verbale viene spedito all’Inps e all’interessato. Se, invece, il parere non è unanime, si potrebbe essere richiamati ad una seconda visita, entro 20 giorni. Il verbale della visita medica viene inviato al paziente in duplice copia: una contiene tutti i dati riservati, una contiene solo il giudizio sintetico, per tutti gli usi amministrativi. Il verbale può contenere una scadenza: viene previsto, in altre parole, che dopo un periodo determinato di tempo si dovrà riesaminare il caso. In questo caso, è importantissimo procedere – alla scadenza – alla riesamina prevista, per non perdere tutti i diritti connessi all’accertamento dell’handicap. Quando viene riconosciuto l’handicap in situazione di gravità, il lavoratore deve effettuare domanda all’Inps per usufruire dei relativi permessi, che decorrono a partire dal giorno seguente alla presentazione della domanda. Bisognerà allegare il certificato rilasciato dalla commissione che attesti la gravità dell’handicap, lo stato di famiglia e l’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) sul fatto che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno. Vista la delicatezza del tema, consigliamo vivamente di farsi assistere – in tutta la procedura – dagli esperti del nostro patronato Inas-Cisl. COSA SUCCEDE SE L’INPS NON ACCERTA L’HANDICAP NEI TEMPI STABILITI? Qualora la commissione medica non si pronunci entro 90 giorni (15 giorni per le patologie oncologiche e per le patologie gravi comprese nell'allegato al Decreto Ministeriale 2 agosto 2007) dalla presentazione della domanda, gli accertamenti possono essere effettuati, in via provvisoria, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessato. L'accertamento provvisorio produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione. L'INPS con Circolare n. 32/2006 ha emanato disposizioni sul rilascio della certificazione provvisoria specificando che, per quanto riguarda i medici ospedalieri, può rilasciare il certificato: il medico dipendente dell'Ospedale che visita ambulatorialmente la persona e che deve essere specialista nella patologia; il medico dipendente dell'ospedale che opera in un reparto specializzato nella cura della patologia. Può certificare non solo il medico degli ospedali gestiti direttamente dalle Aziende Sanitarie Locali, ma anche il medico della struttura di ricovero pubblica o privata equiparata alla pubblica. Lo specialista non può esimersi dall'attribuire alla mera diagnosi clinica la qualificazione di natura anche medico legale idonea ad attestare la situazione di handicap grave. Infatti non è tanto importante la patologia in sé, ma le difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazionali che la stessa determina e che vanno esplicitate nel certificato. La certificazione provvisoria è efficace fino all'accertamento definitivo da parte della commissione. Il lavoratore dovrà allegare alla richiesta: copia della domanda presentata alla commissione presso l'Azienda Sanitaria Locale; dichiarazione liberatoria in cui si impegna, in caso di provvedimento definitivo negativo, alla restituzione delle prestazioni eventualmente utilizzate dopo la conclusione del procedimento (Circolare INPS n. 32/2006 e Circolare INPS n. 53/2008). In caso di successivo non riconoscimento dell'handicap grave, l'INPS è legittimata a richiedere al dipendente la restituzione di quanto fruito a titolo di permesso e che, in caso di pronuncia definitiva da parte della competente commissione che non convalidi lo stato di handicap in situazione di gravità, saranno considerati indebiti i permessi fruiti sulla base della certificazione provvisoria sin dal primo giorno dalla presentazione della domanda. QUALI SONO I PERMESSI PER IL LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP? Il lavoratore portatore di handicap in situazione di gravità beneficia di 3 giorni al mese di permesso retribuito, suddivisibili anche in 6 mezze giornate. Per i part time verticali i 3 giorni vengono ricalcolati proporzionalmente alla propria prestazione lavorativa. In alternativa, il dipendente può optare per 2 ore di riduzione giornaliera (un’ora nel caso in cui l’orario di lavoro sia inferiore alle 6 ore). La scelta tra fruizione a giornate o ad ore deve essere comunicata all’azienda e può essere variata di mese in mese dandone informativa al datore di lavoro. QUALI SONO I PERMESSI PER ASSISTERE IL FAMILIARE DIVERSAMENTE ABILE? La legge 104/92 prevede che il lavoratore dipendente che assiste il coniuge, il parente o affine entro il secondo grado (genitori, figli, nonni, nipoti ex filio, fratelli o sorelle) con handicap in situazione di gravità abbia diritto a specifici permessi. Qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, il diritto viene esteso ai parenti o affini entro il terzo grado. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado. Qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, il diritto viene esteso ai parenti o affini entro il secondo grado. Attenzione: i tutori e gli amministratori di sostegno di persone con handicap in situazione di gravità sono esclusi dai benefici della legge, come chiarito dall’interpello 41/2009 al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. La legge 104/92 riconosce ai beneficiari su specificati la possibilità di fruire di 3 giorni di permesso retribuito al mese, anche frazionabili in permessi orari. Se non utilizzati, i giorni di permesso vengono perduti e non possono essere rinviati al mese successivo. La scelta tra fruizione a giornate o ad ore deve essere comunicata all’azienda e può essere variata di mese in mese. Nell’ambito di uno stesso mese, in via eccezionale e per documentate esigenze improvvise e imprevedibili al momento della domanda, vi può essere variazione, tra giorni di permesso e ore di riduzione, ovviamente per il tempo ancora rimasto. Per fruire dei permessi la persona accudita non deve essere ricoverata a tempo pieno. Solo qualora il portatore di handicap grave si debba recare al di fuori della struttura residenziale per visite o terapie, le ore necessarie sono coperte dai permessi, nel limite massimo sopra indicato. I permessi non possono essere riconosciuti a più lavoratori per la stessa persona disabile (si parla, infatti, di “referente unico”). Il permesso può essere richiesto anche dal lavoratore con disabilità grave che già beneficia dei 3 giorni mensili per se stesso nel caso in cui presti assistenza al familiare portatore di handicap grave. Il permesso è altresì cumulabile con il congedo straordinario retribuito per assistenza al familiare portatore di handicap purché il lavoratore che ne fruisce sia l’unico beneficiario sia dei permessi sia del congedo e l’utilizzo dei primi avvenga in giornate diverse da quelle in cui si utilizza il congedo. Qualora l’assistito risieda in un comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, questi deve attestare con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito. CHE COS’È IL CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO? Hanno diritto ad usufruire del congedo straordinario retribuito i lavoratori dipendenti, secondo la seguente graduatoria legata al grado di parentela: 1. coniuge 2. genitori naturali o adottivi / affidatari * 3. figli * 4. fratelli / sorelle * *solo in mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di chi precede. Si ha diritto al congedo retribuito se tutte le seguenti condizioni sono verificate: situazione di handicap grave (art. 3, comma 3 legge 104/92); rapporto di lavoro in essere; mancanza di ricovero a tempo pieno, salvo che sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza, che il malato sia in coma vigile e/o situazione terminale oppure in caso di interruzione del ricovero per recarsi fuori dalla struttura per visite o terapie certificate; convivenza con il portatore di handicap (è sufficiente il medesimo stabile, stesso numero civico, anche se non è lo stesso interno). La sua durata è di 2 anni nell’arco della vita lavorativa, è frazionabile anche a giorni ed è svincolato dalle esigenze di servizio. L’indennità è corrisposta nella misura della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo. Il periodo è coperto dalla contribuzione figurativa. Il congedo viene riconosciuto a condizione che il figlio portatore di handicap non sia ricoverato a tempo pieno in strutture specializzate, salvo il caso di: o interruzione del ricovero per recarsi fuori dalla struttura per effettuare visite o terapie o appositamente certificate; o disabile in coma vigile o in situazione terminale; o documentazione rilasciata dai sanitari della struttura attestante il bisogno di assistenza da parte del familiare. Il congedo straordinario non può essere utilizzato contemporaneamente ai permessi, all’astensione facoltativa e ai riposi giornalieri. Se un genitore fruisce del congedo straordinario, l’altro genitore non può beneficiare contemporaneamente del congedo parentale o dei permessi. Per richiedere i permessi relativi all’handicap dei figli, è possibile rivolgersi al patronato Inas-Cisl che si occuperà di tutte le pratiche con l’Inps. La pratica andrà poi consegnata, una volta protocollata, all’Azienda, assieme alle richieste scritte di permesso. Il congedo è frazionabile anche a giorni interi. È cumulabile con i permessi orari o giornalieri per assistenza al familiare portatore di handicap, purché il lavoratore che ne fruisce sia l’unico beneficiario sia del congedo che dei permessi e l’utilizzo del congedo avvenga in giornate diverse da quelle in cui si utilizzano i permessi, fatta eccezione per i genitori che assistono lo stesso figlio con handicap grave: in questo caso permessi e congedo possono essere fruiti alternativamente tra i genitori purché nel giorno in cui un genitore fruisce del congedo l’altro non benefici dei permessi. Il congedo viene retribuito da un’indennità pari alla retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo. Il periodo è coperto da contribuzione figurativa. Indennità e contribuzione figurativa spettano per un tetto massimo rivalutato di anno in anno (pari a 46.853, 93 euro lordi nel 2013). I periodi di congedo non sono computati ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima e del TFR. Per utilizzare il congedo, il lavoratore deve fare richiesta all’INPS e consegnare all’azienda tutta la pratica INPS assieme all’apposito modulo di richiesta, richiedibile al proprio sindacalista/sedi Cisl. COSA SPETTA PER L’ASSISTENZA AI FIGLI PORTATORI DI HANDICAP? Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, ha diritto – entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino – al prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo complessivo non superiore a tre anni. Tale permesso può essere utilizzato anche in modo frazionato. Se il bambino è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, il prolungamento del congedo può avvenire se i sanitari richiedono la presenza del genitore. Il prolungamento dell’assenza facoltativa comporta un’indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione fino ai tre anni di vita del bambino. Oltre il terzo anno di vita del bambino spetta solo se il reddito individuale del richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione. Il prolungamento del congedo parentale spetta anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto (ad esempio perché non occupato). In alternativa al prolungamento, fino al compimento del terzo anno di età del bambino il genitore può usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito, con le medesime norme delle ore di allattamento. Tali permessi orari possono essere richiesti dal momento in cui è finito il periodo in cui teoricamente la madre e il padre possono richiedere il congedo parentale (senza prolungamento): ossia, rispettivamente 6 o 7 mesi dal giorno dopo il termine del congedo di maternità. Il permesso non può essere cumulato con i riposi giornalieri (allattamento) fruiti per lo stesso figlio, salvo il caso in cui il medico dell’Inps attesti che le cure al minore disabile non possono essere garantite durante le due ore di riposo giornaliero. I genitori del minore hanno altresì diritto a 3 giorni di permesso retribuito al mese, frazionabili anche con un minimo giornaliero di 30 minuti e multipli di 15 minuti, non cumulabili al mese successivo. Il permesso retribuito spetta anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto (ad esempio perché non occupato) ed è cumulabile con eventuali 3 giorni di legge 104 per sé. I 3 giorni di permesso sono altresì cumulabili con il congedo parentale e con il congedo straordinario retribuito per assistenza allo stesso figlio portatore di handicap, purché nello stesso giorno in cui un genitore fruisca del congedo straordinario l’altro non fruisca dei permessi. Il permesso, invece, non può essere cumulato con i riposi giornalieri per la lavoratrice madre (o lavoratore padre) fruiti per lo stesso figlio. CHE COS’È IL CONGEDO PER LAVORATORI MUTILATI ED INVALIDI CIVILI? L’art. 26 della legge 118/1971 e l’art. 10 del Decreto Legislativo 509/1988 prevedono che i lavoratori mutilati e invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possono fruire ogni anno di un congedo retribuito per cure per un periodo non superiore a 30 giorni, anche frazionati. Detto periodo non rientra nel periodo di comporto e il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. La domanda di congedo per cure va rivolta alla banca previa autorizzazione del medico del SSN di residenza, che deve certificare che le cure sono collegate all’infermità invalidante ed effettuate per effettive esigenze terapeutiche e riabilitative. QUALI SONO LE TUTELE STABILITE DALLA LEGGE 104? Il beneficiario delle legge 104 ha il diritto, ove possibile, di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona portatrice di handicap. Tale diritto non è automatico, ma viene subordinato, per espressa previsione normativa (“ove possibile”) al diritto riconosciuto al datore di lavoro di poter opporre rifiuto qualora vi siano motivate esigenze di organizzazione aziendale. Tali esigenze devono essere obiettive, inevitabili ed effettive. In ordine al concetto di vicinanza al domicilio, è stato precisato che esso non è ancorato a rigidi parametri chilometrici, rilevando anche la vicinanza in termini di percorrenza delle distanze e di mezzi di trasporto idonei allo scopo. Inoltre, il beneficiario della legge 104 non può essere trasferito senza il suo consenso. Tale diritto non è soggetto a verifica di compatibilità con le esigenze organizzative e produttive dell’impresa (a meno di effettiva chiusura dell’unità produttiva di appartenenza). QUALI SONO LE DETRAZIONI PER I FIGLI PORTATORI DI HANDICAP? Per ogni figlio disabile a carico è prevista una detrazione dall’Irpef di 1.350 euro annui (elevati a 1.620 euro se minore di 3 anni). Le detrazioni teoriche diminuiscono con l’aumentare del reddito. QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER L’AQUISTO DI AUTOVEICOLI? La legge prevede la possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% della spesa sostenuta per l’acquisto di un autoveicolo o di un autocaravan. La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quinquennio e deve essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. Vi è l’esenzione permanente del bollo auto e l’esenzione dall’imposta di trascrizione al PRA (di quest’ultima misura non beneficiano i non vedenti e i non udenti). L’IVA, infine, viene calcolata all’aliquota agevolata del 4%. QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI PER SUSSIDI TECNICI ED INFORMATICI DI AUSILIO? Sono ammesse integralmente alla detrazione del 19% (quindi senza applicazione di franchigia) le spese riguardanti i mezzi necessari: all’accompagnamento; alla deambulazione; al sollevamento dei disabili accertati ai sensi dell’art. 3 della legge 104/92, indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno dell’assegno di accompagnamento; all’interpretariato, per quanto riguarda i non udenti (riconosciuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381). È prevista la detrazione del 19% anche per l’acquisto del cane guida per i non vedenti, oltre a una detrazione forfettaria di 516,46 euro delle spese sostenute per il suo mantenimento. Vi è, invece, l’IVA agevolata al 4% nei seguenti casi: per l’acquisto di mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili (es: servoscala); per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge 104/92 da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità: o facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente, l’accesso all’informazione e alla cultura; o assistere la riabilitazione. ELENCO NORMATIVA DISABILITA’ Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119 Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. Legge 4 novembre 2010, n. 183 Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Legge 5 febbraio 1992, n. 104 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. MESSAGGI INPS Frazionabilità dei permessi ex articolo 33 comma 3 della legge n.104/1992 - Massimale orario mensile Messaggio Inps n. 16866 Permessi ai sensi della legge 104/92 - Riflessi su gratifica natalizia e ferie per i lavoratori assicurati Messaggio Inps n. 13032 MODULISTICA INPS http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=107&bi=11&link=MODULI Domanda di congedo straordinario per assistere il coniuge disabile in situazione di gravità Modulo Inps Hand 6 - Cod. SR64 - la domanda va presentata all'Inps di residenza o di domicilio, personalmente o tramite un ente di patronato (Inas) Domanda di congedo straordinario per assistere il genitore disabile in situazione di gravità Modulo Inps Hand 7 - Cod. SR86 - Va presentato all'Inps di residenza o di domicilio, personalmente o tramite un ente di patronato (Inas) Prestazioni d'invalidità civile - Domanda di riesame/ripristino Mod. INV.CIV. riesame - ripristino Cod. AP93 Domanda di congedo straordinario per assistere il fratello o la sorella disabile in situazione di gravità Modulo Inps - Hand 5 - Cod. SR11 - va presentato all'Inps di residenza o di domicilio, personalmente o tramite un ente di patronato (Inas) Domanda di congedo straordinario per assistere figli o affidati disabili in sitauzione di gravità Modulo Inps Hand 4 Cod SR10 - Va presentato all'Inps di residenza o del proprio domicilio, personalmente o tramite un ente di patronato (Inas). Domanda permessi per lavoratore disabile in situazione di gravità Modulo Inps Hand 3 Cod. SR09 - Da presentare all'Inps di residenza o domicilio personalmente o tramite un ente di patronato (Inas) Domanda permessi assistenza familiari disabili in situazione di gravità Modulo Inps Hand 2 - Cod SR08. da presentare all'Inps di residenza o domicilio personalmente o tramite un ente di patronato (Inas). CIRCOLARI INPS Congedi e permessi per assistenza disabili in situazione di gravità Circolare Inps n. 32. Decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011. “Attuazione dell’articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi”. Modifiche alla disciplina in materia di permessi per assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità Circolare Inps n. 155 - Legge n. 183 del 4 novembre 2010, art. 24. Sommario: 1. Premessa - 2. Soggetti aventi diritto. - 2.1. Referente unico per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave. - 2.2. Genitori che assistono figli in situazione di disabilità grave. - 3. Presupposti oggettivi per il riconoscimento dei permessi. 4. Accertamento delle condizioni. - 5. Prerogative afferenti alla sede di servizio. - 6. Istruzioni procedurali e modulistica - 7. Ambito di applicazione Nuove disposizioni in materia di diritto alla fruizione dei permessi di cui all’art. 33 legge n.104/92 Circolare Inps n. 53 - 1. Gestione informatica delle domande - 2. Natura giuridica del provvedimento di riconoscimento del diritto alla fruizione del beneficio - 3. Programma di assistenza - 4. Validità temporale del provvedimento di riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi - 5. Validità temporale della certificazione provvisoria - 6. Possibilità, da parte del lavoratore con disabilità grave, di cumulare i permessi di cui al comma 6, art. 33, legge 104/92 con i permessi previsti dal precedente comma 3 per assistere altro familiare disabile 7. Possibilità di cumulare nello stesso mese periodi di congedo straordinario con i permessi di cui all’art. 33 della legge 104/92 Congedi per gravi e documentati motivi familiari Circolare Inps n. 64 - Legge 23.12.2000, n. 388, all’art.80, comma 2. Dal 1° gennaio 2001 ai genitori o, in caso di loro decesso, ai fratelli o sorelle conviventi di soggetti handicappati in situazione di gravità spettano alternativamente congedi”straordinari” per la durata massima complessiva di due anni nell’arco della vita lavorativa. I congedi suddetti, per i lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro, sono indennizzati dall’INPS nella misura dell’ultima retribuzione, con un massimo di 70 milioni annui per le assenze di durata annuale. Per le assenze di durata inferiore, il massimo indennizzabile è proporzionalmente ridotto Permessi a favore di persone con disabilità grave. Art. 33 della legge n.104/992 Circolare Inps n. 45 - Sommario: Premessa - 1. Soggetti aventi diritto - 2. Modalità di fruizione dei permessi - 2.1. Disposizioni comuni - 3. La certificazione di disabilità grave (verbale di accertamento) - 4. Assenza di ricovero Benefici a favore delle persone handicappate Circolare Inps n. 133 - Legge 8 marzo 2000, n. 53. Art. 33, commi 1, 2, 3 e 6 della legge n. 104/92. Permessi di cui all'art. 33 della legge n.104/92. Disposizioni varie Circolare Inps n. 37 - Sommario: Il lavoratore handicappato può fruire dei giorni di permesso solo per se stesso e non può fruire di ulteriori giorni per assistere altro familiare handicappato; Condizioni per la fruizione dei giorni di permesso da parte del lavoratore, familiare convivente di lavoratore handicappato; Il lavoratore handicappato può scegliere di fruire o dei permessi ad ore oppure dei permessi a giorni; Condizioni per la fruizione dei giorni di permesso da parte del genitore lavoratore dipendente in presenza dell'altro genitore non lavoratore. Prestazioni economiche di malattia e di maternità. Circolare Inps n. 82 SCHEMI Fac-Simile Fac-Simile DOMANDA MATERNITA’ ANTICIPATA Alla Direzione Provinciale del Lavoro di ……………………………... Area Provvedimenti Amministrativi Lavoratrici Madri …………………………………………………. La sottoscritta _________________________________________________________ Nata a _________________________________ il ____________________________ documento di riconoscimento ______________________codice fiscale ______________________ domiciliata a ________________________________________prov. _______ in via ___________________________________________________________________________ cap ____________telefono___________________________ e-mail _________________________________________ dipendente della ditta _______________________________________________________________ codice fiscale ditta / partita IVA ________________________ e-mail ditta____________________________________ presso l’unità produttiva sita in ________________ prov._______ via _________________________ settore lavorativo (1) ________________________________________________________________ qualifica (2) _______________________ mansione (3) ______________________________________ tipo del rapporto di lavoro (4) _______________________ durata contratto (4) _________________ data assunzione ________________________ ultimo giorno lavorato _______________________ Premesso che attualmente è in stato di gravidanza e (barrare l’ipotesi che interessa) ☐ è affetta da gravi complicanze della gestazione, ovvero da preesistenti forme morbose che, si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza ( ipotesi prevista dal D. Lgs. 151/2001, art.17,comma 2, lett. a). ☐ le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute propria e del bambino ( ipotesi prevista dal D. Lgs. 151/2001, art.17, comma 2, lett. b ). ☐ attualmente è adibita al trasporto o sollevamento pesi, ovvero a lavori pericolosi o faticosi o insalubri, ovvero le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla propria salute ( durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto ) e ☐ non può essere spostata ad altre mansioni ( ipotesi prevista dal D. Lgs. 151/2001, art.17, comma 2, lett. c). chiede di poter usufruire dei benefici previsti dal D. L.vo n.151/2001, art.17, comma 2, di cui alla lettera ______ con decorrenza dal __________________ A tal fine allega la seguente documentazione: 1. certificato medico rilasciato da _________________________________________________ 2. (eventuale) dichiarazione del datore di lavoro dalla quale risulta l’attività svolta dalla dipendente e l’impossibilità di essere spostata ad altre mansioni. Data_____________________ (firma) ____________________________ (1) settore lavorativo: industria, artigianato, commercio, ecc. (2) qualifica: impiegata, operaia, ecc. (3) mansione: descrivere l’attività lavorativa svolta (es. cassiera, addetta al taglio, autista, ecc.) (4) rapporto di lavoro: a tempo indeterminato, a tempo determinato (mesi), a tempo parziale, a domicilio, ecc Fac-Simile DOMANDA CONGEDO MALATTIA FIGLIO Spett.le … OGGETTO: congedo per la malattia del figlio Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a a _____________________ il ______________ Vs. dipendente in qualità di _________________________________ genitore di ____________________________ nato/a il __________________________ con la presente comunica che intende assentarsi dal lavoro per fruire del congedo per la malattia del figlio ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. n. 151/2001 dal ________al __________ Dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 151/2001, che l’altro genitore non è in astensione dal lavoro negli stessi giorni e per il medesimo motivo. Si allega certificazione rilasciata dal SSN attestante la malattia del figlio. Distinti saluti. Data _______________________ Firma __________________