OPUSCOLO INFORMATIVO
Elaborato ai sensi dell’ art. 36 del
D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008
“ attuazione dell’art. 1 Legge 3 Agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro”
TESTO UNICO SALUTE E SICUREZZA
Istituto dì Istruzione Superiore
C. Mennella
PREMESSA
Si riportano ai fini informativi, alcuni articoli di interesse nel campo scolastico del Testo
Unico per la sicurezza rimandando allo stesso per un esame piu’ approfondito e accurato.
Lo scopo del presente opuscolo e’ di fornire le informazioni necessarie al personale
scolastico per comprendere in maniera adeguata l’importanza del tema: igiene e sicurezza
del lavoro e, degli aspetti connessi alla propria mansione all’interno dell’edificio scolastico.
Il presente opuscolo e’ stato cosi’ redatto per adempiere a quanto previsto all’art. 36 D.Lgs.
81/2008
Informazione ai lavoratori
(rif.: art. 21 d.lgs. n. 626/1994; art. 10 direttiva n. 89/391/CEE)
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata
informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in
generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio,
l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45
e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e
protezione e del medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata
informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di
sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base
delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona
tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e al comma 2,
lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all’articolo 3, comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e
deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi
lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata
nel percorso informativo.
Per quanto riguarda la FORMAZIONE si riporta quanto previsto all’art. 37:
Articolo 37
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
(rif.: art. 22 d.lgs. n. 626/1994; art. 12 direttiva n. 89/391/CEE)
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1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed
adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con
particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione
aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo,
assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure
di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza
dell’azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono
definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione
delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente
decreto legislativo.
Per comprendere quanto sopra
81/2008
si rende necessaria una breve panoramica sul D.Lgs.
Articolo 1
Finalità
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione
dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme
vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro,
mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il
presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al presente comma nel rispetto delle
normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità
all’articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo
l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il
rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con
riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori
immigrati.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende
per:
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge
un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o
privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una
professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è
equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua
attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui
all’articolo 2549 e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di
tirocini formativi e di orientamento promosse al fine di realizzare momenti di
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alternanza tra studio e lavoro e/o di agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed
universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso
di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi
comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui
l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il
volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio
civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e al decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;
b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,
comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il
lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o
dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero
il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto
ad un ufficio avente autonomia gestionale, esso è individuato dall’organo di vertice delle
singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici
nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di
omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore
di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;
c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o
privato;
d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del
datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;
e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di
poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla
attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso
delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di
lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle
capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di cui
alla lettera l) del presente articolo;
h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti
formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto
all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è
nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di
cui al presente decreto;
i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza
durante il lavoro;
l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi
e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai
rischi professionali per i lavoratori;
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m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello
stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di
rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa;
n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare o
diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità
dell’ambiente esterno;
o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente
solo in un’assenza di malattia o d’infermità;
p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti
istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei
programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei
lavoratori;
q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la
salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano
la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di
protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di salute e sicurezza;
r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il
potenziale di causare danni;
s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle
condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro
combinazione;
t) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o
all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione
internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione,
la cui osservanza non sia obbligatoria;
v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa
vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a
promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il
miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall’Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui
all’articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6,
previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;
z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa
in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle Regioni, dall’ISPESL e
dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed
agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure
utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in
azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla
identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori
l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione
individuale, e le procedure di lavoro;
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dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale
per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi
dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a
prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;
ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni
dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e
l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni
inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; la l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione
degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai
contratti collettivi di riferimento;
ff) «Responsabilità sociale delle imprese»: integrazione volontaria delle
preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività
commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.
Articolo 3
Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici,
e a tutte le tipologie di rischio.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell’ambito
delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle
attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università,
degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell’alta formazione artistica e
coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado e dei mezzi di
trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate
tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle
peculiarità organizzative, individuate entro e non oltre dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, dai Ministri competenti di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e delle riforme
e innovazioni nella pubblica amministrazione sentite le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli
schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, gli
organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si
provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano
sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con i medesimi
decreti si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire l’adeguamento della
normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 271, ed in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
272, alla disciplina recata dal presente decreto.
3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni
attuative dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le singole discipline speciali,
integrate dai criteri e principi generali del presente decreto.
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Vediamo un po’ nel particolare alcune definizioni:
Il concetto di rischio
RISCHIO = Probabilità di accadimento di un evento x Dimensione dei danni
Il rischio e’ la combinazione di due parametri: uno riferito alla probabilità e l’altro riferito
alla dimensione dei danni
Considerando che certi rischi non possono essere eliminati, si puo’ pensare almeno in linea
di principio di arrivare a definire livelli di soglia di rischio cosiddetti “ accettabili”, cioe’
che individuano combinazioni tollerabili dei fattori probabilità e dimensione del danno. Un
tale livello di rischio sarà rappresentato graficamente da una opportuna curva dell’isorischio
che suddivide il piano in due aree: una che denomineremo area di RISCHIO
DIMINUIBILE (2) e l’altra area di RISCHIO AMMISSIBILE(1)
Probabilità
2
2
1
Dimensione dei danni
Alcuni fattori di rischio nella realtà scolastica presi in considerazione nella valutazione
dei rischi per la stesura delle misure di prevenzione e protezione
Caratteristiche dei locali
Prevenzione incendi
Impianto elettrico
Apparecchi di sollevamento
Mensa o refettorio
Riscaldamento/condizionamento
Illuminazione
Fattori fisici di rischio
Uso delle macchine
Prodotti e sostanze chimiche
Movimentaz. Manuale carichi
Apparecchi VDT e PC
Controlli sanitari obbligatori
Pronto soccorso
Aree di pertinenza
Sosta alunni dentro la scuola
Ingresso alunni
Vigilanza orario lezioni
Ricreazione nelle aule
Ricreazione in spazi comuni interni
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Ricreazione in spazi esterni
Vigilanza in situazioni particolari
Assemblee di istituto
Uscita degli alunni
Pulizia dei locali
Intervento di una Impresa esterna di pulizia
Controlli sanitari periodici
Vigilanza sicurezza attrezzature
Viaggi di istruzione, visite guidate, tirocinio aziendale
Controllo preventivo e uso delle attrezzature
Rapporti con Soggetti privati esterni per uso dei locali
Convenzioni con soggetti privati esterni
Verifiche e controlli periodici dei rischi
Arredi scolastici
Abbattimento delle barriere architettoniche e misure per portatori
di handicap
FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI
Nell’ ambito delle attività scolastiche alcuni fattori di rischio più comuni sono:
rumorosità - sforzo vocale – posture – allergie- fattori stress correlati – uso di sostanze
tossiche
Misure di prevenzione
Le misure generali di prevenzione possono essere suddivise in quattro categorie:
„ Tecniche
„ Organizzative
„ Procedurali
„ Protezione personale
MISURE TECNICHE
Le misure tecniche consistono negli INTERVENTI sugli ambienti di lavoro, sugli impianti,
sulle sostanze, sia di carattere preventivo che di contenimento
MISURE ORGANIZZATIVE
Le misure organizzative includono studi, interventi ed azioni atti a migliorare le prestazioni
del fattore umano ai fini della prevenzione o del contenimento dei rischi.
MISURE PROCEDURALI
Le misure procedurali sono tutte quelle attività indirizzate alla verifica, estensione ed
aggiornamento di tutti i regolamenti finalizzati alla tutela della salute e della sicurezza.
MISURE DI PROTEZIONE
PERSONALE
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Le misure di protezione personale vanno intese come ultima barriera necessaria a
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Vediamo ora alcuni obblighi:
Articolo 17
Obblighi del datore di lavoro non delegabili
(rif.: art 4 d.lgs. n. 626/1994)
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti
dall’articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi;
Articolo 18
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 e i dirigenti, che
organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi
conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei
casi previsti dal presente decreto legislativo.
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in
caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e,
comunque, di gestione dell’emergenza;
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni
degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale,
sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico
competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto
adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li
espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché
delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso
dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi
a loro disposizione;
g) richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico
nel presente decreto;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza
e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave
e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia
di protezione;
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l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli
articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute
e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su
richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di
cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo
rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera q);
p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e
per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate
possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente
esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
r) comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a
fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino
un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini
assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino
un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui
all’articolo 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione
dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le
disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura
dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero
delle persone presenti;
u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto,
munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia,
contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di
cui all’articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e
produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in
relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della
protezione;
aa) comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza.
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico
competente informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure
preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera q), e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
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3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare,
ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in
uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche
ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o
convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente
decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei
dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento
all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.
Articolo 19
Obblighi del preposto
1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e
competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro
obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul
lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale
messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro
superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni
accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in
caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave,
immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave
e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed
immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei
mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra
condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla
base della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.
Articolo 20
Obblighi dei lavoratori
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre
persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento
degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti
e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
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c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati
pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le
deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale
condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di
urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla
successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente,
dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di
segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro
competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore
di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque
disposti dal medico competente.
Articolo 25
Obblighi del medico competente
(rif.: art. 17 d.lgs. n. 626/1994; art. 14 direttiva 89/391/CEE)
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione
alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario,
della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure
per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di
formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di
competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i
particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità
organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di
programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della
responsabilità sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso
protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in
considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
c) istituisce, anche tramite l’accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla
lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella
sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente
concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione
sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto
legislativo del 30 giugno 2003 n.196 e con salvaguardia del segreto
professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la
documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo
la necessità di conservazione;
12
f) invia all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di
rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del
rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette
cartelle all’ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria
cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo
termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la
cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce
altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di
cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della
documentazione sanitaria;
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore
di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della
sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti
risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della
integrità psico-fisica dei lavoratori;
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che
stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità
diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua
annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui
risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e
della sorveglianza sanitaria;
n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui
all’articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dall’entrata
in vigore del presente decreto.
Articolo 33
Compiti del servizio di prevenzione e protezione
(rif.: art. 9 d.lgs. n. 626/1994; art. 7 direttiva 89/391/CEE)
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e
all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel
rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione
aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui
all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul
lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.
Articolo 50
Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
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(rif.: artt. 18 e 19 d.lgs. n. 626/1994; art. 6, comma 3, lett. c , e art. 11 direttiva 89/391/CEE)
1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei
rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella
azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di
prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei
luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei
rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai
preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di
lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista
dall’articolo 37;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di
prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità
competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua
attività;
Il Sistema di gestione della sicurezza ( S.G.S.) nella nostra scuola prevede una serie di
misure cosi’ articolate:
-
l’individuazione delle figure previste dal D.Lgs. 81/2008 che sono affisse in bacheca
nell’Organigramma della sicurezza;
-
la formulazione di comunicazioni in materia di applicazione delle misure di
prevenzione e protezione a fronte degli esiti delle valutazione dei rischi ( piano delle
misure di prevenzione e protezione)
-
l’affissione del Piano di evacuazione che il personale scolastico deve consultare;
-
dotazione per ogni classe delle norme comportamentali da applicare in caso di
emergenza;
-
la presenza di responsabili di laboratori in qualità di preposti con i relativi
regolamenti di laboratorio in dotazione;
-
la revisione periodica delle situazioni di rischio a fronte degli interventi attuati;
-
la revisione dei piani di informazione, formazione ed addestramento:
14
-
il piano di sorveglianza sanitaria;
- Gli addetti antincendio mettono in atto le prime misure per
limitare le conseguenze qualora si verifichi un incendio,
utilizzando i mezzi di estinzione predisposti allo scopo;
- Devono adoperarsi per evitare l’insorgere di un incendio
applicando un controllo delle attrezzature antincendio, sulla
natura e tipologia delle sostanze presenti in funzione delle
loro caratteristiche, con riferimento ai dati contenuti nelle
rispettive schede di sicurezza del prodotto;
- Svolgono un’azione di controllo e assistenza per la Ditta
Addetto
prevenzione
esterna incaricata alla gestione dei mezzi antincendio;
incendi
- Si rimettono alle disposizioni in materia di prevenzione
incendi previste compreso le necessarie verifiche periodiche;
- Compilano il registro delle dotazioni antincendio in
dotazione;
- Adottano le misure previste in caso di emergenza e in
particolare curano che le vie di emergenza individuate
risultino sempre prive di ostacoli o impedimenti;
- Assistere e ricevere i soccorsi esterni;
- Una volta effettuata una prima valutazione della situazione
sanitaria, prestano i primi soccorsi alle persone colpite e
attivare le strutture esterne;
- Mantenere sempre efficiente la cassetta di primo soccorso in
dotazione curando il contenuto e il relativo materiale in
scadenza:
Incaricato
Primo
Soccorso
- Utilizzare solo i materiali e medicamenti contenuti nella
cassetta di primo soccorso;
- Conoscere le misure da adottare in caso di inalazione, contatto
e ingestione riportate nelle schede di sicurezza delle sostanze
utilizzate ed elaborate dal Produttore
- Assistere e ricevere i soccorsi esterni;
- Conoscere le difficoltà relative all’alunno/a interessato/a:
a) Capacità di percepire o comprendere la segnalazione di
allarme convenuta ( tre squilli intervallati) allo scopo
gli alunni saranno preparati ad un “segnale” a loro
convenuto, cui gli alunni stessi siano già stati
preparati;
Assistenza H
b) Limitate capacità motorie per defluire e raggiungere
l’area di raduno;
- Raggiungere l’area di raduno o di sicurezza individuata previa
conoscenza e addestramento, in caso di difficoltà motorie, delle
modalità di trasporto convenute.
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prot. n.
Casamicciola,
A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA – loro sedi
OGGETTO: DIRETTIVA SULLA VIGILANZA E SICUREZZA
Con questa comunicazione si richiama l’attenzione delle SS.LL. sull’importanza della sicurezza nei
luoghi di lavoro; in particolare si richiama l’importanza della vigilanza sugli alunni minori.
Nei punti che seguono sono brevemente riepilogati gli obblighi e gli impegni relativi a questo
importante e delicato aspetto dell’organizzazione scolastica.
1) Gli obblighi di vigilanza sugli alunni e gli impegni per la sicurezza a cura degli operatori
scolastici decorrono dal momento dell’ingresso degli alunni nei locali scolastici sino all’uscita. La
vigilanza è estesa anche alle attività scolastiche che si svolgono in aree, spazi o locali esterni alla
scuola o in orario aggiuntivo.
Si ricorda che i docenti, all’inizio mattutino delle lezioni, debbono trovarsi in aula 5 minuti prima
dell’inizio legale delle attività; i docenti assistono gli alunni anche durante l’uscita al termine delle
lezioni (art. 27, comma 5 CCNL).
Il personale collaboratore scolastico vigila, in conformità con le istruzioni impartite, in occasione
dei movimenti interni degli alunni, singoli o in gruppi.
In caso di attività parascolastiche, attività di integrazione formativa, visite guidate ecc, gli obblighi
di vigilanza sono estesi all’intero arco temporale di durata delle dette attività, inclusi i tempi
destinati ai trasferimenti individuali o collettivi.
Ferme restando la competenza e l’autonomia decisionale dei docenti, il dirigente scolastico può
impartire, anche verbalmente, istruzioni per disciplinare la mobilità degli alunni in occasione
dell’ingresso, dell’uscita, della ricreazione ecc.
2) Per favorire l’interiorizzazione dei comportamenti corretti, da parte degli alunni, è opportuno
contestualizzare i temi della sicurezza nella programmazione educativo-didattica ordinaria;
3) Prendere visione del documento di valutazione dei rischi (D.L.vo 626/94), del piano di
evacuazione d’emergenza, della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o
istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica.
4) Partecipazione alle iniziative di formazione/informazione in tema di sicurezza ed alle
esercitazioni di evacuazione d’emergenza.
5) Ove non diversamente disposto, la programmazione, effettuazione e verifica delle prove di
evacuazione sono delegate, per ciascun plesso/sede, ai locali addetti al servizio di evacuazione
d’emergenza. Si ricorda che le predette prove debbono essere almeno due nell’anno scolastico.
Verificare sempre che la procedura comprenda istruzioni e incarichi a favore dei soggetti
diversamente abili.
6) Fornire periodicamente informazioni agli alunni sui fattori di rischio, strutturali e
comportamentali, presenti nei locali scolastici.
7) Porre particolare attenzione nella vigilanza nei punti con rischio specifico:
- transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o gruppi
di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte ecc;
- presenza di porte, finestre, armadi ecc dotati di vetri fragili;
- prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli,
davanzali, ringhiere ecc;
- locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna,
colonne, arredi sporgenti ecc;
- accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipanico - che dovranno risultare sempre
apribili - il locale collaboratore scolastico provvede all’apertura e chiusura dell’accesso;
- dispositivi elettrici non protetti: cavi senza canaletta di protezione, prese aperte, inter_
ruttori, contatori ecc privi di cassette di sicurezza;
- dispositivi, arredi, strumenti e dotazioni con parti in movimento o motore: finestre,
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porte, ante, cassettiere, armadi, carrelli, ascensori, tavoli o seggiole regolabili, lavagne
girevoli, porte o cancelli automatici ecc;
-impiego di utensili, strumenti o dispositivi presenti nelle aule ordinarie o speciali e/o
palestre;
In tutti i casi soprarichiamati gli insegnanti ed i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed
ai soggetti esterni le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali.
8) In caso di allontanamento dell’insegnante dalla classe, l’insegnante medesimo richiederà
l’intervento del collaboratore scolastico più vicino; in caso di uscita degli alunni dall’aula
durante le lezioni, la vigilanza compete all’insegnante ed al personale collaboratore scolastico
più vicino.
9) Gli operatori scolastici intervengono, indipendentemente dalla classe di competenza, nelle
situazioni di rischio o di conflitto fra alunni.
10) La vigilanza è esercitata inoltre:
- nei confronti degli alunni diversamente abili o che manifestino specifici ed accertati
comportamenti di rischio; tali comportamenti dovranno essere portati all’attenzione del
consiglio di interclasse/classe e segnalati al dirigente scolastico per l’adozione di ogni
eventuale
provvedimento
straordinario;
- durante lo svolgimento dell’intervallo per la ricreazione da parte del docente che ha effettuato
lezione
nell’ora
immediatamente
precedente;
- nell’accesso ai servizi igienici;
l’uscita degli alunni dalla classe deve avvenire solo dopo che il docente abbia accertato la presenza
del collaboratore scolastico nella zona interessata.
11) I cambi di classe fra docenti devono essere disimpegnati in modo rapido.
Il docente che non effettua lezioni nell’ora precedente deve essere presente davanti l’aula al
momento del suono della campanella.
Nell’eventualità in cui una classe accolga uno o più alunni per i quali siano stati accertati e portati
all’attenzione del consiglio di classe/interclasse comportamenti a rischio (tentativi ripetuti di fuga,
aggressioni, atti vandalici ecc), il docente in uscita:
a) attende nell’aula il collega subentrante il quale, nel caso provenga da altra classe:
- provvede al trasferimento con la massima sollecitudine;
- ove lo ritenga opportuno, richiede la temporanea vigilanza del collaboratore scolastico sulla
classe che da lui viene lasciata;
b) fornisce le relative istruzioni al collaboratore scolastico affinché questi eserciti la vigilanza
provvisoria sull’eventuale classe nella quale deve trasferirsi.
In caso di impossibilità, il docente uscente richiede la diretta vigilanza da parte del collaboratore
scolastico più vicino. Tutti i docenti coinvolti nelle catene dei cambi debbono essere a conoscenza
di particolari procedure di cambio.
12) Il collaboratore scolastico del piano di competenza collabora nella vigilanza durante l’intervallo
per la ricreazione.
13) Tutto il personale ha l’obbligo di segnalare al dirigente scolastico eventuali situazioni di rischio
sopraggiunte o non rilevate. In caso di rischio immediato il personale presente deve urgentemente
provvedere ad isolare ed interdire l’area in cui si è verificata la situazione di rischio.
14) Uscita degli alunni.l’uscita degli alunni avviene in modo ordinato e regolare. Sarebbe
preferibile che nell’uscita degli alunni si adottassero gli stessi accorgimenti che si adottano per il
piano d’evacuazione.
16) Sostituzioni di colleghi assenti. La sostituzione dei colleghi assenti è classificata secondo due
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tipologie:
a) sostituzioni di tipo ordinario;
b) sostituzioni in caso di emergenza, con rischi a carico degli alunni per mancata vigilanza.
Alla sostituzioni di colleghi assenti nell’ambito della tipologia “a” si procede secondo il seguente
ordine di priorità:
- recupero permessi brevi
-docenti il cui monte ore di frontalità è inferiore a 18 e fino a tale soglia, a rotazione
-docenti in contemporaneità nello stesso modulo
-docenti di sostegno i cui alunni risultino assenti
-docenti in contemporaneità in classi parallele.
La tipologia “b” si configura in caso di assenze improvvise e/o di impossibilità di provvedere alla
sostituzione mediante la procedura “a” e quando l’assenza del docente determina una situazione di
rischio a carico degli alunni per mancata vigilanza. In tale eventualità si procede nel seguente ordine
di priorità:
- vigilanza affidata al collaboratore scolastico ove questo non implichi l’abbandono di altri
importanti settori o compiti di vigilanza;
- in caso di impossibilità si provvede alla ripartizione degli alunni ed all’assegnazione in altre classi,
con priorità alle classi parallele.
Il docente fiduciario o, in sua assenza, il docente presente con maggiore anzianità totale di servizio,
dispone per la corretta esecuzione delle disposizioni sopra riportate.
17) In caso di malessere sopraggiunto o infortunio, l’operatore presente:
a) richiederà l’intervento dell’addetto al primo soccorso presente;
b) provvedera' ad avvisare i familiari;
c) nelle situazioni di gravità, anche presunta, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei
servizi sanitari d’emergenza (n° tel. 118).
In caso d’infortunio, l’insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà una
sintetica relazione sull’accaduto, su modello pre-stampato disponibile sul sito internet
dell’istituto, da consegnare all’ufficio di segreteria, che dovrà contenere:
- generalità dell’alunno, sede e classe ecc;
- dinamica dell’incidente, luogo, data, ora ed esito;
- nominativi di eventuali testimoni o presenza dell’insegnante;
- eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate.
In caso di intervento medico ed ospedaliero occorre informare i famigliari della necessità di
consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata del personale curante.
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Prot. N. 5569
Casamicciola, 09.11.2010
Ai docenti
Agli alunni
Al personale a.t.a.
(affiggere in tutti i locali della scuola)
Il dirigente scolastico
Al fine di prevenire incidenti e infortuni sul luogo di lavoro
dispone
che tutti i docenti, il personale a.t.a., gli alunni si attengano scrupolosamente al rispetto di corrette
procedure e comportamenti ispirati alla cultura della sicurezza.
ESEMPI DI PROCEDURE ERRATE O PERICOLOSE
CONDIZIONI PERICOLOSE (esempi)
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Raccogliere, con le mani nude, frammenti di vetro;
gettare frammenti di vetro nel cestino dei rifiuti;
chiodi e viti sporgenti ad altezza del viso;
appendi abiti sporgenti ad altezza del viso;
forbici e tagliacarte mancanti di apposita custodia;
oggetti in vetro collocati in posizione pericolosa;
taglierina sprovvista del dispositivo coprilama;
armadi non ancorati al muro o quadri non fissati saldamente alle pareti;
prolunghe o filo del telefono sporgenti dalla scrivania (occasioni d’inciampo);
lamine di alluminio poste sulla soglie delle porte non perfettamente aderenti al pavimento;
moquette sfilata, strappata, staccata dal pavimento, con gobbe, ecc.;
oggetti fissati al pavimento (colonnine per l’allacciamento elettrico e telefonico);
oggetti abbandonati sul pavimento (zaini, cartelle, borse, scatole, ecc.);
oggetti scivolosi caduti sul pavimento (fogli di acetato, ecc.);
pavimento bagnato dall’acqua o con dislivelli non opportunamente segnalati;
sedie e banchi rotti;
porte a vetri e finestre non di sicurezza o non segnalate;
sedie e banchi rotti;
porte a vetri e finestre non di sicurezza o non segnalate
mobili metallici con spigoli vivi e taglienti o cassetti aperti;
Disporre gli oggetti più pesanti nei ripiani alti degli armadi o sopra gli armadi;
collocare oggetti pesanti sui classificatori o sopra i balconi;
aprire violentemente i cassetti privi della battuta di arresto;
cadere da una posizione sopraelevata trascinandosi dietro un oggetto, anche piccolo;
disporre oggetti in bilico (taglierine od altre attrezzature d’ufficio);
infilare le mani all’interno di fotocopiatrici, macchine da scrivere, ecc.;
riporre, alla rinfusa oggetti appuntiti nei cassetti della scrivania;
salire sugli ascensori eccedendo il numero previsto;
fumare negli ascensori;
lasciare aperte le ante degli armadi o i cassetti delle scrivanie;
fermarsi dietro una porta;
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lasciare fuori posto sedie, tavolini o altro;
chiudere i cassetti o le ante degli armadi con un ginocchio o con il corpo;
chiudere i cassetti afferrandoli per il bordo anziché impugnare la maniglia;
chiudere o aprire le ante a scorrimento degli armadi afferrandole per il bordo invece di
usare la maniglia;
aprire e chiudere le finestre a scorrimento verticale esercitando pressione sul telaio;
contrastare la chiusura automatica di cancelli o porte di ascensori infilando le mani;
spostare mobili o oggetti voluminosi mantenendo le mani all’esterno;
spostare macchine da scrivere od altre attrezzature afferrandole in modo errato;
aprire più cassetti di un classificatore provocandone il ribaltamento;
spostarsi a spinta sulle sedie munite di ruote;
scendere o salire le scale mantenendosi distanti dal corrimano;
salire in piedi sulle sedie;
lasciare le chiavi infilate nei cassetti della scrivania o nelle ante degli armadi;
sollevare oggetti piegando la schiena ;
sollevare oggetti ruotando il busto.
RISCHI ELETTRICI (esempi)
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Prolunghe e cavi disposte e fissate in modo da evitare detererioramenti o taglio;
prolunghe e cavi non devono essere fatte passare sotto alle porte;
le prolunghe devono essere adatte allo scopo e non richiedere l’utilizzo di adattatori;
le prese al muro è bene ricevano una sola spinta;
se si devono utilizzare prese multiple preferire quelle montate su supporti o da incasso;
le spine e le prese volanti devono essere dotate di pressacavo o altro dispositivo;
ogni macchina, attrezzatura, portalampade, ecc., dovrà essere munito di interruttore;
le spine devono essere estratte dalla presa dopo aver spento l’interruttore;
i cavi non devono essere attorcigliati;
abbassare gli interruttori alla fine dell’orario di lavoro;
mantenere cavi e prolunghe distanti da fonte di calore;
i portalampade e le carcasse delle macchine, per quanto possibile, devono essere di
materiale isolante e non igroscopico, o collegati
Il dirigente scolastico
Prof. Mario Sironi
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