STUDIO DOTT. BONVICINI
Circolare n. 6 del 27 Novembre 2015
NUOVI OBBLIGHI E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI
PER STRUTTURE SANITARIE ODONTOIATRI E
MEDICI
A) FONTI NORMATIVE
Art. 3, D.Lgs. n. 175/2014
DM 31.7.2015
Provvedimento Agenzia Entrate 31.7.2015
Ai fini dell’elaborazione del modello 730 precompilato, i soggetti che erogano
prestazioni sanitarie dovranno mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, per il tramite del
Sistema Tessera Sanitaria) i dati relativi a:
- spese sanitarie sostenute nell’anno precedente (quindi compreso l’anno 2015);
- rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.
In pratica le strutture sanitarie ed i medici dovranno inviare entro il 31 gennaio di ogni anno i dati
relativi alle fatture effettuate ai pazienti nell’anno precedente indicando la spesa sostenuta e vari
altri dati.
Soggetti interessati all’invio dei dati al sistema tessera sanitaria
Ai sensi del comma 3 del citato art. 3, i soggetti interessati alla trasmissione dei dati sono così
individuati:
1. Farmacie
2. Asl, presidi idi specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di
assistenza protesica e di assistenza integrativa, altre strutture e presidi accreditati per l’erogazione
dei servizi sanitari
3. Medici ed odontoiatri
Come precisato dal MEF nel citato Decreto, i dati possono essere trasmessi anche tramite gli
intermediari abilitati. A tal fine, è necessaria una specifica abilitazione al MEF per l’invio
telematico dei dati per conto del soggetto delegante.
Non è chiaro a tutt’oggi se le categorie sanitarie quali Psicologi, Fisioterapisti, Ottici ed altre
categorie di operatori sanitari siano o meno obbligati all’adempimento in questa prima fase. Se
così non fosse saranno sicuramente inseriti tra i soggetti obbligati il prossimo anno.
Dati da inviare
Oltre alla descrizione della tipologia di prestazioni dovranno essere inviati i dati anagrafici ed il
Codice Fiscale del paziente ed i dati delle singole fatture.
Si invitano pertanto i clienti in possesso di sistemi contabili e di fatturazione a prendere contatto con il
proprio fornitore di software per organizzare la nuova procedura.
Per quanto concerne i professionisti che ancora utilizzano fatture scritte manualmente si chiede di allegare
ad ogni fattura una copia della Tessera Sanitaria del paziente.
Tipologie di prestazioni
Farmacia pubbliche e private
ticket (quota fissa e/o differenza con generico);
acquisto o affitto di protesi sanitarie;
acquisto di medicinali;
spese riguardanti l'acquisto o l'affitto di dispositivi medici CE (ad esempio, apparecchio per aerosol o per la
misurazione della pressione sanguigna);
altre spese sanitarie detraibili (ad esempio, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi, misurazione con
modalità non invasiva della pressione arteriosa ecc.);
altre spese sanitarie non comprese nell'elenco.
Strutture sanitarie pubbliche e private accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari del
SSN e dei SASN
ticket (franchigia e/o quota fissa, pronto soccorso e accesso diretto);
spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica;
visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali;
analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero;
protesica e integrativa (extra farmacia e strutture accreditate);
prestazioni chirurgiche, esclusi gli interventi di chirurgia estetica deturpanti;
ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze, al netto delle spese relative ai comfort;
spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica;
visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali;
cure termali, previa prescrizione medica;
altre spese sanitarie non comprese nell'elenco.
Medici e odontoiatri
spese per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale esclusi gli interventi di chirurgia estetica;
visite mediche generiche e specialistiche o prestazioni diagnostiche e strumentali;
prestazioni chirurgiche ad esclusione della chirurgia estetica;
interventi di chirurgia estetica ambulatoriali o ospedalieri;
certificazioni mediche;
altre spese sanitarie non comprese nell'elenco.
Si precisa che i pazienti possono manifestare la propria opposizione all’inserimento nel 730 di una o più
tipologie di spesa sanitaria. Per fortuna questo adempimento è stato completamente affidato al contribuente,
esentando gli operatori sanitari.
Probabilmente sarete investiti da domande di questo genere e pertanto Vi riassumiamo i principi cardine del
sistema e quali adempimenti deve seguire colui che manifesta l’opposizione.
Accesso ai dati aggregati da parte del contribuente
In fase di accesso al mod. 730 precompilato, il contribuente visualizza nell’elenco dei dati relativi
alla dichiarazione precompilata i seguenti dati riguardanti anche i familiari a carico (ad eccezione di
quelli per i quali sia stata manifestata l’opposizione):
• totale delle spese sanitarie automaticamente agevolabili e dei relativi rimborsi aggregati in base
alle tipologie di spesa sopra elencate. Il totale di tali spese è altresì riportato negli appositi campi del
mod. 730 precompilato, al netto dei relativi rimborsi;
• totale delle spese sanitarie agevolabili solo in presenza di particolari condizioni e dei relativi
rimborsi aggregati in base alle citate tipologie di spesa.
Se il familiare è a carico di più contribuenti, le spese sono inserite nelle dichiarazioni precompilate
di questi ultimi in proporzione alla percentuale di carico.
I rimborsi delle spese sanitarie dovuti:
• alla mancata erogazione (totale o parziale) della prestazione sanitaria;
ed
• erogati in un anno diverso da quello in cui è stato effettuato il relativo pagamento;
sono inseriti nel mod. 730 precompilato nel quadro relativo ai redditi soggetti a tassazione separata.
Consultazione dei dati di dettaglio da parte del contribuente
A decorrere dal 15 aprile di ciascun anno i contribuenti possono consultare nell’area presente sul
sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, le informazioni di dettaglio relative alle singole spese
sanitarie / rimborsi (codice fiscale del contribuente / familiare a carico, codice fiscale / partita IVA e
cognome e nome / denominazione del soggetto ex art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 175/2014, data del
documento fiscale attestante la spesa, tipologia della spesa, importo della spesa / rimborso, data del
rimborso, ecc.) anche con riferimento a quelli relativi ai familiari a carico, ad esclusione delle spese
sanitarie / rimborsi per i quali l’assistito abbia espresso l’opposizione.
Le informazioni di dettaglio sono visualizzabili soltanto dal contribuente; l’Agenzia delle Entrate e
gli altri soggetti (CAF / professionisti abilitati) possono consultare solo i dati aggregati per tipologia
di spesa.
Opposizione all’utilizzo dei dati delle spese sanitarie
Come sopra accennato il soggetto interessato può opporsi a rendere disponibili all’Agenzia delle
Entrate, con la relativa cancellazione, le spese sanitarie / rimborsi effettuati nell’anno precedente
per l’elaborazione del mod. 730 precompilato.
L’opposizione può essere manifestata con le seguenti modalità:
Procedura per l’opposizione
Oltre a quanto sopra specificato, a decorrere dal 2016, per i dati relativi all’anno precedente,
l’opposizione può essere effettuata, in relazione ad ogni singola voce, dall’1.2 al 28.2 dell’anno
successivo a quello di riferimento, accedendo al sito Internet dedicato del Sistema Tessera Sanitaria
tramite:
- Tessera sanitaria TS-CNS;
oppure
- credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate.
L’opposizione all’utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria implica la cancellazione degli stessi
nonché l’automatica esclusione dei relativi rimborsi.
È fatta salva la possibilità per il contribuente di inserire le spese per le quali è stata esercitata
l’opposizione in sede di modifica / integrazione del mod. 730 precompilato, al sussistere dei
requisiti per la detraibilità.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito
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nuovi obblighi e conseguenti adempimenti per