Pasquale di Cicco Gli statuti inediti dei Provenzali di Volturara (1541- 1642)* di Pasquale di Cicco A Mario Giorgio Volturara Appula è un piccolo centro che sorge sul Sub-Appennino dauno, è prossimo al Molise ed alla Campania, conta poco più di 500 abitanti, vive di agricoltura. «La cattedrale, nel cuore del paese, splendida nella sua pur spoglia facciata e nel suo campanile tozzo, obbliga ogni nuovo venuto a sostare un po’. I ricchi portali antichi, i numerosi stemmi, un trono episcopale, stanno a ricordare che questo minuscolo paese d’oggi, per molti secoli e fino al 1818 è stato importante Sede Vescovile ed ha avuto nella sua giurisdizione diversi paesi ora appartenenti alla Diocesi di Lucera. Senza dire che c’è poi un noto Santuario – quello della Madonna della Sanità – che richiama a sé tutto il Sub-Appennino». Così, circa una sessantina di anni fa, veniva scritto di Volturara, «raggruppata su una collina alle falde del monte Sambuco, bella per i suoi faggi e le sue querce, per le sue ‘rimpe’ e le sue fonti».1 * Nei lontani anni Sessanta del secolo scorso un mio conoscente mi portò in visione un fascicolo manoscritto piuttosto malridotto, riguardante Volturara Appula, informandomi di averlo scovato in un mucchio di vecchie carte giacenti in un angolo di un locale di quel comune, e che si riprometteva di colà riportarlo, una volta che ne avessi valutato l’eventuale interesse e provveduto a ridarglielo. La restituzione avvenne di lì a poco, preceduta da una microfilmatura e da una stampa su carta del fascicolo, e dopo di allora il documento volturarese cadde quasi nel dimenticatoio. Recentemente però due cose lo hanno rimesso in evidenza: la prima, la notizia che la manovra economica progettata dal governo in agosto ’11 prevedeva, fra l’altro, la fine dell’autonomia dei piccoli comuni, con una popolazione inferiore ai 1000 abitanti (e sarebbe stato anche il caso di Volturara); la seconda, l’informazione, ricevuta da sicura fonte, con la quale si veniva a sapere che esso non era presente nell’archivio di spettanza. Ciò è stato di impulso per la divulgazione dell’importante documento posseduto in copia, diventato probabilmente un unicum, e potendosi così in qualche misura rimediare al danno della mancata restituzione da parte del detentore, ormai da gran tempo deceduto. La copia fotografica, già in mio possesso ed ora conservata nell’Archivio di Stato di Foggia, informa che il fascicolo aveva la dimensione di mm. 140x212 ed era formato, indice a parte, di carte 74 numerate + 4 non numerate. Evidenzia inoltre il suo cattivo stato in qualche parte, per macchie di umidità, pezzi mancanti, margini deteriorati. 1 Annibale Facchiano, Il Sub-Appennino Settentrionale, in Collana di “Quaderni Turistici” a cura dell’E.P.T. di Foggia, VII, Arti Grafiche Pescatore, Foggia, s.d., p. 25. 61 Gli statuti inediti dei Provenzali di Volturara (1541- 1642) In effetti attestano che l’odierno modesto paese può vantare una storia molto antica non solo la cattedrale romanica del XIII secolo, il santuario della Madonna della Sanità risalente al XVI secolo, il palazzo ducale Caracciolo, anch’esso cinquecentesco, o il palazzo Pignatelli, già sede della curia vescovile,2 ma anche alcuni importanti documenti, tra editi ed inediti. In altre epoche la stessa popolazione volturarese era ben più numerosa di adesso, ma già nel 1479 «propter guerrarum turbines et alias calamitates que in hoc regno notorie fuerunt Civitas ipsa Vulturariensis fuit et est distructa et disolata et effecta est quasi inabitabilis et nullus in ea habitat nisi quidam Sclavones seu Albanenses in quibus nulla est spes firma circa eorum habitationem pro ut notorium est»,3 come si legge nell’atto con cui Giacomo, vescovo di Volturara, cedeva in enfiteusi e per un modestissimo canone metà della città a Giovannella di Molise. Da costei e da Alberico I Carafa di Napoli, conte di Marigliano, nasce Giovan Francesco che, subentrato alla madre nel feudo pressoché deserto e volendolo rendere redditizio, vi adduce nel 1517 una colonia di Provenzali, chiamati probabilmente tramite i compatrioti di Monteleone, altro feudo dei Carafa,4 attirandoli con vantaggiose condizioni. Dieci anni più tardi gli succede il figlio Alberico II, duca di Ariano, che sposa Beatrice Carafa, ma, avendo parteggiato per i Francesi al tempo della spedizione del Lautrech, subisce la confisca dei beni ed è costretto ad andare esule in Francia. Beneficiario dei beni confiscati è Ferrante Gonzaga, uno dei capitani dell’esercito spagnolo, e la loro concessione viene confermata da Carlo V nel 1532. Lo stesso anno, però, una sentenza riconosce Beatrice Carafa quale signora del feudo di Volturara, nonché di Cercemaggiore nel Molise, essendo gli stessi gravati di ipoteca per la sua dote, ed il 23 maggio la utilis domina concede molti capitoli «a li provenzani che habitano et habitaranno in la … città di Volturara», il primo dei quali riconosce loro il diritto di poter vivere «secondo lloro usu et 2 La diocesi vescovile di Volturara, nata nel 969 con bolla di papa Giovanni XIII, ebbe fine a seguito del Concordato del 21 marzo 1818 fra la Chiesa e il regno di Napoli. Per l’elenco dei suoi vescovi, cfr. Cronotassi iconografia e araldica dell’episcopato pugliese, a cura dell’Unione Regionale dei Centri di ricerche storiche artistiche archeologiche e speleologiche di Puglia, Bari, Assessorato regionale alla Cultura, 1984, pp. 317-318. 3 Cfr. Nicola Checchia, I feudatari e i vassalli di Volturara, in Iapigia, anno XIV (1945), p. 27, per la citazione riportata da F.M. Zara, Per la Real Cattedrale, ed Università della città di Volturara, contro il vescovo di quella Diocesi. Nella Suprema Giunta Ecclesiastica, Napoli 1798. Nel suo pregevole studio questo autore esamina scrupolosamente i molti fattori ipotizzabili quali cause determinanti della desolazione di Volturara (scorrerie dei saraceni stanziati a Lucera, terremoto del dicembre 1456, guerre, vescovi che abbandonano la città per risiedere a San Bartolomeo in Galdo, malaria), ma è costretto a concludere che «il progressivo spopolamento di Volturara… rimane, ad onta delle molte, e tutte valide, ragioni addotte per spiegarlo, un fenomeno che sfugge ai nostri mezzi d’indagine. Anche perché allo stato attuale delle nostre conoscenze noi non possediamo dei documenti probativi, anche se di semplice cronaca paesana, che valgano ad assegnare al fenomeno, per tanti aspetti interessante, una causa bene accertata…» (p. 35). 4 A questa ipotesi si contrappone l’altra, fatta dall’Amabile, secondo la quale gli emigrati a Volturara non erano in realtà dei Provenzali, ma Piemontesi della valle di Frassiniere e di altre valli alpine, al di là di Pinerolo, rifugio dell’eresia valdesiana (Checchia, cit., pp. 48-49). 62 Pasquale di Cicco consuetudine et… maritare lloro figliole ad loro posta», mentre il capitolo 28 riconosce il diritto di emigrare altrove.5 Ma, volendo illustrare lo statuto dei Provenzali di Volturara concesso dalla duchessa di Ariano, è sufficiente riportare testualmente il preciso compendio fattone dal Ceci, in cui trovano sintesi i capitoli più importanti. «Nei quali sono da notare soprattutto le disposizioni sulle libere proprietà che si costituivano colle case, le vigne, gli orti e i giardini donati dal barone ai Provenzali senza obbligo di alcuna prestazione e coi terreni dati per seminare vincolati dalla sola prestazione della dodicesima parte dei prodotti. Accanto a queste proprietà private si stendeva il demanio, sul quale tutti i coloni avevano il dritto di legnare e di far pascolare da ogni specie di animali; la difesa dell’Università che era riserbata ai buoi da lavoro; e la difesa baronale sulla quale sono pure riconosciuti parecchi dritti dei coloni. Questa non poteva ampliarsi mentre la difesa dell’Università sarebbe stata allargata qualora il bisogno dell’industria agricola avesse ciò richiesto; e difese temporanee potevano crearsi nel tenimento ad uso dei massari. Si aggiungevano, sempre in vantaggio dell’agricoltura, l’anticipo della semenza pel primo anno di coltivazione, minute prescrizioni di polizia rurale, la limitazione dei servizi personali, la libertà di vendere il grano senza aspettare, come era prescritto in altre città feudali, che il barone avesse venduto prima il suo, la libertà di uscire di notte dalla città secondo richiedevano i lavori campestri, e l’obbligo dell’erario di riscuotere sulle aie la dodicesima e di non molestare i coloni dopo che avessero conservato il grano, e il divieto al feudatario di dar in pascolo ai maiali le spighe rimaste nel campo dopo la mietitura essendo esse riserbate ai poveri. Riserbati al feudatario erano la molitura (un ventesimo), il fornatico (un venticinquesimo), ma non il jus tabernae, e libera era la caccia collo schioppo e le balestre, essendo soltanto sottoposte a un piccolo contributo quelle coi lacci, le tagliole e i fossi. Un solo articolo è dedicato al governo municipale, ma parecchi regolano l’amministrazione della giustizia e la bagliva dalle quali si cerca di eliminare ogni abuso. I Provenzali, nelle vicendevoli relazioni, si riserbavano di regolarsi secondo le loro antiche consuetudini e ottenere la piena libertà nei matrimoni e quella di emigrare: il feudatario, infine, prometteva di ottenere a loro l’esenzione dai pesi fiscali per un decennio. Nel complesso le condizioni fatte ai Provenzali appaiono migliori di quelle che in quei tempi ottenevano i vassalli di altri comuni rurali.»6 5 Questi capitoli, rinvenuti nell’Archivio di Stato di Napoli, sono stati pubblicati nel 1917 da Giuseppe Ceci con il titolo Lo Statuto dei Provenzali di Volturara (editore Vecchi di Trani, opuscolo fuori commercio). Secondo lo studioso, la duchessa di Ariano Beatrice Carafa, più che concedere nuovi capitoli alla colonia provenzale, in effetti confermava gli accordi che certamente erano stati presi anni prima, nel 1517, al tempo dell’emigrazione. Lo statuto dei Provenzali consta di 82 capitoli che ebbero la conferma della duchessa il 24 maggio 1534 e l’approvazione sovrana il penultimo di febbraio 1536. 6 Ceci, cit., pp. 6-7. 63 Gli statuti inediti dei Provenzali di Volturara (1541- 1642) *** Con i capitoli successivi a quelli della duchessa di Montecalvo che i vari feudatari concessero alla città di Volturara nel Cinquecento e nel Seicento, rimasti sinora inediti, il fascicolo manoscritto contiene anche: - capitoli della portolania decretati dalla Regia Camera della Sommaria (18 novembre 1557): - delibera consiliare relativa al mastro portulano (11 ottobre 1638, lacunosa); - notamento di tutte le vie, «tanto quelle che vanno per lo territorio, quanto quelle che vanno alle vigne»; - provvisioni della Camera della Sommaria sulla giurisdizione del portolano (28 maggio 1639);7 - promesse di vari governatori di rispettare i capitoli dell’università (1722 ed anni successivi; originale); - delibera consiliare riguardante la difesa dell’università (20 marzo 1729; copia per notaio Paolo Tomaselli di Lucera); - obblighi assunti dal dr. Baldassarre Guerra di Torrecuso, governatore della città (4 marzo 1730; copia c. s.). - obblighi assunti dai governatori Eustachio Trabuscia di Toro (20 febbraio 1758), Saverio Carapelle di Pietra Montecorvino (9 gennaio 1760), Innocenzio Lombardi di Morrone (3 aprile 1762); originali; - due provvisioni della Camera della Sommaria (3 marzo 1721 e 14 maggio 1739), dai testi lacunosi e parzialmente illeggibili (la seconda è copia estratta dal notaio Tomaselli). *** Nel 1538 il reggente della Vicaria Francesco Antonio Villano concentra nelle sue mani il dominio diretto e quello utile del feudo di Volturara, avendo acquisito il primo da Ferrante Gonzaga «con suo castello seu fortellezza e omnimoda giurisdizione civile, criminale e mista, mero e misto imperio», ed il secondo per cessione fattagli da Beatrice Carafa. I capitoli che ora si pubblicano e gli atti del fascicolo sin qui elencati formano la copia di un originale che il sindaco di Volturara Gabriele Campolattano presentò al notaio concittadino Antonio de Rosa e da questi fu collazionata ed autenticata in tre momenti diversi, non si sa quando, ma dopo il 1693, come può dedursi dalla carta 48r. del fascicolo stesso. La trascrizione, dovuta ad un’unica mano e non priva di errori, specie nelle parti in latino, occupa le carte 1r.64r. del fascicolo, lasciando bianche le carte 40v.- 43v., 48v., 57v., 58r.e v.; mancano le carte 57v.-59r. Dalla carta 54 in poi le macchie presenti nella parte superiore diventano sempre più ampie, pregiudicando la leggibilità dei testi. L’indice anteposto al tutto è alquanto disordinato verso la fine e mostra qualche aggiunta di altra mano. Alla sinistra dei singoli capitoli si leggono “occhi marginali” che vengono omessi nell’edizione, ma sono stati utilizzati per integrare la “Tavola delli capitoli”, qua e là manchevole. 7 64 Pasquale di Cicco Il nuovo signore, spendendo 162 ducati, compra nel 1540 dalla Regia Corte la giurisdizione delle seconde cause civili, criminali e miste e qualche tempo dopo chiama altre famiglie di Provenzali a ripopolare maggiormente il suo feudo e fa loro firmare altri capitoli che prevedono nuovi diritti feudali.8 I capitoli del Villano sono inizialmente 102, cui poi se ne aggiungerà un altro, e tutti vengono presentati a Napoli l’8 gennaio 1541. Il 9 ed il 10 maggio successivo ne vengono concessi altri due. Alla loro stipula provvede il notaio Antonio de Trusianis di S. Bartolomeo in Galdo. Essi confermano molti dei capitoli dati a suo tempo dalla duchessa Carafa tutti quelli più importanti - presentandoli addirittura nello stesso ordine già loro proprio, ma molti sono innovativi e frutto di altri accordi dell’università con il nuovo signore. Sono tali quelli relativi alla vecita nel mulino della Corte, “da osservare inviolabilmente” eccetto in due casi; ai doveri del camberlingo o alle spettanze del capitano; al congruo esercitabile entro sei mesi dalla vendita del bene; all’utilizzo e custodia dell’algaria; alla possibilità per i governanti cittadini di fare nuove norme contri i danneggiatori di vigne ed altri fondi e di aumentare le pene già previste; alla facoltà del figlio di famiglia o della moglie di muovere accuse, ma solo se esse sono confermate dal padre o dal marito; al diritto dei cittadini di poter macinare nei centimoli per uso proprio e per la vendita, senza nulla dovere alla Corte, quando il mulino di questa è insufficiente a soddisfare l’università; alla proprietà dei frutti degli alberi che cadono nei fondi altrui; all’eredità delle persone che muoiono senza testamento e senza figli; all’obbligo degli ufficiali del barone di tenere copia dei capitoli dell’università, esonerando questa dal doverli presentare nella Corte, quando necessario; ai servizi che il giurato è tenuto a prestare; alla possibilità di rimboscare quella parte del bosco demaniale messo a coltura da alcuni privati, e dando a questi un’equivalente porzione di terreno in altro luogo, ed altri ancora. Questi capitoli vennero tutti confermati il 16 luglio 1548 da Vincenzo Carafa dei duchi di Ariano, fratello del ribelle Alberico II, che aveva acquistato il feudo di Volturara per il prezzo di 16500 ducati, ed ottenuto il regio assenso da parte del viceré Pietro di Toledo.9 Nei tempi successivi il tentativo del nuovo barone di spogliare i cittadini dei loro diritti sul bosco demaniale sfociò in una causa innanzi al Sacro Regio Consiglio, cui pose termine una convenzione stipulata in Napoli il 20 novembre 1557 tra il Carafa e il procuratore dell’università Antonio Miotto. Questa convenzione dava origine ad altri nove capitoli, stesi dal notaio napoletano Aniello Mazza il 20 novembre 1557, e riguardanti i primi tre il bosco 8 9 Checchia, cit., p. 36. Ibid., p. 37. 65 Gli statuti inediti dei Provenzali di Volturara (1541- 1642) demaniale, e gli altri il pagamento annuo ed in tre rate della somma di ducati 60 che l’università avrebbe dato al feudatario in cambio delle due giornate di lavoro dovute dai vassalli, la remunerazione di servizi personali prestati alla Corte, la raccolta libera e gratuita delle ghiande nei luoghi da seminare, lo “sfreddo seu mancamento” del vino e il “crescimonio” del grano della Corte. Nel 1569 Bartolomeo Caracciolo acquista il feudo per ducati 29200 «con suoi uomini e vassalli; intrade, ragioni, iurisdizioni, mero etc., cognizione di prime e seconde cause, mercato solito a farsi e con annui ducati 81 de’ suoi pagamenti fiscali etc.». Lo stesso anno, l’8 maggio, conferma ai volturaresi le concessioni del Villano e del Carafa, concede un’ampia amnistia, e decide inoltre circa il vino della Corte e suo smaltimento da parte del camberlingo e gli emolumenti della mastrodattia, con quattro capitoli firmati in Volturara, cui ne seguirà un altro in data 16 ottobre. Con diploma del 1589 Filippo II insignisce Bartolomeo Caracciolo del titolo di marchese di Volturara, che di lì a poco passerà al figlio Giovanni Battista, a favore del quale egli ha rinunciato al feudo.10 Il nuovo signore concede due nuovi capitoli il 9 maggio e l’1 novembre 1600, con il primo dei quali, aderendo ad una richiesta dell’università, ordina al capitano ed al mastrodatti di rispettare la vigente pandetta dei diritti e le altre disposizioni di legge, cessando ogni abuso, e con il secondo si occupa della Corte del mastromercato, attiva durante la fiera di S. Luca, e delle contumacie che presso di essa possono cancellarsi entro le 24 ore. Giovanni Battista Caracciolo muore l’8 agosto 1623, lasciando erede il figlio Francesco, che qualche anno dopo ottiene il passaggio del titolo marchionale sull’altro suo feudo di Cervinara e vende nel 1628 Volturara a Fabrizio Montalto, figlio del duca di Fragnito, per il prezzo di ducati 51188.11 Il Montalto stipula con l’università una nuova convenzione, formulata per mezzo di 18 capitoli12 ai quali un pubblico parlamento, riunitosi a Volturara il 9 febbraio 1642, darà approvazione, essendo sindaco Michele Aglialdo, ed eletti Gabriele Barone, Filippo Lantare, Laurenzo Briante e Pietro Giarrusso. Questi capitoli sono gli ultimi concessi ai volturaresi dai loro feudatari. Dopo i Montalto, infatti, gli ultimi signori di Volturara, dal 1696 alla fine del feudalesimo - Pompeo Pignatelli duca di Montecalvo e i suoi eredi e successori non stabiliranno altre intese con l’università, ma intesseranno con essa un rapporto teso e spesso litigioso.13 Ibid., p. 38. Ibid., pp. 39-40. 12 Questi esibiscono stranamente una erronea numerazione; inoltre alcuni di essi ripetono nella sostanza, con qualche variante e precisazione, quanto gia detto in altri precedenti (così, ad es. il cap. 128 rispetto al 122, il cap. 129 rispetto al 123, ecc). 13 Checchia, cit., pp. 43-44. 10 11 66 Pasquale di Cicco Tavola delli capitoli Libertà di vivere a loro uso Case, vigne, et horti franchi Terraggi d’ogni dodeci uno Libertà di vendere case, et altre Concessione di defesa Al molino vecita d’ogni venti uno Al molino preferito il padrone Furno e furnatico Grano inpronto Libertà di tagliare al domanio Tagliare et affrondare Pena alla defesa dell’università Accrescere detta defesa Non si faccia difesa per l’università Farsi casali Forno alli casali e furnatico Libertà di eligere il (governo) ( Mutar il capitanio e stare al sindacato) Erario riceve li terraggi Camerlingo conserva le vittovaglie della Corte Il camerlingo e sindico franchi Il camerlingo franco de casata Il camerlingo non deve far pane Come si comandano dal barone i cittadini Forastieri non possono pascolare alla spica Fare osteria Ricogliere glianda Entrare alla difesa a fida Civili non si tengono priggione Carcerati non extrahantur Stornare l‘accuse fra tre dì Quello si deve al capitanio Le cause minime del camerlingo Del reggere Corte Lunedì franco Macellare il sabato (Carne) mortacina a pezzate (Pondere) delli catapani (Quanto si paga) di scannagio (Dannificanti) 67 c. 1 c. 2 c. 3 c. 4 c. 5 c. 6 c. 7 c. 8 c. 9 c. 10 c. 11 c. 12 c. 13 (c. 14 (c. 15 (c. 16 (c. 17 (c. 18 c. 19 c. 20 c. 21 c. 22 c. 23 c. 24 c. 25 c. 26 c. 27 c. 28 c. 29 c. 30 c. 31 c. 32 c. 33 c. 34 c. 35 c. 36 c. 37 c. 38 c. 39 c. 40 f. 1 f. 1 f. 1 f. 1 f. 1 f. 1 f. 2 f. 2 f. 2 f. 2 f. 2 f. 3, e … f. 3 f. 3) f. 3) f. 3) f. 3) f. 4) f. 4 f. 4 f. 4 f. 4 f. 4 f. 4 f. 5 f. 5 f. 5 f. 5 f. 5 f. 6 f. 6 f. 6 f. 6 f. 6 f. 6 f. 6 f. 6 f. 6 f. 7 f. 7 Gli statuti inediti dei Provenzali di Volturara (1541- 1642) (Pesi e misure) (Libertà di vendere) Pena de lemiti Bestie a far danno a vigne piene A vigne vendemiate Porci a far danno da poi vendemiate Danno all’aire et acchii Bestie impastorate Chi passa per lavore seminato Chi va per le vigne et orti Porci vicino alle fontane Bestiame menute a far danno Pena de porci a padule Animali minuti a lavori dove non v’è danno non si paga pena Che ogni cittadino possa andare o legnare al bosco di S. Antonio ogni sorte d’arbori tanto fruttiferi quanto infruttiferi senza licenza doversi […] la causa perché può fare detto taglio senza licenza Lo palo dal baglivo Coglieri quanto paghino Frutti, sale, e legume durante (venti)quattro hore non si possono comprare Doppia pena alla vigna della Corte Pena di rompere fratte Pena alle mete Rompere fratte, e mete Li catapani pongono li frutti Libertà di vendere, e dishabitare Libertà di vendere vittovaglie Il cittadino leva la roba al forastiero comprata Pena alla difesa della Corte de bestiame A detta difesa pena de bestie minute Pena de ingiurie Pena de giochi Pena de tumulto Caccia Casalini Congruo Succedano l’heredi Tutti servono 68 c. 41 (c. 42 c. 43 c. 44 c. 45 c. 46 c. 47 c. 48 c. 49 c. 50 c. 51 c. 52 c. 53 f. 7 f. 7) f. 7 f. 7 f. 8 f. 8 f. 8 f. 8 f. 8 f. 8 f. 8 f. 8 f. 9 c. 54 f. 9 c. 123 c. 55 c. 56 f. 31 f. 9 f. 9 c. 57 c. 58 c. 59 c. 60 c. 61 c. 62 c. 63 c. 64 c. 65 c. 66 c. 67 c. 68 c. 69 c. 70 c. 71 c. 72 c. 73 c. 74 c. 75 f. 9 f. 9 f. 9 f. 10 f. 10 f. 10 f. 10 f. 10 f. 11 f. 11 f. 11 f. 11 f. 11 f. 11 f. 11 f. 11 f. 12 f. 12 f. 12 Pasquale di Cicco Franchi dall’università Quanto si può entrare alla difesa di Corte L’algaria Libertà dell’algaria Libertà d’andare senza fuoco per la terra Demanio Libertà di fare statuti Libertà de cogliere, et (abbattere) frutti nelli campi e possessioni Fontane per le spese fatte per publico beneficio Fare consegli Libertà de macinare a centemoli Quanto si paga al centimmolo Contribuire a fare l’inforzi Figlio fameglia, e moglie non possono accusare Gl’ albori si stendono nelle possessioni d’altri Contusione con effusione di sangue Manco de quindeci anni facendo sangue Chi taglierà herba a paduli Libertà d’andare ad habitare Libertà ut supra, e tenere le robbe alla Volturara Li più propinqui hereditano La Corte carrea la parte sua dall’aire Pena de bestia grossa a paduli Aggiuto ad impetrare il reggio assenzo Non siano tenuti mostrare ogni volta li capitoli Franchi di scannagio Scannagio di vitella e vitello Il giurato non sia tenuto al capitanio a servitii privati Pena stabilita alla difesa dell’università, alla Corte, et università Che se lasa il cacciato nel destretto del demanio Libertà de bosco di demanio per la mità della banna de lavorie de Viani Libertà all’altra banda di detto bosco eccetto pascere, e gliandare da Santo Angelo di settembre per li 15 di febraro Pena nella detta mità Accordio per le due giornate prestande se pagano ducati sessanta l’anno Che per li servitii la Corte in territorio segui il solito 69 c. 76 c. 77 c. 78 c. 79 c. 80 c. 81 c. 82 c. 83 c. 84 c. 85 c. 86 c. 127 c. 87 c. 88 c. 89 c. 90 c. 91 c. 92 c. 93 c. 94 c. 95 c. 96 c. 97 c. 98 c. 99 c. 100 c. 101 c. 102 c. 103 f. 12 f. 12 f. 13 f. 13 f. 13 f. 13 f. 13 f. 13 f. 14 f. 4 f. 14 e c. 131 f. 14 f. 14 f. 14 f. 15 f. 15 f. 15 f. 15 f. 15 f. 15 f. 16 f. 16 f. 16 f. 16 f. 16 f. 16 f. 17 f. 17 c. 104 c. 105 f. 18 f. 18 c. 106 f. 21 c. 107 c. 108 f. 21 f. 21 c. 109 f. 22 Gli statuti inediti dei Provenzali di Volturara (1541- 1642) darsi da cittadini e fuora territorio quello comanda la regia pramatica c. 110 f. 22 Toccolare gliande dove si semina c. 111 f. 22 Fare buono il sfreddo del vino c. 112 f. 23 Restino firmati tutti i capitoli c.113, e 114 f. 23 Confirmatione de capitoli c. 115 f. 26 Indulti c. 116 f. 26 Che il camberlingo non habia carico del vino c. 117 f. 26 Che la pandetta non s’habbia da partire tra capitano e mastrodatti c. 118 f. 26 Accordio di fare il camberlingo che haverà peso di ricevere e smaltire le vittovaglie e per il dare paglia, e legna al capitanio sono date le taverne c. 119 f. 27 Che si osserva la panneta nelle cause minime c. 120 f. 28 Che alla feria di Santo Luca se osserva la pannetta c. 121 f. 29 Per le contumatie nella fiera di San Luca come all’altre ferie c. 122 f. 29 Pandetta da osservarsi dalli mastrodatti presenti e futuri colla pena del doppio et altro riserbato ad arbitrio et questo s’intende anco nella fiera di S. Luca nel mastro mercato confirmato nella Pietra Monte corvino sotto la data dalli 8 di marzo nell’anno 1642 con la firma della B. et del sig. Duca di Fragnito nell’ultimo foglio f. 44 Il giurato per li servitii privati c. 103 f. 17 Li cittadini possano andare a legnare nella difenza di Santo Antonio c. 123 f. 31 Non si possano commandare li cittadini delli commandamenti personali c. 124 f. 31 Condottura di macine del molino aspetta al padrone c. 125 f. 31 Dove il padrone promette fare osservare la pannetta dalli capitani e mastrodatti e capitoli c. 126 f. 31 Il territorio doppo sette anni non coltivato il padrone possa dispenzare c. 127 f. 32 Li cittadini possano fare ogni sorte d’animali c. 127 f. 32 Quelli che sono soliti alli commandamenti c. 128 f. 33 Concessione della defenza assoluto della università c. 122 f. 30 Condotture di macine a sue spese c. 109 … Osservatione de capitoli c. 130 f. 34 Il territorio doppo sette anni non coltivato c. 132 f. 35 Ieffare erba c. 133 f. 36 Tenere animali c. 134 f. 36 Per li memoriali spedite di gratia c. 136 f. 36 70 Pasquale di Cicco Causa per cui si pagano ogni anno alla Camera Ducale li docati 83.45.0 c. 131 f. 34 tergo Iesus Maria Ioseph Capitoli, patti, conventioni, gratie, statuti legge, leggi municipali della città della Volturara, col nome d’Iddio se adimandano all’eccellente signore Francesco Saverio Villano de Napoli utile signore di detta città per il camberlingo, sindico, eletti, università et huomini detti vulgarmente Provenzani quali habitano nella città della Volturara e nelli casali quali se edificassero nel territorio de detta città di V. E. e sono l’infrascritti. 1 In primis supplicano Vostra Eccellente che se degni gratiosamente e benignamente concedere alli detti università et huomini di detta città tanto presenti che habitano, quanto quelli che in futurum ce habitaranno possino vivere liberamente secondo lor uso, consuetudine, stili e riti sincome sin al presente hanno vissuto et signanter che possino maritare et insorare loro figli e figliole ad arbitrio e volontà delli padri, fratelli et altri a chi spetterà maritare et insorare loro figli, et altri. Placet. 2 Item supplicano Vostra Signoria Eccellente voglia concedere a quelli che sono venuti e che in futurum veneranno ad habitare in detta città a detti Provenzani case, vigne, horti e giardini franchi e liberi e senza alcun pagamento et altro peso de qualsivoglia modo. Placet concedere Provenzanis qui in posterum venient ad habitandum in dicta civitate tantum terrae quod sufficiat pro domibus, vineis, iardenis et hortis, et cum hoc tamen pacto quod teneantur infra competens tempus statuendum aedificare domos et plantare vineas et similiter providere illis qui iam de novo venerunt et eis huc usque non fuit provisum. 3 Item supplicano V. S. Ecc.te si degni concedere a detti Provenzani presenti e futuri tanti territorii da seminare grani, orzi et ogni altra vittovaglia che vorranno che sia per lor basto, et alla ricolta faranno de dette vittovaglie non siano tenuti respondere né dare a V.S. Ecc.te salvo de ogni dodeci uno, sincome è solito e consueto, e così a suoi heredi e successori. Placet prefatis civibus presentibus et futuris, quibus non fuit sufficienter provisum, providere et concedere tantum terrae quod eis sufficiat designandum per officiales seu alios deputandos ad id per nos, pro quibus teneantur respondere de singolis duodecim tumulis tumulum unum Curiae. 71 Gli statuti inediti dei Provenzali di Volturara (1541- 1642) 4 Item supplicano V. S. Ecc.te si degni concedere a detti Provenzani presenti et futuri habitatori che possino liberamente e senza impedimento alcuno vendere, alienare, dare in dote, lasciare in testamento l’uno all’altro dette case, vigne, territorii, riservando sempre le ragioni della Corte cioè il terraggio de ogni dodeci tommola uno, come è detto. Placet inter cives tantum, salvo tamen dominio Baronalis Curie, ac salvo iure exigendi de fruttibus dicti territorii de singulis duodecim partibus unum, ut supra. 5 Item supplicano V. S. Ecc.te si degni farli continuare nella pacifica possessione et quatenus opus est di nuovo concedere della difesa della Ripa delli Corvi per loro bovi, et altre bestie domite, e che sia ampliata, et allargata sincome era nel tempo del sig. duca Alborico iovene per fin dove si dice la via di Castelvetere e che in detta difesa non ci possono né debbiano pascolare bestie forastiere, sincome è costumato per il passato. Placet confirmare dictam defenziam dicte universitati tenendam per eam et homines ipsius, pro ut attenus extitit consuetum; quo vero ad ampliationem dictae defentiae, viso loco, oportune providebitur. 6 Item supplicano V. S. Ecc.te non li faccia pagare de molitura nel molino della Corte più che d’ogni vinti uno come è lor solito, che in quello non possino macinare forastieri quando ci sarà grano delli cittadini, ecetto con volontà e licenza del cittadino al quale tocca la vecita del macinare per causa della penuria sull’acqua e che nesuno di detta città habbia la vecita se non il capitanio, e che la Corte sia tenuta tener molinaro a sue spese. Placet quod servetur vicenna seu vecita inter omnes, quo vero ad solutionem attento quia universitas tenetur asportare molas suis sumptibus in dicto molendino, et aptare aquae ductum, placet quod non exigatur nisi de singolis viginti partibus unam tantum. 7 Item supplicano V. S. Ecc.te se degni concedere che fra li cittadini et habitatori della detta città della Volturara s’habia da osservare inviolabilmente la vecita nel molino della Corte talmente, che l’uno non possa levare la vecita all’altro, ancorchè fosse clerico seu qualsivoglia privileggiata persona, eccetto quando bisognasse macinare per bisogno de V.S. Ecc.te e sua famiglia e capitanio. Placet. 8 Item supplicano V. S. Ecc.te se degni habiano da pagare al fornaro della […] della Corte per la cocitura del pane se non de ogni venticinque uno per lo furnatico, sincome è solito e consueto, e che la Corte sia tenuta tenere la fornara a sua spese. Placet attento quod quilibet coquere volens panem in dicto furno teneatur asportare ligna necessaria. 72 Pasquale di Cicco 9 Item supplicano V. S. Ecc.te si degni far improntare grani et altre vittovaglie alli Provenzani che in futurum venessere ad habitare in detta città per lo primo anno, attale possono havere alcuno principio de guadagnare per poter vivere per habitare. Placet. 10 Item supplicano che possano tagliare per tutto il demanio di detta città legna per le loro case e massarie, e quando non se trovassero legnami nel demanio sia lecito a detta università et huomini posserno liberamente e senxa impedimento alcuno tagliare per detto loro uso alla difesa della Corte. Placet quo ad domanium, quo vero ad defentiam quando casus occurret cum nostra (licentia) vel nostri officialis. 11 Item supplicano V. S. Ecc.te si degni restar contenta che al domanio di detta città li cittadini possono tagliare liberamente per ogni lor uso e necessità de industrie et uso proprio de case, massarie, per fuoco, e per chiudere possessioni qualsivoglia sorte de albori, ma per affrondare bovi non si habbia da tagliare cerri né cerque dal piederone ma solo li rami. Placet pro usu tantum hominum dicte civitatis. 12 Item supplicano che, ritrovandosi bestie forastiere nella difesa dell’università, sia tenuto il padrone di dette bestiami pagare grana cinque per bestia grossa, e per bestia minuta grano uno, e detta pena s’habbia d’esiggere per il capitanio, et esatta habbia da entrare in darsi in potere dell’università da convertire nella fabrica e beneficio di detta università. Placet quod exigatur pena solita et consueta quae applicatur Curie Baronali. 13 Item supplicano V. S. Ecc.te che se degni promettere che, venendo in augumento detta città così de habitatori come de animali, di modo che non bastasse per loro bovi la difesa, che detta università tiene al presente, la vogli ampliare et allargare, tanto che sia in bastanza per uso delli bovi di detta università. Aucta unversitate providebitur. 14 Item supplicano V. S. Ecc.te che per l’avenire non facesse altra difesa che quella che tiene al presente, né tampoco farla fare ad alcun altra particolare persona. Placet. 73 Gli statuti inediti dei Provenzali di Volturara (1541- 1642) 15 Item supplicano V. S. Ecc.te che per il tempo da venire gl’homini di detta città, o altri Provenzani che di nuovo venissero e volessero far casali nel territorio di detta città, et in quelli habitare per loro meglio comodità possino e li sia lecito e senza contradittione potere habitare in detti casali e stare alli capitoli, statuti e consuetudine che staranno quelli che habitano dentro detta città. Placet quod casalia edificanda edificentur in loco congruo et concedenti designando per Baronem et utilem Dominum dicte civitatis. 16 Item supplicano V. S. Ecc.te che per il tempo da venire si facessero alcuni casali nuovi nelli detti tenimenti di detta città, e non volendo la Corte farce forni, sia lecito a quelli che habitaranno in detti casali farseli essi, o alcuno di essi furno a loro volontà per cocere loro pane senza impedimento né pagamento alcuno, però volendo farli la Corte habiano da pagare per lor pane quale ci cuoceranno di ogni cinquanta uno. Placet, et si non construet seu construi faciet furnum in casalibus in posterum aedificandis, non possit alibi coqui panis servatur intus civitatem, et similiter solvatur pro ut solvitur in furno civitatis itaquae utrobiquae aequaliter, et eodem modo exigatur. 17 Item supplicano V. S. Ecc.te che possino eliggire ogni anno in capo del tempo, che alli otto di settembre tre huomini da bene per il reggimento di detta città delli quali la Corte ne possa eliggere uno per camberlingo, e l’altri due restino per sindeci e dopoi detto camberlingo e detti sindeci possono eliggere gli altri, che bisognano al governo di detta città. Placet quod officiales pro reggimine civitatis libere eligantur per universitatem iusta forma Regiae Pramaticae, convocata universitate ut moris est. 18 Item supplicano V. S. Ecc.te se degni far mutare ogn’ anno il capitanio, che manderà in detta città e fenito l’anno habbia da stare a sindicato, e che le composte se faranno s’habbiano tutte da notare nel libro seu nell’atti per lo mastro d’atta, et anco nel libro dell’erario e s’habbiano d’esiggere per l’erario, e quando s’esiggono se n’habbia a far polisa de recepto per l’erario se saprà scrivere, e se non per il mastrodatta della Corte senza pagamento alcuno. Placet. 19 Item supplicano V. S. Ecc.te che l’erario sia tenuto ricevere li grani, orzi et altri vittovaglie appartinentino alla Corte nel tempo dell’aire, e restando da esse esigere dalli massari di detta città possino detti massari lasciarli a suo risico et 74 Pasquale di Cicco interesse in dette, e che non li possa sfossare né fare sfossare dalle fosse de detti massari. Placet, requisito tamen erario tempore congruo, et abili. 20 Item supplicano V. S. Ecc.te che detti grani et altre vittovaglie, che specteranno a V. S. Ecc.te e sua Corte, dett’erario l’habia da conservare e tenere in suo potere, fortuna et risico, di maniera che il camberlingo non li sia tenuto a darne conto alcuno, né tenerne carico o altro peso per esserne occupato et impedito all’ufficio suo e servitio della terra. Placet quod conserventur per camerarium iusta solitum. 21 Item supplicano V. S. Ecc.te che nullo de detti cittadini et habitanti sia esente o franco dalli commandamenti e servitii che si devono alla Corte et alla terra, eccetto il camberlingo e sindeci secondo ab antiquo e, quando occorre il bisogno, ciascuno s’habbia a comandare pro rata e pro rata sia tenuto fare il debito servitio. Placet. 22 Item supplicano V. S. Ecc.te che, per li molti affanni have il camberlingo per servitio della Corte e dell’università, sia franca tutta sua casata d’ogni e qualsivoglia sorte de comandamenti, tanto per servitii della Corte, come della terra per quell’anno sarà all’officio di camberlingo. Placet. 23 Item supplicano V. S. Ecc.te si degna concedere che, accascando fare pane per servitio della Corte, non sia stretto il camberlingo a far fare detto pane ma solum consignare il grano all’erario, attento che il camberlingo è occupato ad altri negotii e serve senza salario. Placet. 24 Item supplicano che non possino né debbiano esser comandati, né astretti a nulla sorte de comandamenti, né de servitii angarii e perangarii, eccetto delle due giornate et il luoco dove possino ritornare ogni sera alle loro case, e delle dette due giornate non possino esser comandati con buovi, e non pigliando la Corte dette due gionate l’anno seguente non le possa dimandare. Placet, immodo recipere dictas duas dietas quolibet anno a quolibet vaxallo sine salario et sumptibus, et ultra dictas duas dietas non possint compelli ad praestandum servitia nisi mediante iuxto et convenienti salario, videlicet in territorio dictae civitatis Vulturariae solvatur servientibus id quod ab aliis solvitur et solvi consuevit per alios cives dicte civitatis, in reliquis servetur forma Regiae Pramaticae. 75 Gli statuti inediti dei Provenzali di Volturara (1541- 1642) 25 Item supplicano V. S. Ecc.te che la Corte non possa fidar porci a loro laboranzi ciovè alla spica ma detta spica habbia da essere dell’università, attale li poveri la possono ricogliere per loro sustentatione. Placet quod servetur id quod solitum fuit tempore olim Ducis Areani. 26 Item supplicano che possino vendere pane, vino, et ogni altra cosa, et fare taverna, hostaria senza pagamento, né altro impedimento. Placet. 27 Item supplicano V. S. Ecc.te che possino pascolare, gliandare, e ricogliere glianda per tutto il tenimento della Volturara con ogni natura de bestiame per tutti i tempi dell’anno salvo alla difesa della Corte. Placet quod dicti vassalli possint pascolare totum territorium Vulturariae exceptis difentia Curiae, et nemoribus tempore […], in quo non liceat pascolari ultra numerum porcorum quinque pro quolibet vaxallo retinente proprium foculare, et quod in dicto nemore possint colligere glandes pro eorum usu, iusta solitum et consuetum. 28 Item supplicano che se alcuno rompesse gliande et erbaggi della difesa della Corte, che li cittadini quando se romperà li possino entrare con quella sorte de bestiami, che entrarono li compratori e fidatori pagando le due parti de quello pagarando detti compratori o fidatori, e questo s’intende tanto se se rompa a compra, o a fida. Placet quod universitas et homines dictae civitatis concordent se cum em(p)toribus dicte difentiae quando emptores dicte difentiae immictunt propria animalia in ea, quando vero affidare vellent dicti emptores animalia aliena in ditta difentia interponit partes suas ut potius animalia civium, quas exterorum per emptores dicte difentiae affidentur in ea. 29 Item supplicano V. S. Ecc. che per qualsivoglia causa civile gli officiali di V. S. Ecc.te non possino detinere nesuno carcerato offerendo sufficiente preggiaria de stando iuri, et civile s’habbia da intendere tutte cause pecuniarie, e non s’habbiano da reservare se non dove se meritasse patere de persone. Placet, exceptis poena et debito debitis vigore obligationum, et praesentationum instrumentorum liquidorum, et in obedientia officialium qui pro tempore erunt in dicta civitate, pro aliis autem poenis pecuniariis Curie applicandis. Placet quod nemo ante sententiam seu decretum carceretur si voluerit prestare idoneam cautionem pro ut iuris erit. 30 Item supplicano se alcuna persona facesse errore o questione, come accade 76 Pasquale di Cicco uno con l’altro, gl’officiali di V. S. Ecc.te non li possino mandare priggione in altre priggionie, che dentro la Volturara per qualsivoglia causa, etiam criminale. Placet. 31 Item supplicano V. S. Ecc.te che quando alcuno o alcuna di detta città accuserà un altro di qualsivoglia questione o differentia habbia tempo tre dì a pentirse e ritornare detta accusa e che il capitano, baglivo, o altro officiale non possa procedere all’esatione della pena né a fare atto nullo durante li tre dì preditti, e questo si debia intendere che se possa pentire, e stornare ogni causa pecuniaria, et solum resta a non poterse stornare dove meritasse patere de persona. Placet ubi veni(t) imponenda poena pecuniaria. 32 Item supplicano V. S. Ecc.te non siano tenuti a dare altre subventioni alli officiali di V. S. Ecc.te che al capitanio trentatre libre di paglia il giorno e ducento sussanta passi de legne l’anno, e detta paglia siano tenuti darla dì per dì per il presente, ma havendo l’officiale stantia dove possa riponere detta paglia ce la debbiano portare nel tempo dell’aira tutta. Placet. 33 Item supplicano V. S. Ecc.te se degni restare contenta che, de qualsivoglia differenzia civile che haveranno uno cittadino con l’altro, la prima causa si debbia da vedere avanti al camberlingo e quando non si potessero accordare avanti detto camberlingo sia poi in libertà avanti il capitano, e detto camberlingo sia tenuto reggere corte ogni lunedì quando sarà ricercato, e chi non anderà al camberlingo de simile cose preditte avanti che al capitanio sia in pena de uno tarì alla Corte. Placet quod in damnis datis procedatur coram camerario, et in minimis videlicet infra augustalem possit camerarius adiri pro conservatione iuxtitiae. 34 Item supplicano V. S. Ec.te se degni restar contenta che il capitanio non debbia né possa regere corte se non un dì della settimana, cioè il sabato. Placet quod regatur curia semel in hebdomada in die sabati in causis civilibus. 35 Item supplicano che il lunedì sia franco de qualsivoglia mercantia, e chi comprerà il lunedì possa cacciare detta mercantia franca. Placet quod observetur solitum et consuetum. 36 Item supplicano V. S. Ecc.te se degni concedere che ogn’uno possa macellare 77 Gli statuti inediti dei Provenzali di Volturara (1541- 1642) il sabato lor carne franca per vendere e l’altri dì solum per uso de loro case. Placet quod observetur solitum et consuetum. 37 Item supplicano le carne mortacine non se possano vendere se non a pezzate tanto de cittadini, come de forastieri, e che sorte di carne se sia e chi farà il contrario paga un carlino al baglivo di pena per volta. Placet. 38 Item che ogni carne che se ammazzerà alla bucceria per vendere s’habbia da pondere per li catapani, e chi facesse il contrario sia in pena de uno tarì per volta, eccetto se fosse data stabilita per gl’homini di detta città. Placet. 39 Item supplicano che non habiano da pagare del scannagio del bestiame se ammazzerà per vendere la carne alla bucceria de altri dì che lo sabbato, se non all’infrascritto modo videlicet de bovi a bacca grana cinque, e di quelle infra annum la mità, e per porco grana tre, e per bestia pecorina o caprina tre tornesi per besta. Placet quod observetur solitum et consuetum. 40 Item supplicano V. S. Ecc.te che ritrovandosi bestie et hu(o)mini de qualsivoglia conditione se siano a fare danno in vigne, horti, campi, o in altro luoco, che sia lecito alli padroni de posser pigliare e porta(re) in potere del baglivo, e dallà non s’habbiano da partire fin che non siano soddisfatti del danno patito, se saranno forastieri, e se sonno cittadini che s’habbia da pagare al tempo solito. Placet exceptis affidatis et emptoribus nemorum et defentiae dictae civitatis qui trattentur ut cives in hoc tantum praestita tamen idonia cautione per praedictos affidatos et emptores de solvendo damnum. 41 Item supplicano che ogni persona di detta città possa tenere pesi e misure iuste et honeste, e detti pesi se le possono imprestare l’uno all’altro tra essi cittadini, et ancora a forastieri, che pratticassero in detta città, e detti pesi e misure s’habbiano dal baglivo senza pagamento alcuno et attale non siano defraudati per malitia dalli baglivi l’originale de detti pesi e misure habbia di stare impotere del sindico o altro de baglivi. Placet. 42 Item supplicano che ogni cittadino possa vendere qualsivoglia sorte di suoi beni, mercantie, animali et ogni altra cosa, e così comprare dentro e fuora de detta città a loro arbitrio, facendolo però intendere la venditione che si facesse de fuora al 78 Pasquale di Cicco baglivo attale che non sia de fraude la venditione che si farà da fuora, et se perdesse detta gabbella sia tenuto il venditore pagare esso detta piazza seu gabella al detto baglivo. Placet et in casu fraudis exigatur pena pro ut iuris. 43 Item supplicano che alcuno rompesse limiti de possessioni overo levasse termini, sia in pena de quindeci carlini alla Corte. Placet. 44 Item quando si trovassero bestie grosse a far danno alle vigne, dal primo d’aprile fino a che saranno vendemmiate, s’habbia da pagare il danno al padrone, e grana cinque de pena per bestia, però se saranno accusate. Placet observari solitum et consuetum. 45 Item supplicano V. S. Ecc.te che se saranno trovate bestie grosse nelle vigne, doppo che saranno vendemmiate fino al primo d’aprile, siano in pena de due grana e mezzo se saranno accusate per il padrone e bandite le possessioni, e sempre il danno al padrone. Placet. 46 Item supplicano se saranno trovati porci a far danno in dette vigne, dopoi che saranno vendemmiate per fino al primo d’aprile, et essendono accusati per il padrone pagarà per porco grana uno, e se saranno pecore o capre in detto tempo pagano uno tornese per bestia, et il danno al padrone. Placet. 47 Item quando se trovassero bestie grosse cavalline o baccine a far danno all’aire et acchii al tempo de ricogliere, essendono accusate per il padrone, non possino pagare più de grana cinque per bestia et il danno al padrone, e se saranno porci similmente grana cinque per porco all’aire, e se saranno pecore o capre uno tornese per bestia. Placet. 48 Item supplicano se saranno trovate bestie impastorate a far danno nelle possessioni iuxta l’argaria o in strade publiche non siano tenute a pena nesuna, ma solum il danno. Placet. 49 Item supplicano se alcuno passasse per alcuno lavoro seminato, e passasse con bestie, o rompesse fratte sia in pena alla Corte, essendo accusato, de grana cinque per bestia grossa, et il danno al padrone. Placet. 79 Gli statuti inediti dei Provenzali di Volturara (1541- 1642) 50 Item se alcuno sarà trovato per alcuna vigna dal primo d’agosto durante l’uve, et essendo accusato per il padrone, sia in pena da quindici carlini, e della frusta andandoce di notte, e similmente all’ orti, e de giorno carlini cinque, salvo tamen che se habbia consideratione alla qualità della persona. Placet. 51 Item se saranno trovati porci vicino alle fontane ventiquattro canne, dopoi mese maggio per fino a mezzo settembre, sia in pena alla Corte di tre carlini per morra. Placet. 52 Item se pecore o capre saranno trovate far danno per li campi e paduli, essendo accusate per il padrone, siano tenuti pagare alla Corte di pena un tornese per bestia, ma se vanno in paduli, della mità de febraro fino non siano falciati, siano in pena de uno grano per bestia, però se saranno guardate a posta sempre il danno al padrone. Placet. 53 Item se saranno trovati porci nelli paduli, come detto, dalla mità de febraro perfino che siano falciati, essendono accusati per il padrone pagano uno grano per porco, e l’emenda del danno al padrone, e detti paduli, non essendo falciti, s’habbiano da guardare perfino a Santo Pietro de metere. Placet. 54 Item se alcuno de detti animali minuti saranno trovati a far danno alli lavori, essendono accusati per il padrone, non siano tenuti di pena se non de grana uno per bestia (et) il danno al padrone, et in ogni accusa tanto del presente capitolo, quanto delli sopra detti s’intenda che sempre s’habbia da apprezzare il danno, e dove non si trova danno non siano a pena alcuna tenuti. Placet. 55 Item supplicano V. S. Ecc.te si degni ordinare che il baglivo ogn’anno habbia da ponere il palo dove sarà deputato per l’eletti di detta città in ciascheduna porte dove s’haverà da portare la immonditia, e chi non portasse detta immonditia a detti pali, essendo trovati per il baglivo buttarla in altro luoco che al palo, siano in pena de un grano per volta, e chi volerà portarlo a sue possessioni le sia lecito senza pena alcuna. Placet. 56 Item venendo coglieri in detta città a vendere loro robbe, come sono setazzari, soffranari, chiavettieri et altri coglieri, non habbiano da pagare cosa alcuna. Placet ad nostrum beneplacitum. 80 Pasquale di Cicco 57 Item supplicano V. S. se degni concedere che, venendono forastieri a vendere in detta città frutti, sale, legume, agrume e qualsivoglia sorte di robbe, nesuno possa comprarla a fine di rivenderle per fino siano passate ventiquattro hore, et accattandoli dopoi che haverà comprato a venderle, sia tenuto venderne a chi ne volesse per quel medesimo prezzo che l’haverà comprata per hore ventiquattro. Placet. 58 Item supplicano V. S. Ecc.te se degni restare contenta che, entrando alla vigna della Corte huomo o donna, o qualsivoglia sorte di bestiame, non siano tenuti ad altro che alla doppia pena de quello se pagava all’altre vigne delli cittadini, e l’emenda del danno. Placet. 59 Item supplicano V. S. Ecc.te che se alcuno scassasse sepale de possessioni et entrasse dentro detta possessione al tempo che sono pieni con bestiame a dannificare dette possessioni, sia in pena de cinque carlini per volta, e tornare accongiare dette sepale e l’emenda del danno fatto, intendendose a vigne et orti.Placet. 60 Item supplicano V. S. Ecc.te che se alcuno facesse mete di fieno per il territorio, o in qualsivoglia luoco, le debbia chiudere, e trovandose bestie a dette mete se saranno chiuse siano dette bestiame in pena de grana cinque per bestia grossa, e minuta grana uno per bestia, però se se conoscerà che siano poste a studio, e se non fossero chiuse dette mete siano tenute dette bestiame solo al danno, e non alla pena. Placet. 61 Item se alcuno homo rompesse dette fratte di dette mete per ponere il bestiame dentro a dannificare dette mete, sia in pena di cinque carlini per la fratta seu sepale e cinque grana per bestia baccina, et uno grano per bestia minuta. Placet. 62 Item che di quasivoglia sorte de frutti che venessero de forastieri a vendere non si possano vendere se prima non sono posti per li catapani, e se alcuno forastiero vendesse alcune sorte de frutti che non fossero posti per detti catapani, overo che vendesse più di quello che fosse stato posto, sia in pena a detti catapani de perdere detti frutti. Placet, sed poena applicetur baronis Curiae et tertia pars poenae applicetur capitanis. 63 Item supplicano che se alcun huomo o donna volesse andare ad habitare in 81 Gli statuti inediti dei Provenzali di Volturara (1541- 1642) qualsivoglia al(tra) città o terra, che possa liberamente vendere tutte le cose sue stabili e mobili che havesse, pagando alla Corte la raggione delli quindeci carlini per la scasatura, e volendo habitare in altra terra e tener sue case e vigne o altre possessioni o qualsivogia altra cosa, e stare alla gravezza e carichi di detta città le sia lecito, e non pagare li quindeci carlini della scasatura per fino intanto che non scasasse in tutto, ciové che finirà di vendere tutte le sue possessioni e beni, e che la Corte non possa proibite nessuno che voglia comprare qualsivoglia de suoi beni. Placet quod possint vendere domos et vineas, quo vero ad colturas et territoria solvantur eis labores ipsorum dummodo alienationes fiant civibus dictae civitatis, vel habitatores in ea. 64 Item supplicano che havendo grano V. S. Ecc.te in detta città, e volendo vendere li cittadini di detta città, non possono essere proibiti per modo alcuno vendere loro vittovaglie, in qualsivoglia tempo possono liberamente vendere tutte loro vittovaglie et estrahere senza impedimento alcuno. Placet praeterquam tempore carestiae et necessitatis. 65 Item supplicano che se alcuno forastiero de qualsivoglia conditione sia che venesse a comprare in detta città o suo(i) territorii qualsivoglia sorte de bestiame, o altra mercantia, volendola alcuno cittadino per sè la possa avere per quel medemo prezzo che l’havesse comprata il forastiero, restituendo li denari al compratore, e la Corte sia tenuta interponere le parti sue, essendo detto compratore retinente. Placet interponere partes suas ut emptores contententur. 66 Item supplicano che quando nella defesa della Corte se trovassere bestie grosse baccine o cavalline, non possono pagare più de grana cinque per bestia, però probandose saltim per uno testimonio fide digno. Placet quod observatur solitum et consuetum tempore illustris olim Ducis Ariani de domo Carrafae. 67 Item quando in detta defesa se trovassero bestie minute, come sono pecore o capre, non siano in pena più d’uno tornese per bestia, e se saranno porcine uno grano per porco. Placet pro ut solitum et consuetum est. 68 Item se huomo o donna ingiuriasse altra persona de parole ingiuriose, essendo accusato dall’ingiuriato, non sia tenuto a più d’un tarì de pena, e così ancora da qualsivoglia atto ingiurioso, come sono de fare le fiche etc., et quello s’intenda a persone da quindici anni in su e non da fangiulli. Placet praeterquam in iniuriis atrocibus. 82 Pasquale di Cicco 69 Item se alcuno giocasse con carte, dadi o altri giochi proibiti, dove corrono denari, siano in pena de uno tarì per uno. Placet. 70 Item se alcuno movesse rissa, e ce venesse alle mani, sia in pena de uno tarì quello per colpa del quale nascerà detta rissa, non essendoce ferite per le quali debbia patere de persona. Placet praeterquam in atrocibus iniuriis, et habita consideratione ad qualitatem personarum. 71 Item supplicano V. S. Ecc.te li voglia concedere all’huomini di detta città la caccia de strina ciovè con balestra, scoppette e cani per tutti li territorii di detta città, e de quelli non siano tenuti dar niente alla Corte, e de lacci e tagliole sia in libertà de V. S. Ecc.te dare licenza. Placet cum canibus, cum reliquis vero instrumentis cum nostra, vel nostri officiali(s) venia, et non aliter. 72 Item supplicano se degni non fare casalini fuora dell’inforzi seu mura pringipiate di detta città per doverne habitare se non per lo bestiame, atteso che il concinto di detta città è molto grande e vacuo, salvo se la Corte fosse ricercata dall’huomini del governo di detta città. Placet. 73 Item supplicano V. S. Ecc.te li voglia concedere la ragione del congruo d’ogni possessione e case quale se vendessero, et habbiano tempo sei mesi dopoi sarà venduta una possessione a poterla havere per quel prezzo, che sia stata venduta ad un altro, e se il detto congruo non l‘havesse, inteso detta venditione, intendendose che habbia tempo sei mesi dopoi saputa detta vendita. Placet. 74 Item supplicano se degni concedere che. venendo a morire alcuno de detti cittadini tanto mascolo, come femina, quale possedesse terreni, vigne, case delli quali rimanessero heredi, né sua Corte né qualsivoglia altra persona non possa né debbia ad essi levare dette loro possessioni, ma quelle restino libere ad essi heredi. Placet quod colturae transeant ad heredes salvis iuribus Curiae. 75 Item supplicano V. S. Ecc.te che nessuno cittadino o commorante in detta città sia franco et immune delli pagamenti, gravezze e pesi di detta città, ma tutti siano tenuti egualmente e costretti con ogni modo ad ogni general pagamento e peso di detta, reale e personale, salvo che se l’università non volesse lasciare alcun 83 Gli statuti inediti dei Provenzali di Volturara (1541- 1642) franco, che fosse povera persona, orfano, vidova che non potesse pagare. Placet. 76 Item supplicano V. S. Ecc.te che, atteso che sempre ne sono de misirabili persone, come sono vidue, orfani et altri poveri, che quelli che l’università lascierà franchi de colte la Corte li voglia etiam lasciare franchi de suoi servitii e commandamenti. Placet. 77 Item supplicano V. S. Ecc.te se degni permettere che dove confina la difesa dell’università con quella della Corte il bestiame quale se troverà fidato così nell’una, come nell’altra di dette difense possa entrare per canne venticinque dentro una dell’altra detto bestiame, e non sia tenuto né a pena né ad altro danno, e questo atteso per mezzo una e l’altra defesa passa l’acqua dove detto bestiame se abevera. Placet quod possint ingredi usque ad viam qua ad presens itur ad terram Campibassi, et in totidem territorio defentiae universitatis possint ingredi animalia fidatorum per Curiam. 78 Item supplicano V. S. Ecc.te che resti contenta che l’algaria determinata non se habbia più d’astringere né diminuire come se trova al presente, et in quella non habbiano da pascolare bestiame forastiero, et incappandoce bestie forastiere siano in pena all’università de grana cinque per bestia grossa, et uno grano delle minute. Placet, sed poena applicetur Curie Baronali, exceptis animalibus venientibus in mercato seu dohana. 79 Item supplicano che come detta algaria è stata per il passato in libertà dell’università guardarla e farla guardare et andarce a pascolare quella sorte d’animali che ha parso, e de proibire quelli animali pure che ha parso a detta università, così debbia essere per tutti li tempi da venire in libertà di detta università. Placet. 80 Item supplicano V. S. Ecc.te si degni restar contenta che, atteso gl’homini di detta città sono tutti quasi forastieri la meglia parte, e l’occorre quasi del continuo andare la notte per loro facende e negotii, possino andare per loro occorrenzie e servitii ad ogn’hora senza lume, né altra subiettione come sono stati et hanno per il passato, atteso sono huomini pacifici e quieti. Placet dum tamen sine armis. 81 Item supplicano V. S. Ecc.te che se alcuno cittadino di detta città havesse tagliato fino al presente in qualsivoglia luoco delli boschi della Volturara qualsivoglia sorte d’albori per qualsivoglia causa e modo, V. S. Ecc.te li faccia grata non siano 84 Pasquale di Cicco tenuti a pena nessuna fino al dì presente. Placet exceptis hiis qui inciderunt post bannum emanatum ordinatione capitanei nostri quod nemo incidisset lignamina in nemoribus Curiae. 82 Item supplicano V. S. Ecc.te se contenta che gli huomini del governo pro temporibus esistente al governo e regimento di detta città possino a loro volontà e senz’altra licenza della Corte per la conservatione de lor vigne, paludi, algaria, lavori e defesa et altre possessioni fare annali, statuti et ordeni contra li dannificanti in crescere et aumentare le pene solite, affinché li dannificanti evitano dannificare dette loro vigne, paludi, algaria et altre possessioni, e questo secondo che ad essi governatori parerà espediente, e statuto et ordinato che sarà li medesimi governatori o altri successori possino contrario imperio revocare e redurre ad pristinum ita che non sarà perpetuo, ma annale e mensale, revocabile e reiterabile, che essendo revocato dopoi se possa reiterare, e dopoi iterum revocare, et deinceps se possa reiterare e revocare usque ad infinitum. Quando acciderit casus providebitur. 83 Item supplicano V. S. Ecc.te si contenta che gl’huomini di detta città, quelli che hanno et haveranno campi e possessioni aratorie concesse e che se concederanno da V. S. Ecc.te e da alcuni utili signori di detta città, possino liberamente l’albori fruttiferi esistenti in detti campi e possessioni tenere, havere e governare, e li frutti per essi percepere qualitercumque et quomodocumque. Placet dummodo non impediatur usus fidator(um) prout attenus solitum fuit, sed tantum detti fidati non possino abbattere li detti frutti e ghiande. 84 Item supplicano V. S. Ecc.te che, per le spese fatte e che faranno, detta università et huomini di detta città al fornimento di detta città per il publico uso e bene possino tassare e fare pagare et esiggere dalli nuovi habitatori che veneranno in detta città per dette spese trovandosi fatte et a loro beneficio tanto quanto parerà giusto et honesto alli governatori di quel tempo, e tutto quello s’esigerà dalli predetti s’habbia da convertirse in beneficio et augumento e bene publico di detta città, perché in tal modo si viene ad aumentare il beneficio di detta università. Quod venientes in posterum ad habitandum contribuant futuris expensis. 85 Item supplicano V. S. Ecc.te si contenta che detta università (e) hu(o)mini, secondo e quando s’accade per lor governo e regimento possino a lor arbitrio e volontà, e senz’altro impedimento, dirette vel indirette, fare coadunatione e consegli leciti, ma con intervento del camberlingo. Placet cum interventu capitanei, et non aliter, sive de eius licentia. 85 Gli statuti inediti dei Provenzali di Volturara (1541- 1642) 86 Item supplicano V. S. Ecc.te che, quando il molino non basterà a servire l’università di detta città, possino macinare a centimoli senza pagare nulla cosa alla Corte per lor bisogno et uso proprio, et etiam per possere far pane per vendere. Placet quando molendini Curiae vel centimula forte per Curiam construenda non sufficerent pro usu dictae civitatis. 87 Item che li padroni delli centimoli macinando ad altri con loro bestie non possino levare de macinatura più che a ragione de grana otto per tumolo, e sia in libertà di quelli che fanno macinar de darle grano o denaro, e donandoli grano lo debbiano pigliare al prezzo che valerà in quel tempo, e chi facesse il contrario sia in pena de uno tarì alla Corte per volta. Placet in casu supradicto. 88 Item supplicano quello li piacerà agiutare a far l’inforzi di detta città dove bisognerà murare, pagare li mastri e manipoli, et essi cittadini siano tenuti portare la calce, arena e pietre a pede delli sopra detti inforzi seu mura. Placet contribuire ad eius arbitrium. 89 Item supplicano V. S. Ecc.te che il figlio, stando con il padre, non possa fare accusa alcuna senza licenza del padre, e così la mogli senza licenza del marito, e facendola non vagli niente se non è confirmata dal padre e dal marito. Placet. 90 Item, che se alcuno havesse albori fruttanti nelle confine delle sue possessioni, che li rami de detti arbori stendessero sopra le possessioni d’altri, che li frutti caderanno sopra la possessione d’altri siano delli padroni di quella possessione che caderanno detti frutti per il danno fatto (da) dett’albori. Placet. 91 Item supplicano V. S. Ecc.te che se alcuno de detti cittadini, facendono questione l’uno con l’altro, overo con alcuno forastiero, et essendoce effusione di sangue et alcune ferite, la Corte non li possa levare de pena più d’un ongia, venendo accusato per il ferito, e non essendo accusato trenta carlini. Serventur constitutiones regni. 92 Item supplicano che se alcuno figlio manco de quindeci anni, facendose sangue e non essendoce morte, non siano tenuti a pena nesuna, se non solo a 86 Pasquale di Cicco sodisfare l’interesse per tale ferita si patesse. Quando casus occurreret considerata qualitate facti providebitur. 93 Item, che ogni cittadino possa difenzare paduli per bisogno de suoi animali, e se alcuno se troverà a tagliar herba in detti paduli, essendo accusato per il padrone, sia in pena alla Corte de dieci grana per volta, e detto padrone sia creso havendolo visto, e parendo il danno, et oltre sia tenuto sodisfare il padrone del danno fatto. Placet quod quilibet pater familias et caput domus possit defenzare modium unum cum dimidio paduli, et pro quolibet pari bovum quilibet possit defenzare modia duo cum dimidio pro padula, et quod custodiantur a mediatate mensis februarii usque quo serantur segetes, et non ultra. 94 Item supplicano V. S. Ecc.te che se qualsivoglia persona di detta città di Volturara volesse andare ad habitare in qualsivoglia altro luoco, tanto in regno come estra regno, possa liberamente andare senza impedimento alcuno della persona, né alli beni suoi pagando però al scasare quindeci carlini de scasatura per casa. Placet. 95 Item supplicano V. S. Ecc.te che, volendo habitare persona di detta città di Volturara in qualsivoglia altra terra, e volendo tenere qualsivoglia sorte de suoi beni in detta città, le sia lecito posserli tenere, però habbia da stare alle gravezze e carichi di detta città, e non sia astretto dalla Corte a pagare li quindeci carlini della scasatura fino che tenerà li suoi beni in detta città. Placet quod solvantur carolenis quindecim pro scasatura quando vaxalli decederint a civitate, et alibi domicilium transferant non expectata bonorum venditione. 96 Item supplicano V. S. Ecc.te se degni concedere che, venendo a morire alcuna persona intestata, che non havesse figliolo e figliole, che li più propinqui parenti suoi che fossero tanto in detta città come in qualsivoglia altro luoco possino hereditare i loro beni. Placet dummodo sin(t) in gradu successibili quod succedant in omnibus bonis morientis si habitent vel venient ad habitandum in civitate Vulturarie, si vero non habitent succedant in bonis omnibus praeterquam in territoriis laboratoriis. 97 Item supplicano V. S. Ecc.te che nel tempo dell’aire, doppoi che il partitore havrà spartite in dett’ayre le vittovaglie, la Corte sia tenuta far carreare la sua parte alla terra a sue spese come è stato solito per il passato. Placet. 87 Gli statuti inediti dei Provenzali di Volturara (1541- 1642) 98 Item se alcuno animale grosso, come sono bovi, bacche, cavalline, mulegne e somarrine, saranno trovati nelli paduli della metà di febraro fino siano falciati, siano in pena de grana cinque per bestia grossa, et emendare il danno al padrone, imperò essendono accusate per il padrone o date per accusate, seu bandite. Placet. 99 Item supplicano V. S. Ecc.te che, firmati saranno li presenti capitoli, ce facci gratia interponere le sue parti et agiuto e favore e sua buona volontà che detta università et huomini a loro spese possino et habiano ad impetrare il reggio beneplacito et assenso per validità de tutte le presenti, e supplicaturi capituli, statuti, legge municipali di essa città e gratie concesse da V. S. Ecc.te, quale reggio assenzo se riserba espressamente nella detta capitolatione da impetrarse con la buona volontà e gratia di V. S. Ecc.te. Placet. 100 Item supplicano V. S. Ecc.te che li presenti capitoli e tavola della mastrodattia gl’ufficiali di V. S. Ecc.te se n’habbiano da tenere copia, e che, quan(do) occorrerà il bisogno, essi cittadini non siano tenuti mostrare loro capitoli ogni volta che occorre il bisogno in Corte, e quando occorresse mostrarli non siano tenuti di essi capitoli, né della tavola della mastrodattia pagare presentata, et essi officiali siano tenuti sempre restituirli ad essi presentanti. Placet. 101 Item a declaratione del capitolo 36 se supplica che tutte le bestie che se ammazzassero il sabato de qualsivoglia sorte siano franchi di scannaggio, e se possino vendere franche ut supra, tanto per tutto il dì del sabato, come per tutto il dì seguente della domenica, e similmente se supplica che, se delle bestie grosse le quali se ammazzaranno il sabato restasse a vendere alcuno residuo della carne nel detto dì del sabato perché sia manco della mità dell’animal grosso, il detto residuo che restasse a vendere quello se possa vendere franco il dì seguente poi il sabato. Placet. 102 Item se supplicano, attento che è consueto pagare per scannaggio de qualsivoglia animale baccino, tanto de bestia grossa come de vitelli, grana sette per ciascheduno animale, e trovarse decretato nel capitolo 39 che circa il pagamento del scannaggio servetur solitum et consuetum, talché veneria a pagarse una medesima summa per l’animale grosso e per il vitello, e perché il vitello è de molto manco prezzo e peso delle bacche e bovi grossi, per tanto se supplica facci gratia a detta università che per il vitello seu vitella s’habbia solo a pagare la mità de quello si paga per bestia grossa, ciovè grana tre e mezzo. Placet. 88 Pasquale di Cicco Suprascritte supplicationes seu capitula fuerunt mihi Francisco Antonio Villano utili domino civitatis Vulturarie oblata per universitatem et homines dictae civitatis, et per me fuerunt eidem civitati et hominibus concessa pro ut in calce uniuscumque capituli decretatum apparet, et in fidem propria manu me subscripsi, et meo solito signo signavi. Franciscus Antonius Villanus qui supra manu propria. Extat sigillum. In capitolo 33, in virgulo penultimo et in particola concurrente voluntate actoris et rei, et in capitolo 59, in virgolo secundo et in virgolo ultimo, et in capitolo 60, in quinto virgulo in particola baccina, in quibus capitolis cancellatum apparet, nemini dubium occurrat quia fuit factum per me notarium Antonium (de Trusianis) die stipulationis instrumenti dictorum capitulorum de voluntate praefati excellentis Francisci Antoni et universitatis civitatis praedicte, et in fidem subscripsi manu propria. *** 103 Item supplicano V. S. Ecc.te le voglia concedere che il giurato non sia tenuto a prestare servitii privati per la casa del capitanio, ma solum li servitii della Corte e della terra e li servitii soliti e consueti occorrentino alla casa della Baronal Corte di detta città della Volturara. Placet. Franciscus Antonius Villanus Praesentata Neapoli die octavo ianuarii MDXXXXI per excellentem dominum Franciscum Antonium Villanum utilem dominum dictae civitatis. Extat sigillum. *** 104 Item l’università et huomini della citta della Volturara supplicano a S. V. Ecc. te le conceda, atteso se pate grandissimo fastidio a mandare ogni volta ad apprezzare il danno si fa nella defesa quale S. V. Ecc.te ha concessa ad essa università, che lo più delle volte non se ne conseguisce l’emenda del danno per causa non se manda ad apprezzare, che remanga stabilito che, essendono ritrovate bestie de forastieri de qualsivoglia sorte nella difesa predetta della terra, da mo avanti per l’emenda del danno siano tenuti pagare a detta università, oltre la pena quale pagaranno alla 89 Gli statuti inediti dei Provenzali di Volturara (1541- 1642) Corte, per ciascheduna bestia grossa per ciascuna volta seranno trovate carlino uno, e per ciascheduno porco a tempo de glianda grana quattro ed ogn’altro tempo grana due e per ciascheduna pecora o capra in detto tempo de glianne grana due, et in ogn’altro tempo grana uno. Placet. Franciscus Antonius Villanus Provisum in civitate Vulturarie per excellentem dominum Franciscum Antonium Villanum utilem dominum et baronem dictae civitatis die 9 maii 1541. Extat sigillum. *** 105 Ecc.te Signore. L’università et huomini della citta della Volturara schiavi et vassalli di V. S. Ecc.te a quella fanno intendere come nel destritto del territorio e bosco del demanio, che V. S. Ecc.te havea concesso ad essa università, e fatto gratia se riserbasse per bosco per legna per uso comune di detta università e pubblica comodità, ce sono alcuni particolari di detta città quali ce havevano redutta una certa poco parte di detto territorio a coltura, e, non contenti servirnosi de quello era ridotto, vanno continuamente allargandose, e se diminuisci per questo detto bosco, e se ne causa commune danno de tutta l’università e signanter delli poveri; per tanto supplicano V. S. Ecc.te se degni per beneficio universale, acciò non resti causa de disminuirse detto bosco, provedere che detti particolari non habbiano da coltivare detti terreni, ma quelli lasciare ad uso di detta università, attale se tornino ad imboscare, che detta università offere dare a detti particolari altre tanto terreno equivalente a quello, e quando alcuna cosa mancasse, offere pagare tutto quello sarà conveniente a giuditio d’esperti, et oltre che V. S. Ecc.te, come benigno signore, farà quello suole obliga questa università a maggior debito, ut Deus etc. Dato prius equivalenti excambio pro ut in memoriali offert praedictis qui in dicta parte nemoris culturas retinent, fiat pro ut supplicatur. Franciscus Antonius Villanus Provisum per excellentem dominum Franciscum Antonium Villanum de Neapoli utilem dominum et baronem civitatis Vulturariae in eadem civitate die 10 maii XIV inditionis etc. *** Die XVI mensis iulii 1548 VI inditionis in civitate Vulturariae. Retroscriptae supplicationes et capitula dictae civitatis et hominum ipsius fuerunt oblata et 90 Pasquale di Cicco praesentata mihi Vincentio Carrafae utili domino dictae civitatis per universitatem, sindicos, electos et homines ipsius, quae si et pro ut concessa ac confirmata fuerunt per excellentem dominum Franciscum Antonium Villanum olim dominum dictae civitatis, et scripta stipulata per manus egregii notarii de Trusianis terre Sancti Bartolomei mihi ipsi placuit concedere et confirmare dictae universitati et hominibus ipsius, pro ut in calce cuiusvis capitulorum et supplicationum retroscriptarum continentur, et decretatum apparet, et in fidem praesentem scribi fecimus per manus terre Sancti Bartolomei Ingaldo subscriptamque nostrae propriae manus, et sigillatam nostro sigillo solito et consueto. Datum in civitate predicta nostra Vulturarie, die et inditionis ut supra. Vincenzo Carrafa mano propria. Locus sigilli. Excellens dominus Vincentius Carrafa mandavit mihi notaro Hieronimo Longo. *** Die vigesimo mensis novembris primae inditionis 1557 Neapoli. In nostra presentia constitutis illustre domino Vincentio Carrafa de Neapoli contra illustrissimi domini Ducis Ariani utili domino civitatis Vulturariae provintiae Capitanate agente ad infrascripta omnia pro se eiusque heredibus et successoribus quibuscumque in perpetuum in dicta civitate Vulturariae ex una parte, et Antonio Miotto dictae civitatis Vulturariae procuratore ad infrascripta insolitum cum Iuvenale Aglialdo civitatis predictae pro ut de eius et dicti Iuvenalis procuratione et potestate nobis plena constitit et constat, ac ipse Antonius plenariam fidem fecit quodam publicum instrumentum in pergameno scriptum fieri rogatum sub die 13 praesentis mensis novembris 1557 in dicta civitate Vulturariae manu egregii notarii Ioannis Bertini civitatis praedictae agente similiter ad infrascripta omnia procuratorio nomine et pro parte dictae universitatis et hominum praedictae civitatis Volturariae et pro eadem universitate et omnibus et singulis hominibus ipsius, eorumque posteris et successoribus quibuscummque in eadem ex utili et expedienti cause universitatis predicte ut dixit ex parte altera praefatae vero partes quibus supra hominibus, et quaelibet ipsarum sponte asseruerunt pariter coram nobis inter easdem partertes (partes) dictis hominibus vertere litem in Sacro Regio Consilio super quam pluribus gravaminibus quae dicta universitas et homines praetendunt eis fuisse illata et facta a dicto domino Vincentio et eius officialibus, et contrarium praetensum fuerit, et praetenditur per dictum dominum Vincentium, et in dicta causa fuisse processum ad nonnullos actus pro ut ex processu et actis de super in dicto Sacro Regio Consilio frabricato et actitatis in banca ego (egregii) Joannis Petri de Iubeno dicti Sacri Consilii actorum magistri, interveniente in eisdem 91 Gli statuti inediti dei Provenzali di Volturara (1541- 1642) pro commissario et relatore primo loco magnifico quondam U. I. D. Hettorre Jesualdo regio consiliario, et pro eius obitum magnifico U. I. D. domino Joanne Battista Manso similiter regio consiliario dixerunt apparere quibus pro vera facti narratione relatio habiatur, et dictae partes in omnibus et per omnia se referunt, et rebus sic stantibus nolentes partes ipse quibus supra nominibus de praedictis amplius litigare, nec per amphractus iudiciarios pertransire cum dubius foret litis eventus, et ambigua sin facta causarum ad evitandum lites et litium expensas, rancores et odia quae ex huiusmodi litigiis et litigantibus oriri solent, communium amicorum interveniente tractatu, ad infrascriptam transactionem, conventionem, pactum et concordiam asserunt dictae partes quibus supra nominibus devenisse, pro ut sponte et voluntarie coram nobis devenerunt cum regio decreto et assensu ad maiorem cautelam quatinus opus sit de super obtinendis et impetrandis semperque salvis et reservatis, et non aliter, nec alio modo qui sponte pependit coram nobis non vi, dolo etc. et omni meliori via etc. cesserunt prius liti et causae praedictis in dicto Sacro Consilio ut supra vertentibus, et eorum instantiae, ac omni iuri, quatinus dicta lis et causa se extendit, sequae ipse partes dictis nominibus convenerunt, transiggerunt et concordaverunt modo et forma infrascriptis, et infrascriptam capitolationem in vulgare sermone descriptam tenoris et continentie subsequentis videlicet. Capitoli sopra l’accordio fatto tra l’illustre Vicenzo Carrafa d’Ariano utile signore della citta della Vulturara ex una, et Antonio Miotto come procuratore dell’università et huomini di detta città. 106 In primis è stato convenuto tra detto illustre signore Vicenzo et il sopra detto procuratore, nomine quo supra, che l’università et huomini della città predetta della Volturara da mo avanti et inperpetuum possino liberamente, senza impedimento e pagamento alcuno, con tutti li loro animali de qualsivoglia sorte pascolare, gliandare e ricogliere gliande per uso loro tantum d’ogni tempo dell’anno nella mità di detto domanio di detta città dalla banda verso le lavorie delli Viani designanda et confinanda detta mità de bosco per detto signor Vicenzo. 107 Item che all’altra mità del detto bosco del demanio gl’huomini di detta città durante il tempo delle gliande tantum cioè dal dì di Sant’Angelo di settembre per tutto li 15 del mese di febraro de qualsivoglia anno non possino andare a pascere con nulla sorte de bestiame, né ricogliere ghiande, ma solum possino senza contraditione e pagamento alcuno tagliare, legnare per uso de gl’huomini di detta città tantum iusta la forma della decretatione fatta all’undecimo capitolo della capitolatione concessa per il signor Francesco Antonio Villano, et confirmato per il detto signor Vicenzo alla detta università, e dalli 15 di febraro in sino al detto 92 Pasquale di Cicco dì di Sant’Angelo di settembre de qualsivoglia anno detta università et huomini possino in detta mità del bosco ut supra riservata liberamente e senza pagamento alcuno con loro animali d’ogni sorte pascolare et tagliare ut supra come ponno fare nel restante territorio di detta città, etcettuata la defesa della Corte nominata la defesa di Sant’Antonio. 108 Item, che quando alla detta mità di bosco del domanio ut supra riserbata al detto signor Vicenzo incapparrando bestiame delli cittadini di detta città dal detto dì di Sant’Angelo di settembre in sino al detto dì 15 di febbraro de qualsivoglia anno, in tal caso li padroni di detto bestiame siano tenuti pagare alla Baronal Corte di detta città di Volturara quella medesima pena che sono tenuti pagare quando incapparonno alla sopra detta difesa di Sant’Antonio iusta la forma della sopra detta capitolatione alla detta università concessa per il detto signor Francesco Antonio, e confirmata per il detto signor Vicenzo. 109 Item, perché ogni vassallo de detta città è obligato di fare e presentare due giornate ogn’anno in perpetuum alla Baronal Corte di detta città gratis e senza pagamento e spese, per questo si sono convenuti, che in cambio delle dette due giornate ut supra costando ogn’anno per ogni uno delli detti vassalli, la detta università et huomini della predetta città della Vulturara siano tenuti così come il detto procuratore quo supra nomine promette, pagare alla Baronale Corte della città predetta ducati sissanta ogn’anno in perpetuum in tre terze paghe de qualsivoglia anno, videlicet ducati venti nella terza della natività di Nostro Signore Giesù Christo, altri ducati venti nella terza di Pasca di Resurretione di detto Nostro Signore, e li restanti docati venti per la terza d’agosto, et incomingiare e fare il pagamento della prima terza nella terza di Pasca di Resurretione prima ventura del seguente anno 1558 in pace, e senza replica e contraditione alcuna, e che per causa del detto pagamento ut supra faranno delli detti annui docati ut supra promessi li sopra detti vassalli et huomini di detta città non siano tenuti da mo avanti fare et prestare le dette due giornate per uno l’anno ut supra, ma s’intendeno e siano liberati et assolti dal peso et angaria predetta. 110 Item, che li cittadini et huomini della detta città della Volturara non possono essere astretti a prestare servitii personali alla Corte Baronale di detta città, eccetto il mediante, giusto e consueto pagamento, seu salario, videlicet a quelli che serviranno nel territorio di detta città si debbia pagare il salario nel modo che se paga e se suole pagare li servitii predetti dalli cittadini della città predetta, et a quelli che serviranno extra territorium della medesima città si debbia pagare iusta la forma della regia prammatica con tal pagamento siano tenuti servire. 93 Gli statuti inediti dei Provenzali di Volturara (1541- 1642) 111 Item è convenuto che gl’huomini di detta città possono toccolare e ricogliere le gliande quale saranno nell’arbori che saranno dentro li luochi nella quale haveranno da seminare quell’anno senza impedimento, né pagamento alcuno per uso loro tantum. 112 Item che il detto signor Vicenzo e suoi heredi e successori in detta città siano tenuti, sincome esso signore Vicenzo promette fare buono al camberlingo qui pro tempore sarrà in detta città il sfreddo seu mancamento del vino della Baronal Corte della predetta città, che riceverà tanto musto, come a grosso e poi smaltirà a minuto per quella quantità che sarà giudicato per esperti, e quando il vino se li consegnerà chiarificato non si debbia fare sfreddo se non della misura alla detta ragione, che sarà giudicato per esperti. 113 Item, che il camberlingo qui pro tempore sarà in detta città sia tenuto dare al detto signor Vicenzo e suoi heredi e successori in detta città, per lo crescimonio del grano della Baronal Corte che se troverà in suo potere da poi le feste di Natale, tommola cinque per cento e non più, e del grano che si troverà havere consegnato avanti Natale sia tenuto dare de crescimonio pro rata temporis. 114 Item che li sopradetti altri capitoli concessi alla detta università et huomini per il detto signor Francesco Antonio e confirmati per il detto signor Vicenzo quanto all’altre cose che in essi si contenino debbiano rimanere firmi, et in eorum robore et firmitate. Et promictunt et promiserunt ambae partes ipse, quibus supra nominibus, et quaelibet ipsarum sollenni stipulatione etc. una pars videlicet alt(e)ra, et altera alteri dictis nominibus presentibus per eadem universitatem, transactionem, conventionem, concordiam, litis cessionem et capitulationem praedictam semper habere ratas ac rata et contra non facere aliqua ratione nec etiam ratione vis, metus, doli, erroris seu laesionis cuiuscumque enormis, seu enormissime, aut alterius causae maioris expressis, cui cum iuramento tactis scripturis expresse renunciaverunt, et renunciant nec etiam ex capite in integrum restitutionis, vel doli ex proposito, aut re ipsa vel aliter quomodocumquae et qualitercumquae literas impetrare aut patere nec peti facere absolvendum a iuramento, et in super praedictus dominus Vincentius ad maiorem cautelam et securitatem dictae universitatis et hominum dictae civitatis Vulturariae promisit ad omnem requisitionem ipsorum vel alterius eorum parte post quam fuerit obtentus et impetratus regius assensus super praesenti transactione et contractu, et non 94 Pasquale di Cicco al(i)ter nec alio modo illam et illud ratificare etc. ac equae principaliter iterum et denuo facere litis cessionem, transactionem, conventionem et concordiam praedicto modo et forma quibus supra per instrumentum publicum etc. et nihilominus tam praedicto Antonio, procuratorio nomine quo supra, etiam proprio privato principali et particolari nomine, et insolidum quia illic presens supradictus egregius notarius Iovannes Bertinus de eadem civitate Vulturariae, similiter suo proprio privato principali et particolari nomine quo supra, et in solidum ad maiorem cautelam et securitatem dicti domini Vincentii, promictente dicto domino Vincentio praesenti etc. infra mensem unum a praesenti die in antea numerandum propriis sumptibus, laboribus et expensis dictorum universitatis et hominum dictae civitatis Vulturariae obtinere et impetrare regium decretum supra dicta transactione, conventione etiam […] ut supra facta vigore praesentis contractus, et super eodem presenti contractu ac supradicta capitulatione facienda […] per dictam universitatem, homines, et quatinus opus est nova transactione, conventione, concordia et capitulatione nec non predicti notarius Jovannes et Antonius nominibus quibus supra, et insolidum ad maiorem cautelam et securitatem dicti domini Vincentii etc. promiserunt curare et facere realiter modis omnibus et cum effectu exequutione reali etc. quod dicti universitas et homines praedictae civitatis Vulturariae congregati et coadunati in unum, ut moris est, universitatis nomine infra dictum mensem unum, obtempto prius et impetrato dicto regio decreto ut supra, et non ante praesentem contractum cum inserta forma ipsius ratificabunt etc. et aequae principaliter iterum et de novo facient litis cessionem, transactionem, conventionem et concordiam, etiam […] presentem modo et forma quibus supra sequae ipsis eorumque heredes successores, et bona omnia obligabunt ad observantiam omnium et singulorum praedictorum in dictis praeinsertis capitolis, et quolibet ipsorum contentorum quatinus ad dictam universitatem et homines spectat modo et forma in eisdem capitolis contentis ut supra per instrumentum publicum etc. stipulandum per notarium non vaxallum dicti domini Vincentii dictumque instrumentum in formam publicam absumptum, testatum et roboratum ut decet, et copiam sopradicti regii decreti ut supra interponendi in bombice sumptam autenticam et fidem faciendam sumptibus dicte universitati infra dictum mensem consignare etc. praedicto domino Vincentii etc. in pace etc. alias adveniente dicto termino mensis unius, et alapso et dicto regio decreto forsan non interposito, et ratificatione et, quatinus opus est, nova transactione, conventione, concordia, etiam […] praedicta forte non facta per dictam universitatem et homines, et instrumento ratificationis et copia praedicta dicti decreti forte non consegnari dicto domino Vincentio ut supra, in tali casu firmari manente promissione supradicta facta per dictum Antonium et notarium Iovannem, quibus supra nominibus et in solidum, decretum et ratificari faciendo dictum contractum a dicta universitate et consegnandi copiam dicti decreti, et dictum instrumentum ratificationis,ut supra, et non aliter nec alio modo sit in electione etc. dicti domini Vincentii etc. vel stare presenti contractui, vel ab 95 Gli statuti inediti dei Provenzali di Volturara (1541- 1642) eo recedere ipsumque rescindere, cassare et annullare, et casu quo praedictus dominus Vincentius eligerit rescindere praesentem contractum, in tali casu iura ambarum partium predictarum remaneant eis salva, intacta et inlesa, ac si presens contractus factus non esset quia sic etc. Pro quibus omnibus observandis etc. ambae partes ipsae quibus supra nominibus, et contraentes, et quaelibet ipsarum prout ad unamquamque ipsarum spectat et pertinet sponte […] se ipsas partes et contrahentes dictis nominibus, dictamque universitatem, et homines praedictae civitatis Vulturariae, et qualibet ipsarum partium et contraentium, nominibus ante dictis, earumque cuiuslibet ipsarum et dictae civitatis Vulturariae heredes, successores et bona omnia mobilia et stabilia, burgensatica, feudalia, demanialia, particolaria, praesentia et futura regio beneplacito et assensu pro feudalibus de super obtinendo, et inpediendo semperque salvo et riservato una pars videlicet alteri, et altera alteri dictusque notarius Ioannes dicto domino Vincentio presenti etc. sub poena et ad poenam […] etc. medietate etc. cum potestate capiendi etc. custitutione praecarii etc. et renunciant etc. et signanter praefati notarius Ioannes et Antonius eorum propriis privatis, et presentibus nominibus ad maiorem cautelam quatinus opus sit super hiis omnibus Aut. presenti C. de fid. etc. et iuraverunt etc. Presentibus oportunis etc. Extracta extitit praesens copia ab alia copia actis et protocollo notarii Thomae Amelli nobilis notarii Ferdinandi Mazzae civitatis etc. *** 115 Molto eccellente signore La università della città della Vulturara, e gl’homini di quella, poiché Iddio l’ha fatto gratia dare per signore V. S. Ecc.te, ricorrono da quella, et humilmente la supplicano li faccia gratia riceverli per humili e fedeli vassalli e servitori, et in segno di quello li capitoli, immunità et altre franchitie che godano e le sono state concesse dall’antipassati signori accettarli, et quatenus opus est de nuovo concederli et confirmarli acciò che con quelli possino vivere quietamente con la Corte (di) V. S. Ecc.te che lo riputaranno a gratia singularissima. Placet concedere supradicta capitula iuxta decretationes in eis factas per excellentem dominum Franciscum Antonium et Vincentium Carrafa. 116 La supplicano ancora facci gratia a detta università et a contemplatione di essa perdonare et gratiosamente ammettere a tutti li cittadini di detta città eccessi e delitti havessero commessi dove habbiano la parte poiché potrà essere informata che nessuno non è inquisito de furto, né de homicidii, né assassinii, né sono 96 Pasquale di Cicco contumaci, né di detta Corte né d’altro tribunale. Placet dummodo non veniat pro delictis naturalis, civilis, aut membri rescissione pro ut tantum. 117 E perché la detta città have capitolo tra l’altri che il camberlingo ha da conservare li grani, orzi et altre vittovaglie spettantino iusta solitum et consuetum e contra la forma e mente del capitolo solito il detto camberlingo è stato aggravato con farlo ancora conservare li vini della Corte, et smaltirli, per questo la supplica faccia gratia alla detta università che il camberlingo, che pro tempore sempre sarà in detta città non habbia d’havere carico del vino, ma solo dell’ufficio suo circa il governo della terra e de conservare le vittovaglie, così com’era il detto solito al tempo che fu fatto il detto capitolo, e del vino darne carico all’erario d’altro che parerà a S. V. Ecc.te. Placet quod observentur pro nunc sicut in tempore domini Vincentii Carafae fuit observatum. 118 1.Supplica ancora V. S. Ecc.te, atteso che il capitanio e mastrodatti da alcun anni in qua si sogliano spartire gli emolumenti et atti della mastro d’attia contro la forma della tavola e di quello che se osserva nell’altri tribunali maxime reggi, del che si causa danno assai alli vassalli, che per questo il capitanio tutte le cause, ancorché siano summarie e di poca importanza e che summariamente le potria determinare, le fa ordinarie, la supplica faccia gratia che detti molumenti non l’habbiano da spartire tra detti capitanio e mastro d’atti, ma che ogn’uno d’essi habbia quello li compete, secondo il rito dell’altri tribunali massime reggi, che il tutto detta università haverà a gratia singularissima da V. S. Ecc.te, la quale Nostro Signore Iddio esalta, e mantenga secondo desia. Placet. Bartolomeus Caracciolus In civitate Vulturariae die 8 mai MDLXVIIII per excellentem dominum Bartolomeum Caracciolum utilem dominum dictae civitatis. *** 119 Molto illustre signore L’università et huomini della città della Vulturara vassalli e servitori di V. S. Ill.e li fanno intendere come la detta università per capitolo deve fare ogn’anno un huomo per camberlingo a V. S. Ill.e e sua Corte, il quale ha peso di ricevere, conservare e poi smaltire le vittovaglie et vini della Corte et ancora per capitolo deve dare al capitanio della detta città ducento sissanta passi di legne l’anno, e 97 Gli statuti inediti dei Provenzali di Volturara (1541- 1642) trenta tre libre de paglia il dì, e perché questi pesi sono de poco utiltà a V. S. Ill.e e sua Corte, e di gran danno e disturbo alla detta università et huomini di quella, per esimersi dunque da quelli senza il danno e preiuditio di V. S. Ill.e e sua Corte, desiderano che V. S. Ill.e le faccia gratia liberarli da detti pesi, et in ricompenza de quelli accettare che, così come gl’homini di detta ponno tutti per capitolo far taverna et hosterie et alloggiare forastieri, che non possino per l’avenire più alloggiare forastieri de notte, né far taverna, ma solamente vendere pane e vino et altre robbe da mangiare a cittadini et a forastieri in loro case, o cellari come hanno possuto fare sino al presente, e così alloggiare loro amici e parenti senza pagamento, con riserva ancora che V. S. Ill.e non possa dare li predetti pesi, che doveva fare il camberlingo, all’erario o altro cittadino di detta città con pagamento, né senza, se non con buona volontà di chi volesse farlo, e che al detto camberlingo solamente resta il peso de tenere Corte il lunnedì iusta la forma del capitolo e di tenere priggione le donne, quando accascherà secondo il solito, che tutto riceveranno a gratia singularissime da V. S. Ill.e, ut Deus. Bartolomeus Caracciolus utilis dominus civitatis Vulturariae Contentamur omnia predicta supplicata concedi dictae civitati, et omnibus (hominibus) ipsius dummodo fiant debitae cautelae pro securitate, et cautele ambarum partium, regio assenzu impetrando super praedictis semper salvo. Bartolomeo Caracciolo Extat sigillum. Provisum per praedictum illustrem dominum Bartolomeum Caracciolum in palatio Curie civitatis Vulturariae sub die XVI mensis ottobris 1569. *** 120 Al signor marchese della Vulturara L’università della città della Vulturara e per esse li sindici et eletti del presente anno, vassalli e servi di V. S. humilmente li fanno intendere come il mastro d’atta e capitanio di detta città nelle cause di trenta carlini inbascio procedono tra li particolari d’essa città in scriptis fandono atti, e quello ch’è peggio in numero tale che detti ascendono et absorbeno la dimanda principale delle parti, contro la forma del dovere e della pandetta di detta città firmata dalla buona memoria del quondam signor Bartolomeo Caracciolo suo padre, per il che li cittadini di essa venghino a patere non poco interesse del detto proceder perché detti ufficiali vogliano sinistramente cum riverentia interpretare la pannetta, atteso che delle dette quantità fanno chiamare le parti debitrici, et loro contumacie fanno l’esequutorio in scriptis, et in virtù di detto esequutorio poi procedono ad atto di venditione con li decreti de vendendo et accensi de candele, et altro che non si 98 Pasquale di Cicco deve contra la forma della detta pannetta, perciò ricorrino da V. S. supplicandola se degni provedere di modo che sa essere conveniente, acciò detta pannetta habbia luoco per l’avenire, e per il passato se restituisca il debito esatto che l’haveranno a gratia da V. S., quam Deus. Capitanio nostro e mastrod’atti di Vulturara ve ordinamo che osserviate la solita pannetta, et in quelli casi dove non è pannetta, provederete conforme alle disposizioni delle leggi e non altrimente. Il marchese della Vulturara Provisto per Giovanni Battista Caracciolo marchese della Vulturara a 9 di maggio 1600. *** 121 Illustrissimo signore L’università della città della Vulturara e suoi del reggimento, schiavi e vassalli de V. S. Ill.ma la supplicano se degni nella fiera di Santo Luca farli osservare dal mastro mercato e mastro d’atti la pannetta di detta Corte, che l’atti e decreti se paghino in detta fiera servata la forma di detta pannetta, et il tutto lo riceveranno a gratia, ut Deus. De più la supplicano se degni ordinare che in detta Corte de mastromercato ogni persona che sarà fatta contumace civile habbia tempo ventiquattr’hore a cassare detta contumacia, iusta lo stile della Corte del magnifico capitanio di detta città, et il tutto etc. Ci contentiamo che tanto nel primo quanto nel secondo capo se osservi la pannetta insino a nostro nuovo ordine acciò ce possiamo informare come è stato l’antico solito, e nel terzo capo ordinaremo che se osservi come se osserva nell’altre fiere generalmente. Il marchese della V\ulturara Provisto per il signor marchese della Vulturara in Santo Bartolomeo a primo di novembre 1600. Extratta est praesens copia capitolorum et immunitatum universitatis civitatis Vulturariae per me notarium Jovannem Petrum Andretta ab Angria civem Alberonae et cancellarium dicte civitatis a suo proprio originali libro mihi exhibito per sindicum et electos eiusdem universitatis videlicet Guglielmum Bernardum et alios, et eisdem restituto, cum quo facta collatione etc. concordat meliori etc. et in fidem etc. me subscripsi et ex solito signo signavi. Locus sigilli. 99 Gli statuti inediti dei Provenzali di Volturara (1541- 1642) *** Illustrissimo signore L’università della città della Vulturara e cittadini di quella humilmente la supplicano resti servita come a benigno loro signore e come fedeli vassalli di V. S. Ill.ma di nuovo confirmarli li capitoli, immunità, antica pannetta, e tutt’altre franchitie che godevano et hanno godute, le quali le furono concesse da tutti antipassati signori e padroni di detta città, et signanter dall’ill.mo signor Giovanni Battista Caracciolo bonae memoriae, e che sia in cielo, marchese a quel tempo in detta città, acciò quelli concessi e confirmati possano quietamente vivere, e così far osservare dalla Corte di V. S. Ill.ma e l’haveranno a gratia, ut Deus. Capitolationi e patti da firmarsi dall’ill.mo signor Fabritio Montalto al presente duca di Fragnito, utile signore e padrone di questa città della Vulturara sopra la transattione seu accordio da farsi fra esso signore ill.mo e li cittadini e vassalli di essa città mediante regio assenso da impetrarsi da detto signore ill.mo a sue proprie spese. 122 In primis detto ill.mo signor resterà servita contentarse cedere a beneficio di detti cittadini e vassalli la difenza del dumato chiamata la defenza della Ripa delli Corvi franca e libera, senza che detto signore e suoi successori possino pretendere pascolarci con nulla sorte d’animali, legnarvi, acquarvi, gliandarvi, né esigere pena alcuna tanto contro cittadini quanto contro forastieri, che pro tempore se ritrovasseto a dannificare in detta defenza, né come padrone, né come primo cittadino, ma che habbia da essere in tutta e per tutta di detta università e suoi cittadini, alla quale sia lecita detta difenza venderla, alienarla, affittarla, e disponerse in ogn’altra maniera che li parerà senza che detto signore, né suoi posteri possino pretendere cosa alcuna, con potestà che detta università possa ponerce uno o più guardiani a suo arbitrio in guardia di detta defensa, li quali possino andare armati d’ogni sorte d’arme non proibite però dalli regii banni, con licenza però della Corte di detto signore, la quale non possa dinegarla, né farle pagare cosa alcuna, et ogni volta che succedesse che detta università per qualche sua necessità, il che Iddio non voglia, volesse vendere detta difesa ad estinguere la possa vendere, ma con farlo prima intendere a detto signore e suoi eredi e successori se farà per loro. 123 Item resterà servita detto signore ill.mo concedere a tutti cittadini di detta città et habitanti in essa che possino andare a legnare, e fare scandole, travi, travicelli, spole, et ogn’ altra marrame per servitio de loro case assolutamente, et anco pali per le vigne a legname morto e vivo alla defenza del bosco di Sant’Antonio senza 100 Pasquale di Cicco impedimento, né pagamento alcuno, e questo s’intenda per loro servitio tantum. Placet. 124 Item resterà servita V. S. Ill.ma, suoi heredi e successori levare da detti citadini vassalli et habitatori in essa città tutte sorte de commandamenti tanto personali come d’animali, ita et taliter che, volendo detto signore corrieri, operarii, animali di soma, cavalcatore, bovi, et ogn’altra sorte d’animali o persone di qualsivoglia maniera per suo servitio, l’habbia a pagare conforme se potrà convenire con essi. Placet. S’intende detta conventione con li soliti corrieri e vetture, e non ad altri non usi in quello. Placet. 125 Item resterà servita detto signore ill.mo fare condurre a sue proprie spese le macine del molino o centemmoli baronale e quelle farle medesimamente a sue proprie spese, senza che detta università e suoi cittadini vassalli et habitanti in essa ce siano interessati a cosa alcuna per dette macine e quelle potrà farle ogni volta che sarà necessario a sue proprie spese, come di sopra. Placet. 126 Item resterà servita detto signore ill.mo, suoi eredi e successori firmare et fare osservare tutti li capitoli de suoi prede(ce)ssori padroni, et signanter fare osservare dalli capitanei o loro locotenenti e mastro d’atti passati, presenti e futuri, che pro tempore saranno in questa città, la pannetta tanto per l’atti civili, quanto criminali puntualmente, senza che se possa innovare cosa alcuna, né reformarsi, né aggiungersi, né mancarse, ma s’abbia da osservare nel modo e forma che se ritrovino in potere di essa università. Placet. 127 Item resterà servita detto signore ill.mo, suoi heredi e successori osservare la conventione ultimamente fatta per essa città e suoi cittadini con il quondam signor Giovanni Battista Caracciolo tunc temporis e padrone di questa città circa il fare delli centemmola, et il macinare nel molino baronale, cioè che ogni cittadino et habitante in essa, tanto presente quanto futuro, sia lecito tenere centimmoli in loro case senza nessun peso, e che possino andare a macinare dounque li parerà a loro arbitrio, quando però il molino baronale non macinasse di state. E di più che non possa detto signore levare territorii, e darli a coltura ad altri se il possessore de quelli non sarà stato anni sette a non coltivarli. Di più che possino detti cittadin fare ogni sorte d’animali tanto per industria quanto per uso proprio senza che n’habbiano da portare nessun peso di fida, e che possino parare e far herbe per uso de detti loro animali a loro arbitrio senza proibitione alcuna, e detti cittadini presenti e futuri promettono così come prima li signori e patroni, che pro tempore sono 101 Gli statuti inediti dei Provenzali di Volturara (1541- 1642) stati, terraggiavano d’ogni dodeci tomola uno d’ogni sorta di vittovaglie, legume, cannavo e lino, al presente se contentino che se possa terraggiare d’ogni diece tommola uno, e pagare per macinatura al molino baronale ogni sedeci stoppelli uno, così come ne sono stati in possesso l’una e l’altra parte da che fu conclusa detta conventione con detto signor marchese, e se ritrovino al presente. Placet. 128 E come che vi è la defesa del domato chiamata la difesa della Ripa dell Corvi alla quale V. S. Ill.ma ce have il ius, come primo cittadino, in pascolare, acquare, gliandare, di modo che pochissimo utile renda a V. S. Ill.ma, però la supplicano restar servita concederla a detta università e suoi cittadini in detta città, cederle tutte raggioni, attioni e dominio che V. S. Ill.ma e suoi successori ce hanno come primo cittadino, ma che da mo per sempre et in perpetuum sia in tutto e per tutto di essa università e cittadini detto ius, come cittadino, con non andarce né a pascolare, né legnare, né gliandare, né acquare con nessuna sorte d’animali, né in quella pretenderci pena alcuna de forastieri che pro tempore se ritrovassero a dannificare in detta difesa, né come padrone, né come primo cittadino ut supra, ma che habbia da essere detta difesa in tutta e per tutta di essa università e suoi cittadini presenti e futuri et in perpetuum, alla quale sia lecito detta difesa venderla, alienarla, affittarla e disponerse in ogn’altra maniera che parerà ad essa università e suoi cittadini, senza che V. S. Ill.ma e suoi successori possino pretenderci cosa alcuna ut supra, con potestà che essa università possa metterce uno o più guardiani a suo arbitrio in guardia di detta difesa e che la pena sia tutta a beneficio di essa università quando succedesse, e che li guardiani che essa università ponerà possono andare armati d’ogni sorte d’armi non proibite dalli regii banni senza impedimento alcuno, et ogni volta che detta università per qualsivoglia sua necessità, il che Iddio non voglia, volesse vendere detta difesa la possono vendere a suo arbitrio, senza pretenderci V. S. Ill.ma cosa alcuna. Placet. 129 Item si fa intendere a V. S. Ill.ma come essa università e suoi cittadini possedevono per domanio li boschi di Montauro, San Gregorio e Puzzilli, nelli quali ogni cittadino andava a loro arbitrio a farce travi, tavole, travicelli, spole, scandole, pali et altre sorte di marrame per loro uso tantum di case quanto de massarie, e perché dall’ill.mo b.m.signor padre furono sboscati, e dati a coltura detti boschi, e promese darne altretanto ad essi cittadini al bosco di V. S. Ill.ma dove se dice a Santo Antonio con la medesima attione di posser lignare ut supra, per tanto se supplica restar servita confirmarli detta concessione di possere andare in detto bosco di Santo Antonio a fare ogni sorte d’albore fruttifero quanto infruttifero, e per lignare al morto tantum e dell’albori vivi che tagliaranno per marrame se li possino affruttare per legna senza richiesta di nessuno. Placet pro reparatione eorum domus tantum, et arbores infructiferi et crognali remanent ad eorum usum et arbitrium. 102 Pasquale di Cicco 128 B Item resterà servita V. S. Ill.ma e suoi heredi e successori levarli detti cittadini vassalli et habitatori in detta città tutte sorte de commandamenti personali, animali di soma, e cavalcatore di selle, bovi, et ogn’altra sorte d’animali e persone, ma volendone quando l’occorrerà habbia da fare commandare quelli che sono soliti a tale esercitio, e che l’habbia da pagare conforme pagano li cittadini habitanti e commorant in detta città, tanto li corrieri, bestie di some, cavalcatore, bovi, et ogn’altra sorte d’animali e gente, intendesi ancora la condottura de grani in Napoli per vitto di V. S. Ill.ma che detti cittadini non possino essere astretti per condurli. Placet. 129 Item resterà servita V. S. Ill.ma far condurre a sue spese le macine delli molini e centimmoli baronali senza che essa città possa essere commandata et astretta ne suoi cittadini e vassalli et animali per detta condottura de macine, atteso prima erano obligati condurle tantum, e da oggi avanti non siano obligati a condurle, et a nesuna sorte di spese. Placet. 130 Item resterà servita V. S. Ill.ma, suoi heredi e successori firmare e fare osservare tutti li capitoli, immunità, e franchitie de suoi predecessori padroni, tanto dalli capitanei, loro locotenenti, mastro d’atti presenti e futuri che pro tempore saranno in questa città la pannetta tanto per gli atti civili, quanto criminali, et ogn’altro capitolo che facessero in beneficio di essa città et università, senza che se possa più innovare cosa alcuna, né reformarsi, né aggiungersi, né mancarsi, ma s’habbia da osservare nel modo e forma che detti capitoli e pannetta se ritrovino. Placet. 131 B E perché in pubblico parlamento si è concluso che per ricompenza delli favori fattoci da V. S. Ill.ma in confirmarci e concederci li sopra detti capitoli, cioè la difesa del domato, tutte loro raggioni et attioni, che V. S. Ill.ma là teneva, concessione del taglio a Santo Antonio, commandamenti personali et animali, condottura de macine, confirmatione de capitoli, e pandetta e condottura di grano in Napoli, per tanto essa città e suoi cittadini promettono pagare ogn’anno et in perpetuum a V. S. Ill.ma, suoi eredi e successori docati ottanta tre, tarì due e grana cinque per le sudette concessioni e gratie fattoci, con patto però che per ogni volta da V. S. Ill.ma, suoi heredi e successori non se osservassero, e farse buoni li predetti capitoli, pannetta, e capi ut supra, e quelli farli osservare dalla sua Corte, erarii e ministri conforme stanno notati sia lecito ad essa università e suoi cittadini non pagare detti docati 83.2.5, ma quelli, autoritate propria, se le possino ritenere, e non esserno astretti quelli a pagarli, e che sopra detti capi, capitoli e pandetta Sua Signoria Ill.m sia tenuta farsi spedire il regio beneplacito per indennità dell’una parte e l’altra, atteso così semo convenuti con V. S. Ill.ma. Placet. 103 Gli statuti inediti dei Provenzali di Volturara (1541- 1642) Item resterà servita V. S. Ill.ma, suoi heredi e successori osservarci la conventione ultimamente fatta per essa città e suoi cittadini con l’ ill.mo signor Giovanni Battista Caracciolo b. m. in quel tempo marchese e padrone di questa città, e sono li sotto scritti capi videlicet. 131 D In primis che sia lecito ad ogni cittadino habitante e commorante in essa città farsi il centimmolo in sua casa, senza pagarne cosa nessuna, et in quello macinare ogn’uno che ce anderà a macinare, quando però non macinerà di stestesa (state) il molino dell’acqua di V. S. Ill.ma e che non possino essere astretti andare al centimmolo baronale, restando l’arbitrio alli cittadini dove vogliano andare o in detti centimmoli baronali o de cittadini o vero fuora. Placet. 132 Item resterà servita V. S. Illma, suoi heredi e successori non ammovere, né levare territorii a nessuno cittadino habitante in essa città, quali sono stati concessi dall’anticessori di V. S. Ill.ma, se non saranno stati sette anni a non coltivarsi, et elassi li detti sette anni V. S. Ill.ma le possi concedere a chi li parerà, riservati però li paduli che non si seminano, atteso servino per fieno, e che da V. S. Ill.ma da oggi avanti si concedono ad essi cittadini. Placet. 133 Item resterà servita V. S. Ill.ma sia lecito ad ogni cittadino ieffare seu parare per herba per far fieno tutto quello territorio li parerà atto, acciò possino far fieno per loro animali. Placet. 134 Item sia lecito ad ogni cittadino posser fare tenere in questo territorio di questa città ogni sorte d’animali tanto per uso, quanto per industria, e quelli possino pascolare per tutto il territorio atto senza pagarne peso, né fida nessuna, riservato però il bosco di Sant’Antonio, siccome è stato antico solito. Placet. 135 Et in ricompenza delli sopradetti capi ut supra, cioè il far delle centemmola, libertà d’andare a macinare fuora, de non posser levare territori, possere ieffare per fieno, e far annemali per uso et industria, in ricompenza di ciò detti cittadini presenti e futuri promettono, così come prima li signori illustrissimi padroni antecessori terraggiavano d’ogni dodeci tomola uno d’ogni sorte de vittovaglie, legume, cannavi e lino, si contentano si potesse terraggiare d’ogni diece tommola uno, così anco si contentano che d’ogni dieci uno V. S. Ill.ma al presente terraggia, suoi heredi e successori, e così come al molino si pagava ogni venti tomola, al presente si contentino, si come all’hora si contentorno, esigghi V. S. Ill.ma d’ogni 104 Pasquale di Cicco sedeci tommola uno, si come si sta e sono stati in possessione tanto V. S. Ill.ma quanto detti cittadini, da che fu conclusa detta conventione con detto illustrissimo signor marchese e così se ritrova al presente, resta solo impetrarne a quel tempo il regio assenzo del quale ne supplicamo V. S. Ill.ma restar servita impetrare detto regio assenso al presente. Placet. 136 Item supplicano V. S. Ill.ma restar servita che nelli memoriali spediti di gratia da V. S. Ill.ma ad essi cittadini per le cose civili e criminali, che li capitanei e mastro d’atti pro tempore saranno non habbiano da pigliarse eccetto che carlino uno, e per li memoriali et ordeni per le collette non paghino cosa nessuna, havendono da V.S. Ill.ma il tutto a gratia, ur Deus. Placet. Item supplicano V. S. Ill.ma restar servita ordinare che per li decreti interlocutorii nelle cause ordinarie e per l’esecutorii che passino la summa di trenta carlini non si paga più d’uno carlino per ciascheduna di detta espeditione al capitanio, e per li decreti diffinitivi non si paga più di carlini due al detto capitanio nelle cause civili, per qualsivoglia summa che sia, e così anco al mastro d’atti. Die nono mensis februarii 1642 habi(t)a licentia a reverendo domino archipresbitero et coram magnifico capitanio. Per Michele Aglialdo al presente sindico una con li suoi eletti si propone a voi sotto scritti cittadini congregati nella chiesa maggiore di questa città della Volturara come dall’illustrissimo signor duca di Fragnito nostro padrone ci vole concedere e farci gratia bonificarci li retro scritti capi che a voi si leggeranno. In ricompenza di dette gratie e concessioni, che ci vuol fare, havemo proposto darle ogn’anno ducati ottantatre e carlini quattro e mezzo, mediante regio assenso impetrando; pertanto si fa intendere a voi predetti acciò ogn’uno dichi il suo parere, in questo et in ogn’altro meglior modo. E per li sotto scritti cittadini, inteso il proposto fattoli dal governo, e parendoli la proposta giusta e beneficio universale, concludesso che si diano all’illustrissimo signor duca padrone li sopradetti ducati ottantatre e carlini quattro e mezzo l’anno perché detto signor illustrissimo ce firma li nostri capitoli nuovi che son fatti con spedirce il regio assenso, e così si è concluso dall’infrascritti cittadini et governi di detta città della Volturara rappresentando la maggiore di quelli quali sono li sottoscritti videlicet. Michele Aglialdo sindico dice che bene a farlo, e si contenta che si paga la sudetta summa perché s’osserva. Gabriele Barone eletto ut supra. Filippo Lantare eletto u. s. Laurenzo Briante u. s. eletto Pietro Giarrusso eletto u. s. Giovanni Cairella u. s. Michele Arasso conferma u. s. Pietro Bailo conferma u. s. Giacomo Aglialdo conferma u. s. 105 Gli statuti inediti dei Provenzali di Volturara (1541- 1642) Lorenzo Rancetto u. s. Francesco Ricciardone confirma u. s. Antonio Mendone u. s. Antonio Ricciardone u. s. Giovinale Aglialdo u. s. Francesco Giovanni Russo u. s. Pietro della Corte u. s. Jacovo Bosa u. s. Filippo Bosco u. s. M. Donitio Inglese u. s. Michele Mainiero u. s. Mastro Antrea Fiorillo u. s. Giovanni Salvagiotto u. s. Giovanni Battista Lombardo u. s. Lorenzo Riviale u. s. Oratio Lombardo u. s. Oratio di Chele u. s. Giulio di Cicco u. s. Jacovo Canale u.s. Berardino Simone u. s. Antonio Bertino u. s. Giovanni della Corte u. s. Antonio Campolattano u. s. Bartolomeo Pirrotto u. s Albentio Lantare u. s. Berardino Lizzatro u. s. Matteo Violino u. s. Giovanni Albanese u. s. Pietro Rangetto u. s. Francesco Catalano u. s. Antonio Bonello u. s. Daniele Nattone u. s. Libro Ferro u. s. Carlo Giovanni Grosso u. s. Angelo Briante u. s. Pietro Briante u. s. Giuseppe Spagnolo u. s. Marco Antonio Marchisciano u. s. Michele Guarniero u. s. Michele d’Antonio Aglialdo u. s Mastro Antrea Ferro u. s. Pietro Caggiano u. s. Paolo di Santo u. s. Filippo Nattone u. s Matteo Pirchio u. s. Berardino Bilangia u. s. Pietro di Statio u. s. Omnia retroscripta capitola et iura municipalia a nobis et nostris predecessoribus concessa universitati nostrae civitatis Vulturariae hominibus et personis habitantibus et commorantibus in ea ad presens et in futurum cautelae et scripturae necessariae pro severitate et indemnitate ambarum partium, salvo regio assenso impetrando, in praedictis et vice predicta, et mandamus ita observari a nostris erario, capitanio, eiusque locumtenente presentibus et futuris sub poena privationis eorum officii, et alia nostro arbitrio riservata, in quorum etc. Il duca di Fragnito Provisum per ill.mum dominum Fabritium Montaltum ducem Fragniti sub die 7 mensis maii 1642. Licet aliena manu extracta est praesens copia a suo proprio originali mihi infrascripto exhibito per magnificum Gabrielem Campolattano sindicum eidemque restituto, et facta collatione concordat meliori etc. et in fidem ego Antonius de Rosa civitatis Vulturariae provinciae Capitanatae regia atque apostholica aucthoritate notarius praesentem feci, meoque quo utor signo signavi requisitus. Laus Deo. (Segue il segno del tabellionato). 106 Pasquale di Cicco *** Tavola delli pagamenti da farsi da questo dì avanti alli mastrod’atti quali da mo avanti saranno nella città della Volturara per li cittadini et habitanti in essa ordinata e moderata per l’eccellente signore Francesco Antonio Villano de Napoli utile signore di detta città a supplicatione di detta città nella quale si distingu(e) ranno li pagamenti da farsi nelle cause summarie dalle ordinarie, declarandosi la cause summarie esserno da tre docati in bascio, e da tre docati in su esserno l’ordinarie, e confermata poi dall’illustrissimo signor Fabritio Montaldo duca di Fragnito in quest’anno 1642. Per le quale cause summarie s’habbia da procedere nel modo infrascritto videlicet quando il creditore pretende alcuna cosa dal debitore e lo fa chiamare avanti al capitano debbia cum iuramento interrogare lo chiamato sopra lo che se li dimanda, et accettandosi per esso quello se li dimanda se le faccia il precetto seu mandato in scriptis de solvendo per il quale s’habbia da pagare grana uno. Però quando lo chiamato negasse, o pretendesse cosa alcuna per lo che bisognasse annotarsi la petitione, esaminarsi testimoni, fare decreti, e procedersi ad sequutione, s’habbia da pagare nel infrascritto modo videlicet. Per annotatione del petitorio grana uno. Per l’esamina di ciasched’uno testimonio grana due. Per decreto di condannatione o assolutione grana cinque. Per l’esequutorio grana cinque. Per decreto sopra li pegni, seu venditione di essi grana due. Declarandosi nelle cause predette summarie esaminato che sarà se dona la facoltà de percontare l’atti, per il qual’atto se paga grana uno, e dipoi se all’altra delatione se spediscono conforme al dovere alla giustitia. Li pagamenti nelle cause ordinarie videlicet da tre docati in su. Per la presentata della prima petitione sive libello grana cinque. Per la citatione fatta in scriptis in virtù del predetto libello cum inserta forma ipsius sive a tergo grana quattro. Per qualsivoglia altro mandato cum clausola iustitiae grana quatttro. Per la prima contumacia grana uno. Per l’ultima contumacia grana due. Per lo costituire de procuratore grana quattro. Per citatione de testimonii grana quattro. Per presentata d’articoli grana cinque. Per l’esamina de testimonii in cause civili, cinque in basso, grana tre. Item d’articoli cinque in su grana cinque. Item in cause criminali grana dieci per testimonio. Per la citatione ad publicandum grana quattro. Per la copia del processo iusta la forma della regia prammatica diece carte a tarì. 107 Gli statuti inediti dei Provenzali di Volturara (1541- 1642) Per la citatione ad concludendum grana quattro. Per la presentatione de ciascuna petitione, e risposta grana cinque. Per qualsivoglia replica, che se farà inpronto oretenus dalla quale sarà requesto il mastrod’atti dalla parte, che la scriva, se paga solum un grano. Per qualsivoglia pretesto dal quale sarà requesto lo mastrod’atti che la scriva ad instantia della parte se paga grana quattro. Per decreto super inudenti grana cinque. Eccettuadone però quelli decreti per li quali si provede qui ad primam compareant pro termino, vel detur copia delli quali non se paga cosa nessuna. Per decreto e sententia diffinitiva da docati tre per fino alla summa di venti, tarì uno. E da ducati venti per fino in cinquanta, tarì due. E da cinquanta in su carlini cinque. Per l’esequutorio grana dieci. Per il mandato ad reluendum grana quattro. Per lo mandato quod vendantur bona exequuta grana diece. Per ogni compromisso che se farà tanto voluntario come necessario per ciascuna parte grana quattro. E quando se procederà avanti gl’arbitri in scriptis se pagarà al mastrod’atta nel sopra detto modo videlicet. Per ciascuna preggiaria de causa civile grana cinque. Per ciascuna preggiaria di causa criminale grana cinque. Per ciascuna rimissione che si farà per la qual parte si daranno per colpabbili e fallite grana quattro et etiam pagare i mastrd’atta delle testimonii esaminati ad informationem Curiae grana quattro. Per ciascuna cassatura de querela di quelle cause nelle quale havi luoco la penitenza grana due. E per ciascuna cassatura di querela di quelle cause alle quali venit imponenda poena corporis afflittiva grana sette, e pagarà etiam li testimonii ut supra. Per la copia delli banni, che se publicaranno per ordine del capitanio, quando nel banno se conteneranno più capitoli se paga in questo modo, da cinque capitoli in bascio grana cinque, e da cinque capitoli in su grana diece. Quae praesens tabula facta fuit in civitate Neapoli die 4 mensis ianuarii 1539. Franciscus Antonius Villanus Item per ciascuna obliganza presentata ad instantia delle parti da trenta carlini in basso se pagarà grana due. E da trenta carlini in su grana cinque. Franciscus Antonius Villanus Praesens tabula et contenta in ea placuit idem mihi Vincentio Carrafae observari per omnes si et pro ut solitum fuit observari tempore predicto dicti excellentis domini Francisci Antonii Villani et in fidem me subscripsi manu propria. Datum in dicta civitate Vulturarae die XVI mensis iulii 1548 VI inditionis. 108 Pasquale di Cicco Vincentius Carrafa Idem excellens dominus Vincentius Carrafa mandavit mihi notario Hieronimo. Apparet locus sigilli. Die 26 mensis novembris 1604 Franciscus Poliarcus capitaneus iuravit observare omnia in retroscriptis capitolis monicipialibus contenta praesentibus domno Camillo Silvestro et Antonio Bonanno, et in fidem. Cesar Bertinus pro cancellario Pandetta emolumentorum spectantium ad actuarios presentes et futuros nostraae civitatis Vulturariae insertam et praecalendatam in presentibus capitulis et iuribus municipalibus dicte civitatis mandamus observari per dictos actuarios tam in Curiae quam in Curia nundinarum Sancti Lucae de verbo ad verbum ut iacet dummodo aliter fuerit per nos provisum pro pandetta Curie nundinarum Sancti Lucae tantum sub poena restitutionis dupli et alia riservata nostrum arbitrium. Datum Petre Montis Corbini 8 mensis martii 1642. Il Duca di Fragnito Io Tarquinio Derosato procuratore dell’illustrissimo signor don Frangesco Brancaccio prometto di osservare e fare osservare dal detto mio principale li sudetti capitoli iusta la loro forma, continentia et tenore, et in fede. Io Tarquinio Derosato confirmo ut supra Io Giovanni Domenico Nocchi procuratore dell’eccellentissimo signor don Antonio d’Aquino prengipe di Caramanico prometto fare osservare dal mio prencipale li su detti capitol iusta la loro forma, continenzia e tenore prout solitum. Io Giovanni Domenico Nocchi procuratore ut supra Io Bernardo Donatelli procuratore dell’eccellentissima signora donna Isabella Milano duchessa di Montecalvo prometto fare osservare li presenti capitoli municipali dalla detta mia pringipale iusta la loro serie, continentia e tenore secondo il solito. Volturara 10 settembre 1693. Io Bernardo Donatelli procuratore confirmo ut supra Licet aliena manu extracta est presens copia a suo proprio originali mihi infrascripto exhibito per magnificum Gabrielem Campolattano sindicum, eidemque restituto, et facta collatione concordat etc. meliori etc. et in fidem ego Antonius de Rosa civitatis Vulturariae provinciae Capitanatae regius atque apostolica authoritate notarius praesentem feci, meoque quo utor signo signavi requisitus. Laus Deo. (Segue il segno del tabellionato) 109 Gli statuti inediti dei Provenzali di Volturara (1541- 1642) Sigillo della città di Volturara nel 1734 (Archivio di Stato di Napoli, Sezione amministrativa, Conti comunali, b. 290, fol. 101t.) 110 Pasquale di Cicco Volturara in un disegno della metà del Cinquecento (Archivio di Stato di Foggia, Dogana delle pecore di Puglia, s. I, vol. 18) 111