3. Item supplica detta città Sua Ill.e S.ria se degni concedere a detta Università, sua Ill.e S.ria non possa imponere alla detta Città et huomini di quella in genere vel in specie, neque in universali, neque in particulari paghamento alcuno extraordinario, o vero donativo, quale li toccasse per qualsivoglia raggione, ma le debbia tenere et conservare continuamente con quelli paghamenti ordinarij che se trovano al presente ad raggione di fuochi settecento et sei. PLACET nisi in casibus permissis a constitutionibus et capitolis regni. 4. Item supplica detta Città Sua Ill.e S.ia se degni manutenere detta Città in perpetuum con la detta numeratione di fuochi settecento et sei, et non lo possa più numerare etiam si universalmente se facesse numeratione nel regno, attento che detta Città è povera, et molti sonno dishabitati per le penurie grandi, accioche detta Città se possa crescere et replire con la supradicta grafia. PLACET praedictis quantum ad eos spectat exigere ab Universitate et hominibus praedictis iura foculariorum et salis iuxta formam ultimae numerationi factae, et prout ad presens exigitur . 5. Item supplica sua 111. e S.ia attento che la Regia Corte non tiene ne possedè altro in detta Città, eccetto li paghamenti fiscali, la bagliva, la mastrodattia, et la banca della giustitia, et tutte le altre cose sonno della Università, et parte de particolari persone, quali hanno tenuto per tanto tempo che non è memoria di huomo in contrario, però sua Ill.e S.ia se degni concedere a detta Università, et huomini di quella non se possa fare reintegratione alcuna, ne vessare, ne molestare la detta città, et cittadini di quella sopra le robbe predette, quali al presente possedono, et haveno posseduto come è detto di sopra. PLACET praedictis iuris existentibus prae' narratis. / 6. Item se supplica sua 111. e S.ia che volendo alcuni cittadini, o vero habitanti in detta Città partirse et andare ad habitare in alcuno locho, li sia licito dishabitare, et vendere tutti o parte dei 1 1 Gli art. 3 e 4 trovano la giustificazione nell'atto di vendita della Città, dove si dice che questa viene ceduta con tutti i diritti « specialiter et expresse cum juribus foculariorum, et salis ordinarli ipsi Regi et eius Curiae spectantibus debitis et debendis, etiam si focularia ipsa per novas numerationes crescerent ». Da ciò si vede quanto sia stata ingiusta e senza fondamento giuridico la lite mossa all'Università di Castrovillari da Giovan B. Spinelli II nel 1545 e da Francesca Spinelli nel 1558, circa l'aumentato numero dei fuochi risultanti dal censimento del 1532, cui abbiamo accennato nella Introduzione.