3. Item supplica detta città Sua Ill.e S.ria se degni concedere a detta Università, sua Ill.e S.ria non possa imponere alla detta
Città et huomini di quella in genere vel in specie, neque in universali, neque in particulari paghamento alcuno extraordinario, o vero
donativo, quale li toccasse per qualsivoglia raggione, ma le debbia
tenere et conservare continuamente con quelli paghamenti ordinarij
che se trovano al presente ad raggione di fuochi settecento et sei.
PLACET nisi in casibus permissis a constitutionibus et capitolis
regni.
4. Item supplica detta Città Sua Ill.e S.ia se degni manutenere detta Città in perpetuum con la detta numeratione di fuochi
settecento et sei, et non lo possa più numerare etiam si universalmente se facesse numeratione nel regno, attento che detta Città è
povera, et molti sonno dishabitati per le penurie grandi, accioche
detta Città se possa crescere et replire con la supradicta grafia.
PLACET praedictis quantum ad eos spectat exigere ab Universitate
et hominibus praedictis iura foculariorum et salis iuxta formam
ultimae numerationi factae, et prout ad presens exigitur .
5. Item supplica sua 111. e S.ia attento che la Regia Corte non
tiene ne possedè altro in detta Città, eccetto li paghamenti fiscali,
la bagliva, la mastrodattia, et la banca della giustitia, et tutte le
altre cose sonno della Università, et parte de particolari persone,
quali hanno tenuto per tanto tempo che non è memoria di huomo
in contrario, però sua Ill.e S.ia se degni concedere a detta Università, et huomini di quella non se possa fare reintegratione alcuna,
ne vessare, ne molestare la detta città, et cittadini di quella sopra
le robbe predette, quali al presente possedono, et haveno posseduto
come è detto di sopra. PLACET praedictis iuris existentibus prae' narratis.
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6. Item se supplica sua 111. e S.ia che volendo alcuni cittadini,
o vero habitanti in detta Città partirse et andare ad habitare in
alcuno locho, li sia licito dishabitare, et vendere tutti o parte dei
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Gli art. 3 e 4 trovano la giustificazione nell'atto di vendita
della Città, dove si dice che questa viene ceduta con tutti i diritti
« specialiter et expresse cum juribus foculariorum, et salis ordinarli
ipsi Regi et eius Curiae spectantibus debitis et debendis, etiam si
focularia ipsa per novas numerationes crescerent ». Da ciò si vede
quanto sia stata ingiusta e senza fondamento giuridico la lite mossa
all'Università di Castrovillari da Giovan B. Spinelli II nel 1545 e
da Francesca Spinelli nel 1558, circa l'aumentato numero dei fuochi
risultanti dal censimento del 1532, cui abbiamo accennato nella
Introduzione.
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3. Item supplica detta città Sua Ill.e S.ria se degni conce