15. Item attento elie detta Città non è tenuta donare al Capitanió di essa, come è solito donarli, ne letto, ne stantia, legna, ne strame, però supplica detta Città sua Ill.e S.ia se degni concedere lo presente Capitanió reste contento de la detta provisione et'non possa domandare ne letto, ne stantia, legna, strame, ne nisciuna altra cosa senza giusto pagliamento, et similmente s'intende ancora per l'Erarij, Castellanij, et altri omtiali di sua Ill.e S.ia quali prò tempore in futurum saranno in la predetta Città. PLACET. 16. Item attento che detta Città tiene gratia e privilegio de li S.ori passati che lo Capitanió de detta Città non possa exigere cosa alcuna per raggione de prisonia per cause civili mixte, et per le cause criminali possa exigere solamente grana cinque quando lo presone pernotta in presonia, et non pernottando non è tenuto paghare cosa alcuna, però detta Città supplica sua 111. e S.ia se degni confermare, et quatenus opus est de novo concedere detta gratia, et che le cause criminali s'intendono quelle prò quibus venit imponenda pena corporis afflictiva. PLACET. 17. Item se supplica sua Ill.e S.ia se degni concedere a detta Città anno quolibet Capitanió dottore di legge, et per questo presente anno se degni confermare lo magnifico Laurenzio D ardano U.I.D. della Città di Tropea per Capitanió di detta Città, et così ancora se degni confermare tutti l'altri annui offitiali, et ministri quali se trovano electi et deputati in questo presente anno con li soliti gagij et emolumentij et confermare per Castellano questo presente anno lo nobile Cola Tarsitano. PLACET ad beneplacitum et arbitrium dicti Ill.s Ducis. 18. Item supplica detta Città che quando occorresse alli cittadini haver sospetto lo consiglio del Capitanió sopra la terminatione delle sententie, o interlocutorie, sia licito alli litiganti allegarlo suspetto, et petere che le cause se determinino per dottore non suspetto alla parte, non obstante che detto giudice allegato suspetto sia giudice ordinario. PLACET et per dictum Ill.m dominum Principem fuit provisum. PLACET servari i u r e . 1 baroni di esercitarlo, salvo particolare privilegio, come nel caso presente. Le Quattro lettere arbitrarie accordavano un determinato potere ai giustizieri del Regno in cause di particolare gravità. Per la loro validità si richiedeva sempre la firma del Re. Tali facoltà si concedevano nei privilegi, come nel caso presente, con la formola usuale « cum quatuor literis arbitrariis ». Art. 17-18. Al Capitano di città era affidata l'amministrazione della giustizia. Si comprende perciò perché la Commissione 1