L’efficacia soggettiva del contratto collettivo aziendale Come è cambiata nel tempo l’impostazione del problema Tutte le tesi giurisprudenziali elaborate al fine di estendere la sfera soggettiva di efficacia del contratto collettivo di diritto comune presuppongono la funzione redistribuiva (di vantaggi) e acquisitiva del contratto collettivo Tradizionalmente la questione della estensione degli effetti della contrattazione di diritto comune è stata affrontata con riguardo al contratto nazionale, avente tipica funzione acquisitiva DIVERSE POSSIBILI FUNZIONI DEL CONTRATTO AZIENDALE : LA FUNZIONE ACQUISITIVA Es.: la contrattazione aziendale della fine degli anni ’60 - primi anni ‘70 Sin quando anche la contrattazione aziendale aveva carattere acquisitivo era facile sostenere che l’imprenditore non avesse di fatto interesse a distinguere tra iscritti e non iscritti …dunque il problema non aveva, di fatto, molta rilevanza pratica la dottrina e la giurisprudenza risolvevano, così, la questione della efficacia soggettiva del contratto collettivo aziendale acquisitivo con diversi artifici 1) L’idea della vincolatività del contratto per l’intera “comunità aziendale” 2) La sufficienza della sottoscrizione del contratto da parte del datore di lavoro 3) Il principio della parità di trattamento DIVERSI CONTENUTI E DIVERSE FUNZIONI ASSUNTI DAL CONTRATTO AZIENDALE: I - LA FUNZIONE LATO SENSU GESTIONALE II- LA FUNZIONE GESTIONALE IN SITUAZIONI DI CRISI I - Gli accordi lato sensu gestionali: AUTORIZZANO determinate operazioni (eventualmente anche in deroga a disposizioni legali) o OCCUPANO “SPAZI” REGOLATIVI espressamente RISERVATI DALLA LEGGE ALLA CONTRATTAZIONE collettiva (rinvio legale alla contrattazione collettiva). I - Gli accordi lato sensu gestionali: alcuni esempi Accordi conclusi ex artt. 4 e 6 dello St. lav.; Accordi istitutivi di fondi pensione aziendali Accordi (cdd. di transizione) che, ai sensi dell’art. 86 del d. lgs. n. 276/2003, prorogavano le cdd. CO.CO.CO Accordi che, ai sensi dell’art. 55, comma 2, d. lgs. n. 276/2003, determinano “le modalità di definizione dei piani individuali di inserimento” Accordi (nazionali,territoriali, aziendali) sul ricorso al lavoro supplementare nel part-time sacrifici II - La contrattazione in situazioni di crisi gestionale in situazioni di crisi A CHE SERVE? a favorire soluzioni concordate alla gestione dei problemi aziendali che si presentano in situazioni di crisi II - La contrattazione gestionale in situazioni di crisi ESEMPI • Cassa integrazione guadagni (art. 5, l. 164/1975) • Procedure di mobilità e licenziamenti collettivi (artt. 4 e 5, l. 223/1991) • Contratti di solidarietà “difensivi” •Contratti che, nell’ambito delle procedure di mobilità, prevedano il demansionamento di certi lavoratori II - La contrattazione gestionale in situazioni di crisi È una contrattazione che DISPENSA SACRIFICI, UNA CONTRATTAZIONE CONCESSIVA Perché mai i rappresentanti dei lavoratori dovrebbero stipulare contratti collettivi che distribuiscono sacrifici e non benefici ai soggetti che rappresentano? La contrattazione collettiva come strumento di gestione dei processi di riorganizzazione, di crisi aziendale etc… In questi contesti il problema principale diventa quello della difesa dei livelli occupazionali La diversa funzione Il contratto collettivo non è più strumento distributivo di risorse, ma strumento ablativo: in questi casi la “resistenza” alla uniforme applicazione dei contratti collettivi proviene dai lavoratori Il problema non è la richiesta di applicazione del contratto, - come per i contratti incrementali - ma la fuga dallo stesso. Contratto Organizzazione collettivo sindacale La giustificazione giuridica del potere di vincolo del contratto collettivo verso i non iscritti (e persino verso gli iscritti) Potere di vincolo lavoratore UNA SPECIES PARTICOLARE DI QUESTO TIPO DI CONTRATTAZIONE GESTIONALE IN SITUAZIONI DI CRISI I contratti che procedimentalizzano poteri dell’imprenditore altrimenti esercitabili unilateralmente La contrattazione che interviene a regolare materie e situazioni rispetto alle quali il datore di lavoro disporrebbe, comunque, di un potere di decisione unilaterale Perché si parla di procedimentalizzazione dei poteri imprenditoriali? La contrattazione collettiva interviene a “complicare” l’esercizio di un potere unilaterale del datore di lavoro (per es. il potere di licenziamento collettivo in situazioni di crisi) …ciò ha lo scopo di far sì che “nel formarsi di certe decisioni si tenga conto degli interessi antagonistici sui quali va ad incidere l’esercizio del potere” (Liso, 1982) L’EFFICACIA SOGGETTIVA dei contratti (a) lato sensu gestionali e (b) gestionali in situazioni di crisi • Analogo il problema giuridico = l’estensione degli effetti del contratto oltre la cerchia degli iscritti • Diversa la funzione: gestionale o concessiva Efficacia soggettiva e contratti (a) lato sensu gestionali e (b) gestionali in situazioni di crisi I) La naturale “indivisibilità” dell’interesse di tutti i lavoratori appartenenti ad una medesima azienda Le più comuni soluzioni giurisprudenziali ancora la nozione di “comunità aziendale” Efficacia soggettiva e contratti (a) lato sensu gestionali e (b) gestionali in situazioni di crisi II) La natura dell’agente negoziale: il sindacato maggiormente (o comparativamente più) rappresentativo Le più comuni soluzioni giurisprudenziali Il contratto collettivo aziendale ha efficacia erga omnes in virtù della qualità rappresentativa dei soggetti che lo stipulano Efficacia soggettiva e contratti (a) lato sensu gestionali e (b) gestionali in situazioni di crisi III) Il RINVIO ESPLICITO ai contratti aziendali posti in essere da strutture appartenenti ai sindacati maggiormente o comparativamente più rappresentativi Le più comuni soluzioni giurisprudenziali Il contratto collettivo aziendale acquista efficacia erga omnes in virtù del rinvio operato da una fonte – quella legale – che è, di per sé, erga omnes Cosa succede nei casi di esplicito DISSENSO di un lavoratore nei confronti di un contratto collettivo che distribuisce sacrifici? In molti casi la giurisprudenza, a partire dalla fine degli anni ‘80, ha invece tutelato coloro che intendevano sottrarsi ad un contratto collettivo che non consideravano vantaggioso, valorizzando la volontà individuale: – del lavoratore non iscritto – ma anche quella del lavoratore iscritto, se esplicitamente dissenziente ha, pertanto, affermato la necessità di un MANDATO SPECIALE o del RISPETTO DELLE REGOLE DEMOCRATICHE O DEL PRINCIPIO DI MAGGIORANZA (tramite, per es., referendum di approvazione dell’accordo) Una massima: Cass.,sez. Lavoro, 28.5.2004, n. 10353 La tutela di interessi collettivi della comunità di lavoro aziendale e, talora, la inscindibilità della disciplina concorrono a giustificare (…) la efficacia soggettiva erga omnes dei contratti collettivi aziendali, cioè nei confronti di tutti i lavoratori dell’azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti (…); tuttavia (…) la proposta efficacia erga omnes (…) va (…) collocata nel nostro sistema giuridico (segnatamente, di diritto sindacale) che resta fondato esclusivamente, su principi privatistici e – per quel che qui interessa – sulla rappresentanza negoziale (…) delle organizzazioni sindacali (…); la efficacia soggettiva erga omnes dei contratti collettivi aziendali può essere bensì confermata - come regola di carattere generale (…) – ferma restandone, tuttavia, l’eccezione – in ossequio al principio di libertà sindacale ed in coerenza con il nostro sistema giuridico – che la stessa efficacia non può essere estesa (…) a quei lavoratori che – aderendo ad una organizzazione sindacale diversa da quella che ha stipulato l’accordo aziendale – ne condividano l’esplicito dissenso (…) e potrebbero, addirittura,risultare vincolati da un accordo aziendale separato Corte cost. 30.6.1994, n. 268 sull’accordo aziendale sui criteri di scelta nei licenziamenti collettivi La questione di legittimità costituzionale: L’ art. 5, comma 1, l. 223/1991: “L’individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con in sindacati” destinatari della comunicazione preventiva di cui all’art. 4, comma 1 (RSA e rispettive associazioni di categoria o, in mancanza, associazioni di categoria aderenti alle confederazioni m.r. sul piano nazionale) Corte cost. 30.6.1994, n. 268 sull’accordo aziendale sui criteri di scelta nei licenziamenti collettivi “Gli accordi che stabiliscono i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità non appartengono alla specie dei contratti normativi, i soli contemplati dall’art. 39 Cost., destinati a regolare i rapporti di lavoro di una o più categorie professionali. Si tratta di un diverso tipo di contratto, la cui efficacia diretta – in termini di limiti e modalità di esercizio del potere di licenziamento (…) – si esplica esclusivamente nei confronti degli imprenditori stipulanti (…) Il contratto collettivo, cui rinvia la norma in esame, incide sul singolo prestatore di lavoro indirettamente, attraverso l’atto di recesso del datore di lavoro in quanto vincolato dalla legge al rispetto dei criteri di scelta concordati in sede aziendale” pertanto, secondo la Corte costituzionale… Tali contratti esulano dalla nozione di contr. coll. sottesa all’art. 39 Cost. ...non incontrano, dunque, l’ostacolo rappresentato dalla cd. efficacia “impeditiva” di questa norma integrano, cioè, una tipolgia di contratto coll. distinta dal contratto collettivo normativo il cui effetto è, invece, quello di conformazione dei contratti individuali di lavoro e di predeterminazione dei relativi contenuti Inoltre, secondo la Corte costituzionale… …non è l’accordo collettivo ad avere effetti diretti sui rapporti di lavoro ...esso interviene sull’atto di esercizio del potere imprenditoriale ed è quest’ultimo atto che incide sui rapporti di lavoro L’opzione ermeneutica sottesa alla sent. della Corte cost. La sentenza della Corte cost. rappresenta un passaggio fondamentale per il consolidamento della teoria della “diversificazione” funzionale degli accordi gestionali in situazioni di crisi (divergenze in dottrina)