L’efficacia soggettiva
del contratto
collettivo aziendale
Come è cambiata nel tempo l’impostazione del
problema
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Tutte le tesi giurisprudenziali elaborate al fine di estendere
la sfera soggettiva di efficacia del contratto collettivo di
diritto comune presuppongono la funzione redistribuiva (di
vantaggi) e acquisitiva del contratto collettivo

Tradizionalmente la questione della estensione degli effetti
della contrattazione di diritto comune è stata affrontata
con riguardo al contratto nazionale, avente tipica funzione
acquisitiva
DIVERSE POSSIBILI FUNZIONI DEL CONTRATTO
AZIENDALE : LA FUNZIONE ACQUISITIVA
Es.: la contrattazione aziendale della fine degli anni ’60 - primi anni ‘70
Sin quando anche la
contrattazione aziendale
aveva carattere acquisitivo
era facile sostenere che
l’imprenditore non avesse
di fatto interesse a distinguere
tra iscritti e non iscritti
…dunque il problema
non aveva, di fatto,
molta rilevanza
pratica
la dottrina e la giurisprudenza risolvevano, così,
la questione della efficacia soggettiva
del contratto collettivo
aziendale acquisitivo con diversi artifici
1) L’idea della
vincolatività del
contratto per
l’intera “comunità
aziendale”
2) La sufficienza
della
sottoscrizione
del contratto
da parte
del datore di
lavoro
3) Il principio
della parità
di trattamento
DIVERSI CONTENUTI E DIVERSE
FUNZIONI ASSUNTI DAL CONTRATTO
AZIENDALE:
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I - LA FUNZIONE
LATO SENSU
GESTIONALE
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II- LA FUNZIONE
GESTIONALE IN
SITUAZIONI DI
CRISI
I - Gli accordi lato sensu gestionali:
AUTORIZZANO determinate operazioni
(eventualmente anche in deroga a
disposizioni legali) o OCCUPANO “SPAZI”
REGOLATIVI espressamente RISERVATI
DALLA LEGGE ALLA CONTRATTAZIONE
collettiva (rinvio legale alla contrattazione
collettiva).
I - Gli accordi lato sensu gestionali:
alcuni esempi
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Accordi conclusi ex artt. 4 e 6 dello St. lav.;
Accordi istitutivi di fondi pensione aziendali
Accordi (cdd. di transizione) che, ai sensi dell’art.
86 del d. lgs. n. 276/2003, prorogavano le cdd.
CO.CO.CO
Accordi che, ai sensi dell’art. 55, comma 2, d.
lgs. n. 276/2003, determinano “le modalità di
definizione dei piani individuali di inserimento”
Accordi (nazionali,territoriali, aziendali) sul
ricorso al lavoro supplementare nel part-time
sacrifici
II - La contrattazione
in situazioni di crisi gestionale
in situazioni di crisi
A CHE SERVE?
a favorire soluzioni concordate alla gestione dei
problemi aziendali che si presentano
in situazioni di crisi
II - La contrattazione gestionale
in situazioni di crisi
ESEMPI
• Cassa integrazione guadagni (art. 5, l. 164/1975)
• Procedure di mobilità e licenziamenti collettivi
(artt. 4 e 5, l. 223/1991)
• Contratti di solidarietà “difensivi”
•Contratti che, nell’ambito delle procedure di mobilità,
prevedano il demansionamento di certi lavoratori
II - La contrattazione gestionale
in situazioni di crisi
È una contrattazione che
DISPENSA SACRIFICI, UNA
CONTRATTAZIONE
CONCESSIVA
Perché mai i
rappresentanti dei
lavoratori
dovrebbero stipulare
contratti collettivi
che distribuiscono
sacrifici e non
benefici ai soggetti
che rappresentano?
La contrattazione
collettiva come
strumento di gestione
dei processi di
riorganizzazione, di
crisi aziendale etc…
In questi contesti il
problema principale
diventa quello della
difesa dei livelli
occupazionali
La diversa funzione
Il contratto collettivo
non è più
strumento distributivo di risorse,
ma strumento ablativo:
in questi casi la “resistenza” alla uniforme
applicazione dei contratti collettivi
proviene dai lavoratori
Il problema non è la richiesta di applicazione
del contratto, - come per i contratti
incrementali - ma la fuga dallo stesso.
Contratto
Organizzazione
collettivo
sindacale
La giustificazione
giuridica del potere di
vincolo
del contratto
collettivo verso i non
iscritti (e persino
verso gli iscritti)
Potere di vincolo
lavoratore
UNA SPECIES PARTICOLARE DI QUESTO TIPO DI
CONTRATTAZIONE GESTIONALE
IN SITUAZIONI DI CRISI
I contratti che
procedimentalizzano
poteri dell’imprenditore
altrimenti esercitabili
unilateralmente
La contrattazione che interviene a
regolare materie e situazioni rispetto alle
quali il datore di lavoro disporrebbe,
comunque, di un potere di decisione
unilaterale
Perché si parla di procedimentalizzazione dei
poteri imprenditoriali?
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La contrattazione collettiva interviene a
“complicare” l’esercizio di un potere
unilaterale del datore di lavoro (per es. il
potere di licenziamento collettivo in situazioni di
crisi)

…ciò ha lo scopo di far sì che “nel formarsi
di certe decisioni si tenga conto degli
interessi antagonistici sui quali va ad
incidere l’esercizio del potere” (Liso, 1982)
L’EFFICACIA SOGGETTIVA dei contratti (a)
lato sensu gestionali e (b) gestionali in
situazioni di crisi
• Analogo il problema giuridico = l’estensione
degli effetti del contratto oltre la cerchia
degli iscritti
• Diversa la funzione: gestionale o concessiva
Efficacia soggettiva e contratti (a) lato
sensu gestionali e (b) gestionali in situazioni di
crisi
I)
La naturale
“indivisibilità”
dell’interesse di
tutti i lavoratori
appartenenti ad
una medesima
azienda
Le più comuni
soluzioni
giurisprudenziali
ancora la nozione di
“comunità aziendale”
Efficacia soggettiva e contratti (a) lato
sensu gestionali e (b) gestionali in situazioni di
crisi
II)
La natura dell’agente
negoziale: il sindacato
maggiormente (o
comparativamente più)
rappresentativo
Le più comuni
soluzioni
giurisprudenziali
Il contratto collettivo
aziendale
ha efficacia erga omnes
in virtù della qualità rappresentativa dei soggetti che lo stipulano
Efficacia soggettiva e contratti (a) lato
sensu gestionali e (b) gestionali in situazioni di
crisi
III)
Il RINVIO ESPLICITO
ai contratti aziendali
posti in essere da
strutture appartenenti
ai sindacati
maggiormente o
comparativamente più
rappresentativi
Le più comuni
soluzioni
giurisprudenziali
Il contratto collettivo
aziendale
acquista efficacia
erga omnes
in virtù del rinvio operato
da una fonte – quella
legale –
che è, di
per sé, erga omnes
Cosa succede nei casi di esplicito DISSENSO di un
lavoratore nei confronti di un contratto collettivo che
distribuisce sacrifici?
In molti casi la giurisprudenza, a partire dalla fine degli
anni ‘80, ha invece tutelato coloro che intendevano
sottrarsi ad un contratto collettivo che non consideravano
vantaggioso, valorizzando la volontà individuale:
– del lavoratore non iscritto
– ma anche quella del lavoratore iscritto, se
esplicitamente dissenziente

ha, pertanto, affermato la necessità di un
MANDATO SPECIALE o del RISPETTO DELLE REGOLE
DEMOCRATICHE O DEL PRINCIPIO DI MAGGIORANZA
(tramite, per es., referendum di approvazione dell’accordo)
Una massima:
Cass.,sez. Lavoro, 28.5.2004, n.
10353
La tutela di interessi collettivi della comunità di lavoro aziendale e, talora, la
inscindibilità della disciplina concorrono a giustificare (…) la efficacia
soggettiva erga omnes dei contratti collettivi aziendali, cioè nei confronti di
tutti i lavoratori dell’azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni
sindacali stipulanti (…); tuttavia (…) la proposta efficacia erga omnes (…)
va (…) collocata nel nostro sistema giuridico (segnatamente, di diritto sindacale)
che resta fondato esclusivamente, su principi privatistici e – per quel che qui
interessa – sulla rappresentanza negoziale (…) delle organizzazioni sindacali (…);
la efficacia soggettiva erga omnes dei contratti collettivi aziendali può essere bensì
confermata - come regola di carattere generale (…) – ferma restandone, tuttavia,
l’eccezione – in ossequio al principio di libertà sindacale ed in coerenza con il
nostro sistema giuridico – che la stessa efficacia non può essere estesa (…) a quei
lavoratori che – aderendo ad una organizzazione sindacale diversa da quella
che ha stipulato l’accordo aziendale – ne condividano l’esplicito dissenso (…) e
potrebbero, addirittura,risultare vincolati da un accordo aziendale separato
Corte cost. 30.6.1994, n. 268
sull’accordo aziendale sui criteri di scelta nei
licenziamenti collettivi
La questione di
legittimità
costituzionale:
L’ art. 5, comma 1, l. 223/1991:
“L’individuazione dei lavoratori da collocare
in mobilità deve avvenire, in relazione alle
esigenze tecnico-produttive ed organizzative
del complesso aziendale, nel rispetto
dei criteri previsti da contratti collettivi
stipulati con in sindacati” destinatari della
comunicazione preventiva di cui all’art. 4,
comma 1 (RSA e rispettive associazioni di
categoria o, in mancanza, associazioni di
categoria aderenti alle
confederazioni m.r. sul piano nazionale)
Corte cost. 30.6.1994, n. 268
sull’accordo aziendale sui criteri di scelta nei
licenziamenti collettivi
“Gli accordi che stabiliscono i criteri di scelta dei lavoratori da
collocare in mobilità non appartengono alla specie dei
contratti normativi, i soli contemplati dall’art. 39 Cost.,
destinati a regolare i rapporti di lavoro di una o più
categorie professionali. Si tratta di un diverso tipo di
contratto, la cui efficacia diretta – in termini di limiti e
modalità di esercizio del potere di licenziamento (…) – si
esplica esclusivamente nei confronti degli imprenditori
stipulanti (…) Il contratto collettivo, cui rinvia la norma in
esame, incide sul singolo prestatore di lavoro
indirettamente, attraverso l’atto di recesso del datore di
lavoro in quanto vincolato dalla legge al rispetto dei criteri
di scelta concordati in sede aziendale”
pertanto, secondo la Corte costituzionale…
Tali contratti esulano
dalla nozione di contr. coll.
sottesa all’art. 39 Cost.
...non incontrano, dunque, l’ostacolo
rappresentato dalla cd. efficacia “impeditiva”
di questa norma
integrano, cioè,
una tipolgia
di contratto coll.
distinta dal
contratto collettivo
normativo
il cui effetto è, invece,
quello di conformazione
dei contratti individuali di
lavoro e di predeterminazione
dei relativi contenuti
Inoltre, secondo la Corte costituzionale…
…non è l’accordo collettivo
ad avere effetti diretti
sui
rapporti di lavoro
...esso interviene sull’atto di esercizio
del potere imprenditoriale
ed è quest’ultimo
atto che incide
sui rapporti di
lavoro
L’opzione ermeneutica sottesa alla
sent. della Corte cost.
La sentenza della Corte cost. rappresenta un
passaggio fondamentale per il
consolidamento della teoria della
“diversificazione” funzionale degli accordi
gestionali in situazioni di crisi
(divergenze in dottrina)
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L`efficacia soggettiva del contratto collettivo aziendale