Il contratto collettivo di
diritto comune: l’efficacia
soggettiva
I problemi di efficacia del contratto
collettivo di diritto comune
La duplice dimensione
dell’efficacia:
–
–
1° tipo: l’efficacia soggettiva
2° tipo: l’efficacia oggettiva
Significati:
Il problema
dell’efficacia
soggettiva attiene alla
individuazione dei
soggetti vincolati dal
contratto collettivo
(efficacia in senso
orizzontale)

Il problema dell’
efficacia oggettiva
attiene alla ricerca del
meccanismo giuridico
attraverso cui il
contratto collettivo
può vincolare i singoli
soggetti iscritti, parti
di rapporti individuali
di lavoro (efficacia in
senso verticale)

Entrambi i problemi riguardano la parte normativa del contratto collettivo
L’efficacia soggettiva
Delimitazione del problema: l’efficacia dei contratti
collettivi sovra-aziendali (diversi sono i problemi e le
soluzioni per i contratti collettivi aziendali)
Regola generale:
Il contratto collettivo si applica solo ai rapporti di lavoro i cui
soggetti – datore di lavoro e lavoratore – siano entrambi
iscritti alle associazioni sindacali firmatarie del c.c.
Soggetti a cui
non si applica
non iscritti
alle OOSS
principio della
rappresentanza di
diritto comune
Efficacia soggettiva e regole della
rappresentanza di diritto comune
(artt. 1387 e ss. c. c.)
“Il
Art. 1388 c.c.:
contratto concluso dal rappresentante in nome
e nell’interesse del rappresentato (…) produce direttamente
effetto nei confronti del rappresentato”
art. 1372, 2° comma, c.c.:
“Il contratto non produce effetto rispetto ai
terzi se non nei casi previsti dalla legge”
Soggetti
terzi
Tutti i soggetti che, non avendo con
l’iscrizione conferito alcun mandato
alle associazioni stipulanti, restano
giuridicamente estranei all’attività
contrattuale
Proiezione grafica del contratto collettivo
ad efficacia soggettiva limitata
Sindacato
dei lavoratori
(rappresentante, in
senso tecnico giuridico
degli iscritti)
Es.: Fiom, Fim Uilm
Contratto collettivo
Associazione
datoriale
(rappresentante, in
senso tecnico
giuridico delle
imprese aderenti)
Es.: Federmeccanica
Efficacia soggettiva
lavoratori
iscritti
Limitata ai lavoratori
iscritti e occupati
alle dipendenze di
un impresa aderente
imprese
aderenti
L’efficacia soggettiva del
contratto collettivo

Perché l’efficacia soggettiva del
contratto collettivo è ancora un
problema (un secolo dopo le
prime esperienze negoziali)?
I - La soluzione corporativa
Nell’ordinamento corporativo, entrambi i problemi (efficacia
soggettiva e oggettiva) erano risolti dalla natura giuridica
attribuita al sindacato (soggetto di diritto pubblico) e alle sue
attività contrattuali
–
Art. 1 disp. prel. cod. civ.
Sono fonti del diritto
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

Le leggi
I regolamenti
Le norme corporative
Gli usi
Contratti transitoriamente mantenuti
in vigore dal d.lgt. n. 369 del 1944
(art. 43) Si dispose la permanenza
“in vigore, salvo le successive
modifiche, delle norme contenute nei
contratti collettivi” all’epoca vigenti.
Risolveva il problema
dell’efficacia ma a prezzo
della compressione
della libertà sindacale
orientamento giurisprudenziale
favorevole alla sostituibilità
del contratto corporativo
ad opera di quello privatistico
II - La soluzione costituzionale

–
Art. 39 Cost. (c. 2,3,4)
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro
registrazione (…)
– E’ condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati
sanciscano un ordinamento interno a base democratica
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono,
rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti,
stipulare contratti collettivi con efficacia obbligatoria per tutti
gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si
riferisce
–
Le ragioni della mancata attuazione dell’art.
39, comma 2,3,4, Cost.
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
Timori di ingerenza statuali nella vita associativa interna
(controlli sulla democraticità; verifica del numero di
iscritti)
Opposizione dei sindacati minoritari (collaterali alle forze
di governo)
Autonomo sviluppo del sistema in senso diverso: la
costituzione materiale
L’efficacia “di fatto” del contratto collettivo di diritto
comune (prassi, giurisprudenza e leggi speciali)
La scelta di politica del diritto di promuovere il sindacato
attraverso una diversa tecnica: la legislazione di
sostegno (lo Statuto dei lavoratori)
Proposta di formale abrogazione dell’art. 39 Cost.
nell’ambito della Commissione per le riforme istituzionali
(1985)
III La soluzione della legge n. 741 del 1959
(cd. legge Vigorelli) e della l. n. 1027/1960
(di proroga)
I MOTIVI DELLA SUA
ILLEGITTIMITÀ’ COSTITUZIONALE
• Eccesso di delega (art. 76 Cost.)
• Violazione dell’art. 39: l’efficacia
“negativa” o “ostativa” delle disposizioni
costituzionali
La legge Vigorelli
(l. 741/1959)
Il meccanismo di ricezione
dei contratti collettivi in
decreti delegati
Si cercava di conseguire
il medesimo obiettivo del
Costituente, con modalità
diverse da quelle
approntate dal
Costituente

III La soluzione della legge n. 741 del 1959
(cd. legge Vigorelli) e la l. n. 1027/1960 (di
proroga)
“anche una sola reiterazione della delega
La sent. della Corte
cost. n. 106/1962
(…) toglie alla legge i caratteri della
transitorietà e dell’eccezionalità (…) e
finisce col sostituire al sistema
costituzionale un altro sistema
arbitrariamente costruito dal legislatore e
pertanto illegittimo”
La decisione della Corte cost. travolse tutti contratti recepiti in
decreti emanati sulla base dell’art. 1 della l. n. 1027/1960
L’EFFICACIA SOGGETTIVA DEL CONTRATTO
COLLETTIVO DI DIRITTO COMUNE

L’insuccesso dei tentativi e il ritorno al punto di
partenza: l’efficacia del contratto collettivo
affidata alle regole del diritto comune dei
contratti
Vincola soltanto gli iscritti alle
organizzazioni sindacali che l’hanno
stipulato sulla base del principio della
rappresentanza di diritto comune.

Il contratto collettivo tra
ordinamento statuale ed ordinamento
intersindacale
le due concezioni del contratto collettivo
collidono e, “in mancanza di una cerniera
normativa (…) prevale la concezione statuale,
ossia la qualificazione negozial-privatistica del
contratto stesso”
(Rusciano, 2004)
alla forza politica del contratto collettivo
nell’ordinamento intersindacale, non
corrisponde altrettanta forza giuridica
nell’ordinamento statuale
La non sostenibilità pratica della efficacia
soggettiva limitata agli iscritti dal punto di vista
delle imprese (iscritte)



Difficoltà di pianificazione
dei costi
Doppia contabilità
Difficoltà di gestione dei
diversi trattamenti
normativi
Nella prassi, problemi
di natura gestionale, contabile
e amministrativa
inducono i datori di lavoro
- a prescindere dai
vincoli giuridici a non operare distinzioni
di trattamento fra
iscritti e non iscritti
alle associazioni sindacali
La razionalizzazione giuridica della
estensione del contratto collettivo di
diritto comune
Le diverse tesi (o espedienti) dottrinali
e giurisprudenziali volti alla dilatazione
dell’ambito soggettivo di
applicazione del contratto collettivo
Ruolo decisivo della giurisprudenza
Meccanismi giurisprudenziali e tesi dottrinali sulla
dilatazione dell’ambito di efficacia soggettiva

A) La non necessità della
iscrizione bilaterale; la
sufficienza della adesione al
sindacato del solo datore di
lavoro (Pera, 1958) – la tesi
è stata ampiamente recepita
dalla giurisprudenza
Il contratto collettivo è di fatto
spontaneamente applicato


B) l’adesione, esplicita o
implicita, al c.c. comporta
l’obbligo di applicazione a tutti i
dipendenti del medesimo c.c.
Numerose decisioni giudiziarie
fanno riferimento ad un
generico concetto di “adesione”
al c.c. – tale adesione può
ricavarsi: 1) da un richiamo
esplicito del c.c. da parte del
contratto individuale; 2) da un
comportamento concludente,
consistente in una continuativa
applicazione di fatto del c.c.
Una massima
Cass. Sez. Lav., 14.4.2001, n. 5596
I contratti collettivi di lavoro non dichiarati efficaci "erga omnes"
ai sensi della legge n. 741 del 1959, in quanto costituiscono
atti di natura negoziale e privatistica, si applicano
esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti
che siano iscritti alle associazioni stipulanti, ovvero che,
in mancanza di tale condizione, abbiano fatto espressa
adesione ai patti collettivi e li abbiano implicitamente
recepiti attraverso un comportamento concludente,
desumibile da una costante e prolungata applicazione delle
relative clausole ai singoli rapporti
Meccanismi giurisprudenziali sulla dilatazione
dell’ambito di efficacia soggettiva
L’onere della prova
dell’iscrizione del
datore di lavoro al
sindacato o
dell’adesione implicita o
esplicita al contratto
collettivo, grava, in
linea di principio, sul
lavoratore…
tuttavia…
se il dibattito tra le parti si
svolge sul presupposto ,
anche implicito della
assoggettabilità del rapporto
di lavoro al contratto
collettivo, la mancata
contestazione del datore di
lavoro viene intesa come
tacita adesione o comunque
come prova in re
dell’adesione stessa
il datore di lavoro ha, inoltre, l’onere di eccepire alla I
udienza del processo la propria non appartenenza
al sindacato e, dunque, l’inapplicabilità del
contratto collettivo
L’efficacia erga omnes della
contrattazione collettiva delegata nella
elaborazione dottrinale
Il rinvio legale alla
contrattazione collettiva
(nazionale, territoriale,
aziendale)
fonte rinviante
e
fonte destinataria del rinvio
hanno stessa efficacia
soggettiva
il contratto collettivo
oggetto di rinvio
integrativo legale ha
efficacia soggettiva
generalizzata al pari della
legge delegante
La tesi giurisprudenziale “regina”:
l’estensione giudiziale della “parte
economica” dei CCNL
Gode di maggiori consensi in
giurisprudenza
 si basa sul combinato disposto degli
artt. 36 Cost. e 2099 cc.

– presupposto: la immediata precettività dell’art. 36
Cost.

I poteri equitativi del giudice ex art. 2099,
comma 2
Art. 36 Cost. e art. 2099, comma 2, c.c.


I giudici hanno escogitato un
procedimento “correttivointegrativo” del contratto
di lavoro, avvalendosi,
coma base giuridica, del
combinato disposto degli
artt. 36 Cost. e 2099,
comma 2, cod. civ.

In realtà – e contrariamente al
disposto letterale dell’art. 2099,
comma 2 - il procedimento
“correttivo-integrativo” è stato
(e continua ad essere)
applicato, non in mancanza di
accordi sull’entità della
retribuzione, ma in presenza di
accordi che prevedono
retribuzioni di entità inferiori ai
minimi retributivi contrattuali
Giurisprudenza ultra legem o
praeter legem
Il parametro della sufficienza
La giurisprudenza individua un parametro significativo di
sufficienza nella clausola retributiva dei contratti
collettivi di diritto comune.
“Nelle tabelle retributive contenute nei contratti
collettivi può ravvisarsi quel dato di esperienza,
quel momento di equilibrio tra confliggenti
interessi, che più di ogni altro può costituire un
ragionevole punto di riferimento per un tal
genere di giudizio equitativo”
Precisazione
L’applicazione dei contratti
collettivi non deriva dalla
loro giuridica obbligatorietà
ma da una sorta di
presunzione di
corrispondenza tra minimi
contrattuali collettivi e
retribuzione sufficiente a cui ,
ai sensi dell'art. 36, il
lavoratore ha diritto.
…Conseguenza
Proprio in quanto si tratta di una
“presunzione di corrispondenza”, il
giudizio, rimane libero da vincoli
Il giudice potrebbe utilizzare criteri di
sufficienza
DIVERSI
da quelli indicati dal contratto collettivo
(rinvio)
Il meccanismo fondato sulla combinazione tra art. 36 Cost e
art. 2099 cod. civ. risolve il problema dell’efficacia
soggettiva dei contratti collettivi di diritto comune
nell’ordinamento italiano?
NO, Per i limiti intrinseci alla
soluzione basata sull'art. 36.
–
Rimane pur sempre una tipica espressione giudiziale
dell'equità del caso singolo, inidonea a produrre
effetti al di là delle parti in giudizio ed esposta nella
pratica al rischio di valutazioni soggettive.
– In ogni caso, si tratta di una soluzione limitata alle
clausole retributive dei contratti collettivi
I meccanismi legali di estensione dell’efficacia
soggettiva
L’art. 36 Statuto
Impone alle amministrazioni
pubbliche di inserire, nei
provvedimenti di concessione
di agevolazioni finanziarie e
nei capitolati di appalto di
opere pubbliche, una clausola
determinante l’obbligo (per il
beneficiario o appaltatore), di
applicare ai dipendenti
condizioni di trattamento
economico e normativo non
inferiori a quelli stabiliti dai
contratti collettivi della
categoria o della zona.
Costituisce una violazione
dell’art. 39?
E’ una legislazione
assimilabile alla
legge Vigorelli?
NO. NON SI TRATTA DI
UN “OBBLIGO” DI RISPETTARE
I CONTRATTI COLLETTIVI…
…MA DI UNA SORTA DI “ONERE”
SE INTENDE OTTENERE
IL BENEFICIO O L’APPALTO,
IL DATORE DI LAVORO
DEVE APPLICARE
IL CONTRATTO
Altre ipotesi in cui opera il meccanismo
legale di estensione dell’ambito di eff. sogg.
L’art. 22, comma 3, T.U.
n. 286/1998 sulla
immigrazione:
stabilisce che il
trattamento economico
e normativo dei lavoratori
extra-comunitari
non possa essere
inferiore a quello
stabilito dai c.c.
L’art. 8 della legge n. 877/1973
sul lavoro a domicilio che obbliga
gli imprenditori a retribuire
i lavoratori a domicilio sulla base
delle tariffe di cottimo stabilite
dai c.c.
L’art. 5 del d. lgs. n. 276/2003:
pone in capo alle società di
somministrazione il requisito-obbligo del
“rispetto degli obblighi previsti dal
contratto collettivo nazionale delle
imprese di somministrazione di lavoro applicabile”
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Il contratto collettivo di diritto comune: l` efficacia soggettiva