La contrattazione collettiva
Attività di
regolazione
normativa
finalizzata a
produrre “regole
normative”
contenute nel
contratto
collettivo
In quanto attività
procedimentalizzata, è
disciplinata da norme
statali (nel settore
pubblico) o prodotte
dagli stessi attori del
procedimento (nel
settore privato)
Il contratto collettivo come prodotto
della contrattazione collettiva
1) Funzione sociale: strumento privilegiato di
riequilibrio negoziale di rapporti di forza
individualmente sfavorevoli al “contraente
debole” del rapporto di lavoro;
2) Funzione regolativa: strumento per definire
bilateralmente le condizioni di trattamento
economico e normativo dei rapporti di lavoro
subordinato
di soggetti che, rispetto a tale fonte di
regolazione, si presentano formalmente terzi: i
singoli lavoratori e i rispettivi datori di lavoro.
Le questioni
concernenti l’efficacia
del contratto
collettivo
A chi si applica
il contratto
collettivo?
L’EFFICACIA
SOGGETTIVA
Quali sono gli effetti
del contratto collettivo
nei confronti dei
soggetti a cui si applica?
L’EFFICACIA
OGGETTIVA
L’EFFICACIA SOGGETTIVA DEL
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
DI CATEGORIA
Perché - un secolo dopo le prime
esperienze negoziali - l’efficacia
soggettiva del contratto collettivo
è ancora un problema?
Il problema della c.d. efficacia erga omnes
e i tentativi di risolverlo
Il contratto collettivo
“corporativo”
Il contratto collettivo
“costituzionale”
Il contratto collettivo
“esteso” erga omnes
Primo tentativo: Il ccnl “corporativo”
LA SOLUZIONE
CORPORATIVA
Entrambi i problemi (efficacia
soggettiva e oggettiva)
Risolveva i problemi
erano risolti attraverso la
dell’efficacia
pubblicizzazione del
ma a prezzo
sindacato e delle sue
della compressione
attività contrattuali

Art. 1 Disp. Prel. Cod. civ.
Sono fonti del diritto




Le leggi
I regolamenti
Le norme corporative
Gli usi
della libertà
sindacale
Secondo tentativo: il ccnl “costituzionale”
LA SOLUZIONE IMMAGINATA DAL COSTITUENTE:
L’art. 39 Cost. (disposizione programmatica rimasta
non attuata)
2. “Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se
non la loro registrazione”
3. “E’ condizione per la registrazione che gli statuti dei
sindacati sanciscano un ordinamento interno a base
democratica
4. “I sindacati registrati hanno personalità
rappresentati
giuridica. Possono, rappresentati
unitariamente in
in proporzione
proporzione dei
dei loro
loro iscritti,
iscritti,
unitariamente
stipulare
stipularecontratti
contratticollettivi
collettivicon
conefficacia
efficacia
obbligatoria
obbligatoria per tutti gli appartenenti alle
categorie alle quali il contratto si riferisce”
Terzo tentativo: la “legificazione”dei
contenuti del Ccnl
La legge Vigorelli
(l. 741/1959)
Il meccanismo di
recezione dei
contratti collettivi
attraverso una serie
di decreti delegati
I MOTIVI DELLA SUA
ILLEGITTIMITÀ’
COSTITUZIONALE (Corte
cost. n. 106/1962):
Dichiara la illegittimità
costituzionale della legge di
proroga, in quanto la
legittimità era condizionata
alla transitorietà della
misura
Si finiva per conseguire il
medesimo obiettivo del
Costituente, con mezzi diversi
da quelli previsti dalla
Costituzione
Dopo il fallimento dei tentativi
L’insuccesso dei
tentativi determina
il ritorno al punto di
partenza:
l’efficacia del
contratto collettivo
affidata alle regole
del diritto
diritto comune
comune
dei contratti
Sulla base del
principio della
rappresentanza di
diritto comune, il
contratto collettivo
dovrebbe
vincolare….
soltanto gli iscritti
alle organizzazioni
sindacali
che l’hanno
stipulato
Il contratto collettivo ad efficacia
soggettiva limitata
Sindacato
dei lavoratori
Associazione
datoriale
Contratto collettivo
(rappresentante, in
senso tecnico giuridico
degli iscritti)
(rappresentante, in
senso tecnico giuridico
delle imprese
aderenti)
Efficacia soggettiva
limitata ai lavoratori
iscritti ai sindacati
iscritti
stipulanti e occupati
alle dipendenze di
un impresa iscritta
iscritta
all’associazione datoriale
stipulante
La “doppia iscrizione” come condizione
di efficacia del contratto collettivo
Azienda il cui datore di lavoro
è iscritto all’associazione stipulante
Area di
applicazione
del contratto
Lavoratori
iscritti al sindacato
stipulante
Area di
non applicazione
del Lavoratori
contratto
non iscritti al sindacato
Stipulante o iscritti a
sindacato non firmatario
del CCNL
L’insostenibilità della efficacia
soggettiva limitata agli iscritti
Difficoltà di
pianificazione
dei costi
Doppia contabilità
Necessarie diverse
strategie di
gestione delle
risorse umane
Incentivo alla
iscrizione dei non
iscritti
Nella prassi,
problemi
di natura gestionale e contabile
inducono i datori di lavoro
- a prescindere dai
vincoli giuridici a non operare distinzioni
di trattamento fra
iscritti e non iscritti
alle associazioni sindacali
Il problema
dell’efficacia erga
omnes del contratto
collettivo di diritto
comune rimane…
quando neppure il
datore di lavoro è
vincolato al rispetto
del contratto
collettivo, in quanto
non iscritto
all’associazione
stipulante
Azienda il cui datore di lavoro
NON è iscritto all’associazione stipulante:
anche i lavoratori iscritti
al sindacato firmatario di
CCNL rimangono esclusi
La razionalizzazione giuridica della
estensione del contratto collettivo
di diritto comune
Il ruolo decisivo
della
giurisprudenza
NON TUTTE LE TESI GIURISPRUDENZIALI HANNO
LO STESSO RILIEVO SISTEMATICO
1) ALCUNE SOLUZIONI GIURISPRUDENZIALI
“MINORI”
Clausola esplicita di rinvio contenuta nel
contratto individuale
 Il comportamento concludente (applicazione
spontanea e costante del contratto collettivo
da parte del datore di lavoro che non vi sia
tenuto)

Una massima
Cass. Sez. Lav., 14.4.2001, n. 5596
I contratti collettivi di lavoro, in quanto costituiscono
atti di natura negoziale e privatistica, si applicano
esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra
soggetti che siano iscritti alle associazioni
stipulanti, ovvero che, in mancanza di tale
condizione, abbiano fatto espressa adesione ai
patti collettivi o li abbiano implicitamente recepiti
attraverso un comportamento concludente,
desumibile da una costante e prolungata
applicazione delle relative clausole ai singoli rapporti
2) La tesi giurisprudenziale “regina”
Si basa sul combinato
disposto degli artt.
36 Cost. e 2099, 2°
comma c.c.
PRINCIPIO
COSTITUZIONALE
DOTATO DI
PRECETTIVITA’
(art. 36, comma 1):
La retribuzione
deve essere
proporzionata
e sufficiente
L’intervento del
giudice ex art. 2099
c.c.
consente di adeguare
il contenuto del
contratto ai
principi costituzionali
affermando il
diritto ad una
retribuzione
sufficiente
Effetti sulla
Clausola
retributiva
del
contratto
di lavoro
“In mancanza di (norme corporative o)
di accordo tra le parti, la retribuzione è
determinata dal giudice (art. 2099, 2°
comma)”
Il parametro retributivo di
riferimento
Per completare
l’operazione manca
ancora un passaggio
Qual è la retribuzione
“adeguata” secondo i
parametri costituzionali?
Il parametro della sufficienza nella
giurisprudenza ampiamente consolidata
“Nelle tabelle retributive contenute nei
contratti collettivi può ravvisarsi quel
dato di esperienza, quel momento di
equilibrio tra confliggenti interessi, che
più di ogni altro può costituire un
ragionevole punto di riferimento per un
tal genere di giudizio equitativo”
Ancora
sull’estensione
indiretta dei contratti
collettivi fondata
sull’art. 2099, comma
2, c. c.: “In
mancanza di
(norme
corporative o) di
accordo tra le
parti, la
retribuzione è
determinata dal
giudice”
I giudici intervengono
non solo quando
manca l’accordo sulla
retribuzione, ma anche
quando
l’accordo c’è ma è
nullo
in quanto contrario
all’art. 36 Cost.
Il riferimento alla parte
economica del contratto
collettivo è vincolante?
“L’applicazione dei contratti collettivi
non deriva dalla loro giuridica
obbligatorietà ma da una sorta di
presunzione di corrispondenza tra
minimi contrattuali collettivi e
retribuzione sufficiente ai sensi dell'art.
36 Cost. cui il lavoratore ha diritto”
Proprio in quanto si tratta
di una “presunzione di
corrispondenza”, il
giudizio rimane libero da
vincoli…….
il giudice potrebbe utilizzare criteri di
“adeguamento” DIVERSI
da quelli indicati dal contratto
collettivo, discostandosi da questo “in
melius” o “in peius” (ESEMPI)
Il meccanismo fondato sulla combinazione tra art.
36 Cost e art. 2099 cod. civ. risolve il problema
dell’efficacia soggettiva dei contratti collettivi di
diritto comune nell’ordinamento italiano?
NO, Per i
limiti
intrinseci
alla
soluzione
basata
sull'art. 36
cost.
 Rimane una tipica
espressione giudiziale
dell'equità del caso singolo,
inidonea a produrre effetti al
di là delle parti in giudizio.
 In ogni caso, è una soluzione
limitata alle clausole
retributive
3) I meccanismi legali di estensione
dell’efficacia soggettiva
L’art. 36 Statuto dei lavoratori
“Nei provvedimenti di concessione di benefici
accordati a favore di imprenditori che
esercitano professionalmente un'attività
economica organizzata e nei capitolati di
appalto attinenti all'esecuzione di opere
pubbliche, deve essere inserita la clausola
esplicita determinante l'obbligo per il
beneficiario o appaltatore di applicare o di
far applicare nei confronti dei lavoratori
dipendenti condizioni non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro
della categoria e della zona”
(Segue) I meccanismi legali di estensione
dell’efficacia soggettiva
Art. 10, legge n. 30 del 2003
“Il riconoscimento dei benefici normativi
e contributivi per le imprese artigiane,
commerciali e del turismo è
subordinato all’integrale rispetto degli
accordi e contratti collettivi nazionali,
regionali e aziendali stipulati dalle
OO.SS. comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale”
Il contratto collettivo aziendale e la
sua efficacia soggettiva
I contenuti e le funzioni del contratto coll.
aziendale:
1) di “integrazione” del CCNL di categoria (p. es.
incrementi retributivi legati alla produttività):
in questo caso esplica anch’esso la c.d.
funzione “incrementale-acquisitiva” tipica del
CCNL;
2) contratti collettivi aziendali finalizzati alla
“gestione delle situazioni di crisi”: hanno la
funzione di “dispensare sacrifici” o, dal punto
di vista datoriale, “concessiva”.
ESEMPI di contratti collettivi
aziendali del secondo tipo
1) Il “contratto di solidarietà”: riduce l’orario di
lavoro e conseguentemente la retribuzione
spettante al lavoratore.
2)
L’accordo sindacale che autorizza lo
spostamento di gruppi di lavoratori a mansioni
inferiori, in deroga al generale divieto, per
evitare licenziamenti collettivi.
Problemi in materia di efficacia
soggettiva: esiste il diritto al dissenso?
Possono i lavoratori di una
azienda, non iscritti al sindacato
stipulante l’accordo o iscritti a
un sindacato che non ha siglato
l’accordo, rifiutare l’applicazione
dell’accordo medesimo?
Soluzioni dottrinali e
giurisprudenziali “minori”
1) La tesi della indivisibilità degli interessi
e
conseguente
inscindibilità
della
disciplina contrattuale;
2) La
tesi
della
natura
dell’agente
negoziale, nel caso di accordo siglato da
sindacati
dotati
di
maggiore
rappresentatività:
presunzione
di
“consenso maggioritario”;
La soluzione giurisprudenziale più
ricorrente
La tesi del “rinvio legale”: ogniqualvolta è
la legge a prevedere l’adozione di un contratto
aziendale con funzione gestionale, ciò
attribuisce al contratto efficacia vincolante (la
fonte “rinviata” acquista l’efficacia della fonte
“rinviante”).
A parte il fatto che rimangono fuori i contratti collettivi aziendali
autonomi dalla legge, una parte della giurisprudenza riconosce
in ogni caso il diritto al dissenso, salvo che il contr. coll.
aziendale non sia stato sottoposto a referendum confermativo in
azienda o il sindacato non abbia ricevuto mandato speciale dai
singoli lavoratori.
Un caso particolare: gli accordi collettivi sui criteri
di scelta dei lavoratori da licenziare (art. 5, comma
1, l. n. 223/91)
Corte Costituzionale sent. n. 268 del
1994:
è un contratto collettivo che vincola direttamente il
datore di lavoro (il cui potere è, come suol dirsi,
“procedimentalizzato”) e, solo indirettamente, i
lavoratori attraverso il successivo atto di recesso
datoriale, che è vincolato dalla legge al rispetto
dei criteri di scelta concordati in sede aziendale.
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L`efficacia soggettiva del contratto collettivo