Relatore: Prof. Claudio Cacciamani
Aprile 2009
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Executive Summary
1.
I patrimoni separati.
2. Le diverse tipologie di azioni.
3. L’impatto sulla struttura finanziaria: il rischio di
credito.
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1. I patrimoni separati
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I patrimoni separati
 A tutte le società per azioni viene riconosciuta la possibilità di costituire
“patrimoni destinati”, dedicati cioè al compimento di uno specifico affare e
distinti, anche sul piano dell’aggredibilità da parte dei creditori, rispetto al
restante patrimonio sociale.
 La società resta unica, ma al suo interno sono individuabili uno o più patrimoni
separati che rispondono solo delle obbligazioni relative a predeterminate e
specifiche operazioni.
 Esistono due modelli di patrimoni separati:
a.
b.
patrimoni destinati cd. Operativi;
finanziamento destinato.
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La costituzione di patrimoni
destinati cd. operativi
 La società per azioni può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno
specifico affare.
 La costituzione avviene con delibera dell’organo amministrativo che deve
contenere le seguenti indicazioni:
 in merito all’affare;
 in merito ai beni e ai rapporti giuridici compresi nel patrimonio il quale
dovrà essere:
 di valore complessivo non superiore al 10% del patrimonio netto
della società;
 congruo rispetto alla realizzazione dell’affare;
 sugli apporti dei terzi incrementativi del patrimonio destinato
(emissione di strumenti finanziari partecipativi allo specifico affare);
 sulle regole di rendicontazione dello specifico affare.
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Separazione patrimoniale
 La separazione patrimoniale deliberata ha efficacia
dall’iscrizione della delibera nel registro delle imprese.
decorsi 60
gg.
 I creditori possono fare opposizione al tribunale entro 60 gg. dall’iscrizione e
ottenere in questo modo idonee garanzie dalla società.
 Gli effetti della separazione patrimoniale sono:
 i creditori sociali non possono far valere alcun diritto sul patrimonio
destinato;
 delle obbligazioni contratte per realizzare lo specifico affare la società
risponde nei limiti del patrimonio destinato, salvo che la delibera non
costituisca diversamente (responsabilità illimitata per la società
relativamente alle obbligazioni derivanti da fatto illecito).
 La separazione patrimoniale opera per gli atti che recano espressa menzione
del vincolo di destinazione, in mancanza la società risponde con l’intero
patrimonio.
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Strumenti destinati di
partecipazione all’affare
 E’ prevista un’organizzazione a tutela dei loro interessi (rappresentante comune
e assemblea speciale).
 L’assemblea delibera:
 sulle modificazioni dei diritti attribuiti dagli strumenti finanziari;
 sulle controversie con la società;
 nomina e revoca del rappresentante comune;
 sull’azione di responsabilità nei confronti del rappresentante comune;
 sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni
interessi e sul relativo rendiconto.
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Il rendiconto finale
 Il rendiconto finale viene redatto dagli amministratori quando:
 viene realizzato l’affare;
 l’affare è divenuto impossibile;
 negli altri casi di cessazione del vincolo di destinazione.
 Se ci sono creditori insoddisfatti:
 si può chiedere la liquidazione del patrimonio destinato;
 non sono previste procedure concorsuali per il patrimonio destinato
insolvente.
 Se non viene chiesta la liquidazione:
 cessa il vincolo di destinazione;
 i beni e i rapporti del patrimonio destinato confluiscono in quello
generale;
 i diritti dei creditori insoddisfatti permangono.
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I finanziamenti destinati
 La società stipula con terzi un contratto di finanziamento di uno specifico
affare, pattuendo che i proventi dell’affare o parte di essi siano destinati al
rimborso totale o parziale del finanziamento.
 Il contratto deve descrivere:
 gli elementi essenziali dell’operazione;
 le modalità e i tempi della realizzazione dell’oggetto;
 i costi e ricavi attesi;
 i beni strumentali necessari per la realizzazione;
 il piano finanziario.
 La società può garantire il rimborso solo per una parte del finanziamento.
 E’ possibile riconoscere al finanziatore poteri di controllo.
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I finanziamenti destinati
 Il patrimonio destinato è formato dai proventi dell’affare, dai relativi frutti, e
dagli eventuali investimenti effettuati.
 I creditori della società non possono:
 esercitare azioni sui beni oggetto di separazione;
 aggredire beni strumentali alla realizzazione dell’operazione, ma possono
promuovere azioni conservative.
 Se la società fallisce prima della realizzazione dell’affare:
 il finanziatore può insinuarsi nel fallimento;
 il curatore può decidere di subentrare nel contratto se il fallimento non
impedisce la realizzazione dell’operazione;
 il finanziatore può chiedere di realizzare o continuare l’operazione,
insinuandosi nel fallimento per il credito residuo.
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2. Le diverse tipologie di azioni
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Azioni ordinarie
Azioni emesse prima del 1 gennaio
2004
Azioni emesse dopo il 1 gennaio 2004
1) Attribuiscono ai loro possessori
uguali diritti
1) Invariato (art. 2348)
2) Attribuiscono diritto di voto
nell’assemblea ordinaria e
straordinaria
2) Invariato (art. 2351 1° comma)
3) Ogni azione attribuisce il diritto a
una parte proporzionale degli utili netti
e del patrimonio netto risultante dalla
liquidazione
3) Invariato (art. 2350 1° comma)
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Categorie speciali di azioni
 Caratteristica fondamentale: diverso peso
attribuito ai diritti patrimoniali e amministrativi.
 Azioni di risparmio (solo per società con azioni





ordinarie quotate nei mercati regolamentati italiani o in
altri Paesi UE);
Azioni privilegiate;
Azioni di godimento;
Azioni a favore dei prestatori di lavoro;
Azioni correlate;
Azioni di riscatto.
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Caratteristiche delle azioni speciali
Prima del 1 Gennaio 2004
Dopo il 1 Gennaio 2004
Fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie
Fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie,
anche per quanto concerne l’incidenza delle perdite
(art. 2348)
Per le azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel
rimborso del capitale allo scioglimento della società l’atto
costitutivo può limitare il diritto di voto
Non possono prevedere voto plurimo (art. 2351 4°
comma)
Le azioni a voto limitato non possono superare la metà
del CS
Sono previste assemblee speciali (art. 2376)
Non possono prevedere voto plurimo
Per esempio:
Sono previste assemblee speciali
Azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a
particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al
verificarsi di condizioni non meramente potestative (art.
2351 2° comma)
Le azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato
o subordinato non possono superare la metà del CS
Azioni con diritti patrimoniali correlati ai risultati in un
determinato settore (azioni correlate)
Nelle società non quotate, in più: per le azioni possedute
da un singolo soggetto, il diritto di voto può essere
limitato a una misura massima oppure a scaglionamenti
(art. 2351 3° comma)
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Categorie speciali di azioni espressamente
previste dal legislatore
Prima del 1 Gennaio 2004
Dopo il 1 Gennaio 2004
Azioni di risparmio
Azioni di risparmio (legge 216/1974 e artt.
145-147 TUF)
1) Prive del diritto di voto
1) invariato.
2) Dotate di particolari privilegi di natura
patrimoniale, determinati all’interno dell’atto
costitutivo.
2) invariato.
3) Nominative o al portatore.
3) invariato.
4) Emesse solo da società con azioni
ordinarie quotate in mercati regolamentati
italiani o di altri Paesi dell’Unione Europea.
4) invariato.
5) Assemblea speciale e rappresentante
comune
5) invariato
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Categorie speciali di azioni espressamente
previste dal legislatore
Azioni di godimento
Azioni di godimento (art. 2353)
1) Postergate nella ripartizione degli
utili e nella ripartizione del saldo attivo
di liquidazione.
1) Invariato.
2) Prive del diritto di voto, salvo
diversa disposizione nell’atto
costitutivo.
2) Invariato.
3) Rilasciate ai soci che si sono visti
3) Invariato.
rimborsare azioni di valore nominale in
conseguenza di una riduzione del CS
per esuberanza. Rilasciate per
compensare il minor valore ricevuto
(valore nominale) rispetto al valore
effettivo delle azioni.
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Categorie speciali di azioni espressamente
previste dal legislatore
Azioni a favore dei prestatori di lavoro
Azioni a favore dei prestatori di lavoro
(art. 2349)
1) Le norme specifiche riguardo la
forma, il modo di trasferimento e i
diritti spettanti agli azionisti sono
stabilite dalla società.
1) Invariato.
2) Emesse a seguito di
un’assegnazione straordinaria di utili
ai dipendenti (utili precedentemente
imputati a CS)
2) Invariato.
3) Assegnate (gratuitamente) in modo
individuale ai dipendenti.
3) Invariato.
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Altre categorie speciali di azioni
espressamente previste dal legislatore
Azioni correlate (art. 2350 2° e 3°
comma)
Azioni riscattabili (art. 2437 sexies)
1) Diritti patrimoniali correlati ai
risultati dell’attività sociale in un
determinato settore
1) Lo statuto prevede che possano
essere riscattate dalla società o
dai soci al verificarsi di determinati
eventi.
2) I diritti attribuiti sono specificati
nello statuto.
3) Non possono comunque
ricevere dividendi superiori agli
utili risultanti dal bilancio generale
della società.
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3. L’impatto sulla struttura
finanziaria: il rischio di credito
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Basilea 2 e il rischio di credito
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Basilea 2 e il rischio di credito
• Calcolo del requisito patrimoniale secondo il primo pilastro di Basilea 2
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Basilea 2 e il rischio di credito
• Definizione di rischio di credito
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Basilea 2 e il rischio di credito
• Le tipologie di Rischio di credito
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Basilea 2 e il rischio di credito
• Le metodologie di calcolo delle attività a rischio (RWA)
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Implicazioni sul rischio di credito
dell’istituto finanziatore
• PD: probabilità di default della controparte.
PD
controparte
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Rischio di
credito
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Implicazioni sul rischio di credito
dell’istituto finanziatore
• LGD: valore atteso della quota del credito non recuperabile in caso di
insolvenza, neppure attivando azioni giudiziarie o stragiudiziali di recupero
(complemento a 1 dei tassi di recupero).
LGD linea di
credito
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Rischio di
credito
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Implicazioni sul rischio di credito
dell’istituto finanziatore
• EAD: entità dell’esposizione al momento dell’insolvenza, eventualmente
corretta in presenza di una opzione di aumento dell’esposizione in capo alla
controparte legata alla forma tecnica del finanziamento.
Rischio di
credito
EAD
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Implicazioni sul rischio di credito
dell’istituto finanziatore
• M: stima della scadenza del finanziamento.
M della linea
di credito
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Rischio di
credito
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Implicazioni sul rischio di credito
dell’istituto finanziatore
Quali sono le implicazioni per il finanziatore?
•Alterazione della struttura dell’attivo
•Modifica della composizione dell’equity
•Modulazione dell’attribuzione dei flussi di cassa e dei redditi di esercizio
•Differente grado di aggredibilità degli asset di bilancio
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Implicazioni sul rischio di credito
dell’istituto finanziatore
Quali sono le azioni che il finanziatore può intraprendere
(1)?
Fissazione di covenants ad hoc
•Limiti alla composizione dell’equity e alla distribuzione di utili
•Condivisione con tutti gli shareholders del termsheet del finanziamento
•Passare da un’ottica di finanziamento di impresa a una di finanziamento
di progetto
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Implicazioni sul rischio di credito
dell’istituto finanziatore
Quali sono le azioni che il finanziatore può intraprendere
(2)?
•Necessaria analisi per sensitività
•Mutata prospettiva dell’analisi del rischio
•Governance diventa parte fondamentale della valutazione di affidabilità
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Implicazioni sul rischio di credito
dell’istituto finanziatore
Meglio una torta in molti,
Che una schifezza da soli…
GRAZIE
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"Basilea 2, innovazioni societarie e finanziamento alle imprese"