CORSO DI
DIRITTO PRIVATO
Anno Accademico 2010/2011
Prof. Francesco Scaglione
Facoltà di Economia – Corso di Laurea in Economia Aziendale
Università degli Studi di Perugia
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TESTI
1) F. Galgano, Istituzioni di diritto privato, CEDAM,
Padova, ultima edizione (da studiare interamente);
in alternativa
M. Paradiso, Corso di Istituzioni di diritto privato,
Giappichelli, Torino, 2010 (da studiare interamente);
2) F. Scaglione, Il mercato e le regole della correttezza,
CEDAM, Padova, 2010, capitoli I, II, III, IV.
Relativamente al V capitolo, sono esclusi i paragrafi 5,
6 e 7;
3) Codice Civile (edizione 2011)
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SOMMARIO
1. Le Fonti del Diritto Privato
2. Il rapporto giuridico
3. I Diritti assoluti
4. I Diritti relativi
5. La responsabilità patrimoniale
6. Le singole fonti di obbligazione
7. Il contratto
8. I fatti illeciti
9. La tutela dei diritti e la pubblicità
10. I singoli contratti
11. Il Diritto di famiglia
12. Le successioni
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LA NORMA GIURIDICA
Comando generale ed astratto rivolto a tutti i consociati
CARATTERI
1. Generale
2. Astratta
3. Imperativa
1. Precetto
ELEMENTI 2. Sanzione
Comando
Divieto
Invalidità negoziale
Risarcimento danno
(in forma specifica o per
equivalente)
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FONTI DEL DIRITTO
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FONTI DEL DIRITTO
Fatti da cui traggono origine le norme
Di produzione
•
•
•
Parlamento
Governo
Regioni
1. Trattato CE, Costituzione e Leggi
Costituzionali
2. Regolamenti e Direttive Comunitarie
Di cognizione
3. Leggi ordinarie
(art. 1 disp. prel. c.c.)
4. Leggi regionali
5. Regolamenti
6. Usi
6
FONTI DEL DIRITTO
Costituzione
Legge fondamentale della Repubblica
italiana
(in vigore dal 1° gennaio 1948)
139 articoli:
Principi fondamentali (artt. 1-12)
Diritti e doveri dei cittadini (Parte I, artt. 13-54)
Ordinamento della Repubblica (Parte II, artt. 55-139)
Leggi Costituzionali
Legge contenente norme che si aggiungono a quelle
della Costituzione o che le abrogano o modificano
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FONTI DEL DIRITTO
Atti giuridici dell’Unione Europea
Trattati costituzionali
Testi giuridici elaborati dalle
Istituzioni
Testi giuridici degli Stati membri
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FONTI DEL DIRITTO
Atti giuridici dell’Unione Europea
Trattati istitutivi
Trattato FUE (CE e UE)
Atto Unico
Trattato di Amsterdam
Trattato di Nizza
Trattato di Lisbona
Trattati modificativi e di ampliamento
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea
(2000)
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FONTI DEL DIRITTO
Testi elaborati dalle Istituzioni
Regolamenti
Decisioni
Direttive
• portata generale
• obbligatorio in tutti i suoi elementi
• direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri
• sono dirette a soggetti determinati
• sono obbligatorie in tutti i loro elementi
• sono obbligatorie per i destinatari
fissano un obiettivo da raggiungere da parte degli Stati membri
entro un certo tempo
Sentenze del giudice comunitario
 abrogano testi giudici emanati da altre Istituzioni
 di interpretazione a seguito di rinvio pregiudiziale
 di elaborazione di principi generali
Fonti atipiche
Comunicazioni, Libri bianchi, Libri verdi,
Raccomandazioni, ecc.
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FONTI DEL DIRITTO
Leggi e Atti aventi forza di legge
Leggi ordinarie La legge deliberata dal Parlamento (art. 70 ss.
Cost.)
Leggi e
Leggi emanate dalle Regioni e dalle Province autonome
Statuti
regionali (Trento e Bolzano): v. art.117 Cost.
Decreti Legge Fonti emanate dal Governo in casi straordinari
di necessità e di urgenza (art. 77 Cost.)
(D.L.)
Decreti Legislativi Fonti emanate dal Governo in base ad una
(D.Lgs.)
legge delega del Parlamento (art. 76 Cost.)
Sentenze della Corte Costituzionale
Sentenze sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi
forza di legge (art. 134 Cost.)
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FONTI DEL DIRITTO
Codice Civile
Approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262
+
Leggi speciali
Leggi modificative
Diritto privato dell’Unione Europea
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CODICE CIVILE
Struttura
• Disposizioni sulla legge in generale
• Libro I - Delle persone e della famiglia
• Libro II - Delle successioni
• Libro III - Della proprietà
• Libro IV - Delle obbligazioni
• Libro V - Del lavoro
• Libro VI - Della tutela dei diritti
• Disposizioni di attuazione e transitorie
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STRUTTURA DELLE NORME
FONTE: IL CODICE CIVILE (legge)
LIBRO QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI
TITOLO PRIMO Delle obbligazioni in generale
CAPO I Disposizioni preliminari
Art. 1173 Fonti dell’obbligazione
Art. 1174 Carattere patrimoniale dell’obbligazione
Art. 1175 Comportamento secondo correttezza
Il debitore ed il creditore devono
comportarsi secondo le regole della
correttezza.
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STRUTTURA DELLE FONTI
Rubrica
Art. 1175 Comportamento secondo correttezza
Il debitore ed il creditore devono comportarsi
secondo le regole della correttezza.
Comma
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FONTI DEL DIRITTO
Regolamenti
Fonti secondarie emanate dal Governo
(v. art. 17 della Legge 400 del 1988)
A seconda del soggetto che li emana si distinguono in:
regolamenti del Presidente del Consiglio o regolamenti
interministeriali (D.P.C.M.)
regolamenti ministeriali (D.M.)
A seconda del contenuto si distinguono in:
regolamenti di esecuzione
regolamenti di attuazione e integrazione
regolamenti indipendenti
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FONTI DEL DIRITTO
Uso o consuetudine
Norma non scritta che nasce spontaneamente
nel corpo sociale per effetto
della costante osservanza, protratta nel tempo,
di una certa condotta
Sono efficaci solo se richiamati dalle leggi o dai
regolamenti (art. 8 prel.)
Si presume che esistano se pubblicati nelle raccolte
ufficiali della CCIAA (art. 9 prel.)
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APPLICAZIONE DELLA
LEGGE
Rapporto tra le fonti
Gerarchia
La fonte superiore prevale su quella inferiore.
I livello: Fonti costituzionali (Costituzione, leggi costituzionali e di
revisione costituzionale);
II livello: Fonti legislative, dette anche fonti primarie (leggi, decreti
legge e decreti legislativi);
III livello: Fonti regolamentari, dette anche fonti secondarie
(regolamenti del Governo, degli enti locali);
IV livello: atti di autonomia privata.
Principio di prevalenza del diritto UE
Successione delle leggi nel tempo
Le fonti possono essere modificate e abrogate dalle fonti successive
Specialità
Le fonti speciali derogano a quelle generali (art. 14 disp. prel.)
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APPLICAZIONE DELLA
LEGGE
Disposizioni sulla legge in generale
Inizio obbligatorietà:
Nel 15° giorno dalla pubblicazione
in G.U.
(art. 10)
Efficacia nel tempo:
Non ha effetto retroattivo
(art. 11)
1.
espressamente da leggi posteriori,
Abrogazione:
referendum popolare (art. 75 Cost.) o
(art. 15)
sentenza di illegittimità costituzionale
(art. 136 Cost.)
2. tacitamente per incompatibilità, nuova
disciplina
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APPLICAZIONE DELLA
LEGGE
Interpretazione:
FASI
Letterale: significato proprio delle
parole usate secondo la loro
connessione
Logica: intenzione del legislatore
1. Sistematico: coerenza con il sistema
CRITERI
2. Teleologico: finalità che si pone
3. Storico: esigenze storiche che hanno
condotto a tale legge
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APPLICAZIONE DELLA
LEGGE
LACUNE DELL’ORDINAMENTO
ANALOGIA
(art. 12)
DIVIETO DI
ANALOGIA
Legis: il giudice applica la disciplina
di un caso simile o materia analoga
Iuris: si fa ricorso ai principi generali
dell’ordinamento
A. Leggi eccezionali
B. Leggi penali (In malam partem)
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STUDIO DEL DIRITTO
Branche del diritto
Diritto pubblico: studia le fonti che disciplinano la formazione,
l'organizzazione e l'attività dello Stato e degli enti pubblici, nonché i loro
rapporti con i privati
Diritto penale: disciplina i comportamenti umani costituiscono reato e che
vengono puniti con una pena
Diritto amministrativo: studia le fonti che regolano l'attività amministrativa
dello Stato in tutti i suoi molteplici aspetti (la c.d. Pubblica
Amministrazione).
Diritto commerciale: disciplina le azioni di coloro che svolgono
professionalmente attività economiche, quali imprenditori e società
Diritto processuale: disciplina i procedimenti davanti ai giudici per le
controversie relative all’applicazione del diritto civile, penale e
amministrativo
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