Convegno di studio e approfondimento
LA FORMAZIONE E‐LEARNING NELLA SICUREZZA SUL LAVORO
Relatore: Concetta Vatrano
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ROMA, mercoledì 3 dicembre 2014 dalle ore 9:30 alle ore 12:30
Provvedimenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali:
Accordi in Conferenza Stato-Regioni, ex articolo 34, comma 2, e 37, comma
2, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., del 21 dicembre 2011 sulla formazione dei
lavoratori e dei datori di lavoro che intendano svolgere direttamente i compiti propri
del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, nei casi in cui ciò è consentito.
Linee guida applicative del 25 luglio 2012 che vanno ad integrare ed a chiarire
alcuni punti degli accordi sulla formazione.
Decreto interministeriale del 6 marzo 2013 che stabilisce i requisiti minimi per la
figura del formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, entrato in
vigore il 18 marzo 2014.
Decreto interministeriale del 27 marzo 2013 contenente “semplificazioni in
materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali
del settore agricolo.
Revisione dell’accordo del 26 gennaio 2006 -R.S.P.P. e A.S.P.P.
Formazione e aggiornamento dei responsabili del servizio di
prevenzione e protezione dei rischi (R.S.P.P.) e degli addetti al servizio
di prevenzione e protezione dei rischi (A.S.P.P.)
Contenuti dei moduli A, B e C
Formazione in e-Learning: gli accordi del 2006 vietavano la formazione
a distanza per RSPP e ASPP mentre nell’accordo di revisione si sta
prevedendo tutta una sezione dedicata a questa
specifica modalità con la possibilità di svolgere
una parte della formazione a distanza
Articolo 2, comma 1, lett. aa) del D. Lgs. n. 81/2008
La formazione è il “processo educativo attraverso il quale trasferire ai
lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale
conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento
in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e
alla gestione dei rischi”.
Finalità
Educazione consapevole degli attori della sicurezza in azienda attraverso
la quale realizzare un’efficace cultura prevenzionistica in azienda.
La formazione deve essere:
EFFICACE
SUFFICIENTE ED ADEGUATA
in relazione ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni ed alle conseguenti misure e
procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o
comparto di appartenenza dell’azienda
(articolo 37, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)
FAQ
Formazione in e-Learning per gli addetti al primo soccorso
Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003: la formazione dei
lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove
possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazione.
Nello svolgimento della parte pratica della formazione, il medico può
avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro
personale specializzato.
Pertanto
La formazione degli addetti al primo soccorso può essere effettuata solo in parte
in modalità e-Learning atteso che, constando la stessa di una parte pratica, non
potrà prescindersi da lezioni in aula effettuate mediante un approccio di carattere
operativo, con esercitazioni pratiche, al fine di garantire maggior efficacia
nell’acquisizione delle nozioni trasmesse e nell’apprendimento di comportamenti
volti a realizzare una concreta tutela della salute dei lavoratori”.
Tale riscontro vuole sottolineare quanto ciò che conti sia la possibilità che la
metodologia formativa svolta sia idonea allo scopo che la norma persegue (che
in questo caso non si ritiene realizzabile con la modalità e-Learning).
FAQ
Formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)
Articolo 37, comma 11, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.: le modalità, la durata e i
contenuti specifici della formazione dei R.L.S. sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva
nazionale, nel rispetto dei contenuti minimi dettati dalla norma stessa, fra i quali si sottolinea in
particolare la formazione sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di
prevenzione e protezione adottate.
L’imprescindibile rispetto del limite intrinseco derivante dal carattere di
necessaria adeguatezza ed effettività della formazione stessa, e dalla sua
commisurazione ai rischi specifici connessi ad ogni realtà produttiva e singola posizione
lavorativa, non potrebbe ritenersi inverato nel caso di una formazione interamente, o
prevalentemente, a distanza, che perderebbe, pertanto, il suo stretto legame con l’ambiente di
lavoro e con la valutazione del rischio”.
Commissione interpelli - risposta n. 12 dell’11 luglio 2014
Svolgimento della verifica finale dei corsi erogati in modalità e-learning
L’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 - concernente le linee guida
applicative ed integrative degli accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 chiarisce che, per la formazione in modalità e-Learning, "la previsione relativa alla
verifica finale "in presenza" deve essere intesa nel senso che non sia possibile la
verifica del completamento del percorso in modalità telematica - cosa, invece,
espressamente consentita per le verifiche intermedie o in itinere- ma in presenza
fisica, da attuarsi anche per il tramite della videoconferenza.
Conclusioni
L’e-Learning, come modalità formativa, riveste un ruolo fondamentale
nel settore della salute e sicurezza sul lavoro stante la difficoltà che
molte aziende incontrano nel formare tutto il personale, sia all’atto
dell’assunzione, che al mutare delle mansioni o dell’organizzazione
aziendale.
Mediante l’e-Learning si realizza una comunità virtuale nella quale è
necessario garantire un apprendimento didattico dinamico attraverso
il quale si realizza un’effettiva efficace e verificabile partecipazione
del discente a mezzo di dialoghi via computer con domande o
risposte immediate con i tutors.
La formazione in e-learning può essere effettuata:
Per i lavoratori:
-solo la parte generale
-non la formazione
specifica
Per i dirigenti:
- Tutta la formazione
(sia generale che
specifica)
Per i preposti:
limitatamente a
determinati punti
individuati nell’accordo
Per i progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e
Province autonome nei loro atti di recepimento dell’accordo, che prevedono
l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning anche per la formazione
specifica dei lavoratori e dei preposti.
Corsi di aggiornamento
Scarica

Concetta Vatrano