Il processo di integrazione europea 2
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 La Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n.
183, enuncia i due capisaldi per l’affermazione
dell’ordinamento giuridico comunitario in Italia:
.
 La diretta applicabilità
 La preminenza dei regolamenti sulle leggi nazionali
.
 Le limitazioni di sovranità determinate dai Trattati si
risolvono in una separazione delle competenze
legislative, amministrative e giurisdizionali
Grugliasco, 01.08.2013
Il processo di integrazione europea 2
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 I regolamenti comunitari sono fonti dell’ordinamen-
to europeo, ciò nonostante producono effetti a livello
interno.
.
 La legge nazionale che non rispetta il regolamento
europeo vìola direttamente
quest’ultimo
indirettamente l’art. 11 della Costituzione.
e
.
 L’unico limite delle limitazioni di sovranità sta nei
princìpi fondamentali della Costituzione e nei diritti
inalienabili della persona umana.
Grugliasco, 01.08.2013
Il processo di integrazione europea 2
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 Dalla diretta applicabilità dei regolamenti la Corte
costituzionale ricava il divieto della loro riproduzione
legislativa interna,. Nemmeno il rispetto della
copertura finanziaria di cui all’art. 81 Cost. può
autorizzare il disconoscimento della diretta
applicabilità dei regolamenti comunitari.
 Come conseguenza logica, la Corte (sent. n.
163/1977) stabilì inoltre la capacità dei regolamenti
di abrogare (?) leggi anteriori e di resistere
all’abrogazione da parte di leggi successive.
Grugliasco, 01.08.2013
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 In questa fase viene riconosciuto alle Regioni il potere di
attuare i regolamenti comunitari e, dopo la loro
applicazione
statale,
delle
direttive,
con
la
contemporanea creazione di meccanismi di intervento
sostitutivo ad opera dell’esecutivo centrale in caso di
inadempimento regionale (DPR 616/1977).
 Resta fermo il principio per cui solo lo Stato è
responsabile dell’attuazione degli impegni internazionali
e comunitari sicché viene fatta salva la possibilità di un
intervento sostitutivo dello Stato in caso di inerzia
regionale.
Grugliasco, 01.08.2013
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 Negli anni ‘80 del secolo scorso il Parlamento
europeo diventa protagonista sulla scena della
produzione legislativa grazie alle decisioni della
Corte tese a valorizzare la supremazia del diritto
comunitario.
.
 Il giudice comune ha il potere-dovere di disapplicare
(sent. N. 170/1984) le leggi nazionali e le norme
interne in contrasto con quelle comunitarie.
Grugliasco, 01.08.2013
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 La
sentenza n. 113/1985 rende direttamente
applicabili, oltre ai regolamenti, le sentenze della
Corte del Lussemburgo.
.
 La
sentenza n. 168/1991 rende direttamente
applicabili anche le direttive quando sono
autoapplicative, cioè direttamente applicabili.
Grugliasco, 01.08.2013
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 Le direttive vanno applicate con legge di ricezione. Nel
1989 è intervenuta la legge La Pergola (legge n. 86/1989)
a consentire al Governo, per delega, di attuare le direttive
tramite decreto legislativo. Alla Corte costituzionale è
rimasto il controllo delle leggi che contrastino con il
diritto comunitario e delle norme comunitarie che
contrastino con i princìpi inviolabili della Costituzione.
.
 Se una direttiva incide su materie di competenza
regionale, sono le Regioni a provvedere con leggi di
esecuzione, ma è lo Stato che determina i princìpi
fondamentali della materia stessa (art. 117 Cost.
novellato)
Grugliasco, 01.08.2013
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 Anche la Corte di giustizia europea (sent. Nella causa n.
266/63) ha contribuito all’affermazione del diritto
comunitario sul diritto interno dei singoli Stati membri,
in questo precedendo e influenzando anche le decisioni
della Corte costituzionale.
.
 Famosa rimane la sent. nella causa n. 106 del 1977 (c.d.
causa Simmenthal) con cui la Corte europea stabilisce
che i regolamenti sono direttamente applicabili senza
attendere un eventuale giudizio di incostituzionalità di
norme interne o la loro rimozione legislativa.
Grugliasco, 01.08.2013
Le fonti dell’Unione Europea
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 I Trattati:
.
 Il
Trattato sull’Unione Europea
.
 Il
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea
.
 La
carta dei diritti fondamentali ha il medesimo valore
giuridico dei trattati, ai sensi dell'art. 6 del Trattato sull'Unione
europea, e si pone dunque come pienamente vincolante per le
istituzioni europee e gli Stati membri
Le fonti dell’Unione Europea
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 I Trattati:
.
 nel loro art. 1, prevedono che entrambi abbiano il
medesimo valore giuridico, così come i protocolli ad
essi allegati, costituendo dunque il vertice gerarchico
dell'ordinamento dell'Unione europea.
 Ogni volta che un nuovo stato accede all'UE, è
necessario un nuovo trattato di ingresso che
modifichi la lista dei firmatari del trattato fondativo.
Le fonti dell’Unione Europea
11
 Art. 288 TFUE:
.
 Per esercitare le competenze dell’Unione, le istituzioni
adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e
pareri.
.
 La procedura legislativa ordinaria consiste nell’adozione
congiunta di un regolamento, di una direttiva o di una
decisione da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio su
proposta della Commissione. La procedura è definita dall’art.
294
.
Le fonti dell’Unione Europea
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 I Trattati:
.
 nel loro art. 1, prevedono che entrambi abbiano il
medesimo valore giuridico, così come i protocolli ad
essi allegati, costituendo dunque il vertice gerarchico
dell'ordinamento dell'Unione europea.
 Ogni volta che un nuovo stato accede all'UE, è
necessario un nuovo trattato di ingresso che
modifichi la lista dei firmatari del trattato fondativo.
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 I Regolamenti
.
 Hanno portata generale
.
 Sono obbligatori in tutti i loro elementi
.
 Sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati
membri
14
 Le Direttive
.
 Vincolano gli Stati membri cui sono rivolte per
quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva
restando la competenza degli organi nazionali in
merito alla forma e ai mezzi.
15
 Le Decisioni
.
 Sono obbligatorie in tutti i loro elementi.
.
 Se designano dei destinatari specifici (ad es. uno
Stato membro o un’impresa) sono obbligatorie solo
nei confronti di questi.
16
 Le Raccomandazioni
.
 Non sono vincolanti.
.
 Quando la Commissione adotta una raccomandazio-
ne potrebbe benissimo non sortire nessuna
conseguenza sul piano giuridico. Tuttavia le
raccomandazioni consentono alle istituzioni europee
di rendere note le loro posizioni e di suggerire linee
di azione senza imporre obblighi giuridici a carico dei
destinatari.
17
 I Pareri
.
 Non sono vincolanti
 Permettono alle istituzioni europee di esprimere la
loro posizione senza imporre obblighi giuridici ai
destinatari. Possono essere emessi anche da
istituzioni “minori” (Comitato delle regioni, Comitato
economico e sociale europeo, EFSA).
 I pareri assumono un certo rilievo durante il processo
legislativo, esprimendo il punto di vista degli
organismi tecnici.
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