Il processo di integrazione europea 2 1 La Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 183, enuncia i due capisaldi per l’affermazione dell’ordinamento giuridico comunitario in Italia: . La diretta applicabilità La preminenza dei regolamenti sulle leggi nazionali . Le limitazioni di sovranità determinate dai Trattati si risolvono in una separazione delle competenze legislative, amministrative e giurisdizionali Grugliasco, 01.08.2013 Il processo di integrazione europea 2 2 I regolamenti comunitari sono fonti dell’ordinamen- to europeo, ciò nonostante producono effetti a livello interno. . La legge nazionale che non rispetta il regolamento europeo vìola direttamente quest’ultimo indirettamente l’art. 11 della Costituzione. e . L’unico limite delle limitazioni di sovranità sta nei princìpi fondamentali della Costituzione e nei diritti inalienabili della persona umana. Grugliasco, 01.08.2013 Il processo di integrazione europea 2 3 Dalla diretta applicabilità dei regolamenti la Corte costituzionale ricava il divieto della loro riproduzione legislativa interna,. Nemmeno il rispetto della copertura finanziaria di cui all’art. 81 Cost. può autorizzare il disconoscimento della diretta applicabilità dei regolamenti comunitari. Come conseguenza logica, la Corte (sent. n. 163/1977) stabilì inoltre la capacità dei regolamenti di abrogare (?) leggi anteriori e di resistere all’abrogazione da parte di leggi successive. Grugliasco, 01.08.2013 Il processo di integrazione europea 2 4 In questa fase viene riconosciuto alle Regioni il potere di attuare i regolamenti comunitari e, dopo la loro applicazione statale, delle direttive, con la contemporanea creazione di meccanismi di intervento sostitutivo ad opera dell’esecutivo centrale in caso di inadempimento regionale (DPR 616/1977). Resta fermo il principio per cui solo lo Stato è responsabile dell’attuazione degli impegni internazionali e comunitari sicché viene fatta salva la possibilità di un intervento sostitutivo dello Stato in caso di inerzia regionale. Grugliasco, 01.08.2013 Il processo di integrazione europea 3 5 Negli anni ‘80 del secolo scorso il Parlamento europeo diventa protagonista sulla scena della produzione legislativa grazie alle decisioni della Corte tese a valorizzare la supremazia del diritto comunitario. . Il giudice comune ha il potere-dovere di disapplicare (sent. N. 170/1984) le leggi nazionali e le norme interne in contrasto con quelle comunitarie. Grugliasco, 01.08.2013 Il processo di integrazione europea 3 6 La sentenza n. 113/1985 rende direttamente applicabili, oltre ai regolamenti, le sentenze della Corte del Lussemburgo. . La sentenza n. 168/1991 rende direttamente applicabili anche le direttive quando sono autoapplicative, cioè direttamente applicabili. Grugliasco, 01.08.2013 Il processo di integrazione europea 3 7 Le direttive vanno applicate con legge di ricezione. Nel 1989 è intervenuta la legge La Pergola (legge n. 86/1989) a consentire al Governo, per delega, di attuare le direttive tramite decreto legislativo. Alla Corte costituzionale è rimasto il controllo delle leggi che contrastino con il diritto comunitario e delle norme comunitarie che contrastino con i princìpi inviolabili della Costituzione. . Se una direttiva incide su materie di competenza regionale, sono le Regioni a provvedere con leggi di esecuzione, ma è lo Stato che determina i princìpi fondamentali della materia stessa (art. 117 Cost. novellato) Grugliasco, 01.08.2013 Il processo di integrazione europea 3 8 Anche la Corte di giustizia europea (sent. Nella causa n. 266/63) ha contribuito all’affermazione del diritto comunitario sul diritto interno dei singoli Stati membri, in questo precedendo e influenzando anche le decisioni della Corte costituzionale. . Famosa rimane la sent. nella causa n. 106 del 1977 (c.d. causa Simmenthal) con cui la Corte europea stabilisce che i regolamenti sono direttamente applicabili senza attendere un eventuale giudizio di incostituzionalità di norme interne o la loro rimozione legislativa. Grugliasco, 01.08.2013 Le fonti dell’Unione Europea 9 I Trattati: . Il Trattato sull’Unione Europea . Il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea . La carta dei diritti fondamentali ha il medesimo valore giuridico dei trattati, ai sensi dell'art. 6 del Trattato sull'Unione europea, e si pone dunque come pienamente vincolante per le istituzioni europee e gli Stati membri Le fonti dell’Unione Europea 10 I Trattati: . nel loro art. 1, prevedono che entrambi abbiano il medesimo valore giuridico, così come i protocolli ad essi allegati, costituendo dunque il vertice gerarchico dell'ordinamento dell'Unione europea. Ogni volta che un nuovo stato accede all'UE, è necessario un nuovo trattato di ingresso che modifichi la lista dei firmatari del trattato fondativo. Le fonti dell’Unione Europea 11 Art. 288 TFUE: . Per esercitare le competenze dell’Unione, le istituzioni adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri. . La procedura legislativa ordinaria consiste nell’adozione congiunta di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio su proposta della Commissione. La procedura è definita dall’art. 294 . Le fonti dell’Unione Europea 12 I Trattati: . nel loro art. 1, prevedono che entrambi abbiano il medesimo valore giuridico, così come i protocolli ad essi allegati, costituendo dunque il vertice gerarchico dell'ordinamento dell'Unione europea. Ogni volta che un nuovo stato accede all'UE, è necessario un nuovo trattato di ingresso che modifichi la lista dei firmatari del trattato fondativo. 13 I Regolamenti . Hanno portata generale . Sono obbligatori in tutti i loro elementi . Sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri 14 Le Direttive . Vincolano gli Stati membri cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. 15 Le Decisioni . Sono obbligatorie in tutti i loro elementi. . Se designano dei destinatari specifici (ad es. uno Stato membro o un’impresa) sono obbligatorie solo nei confronti di questi. 16 Le Raccomandazioni . Non sono vincolanti. . Quando la Commissione adotta una raccomandazio- ne potrebbe benissimo non sortire nessuna conseguenza sul piano giuridico. Tuttavia le raccomandazioni consentono alle istituzioni europee di rendere note le loro posizioni e di suggerire linee di azione senza imporre obblighi giuridici a carico dei destinatari. 17 I Pareri . Non sono vincolanti Permettono alle istituzioni europee di esprimere la loro posizione senza imporre obblighi giuridici ai destinatari. Possono essere emessi anche da istituzioni “minori” (Comitato delle regioni, Comitato economico e sociale europeo, EFSA). I pareri assumono un certo rilievo durante il processo legislativo, esprimendo il punto di vista degli organismi tecnici.