MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE Gli illeciti amministrativi Gli illeciti Amministrativi Parte I (Principi generali) Parte II (Procedure per il pagamento delle sanzioni amministrative) a cura del Dirigente Superiore dr. Balduino SIMONE Direttore del Centro Addestramento Polizia di Stato di Cesena Composizione, impaginazione, stesura e Stampa a cura dell’Ufficio Studi e Doc.ne del Centro Addestramento Polizia di Stato di Cesena (Edizione fuori commercio - Marzo 2005) Sommario PARTE I INTRODUZIONE ......................................................................................................................... 9 LEGGE 24 11. 1981, N. 689 ......................................................................................................... 9 IL D. LGS. 13.7.1994, N. 480 ....................................................................................................... 10 LA LEGGE 28.12.1993, N.561 ................................................................................................... 11 DECRETO LEGISLATIVO 31.12.1999, N.507 ..................................................................... 11 PRINCIPI GENERALI DELL'ILLECITO AMMINISTRATIVO ..................................... 12 a) Principio di legalità .................................................................................................................... 13 b) Capacità di intendere e di volere ............................................................................................. 16 c) Elemento soggettivo. ................................................................................................................ 17 - Coscienza e volontà dell'azione ......................................................................................... 17 - Dolo e colpa ......................................................................................................................... 17 - L 'errore sul fatto - la buona fede ..................................................................................... 18 - L'errore di diritto ................................................................................................................. 18 - Indagini sull'elemento soggettivo e ricostruzione dell'illecito ....................................... 19 d) Cause di esclusione di responsabilità ...................................................................................... 19 e) Concorso di persone ................................................................................................................. 20 f) Solidarietà .................................................................................................................................... 21 g) Trasmissibilità dell'obbligazione .............................................................................................. 22 h) Pluralità di violazioni a disposizioni che prevedono sanzioni amministrative .................. 22 i) Reiterazione delle violazioni. .................................................................................................... 23 l) Principio di specialità ................................................................................................................. 25 - Il concorso con le norme regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano 26 m) Sanzioni amministrative pecuniarie e rapporto tra minimo e massimo edittale .............. 27 n) Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative ........................................................... 28 - La gravità della violazione .................................................................................................. 28 - L’opera svolta per l'eliminazione o l 'attenuazione della violazione ............................. 28 - La personalità dell'autore .................................................................................................. 29 IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SANZIONATORIO .................................. 31 Gli atti di accertamento ................................................................................................................. 31 La denuncia di illecito e la tutela del denunciato ....................................................................... 33 La contestazione............................................................................................................................. 34 La notifica della contestazione ..................................................................................................... 35 Il pagamento in misura ridotta ..................................................................................................... 36 Obbligo del rapporto..................................................................................................................... 37 Ordinanza - ingiunzione ............................................................................................................... 39 Il giudizio di opposizione.............................................................................................................. 44 La connessione obiettiva con un reato........................................................................................ 47 LA NUOVA DEPENALIZZAZIONE .................................................................................... 49 Gli interventi della legge delega ................................................................................................... 50 - L'abrogazione del reato di oltraggio a P. U............................................................................ 50 - Le innovazioni e le modifiche apportate al procedimento sanzionatorio......................... 52 - Principio di specialità ............................................................................................................... 54 Gli interventi e i singoli settori: .................................................................................................... 55 a) Alimenti ....................................................................................................................................... 55 - Autorità competenti ............................................................................................................ 58 b) Navigazione ............................................................................................................................... 58 c) Circolazione stradale ................................................................................................................. 60 d) Assegni bancari e postali. ......................................................................................................... 62 IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO .......................................................................... 67 Gli altri interventi di depenalizzazione ....................................................................................... 68 Le Autorità competenti ................................................................................................................. 68 PARTE II MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ................. 73 Modalità di compilazione .............................................................................................................. 73 Modalità di pagamento .................................................................................................................. 74 Tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari ......................................................... 75 Tabella delle causali ........................................................................................................................ 81 Tabella dei codici tributo degli uffici delle entrate .................................................................... 82 Tabella codici uffici finanziari ...................................................................................................... 90 VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - PROCEDURE ....................................................... 113 Accertamento dell’illecito - Compiti e funzioni della Polizia Giudiziaria ............................ 115 Fac- Simile nuovo mod. 253 Pol. Str. ........................................................................................ 116 Processo verbale di contestazione di illecito amministrativo ................................................. 117 Fac - Simile mod. F23 ................................................................................................................. 118 Altri atti di accertamento ............................................................................................................ 119 Il sequestro amministrativo ........................................................................................................ 119 Modalità di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie ......................................... 120 Processo verbale di sequestro amministrativo ......................................................................... 121 La perquisizione ........................................................................................................................... 122 I rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici ed altre operazioni tecniche .............................. 122 Il rapporto amministrativo .......................................................................................................... 122 Accertamento di reati .................................................................................................................. 123 Circolare n. 300/A/51479/127.31 del 3 febbraio 1998 ......................................................... 124 Circolare n. 327/E del 24 dicembre 1997 ................................................................................ 127 Decreto Legislativo n. 237 del 9 luglio 1997 ............................................................................ 131 Parte I (Principi generali) INTRODUZIONE La contestazione degli illeciti amministrativi, che costituiscono la stragrande maggioranza delle violazioni accertabili dagli operatori di Polizia impegnati nell'attività di controllo del territorio o nei servizi di Specialità come: Stradale, Ferroviaria, Frontiera e Postale, richiede la conoscenza di procedure specifiche, la cui osservanza condiziona l’intero procedimento. Le difficoltà operative non si fermanoperò alle indispensabili conoscenze procedurali e di verbalizzazione, ma si allargano alla redazione del verbale che necessita di specifica modulistica per consentire l'esercizio del pagamento in misura ridotta. Alla luce di questa realtà, il manuale costituisce uno strumento di consultazione teorico-pratica, in quanto compendia, oltre ai principi generali dell'illecito amministrativo, tutte le procedure per la compilazione della modulistica indispensabile per il pagamento della sanzione. Va ricordato, infatti, che l'omessa compilazione della modulistica ufficiale rende nulla anche la verbalizzazione della violazione. Pertanto, al di fuori delle violazioni al C.d.S. ed al Regolamento di Polizia ferroviaria, per le quali esistono specifiche modulistiche, per tutte le altre violazioni punite con sanzioni pecuniarie, la verbalizzazione relativa alla contestazione deve essere accompagnata dalla consegna all'interessato del mod. F 23, compilato in ogni sua parte attingendone le indicazioni dalla parte II del manuale ove sono riportate le codificazioni e le causali prescritte. LEGGE 24 11. 1981, N. 689 PRINCIPI GENERALI DELL’ILLECITO AMMINISTRATIVO E’ la norma fondamentale di tutto il sistema sanzionatorio amministrativo, in quanto, per la prima volta, introduce, mutuandoli dal diritto penale, i principi generali dell'illecito amministrativo e l'architettura definitiva del procedimento sanzionatorio. La portata di questa norma è rilevantissima per l'intero ordinamento giuridico e 9 ad essa dedicheremo ampio spazio nella analisi comparativa dei principi dell'illecito amministrativo con quelli del reato e analoga comparazione della parte procedurale. E' bene ricordare, infatti, che la sua disciplina del procedimento sanzionatorio ha portata generale; si riferisce cioè a tutte le norme depenalizzate e a tutte le norme nate già con la configurazione amministrativa, comprensiva quindi dei riferimenti per tutti i procedimenti amministrativi sanzionatori, che costituiscono la stragrande maggioranza dei procedimenti instaurati a seguito di violazioni nell'ordinamento. Essa rappresenta perciò la pietra miliare della depenalizzazione, anche perché a seguito di essa il legislatore ha fatto grande uso dell'illecito amministrativo, non depenalizzando norme preesistenti nate con carattere penale, ma delineate al momento della nascita della fonte normativa con il carattere amministrativo. IL D. LGS. 13.7.1994, N. 480 E' una norma di depenalizzazione riferita al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, adottato con R.D. 771 del 18 giugno 1931 e che introduce procedimenti rilevanti. In particolare, definisce il procedimento di irrogazione delle sanzioni accessorie che sono provvedimenti di larghissimo uso da parte del legislatore, anche perché dopo una timida introduzione in alcuni settori, ne è stata rilevata la grandissima deterrenza. La sanzione accessoria, infatti, applicata con rigore e con immediatezza, può conferire alle previsioni amministrative una deterrenza appropriata perché in grado di coniugare certezza del provvedimento e immediata applicazione della sanzione, eliminando la situazione di illegalità accertata. Operando poi in settori soggetti, molto spesso ad autorizzazione o a licenza, l'applicazione di questa sanzione, che interrompe la validità dei titoli amministrativi necessari all'esercizio delle attività, costituisce, per il trasgressore, una misura afflittiva di gran lunga superiore a quella della sanzione principale, di natura pecuniaria. A seguito del decreto legislativo 480, la gran parte delle previsioni del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza sono diventate amministrative, mentre conservano il carattere di reato quelle ritenute più gravi. Le linee guida seguite dal legislatore nel decreto legislativo 480 sono analoghe a quelle seguite dalla prima depenalizzazione della 317, anche se il punto di differenziazioni tra illeciti depenalizza- 10 ti e non, è costituito dalle previsioni originarie nel senso che quelle punite con sanzioni detentiva continuano ad avere il carattere di reato, mentre quelle punite con la sola sanzione pecuniaria sono state tutte depenalizzate, trasformando l'ammenda in sanzione amministrativa della stessa entità, ovvero con nuovi minimi e massimi edittali. LA LEGGE 28.12.1993, N.561 Rappresenta una norma di applicazione mirata a togliere il carattere penale alle singole disposizioni elencate senza interessare settori specifici. Risultano depenalizzate, tra le altre, alcune norme del Codice Postale (art.195), del Regolamento Ferroviario (art.30), e dell'obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro. Non modifica la disciplina delle procedure ed è accompagnata dalla legge 562, della stessa data, con la quale si delega il Governo alla riforma della disciplina sanzionatoria del Testo Unico delle Leggi di P.S.. Le disposizioni di maggiore rilevanza sono costituite dalla depenalizzazione dell'art. 117, secondo comma del Codice di Navigazione, che punisce l'inosservanza dei provvedimenti della Autorità portuale in materia di circolazione nell'ambito del porto e di quella dell'artt. 195, secondo comma, del Codice Postale che punisce la mancanza di autorizzazione per la detenzione e l'uso degli apparati radio di debole frequenza. Resta confermato il carattere penale per la detenzione e l'uso degli apparecchi soggetti a concessione delle Poste. DECRETO LEGISLATIVO 31.12.1999, N.507 E' l'ultima depenalizzazione attuata dal Governo a seguito della delega conferitagli dal Parlamento con la legge 25.6.99 n.205. E' una grande depenalizzazione in quanto non solo si riferisce a settori diversi dall'ordinamento giuridico, ma si inserisce in un quadro complesso di riforma del processo penale e dell'ordinamento penalistico. Il legislatore ha proceduto su diversi fronti per affrontare un tema di estrema attualità quale quello di cercare di accorciare i tempi dei processi penali e ridare all'intera mate- 11 ria quella certezza che era assolutamente indispensabile, per adeguare il procedimento ai tempi e al contesto internazionale in cui vive il Paese. Questa norma, attuata a seguito di espressa delega, porta novità di rilievo non solo perché si rivolge a tutto l'intero ordinamento ma perché le linee seguite dal legislatore nell'individuare le norme depenalizzate è diversa da quella sinora seguita e meritevole di attenzione per i riflessi che avrà sull'intero ordinamento. PRINCIPI GENERALI DELL'ILLECITO AMMINISTRATIVO Abbiamo visto che fino al 1967 in Italia non esistevano nell'ordinamento giuridico illeciti amministrativi sanzionati in via pecuniaria. La via della depenalizzazione è stata imboccata non tanto per libera scelta, quanto perché costretti dall'emergenza determinatasi con l'appesantimento della funzione giudiziaria. Con la legge 689 si affrontò l'arduo compito di definire in via generale i principi di questa nuova figura di illecito, che prenderà il posto di tutte le ipotesi penalistiche, relative a quelle violazioni divenute di poco allarme sociale e di tutta quella legislazione che nascerà con caratteristiche amministrative. Sarà la regola per le violazioni in settori vitali della vita sociale. In questa ottica, la legge 689 del 1981 rappresenta la pietra miliare delle sanzioni amministrative in tema di igiene e sanità pubblica, tutela ambientale, circolazione stradale, attività commerciali, caccia e pesca, ecc. e diventa così anche uno dei punti cardine dell'attività stessa della Pubblica Amministrazione. E' evidente allora che definire i principi generali dell'illecito amministrativo significa porre le basi per una visione diversa dell'ordinamento. Una visione nuova, ove, accanto alle ipotesi penalistiche, si potesse fare largo uso di una misura sanzionatoria più snella. Con essa nasce la possibilità di calibrare il potere di deterrenza con due misure, penale e amministrativa, utilizzandole a seconda della gravità della violazione. La sanzione amministrativa diventa perciò una opportunità in più per il legislatore, a cui farà largamente riferimento per disciplinare interi settori della vita sociale. L'attività sanzionatoria diventa perciò una vera e propria attività della Pubblica Amministrazione, che non è separata da quelle tradizionali di impulso, di disciplina e di controllo, ma ne è stretta- 12 mente connessa, sino a diventare significativa del suo livello di efficienza. Per questa ragione, finiscono col transitare nel procedimento sanzionatorio i principi generali dell'attività stessa della Pubblica Amministrazione, come quelli introdotti dalla legge 241 del 1990 41 sulla trasparenza, sul diritto di accesso e sulla partecipazione dei cittadini agli atti della Pubblica Amministrazione, estendendo anche a questa attività sanzionatoria o comunque avente per scopo la garanzia della certezza dell'ordinamento, principi delineati per le funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione. La legge 689 rappresenta perciò un punto di svolta dell'ordinamento giuridico. a) Principio di legalità Il Capo I° della legge 689 è dedicato alle sanzioni amministrative e ai principi generali delle stesse; l'art. 1, dedicato al principio di legalità, mutua dal diritto penale la regola secondo cui «nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in essa considerati». Questo principio di stretta legalità è tipicamente penalistico in quanto prevede ed afferma come validi anche nel campo delle sanzioni amministrative principi sino ad allora applicabili solo alle sanzioni penali. Originariamente questo principio lo si riconduceva alla sfera di applicazione dell'articolo 25, comma 2°, della Costituzione (Principio del nullum crimen, nulla poena sine lege) nella sua eccezione più ampia. Questo orientamento dottrinale era confortato da una sentenza poco chiara della Corte Costituzionale del 3 luglio 1967, n.78 che restava isolata e contraddetta dall'orientamento successivo. La dottrina successiva si orientava col negare qualsiasi riferimento delle sanzioni amministrative al citato articolo 25 della Costituzione per ragioni perfettamente condivisibili che possono essere così sintetizzate: - L'origine e l'evoluzione del principio riferibile al secondo comma dell'art. 25 della Costituzione si sono affermati con esclusivo riferimento alle pene criminali ed alle misure di sicurezza senza alcuna prevedibile estensione al campo delle sanzioni amministrative. - Oltre a questa ragione storica, si impongono riflessioni di ordine-sistematico. Il principio sopraenunciato è inserito in un contesto di principi tipicamente ed esclu- 13 sivamente penalistici (articolo 25, comma l°), come: 1) nessuno può essere distolto dal Giudice naturale precostituito per legge; 3 ° comma. 2) nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. E ancora, art. 26 - "L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle Convenzioni Internazionali" - e dello stesso articolo 27 che sancisce che la responsabilità penale è personale e che l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Va ricordato poi che l'interpretazione corretta dell'intero articolo 25 della Costituzione lo considera come espansione dell'articolo 13 (libertà personale). Solo questo stretto collegamento al principio della inviolabilità della libertà personale da significato alla riserva di legge nella. Non è possibile perciò procedere ad un inserimento della sanzione amministrativa in un quadro omogeneo e sistematico poiché ciò potrebbe condurre ad un affievolimento del livello di garanzia generale che dagli stessi è garantita. E' evidente infatti che l'inserimento citato porterebbe inevitabilmente ad un diverso livello di garanzia a seconda del tipo di sanzione cui ci si riferisce, intaccando così la portata del principio costituzionale che verrebbe abbassata a livello di norma primaria. In ultimo, ma non in ordine di importanza vanno tenute presenti ragioni di politica del diritto. Ancorare la potestà sanzionatoria della Pubblica Amministrazione al citato comma 2° dell'articolo 25 della Costituzione, che introduce una riserva di legge vincolata a quella statale, priverebbe le Regioni di uno strumento essenziale per la funzionalità e le finalità delle stesse. E' ciò appare particolarmente rilevante alla luce della evoluzione legislativa recente, che ha trasferito alle Regioni competenze di sempre maggiore rilievo, l'esercizio delle quali non potrebbe mai essere garantito senza il riconoscimento agli stessi Enti di una potestà sanzionatoria per le violazioni alla legislazione che disciplina i diversi settori. Negare il collegamento delle sanzioni amministrative al principio del 2° comma dell'articolo 25 della Costituzione, non significa , però affermare che le stesse non abbiano Coperture Costituzionali. La dottrina prevalente, che segue con attenzione il processo di depenalizzazione è orientato ad ancorare le sanzioni amministrative alle seguenti norme Costituzionali: 14 - Articolo 23, per le sanzioni consistenti in una prestazione personale o patrimoniale. - Articoli 28 e 97 per le sanzioni disciplinari. - Articolo 97 per ogni altra sanzione di carattere oblativo .In particolare: - Alla riserva di legge posta dall'articolo 23 sono soggette le sanzioni pecuniarie e quelle che incidono comunque sul patrimonio, come la confisca, perché costituenti sicuramente quelle "prestazioni personali" a cui la norma costituzionale si riferisce. L'articolo 23, infatti, stabilisce che «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge». E questa riserva può essere riferita anche alle leggi Regionali. - Ai principi dell'articolo 97 Costituzione sono riferibili le sanzioni amministrative non pecuniarie, come quelle relative alla sospensione e alla revoca di provvedimenti amministrativi, o abilitativi che comportano la decadenza dalle facoltà insite negli atti stessi, anche se questo riferimento potrebbe essere una conseguenza dell'applicazione del principio generale di legalità dei provvedimenti amministrativi. Riferire la potestà sanzionatoria dell'articolo 25, ovvero agli articoli 23, 2862 e 97 della Costituzione, non è discussione puramente accademica, ma di grande rilievo. Cambiano, infatti, i contenuti del principio di legalità, che possono essere così definiti: 1) La riserva di legge prevista dall'articolo 23 è considerata relativa e non assoluta. Largo spazio perciò è lasciato agli interventi regolamentari (norme secondarie) essendo sufficiente che il legislatore indichi con chiarezza i principi ed i criteri per l'esercizio del potere di regolamentazione riconosciuto all'Autorità Amministrativa che definisce la previsione sanzionata. 2) Con riferimento congiunto agli articoli 23 e 97 è possibile ricavare un obbligo generale di determinatezza sia della fattispecie sanzionata che dalla sanzione. Tale obbligo è però funzionale al raggiungimento del principio di certezza, peraltro connaturato al principio della riserva di legge in tema di sanzioni. Non avrebbe senso una riserva specifica per il legislatore da fissare fattispecie astratte così ampie da poter "contenere" previsioni alle quali è possibile attribuire fatti o omissioni molteplici da parte dell'Autorità competenti. 3) Riferendo il principio di legalità sostanziale alle norme succitate non è chiaro se sia applicabile alle sanzioni amministrative il principio dell'obbligatorietà processuale, così come l'articolo 112 della Costituzione prevede per il campo penale. In alcuni ordinamenti stranieri è espressamente prevista la discrezionalità dell'azio- 15 ne processuale della Pubblica Amministrazione per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Nel nostro Paese, con riferimento alle sanzioni disciplinari, è stato in dottrina affermata la possibilità di non ricorrere alla applicazione per ragioni di opportunità. La dottrina prevalente però disconosce la possibilità di estendere tale discrezionalità all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie o patrimoniali. Tale orientamento è condiviso dalla Corte Costituzionale che, anche con riferimento al principio di imparzialità di cui all'articolo 97, ha sancito l'esigenza della previsione ex lege di rigorosi critici di esercizio del potere relativo all'applicazione e alla non applicazione di sanzioni amministrative. b) Capacità di intendere e di volere L'art. 2 della legge introduce il principio della impossibilità di assoggettare a sanzioni amministrative chi al momento del fatto non aveva compiuto i 18 anni o non aveva, in base ai criteri indicati dal Codice Penale, la capacita di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da colpa o dallo stesso preordinato. Fuori dai casi previsti della incapacità preordinata, per la incapacità dovuta alla minore età oppure a menomazioni psicofisiche, della sanzione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Per questo principio, c'è un riferimento espresso alle norme del Codice Penale al fine di definire la capacità di intendere e di volere e poi una estensione a tutti gli illeciti amministrativi in generale, salvo deroghe espresse, previste da singole legislazioni, della possibilità di assoggettare a sanzione amministrativa la persona di minore età o l'incapace per menomazioni psicofisiche. Il principio è di carattere generale e può essere derogato solo da norme speciali che prevedano capacità o qualificazioni particolari. Un caso tipico di deroga è previsto dalle norme del Codice della Strada, laddove si consente che a 16 anni si possa conseguire la patente di guida e condurre veicoli. E' evidente che, in questo caso, lo stesso rilascio della patente di guida al minorenne comporta la conseguenzialità di ritenerlo responsabile della circolazione e quindi delle violazioni al Codice della Strada punite con sanzioni amministrative. Quando non ricorrono casi di esclusione, delle violazioni commesse dal minorenne ne risponde colui che era chiamato a vigilare sullo stesso. 16 c) Elemento soggettivo. La formulazione dell'articolo 3 della legge 689/81, ricalca la previsione dell'articolo 42 del C.P., relativo all'ambito psicologico delle contravvenzioni. Comparando le due norme infatti si ricava che il legislatore ha sostituito al termine «Contravvenzione» la dizione «Violazioni», cui è applicabile una sanzione amministrativa. E' evidente perciò il riferimento ad istituti giuridici consolidati e, perciò estensibili anche oltre l'ordinamento penalistico per ogni procedimento sanzionatorio ed afflittivo. La stessa disciplina dell'errare sul fatto, colpevole o incolpevole, richiama principi penalistici nell'ambito dei quali acquistano particolare rilievo gli atteggiamenti psicologici del soggetto. Coscienza e volontà dell'azione Per coscienza e volontà dell'azione od omissione va intesa la riconducibilità psichica del comportamento al soggetto autore della violazione. Il comportamento deve essere ascrivibile alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto che cagiona l'evento. La coscienza e la volontà esprimono la capacità del soggetto di valutare e dominare le proprie azioni; esse possono essere escluse da situazioni o condizioni particolari in cui non è possibile sostenere, che "l'autore" abbia agito quanto, piuttosto, che sia stato strumento inconsapevole. Queste condizioni particolari che escludono la coscienza e la volontà dell'azione sono l'incoscienza volontaria, la forza maggiore e il costringimento fisico. Dolo e colpa Nel diritto penale (art. 43 C.P.) il riferimento alla condotta dolosa" o colposa ai fini della responsabilità delle contravvenzioni è intesa nel senso che non è possibile scendere al di sotto della colpa e sconfinare nella responsabilità oggettiva da una parte, né ritenere rilevante la buona fede e dell'errore incolpevole per escludere la responsabilità. Questi principi sono stati trasferiti nel campo delle sanzioni amministrative senza alcuna variazione di significato. Pertanto, la sanzione amministrativa è applicabile sia nel caso che l'evento sia ascrivibile a dolo che a colpa dell'autore. E' rilevante però che quando il legislatore depenalizza un delitto la cui responsabilità era a solo titolo di dolo, la sanzione amministrativa pecuniaria conseguente alla nuova configurazione del fatto come illecito amministrativo, allarga automaticamente la sfera di responsabilità 17 anche alla colpa. Se nella legge 689/81 di queste ipotesi di depenalizzazione di fatti costituenti delitti ne erano previste poche e riconducibili all'art. 32, con il D.Lgs. 507/ 1999, sono tanti e di rilievo le ipotesi di depenalizzazione. Con la conseguenza che per queste fattispecie, la responsabilità è ora riferibile sia al dolo che alla colpa. L 'errore sul fatto - la buona fede L'errore incolpevole esclude la sussistenza dell'elemento soggettivo come condizione essenziale per la stessa configurazione dell'illecito amministrativo. Il termine errore è equivalente di ignoranza ma, tutti e due devono necessariamente riferirsi al fatto e non sulla portata della norma che prevede l'illecito o alla sua interpretazione. E' stato così trasferito nel campo delle sanzioni amministrative l'istituto penalistico di cui all'art. 47 del C.P. che specifica come debba trattarsi «del fatto che costituisce il reato» e con tale espressione si intendono gli elementi richiesti della norma incriminatrice come essenziali per l'esistenza dell'illecito. Anche per la buona fede, definita come errore conseguente ad un fatto positivo esterno, che ne determini la non colposità e scusabilità. L'errore di diritto Mentre nel Codice penale l'articolo 5 prevede che «nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale», nei principi generali dell'illecito amministrativo, contenuti nel Cap I della legge 689/81, non è contenuta analoga disposizione. Ciò nonostante, deve ritenersi che l'errore di diritto anche nel settore dell'illecito amministrativo sia inidoneo ad escludere la punibilità, a meno che non si traduca in errore sul fatto. Sulla materia della scusabilità dell'ignoranza della legge penale, a scolpire il principio assoluto è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale del 29/9/1987, depositata il 24/3/1988, che ha dichiarato la illegittimità Costituzionale dell'articolo 5 del C.P. «nella parte in cui non esclude dalla inescusabilità della legge penale l'ignoranza inevitabile». Questi principi possono essere applicati anche alla materia delle sanzioni amministrative, anche se la pronuncia della Corte Costituzionale, era riferita alla norma penale. Non va dimenticato, infatti, che la responsabilità degli illeciti amministrativi è modellata su quella dell'illecito penale e non può perciò limitarsi la portata dell'intervento della Corte al solo, ambito penale, escludendo il settore dell'illecito amministrativo. 18 Indagini sull'elemento soggettivo e ricostruzione dell'illecito L'indagine sull'elemento soggettivo non è rilevante solo perché può portare alla esclusione della responsabilità per mancanza degli elementi essenziali alla sua esistenza o perché possono identificarsi cause di esclusione della responsabilità, ma anche per la determinazione in concreto della sanzione, come espressamente previsto dallo stesso articolo 11 della legge 689/81. Secondo questa norma nella «determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche. Mentre si rinvia al tema specifico i criteri di determinazione della sanzione, anche alla luce dell'introduzione del principio della reiterazione, operata dal D.Lgs. 507/99, appare evidente che l'indagine sull'elemento soggettivo e sulla partecipazione più o meno cosciente e volontaria del soggetto alla determinazione dell'evento sia uno degli elementi riconducibili alla «personalità dello stesso» anche in relazione a ciò che ha fatto o tentato di fare per ridurre o eliminare le conseguenze dell'illecito." Certamente rispetto al campo penalistico la rilevanza dell'indagine sull'elemento soggettivo è minore se non altro perché la responsabilità è riconducibile sia al dolo che alla colpa. Ai fini della configurabilità dell'illecito, pertanto, l'indagine sull'elemento soggettivo ha la finalità di ricercare gli elementi essenziali richiesti come condizione di sussistenza dell'illecito (riferibilità dell'evento alla coscienza e volontà dell'azione o emissione sia dolosa che colposa) alla non sussistenza di cause che la escludono come l'incoscienza involontaria, la forza maggiore e il costringimento fisico e la non sussistenza di errore sul fatto ovvero su leggi extrapenali che determinano un errore sul fatto. d) Cause di esclusione di responsabilità Secondo questo articolo, delle violazioni amministrative non ne risponde chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o legittima difesa. Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il Pubblico Ufficiale che ha dato l'ordine. 19 L'onere di provare l'esistenza di cause di esclusione della responsabilità è a carico del soggetto ritenuto responsabile del fatto materiale, in quanto l'esclusione della responsabilità per tutte le violazioni derivanti dallo stato di necessità, previsto all'art. 4, e in applicazione dei principi penalistici degli articoli 54 e 59 del Codice Penale, deve concretizzare una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile oppure l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, provocata non da uno stato d'animo ma da circostanze concrete. Ad esempio, riguardo una infrazione ad una norma del Codice della Strada per un veicolo sprovvisto della carta di circolazione, l'esimente non può essere invocata dal fatto che il veicolo venga usato per il trasporto di persone per soddisfare un contratto in precedenza stipulato senza che ricorrano stati di pericolo fisico reale o putativo, ma solo per consentire al contravventore di evitare danni di natura economica. Lo stato di necessità che comporta un'esclusione della responsabilità deve essere riferito a un fatto concreto di imminente pericolo di danni gravi alle persone, non altrimenti evitabili. Non può ritenersi invocabile nel campo delle sanzioni amministrative lo stato di necessità per fatti di natura economica del responsabile o danno grave patrimoniale. e) Concorso di persone L'art. 5 della 689 introduce il principio del concorso in tema di sanzione amministrativa, stabilendo che il concorso di persone, 90 recependo principi fissati in materia dal Codice Penale, rende applicabile la pena pecuniaria non solo all'autore o gli autori dell'infrazione, ma anche a coloro che hanno -comunque dato un contributo causale, pur se esclusivamente sul piano psichico. Il principio va esteso perciò sia al concorso di coloro che hanno partecipato materialmente al compimento dell'azione o all'omissione che ha determinato il fatto punito con sanzione amministrativa sia a coloro che hanno partecipato alla fase ideativa o comunque al concorso di natura psichica, nel delineare la condotta antigiuridica. 20 f) Solidarietà Il principio della responsabilità solidale è un principio tipicamente civilistico ed amministrativo, che si distingue dalla responsabilità concorsuale, in quanto introduce la regola secondo cui tra tutti i soggetti ritenuti responsabili in via solidale, è sufficiente che uno adempia all'obbligo introdotto dalla sanzione, perché l'effetto liberatorio si estenda a tutti gli altri responsabili solidali. Questo principio è introdotto in via generale per il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, all'usufruttuario o se trattasi di beni immobili, al titolare di un diritto personale di godimento. Questi soggetti sono obbligati in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta se non provano che la cosa è stata utilizzata contro la loro volontà. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, o persona rivestita dell'autorità incaricata della direzione o della vigilanza, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Se la violazione è commessa da rappresentanti o dipendenti di una persona giuridica o di un ente privo della personalità giuridica o comunque di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica l'ente o l'imprenditore è obbligato al pagamento in solido con l'autore della violazione. Nei casi previsti, chi ha pagato ha il diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione. La responsabilità solidale è un principio generale valido in tutte le violazioni amministrative e comporta la responsabilità dell'autore della violazione con il proprietario della cosa che servì a commettere la violazione. Ed è questo il caso esteso a tutte le violazioni in materia di circolazione stradale, ove il proprietario del veicolo risponde, in sede amministrativa, solidalmente con il responsabile della violazione stessa. Come unica esclusione, esimente dalla responsabilità, è previsto l'onere di provare che la cosa che servì a commettere la violazione venne utilizzata contro la volontà del proprietario. L'onere di provare che ricorre questa causa è a carico del soggetto interessato. 21 g) Trasmissibilità dell'obbligazione L'obbligazione di pagare la somma dovuta per le violazioni non si trasmette agli eredi. Questo principio generale non trova esclusioni in nessuna ipotesi di legislazione sanzionata in via amministrativa. In tutti i settori dell'ordinamento giuridico, in cui si è fatto ricorso a larghissima misura alla previsione amministrativa delle sanzioni irrogate per i precetti violati, non è stato sinora mai introdotto una deroga a questo principio. Il rapporto è diverso nella responsabilità solidale. Si può verificare, infatti, che la morte della persona responsabile della violazione estingua l'obbligo di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria, ma non estingue l'obbligo per il responsabile in solido, che è costretto a sopportare l'onere del pagamento della sanzione per una violazione commessa da altri senza possibilità di regresso verso altri. h) Pluralità di violazioni a disposizioni che prevedono sanzioni amministrative Salvo che sia diversamente stabilito da leggi speciali chi, con una azione o una omissione, viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. Questo principio, anch'esso mutuato dal diritto penale in termini di concorso di più violazioni, è di difficile applicazione e sinora non sono ben chiari i motivi per i quali è stato introdotto nella legislazione. E' evidente, infatti, che sebbene il principio rappresenti una regola tipicamente penalistica per definire la responsabilità nel cosiddetto concorso formale, che ricorre quando una persona con una azione viola più norme, nel campo amministrativo l'applicazione di questo principio è possibile solo in sede di ricorso all'Autorità competente. E' impossibile infatti instaurare sin dall'inizio procedimenti amministrativi sanzionatori nella previsione dell'applicazione di tale principio. Per tutte le violazioni, infatti, essendo previsto l'obbligo della contestazione come condizione di procedibilità, è evidente che all'atto dell'accertamento, nel caso di violazioni di più norme, nasceranno tanti singoli procedimenti quante sono le norme violate e, solo in sede di ricorso dinanzi all'Autorità amministrativa competente per materia, sarà possibile richiedere l'applicazione 22 d'ufficio del principio introdotto dall'art.8, che comporta la possibilità di irrogare la sanzione più grave comminata per le norme violate, aumentata sino al triplo. Sinora non si hanno conoscenze, in dottrina o in giurisprudenza, di ipotesi di questo principio, del quale è difficile vederne la possibilità di invocazione da parte del trasgressore, in quanto l'ipotesi di sopportare la sanzione più grave, aumentata sino al triplo, è sicuramente più sfavorevole del ricorso al pagamento in misura ridotta, previsto per le singole violazioni. Allo stesso modo, la possibilità di ricorrervi d'ufficio da parte dell'Autorità amministrativa competente per materia, riteniamo sia di difficile' applicazione, in quanto l'entità della sanzione irrogata è talmente più elevata di quanto ordinariamente previsto per l'estinzione, che sicuramente comporta l'onere da parte del responsabile del procedimento di motivare le ragioni, riferendole alla gravità dei fatti accertati o alla personalità dell'autore, che possono far ritenere legittima l'applicazione di una sanzione così elevata, che finisce col cancellare il diritto soggettivo, di natura pubblicistica, qual è il pagamento in misura ridotta. i) Reiterazione delle violazioni. Rappresenta un principio introdotto dal Decreto Legislativo 507 del 1999; questa norma ha aggiunto l'art. 8 bis alla legge 689,99 disciplinando la reiterazione delle violazioni e colmando una lacuna vistosa che sinora aveva ostacolato la valutazione appropriata di comportamenti antigiuridici, che si fossero reiterati con una certa frequenza e fossero stati commessi dalle stesse persone, anche a causa della scarsa deterrenza della sanzione pecuniaria prevista ovvero della incapacità dell'ordinamento di garantire certezza alla normativa. Secondo questo principio, salvo quanto previsto dalle speciali disposizioni di legge, si configura la reiterazione nel campo delle sanzioni amministrative quando nei cinque anni successivi alla commissione della violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha la reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole, commesse nel quinquennio, sono accertate con un unico provvedimento esecutivo. Il legislatore chiarisce poi che per "stessa indole" vanno intese quelle violazioni dalla medesima disposizione e quelle disposizioni diverse che per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta presentano Una sostan- 23 ziale omogeneità o carattere fondamentale connesso. Secondo questa definizione, ricorre la stessa indole anche per le violazioni commesse in tempi diversi per omogeneità dei caratteri fondamentali, per le modalità della condotta ovvero per la natura dei fatti contestati. Accanto a questo concetto di reiterazione generica è stato introdotto anche la reiterazione specifica, che si perfeziona quando è violata la medesima disposizione di legge. Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate ai fini della reiterazione quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria. E' esclusa perciò la possibilità di configurare la reiterazione quando più violazioni amministrative, seppure della stessa norma sono commesse in tempi così ravvicinati da configurarsi come atti di uno stesso disegno antigiuridico e, perciò, riferibili ad una stessa programmazione unitaria, ovvero ad una stessa condotta messa in atto dal soggetto per raggiungere un obiettivo. Quando si configura la reiterazione scattano gli effetti che la singola legislazione violata prevede e che si concretizzano in un aumento delle sanzioni e nell'applicazione di sanzioni accessorie. Non si ha mai reiterazione nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione. Il soggetto, perciò, ricorrendo al pagamento in misura ridotta elimina l'effetto della reiterazione. Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'Autorità amministrativa competente in caso di opposizione al Giudice quando possano derivare grave danni. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto in ogni caso se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato. Quest'ultima previsione è di difficile attuazione per tutte quelle violazioni amministrative (e sono la stragrande maggioranza) per le quali è possibile il ricorso al pagamento in misura ridotta. Nel caso di procedimento sanzionatorio, instaurato a carico di un soggetto, e per il quale era stata accertata una violazione alla stessa norma nel quinquennio precedente, e per la quale il soggetto non aveva fatto ricorso al pagamento in misura ridotta, bensì aveva ricorso all'Autorità competente e da questa ritenuto responsabile con provvedimento definitivo, all'istaurarsi del secondo provvedimento, la possibilità del ricorso al pagamento in misura ridotta è possibile solo se il primo provvedimento sia divenuto definitivo. Nel caso invece sia ancora pendente il ricorso alla prima violazione, l'instaurarsi del secondo procedimento incontra gravi problemi nel definire le modalità della contestazione, ove devono essere indicate, in maniera inequivocabile, le possibilità del ricorso al paga- 24 mento in misura ridotta, con l'indicazione delle somme da pagare a titolo di estinzione della violazione. Poiché gli effetti della reiterazione introdotti comportano generalmente un aumento della sanzione e, pertanto, un aumento della somma da pagare a titolo di estinzione, sino a quando non è certa la possibilità di configurare la reiterazione a carico del soggetto non si conosce con esattezza la cifra da indicare a titolo di pagamento in misura ridotta. Pertanto, già all'atto della contestazione dovrà essere notificato all'interessato che il procedimento è sospeso in attesa delle decisioni dell'Autorità amministrativa e del giudice qualora avverso l'ordinanza ingiunzione dell'Autorità competente il soggetto sia ricorso all'Autorità Giudiziaria. 1) Principio di specialità Il principio di specialità diventa rilevante quando tra due norme giuridiche, la sfera di applicazione di una (speciale) rientra in quello più ampio dell'altra, che ha una portata generale. Quella speciale però presenta nella fattispecie regolata, elementi specifici che la rendono rivolta ad un settore più delimitato sia in dottrina che in giurisprudenza, infatti, la specialità implica identità di tutti gli elementi delle norme coesistenti con l'aggiunta per una di esse di particolari elementi caratterizzanti. Questa disciplina, già contenuta nell'art. 15 del C.P., è stata trasferita nell'art. 9 della legge 689/81, con la differenza che quest'ultima norma riferisce il conflitto di norme «quando uno stesso fatto è punito», mentre la prima lo correla alla «stessa materia». Questa diversità può essere interpretata nel senso che il principio rileva non la fattispecie normativa estratta ma con riguardo al singolo caso concreto. Altra differenza di rilievo tra il principio penalistico di cui all'articolo 15 C.P. e quello applicabile alle sanzioni amministrative, di cui all'articolo 9 della legge 689/81, é che quest'ultima norma non fa riferimento a quei principi della consunzione (assorbimento) e della sussidiarietà utilizzati concretamente dalla dottrina e dalla giurisprudenza a completamento di quello di specialità. Principi questi che trovano puntuali riferimenti nell'art. 68 del C.P. che prevede l'ipotesi di assorbimento nel concorso tra circostanze delle quali l'una ricomprenda l'altra. Nell'articolo 84 del C.P. é disciplinata la figura del reato complesso e lo stesso articolo 15, nell'enunciare il principio di specialità, precisa che esso si applica «salvo che la legge disponga altrimenti» salvo cioè 25 che esistano criteri sussidiari diversi. La chiarissima previsione normativa dell'articolo 9 della legge 689/81, esclude la possibilità che alle sanzioni amministrative siano applicabili questi due principi che nel tempo penalistico, completano quello di specialità. Il concorso con le norme regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano Come previsto dal secondo comma dell'articolo 9, la norma penale prevale su quella regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano anche in deroga al principio di specialità enunciato al comma primo. La precisazione é finalizzata a ricondurre ad eguaglianza possibili ipotesi di diseguaglianze normative tra regioni diverse. IL principio sancisce inoltre il primato del diritto penale sugli altri settori dell'ordinamento in quanto finalizzato a garantire interessi primari dell'ordinamento. La norma non fa riferimento ai Comuni e alle altre Province in quanto questi Enti non possono emanare atti, con valore di legge e, perciò, é impossibile il conflitto da dirimere invocando il principio di specialità. Il primo comma della norma é stato sostituito dal D.Lgs. 507/1999, che ha introdotto una eccezione alla disciplina dei primi due. In particolare é stata sostituita la originaria disciplina che prevedeva «in ogni caso» l'applicazione delle disposizioni penali per le violazioni degli articoli 5, 6. 9 e 13 della legge 283/1962, in tema di igiene degli alimenti. La nuova disciplina introdotta prevede che «Ai fatti previsti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 283/1962 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e bevande». Oltre ad eliminare le previsioni degli articoli 9 e 13 della citata legge 283/1962 e ad inserirvi l'articolo 12, la nuova disciplina é chiaramente orientata ad escludere in maniera assoluta qualsiasi possibilità di applicazione delle sanzioni amministrative per fattispecie riconducibile alle norme anzidette. Questa scelta é giustificata dalle finalità perseguite dalle norme destinate a tutelare l'igiene e la sanità pubblica e rappresentare una risposta ad un elevato allarme sociale riconducibile al diffondersi di patologie riferibili ad omessa osservanza delle prescrizioni di settore. 26 m) Sanzioni amministrative pecuniarie e rapporto tra minimo e massimo edittale Questa previsione, rivista dal Decreto Legislativo 507 del 1999, mutua dell'articolo 24 del Codice Penale, il principio della indicazione del limite minimo e del limite massimo generale delle sanzioni. Nella stesura originaria di questa norma, la sanzione amministrativa pecuniaria consisteva nel pagamento di una somma non inferiore a lire quattromila e non superiore a venti milioni; le sanzioni proporzionali non avevano limiti. Al di fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge il limite massimo di una sanzione amministrativa non poteva per ciascuna violazione superare il tetto stabilito. I limiti edittali sono stati rivisti dal Decreto Legislativo 507, anche se nel frattempo il limite minimo aveva perso efficacia con la introduzione del principio sancito dall'art. 52 del Decreto Legislativo 213 del 24.6.1988, sulla introduzione dell'Euro, che aveva rivisto l'istituto del pagamento in misura ridotta, riferendolo al doppio del minimo, se più favorevole, solo quando era espressamente previsto dalla norma sanzionata. Tutte le volte invece in cui la sanzione edittale é prevista solo nel massimo, come nella grande maggioranza delle norme depenalizzate, la possibilità di estinguere la violazione é riferibile solo ad un terzo del massimo. Prima della modifica apportata dal D. Lgs. 203/1998, per tutte le norme depenalizzate che non prevedevano il minimo della sanzione edittale, la Corte di Cassazione, con giurisprudenza costante, aveva ritenuto possibile l'estinzione della sanzione mediante il pagamento di una somma pari al doppio del minimo previsto dall'art. 10 della legge 689/81 e fissato in lire quattromila. Questo orientamento, aveva finito col vanificare tutte le norme depenalizzate prive del minimo edittale. L'irrisorietà della sanzione da pagare (ottomila lire) aveva in pratica cancellato ogni capacità di deterrenza della norma e le ipotesi di ricorso a questa applicazione non era residuale, basti pensare all'art. 17 della legge 283/62, che punisce tutte le violazioni ai Regolamenti in tema di igiene e sanità, con la sanzione amministrativa pecuniaria sino a un milione e cinquantamila. La mancanza del minimo edittale portava alla possibilità di estinguere la violazione col pagamento di sole lire ottomila, invocando l'applicazione dell'art. 10 della legge 689/81. 27 n) Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative Secondo l'art. 11 della legge 689/81, nella determinazione della sanzione tra il limite minimo e massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, l'Autorità Amministrativa competente deve tener conto della gravità della violazione dell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o la riduzione delle conseguenze dell'illecito, nonché della personalità dell'autore e delle sue condizioni economiche. Definiti i parametri di riferimento che intervengono solo quando l'autore non si é avvalso del pagamento in misura ridotta, ovvero quando questo non é consentito per espressa previsione normativa, va rilevato subito che nel definirli, il legislatore si é chiaramente riferito ai parametri di giudizio previsti dal Codice Penale per la valutazione oggettiva e soggettiva della pena criminale. Nella stessa materia sanzionata in via amministrativa é evidente, altresì il riferimento al precedente di cui all'art. 4 della legge 20/1/1929, n.4, in tema di repressione delle violazioni finanziarie. La gravità della violazione Per gravità della violazione deve intendersi non tanto quella astratta dell'infrazione commessa, quanto la gravità del singolo fatto accertato specie con riferimento alla intenzionalità dimostrata dall'autore e per gli altri elementi oggettivi come l'entità del danno cagionato o le circostanze in cui si materializzava il comportamento illecito. Questo riferimento alla intrinseca gravità di un fatto illecito é da sempre considerato uno dei parametri di determinazione equa della pena. Appare evidente infatti, in ossequio al principio retributivo della pena reale, che il "castigo" sia proporzionato alla pericolosità e al disvalore sociale del fatto illecito commesso. Non sarebbe "giusto" infatti punire con pena identica comportamenti aventi oggettiva diversa rilevanza. Anche il riferimento alla intenzionalità del fatto e quindi chiamare in causa indirettamente indagini sull'elemento soggettivo non é funzionante nel senso che pur essendo la responsabilità riconosciuta sia nelle ipotesi di dolo che di colpa, il grado di intenzionalità dell'autore é sicuramente un parametro di valutazione non trascurabile nel definire la gravità della violazione. L'opera svolta per l'eliminazione o l 'attenuazione della violazione Nel campo penalistico l'art. 62, n.10, prevede come l'alternante l'essersi adoperato 28 spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato. L'inserimento della valutazione dell'opera svolta dall'autore dell'illecito amministrativo per ridurre o eliminare le conseguenze negative é sicuramente ispirato alla norma penale ma con significative variazioni. Nel campo penalistico, infatti, l'attenuante ricorre solo quando l'azione é spontanea ed efficace mentre per l'illecito amministrativo il riconoscere come parametro volontario a parere dell'autore l'essersi adoperato in tal senso non ha riferimento né alla spontaneità, ne all'efficacia dell'azione. Pertanto é possibile riconoscere questo parametro valutativo anche con il solo tentativo di ridurre o eliminare le conseguenze dannose del fatto illecito ed anche quando l'autore non provvede spontaneamente ma a seguito di consiglio di altra persona estranea al fatto. La personalità dell'autore Al fine della valutazione della personalità dell'autore del fatto illecito rilevano sicuramente le sue qualità sociali e morali, il grado di istruzione e di capacità intellettiva. Rilevano inoltre, il comportamento anteriore, contemporaneo e successivo ed ogni altro elemento utile a definire la gravità soggettiva della violazione. A tal fine una delle problematiche maggiori che si ponevano all'interprete era la volontarietà della recidiva quando l'autore avesse in precedenza commesso altre violazioni della stessa indole o addirittura alla stessa norma. I dubbi sorgevano dal fatto che nel testo originario della legge 689/81, non era previsto l'istituto della recidiva mentre-molte norme depenalizzate prevedono aumenti di pena in tali ipotesi. Un caso tipico era previsto dalla legge 968/1973 sulla caccia che stabiliva un aumento di pena sino alla metà se l'autore nei tre anni precedenti fosse incorso in violazioni della stessa indole. Tutte le discussioni sono in parte superate con l'introduzione dell'istituto della reiterazione, introdotta dal D.Lgs. 507/1999, già illustrato in tema di procedimento sanzionatorio. Va però sottolineato che, al di là della disciplina della reiterazione e della sua applicabilità, quando il soggetto non si sia avvalso del pagamento in misura ridotta, é possibile riferirsi come parametro di determinazione della sanzione alla recidività del soggetto e solo in questo caso tale pratica non viola il principio di legalità, già illustrato. 29 Le condizioni economiche dell'autore della violazione non possono costituire motivo di discriminazione, a discapito di chi abbia possibilità minori, nella determinazione dell'importo di una sanzione pecuniaria o nell'irrogazione di una sanzione accessoria. Ma, come già consentiva l'art. 26 codice penale e come ora prevede l'art. 133 bis stesso codice (introdotto dall'art. 100 della legge depenalizzatrice), l'importo della sanzione può essere aumentato se, in dipendenza delle abbienti condizioni del destinatario, essa non avrebbe in pratica alcun valore afflittivo; e ugualmente, in dipendenza della disponibilità di beni dell'autore della trasgressione può rivelarsi opportuna una sanzione accessoria che altrimenti avrebbe potuto essere tralasciata. La disposizione ha una evidente funzione di ricondurre a sostanziale parità, sul piano della responsabilità da illecito, tutti i cittadini, in modo che il castigo abbia per essi identico valore afflittivo. IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SANZIONATORIO Gli atti di accertamento La competenza all'accertamento delle violazioni punite con sanzioni amministrative pecuniaria è riconosciuta: - agli organi addetti al controllo sulla osservanza della disposizione infranta: - agli ufficiali ed agli agenti di P.G.. Le due categorie di funzionari provvedono ad accertamenti diretti, mediante os- servazione ed indagini dirette. A tal fine, i primi possono procedere anche a ispezione di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, ai rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Tutte queste attività, finalizzate all'accertamento delle violazioni, sono esercitate senza alcun vincolo di garanzia per il trasgressore, nel senso che non richiedono preavvisi, notificazioni o assistenza legale. Gli ufficiali e gli agenti di P.G. oltre ad avere riconosciute le stesse facoltà operative, «quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova» possono procedere a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del Pretore (ora P.M. presso Tribunale) del luogo ove le perquisizioni devono essere effettuate. Rispetto a coloro che, pur non rivestendo qualifiche di P.G. ma appartenenti ad organismi addetti al controllo dell'osservazione delle disposizioni punite con sanzione amministrativa, hanno riconosciute facoltà di accertamento, gli ufficiali e gli agenti di P.G. possono, solo quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, richiedere all'Autorità Giudiziaria l'autorizzazione ad effettuare perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora. Per tali operazioni, una volta acquisita l'autorizzazione, è fatto obbligo di rispettare i vincoli temporali delle perquisizioni di cui all'articolo 333 e le garanzie di cui all'articolo 334 del Codice di Procedura Penale abrogato. Tali adempimenti normativi devono ora intendersi riferiti agli articoli 251, 252, 343 e 352 del nuovo Codice di Procedura Penale. L'autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria deve essere motivata e la motivazione non può che essere riferita alla necessità di procedere a perquisizione, non 31 essendo altrimenti possibile acquisire elementi di prova della violazione. Appare evidente altresì che, sia nella richiesta che nell'atto autorizzativo, devono essere espressi i riferimenti soggettivi della violazione per cui si procede, nel senso che dovrà rilevarsi per quale infrazione si procede e gli elementi che portano ad attribuire al soggetto destinatario e al luogo, diverso della privata dimora, l'esistenza della prova. Negli atti di accertamento, sono compresi i rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici ed ogni altra operazione tecnica. Mentre non sussistono dubbi circa i rilievi descrittivi e fotografici, consistendo, i primi, nella descrizione, da parte dell'ufficiale o agente di P.G. o di altra persona competente all'accertamento della violazione, della realtà osservata, contenente gli elementi di prova dell'infrazione e, i secondi, nel fotografare quella realtà che evidenzia il fatto illecito, più ardua è la definizione di rilievo segnaletico. 121 Con questa terminologia, si intendeva la possibilità dell'Autorità di P.S. di ordinare alle persone sospette o pericolose (art. 4 TULPS) di sottoporsi a rilievi segnaletici, i cui contenuti erano esplicitati dall'art. 7 dal Regolamento del TULPS. Secondo questa norma, i rilievi segnaletici sono descrittivi, fotografici, dattiloscopici e antropometrici. Poiché i rilievi fotografici e descrittivi sono già ripetuti nell'art. 13 della legge 689/81, resterebbero soli i rilievi dattiloscopici ed antropometrici, che è veramente arduo vedere come strumentali e possibili per l'accertamento di fatti costituenti illeciti amministrativi. La formulazione normativa non è stata sicuramente tra le più felici e, alla luce della intera architettura del Capo I della legge 689/81 e della nuova disciplina processuale introdotta dal Codice di Procedura Penale, si deve ritenere che rientrano negli atti di accertamenti possibili: - l'osservazione diretta - le risultanze fotografiche - il rilevamento attraverso le descrizioni di fatti rilevati, anche se per ragioni diverse, da organi competenti all'accertamento - le risultante di ogni altra operazione tecnica, compreso quella informatica e telematica, da cui si evidenziano estremi di violazioni amministrative. 32 La denuncia di illecito e la tutela del denunciato Al pari del settore penale, ove è riconosciuta al cittadino la possibilità di denunciare reati (art. 333 CPP) ed a volte addirittura l'obbligo di farlo come per le ipotesi di reato, previste dagli articoli 364 C.P. (delitti contro la personalità dello Stato, puniti con l'ergastolo), dall'art. 694 (aver ricevuto in buona fede false monete contraffatte o alterate ed essersi accorto di tale condizione) dall'art. 697 (aver rinvenuto esplosivi o essere a conoscenza della collocazione di materie esplodenti), si è via via affermato, in sede giurisprudenziale, l'orientamento di ritenere legittimo l'accertamento di un illecito amministrativo a seguito di segnalazione di soggetti non inclusi tra gli organismi competenti in quanto «ben potendo i verbali dei pubblici ufficiali attingere il loro contenuto da segnalazioni e denunce effettuate da privati cittadini, pur senza fare, in tal caso, fede fino a querela di falso, ex art. 2700 Codice Civile». Cassazione Civile, Sezione IV 25/10/1999, n.1149. L'orientamento della Suprema Corte era stato preceduto da numerose sentenze di merito in cui si riconosceva la legittimità del procedimento amministrativo nato da una denuncia di soggetti non competenti all'accertamento. In questi casi, però, il verbale non fa fede fino a querela di falso, ed in sede di contenzioso, sicuramente, il denunciante potrà essere chiamato a testimoniare su quanto segnalato. Per tali ragioni, si deve ritenere che, nel verbale, il pubblico ufficiale dovrà necessariamente citare le modalità di acquisizione della notizia del fatto illecito, anche se non citandone le generalità della fonte. Rispetto alla materia penale, resta però il problema della tutela del denunciato, nel senso che nel campo amministrativo non esiste l'equivalente del reato di calunnia (art. 370 C.P.). Denunciare qualcuno incol- pandolo di un reato mentre si è consapevoli della sua innocenza significa andare incontro alle rilevantissime sanzioni penali (reclusione da due a sei anni), mentre se il fatto denunciato costituisce illecito amministrativo, l'autore non incorrerà in alcuna conseguenzialità anche perché, non può ritenersi praticabile la strada dell'identificazione del reato di diffamazione (art. 595 C.P.). Non sempre essere accusati di una infrazione amministrativa comporta una menomazione della reputazione, la cui tutela costituisce la finalità primaria della norma. In altre parole, addebitare a qualcuno di aver commesso un illecito amministrativo significa offenderne la reputazione? Sicuramente no, per la generalità dei casi. Tra le tante ipotesi di illecito amministrativo sono compresi fatti non idonei ad offendere la reputazione degli autori. Solo per ipotesi 33 rarissime e riconducibili a settori di grande attenzione sociale potrebbe riconoscersi questa valenza, ma proprio le ragioni della depenalizzazione, che hanno portato a togliere il carattere di reato a quei fatti illeciti ritenuti meno gravi, confermano questa difficoltà. Pensiamo ad esempio ad una violazione stradale; attribuire ad una persona di aver lasciato l'auto in sosta vietata sicuramente non significa offenderne la reputazione agli occhi di coloro che dovessero venirne a conoscenza. Sarebbe opportuno però rivedere l'architettura delle reciproche tutele tra denunciante e denunciato, altrimenti la stessa Pubblica Amministrazione potrebbe essere vittima di chi volesse riferirgli fatti illeciti inesistenti attribuendone la paternità a qualcuno. Poiché a seguito di denuncia, che sostituisce l'atto di accertamento diretto, la fase successiva del procedimento è la contestazione, da attuarsi mediante redazione di un verbale, l'organo che riceve una denuncia dovrà almeno verificarne la potenziale veridicità, nel senso che i dati temporali, la localizzazione e l'antigiuridicità della notizia siano possibili. In presenza, invece, di notizia obiettivamente infondata per carenze di questi elementi non vanno attuate le fasi successive. Quando è possibile, perciò, vanno esperite indagini tendenti a verificare la fondatezza della notizia, cosa questa non praticabile per i fatti illeciti istantanei, mentre per tutte quelle violazioni i cui effetti si protraggono nel tempo, è fatto obbligo all'organo che riceve la notizia di operare per la verifica puntuale di quanto riferito. In questa ipotesi, qualora il successivo accertamento diretto abbia confermato il fatto illecito, nella contestazione va inserito questo accertamento e non la prima notizia, che esaurisce la sua efficacia proprio nel momento in cui l'organo che ha ricevuto la notizia precede ad acquisizione direttamente della veridicità di tutti gli altri elementi soggettivi ed oggettivi. La contestazione La contestazione si concretizza nella informazione al destinatario del procedimento amministrativo sanzionatorio a suo carico ed è, perciò, un istituto teso a garantire il soggetto circa la natura, il contenuto sanzionatorio e le modalità di estinzione e di ricorso. Della avvenuta contestazione deve essere redatto verbale anche se il terzo comma dell'art. 14 della legge 689/81129, per quanto concerne la forma rinvia «alle disposi- 34 zioni delle leggi vigenti». Se non è avvenuta la contestazione immediata per il trasgressore e per l'obbligato in solido, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati entro il termine perentorio di novanta giorni, se residente in Italia e di trecentosessanta giorni, se residente all'estero. Il termine perentorio, ordinariamente, decorre dall'accertamento del fatto materiale costituente violazione, salvo che gli organi accertatori abbiano necessità di svolgere indagini ulteriori per avere la conoscenza oggettiva e soggettiva del fatto. In tal caso, il termine iniziale decorrerà dal momento del completamento delle indagini, rese necessarie dalle particolarità del fatto illecito. Il termine suddetto non è valido per tutte le violazioni amministrative, ma solo per quelle che non hanno legislazioni speciali come, ad esempio, il Codice della Strada, ove è fissato in centocinquanta giorni, e risultano disciplinate anche le ipotesi, seppure non tassative, che legittimano il ricorso alla notificazione successiva, in luogo della contestazione immediata (art. 384 del Regolamento di Esecuzione). La notifica della contestazione La contestazione costituisce una condizione di procedibilità ed estende perciò la sua validità all'intero procedimento. Essa può essere sostituita dalla notificazione, che assume il significato di contestazione successiva, entro i termini perentori previsti. Qualora questi termini non siano rispettati, l'intero procedimento è viziato di nullità assoluta. Altri vizi del procedimento possono riferirsi alla mancanza degli elementi fondamentali e, in particolare, all'omessa indicazione delle modalità di estinzione della violazione. Poiché il procedimento prevede la possibilità dell'interessato di estinguere l'obbligazione mediante il ricorso al pagamento in misura ridotta, che si configura come diritto soggettivo di natura pubblicistica, l'omessa o errata indicazione delle modalità inficia l'esercizio di tale diritto e rende nullo il procedimento. L'errata indicazione degli elementi fondamentali come la localizzazione, la norma violata, la descrizione del fatto illecito e le modalità di estinzione, può essere sanata dall'organo accertatore con una nuova contestazione, da notificarsi entro i termini perentori previsti, ove sia corretto l'errore ed indicati i motivi del nuovo procedimento, i cui termini temporali successivi decorreranno dal ricevimento di questo atto unilaterale, che deve 35 riconoscersi nella facoltà della P.A., almeno come estrinsecazione del principio di autotutela. Il pagamento in misura ridotta Il pagamento in misura ridotta si configura quale diritto soggettivo di natura pubblicistica per il destinatario del procedimento amministrativo sanzionatorio, con il quale ha la possibilità di estinguere la violazione, mediante il pagamento di una somma di denaro riferita al terzo del massimo edittale oppure, se più favorevole, al doppio del minimo, se previsto. L'istituto, disciplinato dall'art. 16 della legge 689/81 è modellato su quello dell'oblazione, prevista dall'art. 162 del C.P. per le contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria. Accanto all'istituto originario, proprio la legge 689/81, ha introdotto l'art. 162 bis, come possibilità di oblazione anche per le contravvenzioni punite con pena alternativa. Questa possibilità di oblazione era però soggetta ad "ammissione" da parte dell'Autorità Giudiziaria competente, nel senso che il contravventore deve chiedere di essere ammesso all'oblazione mediante il pagamento di una somma di denaro pari alla metà del massimo edittale. Il giudice può respingere l'istanza, con ordinanza, motivata dalla particolare gravità del fatto. L'istanza respinta può essere riproposta sino all'inizio della discussione dibattimentale di primo grado. Per queste contravvenzioni punite con pena alternativa, l'oblazione non può essere ammessa quando ricorrono le ipotesi disciplinate dagli articoli 99, terzo capoverso del C.P. (ricorso di più circostanze che determinano l'aumento di pena per la recidiva), 104 C.P. (abitualità nelle contravvenzioni) 105 C.P. (professionalità nel reato), ovvero quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore (art. 162 bis, 3° comma). Per le violazioni amministrative, al contrario, non esistono valutazioni sulla gravità del fatto ovvero sulla personalità del "contravventore", che possano impedire il ricorso all'istituto del pagamento in misura ridotta, tranne i casi espressamente previsti dalla legge. Ipotesi queste, largamente utilizzate dal legislatore nell'ultima depenalizzazione di cui al D. Lgs. 30.12.1999, n. 507. D'altra parte, va ricordato che, favorire l'estinzione del procedimento, rappresenta una delle finalità primarie dell'opera di depenalizzazione e la stessa giurisprudenza, con orientamento co- 36 stante, ha sempre ritenuto come nullità assoluta del procedimento, la contestazione o la notificazione di una violazione che non contenesse le esatte indicazioni sulle modalità di estinzione, mentre tale omissione non ha effetti negativi ai fini della validità, se riferita a violazioni per le quali il pagamento in misura ridotta non è consentito. Per quanto concerne l'entità della somma da pagare a titolo di estinzione della violazione, essa va riferita al terzo del massimo edittale ovvero, se più favorevole, e «qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale» pari al doppio del relativo importo. La norma originaria era priva di quest'ultima previsione ed aveva perciò generato un rilevantissimo contenzioso, sanato all'art. 52, del D. Lgs. 24.6.1998, n.203. Eliminando infatti il riferimento al doppio del minimo «qualora sia stabilito» si finiva col dover, per tutte le norme depenalizzate, prive del minimo edittale, riferirsi ai principi generali previsti dall'art. 10 della stessa legge 689/81135, che le fissava in lire quattromila. Si arrivava perciò a considerare estinte sanzioni rilevanti col pagamento di somme irrisorie. La stessa Corte di Cassazione affermava però il principio di non poter escludere tale applicazione, che pure vanificava l'intera normativa. La modifica apportata dal citato D. Lgs. 203/1998 ha perciò sanato una patologia gravissima e riportata a coincidere le finalità di consentire la definizione dei procedimenti con quella, altrettanta apprezzabile, della deterrenza della sanzione. La prima finalità è fortemente confermata dalle previsioni dell'ultimo comma dell'art. 16, secondo cui «il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentono l'oblazione». La seconda, era espressa, altrettanto, chiaramente dagli articoli 113 e 114 della stessa legge 689/81 che, introducevano aumenti di pena per il campo penale e per quello delle sanzioni amministrative, originariamente penali. Queste norme, non a caso, avevano, nel determinare i coefficienti di aumento, fatto riferimento all'entrata in vigore delle norme, per adeguarle nella capacità di deterrenza, affievolita dalla costante svalutazione della moneta. Obbligo del rapporto Il rapporto identificava, nel linguaggio giuridico antecedente il nuovo Codice di Procedura Penale, l'atto conclusivo delle indagini con il quale la Polizia Giudiziaria 37 riferiva all'Autorità Giudiziaria gli esiti delle indagini svolte, relative ad una notizia di reato M. Nel definire le varie fasi del procedimento sanzionatorio per le violazioni depenalizzate, il legislatore volle utilizzare la stessa denominazione, a conferma di come il modello di riferimento procedurale fosse sempre quello penalistico. L'art. 17 della legge 689/81, prevede che qualora non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, salvo le ipotesi di connessione obiettiva con un reato, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve presentare «rapporto all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al Prefetto». La linea scelta nel determinare la competenza a ricevere il rapporto e ad assicurare le successive fasi del procedimento è quella per materia; solo per le ipotesi in cui manchi l'ufficio periferico del Ministero competente per materia, la competenza è residuale del Prefetto. In verità, accanto alle previsioni dei commi successivi che demandano specifiche materie al Prefetto, la competenza residuale ha finito coll'essere prevalente, sia per le difficoltà di determinare la "materia" a cui riferire la violazione, sia per l'evoluzione successiva della riforma della P.A., che ha visto scomparire e poi riapparire dicasteri e relative competenze. Così, al Prefetto è riconosciuta una competenza propria in materia di violazioni stradali e di Pubblica Sicurezza, con la depenalizzazione del T.U.L.P.S., operata con D. Lgs. 480/1994. Per le materie di competenza delle Regioni il rapporto è presentato all'Ufficio Regionale competente. Per le violazioni ai regolamenti comunali e provinciali il rapporto va presentato, rispettivamente, al Sindaco e al Presidente della Giunta Provinciale. La competenza territoriale è riferita al luogo della commessa violazione, ad ulteriore conferma del modello penalistico di riferimento. Il rapporto deve contenere la prova delle avvenute contestazioni o notificazioni ed ogni altro elemento utile a consentire una chiara ricostruzione del fatto illecito accertato e della personalità dell'autore. Tali ulteriori informazioni, seppure non espressamente previste dalla lettera della norma, si ricavano come volute dal legislatore proprio per aver utilizzato il termine rapporto e non semplice trasmissione del verbale di contestazione. Ulteriore conferma di tale necessità sta nell'obbligo di motivare l'ordinanza-ingiunzione da parte dell'Autorità amministrativa competente che, nel determinare in concreto l'entità della sanzione da applicare, non può che riferirla alla gravità del fatto ed alla personalità 38 dell'autore. Quest'ultima annotazione avvicina ancora di più il procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa a quello penale. Al fine di commisurare la "pena" agli elementi oggettivi e soggettivi del fatto è stato introdotto l'istituto della reiterazione, operato dal D. Lgs. 507/1999. Ordinanza - ingiunzione Una volta garantita la condizione di procedibilità, costituita dalla contestazione o dalla notificazione (contestazione successiva) entro i termini perentori previsti, il destinatario del procedimento sanzionatorio può estinguere la violazione mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione, ovvero presentare ricorso all'Autorità Amministrativa competente, come disciplinata dal D.P.R. 57/1982. Il termine entro il quale va investita l'Autorità Amministrativa è di trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione (art. 18). Entro tale termine «gli interessati» possono far pervenire all'Autorità competente a ricevere il rapporto della violazione, scritti difensivi, documenti o chiedere di essere sentiti. Il termine deve ritenersi perentorio e valido per tutte le violazioni amministrative, salvo specifica diversa disciplina legislativa. L'Autorità Amministrativa, investita dall'istanza degli «interessati», termine che comprende l'autore della violazione ed il responsabile in solido (art. 6 legge 689/81), ovvero quando non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, esaminati gli atti ricevuti dall'organo accertatore, gli argomenti esposti, i documenti ovvero quanto presentato in sede di audizione, qualora ritenga fondato l'accertamento, determina, con ordinanza-ingiunzione, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento. Per accertare la fondatezza della violazione, l'Autorità Amministrativa può richiedere accertamenti ulteriori da parte dell'organo che ha proceduto o da altri organi ritenuti idonei. Non sono previste limitazioni alle facoltà dell'Autorità Amministrativa per la ricerca della fondatezza del procedimento, anche perché l'ordinanza-ingiunzione dovrà essere motivata. Per adempiere a tale obbligo dell'atto amministrativo, è sufficiente anche una motivazione «per relationem» che faccia cioè riferimenti agli atti del procedimento ed, in particolare, al verbale di contestazione. Questo orientamento giurisprudenziale chiaramente condivisibile, evidenzia come l'obbligo della motivazione, 39 che si compendia nella indicazione delle «fonti di prova» della violazione e nelle ragioni che portano l'Autorità Amministrativa a ritenere fondato l'accertamento è mirato a garantire «agli interessati» la esauriente conoscenza del fatto agli stessi «imputato». Per questi motivi, non è rilevante che la motivazione sia riportata nell'ordinanza, negli atti del procedimento in generale o nel verbale, purché sia chiaro il percorso seguito dell'Autorità per arrivare a determinare la fondatezza della violazione. Cosa diversa è la motivazione posta a base della fissazione della somma da pagare. E' evidente, infatti, che nell'esercizio della potestà di determinare la sanzione tra il limite minimo ed il massimo edittale, a volte così distanti da essere l'uno il decuplo dell'altro, senza dimenticare poi che molte norme depenalizzate non hanno neppure il limite minimo, l'Autorità Amministrativa deve motivare le ragioni per le quali ritiene «congrua» una somma. Ed in questo le indicazioni possono solo essere inserite nell'ordinanza-ingiunzione e riferite alla gravità del fatto accertato ed alla personalità dell'autore, specie se ricorrono le ipotesi di reiterazione, per le quali sono elevati gli stessi limiti edittali. La gravità del fatto è un elemento obiettivo riferibile al fatto materiale e al danno sociale correlato, valore questo sempre più riscontrabile in molti settori depenalizzati come la tutela ambientale, ad esempio, ove, fatti costituenti violazione, possono realizzarsi in panorami diversi e con pericoli diversi. Pensiamo all'abbandono di rifiuti. Pur nella antigiuridicità del fatto, l'abbandono può realizzarsi in aree diverse e con pericoli di inquinamento molto diversi. E' evidente allora di come ancorare l'entità della sanzione alla gravità del fatto significa anche avvicinare sempre più questa attività della Pubblica Amministrazione a quella dell'Autorità Giudiziaria, alla quale deve costantemente riferirsi, nell'ovvia consapevolezza che, qualora gli interessati non si ritengono soddisfatti sia dal punto di vista formale che sostanziale, il tutto passerà proprio all'Autorità Giudiziaria in sede di opposizione che, valutando anche l'entità della sanzione irrogata, utilizzerà come metro di giudizio proprio questi parametri. Nella fissazione dell'entità della somma da pagare, questo obbligo di motivazione è tanto più forte quanto più essa si avvicina ai limiti edittali massimo o minimo. E questo perché gli estremi si allontanano da quella indicazione di massima fornita dal legislatore con la determinazione del pagamento in misura ridotta, pari ad un terzo del massimo, o doppio del minimo, se previsto e più favorevole, che corrisponde più o meno a quanto ordinariamente irrogato dal giudice penale per reati ove il fatto materiale sia di ordinaria gravità e l'autore una persona a cui possano concedersi le attenuanti generiche e 40 specifiche. Nasce proprio da questo orientamento, il contenuto dello stesso art. 162 del C.P. sulla oblazione delle contravvenzioni e poi dell'art. 162 bis del C.P., introdotto proprio dalla legge di depenalizzazione e praticabile, seppure con giudizio di ammissibilità del giudice, per le contravvenzioni punite con pena alternativa. Discostarsi dall'ordinario implica perciò il doverne spiegare i motivi in maniera tanto più esauriente quanto più è lunga la distanza da quel limite ordinario. Tanto vale non solo per il limite massimo ma anche per quello minimo. Fissare nella ordinanza-ingiunzione una somma da pagare inferiore a quella prevista per il pagamento in misura ridotta è una «contraddizione» del procedimento, che può essere giustificata solo da particolarità che, pur non inficiando la validità dell'accertamento, conferiscono al fatto una antigiuridicità che trovi ampie spiegazioni nelle condizioni oggettive in cui è maturata ovvero nelle particolari condizioni soggettive del soggetto, che non sono tali da sfociare nelle cause di giustificazione o di esclusione della responsabilità (articoli 3 e 4 della legge 689/81), ma ne affievoliscono di molto la partecipazione. Non a caso, nel campo della circolazione stradale, che è stato il primo settore dell'ordinamento giuridico a «sperimentare» la depenalizzazione e che ora vive nella totalità della configurazione amministrativa della sua disciplina, con il D.Lgs. 30/12/ 1999, n.507, che ha depenalizzato tutti i reati previsti dal Codice della Strada, escluso la guida in stato di ebbrezza (art. 186) la guida in condizioni di alterazioni psicofisiche dovute alle sostanze stupefacenti (art. 187) e la fuga a seguito di sinistro (art. 189), sono previsti all'art. 204 due limiti alla discrezionalità dell'Autorità Amministrativa competente (Prefetto). I due limiti propri della disciplina del Codice della Strada in tema di ordinanza-ingiuzione si riferiscono alla fissazione del termine perentorio entro cui deve essere emesso (novanta giorni dal ricevimento del ricorso, che è presentato all'organo accertatore entro lo stesso termine del pagamento in misura ridotta sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione e, deve essere da questo ufficio trasmesso entro trenta giorni completo delle prove della eseguita contestazione o notificazione e con ogni altro elemento utile alla decisione, anche se fornito dal ricorrente), ed al limite minimo della somma da ingiungere: Infatti, quando il Prefetto ritiene fondato l'accertamento, emette «ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'art. 195, comma 2». Secondo quest'ultima norma, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, tra un 41 limite minimo ed un limite massimo «si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o l' alternazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità del trasgressore ed alle sue condizioni economiche» mentre il riferimento all'art. 195, comma 2, non aggiunge nulla a quanto valido per tutte le violazioni amministrative; la fissazione del limite minimo pari al doppio di quello edittale è una novità di rilievo che ha generato forti discussioni ed eccezioni di illegittimità costituzionali. Sul tema si è pronunciata la Corte Costituzionale che, con ordinanza del 24/2/ 1994, n.67, ha stabilito che: «E' manifestamente infondato, in relazione all'art. 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, primo comma, del Codice della Strada, nella parte in cui dispone che il Prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, emette entro trenta giorni (ora centottanta) ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, limitatamente all'incirca “nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione”». Il riferimento all'art. 24 della Costituzione è evidente di come le ragioni sui dubbi di legittimità costituzionale della norma si riferivano alla presunta menomazione o compressione del procedimento amministrativo sanzionatorio, sui quali pesava questo severo ammonimento a riflettere bene sulla fondatezza delle protese ragioni prima di imboccare la strada del ricorso all'Autorità Amministrativa, che potrebbe concludersi col pagamento di una somma almeno doppia di quella prevista per il pagamento in misura ridotta, fissata pari al minimo edittale. Questo ammonimento, è chiaramente inteso a «invogliare» il ricorso al pagamento in misura ridotta e ad estinguere la violazione senza accrescere il già ciclopico contenzioso. La previsione normativa, non estensibile agli altri settori ma sicuramente limitativa della discrezionalità dell'Autorità Amministrativa a non poter scendere al di sotto del doppio del pagamento in misura ridotta, ci pare significativa di come nell'intero panorama delle sanzioni depenalizzate solo condizioni particolari, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, possono giustificare la fissazione, in sede di ordinanza-ingiunzione, di somme da pagare inferiori a quelle previste per il pagamento in misura ridotta. Ci pare condivisibile perciò la scelta del legislatore operata in sede di formulazione dell'intera normativa circolatoria. Delle due l'una, o la violazione non è fondata e l'Autorità emetterà ordinanza di archiviazione, ovvero, riscontrata la fondatezza della stessa non potrà ingiungere il pagamento di una somma inferiore a quella che il soggetto poteva pagare liberamente ed 42 estinguere il tutto. Incoraggiare i ricorsi non fondati su elementi obiettivi di natura formale o sostanziale non significa danneggiare qualcuno ma, al contrario, procedere sulla via della certezza dei procedimenti, sempre più inficiati da un patologico ricorrere al ricorso solo per rinviare il pagamento della sanzione. Per ottenere questi risultati, non sono necessari provvedimenti legislativi ma sarebbe sufficiente una maggiore attenzione al significato che traspare dalle decisioni assunte sia in sede di ordinanzaingiunzione che di giudizio di opposizione. E' evidente infatti che il perpetuarsi di decisioni che, anche quando sono sfavorevoli nell'esito al ricorrente, ne diventano "favorevoli" per il "prezzo" da pagare, significa invogliare gli interessati a non praticare la via del pagamento in misura ridotta, ma ad imboccare quella più favorevole del ricorso, tanto «anche se va male», tra qualche anno, si pagherà di meno! Questa è, in sintesi, la convinzione che alimenta, a ragione, il prolificare di ricorsi sperando nella decorrenza dei termini; speranza questa (o certezza?) che non è estranea alle ragioni che portano a presentare ricorsi anche senza alcuna ragione valida. L'ordinanza-ingiunzione è rivolta agli interessati, cioè al trasgressore ed all'obbligato in solido. Con essa, necessariamente, deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non sono confiscate con lo stesso provvedimento. La stessa restituzione deve essere sempre disposta con l'ordinanza di archiviazione. Per quanto concerne la prima ipotesi, va rilevato che non necessariamente confisca e pagamento delle sanzioni pecuniarie devono coesistere nello stesso provvedimento. Nei casi in cui la confisca è prevista come sanzione accessoria, essa interviene anche se il soggetto, qualora sia consentito, abbia fatto ricorso al pagamento in misura ridotta. Questo istituto estingue si la violazione, ma la previsione della confisca come sanzione accessoria porta al provvedimento dell'Autorità Amministrativa anche quando il primo sia già intervenuto. L'ordinanza-ingiunzione, qualora non sia soddisfatta mediante pagamento della somma ingiunta entro il termine di trenta giorni dalla contestazione o dalla notificazione (sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero) costituisce titolo esecutivo. Se però l'ordinanza dispone la confisca delle cose sequestrate, diventa esecutiva solo dopo il decorso del tempo per proporre opposizione ovvero nel caso in cui questa sia proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza che la conferma, ovvero quella della inammissibilità del ricorso proposto. 43 Il giudizio di opposizione Il giudizio di opposizione è disciplinato dall'art. 23 della legge 689/81, significativamente modificato dal D. Lgs. 507/1999. Esso si articola su uno schematismo che vede nella valutazione di ammissibilità il primo gradino da superare, correlato alla perentorietà del termine entro cui deve essere proposto. L'ordinanza, che dovesse dichiarare inammissibile il ricorso per decorrenza dei termini, al contrario di quella relativa alla sospensione, è impugnabile con ricorso alla Corte di Cassazione. Una volta dichiarata l'ammissibilità del ricorso, il Giudice di pace o il Tribunale, nei casi prima indicati e previsti dall'art. 22 bis, fissa l'udienza di comparizione. Con questo atto è ordinato all'Autorità Amministrativa, che ha emesso il provvedimento, di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della data fissata, la copia del rapportò ricevuto dall'organo accertatore, contenente le prove dell'avvenuta contestazione o notificazione e gli altri atti relativi all'accertamento stesso e, perciò, comprensivo delle eventuali operazioni tecniche compiute o gli esiti delle analisi disposte. Il ricorso presentato, contenente anche le indicazioni delle ragioni per le quali gli interessati ritengono non sussistente l'accertamento, non congrua la sanzione ovvero i vizi formali che inficiano la validità del procedimento stesso, è notificato unitamente al decreto che fissa l'udienza, all'Autorità che ha emesso l'ordinanza. Le ragioni di questa previsione vanno ricercate nella necessità di portare a conoscenza della P.A. le ragioni per le quali un suo atto (ordinanza-ingiunzione) è impugnato davanti all'Autorità Giudiziaria, affinché la stessa possa procurarsi elementi di difesa, da presentare in sede di udienza. Tra il giorno della notificazione e quello dell'udienza di comparizione devono intercorrere i termini previsti dall'art.163 bis del Codice di procedura Civile. Secondo questa norma, introdotta dalla legge 14/7/1950, n.81 e poi modificata dalla legge 26/11/1990, n. 353, tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di sessanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centoventi se si trova all'estero. Per quanto concerne le modalità previste per come stare in giudizio, l'Autorità Amministrativa, che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione impugnata, il trasgressore e l'obbligato in solido possono farlo personalmente ovvero, farsi rappresentare da procuratore abilitato. L'Autorità Amministrativa può avvalersi di funzionari appositamente delegati. Qualora alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano, senza alcun legittimo 44 impedimento, il giudice deve «convalidare il provvedimento opposto» e porre a carico della parte che non si è presentata le spese processuali. Questa previsione legislativa impedisce l'esame di merito quando l'opponente non si presenta mentre, qualora manchi il rappresentante dell'Autorità Amministrativa che ha emesso il provvedimento opposto, il giudice procede all'esame di merito e, quindi, alla decisione. E' evidente la disparità delle parti circa la presenza alla prima udienza. Quella della P.A. non condiziona l'esame di merito, mentre quella dell'opponente lo vieta. Questa previsione conferma perciò l'architettura processuale scelta tesa a tutelare i destinatari delle ordinanze-ingiunzioni, ma a scoraggiare scelte dilatorie con presentazione di opposizioni che abbiano il solo sapore di rinviare l'esecuzione di un provvedimento definitivo della P.A.. L'ordinanza con la quale il giudice convalida il provvedimento opposto, per la mancata comparizione dell'opponente o del suo procuratore, è impugnabile per Cassazione che, essendo giudice di legittimità, può solo valutare l'esistenza di eventuali «legittimi impedimenti» riferibili a vizi di notificazioni o di altra natura procedurale. Per quanto concerne l'esame di merito, il giudice può disporre anche d'ufficio l'acquisizione dei mezzi di prova, compreso l'esame di testimoni. Appena terminata l'istruttoria, (la terminologia usata riflette la disciplina del Codice di procedura penale del 1930, allora in vigore, e sta a significare l'esame completo del fascicolo depositato dalla P.A. ed il ricorso dell'opponente, compresi il rispetto dei termini e degli adempimenti prescritti per tutte le fasi, dalla contestazione, al ricorso, all'emissione dell'ordinanza e notificazione della stessa), il giudice invita le parti a formulare le rispettive conclusioni, prima di procedere alla «discussione della causa». Terminata la discussione, il giudice pronuncia la sentenza, mediante lettura del dispositivo. Nell'ipotesi che dalla discussione delle ragioni poste dalle parti si rendano necessari ulteriori «note difensive», il giudice può concedere alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per depositarle, rinviando la causa alla udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per il deposito di queste note aggiuntive. La concessione del rinvio rientra nella possibilità del giudice, non essendo previste ipotesi di rinvio obbligatorio. Alla udienza così fissata, il giudice, preso atto delle note aggiuntive ed esaurita la discussione, pronuncia la sentenza, che può essere letta dallo stesso e contenere anche le motivazioni e, subito dopo, depositata in cancelleria. Per quanto concerne il contenuto della sentenza, il giudice può rigettare l'opposizione, annullare in tutto o in parte l'ordinanza-ingiunzione ovvero modificare la stessa 45 anche limitatamente all'entità della somma. Il giudice, quindi, ha la più ampia facoltà di valutazione, sia sotto il profilo di legittimità che di merito del provvedimento sanzionatorio e può perciò anche, riconoscendo la validità dello stesso, modificarlo in parte, ridurre o aumentare la sanzione irrogata. Unico limite certo è la impossibilità del giudice di sindacare l'atto della P.A. integrativo della norma la cui violazione è stata posta a fondamento della sanzione irrogata. Così, ad esempio, il giudice non può sindacare i motivi che hanno portato la P.A. ad emanare il provvedimento di divieto di sosta, che è stato poi violato, rientrando questo nella competenza della P.A. Per quanto concerne le valutazioni sulla entità della somma irrogata con ordinanza-ingiunzione, essa è riferita alla congruità della stessa che, per espressa previsione, deve valutarsi rispetto alla gravità del fatto ed alla personalità del trasgressore. La sanzione può perciò essere aumentata o diminuita e trovare nella motivazione della sentenza le ragioni per le quali è stata modificata. Quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente il giudice accoglie l'opposizione. Questa previsione riflette il vecchio istituto processuale della «assoluzione per insufficienza di prove» e sullo stesso tema si inserisce la previsione dell'art. 97 del D.Lgs. 507/1999, che ha aggiunto un comma all'art. 23 della legge 689/81 che così recita «Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'art. 113 secondo comma del Codice di Procedura Civile». Con tale previsione si esclude che nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace si possa decidere secondo equità, con evidente equiparazione ai procedimenti di competenza del Tribunale. La sentenza del giudice in merito all'opposizione non è appellabile ed è ricorribile alla Corte di Cassazione. Con questa architettura, il legislatore ha voluto riservare il solo ricorso per motivi di legittimità, ritenendo il merito esaurientemente discusso e valutato in sede di emanazione della ordinanza-ingiunzione, in cui l'Autorità competente, pur essendo organo della stessa P.A. che ha iniziato il procedimento con la contestazione o notificazione della violazione, ha esaminato le ragioni del trasgressore o dell'obbligato in solido, che ha sentito, se richiesto, ovvero ascoltato testimoni ed adottato una prima «decisione» e, successivamente, dal giudice dell'opposizione, che ha riesaminato il tutto ed ascoltato le parti in discussione tra loro. Sotto l'aspetto delle garanzie, sicuramente il procedimento appare come un compromesso accettabile tra le finalità dello snellimento procedurale perseguito e la irrinunciabile tutela del singolo, colpito dal provvedimento. In proposito, è particolarmente significativa la mancata previsione di una seconda valutazione del procedimen- 46 to nelle ipotesi di ordinanza di archiviazione adottata dalla Autorità competente. La decisione dell'Autorità competente che pone fine al procedimento ritenendolo viziato di nullità o non fondato nel merito, non passa al vaglio di altri organismi interni o esterni alla P.A. L'esame del giudice perciò è previsto solo a richiesta dell'opponente, mentre sarebbe stato più opportuno, proprio per la via scelta di modellare questo procedimento su quello penale, di introdurre l'istituto della convalida della decisione adottata dalla P.A. da parte di altro organo, magari interno alla stessa, con funzioni gerarchiche superiori. Ciò avrebbe determinato anche una spinta ad uniformità di interpretazioni in un campo sterminato come quello delle sanzioni amministrative, ove la certezza del diritto è una chimera. La connessione obiettiva con un reato Quando l'esistenza di un reato dipende dall'accertamento di una violazione amministrativa ricorre l'ipotesi della connessione obiettiva tra le due fattispecie. In questo caso, il procedimento subisce delle deroghe per quanto concerne l'Autorità competente. Secondo l'articolo 24 della legge 689/81, il giudice competente per il reato diventa competente anche per la violazione amministrativa. Ma oltre a questa deroga, il procedimento per la violazione amministrativa può subire altre modificazioni ben più importanti, come la mancata contestazione o notificazione da parte dell'organo accertatore. Per espressa previsione normativa (2° comma della norma citata) l'organo accertatore può trasmettere il rapporto (ora comunicazione ex art. 347 del C.P.P.) al giudice, senza procedere alla contestazione della violazione amministrativa. Sarà il P.M. che, nel procedere agli adempimenti di garanzia per il fatto costituente reato, procederà a contestare al trasgressore ed all'obbligato in solido la violazione amministrativa che dovrà, necessariamente, contenere anche le indicazioni per il pagamento in misura ridotta. Questa condizione è indispensabile a garantire al trasgressore ed agli eventuali obbligati in solido la possibilità di ricorrere all'istituto del pagamento in misura ridotta ed estinguere la violazione. Solo se non ricorre questa modalità di estinzione, il giudice diventa competente ad irrogare in sede di giudizio anche le sanzioni amministrative. A tal fine, la persona obbligata in solido sentenza applica anche le sanzioni amministra- 47 tive previste, sia principali che accessorie. Qualora per il reato commesso, il procedimento penale si chiuda per estinzione dello stesso ovvero per difetto di una condizione di procedibilità (esempio mancanza di querela) la competenza del giudice cessa ed il procedimento amministrativo sanzionatorio ritorna nella sfera dell'Autorità Amministrativa competente per materia, alla quale il giudice che rileva il venire meno delle condizioni processuali penali dovrà trasmettere il fascicolo. 48 LA NUOVA DEPENALIZZAZIONE Nel quadro delle iniziative legislative tese a ridare efficienza al sistema giustizia, che rappresenta una delle funzioni essenziali di qualsiasi ordinamento giuridico, si colloca la legge di delega n.205 del 25/6/1999 ed il conseguente decreto legislativo n.507 del 30/12/1999. I due provvedimenti, infatti, si collocano nel più ampio disegno di riforma della giustizia, comprensivo altresì della riforma della giurisdizione ordinaria di primo grado, attuata con il decreto legislativo 19/2/1998, n.51, che ha introdotto il cosiddetto giudice unico di primo grado, e l'opera di depenalizzazione va vista proprio come finalizzata a sostenere la riforma introdotta, in quanto il carico di lavoro delle ex Preture circondariali passato alle Procure della Repubblica, in assenza di provvedimenti specifici di alleggerimento, avrebbero portato a prescrizioni generalizzate per decorrenza dei termini anche di reati di sicuro allarme sociale. La depenalizzazione ha assunto perciò il significato di una iniziativa atta a favorire il nuovo corso del giudice unico di primo grado , attraverso una scelta di priorità operata sulla legislazione penale, per alleggerire il carico di lavoro degli uffici giudiziari di tutti quei fatti che potevano passare alla nuova configurazione depenalizzata. Questa finalità, non espressa, è confermata altresì dalle modificazioni portate alla legge 24/11/1981, n.689, per quanto concerne la competenza al giudizio di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni, passate al giudice di pace, al quale sono state poi trasferite anche competenze penali con il decreto legislativo 28/8/2000, n.274. Per quanto concerne la finalità di alleggerimento del carico di lavoro della giustizia penale, la nuova depenalizzazione non si discosta molto dalla prima legge 317/1967, né da quella principale, adottata con la più volte citata legge 689/1981, ma è significativa altresì della ridotta fiducia che il legislatore mostra per la stessa. La depenalizzazione, infatti, più che una scelta, è praticata come necessità e vi si ricorre sempre in condizioni di emergenza, che non sempre sono le migliori per progettare e realizzare. Tutto ciò riflette forse un convincimento molto radicato che si esprime nel ritenere che solo il coinvolgimento dell'Autorità Giudiziaria sia in grado di assicurare la "giustizia". Al di fuori dello schema classico, si creerebbero solo dei surrogati e che, come tali, vanno presi solo in mancanza di meglio. Al di la delle motivazioni più o meno esplicite, che l'hanno determinata, quella 49 adottata con la legge 205/1999 e con il relativo decreto legislativo 507/1999, può ben definirsi nuova depenalizzazione, per la portata delle innovazioni introdotte, per le modificazioni apportate al consolidato sistema della legge 689/1981, che, peraltro, resta la norma fondamentale di modifiche al sistema penale, e per le linee seguite nella individuazione dei settori da depenalizzare. Gli interventi della legge delega L'abrogazione del reato di oltraggio a P. U. La legge 205/1999,157 oltre ad indicare i criteri ed i settori nei quali il Governo sarebbe poi intervenuto con il D.Lgs. 507/1999 appresso illustrato, ha apportato modifiche ed abrogazioni rilevanti al Codice Penale. L'art. 18, infatti è interamente dedicato all'abrogazione di ben ventitrè ipotesi di reato ed alla modifica degli articoli 342 e 343 concretizzatesi per il primo nella eliminazione del minimo edittale della pena e all'abbassamento del massimo da quattro a tre anni. Nell'ambito dell'intero intervento riteniamo sia significativo quello apportato alle due norme citate, dedicate rispettivamente, all'oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario e all'oltraggio ad un magistrato in udienza, e all'abrogazione dell'art. 341. Quest'ultima norma era dedicata all'ipotesi di oltraggio ad un Pubblico Ufficiale e prevedeva la pena della reclusione sino a tre anni e la possibilità che fosse aumentata nel caso l'offesa era recata in presenza di una o più persone, ovvero con violenza o minaccia. Il reato si configurava quando il Pubblico Ufficiale veniva offeso nell'onore o nel prestigio a causa e nell'esercizio delle sue funzioni. La tutela era perciò diretta non tanto a tutelare l'onore o il prestigio della persona quanto la funzione svolta. Va ricordato infatti, che elemento essenziale del reato era che l'offesa fosse portata «a causa e nell'esercizio delle funzioni». L'abrogazione della norma e l'affievolimento delle pene per gli altri reati di oltraggio aventi analoga struttura, fa parte perciò di una chiara volontà del legislatore di abbassare queste tutele, alla luce, specie per quanto concerne l' art. 341, di gran lungo il più invocato, di una casistica che vedeva come ricorrente il ricorso spesso ingiustificato da parte del P.U. a denunce per offese subite. Già la Corte Costituzionale, con sentenza n.341 del 25/7/1994, aveva dichiarato la illegittimità Costituzionale nella 50 parte in cui prevedeva come pena minima edittale la reclusione per mesi 6, ma l'intervento di abrogazione porta ad una lacuna colmabile solo riferendo il fatto all'art. 594 del C.P.. Il Pubblico Ufficiale che viene offeso nell'onore o nel prestigio a causa e nell'esercizio delle sue funzioni deve perciò procedere a querelare l'autore e chiederne la punizione, ai sensi di quest'ultima norma, che disciplina il reato di Ingiuria, nell'ipotesi aggravata di cui al n. 10 dell'art. 61 (l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio). Questa tutela però gli è riconosciuta non come P.U., ma come qualsiasi cittadino. Il reato di ingiuria, infatti, si configura ogni volta «chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente». La cancellazione dell'art. 341 porta, conseguentemente, a ricondurre all'intera architettura del reato di ingiuria, le offese al P.U. nell'esercizio e a causa delle sue funzioni. Pertanto, ai sensi dell'art. 599, «se le offese sono reciproche il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori». Inoltre, ai sensi del comma secondo di questa norma non è punibile chi ha commesso il fatto nello stato d'ira determinato da fatto ingiusto altrui o subito dopo. Nel caso che l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato, di regola, l'offensore non è ammesso a provare, a sua discolpa la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa. A questo principio sono riconosciute eccezioni tra le quali è incluso il caso che la persona offesa sia un Pubblico Ufficiale e il fatto attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni (art. 596/3°), il fatto attribuito rimane provato in tutto il suo complesso o nelle modalità, l'autore dell'ingiuria non è punibile (art. 596, ultimo comma). Dal punto di vista procedurale, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 28/8/2000, n.274 (2.1.2002), il reato passera nella competenza del Giudice di Pace. Sarà perciò possibile, oltre alla procedura "ordinaria" introdotta, che si discosta in modo rilevante da quello per i reati di competenza del Tribunale, sarà possibile il ricorso immediato al Giudice. Istituto, questo disciplinato dall'art. 21 che consente alla persona offesa, la citazione a giudizio davanti al giudice di pace della persona cui è attribuito il reato, escludendo ogni attivazione della Polizia Giudiziaria e del P.M.. Nel caso di ingiurie portate al Pubblico Ufficiale a causa e nell'esercizio delle sue funzioni è fortemente probabile il ricorso a questo istituto in quanto l'offeso è certamente in grado di adempiere alle prescrizioni previste per questa tipologia 51 procedimentale molto più snella ed immediata. Secondo la nonna citata, il ricorso immediato deve contenere: l'indicazione del Giudice, le generalità del ricorrente, l'indicazione del suo difensore, le generalità della persona citata a giudizio, la descrizione chiara del fatto, le fonti di prova. Il ricorso immediato potrà perciò essere visto come itinerario preferito per ottenere almeno parzialmente quella tutela che l'abrogazione dell'art. 341 aveva cancellato. Il procedimento ordinario di querela è certamente più lungo e dà meno immediatezza alla esigenza di tutela di chi sopporta un offesa «a causa e nell'esercizio delle sue funzioni», anche se non va sottaciuto che l'intervento del legislatore è dovuto all'abuso che di quella tutela si era fatto. Le innovazioni e le modifiche apportate al procedimento sanzionatorio Il D.Lgs. 507/1999, si compone di otto titoli dedicati rispettivamente a: - Titolo I - Riforma del sistema sanzionatorio in materia di alimenti - Titolo II - Modifiche del sistema sanzionatorio in materia di disciplina della navigazione - Titolo III - Riforma del sistema sanzionatorio in materia di circolazione stradale - Titolo IV - Riforma della disciplina sanzionatoria delle violazioni finanziarie - Titolo V - Riforma della disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari e postali - Titolo VI - Trasformazione di reati in illeciti amministrativi - Titolo VII - Modifiche alla legge 24/11/198 1, n.681 - Titolo VIII - Disposizioni transitorie e penali. Nella sua articolazione, il decreto legislativo segue quello della legge delega del 25/6/1999, n.205, che indicava già all'art. 1, i campi di intervento, esplicitandoli poi negli articoli successivi per singolo settore. La stessa norma, all'articolo 2, prevedeva la competenza del giudice di pace per tutti i settori da depenalizzare, ad esclusione delle materie, da elencarsi tassativamente, che comportano una particolare difficoltà di accertamento o che coinvolgano rilevanti interessi collettivi, nonché per quelle per le quali sono previste sanzioni di notevole entità. Questa disciplina rappresenta sicuramente l'innovazione di maggiore spessore introdotta, che si é concretizzata poi nella modifica della legge 689/81. 52 Sebbene queste modifiche siano state collocate nel titolo VII del D. Lgs. 507/ 1999, ci sembra evidente che, in una visione sistematica e completa della materia, esse abbiano la priorità rispetto agli altri titoli, che hanno poi dato attuazione alla legge di delega, seguendone gli indirizzi, senza deviazioni di rilievo. Avendo già illustrato il panorama del procedimento amministrativo sanzionatorio della legge 689/198 1, comprensivo delle modifiche apportate, in questa sede se ne sintetizzano per ragioni sistematiche, la natura e le finalità. L'esercizio della delega espressa all'art. 2 della citata legge 205 é contenuto nelle modifiche ed innovazioni rispettivamente dedicata, a: - opposizione all'ordinanza-ingiunzione, art. 97 - principio di specialità art. 95 - aggiornamento del limite minimo art. 96 - reiterazione art. 94. La legge delega si occupava della sola competenza del Giudice di pace, risulta attuata con la modifica dell'art. 22 e con l'introduzione dell'articolo 22 bis della legge 689/1981. Altre modifiche però sono dovute alla necessità di adeguare la vecchia disciplina alle innovazioni introdotte e sono perciò da queste volute o comunque suggerite. Infatti, la disciplina dell'opposizione (art. 22 L.689/81) ha subito modifiche nella individuazione della competenza territoriale, che ora é collegata con l'art. 22 bis che l'ha trasferita al giudice di pace, salvo che non riguardi le seguenti materie, per le quali la competenza é demandata al tribunale: - a) tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro - b) previdenza e assistenza obbligatoria - e) urbanistica ed edilizia - d) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette - e) di igiene degli alimenti e delle bevande - f) di società e di intermediari finanziari - g) tributaria e valutaria. Oltre a questa analitica previsione di materie, il legislatore ha poi demandato, 53 sempre alla competenza del Tribunale, le opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni per violazioni punite con sanzioni amministrative superiore nel massimo a trenta milioni, quando, essendo prevista una sanzione proporzionale é stata irrogata una sanzione superiore a tale limite e tutte le volte che sia stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria sola o congiunta a quest'ultima. Per le violazioni al Codice della Strada, e al R.D. 1736/1933 e della legge 386/1990, in tema di assegni bancari, questo rinvio non sussiste, per cui resta la competenza del Giudice di pace. Abbiamo già visto in sede di giudizio di opposizione le vie seguite dal legislatore nel delinearne la competenza. Resta da aggiungere che questa nuova disciplina ha riflessi nella competenza territoriale come delineata dal D. Lgs. 274/2000, all' art. 5. Secondo questa norma, per i reati elencati all'art. 4, dello stesso decreto, per i quali vige ora la competenza del giudice di pace, resta confermata l'attribuzione territoriale, riferita al luogo ove il reato stesso é stato consumato. Tutti gli atti da compiersi nella fase delle indagini preliminari sono attribuiti alla competenza del Tribunale del Circondario in cui è compreso il giudice di pace, territorialmente competente. Altro punto di rilievo della disciplina é quello relativo alla connessione; in questo caso, se i reati sono stati commessi in luoghi diversi, la competenza territoriale appartiene per tutti al giudice di pace del luogo in cui é stato commesso il primo reato. Se non è possibile determinare quale sia il primo reato, la competenza viene attribuita al giudice del luogo ove é iniziato il primo dei procedimenti connessi. Principio di specialità. Con l'art. 95 del D. Lgs. 507/1999, si sono apportate modifiche sostanziali alla vecchia disciplina dell'art. 9 della legge 689/1981. Secondo questa norma, come riscritta, in ottemperanza alla previsione dell'art. 3, lettera b) della legge delega, «quando uno stesso fatto é punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede sanzioni amministrative, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale». Questo principio, rimasto invariato, non fa altro che trasferire nella ricerca della norma da applicarsi quando concorrono violazioni penali ed amministrative, ovvero più disposizioni amministrative, ciò che nel campo penale è una regola consolidata. Diventa rilevante perciò non tanto l'affermazione di principio di cui al primo comma dell'art. 9, quanto le modifiche apportate al terzo comma, secondo cui, per i fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 54 12 della legge 283/1962, in tema di alimenti, si applicano «soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande». Questa prevalenza della sanzione penale su quella amministrativa, già contenuta nel secondo comma con riferimento però alla soluzione del conflitto di norme incriminatrici penali con norme regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, è ora estesa a tutte le ipotesi di conflitto di norme. Il principio di specialità però non salva solo le previsioni degli articoli 5, 6 e 12, ma anche tutte quelle contenute nel Codice Penale dagli articoli 439 e seguenti. Norme, queste, di grande deterrenza per prevenire e punire adeguatamente fatti che mettono a repentaglio la salute pubblica. Appare perciò pienamente condivisibile la scelta del legislatore di sottrarre al principio di specialità, che anche per ragioni cronologiche dell'intervento legislativo finiva per favorire la scelta di applicazione della sanzione amministrativa, per confermare la sanzione penale in tutti quei fatti o comportamenti in tema di igiene degli alimenti e delle bevande. Gli interventi e i singoli settori: a) Alimenti Il D. Lgs. 507/99, come previsto dalla legge delega 205/1999, ha apportato rilevanti cambiamenti alla legislazione in tema di alimenti. Già l’art. 1, nell’introdurre alla depenalizzazione dei reati di cui all'allegato alla norma stessa, riserva uno spazio particolare alle disposizioni in tema di produzione, commercio ed igiene degli alimenti, o delle bevande, nonché di tutela della denominazione di origine dei medesimi. Questa particolarità non è solo di rilevante portata quantitativa, ma anche di sicuro interesse e metodologico. Di fronte alla alternativa di elencare tutte le disposizioni da depenalizzare oppure limitarsi ad indicare il settore di intervento (produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande e tutela della denominazione dei mede- 55 simi) e lasciare all'interprete la individuazione concreta delle fattispecie depenalizzate, il legislatore ha optato per un criterio misto. Ha proceduto ad una elencazione di norme depenalizzate ed ha poi colmato ogni possibile lacuna con l’estensione della portata ad “ogni altra disposizione in materia di...”, fatta eccezione per i reati di cui agli articoli 5, 6 e 12 della legge 283/1962. Questa metodologia è pienamente condivisibile perché elimina i pericoli delle lacune di intervento e riduce di molto i dubbi interpretativi. Riguardo alle esclusioni va notato che la legge 283/1962 era già stata esclusa, salvo limitatissime ipotesi minori (artt. 8, 14 e 17) dalla legge 689/81. La previsione di quest’ultima norma escludeva anche l’articolo 17, ritenuto invece, con giurisprudenza costante, incluso nella portata depenalizzatrice dal fatto che essa sanzionava le violazioni del Regolamento, adottato con D.P.R. 327/1980, incluso nelle norme toccate dall'intervento (art. 34). L’esclusione degli articoli 5,6 e 12 della legge 283/62 è pienamente giustificata dalle finalità delle norme destinate a tutelare la salute pubblica nella accezione collegata alle bevande ed agli alimenti. L’art. 5 riguarda il divieto di vendere e di utilizzare in qualsiasi modo sostanze alimentari miscelate con elementi di qualità inferiore o private degli elementi nutritivi, in cattivo stato di conservazione, con cariche batteriche elevate, con additivi alimentari, infestate da parassiti o con residui tossici. L’art. 6 vieta la produzione e la vendita di sostanze trattate con fitofarmaci, la cui produzione è soggetta ad autorizzazione. L'art. 12 riguarda il divieto di introdurre nel territorio nazionale sostanze destinate all'alimentazione non conformi alle leggi dello stato. Su quest'ultimo punto, la legge di delega avrebbe consentito di depenalizzare tutte le fattispecie penali relative all’introduzione nel territorio nazionale di sostanze non conformi, purché non destinate al commercio. Il mancato esercizio della delega è un chiaro segnale di attenzione su questi settori di grandissimo allarme sociale, come i recenti controlli sulla qualità delle carni hanno confermato; attenzione che invece è mancata quando è stata inclusa nell'elenco delle norme depenalizzate, il D. Lgs. 4/8/1999, nr. 336, recante attuazione delle Direttive 96/22 e 96/23 CEE, concernenti il divieto di utilizzazione di alcune sostanze ad origine ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agonistiche nella produzione di animali e le misure di controllo. 56 Depenalizzare questa norma, adottata da pochi mesi, è già una chiara sconfessione del recentissimo intervento legislativo e si presta a valutazioni ancor più negative se si pensa che in Europa erano già chiari e noti i motivi di allarme sociale sul settore della produzione di carni con sostanze vietate. Tutti i reati previsti dal Codice Penale in tema di igiene degli alimenti, sono esclusi dalla depenalizzazione in virtù dell'espressa previsione dell'art. 1 del D. Lgs. 507/1999 (artt. 441, 442, 443, 444, 515, 516 e 517). Su questi punti, l'art. 3 della legge 205/1999 aveva chiaramente indicato le strade da percorrere attraverso più interventi coordinati che comprendevano la depenalizzazione circoscritta, la conservazione del carattere penalistico degli artt. 5, 6 e 12 della legge 283/1962, la sostituzione della previsione sanzionatoria alternativa dell'arresto e dell'ammenda in relazione alla gravità del fatto, l'applicazione delle sanzioni accessorie della chiusura dello stabilimento o della revoca della licenza, e, in ultimo, la previsione di circostanze aggravanti per i reati di cui agli articoli 515, 516 e 517 del C.P., quando sono violate le disposizioni in tema di denominazione di origine o delle caratteristiche del prodotto. Questo quadro di interventi è stato rispettato nella stesura del D. Lgs. 507/1999 in tutte le sue sfaccettature, compresa la trasformazione in sanzione amministrativa accessoria delle pene accessorie originariamente previste con la configurazione penalistica delle fattispecie sanzionate. In particolare, alla sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento per mancanza di requisiti igienico-sanitari è dedicato interamente l'art. 8, mentre delle circostanze aggravanti dei delitti previsti dal Codice Penale si occupa l'art. 9, che introduce l'art. 517 bis, che rimette alle valutazioni del giudice, nel pronunciare la condanna, la possibilità di disporre, quando il fatto accertato sia di particolare gravità o, in casi di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento, o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso, per un periodo che va da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi. Il giudice, sempre con riferimento alla gravità del fatto accertato, può disporre la revoca della licenza o della autorizzazione richieste per l'attività svolta. La revoca opera quale provvedimento che cancella il titolo autorizzativo posseduto, impedendo, finché durano gli effetti penali della condanna, di riprendere l'attività stessa. Analoga architettura è prevista per i reati di cui agli articoli 5, 6 e 12 della legge 283/1962. L'articolo 6 del D. Lgs. 507/1999, nell'apportare alla citata legge 283 le modifiche previste dalla legge delega, ha, con l'art. 6, adeguato le sanzioni con la previsione alternativa dell'arresto o dell'ammenda ed introdotto l'art. 12 bis, per 57 l'applicazione delle sanzioni accessorie della chiusura dello stabilimento o dell'esercizio, ovvero della revoca della licenza o dell'autorizzazione. Autorità competenti Nulla è modificato in tema di Autorità competenti ad irrogare le sanzioni amministrative, rispetto alle previsioni dell'art. 17 della legge 689/81. Poiché l'igiene degli alimenti è compresa nella materia sanitaria, già di competenza delle Regioni o dei Comuni, se delegati, anche le nuove fattispecie depenalizzate rientrano nella competenza di questi Enti locali. b) Navigazione L'art. 4 della legge di delega circoscriveva l'intervento di depenalizzazione in tema di disciplina della navigazione alle disposizioni contenute nel titolo terzo del libro primo della parte terza del Codice della Navigazione, ad eccezione degli articoli 1161 (occupazione abusiva di suolo demaniale), dell'art. 1176 (inosservanza del divieto di navigazione quando ricorrono le aggravanti dell'articolo 1177) e delle disposizioni contenute nel capo VI dello stesso titolo terzo, relative alle contravvenzioni in tema di sicurezza della navigazione. La stessa norma indicava poi la sostituzione delle originarie pene con sanzioni amministrative pecuniarie fino a sessanta milioni, da graduare a seconda della gravità dei fatti accertati, nonché, la trasformazione in sanzioni amministrative accessorie delle pene accessorie, previste per i reati depenalizzati. Con questo quadro di riferimento, il D. Lgs. 507/1999 ha proseguito l'opera di depenalizzazione cominciata con l'art. 32 della legge 689/1981 e continuata con l'art. 28 della legge 28/12/93, nr. 561. La prima norma aveva tolto il carattere penale e dato configurazione amministrativa a tutte le violazioni penali punite con la sola sanzione della multa o della ammenda, mentre la seconda aveva limitato il proprio intervento ai soli artt. 1161 e 1174. Tutti gli interventi sono accomunati dal rivolgersi solo all'aspetto sanzionatorio, non toccando minimamente la parte precettiva della normativa, che però risente del tempo trascorso dall'adozione della stessa. Il nuovo regime sanzionatorio, di natura 58 amministrativa, risulta articolato su cinque fasce di sanzione, graduate a seconda della gravità, con l'aggiunta della mancata possibilità di ricorso al pagamento in misura ridotta, nelle ipotesi particolarmente gravi. La prima fascia di sanzioni interessa gli artt. 1178, 1180 e 1208/1 ° comma, e va da un minimo di lire 50.000 ad un massimo di 3.000.000. La seconda riguarda gli artt. 1164, 1169, 1170, 1174, 1179, 1196, 1198, 1201, 1201 bis/1° comma e 1213 e va da un minimo di lire 2.000.000 ad un massimo di 12.000.000. La terza riguarda gli artt. 1162, 1163/1° comma, 1190, 1193, 1200/3° comma, 1207, 1209 e 1211 e va da un minimo di lire 3.000.000 ad un massimo di 18.000.000. La quarta riguarda gli artt. 1163/2° comma, 1171, 1199/2° comma, 1204 e 1208/2° comma e va da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di 30.000.000. La quinta, riguarda le norme di cui agli artt. 1184, 1199/1' comma, 1201 bis, secondo periodo del primo comma e va da un minimo di lire 30.000.000 ad un massimo di 60.000.000. La possibilità del pagamento in misura ridotta è esclusa espressamente per le violazioni di cui agli artt. 1184, relativo alla inosservanza delle procedure di alienazione delle merci o dell'aeromobile; 1199, relativo all'imbarco abusivo o clandestino di armi o esplosivi; il 1201 bis, relativo alla inosservanza dell'ordine di approdo; dell'art. 1204, relativo al sorvolo di aeromobili stranieri e rotte irregolari e dell'art. 1179 179, relativo all'assunzione irregolare di minori. Così riformulato, il regime sanzionatorio, si presenta di sicura deterrenza per la possibilità di applicazione delle sanzioni accessorie, derivate da quelle originariamente definite pene accessorie, con l'aggiunta dell'art. 1083 bis, che elenca la tipologia delle sanzioni accessorie e dell'art. 1083 ter, che disciplina la durata e gli effetti della stessa. Il quadro di riferimento è perciò abbastanza chiaro e non sussistono dubbi interpretativi di particolare rilievo, compresa l'Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della legge 689/81, individuata nel Ministero dei Trasporti e della Navigazione e nell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile nelle Regioni o nelle Province Autonome, secondo le rispettive competenze. Le indicazioni di più Autorità competenti potrebbe apparire come condizione di poca certezza, mentre il tutto è reso chiaro dalla scelta del Legislatore di rinviare alla disciplina generale che ripartisce le competenze per materia. Sotto questa luce, la normativa depenalizzata è perciò attribuita senza deroghe particolari. 59 c) Circolazione stradale L'intervento in tema di circolazione stradale non poteva che essere residuale, nel senso che le norme aventi ancora carattere penale erano quelle poche scampate alle precedenti depenalizzazioni, che hanno sempre privilegiato, anche quantitativamente, questo settore. Sono state così depenalizzate tutte le norme penali del Codice della Strada ad eccezione della guida in stato di ebbrezza alcolica (art. 186), della guida in condizione di alterazione psico-fisica alle sostanze stupefacenti (art. 187) e omissione di soccorso e fuga a seguito di incidente stradale (art. 189). L'intervento ha rispettato pienamente quanto previsto dall'art. 5 della legge delega del 25 giugno 1999, ma non per questo può definirsi razionale. Sono state infatti depenalizzate ipotesi di reato che sono strettamente connesse o strumentali, per fattispecie delittuose e, pertanto, oltre che incomprensibile, questo inserimento nella materia depenalizzata, appare inutile. Esempi tipici di questa depenalizzazione inutile ed incomprensibile sono: - l’art. 74 del C.d.S., che si occupa della falsificazione o dell'alterazione del numero di telaio dei veicoli a motore. Poiché questi fatti sono strumentali per il riciclaggio di veicoli rubati, la loro depenalizzazione è inutile perché, restando il reato primario, per connessione, viene necessariamente vanificata la possibilità di esistenza autonoma della violazione amministrativa che, nel caso specifico, è il passaggio obbligato per consumare il reato; - l’art. 100 del C.d.S., che si occupa delle targhe e degli auto e motoveicoli. Anche per ipotesi della falsificazione di targa, essendo questa strumentale per commettere altri e più gravi reati, la sua depenalizzazione non andava attuata; - l’art. 168/8° del C.d.S., relativo al trasporto di materiali pericolosi senza autorizzazione o licenza, ovvero in violazione delle prescrizioni imposte. I fatti materiali riconducibili alle previsioni dell’art. 168/8' sono tutti di natura penale e restano tali per previsione di altre norme, non toccate dalla depenalizzazione. La norma del Codice stradale, infatti, interviene solo per tutelare la sicurezza stradale, mentre la tutela primaria è garantita da altre normative. Così, il trasporto di esplosivi senza licenza o in violazione delle prescrizioni imposte a tutela dell'ordine pubblico continua ad essere sanzionata, in via primaria, dall’art. 678 del C.P. ed anche l’art. 168/8° viene trascinato nella competenza del Giudice Penale. 60 Lo stesso discorso vale per le altre tre ipotesi che sono: - violazione dell’art. 221 del T.U.L.P.S. per il trasporto di gas tossici senza licenza; - dell’art. 5 della legge 1880/1962, per il trasporto di materiale radioattivo senza autorizzazione; - dell’art. 51/1° del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n.22, per il trasporto dei rifiuti senza autorizzazione. Le altre norme depenalizzate in tema di circolazione stradale sono gli articoli 26 e 46 della legge 6 giugno 1974, n.298, relativi al trasporto di merce sulla strada senza autorizzazione o in relazione dei vincoli imposti e l' art.1 del D.L. 22 gennaio 1948, n.66, contenente norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione (blocco stradale o ferroviario). In quest'ultima normativa più che depenalizzare, è stata riscritta l'ipotesi di blocco stradale, aggiungendo l’art. 1 bis e lasciando il carattere penale alla fattispecie relativa al blocco ferroviario. Particolare rilievo merita l'intervento operato nel campo della guida dei veicoli, con la depenalizzazione dell'art. 116/130, relativo alla mancanza di patente perché mai conseguita o revocata e dell'art. 218, che si occupa della guida nonostante un provvedimento di sospensione della patente, attuato per precedenti violazioni. Questi interventi, al pari di quelli relativi agli artt. 213, 216 e 217, rispettivamente dedicati alle ipotesi di inosservanza degli obblighi imposti con precedenti provvedimenti di sequestro del veicolo, di ritiro o sospensione dei documenti degli -stessi o della patente, appaiono pericolosi perché sicuramente affievoliscono la deterrenza dell'intera normativa sanzionatoria. Le finalità che la legislazione perseguiva e persegue, meritavano sicuramente di conservare il carattere penale. Nel primo caso, di guida senza essere titolare di patente o quando il titolo sia stato revocato, la gravità del fatto e la sua pericolosità, anche alla luce della possibile connessione con altri fatti criminosi, che solitamente accompagnano queste ipotesi di violazione, dovevano indurre a maggior cautela. La natura amministrativa, seppur accompagnata dalla sanzione accessoria del fermo la prima volta e della confisca in sede di reiterazione, non sono assolutamente idonee a contrastare adeguatamente, fatti pericolosi in continuo aumento. Nel secondo caso, di inosservanza di intimazioni date con precedenti provvedi- 61 menti sanzionatori tutti di natura amministrativa è evidente come il regime penalistico fosse più appropriato. Sanzionare una intimazione amministrativa non osservata con una sanzione della stessa natura, significa non graduare l'intervento previsto rispetto alla gravità del fatto e, perciò, privare della necessaria deterrenza, normative aventi, anche e soprattutto, finalità di garanzia e legalità. d) Assegni bancari e postali. L'intervento deflattivo apportato alla disciplina degli assegni bancari e postali è sicuramente quello di maggiore impatto culturale per le notevoli modifiche introdotte con la nuova depenalizzazione. La configurazione penalistica delle fattispecie relative all'emissione di assegni non autorizzata o senza provvista, era considerata pienamente giustificata dalla necessità di garantire adeguatamente la fiducia che, necessariamente, deve accompagnare l'intero sistema dei pagamenti, che utilizzano tale criterio e che sono la stragrande maggioranza dei rapporti economici e commerciali. Nonostante questa condizione condivisa, la legge delega (255/1999) all'art. 8, aveva previsto la depenalizzazione degli artt. 1 e 2 delle legge 15 dicembre 1990, n.386, ed indicato altresì la sanzione amministrativa sostitutiva e gli altri punti dell'intervento che possono essere così riassunti: a) previsione, per le ipotesi depenalizzate, dell'applicazione di sanzioni accessorie del divieto di emettere assegni per un periodo da due a cinque anni e, nei casi più gravi, il divieto temporaneo di esercitare attività professionali o imprenditoriali, ovvero di assumere cariche direttive delle persone giuridiche e delle imprese; b) garantire adeguatamente tali provvedimenti interdittivi con la previsione di sanzioni penali nel caso di inosservanza degli stessi; c) prevedere l'istituzione di un archivio informatico presso la Banca d'Italia, ove registrare tutte le persone colpite dal provvedimento conseguente all'emissione di assegni senza provvista o senza autorizzazione e l'indicazione di tutti gli assegni e delle carte di pagamento di cui è denunciato il furto o lo smarrimento; d) responsabilità solidale della banca trattaria, quando la stessa abbia rilasciato libretti di assegni a chiunque risulti segnalato per emissione di assegni a vuoto; 62 e) riscrittura degli artt. 124 e 125 del R.D. 1736/1933, mantenendo il carattere penale alla ipotesi di rilascio illecito, rilascio di moduli di assegno bancario o postale; f) modificare la disciplina della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, prevista dall'art. 9 della legge 386/1990, prevedendo l'obbligo di revoca ovvero il divieto di autorizzazione, anche nei confronti delle altre banche, sulla base degli accertamenti esperibili a mezzo dell'archivio istituito presso la Banca d'Italia. L’architettura sanzionatoria proposta, si presenta quanto mai articolata, alla luce della necessità di non affievolirne la deterrenza, in un panorama che evidenzia come l’emissione di assegni a vuoto fosse una violazione molto diffusa e tale da costituire una mole di lavoro rilevante per le Preture circondariali, istituite con D.P.R. 22/9/ 1988, n.449. E proprio questa valutazione aveva portato ad una prima parziale depenalizzazione del settore, operata con la citata legge 386/1990. Questa norma aveva riscritto le ipotesi di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 116 del R.D. 1736/1933, conservandone il carattere penale, con la previsione della multa da lire 100.000 a 1.000.000 e, nei casi più gravi, con la reclusione sino a sei mesi, l'emissione di assegno con data falsa, privo della denominazione nel titolo di assegno bancario, della mancanza dell'indicazione della data e luogo di emissione o della firma del traente. Oltre ad avere eliminato la rilevanza penale delle violazioni di carattere penale, aveva trasformato l'originario reato di mera condotta in reato di evento, in quanto la procedibilità era subordinata al mancato pagamento dell'assegno entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine, previsto per la sua presentazione. Su questo panorama è intervenuta la nuova disciplina contenuta nel titolo V del D. Lgs. 507/1999, che ha dato puntuale attuazione della delega, che può essere così riassunta: a) i reati di emissione di assegno senza autorizzazione e senza provvista sono trasformati in illeciti amministrativi, puniti con sanzione pecuniaria e con la sanzione accessoria del divieto di emettere assegni per un periodo da due a cinque anni. Sono stati perciò riscritti gli artt. 28 e 29 della legge 386/1990, dedicati, rispettivamente, all'emissione di assegno senza autorizzazione e all'emissione di assegno senza provvista. Le sanzioni primarie sono graduate (commi 1 e 2) a seconda dell'importo dell'assegno. Quando è superiore a 20.000.000 scattano le sanzioni più gravi previste dal 63 comma 2° dei due articoli. Il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 689/1981, non è mai consentito; b) autorità competente: la competenza ad applicare le sanzioni amministrative conseguenti è del Prefetto del luogo di pagamento dell'assegno. Tale competenza è estesa anche all'applicazione delle sanzioni accessorie ed è giustificata dalla natura del bene tutelato dalla normativa che va individuato nella fiducia riposta dalla collettività verso questa forma di pagamento, molto utilizzata nel settore dei rapporti economici e commerciali. c) sanzioni accessorie: alle sanzioni amministrative accessorie è dedicato l'art. 31 del D. Lgs. 507/1999, che riscrive l'art. 5 della legge 386/1990. Della nuova disciplina sanzionatoria, quelle accessorie rivestono un ruolo fondamentale per contrastare adeguatamente gli illeciti del settore. Per queste ragioni, le sanzioni accessorie risultano molto ampliate e rafforzate rispetto alla originaria normativa, che si limitava a prevedere il divieto di emettere assegni e alla pubblicazione della sentenza. Le nuove sanzioni sono invece allargate al campo delle attività, alle professioni e alle cariche dei soggetti, colpiti da provvedimento di accertamento di emissione di assegni non autorizzati o senza provvista. Per espressa previsione del riformulato art. 5 della legge 386, se l'importo dell'assegno o di più assegni emessi in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria, è superiore ai cento milioni di lire, oppure quando il soggetto nei cinque anni precedenti ha commesso due o più violazione della stessa fattispecie per un importo complessivamente superiore a duecento milioni, accertate con provvedimento esecutivo, l’emissione di assegno senza provvista o senza autorizzazione comporta anche l’applicazione di una delle seguenti sanzioni accessorie: - l’interdizione dall'esercizio di una attività professionale imprenditoriale; - interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; - incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. La prima sanzione amministrativa accessoria priva, per la sua durata, il soggetto destinatario della capacità di esercitare una professione, un’industria o un commercio, 64 per i quali siano richiesti titoli autorizzativi o abilitativi. La seconda, priva il soggetto della capacità di esercitare l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale o altro Ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. La terza comporta la incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, esclusa l’ipotesi della prestazione di un pubblico servizio. Le sanzioni vanno da due a cinque anni e sono determinate, entro tali limiti, con riguardo alla gravità dell'illecito e dell'importo dell'assegno o degli assegni emessi. Il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative principali ed accessorie, non può essere iniziato prima che sia decorso il termine di sessanta giorni previsto dal comma 1° dell'art. 8, come possibilità, nel caso di emissione di assegno senza provvista, per il soggetto interessato di effettuare il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la contestazione equivalente. Questa possibilità di evitare l'applicazione delle sanzioni non è estesa all'ipotesi di emissione di assegni senza autorizzazione. 65 IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO Il procedimento di irrorazione delle sanzioni amministrati in tema di assegni bancari o postali e stato disegnato con particolarità di rilievo, che lo differenziano nettamente da quello tipo, facente capo al capo I della legge 688/81. A tal fine, è stato inserito l'articolo 8 bis alla legge 386/1990, che, proprio in virtù della possibilità del pagamento tardivo, disciplinato dall'art. 8, detta procedure diverse a seconda che l'ipotesi di violazione sia riconducibile all'art. 1 (emissione non autorizzata) o all'art. 2 (emissione senza provvista). Nella prima ipotesi, il Pubblico Ufficiale che ha elevato il protesto o che ha effettuato la contestazione, ovvero il trattario, informano direttamente il prefetto del luogo di pagamento dell'assegno con il rapporto della violazione ai sensi dell'art. 17 della legge 689/81. Quando si tratta di emissione di assegno senza provvista, il rapporto va presentato solo dopo aver accertato il decorso inutile del termine di sessanta giorni, entro il quale l'interessato potrà, effettuando il pagamento e gli altri oneri, evitare le sanzioni. Il Prefetto, ricevuto il rapporto (o la segnalazione) procede alla contestazione ai sensi dell'art. 14 della legge 689/81 entro il termine di 90 giorni o di 360 se l'interessato risiede all'estero, una volta ricevuta la notificazione, avrà 30 giorni per presentare memorie o scritti difensivi, ai sensi dell'articolo 18 della citata legge 689/81. Non è previsto che l'interessato possa chiedere di essere sentito come indicato nel procedimento ordinario di applicazione delle sanzioni amministrative. Decorso tale termine ed eventualmente ricevute le memorie difensive, il Prefetto, previa valutazione dei fatti contestati e delle giustificazioni presentate, determina la sanzione amministrativa tra il minimo ed il massimo edittale. Qualora ritenga sufficiente le memorie difensive ad escludere la responsabilità dell'interessato, dispone l'archiviazione. Contro l'ordinanza del Prefetto è possibile l'opposizione davanti all'Autorità Giudiziaria individuata nel Giudice di Pace (art. 22 bis D. Lgs. 507/1999), escluse le ipotesi di competenza del tribunale per entità della sanzione applicata quando è superiore ai trenta milioni. 67 Gli altri interventi di depenalizzazione Oltre agli interventi di depenalizzazione mirata, interessanti settori dell'igiene degli alimenti, della circolazione stradale, della navigazione e degli assegni bancari e postali, è stata poi spalmata sull’intero ordinamento una ventata di eliminazione del carattere penalistico, mediante l’individuazione analitica delle singole fattispecie. Questo intervento è caratterizzato dalla vastità della portata e dalla intrinseca eterogeneità. In ottemperanza dell'articolo 7 della legge di delega, sono trasformati in illecito amministrativo 21 ipotesi di reato contenute nel Codice Penale, ed altre 23 contenute in leggi speciali. Non esistono perciò tratti di uniformità dell'intervento, che è limitato alla sola modifica del regime sanzionatorio, senza minimamente entrare nel merito del precetto normativo. Unica nota di rilievo è il continuo ricorso alla formula “salvo che il fatto costituisca reato”. Questa formulazione è riservata alle ipotesi per le quali già la versione penale conteneva il riferimento a “salvo che il fatto costituisca più grave reato” ed estesa poi a quelli in cui era possibile vedere ipotesi di concorso apparente con illeciti amministrativi, al fine di escludere l'applicazione del principio di specialità, di cui all'art. 9 della legge 689/81. Le Autorità competenti L'art. 16, lettera e) della legge delega aveva indicato nella “natura della violazione e nelle attribuzioni delle amministrazioni interessate” i criteri per determinare la competenza ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate. Questa indicazione è stata pienamente osservata inserendo l'articolo 19 bis nelle disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice Penale (R.D. 28 maggio 1931, nr. 601), per la determinazione della competenza a ricevere il rapporto per tutte le fattispecie depenalizzate, contenute nello stesso C.P. e dedicando l'art. 93 all'elencazione delle competenze, per tutte le altre norme depenalizzate. Il criterio direttivo è stato seguito affidando ai singoli Ministeri, e poi agli Uffici territoriali loro dipendenti, le competenze delle singole fattispecie, a seconda della natura della violazione. Oltre ai Ministeri competenti per materia, analoga ripartizione è seguita per le attribuzioni alle Regioni 163 ed al Sindaco. Questa scelta di elencare analiticamente le attribuzioni di competenza, va salutata con piacere perché sicuramente idonea ad evi- 68 tare conflitti positivi o negativi di competenza; ed è proprio questa la ragione che ha spinto il legislatore ad inserire negli elenchi anche illeciti depenalizzati da tempo (esempio: gli articoli 509, 672, 693, 666 del C. P.) e che avevano portato ad incertezze proprio nel settore della competenza ad applicare le sanzioni. 69 PARTE II LE MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE A seguito della soppressione dei servizi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle Entrate, attuata dal D.Lgs. 09.07.1997 n. 237 il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza dello Stato deve seguire procedure specifiche, indicate chiaramente dalla circolare n. 327/E riportata in appendice. In particolare, è necessario garantire che qualunque contestazione o notificazione di violazioni amministrative punite con pena pecuniaria per le quali è ammesso il pagamento in misura ridotta ai .sensi dell'art. 16 legge 24.11.1981, nr. 689, sia accompagnata da modello F 23. Tale modello, riportato in appendice, costituisce l'unico documento che consente al trasgressore di esercitare il diritto di estinguere l'obbligo nascente dalla verbalizzazione a suo carico. Per tale ragione l'omessa compilazione del modello, ovvero l'omessa consegna all'interessato o gli errori in esso riportati, costituiscono motivo di nullità della procedura sanzionatoria. Modalità di compilazione Il modello allegato va compilato seguendo questa articolazione: a) I campi 1 e 2 sono riservati all'utente che deve indicarvi, rispettivamente, il concessionario per la riscossione tributi, Ufficio Postale o la Banca presso cui effettua il pagamento. b) Il campo 4 è riservato alla trascrizione delle generalità del trasgressore comprese il Codice Fiscale dello stesso. c) Nel campo 6 vanno riportati i codici dell'ufficio o comando di polizia da cui dipendono gli agenti accertatori. 73 d) Per gli Uffici di Polizia sono previsti i seguenti codici: - Polizia Stradale 3xx Polizia delle telecomunicazioni Yxx - Polizia di Frontiera 9C5 - Polizia ferroviaria 9C6. (Tali codici sono ripresi dall'elenco delle Agenzie delle Entrate riportati di seguito). I caratteri "xx" vanno sostituiti dalla sigla della provincia di appartenenza dell'ufficio. Nel campo 7 (codice territoriale) va indicato il comune nel quale è indicato l'Ufficio di Polizia degli accertatori - come da elenco riportato in appendice Nel campo 9 (causale) va riportata la causale dell'atto, nel caso specifico delle sanzioni amministrative va indicato sempre P.A. (Pubblica Amministrazione). Nel campo 10 vanno indicati gli estremi dell'atto da cui nasce lsa ragione del pagamento. Nel caso delle verbalizzazioni vanno indicati l'anno ed il numero del verbale. Nel campo 11 (codice tributo) va riportato il codice assegnato come da elenco riportato in appendice. Normalmente le sanzioni amministrative hanno il codice 741 T. Nel campo 13 (importo) va indicato l'importo da versare. I restanti campi sono di competenza dell'Amministrazione Finanziaria. Modalità di pagamento La verbalizzazione delle sanzioni amministrative con allegato modello F 23 correttamente compilato, consente di effettuare il pagamento in misura ridotta della sanzione presso qualsiasi sportello bancario, presso qualsiasi sportello dell'Ente Poste Italiano e presso i concessionari per la riscossione dei tributi. Una volta intervenuto il pagamento, l'ufficio o comando di Polizia da cui dipendono gli accertatori verrà informato a cura del concessionario che ha ottenuto il pagamento e non dovrà, perciò, provvedere al rapporto dell'autorità competente previsto dall'art. 17 della legge 689/81. Adempimento questo previsto, invece, come obbligatorio nel corso di omesso ricorso al pagamento in misura ridotta. 74 TABELLA DEI CODICI DEGLI ENTI DIVERSI DAGLI UFFICI FINANZIARI Aggiornata al 1 ottobre 2004 Codice Ente Note Agenzia Regionale Protezione Ambientale Cxx (2) Amministrazione provinciale Wxx (2) Autorità garante della concorrenza e del mercato IAE Autorità per l’Energia e il Gas QAE DESCRIZIONE Azienda Sanitaria Locale Jxx Banca d’Italia - Amministrazione Centrale PAE Camera di Commercio Axx (2) Capitaneria di Porto 9A7 (4) Carabinieri 9A2 (4) Carabinieri : comando tutela norme comunitarie ed agroalimentari 5xx (2) Carabinieri : Nucleo anti-sofisticazioni 6xx (2) Carabinieri : Nucleo ispettorato del lavoro 4xx (2) Carabinieri : Nucleo operativo ecologico 7xx (2) Carabinieri : Nucleo tutela patrimonio artistico 8xx (2) Comando provinciale Vigili del Fuoco Zxx (2) Commissariato usi civici Txx (2) Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana 9R9 Consiglio di Stato 9S9 CONSOB BAE Corpo Forestale - Coordinamento prov.le Dxx (2) Corte d’Appello Hxx (2) Collegio della Corte dei Conti SAE Corte militare d’appello Exx Corte Suprema di Cassazione 4AE Direz. Generale Tesoro servizio V CAE (1) Direzione provinciale del Lavoro Vxx (2) Ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa FAE (3) Giudice di pace 9C3 (4) Guardia di Finanza 9C7 (4) I.N.A.I.L. Fxx (2) (3) I.N.P.S Gxx (2) (3) Istituto Centrale di Statistica IST 75 (2) (3) (2) TABELLA DEI CODICI DEGLI ENTI DIVERSI DAGLI UFFICI FINANZIARI Aggiornata al 1 ottobre 2004 DESCRIZIONE Codice Ente Note Istituto Nazionale di Previdenza Giornalisti italiani MAE Istituto Penitenziario xxW ISVAP 9AE Magistrato alle acque di Venezia EAE Ministero delle attività produttive LAE Ministero Industria - Distretto minerario Ixx (2) Ministero pol. agr. - Ispettorato Centr. repressione frodi - Uff. periferico Qxx (2) Ministero politiche agricole - Ispettorato Centrale repressione frodi AAE Motorizzazione civile - Direzione Centrale GAE Motorizzazione civile - Ufficio Provinciale Xxx (2) Polizia di frontiera 9C5 (4) Polizia ferroviaria 9C6 (4) Polizia Municipale 9A0 (4) Polizia postale Yxx (2) Polizia stradale 3xx (2) Prefettura Bxx (2) Pretura 9A9 (3) (4) Questura 2xx (2) Regione Sicilia - Rip.Faunistico Venatoria 9xx (2) Regione Sicilia - Ufficio Tecnico trazzere HAE Servizio ispettivo annonario 9C4 (4) Tribunale 9B0 (3) (4) Tribunale amministrativo regionale 9T9 (5) Tribunale di sorveglianza Nxx (2) Tribunale militare 1xx (2) Tribunale militare di sorveglianza DAE Tribunale minorile Pxx Tribunale superiore acque 8AE Ufficio di Sorveglianza Sxx (2) Ufficio provinciale industria, commercio e artigianato Uxx (2) Ufficio provinciale metrico Mxx (2) Ufficio Sistemi Trasporto Impianto fisso Lxx (2) 76 (2) (3) (2) TABELLA DEI CODICI DEGLI ENTI DIVERSI DAGLI UFFICI FINANZIARI Aggiornata al 1 ottobre 2004 Codice Ente Note Ufficio Sistemi Trasporto Impianto fisso Lxx (2) COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ALESSANDRIA U01 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ASTI U04 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CUNEO U06 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NOVARA U09 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VERBANIA U10 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO U13 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BIELLA U14 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VERCELLI U15 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE D’ AOSTA U16 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BERGAMO U17 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BRESCIA U18 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI COMO U19 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LECCO U20 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CREMONA U22 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LODI U23 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO U24 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MANTOVA U26 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PAVIA U27 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SONDRIO U30 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VARESE U32 COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I° GRADO DI BOLZANO U33 COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I° GRADO DI TRENTO U35 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BELLUNO U36 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PADOVA U37 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROVIGO U38 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TREVISO U39 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VENEZIA U40 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VICENZA U42 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VERONA U43 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GORIZIA U44 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PORDENONE U45 DESCRIZIONE 77 TABELLA DEI CODICI DEGLI ENTI DIVERSI DAGLI UFFICI FINANZIARI Aggiornata al 1 ottobre 2004 DESCRIZIONE Codice Ente COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TRIESTE U46 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI UDINE U48 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA U50 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI IMPERIA U51 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LA SPEZIA U53 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SAVONA U54 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BOLOGNA U55 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FERRARA U56 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FORLI’ U57 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RIMINI U58 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MODENA U59 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PIACENZA U60 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PARMA U61 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RAVENNA U62 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA U63 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AREZZO U64 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FIRENZE U65 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PRATO U66 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GROSSETO U67 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LIVORNO U68 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LUCCA U69 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MASSA CARRARA U70 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PISA U71 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PISTOIA U72 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SIENA U74 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PERUGIA U75 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TERNI U78 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ANCONA U79 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO U80 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MACERATA U83 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PESARO U84 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FROSINONE U87 78 Note TABELLA DEI CODICI DEGLI ENTI DIVERSI DAGLI UFFICI FINANZIARI Aggiornata al 1 ottobre 2004 DESCRIZIONE Codice Ente COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LATINA U88 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RIETI U89 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA U91 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VITERBO U93 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI L AQUILA U95 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CHIETI U97 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PESCARA V00 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TERAMO V01 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CAMPOBASSO V02 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ISERNIA V04 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AVELLINO V06 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BENEVENTO V08 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI V10 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SALERNO V12 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BARI V14 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BRINDISI V16 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FOGGIA V17 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LECCE V19 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TARANTO V20 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI COSENZA V22 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANZARO V25 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CROTONE V26 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA V28 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA V31 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MATERA V32 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI POTENZA V35 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO V36 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA V38 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA V40 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ENNA V41 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MESSINA V43 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO V46 79 Note TABELLA DEI CODICI DEGLI ENTI DIVERSI DAGLI UFFICI FINANZIARI Aggiornata al 1 ottobre 2004 DESCRIZIONE Codice Ente COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RAGUSA V49 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA V50 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TRAPANI V52 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CAGLIARI V53 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NUORO V55 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ORISTANO V56 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SASSARI V57 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CASERTA Z55 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE V63 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA V65 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA V70 COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II° GRADO DI BOLZANO V75 COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II° GRADO DI TRENTO V76 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO V81 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA V86 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA V88 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’ EMILIA ROMAGNA V92 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA Z01 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’ UMBRIA Z09 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLE MARCHE Z11 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO Z18 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’ ABRUZZO Z20 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL MOLISE Z24 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA Z29 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA Z31 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA Z37 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA BASILICATA Z40 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA Z46 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SARDEGNA Z50 COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE Z54 Note (1) codice da utilizzare solo per contesti in materia di norme anti-riciclaggio (2) i caratteri xx devono essere sostituiti dalla sigla automobilistica della provincia di appartenenza dell’Ente (3) indicare nello spazio subcodice del campo 6.ufficio o ente l’identificativo dell’Ente (per es. la lettera D per la ASL RM/D) (4) indicare nel campo 7.cod.territoriale il codice del comune di ubicazione dell’Ente (5) indicare nello spazio subcodice del campo 6.ufficio o ente il codice della Regione/Provincia autonoma 80 Tabella delle causali (aggiornamento del 22/04/2004) UFFICIO o ENTE COMPETENTE DESCRIZIONE DEI PAGAMENTI entrate IVA relativa ad acquisti intracomunitari (art.49 L. 513/92) IN IVA relativa ad acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi (art.38 L. 513/92) VT entrate Registrazione di atti giudiziari RG entrate Registrazione di atti pubblici o privati RP entrate Sanzioni pecuniarie in materia di imposte dirette ed indirette SZ entrate Tributi auto liquidati collegati alla successione SA entrate Definizione agevolata Legge 27 Dicembre 2002, n. 289, art. 11 DA Art 11, Legge 27/12/2002 n. 289, e art 2, c. 46, Legge 24/12/2003 n. 350 DB territorio Certificazione ipotecaria CR territorio Depositi per rilascio certificati DR territorio Entrate demaniali ED territorio Entrate patrimoniali EP territorio Formalità ipotecaria TR territorio Ispezione ipotecaria IR territorio Somme accertate Conservatorie MR altri enti Processi verbali di constatazione di accertamento o ordinanze di pagamento emessi da altri enti PA entrate entrate 81 CODICE CAUSALE TABELLA DEI CODICI TRIBUTO DEGLI UFFICI DELLE ENTRATE Aggiornata al 6 dicembre 2004 DESCRIZIONE Codice Tributo Addizionale 5% imposta circolazione auto 714T Addizionale all’imposta di bollo - acconto 462T Addizionale del 50% dell’imposta di bollo sugli estratti conto 461T Affrancaz. e alienaz. di prestazioni attive perpetue - Sicilia - entrata propria 879T Alienazione di aree espropriate a norma di legge - sicilia - entrata propria 875T Altre tasse e imposte sugli affari - condono fiscale 126T Ammende per violazione alle norme sulla protezione della selvaggina 759T Anticipi e saldi per spese da sostenersi dal ministero della Difesa 890T Aumento del 10 per cento delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare - art.1, c.189, legge 30/12/2004, n. 311 697T Canoni abbonamento autotelevisione 705T Canoni abbonamento radioaudizioni circolari 704T Canoni abbonamento radio audizioni circolari e televisione 707T Condono L.413/91 interessi I.V.A. 280T Condono L.413/91 soprattassa I.V.A. 270T Condono legge 413/91 - altre tasse e II.II. sugli affari 146T Condono legge 413/91 - diritti catastali 145T Condono legge 413/91 - I.V.A. 260T Condono legge 413/91 - imposta di registro 142T Condono legge 413/91 - imposta ipotecaria 143T Condono legge 413/91 - imposta successioni e donazioni 144T Condono legge 413/91 - radioaudizioni circolari e televisione 147T Contravvenzioni per la tutela delle strade e per la circolazione 743T Contributi di miglioria per esecuzione di opere pubbliche 749T Contributo sui premi di assicurazione per R.C.A. art.11 L.990/1969 912T Contributo unificato - D.P.R. N.115/2002 - a seguito di invito al pagamento da parte dell’ufficio giudiziario 750T Contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti giurisdizionali 941T Diritti catastali - condono fiscale 125T Diritti di cancelleria e segreteria giudiziaria 943T Diritti di verificazione dei pesi e delle misure 735T Diritti d’urgenza sui certificati del casellario giudiziale 751T 82 TABELLA DEI CODICI TRIBUTO DEGLI UFFICI DELLE ENTRATE Aggiornata al 6 dicembre 2004 DESCRIZIONE Codice Tributo Diritti erariali sui perm. di ricerca di sost. minerarie - Sicilia - entrata propria 865T Diritti erariali sui permessi di ricerca idrocarburi - Sicilia - entrata propria 862T Diritti erariali sulle conc. di coltivaz. di idrocarburi - Sicilia - entrata propria 863T Diritti erariali sulle concess. di coltivaz. di miniere - Sicilia - entrata propria 866T Diritti per assegnatari di alloggi di coop. edilizie 894T Diritto del 5% su spettacoli pubblici e opere musicali 725T Diritto di verifica di cronotachigrafi CEE 740T Entr. Eventuali concernenti il ministero della sanità 896T Entrate diverse del ministero trasporti e navigazione 906T Entrate eventuali concernenti il ministero dei lavori pubblici 795T Entrate eventuali concernenti il ministero del lavoro e della prev. sociale 790T Entrate eventuali concernenti il ministero del tesoro 897T Entrate eventuali concernenti il ministero dell’ interno 942T Entrate eventuali concernenti il ministero della difesa 946T Entrate eventuali concernenti il ministero delle finanze - spese di notifica 667T Entrate eventuali concernenti il ministero grazia e giustizia 940T Entrate eventuali concernenti il ministero per i beni culturali e ambientali 950T Entrate eventuali concernenti il ministero risorse agricole, alimentari e forestali 948T Entrate eventuali e diverse concernenti tasse e II.II. 777T Entrate eventuali e diverse del demanio - sicilia - entrata Propria 876T Entrate eventuali per lotto,lotterie ed altri giochi 799T Entrate relative alla gestione del fondo addestramento professionale 792T Entrate ricerche miner. su conces. di coltiv. min. e cave - Sicilia - entrata propria 864T Fitti di immobili patrimoniali - sicilia - entrata propria 859T I.V.A. - Condono fiscale 121T I.V.A. - Scambi interni 100T I.V.A. Da regolarizzazioni 210T Imposta catastale 737T Imposta di bollo - acconto 455T Imposta di bollo - tassa sui contratti di borsa (nota: l’imposta di bollo deve essere riversata al 50% sul capitolo 1205 art.1 e al 50% sul capitolo 1205 art.4) 456T Imposta di bollo su libri e registri - all. A, parte I, art.16,DPR 642/72 458T 83 TABELLA DEI CODICI TRIBUTO DEGLI UFFICI DELLE ENTRATE Aggiornata al 6 dicembre 2004 DESCRIZIONE Codice Tributo Imposta di registro - agevolazioni prima casa 111T Imposta di registro - condono fiscale 122T Imposta di registro per affitto fondi rustici 108T Imposta di registro per atti, contratti verbali e denunce 109T Imposta di registro per cessioni (contratti di locazione e affitti) 110T Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive 112T Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo 107T Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità 115T Imposta di registro per proroghe (contratti di locazione e affitti) 114T Imposta di registro per risoluzioni (contratti di locazione e affitti) 113T Imposta dovuta ai sensi dell’art. 10 del D.L.11/07/92 n.333 715T Imposta erariale riscossa dall’A.C.I. per atti P.R.A. 733T Imposta importatori S. Marino 170T Imposta INVIM 720T Imposta INVIM straordinaria 730T Imposta ipotecaria 649T Imposta ipotecaria - condono fiscale 123T Imposta registro trasferimento fabbricati e relativi contratti preliminari 104T (Sostituisce il 103T) Imposta registro trasferimento terreni e relativi contratti preliminari 105T Imposta sostitutiva delle imposte di registro 460T Imposta sostitutiva delle imposte indirette per la Regolarizzazione società di fatto 716T Imposta sostitutiva INVIM - L.140/1997 - art.20 L. 388/2000 722T Imposta sugli spettacoli e sul gioco nelle case da gioco 709T Imposta sulle assicurazioni - acconto 526T Imposta sulle assicurazioni - aumento aliquota erario 528T Imposta sulle assicurazioni - erario 527T Imposta sulle donazioni - valore globale netto 006T Imposta sulle donazioni: Quote di donazione 005T Imposta sulle successioni - quote di eredità 001T Imposta sulle successioni - valore globale netto 004T 84 TABELLA DEI CODICI TRIBUTO DEGLI UFFICI DELLE ENTRATE Aggiornata al 6 dicembre 2004 DESCRIZIONE Codice Tributo Imposta sulle successioni e donazioni - condono fiscale 124T Incrementi di pertinenza erariale di tasse e imposte indir. sugli affari 779T Interessi annualità ammortamento per anticipaz. del tesoro 913T Interessi annualità di ammortamento parziale spese riparazione edifici 914T Interessi di mora su sanzioni irrogate dall’autorità garante della concorrenza e del mercato 754T Interessi dovuti sui crediti delle amministrazioni dello stato 887T Interessi in materia di I.V.A. 140T Interessi - sanatoria legge 154/89, legge 154/91e legge 85/95 850T Interessi su tasse e II.II. sugli affari 731T Introiti eventuali per il finanziamento dell’assistenza sanitaria 911T INVIM decennale - legge 23/10/92 n. 421 721T Maggiorazione del 10% su sanzioni irrogate dall’autorità garante della concorrenza e del mercato - Art. 27, comma 6, L.689/1981 753T Multe a tutela delle cose di interesse artistico o storico 747T Multe e ammende per tributi diversi dall’ I.V.A. 131T Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed Amministrative - oblazioni 741T Oblazioni e pene pecuniarie per contravvenzioni forestali 745T Pena pecuniaria per atti emessi da arma C.C. 434T Pena pecuniaria per atti emessi da corpo forestale dello stato 435T Pena pecuniaria per atti emessi da P.S. 433T Pena pecuniaria senza devoluzione a fondi 430T Pene pecuniarie inflitte per infrazioni valutarie 891T Pene pecuniarie per infrazioni alle norme dettate in materia di antiriciclaggio 878T Proventi degli archivi di stato 769T Proventi dei canali dell’ antico demanio - sicilia - entrata propria 873T Proventi delle concess. di acque pubb. per piscicoltura - sicilia - entrata propria 869T Proventi delle concessioni di spiagge e pertinenze lacuali - sicilia - entrata propria 871T Proventi delle contravv. alla disciplina del collocamento 899T Proventi delle infrazioni alla disciplina della lavoraz. dei cereali 883T Proventi delle infrazioni alla disciplina delle sostanze alimentari 882T Proventi delle min. e delle sorg. di acque miner. termali - sicilia - entrata propria 867T 85 TABELLA DEI CODICI TRIBUTO DEGLI UFFICI DELLE ENTRATE Aggiornata al 6 dicembre 2004 DESCRIZIONE Codice Tributo Proventi delle san. pec. per infrazioni al codice stradale - min. Lavori pubblici 796T Proventi delle violazioni alle norme sulla propaganda prodotti da fumo 936T Proventi dell’utilizz. di acque pubbliche e pertin. Idraul. - sicilia - entrata propria 874T Proventi derivanti da beni confiscati - art. 12 legge 11/08/2003 n. 228 (fondo misure anti-tratta) 802T Proventi derivanti da opere pubbliche di bonifica - sicilia - entrata propria 872T Proventi derivanti dai beni confiscati ai sensi dell’art. 12 Sexies della L.356/92 833T Proventi di derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche - sicilia - entrata propria 868T Proventi e recupero spese per sanzioni pecuniarie amminist. 898T Proventi per il fondo assistenza personale arma dei Carabinieri 945T Proventi per infrazioni al codice della navigazione 917T Quota dei proventi ricavati dalla vendita di beni confiscati - G.D.F. 786T Quota dei proventi ricavati dalla vendita di beni confiscati - min. Finanze 785T Quota del 25% dell’imposta unica sui giochi di abilità 703T Quota del 70% sanzioni art. 10 L. 447/95 353T Quota proventi contravvenzionali per personale P.S. 924T Quote dei proventi contravv. Per infrazioni alle norme sui boschi 918T Quote del 10% di somme e valori confiscati 919T Quote di capit. Negli ammortamenti delle spese riparazione edifici danneggiati 915T Quote di capitale negli ammort. di anticipazioni del tesoro 921T Recup. crediti derivanti da condanne della corte dei conti - sicilia - entrata propria 928T Recup. Crediti verso funzionari e contabili dello stato 900T Recup. e rimborsi vari da enti del sett. pubblico allargato - sicilia - entrata propria 931T Recuperi di spese per l’esecuzione di opere pubbl. straord. 905T Recuperi e rimborsi vari da altri soggetti - sicilia - entrata propria 920T Recupero di spese di giustizia 773T Recupero fitti dei locali privati adibiti a servizi governativi 889T Recupero tasse CC. GG. per porto d’armi 742T Recupero tasse CC. GG. per porto d’armi - addizionale 746T Redditi di beni considerati immobili e di beni mobili- sicilia - entrata propria 861T Residui attivi per tasse e imp. Indirette sugli affari 781T Ricavo vendita beni confiscati a seguito oper. antidroga - ministero della sanità 805T 86 TABELLA DEI CODICI TRIBUTO DEGLI UFFICI DELLE ENTRATE Aggiornata al 6 dicembre 2004 DESCRIZIONE Codice Tributo Riduz. quote di riparto emolum. personale del ministero delle finanze 916T Rimb. di spese inscritte nello stato di prev. grazia e giustizia 909T Rimb. parziale spese riparaz. edifici dannegg. eventi bellici 908T Rimborsi di spese nello stato di previsione del ministero dell’industria 888T Ritenuta sugli stipendi, sulle paghe e sulle retribuzioni 901T Sanatoria legge 154/89, legge 154/91e legge 85/95 800T Sanzione pecuniaria abbonamenti alle radioaudizioni 680T Sanzione pecuniaria altre imposte dirette - definizione agevolata 655T Sanzione pecuniaria contributo straordinario per l’europa - definizione agevolata 656T Sanzione pecuniaria ilor - definizione agevolata 651T Sanzione pecuniaria imposta di bollo 675T Sanzione pecuniaria imposta di registro 671T Sanzione pecuniaria imposta sostitutiva - definizione agevolata 653T Sanzione pecuniaria imposta sugli spettacoli 677T Sanzione pec. imp. sul patrimonio netto delle imprese - definizione agevolata 654T Sanzione pecuniaria imposta sulle assicurazioni private e contratti vitalizi 676T Sanzione pecuniaria imposte e tasse ipotecarie e catastali 674T Sanzione pecuniaria imposte sostitutive delle imposte indirette 687T Sanzione pecuniaria imposte sulle successioni e donazioni 672T Sanzione pecuniaria in materia di abbonamento alla televisione 681T Sanzione pecuniaria INVIM 673T Sanzione pecuniaria IRPEF - definizione agevolata 650T Sanzione pecuniaria IRPEG - definizione agevolata 652T Sanzione pecuniaria per atti emessi da guardia di finanza 422T Sanzione pecuniaria per violazioni tributarie 695T Sanzione pecuniaria regolarizzazioni iva o atti emessi da Ufficio IVA 421T Sanzione pecuniaria sostituti di imposta - definizione agevolata 658T Sanzione pecuniaria tasse sul possesso di autoveicoli 679T Sanzione pecuniaria tasse sulle concessioni governative 678T Sanzioni amministrative irrogate dal collegio di controllo della Corte dei Conti 744T Sanzioni amministrative irrogate dal collegio di Controllo della Corte dei Conti - Sicilia - entrata propria 756T 87 TABELLA DEI CODICI TRIBUTO DEGLI UFFICI DELLE ENTRATE Aggiornata al 6 dicembre 2004 DESCRIZIONE Codice Tributo Sanzioni amministrative irrogate dall’autorità garante della concorrenza e del mercato - art.148, L.388/2000 752T Sanzioni in materia di I.V.A. Ridotte ex art. 15 - D.L.vo 218 del 19/6/97 631T Sanzioni pecuniarie per altri tributi indiretti 682T Sanzioni per le violazioni di cui al dpr 26 ottobre n.430 696T Somme da versare dagli ufficiali giudiziari e loro aiutanti 764T Somme derivanti dalla concessione di alloggi al personale militare 944T Somme dovute dai datori di lavoro a titolo di sanzione amministrativa 791T Somme dovute per revoche di agevolazioni 794T Somme e valori confiscati per reati legge 40/98 354T Somme versate dagli enti pubbl. Art.20 legge n.730 27.12.83 892T Somme versate per fini istituzionali - antichità e belle arti 803T Soprattassa annuale su autovetture con motore diesel 732T Soprattassa atti emessi da P.S. 423T Soprattassa omessa dichiarazione o insufficiente Pagamento Tributo straordinario beni di lusso 152T Soprattassa per atti emessi da arma C.C. 424T Soprattassa per atti emessi da corpo forestale dello stato 425T Soprattassa -sanatoria legge 154/89, legge 154/91e legge 85/95 820T Soprattassa sulle licenze di caccia e uccellagione 755T Soprattassa sulle licenze di pesca 757T Spese, onorari e diritti liquidati dalle commissioni tributarie 748T Tassa 10% su percentuale spettante a ufficiali giudiziari 763T Tassa ammissione concorso per nomina ad amministratore giudiziario 739T Tassa di lotteria su tombole, lotterie,concorsi a premio 798T Tassa ipotecaria 778T Tassa speciale per i veicoli azionati con gas metano 712T Tasse automobilistiche 713T Tasse di pubblico insegnamento 727T Tasse e diritti marittimi - somme spettanti alla sicilia 801T Tasse e diritti marittimi - somme spettanti all’erario 797T 88 TABELLA DEI CODICI TRIBUTO DEGLI UFFICI DELLE ENTRATE Aggiornata al 6 dicembre 2004 DESCRIZIONE Codice Tributo Tasse relative all’istruzione superiore (tasse di laurea e diploma tasse abilitazione profess.) 729T Tasse sulle CC.GG. escluse quelle per porto d’armi 711T Tasse sulle concessioni regionali in materia di esercizio venatorio Sicilia - entrata propria 241T Tributi speciali e compensi 964T Tributi speciali e diritti 762T Tributi speciali e diritti 893T Tributi speciali per i servizi resi dal ministero delle finanze 886T Tributo straordinario beni di lusso 151T Tributo straordinario sui beni di lusso 153T Valori confiscati a seguito di operazioni antidroga - ministero dell’interno 804T Vendita di beni immobili - sicilia - entrata propria 870T Vendita di beni oggetto di confisca a seguito di intimazione a versare da parte dell’ufficio giudiziario 923T Vendita di oggetti fuori uso 895T Vendita di oggetti fuori uso - sicilia - entrata propria 860T Vendita oggetti sequestrati ai contravventori della caccia 771T Versamento fondo speciale infortuni di cui art.197 del t.u. 907T Versamenti per controvalore dei titoli stato 793T 89 TABELLA CODICI UFFICI FINANZIARI Prov. Cod. RJ0 J61 KI5 RJ1 RJ2 RJ3 Tipo U D T U U U Prov. Cod. Tipo R00 KK8 J83 800 R02 R03 R00 R04 R05 U T D U U U U U U Prov. Cod. Tipo J01 KA1 R9A R9D R9E R9F D T U U U U AGRIGENTO Denominazione Ambito Data di attivazione 22/12/1999 AGRIGENTO AGRIGENTO AGRIGENTO CANICATTI’ LICATA SCIACCA 291 Data di soppress. 01/10/2004 29/11/01 3/10/01 27/04/01 ALESSANDRIA Denominazione Ambito Data di attivazione 09/07/1999 ACQUI TERME ALESSANDRIA ALESSANDRIA ALESSANDRIA CASALE MONFERRATO NOVI LIGURE OVADA TORTONA VALENZA 1 Data di soppress. 01/07/1997 06/07/2000 14/12/2000 09/07/1999 31/07/2001 29/12/1999 ANCONA Denominazione Ambito Data di attivazione ANCONA ANCONA ANCONA FABRIANO JESI SENIGALLIA 3 Data di soppress. 01/10/2004 20/12/2000 05/12/2000 14/12/2000 12/12/2000 Legenda Agenzia delle entrate Agenzia del demanio Agenzia del territorio territorio Tipo ufficio U D T Descrizione Ufficio unico delle entrate Ufficio del demanio Ufficio provinciale del Gli uffici del presente elenco sono ordinati alfabeticamente per provincia e per comune all’interno di ogni provincia 90 Prov. Cod. Tipo D T U U AOSTA Denominazione J05 KM6 R43 R44 Prov. Cod. Tipo AOSTA AOSTA AOSTA CHATILLON AREZZO Denominazione J34 KJ6 R5A R5A R5C R5A R5D D T U U U U U AREZZO AREZZO AREZZO CORTONA MONTEVARCHI POPPI SANSEPOLCRO Prov. Cod. Tipo ASCOLI PICENO Denominazione KA2 J02 R9G R9H R9J T D U U U Prov. Cod. Tipo KL3 R06 R07 R07 T U U U Prov. Cod. Tipo RE0 KH8 J56 RE1 RE2 U T D U U Prov. Cod. Tipo KB2 J10 884 885 RF2 T D U U U Ambito Data di attivazione 5 Data di soppress. 01/10/2004 01/03/2001 11/07/2000 Ambito Data di attivazione 7 Data di soppress. 01/10/2004 10/07/2001 10/07/2001 12/07/2000 10/07/2001 20/12/2000 Ambito Data di attivazione ASCOLI PICENO ASCOLI PICENO ASCOLI PICENO FERMO SAN BENEDETTO DEL TRONTO ASTI Denominazione 30/11/01 11/11/1999 30/11/1999 Ambito Data di attivazione ASTI ASTI CANELLI NIZZA MONFERRATO 8 Data di soppress. 10 Data di soppress. 28/02/2001 28/12/1999 28/12/1999 AVELLINO Denominazione ARIANO IRPINO AVELLINO AVELLINO AVELLINO SANT’ANGELO DEI LOMBARDI BARI Denominazione Ambito Data di attivazione 31/05/2000 27/07/1999 29/07/1999 Ambito Data di attivazione BARI BARI BARI 1 BARI 2 BARLETTA 01/10/1998 01/10/1998 19/12/2000 91 12 Data di soppress. 14 Data di soppress. Prov. Cod. Tipo RF3 RF4 U U Prov. Cod. Tipo KNA J93 835 R65 R64 R65 T D U U U U Prov. Cod. Tipo J57 KP8 RE3 RE3 RE3 D T U U U Prov. Cod. Tipo KGA J47 R0A R0C R0D R0D R0E R0F R0G R0H T D U U U U U U U U Prov. Cod. Tipo KM7 813 818 T U U Prov. Cod. Tipo KB9 J15 795 T D U BARI Denominazione Ambito Data di attivazione 30/05/2000 15/11/01 GIOIA DEL COLLE TRANI BELLUNO Denominazione Ambito Data di attivazione BELLUNO BELLUNO BELLUNO CORTINA D’AMPEZZO FELTRE PIEVE DI CADORE 14 Data di soppress. 16 Data di soppress. 27/10/1998 20/10/1999 28/01/2000 20/10/1999 BENEVENTO Denominazione Ambito Data di attivazione BENEVENTO BENEVENTO BENEVENTO CERRETO SANNITA SAN BARTOLOMEO IN GALDO BERGAMO Denominazione 01/10/2004 30/11/2000 30/11/2000 30/11/2000 Ambito Data di attivazione BERGAMO BERGAMO BERGAMO 1 BERGAMO 2 CLUSONE LOVERE PONTE SAN PIETRO ROMANO DI LOMBARDIA TREVIGLIO ZOGNO 17 Data di soppress. 19 Data di soppress. 21/09/2004 21/09/2004 28/09/2001 28/09/2001 19/11/2002 27/03/2002 02/10/2002 22/03/2000 BIELLA Denominazione Ambito Data di attivazione BIELLA BIELLA COSSATO 132 Data di soppress. 05/08/1998 04/08/1998 BOLOGNA Denominazione Ambito Data di attivazione 01/10/2004 BOLOGNA BOLOGNA BOLOGNA 1 01/07/1997 92 20 Data di soppress. Prov. Cod. 796 797 798 799 Tipo U U U U BOLOGNA Denominazione BOLOGNA 2 BOLOGNA 3 BOLOGNA 4 IMOLA Prov. Cod. Tipo BOLZANO Denominazione KP1 R3C J23 R3D R3E R3F T U D U U U BOLZANO BOLZANO BOLZANO BRESSANONE BRUNICO MERANO Prov. Cod. Tipo BRESCIA Denominazione R0J KG1 J48 R0K R0L R0N R0J R0P R0Q R0R R0L R0S R0T U T D U U U U U U U U U U Prov. Cod. Tipo KB4 J11 887 RF6 T D U U Prov. Cod. Tipo KC8 J24 804 805 RL2 RL3 T D U U U U Ambito Data di attivazione 01/07/1997 01/07/1997 01/07/1997 01/07/1997 20 Data di soppress. Ambito Data di attivazione 01/10/2004 07/06/2002 21 Data di soppress. 18/10/2001 27/04/2001 20/12/2001 Ambito Data di attivazione 07/07/1999 BRENO BRESCIA BRESCIA BRESCIA I BRESCIA II CHIARI EDOLO GARDONE VAL TROMPIA LONATO MONTICHIARI ORZINUOVI SALO’ VEROLANUOVA 22 Data di soppress. 29/05/01 29/05/01 25/10/2000 07/07/1999 14/12/1999 27/10/2000 22/12/2000 29/05/01 13/12/01 18/07/2000 BRINDISI Denominazione Ambito Data di attivazione BRINDISI BRINDISI BRINDISI OSTUNI 24 Data di soppress. 16/06/1999 22/12/2000 CAGLIARI Denominazione Ambito Data di attivazione CAGLIARI CAGLIARI CAGLIARI 1 CAGLIARI 2 IGLESIAS SANLURI 01/10/1997 01/10/1997 19/01/2000 05/08/1999 93 25 Data di soppress. Prov. Cod. Tipo CALTANISSETTA Denominazione T D U U U CALTANISSETTA CALTANISSETTA CALTANISSETTA GELA MUSSOMELI Prov. Cod. Tipo CAMPOBASSO Denominazione KD3 J28 RD0 R1W RD1 T D U U U CAMPOBASSO CAMPOBASSO CAMPOBASSO LARINO TERMOLI Prov. Cod. Tipo CASERTA Denominazione 883 KH9 J58 RE5 RE6 RE7 RE8 RE8 U T D U U U U U Prov. Cod. Tipo CATANIA Denominazione RJ6 RJ8 RJ7 RJ8 KI7 J63 RJA U U U U T D U ACIREALE ADRANO CALTAGIRONE CATANIA CATANIA CATANIA GIARRE Prov. Cod. Tipo CATANZARO Denominazione 815 KD6 J30 815 815 809 815 809 815 U T D U U U U U U KI6 J62 891 893 891 Ambito Data di attivazione 01/10/2004 292 Data di soppress. 15/10/1998 24/07/2001 15/10/1998 Ambito Data di attivazione 01/10/2004 27 Data di soppress. 30/07/1999 15/10/2003 01/03/2002 AVERSA CASERTA CASERTA CASERTA PIEDIMONTE MATESE SANTA MARIA CAPUA VETERE SESSA AURUNCA TEANO Ambito Data di attivazione 16/07/1998 01/10/2004 28 Data di soppress. 01/06/1999 18/11/1999 28/11/2000 03/08/2000 03/08/2000 Ambito Data di attivazione 15/10/2002 30/12/2002 17/12/2002 30/12/2002 01/10/2004 293 Data di soppress. 26/01/2001 BORGIA CATANZARO CATANZARO CATANZARO CHIARAVALLE CENTRALE LAMETIA TERME SOVERATO SOVERIA MANNELLI SQUILLACE 94 Ambito Data di attivazione 09/10/1998 09/10/1998 09/10/1998 06/10/1998 09/10/1998 06/10/1998 09/10/1998 30 Data di soppress. Prov. Cod. Tipo RA4 KA9 J07 RA5 RA6 RA7 U T D U U U Prov. Cod. Tipo R0U KG4 J49 R0V R0Y R0X U T D U U U Prov. Cod. Tipo RH1 RH2 814 RH2 814 814 808 RH1 KD5 J31 RH1 RH2 RH1 808 U U U U U U U U T D U U U U Prov. Cod. Tipo R0Z R1A KG6 J50 R1C 897 U U T D U U Prov. Cod. Tipo 816 KP5 816 U T U CHIETI Denominazione Ambito Data di attivazione 14/06/2002 CHIETI CHIETI CHIETI LANCIANO ORTONA VASTO 32 Data di soppress. 26/10/01 23/02/2001 25/02/2000 COMO Denominazione Ambito Data di attivazione 23/03/2000 CANTU’ COMO COMO COMO ERBA MENAGGIO 33 Data di soppress. 17/10/2002 15/12/1999 03/10/2002 COSENZA Denominazione Ambito Data di attivazione 02/08/2001 12/04/2001 19/11/1998 12/04/01 19/11/1998 19/11/1998 18/11/1998 02/08/2001 ACRI AMANTEA AMENDOLARA BELVEDERE MARITTIMO CASSANO ALLO IONIO CASTROVILLARI CORIGLIANO CALABRO COSENZA COSENZA COSENZA MONTALTO UFFUGO PAOLA ROGLIANO ROSSANO 34 Data di soppress. 02/08/2001 12/04/2001 02/08/2001 18/11/1998 CREMONA Denominazione Ambito Data attivazione 16/12/1999 20/06/2000 CASALMAGGIORE CREMA CREMONA CREMONA CREMONA SORESINA 35 Data di soppress. 24/05/2000 25/11/1998 CROTONE Denominazione Ambito Data di attivazione 01/10/1998 01/10/2004 01/10/1998 CIRO’ CROTONE CROTONE 95 133 Data di soppress. Prov. Cod. Tipo CUNEO Denominazione R11 R12 KL4 J85 R13 R14 821 R10 823 ALBA BRA CUNEO CUNEO CUNEO FOSSANO MONDOVI’ SALUZZO SAVIGLIANO U U T D U U U U U Prov. Cod. Tipo KI8 J64 RJC R1X T D U U Prov. Cod. Tipo R7G R7H KCA J16 R7J R7K U U T D U U Prov. Cod. Tipo R5E R5F KJ7 J33 R5G R5H R5J U U T D U U U Prov. Cod. Tipo FOGGIA Denominazione RF7 RF8 KB5 J12 RF9 RFA RFC U U T D U U U CERIGNOLA FOGGIA FOGGIA FOGGIA LUCERA MANFREDONIA SAN SEVERO Ambito Data di attivazione 30/05/2001 20/10/2000 37 Data di soppress. 15/11/01 07/12/1999 19/11/1998 28/12/1999 20/11/1998 ENNA Denominazione Ambito Data di attivazione ENNA ENNA ENNA NICOSIA 294 Data di soppress. 01/10/2002 01/04/2004 FERRARA Denominazione Ambito Data di attivazione 13/11/01 29/03/2001 CENTO COMACCHIO FERRARA FERRARA FERRARA PORTOMAGGIORE 39 Data di soppress. 10/10/2002 31/03/2000 FIRENZE Denominazione Ambito Data di attivazione 15/12/2000 09/11/01 01/10/2004 BORGO SAN LORENZO EMPOLI FIRENZE FIRENZE FIRENZE I FIRENZE II FIRENZE III 41 Data di soppress. 21/12/2001 21/12/2001 21/12/2001 Ambito Data di attivazione 27/11/01 24/05/2002 01/10/2004 29/02/2000 18/04/2000 19/12/2002 96 43 Data di soppress. Prov. Cod. Tipo FORLI’ Denominazione R7L R7M KC1 J17 U U T D CESENA FORLI’ FORLI’ FORLI’ Prov. Cod. Tipo RC0 KJ9 J77 RC1 RC2 U T D U U Prov. Cod. Tipo 859 KF2 J42 R4C R4D R4E R4G U T D U U U U Prov. Cod. Tipo GORIZIA Denominazione KP4 J89 R52 R53 T D U U GORIZIA GORIZIA GORIZIA MONFALCONE Prov. Cod. Tipo GROSSETO Denominazione KE1 J35 R5L R5M R5N R5N T D U U U U FROSINONE Denominazione CASSINO FROSINONE FROSINONE FROSINONE SORA Ambito Data di attivazione 04/10/2000 30/05/2002 45 Data di soppress. Ambito Data di attivazione 09/05/2000 47 Data di soppress. 27/07/2000 07/12/01 GENOVA Denominazione Ambito Data di attivazione 14/07/1998 01/10/2004 CHIAVARI GENOVA GENOVA GENOVA I GENOVA II GENOVA III RAPALLO 48 Data di soppress. 13/06/2000 13/06/2000 13/06/2000 06/12/2000 Ambito Data di attivazione 01/10/2004 50 Data di soppress. 19/04/2002 07/12/2000 Ambito Data di attivazione GROSSETO GROSSETO GROSSETO MASSA MARITTIMA ORBETELLO PITIGLIANO 30/08/2000 25/05/2001 11/05/2001 11/05/2001 97 51 Data di soppress. Prov. Cod. Tipo KF4 J43 R4H R4J T D U U Prov. Cod. Tipo KD4 J29 RD2 T D U Prov. Cod. Tipo 877 RAE KB6 J06 878 879 U U T D U U Prov. Cod. Tipo KA8 J44 R4K 860 T D U U Prov. Cod. Tipo RC3 KK1 J78 RC4 Prov. Cod. U T D U Tipo RFD RFE RFF RFG KKA J13 RFH U U U U T D U IMPERIA Denominazione Ambito Data di attivazione IMPERIA IMPERIA IMPERIA SANREMO 52 Data di soppress. 30/05/2000 21/12/2000 ISERNIA Denominazione Ambito Data di attivazione ISERNIA ISERNIA ISERNIA 53 Data di soppress. 07/12/1999 L’AQUILA Denominazione Ambito Data di attivazione 06/08/1998 08/05/2001 AVEZZANO CASTEL DI SANGRO L’AQUILA L’AQUILA L’AQUILA SULMONA 54 Data di soppress. 07/08/1998 05/08/1998 LA SPEZIA Denominazione Ambito Data di attivazione LA SPEZIA LA SPEZIA LA SPEZIA SARZANA 56 Data di soppress. 22/11/2000 20/05/1999 LATINA Denominazione Ambito Data di attivazione 18/07/2002 01/10/2004 FORMIA LATINA LATINA LATINA LECCE Denominazione CASARANO GALLIPOLI LECCE I (Viale Otranto - ang. Via Leuca) LECCE II (Via G. Candido, 2) LECCE LECCE MAGLIE 98 02/06/2000 Ambito Data di attivazione 20/11/2001 12/12/2000 05/11/2002 05/11/2002 13/10/2000 57 Data di soppress. 59 Data di soppress. Prov. Cod. Tipo LECCO Denominazione KB7 856 858 T U U Prov. Cod. Tipo LIVORNO Denominazione KG5 J36 R5P R5Q R5R T D U U U LIVORNO LIVORNO LIVORNO PIOMBINO PORTOFERRAIO Prov. Cod. Tipo LODI Denominazione 855 KG8 857 U T U Prov. Cod. Tipo R5T R5S KHA J37 R5T R5U R5V U U T D U U U Prov. Cod. Tipo R1V KA4 R9K R9K R9L R9M U T U U U U Prov. Cod. Tipo R2J R2H KH1 R2J U U T U Ambito Data di attivazione LECCO LECCO MERATE 134 Data di soppress. 08/07/1999 04/12/1998 Ambito Data di attivazione 61 Data di soppress. 20/02/2001 28/06/2002 21/06/2002 CODOGNO LODI LODI LUCCA Denominazione BORGO A MOZZANO CASTELNUOVO DI GARFAGNANA LUCCA LUCCA LUCCA PIETRASANTA VIAREGGIO MACERATA Denominazione CAMERINO MACERATA MACERATA CIVITANOVA MARCHE RECANATI TOLENTINO MANTOVA Denominazione BOZZOLO CASTIGLIONE DELLE STIVIERE MANTOVA MANTOVA 99 Ambito Data di attivazione 23/06/1999 01/10/2004 02/07/1999 135 Data di soppress. Ambito Data di attivazione 14/12/01 29/03/2000 62 Data di soppress. 14/12/01 18/05/2001 09/02/2001 Ambito Data di attivazione 01/08/2003 01/10/2004 12/12/2002 12/12/2002 12/11/1999 16/11/1999 63 Data di soppress. Ambito Data di attivazione 24/11/1999 06/07/1999 64 Data di soppress. 24/11/1999 Prov. Cod. Tipo J51 R2K R2K D U U Prov. Cod. Tipo R5W R5Y R5X KE5 R5W U U U T U Prov. Cod. Tipo KD8 J72 888 889 889 889 889 T D U U U U U Prov. Cod. Tipo RJD RJF KI9 J65 RJE RJF R1Y RJG RJH RJJ U U T D U U U U U U Prov. Cod. Tipo R2C R1J R1K R1L R1M R1N KG7 J46 U U U U U U T D MANTOVA Denominazione Ambito Data di attivazione MANTOVA SUZZARA VIADANA 64 Data di soppress. 06/07/2000 06/07/2000 MASSA CARRARA Denominazione AULLA CARRARA MASSA MASSA CARRARA PONTREMOLI (sezione staccata di Aulla) MATERA Denominazione MATERA MATERA MATERA PISTICCI POLICORO (sezione staccata di Pisticci) ROTONDELLA (sezione staccata di Pisticci) STIGLIANO (sezione staccata di Pisticci) MESSINA Denominazione BARCELLONA POZZO DI GOTTO LIPARI MESSINA MESSINA MESSINA MILAZZO MISTRETTA PATTI SANT’AGATA DI MILITELLO TAORMINA MILANO Denominazione Ambito Data di attivazione 28/06/2000 29/09/2000 07/07/2000 01/10/2004 28/06/2000 66 Data di soppress. Ambito Data di attivazione 01/10/2004 67 Data di soppress. 10/11/1998 06/10/1998 06/10/1998 06/10/1998 06/10/1998 Ambito Data di attivazione 19/12/2000 26/09/2002 01/10/2004 18/12/2001 26/09/2002 27/07/04 24/09/2002 07/11/01 20/12/2002 Ambito Data di attivazione 15/12/2000 22/06/2000 22/06/2000 18/01/2000 11/12/01 25/07/2000 01/10/2004 ABBIATEGRASSO DESIO 1 DESIO 2 GORGONZOLA LEGNANO MAGENTA MILANO MILANO 100 295 Data di soppress. 68 Data di soppress. Prov. Cod. Tipo R1P R1Q R1R R1S R1T R1U R2D R2E R2F R2G U U U U U U U U U U Prov. Cod. Tipo 863 866 KC3 J18 R7Q 867 871 U U T D U U U Prov. Cod. Tipo RE9 REA REC RED REE REF REG J55 KI2 REK REL U U U U U U U D T U U Prov. Cod. Tipo R17 R18 KL8 J86 R19 U U T D U MILANO Denominazione MILANO I MILANO II MILANO III MILANO IV MILANO V MILANO VI MONZA 1 MONZA 2 RHO VIMERCATE MODENA Denominazione CARPI MIRANDOLA MODENA MODENA MODENA PAVULLO NEL FRIGNANO SASSUOLO NAPOLI Denominazione CASORIA CASTELLAMMARE DI STABIA ISCHIA NAPOLI 1 NAPOLI 2 NAPOLI 3 NAPOLI 4 NAPOLI NAPOLI NOLA POZZUOLI NOVARA Denominazione Ambito Data di attivazione 28/06/2001 28/06/2001 28/06/2001 28/06/2001 28/06/2001 28/06/2001 14/12/01 14/12/01 23/11/1999 28/11/2000 68 Data di soppress. Ambito Data di attivazione 22/07/1998 29/07/1998 01/10/2004 70 Data di soppress. 14/01/2000 31/07/1998 24/07/1998 Ambito Data di attivazione 26/06/02 22/11/2002 16/07/1999 30/12/2002 30/12/2002 30/12/2002 30/12/2002 28/09/2001 14/12/2001 Ambito Data di attivazione 09/07/1999 22/12/2000 ARONA BORGOMANERO NOVARA NOVARA NOVARA 19/12/01 101 71 Data di soppress. 73 Data di soppress. Prov. Cod. Tipo RL5 RL4 RL5 RL5 KC9 J25 U U U U T D Prov. Cod. Tipo KDA J26 895 T D U Prov. Cod. Tipo R66 R67 KN1 J94 838 839 U U T D U U Prov. Cod. Tipo RJK RJL RJN RJN RJP KJA J60 RJM RJN RJP RJR RJR U U U U U T D U U U U U Prov. Cod. Tipo R7Y 864 KC5 J19 R7Y U U T D U NUORO Denominazione ISILI LANUSEI MACOMER NUORO NUORO NUORO ORISTANO Denominazione ORISTANO ORISTANO ORISTANO Ambito Data di attivazione 14/11/2002 25/01/2000 14/11/2002 14/11/2002 74 Data di soppress. Ambito Data di attivazione 01/10/2004 75 Data di soppress. 17/07/1998 PADOVA Denominazione Ambito Data di attivazione 27/09/2001 21/01/2000 CITTADELLA ESTE PADOVA PADOVA PADOVA 1 PADOVA 2 77 Data di soppress. 28/05/1999 28/05/1999 PALERMO Denominazione Ambito Data di attivazione 26/09/2000 08/08/02 23/01/2001 23/01/2001 23/01/2001 BAGHERIA CEFALU’ CORLEONE LERCARA FRIDDI MISILMERI PALERMO PALERMO PALERMO 1 PALERMO 2 PALERMO 3 PETRALIA SOTTANA TERMINI IMERESE 296 Data di soppress. 23/01/2001 23/01/2001 23/01/2001 13/12/2001 13/12/2001 PARMA Denominazione Ambito Data di attivazione 21/11/2000 30/07/1998 01/10/2004 BORGO VAL DI TARO FIDENZA PARMA PARMA PARMA 21/11/2000 102 78 Data di soppress. Prov. Cod. Tipo PAVIA Denominazione R2L R2M R2M KH3 R2N J52 R2P R2Q R2R U U U T U D U U U CORTEOLONA MEDE MORTARA PAVIA PAVIA PAVIA STRADELLA VIGEVANO VOGHERA Prov. Cod. Tipo PERUGIA Denominazione R8H R8M R8N R8N KJ4 J69 873 875 U U U U T D U U Prov. Cod. Tipo PESARO URBINO Denominazione R9N J04 R9P R9Q KA5 U D U U T FANO PESARO URBINO PESARO URBINO PESARO URBINO Prov. Cod. Tipo KBA J08 RA8 RA9 RA9 T D U U U Prov. Cod. Tipo R7U KC4 J20 868 U T D U Ambito Data di attivazione 20/11/2001 18/12/2002 20/10/2000 79 Data di soppress. 25/07/2001 07/07/1999 18/12/2002 11/04/2001 Ambito Data di attivazione 10/12/1999 01/07/1999 10/12/1999 10/12/1999 CITTA’ DI CASTELLO FOLIGNO GUALDO TADINO GUBBIO PERUGIA PERUGIA PERUGIA SPOLETO 80 Data di soppress. 18/12/1998 22/12/1998 Ambito Data di attivazione 23/07/1999 82 Data di soppress. 20/09/2001 13/03/2001 01/10/2004 PESCARA Denominazione Ambito Data di attivazione PESCARA PESCARA PESCARA 1 PESCARA 2 POPOLI 83 Data di soppress. 04/12/2001 04/12/2001 04/12/2001 PIACENZA Denominazione Ambito Data di attivazione 22/06/1999 FIORENZUOLA D’ARDA PIACENZA PIACENZA PIACENZA 27/07/1998 103 85 Data di soppress. Prov. Cod. Tipo PISA Denominazione KE6 J39 R5Z R6A R6C R6A T D U U U U Prov. Cod. Tipo R6F R6G KE8 U U T Prov. Cod. Tipo R54 KM8 J90 R55 U T D U Prov. Cod. Tipo POTENZA Denominazione RG2 RG2 RG2 RG2 RG3 890 KD9 J71 890 RG3 U U U U U U T D U U CHIAROMONTE LAGONEGRO LAURIA MARATEA MELFI MONTEMURRO POTENZA POTENZA POTENZA VENOSA Prov. Cod. Tipo PRATO Denominazione KEA 861 T U Prov. Cod. Tipo RJS RJT U U Ambito Data di attivazione PISA PISA PISA PONTEDERA SAN MINIATO VOLTERRA 19/06/2001 87 Data di soppress. 20/10/2000 19/06/2001 23/11/2000 PISTOIA Denominazione PESCIA PISTOIA PISTOIA PORDENONE Denominazione MANIAGO PORDENONE PORDENONE PORDENONE Ambito Data di attivazione 31/05/2001 19/06/2002 01/10/2004 89 Data di soppress. Ambito Data di attivazione 08/06/2000 91 Data di soppress. 12/07/2001 Ambito Data di attivazione 92 Data di soppress. 15/07/1999 15/07/1999 15/07/1999 13/07/1999 08/10/1998 01/10/2004 08/10/1998 13/07/1999 Ambito Data di attivazione PRATO PRATO 136 Data di soppress. 30/03/2000 RAGUSA Denominazione Ambito Data di attivazione 09/11/2001 25/09/2001 MODICA RAGUSA 104 297 Data di soppress. Prov. Cod. Tipo RAGUSA Denominazione KJ1 J66 RJU T D U Prov. Cod. Tipo R7Z R8A KC6 J21 R8C U U T D U Prov. Cod. Tipo 817 806 807 807 KD7 J32 806 817 807 806 U U U U T D U U U U Prov. Cod. Tipo REGGIO EMILIA Denominazione 865 KC7 J22 869 U T D U GUASTALLA REGGIO EMILIA REGGIO EMILIA REGGIO EMILIA Prov. Cod. Tipo RIETI Denominazione KP6 J79 880 T D U Prov. Cod. Tipo KC2 812 T U Ambito Data di attivazione RAGUSA RAGUSA VITTORIA 297 Data di soppress. 21/12/1999 RAVENNA Denominazione Ambito Data di attivazione 08/02/2001 18/05/2001 FAENZA LUGO RAVENNA RAVENNA RAVENNA 93 Data di soppress. 31/10/2001 REGGIO CALABRIA Denominazione LOCRI MELITO DI PORTO SALVO PALMI POLISTENA REGGIO CALABRIA REGGIO CALABRIA REGGIO CALABRIA ROCCELLA JONICA TAURIANOVA VILLA SAN GIOVANNI Ambito Data di attivazione 29/12/1999 10/12/1998 26/11/1998 26/11/1998 94 Data di soppress. 10/12/1998 29/12/1999 26/11/1998 10/12/1998 Ambito Data di attivazione 23/07/1998 95 Data di soppress. 31/07/1998 Ambito Data di attivazione 01/10/2004 RIETI RIETI RIETI 96 Data di soppress. 07/07/1998 RIMINI Denominazione Ambito Data di attivazione RIMINI RIMINI 02/01/2004 105 137 Data di soppress. Prov. Cod. Tipo RC7 RCK RC8 832 RCA KK2 J73 RCB RCC RCD RCE RCG RCH RCJ RCK 881 882 U U U U U T D U U U U U U U U U U Prov. Cod. Tipo 833 834 834 KN3 J95 R73 U U U T D U Prov. Cod. Tipo RET REQ REM REQ REN REP KI4 J59 REQ REN RES U U U U U U T D U U U Prov. Cod. Tipo RL7 RL9 RL8 U U U ROMA Denominazione Ambito Data di attivazione 18/12/01 27/01/2000 22/10/1999 01/12/1998 28/12/2000 ALBANO LAZIALE ANZIO CIVITAVECCHIA FRASCATI PALESTRINA ROMA ROMA ROMA I ROMA II ROMA III ROMA IV ROMA V ROMA VI ROMA VII ROMA VIII TIVOLI VELLETRI 97 Data di soppress. 27/01/2000 27/01/2000 27/01/2000 27/01/2000 27/01/2000 27/01/2000 27/01/2000 27/01/2000 09/07/1998 02/07/1998 ROVIGO Denominazione Ambito Data di attivazione 23/10/1998 30/10/1998 30/10/1998 01/10/2004 ADRIA BADIA POLESINE CASTELMASSA ROVIGO ROVIGO ROVIGO 99 Data di soppress. 22/10/1999 SALERNO Denominazione AGROPOLI AMALFI EBOLI MERCATO SAN SEVERINO PAGANI SALA CONSILINA SALERNO SALERNO SALERNO SARNO VALLO DELLA LUCANIA SASSARI Denominazione Ambito Data di attivazione 14/07/1999 19/07/2001 13/04/2000 19/07/2001 01/08/2000 29/11/2000 19/07/2001 01/08/2000 28/10/1999 Ambito Data di attivazione 17/11/1999 23/10/2001 18/11/1999 ALGHERO OLBIA OZIERI 106 100 Data di soppress. 102 Data di soppress. Prov. Cod. Tipo SASSARI Denominazione RL7 KD1 J27 896 U T D U Prov. Cod. Tipo SAVONA Denominazione R4M R4M KF8 J45 R4P U U T D U ALBENGA FINALE LIGURE SAVONA SAVONA SAVONA Prov. Cod. Tipo SIENA Denominazione R6H R6J KFA J41 R6K U U T D U Prov. Cod. Tipo RJV RJW RJX KJ2 J67 RJY U U U T D U Prov. Cod. Tipo 898 898 KH6 J53 R2T 899 U U T D U U Ambito Data di attivazione 17/11/1999 01/10/2004 SASSARI SASSARI SASSARI TEMPIO PAUSANIA 102 Data di soppress. 15/07/1998 Ambito Data di attivazione 10/11/1999 29/01/2001 01/10/2004 103 Data di soppress. 15/11/2000 Ambito Data di attivazione 05/10/2001 26/10/2000 MONTEPULCIANO POGGIBONSI SIENA SIENA SIENA 104 Data di soppress. 16/11/2001 SIRACUSA Denominazione Ambito Data di attivazione 25/09/2002 29/10/2002 19/12/2001 AUGUSTA LENTINI NOTO SIRACUSA SIRACUSA SIRACUSA 298 Data di soppress. 30/12/2002 SONDRIO Denominazione Ambito Data di attivazione 03/12/1998 03/12/1998 01/10/2004 CHIAVENNA MORBEGNO SONDRIO SONDRIO SONDRIO TIRANO 21/12/2000 02/12/1998 107 105 Data di soppress. Prov. Cod. Tipo KB8 J14 RFJ RFK T D U U Prov. Cod. Tipo RAD RAA KA7 J09 RAC U U T D U Prov. Cod. Tipo 876 876 872 KJ8 J70 876 U U U T D U Prov. Cod. Tipo R20 R21 R22 819 R24 R25 R26 822 R28 R30 KM2 J82 R31 R32 R33 R34 U U U U U U U U U U T D U U U U TARANTO Denominazione Ambito Data di attivazione TARANTO TARANTO TARANTO 1 TARANTO 2 106 Data di soppress. 11/12/2002 11/12/2002 TERAMO Denominazione Ambito Data di attivazione 28/03/2000 27/03/2001 01/10/2004 ATRI GIULIANOVA TERAMO TERAMO TERAMO 108 Data di soppress. 04/07/2000 TERNI Denominazione Ambito Data di attivazione 16/12/1998 16/12/1998 10/09/1999 01/10/2004 AMELIA NARNI ORVIETO TERNI TERNI TERNI 109 Data di soppress. 16/12/1998 TORINO Denominazione Ambito Data di attivazione 20/12/2000 28/11/2001 24/02/2000 06/08/1998 03/12/1999 28/07/1999 18/12/2001 03/08/1998 29/03/2001 11/04/2000 01/10/2004 CHIERI CHIVASSO CIRIE’ CUORGNE’ IVREA MONCALIERI PINEROLO RIVAROLO CANAVESE RIVOLI SUSA TORINO TORINO TORINO 1 TORINO 2 TORINO 3 TORINO 4 26/11/1999 26/11/1999 26/11/1999 26/11/1999 108 110 Data di soppress. Prov. Cod. 801 892 Prov. Cod. 894 801 KJ3 J68 801 Tipo U U Tipo U U T D U Prov. Cod. Tipo R45 R46 R47 826 R48 R49 R50 KPA J81 826 U U U U U U U T D U Prov. Cod. Tipo R74 R75 R76 844 KN4 J96 844 854 U U U U T D U U Prov. Cod. Tipo KP2 J88 R56 T D U TRAPANI Denominazione ALCAMO CASTELVETRANO TRAPANI Denominazione MARSALA PANTELLERIA (sezione staccata di Trapani) TRAPANI TRAPANI TRAPANI TRENTO Denominazione Ambito Data di attivazione 14/10/1998 13/10/1998 Ambito Data di attivazione 14/10/1998 01/07/1997 01/10/2004 299 Data di soppress. 01/07/1997 Ambito Data di attivazione 03/08/1999 25/02/2000 09/11/1999 16/02/1999 23/06/2000 04/08/1999 10/12/2002 01/10/2004 BORGO VALSUGANA CAVALESE CLES MEZZOLOMBARDO RIVA DEL GARDA ROVERETO TIONE DI TRENTO TRENTO TRENTO TRENTO 299 Data di soppress. 112 Data di soppress. 16/02/1999 TREVISO Denominazione CASTELFRANCO VENETO CONEGLIANO MONTEBELLUNA ODERZO TREVISO TREVISO TREVISO VITTORIO VENETO TRIESTE Denominazione Ambito Data di attivazione 01/07/1999 30/06/2000 11/05/2000 18/12/1998 18/12/1998 29/10/1998 Ambito Data di attivazione 01/10/2004 TRIESTE TRIESTE TRIESTE 19/07/2001 109 113 Data di soppress. 114 Data di soppress. Prov. Cod. Tipo UDINE Denominazione 827 U 828 U 829 U 830 U KP3 T J91 D 831 U Prov. Cod. Tipo CERVIGNANO DEL FRIULI GEMONA DEL FRIULI LATISANA TOLMEZZO UDINE UDINE UDINE VARESE Denominazione R2V R2W R2Y R2X R2Z KH7 J54 R3A U U U U U T D U BUSTO ARSIZIO GALLARATE GAVIRATE LUINO SARONNO VARESE VARESE VARESE Prov. Cod. Tipo VENEZIA Denominazione R79 R80 841 KN5 J92 847 848 U U U T D U U Prov. Cod. Tipo VERBANIA Denominazione U T U DOMODOSSOLA VERBANIA VERBANIA Prov. Cod. Tipo VERCELLI Denominazione R40 824 KMA J87 R42 U U T D U 820 KL9 825 Ambito Data di attivazione 25/03/1999 24/03/1999 25/03/1999 23/03/1999 01/10/2004 26/03/1999 Ambito Data di attivazione 30/10/2001 27/02/2002 30/01/2001 23/05/2000 09/10/2002 115 Data di soppress. 117 Data di soppress. 31/10/2000 Ambito Data di attivazione 21/07/1999 10/08/1999 28/10/1998 CHIOGGIA PORTOGRUARO SAN DONA’ DI PIAVE VENEZIA VENEZIA VENEZIA 1 VENEZIA 2 (MESTRE) 119 Data di soppress. 11/12/1998 11/12/1998 Ambito Data di attivazione 07/08/1998 138 Data di soppress. 22/12/1998 Ambito Data di attivazione 13/06/2002 25/06/1999 01/10/2004 BORGOSESIA SANTHIA’ VERCELLI VERCELLI VERCELLI 12/07/2001 110 121 Data di soppress. Prov. Cod. Tipo 836 837 843 KM9 J97 849 850 849 U U U T D U U U Prov. Cod. Tipo 810 810 810 810 KP7 U U U U T Prov. Cod. Tipo R84 R85 853 842 R87 846 KN7 J98 852 853 U U U U U U T D U U Prov. Cod. Tipo KK7 J80 RCT T D U VERONA Denominazione CAPRINO VERONESE LEGNAGO SOAVE VERONA VERONA VERONA 1 VERONA 2 VILLAFRANCA DI VERONA VIBO VALENTIA Denominazione Ambito Data di attivazione 03/11/1998 21/10/1998 20/10/1998 01/10/2004 13/11/1998 13/11/1998 13/11/1998 Ambito Data di attivazione MILETO07/10/1998 SERRA SAN BRUNO TROPEA VIBO VALENTIA VIBO VALENTIA 122 Data di soppress. 139 Data di soppress. 07/10/1998 07/10/1998 07/10/1998 VICENZA Denominazione Ambito Data di attivazione 06/12/2001 21/12/2000 15/12/1998 29/11/2001 28/01/2000 22/10/1998 01/10/2004 ARZIGNANO BASSANO DEL GRAPPA NOVENTA VICENTINA SCHIO THIENE VALDAGNO VICENZA VICENZA VICENZA 1 VICENZA 2 124 Data di soppress. 15/12/1998 15/12/1998 VITERBO Denominazione Ambito Data di attivazione VITERBO VITERBO VITERBO 29/10/1999 111 125 Data di soppress. VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE PROCEDURE Accertamento dell’illecito - Compiti e funzioni della Polizia Giudiziaria Gli organi di controllo sull'osservanza delle norme la cui violazione è amministrativamente sanzionata, possono, ai fini dell'accertamento della violazione di propria competenza, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di luoghi e cose diverse dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica (art. 13/1° c., L. 689/81). E, nei modi e nei limiti del sequestro consentito alla PG. dal C.P.P., possono cautelativamente sequestrare cose passibili di confisca (art. 13 Il c., L. cit.). Uguali poteri sono conferiti (art. 13/4° L. cit.) ad ufficiali ed agenti di PG. i quali, inoltre, se non altrimenti acquisibili gli elementi di prova, possono procedere a perquisizione di luoghi diversi dalla privata dimora, con l'autorizzazione, motivata e preventiva, del P.M. della Pretura territorialmente competente in relazione al luogo ove la perquisizione deve avvenire. Si applicano gli artt. 250, 251, C.P.P.. Sono comunque fatti salvi gli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi già vigenti al momento della entrata in vigore della legge 689/1981 (art. 13 u.c.). L'assunzione di informazioni è comprensiva di ogni attività diretta all'acquisizione di notizie sul fatto illecito e sul suo autore. Vi rientrano: - il sentire testimoni; la richiesta di informazioni e di documenti ad uffici; - il sentire il trasgressore. I testimoni possono essere sentiti senza particolari adempimenti e le loro dichiarazioni vanno riportate in apposito processo verbale. La richiesta di informazioni, documenti o atti in genere, può essere effettuata presso uffici pubblici con l'osservanza delle specifiche norme che li disciplinano. Il trasgressore può essere sentito senza la presenza del difensore di fiducia e le sue dichiarazioni vanno riportate in apposito processo verbale. E' previsto l'obbligo per il pubblico ufficiale procedente di inserire nel processo verbale di contestazione le dichiarazioni rese dal trasgressore a sua discolpa. 115 Fac - Simile nuovo mod 352 Pol. Str. (*) CESENA 19 01 2005 VIALE IV CESENA 13 50 NOVEMBRE Ass.te C. TIZIO Giovanni 303 FC 123456 SEMPRONIO ALBERTO POGGIO MARINO FORLIMPOPOLI VIALE MAMELI 264 C FO1234567W Ass.te CAIO Vittorio 456789 FC 09 07 17 BIS 1993 FC 23 11 1958 NA ITA 47023 ITA ITA 1032 00 T.U.L.P.S. IN RELAZIONE ALL’ART.115 DEL T.U.L.P.S. ESERCITAVA L’ATTIVITÀ DI AGENZIA D’AFFARI PER LA COMPRAVENDITA DI AUTO USATE PRESSO LA SEDE DELLA DITTA SPORTCARS DI CERVIA (RA) VIA S.S.16, N.25, SENZA LICENZA DEL SINDACO. INFRAZIONE ACCERTATA A SEGUITO DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO RELATIVO AL VEICOLO FIAT SCUDO TARGATO BV242C COINVOLTO IN INCIDENTE STRADALE VERIFICATOSI IN CESENA IL 09-01-2005. VEICOLO VENDUTO DA BOCCIA GIUSEPPE A BUSMION SADR IN DATA 03-12-2004. N.B. PER LE MODALITÀ DI ESTINZIONE VEDI MOD. F23 DICHIARAZIONI: ERO IN ATTESA DELLA AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA. (*) Il modello 352 Pol. Str. è utilizzabile per le violazioni al Codice della Strada. Per le altre violazioni amministrative è preferibile utilizzare il modello riportato alla pagina seguente. PROCESSO VERBALE DI CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO L'anno .................... addì ................. del mese di ....................................................... alle ore ..................... in località ......................................................................................... noi sottoscritti ..................................................................................................................... Ufficiali - Agenti di PG. del ............................................................................................... abbiamo accertato che il Signor ...................................................................................... nato a ................................................................................................ il .............................. e residente a ....................................................................................................................... via ...................................................................................................... n. ............................ identificato a mezzo di ................................................................................................... rilasciato da ........................................................................................................................ .............................................................................................................................................. .(descrivere il fatto costituente illecito amministrativo) ............................................................................................................................................... .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. In merito l'interessato ha dichiarato: .............................................................................................................................................. (riportare le dichiarazioni che l'interessato intende fornire) .............................................................................................................................................. Quanto accertato costituisce violazione dell'art. ................... legge ............................. che commina la sanzione amministrativa da ..................................... a ........................ MODALITÀ DI ESTINZIONE: La presente infrazione può essere estinta mediante il pagamento di euro .................. entro 60 g. mediante versamento della somma all'......................................................... di ................................................. o in contanti all' ............................................................ Trascorsi inutilmente i termini per l'estinzione sarà presentato rapporto a, alla quale l'interessato potrà, entro 30 giorni dalla contestazione, presentare memorie, scritti difensivi, o chiedere di essere sentito. Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra. Il trasgressore L'accertatore ______________________ ______________________ 117 Fac - Simile del mod F23 Mod. AGENZIA DELLE ENTRATE 1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI 2. DELEGA IRREVOCABILE A MODELLO DI PAGAMENTO: TASSE, IMPOSTE, SANZIONI E ALTRE ENTRATE PROV. AGENZIA/UFFICIO PER L’ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE 3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*) DATI ANAGRAFICI COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE 4. SESSO M o F DATA DI NASCITA NOME SEMPRONIO ALBERTO PROV. COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE giorno CODICE FISCALE mese anno DATA DI NASCITA NOME 5. SESSO M o F PROV. COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE giorno CODICE FISCALE mese anno DATI DEL VERSAMENTO 6. UFFICIO O ENTE 7. COD. TERRITORIALE (*) 8. CONTENZIOSO 9. CAUSALE 10. ESTREMI DELL’ATTO O DEL DOCUMENTO Anno codice Numero PA 2 0 0 5 1 5 8 4 5 0 1 C553 3FC sub. codice (*) 11. CODICE TRIBUTO 12. DESCRIZIONE (*) 13. IMPORTO 741T 115 - 17 BIS - T.U.L.P.S. 14. COD. DESTINATARIO 1 0 3 2, 0 0 , , , , , , , PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO EURO (lettere) 1 0 3 2, 0 0 MILLETRENTADUE/00 ESTREMI DEL VERSAMENTO FIRMA (DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE) DATA CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE CAB/SPORTELLO AZIENDA MOD. F 23 – 2002 EURO giorno mese anno Autorizzo addebito sul conto corrente bancario / n. cod. ABI CAB firma (*) RISERVATO ALL’UFFICIO COPIA PER IL CONCESSIONARIO/BANCA/POSTE IL PRESENTE MODELLO VA COMPILATO SEMPRE E RILASCIATO AL TRASGRESSORE INSIEME AL VERBALE DI CONTESTAZIONE 118 ALTRI ATTI DI ACCERTAMENTO L’ ispezione Con l'ispezione si procede alla osservazione diretta di cose o luoghi al fine di accertare eventuali illeciti amministrativi. E' consentita solo per cose e luoghi diversi dalla privata dimora. Poiché per privata dimora deve intendersi ogni ambiente nel quale si estrinseca la vita privata della persona, possono ritenersi esclusi dalla ispezione in argomento, ad esempio: - l'abitazione isolata o compresa in edifici e sue dipendenze (cortili, garage, cantina, - ecc.); la camera d'albergo occupata dalla persona; - la roulotte occupata; lo studio professionale; - il circolo privato; il laboratorio; - le sedi di stabilimenti industriali e commerciali, finanziari, ecc.; le sedi di associazioni di partiti politici. Per quanto concerne i veicoli, poi, pur riconoscendosi in essi e per essi un'estrin- secazione della vita privata della persona (onde possono ritenersi privata dimora), tuttavia, dato l'interesse generale al loro esatto e regolare funzionamento, è ammessa dal Codice della Strada la loro ispezione, sia esterna che interna. IL SEQUESTRO AMMINISTRATIVO Con il sequestro si sottraggono all'altrui disponibilità una o più cose ponendole a disposizione dell'Autorità amministrativa (art. 13/2° L. 689/81). E’ obbligatorio il sequestro di un veicolo posto in circolazione se per esso non sia stata rilasciata la carta di circolazione (o se questa è sospesa o revocata) o se sia privo dell'assicurazione obbligatoria (art. 13, 3° c., L. cit.), mentre possono formare oggetto di sequestro cautelare quelle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa (art. 13, Il c. L. cit.). Il sequestro è dettagliatamente regolato dal D.P.R. 29.7.1982, n. 571, che obbliga 119 (art. 4) il pubblico ufficiale procedente a redigere apposito processo verbale - nel quale è descritto l'elenco delle cose sequestrate - da consegnare in copia alla persona presso la quale le cose sono state sequestrate e con l'indicazione dell'autorità alla quale gli interessati possono proporre opposizione (che per li combinato disposto degli artt. 18-19 L. 689/81, è l’Autorità alla quale il pubblico ufficiale deve inviare il rapporto). Se la cosa sequestrata non può essere custodita presso l'amministrazione (che ha ricevuto il relativo rapporto) può essere nominato un custode, anche in luogo diverso, e nei casi di urgenza dallo stesso ufficiale procedente. Le cose sequestrate vengono assicurate con il sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale procedente. Se si tratta di cose alterabili va informata di ciò l'amministrazione destinata a ricevere il relativo rapporto e questa può, intendendo mantenere il sequestro, autorizzare l'alienazione o la distruzione di tali cose, disponendo per il prelievo di campioni o per rilievi fotografici o per altre riproduzioni. Nel caso di sequestro di atti o documenti può autorizzarsi il rilievo di copie autentiche (gratuite salvo che per la spesa di riproduzione). Il sequestro cautelare concerne soltanto quelle cose che possono poi essere oggetto di confisca ai sensi dell'art. 20 L. 689/81, ossia le cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione, o ne sono il prodotto, a patto che appartengano al trasgressore (o comunque a chi sia destinatario di ordinanza-ingiunzione di pagamento); nonché le cose il cui uso, fabbricazione, detenzione, porto o alienazione costituiscono violazione amministrativa, salvo che appartengano a persona estranea alla violazione e si tratti di cose il cui uso, ecc. possa essere consentito mediante autorizzazione amministrativa. MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE Per tutte le violazioni amministrative le cui sanzioni pecuniarie erano estinte mediante pagamento all'ufficio del Registro perché i proventi di competenza dello Stato, già al momento della contestazione vanno fornite al trasgressore le informazioni e le documentazioni necessarie, come disposto dal D.M. 9/12/1997 dei Ministero delle finanze e circolare dello stesso dicastero del 24/12/1997. Questa procedura è conseguente alla soppressione del servizio di cassa da parte dell'ufficio del Registro ed il trasferimento di tali adempimenti ai concessionari. 120 PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO OGGETTO: Processo verbale di Sequestro Amministrativo disposto ai sensi dell'art. ................. legge .................................................... e art. 13 legge 24/11/1981, n. 689. L'anno ......................... addì .................... del mese di ........................................... alle ore ....................... in località ............................................................................. noi sottoscritti ......................................................................................................... Ufficiali - Agenti di PG. appartenenti al Comando o Ufficio di ................................ rendiamo noto di aver proceduto al sequestro amministrativo di: ........................... .................................................................................................................................... (descrizione delle cose sequestrate) .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... di proprietà o in possesso di ................................................................................... nato a ..................................................................................... il ............................. e residente a ................................................. via ..................................... n. .......... perché: ........................................................................................................................ (descrivere la violazione accertata) .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... Quanto sequestrato è custodito presso .................................................................. oppure è dato in custodia a .................................................................................... via .................................................................................................... n. .............., che è reso edotto degli obblighi inerenti il custode giudiziale e di quanto previsto dagli articoli 334, 335 del C.P.. Il presente atto verrà trasmesso, entro i termini prescritti, a ................................ di .......................................... al quale l'interessato potrà presentare eventuale opposizione. Copia del presente atto viene rilasciata all'interessato e al custode giudiziale. Il trasgressore L'accertatore .................................. .................................. 121 I verbalizzanti .................................. .................................. LA PERQUISIZIONE Con la perquisizione amministrativa, che concettualmente non differisce da quella di rilevanza penale, si ricercano in luoghi diversi dalla privata dimora, e previa autorizzazione motivata del Pretore competente per territorio in relazione al luogo di esecuzione della perquisizione, elementi utili all'accertamento delle violazioni amministrative e non altrimenti acquisibili. Per l'art. 13/4° c., legge 689/1981, che disciplina la fattispecie, trattasi di attività riservata ad ufficiali ed agenti di RG. quando procedono al rilevamento delle sanzioni amministrative. Essi sono tenuti ad osservare, le norme di cui agli artt. 250 e 251 C.P.P. Quanto alle modalità di estrinsecazione di tale perquisizione, il richiamo espresso alla normativa nel C.P.P. è sintomatico circa l'applicabilità delle relative disposizioni. I RILIEVI SEGNALETICI, DESCRITTIVI E FOTOGRAFICI ED ALTRE OPERAZIONI TECNICHE Con tali atti si procede a fissare gli illeciti amministrativi riproducendone nei modi ritenuti più opportuni dagli accertatori tutte o talune modalità di estrinsecazione. Essi non richiedono formalità particolari essendo sufficiente dare atto del particolare sistema tecnico nel caso concreto utilizzato (pesatrice, rilievi fotografici, planimetrici, ecc.) per evidenziare le modalità di accertamento dell'illecito rilevato. IL RAPPORTO AMMINISTRATIVO E' l'atto, diretto all'Autorità Amministrativa competente, secondo le indicazioni del D.P.R. 29.7.1982, n. 571, riassuntivo e conclusivo di tutte le attività e le indagini svolte dal Pubblico ufficiale, in ordine ai fatti accertati come illeciti amministrativi. L'obbligo del rapporto non sorge se in merito alla violazione accertata è intervenuto il pagamento in misura ridotta. Nel caso frequentissimo che il pagamento in misura ridotta dell'infrazione vada effettuato presso enti o uffici diversi da quelli che hanno proceduto all'accertamento e alla verbalizzazione, il rapporto amministrativo va presentato sempre e nel più breve tempo possibile agli uffici a ricevere il pagamento e all'autorità competente per materia. Tali adempimenti si rendono necessari per consentire di ricevere il pagamento 122 dell'illecito o attribuire la somma riscossa e per conoscere se e come va emessa l'ordinanza-ingiunzione. Al rapporto vanno sempre allegate le prove delle avvenute contestazioni o notificazioni. Per l'art. 24 L. 1981/689, se l'esistenza di un reato dipende dall'accertamento di una violazione amministrativa (e per questa non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta), il giudice penale competente per il reato è anche competente a conoscere dell'illecito amministrativo. Pertanto il rapporto amministrativo va trasmesso a detto Giudice. Quando sorge l'obbligo del rapporto - col vano decorso del termine per il pagamento in misura ridotta - colui che ha accertato l'illecito deve presentare rapporto all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione e, in mancanza, al Prefetto. L'art. 17, legge 1981/689, dispone (commi 3, 4, 5): - "Nelle materie di competenza delle Regioni e negli altri casi, per le funzioni ammini- strative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente. Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato - rispettivamente al Presidente della Giunta Provinciale o al Sindaco. L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione". Quindi, al 6° comma, la predetta norma obbliga chi ha proceduto al sequestro a mente dell'art. 13 ad informare immediatamente l'autorità amministrativa competente (secondo le indicazioni dei commi 2° - 3° - 4° - 5°) inviandole il relativo processo verbale. ACCERTAMENTO DI REATI Per gli illeciti di natura Penale, al momento dell'accertamento va redatto un verbale che va trasmesso al Pubblico Ministero senza ritardo. Se sono stati compiuti atti per i quali è prevista la presenza del difensore, gli stessi vanno trasmessi al PM. entro 48 ore. 123 Ministero dell’Interno DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale Servizio Polizia Stradale - Divisione 2^ **#** N.300/A/51479/127.31 Roma, 3 febbraio 1998 OGGETTO: D. Leg.vo 9 luglio 1997, n.237. Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari. Disposizioni. AI COMPARTIMENTI POLIZIA STRADALE e, per conoscenza: - AL C.A.P.S. LORO SEDI CESENA Fa seguito alla circolare nr.300/A/28357/127.31 del 22 dicembre u.s., concernente l’oggetto. Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale nr.3 del 5/1/ 1998 è stata pubblicata la circolare 24/12/1997, n.327/E (all.1), con la quale il Ministero delle Finanze disciplina le procedure da seguire per la riscossione e il versamento delle somme relative ad entrate facenti capo a ministeri ed enti diversi dal Ministero delle Finanze, così completando il panorama normativo relativo alla soppressione del servi-zio di cassa da parte degli Uffici del Registro. Ne conseguono, peraltro, diverse modifiche del-l’attività 124 posta in essere dal personale e dagli uffici della Polizia Stradale, sia in tema di contestazione di il-leciti amministrativi che di prassi amministrative, con riferimento alle violazioni di norme diverse dal Codice della Strada, i cui proventi spettano allo Stato (es.: L.27/73 intema di tasse automobilistiche; R.D. 18.6.1931 n.773 (T.U.L.P.S.) come depenalizzato dal D. Leg.vo 13.7.1994, n.480; L. 25.8.1991, n.287 “Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi”; L.5.12.1985, n.730 in tema di agriturismo, D.P.R. 9.10.1990, n.309; ... ). 1. Contestazione di illeciti amministrativi Come indicato dall’art.3, comma 2 del Decreto Legislativo 237/ 97, il verbale di contestazione, oltre alla descrizione delle modalità di estinzione dell’illecito, contiene il modello da utilizzare per la riscossione. Soggetti incaricati della riscossione (art.4) sono: - nell’ambito della circoscrizione, ove ha sede l’ufficio finanziario, il concessionario del sevizio di riscossione dei tributi, nonché tutti gli sportelli bancari; - sull’intero territorio nazionale gli sportelli dell’Ente poste italiane. In attesa della ristampa del mod.370, opportunamente modificato nella parte relativa alle modalità di estinzione dell’illecito, nonché in caso di utilizzo del mod.352, il personale accertatore dovrà informare il cittadino delle novità in argomento, allegando al verbale di contestazione un secondo foglio (cfr. fac simile all.2) della cui esistenza deve darsi atto al momento della sottoscrizione del verbale e della consegna di copia al trasgressore. Fino al prossimo 28 febbraio il Ministero delle Finanze con la circolare sopra richiamata ha dato disposizioni acché i versamenti delle somme presso il concessionario della riscossione dei tributi e presso gli sportelli bancari siano effettuati dal trasgressore munito di fotocopia del verbale cui si riferisce il versamento, mentre per quelli effettuati presso gli uffici 125 postali è necessario compilare l’apposito bollettino di versamento in conto corrente (mod.32 F.: all.3). Dal 1° marzo 1998, viceversa, gli uffici dipendenti dovranno adeguarsi alle linee-guida della nuova discipli-na. In particolare sarà loro cura precompilare il mod.23 F. (all.4) ovvero il bollettino di pagamento tramite conto corrente riportando i seguenti elementi: - - - - concessionario competente all’esecuzione della riscos-sione; dati anagrafici del trasgressore; codice fiscale: qualora non al seguito del trasgressore al momento del controllo, lo stesso dovrà essere invitato a riportarne gli estremi prima del versamento; codice alfanumerico che contraddistingue l’ente destina-tario della somma, di norma coincidente con l’Autorità Amministrativa (es. L.27/78: Ufficio Registro (cfr. all.5: elenco uffici predisposto con Decreto Dirigenziale 9.12.1997); T.U.L.P.S.: Prefettura; L.287/91: U.P.I.C.A.; ...); causale di versamento “PA”, relativo a processi verbali di constatazione, di accertamento o ordinanze di pagamen-to emessi da enti diversi dal Ministero delle Finanze; ovvero causale di versamento “PS” per “processi verbali Legge n.27 del 1978”; gli estremi dell’atto di riferimento, cioè l’anno e il numero del verbale; codice del tributo, cioè “666T”; l’importo da pagare. 2. Trasmissione verbali Rimangono immutate le norme relative alla trasmissione dei verbali all’autorità amministrativa. 3. Approvvigionamento stampati Nelle more della fornitura di stampati da parte dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sarà cura degli uffici periferici richiederne un congruo numero ai competenti uffici finanziari locali o alle filiali dell’Ente Poste. IL DIRETTORE DEL SERVIZIO Occello 126 (pubblicato sulla G.U. n. 3 del 5 gennaio 1998) Circolare n. 327/E del 24 dicembre 1997 Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 - Soppressione dei servizi cassa degli uffici dell'Amministrazione finanziaria Riscossione da parte dei concessionari e delle bimbe di entrate facenti capo ad enti e a Ministeri diversi dal Ministero delle finanze Emissione di atti (processi verbali ordinanze-ingiunzioni, inviti al pagamento ecc.). Premessa. Nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 1997 è stato pubblicato il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, che, sulla base della delega conferita al Governo dall'art. 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha previsto, tra l'altro, la soppressione dei servizi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 1998. A seguito dell'abolizione dei predetti servizi di cassa, dalla data del 1° gennaio 1998 l'attività di riscossione è affidata ai concessionari del servizio riscossione, alle banche e all'Ente poste; quest'ultimo, in attesa dell'attivazione di appositi sportelli automatizzati, agisce a mezzo del servizio dei c/c postali, accreditando le somme versate al conto del concessionario. Le modalità di versamento e la relativa modulistica sono state definite con il decreto dirigenziale 9 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Tra gli uffici nei quali sarà soppressa la cassa rientrano quelli del registro i quali come è noto, oltre alle somme di competenza dei Ministero delle finanze, riscuotono una serie di entrate facenti capo a Ministeri ed enti diversi. Tali ultimi versamenti dal 1° gennaio 1998 dovranno quindi essere eseguiti presso il concessionario indicato dall'ufficio accertatore somme di cui sopra, distinguendo quelle da adottare nel periodo definitivo da quelle a carattere transitorio. 1) Periodo definitivo. Si premette che questa Amministrazione prevede di svolgere una serie di incontri con i Ministeri e gli altri enti, che a seguito della chiusura dei servizi di cassa degli uffici del registro devono far riferimento - per la riscossione - al sistema dei concessionari e banche. Salvo situazioni particolari, che saranno appunto esaminate nel corso delle previste riunioni, questo Ministero ha delineato per il periodo definitivo delle linee-guida che di seguito si riportano, anche allo scopo di orientare le altre amministrazioni sulla compatibilità delle loro esigenze con quelle dello scrivente. In particolare, si prevede che l'ente formuli la richiesta di pagamento tramite l'emissione di un atto (processo verbale, ordinanza - ingiunzione, invito di pagamento, ecc.), il 127 quale deve contenere il modello di pagamento allegato 1 al citato decreto dirigenziale 9 dicembre 1997; tale modello dovrebbe essere precompilato dall'Ente, riportando i seguenti elementi: concessionario competente all'esecuzione della riscossione; dati anagrafici del soggetto versante; codice fiscale; il codice alfa-numerico che contraddistingue l'ente, di cui all'elenco allegato 1, tenendo presente che ove l'ente sia comunque tenuto a corrispondere a terzi una quota delle somme riscosse, tale attribuzione dovrà essere curata dall'ente stesso. Gli enti non riportati nel citato elenco dovranno tempestivamente fare richiesta, compilando l'allegato modello 2; la causale di versamento, il cui elenco è riportato in allegato 3; gli estremi dell'atto di riferimento (anno e numero), tenendo presente che ove si tratti di somme di spettanza dei comuni, i primi 4 caratteri del numero dell'atto saranno costituiti dal codice catastale del comune; il codice del tributo, il cui elenco è riportato nell'allegato 4; l'importo da pagare, suddiviso per codice tributo avendo cura di cumulare in unica voce le quote di spettanza dei c.d. "scopritori", le spese di notifiche e altre eventuali somme spettanti a soggetti diversi dall'ente beneficiario; . il totale dell'importo da pagare. L'atto deve contenere la precisazione che, in caso pagamento tramite conto corrente postale intestato concessionario, le informazioni di cui sopra devono essere riportate nel bollettino allegato 5 al decreto dirigenziale 9 dicembre 1997. All'atto del pagamento, il concessionario o la banca trattengono una copia del modello di pagamento e rilasciano le altre due al versante. L'ufficio postale rilascia invece, i primi due tagliandi del bollettino. Con riferimento a quanto sopra, i competenti uffici di codesti Ministeri ed enti dovranno attivarsi, per le entrate di rispettiva spettanza, al fine di fornire la modulistica compilata come sopra ai soggetti tenuti a effettuare i versamenti in questione. Le informazioni relative alle riscossioni effettuate saranno fornite dai concessionari alle amministrazioni e agli enti interessati entro la fine del mese successivo quello di riscossione; annualmente, poi, il concessionario renderà agli enti il conto di gestione, a norma dell'art. 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1988, n. 43. Ove non vi siano elementi ostativi, le disposizioni sopra riportate sono immediatamente operative sarebbe, comunque, intendimento dello scrivente Ministero pervenire ad una generalizzata applicazione delle riportate direttive entro il 28 febbraio 1998. 128 2) Periodo transitorio. Al fine di consentire agli enti di predisporre quanto necessario per adeguarsi alle direttive contenute nel paragrafo 1, occorre adottare le seguenti procedure a carattere transitorio: - sugli atti che verranno emessi e notificati successivamente alla presente circolare, gli enti dovranno apporre un timbro allo scopo di indirizzare il contravventore non più all'ufficio del registro, ma al concessionario o alla banca. Tutto ciò naturalmente sempre che l'ente non sia in grado di predisporre modelli che tengano conto delle nuove disposizioni di pagamento; - per effettuare il pagamento il contribuente deve recarsi alla banca o al concessionario munito di copia dell'atto, che dovrà consegnare allo sportello; - il modello di versamento va compilato riempiendo la parte anagrafica, il codice identificativo dell'ufficio del registro competente, gli estremi dell'atto o del documento e il codice-tributo, che in questi casi è soltanto il numero 666T, denominato: "entrate relative ad atti (processi verbali, ordinanze, ecc.) emessi da enti e da Ministeri diversi dal Ministero delle finanze" e l'importo complessivamente dovuto; - se il versamento viene effettuato alla banca, la banca stessa trasmette al concessionario competente entro dieci giorni successivi alla decade di ricevimento della documentazione, la documentazione consegnata dai versanti; - di nei tre giorni successivi, i concessionari riversano al le somme incassate direttamente o tramite delega bancaria all'apposita contabilità speciale; - le banche e i concessionari sono tenuti ad accettare versamenti di importo anche inferiore, rispettivamente, a lire 13.000 e a lire 14.000; in tal caso tratterranno la commissione di loro spettanza fino a concorrenza del l'importo riscosso. Questa procedura vale anche per il periodo definitivo; - entro la fine del mese successivo a quello di riscossione, il concessionario trasmette ai competenti uffici a del registro le copie degli atti consegnate dal versante, unitamente ad un prospetto riepilogativo delle somme incassate, contenente la somma lorda incassata, la commissione trattenuta e il netto riservato alla contabilità speciale, separatamente per ciascuna operazione a effettuata; - l'ufficio del registro entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte del concessionario provvede alla liquidazione dell'atto, tenendo presente che la commissione trattenuta dal concessionario deve essere detratta, nell'ipotesi in cui ci siano più imputazioni, da quella di importo più elevato. Nei quindici giorni successivi al 129 ricevimento dall'ufficio del registro delle comunicazioni degli avvenuti riparti, il concessionario, sulla base della liquidazione effettuata dall'ufficio del registro, determina la giusta attribuzione ai capitoli erariali e alle aziende speciali; - per quanto riguarda queste ultime, l'attribuzione verrà effettuata direttamente all'ente, che a sua volta provvederà a trasferire agli aventi diritto quanto loro spettante; il concessionario riepiloga inoltre in un apposito prospetto le informazioni ricevute dagli uffici e li trasmette al titolare della contabilità speciale; per i versamenti che dovessero essere effettuati presso gli uffici postali, per i quali non vi è la possibilità di acquisire copia dell'atto che ha dato origine al versamento, il concessionario trasmette all'ufficio copia del certificato di accreditamento, perchè quest'ultimo provveda alla liquidazione, nell'ipotesi in cui sia comunque in possesso di una copia dell'atto. 3) Decorrenze. Tutti gli atti emessi dal 1° marzo 1998 devono essere redatti secondo le modalità di cui al paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda l'allegazione del modello di versamento già precompilato. Per tener conto, poi, degli atti già emessi e notificati fino al 28 febbraio 1998 in difformità dalle specifiche contenute nel citato paragrafo 1, le banche e i concessionari adotteranno la procedura di cui al paragrafo 2 fino al 30 aprile 1998. 130 (pubblicato nella G. U. del 26 luglio 1997 n. 173) DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 1997 n. 237 Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari; Vista la preliminare deliberazione del consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 1997; Visto il parere della commissione parlamentare istituita dall'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996, reso in data 18 giugno 1997, in applicazione del comma 15 del predetto articolo 3; Tenuto conto che, in applicazione del comma 15 del medesimo articolo 3, é stata concessa la proroga di venti giorni per l'adozione del predetto parere e che, conseguentemente, a norma del comma 16 risulta per un uguale periodo prorogato il termine per l'esercizio della delega; Vista la deliberazione del consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1997; Sulla proposta del ministro delle finanze, di concerto con il ministro del tesoro; Emana il seguente decreto legislativo: CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Soppressione dei servizi autonomi di cassa 1. I servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal dipartimento delle entrate sono soppressi con effetto dal 1 gennaio 1998. 131 2. Dalla data di cui al comma 1, gli adempimenti in materia di riscossione, contabilizzazione e versamento di tutte le entrate, nonché quelli in materia di pagamento, già svolti a qualsiasi titolo dagli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio sono disciplinati dalle disposizioni seguenti. Art. 2. Definizione di entrate Ai soli effetti del presente decreto, per entrate si intendono: a) le tasse e imposte indirette e relativi accessori e sanzioni; b) i canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione di beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello stato; c) le somme dovute per l'utilizzazione, anche senza titolo, dei beni demaniali e patrimoniali dello stato; d) le entrate patrimoniali; e) le entrate del tesoro e delle altre amministrazioni dello stato per le quali singole disposizioni ne prevedono il versamento ad un ufficio finanziario; f) le tasse e le entrate demaniali eventuali e diverse; g) le sanzioni inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative; h) le tasse ipotecarie di cui alla tabella a allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come sostituita dall'articolo 10, comma 12, del decreto - legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425; i) i tributi speciali di cui alla tabella a allegata al decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, come modificata dal comma 13 dell'articolo 10 del citato decreto - legge n. 323 del 1996; l) tutte le altre somme a qualsiasi titolo riscosse dagli uffici finanziari di cui all'articolo 1 comma 2. CAPO II ADEMPIMENTI IN MATERIA DI RISCOSSIONE Art. 3. Determinazione delle entrate 1. La determinazione delle entrate é effettuata dall'ufficio dell'ente creditore ovvero, limitatamente ai casi in cui disposizioni di legge prevedono l'autoliquidazione, dal soggetto interessato; con decreto dirigenziale sono approvati i modelli da utilizzare ai fini della riscossione e del versamento. 132 2. Nei casi in cui specifiche disposizioni di legge prevedono la possibilità di definizione in via breve delle constatate violazioni, il relativo processo verbale contiene il modello da utilizzare per la riscossione. Art. 4. Soggetti incaricati della riscossione 1. Le entrate sono riscosse dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi e dagli istituti di credito secondo le modalità di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. Per i compensi alle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del citato regolamento n. 567 del 1993 e per i compensi ai concessionari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 3, lettera a), del decreto del presidente della repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 2. A seguito dell'entrata in funzione degli sportelli automatizzati che consentono l'acquisizione in tempo reale dei dati relativi ai pagamenti, il compito di riscuotere le entrate può essere affidato anche all'ente poste italiane con decreto del ministro delle finanze, di concerto con i ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni. 3. Alla trasmissione dei dati analitici relativi ad ogni singola operazione d'incasso effettuata dalle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. 4. I concessionari trasmettono, mensilmente, entro il giorno venti del mese successivo, i dati relativi a ciascuna operazione di riscossione e di pagamento, i dati analitici relativi a ciascuna operazione di accreditamento effettuata dagli istituti di credito, nonché ai singoli versamenti effettuati alle sezioni di tesoreria provinciale dello stato ed alle casse degli enti destinatari. I concessionari inoltre trasmettono, mensilmente, entro il giorno venti del mese successivo, i dati relativi a ciascuna riscossione eseguita mediante conto corrente postale vincolato alle sezioni di tesoreria provinciale dello stato, nonché ai singoli postagiro effettuati alle medesime sezioni di tesoreria provinciale ed alle casse degli enti destinatari. 5. Con decreto dirigenziale sono determinate le modalità e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati. Art. 4-bis 1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, la remunerazione spettante ai concessionari e ai com- 133 missari governativi del servizio nazionale della riscossione è pari ad una commissione in misura fissa su ciascuna operazione di incasso inclusa nel modello di versamento. La predetta commissione è determinata, al netto del beneficio mediamente conseguito per effetto della temporanea disponibilità delle somme riscosse, per il periodo successivo all'integrale recupero degli importi anticipati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, tenuto conto dell'onere finanziario conseguente al versamento dell'acconto di cui al citato articolo 9, dei costi diretti ed indiretti relativi al servizio di incasso allo sportello, sulla base dei costi medi rilevati nel settore bancario, del numero dei modelli lavorati e del numero medio di operazioni in essi incluse, dell'ammontare medio degli importi riscossi per ciascuna operazione e del costo medio ad operazione dell'attività di contabilizzazione e riversamento delle entrate agli enti impositori. La commissione è dovuta fino alla concorrenza dell'importo versato per ciascuna operazione di incasso, se lo stesso risulti inferiore all'importo della commissione teoricamente spettante. 2. Per il periodo tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2001 sono corrisposte a ciascun concessionario e commissario governativo del servizio nazionale della riscossione, a valere sugli stanziamenti della pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, somme pari all'eventuale differenza tra la metà della media delle remunerazioni erogate negli anni 1997 e 1998 ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, e quelle erogate in applicazione dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Le modalità di erogazione di tali somme sono determinate, sulla base di rilevazione infrannuale delle esigenze, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 3. Il compenso spettante alle banche e alle Poste italiane spa per gli adempimenti connessi alla riscossione mediante delega secondo le modalità di cui al regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, è pari ad una percentuale della commissione di cui al comma 1, a totale carico del concessionario o commissario governativo competente, da trattenersi all'atto dell'accreditamento allo stesso delle somme versate. Tale percentuale è stabilita sulla base degli elementi di cui al comma 1, avuto riguardo agli specifici oneri riferibili all'attività dei soggetti interessati. 4. La commissione di cui al comma 1 ed il compenso di cui al comma 3 sono determinati, per ogni biennio, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro delle comunicazioni, sentite le associazioni di categoria interessate, nonché le Poste italiane spa, da emanare entro il 30 settembre dell'anno precedente il biennio di riferimento. 134 Art. 5 Riscossione tramite ruolo Abrogato Art. 6 Riscossione di particolari entrate 1. La riscossione delle tasse sulle concessioni governative, da corrispondere in modo ordinario, ai sensi della vigente normativa, é effettuata mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato all'ufficio concessioni governative di Roma, vincolato a favore della sezione di tesoreria provinciale dello stato di Roma. 2. La riscossione dei canoni di abbonamento alla radiotelevisione, delle relative tasse di concessione governativa, imposta sul valore aggiunto, sanzioni, interessi e diritti é effettuata tramite l'ente poste italiane mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato all'ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino, vincolato a favore della sezione di tesoreria provinciale dello stato di Torino. Alla riscossione coattiva provvede il medesimo ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 3. La riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui alle lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 2, amministrati dal dipartimento del territorio, é effettuata dagli uffici periferici dello stesso dipartimento. 3 bis. Nel caso di pagamento contestuale di imposte ipotecarie o di bollo e di tasse ipotecarie, queste ultime possono essere riscosse e versate con le modalità di cui all'articolo 4. 3 ter. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per il versamento in tesoreria provinciale dello Stato delle somme riscosse ai sensi del comma 3, e sono approvate le convenzioni che determinano i compensi agli intermediari. Gli intermediari provvedono comunque al versamento diretto alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione. 135 Art. 7 Riscossione coattiva 1. Per la riscossione coattiva di tutte le entrate di cui all'articolo 2, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 6, comma 2, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 67 del decreto del presidente della repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 2 Per la riscossione coattiva delle entrate diverse da quelle di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni. 3. Per la riscossione coattiva delle sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, il ruolo é formato dalla amministrazione o dall'ente competente ad emettere l'ordinanza - ingiunzione. CAPO III VERSAMENTO DELLE ENTRATE Art. 8 Termini e modalità per il versamento delle somme riscosse 1. Entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello previsto per l'accreditamento da parte delle banche al concessionario, il concessionario versa, distintamente per capitolo e articolo, competenza e residui, alla competente sezione di tesoreria provinciale dello stato l'ammontare delle somme allo stesso accreditate al netto della commissione di sua spettanza e dei pagamenti e delle anticipazioni effettuati secondo le disposizioni contenute nel presente decreto, nonché dei relativi compensi e, per la parte residua, delle somme oggetto di dilazione e di sgravio di cui al decreto del presidente della repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, usufruibili sui versamenti diretti. 2. L'ammontare delle somme riscosse direttamente dal concessionario va versato distintamente per voce di entrata alla competente sezione della tesoreria provinciale dello stato entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riscossione al netto della commissione di sua spettanza, nonché delle altre somme di cui al comma 1. Nello stesso termine vanno versate, mediante postagiro, le somme per le quali sia pervenuta la comunicazione di accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali. 3. Le somme accreditate al concessionario dalle aziende di credito e non imputabili ad alcuno dei capitoli e articoli di entrata sono comunque riversate, nei termini stabiliti nel presente decreto, alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello stato con imputazione al capitolo relativo alle entrate eventuali e diverse concernenti il ministero delle finanze e alle casse degli enti destinatari secondo modalità stabilite dal dipartimento delle entrate, direzione centrale per la riscossione. 136 4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di versamenti da effettuare da parte dell'ufficio delle concessioni governative di Roma e dell'ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino. 5. Le somme riscosse dai concessionari, direttamente allo sportello o attraverso delega ad aziende di credito, nel periodo in cui restano nella disponibilità del concessionario costituiscono i fondi da cui sono prelevate le somme da erogare secondo le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11. La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha stabilito che "la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo decorre dal 1 gennaio 2002". Art. 9 Versamento agli enti diversi dallo Stato 1. Il concessionario della riscossione é tenuto ad eseguire i versamenti delle somme riscosse per conto di enti diversi dallo Stato ai singoli aventi diritto entro il giorno ventisette di ciascun mese per le somme riscosse dall'uno al quindici dello stesso mese ed entro il giorno dodici di ciascun mese per le somme riscosse dal sedici all'ultimo giorno del mese precedente. CAPO IV ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PAGAMENTI E DI CONTABILITÀ Art. 10 Abrogato Art. 11 Pagamenti per conto degli uffici finanziari Il concessionario della riscossione é tenuto a pagare, con i fondi della riscossione, per conto degli uffici finanziari della propria circoscrizione territoriale le somme necessarie per l'esecuzione delle notifiche degli atti dagli stessi emessi. Il pagamento é effettuato entro i limiti stabiliti con provvedimento autorizzativo emesso dal direttore regionale o compartimentale competente. 137 Art. 12 Abrogato Art. 13 Tenuta della contabilità 1. Il concessionario della riscossione tiene la contabilità delle somme riscosse e di quelle versate con le modalità stabilite con decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro del tesoro. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per la resa della contabilità amministrativa di cui all'articolo 252 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché le notizie di accertamento e di riscossione di cui all'articolo 2 del decreto del presidente della repubblica 31 marzo 1972, n. 239. CAPO V SANZIONI Art. 14 Sanzioni per omesso o insufficiente versamento 1. In caso di omesso o insufficiente versamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello stato o alle casse dagli enti destinatari delle somme riscosse dal concessionario direttamente o per il tramite degli istituti di credito si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 16 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. Art. 15 Inadempienze nell'invio dei dati 1. Nei confronti dei concessionari che non effettuano la trasmissione all'anagrafe tributaria, in via telematica, dei dati relativi alle operazioni eseguite nell'ambito delle attività di riscossione nei termini stabiliti dall'amministrazione finanziaria, si applica la sanzione amministrativa di lire 100 mila per ogni giorno di ritardo. Per ogni operazione effettuata, i cui dati sono inseriti in forniture successive a quelle di competenza, si applica una sanzione amministrativa di lire 50 mila per ciascuna operazione. Le sanzioni amministrative sono ridotte a un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni. Resta fermo in ogni caso l'obbligo di trasmissione dei dati. 138 2. Per la difformità dei dati trasmessi rispetto alle relative specifiche tecniche, la sanzione amministrativa é commisurata alla percentuale di errore riscontrata a fronte di ciascuna tipologia di dato ed é pari a lire 300 mila per una percentuale di errore fino all'1 per cento e a lire 1 milione per una percentuale di errore fino al 5 per cento. Per percentuali di errore che eccedono il 5 per cento, in aggiunta alla sanzione fissa di lire 1 milione si applica, sull'eccedenza, una ulteriore sanzione amministrativa di lire 1 milione per ogni punto o frazione di punto percentuale; tale sanzione non può in ogni caso superare l'importo di lire 35 milioni. 3. Per le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, il concessionario ha diritto di rivalsa sugli istituti di credito per la quota parte delle sanzioni a questi ultimi imputabili in relazione alle forniture di loro competenza. 4. Le reiterate e rilevanti infrazioni all'obbligo di invio dei dati delle operazioni eseguite nell'ambito delle attività di riscossione costituiscono causa di decadenza dalla concessione. CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI Art. 16 Norma di rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano la riscossione delle imposte sui redditi di cui al decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e quelle del decreto del presidente della repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Art. 16-bis Validità degli atti compiuti 1. Restano salvi gli effetti degli atti amministrativi e di esecuzione compiuti dal 1 gennaio 1998 per il recupero dei crediti erariali per pene pecuniarie e spese processuali nonché per imposte, tasse, diritti e spese prenotati a debito. I procedimenti di riscossione coattiva già iniziati dal concessionario del servizio di riscossione alla data di entrata in vigore 139 del presente decreto, e per i quali é stato già eseguito il pignoramento, sono regolati dalle disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. NOTE Avvertenza:Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica è sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Il testo dell'art. 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente: "Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a modificare la disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: - razionalizzare il sistema di riscossione delle imposte indirette e delle altre entrate affidando ai concessionari della riscossione, agli istituti di credito e all'Ente poste italiane gli adempimenti svolti in materia dai servizi di cassa degli uffici del Ministero delle finanze ed armonizzandoli alla procedura di funzionamento del conto fiscale di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567; - apportare le conseguenti modifiche agli adempimenti posti a carico dei contribuenti, dei concessionari della riscossione, delle banche, dell'Ente poste italiane e degli uffici finanziaria dalla vigente normativa". - Il testo dell'art. 3, commi 13, 14, 15 e 16, della citata legge n. 662/1996, è il seguente: "Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è istituita una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dai commi 19, 66, 120, 133, 134, 138, 143, 160, 161, 162, 186 e 188 sono trasmessi alla commissione di cui al comma 13 per l'acquisizione del parere. Quest'ultimo o è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti. La commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della commissione. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 15, la proroga per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'esercizio della delega sono prorogati di venti giorni. Trascorso il termine di cui al comma 14 ovvero quello prorogato ai sensi del comma 15, il parere si intende espresso favorevolmente". 140 Note all'art. 2 La tabella A allegata al testo unico approvato con D.Lgs. n. 347/1990 riguarda la tariffa delle tasse ipotecarie. La tabella A allegata al D.P.R. n. 648/1972 riguarda la tariffa dei tributi speciali per i servizi resi dal Ministero delle finanze. - Note all'art. 4 Il testo degli articoli 6, 7 e 8 del regolamento di attuazione dell'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'istituzione del conto fiscale, è il seguente: "Art. 6 (Versamenti ai concessionari). I concessionari del servizio della riscossione sono competenti a riscuotere nei confronti degli intestatari di conto fiscale l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute anche in qualità di sostituto d'imposta, l'imposta locale sui redditi, le imposte sostitutive delle anzidette e l'imposta sul valore aggiunto, versate direttamente dai contribuenti o conseguenti ad iscrizione a ruolo. Il versamento diretto di cui al precedente comma è eseguito direttamente allo sportello del concessionario competente territorialmente o sul conto corrente postale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602". "Art. 7 (Versamenti mediante delega ad azienda di credito). In alternativa a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, gli intestatari hanno facoltà di effettuare i versamenti di cui all'art. 6, comma 1, esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, presso una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, con delega irrevocabile di versamento al concessionario. Le deleghe possono essere conferite anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni. Con le stesse modalità di cui al comma precedente sono versate le imposte indicate all'art. 3, comma 2, escluse quelle conseguenti a iscrizione a ruolo, ove vengano emanati i decreti ministeriali ivi previsti. Il versamento sul conto fiscale effettuato dagli intestatari con delega ad una azienda di credito ha valore di versamento diretto al concessionario. La delega è in ogni caso, rilasciata dall'intestatario ad una dipendenza dell'azienda di credito sita nell'ambito territoriale del concessionario competente. Qualora la delega venga rilasciata ad una dipendenza diversa, l'intestatario è soggetto alla sanzione di cui all'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602". "Art. 8 (Modalità di accreditamento al concessionario competente). Le aziende di credito sono tenute ad accreditare in forma irrevocabile al competente concessionario le somme versate dagli intestatari mediante delega entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 e dall'art. 1 della legge 24 gennaio 1962, n. 13, con valuta e disponibilità del giorno dell'accreditamento, escluso in ogni caso il ricorso all'accredito in conto corrente. L'accredito è effettuato, al netto della commissione spettante, al concessionario nel cui ambito territoriale ha sede la dipendenza che ha ricevuto la delega. Nello stesso termine di cui al comma 1, le aziende di credito consegnano al competente concessionario un esemplare dell'attestazione rilasciata all'intestatario. La consegna delle attestazioni è effettuata, distintamente per tipo di modelli, con un elenco, in duplice copia, riepilogativo del numero delle attestazioni ricomprese in ciascun gruppo di modelli e dei relativi ammontari incassati, con l'indicazione del compenso complessivamente trattenuto, nonché dei totali gene- 141 rali, con l'indicazione dei dati identificativi dell'operazione di accredito di cui al comma 1. In alternativa all'obbligo di cui ai commi 3 e 4 è in facoltà delle aziende di credito consegnare al competente concessionario nel termine di cui al comma 1, un documento, in duplice copia, riepilogativo dei dati, suddivisi per codice tributo e per fasce di compenso trattenuto, necessari al riversamento da parte del concessionario, con l'indicazione dei dati identificativi del l'operazione di accredito di cui al comma 1. In tal caso la consegna delle attestazioni di cui al comma 3 è effettuata entro la fine di ciascun mese per le deleghe ricevute dal primo al ventesimo giorno del medesimo mese ed entro il decimo giorno del mese successivo per le deleghe ricevute dal ventunesimo all'ultimo giorno del mese. Il concessionario rilascia contestualmente all'azienda di credito una copia, sottoscritta per ricevuta, dell'elenco riepilogativo di cui al comma 4 ovvero del documento riepilogativo di cui al comma 5. Le operazioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 sono compiute entro le ore tredici del giorno di scadenza". Il testo dell'art. 10 del citato D.M. n. 567/1993 è il seguente: "Art. 10 (Compenso alle aziende di credito). All'azienda di credito delegata compete separatamente per ciascuna delle operazioni di incasso incluse nella delega un compenso, a totale carico del concessionario competente, pari al 25% della commissione spettante allo stesso concessionario ai sensi dell'art. 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, da trattenere all'atto dell'accreditamento al concessionario delle somme spettanti ai sensi dell'art. 8, comma 1. Il compenso a carico del concessionario non costituisce elemento di valutazione per la revisione dei compensi prevista dall'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43". Il testo del comma 3, lettera a), dell'art. 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1989, n. 657), è il seguente: "La remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo comunque conto del numero degli sportelli e del costo aggiuntivo del personale obbligatoriamente mantenuto in servizio presso ogni singola concessione ai sensi degli articoli 122 e 123, ove tale personale ecceda le necessità operative riconosciute alla concessione; si tiene conto altresì, con riferimento all'ultimo biennio, dell'ammontare globale delle somme riscosse e dei tempi di valuta, del numero e tipo di operazioni, dell'indice di morosità e quello di inesigibilità. La remunerazione è articolata come segue: una commissione per la riscossione dei versamenti diretti, uguale per tutti agli ambiti territoriali, stabilita in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo". Il testo dell'art. 13 del citato D.M. n. 567/1993 è il seguente: "Art. 13 (Trasmissione dei dati ai concessionari da parte delle aziende di credito). Le aziende di credito delegate trasmettono su supporti magnetici i dati analitici relativi ad ogni singola operazione di incasso effettuata, entro il quinto giorno del mese successivo per le deleghe ricevute dal primo al ventesimo giorno del mese ed entro il decimo giorno del mese successivo per le deleghe ricevute dal ventunesimo all'ultimo giorno del mese. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità di trasmissione, i dati analitici da rilevare dalle deleghe di versamento e le caratteristiche tecniche dei supporti da trasmettere". 142 Nota all'art. 6 Si riporta l'epigrafe del R.D. 14 aprile 1910, n. 639: "Testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari". Note all'art. 7 Il testo dell'art. 67 del citato D.P.R. n. 43/1988 è il seguente: "Art. 67 (Riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette). I concessionari del servizio provvedono alla riscossione coattiva dell'imposta sul valore aggiunto, della imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali, della imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo e dei diritti doganali e di ogni altro diritto o accessorio la cui riscossione demandata all'amministrazione doganale, delle tasse automobilistiche e sulle concessioni governative, nonché alla riscossione delle pene pecuniarie, delle soprattasse e di ogni altro accessorio e penalità relativi ai predetti tributi. - La riscossione coattiva effettuata secondo le seguenti modalità: se, a seguito di invito al pagamento, atto di liquidazione, accertamento, rettifica o erogazione di sanzioni sono infruttuosamente scaduti i termini di pagamento delle somme di cui al comma 1, l'ufficio finanziario competente forma il ruolo relativo ai contribuenti per i quali si procede alla riscossione coattiva ai sensi dell'art. 11, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Per la formazione del ruolo e per la riscossione delle somme iscritte si applicano le disposizioni previste per la riscossione dei tributi e delle entrate di cui all'art. 63, comma 1; i ruoli sono riscossi in unica soluzione alla prima scadenza utile; - con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti tempi, procedure e criteri per la redazione e la trasmissione dei suddetti ruoli e per la compilazione meccanografica degli stessi da parte del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione, nonché gli adempimenti contabili a carico degli agenti della riscossione; - l'intendente di finanza appone il visto di esecutorietà dei ruoli e li consegna al concessionario territorialmente competente, che ne rilascia ricevuta, affinché lo stesso provveda alla riscossione senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. L'intendente di finanza trasmette copia del frontespizio dei ruoli consegnati alla competente ragioneria provinciale per i relativi controlli. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai crediti indicati al comma 1, comprese le eventuali spese di esecuzione, i cui termini di pagamento sono scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto". Si riporta l'epigrafe della legge 24 novembre 1981, n. 689: "Modifiche al sistema penale". Nota all'art. 8 Per il riferimento all'epigrafe del D.P.R. n. 43/1988 vedasi nota all'art. 4. Note all'art. 13 Il testo dell'art. 252 del citato R.D. n. 827/1924, è il seguente: "Art. 252. - Tutti coloro che sono incaricati di riscuotere entrate di qualsiasi natura di spettanza dello Stato, debbono render conto della loro gestione alle amministrazioni da cui rispettivamente dipendono. I conti sono resi per bimestre o per i periodi di tempo stabiliti dai regolamenti speciali delle singole amministrazioni. Le intendenze di finanza e gli altri uffici provinciali e compartimentali, dopo avere accertata la 143 regolarità dei conti degli agenti da esse dipendenti, compilano e trasmettono alle varie amministrazioni centrali i prospetti o rendiconti riassuntivi, e gli altri documenti che sono ad essi necessari per la formazione delle scritture e per l'esercizio della vigilanza sull'operato dei propri agenti. I conti e i documenti anzidetti debbono essere compilati e trasmessi nelle forme e nei termini che sono prescritti dal presente regolamento". Il testo dell'art. 2 del D.P.R. 31 marzo 1972, n. 239 (Semplificazioni procedurali in materia di contabilizzazione delle entrate dello Stato), è il seguente: "Art. 2. - Alle scadenze, che saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, coloro che sono incaricati dell'accertamento, della riscossione e del versamento di entrate di qualsiasi natura di competenza dello Stato debbono comunicare gli accertamenti e le riscossioni alle amministrazioni dalle quali dipendono, nonché alle ragionerie di cui all'art. 1, mentre i tesorieri debbono comunicare alle medesime ragionerie i versamenti eseguiti dagli agenti della riscossione e dai debitori diretti". Nota all'art. 14 Il testo dell'art. 16 del citato D.M. n. 567/1993 è il seguente: "Art. 16 (Sanzioni). Nei casi di versamenti di imposta tramite delega, qualora il riversamento delle relative somme alla competente sezione di tesoreria provinciale o alle casse degli altri enti destinatari sia omesso o avvenga oltre il sesto giorno lavorativo successivo ai predetti versamenti nei confronti del concessionario si applicano le sanzioni previste dall'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Per le sanzioni di cui al precedente comma il concessionario ha l'obbligo di rivalsa sull'azienda delegata per la quota parte delle sanzioni a quest'ultima imputabile per omesso o tardivo versamento. Gli omessi o ritardati versamenti da parte del concessionario, imputabili ai sensi del presente comma all'azienda delegata, non costituiscono, ad alcun effetto, inadempienze valutabili ai fini dell'applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Restano in ogni caso ferme le sanzioni di cui all'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ad esclusivo carico del concessionario per gli omessi o ritardati versamenti alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli altri enti destinatari dei versamenti diretti riscossi allo sportello o mediante conto corrente vincolato". Note all'art. 16 Si riporta l'epigrafe del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito". Per il riferimento all'epigrafe del citato D.P.R. n. 43/1988, vedasi note all'art. 4. Aggiornamenti - Il D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56 (in G.U. 25/3/1998, n. 70) ha disposto (con l'art. 6) la modifica degli artt. 6 e 10. - Il D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (in G.U. 9/12/1998, n. 287) ha disposto (con l'art. 1) la modifica degli artt. 1, 2, 3,4,6, 7, 8, 9 e 10 e l'introduzione dell'art. 16-bis. 144 - La L. 21 novembre 2000, n. 342 (in S.O. n. 194/L, relativo alla G.U. 25/11/2000, n. 276) ha disposto (con l'art. 77) la modifica degli artt. 4, 4-bis, 5 e 8. - La L. 21 novembre 2000, n. 342 (in S.O. n. 194/L, relativo alla G.U. 25/11/2000, n. 276) ha disposto (con l'art. 77) la modifica degli artt. 4 e 4-bis. - Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (in S.O n. 126/L relativo alla G.U. 15/6/2002, n. 139) ha disposto (con l'art. 299) l'abrogazione degli artt. 10 e 12. - Il D.L. 8 luglio 2002, n. 138 (in G.U. 8/7/2002, n. 158), convertito con L. 8 agosto 2002, n. 178 (in S.O. n. 168/L, relativo alla G.U. 10/8/2002 n. 187) ha disposto (con l'art. 3) la modifica degli artt. 4 e 4-bis. - Il D.L. 24 settembre 2002, n. 209 (in G.U. 22/9/2002, n. 225), convertito con L. 22 novembre 2002, n. 265 (in G.U. 23/11/2002, n. 275) ha disposto (con l'art. 4) la modifica degli artt. 4 e 4-bis. Ultima modifica: 15/02/2005 145