MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
Gli illeciti
amministrativi
Gli illeciti
Amministrativi
Parte I
(Principi generali)
Parte II
(Procedure per il pagamento delle sanzioni amministrative)
a cura del Dirigente Superiore dr. Balduino SIMONE
Direttore del Centro Addestramento Polizia di Stato di Cesena
Composizione, impaginazione, stesura e Stampa a cura dell’Ufficio Studi e Doc.ne
del Centro Addestramento Polizia di Stato di Cesena
(Edizione fuori commercio - Marzo 2005)
Sommario
PARTE I
INTRODUZIONE ......................................................................................................................... 9
LEGGE 24 11. 1981, N. 689 ......................................................................................................... 9
IL D. LGS. 13.7.1994, N. 480 ....................................................................................................... 10
LA LEGGE 28.12.1993, N.561 ................................................................................................... 11
DECRETO LEGISLATIVO 31.12.1999, N.507 ..................................................................... 11
PRINCIPI GENERALI DELL'ILLECITO AMMINISTRATIVO ..................................... 12
a) Principio di legalità .................................................................................................................... 13
b) Capacità di intendere e di volere ............................................................................................. 16
c) Elemento soggettivo. ................................................................................................................ 17
- Coscienza e volontà dell'azione ......................................................................................... 17
- Dolo e colpa ......................................................................................................................... 17
- L 'errore sul fatto - la buona fede ..................................................................................... 18
- L'errore di diritto ................................................................................................................. 18
- Indagini sull'elemento soggettivo e ricostruzione dell'illecito ....................................... 19
d) Cause di esclusione di responsabilità ...................................................................................... 19
e) Concorso di persone ................................................................................................................. 20
f) Solidarietà .................................................................................................................................... 21
g) Trasmissibilità dell'obbligazione .............................................................................................. 22
h) Pluralità di violazioni a disposizioni che prevedono sanzioni amministrative .................. 22
i) Reiterazione delle violazioni. .................................................................................................... 23
l) Principio di specialità ................................................................................................................. 25
- Il concorso con le norme regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano 26
m) Sanzioni amministrative pecuniarie e rapporto tra minimo e massimo edittale .............. 27
n) Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative ........................................................... 28
- La gravità della violazione .................................................................................................. 28
- L’opera svolta per l'eliminazione o l 'attenuazione della violazione ............................. 28
- La personalità dell'autore .................................................................................................. 29
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SANZIONATORIO .................................. 31
Gli atti di accertamento ................................................................................................................. 31
La denuncia di illecito e la tutela del denunciato ....................................................................... 33
La contestazione............................................................................................................................. 34
La notifica della contestazione ..................................................................................................... 35
Il pagamento in misura ridotta ..................................................................................................... 36
Obbligo del rapporto..................................................................................................................... 37
Ordinanza - ingiunzione ............................................................................................................... 39
Il giudizio di opposizione.............................................................................................................. 44
La connessione obiettiva con un reato........................................................................................ 47
LA NUOVA DEPENALIZZAZIONE .................................................................................... 49
Gli interventi della legge delega ................................................................................................... 50
- L'abrogazione del reato di oltraggio a P. U............................................................................ 50
- Le innovazioni e le modifiche apportate al procedimento sanzionatorio......................... 52
- Principio di specialità ............................................................................................................... 54
Gli interventi e i singoli settori: .................................................................................................... 55
a) Alimenti ....................................................................................................................................... 55
- Autorità competenti ............................................................................................................ 58
b) Navigazione ............................................................................................................................... 58
c) Circolazione stradale ................................................................................................................. 60
d) Assegni bancari e postali. ......................................................................................................... 62
IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO .......................................................................... 67
Gli altri interventi di depenalizzazione ....................................................................................... 68
Le Autorità competenti ................................................................................................................. 68
PARTE II
MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ................. 73
Modalità di compilazione .............................................................................................................. 73
Modalità di pagamento .................................................................................................................. 74
Tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari ......................................................... 75
Tabella delle causali ........................................................................................................................ 81
Tabella dei codici tributo degli uffici delle entrate .................................................................... 82
Tabella codici uffici finanziari ...................................................................................................... 90
VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - PROCEDURE ....................................................... 113
Accertamento dell’illecito - Compiti e funzioni della Polizia Giudiziaria ............................ 115
Fac- Simile nuovo mod. 253 Pol. Str. ........................................................................................ 116
Processo verbale di contestazione di illecito amministrativo ................................................. 117
Fac - Simile mod. F23 ................................................................................................................. 118
Altri atti di accertamento ............................................................................................................ 119
Il sequestro amministrativo ........................................................................................................ 119
Modalità di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie ......................................... 120
Processo verbale di sequestro amministrativo ......................................................................... 121
La perquisizione ........................................................................................................................... 122
I rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici ed altre operazioni tecniche .............................. 122
Il rapporto amministrativo .......................................................................................................... 122
Accertamento di reati .................................................................................................................. 123
Circolare n. 300/A/51479/127.31 del 3 febbraio 1998 ......................................................... 124
Circolare n. 327/E del 24 dicembre 1997 ................................................................................ 127
Decreto Legislativo n. 237 del 9 luglio 1997 ............................................................................ 131
Parte I
(Principi generali)
INTRODUZIONE
La contestazione degli illeciti amministrativi, che costituiscono la stragrande maggioranza delle violazioni accertabili dagli operatori di Polizia impegnati nell'attività di
controllo del territorio o nei servizi di Specialità come: Stradale, Ferroviaria, Frontiera
e Postale, richiede la conoscenza di procedure specifiche, la cui osservanza condiziona
l’intero procedimento.
Le difficoltà operative non si fermanoperò alle indispensabili conoscenze procedurali e di verbalizzazione, ma si allargano alla redazione del verbale che necessita di
specifica modulistica per consentire l'esercizio del pagamento in misura ridotta.
Alla luce di questa realtà, il manuale costituisce uno strumento di consultazione
teorico-pratica, in quanto compendia, oltre ai principi generali dell'illecito amministrativo, tutte le procedure per la compilazione della modulistica indispensabile per il pagamento della sanzione.
Va ricordato, infatti, che l'omessa compilazione della modulistica ufficiale rende
nulla anche la verbalizzazione della violazione.
Pertanto, al di fuori delle violazioni al C.d.S. ed al Regolamento di Polizia ferroviaria, per le quali esistono specifiche modulistiche, per tutte le altre violazioni punite con
sanzioni pecuniarie, la verbalizzazione relativa alla contestazione deve essere accompagnata dalla consegna all'interessato del mod. F 23, compilato in ogni sua parte attingendone
le indicazioni dalla parte II del manuale ove sono riportate le codificazioni e le causali
prescritte.
LEGGE 24 11. 1981, N. 689
PRINCIPI GENERALI DELL’ILLECITO
AMMINISTRATIVO
E’ la norma fondamentale di tutto il sistema sanzionatorio amministrativo, in
quanto, per la prima volta, introduce, mutuandoli dal diritto penale, i principi generali
dell'illecito amministrativo e l'architettura definitiva del procedimento sanzionatorio.
La portata di questa norma è rilevantissima per l'intero ordinamento giuridico e
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ad essa dedicheremo ampio spazio nella analisi comparativa dei principi dell'illecito
amministrativo con quelli del reato e analoga comparazione della parte procedurale. E'
bene ricordare, infatti, che la sua disciplina del procedimento sanzionatorio ha portata
generale; si riferisce cioè a tutte le norme depenalizzate e a tutte le norme nate già con
la configurazione amministrativa, comprensiva quindi dei riferimenti per tutti i procedimenti amministrativi sanzionatori, che costituiscono la stragrande maggioranza dei
procedimenti instaurati a seguito di violazioni nell'ordinamento. Essa rappresenta perciò la pietra miliare della depenalizzazione, anche perché a seguito di essa il legislatore
ha fatto grande uso dell'illecito amministrativo, non depenalizzando norme preesistenti nate con carattere penale, ma delineate al momento della nascita della fonte
normativa con il carattere amministrativo.
IL D. LGS. 13.7.1994, N. 480
E' una norma di depenalizzazione riferita al Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza, adottato con R.D. 771 del 18 giugno 1931 e che introduce procedimenti
rilevanti. In particolare, definisce il procedimento di irrogazione delle sanzioni accessorie che sono provvedimenti di larghissimo uso da parte del legislatore, anche perché
dopo una timida introduzione in alcuni settori, ne è stata rilevata la grandissima deterrenza. La sanzione accessoria, infatti, applicata con rigore e con immediatezza, può
conferire alle previsioni amministrative una deterrenza appropriata perché in grado di
coniugare certezza del provvedimento e immediata applicazione della sanzione, eliminando la situazione di illegalità accertata. Operando poi in settori soggetti, molto
spesso ad autorizzazione o a licenza, l'applicazione di questa sanzione, che interrompe
la validità dei titoli amministrativi necessari all'esercizio delle attività, costituisce, per il
trasgressore, una misura afflittiva di gran lunga superiore a quella della sanzione principale, di natura pecuniaria. A seguito del decreto legislativo 480, la gran parte delle
previsioni del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza sono diventate amministrative,
mentre conservano il carattere di reato quelle ritenute più gravi. Le linee guida seguite
dal legislatore nel decreto legislativo 480 sono analoghe a quelle seguite dalla prima
depenalizzazione della 317, anche se il punto di differenziazioni tra illeciti depenalizza-
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ti e non, è costituito dalle previsioni originarie nel senso che quelle punite con sanzioni
detentiva continuano ad avere il carattere di reato, mentre quelle punite con la sola
sanzione pecuniaria sono state tutte depenalizzate, trasformando l'ammenda in sanzione amministrativa della stessa entità, ovvero con nuovi minimi e massimi edittali.
LA LEGGE 28.12.1993, N.561
Rappresenta una norma di applicazione mirata a togliere il carattere penale alle
singole disposizioni elencate senza interessare settori specifici. Risultano depenalizzate, tra le altre, alcune norme del Codice Postale (art.195), del Regolamento Ferroviario
(art.30), e dell'obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro. Non modifica la disciplina delle procedure ed è accompagnata dalla legge 562, della stessa data, con la quale si
delega il Governo alla riforma della disciplina sanzionatoria del Testo Unico delle
Leggi di P.S.. Le disposizioni di maggiore rilevanza sono costituite dalla depenalizzazione dell'art. 117, secondo comma del Codice di Navigazione, che punisce l'inosservanza dei provvedimenti della Autorità portuale in materia di circolazione nell'ambito
del porto e di quella dell'artt. 195, secondo comma, del Codice Postale che punisce la
mancanza di autorizzazione per la detenzione e l'uso degli apparati radio di debole
frequenza. Resta confermato il carattere penale per la detenzione e l'uso degli apparecchi soggetti a concessione delle Poste.
DECRETO LEGISLATIVO 31.12.1999, N.507
E' l'ultima depenalizzazione attuata dal Governo a seguito della delega conferitagli dal Parlamento con la legge 25.6.99 n.205. E' una grande depenalizzazione in
quanto non solo si riferisce a settori diversi dall'ordinamento giuridico, ma si inserisce
in un quadro complesso di riforma del processo penale e dell'ordinamento penalistico.
Il legislatore ha proceduto su diversi fronti per affrontare un tema di estrema attualità
quale quello di cercare di accorciare i tempi dei processi penali e ridare all'intera mate-
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ria quella certezza che era assolutamente indispensabile, per adeguare il procedimento
ai tempi e al contesto internazionale in cui vive il Paese. Questa norma, attuata a
seguito di espressa delega, porta novità di rilievo non solo perché si rivolge a tutto
l'intero ordinamento ma perché le linee seguite dal legislatore nell'individuare le norme depenalizzate è diversa da quella sinora seguita e meritevole di attenzione per i
riflessi che avrà sull'intero ordinamento.
PRINCIPI GENERALI DELL'ILLECITO
AMMINISTRATIVO
Abbiamo visto che fino al 1967 in Italia non esistevano nell'ordinamento giuridico illeciti amministrativi sanzionati in via pecuniaria. La via della depenalizzazione è
stata imboccata non tanto per libera scelta, quanto perché costretti dall'emergenza
determinatasi con l'appesantimento della funzione giudiziaria.
Con la legge 689 si affrontò l'arduo compito di definire in via generale i principi di
questa nuova figura di illecito, che prenderà il posto di tutte le ipotesi penalistiche,
relative a quelle violazioni divenute di poco allarme sociale e di tutta quella legislazione
che nascerà con caratteristiche amministrative. Sarà la regola per le violazioni in settori
vitali della vita sociale. In questa ottica, la legge 689 del 1981 rappresenta la pietra
miliare delle sanzioni amministrative in tema di igiene e sanità pubblica, tutela ambientale, circolazione stradale, attività commerciali, caccia e pesca, ecc. e diventa così anche
uno dei punti cardine dell'attività stessa della Pubblica Amministrazione. E' evidente
allora che definire i principi generali dell'illecito amministrativo significa porre le basi
per una visione diversa dell'ordinamento. Una visione nuova, ove, accanto alle ipotesi
penalistiche, si potesse fare largo uso di una misura sanzionatoria più snella. Con essa
nasce la possibilità di calibrare il potere di deterrenza con due misure, penale e amministrativa, utilizzandole a seconda della gravità della violazione. La sanzione amministrativa diventa perciò una opportunità in più per il legislatore, a cui farà largamente
riferimento per disciplinare interi settori della vita sociale. L'attività sanzionatoria diventa perciò una vera e propria attività della Pubblica Amministrazione, che non è
separata da quelle tradizionali di impulso, di disciplina e di controllo, ma ne è stretta-
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mente connessa, sino a diventare significativa del suo livello di efficienza. Per questa
ragione, finiscono col transitare nel procedimento sanzionatorio i principi generali
dell'attività stessa della Pubblica Amministrazione, come quelli introdotti dalla legge
241 del 1990 41 sulla trasparenza, sul diritto di accesso e sulla partecipazione dei cittadini agli atti della Pubblica Amministrazione, estendendo anche a questa attività sanzionatoria o comunque avente per scopo la garanzia della certezza dell'ordinamento,
principi delineati per le funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione. La legge 689
rappresenta perciò un punto di svolta dell'ordinamento giuridico.
a) Principio di legalità
Il Capo I° della legge 689 è dedicato alle sanzioni amministrative e ai principi
generali delle stesse; l'art. 1, dedicato al principio di legalità, mutua dal diritto penale la
regola secondo cui «nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di
una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni
amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in essa considerati». Questo principio di
stretta legalità è tipicamente penalistico in quanto prevede ed afferma come validi
anche nel campo delle sanzioni amministrative principi sino ad allora applicabili solo
alle sanzioni penali. Originariamente questo principio lo si riconduceva alla sfera di
applicazione dell'articolo 25, comma 2°, della Costituzione (Principio del nullum crimen,
nulla poena sine lege) nella sua eccezione più ampia. Questo orientamento dottrinale
era confortato da una sentenza poco chiara della Corte Costituzionale del 3 luglio
1967, n.78 che restava isolata e contraddetta dall'orientamento successivo.
La dottrina successiva si orientava col negare qualsiasi riferimento delle sanzioni
amministrative al citato articolo 25 della Costituzione per ragioni perfettamente condivisibili che possono essere così sintetizzate:
-
L'origine e l'evoluzione del principio riferibile al secondo comma dell'art. 25 della
Costituzione si sono affermati con esclusivo riferimento alle pene criminali ed
alle misure di sicurezza senza alcuna prevedibile estensione al campo delle sanzioni amministrative.
-
Oltre a questa ragione storica, si impongono riflessioni di ordine-sistematico. Il
principio sopraenunciato è inserito in un contesto di principi tipicamente ed esclu-
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sivamente penalistici (articolo 25, comma l°), come:
1) nessuno può essere distolto dal Giudice naturale precostituito per legge; 3 °
comma.
2) nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti
dalla legge.
E ancora, art. 26 - "L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle Convenzioni Internazionali" - e dello stesso articolo 27 che sancisce
che la responsabilità penale è personale e che l'imputato non è considerato colpevole
sino alla condanna definitiva. Va ricordato poi che l'interpretazione corretta dell'intero
articolo 25 della Costituzione lo considera come espansione dell'articolo 13 (libertà
personale). Solo questo stretto collegamento al principio della inviolabilità della libertà
personale da significato alla riserva di legge nella. Non è possibile perciò procedere ad
un inserimento della sanzione amministrativa in un quadro omogeneo e sistematico
poiché ciò potrebbe condurre ad un affievolimento del livello di garanzia generale che
dagli stessi è garantita. E' evidente infatti che l'inserimento citato porterebbe inevitabilmente ad un diverso livello di garanzia a seconda del tipo di sanzione cui ci si riferisce, intaccando così la portata del principio costituzionale che verrebbe abbassata a
livello di norma primaria.
In ultimo, ma non in ordine di importanza vanno tenute presenti ragioni di politica del diritto. Ancorare la potestà sanzionatoria della Pubblica Amministrazione al
citato comma 2° dell'articolo 25 della Costituzione, che introduce una riserva di legge
vincolata a quella statale, priverebbe le Regioni di uno strumento essenziale per la
funzionalità e le finalità delle stesse. E' ciò appare particolarmente rilevante alla luce
della evoluzione legislativa recente, che ha trasferito alle Regioni competenze di sempre maggiore rilievo, l'esercizio delle quali non potrebbe mai essere garantito senza il
riconoscimento agli stessi Enti di una potestà sanzionatoria per le violazioni alla legislazione che disciplina i diversi settori.
Negare il collegamento delle sanzioni amministrative al principio del 2° comma
dell'articolo 25 della Costituzione, non significa , però affermare che le stesse non
abbiano Coperture Costituzionali. La dottrina prevalente, che segue con attenzione il
processo di depenalizzazione è orientato ad ancorare le sanzioni amministrative alle
seguenti norme Costituzionali:
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-
Articolo 23, per le sanzioni consistenti in una prestazione personale o patrimoniale.
-
Articoli 28 e 97 per le sanzioni disciplinari.
-
Articolo 97 per ogni altra sanzione di carattere oblativo .In particolare:
-
Alla riserva di legge posta dall'articolo 23 sono soggette le sanzioni pecuniarie e
quelle che incidono comunque sul patrimonio, come la confisca, perché costituenti sicuramente quelle "prestazioni personali" a cui la norma costituzionale si
riferisce. L'articolo 23, infatti, stabilisce che «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge». E questa riserva può essere riferita
anche alle leggi Regionali.
-
Ai principi dell'articolo 97 Costituzione sono riferibili le sanzioni amministrative
non pecuniarie, come quelle relative alla sospensione e alla revoca di provvedimenti
amministrativi, o abilitativi che comportano la decadenza dalle facoltà insite negli
atti stessi, anche se questo riferimento potrebbe essere una conseguenza dell'applicazione del principio generale di legalità dei provvedimenti amministrativi.
Riferire la potestà sanzionatoria dell'articolo 25, ovvero agli articoli 23, 2862 e 97 della
Costituzione, non è discussione puramente accademica, ma di grande rilievo. Cambiano, infatti, i contenuti del principio di legalità, che possono essere così definiti:
1) La riserva di legge prevista dall'articolo 23 è considerata relativa e non assoluta.
Largo spazio perciò è lasciato agli interventi regolamentari (norme secondarie)
essendo sufficiente che il legislatore indichi con chiarezza i principi ed i criteri
per l'esercizio del potere di regolamentazione riconosciuto all'Autorità Amministrativa che definisce la previsione sanzionata.
2) Con riferimento congiunto agli articoli 23 e 97 è possibile ricavare un obbligo
generale di determinatezza sia della fattispecie sanzionata che dalla sanzione.
Tale obbligo è però funzionale al raggiungimento del principio di certezza,
peraltro connaturato al principio della riserva di legge in tema di sanzioni. Non
avrebbe senso una riserva specifica per il legislatore da fissare fattispecie astratte così ampie da poter "contenere" previsioni alle quali è possibile attribuire
fatti o omissioni molteplici da parte dell'Autorità competenti.
3) Riferendo il principio di legalità sostanziale alle norme succitate non è chiaro se
sia applicabile alle sanzioni amministrative il principio dell'obbligatorietà processuale, così come l'articolo 112 della Costituzione prevede per il campo penale. In
alcuni ordinamenti stranieri è espressamente prevista la discrezionalità dell'azio-
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ne processuale della Pubblica Amministrazione per l'applicazione delle sanzioni
amministrative. Nel nostro Paese, con riferimento alle sanzioni disciplinari, è
stato in dottrina affermata la possibilità di non ricorrere alla applicazione per
ragioni di opportunità. La dottrina prevalente però disconosce la possibilità di
estendere tale discrezionalità all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie o patrimoniali. Tale orientamento è condiviso dalla Corte Costituzionale che,
anche con riferimento al principio di imparzialità di cui all'articolo 97, ha sancito
l'esigenza della previsione ex lege di rigorosi critici di esercizio del potere relativo
all'applicazione e alla non applicazione di sanzioni amministrative.
b) Capacità di intendere e di volere
L'art. 2 della legge introduce il principio della impossibilità di assoggettare a sanzioni amministrative chi al momento del fatto non aveva compiuto i 18 anni o non
aveva, in base ai criteri indicati dal Codice Penale, la capacita di intendere e di volere,
salvo che lo stato di incapacità non derivi da colpa o dallo stesso preordinato. Fuori dai
casi previsti della incapacità preordinata, per la incapacità dovuta alla minore età oppure a menomazioni psicofisiche, della sanzione risponde chi era tenuto alla sorveglianza
dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Per questo principio,
c'è un riferimento espresso alle norme del Codice Penale al fine di definire la capacità
di intendere e di volere e poi una estensione a tutti gli illeciti amministrativi in generale,
salvo deroghe espresse, previste da singole legislazioni, della possibilità di assoggettare
a sanzione amministrativa la persona di minore età o l'incapace per menomazioni psicofisiche. Il principio è di carattere generale e può essere derogato solo da norme
speciali che prevedano capacità o qualificazioni particolari. Un caso tipico di deroga è
previsto dalle norme del Codice della Strada, laddove si consente che a 16 anni si
possa conseguire la patente di guida e condurre veicoli. E' evidente che, in questo caso,
lo stesso rilascio della patente di guida al minorenne comporta la conseguenzialità di ritenerlo responsabile della circolazione e quindi delle violazioni al Codice della Strada punite
con sanzioni amministrative. Quando non ricorrono casi di esclusione, delle violazioni
commesse dal minorenne ne risponde colui che era chiamato a vigilare sullo stesso.
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c) Elemento soggettivo.
La formulazione dell'articolo 3 della legge 689/81, ricalca la previsione dell'articolo 42 del C.P., relativo all'ambito psicologico delle contravvenzioni. Comparando le
due norme infatti si ricava che il legislatore ha sostituito al termine «Contravvenzione»
la dizione «Violazioni», cui è applicabile una sanzione amministrativa. E' evidente perciò il riferimento ad istituti giuridici consolidati e, perciò estensibili anche oltre l'ordinamento penalistico per ogni procedimento sanzionatorio ed afflittivo. La stessa disciplina dell'errare sul fatto, colpevole o incolpevole, richiama principi penalistici nell'ambito dei quali acquistano particolare rilievo gli atteggiamenti psicologici del soggetto.
Coscienza e volontà dell'azione
Per coscienza e volontà dell'azione od omissione va intesa la riconducibilità psichica del comportamento al soggetto autore della violazione. Il comportamento deve
essere ascrivibile alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto che cagiona l'evento. La
coscienza e la volontà esprimono la capacità del soggetto di valutare e dominare le
proprie azioni; esse possono essere escluse da situazioni o condizioni particolari in cui
non è possibile sostenere, che "l'autore" abbia agito quanto, piuttosto, che sia stato
strumento inconsapevole.
Queste condizioni particolari che escludono la coscienza e la volontà dell'azione
sono l'incoscienza volontaria, la forza maggiore e il costringimento fisico.
Dolo e colpa
Nel diritto penale (art. 43 C.P.) il riferimento alla condotta dolosa" o colposa ai fini
della responsabilità delle contravvenzioni è intesa nel senso che non è possibile scendere
al di sotto della colpa e sconfinare nella responsabilità oggettiva da una parte, né ritenere
rilevante la buona fede e dell'errore incolpevole per escludere la responsabilità.
Questi principi sono stati trasferiti nel campo delle sanzioni amministrative senza
alcuna variazione di significato. Pertanto, la sanzione amministrativa è applicabile sia
nel caso che l'evento sia ascrivibile a dolo che a colpa dell'autore. E' rilevante però che
quando il legislatore depenalizza un delitto la cui responsabilità era a solo titolo di
dolo, la sanzione amministrativa pecuniaria conseguente alla nuova configurazione del
fatto come illecito amministrativo, allarga automaticamente la sfera di responsabilità
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anche alla colpa. Se nella legge 689/81 di queste ipotesi di depenalizzazione di fatti
costituenti delitti ne erano previste poche e riconducibili all'art. 32, con il D.Lgs. 507/
1999, sono tanti e di rilievo le ipotesi di depenalizzazione. Con la conseguenza che
per queste fattispecie, la responsabilità è ora riferibile sia al dolo che alla colpa.
L 'errore sul fatto - la buona fede
L'errore incolpevole esclude la sussistenza dell'elemento soggettivo come condizione essenziale per la stessa configurazione dell'illecito amministrativo. Il termine errore è
equivalente di ignoranza ma, tutti e due devono necessariamente riferirsi al fatto e non
sulla portata della norma che prevede l'illecito o alla sua interpretazione. E' stato così
trasferito nel campo delle sanzioni amministrative l'istituto penalistico di cui all'art. 47
del C.P. che specifica come debba trattarsi «del fatto che costituisce il reato» e con tale
espressione si intendono gli elementi richiesti della norma incriminatrice come essenziali
per l'esistenza dell'illecito. Anche per la buona fede, definita come errore conseguente ad
un fatto positivo esterno, che ne determini la non colposità e scusabilità.
L'errore di diritto
Mentre nel Codice penale l'articolo 5 prevede che «nessuno può invocare a propria
scusa l'ignoranza della legge penale», nei principi generali dell'illecito amministrativo, contenuti nel Cap I della legge 689/81, non è contenuta analoga disposizione.
Ciò nonostante, deve ritenersi che l'errore di diritto anche nel settore dell'illecito
amministrativo sia inidoneo ad escludere la punibilità, a meno che non si traduca in
errore sul fatto.
Sulla materia della scusabilità dell'ignoranza della legge penale, a scolpire il principio assoluto è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale del 29/9/1987, depositata il 24/3/1988, che ha dichiarato la illegittimità Costituzionale dell'articolo 5
del C.P. «nella parte in cui non esclude dalla inescusabilità della legge penale l'ignoranza inevitabile».
Questi principi possono essere applicati anche alla materia delle sanzioni amministrative, anche se la pronuncia della Corte Costituzionale, era riferita alla norma penale. Non va dimenticato, infatti, che la responsabilità degli illeciti amministrativi è modellata su quella dell'illecito penale e non può perciò limitarsi la portata dell'intervento
della Corte al solo, ambito penale, escludendo il settore dell'illecito amministrativo.
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Indagini sull'elemento soggettivo e ricostruzione dell'illecito
L'indagine sull'elemento soggettivo non è rilevante solo perché può portare alla
esclusione della responsabilità per mancanza degli elementi essenziali alla sua esistenza o perché possono identificarsi cause di esclusione della responsabilità, ma anche
per la determinazione in concreto della sanzione, come espressamente previsto dallo
stesso articolo 11 della legge 689/81.
Secondo questa norma nella «determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione,
all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della
violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
Mentre si rinvia al tema specifico i criteri di determinazione della sanzione, anche
alla luce dell'introduzione del principio della reiterazione, operata dal D.Lgs. 507/99,
appare evidente che l'indagine sull'elemento soggettivo e sulla partecipazione più o
meno cosciente e volontaria del soggetto alla determinazione dell'evento sia uno degli
elementi riconducibili alla «personalità dello stesso» anche in relazione a ciò che ha
fatto o tentato di fare per ridurre o eliminare le conseguenze dell'illecito." Certamente
rispetto al campo penalistico la rilevanza dell'indagine sull'elemento soggettivo è minore se non altro perché la responsabilità è riconducibile sia al dolo che alla colpa. Ai
fini della configurabilità dell'illecito, pertanto, l'indagine sull'elemento soggettivo ha la
finalità di ricercare gli elementi essenziali richiesti come condizione di sussistenza dell'illecito (riferibilità dell'evento alla coscienza e volontà dell'azione o emissione sia dolosa che colposa) alla non sussistenza di cause che la escludono come l'incoscienza
involontaria, la forza maggiore e il costringimento fisico e la non sussistenza di errore
sul fatto ovvero su leggi extrapenali che determinano un errore sul fatto.
d) Cause di esclusione di responsabilità
Secondo questo articolo, delle violazioni amministrative non ne risponde chi ha
commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o legittima difesa. Se la violazione è commessa per
ordine dell'autorità, della stessa risponde il Pubblico Ufficiale che ha dato l'ordine.
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L'onere di provare l'esistenza di cause di esclusione della responsabilità è a carico del
soggetto ritenuto responsabile del fatto materiale, in quanto l'esclusione della responsabilità per tutte le violazioni derivanti dallo stato di necessità, previsto all'art. 4, e in
applicazione dei principi penalistici degli articoli 54 e 59 del Codice Penale, deve concretizzare una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona,
non altrimenti evitabile oppure l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, provocata non da uno stato d'animo ma da circostanze concrete. Ad esempio, riguardo
una infrazione ad una norma del Codice della Strada per un veicolo sprovvisto della
carta di circolazione, l'esimente non può essere invocata dal fatto che il veicolo venga
usato per il trasporto di persone per soddisfare un contratto in precedenza stipulato
senza che ricorrano stati di pericolo fisico reale o putativo, ma solo per consentire al
contravventore di evitare danni di natura economica. Lo stato di necessità che comporta un'esclusione della responsabilità deve essere riferito a un fatto concreto di imminente pericolo di danni gravi alle persone, non altrimenti evitabili. Non può ritenersi invocabile nel campo delle sanzioni amministrative lo stato di necessità per fatti di
natura economica del responsabile o danno grave patrimoniale.
e) Concorso di persone
L'art. 5 della 689 introduce il principio del concorso in tema di sanzione amministrativa, stabilendo che il concorso di persone, 90 recependo principi fissati in materia
dal Codice Penale, rende applicabile la pena pecuniaria non solo all'autore o gli autori
dell'infrazione, ma anche a coloro che hanno -comunque dato un contributo causale,
pur se esclusivamente sul piano psichico. Il principio va esteso perciò sia al concorso
di coloro che hanno partecipato materialmente al compimento dell'azione o all'omissione che ha determinato il fatto punito con sanzione amministrativa sia a coloro che
hanno partecipato alla fase ideativa o comunque al concorso di natura psichica, nel
delineare la condotta antigiuridica.
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f) Solidarietà
Il principio della responsabilità solidale è un principio tipicamente civilistico ed
amministrativo, che si distingue dalla responsabilità concorsuale, in quanto introduce
la regola secondo cui tra tutti i soggetti ritenuti responsabili in via solidale, è sufficiente
che uno adempia all'obbligo introdotto dalla sanzione, perché l'effetto liberatorio si
estenda a tutti gli altri responsabili solidali. Questo principio è introdotto in via generale per il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o,
in sua vece, all'usufruttuario o se trattasi di beni immobili, al titolare di un diritto
personale di godimento. Questi soggetti sono obbligati in solido con l'autore della
violazione al pagamento della somma da questi dovuta se non provano che la cosa è
stata utilizzata contro la loro volontà. Se la violazione è commessa da persona capace
di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, o persona
rivestita dell'autorità incaricata della direzione o della vigilanza, è obbligata in solido
con l'autore della violazione al pagamento della somma, salvo che provi di non aver
potuto impedire il fatto. Se la violazione è commessa da rappresentanti o dipendenti di
una persona giuridica o di un ente privo della personalità giuridica o comunque di un
imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica
l'ente o l'imprenditore è obbligato al pagamento in solido con l'autore della violazione.
Nei casi previsti, chi ha pagato ha il diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.
La responsabilità solidale è un principio generale valido in tutte le violazioni amministrative e comporta la responsabilità dell'autore della violazione con il proprietario della cosa che servì a commettere la violazione. Ed è questo il caso esteso a tutte le
violazioni in materia di circolazione stradale, ove il proprietario del veicolo risponde,
in sede amministrativa, solidalmente con il responsabile della violazione stessa. Come
unica esclusione, esimente dalla responsabilità, è previsto l'onere di provare che la cosa
che servì a commettere la violazione venne utilizzata contro la volontà del proprietario. L'onere di provare che ricorre questa causa è a carico del soggetto interessato.
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g) Trasmissibilità dell'obbligazione
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per le violazioni non si trasmette agli
eredi. Questo principio generale non trova esclusioni in nessuna ipotesi di legislazione
sanzionata in via amministrativa. In tutti i settori dell'ordinamento giuridico, in cui si è
fatto ricorso a larghissima misura alla previsione amministrativa delle sanzioni irrogate
per i precetti violati, non è stato sinora mai introdotto una deroga a questo principio. Il
rapporto è diverso nella responsabilità solidale. Si può verificare, infatti, che la morte
della persona responsabile della violazione estingua l'obbligo di pagare la sanzione
amministrativa pecuniaria, ma non estingue l'obbligo per il responsabile in solido, che
è costretto a sopportare l'onere del pagamento della sanzione per una violazione commessa da altri senza possibilità di regresso verso altri.
h) Pluralità di violazioni a disposizioni che prevedono sanzioni
amministrative
Salvo che sia diversamente stabilito da leggi speciali chi, con una azione o una
omissione, viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative ovvero
commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per
la violazione più grave, aumentata sino al triplo. Questo principio, anch'esso mutuato
dal diritto penale in termini di concorso di più violazioni, è di difficile applicazione e
sinora non sono ben chiari i motivi per i quali è stato introdotto nella legislazione. E'
evidente, infatti, che sebbene il principio rappresenti una regola tipicamente penalistica per definire la responsabilità nel cosiddetto concorso formale, che ricorre quando
una persona con una azione viola più norme, nel campo amministrativo l'applicazione
di questo principio è possibile solo in sede di ricorso all'Autorità competente. E' impossibile infatti instaurare sin dall'inizio procedimenti amministrativi sanzionatori nella previsione dell'applicazione di tale principio. Per tutte le violazioni, infatti, essendo
previsto l'obbligo della contestazione come condizione di procedibilità, è evidente che
all'atto dell'accertamento, nel caso di violazioni di più norme, nasceranno tanti singoli
procedimenti quante sono le norme violate e, solo in sede di ricorso dinanzi all'Autorità amministrativa competente per materia, sarà possibile richiedere l'applicazione
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d'ufficio del principio introdotto dall'art.8, che comporta la possibilità di irrogare la
sanzione più grave comminata per le norme violate, aumentata sino al triplo. Sinora
non si hanno conoscenze, in dottrina o in giurisprudenza, di ipotesi di questo principio, del quale è difficile vederne la possibilità di invocazione da parte del trasgressore,
in quanto l'ipotesi di sopportare la sanzione più grave, aumentata sino al triplo, è sicuramente più sfavorevole del ricorso al pagamento in misura ridotta, previsto per le
singole violazioni. Allo stesso modo, la possibilità di ricorrervi d'ufficio da parte dell'Autorità amministrativa competente per materia, riteniamo sia di difficile' applicazione, in quanto l'entità della sanzione irrogata è talmente più elevata di quanto ordinariamente previsto per l'estinzione, che sicuramente comporta l'onere da parte del responsabile del procedimento di motivare le ragioni, riferendole alla gravità dei fatti accertati
o alla personalità dell'autore, che possono far ritenere legittima l'applicazione di una
sanzione così elevata, che finisce col cancellare il diritto soggettivo, di natura pubblicistica, qual è il pagamento in misura ridotta.
i) Reiterazione delle violazioni.
Rappresenta un principio introdotto dal Decreto Legislativo 507 del 1999; questa
norma ha aggiunto l'art. 8 bis alla legge 689,99 disciplinando la reiterazione delle violazioni e colmando una lacuna vistosa che sinora aveva ostacolato la valutazione appropriata di comportamenti antigiuridici, che si fossero reiterati con una certa frequenza e fossero stati commessi dalle stesse persone, anche a causa della scarsa deterrenza della sanzione pecuniaria prevista ovvero della incapacità dell'ordinamento di
garantire certezza alla normativa. Secondo questo principio, salvo quanto previsto
dalle speciali disposizioni di legge, si configura la reiterazione nel campo delle sanzioni
amministrative quando nei cinque anni successivi alla commissione della violazione
amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette
un'altra violazione della stessa indole. Si ha la reiterazione anche quando più violazioni
della stessa indole, commesse nel quinquennio, sono accertate con un unico provvedimento esecutivo. Il legislatore chiarisce poi che per "stessa indole" vanno intese quelle
violazioni dalla medesima disposizione e quelle disposizioni diverse che per la natura
dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta presentano Una sostan-
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ziale omogeneità o carattere fondamentale connesso. Secondo questa definizione, ricorre la stessa indole anche per le violazioni commesse in tempi diversi per omogeneità dei caratteri fondamentali, per le modalità della condotta ovvero per la natura dei
fatti contestati. Accanto a questo concetto di reiterazione generica è stato introdotto
anche la reiterazione specifica, che si perfeziona quando è violata la medesima disposizione di legge. Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate ai fini della reiterazione quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria. E' esclusa perciò la possibilità di configurare la
reiterazione quando più violazioni amministrative, seppure della stessa norma sono
commesse in tempi così ravvicinati da configurarsi come atti di uno stesso disegno
antigiuridico e, perciò, riferibili ad una stessa programmazione unitaria, ovvero ad una
stessa condotta messa in atto dal soggetto per raggiungere un obiettivo. Quando si
configura la reiterazione scattano gli effetti che la singola legislazione violata prevede e
che si concretizzano in un aumento delle sanzioni e nell'applicazione di sanzioni accessorie. Non si ha mai reiterazione nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione. Il soggetto, perciò, ricorrendo al pagamento in misura ridotta elimina l'effetto della
reiterazione. Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a
quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia
divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'Autorità amministrativa competente in caso di opposizione al Giudice quando possano derivare grave danni. Gli effetti
della reiterazione cessano di diritto in ogni caso se il provvedimento che accerta la
precedente violazione è annullato. Quest'ultima previsione è di difficile attuazione per
tutte quelle violazioni amministrative (e sono la stragrande maggioranza) per le quali è
possibile il ricorso al pagamento in misura ridotta. Nel caso di procedimento sanzionatorio, instaurato a carico di un soggetto, e per il quale era stata accertata una violazione alla stessa norma nel quinquennio precedente, e per la quale il soggetto non
aveva fatto ricorso al pagamento in misura ridotta, bensì aveva ricorso all'Autorità
competente e da questa ritenuto responsabile con provvedimento definitivo, all'istaurarsi del secondo provvedimento, la possibilità del ricorso al pagamento in misura
ridotta è possibile solo se il primo provvedimento sia divenuto definitivo. Nel caso
invece sia ancora pendente il ricorso alla prima violazione, l'instaurarsi del secondo
procedimento incontra gravi problemi nel definire le modalità della contestazione, ove
devono essere indicate, in maniera inequivocabile, le possibilità del ricorso al paga-
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mento in misura ridotta, con l'indicazione delle somme da pagare a titolo di estinzione
della violazione. Poiché gli effetti della reiterazione introdotti comportano generalmente un aumento della sanzione e, pertanto, un aumento della somma da pagare a
titolo di estinzione, sino a quando non è certa la possibilità di configurare la reiterazione a carico del soggetto non si conosce con esattezza la cifra da indicare a titolo di
pagamento in misura ridotta. Pertanto, già all'atto della contestazione dovrà essere
notificato all'interessato che il procedimento è sospeso in attesa delle decisioni dell'Autorità amministrativa e del giudice qualora avverso l'ordinanza ingiunzione dell'Autorità competente il soggetto sia ricorso all'Autorità Giudiziaria.
1) Principio di specialità
Il principio di specialità diventa rilevante quando tra due norme giuridiche, la
sfera di applicazione di una (speciale) rientra in quello più ampio dell'altra, che ha una
portata generale. Quella speciale però presenta nella fattispecie regolata, elementi specifici che la rendono rivolta ad un settore più delimitato sia in dottrina che in giurisprudenza, infatti, la specialità implica identità di tutti gli elementi delle norme coesistenti
con l'aggiunta per una di esse di particolari elementi caratterizzanti.
Questa disciplina, già contenuta nell'art. 15 del C.P., è stata trasferita nell'art. 9
della legge 689/81, con la differenza che quest'ultima norma riferisce il conflitto di
norme «quando uno stesso fatto è punito», mentre la prima lo correla alla «stessa
materia». Questa diversità può essere interpretata nel senso che il principio rileva non
la fattispecie normativa estratta ma con riguardo al singolo caso concreto.
Altra differenza di rilievo tra il principio penalistico di cui all'articolo 15 C.P. e
quello applicabile alle sanzioni amministrative, di cui all'articolo 9 della legge 689/81,
é che quest'ultima norma non fa riferimento a quei principi della consunzione (assorbimento) e della sussidiarietà utilizzati concretamente dalla dottrina e dalla giurisprudenza a completamento di quello di specialità. Principi questi che trovano puntuali
riferimenti nell'art. 68 del C.P. che prevede l'ipotesi di assorbimento nel concorso tra
circostanze delle quali l'una ricomprenda l'altra. Nell'articolo 84 del C.P. é disciplinata
la figura del reato complesso e lo stesso articolo 15, nell'enunciare il principio di specialità, precisa che esso si applica «salvo che la legge disponga altrimenti» salvo cioè
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che esistano criteri sussidiari diversi.
La chiarissima previsione normativa dell'articolo 9 della legge 689/81, esclude la
possibilità che alle sanzioni amministrative siano applicabili questi due principi che nel
tempo penalistico, completano quello di specialità.
Il concorso con le norme regionali o delle province autonome di Trento e
Bolzano
Come previsto dal secondo comma dell'articolo 9, la norma penale prevale su
quella regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano anche in deroga al
principio di specialità enunciato al comma primo. La precisazione é finalizzata a ricondurre ad eguaglianza possibili ipotesi di diseguaglianze normative tra regioni diverse.
IL principio sancisce inoltre il primato del diritto penale sugli altri settori dell'ordinamento in quanto finalizzato a garantire interessi primari dell'ordinamento. La norma
non fa riferimento ai Comuni e alle altre Province in quanto questi Enti non possono
emanare atti, con valore di legge e, perciò, é impossibile il conflitto da dirimere invocando il principio di specialità.
Il primo comma della norma é stato sostituito dal D.Lgs. 507/1999, che ha introdotto una eccezione alla disciplina dei primi due.
In particolare é stata sostituita la originaria disciplina che prevedeva «in ogni caso»
l'applicazione delle disposizioni penali per le violazioni degli articoli 5, 6. 9 e 13 della
legge 283/1962, in tema di igiene degli alimenti.
La nuova disciplina introdotta prevede che «Ai fatti previsti dagli articoli 5, 6 e 12 della
legge 283/1962 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali
in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e bevande».
Oltre ad eliminare le previsioni degli articoli 9 e 13 della citata legge 283/1962 e
ad inserirvi l'articolo 12, la nuova disciplina é chiaramente orientata ad escludere in
maniera assoluta qualsiasi possibilità di applicazione delle sanzioni amministrative per
fattispecie riconducibile alle norme anzidette. Questa scelta é giustificata dalle finalità
perseguite dalle norme destinate a tutelare l'igiene e la sanità pubblica e rappresentare
una risposta ad un elevato allarme sociale riconducibile al diffondersi di patologie
riferibili ad omessa osservanza delle prescrizioni di settore.
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m) Sanzioni amministrative pecuniarie e rapporto tra minimo e
massimo edittale
Questa previsione, rivista dal Decreto Legislativo 507 del 1999, mutua dell'articolo 24 del Codice Penale, il principio della indicazione del limite minimo e del limite
massimo generale delle sanzioni. Nella stesura originaria di questa norma, la sanzione
amministrativa pecuniaria consisteva nel pagamento di una somma non inferiore a lire
quattromila e non superiore a venti milioni; le sanzioni proporzionali non avevano
limiti. Al di fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge il limite massimo di una
sanzione amministrativa non poteva per ciascuna violazione superare il tetto stabilito.
I limiti edittali sono stati rivisti dal Decreto Legislativo 507, anche se nel frattempo il
limite minimo aveva perso efficacia con la introduzione del principio sancito dall'art.
52 del Decreto Legislativo 213 del 24.6.1988, sulla introduzione dell'Euro, che aveva
rivisto l'istituto del pagamento in misura ridotta, riferendolo al doppio del minimo, se
più favorevole, solo quando era espressamente previsto dalla norma sanzionata. Tutte
le volte invece in cui la sanzione edittale é prevista solo nel massimo, come nella grande maggioranza delle norme depenalizzate, la possibilità di estinguere la violazione é
riferibile solo ad un terzo del massimo. Prima della modifica apportata dal D. Lgs.
203/1998, per tutte le norme depenalizzate che non prevedevano il minimo della sanzione edittale, la Corte di Cassazione, con giurisprudenza costante, aveva ritenuto possibile l'estinzione della sanzione mediante il pagamento di una somma pari al doppio
del minimo previsto dall'art. 10 della legge 689/81 e fissato in lire quattromila. Questo
orientamento, aveva finito col vanificare tutte le norme depenalizzate prive del minimo edittale. L'irrisorietà della sanzione da pagare (ottomila lire) aveva in pratica cancellato ogni capacità di deterrenza della norma e le ipotesi di ricorso a questa applicazione non era residuale, basti pensare all'art. 17 della legge 283/62, che punisce tutte le
violazioni ai Regolamenti in tema di igiene e sanità, con la sanzione amministrativa
pecuniaria sino a un milione e cinquantamila. La mancanza del minimo edittale portava alla possibilità di estinguere la violazione col pagamento di sole lire ottomila, invocando l'applicazione dell'art. 10 della legge 689/81.
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n) Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative
Secondo l'art. 11 della legge 689/81, nella determinazione della sanzione tra il
limite minimo e massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, l'Autorità Amministrativa competente deve tener conto della gravità della violazione dell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o la riduzione delle conseguenze dell'illecito, nonché della personalità dell'autore e delle sue condizioni economiche.
Definiti i parametri di riferimento che intervengono solo quando l'autore non si é
avvalso del pagamento in misura ridotta, ovvero quando questo non é consentito per
espressa previsione normativa, va rilevato subito che nel definirli, il legislatore si é
chiaramente riferito ai parametri di giudizio previsti dal Codice Penale per la valutazione oggettiva e soggettiva della pena criminale.
Nella stessa materia sanzionata in via amministrativa é evidente, altresì il riferimento al precedente di cui all'art. 4 della legge 20/1/1929, n.4, in tema di repressione
delle violazioni finanziarie.
La gravità della violazione
Per gravità della violazione deve intendersi non tanto quella astratta dell'infrazione commessa, quanto la gravità del singolo fatto accertato specie con riferimento alla
intenzionalità dimostrata dall'autore e per gli altri elementi oggettivi come l'entità del
danno cagionato o le circostanze in cui si materializzava il comportamento illecito.
Questo riferimento alla intrinseca gravità di un fatto illecito é da sempre considerato
uno dei parametri di determinazione equa della pena. Appare evidente infatti, in ossequio al principio retributivo della pena reale, che il "castigo" sia proporzionato alla
pericolosità e al disvalore sociale del fatto illecito commesso. Non sarebbe "giusto"
infatti punire con pena identica comportamenti aventi oggettiva diversa rilevanza. Anche
il riferimento alla intenzionalità del fatto e quindi chiamare in causa indirettamente
indagini sull'elemento soggettivo non é funzionante nel senso che pur essendo la responsabilità riconosciuta sia nelle ipotesi di dolo che di colpa, il grado di intenzionalità
dell'autore é sicuramente un parametro di valutazione non trascurabile nel definire la
gravità della violazione.
L'opera svolta per l'eliminazione o l 'attenuazione della violazione
Nel campo penalistico l'art. 62, n.10, prevede come l'alternante l'essersi adoperato
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spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o
pericolose del reato.
L'inserimento della valutazione dell'opera svolta dall'autore dell'illecito amministrativo per ridurre o eliminare le conseguenze negative é sicuramente ispirato alla
norma penale ma con significative variazioni. Nel campo penalistico, infatti, l'attenuante ricorre solo quando l'azione é spontanea ed efficace mentre per l'illecito amministrativo il riconoscere come parametro volontario a parere dell'autore l'essersi adoperato in tal senso non ha riferimento né alla spontaneità, ne all'efficacia dell'azione.
Pertanto é possibile riconoscere questo parametro valutativo anche con il solo tentativo di ridurre o eliminare le conseguenze dannose del fatto illecito ed anche quando
l'autore non provvede spontaneamente ma a seguito di consiglio di altra persona estranea al fatto.
La personalità dell'autore
Al fine della valutazione della personalità dell'autore del fatto illecito rilevano sicuramente le sue qualità sociali e morali, il grado di istruzione e di capacità intellettiva.
Rilevano inoltre, il comportamento anteriore, contemporaneo e successivo ed
ogni altro elemento utile a definire la gravità soggettiva della violazione. A tal fine una
delle problematiche maggiori che si ponevano all'interprete era la volontarietà della
recidiva quando l'autore avesse in precedenza commesso altre violazioni della stessa
indole o addirittura alla stessa norma.
I dubbi sorgevano dal fatto che nel testo originario della legge 689/81, non era
previsto l'istituto della recidiva mentre-molte norme depenalizzate prevedono aumenti di pena in tali ipotesi. Un caso tipico era previsto dalla legge 968/1973 sulla caccia
che stabiliva un aumento di pena sino alla metà se l'autore nei tre anni precedenti fosse
incorso in violazioni della stessa indole.
Tutte le discussioni sono in parte superate con l'introduzione dell'istituto della
reiterazione, introdotta dal D.Lgs. 507/1999, già illustrato in tema di procedimento
sanzionatorio.
Va però sottolineato che, al di là della disciplina della reiterazione e della sua applicabilità, quando il soggetto non si sia avvalso del pagamento in misura ridotta, é possibile
riferirsi come parametro di determinazione della sanzione alla recidività del soggetto e
solo in questo caso tale pratica non viola il principio di legalità, già illustrato.
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Le condizioni economiche dell'autore della violazione non possono costituire motivo di discriminazione, a discapito di chi abbia possibilità minori, nella determinazione dell'importo di una sanzione pecuniaria o nell'irrogazione di una sanzione accessoria. Ma, come già consentiva l'art. 26 codice penale e come ora prevede l'art. 133 bis
stesso codice (introdotto dall'art. 100 della legge depenalizzatrice), l'importo della sanzione può essere aumentato se, in dipendenza delle abbienti condizioni del destinatario, essa non avrebbe in pratica alcun valore afflittivo; e ugualmente, in dipendenza
della disponibilità di beni dell'autore della trasgressione può rivelarsi opportuna una
sanzione accessoria che altrimenti avrebbe potuto essere tralasciata.
La disposizione ha una evidente funzione di ricondurre a sostanziale parità, sul
piano della responsabilità da illecito, tutti i cittadini, in modo che il castigo abbia per
essi identico valore afflittivo.
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
SANZIONATORIO
Gli atti di accertamento
La competenza all'accertamento delle violazioni punite con sanzioni amministrative pecuniaria è riconosciuta:
-
agli organi addetti al controllo sulla osservanza della disposizione infranta:
-
agli ufficiali ed agli agenti di P.G..
Le due categorie di funzionari provvedono ad accertamenti diretti, mediante os-
servazione ed indagini dirette.
A tal fine, i primi possono procedere anche a ispezione di cose e di luoghi diversi
dalla privata dimora, ai rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Tutte queste attività, finalizzate all'accertamento delle violazioni, sono
esercitate senza alcun vincolo di garanzia per il trasgressore, nel senso che non richiedono preavvisi, notificazioni o assistenza legale. Gli ufficiali e gli agenti di P.G. oltre ad
avere riconosciute le stesse facoltà operative, «quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova» possono procedere a perquisizioni in luoghi diversi dalla
privata dimora, previa autorizzazione motivata del Pretore (ora P.M. presso Tribunale)
del luogo ove le perquisizioni devono essere effettuate.
Rispetto a coloro che, pur non rivestendo qualifiche di P.G. ma appartenenti ad
organismi addetti al controllo dell'osservazione delle disposizioni punite con sanzione
amministrativa, hanno riconosciute facoltà di accertamento, gli ufficiali e gli agenti di
P.G. possono, solo quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova,
richiedere all'Autorità Giudiziaria l'autorizzazione ad effettuare perquisizioni in luoghi
diversi dalla privata dimora.
Per tali operazioni, una volta acquisita l'autorizzazione, è fatto obbligo di rispettare i vincoli temporali delle perquisizioni di cui all'articolo 333 e le garanzie di cui all'articolo 334 del Codice di Procedura Penale abrogato. Tali adempimenti normativi devono ora intendersi riferiti agli articoli 251, 252, 343 e 352 del nuovo Codice di Procedura Penale. L'autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria deve essere motivata e la motivazione non può che essere riferita alla necessità di procedere a perquisizione, non
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essendo altrimenti possibile acquisire elementi di prova della violazione.
Appare evidente altresì che, sia nella richiesta che nell'atto autorizzativo, devono
essere espressi i riferimenti soggettivi della violazione per cui si procede, nel senso che
dovrà rilevarsi per quale infrazione si procede e gli elementi che portano ad attribuire
al soggetto destinatario e al luogo, diverso della privata dimora, l'esistenza della prova.
Negli atti di accertamento, sono compresi i rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici ed ogni altra operazione tecnica.
Mentre non sussistono dubbi circa i rilievi descrittivi e fotografici, consistendo, i
primi, nella descrizione, da parte dell'ufficiale o agente di P.G. o di altra persona competente all'accertamento della violazione, della realtà osservata, contenente gli elementi di prova dell'infrazione e, i secondi, nel fotografare quella realtà che evidenzia il fatto
illecito, più ardua è la definizione di rilievo segnaletico. 121 Con questa terminologia, si
intendeva la possibilità dell'Autorità di P.S. di ordinare alle persone sospette o pericolose (art. 4 TULPS) di sottoporsi a rilievi segnaletici, i cui contenuti erano esplicitati
dall'art. 7 dal Regolamento del TULPS.
Secondo questa norma, i rilievi segnaletici sono descrittivi, fotografici, dattiloscopici e antropometrici. Poiché i rilievi fotografici e descrittivi sono già ripetuti nell'art.
13 della legge 689/81, resterebbero soli i rilievi dattiloscopici ed antropometrici, che è
veramente arduo vedere come strumentali e possibili per l'accertamento di fatti costituenti illeciti amministrativi.
La formulazione normativa non è stata sicuramente tra le più felici e, alla luce
della intera architettura del Capo I della legge 689/81 e della nuova disciplina processuale introdotta dal Codice di Procedura Penale, si deve ritenere che rientrano negli
atti di accertamenti possibili:
-
l'osservazione diretta
-
le risultanze fotografiche
-
il rilevamento attraverso le descrizioni di fatti rilevati, anche se per ragioni diverse,
da organi competenti all'accertamento
-
le risultante di ogni altra operazione tecnica, compreso quella informatica e telematica, da cui si evidenziano estremi di violazioni amministrative.
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La denuncia di illecito e la tutela del denunciato
Al pari del settore penale, ove è riconosciuta al cittadino la possibilità di denunciare reati (art. 333 CPP) ed a volte addirittura l'obbligo di farlo come per le ipotesi di
reato, previste dagli articoli 364 C.P. (delitti contro la personalità dello Stato, puniti con
l'ergastolo), dall'art. 694 (aver ricevuto in buona fede false monete contraffatte o alterate ed essersi accorto di tale condizione) dall'art. 697 (aver rinvenuto esplosivi o essere a conoscenza della collocazione di materie esplodenti), si è via via affermato, in sede
giurisprudenziale, l'orientamento di ritenere legittimo l'accertamento di un illecito
amministrativo a seguito di segnalazione di soggetti non inclusi tra gli organismi competenti in quanto «ben potendo i verbali dei pubblici ufficiali attingere il loro contenuto da segnalazioni e denunce effettuate da privati cittadini, pur senza fare, in tal caso, fede fino a querela di falso,
ex art. 2700 Codice Civile». Cassazione Civile, Sezione IV 25/10/1999, n.1149. L'orientamento della Suprema Corte era stato preceduto da numerose sentenze di merito in
cui si riconosceva la legittimità del procedimento amministrativo nato da una denuncia di soggetti non competenti all'accertamento.
In questi casi, però, il verbale non fa fede fino a querela di falso, ed in sede di
contenzioso, sicuramente, il denunciante potrà essere chiamato a testimoniare su quanto
segnalato. Per tali ragioni, si deve ritenere che, nel verbale, il pubblico ufficiale dovrà
necessariamente citare le modalità di acquisizione della notizia del fatto illecito, anche
se non citandone le generalità della fonte. Rispetto alla materia penale, resta però il
problema della tutela del denunciato, nel senso che nel campo amministrativo non
esiste l'equivalente del reato di calunnia (art. 370 C.P.).
Denunciare qualcuno incol-
pandolo di un reato mentre si è consapevoli della sua innocenza significa andare incontro alle rilevantissime sanzioni penali (reclusione da due a sei anni), mentre se il
fatto denunciato costituisce illecito amministrativo, l'autore non incorrerà in alcuna
conseguenzialità anche perché, non può ritenersi praticabile la strada dell'identificazione del reato di diffamazione (art. 595 C.P.). Non sempre essere accusati di una infrazione amministrativa comporta una menomazione della reputazione, la cui tutela costituisce la finalità primaria della norma. In altre parole, addebitare a qualcuno di aver
commesso un illecito amministrativo significa offenderne la reputazione? Sicuramente no, per la generalità dei casi. Tra le tante ipotesi di illecito amministrativo sono
compresi fatti non idonei ad offendere la reputazione degli autori. Solo per ipotesi
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rarissime e riconducibili a settori di grande attenzione sociale potrebbe riconoscersi
questa valenza, ma proprio le ragioni della depenalizzazione, che hanno portato a togliere il carattere di reato a quei fatti illeciti ritenuti meno gravi, confermano questa
difficoltà. Pensiamo ad esempio ad una violazione stradale; attribuire ad una persona
di aver lasciato l'auto in sosta vietata sicuramente non significa offenderne la reputazione agli occhi di coloro che dovessero venirne a conoscenza. Sarebbe opportuno
però rivedere l'architettura delle reciproche tutele tra denunciante e denunciato, altrimenti la stessa Pubblica Amministrazione potrebbe essere vittima di chi volesse riferirgli fatti illeciti inesistenti attribuendone la paternità a qualcuno. Poiché a seguito di
denuncia, che sostituisce l'atto di accertamento diretto, la fase successiva del procedimento è la contestazione, da attuarsi mediante redazione di un verbale, l'organo che
riceve una denuncia dovrà almeno verificarne la potenziale veridicità, nel senso che i
dati temporali, la localizzazione e l'antigiuridicità della notizia siano possibili. In presenza, invece, di notizia obiettivamente infondata per carenze di questi elementi non
vanno attuate le fasi successive. Quando è possibile, perciò, vanno esperite indagini
tendenti a verificare la fondatezza della notizia, cosa questa non praticabile per i fatti
illeciti istantanei, mentre per tutte quelle violazioni i cui effetti si protraggono nel
tempo, è fatto obbligo all'organo che riceve la notizia di operare per la verifica puntuale di quanto riferito. In questa ipotesi, qualora il successivo accertamento diretto abbia
confermato il fatto illecito, nella contestazione va inserito questo accertamento e non
la prima notizia, che esaurisce la sua efficacia proprio nel momento in cui l'organo che
ha ricevuto la notizia precede ad acquisizione direttamente della veridicità di tutti gli
altri elementi soggettivi ed oggettivi.
La contestazione
La contestazione si concretizza nella informazione al destinatario del procedimento amministrativo sanzionatorio a suo carico ed è, perciò, un istituto teso a garantire il soggetto circa la natura, il contenuto sanzionatorio e le modalità di estinzione e
di ricorso.
Della avvenuta contestazione deve essere redatto verbale anche se il terzo comma
dell'art. 14 della legge 689/81129, per quanto concerne la forma rinvia «alle disposi-
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zioni delle leggi vigenti».
Se non è avvenuta la contestazione immediata per il trasgressore e per l'obbligato
in solido, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati entro il
termine perentorio di novanta giorni, se residente in Italia e di trecentosessanta giorni,
se residente all'estero. Il termine perentorio, ordinariamente, decorre dall'accertamento del fatto materiale costituente violazione, salvo che gli organi accertatori abbiano
necessità di svolgere indagini ulteriori per avere la conoscenza oggettiva e soggettiva
del fatto. In tal caso, il termine iniziale decorrerà dal momento del completamento
delle indagini, rese necessarie dalle particolarità del fatto illecito.
Il termine suddetto non è valido per tutte le violazioni amministrative, ma solo
per quelle che non hanno legislazioni speciali come, ad esempio, il Codice della Strada,
ove è fissato in centocinquanta giorni, e risultano disciplinate anche le ipotesi, seppure
non tassative, che legittimano il ricorso alla notificazione successiva, in luogo della
contestazione immediata (art. 384 del Regolamento di Esecuzione).
La notifica della contestazione
La contestazione costituisce una condizione di procedibilità ed estende perciò la
sua validità all'intero procedimento. Essa può essere sostituita dalla notificazione, che
assume il significato di contestazione successiva, entro i termini perentori previsti.
Qualora questi termini non siano rispettati, l'intero procedimento è viziato di nullità
assoluta. Altri vizi del procedimento possono riferirsi alla mancanza degli elementi
fondamentali e, in particolare, all'omessa indicazione delle modalità di estinzione della
violazione. Poiché il procedimento prevede la possibilità dell'interessato di estinguere
l'obbligazione mediante il ricorso al pagamento in misura ridotta, che si configura
come diritto soggettivo di natura pubblicistica, l'omessa o errata indicazione delle
modalità inficia l'esercizio di tale diritto e rende nullo il procedimento. L'errata indicazione degli elementi fondamentali come la localizzazione, la norma violata, la descrizione del fatto illecito e le modalità di estinzione, può essere sanata dall'organo accertatore con una nuova contestazione, da notificarsi entro i termini perentori previsti,
ove sia corretto l'errore ed indicati i motivi del nuovo procedimento, i cui termini
temporali successivi decorreranno dal ricevimento di questo atto unilaterale, che deve
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riconoscersi nella facoltà della P.A., almeno come estrinsecazione del principio di autotutela.
Il pagamento in misura ridotta
Il pagamento in misura ridotta si configura quale diritto soggettivo di natura pubblicistica per il destinatario del procedimento amministrativo sanzionatorio, con il quale
ha la possibilità di estinguere la violazione, mediante il pagamento di una somma di
denaro riferita al terzo del massimo edittale oppure, se più favorevole, al doppio del
minimo, se previsto. L'istituto, disciplinato dall'art. 16 della legge 689/81 è modellato
su quello dell'oblazione, prevista dall'art. 162 del C.P. per le contravvenzioni punite
con la sola pena pecuniaria. Accanto all'istituto originario, proprio la legge 689/81, ha
introdotto l'art. 162 bis, come possibilità di oblazione anche per le contravvenzioni
punite con pena alternativa. Questa possibilità di oblazione era però soggetta ad "ammissione" da parte dell'Autorità Giudiziaria competente, nel senso che il contravventore deve chiedere di essere ammesso all'oblazione mediante il pagamento di una somma di denaro pari alla metà del massimo edittale. Il giudice può respingere l'istanza,
con ordinanza, motivata dalla particolare gravità del fatto. L'istanza respinta può essere riproposta sino all'inizio della discussione dibattimentale di primo grado. Per queste
contravvenzioni punite con pena alternativa, l'oblazione non può essere ammessa quando ricorrono le ipotesi disciplinate dagli articoli 99, terzo capoverso del C.P. (ricorso di
più circostanze che determinano l'aumento di pena per la recidiva), 104 C.P. (abitualità
nelle contravvenzioni) 105 C.P. (professionalità nel reato), ovvero quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore
(art. 162 bis, 3° comma).
Per le violazioni amministrative, al contrario, non esistono valutazioni sulla gravità del fatto ovvero sulla personalità del "contravventore", che possano impedire il
ricorso all'istituto del pagamento in misura ridotta, tranne i casi espressamente previsti
dalla legge. Ipotesi queste, largamente utilizzate dal legislatore nell'ultima depenalizzazione di cui al D. Lgs. 30.12.1999, n. 507. D'altra parte, va ricordato che, favorire
l'estinzione del procedimento, rappresenta una delle finalità primarie
dell'opera di depenalizzazione e la stessa giurisprudenza, con orientamento co-
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stante, ha sempre ritenuto come nullità assoluta del procedimento, la contestazione o
la notificazione di una violazione che non contenesse le esatte indicazioni sulle modalità di estinzione, mentre tale omissione non ha effetti negativi ai fini della validità, se
riferita a violazioni per le quali il pagamento in misura ridotta non è consentito.
Per quanto concerne l'entità della somma da pagare a titolo di estinzione della
violazione, essa va riferita al terzo del massimo edittale ovvero, se più favorevole, e
«qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale» pari al doppio del relativo importo. La norma originaria era priva di quest'ultima previsione ed aveva perciò generato un rilevantissimo contenzioso, sanato all'art. 52, del D. Lgs. 24.6.1998, n.203. Eliminando infatti il riferimento al doppio del minimo «qualora sia stabilito» si finiva col
dover, per tutte le norme depenalizzate, prive del minimo edittale, riferirsi ai principi
generali previsti dall'art. 10 della stessa legge 689/81135, che le fissava in lire quattromila. Si arrivava perciò a considerare estinte sanzioni rilevanti col pagamento di somme irrisorie. La stessa Corte di Cassazione affermava però il principio di non poter
escludere tale applicazione, che pure vanificava l'intera normativa.
La modifica apportata dal citato D. Lgs. 203/1998 ha perciò sanato una patologia
gravissima e riportata a coincidere le finalità di consentire la definizione dei procedimenti con quella, altrettanta apprezzabile, della deterrenza della sanzione. La prima
finalità è fortemente confermata dalle previsioni dell'ultimo comma dell'art. 16, secondo cui «il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme
antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentono l'oblazione». La
seconda, era espressa, altrettanto, chiaramente dagli articoli 113 e 114 della stessa legge 689/81 che, introducevano aumenti di pena per il campo penale e per quello delle
sanzioni amministrative, originariamente penali. Queste norme, non a caso, avevano,
nel determinare i coefficienti di aumento, fatto riferimento all'entrata in vigore delle
norme, per adeguarle nella capacità di deterrenza, affievolita dalla costante svalutazione della moneta.
Obbligo del rapporto
Il rapporto identificava, nel linguaggio giuridico antecedente il nuovo Codice di
Procedura Penale, l'atto conclusivo delle indagini con il quale la Polizia Giudiziaria
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riferiva all'Autorità Giudiziaria gli esiti delle indagini svolte, relative ad una notizia di
reato M. Nel definire le varie fasi del procedimento sanzionatorio per le violazioni
depenalizzate, il legislatore volle utilizzare la stessa denominazione, a conferma di come
il modello di riferimento procedurale fosse sempre quello penalistico. L'art. 17 della
legge 689/81, prevede che qualora non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta,
salvo le ipotesi di connessione obiettiva con un reato, il funzionario o l'agente che ha
accertato la violazione deve presentare «rapporto all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia
alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al Prefetto». La linea scelta nel
determinare la competenza a ricevere il rapporto e ad assicurare le successive fasi del
procedimento è quella per materia; solo per le ipotesi in cui manchi l'ufficio periferico
del Ministero competente per materia, la competenza è residuale del Prefetto.
In verità, accanto alle previsioni dei commi successivi che demandano specifiche
materie al Prefetto, la competenza residuale ha finito coll'essere prevalente, sia per le
difficoltà di determinare la "materia" a cui riferire la violazione, sia per l'evoluzione
successiva della riforma della P.A., che ha visto scomparire e poi riapparire dicasteri e
relative competenze.
Così, al Prefetto è riconosciuta una competenza propria in materia di violazioni
stradali e di Pubblica Sicurezza, con la depenalizzazione del T.U.L.P.S., operata con D.
Lgs. 480/1994.
Per le materie di competenza delle Regioni il rapporto è presentato all'Ufficio
Regionale competente. Per le violazioni ai regolamenti comunali e provinciali il rapporto va presentato, rispettivamente, al Sindaco e al Presidente della Giunta Provinciale. La competenza territoriale è riferita al luogo della commessa violazione, ad
ulteriore conferma del modello penalistico di riferimento. Il rapporto deve contenere
la prova delle avvenute contestazioni o notificazioni ed ogni altro elemento utile a
consentire una chiara ricostruzione del fatto illecito accertato e della personalità dell'autore. Tali ulteriori informazioni, seppure non espressamente previste dalla lettera
della norma, si ricavano come volute dal legislatore proprio per aver utilizzato il termine rapporto e non semplice trasmissione del verbale di contestazione. Ulteriore conferma di tale necessità sta nell'obbligo di motivare l'ordinanza-ingiunzione da parte
dell'Autorità amministrativa competente che, nel determinare in concreto l'entità della
sanzione da applicare, non può che riferirla alla gravità del fatto ed alla personalità
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dell'autore. Quest'ultima annotazione avvicina ancora di più il procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa a quello penale. Al fine di commisurare la "pena"
agli elementi oggettivi e soggettivi del fatto è stato introdotto l'istituto della reiterazione, operato dal D. Lgs. 507/1999.
Ordinanza - ingiunzione
Una volta garantita la condizione di procedibilità, costituita dalla contestazione o
dalla notificazione (contestazione successiva) entro i termini perentori previsti, il destinatario del procedimento sanzionatorio può estinguere la violazione mediante il
pagamento in misura ridotta della sanzione, ovvero presentare ricorso all'Autorità
Amministrativa competente, come disciplinata dal D.P.R. 57/1982. Il termine entro il
quale va investita l'Autorità Amministrativa è di trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione (art. 18). Entro tale termine «gli interessati» possono far
pervenire all'Autorità competente a ricevere il rapporto della violazione, scritti difensivi, documenti o chiedere di essere sentiti.
Il termine deve ritenersi perentorio e valido per tutte le violazioni amministrative,
salvo specifica diversa disciplina legislativa.
L'Autorità Amministrativa, investita dall'istanza degli «interessati», termine che
comprende l'autore della violazione ed il responsabile in solido (art. 6 legge 689/81),
ovvero quando non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, esaminati gli atti
ricevuti dall'organo accertatore, gli argomenti esposti, i documenti ovvero quanto presentato in sede di audizione, qualora ritenga fondato l'accertamento, determina, con
ordinanza-ingiunzione, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento.
Per accertare la fondatezza della violazione, l'Autorità Amministrativa può richiedere
accertamenti ulteriori da parte dell'organo che ha proceduto o da altri organi ritenuti
idonei. Non sono previste limitazioni alle facoltà dell'Autorità Amministrativa per la
ricerca della fondatezza del procedimento, anche perché l'ordinanza-ingiunzione dovrà essere motivata. Per adempiere a tale obbligo dell'atto amministrativo, è sufficiente
anche una motivazione «per relationem» che faccia cioè riferimenti agli atti del procedimento ed, in particolare, al verbale di contestazione. Questo orientamento giurisprudenziale chiaramente condivisibile, evidenzia come l'obbligo della motivazione,
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che si compendia nella indicazione delle «fonti di prova» della violazione e nelle ragioni che portano l'Autorità Amministrativa a ritenere fondato l'accertamento è mirato a
garantire «agli interessati» la esauriente conoscenza del fatto agli stessi «imputato». Per
questi motivi, non è rilevante che la motivazione sia riportata nell'ordinanza, negli atti
del procedimento in generale o nel verbale, purché sia chiaro il percorso seguito dell'Autorità per arrivare a determinare la fondatezza della violazione. Cosa diversa è la
motivazione posta a base della fissazione della somma da pagare. E' evidente, infatti,
che nell'esercizio della potestà di determinare la sanzione tra il limite minimo ed il
massimo edittale, a volte così distanti da essere l'uno il decuplo dell'altro, senza dimenticare poi che molte norme depenalizzate non hanno neppure il limite minimo, l'Autorità Amministrativa deve motivare le ragioni per le quali ritiene «congrua» una somma.
Ed in questo le indicazioni possono solo essere inserite nell'ordinanza-ingiunzione e
riferite alla gravità del fatto accertato ed alla personalità dell'autore, specie se ricorrono
le ipotesi di reiterazione, per le quali sono elevati gli stessi limiti edittali.
La gravità del fatto è un elemento obiettivo riferibile al fatto materiale e al danno
sociale correlato, valore questo sempre più riscontrabile in molti settori depenalizzati
come la tutela ambientale, ad esempio, ove, fatti costituenti violazione, possono realizzarsi in panorami diversi e con pericoli diversi. Pensiamo all'abbandono di rifiuti. Pur
nella antigiuridicità del fatto, l'abbandono può realizzarsi in aree diverse e con pericoli
di inquinamento molto diversi. E' evidente allora di come ancorare l'entità della sanzione alla gravità del fatto significa anche avvicinare sempre più questa attività della
Pubblica Amministrazione a quella dell'Autorità Giudiziaria, alla quale deve costantemente riferirsi, nell'ovvia consapevolezza che, qualora gli interessati non si ritengono
soddisfatti sia dal punto di vista formale che sostanziale, il tutto passerà proprio all'Autorità Giudiziaria in sede di opposizione che, valutando anche l'entità della sanzione irrogata, utilizzerà come metro di giudizio proprio questi parametri. Nella fissazione dell'entità della somma da pagare, questo obbligo di motivazione è tanto più forte
quanto più essa si avvicina ai limiti edittali massimo o minimo. E questo perché gli
estremi si allontanano da quella indicazione di massima fornita dal legislatore con la
determinazione del pagamento in misura ridotta, pari ad un terzo del massimo, o
doppio del minimo, se previsto e più favorevole, che corrisponde più o meno a quanto
ordinariamente irrogato dal giudice penale per reati ove il fatto materiale sia di ordinaria gravità e l'autore una persona a cui possano concedersi le attenuanti generiche e
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specifiche. Nasce proprio da questo orientamento, il contenuto dello stesso art. 162
del C.P. sulla oblazione delle contravvenzioni e poi dell'art. 162 bis del C.P., introdotto
proprio dalla legge di depenalizzazione e praticabile, seppure con giudizio di ammissibilità del giudice, per le contravvenzioni punite con pena alternativa. Discostarsi dall'ordinario implica perciò il doverne spiegare i motivi in maniera tanto più esauriente
quanto più è lunga la distanza da quel limite ordinario. Tanto vale non solo per il limite
massimo ma anche per quello minimo. Fissare nella ordinanza-ingiunzione una somma da pagare inferiore a quella prevista per il pagamento in misura ridotta è una «contraddizione» del procedimento, che può essere giustificata solo da particolarità che,
pur non inficiando la validità dell'accertamento, conferiscono al fatto una antigiuridicità che trovi ampie spiegazioni nelle condizioni oggettive in cui è maturata ovvero nelle
particolari condizioni soggettive del soggetto, che non sono tali da sfociare nelle cause
di giustificazione o di esclusione della responsabilità (articoli 3 e 4 della legge 689/81),
ma ne affievoliscono di molto la partecipazione.
Non a caso, nel campo della circolazione stradale, che è stato il primo settore
dell'ordinamento giuridico a «sperimentare» la depenalizzazione e che ora vive nella
totalità della configurazione amministrativa della sua disciplina, con il D.Lgs. 30/12/
1999, n.507, che ha depenalizzato tutti i reati previsti dal Codice della Strada, escluso la
guida in stato di ebbrezza (art. 186) la guida in condizioni di alterazioni psicofisiche
dovute alle sostanze stupefacenti (art. 187) e la fuga a seguito di sinistro (art. 189),
sono previsti all'art. 204 due limiti alla discrezionalità dell'Autorità Amministrativa
competente (Prefetto). I due limiti propri della disciplina del Codice della Strada in
tema di ordinanza-ingiuzione si riferiscono alla fissazione del termine perentorio entro cui deve essere emesso (novanta giorni dal ricevimento del ricorso, che è presentato all'organo accertatore entro lo stesso termine del pagamento in misura ridotta sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione e, deve essere da questo ufficio trasmesso entro trenta giorni completo delle prove della eseguita contestazione o
notificazione e con ogni altro elemento utile alla decisione, anche se fornito dal ricorrente), ed al limite minimo della somma da ingiungere: Infatti, quando il Prefetto ritiene fondato l'accertamento, emette «ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite inferiore al doppio del minimo edittale
per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'art. 195, comma 2». Secondo quest'ultima norma, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, tra un
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limite minimo ed un limite massimo «si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o l' alternazione delle conseguenze della
violazione, nonché alla personalità del trasgressore ed alle sue condizioni economiche»
mentre il riferimento all'art. 195, comma 2, non aggiunge nulla a quanto valido per
tutte le violazioni amministrative; la fissazione del limite minimo pari al doppio di
quello edittale è una novità di rilievo che ha generato forti discussioni ed eccezioni di
illegittimità costituzionali.
Sul tema si è pronunciata la Corte Costituzionale che, con ordinanza del 24/2/
1994, n.67, ha stabilito che: «E' manifestamente infondato, in relazione all'art. 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, primo comma, del Codice della Strada, nella parte in cui dispone che il Prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, emette entro trenta
giorni (ora centottanta) ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, limitatamente all'incirca “nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione”».
Il riferimento all'art. 24 della Costituzione è evidente di come le ragioni sui dubbi
di legittimità costituzionale della norma si riferivano alla presunta menomazione o
compressione del procedimento amministrativo sanzionatorio, sui quali pesava questo
severo ammonimento a riflettere bene sulla fondatezza delle protese ragioni prima di
imboccare la strada del ricorso all'Autorità Amministrativa, che potrebbe concludersi
col pagamento di una somma almeno doppia di quella prevista per il pagamento in
misura ridotta, fissata pari al minimo edittale. Questo ammonimento, è chiaramente
inteso a «invogliare» il ricorso al pagamento in misura ridotta e ad estinguere la violazione senza accrescere il già ciclopico contenzioso. La previsione normativa, non estensibile agli altri settori ma sicuramente limitativa della discrezionalità dell'Autorità Amministrativa a non poter scendere al di sotto del doppio del pagamento in misura
ridotta, ci pare significativa di come nell'intero panorama delle sanzioni depenalizzate
solo condizioni particolari, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, possono
giustificare la fissazione, in sede di ordinanza-ingiunzione, di somme da pagare inferiori a quelle previste per il pagamento in misura ridotta. Ci pare condivisibile perciò la
scelta del legislatore operata in sede di formulazione dell'intera normativa circolatoria.
Delle due l'una, o la violazione non è fondata e l'Autorità emetterà ordinanza di archiviazione, ovvero, riscontrata la fondatezza della stessa non potrà ingiungere il pagamento di una somma inferiore a quella che il soggetto poteva pagare liberamente ed
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estinguere il tutto. Incoraggiare i ricorsi non fondati su elementi obiettivi di natura
formale o sostanziale non significa danneggiare qualcuno ma, al contrario, procedere
sulla via della certezza dei procedimenti, sempre più inficiati da un patologico ricorrere al ricorso solo per rinviare il pagamento della sanzione. Per ottenere questi risultati,
non sono necessari provvedimenti legislativi ma sarebbe sufficiente una maggiore attenzione al significato che traspare dalle decisioni assunte sia in sede di ordinanzaingiunzione che di giudizio di opposizione. E' evidente infatti che il perpetuarsi di
decisioni che, anche quando sono sfavorevoli nell'esito al ricorrente, ne diventano
"favorevoli" per il "prezzo" da pagare, significa invogliare gli interessati a non praticare
la via del pagamento in misura ridotta, ma ad imboccare quella più favorevole del
ricorso, tanto «anche se va male», tra qualche anno, si pagherà di meno! Questa è, in
sintesi, la convinzione che alimenta, a ragione, il prolificare di ricorsi sperando nella
decorrenza dei termini; speranza questa (o certezza?) che non è estranea alle ragioni
che portano a presentare ricorsi anche senza alcuna ragione valida.
L'ordinanza-ingiunzione è rivolta agli interessati, cioè al trasgressore ed all'obbligato in solido. Con essa, necessariamente, deve essere disposta la restituzione, previo
pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non sono confiscate con
lo stesso provvedimento. La stessa restituzione deve essere sempre disposta con l'ordinanza di archiviazione. Per quanto concerne la prima ipotesi, va rilevato che non
necessariamente confisca e pagamento delle sanzioni pecuniarie devono coesistere
nello stesso provvedimento. Nei casi in cui la confisca è prevista come sanzione accessoria, essa interviene anche se il soggetto, qualora sia consentito, abbia fatto ricorso al
pagamento in misura ridotta. Questo istituto estingue si la violazione, ma la previsione
della confisca come sanzione accessoria porta al provvedimento dell'Autorità Amministrativa anche quando il primo sia già intervenuto. L'ordinanza-ingiunzione, qualora
non sia soddisfatta mediante pagamento della somma ingiunta entro il termine di
trenta giorni dalla contestazione o dalla notificazione (sessanta giorni se l'interessato
risiede all'estero) costituisce titolo esecutivo. Se però l'ordinanza dispone la confisca
delle cose sequestrate, diventa esecutiva solo dopo il decorso del tempo per proporre
opposizione ovvero nel caso in cui questa sia proposta, con il passaggio in giudicato della
sentenza che la conferma, ovvero quella della inammissibilità del ricorso proposto.
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Il giudizio di opposizione
Il giudizio di opposizione è disciplinato dall'art. 23 della legge 689/81, significativamente modificato dal D. Lgs. 507/1999. Esso si articola su uno schematismo che
vede nella valutazione di ammissibilità il primo gradino da superare, correlato alla
perentorietà del termine entro cui deve essere proposto. L'ordinanza, che dovesse
dichiarare inammissibile il ricorso per decorrenza dei termini, al contrario di quella
relativa alla sospensione, è impugnabile con ricorso alla Corte di Cassazione. Una volta dichiarata l'ammissibilità del ricorso, il Giudice di pace o il Tribunale, nei casi prima
indicati e previsti dall'art. 22 bis, fissa l'udienza di comparizione. Con questo atto è
ordinato all'Autorità Amministrativa, che ha emesso il provvedimento, di depositare
in cancelleria, dieci giorni prima della data fissata, la copia del rapportò ricevuto dall'organo accertatore, contenente le prove dell'avvenuta contestazione o notificazione e
gli altri atti relativi all'accertamento stesso e, perciò, comprensivo delle eventuali operazioni tecniche compiute o gli esiti delle analisi disposte. Il ricorso presentato, contenente anche le indicazioni delle ragioni per le quali gli interessati ritengono non sussistente l'accertamento, non congrua la sanzione ovvero i vizi formali che inficiano la
validità del procedimento stesso, è notificato unitamente al decreto che fissa l'udienza,
all'Autorità che ha emesso l'ordinanza. Le ragioni di questa previsione vanno ricercate
nella necessità di portare a conoscenza della P.A. le ragioni per le quali un suo atto
(ordinanza-ingiunzione) è impugnato davanti all'Autorità Giudiziaria, affinché la stessa possa procurarsi elementi di difesa, da presentare in sede di udienza. Tra il giorno
della notificazione e quello dell'udienza di comparizione devono intercorrere i termini
previsti dall'art.163 bis del Codice di procedura Civile. Secondo questa norma, introdotta dalla legge 14/7/1950, n.81 e poi modificata dalla legge 26/11/1990, n. 353, tra
il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di sessanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centoventi se si trova all'estero. Per quanto concerne le
modalità previste per come stare in giudizio, l'Autorità Amministrativa, che ha emesso
l'ordinanza-ingiunzione impugnata, il trasgressore e l'obbligato in solido possono farlo personalmente ovvero, farsi rappresentare da procuratore abilitato. L'Autorità Amministrativa può avvalersi di funzionari appositamente delegati. Qualora alla prima
udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano, senza alcun legittimo
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impedimento, il giudice deve «convalidare il provvedimento opposto» e porre a carico
della parte che non si è presentata le spese processuali. Questa previsione legislativa
impedisce l'esame di merito quando l'opponente non si presenta mentre, qualora manchi il rappresentante dell'Autorità Amministrativa che ha emesso il provvedimento
opposto, il giudice procede all'esame di merito e, quindi, alla decisione. E' evidente la
disparità delle parti circa la presenza alla prima udienza. Quella della P.A. non condiziona l'esame di merito, mentre quella dell'opponente lo vieta. Questa previsione conferma perciò l'architettura processuale scelta tesa a tutelare i destinatari delle ordinanze-ingiunzioni, ma a scoraggiare scelte dilatorie con presentazione di opposizioni che
abbiano il solo sapore di rinviare l'esecuzione di un provvedimento definitivo della
P.A.. L'ordinanza con la quale il giudice convalida il provvedimento opposto, per la
mancata comparizione dell'opponente o del suo procuratore, è impugnabile per Cassazione che, essendo giudice di legittimità, può solo valutare l'esistenza di eventuali
«legittimi impedimenti» riferibili a vizi di notificazioni o di altra natura procedurale.
Per quanto concerne l'esame di merito, il giudice può disporre anche d'ufficio
l'acquisizione dei mezzi di prova, compreso l'esame di testimoni. Appena terminata
l'istruttoria, (la terminologia usata riflette la disciplina del Codice di procedura penale
del 1930, allora in vigore, e sta a significare l'esame completo del fascicolo depositato
dalla P.A. ed il ricorso dell'opponente, compresi il rispetto dei termini e degli adempimenti prescritti per tutte le fasi, dalla contestazione, al ricorso, all'emissione dell'ordinanza e notificazione della stessa), il giudice invita le parti a formulare le rispettive
conclusioni, prima di procedere alla «discussione della causa». Terminata la discussione, il giudice pronuncia la sentenza, mediante lettura del dispositivo. Nell'ipotesi che
dalla discussione delle ragioni poste dalle parti si rendano necessari ulteriori «note
difensive», il giudice può concedere alle stesse un termine non superiore a dieci giorni
per depositarle, rinviando la causa alla udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per il deposito di queste note aggiuntive. La concessione del rinvio
rientra nella possibilità del giudice, non essendo previste ipotesi di rinvio obbligatorio.
Alla udienza così fissata, il giudice, preso atto delle note aggiuntive ed esaurita la discussione, pronuncia la sentenza, che può essere letta dallo stesso e contenere anche le
motivazioni e, subito dopo, depositata in cancelleria.
Per quanto concerne il contenuto della sentenza, il giudice può rigettare l'opposizione, annullare in tutto o in parte l'ordinanza-ingiunzione ovvero modificare la stessa
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anche limitatamente all'entità della somma. Il giudice, quindi, ha la più ampia facoltà di
valutazione, sia sotto il profilo di legittimità che di merito del provvedimento sanzionatorio e può perciò anche, riconoscendo la validità dello stesso, modificarlo in parte,
ridurre o aumentare la sanzione irrogata. Unico limite certo è la impossibilità del giudice di sindacare l'atto della P.A. integrativo della norma la cui violazione è stata posta
a fondamento della sanzione irrogata. Così, ad esempio, il giudice non può sindacare
i motivi che hanno portato la P.A. ad emanare il provvedimento di divieto di sosta, che
è stato poi violato, rientrando questo nella competenza della P.A. Per quanto concerne
le valutazioni sulla entità della somma irrogata con ordinanza-ingiunzione, essa è riferita alla congruità della stessa che, per espressa previsione, deve valutarsi rispetto alla
gravità del fatto ed alla personalità del trasgressore. La sanzione può perciò essere
aumentata o diminuita e trovare nella motivazione della sentenza le ragioni per le quali
è stata modificata. Quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente il giudice accoglie l'opposizione. Questa previsione riflette il vecchio istituto
processuale della «assoluzione per insufficienza di prove» e sullo stesso tema si inserisce la previsione dell'art. 97 del D.Lgs. 507/1999, che ha aggiunto un comma all'art. 23
della legge 689/81 che così recita «Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di
pace non si applica l'art. 113 secondo comma del Codice di Procedura Civile». Con
tale previsione si esclude che nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace si
possa decidere secondo equità, con evidente equiparazione ai procedimenti di competenza del Tribunale. La sentenza del giudice in merito all'opposizione non è appellabile
ed è ricorribile alla Corte di Cassazione. Con questa architettura, il legislatore ha voluto riservare il solo ricorso per motivi di legittimità, ritenendo il merito esaurientemente discusso e valutato in sede di emanazione della ordinanza-ingiunzione, in cui l'Autorità competente, pur essendo organo della stessa P.A. che ha iniziato il procedimento
con la contestazione o notificazione della violazione, ha esaminato le ragioni del trasgressore o dell'obbligato in solido, che ha sentito, se richiesto, ovvero ascoltato testimoni ed adottato una prima «decisione» e, successivamente, dal giudice dell'opposizione, che ha riesaminato il tutto ed ascoltato le parti in discussione tra loro.
Sotto l'aspetto delle garanzie, sicuramente il procedimento appare come un compromesso accettabile tra le finalità dello snellimento procedurale perseguito e la irrinunciabile tutela del singolo, colpito dal provvedimento. In proposito, è particolarmente significativa la mancata previsione di una seconda valutazione del procedimen-
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to nelle ipotesi di ordinanza di archiviazione adottata dalla Autorità competente. La
decisione dell'Autorità competente che pone fine al procedimento ritenendolo viziato
di nullità o non fondato nel merito, non passa al vaglio di altri organismi interni o
esterni alla P.A. L'esame del giudice perciò è previsto solo a richiesta dell'opponente,
mentre sarebbe stato più opportuno, proprio per la via scelta di modellare questo
procedimento su quello penale, di introdurre l'istituto della convalida della decisione
adottata dalla P.A. da parte di altro organo, magari interno alla stessa, con funzioni
gerarchiche superiori. Ciò avrebbe determinato anche una spinta ad uniformità di interpretazioni in un campo sterminato come quello delle sanzioni amministrative, ove
la certezza del diritto è una chimera.
La connessione obiettiva con un reato
Quando l'esistenza di un reato dipende dall'accertamento di una violazione amministrativa ricorre l'ipotesi della connessione obiettiva tra le due fattispecie. In questo
caso, il procedimento subisce delle deroghe per quanto concerne l'Autorità competente. Secondo l'articolo 24 della legge 689/81, il giudice competente per il reato diventa
competente anche per la violazione amministrativa. Ma oltre a questa deroga, il procedimento per la violazione amministrativa può subire altre modificazioni ben più importanti, come la mancata contestazione o notificazione da parte dell'organo accertatore. Per espressa previsione normativa (2° comma della norma citata) l'organo accertatore può trasmettere il rapporto (ora comunicazione ex art. 347 del C.P.P.) al giudice,
senza procedere alla contestazione della violazione amministrativa. Sarà il P.M. che,
nel procedere agli adempimenti di garanzia per il fatto costituente reato, procederà a
contestare al trasgressore ed all'obbligato in solido la violazione amministrativa che
dovrà, necessariamente, contenere anche le indicazioni per il pagamento in misura
ridotta.
Questa condizione è indispensabile a garantire al trasgressore ed agli eventuali
obbligati in solido la possibilità di ricorrere all'istituto del pagamento in misura ridotta
ed estinguere la violazione. Solo se non ricorre questa modalità di estinzione, il giudice
diventa competente ad irrogare in sede di giudizio anche le sanzioni amministrative. A
tal fine, la persona obbligata in solido sentenza applica anche le sanzioni amministra-
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tive previste, sia principali che accessorie. Qualora per il reato commesso, il procedimento penale si chiuda per estinzione dello stesso ovvero per difetto di una condizione di procedibilità (esempio mancanza di querela) la competenza del giudice cessa ed
il procedimento amministrativo sanzionatorio ritorna nella sfera dell'Autorità Amministrativa competente per materia, alla quale il giudice che rileva il venire meno delle
condizioni processuali penali dovrà trasmettere il fascicolo.
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LA NUOVA DEPENALIZZAZIONE
Nel quadro delle iniziative legislative tese a ridare efficienza al sistema giustizia,
che rappresenta una delle funzioni essenziali di qualsiasi ordinamento giuridico, si colloca la legge di delega n.205 del 25/6/1999 ed il conseguente decreto legislativo n.507
del 30/12/1999.
I due provvedimenti, infatti, si collocano nel più ampio disegno di riforma della
giustizia, comprensivo altresì della riforma della giurisdizione ordinaria di primo grado, attuata con il decreto legislativo 19/2/1998, n.51, che ha introdotto il cosiddetto
giudice unico di primo grado, e l'opera di depenalizzazione va vista proprio come
finalizzata a sostenere la riforma introdotta, in quanto il carico di lavoro delle ex Preture circondariali passato alle Procure della Repubblica, in assenza di provvedimenti
specifici di alleggerimento, avrebbero portato a prescrizioni generalizzate per decorrenza
dei termini anche di reati di sicuro allarme sociale.
La depenalizzazione ha assunto perciò il significato di una iniziativa atta a favorire
il nuovo corso del giudice unico di primo grado , attraverso una scelta di priorità
operata sulla legislazione penale, per alleggerire il carico di lavoro degli uffici giudiziari
di tutti quei fatti che potevano passare alla nuova configurazione depenalizzata.
Questa finalità, non espressa, è confermata altresì dalle modificazioni portate alla
legge 24/11/1981, n.689, per quanto concerne la competenza al giudizio di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni, passate al giudice di pace, al quale sono state poi
trasferite anche competenze penali con il decreto legislativo 28/8/2000, n.274. Per
quanto concerne la finalità di alleggerimento del carico di lavoro della giustizia penale,
la nuova depenalizzazione non si discosta molto dalla prima legge 317/1967, né da
quella principale, adottata con la più volte citata legge 689/1981, ma è significativa
altresì della ridotta fiducia che il legislatore mostra per la stessa. La depenalizzazione,
infatti, più che una scelta, è praticata come necessità e vi si ricorre sempre in condizioni di emergenza, che non sempre sono le migliori per progettare e realizzare. Tutto ciò
riflette forse un convincimento molto radicato che si esprime nel ritenere che solo il
coinvolgimento dell'Autorità Giudiziaria sia in grado di assicurare la "giustizia". Al di
fuori dello schema classico, si creerebbero solo dei surrogati e che, come tali, vanno
presi solo in mancanza di meglio.
Al di la delle motivazioni più o meno esplicite, che l'hanno determinata, quella
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adottata con la legge 205/1999 e con il relativo decreto legislativo 507/1999, può ben
definirsi nuova depenalizzazione, per la portata delle innovazioni introdotte, per le
modificazioni apportate al consolidato sistema della legge 689/1981, che, peraltro,
resta la norma fondamentale di modifiche al sistema penale, e per le linee seguite nella
individuazione dei settori da depenalizzare.
Gli interventi della legge delega
L'abrogazione del reato di oltraggio a P. U.
La legge 205/1999,157 oltre ad indicare i criteri ed i settori nei quali il Governo
sarebbe poi intervenuto con il D.Lgs. 507/1999 appresso illustrato, ha apportato modifiche ed abrogazioni rilevanti al Codice Penale. L'art. 18, infatti è interamente dedicato all'abrogazione di ben ventitrè ipotesi di reato ed alla modifica degli articoli 342 e
343 concretizzatesi per il primo nella eliminazione del minimo edittale della pena e
all'abbassamento del massimo da quattro a tre anni.
Nell'ambito dell'intero intervento riteniamo sia significativo quello apportato
alle due norme citate, dedicate rispettivamente, all'oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario e all'oltraggio ad un magistrato in udienza, e all'abrogazione
dell'art. 341. Quest'ultima norma era dedicata all'ipotesi di oltraggio ad un Pubblico
Ufficiale e prevedeva la pena della reclusione sino a tre anni e la possibilità che fosse
aumentata nel caso l'offesa era recata in presenza di una o più persone, ovvero con
violenza o minaccia. Il reato si configurava quando il Pubblico Ufficiale veniva offeso
nell'onore o nel prestigio a causa e nell'esercizio delle sue funzioni.
La tutela era perciò diretta non tanto a tutelare l'onore o il prestigio della persona
quanto la funzione svolta. Va ricordato infatti, che elemento essenziale del reato era
che l'offesa fosse portata «a causa e nell'esercizio delle funzioni».
L'abrogazione della norma e l'affievolimento delle pene per gli altri reati di oltraggio aventi analoga struttura, fa parte perciò di una chiara volontà del legislatore di
abbassare queste tutele, alla luce, specie per quanto concerne l' art. 341, di gran lungo
il più invocato, di una casistica che vedeva come ricorrente il ricorso spesso ingiustificato da parte del P.U. a denunce per offese subite. Già la Corte Costituzionale, con
sentenza n.341 del 25/7/1994, aveva dichiarato la illegittimità Costituzionale nella
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parte in cui prevedeva come pena minima edittale la reclusione per mesi 6, ma l'intervento di abrogazione porta ad una lacuna colmabile solo riferendo il fatto all'art. 594
del C.P..
Il Pubblico Ufficiale che viene offeso nell'onore o nel prestigio a causa e nell'esercizio delle sue funzioni deve perciò procedere a querelare l'autore e chiederne la punizione, ai sensi di quest'ultima norma, che disciplina il reato di Ingiuria, nell'ipotesi aggravata di cui al n. 10 dell'art. 61 (l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale
o una persona incaricata di un pubblico servizio). Questa tutela però gli è riconosciuta
non come P.U., ma come qualsiasi cittadino. Il reato di ingiuria, infatti, si configura
ogni volta «chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente».
La cancellazione dell'art. 341 porta, conseguentemente, a ricondurre all'intera architettura del reato di ingiuria, le offese al P.U. nell'esercizio e a causa delle sue funzioni. Pertanto, ai sensi dell'art. 599, «se le offese sono reciproche il giudice può dichiarare non
punibili uno o entrambi gli offensori».
Inoltre, ai sensi del comma secondo di questa norma non è punibile chi ha commesso il fatto nello stato d'ira determinato da fatto ingiusto altrui o subito dopo. Nel
caso che l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato, di regola, l'offensore non è ammesso a provare, a sua discolpa la verità o la notorietà del fatto attribuito
alla persona offesa. A questo principio sono riconosciute eccezioni tra le quali è incluso il caso che la persona offesa sia un Pubblico Ufficiale e il fatto attribuito si riferisce
all'esercizio delle sue funzioni (art. 596/3°), il fatto attribuito rimane provato in tutto il
suo complesso o nelle modalità, l'autore dell'ingiuria non è punibile (art. 596, ultimo
comma).
Dal punto di vista procedurale, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 28/8/2000, n.274
(2.1.2002), il reato passera nella competenza del Giudice di Pace. Sarà perciò possibile,
oltre alla procedura "ordinaria" introdotta, che si discosta in modo rilevante da quello
per i reati di competenza del Tribunale, sarà possibile il ricorso immediato al Giudice.
Istituto, questo disciplinato dall'art. 21 che consente alla persona offesa, la citazione a
giudizio davanti al giudice di pace della persona cui è attribuito il reato, escludendo
ogni attivazione della Polizia Giudiziaria e del P.M..
Nel caso di ingiurie portate al Pubblico Ufficiale a causa e nell'esercizio delle sue
funzioni è fortemente probabile il ricorso a questo istituto in quanto l'offeso è certamente in grado di adempiere alle prescrizioni previste per questa tipologia
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procedimentale molto più snella ed immediata. Secondo la nonna citata, il ricorso
immediato deve contenere: l'indicazione del Giudice, le generalità del ricorrente, l'indicazione del suo difensore, le generalità della persona citata a giudizio, la descrizione
chiara del fatto, le fonti di prova.
Il ricorso immediato potrà perciò essere visto come itinerario preferito per ottenere almeno parzialmente quella tutela che l'abrogazione dell'art. 341 aveva cancellato.
Il procedimento ordinario di querela è certamente più lungo e dà meno immediatezza
alla esigenza di tutela di chi sopporta un offesa «a causa e nell'esercizio delle sue funzioni»,
anche se non va sottaciuto che l'intervento del legislatore è dovuto all'abuso che di
quella tutela si era fatto.
Le innovazioni e le modifiche apportate al procedimento sanzionatorio
Il D.Lgs. 507/1999, si compone di otto titoli dedicati rispettivamente a:
- Titolo I
- Riforma del sistema sanzionatorio in materia di alimenti
- Titolo II
- Modifiche del sistema sanzionatorio in materia di disciplina della navigazione
- Titolo III - Riforma del sistema sanzionatorio in materia di circolazione stradale
- Titolo IV - Riforma della disciplina sanzionatoria delle violazioni finanziarie
- Titolo V
- Riforma della disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari e
postali
- Titolo VI - Trasformazione di reati in illeciti amministrativi
- Titolo VII - Modifiche alla legge 24/11/198 1, n.681
- Titolo VIII - Disposizioni transitorie e penali.
Nella sua articolazione, il decreto legislativo segue quello della legge delega del
25/6/1999, n.205, che indicava già all'art. 1, i campi di intervento, esplicitandoli poi
negli articoli successivi per singolo settore.
La stessa norma, all'articolo 2, prevedeva la competenza del giudice di pace per tutti
i settori da depenalizzare, ad esclusione delle materie, da elencarsi tassativamente, che
comportano una particolare difficoltà di accertamento o che coinvolgano rilevanti interessi collettivi, nonché per quelle per le quali sono previste sanzioni di notevole entità.
Questa disciplina rappresenta sicuramente l'innovazione di maggiore spessore introdotta, che si é concretizzata poi nella modifica della legge 689/81.
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Sebbene queste modifiche siano state collocate nel titolo VII del D. Lgs. 507/
1999, ci sembra evidente che, in una visione sistematica e completa della materia, esse
abbiano la priorità rispetto agli altri titoli, che hanno poi dato attuazione alla legge di
delega, seguendone gli indirizzi, senza deviazioni di rilievo.
Avendo già illustrato il panorama del procedimento amministrativo sanzionatorio
della legge 689/198 1, comprensivo delle modifiche apportate, in questa sede se ne
sintetizzano per ragioni sistematiche, la natura e le finalità. L'esercizio della delega
espressa all'art. 2 della citata legge 205 é contenuto nelle modifiche ed innovazioni
rispettivamente dedicata, a:
-
opposizione all'ordinanza-ingiunzione, art. 97
-
principio di specialità art. 95
-
aggiornamento del limite minimo art. 96
-
reiterazione art. 94.
La legge delega si occupava della sola competenza del Giudice di pace, risulta
attuata con la modifica dell'art. 22 e con l'introduzione dell'articolo 22 bis della legge
689/1981. Altre modifiche però sono dovute alla necessità di adeguare la vecchia disciplina alle innovazioni introdotte e sono perciò da queste volute o comunque suggerite. Infatti, la disciplina dell'opposizione (art. 22 L.689/81) ha subito modifiche nella
individuazione della competenza territoriale, che ora é collegata con l'art. 22 bis che
l'ha trasferita al giudice di pace, salvo che non riguardi le seguenti materie, per le quali
la competenza é demandata al tribunale:
- a) tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul
lavoro
- b) previdenza e assistenza obbligatoria
- e) urbanistica ed edilizia
- d) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette
- e) di igiene degli alimenti e delle bevande
- f) di società e di intermediari finanziari
- g) tributaria e valutaria.
Oltre a questa analitica previsione di materie, il legislatore ha poi demandato,
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sempre alla competenza del Tribunale, le opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni per
violazioni punite con sanzioni amministrative superiore nel massimo a trenta milioni,
quando, essendo prevista una sanzione proporzionale é stata irrogata una sanzione
superiore a tale limite e tutte le volte che sia stata applicata una sanzione di natura
diversa da quella pecuniaria sola o congiunta a quest'ultima. Per le violazioni al Codice
della Strada, e al R.D. 1736/1933 e della legge 386/1990, in tema di assegni bancari,
questo rinvio non sussiste, per cui resta la competenza del Giudice di pace.
Abbiamo già visto in sede di giudizio di opposizione le vie seguite dal legislatore
nel delinearne la competenza. Resta da aggiungere che questa nuova disciplina ha riflessi nella competenza territoriale come delineata dal D. Lgs. 274/2000, all' art. 5.
Secondo questa norma, per i reati elencati all'art. 4, dello stesso decreto, per i quali
vige ora la competenza del giudice di pace, resta confermata l'attribuzione territoriale,
riferita al luogo ove il reato stesso é stato consumato. Tutti gli atti da compiersi nella
fase delle indagini preliminari sono attribuiti alla competenza del Tribunale del Circondario in cui è compreso il giudice di pace, territorialmente competente.
Altro punto di rilievo della disciplina é quello relativo alla connessione; in questo
caso, se i reati sono stati commessi in luoghi diversi, la competenza territoriale appartiene per tutti al giudice di pace del luogo in cui é stato commesso il primo reato. Se
non è possibile determinare quale sia il primo reato, la competenza viene attribuita al
giudice del luogo ove é iniziato il primo dei procedimenti connessi.
Principio di specialità.
Con l'art. 95 del D. Lgs. 507/1999, si sono apportate modifiche sostanziali alla
vecchia disciplina dell'art. 9 della legge 689/1981.
Secondo questa norma, come
riscritta, in ottemperanza alla previsione dell'art. 3, lettera b) della legge delega, «quando uno stesso fatto é punito da una disposizione penale e da una disposizione che
prevede sanzioni amministrative, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale». Questo principio, rimasto invariato, non fa altro che trasferire nella ricerca della norma da applicarsi quando concorrono violazioni penali ed amministrative, ovvero più disposizioni amministrative, ciò che nel campo penale è una regola consolidata. Diventa rilevante perciò
non tanto l'affermazione di principio di cui al primo comma dell'art. 9, quanto le
modifiche apportate al terzo comma, secondo cui, per i fatti puniti dagli articoli 5, 6 e
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12 della legge 283/1962, in tema di alimenti, si applicano «soltanto le disposizioni penali,
anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in
materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande».
Questa prevalenza della sanzione penale su quella amministrativa, già contenuta
nel secondo comma con riferimento però alla soluzione del conflitto di norme incriminatrici penali con norme regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano,
è ora estesa a tutte le ipotesi di conflitto di norme.
Il principio di specialità però non salva solo le previsioni degli articoli 5, 6 e 12, ma
anche tutte quelle contenute nel Codice Penale dagli articoli 439 e seguenti. Norme,
queste, di grande deterrenza per prevenire e punire adeguatamente fatti che mettono a
repentaglio la salute pubblica.
Appare perciò pienamente condivisibile la scelta del legislatore di sottrarre al principio di specialità, che anche per ragioni cronologiche dell'intervento legislativo finiva
per favorire la scelta di applicazione della sanzione amministrativa, per confermare la
sanzione penale in tutti quei fatti o comportamenti in tema di igiene degli alimenti e
delle bevande.
Gli interventi e i singoli settori:
a) Alimenti
Il D. Lgs. 507/99, come previsto dalla legge delega 205/1999, ha apportato rilevanti cambiamenti alla legislazione in tema di alimenti.
Già l’art. 1, nell’introdurre alla depenalizzazione dei reati di cui all'allegato alla
norma stessa, riserva uno spazio particolare alle disposizioni in tema di produzione,
commercio ed igiene degli alimenti, o delle bevande, nonché di tutela della denominazione di origine dei medesimi.
Questa particolarità non è solo di rilevante portata quantitativa, ma anche di sicuro interesse e metodologico. Di fronte alla alternativa di elencare tutte le disposizioni
da depenalizzare oppure limitarsi ad indicare il settore di intervento (produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande e tutela della denominazione dei mede-
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simi) e lasciare all'interprete la individuazione concreta delle fattispecie depenalizzate,
il legislatore ha optato per un criterio misto. Ha proceduto ad una elencazione di norme depenalizzate ed ha poi colmato ogni possibile lacuna con l’estensione della portata ad “ogni altra disposizione in materia di...”, fatta eccezione per i reati di cui agli
articoli 5, 6 e 12 della legge 283/1962. Questa metodologia è pienamente condivisibile
perché elimina i pericoli delle lacune di intervento e riduce di molto i dubbi interpretativi. Riguardo alle esclusioni va notato che la legge 283/1962 era già stata esclusa,
salvo limitatissime ipotesi minori (artt. 8, 14 e 17) dalla legge 689/81.
La previsione di quest’ultima norma escludeva anche l’articolo 17, ritenuto invece, con giurisprudenza costante, incluso nella portata depenalizzatrice dal fatto che
essa sanzionava le violazioni del Regolamento, adottato con D.P.R. 327/1980, incluso
nelle norme toccate dall'intervento (art. 34).
L’esclusione degli articoli 5,6 e 12 della legge 283/62 è pienamente giustificata
dalle finalità delle norme destinate a tutelare la salute pubblica nella accezione collegata alle bevande ed agli alimenti.
L’art. 5 riguarda il divieto di vendere e di utilizzare in qualsiasi modo sostanze
alimentari miscelate con elementi di qualità inferiore o private degli elementi nutritivi,
in cattivo stato di conservazione, con cariche batteriche elevate, con additivi alimentari, infestate da parassiti o con residui tossici.
L’art. 6 vieta la produzione e la vendita di sostanze trattate con fitofarmaci, la cui
produzione è soggetta ad autorizzazione.
L'art. 12 riguarda il divieto di introdurre nel territorio nazionale sostanze destinate all'alimentazione non conformi alle leggi dello stato. Su quest'ultimo punto, la legge
di delega avrebbe consentito di depenalizzare tutte le fattispecie penali relative all’introduzione nel territorio nazionale di sostanze non conformi, purché non destinate al
commercio.
Il mancato esercizio della delega è un chiaro segnale di attenzione su questi settori
di grandissimo allarme sociale, come i recenti controlli sulla qualità delle carni hanno
confermato; attenzione che invece è mancata quando è stata inclusa nell'elenco delle
norme depenalizzate, il D. Lgs. 4/8/1999, nr. 336, recante attuazione delle Direttive
96/22 e 96/23 CEE, concernenti il divieto di utilizzazione di alcune sostanze ad origine ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agonistiche nella produzione di animali
e le misure di controllo.
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Depenalizzare questa norma, adottata da pochi mesi, è già una chiara sconfessione del recentissimo intervento legislativo e si presta a valutazioni ancor più negative se
si pensa che in Europa erano già chiari e noti i motivi di allarme sociale sul settore della
produzione di carni con sostanze vietate.
Tutti i reati previsti dal Codice Penale in tema di igiene degli alimenti, sono esclusi
dalla depenalizzazione in virtù dell'espressa previsione dell'art. 1 del D. Lgs. 507/1999
(artt. 441, 442, 443, 444, 515, 516 e 517). Su questi punti, l'art. 3 della legge 205/1999
aveva chiaramente indicato le strade da percorrere attraverso più interventi coordinati
che comprendevano la depenalizzazione circoscritta, la conservazione del carattere
penalistico degli artt. 5, 6 e 12 della legge 283/1962, la sostituzione della previsione
sanzionatoria alternativa dell'arresto e dell'ammenda in relazione alla gravità del fatto,
l'applicazione delle sanzioni accessorie della chiusura dello stabilimento o della revoca
della licenza, e, in ultimo, la previsione di circostanze aggravanti per i reati di cui agli
articoli 515, 516 e 517 del C.P., quando sono violate le disposizioni in tema di denominazione di origine o delle caratteristiche del prodotto.
Questo quadro di interventi è stato rispettato nella stesura del D. Lgs. 507/1999
in tutte le sue sfaccettature, compresa la trasformazione in sanzione amministrativa
accessoria delle pene accessorie originariamente previste con la configurazione penalistica delle fattispecie sanzionate. In particolare, alla sanzione accessoria della chiusura
dello stabilimento per mancanza di requisiti igienico-sanitari è dedicato interamente
l'art. 8, mentre delle circostanze aggravanti dei delitti previsti dal Codice Penale si
occupa l'art. 9, che introduce l'art. 517 bis, che rimette alle valutazioni del giudice, nel
pronunciare la condanna, la possibilità di disporre, quando il fatto accertato sia di
particolare gravità o, in casi di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento, o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso, per un periodo che va da un minimo di
cinque giorni ad un massimo di tre mesi. Il giudice, sempre con riferimento alla gravità
del fatto accertato, può disporre la revoca della licenza o della autorizzazione richieste
per l'attività svolta. La revoca opera quale provvedimento che cancella il titolo autorizzativo posseduto, impedendo, finché durano gli effetti penali della condanna, di riprendere l'attività stessa. Analoga architettura è prevista per i reati di cui agli articoli 5,
6 e 12 della legge 283/1962. L'articolo 6 del D. Lgs. 507/1999, nell'apportare alla citata
legge 283 le modifiche previste dalla legge delega, ha, con l'art. 6, adeguato le sanzioni
con la previsione alternativa dell'arresto o dell'ammenda ed introdotto l'art. 12 bis, per
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l'applicazione delle sanzioni accessorie della chiusura dello stabilimento o dell'esercizio, ovvero della revoca della licenza o dell'autorizzazione.
Autorità competenti
Nulla è modificato in tema di Autorità competenti ad irrogare le sanzioni amministrative, rispetto alle previsioni dell'art. 17 della legge 689/81.
Poiché l'igiene degli alimenti è compresa nella materia sanitaria, già di competenza
delle Regioni o dei Comuni, se delegati, anche le nuove fattispecie depenalizzate rientrano nella competenza di questi Enti locali.
b) Navigazione
L'art. 4 della legge di delega circoscriveva l'intervento di depenalizzazione in tema
di disciplina della navigazione alle disposizioni contenute nel titolo terzo del libro
primo della parte terza del Codice della Navigazione, ad eccezione degli articoli 1161
(occupazione abusiva di suolo demaniale), dell'art. 1176 (inosservanza del divieto di
navigazione quando ricorrono le aggravanti dell'articolo 1177) e delle disposizioni contenute nel capo VI dello stesso titolo terzo, relative alle contravvenzioni in tema di
sicurezza della navigazione.
La stessa norma indicava poi la sostituzione delle originarie pene con sanzioni
amministrative pecuniarie fino a sessanta milioni, da graduare a seconda della gravità
dei fatti accertati, nonché, la trasformazione in sanzioni amministrative accessorie delle pene accessorie, previste per i reati depenalizzati.
Con questo quadro di riferimento, il D. Lgs. 507/1999 ha proseguito l'opera di
depenalizzazione cominciata con l'art. 32 della legge 689/1981 e continuata con l'art.
28 della legge 28/12/93, nr. 561.
La prima norma aveva tolto il carattere penale e dato configurazione amministrativa a tutte le violazioni penali punite con la sola sanzione della multa o della ammenda, mentre la seconda aveva limitato il proprio intervento ai soli artt. 1161 e 1174.
Tutti gli interventi sono accomunati dal rivolgersi solo all'aspetto sanzionatorio,
non toccando minimamente la parte precettiva della normativa, che però risente del
tempo trascorso dall'adozione della stessa. Il nuovo regime sanzionatorio, di natura
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amministrativa, risulta articolato su cinque fasce di sanzione, graduate a seconda della
gravità, con l'aggiunta della mancata possibilità di ricorso al pagamento in misura ridotta, nelle ipotesi particolarmente gravi.
La prima fascia di sanzioni interessa gli artt. 1178, 1180 e 1208/1 ° comma, e va
da un minimo di lire 50.000 ad un massimo di 3.000.000. La seconda riguarda gli artt.
1164, 1169, 1170, 1174, 1179, 1196, 1198, 1201, 1201 bis/1° comma e 1213 e va da un
minimo di lire 2.000.000 ad un massimo di 12.000.000. La terza riguarda gli artt. 1162,
1163/1° comma, 1190, 1193, 1200/3° comma, 1207, 1209 e 1211 e va da un minimo
di lire 3.000.000 ad un massimo di 18.000.000. La quarta riguarda gli artt. 1163/2°
comma, 1171, 1199/2° comma, 1204 e 1208/2° comma e va da un minimo di lire
5.000.000 ad un massimo di 30.000.000. La quinta, riguarda le norme di cui agli artt.
1184, 1199/1' comma, 1201 bis, secondo periodo del primo comma e va da un minimo di lire 30.000.000 ad un massimo di 60.000.000.
La possibilità del pagamento in misura ridotta è esclusa espressamente per le
violazioni di cui agli artt. 1184, relativo alla inosservanza delle procedure di alienazione
delle merci o dell'aeromobile; 1199, relativo all'imbarco abusivo o clandestino di armi
o esplosivi; il 1201 bis, relativo alla inosservanza dell'ordine di approdo; dell'art. 1204,
relativo al sorvolo di aeromobili stranieri e rotte irregolari e dell'art. 1179 179, relativo
all'assunzione irregolare di minori.
Così riformulato, il regime sanzionatorio, si presenta di sicura deterrenza per la
possibilità di applicazione delle sanzioni accessorie, derivate da quelle originariamente
definite pene accessorie, con l'aggiunta dell'art. 1083 bis, che elenca la tipologia delle
sanzioni accessorie e dell'art. 1083 ter, che disciplina la durata e gli effetti della stessa.
Il quadro di riferimento è perciò abbastanza chiaro e non sussistono dubbi interpretativi di particolare rilievo, compresa l'Autorità competente a ricevere il rapporto ai
sensi dell'art. 17 della legge 689/81, individuata nel Ministero dei Trasporti e della
Navigazione e nell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile nelle Regioni o nelle Province Autonome, secondo le rispettive competenze.
Le indicazioni di più Autorità competenti potrebbe apparire come condizione di
poca certezza, mentre il tutto è reso chiaro dalla scelta del Legislatore di rinviare alla
disciplina generale che ripartisce le competenze per materia. Sotto questa luce, la normativa depenalizzata è perciò attribuita senza deroghe particolari.
59
c) Circolazione stradale
L'intervento in tema di circolazione stradale non poteva che essere residuale, nel
senso che le norme aventi ancora carattere penale erano quelle poche scampate alle
precedenti depenalizzazioni, che hanno sempre privilegiato, anche quantitativamente,
questo settore. Sono state così depenalizzate tutte le norme penali del Codice della
Strada ad eccezione della guida in stato di ebbrezza alcolica (art. 186), della guida in
condizione di alterazione psico-fisica alle sostanze stupefacenti (art. 187) e omissione
di soccorso e fuga a seguito di incidente stradale (art. 189).
L'intervento ha rispettato pienamente quanto previsto dall'art. 5 della legge delega del 25 giugno 1999, ma non per questo può definirsi razionale. Sono state infatti
depenalizzate ipotesi di reato che sono strettamente connesse o strumentali, per fattispecie delittuose e, pertanto, oltre che incomprensibile, questo inserimento nella materia depenalizzata, appare inutile.
Esempi tipici di questa depenalizzazione inutile ed incomprensibile sono:
-
l’art. 74 del C.d.S., che si occupa della falsificazione o dell'alterazione del numero
di telaio dei veicoli a motore. Poiché questi fatti sono strumentali per il riciclaggio
di veicoli rubati, la loro depenalizzazione è inutile perché, restando il reato primario, per connessione, viene necessariamente vanificata la possibilità di esistenza
autonoma della violazione amministrativa che, nel caso specifico, è il passaggio
obbligato per consumare il reato;
-
l’art. 100 del C.d.S., che si occupa delle targhe e degli auto e motoveicoli. Anche
per ipotesi della falsificazione di targa, essendo questa strumentale per commettere altri e più gravi reati, la sua depenalizzazione non andava attuata;
-
l’art. 168/8° del C.d.S., relativo al trasporto di materiali pericolosi senza autorizzazione o licenza, ovvero in violazione delle prescrizioni imposte. I fatti materiali
riconducibili alle previsioni dell’art. 168/8' sono tutti di natura penale e restano
tali per previsione di altre norme, non toccate dalla depenalizzazione. La norma
del Codice stradale, infatti, interviene solo per tutelare la sicurezza stradale, mentre la tutela primaria è garantita da altre normative. Così, il trasporto di esplosivi
senza licenza o in violazione delle prescrizioni imposte a tutela dell'ordine pubblico continua ad essere sanzionata, in via primaria, dall’art. 678 del C.P. ed anche
l’art. 168/8° viene trascinato nella competenza del Giudice Penale.
60
Lo stesso discorso vale per le altre tre ipotesi che sono:
-
violazione dell’art. 221 del T.U.L.P.S. per il trasporto di gas tossici senza licenza;
-
dell’art. 5 della legge 1880/1962, per il trasporto di materiale radioattivo senza
autorizzazione;
-
dell’art. 51/1° del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n.22, per il trasporto dei rifiuti senza
autorizzazione.
Le altre norme depenalizzate in tema di circolazione stradale sono gli articoli 26 e
46 della legge 6 giugno 1974, n.298, relativi al trasporto di merce sulla strada senza
autorizzazione o in relazione dei vincoli imposti e l' art.1 del D.L. 22 gennaio 1948,
n.66, contenente norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed
ordinarie e la libera navigazione (blocco stradale o ferroviario).
In quest'ultima normativa più che depenalizzare, è stata riscritta l'ipotesi di blocco
stradale, aggiungendo l’art. 1 bis e lasciando il carattere penale alla fattispecie relativa al
blocco ferroviario.
Particolare rilievo merita l'intervento operato nel campo della guida dei veicoli,
con la depenalizzazione dell'art. 116/130, relativo alla mancanza di patente perché mai
conseguita o revocata e dell'art. 218, che si occupa della guida nonostante un provvedimento di sospensione della patente, attuato per precedenti violazioni. Questi interventi, al pari di quelli relativi agli artt. 213, 216 e 217, rispettivamente dedicati alle
ipotesi di inosservanza degli obblighi imposti con precedenti provvedimenti di sequestro del veicolo, di ritiro o sospensione dei documenti degli -stessi o della patente,
appaiono pericolosi perché sicuramente affievoliscono la deterrenza dell'intera normativa sanzionatoria.
Le finalità che la legislazione perseguiva e persegue, meritavano sicuramente di
conservare il carattere penale. Nel primo caso, di guida senza essere titolare di patente
o quando il titolo sia stato revocato, la gravità del fatto e la sua pericolosità, anche alla
luce della possibile connessione con altri fatti criminosi, che solitamente accompagnano queste ipotesi di violazione, dovevano indurre a maggior cautela.
La natura amministrativa, seppur accompagnata dalla sanzione accessoria del fermo la prima volta e della confisca in sede di reiterazione, non sono assolutamente
idonee a contrastare adeguatamente, fatti pericolosi in continuo aumento.
Nel secondo caso, di inosservanza di intimazioni date con precedenti provvedi-
61
menti sanzionatori tutti di natura amministrativa è evidente come il regime penalistico
fosse più appropriato. Sanzionare una intimazione amministrativa non osservata con
una sanzione della stessa natura, significa non graduare l'intervento previsto rispetto
alla gravità del fatto e, perciò, privare della necessaria deterrenza, normative aventi,
anche e soprattutto, finalità di garanzia e legalità.
d) Assegni bancari e postali.
L'intervento deflattivo apportato alla disciplina degli assegni bancari e postali è
sicuramente quello di maggiore impatto culturale per le notevoli modifiche introdotte
con la nuova depenalizzazione.
La configurazione penalistica delle fattispecie relative all'emissione di assegni non
autorizzata o senza provvista, era considerata pienamente giustificata dalla necessità di
garantire adeguatamente la fiducia che, necessariamente, deve accompagnare l'intero
sistema dei pagamenti, che utilizzano tale criterio e che sono la stragrande maggioranza dei rapporti economici e commerciali.
Nonostante questa condizione condivisa, la legge delega (255/1999) all'art. 8,
aveva previsto la depenalizzazione degli artt. 1 e 2 delle legge 15 dicembre 1990, n.386,
ed indicato altresì la sanzione amministrativa sostitutiva e gli altri punti dell'intervento
che possono essere così riassunti:
a)
previsione, per le ipotesi depenalizzate, dell'applicazione di sanzioni accessorie
del divieto di emettere assegni per un periodo da due a cinque anni e, nei casi più
gravi, il divieto temporaneo di esercitare attività professionali o imprenditoriali,
ovvero di assumere cariche direttive delle persone giuridiche e delle imprese;
b) garantire adeguatamente tali provvedimenti interdittivi con la previsione di sanzioni penali nel caso di inosservanza degli stessi;
c)
prevedere l'istituzione di un archivio informatico presso la Banca d'Italia, ove
registrare tutte le persone colpite dal provvedimento conseguente all'emissione di
assegni senza provvista o senza autorizzazione e l'indicazione di tutti gli assegni e
delle carte di pagamento di cui è denunciato il furto o lo smarrimento;
d) responsabilità solidale della banca trattaria, quando la stessa abbia rilasciato libretti di assegni a chiunque risulti segnalato per emissione di assegni a vuoto;
62
e)
riscrittura degli artt. 124 e 125 del R.D. 1736/1933, mantenendo il carattere penale alla ipotesi di rilascio illecito, rilascio di moduli di assegno bancario o postale;
f)
modificare la disciplina della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, prevista dall'art. 9 della legge 386/1990, prevedendo l'obbligo di revoca ovvero il
divieto di autorizzazione, anche nei confronti delle altre banche, sulla base degli
accertamenti esperibili a mezzo dell'archivio istituito presso la Banca d'Italia.
L’architettura sanzionatoria proposta, si presenta quanto mai articolata, alla luce
della necessità di non affievolirne la deterrenza, in un panorama che evidenzia come
l’emissione di assegni a vuoto fosse una violazione molto diffusa e tale da costituire
una mole di lavoro rilevante per le Preture circondariali, istituite con D.P.R. 22/9/
1988, n.449. E proprio questa valutazione aveva portato ad una prima parziale depenalizzazione del settore, operata con la citata legge 386/1990.
Questa norma aveva riscritto le ipotesi di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 116 del R.D.
1736/1933, conservandone il carattere penale, con la previsione della multa da lire
100.000 a 1.000.000 e, nei casi più gravi, con la reclusione sino a sei mesi, l'emissione
di assegno con data falsa, privo della denominazione nel titolo di assegno bancario,
della mancanza dell'indicazione della data e luogo di emissione o della firma del traente.
Oltre ad avere eliminato la rilevanza penale delle violazioni di carattere penale,
aveva trasformato l'originario reato di mera condotta in reato di evento, in quanto la
procedibilità era subordinata al mancato pagamento dell'assegno entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine, previsto per la sua presentazione.
Su questo panorama è intervenuta la nuova disciplina contenuta nel titolo V del
D. Lgs. 507/1999, che ha dato puntuale attuazione della delega, che può essere così
riassunta:
a)
i reati di emissione di assegno senza autorizzazione e senza provvista sono trasformati in illeciti amministrativi, puniti con sanzione pecuniaria e con la sanzione accessoria del divieto di emettere assegni per un periodo da due a cinque anni.
Sono stati perciò riscritti gli artt. 28 e 29 della legge 386/1990, dedicati, rispettivamente, all'emissione di assegno senza autorizzazione e all'emissione di assegno
senza provvista.
Le sanzioni primarie sono graduate (commi 1 e 2) a seconda dell'importo dell'assegno. Quando è superiore a 20.000.000 scattano le sanzioni più gravi previste dal
63
comma 2° dei due articoli. Il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16
della legge 689/1981, non è mai consentito;
b) autorità competente: la competenza ad applicare le sanzioni amministrative conseguenti è del Prefetto del luogo di pagamento dell'assegno. Tale competenza è
estesa anche all'applicazione delle sanzioni accessorie ed è giustificata dalla natura
del bene tutelato dalla normativa che va individuato nella fiducia riposta dalla
collettività verso questa forma di pagamento, molto utilizzata nel settore dei rapporti economici e commerciali.
c)
sanzioni accessorie: alle sanzioni amministrative accessorie è dedicato l'art. 31 del
D. Lgs. 507/1999, che riscrive l'art. 5 della legge 386/1990. Della nuova disciplina
sanzionatoria, quelle accessorie rivestono un ruolo fondamentale per contrastare
adeguatamente gli illeciti del settore.
Per queste ragioni, le sanzioni accessorie risultano molto ampliate e rafforzate
rispetto alla originaria normativa, che si limitava a prevedere il divieto di emettere
assegni e alla pubblicazione della sentenza.
Le nuove sanzioni sono invece allargate al campo delle attività, alle professioni e
alle cariche dei soggetti, colpiti da provvedimento di accertamento di emissione di
assegni non autorizzati o senza provvista.
Per espressa previsione del riformulato art. 5 della legge 386, se l'importo dell'assegno o di più assegni emessi in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria, è superiore ai cento milioni di lire, oppure quando il soggetto nei cinque
anni precedenti ha commesso due o più violazione della stessa fattispecie per un importo complessivamente superiore a duecento milioni, accertate con provvedimento
esecutivo, l’emissione di assegno senza provvista o senza autorizzazione comporta
anche l’applicazione di una delle seguenti sanzioni accessorie:
-
l’interdizione dall'esercizio di una attività professionale imprenditoriale;
-
interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
-
incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
La prima sanzione amministrativa accessoria priva, per la sua durata, il soggetto
destinatario della capacità di esercitare una professione, un’industria o un commercio,
64
per i quali siano richiesti titoli autorizzativi o abilitativi. La seconda, priva il soggetto
della capacità di esercitare l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore
generale o altro Ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. La terza comporta la incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, esclusa l’ipotesi della prestazione di un pubblico servizio. Le sanzioni vanno da
due a cinque anni e sono determinate, entro tali limiti, con riguardo alla gravità dell'illecito e dell'importo dell'assegno o degli assegni emessi. Il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative principali ed accessorie, non può essere iniziato prima che sia decorso il termine di sessanta giorni previsto dal comma 1° dell'art. 8, come
possibilità, nel caso di emissione di assegno senza provvista, per il soggetto interessato
di effettuare il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali
spese per il protesto o per la contestazione equivalente.
Questa possibilità di evitare l'applicazione delle sanzioni non è estesa all'ipotesi di
emissione di assegni senza autorizzazione.
65
IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
Il procedimento di irrorazione delle sanzioni amministrati in tema di assegni bancari o postali e stato disegnato con particolarità di rilievo, che lo differenziano nettamente da quello tipo, facente capo al capo I della legge 688/81. A tal fine, è stato
inserito l'articolo 8 bis alla legge 386/1990, che, proprio in virtù della possibilità del
pagamento tardivo, disciplinato dall'art. 8, detta procedure diverse a seconda che l'ipotesi di violazione sia riconducibile all'art. 1 (emissione non autorizzata) o all'art. 2
(emissione senza provvista).
Nella prima ipotesi, il Pubblico Ufficiale che ha elevato il protesto o che ha effettuato la contestazione, ovvero il trattario, informano direttamente il prefetto del luogo
di pagamento dell'assegno con il rapporto della violazione ai sensi dell'art. 17 della
legge 689/81. Quando si tratta di emissione di assegno senza provvista, il rapporto va
presentato solo dopo aver accertato il decorso inutile del termine di sessanta giorni,
entro il quale l'interessato potrà, effettuando il pagamento e gli altri oneri, evitare le
sanzioni.
Il Prefetto, ricevuto il rapporto (o la segnalazione) procede alla contestazione ai
sensi dell'art. 14 della legge 689/81 entro il termine di 90 giorni o di 360 se l'interessato risiede all'estero, una volta ricevuta la notificazione, avrà 30 giorni per presentare
memorie o scritti difensivi, ai sensi dell'articolo 18 della citata legge 689/81. Non è
previsto che l'interessato possa chiedere di essere sentito come indicato nel procedimento ordinario di applicazione delle sanzioni amministrative. Decorso tale termine
ed eventualmente ricevute le memorie difensive, il Prefetto, previa valutazione dei fatti
contestati e delle giustificazioni presentate, determina la sanzione amministrativa tra il
minimo ed il massimo edittale.
Qualora ritenga sufficiente le memorie difensive ad escludere la responsabilità
dell'interessato, dispone l'archiviazione.
Contro l'ordinanza del Prefetto è possibile l'opposizione davanti all'Autorità Giudiziaria individuata nel Giudice di Pace (art. 22 bis D. Lgs. 507/1999), escluse le ipotesi
di competenza del tribunale per entità della sanzione applicata quando è superiore ai
trenta milioni.
67
Gli altri interventi di depenalizzazione
Oltre agli interventi di depenalizzazione mirata, interessanti settori dell'igiene degli alimenti, della circolazione stradale, della navigazione e degli assegni bancari e postali, è stata poi spalmata sull’intero ordinamento una ventata di eliminazione del
carattere penalistico, mediante l’individuazione analitica delle singole fattispecie. Questo intervento è caratterizzato dalla vastità della portata e dalla intrinseca eterogeneità.
In ottemperanza dell'articolo 7 della legge di delega, sono trasformati in illecito amministrativo 21 ipotesi di reato contenute nel Codice Penale, ed altre 23 contenute in
leggi speciali. Non esistono perciò tratti di uniformità dell'intervento, che è limitato
alla sola modifica del regime sanzionatorio, senza minimamente entrare nel merito del
precetto normativo. Unica nota di rilievo è il continuo ricorso alla formula “salvo che
il fatto costituisca reato”. Questa formulazione è riservata alle ipotesi per le quali già la
versione penale conteneva il riferimento a “salvo che il fatto costituisca più grave
reato” ed estesa poi a quelli in cui era possibile vedere ipotesi di concorso apparente
con illeciti amministrativi, al fine di escludere l'applicazione del principio di specialità,
di cui all'art. 9 della legge 689/81.
Le Autorità competenti
L'art. 16, lettera e) della legge delega aveva indicato nella “natura della violazione
e nelle attribuzioni delle amministrazioni interessate” i criteri per determinare la competenza ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate. Questa
indicazione è stata pienamente osservata inserendo l'articolo 19 bis nelle disposizioni
di coordinamento e transitorie del Codice Penale (R.D. 28 maggio 1931, nr. 601), per
la determinazione della competenza a ricevere il rapporto per tutte le fattispecie depenalizzate, contenute nello stesso C.P. e dedicando l'art. 93 all'elencazione delle competenze, per tutte le altre norme depenalizzate.
Il criterio direttivo è stato seguito affidando ai singoli Ministeri, e poi agli Uffici
territoriali loro dipendenti, le competenze delle singole fattispecie, a seconda della
natura della violazione.
Oltre ai Ministeri competenti per materia, analoga ripartizione è seguita per le
attribuzioni alle Regioni 163 ed al Sindaco. Questa scelta di elencare analiticamente le
attribuzioni di competenza, va salutata con piacere perché sicuramente idonea ad evi-
68
tare conflitti positivi o negativi di competenza; ed è proprio questa la ragione che ha
spinto il legislatore ad inserire negli elenchi anche illeciti depenalizzati da tempo (esempio: gli articoli 509, 672, 693, 666 del C. P.) e che avevano portato ad incertezze proprio nel settore della competenza ad applicare le sanzioni.
69
PARTE II
LE MODALITÀ DI PAGAMENTO
DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE
MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE
A seguito della soppressione dei servizi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle Entrate, attuata dal D.Lgs. 09.07.1997 n. 237 il pagamento delle sanzioni
amministrative pecuniarie di competenza dello Stato deve seguire procedure specifiche, indicate chiaramente dalla circolare n. 327/E riportata in appendice.
In particolare, è necessario garantire che qualunque contestazione o notificazione
di violazioni amministrative punite con pena pecuniaria per le quali è ammesso il pagamento in misura ridotta ai .sensi dell'art. 16 legge 24.11.1981, nr. 689, sia accompagnata da modello F 23.
Tale modello, riportato in appendice, costituisce l'unico documento che consente
al trasgressore di esercitare il diritto di estinguere l'obbligo nascente dalla verbalizzazione
a suo carico. Per tale ragione l'omessa compilazione del modello, ovvero l'omessa consegna all'interessato o gli errori in esso riportati, costituiscono motivo di nullità della
procedura sanzionatoria.
Modalità di compilazione
Il modello allegato va compilato seguendo questa articolazione:
a)
I campi 1 e 2 sono riservati all'utente che deve indicarvi, rispettivamente, il concessionario per la riscossione tributi, Ufficio Postale o la Banca presso cui effettua
il pagamento.
b) Il campo 4 è riservato alla trascrizione delle generalità del trasgressore comprese il
Codice Fiscale dello stesso.
c)
Nel campo 6 vanno riportati i codici dell'ufficio o comando di polizia da cui
dipendono gli agenti accertatori.
73
d) Per gli Uffici di Polizia sono previsti i seguenti codici:
-
Polizia Stradale 3xx
Polizia delle telecomunicazioni Yxx
-
Polizia di Frontiera 9C5
-
Polizia ferroviaria 9C6.
(Tali codici sono ripresi dall'elenco delle Agenzie delle Entrate riportati di seguito).
I caratteri "xx" vanno sostituiti dalla sigla della provincia di appartenenza dell'ufficio.
Nel campo 7 (codice territoriale) va indicato il comune nel quale è indicato l'Ufficio di Polizia degli accertatori - come da elenco riportato in appendice Nel campo 9 (causale) va riportata la causale dell'atto, nel caso specifico delle
sanzioni amministrative va indicato sempre P.A. (Pubblica Amministrazione).
Nel campo 10 vanno indicati gli estremi dell'atto da cui nasce lsa ragione del
pagamento. Nel caso delle verbalizzazioni vanno indicati l'anno ed il numero del verbale.
Nel campo 11 (codice tributo) va riportato il codice assegnato come da elenco riportato in appendice. Normalmente le sanzioni amministrative hanno il codice 741 T.
Nel campo 13 (importo) va indicato l'importo da versare.
I restanti campi sono di competenza dell'Amministrazione Finanziaria.
Modalità di pagamento
La verbalizzazione delle sanzioni amministrative con allegato modello F 23 correttamente compilato, consente di effettuare il pagamento in misura ridotta della sanzione presso qualsiasi sportello bancario, presso qualsiasi sportello dell'Ente Poste
Italiano e presso i concessionari per la riscossione dei tributi.
Una volta intervenuto il pagamento, l'ufficio o comando di Polizia da cui dipendono gli accertatori verrà informato a cura del concessionario che ha ottenuto il pagamento e non dovrà, perciò, provvedere al rapporto dell'autorità competente previsto
dall'art. 17 della legge 689/81. Adempimento questo previsto, invece, come obbligatorio nel corso di omesso ricorso al pagamento in misura ridotta.
74
TABELLA DEI CODICI DEGLI ENTI DIVERSI DAGLI UFFICI FINANZIARI
Aggiornata al 1 ottobre 2004
Codice
Ente
Note
Agenzia Regionale Protezione Ambientale
Cxx
(2)
Amministrazione provinciale
Wxx
(2)
Autorità garante della concorrenza e del mercato
IAE
Autorità per l’Energia e il Gas
QAE
DESCRIZIONE
Azienda Sanitaria Locale
Jxx
Banca d’Italia - Amministrazione Centrale
PAE
Camera di Commercio
Axx
(2)
Capitaneria di Porto
9A7
(4)
Carabinieri
9A2
(4)
Carabinieri : comando tutela norme comunitarie ed agroalimentari
5xx
(2)
Carabinieri : Nucleo anti-sofisticazioni
6xx
(2)
Carabinieri : Nucleo ispettorato del lavoro
4xx
(2)
Carabinieri : Nucleo operativo ecologico
7xx
(2)
Carabinieri : Nucleo tutela patrimonio artistico
8xx
(2)
Comando provinciale Vigili del Fuoco
Zxx
(2)
Commissariato usi civici
Txx
(2)
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana
9R9
Consiglio di Stato
9S9
CONSOB
BAE
Corpo Forestale - Coordinamento prov.le
Dxx
(2)
Corte d’Appello
Hxx
(2)
Collegio della Corte dei Conti
SAE
Corte militare d’appello
Exx
Corte Suprema di Cassazione
4AE
Direz. Generale Tesoro servizio V
CAE
(1)
Direzione provinciale del Lavoro
Vxx
(2)
Ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa
FAE
(3)
Giudice di pace
9C3
(4)
Guardia di Finanza
9C7
(4)
I.N.A.I.L.
Fxx
(2) (3)
I.N.P.S
Gxx
(2) (3)
Istituto Centrale di Statistica
IST
75
(2) (3)
(2)
TABELLA DEI CODICI DEGLI ENTI DIVERSI DAGLI UFFICI FINANZIARI
Aggiornata al 1 ottobre 2004
DESCRIZIONE
Codice
Ente
Note
Istituto Nazionale di Previdenza Giornalisti italiani
MAE
Istituto Penitenziario
xxW
ISVAP
9AE
Magistrato alle acque di Venezia
EAE
Ministero delle attività produttive
LAE
Ministero Industria - Distretto minerario
Ixx
(2)
Ministero pol. agr. - Ispettorato Centr. repressione frodi - Uff. periferico
Qxx
(2)
Ministero politiche agricole - Ispettorato Centrale repressione frodi
AAE
Motorizzazione civile - Direzione Centrale
GAE
Motorizzazione civile - Ufficio Provinciale
Xxx
(2)
Polizia di frontiera
9C5
(4)
Polizia ferroviaria
9C6
(4)
Polizia Municipale
9A0
(4)
Polizia postale
Yxx
(2)
Polizia stradale
3xx
(2)
Prefettura
Bxx
(2)
Pretura
9A9
(3) (4)
Questura
2xx
(2)
Regione Sicilia - Rip.Faunistico Venatoria
9xx
(2)
Regione Sicilia - Ufficio Tecnico trazzere
HAE
Servizio ispettivo annonario
9C4
(4)
Tribunale
9B0
(3) (4)
Tribunale amministrativo regionale
9T9
(5)
Tribunale di sorveglianza
Nxx
(2)
Tribunale militare
1xx
(2)
Tribunale militare di sorveglianza
DAE
Tribunale minorile
Pxx
Tribunale superiore acque
8AE
Ufficio di Sorveglianza
Sxx
(2)
Ufficio provinciale industria, commercio e artigianato
Uxx
(2)
Ufficio provinciale metrico
Mxx
(2)
Ufficio Sistemi Trasporto Impianto fisso
Lxx
(2)
76
(2) (3)
(2)
TABELLA DEI CODICI DEGLI ENTI DIVERSI DAGLI UFFICI FINANZIARI
Aggiornata al 1 ottobre 2004
Codice
Ente
Note
Ufficio Sistemi Trasporto Impianto fisso
Lxx
(2)
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ALESSANDRIA
U01
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ASTI
U04
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CUNEO
U06
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NOVARA
U09
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VERBANIA
U10
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO
U13
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BIELLA
U14
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VERCELLI
U15
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE D’ AOSTA
U16
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BERGAMO
U17
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BRESCIA
U18
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI COMO
U19
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LECCO
U20
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CREMONA
U22
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LODI
U23
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO
U24
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MANTOVA
U26
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PAVIA
U27
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SONDRIO
U30
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VARESE
U32
COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I° GRADO DI BOLZANO
U33
COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I° GRADO DI TRENTO
U35
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BELLUNO
U36
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PADOVA
U37
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROVIGO
U38
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TREVISO
U39
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VENEZIA
U40
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VICENZA
U42
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VERONA
U43
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GORIZIA
U44
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PORDENONE
U45
DESCRIZIONE
77
TABELLA DEI CODICI DEGLI ENTI DIVERSI DAGLI UFFICI FINANZIARI
Aggiornata al 1 ottobre 2004
DESCRIZIONE
Codice
Ente
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TRIESTE
U46
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI UDINE
U48
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA
U50
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI IMPERIA
U51
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LA SPEZIA
U53
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SAVONA
U54
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BOLOGNA
U55
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FERRARA
U56
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FORLI’
U57
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RIMINI
U58
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MODENA
U59
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PIACENZA
U60
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PARMA
U61
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RAVENNA
U62
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
U63
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AREZZO
U64
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FIRENZE
U65
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PRATO
U66
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GROSSETO
U67
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LIVORNO
U68
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LUCCA
U69
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MASSA CARRARA
U70
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PISA
U71
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PISTOIA
U72
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SIENA
U74
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PERUGIA
U75
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TERNI
U78
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ANCONA
U79
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO
U80
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MACERATA
U83
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PESARO
U84
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FROSINONE
U87
78
Note
TABELLA DEI CODICI DEGLI ENTI DIVERSI DAGLI UFFICI FINANZIARI
Aggiornata al 1 ottobre 2004
DESCRIZIONE
Codice
Ente
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LATINA
U88
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RIETI
U89
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA
U91
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VITERBO
U93
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI L AQUILA
U95
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CHIETI
U97
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PESCARA
V00
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TERAMO
V01
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CAMPOBASSO
V02
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ISERNIA
V04
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AVELLINO
V06
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BENEVENTO
V08
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI
V10
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SALERNO
V12
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BARI
V14
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BRINDISI
V16
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FOGGIA
V17
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LECCE
V19
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TARANTO
V20
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI COSENZA
V22
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANZARO
V25
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CROTONE
V26
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
V28
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
V31
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MATERA
V32
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI POTENZA
V35
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
V36
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA
V38
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA
V40
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ENNA
V41
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MESSINA
V43
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO
V46
79
Note
TABELLA DEI CODICI DEGLI ENTI DIVERSI DAGLI UFFICI FINANZIARI
Aggiornata al 1 ottobre 2004
DESCRIZIONE
Codice
Ente
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RAGUSA
V49
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA
V50
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TRAPANI
V52
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CAGLIARI
V53
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NUORO
V55
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ORISTANO
V56
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SASSARI
V57
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CASERTA
Z55
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE
V63
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA
V65
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
V70
COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II° GRADO DI BOLZANO
V75
COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II° GRADO DI TRENTO
V76
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO
V81
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA
V86
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA
V88
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’ EMILIA ROMAGNA
V92
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA
Z01
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’ UMBRIA
Z09
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLE MARCHE
Z11
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO
Z18
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’ ABRUZZO
Z20
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL MOLISE
Z24
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Z29
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA
Z31
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA
Z37
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA BASILICATA
Z40
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA
Z46
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SARDEGNA
Z50
COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE
Z54
Note
(1) codice da utilizzare solo per contesti in materia di norme anti-riciclaggio
(2) i caratteri xx devono essere sostituiti dalla sigla automobilistica della provincia di appartenenza dell’Ente
(3) indicare nello spazio subcodice del campo 6.ufficio o ente l’identificativo dell’Ente (per es. la lettera D per la ASL RM/D)
(4) indicare nel campo 7.cod.territoriale il codice del comune di ubicazione dell’Ente
(5) indicare nello spazio subcodice del campo 6.ufficio o ente il codice della Regione/Provincia autonoma
80
Tabella delle causali
(aggiornamento del 22/04/2004)
UFFICIO o ENTE
COMPETENTE
DESCRIZIONE DEI PAGAMENTI
entrate
IVA relativa ad acquisti intracomunitari
(art.49 L. 513/92)
IN
IVA relativa ad acquisti intracomunitari
di mezzi di trasporto nuovi (art.38 L. 513/92)
VT
entrate
Registrazione di atti giudiziari
RG
entrate
Registrazione di atti pubblici o privati
RP
entrate
Sanzioni pecuniarie in materia di imposte
dirette ed indirette
SZ
entrate
Tributi auto liquidati collegati alla successione
SA
entrate
Definizione agevolata Legge 27 Dicembre 2002,
n. 289, art. 11
DA
Art 11, Legge 27/12/2002 n. 289, e art 2, c. 46,
Legge 24/12/2003 n. 350
DB
territorio
Certificazione ipotecaria
CR
territorio
Depositi per rilascio certificati
DR
territorio
Entrate demaniali
ED
territorio
Entrate patrimoniali
EP
territorio
Formalità ipotecaria
TR
territorio
Ispezione ipotecaria
IR
territorio
Somme accertate Conservatorie
MR
altri enti
Processi verbali di constatazione di accertamento
o ordinanze di pagamento emessi da altri enti
PA
entrate
entrate
81
CODICE
CAUSALE
TABELLA DEI CODICI TRIBUTO DEGLI UFFICI DELLE ENTRATE
Aggiornata al 6 dicembre 2004
DESCRIZIONE
Codice
Tributo
Addizionale 5% imposta circolazione auto
714T
Addizionale all’imposta di bollo - acconto
462T
Addizionale del 50% dell’imposta di bollo sugli estratti conto
461T
Affrancaz. e alienaz. di prestazioni attive perpetue - Sicilia - entrata propria
879T
Alienazione di aree espropriate a norma di legge - sicilia - entrata propria
875T
Altre tasse e imposte sugli affari - condono fiscale
126T
Ammende per violazione alle norme sulla protezione della selvaggina
759T
Anticipi e saldi per spese da sostenersi dal ministero della Difesa
890T
Aumento del 10 per cento delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto
di fumare - art.1, c.189, legge 30/12/2004, n. 311
697T
Canoni abbonamento autotelevisione
705T
Canoni abbonamento radioaudizioni circolari
704T
Canoni abbonamento radio audizioni circolari e televisione
707T
Condono L.413/91 interessi I.V.A.
280T
Condono L.413/91 soprattassa I.V.A.
270T
Condono legge 413/91 - altre tasse e II.II. sugli affari
146T
Condono legge 413/91 - diritti catastali
145T
Condono legge 413/91 - I.V.A.
260T
Condono legge 413/91 - imposta di registro
142T
Condono legge 413/91 - imposta ipotecaria
143T
Condono legge 413/91 - imposta successioni e donazioni
144T
Condono legge 413/91 - radioaudizioni circolari e televisione
147T
Contravvenzioni per la tutela delle strade e per la circolazione
743T
Contributi di miglioria per esecuzione di opere pubbliche
749T
Contributo sui premi di assicurazione per R.C.A. art.11 L.990/1969
912T
Contributo unificato - D.P.R. N.115/2002 - a seguito di invito al pagamento
da parte dell’ufficio giudiziario
750T
Contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti giurisdizionali
941T
Diritti catastali - condono fiscale
125T
Diritti di cancelleria e segreteria giudiziaria
943T
Diritti di verificazione dei pesi e delle misure
735T
Diritti d’urgenza sui certificati del casellario giudiziale
751T
82
TABELLA DEI CODICI TRIBUTO DEGLI UFFICI DELLE ENTRATE
Aggiornata al 6 dicembre 2004
DESCRIZIONE
Codice
Tributo
Diritti erariali sui perm. di ricerca di sost. minerarie - Sicilia - entrata propria
865T
Diritti erariali sui permessi di ricerca idrocarburi - Sicilia - entrata propria
862T
Diritti erariali sulle conc. di coltivaz. di idrocarburi - Sicilia - entrata propria
863T
Diritti erariali sulle concess. di coltivaz. di miniere - Sicilia - entrata propria
866T
Diritti per assegnatari di alloggi di coop. edilizie
894T
Diritto del 5% su spettacoli pubblici e opere musicali
725T
Diritto di verifica di cronotachigrafi CEE
740T
Entr. Eventuali concernenti il ministero della sanità
896T
Entrate diverse del ministero trasporti e navigazione
906T
Entrate eventuali concernenti il ministero dei lavori pubblici
795T
Entrate eventuali concernenti il ministero del lavoro e della prev. sociale
790T
Entrate eventuali concernenti il ministero del tesoro
897T
Entrate eventuali concernenti il ministero dell’ interno
942T
Entrate eventuali concernenti il ministero della difesa
946T
Entrate eventuali concernenti il ministero delle finanze - spese di notifica
667T
Entrate eventuali concernenti il ministero grazia e giustizia
940T
Entrate eventuali concernenti il ministero per i beni culturali e ambientali
950T
Entrate eventuali concernenti il ministero risorse agricole, alimentari e forestali
948T
Entrate eventuali e diverse concernenti tasse e II.II.
777T
Entrate eventuali e diverse del demanio - sicilia - entrata Propria
876T
Entrate eventuali per lotto,lotterie ed altri giochi
799T
Entrate relative alla gestione del fondo addestramento professionale
792T
Entrate ricerche miner. su conces. di coltiv. min. e cave - Sicilia - entrata propria
864T
Fitti di immobili patrimoniali - sicilia - entrata propria
859T
I.V.A. - Condono fiscale
121T
I.V.A. - Scambi interni
100T
I.V.A. Da regolarizzazioni
210T
Imposta catastale
737T
Imposta di bollo - acconto
455T
Imposta di bollo - tassa sui contratti di borsa (nota: l’imposta di bollo deve essere
riversata al 50% sul capitolo 1205 art.1 e al 50% sul capitolo 1205 art.4)
456T
Imposta di bollo su libri e registri - all. A, parte I, art.16,DPR 642/72
458T
83
TABELLA DEI CODICI TRIBUTO DEGLI UFFICI DELLE ENTRATE
Aggiornata al 6 dicembre 2004
DESCRIZIONE
Codice
Tributo
Imposta di registro - agevolazioni prima casa
111T
Imposta di registro - condono fiscale
122T
Imposta di registro per affitto fondi rustici
108T
Imposta di registro per atti, contratti verbali e denunce
109T
Imposta di registro per cessioni (contratti di locazione e affitti)
110T
Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive
112T
Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo
107T
Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità
115T
Imposta di registro per proroghe (contratti di locazione e affitti)
114T
Imposta di registro per risoluzioni (contratti di locazione e affitti)
113T
Imposta dovuta ai sensi dell’art. 10 del D.L.11/07/92 n.333
715T
Imposta erariale riscossa dall’A.C.I. per atti P.R.A.
733T
Imposta importatori S. Marino
170T
Imposta INVIM
720T
Imposta INVIM straordinaria
730T
Imposta ipotecaria
649T
Imposta ipotecaria - condono fiscale
123T
Imposta registro trasferimento fabbricati e relativi contratti preliminari
104T
(Sostituisce il
103T)
Imposta registro trasferimento terreni e relativi contratti preliminari
105T
Imposta sostitutiva delle imposte di registro
460T
Imposta sostitutiva delle imposte indirette per la Regolarizzazione società di fatto
716T
Imposta sostitutiva INVIM - L.140/1997 - art.20 L. 388/2000
722T
Imposta sugli spettacoli e sul gioco nelle case da gioco
709T
Imposta sulle assicurazioni - acconto
526T
Imposta sulle assicurazioni - aumento aliquota erario
528T
Imposta sulle assicurazioni - erario
527T
Imposta sulle donazioni - valore globale netto
006T
Imposta sulle donazioni: Quote di donazione
005T
Imposta sulle successioni - quote di eredità
001T
Imposta sulle successioni - valore globale netto
004T
84
TABELLA DEI CODICI TRIBUTO DEGLI UFFICI DELLE ENTRATE
Aggiornata al 6 dicembre 2004
DESCRIZIONE
Codice
Tributo
Imposta sulle successioni e donazioni - condono fiscale
124T
Incrementi di pertinenza erariale di tasse e imposte indir. sugli affari
779T
Interessi annualità ammortamento per anticipaz. del tesoro
913T
Interessi annualità di ammortamento parziale spese riparazione edifici
914T
Interessi di mora su sanzioni irrogate dall’autorità garante della concorrenza
e del mercato
754T
Interessi dovuti sui crediti delle amministrazioni dello stato
887T
Interessi in materia di I.V.A.
140T
Interessi - sanatoria legge 154/89, legge 154/91e legge 85/95
850T
Interessi su tasse e II.II. sugli affari
731T
Introiti eventuali per il finanziamento dell’assistenza sanitaria
911T
INVIM decennale - legge 23/10/92 n. 421
721T
Maggiorazione del 10% su sanzioni irrogate dall’autorità garante della
concorrenza e del mercato - Art. 27, comma 6, L.689/1981
753T
Multe a tutela delle cose di interesse artistico o storico
747T
Multe e ammende per tributi diversi dall’ I.V.A.
131T
Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed Amministrative - oblazioni
741T
Oblazioni e pene pecuniarie per contravvenzioni forestali
745T
Pena pecuniaria per atti emessi da arma C.C.
434T
Pena pecuniaria per atti emessi da corpo forestale dello stato
435T
Pena pecuniaria per atti emessi da P.S.
433T
Pena pecuniaria senza devoluzione a fondi
430T
Pene pecuniarie inflitte per infrazioni valutarie
891T
Pene pecuniarie per infrazioni alle norme dettate in materia di antiriciclaggio
878T
Proventi degli archivi di stato
769T
Proventi dei canali dell’ antico demanio - sicilia - entrata propria
873T
Proventi delle concess. di acque pubb. per piscicoltura - sicilia - entrata propria
869T
Proventi delle concessioni di spiagge e pertinenze lacuali - sicilia - entrata propria
871T
Proventi delle contravv. alla disciplina del collocamento
899T
Proventi delle infrazioni alla disciplina della lavoraz. dei cereali
883T
Proventi delle infrazioni alla disciplina delle sostanze alimentari
882T
Proventi delle min. e delle sorg. di acque miner. termali - sicilia - entrata propria
867T
85
TABELLA DEI CODICI TRIBUTO DEGLI UFFICI DELLE ENTRATE
Aggiornata al 6 dicembre 2004
DESCRIZIONE
Codice
Tributo
Proventi delle san. pec. per infrazioni al codice stradale - min. Lavori pubblici
796T
Proventi delle violazioni alle norme sulla propaganda prodotti da fumo
936T
Proventi dell’utilizz. di acque pubbliche e pertin. Idraul. - sicilia - entrata propria
874T
Proventi derivanti da beni confiscati - art. 12 legge 11/08/2003 n. 228
(fondo misure anti-tratta)
802T
Proventi derivanti da opere pubbliche di bonifica - sicilia - entrata propria
872T
Proventi derivanti dai beni confiscati ai sensi dell’art. 12 Sexies della L.356/92
833T
Proventi di derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche - sicilia - entrata propria
868T
Proventi e recupero spese per sanzioni pecuniarie amminist.
898T
Proventi per il fondo assistenza personale arma dei Carabinieri
945T
Proventi per infrazioni al codice della navigazione
917T
Quota dei proventi ricavati dalla vendita di beni confiscati - G.D.F.
786T
Quota dei proventi ricavati dalla vendita di beni confiscati - min. Finanze
785T
Quota del 25% dell’imposta unica sui giochi di abilità
703T
Quota del 70% sanzioni art. 10 L. 447/95
353T
Quota proventi contravvenzionali per personale P.S.
924T
Quote dei proventi contravv. Per infrazioni alle norme sui boschi
918T
Quote del 10% di somme e valori confiscati
919T
Quote di capit. Negli ammortamenti delle spese riparazione edifici danneggiati
915T
Quote di capitale negli ammort. di anticipazioni del tesoro
921T
Recup. crediti derivanti da condanne della corte dei conti - sicilia - entrata propria
928T
Recup. Crediti verso funzionari e contabili dello stato
900T
Recup. e rimborsi vari da enti del sett. pubblico allargato - sicilia - entrata propria
931T
Recuperi di spese per l’esecuzione di opere pubbl. straord.
905T
Recuperi e rimborsi vari da altri soggetti - sicilia - entrata propria
920T
Recupero di spese di giustizia
773T
Recupero fitti dei locali privati adibiti a servizi governativi
889T
Recupero tasse CC. GG. per porto d’armi
742T
Recupero tasse CC. GG. per porto d’armi - addizionale
746T
Redditi di beni considerati immobili e di beni mobili- sicilia - entrata propria
861T
Residui attivi per tasse e imp. Indirette sugli affari
781T
Ricavo vendita beni confiscati a seguito oper. antidroga - ministero della sanità
805T
86
TABELLA DEI CODICI TRIBUTO DEGLI UFFICI DELLE ENTRATE
Aggiornata al 6 dicembre 2004
DESCRIZIONE
Codice
Tributo
Riduz. quote di riparto emolum. personale del ministero delle finanze
916T
Rimb. di spese inscritte nello stato di prev. grazia e giustizia
909T
Rimb. parziale spese riparaz. edifici dannegg. eventi bellici
908T
Rimborsi di spese nello stato di previsione del ministero dell’industria
888T
Ritenuta sugli stipendi, sulle paghe e sulle retribuzioni
901T
Sanatoria legge 154/89, legge 154/91e legge 85/95
800T
Sanzione pecuniaria abbonamenti alle radioaudizioni
680T
Sanzione pecuniaria altre imposte dirette - definizione agevolata
655T
Sanzione pecuniaria contributo straordinario per l’europa - definizione agevolata
656T
Sanzione pecuniaria ilor - definizione agevolata
651T
Sanzione pecuniaria imposta di bollo
675T
Sanzione pecuniaria imposta di registro
671T
Sanzione pecuniaria imposta sostitutiva - definizione agevolata
653T
Sanzione pecuniaria imposta sugli spettacoli
677T
Sanzione pec. imp. sul patrimonio netto delle imprese - definizione agevolata
654T
Sanzione pecuniaria imposta sulle assicurazioni private e contratti vitalizi
676T
Sanzione pecuniaria imposte e tasse ipotecarie e catastali
674T
Sanzione pecuniaria imposte sostitutive delle imposte indirette
687T
Sanzione pecuniaria imposte sulle successioni e donazioni
672T
Sanzione pecuniaria in materia di abbonamento alla televisione
681T
Sanzione pecuniaria INVIM
673T
Sanzione pecuniaria IRPEF - definizione agevolata
650T
Sanzione pecuniaria IRPEG - definizione agevolata
652T
Sanzione pecuniaria per atti emessi da guardia di finanza
422T
Sanzione pecuniaria per violazioni tributarie
695T
Sanzione pecuniaria regolarizzazioni iva o atti emessi da Ufficio IVA
421T
Sanzione pecuniaria sostituti di imposta - definizione agevolata
658T
Sanzione pecuniaria tasse sul possesso di autoveicoli
679T
Sanzione pecuniaria tasse sulle concessioni governative
678T
Sanzioni amministrative irrogate dal collegio di controllo della Corte dei Conti
744T
Sanzioni amministrative irrogate dal collegio di Controllo della Corte dei Conti
- Sicilia - entrata propria
756T
87
TABELLA DEI CODICI TRIBUTO DEGLI UFFICI DELLE ENTRATE
Aggiornata al 6 dicembre 2004
DESCRIZIONE
Codice
Tributo
Sanzioni amministrative irrogate dall’autorità garante della concorrenza e del
mercato - art.148, L.388/2000
752T
Sanzioni in materia di I.V.A. Ridotte ex art. 15 - D.L.vo 218 del 19/6/97
631T
Sanzioni pecuniarie per altri tributi indiretti
682T
Sanzioni per le violazioni di cui al dpr 26 ottobre n.430
696T
Somme da versare dagli ufficiali giudiziari e loro aiutanti
764T
Somme derivanti dalla concessione di alloggi al personale militare
944T
Somme dovute dai datori di lavoro a titolo di sanzione amministrativa
791T
Somme dovute per revoche di agevolazioni
794T
Somme e valori confiscati per reati legge 40/98
354T
Somme versate dagli enti pubbl. Art.20 legge n.730 27.12.83
892T
Somme versate per fini istituzionali - antichità e belle arti
803T
Soprattassa annuale su autovetture con motore diesel
732T
Soprattassa atti emessi da P.S.
423T
Soprattassa omessa dichiarazione o insufficiente Pagamento Tributo
straordinario beni di lusso
152T
Soprattassa per atti emessi da arma C.C.
424T
Soprattassa per atti emessi da corpo forestale dello stato
425T
Soprattassa -sanatoria legge 154/89, legge 154/91e legge 85/95
820T
Soprattassa sulle licenze di caccia e uccellagione
755T
Soprattassa sulle licenze di pesca
757T
Spese, onorari e diritti liquidati dalle commissioni tributarie
748T
Tassa 10% su percentuale spettante a ufficiali giudiziari
763T
Tassa ammissione concorso per nomina ad amministratore giudiziario
739T
Tassa di lotteria su tombole, lotterie,concorsi a premio
798T
Tassa ipotecaria
778T
Tassa speciale per i veicoli azionati con gas metano
712T
Tasse automobilistiche
713T
Tasse di pubblico insegnamento
727T
Tasse e diritti marittimi - somme spettanti alla sicilia
801T
Tasse e diritti marittimi - somme spettanti all’erario
797T
88
TABELLA DEI CODICI TRIBUTO DEGLI UFFICI DELLE ENTRATE
Aggiornata al 6 dicembre 2004
DESCRIZIONE
Codice
Tributo
Tasse relative all’istruzione superiore (tasse di laurea e diploma tasse abilitazione profess.)
729T
Tasse sulle CC.GG. escluse quelle per porto d’armi
711T
Tasse sulle concessioni regionali in materia di esercizio venatorio Sicilia - entrata propria
241T
Tributi speciali e compensi
964T
Tributi speciali e diritti
762T
Tributi speciali e diritti
893T
Tributi speciali per i servizi resi dal ministero delle finanze
886T
Tributo straordinario beni di lusso
151T
Tributo straordinario sui beni di lusso
153T
Valori confiscati a seguito di operazioni antidroga - ministero dell’interno
804T
Vendita di beni immobili - sicilia - entrata propria
870T
Vendita di beni oggetto di confisca a seguito di intimazione a versare da parte
dell’ufficio giudiziario
923T
Vendita di oggetti fuori uso
895T
Vendita di oggetti fuori uso - sicilia - entrata propria
860T
Vendita oggetti sequestrati ai contravventori della caccia
771T
Versamento fondo speciale infortuni di cui art.197 del t.u.
907T
Versamenti per controvalore dei titoli stato
793T
89
TABELLA CODICI UFFICI FINANZIARI
Prov.
Cod.
RJ0
J61
KI5
RJ1
RJ2
RJ3
Tipo
U
D
T
U
U
U
Prov.
Cod.
Tipo
R00
KK8
J83
800
R02
R03
R00
R04
R05
U
T
D
U
U
U
U
U
U
Prov.
Cod.
Tipo
J01
KA1
R9A
R9D
R9E
R9F
D
T
U
U
U
U
AGRIGENTO
Denominazione
Ambito
Data di
attivazione
22/12/1999
AGRIGENTO
AGRIGENTO
AGRIGENTO
CANICATTI’
LICATA
SCIACCA
291
Data di
soppress.
01/10/2004
29/11/01
3/10/01
27/04/01
ALESSANDRIA
Denominazione
Ambito
Data di
attivazione
09/07/1999
ACQUI TERME
ALESSANDRIA
ALESSANDRIA
ALESSANDRIA
CASALE MONFERRATO
NOVI LIGURE
OVADA
TORTONA
VALENZA
1
Data di
soppress.
01/07/1997
06/07/2000
14/12/2000
09/07/1999
31/07/2001
29/12/1999
ANCONA
Denominazione
Ambito
Data di
attivazione
ANCONA
ANCONA
ANCONA
FABRIANO
JESI
SENIGALLIA
3
Data di
soppress.
01/10/2004
20/12/2000
05/12/2000
14/12/2000
12/12/2000
Legenda
Agenzia delle entrate
Agenzia del demanio
Agenzia del territorio
territorio
Tipo ufficio
U
D
T
Descrizione
Ufficio unico delle entrate
Ufficio del demanio
Ufficio provinciale del
Gli uffici del presente elenco sono ordinati alfabeticamente per provincia e per
comune all’interno di ogni provincia
90
Prov.
Cod.
Tipo
D
T
U
U
AOSTA
Denominazione
J05
KM6
R43
R44
Prov.
Cod.
Tipo
AOSTA
AOSTA
AOSTA
CHATILLON
AREZZO
Denominazione
J34
KJ6
R5A
R5A
R5C
R5A
R5D
D
T
U
U
U
U
U
AREZZO
AREZZO
AREZZO
CORTONA
MONTEVARCHI
POPPI
SANSEPOLCRO
Prov.
Cod.
Tipo
ASCOLI PICENO
Denominazione
KA2
J02
R9G
R9H
R9J
T
D
U
U
U
Prov.
Cod.
Tipo
KL3
R06
R07
R07
T
U
U
U
Prov.
Cod.
Tipo
RE0
KH8
J56
RE1
RE2
U
T
D
U
U
Prov.
Cod.
Tipo
KB2
J10
884
885
RF2
T
D
U
U
U
Ambito
Data di
attivazione
5
Data di
soppress.
01/10/2004
01/03/2001
11/07/2000
Ambito
Data di
attivazione
7
Data di
soppress.
01/10/2004
10/07/2001
10/07/2001
12/07/2000
10/07/2001
20/12/2000
Ambito
Data di
attivazione
ASCOLI PICENO
ASCOLI PICENO
ASCOLI PICENO
FERMO
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
ASTI
Denominazione
30/11/01
11/11/1999
30/11/1999
Ambito
Data di
attivazione
ASTI
ASTI
CANELLI
NIZZA MONFERRATO
8
Data di
soppress.
10
Data di
soppress.
28/02/2001
28/12/1999
28/12/1999
AVELLINO
Denominazione
ARIANO IRPINO
AVELLINO
AVELLINO
AVELLINO
SANT’ANGELO DEI LOMBARDI
BARI
Denominazione
Ambito
Data di
attivazione
31/05/2000
27/07/1999
29/07/1999
Ambito
Data di
attivazione
BARI
BARI
BARI 1
BARI 2
BARLETTA
01/10/1998
01/10/1998
19/12/2000
91
12
Data di
soppress.
14
Data di
soppress.
Prov.
Cod.
Tipo
RF3
RF4
U
U
Prov.
Cod.
Tipo
KNA
J93
835
R65
R64
R65
T
D
U
U
U
U
Prov.
Cod.
Tipo
J57
KP8
RE3
RE3
RE3
D
T
U
U
U
Prov.
Cod.
Tipo
KGA
J47
R0A
R0C
R0D
R0D
R0E
R0F
R0G
R0H
T
D
U
U
U
U
U
U
U
U
Prov.
Cod.
Tipo
KM7
813
818
T
U
U
Prov.
Cod.
Tipo
KB9
J15
795
T
D
U
BARI
Denominazione
Ambito
Data di
attivazione
30/05/2000
15/11/01
GIOIA DEL COLLE
TRANI
BELLUNO
Denominazione
Ambito
Data di
attivazione
BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
CORTINA D’AMPEZZO
FELTRE
PIEVE DI CADORE
14
Data di
soppress.
16
Data di
soppress.
27/10/1998
20/10/1999
28/01/2000
20/10/1999
BENEVENTO
Denominazione
Ambito
Data di
attivazione
BENEVENTO
BENEVENTO
BENEVENTO
CERRETO SANNITA
SAN BARTOLOMEO IN GALDO
BERGAMO
Denominazione
01/10/2004
30/11/2000
30/11/2000
30/11/2000
Ambito
Data di
attivazione
BERGAMO
BERGAMO
BERGAMO 1
BERGAMO 2
CLUSONE
LOVERE
PONTE SAN PIETRO
ROMANO DI LOMBARDIA
TREVIGLIO
ZOGNO
17
Data di
soppress.
19
Data di
soppress.
21/09/2004
21/09/2004
28/09/2001
28/09/2001
19/11/2002
27/03/2002
02/10/2002
22/03/2000
BIELLA
Denominazione
Ambito
Data di
attivazione
BIELLA
BIELLA
COSSATO
132
Data di
soppress.
05/08/1998
04/08/1998
BOLOGNA
Denominazione
Ambito
Data di
attivazione
01/10/2004
BOLOGNA
BOLOGNA
BOLOGNA 1
01/07/1997
92
20
Data di
soppress.
Prov.
Cod.
796
797
798
799
Tipo
U
U
U
U
BOLOGNA
Denominazione
BOLOGNA 2
BOLOGNA 3
BOLOGNA 4
IMOLA
Prov.
Cod.
Tipo
BOLZANO
Denominazione
KP1
R3C
J23
R3D
R3E
R3F
T
U
D
U
U
U
BOLZANO
BOLZANO
BOLZANO
BRESSANONE
BRUNICO
MERANO
Prov.
Cod.
Tipo
BRESCIA
Denominazione
R0J
KG1
J48
R0K
R0L
R0N
R0J
R0P
R0Q
R0R
R0L
R0S
R0T
U
T
D
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
Prov.
Cod.
Tipo
KB4
J11
887
RF6
T
D
U
U
Prov.
Cod.
Tipo
KC8
J24
804
805
RL2
RL3
T
D
U
U
U
U
Ambito
Data di
attivazione
01/07/1997
01/07/1997
01/07/1997
01/07/1997
20
Data di
soppress.
Ambito
Data di
attivazione
01/10/2004
07/06/2002
21
Data di
soppress.
18/10/2001
27/04/2001
20/12/2001
Ambito
Data di
attivazione
07/07/1999
BRENO
BRESCIA
BRESCIA
BRESCIA I
BRESCIA II
CHIARI
EDOLO
GARDONE VAL TROMPIA
LONATO
MONTICHIARI
ORZINUOVI
SALO’
VEROLANUOVA
22
Data di
soppress.
29/05/01
29/05/01
25/10/2000
07/07/1999
14/12/1999
27/10/2000
22/12/2000
29/05/01
13/12/01
18/07/2000
BRINDISI
Denominazione
Ambito
Data di
attivazione
BRINDISI
BRINDISI
BRINDISI
OSTUNI
24
Data di
soppress.
16/06/1999
22/12/2000
CAGLIARI
Denominazione
Ambito
Data di
attivazione
CAGLIARI
CAGLIARI
CAGLIARI 1
CAGLIARI 2
IGLESIAS
SANLURI
01/10/1997
01/10/1997
19/01/2000
05/08/1999
93
25
Data di
soppress.
Prov.
Cod.
Tipo
CALTANISSETTA
Denominazione
T
D
U
U
U
CALTANISSETTA
CALTANISSETTA
CALTANISSETTA
GELA
MUSSOMELI
Prov.
Cod.
Tipo
CAMPOBASSO
Denominazione
KD3
J28
RD0
R1W
RD1
T
D
U
U
U
CAMPOBASSO
CAMPOBASSO
CAMPOBASSO
LARINO
TERMOLI
Prov.
Cod.
Tipo
CASERTA
Denominazione
883
KH9
J58
RE5
RE6
RE7
RE8
RE8
U
T
D
U
U
U
U
U
Prov.
Cod.
Tipo
CATANIA
Denominazione
RJ6
RJ8
RJ7
RJ8
KI7
J63
RJA
U
U
U
U
T
D
U
ACIREALE
ADRANO
CALTAGIRONE
CATANIA
CATANIA
CATANIA
GIARRE
Prov.
Cod.
Tipo
CATANZARO
Denominazione
815
KD6
J30
815
815
809
815
809
815
U
T
D
U
U
U
U
U
U
KI6
J62
891
893
891
Ambito
Data di
attivazione
01/10/2004
292
Data di
soppress.
15/10/1998
24/07/2001
15/10/1998
Ambito
Data di
attivazione
01/10/2004
27
Data di
soppress.
30/07/1999
15/10/2003
01/03/2002
AVERSA
CASERTA
CASERTA
CASERTA
PIEDIMONTE MATESE
SANTA MARIA CAPUA VETERE
SESSA AURUNCA
TEANO
Ambito
Data di
attivazione
16/07/1998
01/10/2004
28
Data di
soppress.
01/06/1999
18/11/1999
28/11/2000
03/08/2000
03/08/2000
Ambito
Data di
attivazione
15/10/2002
30/12/2002
17/12/2002
30/12/2002
01/10/2004
293
Data di
soppress.
26/01/2001
BORGIA
CATANZARO
CATANZARO
CATANZARO
CHIARAVALLE CENTRALE
LAMETIA TERME
SOVERATO
SOVERIA MANNELLI
SQUILLACE
94
Ambito
Data di
attivazione
09/10/1998
09/10/1998
09/10/1998
06/10/1998
09/10/1998
06/10/1998
09/10/1998
30
Data di
soppress.
Prov.
Cod.
Tipo
RA4
KA9
J07
RA5
RA6
RA7
U
T
D
U
U
U
Prov.
Cod.
Tipo
R0U
KG4
J49
R0V
R0Y
R0X
U
T
D
U
U
U
Prov.
Cod.
Tipo
RH1
RH2
814
RH2
814
814
808
RH1
KD5
J31
RH1
RH2
RH1
808
U
U
U
U
U
U
U
U
T
D
U
U
U
U
Prov.
Cod.
Tipo
R0Z
R1A
KG6
J50
R1C
897
U
U
T
D
U
U
Prov.
Cod.
Tipo
816
KP5
816
U
T
U
CHIETI
Denominazione
Ambito
Data di
attivazione
14/06/2002
CHIETI
CHIETI
CHIETI
LANCIANO
ORTONA
VASTO
32
Data di
soppress.
26/10/01
23/02/2001
25/02/2000
COMO
Denominazione
Ambito
Data di
attivazione
23/03/2000
CANTU’
COMO
COMO
COMO
ERBA
MENAGGIO
33
Data di
soppress.
17/10/2002
15/12/1999
03/10/2002
COSENZA
Denominazione
Ambito
Data di
attivazione
02/08/2001
12/04/2001
19/11/1998
12/04/01
19/11/1998
19/11/1998
18/11/1998
02/08/2001
ACRI
AMANTEA
AMENDOLARA
BELVEDERE MARITTIMO
CASSANO ALLO IONIO
CASTROVILLARI
CORIGLIANO CALABRO
COSENZA
COSENZA
COSENZA
MONTALTO UFFUGO
PAOLA
ROGLIANO
ROSSANO
34
Data di
soppress.
02/08/2001
12/04/2001
02/08/2001
18/11/1998
CREMONA
Denominazione
Ambito
Data
attivazione
16/12/1999
20/06/2000
CASALMAGGIORE
CREMA
CREMONA
CREMONA
CREMONA
SORESINA
35
Data di
soppress.
24/05/2000
25/11/1998
CROTONE
Denominazione
Ambito
Data di
attivazione
01/10/1998
01/10/2004
01/10/1998
CIRO’
CROTONE
CROTONE
95
133
Data di
soppress.
Prov.
Cod. Tipo
CUNEO
Denominazione
R11
R12
KL4
J85
R13
R14
821
R10
823
ALBA
BRA
CUNEO
CUNEO
CUNEO
FOSSANO
MONDOVI’
SALUZZO
SAVIGLIANO
U
U
T
D
U
U
U
U
U
Prov.
Cod.
Tipo
KI8
J64
RJC
R1X
T
D
U
U
Prov.
Cod.
Tipo
R7G
R7H
KCA
J16
R7J
R7K
U
U
T
D
U
U
Prov.
Cod.
Tipo
R5E
R5F
KJ7
J33
R5G
R5H
R5J
U
U
T
D
U
U
U
Prov.
Cod.
Tipo
FOGGIA
Denominazione
RF7
RF8
KB5
J12
RF9
RFA
RFC
U
U
T
D
U
U
U
CERIGNOLA
FOGGIA
FOGGIA
FOGGIA
LUCERA
MANFREDONIA
SAN SEVERO
Ambito
Data di
attivazione
30/05/2001
20/10/2000
37
Data di
soppress.
15/11/01
07/12/1999
19/11/1998
28/12/1999
20/11/1998
ENNA
Denominazione
Ambito
Data di
attivazione
ENNA
ENNA
ENNA
NICOSIA
294
Data di
soppress.
01/10/2002
01/04/2004
FERRARA
Denominazione
Ambito
Data di
attivazione
13/11/01
29/03/2001
CENTO
COMACCHIO
FERRARA
FERRARA
FERRARA
PORTOMAGGIORE
39
Data di
soppress.
10/10/2002
31/03/2000
FIRENZE
Denominazione
Ambito
Data di
attivazione
15/12/2000
09/11/01
01/10/2004
BORGO SAN LORENZO
EMPOLI
FIRENZE
FIRENZE
FIRENZE I
FIRENZE II
FIRENZE III
41
Data di
soppress.
21/12/2001
21/12/2001
21/12/2001
Ambito
Data di
attivazione
27/11/01
24/05/2002
01/10/2004
29/02/2000
18/04/2000
19/12/2002
96
43
Data di
soppress.
Prov.
Cod. Tipo
FORLI’
Denominazione
R7L
R7M
KC1
J17
U
U
T
D
CESENA
FORLI’
FORLI’
FORLI’
Prov.
Cod.
Tipo
RC0
KJ9
J77
RC1
RC2
U
T
D
U
U
Prov.
Cod.
Tipo
859
KF2
J42
R4C
R4D
R4E
R4G
U
T
D
U
U
U
U
Prov.
Cod.
Tipo
GORIZIA
Denominazione
KP4
J89
R52
R53
T
D
U
U
GORIZIA
GORIZIA
GORIZIA
MONFALCONE
Prov.
Cod.
Tipo
GROSSETO
Denominazione
KE1
J35
R5L
R5M
R5N
R5N
T
D
U
U
U
U
FROSINONE
Denominazione
CASSINO
FROSINONE
FROSINONE
FROSINONE
SORA
Ambito
Data di
attivazione
04/10/2000
30/05/2002
45
Data di
soppress.
Ambito
Data di
attivazione
09/05/2000
47
Data di
soppress.
27/07/2000
07/12/01
GENOVA
Denominazione
Ambito
Data di
attivazione
14/07/1998
01/10/2004
CHIAVARI
GENOVA
GENOVA
GENOVA I
GENOVA II
GENOVA III
RAPALLO
48
Data di
soppress.
13/06/2000
13/06/2000
13/06/2000
06/12/2000
Ambito
Data di
attivazione
01/10/2004
50
Data di
soppress.
19/04/2002
07/12/2000
Ambito
Data di
attivazione
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
MASSA MARITTIMA
ORBETELLO
PITIGLIANO
30/08/2000
25/05/2001
11/05/2001
11/05/2001
97
51
Data di
soppress.
Prov.
Cod.
Tipo
KF4
J43
R4H
R4J
T
D
U
U
Prov.
Cod.
Tipo
KD4
J29
RD2
T
D
U
Prov.
Cod.
Tipo
877
RAE
KB6
J06
878
879
U
U
T
D
U
U
Prov.
Cod.
Tipo
KA8
J44
R4K
860
T
D
U
U
Prov.
Cod.
Tipo
RC3
KK1
J78
RC4
Prov.
Cod.
U
T
D
U
Tipo
RFD
RFE
RFF
RFG
KKA
J13
RFH
U
U
U
U
T
D
U
IMPERIA
Denominazione
Ambito
Data di
attivazione
IMPERIA
IMPERIA
IMPERIA
SANREMO
52
Data di
soppress.
30/05/2000
21/12/2000
ISERNIA
Denominazione
Ambito
Data di
attivazione
ISERNIA
ISERNIA
ISERNIA
53
Data di
soppress.
07/12/1999
L’AQUILA
Denominazione
Ambito
Data di
attivazione
06/08/1998
08/05/2001
AVEZZANO
CASTEL DI SANGRO
L’AQUILA
L’AQUILA
L’AQUILA
SULMONA
54
Data di
soppress.
07/08/1998
05/08/1998
LA SPEZIA
Denominazione
Ambito
Data di
attivazione
LA SPEZIA
LA SPEZIA
LA SPEZIA
SARZANA
56
Data di
soppress.
22/11/2000
20/05/1999
LATINA
Denominazione
Ambito
Data di
attivazione
18/07/2002
01/10/2004
FORMIA
LATINA
LATINA
LATINA
LECCE
Denominazione
CASARANO
GALLIPOLI
LECCE I (Viale Otranto - ang. Via Leuca)
LECCE II (Via G. Candido, 2)
LECCE
LECCE
MAGLIE
98
02/06/2000
Ambito
Data di
attivazione
20/11/2001
12/12/2000
05/11/2002
05/11/2002
13/10/2000
57
Data di
soppress.
59
Data di
soppress.
Prov.
Cod.
Tipo
LECCO
Denominazione
KB7
856
858
T
U
U
Prov.
Cod.
Tipo
LIVORNO
Denominazione
KG5
J36
R5P
R5Q
R5R
T
D
U
U
U
LIVORNO
LIVORNO
LIVORNO
PIOMBINO
PORTOFERRAIO
Prov.
Cod.
Tipo
LODI
Denominazione
855
KG8
857
U
T
U
Prov.
Cod.
Tipo
R5T
R5S
KHA
J37
R5T
R5U
R5V
U
U
T
D
U
U
U
Prov.
Cod.
Tipo
R1V
KA4
R9K
R9K
R9L
R9M
U
T
U
U
U
U
Prov.
Cod.
Tipo
R2J
R2H
KH1
R2J
U
U
T
U
Ambito
Data di
attivazione
LECCO
LECCO
MERATE
134
Data di
soppress.
08/07/1999
04/12/1998
Ambito
Data di
attivazione
61
Data di
soppress.
20/02/2001
28/06/2002
21/06/2002
CODOGNO
LODI
LODI
LUCCA
Denominazione
BORGO A MOZZANO
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
LUCCA
LUCCA
LUCCA
PIETRASANTA
VIAREGGIO
MACERATA
Denominazione
CAMERINO
MACERATA
MACERATA
CIVITANOVA MARCHE
RECANATI
TOLENTINO
MANTOVA
Denominazione
BOZZOLO
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
MANTOVA
MANTOVA
99
Ambito
Data di
attivazione
23/06/1999
01/10/2004
02/07/1999
135
Data di
soppress.
Ambito
Data di
attivazione
14/12/01
29/03/2000
62
Data di
soppress.
14/12/01
18/05/2001
09/02/2001
Ambito
Data di
attivazione
01/08/2003
01/10/2004
12/12/2002
12/12/2002
12/11/1999
16/11/1999
63
Data di
soppress.
Ambito
Data di
attivazione
24/11/1999
06/07/1999
64
Data di
soppress.
24/11/1999
Prov.
Cod.
Tipo
J51
R2K
R2K
D
U
U
Prov.
Cod.
Tipo
R5W
R5Y
R5X
KE5
R5W
U
U
U
T
U
Prov.
Cod.
Tipo
KD8
J72
888
889
889
889
889
T
D
U
U
U
U
U
Prov.
Cod.
Tipo
RJD
RJF
KI9
J65
RJE
RJF
R1Y
RJG
RJH
RJJ
U
U
T
D
U
U
U
U
U
U
Prov.
Cod.
Tipo
R2C
R1J
R1K
R1L
R1M
R1N
KG7
J46
U
U
U
U
U
U
T
D
MANTOVA
Denominazione
Ambito
Data di
attivazione
MANTOVA
SUZZARA
VIADANA
64
Data di
soppress.
06/07/2000
06/07/2000
MASSA CARRARA
Denominazione
AULLA
CARRARA
MASSA
MASSA CARRARA
PONTREMOLI (sezione staccata di Aulla)
MATERA
Denominazione
MATERA
MATERA
MATERA
PISTICCI
POLICORO (sezione staccata di Pisticci)
ROTONDELLA (sezione staccata di Pisticci)
STIGLIANO (sezione staccata di Pisticci)
MESSINA
Denominazione
BARCELLONA POZZO DI GOTTO
LIPARI
MESSINA
MESSINA
MESSINA
MILAZZO
MISTRETTA
PATTI
SANT’AGATA DI MILITELLO
TAORMINA
MILANO
Denominazione
Ambito
Data di
attivazione
28/06/2000
29/09/2000
07/07/2000
01/10/2004
28/06/2000
66
Data di
soppress.
Ambito
Data di
attivazione
01/10/2004
67
Data di
soppress.
10/11/1998
06/10/1998
06/10/1998
06/10/1998
06/10/1998
Ambito
Data di
attivazione
19/12/2000
26/09/2002
01/10/2004
18/12/2001
26/09/2002
27/07/04
24/09/2002
07/11/01
20/12/2002
Ambito
Data di
attivazione
15/12/2000
22/06/2000
22/06/2000
18/01/2000
11/12/01
25/07/2000
01/10/2004
ABBIATEGRASSO
DESIO 1
DESIO 2
GORGONZOLA
LEGNANO
MAGENTA
MILANO
MILANO
100
295
Data di
soppress.
68
Data di
soppress.
Prov.
Cod.
Tipo
R1P
R1Q
R1R
R1S
R1T
R1U
R2D
R2E
R2F
R2G
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
Prov.
Cod.
Tipo
863
866
KC3
J18
R7Q
867
871
U
U
T
D
U
U
U
Prov.
Cod.
Tipo
RE9
REA
REC
RED
REE
REF
REG
J55
KI2
REK
REL
U
U
U
U
U
U
U
D
T
U
U
Prov.
Cod.
Tipo
R17
R18
KL8
J86
R19
U
U
T
D
U
MILANO
Denominazione
MILANO I
MILANO II
MILANO III
MILANO IV
MILANO V
MILANO VI
MONZA 1
MONZA 2
RHO
VIMERCATE
MODENA
Denominazione
CARPI
MIRANDOLA
MODENA
MODENA
MODENA
PAVULLO NEL FRIGNANO
SASSUOLO
NAPOLI
Denominazione
CASORIA
CASTELLAMMARE DI STABIA
ISCHIA
NAPOLI 1
NAPOLI 2
NAPOLI 3
NAPOLI 4
NAPOLI
NAPOLI
NOLA
POZZUOLI
NOVARA
Denominazione
Ambito
Data di
attivazione
28/06/2001
28/06/2001
28/06/2001
28/06/2001
28/06/2001
28/06/2001
14/12/01
14/12/01
23/11/1999
28/11/2000
68
Data di
soppress.
Ambito
Data di
attivazione
22/07/1998
29/07/1998
01/10/2004
70
Data di
soppress.
14/01/2000
31/07/1998
24/07/1998
Ambito
Data di
attivazione
26/06/02
22/11/2002
16/07/1999
30/12/2002
30/12/2002
30/12/2002
30/12/2002
28/09/2001
14/12/2001
Ambito
Data di
attivazione
09/07/1999
22/12/2000
ARONA
BORGOMANERO
NOVARA
NOVARA
NOVARA
19/12/01
101
71
Data di
soppress.
73
Data di
soppress.
Prov.
Cod.
Tipo
RL5
RL4
RL5
RL5
KC9
J25
U
U
U
U
T
D
Prov.
Cod.
Tipo
KDA
J26
895
T
D
U
Prov.
Cod.
Tipo
R66
R67
KN1
J94
838
839
U
U
T
D
U
U
Prov.
Cod.
Tipo
RJK
RJL
RJN
RJN
RJP
KJA
J60
RJM
RJN
RJP
RJR
RJR
U
U
U
U
U
T
D
U
U
U
U
U
Prov.
Cod.
Tipo
R7Y
864
KC5
J19
R7Y
U
U
T
D
U
NUORO
Denominazione
ISILI
LANUSEI
MACOMER
NUORO
NUORO
NUORO
ORISTANO
Denominazione
ORISTANO
ORISTANO
ORISTANO
Ambito
Data di
attivazione
14/11/2002
25/01/2000
14/11/2002
14/11/2002
74
Data di
soppress.
Ambito
Data di
attivazione
01/10/2004
75
Data di
soppress.
17/07/1998
PADOVA
Denominazione
Ambito
Data di
attivazione
27/09/2001
21/01/2000
CITTADELLA
ESTE
PADOVA
PADOVA
PADOVA 1
PADOVA 2
77
Data di
soppress.
28/05/1999
28/05/1999
PALERMO
Denominazione
Ambito
Data di
attivazione
26/09/2000
08/08/02
23/01/2001
23/01/2001
23/01/2001
BAGHERIA
CEFALU’
CORLEONE
LERCARA FRIDDI
MISILMERI
PALERMO
PALERMO
PALERMO 1
PALERMO 2
PALERMO 3
PETRALIA SOTTANA
TERMINI IMERESE
296
Data di
soppress.
23/01/2001
23/01/2001
23/01/2001
13/12/2001
13/12/2001
PARMA
Denominazione
Ambito
Data di
attivazione
21/11/2000
30/07/1998
01/10/2004
BORGO VAL DI TARO
FIDENZA
PARMA
PARMA
PARMA
21/11/2000
102
78
Data di
soppress.
Prov.
Cod.
Tipo
PAVIA
Denominazione
R2L
R2M
R2M
KH3
R2N
J52
R2P
R2Q
R2R
U
U
U
T
U
D
U
U
U
CORTEOLONA
MEDE
MORTARA
PAVIA
PAVIA
PAVIA
STRADELLA
VIGEVANO
VOGHERA
Prov.
Cod.
Tipo
PERUGIA
Denominazione
R8H
R8M
R8N
R8N
KJ4
J69
873
875
U
U
U
U
T
D
U
U
Prov.
Cod.
Tipo
PESARO URBINO
Denominazione
R9N
J04
R9P
R9Q
KA5
U
D
U
U
T
FANO
PESARO URBINO
PESARO
URBINO
PESARO URBINO
Prov.
Cod.
Tipo
KBA
J08
RA8
RA9
RA9
T
D
U
U
U
Prov.
Cod.
Tipo
R7U
KC4
J20
868
U
T
D
U
Ambito
Data di
attivazione
20/11/2001
18/12/2002
20/10/2000
79
Data di
soppress.
25/07/2001
07/07/1999
18/12/2002
11/04/2001
Ambito
Data di
attivazione
10/12/1999
01/07/1999
10/12/1999
10/12/1999
CITTA’ DI CASTELLO
FOLIGNO
GUALDO TADINO
GUBBIO
PERUGIA
PERUGIA
PERUGIA
SPOLETO
80
Data di
soppress.
18/12/1998
22/12/1998
Ambito
Data di
attivazione
23/07/1999
82
Data di
soppress.
20/09/2001
13/03/2001
01/10/2004
PESCARA
Denominazione
Ambito
Data di
attivazione
PESCARA
PESCARA
PESCARA 1
PESCARA 2
POPOLI
83
Data di
soppress.
04/12/2001
04/12/2001
04/12/2001
PIACENZA
Denominazione
Ambito
Data di
attivazione
22/06/1999
FIORENZUOLA D’ARDA
PIACENZA
PIACENZA
PIACENZA
27/07/1998
103
85
Data di
soppress.
Prov.
Cod.
Tipo
PISA
Denominazione
KE6
J39
R5Z
R6A
R6C
R6A
T
D
U
U
U
U
Prov.
Cod.
Tipo
R6F
R6G
KE8
U
U
T
Prov.
Cod.
Tipo
R54
KM8
J90
R55
U
T
D
U
Prov.
Cod.
Tipo
POTENZA
Denominazione
RG2
RG2
RG2
RG2
RG3
890
KD9
J71
890
RG3
U
U
U
U
U
U
T
D
U
U
CHIAROMONTE
LAGONEGRO
LAURIA
MARATEA
MELFI
MONTEMURRO
POTENZA
POTENZA
POTENZA
VENOSA
Prov.
Cod.
Tipo
PRATO
Denominazione
KEA
861
T
U
Prov.
Cod.
Tipo
RJS
RJT
U
U
Ambito
Data di
attivazione
PISA
PISA
PISA
PONTEDERA
SAN MINIATO
VOLTERRA 19/06/2001
87
Data di
soppress.
20/10/2000
19/06/2001
23/11/2000
PISTOIA
Denominazione
PESCIA
PISTOIA
PISTOIA
PORDENONE
Denominazione
MANIAGO
PORDENONE
PORDENONE
PORDENONE
Ambito
Data di
attivazione
31/05/2001
19/06/2002
01/10/2004
89
Data di
soppress.
Ambito
Data di
attivazione
08/06/2000
91
Data di
soppress.
12/07/2001
Ambito
Data di
attivazione
92
Data di
soppress.
15/07/1999
15/07/1999
15/07/1999
13/07/1999
08/10/1998
01/10/2004
08/10/1998
13/07/1999
Ambito
Data di
attivazione
PRATO
PRATO
136
Data di
soppress.
30/03/2000
RAGUSA
Denominazione
Ambito
Data di
attivazione
09/11/2001
25/09/2001
MODICA
RAGUSA
104
297
Data di
soppress.
Prov.
Cod.
Tipo
RAGUSA
Denominazione
KJ1
J66
RJU
T
D
U
Prov.
Cod.
Tipo
R7Z
R8A
KC6
J21
R8C
U
U
T
D
U
Prov.
Cod.
Tipo
817
806
807
807
KD7
J32
806
817
807
806
U
U
U
U
T
D
U
U
U
U
Prov.
Cod.
Tipo
REGGIO EMILIA
Denominazione
865
KC7
J22
869
U
T
D
U
GUASTALLA
REGGIO EMILIA
REGGIO EMILIA
REGGIO EMILIA
Prov.
Cod.
Tipo
RIETI
Denominazione
KP6
J79
880
T
D
U
Prov.
Cod.
Tipo
KC2
812
T
U
Ambito
Data di
attivazione
RAGUSA
RAGUSA
VITTORIA
297
Data di
soppress.
21/12/1999
RAVENNA
Denominazione
Ambito
Data di
attivazione
08/02/2001
18/05/2001
FAENZA
LUGO
RAVENNA
RAVENNA
RAVENNA
93
Data di
soppress.
31/10/2001
REGGIO CALABRIA
Denominazione
LOCRI
MELITO DI PORTO SALVO
PALMI
POLISTENA
REGGIO CALABRIA
REGGIO CALABRIA
REGGIO CALABRIA
ROCCELLA JONICA
TAURIANOVA
VILLA SAN GIOVANNI
Ambito
Data di
attivazione
29/12/1999
10/12/1998
26/11/1998
26/11/1998
94
Data di
soppress.
10/12/1998
29/12/1999
26/11/1998
10/12/1998
Ambito
Data di
attivazione
23/07/1998
95
Data di
soppress.
31/07/1998
Ambito
Data di
attivazione
01/10/2004
RIETI
RIETI
RIETI
96
Data di
soppress.
07/07/1998
RIMINI
Denominazione
Ambito
Data di
attivazione
RIMINI
RIMINI
02/01/2004
105
137
Data di
soppress.
Prov.
Cod.
Tipo
RC7
RCK
RC8
832
RCA
KK2
J73
RCB
RCC
RCD
RCE
RCG
RCH
RCJ
RCK
881
882
U
U
U
U
U
T
D
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
Prov.
Cod.
Tipo
833
834
834
KN3
J95
R73
U
U
U
T
D
U
Prov.
Cod.
Tipo
RET
REQ
REM
REQ
REN
REP
KI4
J59
REQ
REN
RES
U
U
U
U
U
U
T
D
U
U
U
Prov.
Cod.
Tipo
RL7
RL9
RL8
U
U
U
ROMA
Denominazione
Ambito
Data di
attivazione
18/12/01
27/01/2000
22/10/1999
01/12/1998
28/12/2000
ALBANO LAZIALE
ANZIO
CIVITAVECCHIA
FRASCATI
PALESTRINA
ROMA
ROMA
ROMA I
ROMA II
ROMA III
ROMA IV
ROMA V
ROMA VI
ROMA VII
ROMA VIII
TIVOLI
VELLETRI
97
Data di
soppress.
27/01/2000
27/01/2000
27/01/2000
27/01/2000
27/01/2000
27/01/2000
27/01/2000
27/01/2000
09/07/1998
02/07/1998
ROVIGO
Denominazione
Ambito
Data di
attivazione
23/10/1998
30/10/1998
30/10/1998
01/10/2004
ADRIA
BADIA POLESINE
CASTELMASSA
ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO
99
Data di
soppress.
22/10/1999
SALERNO
Denominazione
AGROPOLI
AMALFI
EBOLI
MERCATO SAN SEVERINO
PAGANI
SALA CONSILINA
SALERNO
SALERNO
SALERNO
SARNO
VALLO DELLA LUCANIA
SASSARI
Denominazione
Ambito
Data di
attivazione
14/07/1999
19/07/2001
13/04/2000
19/07/2001
01/08/2000
29/11/2000
19/07/2001
01/08/2000
28/10/1999
Ambito
Data di
attivazione
17/11/1999
23/10/2001
18/11/1999
ALGHERO
OLBIA
OZIERI
106
100
Data di
soppress.
102
Data di
soppress.
Prov.
Cod.
Tipo
SASSARI
Denominazione
RL7
KD1
J27
896
U
T
D
U
Prov.
Cod.
Tipo
SAVONA
Denominazione
R4M
R4M
KF8
J45
R4P
U
U
T
D
U
ALBENGA
FINALE LIGURE
SAVONA
SAVONA
SAVONA
Prov.
Cod.
Tipo
SIENA
Denominazione
R6H
R6J
KFA
J41
R6K
U
U
T
D
U
Prov.
Cod.
Tipo
RJV
RJW
RJX
KJ2
J67
RJY
U
U
U
T
D
U
Prov.
Cod.
Tipo
898
898
KH6
J53
R2T
899
U
U
T
D
U
U
Ambito
Data di
attivazione
17/11/1999
01/10/2004
SASSARI
SASSARI
SASSARI
TEMPIO PAUSANIA
102
Data di
soppress.
15/07/1998
Ambito
Data di
attivazione
10/11/1999
29/01/2001
01/10/2004
103
Data di
soppress.
15/11/2000
Ambito
Data di
attivazione
05/10/2001
26/10/2000
MONTEPULCIANO
POGGIBONSI
SIENA
SIENA
SIENA
104
Data di
soppress.
16/11/2001
SIRACUSA
Denominazione
Ambito
Data di
attivazione
25/09/2002
29/10/2002
19/12/2001
AUGUSTA
LENTINI
NOTO
SIRACUSA
SIRACUSA
SIRACUSA
298
Data di
soppress.
30/12/2002
SONDRIO
Denominazione
Ambito
Data di
attivazione
03/12/1998
03/12/1998
01/10/2004
CHIAVENNA
MORBEGNO
SONDRIO
SONDRIO
SONDRIO
TIRANO
21/12/2000
02/12/1998
107
105
Data di
soppress.
Prov.
Cod.
Tipo
KB8
J14
RFJ
RFK
T
D
U
U
Prov.
Cod.
Tipo
RAD
RAA
KA7
J09
RAC
U
U
T
D
U
Prov.
Cod.
Tipo
876
876
872
KJ8
J70
876
U
U
U
T
D
U
Prov.
Cod.
Tipo
R20
R21
R22
819
R24
R25
R26
822
R28
R30
KM2
J82
R31
R32
R33
R34
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
T
D
U
U
U
U
TARANTO
Denominazione
Ambito
Data di
attivazione
TARANTO
TARANTO
TARANTO 1
TARANTO 2
106
Data di
soppress.
11/12/2002
11/12/2002
TERAMO
Denominazione
Ambito
Data di
attivazione
28/03/2000
27/03/2001
01/10/2004
ATRI
GIULIANOVA
TERAMO
TERAMO
TERAMO
108
Data di
soppress.
04/07/2000
TERNI
Denominazione
Ambito
Data di
attivazione
16/12/1998
16/12/1998
10/09/1999
01/10/2004
AMELIA
NARNI
ORVIETO
TERNI
TERNI
TERNI
109
Data di
soppress.
16/12/1998
TORINO
Denominazione
Ambito
Data di
attivazione
20/12/2000
28/11/2001
24/02/2000
06/08/1998
03/12/1999
28/07/1999
18/12/2001
03/08/1998
29/03/2001
11/04/2000
01/10/2004
CHIERI
CHIVASSO
CIRIE’
CUORGNE’
IVREA
MONCALIERI
PINEROLO
RIVAROLO CANAVESE
RIVOLI
SUSA
TORINO
TORINO
TORINO 1
TORINO 2
TORINO 3
TORINO 4
26/11/1999
26/11/1999
26/11/1999
26/11/1999
108
110
Data di
soppress.
Prov.
Cod.
801
892
Prov.
Cod.
894
801
KJ3
J68
801
Tipo
U
U
Tipo
U
U
T
D
U
Prov.
Cod.
Tipo
R45
R46
R47
826
R48
R49
R50
KPA
J81
826
U
U
U
U
U
U
U
T
D
U
Prov.
Cod.
Tipo
R74
R75
R76
844
KN4
J96
844
854
U
U
U
U
T
D
U
U
Prov.
Cod.
Tipo
KP2
J88
R56
T
D
U
TRAPANI
Denominazione
ALCAMO
CASTELVETRANO
TRAPANI
Denominazione
MARSALA
PANTELLERIA (sezione staccata di Trapani)
TRAPANI
TRAPANI
TRAPANI
TRENTO
Denominazione
Ambito
Data di
attivazione
14/10/1998
13/10/1998
Ambito
Data di
attivazione
14/10/1998
01/07/1997
01/10/2004
299
Data di
soppress.
01/07/1997
Ambito
Data di
attivazione
03/08/1999
25/02/2000
09/11/1999
16/02/1999
23/06/2000
04/08/1999
10/12/2002
01/10/2004
BORGO VALSUGANA
CAVALESE
CLES
MEZZOLOMBARDO
RIVA DEL GARDA
ROVERETO
TIONE DI TRENTO
TRENTO
TRENTO
TRENTO
299
Data di
soppress.
112
Data di
soppress.
16/02/1999
TREVISO
Denominazione
CASTELFRANCO VENETO
CONEGLIANO
MONTEBELLUNA
ODERZO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
VITTORIO VENETO
TRIESTE
Denominazione
Ambito
Data di
attivazione
01/07/1999
30/06/2000
11/05/2000
18/12/1998
18/12/1998
29/10/1998
Ambito
Data di
attivazione
01/10/2004
TRIESTE
TRIESTE
TRIESTE
19/07/2001
109
113
Data di
soppress.
114
Data di
soppress.
Prov.
Cod.
Tipo
UDINE
Denominazione
827
U
828
U
829
U
830
U
KP3
T
J91
D
831
U
Prov.
Cod. Tipo
CERVIGNANO DEL FRIULI
GEMONA DEL FRIULI
LATISANA
TOLMEZZO
UDINE
UDINE
UDINE
VARESE
Denominazione
R2V
R2W
R2Y
R2X
R2Z
KH7
J54
R3A
U
U
U
U
U
T
D
U
BUSTO ARSIZIO
GALLARATE
GAVIRATE
LUINO
SARONNO
VARESE
VARESE
VARESE
Prov.
Cod.
Tipo
VENEZIA
Denominazione
R79
R80
841
KN5
J92
847
848
U
U
U
T
D
U
U
Prov.
Cod.
Tipo
VERBANIA
Denominazione
U
T
U
DOMODOSSOLA
VERBANIA
VERBANIA
Prov.
Cod.
Tipo
VERCELLI
Denominazione
R40
824
KMA
J87
R42
U
U
T
D
U
820
KL9
825
Ambito
Data di
attivazione
25/03/1999
24/03/1999
25/03/1999
23/03/1999
01/10/2004
26/03/1999
Ambito
Data di
attivazione
30/10/2001
27/02/2002
30/01/2001
23/05/2000
09/10/2002
115
Data di
soppress.
117
Data di
soppress.
31/10/2000
Ambito
Data di
attivazione
21/07/1999
10/08/1999
28/10/1998
CHIOGGIA
PORTOGRUARO
SAN DONA’ DI PIAVE
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA 1
VENEZIA 2 (MESTRE)
119
Data di
soppress.
11/12/1998
11/12/1998
Ambito
Data di
attivazione
07/08/1998
138
Data di
soppress.
22/12/1998
Ambito
Data di
attivazione
13/06/2002
25/06/1999
01/10/2004
BORGOSESIA
SANTHIA’
VERCELLI
VERCELLI
VERCELLI
12/07/2001
110
121
Data di
soppress.
Prov.
Cod.
Tipo
836
837
843
KM9
J97
849
850
849
U
U
U
T
D
U
U
U
Prov.
Cod.
Tipo
810
810
810
810
KP7
U
U
U
U
T
Prov.
Cod.
Tipo
R84
R85
853
842
R87
846
KN7
J98
852
853
U
U
U
U
U
U
T
D
U
U
Prov.
Cod.
Tipo
KK7
J80
RCT
T
D
U
VERONA
Denominazione
CAPRINO VERONESE
LEGNAGO
SOAVE
VERONA
VERONA
VERONA 1
VERONA 2
VILLAFRANCA DI VERONA
VIBO VALENTIA
Denominazione
Ambito
Data di
attivazione
03/11/1998
21/10/1998
20/10/1998
01/10/2004
13/11/1998
13/11/1998
13/11/1998
Ambito
Data di
attivazione
MILETO07/10/1998
SERRA SAN BRUNO
TROPEA
VIBO VALENTIA
VIBO VALENTIA
122
Data di
soppress.
139
Data di
soppress.
07/10/1998
07/10/1998
07/10/1998
VICENZA
Denominazione
Ambito
Data di
attivazione
06/12/2001
21/12/2000
15/12/1998
29/11/2001
28/01/2000
22/10/1998
01/10/2004
ARZIGNANO
BASSANO DEL GRAPPA
NOVENTA VICENTINA
SCHIO
THIENE
VALDAGNO
VICENZA
VICENZA
VICENZA 1
VICENZA 2
124
Data di
soppress.
15/12/1998
15/12/1998
VITERBO
Denominazione
Ambito
Data di
attivazione
VITERBO
VITERBO
VITERBO
29/10/1999
111
125
Data di
soppress.
VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
PROCEDURE
Accertamento dell’illecito - Compiti e funzioni della Polizia Giudiziaria
Gli organi di controllo sull'osservanza delle norme la cui violazione è amministrativamente sanzionata, possono, ai fini dell'accertamento della violazione di propria
competenza, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di luoghi e cose diverse
dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica (art. 13/1° c., L. 689/81). E, nei modi e nei limiti del sequestro consentito alla PG. dal C.P.P., possono cautelativamente sequestrare cose passibili di confisca
(art. 13 Il c., L. cit.).
Uguali poteri sono conferiti (art. 13/4° L. cit.) ad ufficiali ed agenti di PG. i quali,
inoltre, se non altrimenti acquisibili gli elementi di prova, possono procedere a perquisizione di luoghi diversi dalla privata dimora, con l'autorizzazione, motivata e preventiva, del P.M. della Pretura territorialmente competente in relazione al luogo ove la
perquisizione deve avvenire. Si applicano gli artt. 250, 251, C.P.P..
Sono comunque fatti salvi gli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi
già vigenti al momento della entrata in vigore della legge 689/1981 (art. 13 u.c.).
L'assunzione di informazioni è comprensiva di ogni attività diretta all'acquisizione
di notizie sul fatto illecito e sul suo autore.
Vi rientrano:
-
il sentire testimoni;
la richiesta di informazioni e di documenti ad uffici;
-
il sentire il trasgressore.
I testimoni possono essere sentiti senza particolari adempimenti e le loro dichiarazioni vanno riportate in apposito processo verbale.
La richiesta di informazioni, documenti o atti in genere, può essere effettuata
presso uffici pubblici con l'osservanza delle specifiche norme che li disciplinano.
Il trasgressore può essere sentito senza la presenza del difensore di fiducia e le sue
dichiarazioni vanno riportate in apposito processo verbale. E' previsto l'obbligo per il
pubblico ufficiale procedente di inserire nel processo verbale di contestazione le dichiarazioni rese dal trasgressore a sua discolpa.
115
Fac - Simile nuovo mod 352 Pol. Str. (*)
CESENA
19 01 2005
VIALE IV
CESENA
13 50
NOVEMBRE
Ass.te C. TIZIO Giovanni
303
FC
123456
SEMPRONIO
ALBERTO
POGGIO MARINO
FORLIMPOPOLI
VIALE MAMELI 264
C
FO1234567W
Ass.te CAIO Vittorio
456789
FC
09
07
17 BIS
1993
FC
23 11 1958
NA
ITA
47023 ITA
ITA
1032 00
T.U.L.P.S.
IN RELAZIONE ALL’ART.115 DEL T.U.L.P.S.
ESERCITAVA L’ATTIVITÀ DI AGENZIA D’AFFARI PER LA COMPRAVENDITA DI AUTO USATE PRESSO LA SEDE DELLA
DITTA SPORTCARS DI CERVIA (RA) VIA S.S.16, N.25, SENZA LICENZA DEL SINDACO. INFRAZIONE ACCERTATA A
SEGUITO DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO RELATIVO AL VEICOLO FIAT SCUDO TARGATO BV242C COINVOLTO IN
INCIDENTE STRADALE VERIFICATOSI IN CESENA IL 09-01-2005. VEICOLO VENDUTO DA BOCCIA GIUSEPPE A BUSMION
SADR IN DATA 03-12-2004. N.B. PER LE MODALITÀ DI ESTINZIONE VEDI MOD. F23
DICHIARAZIONI: ERO IN ATTESA DELLA AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.
(*) Il modello 352 Pol. Str. è utilizzabile per le violazioni al Codice della Strada. Per le altre violazioni amministrative è preferibile utilizzare il modello riportato alla pagina seguente.
PROCESSO VERBALE DI CONTESTAZIONE
DI ILLECITO AMMINISTRATIVO
L'anno ....................
addì ................. del mese di .......................................................
alle ore ..................... in località .........................................................................................
noi sottoscritti .....................................................................................................................
Ufficiali - Agenti di PG. del ...............................................................................................
abbiamo accertato che il Signor ......................................................................................
nato a ................................................................................................ il ..............................
e residente a .......................................................................................................................
via ...................................................................................................... n. ............................
identificato a mezzo di ...................................................................................................
rilasciato da ........................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.(descrivere il fatto costituente illecito amministrativo)
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
In merito l'interessato ha dichiarato:
..............................................................................................................................................
(riportare le dichiarazioni che l'interessato intende fornire)
..............................................................................................................................................
Quanto accertato costituisce violazione dell'art.
................... legge .............................
che commina la sanzione amministrativa da ..................................... a ........................
MODALITÀ DI ESTINZIONE:
La presente infrazione può essere estinta mediante il pagamento di euro ..................
entro 60 g. mediante versamento della somma all'.........................................................
di ................................................. o in contanti all' ............................................................
Trascorsi inutilmente i termini per l'estinzione sarà presentato rapporto a, alla quale
l'interessato potrà, entro 30 giorni dalla contestazione, presentare memorie, scritti
difensivi, o chiedere di essere sentito.
Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.
Il trasgressore
L'accertatore
______________________
______________________
117
Fac - Simile del mod F23
Mod.
AGENZIA DELLE ENTRATE
1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI
2. DELEGA IRREVOCABILE A
MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE
PROV.
AGENZIA/UFFICIO
PER L’ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE
3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)
DATI ANAGRAFICI
COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
4.
SESSO M o F
DATA DI NASCITA
NOME
SEMPRONIO
ALBERTO
PROV.
COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE
COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
giorno
CODICE FISCALE
mese
anno
DATA DI NASCITA
NOME
5.
SESSO M o F
PROV.
COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE
giorno
CODICE FISCALE
mese
anno
DATI DEL VERSAMENTO
6. UFFICIO O ENTE
7. COD. TERRITORIALE (*) 8. CONTENZIOSO 9. CAUSALE 10. ESTREMI DELL’ATTO O DEL DOCUMENTO
Anno
codice
Numero
PA 2 0 0 5 1 5 8 4 5 0 1
C553
3FC
sub. codice (*)
11. CODICE TRIBUTO
12. DESCRIZIONE (*)
13. IMPORTO
741T
115 - 17 BIS - T.U.L.P.S.
14. COD. DESTINATARIO
1 0 3 2, 0 0
,
,
,
,
,
,
,
PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO
EURO (lettere)
1 0 3 2, 0 0
MILLETRENTADUE/00
ESTREMI DEL VERSAMENTO
FIRMA
(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)
DATA
CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE
CAB/SPORTELLO
AZIENDA
MOD. F 23 – 2002 EURO
giorno
mese
anno
Autorizzo addebito sul conto corrente bancario
/
n.
cod. ABI
CAB
firma
(*) RISERVATO ALL’UFFICIO
COPIA PER IL CONCESSIONARIO/BANCA/POSTE
IL PRESENTE MODELLO VA COMPILATO SEMPRE E RILASCIATO AL
TRASGRESSORE INSIEME AL VERBALE DI CONTESTAZIONE
118
ALTRI ATTI DI ACCERTAMENTO
L’ ispezione
Con l'ispezione si procede alla osservazione diretta di cose o luoghi al fine di
accertare eventuali illeciti amministrativi.
E' consentita solo per cose e luoghi diversi dalla privata dimora. Poiché per privata dimora deve intendersi ogni ambiente nel quale si estrinseca la vita privata della
persona, possono ritenersi esclusi dalla ispezione in argomento, ad esempio:
- l'abitazione isolata o compresa in edifici e sue dipendenze (cortili, garage, cantina,
-
ecc.);
la camera d'albergo occupata dalla persona;
-
la roulotte occupata;
lo studio professionale;
-
il circolo privato;
il laboratorio;
-
le sedi di stabilimenti industriali e commerciali, finanziari, ecc.;
le sedi di associazioni di partiti politici.
Per quanto concerne i veicoli, poi, pur riconoscendosi in essi e per essi un'estrin-
secazione della vita privata della persona (onde possono ritenersi privata dimora), tuttavia, dato l'interesse generale al loro esatto e regolare funzionamento, è ammessa dal
Codice della Strada la loro ispezione, sia esterna che interna.
IL SEQUESTRO AMMINISTRATIVO
Con il sequestro si sottraggono all'altrui disponibilità una o più cose ponendole a
disposizione dell'Autorità amministrativa (art. 13/2° L. 689/81).
E’ obbligatorio il sequestro di un veicolo posto in circolazione se per esso non sia
stata rilasciata la carta di circolazione (o se questa è sospesa o revocata) o se sia privo
dell'assicurazione obbligatoria (art. 13, 3° c., L. cit.), mentre possono formare oggetto
di sequestro cautelare quelle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa (art. 13, Il c. L. cit.).
Il sequestro è dettagliatamente regolato dal D.P.R. 29.7.1982, n. 571, che obbliga
119
(art. 4) il pubblico ufficiale procedente a redigere apposito processo verbale - nel quale
è descritto l'elenco delle cose sequestrate - da consegnare in copia alla persona presso
la quale le cose sono state sequestrate e con l'indicazione dell'autorità alla quale gli
interessati possono proporre opposizione (che per li combinato disposto degli artt.
18-19 L. 689/81, è l’Autorità alla quale il pubblico ufficiale deve inviare il rapporto).
Se la cosa sequestrata non può essere custodita presso l'amministrazione (che ha
ricevuto il relativo rapporto) può essere nominato un custode, anche in luogo diverso,
e nei casi di urgenza dallo stesso ufficiale procedente.
Le cose sequestrate vengono assicurate con il sigillo dell'ufficio cui appartiene il
pubblico ufficiale procedente. Se si tratta di cose alterabili va informata di ciò l'amministrazione destinata a ricevere il relativo rapporto e questa può, intendendo mantenere il sequestro, autorizzare l'alienazione o la distruzione di tali cose, disponendo per il
prelievo di campioni o per rilievi fotografici o per altre riproduzioni.
Nel caso di sequestro di atti o documenti può autorizzarsi il rilievo di copie autentiche (gratuite salvo che per la spesa di riproduzione).
Il sequestro cautelare concerne soltanto quelle cose che possono poi essere oggetto di confisca ai sensi dell'art. 20 L. 689/81, ossia le cose che servirono o furono
destinate a commettere la violazione, o ne sono il prodotto, a patto che appartengano
al trasgressore (o comunque a chi sia destinatario di ordinanza-ingiunzione di pagamento); nonché le cose il cui uso, fabbricazione, detenzione, porto o alienazione costituiscono violazione amministrativa, salvo che appartengano a persona estranea alla
violazione e si tratti di cose il cui uso, ecc. possa essere consentito mediante autorizzazione amministrativa.
MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
Per tutte le violazioni amministrative le cui sanzioni pecuniarie erano estinte mediante pagamento all'ufficio del Registro perché i proventi di competenza dello Stato,
già al momento della contestazione vanno fornite al trasgressore le informazioni e le
documentazioni necessarie, come disposto dal D.M. 9/12/1997 dei Ministero delle
finanze e circolare dello stesso dicastero del 24/12/1997. Questa procedura è conseguente alla soppressione del servizio di cassa da parte dell'ufficio del Registro ed il
trasferimento di tali adempimenti ai concessionari.
120
PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO
OGGETTO: Processo verbale di Sequestro Amministrativo disposto ai sensi
dell'art. ................. legge .................................................... e art. 13
legge 24/11/1981, n. 689.
L'anno ......................... addì .................... del mese di ...........................................
alle ore ....................... in località .............................................................................
noi sottoscritti .........................................................................................................
Ufficiali - Agenti di PG. appartenenti al Comando o Ufficio di ................................
rendiamo noto di aver proceduto al sequestro amministrativo di: ...........................
....................................................................................................................................
(descrizione delle cose sequestrate)
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
di proprietà o in possesso di ...................................................................................
nato a ..................................................................................... il .............................
e residente a ................................................. via ..................................... n. ..........
perché: ........................................................................................................................
(descrivere la violazione accertata)
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Quanto sequestrato è custodito presso ..................................................................
oppure è dato in custodia a ....................................................................................
via .................................................................................................... n. ..............,
che è reso edotto degli obblighi inerenti il custode giudiziale e di quanto previsto
dagli articoli 334, 335 del C.P..
Il presente atto verrà trasmesso, entro i termini prescritti, a ................................
di .......................................... al quale l'interessato potrà presentare eventuale
opposizione.
Copia del presente atto viene rilasciata all'interessato e al custode giudiziale.
Il trasgressore
L'accertatore
..................................
..................................
121
I verbalizzanti
..................................
..................................
LA PERQUISIZIONE
Con la perquisizione amministrativa, che concettualmente non differisce da quella
di rilevanza penale, si ricercano in luoghi diversi dalla privata dimora, e previa autorizzazione motivata del Pretore competente per territorio in relazione al luogo di esecuzione della perquisizione, elementi utili all'accertamento delle violazioni amministrative e non altrimenti acquisibili.
Per l'art. 13/4° c., legge 689/1981, che disciplina la fattispecie, trattasi di attività
riservata ad ufficiali ed agenti di RG. quando procedono al rilevamento delle sanzioni
amministrative. Essi sono tenuti ad osservare, le norme di cui agli artt. 250 e 251 C.P.P.
Quanto alle modalità di estrinsecazione di tale perquisizione, il richiamo espresso
alla normativa nel C.P.P. è sintomatico circa l'applicabilità delle relative disposizioni.
I RILIEVI SEGNALETICI, DESCRITTIVI E FOTOGRAFICI ED ALTRE OPERAZIONI TECNICHE
Con tali atti si procede a fissare gli illeciti amministrativi riproducendone nei modi
ritenuti più opportuni dagli accertatori tutte o talune modalità di estrinsecazione.
Essi non richiedono formalità particolari essendo sufficiente dare atto del particolare sistema tecnico nel caso concreto utilizzato (pesatrice, rilievi fotografici,
planimetrici, ecc.) per evidenziare le modalità di accertamento dell'illecito rilevato.
IL RAPPORTO AMMINISTRATIVO
E' l'atto, diretto all'Autorità Amministrativa competente, secondo le indicazioni
del D.P.R. 29.7.1982, n. 571, riassuntivo e conclusivo di tutte le attività e le indagini
svolte dal Pubblico ufficiale, in ordine ai fatti accertati come illeciti amministrativi.
L'obbligo del rapporto non sorge se in merito alla violazione accertata è intervenuto il pagamento in misura ridotta.
Nel caso frequentissimo che il pagamento in misura ridotta dell'infrazione vada effettuato presso enti o uffici diversi da quelli che hanno proceduto all'accertamento e alla
verbalizzazione, il rapporto amministrativo va presentato sempre e nel più breve tempo
possibile agli uffici a ricevere il pagamento e all'autorità competente per materia.
Tali adempimenti si rendono necessari per consentire di ricevere il pagamento
122
dell'illecito o attribuire la somma riscossa e per conoscere se e come va emessa l'ordinanza-ingiunzione.
Al rapporto vanno sempre allegate le prove delle avvenute contestazioni o notificazioni.
Per l'art. 24 L. 1981/689, se l'esistenza di un reato dipende dall'accertamento di
una violazione amministrativa (e per questa non è stato effettuato il pagamento in
misura ridotta), il giudice penale competente per il reato è anche competente a conoscere dell'illecito amministrativo. Pertanto il rapporto amministrativo va trasmesso a
detto Giudice.
Quando sorge l'obbligo del rapporto - col vano decorso del termine per il pagamento in misura ridotta - colui che ha accertato l'illecito deve presentare rapporto
all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui
competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione e, in mancanza, al
Prefetto. L'art. 17, legge 1981/689, dispone (commi 3, 4, 5):
- "Nelle materie di competenza delle Regioni e negli altri casi, per le funzioni ammini-
strative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato
-
rispettivamente al Presidente della Giunta Provinciale o al Sindaco.
L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa
la violazione".
Quindi, al 6° comma, la predetta norma obbliga chi ha proceduto al sequestro a
mente dell'art. 13 ad informare immediatamente l'autorità amministrativa competente
(secondo le indicazioni dei commi 2° - 3° - 4° - 5°) inviandole il relativo processo
verbale.
ACCERTAMENTO DI REATI
Per gli illeciti di natura Penale, al momento dell'accertamento va redatto un verbale che va trasmesso al Pubblico Ministero senza ritardo. Se sono stati compiuti atti per
i quali è prevista la presenza del difensore, gli stessi vanno trasmessi al PM. entro 48
ore.
123
Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale
per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale
Servizio Polizia Stradale - Divisione 2^
**#**
N.300/A/51479/127.31
Roma, 3 febbraio 1998
OGGETTO: D. Leg.vo 9 luglio 1997, n.237. Modifica della disciplina
in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici
finanziari.
Disposizioni.
AI COMPARTIMENTI POLIZIA STRADALE
e, per conoscenza:
- AL C.A.P.S.
LORO SEDI
CESENA
Fa seguito alla circolare nr.300/A/28357/127.31 del
22 dicembre u.s., concernente l’oggetto.
Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale nr.3 del 5/1/
1998 è stata pubblicata la circolare 24/12/1997, n.327/E (all.1),
con la quale il Ministero delle Finanze disciplina le procedure
da seguire per la riscossione e il versamento delle somme relative
ad entrate facenti capo a ministeri ed enti diversi dal Ministero
delle Finanze, così completando il panorama normativo relativo
alla soppressione del servi-zio di cassa da parte degli Uffici
del Registro.
Ne conseguono, peraltro, diverse modifiche del-l’attività
124
posta in essere dal personale e dagli uffici della Polizia
Stradale, sia in tema di contestazione di il-leciti amministrativi
che di prassi amministrative, con riferimento alle violazioni di
norme diverse dal Codice della Strada, i cui proventi spettano
allo Stato (es.: L.27/73 intema di tasse automobilistiche; R.D.
18.6.1931 n.773 (T.U.L.P.S.) come depenalizzato dal D. Leg.vo
13.7.1994, n.480; L. 25.8.1991, n.287 “Aggiornamento della
normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici
esercizi”; L.5.12.1985, n.730 in tema di agriturismo, D.P.R.
9.10.1990, n.309; ... ).
1. Contestazione di illeciti amministrativi
Come indicato dall’art.3, comma 2 del Decreto Legislativo 237/
97, il verbale di contestazione, oltre alla descrizione delle
modalità di estinzione dell’illecito, contiene il modello da
utilizzare per la riscossione.
Soggetti incaricati della riscossione (art.4) sono:
-
nell’ambito della circoscrizione, ove ha sede l’ufficio
finanziario, il concessionario del sevizio di riscossione dei
tributi, nonché tutti gli sportelli bancari;
-
sull’intero territorio nazionale gli sportelli dell’Ente poste
italiane.
In attesa della ristampa del mod.370, opportunamente modificato
nella parte relativa alle modalità di estinzione dell’illecito,
nonché in caso di utilizzo del mod.352, il personale accertatore
dovrà informare il cittadino delle novità in argomento, allegando
al verbale di contestazione un secondo foglio (cfr. fac simile
all.2) della cui esistenza deve darsi atto al momento della
sottoscrizione del verbale e della consegna di copia al
trasgressore.
Fino al prossimo 28 febbraio il Ministero delle Finanze con la
circolare sopra richiamata ha dato disposizioni acché i
versamenti delle somme presso il concessionario della riscossione
dei tributi e presso gli sportelli bancari siano effettuati
dal trasgressore munito di fotocopia del verbale cui si riferisce
il versamento, mentre per quelli effettuati presso gli uffici
125
postali è necessario compilare l’apposito bollettino di
versamento in conto corrente (mod.32 F.: all.3).
Dal 1° marzo 1998, viceversa, gli uffici dipendenti dovranno
adeguarsi alle linee-guida della nuova discipli-na. In
particolare sarà loro cura precompilare il mod.23 F. (all.4)
ovvero il bollettino di pagamento tramite conto corrente
riportando i seguenti elementi:
-
-
-
-
concessionario competente all’esecuzione della riscos-sione;
dati anagrafici del trasgressore;
codice fiscale: qualora non al seguito del trasgressore al
momento del controllo, lo stesso dovrà essere invitato a
riportarne gli estremi prima del versamento;
codice alfanumerico che contraddistingue l’ente destina-tario
della somma, di norma coincidente con l’Autorità Amministrativa
(es. L.27/78: Ufficio Registro (cfr. all.5: elenco uffici
predisposto con Decreto Dirigenziale 9.12.1997); T.U.L.P.S.:
Prefettura; L.287/91: U.P.I.C.A.; ...);
causale di versamento “PA”, relativo a processi verbali di
constatazione, di accertamento o ordinanze di pagamen-to emessi
da enti diversi dal Ministero delle Finanze; ovvero causale di
versamento “PS” per “processi verbali Legge n.27 del 1978”;
gli estremi dell’atto di riferimento, cioè l’anno e il numero
del verbale;
codice del tributo, cioè “666T”;
l’importo da pagare.
2. Trasmissione verbali
Rimangono immutate le norme relative alla trasmissione dei verbali
all’autorità amministrativa.
3. Approvvigionamento stampati
Nelle more della fornitura di stampati da parte dell’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato sarà cura degli uffici periferici
richiederne un congruo numero ai competenti uffici finanziari
locali o alle filiali dell’Ente Poste.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Occello
126
(pubblicato sulla G.U. n. 3 del 5 gennaio 1998)
Circolare n. 327/E del 24 dicembre 1997
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 - Soppressione dei servizi cassa degli uffici
dell'Amministrazione finanziaria Riscossione da parte dei concessionari e delle bimbe di
entrate facenti capo ad enti e a Ministeri diversi dal Ministero delle finanze Emissione di
atti (processi verbali ordinanze-ingiunzioni, inviti al pagamento ecc.).
Premessa.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 1997 è stato pubblicato il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, che, sulla base della delega conferita al Governo dall'art. 3,
comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha previsto, tra l'altro, la soppressione
dei servizi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate a decorrere dal 1°
gennaio 1998.
A seguito dell'abolizione dei predetti servizi di cassa, dalla data del 1° gennaio 1998
l'attività di riscossione è affidata ai concessionari del servizio riscossione, alle banche e
all'Ente poste; quest'ultimo, in attesa dell'attivazione di appositi sportelli automatizzati,
agisce a mezzo del servizio dei c/c postali, accreditando le somme versate al conto del
concessionario. Le modalità di versamento e la relativa modulistica sono state definite con
il decreto dirigenziale 9 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Tra gli uffici nei quali sarà soppressa la cassa rientrano quelli del registro i quali come
è noto, oltre alle somme di competenza dei Ministero delle finanze, riscuotono una serie di
entrate facenti capo a Ministeri ed enti diversi. Tali ultimi versamenti dal 1° gennaio 1998
dovranno quindi essere eseguiti presso il concessionario indicato dall'ufficio accertatore
somme di cui sopra, distinguendo quelle da adottare nel periodo definitivo da quelle a
carattere transitorio.
1) Periodo definitivo.
Si premette che questa Amministrazione prevede di svolgere una serie di incontri con
i Ministeri e gli altri enti, che a seguito della chiusura dei servizi di cassa degli uffici del
registro devono far riferimento - per la riscossione - al sistema dei concessionari e banche.
Salvo situazioni particolari, che saranno appunto esaminate nel corso delle previste
riunioni, questo Ministero ha delineato per il periodo definitivo delle linee-guida che di
seguito si riportano, anche allo scopo di orientare le altre amministrazioni sulla compatibilità delle loro esigenze con quelle dello scrivente.
In particolare, si prevede che l'ente formuli la richiesta di pagamento tramite l'emissione di un atto (processo verbale, ordinanza - ingiunzione, invito di pagamento, ecc.), il
127
quale deve contenere il modello di pagamento allegato 1 al citato decreto dirigenziale 9
dicembre 1997; tale modello dovrebbe essere precompilato dall'Ente, riportando i seguenti elementi:
concessionario competente all'esecuzione della riscossione;
dati anagrafici del soggetto versante;
codice fiscale;
il codice alfa-numerico che contraddistingue l'ente, di cui all'elenco allegato 1, tenendo presente che ove l'ente sia comunque tenuto a corrispondere a terzi una quota delle
somme riscosse, tale attribuzione dovrà essere curata dall'ente stesso. Gli enti non
riportati nel citato elenco dovranno tempestivamente fare richiesta, compilando l'allegato modello 2;
la causale di versamento, il cui elenco è riportato in allegato 3;
gli estremi dell'atto di riferimento (anno e numero), tenendo presente che ove si tratti
di somme di spettanza dei comuni, i primi 4 caratteri del numero dell'atto saranno
costituiti dal codice catastale del comune;
il codice del tributo, il cui elenco è riportato nell'allegato 4;
l'importo da pagare, suddiviso per codice tributo avendo cura di cumulare in unica
voce le quote di spettanza dei c.d. "scopritori", le spese di notifiche e altre eventuali
somme spettanti a soggetti diversi dall'ente beneficiario;
.
il totale dell'importo da pagare.
L'atto deve contenere la precisazione che, in caso pagamento tramite conto corrente
postale intestato concessionario, le informazioni di cui sopra devono essere riportate nel
bollettino allegato 5 al decreto dirigenziale 9 dicembre 1997.
All'atto del pagamento, il concessionario o la banca trattengono una copia del modello di pagamento e rilasciano le altre due al versante. L'ufficio postale rilascia invece, i
primi due tagliandi del bollettino.
Con riferimento a quanto sopra, i competenti uffici di codesti Ministeri ed enti dovranno attivarsi, per le entrate di rispettiva spettanza, al fine di fornire la modulistica
compilata come sopra ai soggetti tenuti a effettuare i versamenti in questione.
Le informazioni relative alle riscossioni effettuate saranno fornite dai concessionari alle
amministrazioni e agli enti interessati entro la fine del mese successivo quello di riscossione; annualmente, poi, il concessionario renderà agli enti il conto di gestione, a norma
dell'art. 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1988, n. 43.
Ove non vi siano elementi ostativi, le disposizioni sopra riportate sono immediatamente
operative sarebbe, comunque, intendimento dello scrivente Ministero pervenire ad una
generalizzata applicazione delle riportate direttive entro il 28 febbraio 1998.
128
2) Periodo transitorio.
Al fine di consentire agli enti di predisporre quanto necessario per adeguarsi alle direttive contenute nel paragrafo 1, occorre adottare le seguenti procedure a carattere transitorio:
-
sugli atti che verranno emessi e notificati successivamente alla presente circolare, gli
enti dovranno apporre un timbro allo scopo di indirizzare il contravventore non più
all'ufficio del registro, ma al concessionario o alla banca. Tutto ciò naturalmente sempre che l'ente non sia in grado di predisporre modelli che tengano conto delle nuove
disposizioni di pagamento;
-
per effettuare il pagamento il contribuente deve recarsi alla banca o al concessionario
munito di copia dell'atto, che dovrà consegnare allo sportello;
-
il modello di versamento va compilato riempiendo la parte anagrafica, il codice
identificativo dell'ufficio del registro competente, gli estremi dell'atto o del documento e il codice-tributo, che in questi casi è soltanto il numero 666T, denominato: "entrate relative ad atti (processi verbali, ordinanze, ecc.) emessi da enti e da Ministeri
diversi dal Ministero delle finanze" e l'importo complessivamente dovuto;
-
se il versamento viene effettuato alla banca, la banca stessa trasmette al concessionario competente entro dieci giorni successivi alla decade di ricevimento della documentazione, la documentazione consegnata dai versanti;
-
di nei tre giorni successivi, i concessionari riversano al le somme incassate direttamente o tramite delega bancaria all'apposita contabilità speciale;
-
le banche e i concessionari sono tenuti ad accettare versamenti di importo anche inferiore, rispettivamente, a lire 13.000 e a lire 14.000; in tal caso tratterranno la commissione di loro spettanza fino a concorrenza del l'importo riscosso. Questa procedura
vale anche per il periodo definitivo;
-
entro la fine del mese successivo a quello di riscossione, il concessionario trasmette
ai competenti uffici a del registro le copie degli atti consegnate dal versante, unitamente ad un prospetto riepilogativo delle somme incassate, contenente la somma
lorda incassata, la commissione trattenuta e il netto riservato alla contabilità speciale,
separatamente per ciascuna operazione a effettuata;
-
l'ufficio del registro entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte
del concessionario provvede alla liquidazione dell'atto, tenendo presente che la commissione trattenuta dal concessionario deve essere detratta, nell'ipotesi in cui ci siano
più imputazioni, da quella di importo più elevato. Nei quindici giorni successivi al
129
ricevimento dall'ufficio del registro delle comunicazioni degli avvenuti riparti, il concessionario, sulla base della liquidazione effettuata dall'ufficio del registro, determina la giusta attribuzione ai capitoli erariali e alle aziende speciali;
-
per quanto riguarda queste ultime, l'attribuzione verrà effettuata direttamente all'ente,
che a sua volta provvederà a trasferire agli aventi diritto quanto loro spettante; il
concessionario riepiloga inoltre in un apposito prospetto le informazioni ricevute dagli uffici e li trasmette al titolare della contabilità speciale;
per i versamenti che dovessero essere effettuati presso gli uffici postali, per i quali
non vi è la possibilità di acquisire copia dell'atto che ha dato origine al versamento, il
concessionario trasmette all'ufficio copia del certificato di accreditamento, perchè
quest'ultimo provveda alla liquidazione, nell'ipotesi in cui sia comunque in possesso
di una copia dell'atto.
3) Decorrenze.
Tutti gli atti emessi dal 1° marzo 1998 devono essere redatti secondo le modalità di cui
al paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda l'allegazione del modello di versamento già precompilato. Per tener conto, poi, degli atti già emessi e notificati fino al 28
febbraio 1998 in difformità dalle specifiche contenute nel citato paragrafo 1, le banche e
i concessionari adotteranno la procedura di cui al paragrafo 2 fino al 30 aprile 1998.
130
(pubblicato nella G. U. del 26 luglio 1997 n. 173)
DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 1997 n. 237
Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici
finanziari
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al
Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la modifica della disciplina
in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari;
Vista la preliminare deliberazione del consiglio dei ministri, adottata nella riunione del
21 marzo 1997;
Visto il parere della commissione parlamentare istituita dall'articolo 3, comma 13, della
citata legge n. 662 del 1996, reso in data 18 giugno 1997, in applicazione del comma 15
del predetto articolo 3;
Tenuto conto che, in applicazione del comma 15 del medesimo articolo 3, é stata concessa la proroga di venti giorni per l'adozione del predetto parere e che, conseguentemente, a norma del comma 16 risulta per un uguale periodo prorogato il termine per
l'esercizio della delega;
Vista la deliberazione del consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 giugno
1997;
Sulla proposta del ministro delle finanze, di concerto con il ministro del tesoro;
Emana
il seguente decreto legislativo:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Soppressione dei servizi autonomi di cassa
1. I servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal dipartimento delle entrate sono
soppressi con effetto dal 1 gennaio 1998.
131
2. Dalla data di cui al comma 1, gli adempimenti in materia di riscossione, contabilizzazione e versamento di tutte le entrate, nonché quelli in materia di pagamento, già svolti
a qualsiasi titolo dagli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio sono disciplinati dalle disposizioni seguenti.
Art. 2.
Definizione di entrate
Ai soli effetti del presente decreto, per entrate si intendono:
a) le tasse e imposte indirette e relativi accessori e sanzioni;
b) i canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione di beni del demanio
pubblico e del patrimonio indisponibile dello stato;
c) le somme dovute per l'utilizzazione, anche senza titolo, dei beni demaniali e patrimoniali dello stato;
d) le entrate patrimoniali;
e) le entrate del tesoro e delle altre amministrazioni dello stato per le quali singole disposizioni ne prevedono il versamento ad un ufficio finanziario;
f) le tasse e le entrate demaniali eventuali e diverse;
g) le sanzioni inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative;
h) le tasse ipotecarie di cui alla tabella a allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 347, come sostituita dall'articolo 10, comma 12, del decreto - legge 20 giugno
1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;
i) i tributi speciali di cui alla tabella a allegata al decreto del presidente della repubblica
26 ottobre 1972, n. 648, come modificata dal comma 13 dell'articolo 10 del citato decreto - legge n. 323 del 1996;
l) tutte le altre somme a qualsiasi titolo riscosse dagli uffici finanziari di cui all'articolo 1
comma 2.
CAPO II
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI RISCOSSIONE
Art. 3.
Determinazione delle entrate
1. La determinazione delle entrate é effettuata dall'ufficio dell'ente creditore ovvero, limitatamente ai casi in cui disposizioni di legge prevedono l'autoliquidazione, dal soggetto
interessato; con decreto dirigenziale sono approvati i modelli da utilizzare ai fini della
riscossione e del versamento.
132
2. Nei casi in cui specifiche disposizioni di legge prevedono la possibilità di definizione
in via breve delle constatate violazioni, il relativo processo verbale contiene il modello
da utilizzare per la riscossione.
Art. 4.
Soggetti incaricati della riscossione
1. Le entrate sono riscosse dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi e dagli
istituti di credito secondo le modalità di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del ministro delle finanze
28 dicembre 1993, n. 567. Per i compensi alle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del citato regolamento n. 567 del 1993 e per i compensi ai
concessionari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 3, lettera a), del
decreto del presidente della repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
2. A seguito dell'entrata in funzione degli sportelli automatizzati che consentono l'acquisizione in tempo reale dei dati relativi ai pagamenti, il compito di riscuotere le entrate
può essere affidato anche all'ente poste italiane con decreto del ministro delle finanze,
di concerto con i ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni.
3. Alla trasmissione dei dati analitici relativi ad ogni singola operazione d'incasso effettuata dalle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del ministro
delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567.
4. I concessionari trasmettono, mensilmente, entro il giorno venti del mese successivo, i
dati relativi a ciascuna operazione di riscossione e di pagamento, i dati analitici relativi
a ciascuna operazione di accreditamento effettuata dagli istituti di credito, nonché ai
singoli versamenti effettuati alle sezioni di tesoreria provinciale dello stato ed alle casse degli enti destinatari. I concessionari inoltre trasmettono, mensilmente, entro il giorno venti del mese successivo, i dati relativi a ciascuna riscossione eseguita mediante
conto corrente postale vincolato alle sezioni di tesoreria provinciale dello stato, nonché
ai singoli postagiro effettuati alle medesime sezioni di tesoreria provinciale ed alle
casse degli enti destinatari.
5. Con decreto dirigenziale sono determinate le modalità e le caratteristiche tecniche di
trasmissione dei dati.
Art. 4-bis
1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, la remunerazione spettante ai concessionari e ai com-
133
missari governativi del servizio nazionale della riscossione è pari ad una commissione
in misura fissa su ciascuna operazione di incasso inclusa nel modello di versamento. La
predetta commissione è determinata, al netto del beneficio mediamente conseguito per
effetto della temporanea disponibilità delle somme riscosse, per il periodo successivo
all'integrale recupero degli importi anticipati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.
140, tenuto conto dell'onere finanziario conseguente al versamento dell'acconto di cui
al citato articolo 9, dei costi diretti ed indiretti relativi al servizio di incasso allo sportello, sulla base dei costi medi rilevati nel settore bancario, del numero dei modelli lavorati e del numero medio di operazioni in essi incluse, dell'ammontare medio degli importi riscossi per ciascuna operazione e del costo medio ad operazione dell'attività di
contabilizzazione e riversamento delle entrate agli enti impositori. La commissione è
dovuta fino alla concorrenza dell'importo versato per ciascuna operazione di incasso,
se lo stesso risulti inferiore all'importo della commissione teoricamente spettante.
2. Per il periodo tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2001 sono corrisposte a ciascun concessionario e commissario governativo del servizio nazionale della riscossione, a valere sugli
stanziamenti della pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero delle finanze, somme pari all'eventuale differenza tra la metà della media
delle remunerazioni erogate negli anni 1997 e 1998 ai sensi dell'articolo 61, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, e quelle erogate in applicazione dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Le modalità di erogazione di tali somme sono determinate, sulla base di rilevazione infrannuale delle esigenze, con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
3. Il compenso spettante alle banche e alle Poste italiane spa per gli adempimenti connessi
alla riscossione mediante delega secondo le modalità di cui al regolamento concernente
l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, è
pari ad una percentuale della commissione di cui al comma 1, a totale carico del concessionario o commissario governativo competente, da trattenersi all'atto
dell'accreditamento allo stesso delle somme versate. Tale percentuale è stabilita sulla
base degli elementi di cui al comma 1, avuto riguardo agli specifici oneri riferibili
all'attività dei soggetti interessati.
4. La commissione di cui al comma 1 ed il compenso di cui al comma 3 sono determinati,
per ogni biennio, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro delle comunicazioni, sentite le associazioni di categoria interessate, nonché le Poste italiane spa, da
emanare entro il 30 settembre dell'anno precedente il biennio di riferimento.
134
Art. 5
Riscossione tramite ruolo
Abrogato
Art. 6
Riscossione di particolari entrate
1. La riscossione delle tasse sulle concessioni governative, da corrispondere in modo ordinario, ai sensi della vigente normativa, é effettuata mediante versamento su apposito
conto corrente postale intestato all'ufficio concessioni governative di Roma, vincolato
a favore della sezione di tesoreria provinciale dello stato di Roma.
2. La riscossione dei canoni di abbonamento alla radiotelevisione, delle relative tasse di
concessione governativa, imposta sul valore aggiunto, sanzioni, interessi e diritti é effettuata tramite l'ente poste italiane mediante versamento su apposito conto corrente
postale intestato all'ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino, vincolato a favore della sezione di tesoreria provinciale dello stato di Torino. Alla riscossione coattiva provvede il medesimo ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura
coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari,
approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
3. La riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui alle lettere h) ed i) del
comma 1 dell'articolo 2, amministrati dal dipartimento del territorio, é effettuata dagli
uffici periferici dello stesso dipartimento.
3 bis. Nel caso di pagamento contestuale di imposte ipotecarie o di bollo e di tasse ipotecarie, queste ultime possono essere riscosse e versate con le modalità di cui all'articolo 4.
3 ter. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per il versamento in tesoreria provinciale dello Stato delle somme riscosse ai sensi del comma 3, e
sono approvate le convenzioni che determinano i compensi agli intermediari. Gli intermediari provvedono comunque al versamento diretto alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione.
135
Art. 7
Riscossione coattiva
1. Per la riscossione coattiva di tutte le entrate di cui all'articolo 2, ad eccezione di quelle
previste dall'articolo 6, comma 2, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 67
del decreto del presidente della repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
2 Per la riscossione coattiva delle entrate diverse da quelle di cui al comma 1 continuano
ad applicarsi le vigenti disposizioni. 3. Per la riscossione coattiva delle sanzioni di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689, il ruolo é formato dalla amministrazione o dall'ente competente ad emettere l'ordinanza - ingiunzione.
CAPO III
VERSAMENTO DELLE ENTRATE
Art. 8
Termini e modalità per il versamento delle somme riscosse
1. Entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello previsto per l'accreditamento da
parte delle banche al concessionario, il concessionario versa, distintamente per capitolo e articolo, competenza e residui, alla competente sezione di tesoreria provinciale
dello stato l'ammontare delle somme allo stesso accreditate al netto della commissione
di sua spettanza e dei pagamenti e delle anticipazioni effettuati secondo le disposizioni
contenute nel presente decreto, nonché dei relativi compensi e, per la parte residua,
delle somme oggetto di dilazione e di sgravio di cui al decreto del presidente della
repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, usufruibili sui versamenti diretti.
2. L'ammontare delle somme riscosse direttamente dal concessionario va versato distintamente per voce di entrata alla competente sezione della tesoreria provinciale dello stato
entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riscossione al netto della commissione
di sua spettanza, nonché delle altre somme di cui al comma 1. Nello stesso termine
vanno versate, mediante postagiro, le somme per le quali sia pervenuta la comunicazione di accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali.
3. Le somme accreditate al concessionario dalle aziende di credito e non imputabili ad
alcuno dei capitoli e articoli di entrata sono comunque riversate, nei termini stabiliti nel
presente decreto, alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello stato con imputazione al capitolo relativo alle entrate eventuali e diverse concernenti il ministero delle
finanze e alle casse degli enti destinatari secondo modalità stabilite dal dipartimento
delle entrate, direzione centrale per la riscossione.
136
4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di versamenti da effettuare da parte
dell'ufficio delle concessioni governative di Roma e dell'ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino.
5. Le somme riscosse dai concessionari, direttamente allo sportello o attraverso delega ad
aziende di credito, nel periodo in cui restano nella disponibilità del concessionario costituiscono i fondi da cui sono prelevate le somme da erogare secondo le disposizioni di
cui agli articoli 10 e 11.
La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha stabilito che "la disposizione di cui al comma 1
del presente articolo decorre dal 1 gennaio 2002".
Art. 9
Versamento agli enti diversi dallo Stato
1. Il concessionario della riscossione é tenuto ad eseguire i versamenti delle somme riscosse per conto di enti diversi dallo Stato ai singoli aventi diritto entro il giorno ventisette
di ciascun mese per le somme riscosse dall'uno al quindici dello stesso mese ed entro il
giorno dodici di ciascun mese per le somme riscosse dal sedici all'ultimo giorno del
mese precedente.
CAPO IV
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PAGAMENTI E DI CONTABILITÀ
Art. 10
Abrogato
Art. 11
Pagamenti per conto degli uffici finanziari
Il concessionario della riscossione é tenuto a pagare, con i fondi della riscossione, per
conto degli uffici finanziari della propria circoscrizione territoriale le somme necessarie
per l'esecuzione delle notifiche degli atti dagli stessi emessi. Il pagamento é effettuato
entro i limiti stabiliti con provvedimento autorizzativo emesso dal direttore regionale o
compartimentale competente.
137
Art. 12
Abrogato
Art. 13
Tenuta della contabilità
1. Il concessionario della riscossione tiene la contabilità delle somme riscosse e di quelle
versate con le modalità stabilite con decreto del ministro delle finanze, di concerto con
il ministro del tesoro. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per la resa della
contabilità amministrativa di cui all'articolo 252 del regolamento per l'amministrazione
del patrimonio e per la contabilità generale dello stato approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, nonché le notizie di accertamento e di riscossione di cui all'articolo 2 del decreto del presidente della repubblica 31 marzo 1972, n. 239.
CAPO V
SANZIONI
Art. 14
Sanzioni per omesso o insufficiente versamento
1. In caso di omesso o insufficiente versamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello
stato o alle casse dagli enti destinatari delle somme riscosse dal concessionario direttamente o per il tramite degli istituti di credito si applicano le disposizioni contenute
nell'articolo 16 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato
con decreto del ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567.
Art. 15
Inadempienze nell'invio dei dati
1. Nei confronti dei concessionari che non effettuano la trasmissione all'anagrafe tributaria, in via telematica, dei dati relativi alle operazioni eseguite nell'ambito delle attività
di riscossione nei termini stabiliti dall'amministrazione finanziaria, si applica la sanzione amministrativa di lire 100 mila per ogni giorno di ritardo. Per ogni operazione effettuata, i cui dati sono inseriti in forniture successive a quelle di competenza, si applica
una sanzione amministrativa di lire 50 mila per ciascuna operazione. Le sanzioni amministrative sono ridotte a un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni. Resta fermo
in ogni caso l'obbligo di trasmissione dei dati.
138
2. Per la difformità dei dati trasmessi rispetto alle relative specifiche tecniche, la sanzione
amministrativa é commisurata alla percentuale di errore riscontrata a fronte di ciascuna
tipologia di dato ed é pari a lire 300 mila per una percentuale di errore fino all'1 per
cento e a lire 1 milione per una percentuale di errore fino al 5 per cento. Per percentuali
di errore che eccedono il 5 per cento, in aggiunta alla sanzione fissa di lire 1 milione si
applica, sull'eccedenza, una ulteriore sanzione amministrativa di lire 1 milione per ogni
punto o frazione di punto percentuale; tale sanzione non può in ogni caso superare
l'importo di lire 35 milioni.
3. Per le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, il concessionario ha diritto di rivalsa sugli istituti
di credito per la quota parte delle sanzioni a questi ultimi imputabili in relazione alle
forniture di loro competenza.
4. Le reiterate e rilevanti infrazioni all'obbligo di invio dei dati delle operazioni eseguite
nell'ambito delle attività di riscossione costituiscono causa di decadenza dalla concessione.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 16
Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le
norme che regolano la riscossione delle imposte sui redditi di cui al decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e quelle del decreto del presidente
della repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Art. 16-bis
Validità degli atti compiuti
1. Restano salvi gli effetti degli atti amministrativi e di esecuzione compiuti dal 1 gennaio
1998 per il recupero dei crediti erariali per pene pecuniarie e spese processuali nonché
per imposte, tasse, diritti e spese prenotati a debito. I procedimenti di riscossione coattiva
già iniziati dal concessionario del servizio di riscossione alla data di entrata in vigore
139
del presente decreto, e per i quali é stato già eseguito il pignoramento, sono regolati
dalle disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
NOTE
Avvertenza:Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica è sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse
L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per
tempo limitato e per oggetti definiti.
L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Il testo dell'art. 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), è il seguente:
"Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi finalizzati a modificare la disciplina in materia di servizi autonomi di cassa
degli uffici finanziari, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
- razionalizzare il sistema di riscossione delle imposte indirette e delle altre entrate affidando ai concessionari della riscossione, agli istituti di credito e all'Ente poste italiane gli adempimenti svolti in materia
dai servizi di cassa degli uffici del Ministero delle finanze ed armonizzandoli alla procedura di funzionamento del conto fiscale di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567;
- apportare le conseguenti modifiche agli adempimenti posti a carico dei contribuenti, dei concessionari
della riscossione, delle banche, dell'Ente poste italiane e degli uffici finanziaria dalla vigente normativa".
-
Il testo dell'art. 3, commi 13, 14, 15 e 16, della citata legge n. 662/1996, è il seguente:
"Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, è istituita una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati,
nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei
deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni
dei gruppi medesimi.
Gli schemi dei decreti legislativi previsti dai commi 19, 66, 120, 133, 134, 138, 143, 160, 161, 162,
186 e 188 sono trasmessi alla commissione di cui al comma 13 per l'acquisizione del parere. Quest'ultimo
o è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti.
La commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni
per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero
di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della commissione.
Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 15, la proroga per l'adozione del parere, e limitatamente
alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'esercizio della delega sono prorogati di venti giorni.
Trascorso il termine di cui al comma 14 ovvero quello prorogato ai sensi del comma 15, il parere si intende
espresso favorevolmente".
140
Note all'art. 2
La tabella A allegata al testo unico approvato con D.Lgs. n. 347/1990 riguarda la tariffa delle tasse
ipotecarie.
La tabella A allegata al D.P.R. n. 648/1972 riguarda la tariffa dei tributi speciali per i servizi resi dal
Ministero delle finanze.
-
Note all'art. 4
Il testo degli articoli 6, 7 e 8 del regolamento di attuazione dell'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30
dicembre 1991, n. 413, concernente l'istituzione del conto fiscale, è il seguente:
"Art. 6 (Versamenti ai concessionari).
I concessionari del servizio della riscossione sono competenti a riscuotere nei confronti degli intestatari
di conto fiscale l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche
dovute anche in qualità di sostituto d'imposta, l'imposta locale sui redditi, le imposte sostitutive delle anzidette e l'imposta sul valore aggiunto, versate direttamente dai contribuenti o conseguenti ad iscrizione a
ruolo.
Il versamento diretto di cui al precedente comma è eseguito direttamente allo sportello del concessionario competente territorialmente o sul conto corrente postale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".
"Art. 7 (Versamenti mediante delega ad azienda di credito).
In alternativa a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, gli intestatari hanno facoltà di effettuare i
versamenti di cui all'art. 6, comma 1, esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, presso una delle
aziende di credito di cui all'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, con
delega irrevocabile di versamento al concessionario. Le deleghe possono essere conferite anche ad una
delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4
agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni.
Con le stesse modalità di cui al comma precedente sono versate le imposte indicate all'art. 3, comma
2, escluse quelle conseguenti a iscrizione a ruolo, ove vengano emanati i decreti ministeriali ivi previsti.
Il versamento sul conto fiscale effettuato dagli intestatari con delega ad una azienda di credito ha
valore di versamento diretto al concessionario. La delega è in ogni caso, rilasciata dall'intestatario ad una
dipendenza dell'azienda di credito sita nell'ambito territoriale del concessionario competente. Qualora la
delega venga rilasciata ad una dipendenza diversa, l'intestatario è soggetto alla sanzione di cui all'art. 93
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".
"Art. 8 (Modalità di accreditamento al concessionario competente).
Le aziende di credito sono tenute ad accreditare in forma irrevocabile al competente concessionario
le somme versate dagli intestatari mediante delega entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello del
ricevimento, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 e dall'art. 1 della legge 24
gennaio 1962, n. 13, con valuta e disponibilità del giorno dell'accreditamento, escluso in ogni caso il
ricorso all'accredito in conto corrente.
L'accredito è effettuato, al netto della commissione spettante, al concessionario nel cui ambito territoriale ha sede la dipendenza che ha ricevuto la delega.
Nello stesso termine di cui al comma 1, le aziende di credito consegnano al competente concessionario un esemplare dell'attestazione rilasciata all'intestatario.
La consegna delle attestazioni è effettuata, distintamente per tipo di modelli, con un elenco, in duplice
copia, riepilogativo del numero delle attestazioni ricomprese in ciascun gruppo di modelli e dei relativi
ammontari incassati, con l'indicazione del compenso complessivamente trattenuto, nonché dei totali gene-
141
rali, con l'indicazione dei dati identificativi dell'operazione di accredito di cui al comma 1.
In alternativa all'obbligo di cui ai commi 3 e 4 è in facoltà delle aziende di credito consegnare al
competente concessionario nel termine di cui al comma 1, un documento, in duplice copia, riepilogativo dei
dati, suddivisi per codice tributo e per fasce di compenso trattenuto, necessari al riversamento da parte del
concessionario, con l'indicazione dei dati identificativi del l'operazione di accredito di cui al comma 1. In
tal caso la consegna delle attestazioni di cui al comma 3 è effettuata entro la fine di ciascun mese per le
deleghe ricevute dal primo al ventesimo giorno del medesimo mese ed entro il decimo giorno del mese
successivo per le deleghe ricevute dal ventunesimo all'ultimo giorno del mese.
Il concessionario rilascia contestualmente all'azienda di credito una copia, sottoscritta per ricevuta,
dell'elenco riepilogativo di cui al comma 4 ovvero del documento riepilogativo di cui al comma 5.
Le operazioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 sono compiute entro le ore tredici del giorno di scadenza".
Il testo dell'art. 10 del citato D.M. n. 567/1993 è il seguente:
"Art. 10 (Compenso alle aziende di credito).
All'azienda di credito delegata compete separatamente per ciascuna delle operazioni di incasso incluse nella delega un compenso, a totale carico del concessionario competente, pari al 25% della commissione spettante allo stesso concessionario ai sensi dell'art. 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, da trattenere all'atto dell'accreditamento al concessionario
delle somme spettanti ai sensi dell'art. 8, comma 1.
Il compenso a carico del concessionario non costituisce elemento di valutazione per la revisione dei
compensi prevista dall'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43".
Il testo del comma 3, lettera a), dell'art. 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del Servizio
di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1,
della legge 4 ottobre 1989, n. 657), è il seguente:
"La remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi
medi di gestione a livello nazionale rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari,
tenendo comunque conto del numero degli sportelli e del costo aggiuntivo del personale obbligatoriamente
mantenuto in servizio presso ogni singola concessione ai sensi degli articoli 122 e 123, ove tale personale
ecceda le necessità operative riconosciute alla concessione; si tiene conto altresì, con riferimento all'ultimo
biennio, dell'ammontare globale delle somme riscosse e dei tempi di valuta, del numero e tipo di operazioni,
dell'indice di morosità e quello di inesigibilità. La remunerazione è articolata come segue:
una commissione per la riscossione dei versamenti diretti, uguale per tutti agli ambiti territoriali,
stabilita in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un
importo massimo".
Il testo dell'art. 13 del citato D.M. n. 567/1993 è il seguente:
"Art. 13 (Trasmissione dei dati ai concessionari da parte delle aziende di credito).
Le aziende di credito delegate trasmettono su supporti magnetici i dati analitici relativi ad ogni singola operazione di incasso effettuata, entro il quinto giorno del mese successivo per le deleghe ricevute dal
primo al ventesimo giorno del mese ed entro il decimo giorno del mese successivo per le deleghe ricevute
dal ventunesimo all'ultimo giorno del mese.
Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità di trasmissione, i dati analitici da rilevare dalle deleghe di versamento e le caratteristiche tecniche dei
supporti da trasmettere".
142
Nota all'art. 6
Si riporta l'epigrafe del R.D. 14 aprile 1910, n. 639: "Testo unico delle disposizioni di legge relative
alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici,
dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari".
Note all'art. 7
Il testo dell'art. 67 del citato D.P.R. n. 43/1988 è il seguente:
"Art. 67 (Riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette).
I concessionari del servizio provvedono alla riscossione coattiva dell'imposta sul valore aggiunto,
della imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali, della imposta sulle successioni e donazioni,
dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo e dei diritti doganali e di ogni altro diritto o accessorio la cui riscossione demandata
all'amministrazione doganale, delle tasse automobilistiche e sulle concessioni governative, nonché alla
riscossione delle pene pecuniarie, delle soprattasse e di ogni altro accessorio e penalità relativi ai predetti
tributi.
-
La riscossione coattiva effettuata secondo le seguenti modalità:
se, a seguito di invito al pagamento, atto di liquidazione, accertamento, rettifica o erogazione di sanzioni sono infruttuosamente scaduti i termini di pagamento delle somme di cui al comma 1, l'ufficio finanziario competente forma il ruolo relativo ai contribuenti per i quali si procede alla riscossione coattiva
ai sensi dell'art. 11, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Per la formazione del ruolo e per la riscossione delle somme iscritte si applicano le disposizioni previste
per la riscossione dei tributi e delle entrate di cui all'art. 63, comma 1; i ruoli sono riscossi in unica
soluzione alla prima scadenza utile;
-
con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti tempi, procedure e criteri per la redazione e la
trasmissione dei suddetti ruoli e per la compilazione meccanografica degli stessi da parte del consorzio
nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione, nonché gli adempimenti contabili a carico
degli agenti della riscossione;
-
l'intendente di finanza appone il visto di esecutorietà dei ruoli e li consegna al concessionario territorialmente competente, che ne rilascia ricevuta, affinché lo stesso provveda alla riscossione senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. L'intendente di finanza trasmette copia del frontespizio dei ruoli
consegnati alla competente ragioneria provinciale per i relativi controlli.
Le disposizioni del presente articolo si applicano ai crediti indicati al comma 1, comprese le eventuali
spese di esecuzione, i cui termini di pagamento sono scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto".
Si riporta l'epigrafe della legge 24 novembre 1981, n. 689: "Modifiche al sistema penale".
Nota all'art. 8
Per il riferimento all'epigrafe del D.P.R. n. 43/1988 vedasi nota all'art. 4.
Note all'art. 13
Il testo dell'art. 252 del citato R.D. n. 827/1924, è il seguente:
"Art. 252. - Tutti coloro che sono incaricati di riscuotere entrate di qualsiasi natura di spettanza dello
Stato, debbono render conto della loro gestione alle amministrazioni da cui rispettivamente dipendono. I
conti sono resi per bimestre o per i periodi di tempo stabiliti dai regolamenti speciali delle singole amministrazioni. Le intendenze di finanza e gli altri uffici provinciali e compartimentali, dopo avere accertata la
143
regolarità dei conti degli agenti da esse dipendenti, compilano e trasmettono alle varie amministrazioni
centrali i prospetti o rendiconti riassuntivi, e gli altri documenti che sono ad essi necessari per la formazione delle scritture e per l'esercizio della vigilanza sull'operato dei propri agenti. I conti e i documenti anzidetti
debbono essere compilati e trasmessi nelle forme e nei termini che sono prescritti dal presente regolamento".
Il testo dell'art. 2 del D.P.R. 31 marzo 1972, n. 239 (Semplificazioni procedurali in materia di contabilizzazione delle entrate dello Stato), è il seguente:
"Art. 2. - Alle scadenze, che saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, coloro che sono
incaricati dell'accertamento, della riscossione e del versamento di entrate di qualsiasi natura di competenza dello Stato debbono comunicare gli accertamenti e le riscossioni alle amministrazioni dalle quali dipendono, nonché alle ragionerie di cui all'art. 1, mentre i tesorieri debbono comunicare alle medesime ragionerie i versamenti eseguiti dagli agenti della riscossione e dai debitori diretti".
Nota all'art. 14
Il testo dell'art. 16 del citato D.M. n. 567/1993 è il seguente:
"Art. 16 (Sanzioni).
Nei casi di versamenti di imposta tramite delega, qualora il riversamento delle relative somme alla
competente sezione di tesoreria provinciale o alle casse degli altri enti destinatari sia omesso o avvenga
oltre il sesto giorno lavorativo successivo ai predetti versamenti nei confronti del concessionario si applicano le sanzioni previste dall'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
Per le sanzioni di cui al precedente comma il concessionario ha l'obbligo di rivalsa sull'azienda
delegata per la quota parte delle sanzioni a quest'ultima imputabile per omesso o tardivo versamento. Gli
omessi o ritardati versamenti da parte del concessionario, imputabili ai sensi del presente comma all'azienda delegata, non costituiscono, ad alcun effetto, inadempienze valutabili ai fini dell'applicazione dell'art.
20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
Restano in ogni caso ferme le sanzioni di cui all'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, ad esclusivo carico del concessionario per gli omessi o ritardati versamenti alla
sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli altri enti destinatari dei versamenti diretti
riscossi allo sportello o mediante conto corrente vincolato".
Note all'art. 16
Si riporta l'epigrafe del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito".
Per il riferimento all'epigrafe del citato D.P.R. n. 43/1988, vedasi note all'art. 4.
Aggiornamenti
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Il D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56 (in G.U. 25/3/1998, n. 70) ha disposto (con l'art. 6) la modifica degli artt.
6 e 10.
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Il D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (in G.U. 9/12/1998, n. 287) ha disposto (con l'art. 1) la modifica
degli artt. 1, 2, 3,4,6, 7, 8, 9 e 10 e l'introduzione dell'art. 16-bis.
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La L. 21 novembre 2000, n. 342 (in S.O. n. 194/L, relativo alla G.U. 25/11/2000, n. 276) ha disposto (con
l'art. 77) la modifica degli artt. 4, 4-bis, 5 e 8.
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La L. 21 novembre 2000, n. 342 (in S.O. n. 194/L, relativo alla G.U. 25/11/2000, n. 276) ha disposto (con
l'art. 77) la modifica degli artt. 4 e 4-bis.
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Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (in S.O n. 126/L relativo alla G.U. 15/6/2002, n. 139) ha disposto (con
l'art. 299) l'abrogazione degli artt. 10 e 12.
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Il D.L. 8 luglio 2002, n. 138 (in G.U. 8/7/2002, n. 158), convertito con L. 8 agosto 2002, n. 178 (in S.O.
n. 168/L, relativo alla G.U. 10/8/2002 n. 187) ha disposto (con l'art. 3) la modifica degli artt. 4 e 4-bis.
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Il D.L. 24 settembre 2002, n. 209 (in G.U. 22/9/2002, n. 225), convertito con L. 22 novembre 2002, n.
265 (in G.U. 23/11/2002, n. 275) ha disposto (con l'art. 4) la modifica degli artt. 4 e 4-bis.
Ultima modifica: 15/02/2005
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