Salute Assicurazioni Soluzioni Senzatempo Le garanzie delle polizze malattia di UNIQA a vita intera abbinate ai vantaggi fiscali riservati ai fondi sanitari integrativi. O VANTAGGI R FISCALE PE ! TI GLI ADEREN I fondi sanitari integrativi Lo stato, sin dalla riorganizzazione del Servizio Sanitario Nazionale del 1992, ha previsto che alcune attività venissero negli anni affidate a istituti o enti senza fine di lucro che potessero offrire le prestazioni escluse dai livelli essenziali di assistenza del SSN. Lo sviluppo normativo, culminato nel 2009 con il cd. Decreto Sacconi, ha prodotto negli anni un sistema sanitario basato su tre pilastri: PRIMO PILASTRO SECONDO PILASTRO TERZO PILASTRO Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che eroga i livelli essenziali di assistenza a tutti i cittadini. I fondi sanitari e i fondi sanitari integrativi erogano prestazioni sanitarie integrative e aggiuntive al SSN, nonché sostitutive del SSN. Le polizze sanitarie individuali che assicurano un ulteriore livello di copertura totalmente a carico delle famiglie. Evoluzione della normativa dal 1992 (Istituzione del SSN) ad oggi (Decreto Sacconi) Min. Salute 27/10/09 Decreto Sacconi Definizione di risorse vincolate. Art.5 - Comma 1: soglia da rispettare 20% Comma 2: rispetto soglia determina agevolazione fiscale Min. Salute 31/03/08 Decreto Turco Definizione ambiti di intervento fondi sanitari - Inserimento mutue che rispettano le soglie di risorse vincolate - Istituzione anagrafe dei fondi sanitari Comma 197 Legge 244/07 Delega al ministero della salute per la regolamentazione dei fondi sanitari integrativi al SSN Riforma Ter D.lgs. 229/99 Istituzione dei fondi integrativi al SSN Art.9: distinzione fondi DOC e NON DOC - mai regolamentati Riforma Bis D.lgs. 502/92 Legge di riordino del Sistema Sanitario Nazionale Le prestazioni vincolate Presupposto per la deducibilità è il rispetto della soglia minima in tema di prestazioni vincolate così come previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 27/10/2009. Il Decreto identifica tra le “prestazioni vincolate” le cure odontoiatriche, le prestazioni a soggetti non autosufficienti e i servizi di assistenza domiciliare integrata. Le coperture di UNIQA, integrate da quelle offerte da Primula e Scrigno, rispettano la soglia minima attraverso più prestazioni, tra le quali vi sono: la garanzia a vita intera che non tiene conto dell'età anagrafica e del peggioramento dello stato di salute del socio/assicurato; l’ADI - Assistenza Domiciliare Integrata abbinata alla tradizionale garanzia Assistenza. Società di Mutuo Soccorso UNIQA per i privati (persone fisiche) ha stretto un accordo con Primula, Società di Mutuo Soccorso, iscritta all’anagrafe dei fondi per offrire le proprie prestazioni assicurative unite ai vantaggi fiscali riservati ai fondi sanitari integrativi e ai fondi sanitari iscritti all’anagrafe dei fondi presso il Ministero della Salute. Destinatari Le persone fisiche in qualità di soci contraenti del piano sanitario che versano il contributo a favore dei soci assicurati. DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL’ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA UFFICIO V Anno di Iscrizione all’Anagrafe Fondi: 2012 ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE/RINNOVO ALL’ANAGRAFE DEI FONDI SANITARI Si attesta che il Fondo Sanitario 04344960968 - PRIMULA SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO, compilatore Sig./Sig.ra DI MARCO ANTONIETTA, si è iscritto (ovvero ha rinnovato la propria iscrizione) all’Anagrafe dei Fondi Sanitari di cui al Decreto del Ministero della Salute del 31 marzo 2008 e del 27 ottobre 2009. Numero di protocollo: 0023505-24/09/2012-DGPROGS-DGPROGS-UFF05-P Data: 24/09/2012 Offerta di UNIQA con Primula L’offerta di fondi sanitari UNIQA in accordo con Primula è rappresentata da: - rimborso spese mediche con convenzionamento a vita intera - diaria da ricovero a vita intera - grandi interventi chirurgici a vita intera Maggiori informazioni e documentazione sono disponibili su: www.primulamutuosoccorso.it Cassa di Assistenza UNIQA per le persone giuridiche ha stretto un accordo con Scrigno, Cassa di Assistenza, iscritta all’anagrafe dei fondi per offrire le proprie prestazioni assicurative unite ai vantaggi fiscali riservati ai fondi sanitari integrativi e ai fondi sanitari iscritti all’anagrafe dei fondi presso il Ministero della Salute. Perché aderire ad una cassa di assistenza Sottoscrivere come azienda un piano sanitario tramite cassa di assistenza consente di erogare al dipendente un effettivo beneficio, che altrimenti verrebbe in buona parte assorbito da contributi ed imposte. L’azienda che decide di aderire ad una Cassa di Assistenza deve prevedere anche un regolamento aziendale che definisca in modo chiaro che l’accesso alle prestazioni è garantito a tutti i soggetti appartenenti ad una stessa categoria senza discriminazioni. Sono naturalmente possibili suddivisioni in base ad esempio all’inquadramento lavorativo (operai, dipendenti, quadri, dirigenti). BUSTA PAGA + 30%* 100 130 (retrib.lorda) (costo lavoro) +10% (contrib. solid.) 100 110 (retrib.lorda) (costo azienda) 8,89% (oneri soc.li dip.) 91,11 (imp.IRE) 27%** (ritenute fiscali) 100 64,11 (netto in busta paga) (vers. netto alla Cassa) * percentuale di contributo INPS a carico dell’azienda ** Aliquota IRE media per redditi fino a 36.000 Euro/annui Destinatari DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL’ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA UFFICIO V Anno di Iscrizione all’Anagrafe Fondi: 2012 ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE/RINNOVO ALL’ANAGRAFE DEI FONDI SANITARI Si attesta che il Fondo Sanitario 97277950156 - CASSA DI ASSISTENZA, compilatore Sig./Sig.ra MILESI GABRIELE, si è iscritto (ovvero ha rinnovato la propria iscrizione) all’Anagrafe dei Fondi Sanitari di cui al Decreto del Ministero della Salute del 31 marzo 2008 e del 27 ottobre 2009. Numero di protocollo: 0023412-24/09/2012-DGPROGS-DGPROGS-UFF05-P Data: 24/09/2012 La persone giuridiche (partire IVA) in qualità di soci contraenti del piano sanitario che versano il contributo a favore dei soci assicurati. Sono persone giuridiche le società di capitali (srl, spa, sapa), le società di persone (sas, snc), le imprese individuali (liberi professionisti). Per quanto riguarda le società di capitali e le società di persone possono essere soci assicurati, beneficiari delle prestazioni assicurative, tutte le categorie di lavoratori (p.e. dirigenti, quadri, impiegati, operai) oppure figure professionali quali legali rappresentanti, membri del CdA, membri del Collegio Sindacale, collaboratori. Offerta di UNIQA con Scrigno L’offerta di fondi sanitari UNIQA in accordo con Scrigno è rappresentata da: - rimborso spese mediche con convenzionamento a vita intera - diaria da ricovero a vita intera - grandi interventi chirurgici a vita intera Maggiori informazioni e documentazione sono disponibili su: www.cassadiassistenza.it Aspetti fiscali Primula e Scrigno in virtù dell’iscrizione all’anagrafe dei fondi possono beneficiare del vantaggio fiscale. L’aspetto fiscale, per le persone fisiche che aderiscono a un fondo sanitario, è trattato all'articolo 10 del DPR 917/86 – TUIR. Il modello UNICO 2013 prevede nel Quadro RP Oneri e spese al Rigo RP26 con il codice 1 i versamenti effettuati ai fondi sanitari integrativi, deducibili nel limite di 3.615,20 Euro. Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico. PERIODO D’IMPOSTA 2012 CODICE FISCALE PERSONE FISICHE 2013 REDDITI QUADRO RP – Oneri e spese genzia ntrate QUADRO RP ONERI E SPESE Sezione I Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19% Sezione II Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo Mod. N. 1 2 RP1 Spese sanitarie ,00 RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico RP3 Spese sanitarie per disabili 1 RP4 Spese veicoli per disabili Contributi previdenziali RP21 ed assistenziali Assegno al coniuge RP22 ,00 ,00 ,00 2 Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio RP9 00 RP11 Interessi per prestiti o mutui agrari , CSSN-RC veicoli 1 ,00 Lavoratori di prima ,00 RP28 occupazione Contributi per addetti ai Fondi in squilibrio RP23 servizi domestici e familiari ,00 RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose ,00 RP25 Spese mediche e di assistenza per disabili Codice 1 , Esclusi dal sostituto ,00 RP27 Deducibilità ordinaria 2 RP26 Altri oneri e spese deducibili ,00 , 00 CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE 2 Codice fiscale del coniuge 1 ,00 Interessi per mutui ipotecari per la RP10 costruzione dell’abitazione principale ,00 2 ,00 RP29 finanziario RP30 Familiari a carico RP31 1 ,00 1 ,00 1 ,00 1 ,00 Non esclusi dal sostituto 2 2 2 2 ,00 ,00 ,00 ,00 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici 1 Non esclusi dal sostituto Quota TFR Esclusi dal sostituto ,00 2 ,00 3 RP32 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP31) ,00 00 Relativamente all’adesione a una cassa di assistenza iscritta all’anagrafe dei fondi sanitari (Scrigno) gli aspetti fiscali sono contenuti in due articoli che disciplinano la deducibilità in capo all'azienda, l’aspetto previdenziale e la neutralità del dipendente/beneficiario: - articolo 6 comma 4 lett.F del D.lgs. 2/9/97 n.324 secondo il quale per poter usufruire della deduzione fiscale va versato all’INPS un contributo sostitutivo di solidarietà pari al 10% dell’importo totale versato. Tale versamento va effettuato entro il giorno 10 del mese successivo al versamento dei contributi di adesione alla Cassa di Assistenza utilizzando il modello DM10; - articolo 51 del TUIR, per il quale “non concorrono a formare il reddito i contributi versati a favore di Casse di Assistenza” nel limite di 3.615,20 Euro. Questo significa che non vengono considerati fringe benefit per il dipendente/socio. Estratto normativo Decreto 31/3/2008 - Decreto Turco - Art.1 definisce gli ambiti di intervento dei fondi sanitari. Il comma 3 prevede che rientrano nei fondi sanitari integrativi le società di mutuo soccorso che rispettano le prestazioni vincolate. Art.2 crea l’anagrafe dei fondi sanitari. Art. 1. Ambiti di intervento delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie erogate dai fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale e da enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale. 3. Gli ambiti di intervento degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'art.51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che non rientrano nell'ambito di operatività dei fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale di cui al comma 2, comprendono il complesso delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie da essi assicurate secondo i propri statuti e regolamenti, nonché i costi di compartecipazione alla spesa sostenuti dai cittadini nella fruizione delle prestazioni del servizio sanitario nazionale e gli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria. A partire dall'anno 2010, gli ambiti di intervento di cui al presente comma si intendono rispettati a condizione che i medesimi enti, casse e società di mutuo soccorso attestino su base annua di aver erogato, singolarmente o congiuntamente, prestazioni coincidenti con quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 2, erogate presso strutture autorizzate all'esercizio, in base alla vigente normativa regionale, anche se non accreditate, nella misura non inferiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate alla copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti. Decreto 27/10/2009 - Decreto Sacconi - Art.5 comma 2: il rispetto del 20% delle soglie vincolate dal 2012 costituisce condizione per beneficiare delle agevolazioni. Art. 5 Criteri e modalita' per il calcolo e la verifica della soglia delle risorse vincolate 1. La soglia delle risorse vincolate si intende rispettata a condizione che, su base annua, le risorse specificamente impegnate per l'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera d), non siano inferiori al 20 per cento del totale delle risorse impegnate per l'erogazione complessiva delle prestazioni garantite ai propri assistiti al netto delle spese gestionali, in coerenza con i dati comunicati all'anagrafe dei fondi sanitari ai sensi dell'art. 3, comma 4. 2. Il rispetto della soglia delle risorse vincolate, su base annua, a partire dall'anno gestionale 2010, costituisce condizione per considerare rispettati gli ambiti di intervento fissati dal Ministro della salute e conseguentemente, a partire dall'anno 2012, per beneficiare, annualmente, del trattamento fiscale agevolato ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione. DPR 22/12/86 n.917 Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) - Art.10 comma 1 lett. e - ter: sono deducibili i contributi versati a favore dei fondi sanitari integrativi fino ad 3.615,20 Euro. - Art.51 comma 2 lett. a: non concorrono a formare il reddito i contributi versati a favore di enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale... Si consiglia di far verificare al proprio consulente fiscale la propria posizione contributiva nell’ottica dichiarativa, in quanto UNIQA non fornisce consulenza fiscale. Le indicazioni presenti all’interno della presente informativa hanno uno scopo puramente illustrativo e non devono essere utilizzate per fini differenti da quello promozionale. Il Gruppo in Europa. UNIQA ESPERIENZA UNIQA, maggiore gruppo assicurativo austriaco, in Italia da oltre quarant’anni offre soluzioni assicurative moderne e vicine alle esigenze dei Clienti. Group Austria SOLIDITÀ Oltre 6 miliardi di premi raccolti e 13 milioni di contratti attivi sono i numeri alla base di una realtà solida ed in continua crescita. DIVERSIFICAZIONE Presenza in 21 Paesi e competenza specifica nel ramo vita, malattia e danni fanno di UNIQA un punto di riferimento quando si ricerca la qualità e l’innovazione. Mercati dell’Europa occidentale Austria Mercati dell’Europa centrale Mercati europei emergenti Il Gruppo in Italia. UNIQA Group Austria opera in Italia con le Compagnie specializzate: UNIQA Assicurazioni è leader riconosciuto nell’offerta di polizze sanitarie di alta qualità. UNIQA Protezione è specializzata in polizze per l’auto, la casa, la famiglia, l’attività lavorativa e polizze infortuni. UNIQA Previdenza fornisce una gamma di prodotti pensionistici, risparmio e investimento. Compagnie focalizzate su un solo obiettivo per offrire alla propria clientela e alla rete di vendita, che opera su tutto il territorio nazionale, elevati standard di qualità e assistenza. www.uniqagroup.it UNIQA Assicurazioni SpA Sede Legale e Direzione Generale: Via Carnia 26 - 20132 Milano - Tel. 02 2685831 Fax 02 268583368 - www.uniqagroup.it - [email protected] Capitale Sociale € 7.740.000,00 i.v. - C.F. / P.I. / Registro Imprese Milano n. 01416080156 R.E.A. n. 688496 - Autorizzazione D.M. 5716 del 18/08/1966 (G.U. 217 del 01/09/1966) Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00033 Gruppo “UNIQA ITALIA” (Albo gruppi n. 007) Società con unico azionista