Salute
Assicurazioni
Soluzioni Senzatempo
Le garanzie delle polizze malattia di UNIQA a vita intera abbinate ai vantaggi fiscali
riservati ai fondi sanitari integrativi.
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VANTAGGI
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FISCALE PE !
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GLI ADEREN
I fondi sanitari integrativi
Lo stato, sin dalla riorganizzazione del Servizio Sanitario Nazionale del 1992, ha previsto che
alcune attività venissero negli anni affidate a istituti o enti senza fine di lucro che potessero offrire
le prestazioni escluse dai livelli essenziali di assistenza del SSN.
Lo sviluppo normativo, culminato nel 2009 con il cd. Decreto Sacconi, ha prodotto negli anni
un sistema sanitario basato su tre pilastri:
PRIMO PILASTRO
SECONDO PILASTRO
TERZO PILASTRO
Il Servizio Sanitario Nazionale
(SSN) che eroga i livelli essenziali
di assistenza a tutti i cittadini.
I fondi sanitari e i fondi sanitari
integrativi erogano prestazioni
sanitarie integrative e
aggiuntive al SSN, nonché
sostitutive del SSN.
Le polizze sanitarie individuali
che assicurano un ulteriore livello
di copertura totalmente a carico
delle famiglie.
Evoluzione della normativa dal 1992
(Istituzione del SSN) ad oggi (Decreto Sacconi)
Min. Salute 27/10/09
Decreto Sacconi
Definizione di risorse vincolate. Art.5 - Comma 1: soglia da rispettare 20%
Comma 2: rispetto soglia determina agevolazione fiscale
Min. Salute 31/03/08
Decreto Turco
Definizione ambiti di intervento fondi sanitari - Inserimento mutue che rispettano le
soglie di risorse vincolate - Istituzione anagrafe dei fondi sanitari
Comma 197
Legge 244/07
Delega al ministero della salute per la regolamentazione
dei fondi sanitari integrativi al SSN
Riforma Ter
D.lgs. 229/99
Istituzione dei fondi integrativi al SSN
Art.9: distinzione fondi DOC e NON DOC - mai regolamentati
Riforma Bis
D.lgs. 502/92
Legge di riordino del Sistema Sanitario Nazionale
Le prestazioni vincolate
Presupposto per la deducibilità è il rispetto della soglia minima in tema di prestazioni vincolate così come previsto dal
Decreto del Ministero della Salute del 27/10/2009.
Il Decreto identifica tra le “prestazioni vincolate” le cure odontoiatriche, le prestazioni a soggetti non autosufficienti e
i servizi di assistenza domiciliare integrata.
Le coperture di UNIQA, integrate da quelle offerte da Primula e Scrigno, rispettano la soglia minima attraverso più
prestazioni, tra le quali vi sono:
la garanzia a vita intera che non tiene conto dell'età anagrafica e del peggioramento dello stato di salute del
socio/assicurato;
l’ADI - Assistenza Domiciliare Integrata abbinata alla tradizionale garanzia Assistenza.
Società di Mutuo Soccorso
UNIQA per i privati (persone fisiche) ha stretto un accordo con Primula, Società di Mutuo Soccorso, iscritta
all’anagrafe dei fondi per offrire le proprie prestazioni assicurative unite ai vantaggi fiscali riservati ai fondi
sanitari integrativi e ai fondi sanitari iscritti all’anagrafe dei fondi presso il Ministero della Salute.
Destinatari
Le persone fisiche in qualità di soci contraenti del piano sanitario che versano il contributo a favore dei soci assicurati.
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL’ORDINAMENTO DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
UFFICIO V
Anno di Iscrizione all’Anagrafe Fondi: 2012
ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE/RINNOVO ALL’ANAGRAFE
DEI FONDI SANITARI
Si attesta che il Fondo Sanitario 04344960968 - PRIMULA SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO,
compilatore Sig./Sig.ra DI MARCO ANTONIETTA, si è iscritto (ovvero ha rinnovato la propria
iscrizione) all’Anagrafe dei Fondi Sanitari di cui al Decreto del Ministero della Salute del 31 marzo
2008 e del 27 ottobre 2009.
Numero di protocollo: 0023505-24/09/2012-DGPROGS-DGPROGS-UFF05-P
Data: 24/09/2012
Offerta di UNIQA con Primula
L’offerta di fondi sanitari UNIQA in accordo con Primula
è rappresentata da:
- rimborso spese mediche con convenzionamento a vita intera
- diaria da ricovero a vita intera
- grandi interventi chirurgici a vita intera
Maggiori informazioni e documentazione sono disponibili su:
www.primulamutuosoccorso.it
Cassa di Assistenza
UNIQA per le persone giuridiche ha stretto un accordo con Scrigno, Cassa di Assistenza, iscritta all’anagrafe dei
fondi per offrire le proprie prestazioni assicurative unite ai vantaggi fiscali riservati ai fondi sanitari integrativi e ai
fondi sanitari iscritti all’anagrafe dei fondi presso il Ministero della Salute.
Perché aderire ad
una cassa di assistenza
Sottoscrivere come azienda un piano
sanitario tramite cassa di assistenza consente
di erogare al dipendente un effettivo
beneficio, che altrimenti verrebbe in buona
parte assorbito da contributi ed imposte.
L’azienda che decide di aderire ad una Cassa
di Assistenza deve prevedere anche un
regolamento aziendale che definisca in modo
chiaro che l’accesso alle prestazioni è
garantito a tutti i soggetti appartenenti ad
una stessa categoria senza discriminazioni.
Sono naturalmente possibili suddivisioni in
base ad esempio all’inquadramento
lavorativo (operai, dipendenti, quadri,
dirigenti).
BUSTA PAGA
+ 30%*
100
130
(retrib.lorda)
(costo lavoro)
+10% (contrib. solid.)
100
110
(retrib.lorda)
(costo azienda)
8,89% (oneri soc.li dip.)
91,11
(imp.IRE)
27%** (ritenute fiscali)
100
64,11
(netto in busta paga)
(vers. netto alla Cassa)
* percentuale di contributo INPS a carico dell’azienda
** Aliquota IRE media per redditi fino a 36.000 Euro/annui
Destinatari
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL’ORDINAMENTO DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
UFFICIO V
Anno di Iscrizione all’Anagrafe Fondi: 2012
ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE/RINNOVO ALL’ANAGRAFE
DEI FONDI SANITARI
Si attesta che il Fondo Sanitario 97277950156 - CASSA DI ASSISTENZA, compilatore Sig./Sig.ra
MILESI GABRIELE, si è iscritto (ovvero ha rinnovato la propria iscrizione) all’Anagrafe dei Fondi
Sanitari di cui al Decreto del Ministero della Salute del 31 marzo 2008 e del 27 ottobre 2009.
Numero di protocollo: 0023412-24/09/2012-DGPROGS-DGPROGS-UFF05-P
Data: 24/09/2012
La persone giuridiche (partire IVA) in qualità di soci
contraenti del piano sanitario che versano il
contributo a favore dei soci assicurati. Sono persone
giuridiche le società di capitali (srl, spa, sapa), le
società di persone (sas, snc), le imprese individuali
(liberi professionisti). Per quanto riguarda le società
di capitali e le società di persone possono essere soci
assicurati, beneficiari delle prestazioni assicurative,
tutte le categorie di lavoratori (p.e. dirigenti, quadri,
impiegati, operai) oppure figure professionali quali
legali rappresentanti, membri del CdA, membri del
Collegio Sindacale, collaboratori.
Offerta di UNIQA con Scrigno
L’offerta di fondi sanitari UNIQA in accordo con Scrigno è rappresentata da:
- rimborso spese mediche con convenzionamento a vita intera
- diaria da ricovero a vita intera
- grandi interventi chirurgici a vita intera
Maggiori informazioni e documentazione sono disponibili su:
www.cassadiassistenza.it
Aspetti fiscali
Primula e Scrigno in virtù dell’iscrizione all’anagrafe dei fondi possono beneficiare del vantaggio fiscale. L’aspetto
fiscale, per le persone fisiche che aderiscono a un fondo sanitario, è trattato all'articolo 10 del DPR 917/86 – TUIR.
Il modello UNICO 2013 prevede nel Quadro RP
Oneri e spese al Rigo RP26 con il codice 1
i versamenti effettuati ai fondi sanitari integrativi,
deducibili nel limite di 3.615,20 Euro.
Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i
familiari fiscalmente a carico.
PERIODO D’IMPOSTA 2012
CODICE FISCALE
PERSONE FISICHE
2013
REDDITI
QUADRO RP – Oneri e spese
genzia
ntrate
QUADRO RP
ONERI E SPESE
Sezione I
Spese per le quali
spetta la detrazione
d’imposta del 19%
Sezione II
Spese e oneri
per i quali spetta
la deduzione
dal reddito complessivo
Mod. N.
1
2
RP1 Spese sanitarie
,00
RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico
RP3 Spese sanitarie per disabili
1
RP4 Spese veicoli per disabili
Contributi
previdenziali
RP21 ed assistenziali
Assegno al coniuge
RP22
,00
,00
,00
2
Interessi per mutui contratti nel 1997
per recupero edilizio
RP9
00 RP11 Interessi per prestiti o mutui agrari
,
CSSN-RC veicoli
1
,00
Lavoratori di prima
,00
RP28 occupazione
Contributi per addetti ai
Fondi in squilibrio
RP23 servizi domestici e familiari
,00
RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose
,00
RP25 Spese mediche e di assistenza per disabili
Codice
1
,
Esclusi dal sostituto
,00
RP27 Deducibilità ordinaria
2
RP26 Altri oneri e spese deducibili
,00
,
00
CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE
2
Codice fiscale del coniuge
1
,00
Interessi per mutui ipotecari per la
RP10 costruzione dell’abitazione principale
,00
2
,00
RP29 finanziario
RP30 Familiari a carico
RP31
1
,00
1
,00
1
,00
1
,00
Non esclusi dal sostituto
2
2
2
2
,00
,00
,00
,00
Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici
1
Non esclusi dal sostituto
Quota TFR
Esclusi dal sostituto
,00
2
,00
3
RP32 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP31)
,00
00
Relativamente all’adesione a una cassa di assistenza iscritta all’anagrafe dei fondi sanitari (Scrigno) gli aspetti fiscali
sono contenuti in due articoli che disciplinano la deducibilità in capo all'azienda, l’aspetto previdenziale e la neutralità
del dipendente/beneficiario:
- articolo 6 comma 4 lett.F del D.lgs. 2/9/97 n.324 secondo il quale per poter usufruire della deduzione fiscale va
versato all’INPS un contributo sostitutivo di solidarietà pari al 10% dell’importo totale versato.
Tale versamento va effettuato entro il giorno 10 del mese successivo al versamento dei contributi di adesione alla
Cassa di Assistenza utilizzando il modello DM10;
- articolo 51 del TUIR, per il quale “non concorrono a formare il reddito i contributi versati a favore di Casse di
Assistenza” nel limite di 3.615,20 Euro. Questo significa che non vengono considerati fringe benefit per il
dipendente/socio.
Estratto normativo
Decreto 31/3/2008 - Decreto Turco - Art.1 definisce gli ambiti di intervento dei fondi sanitari. Il comma 3 prevede che rientrano nei fondi sanitari integrativi le società
di mutuo soccorso che rispettano le prestazioni vincolate. Art.2 crea l’anagrafe dei fondi sanitari.
Art. 1.
Ambiti di intervento delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie erogate dai fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale e da enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale.
3. Gli ambiti di intervento degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'art.51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, che non rientrano nell'ambito di operatività dei fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale di cui al comma 2, comprendono il complesso delle prestazioni sanitarie e
socio-sanitarie da essi assicurate secondo i propri statuti e regolamenti, nonché i costi di compartecipazione alla spesa sostenuti dai cittadini nella fruizione delle prestazioni del servizio sanitario nazionale e gli oneri
per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria. A partire dall'anno 2010, gli ambiti di intervento di cui al presente comma si intendono rispettati a condizione che i medesimi enti,
casse e società di mutuo soccorso attestino su base annua di aver erogato, singolarmente o congiuntamente, prestazioni coincidenti con quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 2, erogate presso strutture autorizzate
all'esercizio, in base alla vigente normativa regionale, anche se non accreditate, nella misura non inferiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate alla copertura di tutte le prestazioni
garantite ai propri assistiti.
Decreto 27/10/2009 - Decreto Sacconi - Art.5 comma 2: il rispetto del 20% delle soglie vincolate dal 2012 costituisce condizione per beneficiare delle agevolazioni.
Art. 5
Criteri e modalita' per il calcolo e la verifica della soglia delle risorse vincolate
1. La soglia delle risorse vincolate si intende rispettata a condizione che, su base annua, le risorse specificamente impegnate per l'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera d), non siano inferiori
al 20 per cento del totale delle risorse impegnate per l'erogazione complessiva delle prestazioni garantite ai propri assistiti al netto delle spese gestionali, in coerenza con i dati comunicati all'anagrafe dei fondi sanitari
ai sensi dell'art. 3, comma 4.
2. Il rispetto della soglia delle risorse vincolate, su base annua, a partire dall'anno gestionale 2010, costituisce condizione per considerare rispettati gli ambiti di intervento fissati dal Ministro della salute e
conseguentemente, a partire dall'anno 2012, per beneficiare, annualmente, del trattamento fiscale agevolato ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni. Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.
DPR 22/12/86 n.917 Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) - Art.10 comma 1 lett. e - ter: sono deducibili i contributi versati a favore dei fondi sanitari integrativi
fino ad 3.615,20 Euro. - Art.51 comma 2 lett. a: non concorrono a formare il reddito i contributi versati a favore di enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale...
Si consiglia di far verificare al proprio consulente fiscale la propria posizione contributiva nell’ottica dichiarativa, in quanto
UNIQA non fornisce consulenza fiscale. Le indicazioni presenti all’interno della presente informativa hanno uno scopo puramente
illustrativo e non devono essere utilizzate per fini differenti da quello promozionale.
Il Gruppo in Europa.
UNIQA
ESPERIENZA
UNIQA, maggiore gruppo assicurativo austriaco, in Italia da oltre quarant’anni offre
soluzioni assicurative moderne e vicine alle esigenze dei Clienti.
Group Austria
SOLIDITÀ
Oltre 6 miliardi di premi raccolti e 13 milioni di contratti attivi sono i numeri alla
base di una realtà solida ed in continua crescita.
DIVERSIFICAZIONE
Presenza in 21 Paesi e competenza specifica nel ramo vita,
malattia e danni fanno di UNIQA un punto di riferimento
quando si ricerca la qualità e l’innovazione.
Mercati dell’Europa occidentale
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Mercati dell’Europa centrale
Mercati europei emergenti
Il Gruppo in Italia.
UNIQA Group Austria opera in Italia con le Compagnie specializzate:
UNIQA Assicurazioni è leader riconosciuto nell’offerta di polizze sanitarie di alta qualità.
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Compagnie focalizzate su un solo obiettivo per offrire alla propria clientela e alla rete di vendita, che opera su tutto
il territorio nazionale, elevati standard di qualità e assistenza.
www.uniqagroup.it
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R.E.A. n. 688496 - Autorizzazione D.M. 5716 del 18/08/1966 (G.U. 217 del 01/09/1966)
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Gruppo “UNIQA ITALIA” (Albo gruppi n. 007)
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