Schemi riassuntivi sulla
LA PREVENZIONE INFORTUNI
SUL LAVORO
E
L’IGIENE DEL LAVORO
nel SETTORE AGRICOLO
a cura del
dr. Michele Gurrado
Professore di ragioneria e tecnica commerciale e bancaria;
Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Lecce;
Già Capo degli Ispettorati del Lavoro di Brindisi e Lecce;
Giudice tributario e Revisore Ufficiale dei Conti;
Autore di numerose pubblicazioni sulla legislazione sociale.
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1.
La tutela del lavoratore ( Prevenzione infortuni sul
lavoro e l’igiene del lavoro)
La necessità di riconoscere e tutelare la dignità del lavoro in
tutte le sue manifestazioni ( dal lavoro operaio o contadino a quello
impiegatizio, dal lavoro dell’artigiano a quello dell’imprenditore, da
quello del professionista a quello dell’artista, del commerciante del
coltivatore diretto, del colono, dell’agricoltore ecc. ) è stata sempre
sentita dal legislatore.
Tutela che, per essere completa, deve comprendere quella:
psicofisica, economica e previdenziale.
La tutele psicofisica o di sicurezza del lavoro tende a
preservare l’integrità fisica e la salute del lavoratore minata da
infortuni sul lavoro o da malattie professionali.
In particolare:
Ø l’integrità fisica minata dagli infortuni sul lavoro viene attuata
attraverso una sistematica attività di prevenzione (prevenzione
infortuni sul lavoro);
Ø la salute minata dalle malattie professionali e mobbing viene
attuata attraverso una sistematica attività di profilassi ambientale e
personale (igiene del lavoro).
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2. Elementi che caratterizzano l'infortunio sul lavoro e la
malattia professionale.
Gli elementi che caratterizzano l'infortunio sul lavoro e la
malattia professionale sono tre :
a) l’evento dannoso da cui sia derivata la morte o l’inabilità
permanente al lavoro assoluta ( grandi invali ) o parziale (
superiore al 6 %) ovvero una inabilità temporanea che comporti
l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni;
b) la causa (violenta nell'infortunio, lenta nella malattia
professionale);
c) l’occasione di lavoro.
In particolare:
a) l'evento dannoso, va ricercato nel fatto involontario, abnorme
ed imprevisto (anche se astrattamente prevedibile) che ha portato
nell'organismo del lavoratore un'alterazione (esterna o interna)
anatomica o funzionale, superficiale o profonda( (apparente o
non apparente) che incida sulla sua capacità di lavoro, avendo
comportato:
• la morte;
• l’inabilità permanente parziale o assoluta;
• l’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal
lavoro per più di tre giorni .
Non sono considerati, ai fini della legge infortuni sul lavoro, gli
eventi dannosi che portano solo pregiudizi, meramente estetici,
senza incidere sulla capacità di lavoro (quali lo sfregio o
l’alterazione dei testicoli ) , salvo che non costituiscano danno
biologico cioè ,quel danno morale, di immagine, di relazione, ecc.;
b) la causa violenta o lenta è il fattore che ha alterato le condizioni
ordinarie del lavoratore (causa violenta, nell’infortunio sul
lavoro) o ha determinato, in via graduale e progressiva un
perturbamento nel suo organismo ( causa lenta nella malattia
professionale ) .
Essa deve avere i caratteri della idoneità a produrre l'evento
dannoso e può essere determinata da cause :
§ meccaniche (congegni ed attrezzature ecc. );
§ ambientali (colpi di sole, polmonite, ecc.);
§ tossiche (rapido e progressivo avvelenamento, ecc.), virali
(tetano ecc.);
§ psichiche (nevrosi);
§ energetiche e da sforzo (ernie , ecc.);
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§ elettriche (folgorazioni, ecc. )
La giurisprudenza si è pure espressa con giudizi contrastanti in
merito alle concause e, seguendo l'orientamento dottrinale in
materia, ha distinto le concause in:
§ immediate;
§ successive.
c) L "occasione di lavoro" è il nesso di collegamento tra infortunio
e prestazione lavorativa e costituisce il rischio connesso, sia pure
accidentale , con l'atto materiale del lavoro .
In merito alla dizione occasione di lavoro è stato sancito il
principio del rapporto di derivazione, anche diretto ed occasionale,
che si configura sia nella fase preparatoria o terminale del lavoro
che in tutti gli altri rischi connessi con la fase lavorativa, come :
L’infortunio in itinere , cioè quell'infortunio che colpisce il
lavoratore nel tragitto casa – luogo di lavoro o luogo di ristoro,
già riconosciuto dalla giurisprudenza e, dopo il richiamo della
Corte Costituzionale ( sentenza n. 8 del 1977) al Governo che non
aveva disciplinato legislativamente in merito nonostante la delega
di cui alla legge n. 15 del 1963 ,ora è riconosciuto anche
legislativamente dal D.L. 38/2000( art 12).
Sono ritenuti in itinere gli infortuni stradali, occorsi al
lavoratore quando usa mezzi propri o dell’azienda in assenza di
quelli pubblici o questi ultimi osservano orari non confacenti a
quelli praticati dall’azienda ( Cassazione con sentenza del 12
maggio 1990, n. 4076).
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A. Costituzione
Gli artt. 32, 35, e 41 sanciscono che la Repubblica Italiana tutela
la salute, come fondamentale diritto dell’individuo, il lavoro in
tutte le sue forme ed applicazioni, cura la formazione e
l’elevazione professionale del lavoratore” e che “ l’iniziativa
economica privata non può svolgersi in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà , alla dignità umana ”.
B. Codice Civile
L’ art 2087 trasferisce la responsabilità dell’imprenditore per
l’infortunio sul lavoro subìto dal dipendente, dal campo della
responsabilità extracontrattuale o aquiliana al campo della
responsabilità contrattuale e fa sorgere per il lavoratore il diritto
contrattuale ad essere risarcito per gli infortuni subiti sul lavoro ed a
risolvere il contratto di lavoro per colpa del datore del lavoro,
quando non sia assicurato un lavoro salubre e sicuro.
C. Codice Penale
Il Codice Penale, che cataloga i fatti illeciti che causano gli
infortuni sul lavoro come delitti particolari contro l’incolumità
causati mediante violenza, punisce con gli artt. 437 e 451 chi ,
rispettivamente con dolo o colpa , ometta di collocare o rimuova o
renda inservibili apparecchi e mezzi destinati a prevenire gli infortuni
sul lavoro.
Inasprimenti di pene sono previsti dagli artt. 589 e 590 del
C.P., modificati dalla legge 11 maggio 1996 n. 296, per l’omicidio
colposo e lesioni personali colpose derivanti da violazione delle
norme sulla prevenzione infortuni.
D. Codice di Procedura Penale
Gli artt. 55 e 321 del c. p. p. danno la possibilità alla Polizia
Giudiziaria e alla Magistratura Inquirente di assumere qualsiasi
iniziativa per impedire il perdurare dei reati e ciò anche per quelli
commessi in violazione alle norme di prevenzione infortuni sul
lavoro e igiene del lavoro, al fine di evitare ulteriori conseguenze.( es.
sequestro macchine o cantiere).
Si rammenta che gli Ispettori del Lavoro e gli ispettori di
sicurezza delle UU.SS.LL. sono Ufficiali di Polizia Giudiziaria, nei
limiti del servizio e delle competenze cui sono destinati (art. 8 del
D.P.R. n.°520/55 e art. 20 della L. n. 833/78) ed hanno il diritto di
accesso .
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E. Le leggi generali e particolari di prevenzione degli
infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro
Sono stati emanati, a seguito della legge delega 12 febbraio
1955, n. 51, ben otto decreti presidenziali:
Ø due sulla prevenzione infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55 e D.P.R.
302/56);
Ø uno sull’igiene del lavoro ( D.P.R. 303/56 );
Ø una serie di norme speciali concernenti particolari settori
produttivi, quali:
• quello delle costruzioni ( D.P.R. 164/56);
• dei lavori in sotterraneo ( D.P.R. 320/56 );
• dell’impiego dei cassoni ad aria compressa ( D.P.R. 321/56 );
• dell’industria della cinematografia e della televisione
(DPR.322/56 );
• degli impianti telefonici ( D.P.R.323/56 );
• dell’impiego degli escavatori (circ.Min.Lav.50/94)
Gli stessi stabiliscono i mezzi, i metodi, le condizioni, le cautele
per prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. e
prevedono:
• l’universalità delle norme ;
• la gradualità delle sanzioni ;
• l’istituzione di un sistema di studi per l’aggiornamento della
norma.
Inoltre il DPR. 303/56 ( igiene del lavoro ) elenca le cause di
insalubrità
connesse
all’ambiente
lavorativo,
derivanti
dall’ordinamento del lavoro, dall’ambiente lavorativo in senso
stretto e dal materiale di lavoro ed indica i mezzi idonei a
prevenirle.
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4. Gli organi preposti alla vigilanza in materia di
prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene del
lavoro e la necessità d’istituire la cultura dela sicurezza
Gli organi istituzionali preposti alla vigilanza in materia di
prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene del lavoro, ai sensi
dell’art. 23 del D.Lgs. 626/94,sono:
a) Il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali attraverso
l’Ispettorato del lavoro( ora Servizio Ispezione del Lavoro della
Direzione Provinciale del Lavoro) che ha però una competenza
residuale e concorrenziale che la esercita con:
Ø gli ispettori del lavoro , che sono considerati Ufficiali di
polizia giudiziaria;
Ø gli addetti alla vigilanza, i quali, però, pur possedendo i
poteri amministrativi degli ispettori del lavoro non hanno la
qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria;
Ø i carabinieri del nucleo CC ( NIL), ai quali con Decreto del
31.7.1997 sono stati estesi i poteri amministrativi degli ispettori
del lavoro;
b) Le Regioni ( Assessorato alla Sanità ) attraverso le AA.SS.LL. (
Unità Sanitarie Locali ora Aziende Sanitarie Locali ) con gli
ispettori di sicurezza che possiedono tutti i poteri e le facoltà
amministrative e giudiziarie degli ispettori del lavoro( art. 2 legge
833/78), ed hanno una competenza generale e prioritaria;
c) Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco con competenza
generale e prioritaria per la prevenzione incendi.
Competenze particolari hanno invece:
d) Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato
per il settore minerario;
e) La Regione e le Province per le industrie estrattive di seconda
categoria e le acque termali;
f) Gli Uffici di sanità aerea e marittima e le autorità portuali , per
quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di
aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale;
g) I Servizi Sanitari Tecnici istituiti per le forze armate e per le
forze di polizia che possono convenzionarsi anche
con
l’amministrazione della giustizia per le strutture penitenziarie.
Inoltre, il Ministero della Sanità attraverso l’lSPESL. ( Istituto
superiore per la prevenzione infortuni e la sicurezza del lavoro) che in
dipartimenti periferici svolge attività omologativa e, fra l’altro, il
compito di controllo di mercato, ai sensi della direttiva macchine .
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5. Analisi degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali
in agricoltura
Nonostante la vigilanza di tali organismi e le non modeste pene
e sanzioni previste dalla legislazione vigente per le violazioni a
carico dei trasgressori, gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali non sono diminuiti, anzi sono aumentati in via più che
proporzionale al progresso tecnologico, specie nel settore
dell’agricoltura, dove non si può sottacere il fatto che non è stato
mai emanato un decreto relativo a tale settore produttivo e nel
D.P.R.547/55, contenente “ norme per la prevenzioni infortuni”, i
precetti di contenuto prettamente agricolo hanno carattere di
eccezionalità.
Infatti vi sono solo cinque articoli ( dal 159 al 163) dedicati alle
trebbiatrici e quelli dal 205 al 232 destinati ai mezzi ed apparecchi di
trasporto che, fra l’altro, sono così generici che hanno comportato
sempre difficoltà operative.
Il settore agricolo invece è contraddistinto da caratteristiche
peculiari, che si ritiene possano rientrare perfino fra le attività
"comportanti rischi particolarmente rilevanti ed elevati " di cui
all’art. 23 del D.Lgs.626/94.
La campagna, una volta realtà lavorativa salubre e sana, oggi è
divenuta un concentrato di rischi e malattie professionali anche dovuto
particolarmente all’indiscriminato ed intenso uso di anticrittogamici e
fitofarmaci ed all'impiego di macchine agricole che, per la varietà
delle colture diversificate su tutto il territorio nazionale, spesso
vengono costruite da ditte artigiane ed industriali di modeste
dimensioni e a struttura quasi sempre locale che poca conoscenza dei
dispositivi antinfortunistici , nonostante le sofisticate norme sulla
dichiarazione di conformità e marcatura CE.
A fronte poi di un invecchiamento medio del personale
impegnato nei lavori agricoli , si registra una grande evoluzione ed
innovazione di metodologie , prodotti e tecnologie sempre più
innovative e perciò necessitanti di personale professionalmente
formato, informato ed aggiornato.
In
particolare
dai
dati
riportati
nella
http://
bancadati.inail.it/prevenzionale si rileva che il settore agricolo,
caratterizzato per l'elevata frantumazione dell'attività produttiva, per la
fortissima percentuale di lavoratori autonomi e per la presenza di
personale dipendente a prevalenza avventizia e spesso adibito anche
in nero e/o assunto tramite i cosiddetti caporali, è stato colpito negli
ultimi cinque anni:
♦ nel 1998
da 96.984 infortuni sul lavoro, dei quali 65.781 hanno colpito i
lavoratori autonomi e 31.203 i lavoratori dipendenti, su un totale
9
complessivo di 998.135 infortuni , ( il 9,72%) avvenuti in tutte le
attività produttive,cioè:
96.984 in agricoltura;
866.280 nell’industria,artigianato, commercio e servizi;
34.871 nelle attività gestite dallo Stato
Degli infortuni sul lavoro in agricoltura 168 (l’11,50%) sono
stati mortali su un totale di 1449 avvenuti in tutte le attività
produttive.
Sono stati denunciati anche 938 casi di malattia professionale
contro i 26.309 casi che hanno afflitto complessivamente i lavoratori
impiegati in tutti i settori, cioè il 3,57%.
♦ nel 1999
da 91.501 infortuni sul lavoro, dei quali 60.181 hanno colpito i
lavoratori autonomi e 31.320 i lavoratori dipendenti, su un totale
complessivo di 1.013.086 infortuni, ( il 9,03%) avvenuti in tutte le
attività produttive,cioè :.
91.501 in agricoltura;
895.243 nell’industria,artigianato, commercio e servizi;
26.342 nelle attività gestite dallo Stato.
Degli infortuni sul lavoro in agricoltura 150 (l’11,45%) sono
stati mortali su un totale di 1309 avvenuti in tutte le attività
produttive.
Sono stati denunciati anche 1014 casi di malattia professionale
contro i 25.071 casi che hanno afflitto complessivamente i lavoratori
impiegati in tutti i settori, cioè il 4.04%.
lnel 2000
da 85.557 infortuni sul lavoro, dei quali 55.239.hanno colpito i
lavoratori autonomi e 30.318 lavoratori dipendenti su un totale
complessivo di 1.022.189 infortuni (l’8.37%) avvenuti in tutte le
attività produttive,cioè:
85.557 in agricoltura;
906.579 nell’industria,artigianato, commercio e servizi;
30.053 nelle attività gestite dallo Stato:
Degli infortuni sul lavoro in agricoltura 169 (il 12.98%) sono
stati mortali su un totale di 1354 avvenuti in tutte le attività
produttive.
Sono stati denunciati anche 913 casi di malattia
professionale contro i 24.564 casi che hanno afflitto i lavoratori degli
altri settori, cioè il 3,72% .
•
nel 2001
10
da 80.637 infortuni sul lavoro, dei quali 50.413.hanno colpito i
lavoratori autonomi e 30.224 lavoratori dipendenti su un totale
complessivo di 1.034.026 infortuni (l’7.80%) avvenuti in tutte le
attività produttive,cioè:
80.637 in agricoltura;
923.743 nell’industria,artigianato, commercio e servizi;
29.646 nelle attività gestite dallo Stato.
Degli infortuni sul lavoro in agricoltura 128 ( il 10.85%) sono
stati mortali su un totale di 1179
avvenuti in tutte le attività
produttive.
Sono stati denunciati anche 941 casi di malattia professionale
contro i 26.572 casi che hanno afflitto complessivamente i lavoratori
impiegati in tutti i settori, cioè il 3,57%.
♦ nel 2002
da 73.132 infortuni sul lavoro, dei quali 41.889.hanno colpito i
lavoratori autonomi e 31.263 lavoratori dipendenti su un totale
complessivo di 991.800 infortuni (il7,37%) avvenuti in tutte le attività
produttive,cioè:
.
73.132 in agricoltura;
894.653 nell’industria,artigianato, commercio e servizi;
24.015 nelle attività gestite dallo Stato.
Degli infortuni sul lavoro in agricoltura 124 (il 11.04%) sono stati
mortali su un totale di 1123 avvenuti in tutte le attività produttive.
Sono stati denunciati anche 1115 casi di malattia professionale
contro i 25.733 casi che hanno afflitto complessivamente i lavoratori
impiegati in tutti i settori, cioè il 4,33%.
Dall’esame di tali dati , si evince che :
Ø gli infortuni sul lavoro in agricoltura hanno avuto un’incidenza
media del 8,16%, ed un andamento decrescente sul totale di
quelli avvenuti in tutte le attività ;
Ø gli infortuni mortali hanno avuto un’incidenza media del 11,56%
sul totale di quelli avvenuti in tutte le attività. Si rileva comunque
che al picco del 12,98% relativo al 1999 è seguito poi un
andamento decrescente;
Ø le malattie professionali hanno avuto un’incidenza media del
3,85% sul totale di quelli avvenuti in tutte le attività ,uniLe Le
Si rileva, altresì che una fortissima percentuale degli infortuni e
delle malattie professionali ( circa il 60%) ha colpito i lavoratori
autonomi.
Inoltre, il numero esiguo delle aziende sottoposte a controllo sulla
base del D.Lgs. 626/94 (circa 350.000), fa si che le restanti
(attualmente valutate in circa 1.950.000), costituite da aziende
familiari o in compartecipazione o che utilizzano esclusivamente il
11
contoterzismo, ecc., siano praticamente fuori dal campo di
applicazione di tale norma.
Si rileva, infine, all'interno delle 350.000 aziende, una prevalenza
di personale dipendente assunto “a giornata” su quello assunto a
tempo indeterminato.
La manodopera assunta a tempo determinato è pari circa all'80%
del totale.
Poiché l'impostazione della 626/94 è tipica per quelle situazioni in
cui vi è presenza di lavoratori a tempo indeterminato, sussistono
notevoli difficoltà nell'applicazione della stessa, cioè dei diversi
obblighi ivi contenuti.
Per i lavoratori assunti a tempo determinato o per i lavoratori
autonomi, sorge la necessità di un’opera di propaganda e di
convinzione sui rischi, di cui si dirà in appresso, più che di vigilanza
e di repressione.
Analizzando l'età dei soggetti infortunati, si rileva che per oltre il
40% s’infortunano i lavoratori di età elevata.
In particolare:
• nel 1998 su 96.984 infortuni,
33.065, pari al 34,09% hanno colpito i lavoratori fra i 50-64 anni;
6.848, pari al 7.06% hanno colpito i lavoratori ultra 64 anni;
• nel 1999 su 91.501 infortuni,
30.504, pari al 33,34% hanno colpito i lavoratori fra i 50-64 anni;
7.898, pari al 7,53% hanno colpito i lavoratori ultra 64 anni;
• nel 2000 su 85.557 infortuni,
28.098, pari al 32,84% hanno colpito i lavoratori fra i 50-64 anni;
7.067, pari al 8,30% hanno colpito i lavoratori ultra 64 anni.
• nel 2001 su 80.637 infortuni
26.349, pari al 32,67% hanno colpito i lavoratori fra i 50-64 anni;
6.709, pari al 8.23% hanno colpito i di lavoratori ultra 64 anni.
• nel 2002 su 73.132 infortuni,
23.145, pari al 31,64% hanno colpito i lavoratori fra i 50-64 anni;
6.326, pari al 8,25% hanno colpito i lavoratori ultra 64 anni.
Questi dati fanno riflettere.
Il lavoratore anziano, pur se dotato di esperienze lavorative e di
professionalità, ha i riflessi meno pronti e la massa muscolare meno
tonica del lavoratore giovane, per cui ha maggiore necessità di operare
12
in ambienti sani e con macchine ed attrezzature sicure e di osservare
orari di lavoro non massacranti.
Analizzando le lavorazioni ove sono accaduti gli infortuni sul
lavoro e prendendo a campione il 2002, si osserva che le attività più
pericolose sono quelle relative alla preparazione del terreno, indi
l’allevamento del bestiame.
Si riportano le percentuali degli infortuni sul lavoro accaduti per
attività:
Ø nella bonifica miglioramento fondi e lavorazioni ausiliarie
n.426 ( 340 aut.e 86 dip.),pari allo 0,58%;
Ø nella allevamento animali n. 5.602 ( 3.152 aut. 2.450 dip.),pari al
7,66%;
Ø nella lavorazione dopo la semina n.837( 609aut.e 228 dip.),pari
all’1,14%;
Ø nella preparazione del terreno n. 19.601 ( 13.255aut.e 6.346
dip.),pari al 26,80%;
Ø nella propagazione delle piante n. 11.209 ( 6.975aut. e 4.234
dip.),pari al 15,32%;
Ø nella raccolta trasformazione dei prodotti n.3.344 (1.147 aut e
2.197dip.),pari al 4,57%:
Ø nella silvicoltura n. 59 ( 27aut e 32 dip.),pari allo 0,08% ;
Ø nelle altre lavorazioni ante raccolta n.14.736 ( 11.210 aut.e
3.526 dip.),pari al 20,15%;
Ø nelle coltivazioni speciali n.3.186 (2.521 aut e 665 dip.),pari al
4,35%;
Ø in altre lavorazioni indeterminate n.14.132( 2.633 aut. e 11.499
dip),pari al 19,32%.
Il verificarsi di un infortunio sul lavoro deriva da una sequenza
di cause e concause, soggettive ed oggettive :
§ Mancanza di formazione e di informazione specie per quanto
concerne gli infortuni sul lavoro derivanti dall’utilizzo di macchine
ed attrezzature agricole alle quali spesso vengono apportate di
propria iniziativa alcune modifiche ( rimozione o manomissione di
dispositivi di sicurezza previsti o mancato loro sostituzione ) o
effettuate regolarizzazioni ed interventi su organi in moto o
vengono adibite al trasporto di persone o cose non previsto dal
costruttore e non autorizzate all’atto omologativo del mezzo ;
§ Imperizia,
disattenzione,
leggerezza,
imprudenza
e
sottovalutazione del rischio da parte del lavoratore e mancato
uso dei mezzi personali protettivi ed inosservanza alle
disposizioni ricevute dai propri superiori o fretta eccessiva ;
§ Condizioni stressanti del lavoratore ( inidoneità o affaticamento
fisico);
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§ Mancanza di dispositivi di sicurezza;
§ Impiego di attrezzi inadeguati o non appropriati al lavoro da
svolgere; invecchiati e deteriorati o mancanti di una buona
manutenzione( ingrassaggio, lubrificazione , mancata sostituzione
dei pezzi di ricambio in tempi e modi previsti dal costruttore o
riparati da officine non autorizzate e/o non qualificate ) :
§ ciclo di lavoro irrazionale e condizioni ambientali non idonee.
Infatti, a monte di ogni infortunio, ci sono diversi fattori, cause
e concause che si combinano fra loro e determinano l'evento
traumatico.
Ad esempio, prendendo a campione il 2002, si evince che gli
infortuni sul lavoro, distinti fra quelli che hanno colpito i lavoratori
autonomi e i lavoratori dipendenti, sono stati prodotti dai seguenti
agenti materiali:
..
macchine motrici (738 aut. e 164 dip.) n.902
macchine generatrici (1 aut e 2 dip.) n.3
macchine operatrici (349 aut e 186 dip.) n.535
macchine trasformatrici (2 dip.) n.2
macchine utensili (449 aut e 242dip) n.691
Totale macchine-(1.537 aut. e 596 dip.) n.2.133 pari al 2,92%
mezzi sollevamento (110 aut e 232 dip.) n.342
mezzi trasporto terrestre (548 aut e 580 dip.) n.1.128
mezzi trasporto su rotaie(7aut e 3 dip.) n.10
mezzi trasporto aereo (8 aut. e 10 dip.) n.18
mezzi trasporto via acqua (11 aut.e 12 dip.) n.23
mezzi trasporto su fune (3 aut.e 2 dip.) n.5
Totale mezzi sollevamento e trasporti (687 aut. e 839 dip.)
n.1.526 pari a 2,09%
impianti distribuzione vapore (20 aut. e 21 dip.) n.41
impianti distribuzione liquidi (82aut.e 41 dip.) n.123
impianti distribuzione elettricità (5 aut.e 3 dip.) n.8
impianti distribuzione gas (8 aut.e 2 dip.) n.10
impianti distribuzione aria compressa(1 aut.) n.1
impianti distribuzione materiali solidi (11 aut. e 8 dip.) n.19
Totali impianti distribuzione (127 aut. e 75 dip.) n. 202 pari a
0,28%
attrezzi (368aut.e190 dip.) n.558
utensili (1.009aut. e 673 dip.) n.1.682
attrezzature(44 aut. e 35 dip.) n.79
apparecchiature (23 aut.e 21 dip.) n. 44
Totale attrezzi, utensili ( 1.444 aut. e 919 dip.) n.2.363 pari a
3,23%
esplosivi (4 aut. e 2 dip.) n.6
polveri (86 aut.e 56 dip.) n.142
14
gas, vapori, fumi (16 aut.e 13 dip.) n.29
materiali liquidi (62 aut.e 47 dip.) n.109
materiali solidi (1.048 aut.e 627 dip) n.1.675
plastici (13 aut. e 18 dip.) n. 31
scariche elettriche e radiazioni (4 aut-e 4 dip.) n.8
fuoco (15 aut e 15 dip) n.30
frammenti, schegge (481 aut.e 202 dip.) n. 683
schizzi, spruzzi (39 aut.e 21dip.) n. 60
Totale materiali, sostanze (1.768 aut. e 1.005 dip.) n.-2.773 pari a
3,79%
agenti atmosferici (3 dip.) n.3
superfici di transito (6.233 aut. e 2.493 dip.) n.8.726
scale e passerelle (254 aut. e 129 dip.) n.383
apertura pavimenti, pareti (23 aut. e 25 dip) n.48
infissi (184 aut. e 112 dip.) n.296
parti di edifici (266 aut.e 135 dip.) n.401
arredi,impianti fissi (16 aut. e 31 dip.) n. 47
microclima (4 aut. e 7 dip.) n.11
sotterraneo (16 aut. e 12 dip.) n.28
Totale ambiente di lavoro( 6.996 aut. e 2.947dip.) n.9.943 pari a
13,60%
persone (13 aut.e 9 dip.) n.22
animali (1.388 aut.e 273 dip.) n.1.661
vegetali (959 aut. e 539 dip.) n.1.498
Totale persone, animali.(2.360 aut.e 821 dip.) n.3.181 pari a 4,35%
serbatoi per liquidi (19 aut.e 16 dip.) n.35
serbatoi per gas (3 aut.e 5 dip.) n.8
silos (7 aut.e 9 dip.) n.16
bombole (4 aut.e 6 dip) n.10
contenitori (229 aut.e 342 dip.) n. 571
Totale serbatoi, contenitori (262 aut.e 378 dip.) n. 640 pari a
0,88%
parti meccaniche (1.184 aut. e 427 dip.) n.1.611
parti oleodinamiche (2 dip) n.2
parti non specificate (6 aut. e 18 dip.) n.24
Totale parti meccaniche (1.190 aut. e 447 dip.) n.1.637 pari a
2,24%
Totale non determinato (25.498 aut. e 23.236 dip.) n.48.734 pari a
66,64%
Dall’esame delle diverse modalità di accadimento , si rileva che
gli infortuni sul lavoro sono stati causati per:
il 66,64 da elementi non determinati
il 33,34% dai seguenti elementi:
15
Ø per il 13,60 % circa dall’ambiente di lavoro ( superficie di lavoro
e di transito; eccessiva pendenza del terreno; sistemazione
idraulico– agrarie ed idraulico forestali non idonee; ingombri ed
ostacoli nei percorsi; terreni resi difficoltosi a causa di agenti
atmosferici e/o caratteristiche fisiche e strutturali come argillosi ,
sassosi, paludosi, soggetti a nebbia, ad allagamento; scale e
passerelle; parti costruttive di edifici; arredi e impianti fissi;
aperture nel pavimento o nella parete);
Ø per il 4,35 % circa da persone ,animali e vegetali;
Ø per il 3,79 % circa dai materiali (materiali solidi , frammenti,
schegge , scorie , detriti, materiali liquidi, fuoco, gas, vapori e
fumo, scariche elettriche);
Ø per i1 3,23 % circa dalle attrezzature e dalle apparecchiature;
Ø per il 2,93 % circa dalle macchine( macchini motrici, operatrici,
utensili e non utensili). Per le macchine l’incidenza maggiore si ha
nell’impiego dei trattori , dei rimorchi, delle segatronchi e seghe
circolari ,delle motozappe;
Ø per il 2,24% circa parti meccaniche e oleodinamiche;
Ø per il 2,09% circa dai mezzi di sollevamento e trasporto;
Ø per l’0,88 % circa da recipienti , contenitori e silos;
Ø per l’0,28% ci rca da impianti distribuzione vapore, liquidi,
elettricità gas , aria compressa, materiali solidi
Per ridurre il rischio di infortunio occorre quindi eliminare le
cause e le concause, agendo su una complessità di fattori, onde la
necessità che la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la vigilanza
sulle leggi che regolano l'igiene sul lavoro siano svolte in uno con la
vigilanza sulle leggi che disciplinano l'orario di lavoro, i riposi e,
perché no, anche la tutela previdenziale e retributiva.
L'anziano quasi sempre è costretto ancora a lavorare nonostante
la sua età, perché non ha raggiunto quella contribuzione previdenziale
che gli da diritto alla pensione o perché questa è stata ottenuta con
contributi esigui o molto bassi che gli danno diritto ad una pensione
che non è sufficiente a farlo vivere onestamente e dignitosamente così
come vuole la Costituzione.
Ecco la necessità di una nuova normativa di tipo attivo che:
Ø conferisca alle aziende, ed in particolar modo al datore di lavoro ed
al lavoratore, un ruolo da protagonista;
Ø dia risalto alle misure di prevenzione e di informazione, anziché a
quelle di controllo e faccia si che la cultura della sicurezza metta le
radici nella coscienza dei datori di lavoro, dei lavoratori e di quanti
operano nelle istituzioni e di tutti i cittadini .
Rendere il lavoro sicuro , spezzare la tragica catena di infortuni
e di malattie professionali è un imperativo che deve accomunare
16
l’azione delle istituzioni e delle forze sociali e non ultimo i
protagonisti delle forze produttive ( datore di lavoro e lavoratore ).
Tale esigenza il legislatore ha ritenuto di soddisfare con
l’emanazione del D.Lgs. 626/94 che, integrato e modificato da altre
norme successivamente emanate , si applica a tutti i settori di attività
pubbliche o private e quindi anche in agricoltura, eccetto che alle
aziende agricole condotte dal solo coltivatore diretto e alle imprese a
carattere familiare di cui all’art 230 bis CC, che non assumono
manodopera ( circ. 154/96 del M.L.P.S.).
Poiché le statistiche denunciano l'estrema gravità degli infortuni
che si verificano alla guida di macchine agricole e di autoveicoli è
necessario che nell'azienda agricola sia posta particolare attenzione
alla guida dei veicoli che devono essere affidati a persone aventi
adeguata qualificazione professionale e/o esperienza nell’uso, così
come previsto dal Codice della Strada.
Per i veicoli siano eliminate le difficoltà di accesso, con
l’introduzione di adeguati elementi di appoggio per i piedi e di
corrimano, ed i guidatori siano dotati di scarpe antiscivolo.
Inoltre che il posto di guida sia protetto da cabine solidamente
montate sulle macchine e da cinture di sicurezza e che siano adottate
tutte le possibili precauzioni capaci di prevenire il rischio di
ribaltamento traversale.
E’ necessario altresì creare all’interno dell’azienda una viabilità
adeguata (vie di transito, spazi di manovra specie per effettuare
l’inversione di marcia senza dover ricorrere sempre alla retromarcia ,
strade poderali, accessi all'azienda, ecc.), dotata da un’idonea
cartellonistica di circolazione ( stop ,precedenza , attenzione cc ) e da
specchi sferici.
17
6. Le malattie professionali e le cause che le generano.
Le patologie più frequenti che colpiscono il lavoratore agricolo
sono quelle dell’apparato respiratorio (25%), le ipoacusie ( il 40% )
le osteorticolari (il 12%), le cutanee. Queste ultime fanno registrare
un lieve aumento per le dermatite, sia a genesi irritativa che allergica.
Fra le cause che le generano vi sono :
A. i fattori climatici e gli agenti atmosferici quali : la temperatura (
molto elevata o troppo freddo), l’umidità ( pioggia , nebbia e neve)
e la ventilazione.
Queste possono generare, l’insolazione e/o colpi di sole e le
ustioni, l’assideramento ed il congelamento, l’asma bronchiale, la
polmonite, la tubercolosi e sinoviti e vanno combattute e eliminate
attraverso provvedimenti organizzativi, tecnici o d’ingegneria
sanitaria ( locali di ricovero o di riposo, spogliatoi ed armadi per
custodire gli indumenti, stufe, bagni, docce, ecc. ) tendenti ad
assicurare convenienti condizioni di benessere termico, nonché con
la dotazione di indumenti idonei di lavoro ( tute,
mantelle,impermeabili,elmetti protettivi e cappelli di paglia ecc.);
B. il rumore , stazionario o costante , fluttuante o impulsivo, anche
nelle aziende agricole, è diventato uno dei problemi più importanti
tra quelli concernenti l'igiene del lavoro.
La sempre più estesa meccanizzazione e 1'introduzione di
processi di meccanizzazione integrata, hanno portato al
moltiplicarsi delle fonti di rumore ed ad un aumento dei lavoratori
esposti.
Numerosissimi sono i casi di macchine agricole (trattrici,
motocoltivatori, ecc.) o attrezzature (motoseghe, ecc.) ad elevata
rumorosità, soprattutto tra quelle costruite diversi anni fa.
L'incremento oltre la soglia minima di 80 dB(A) di intensità
per 40 ore settimali è causa dell'avvio di progressivi disturbi
fisiologici e di danni auditivi ( ipoacusie e sordità ).
La prevenzione e la protezione dal rumore sono attività che
dipendono molto dalla situazione aziendale, dall’impiego di alcune
macchine e dalle lavorazioni ivi effettuate .
La legislazione vigente (D.Lgs. 277/91) prevede che ogni datore
di lavoro valuti il rumore presente nella sua azienda, redigendo uno
specifico documento e, in relazione ai risultati, adotti le azioni
conseguenti per eliminarlo o limitarlo negli effetti e se il rumore
sia superiore a 80 dB(A), il procedimento valutativo deve
comprendere anche misurazioni fonometriche.
18
In base ai risultati provenienti dalla valutazione, il datore di
lavoro deve mettere in atto una serie di interventi che sono graduati
a seconda del livello di rumore rilevato.
Per quelle aziende agricole dove non sussistano particolari
problemi di rumorosità e, quindi, si possa ragionevolmente ritenere
che non siano superati gli 80 dB(A), è opportuno attestare questa
condizione quantomeno con una autocertificazione.
Comunque è opportuno osservare tutte quelle precauzioni
generali, accorgimenti tecnici, con interventi attivi ( acquisto di
macchine che producono il più basso livello di rumore,
manutenzione puntuale delle macchine) interventi passivi ( uso di
cabine isonorizzate, uso di cuffie o inserti auricolari ),organizzativi
( limitazione della durata dell’esposizione giornaliera o settimanale
dei lavoratori mediante turni), al fine di prevenire i problemi legati
all'esposizione al rumore;
C. le vibrazioni indotte dalla macchina possono riguardare il corpo
intero, se trasmesse ad esempio da sedili, pedane, piattaforme di
trattori e di altre macchine, o il sistema mano-braccio, se trasmesse
da attrezzi manuali quali: motoseghe, moto- coltivatori,
motofalciatrici, decespugliatori.
Possono provocare ernie discali, lombaggini, alterazioni ai
muscoli e ai tendini, fatica, insonnia, emicrania, infiammazioni,
lesioni permanenti alle dita, nonché malformazioni alle ossa del
polso e del gomito.
Devono comunque essere evitate o limitate, adottando alcuni
accorgimenti quali: l’impiego di macchine dotate di sistemi di
smorzamento e/o di ammortizzatori delle vibrazioni o l’impiego di
attrezzi da lavoro muniti di impugnatura che attenuino le vibrazioni
o altri dispositivi, nonché la riduzione dei tempi di esposizione
alle stesse dei lavoratori ed il controllo medico degli stessi
mediante visite mediche periodiche.
D. gli agenti allergizzanti cioè quei microrganismi , anche patogeni ,
di origine vegetale, animale o sintetica,capaci di sviluppare
l’allergene, che colpiscono il lavoratore addetto alla distribuzione
di concimi naturali (letame e liquami), alle lavorazioni effettuate
all'interno degli allevamenti e in zone palustri o acquitrinose o a
lavorazioni che producono o sollevano polvere.
Possono essere prevenuti o combattuti dalla utilizzazione di
trattrici con cabina pressurizzata, di filtri antipolvere, di
mascherine da bocca/naso di tipo igienico che impediscano il
passaggio dei microrganismi e delle polveri o di maschere
semifacciale con filtro per polveri, vapori organici, gas acidi e di
guanti e tute in cotone ( in particolar modo per le dermatiti),
19
nonché da tutta una serie di misure igieniche idonee a mantenere
puliti gli ambienti di lavoro ed i lavoratori ( non solo acquai e
latrine ma bagni,lavandini, docce, saponi, asciugamani elettrici ecc)
e di controllo periodico sanitario;
E. la movimentazione manuale dei carichi se non correttamente
esercitata, può generare alcune malattie a carico della colonna
vertebrale, come cervicalgie, lombaggine e discopatie ed ernie.
Per quanto possibile, essa deve essere eliminata o attutita,
adottando a livello aziendale quelle misure organizzative che:
Ø riducano la durata giornaliera o settimanale dei lavoratori
addetti al trasporto o sollevamento dei pesi, quali l’adozione di
turni;
Ø riducano i pesi mediante l’impiego di più lavoratori per il loro
trasporto o sollevamento;
Ø eliminano gli sforzi inutili mediante la sostituzione della
macchina all’uomo o l’impiego di mezzi meccanici appropriati
F. l’impiego di prodotti chimici fertilizzanti e prodotti fitosanitari di
supporto e di difesa delle coltivazioni e comunque nocive può
comportare per i gli operatori agricoli il loro assorbimento per via
cutanea, respiratoria o per ingestione e produce l'intossicazione
che può essere: irritante o caustica; tossica o anche cancerogena
con effetti immediati ( acuta ) o riprodotti nel medio e lungo
termine ( cronica).
E' opportuno quindi che l'operatore sia adeguatamente
informato e preparato ( è previsto un apposito patentino) sulla
loro tossicità e nocività, sul loro impiego e su come miscelarli, sui
tempi di rientro, sull'eliminazione dell'imballaggio,conosca i livelli
Mac (maximal allowable concentration , cioè la concentrazione
massima accettabile di una sostanza in ambiente di lavoro ) o TVL
( Threshold limit value , cioè la soglia valore limite ), nonché
munito di dispositivi di protezione ( maschere , tute, stivali,
guanti, cappucci occhiali, filtri).
20
7. Direttive comunitarie in tema di sicurezza negli
ambienti di lavoro recepite nella 626/94 .
L’unione Europea, impegnata ad omogeneizzare nei Paesi aderenti
le norme riguardanti la “sicurezza dei luoghi di lavoro” ha diramato
una direttiva quadro ( N. 89/391 ) che si applica a tutti i luoghi di
lavoro ( pubblici e privati) ed altre direttive specifiche che fissano i
principi minimi da osservare:
• in materia di luoghi di lavoro( N. 89/654);
• per l’uso delle attrezzature di lavoro ( N. 89/655);
• dei dispositivi di protezione individuali ( N. 89/656);
• movimentazione manuale dei carichi ( 90/269);
• dei videoterminali ( 90/270);
• per la protezione da agenti cancerogeni ( 90/394);
• per la protezione da agenti biologici ( N. 90/679);
• in materia di industrie estrattive a cielo aperto:
Tali direttive sono state recepite nel D.Lgs. 626/94,integrato
dal D. Lgs.23 giugno 2003, n.195, a cui si aggiungono, fra le
principali, quelle recepite dai seguenti provvedimenti legislativi:
• D. Lgs. 19/3/96,n. 242
Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 626/94, recante attuazione di
direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
§ D. Lgs. 15/8/1991,n. 277
Attuazione delle Direttive 80/ll07/CEE, 82/605/CEE, 83/477/CEE,
86/188/CEE e 88/642 /CEE in materia di protezione dei lavoratori
contro rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e
biologici durante il lavoro;
• DPR 24/7/96,n. 459
Regolamento per l’attuazione delle Direttive 89/392 /CEE,
91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento
delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine;
• D. Lgs. 14/8/96,n. 493
Attuazione della Direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni
minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di
lavoro;
• D. Lgs. 14/8/96,n. 494, integrato e modificato dal D.Legs.
19/11/1999,n.528
Attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni
minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri;
• D.Lgs. 18.11.1996,n. 615 e D. Lgs. 25.11.1996,n.626 sulla
sicurezza elettrica che attuano rispettivamente le direttive
n.89/336//CEE e 93/68//CEE
21
8. Il D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e D. Lgs. 19 marzo
1996 n. 242 ed i collaboratori del datore di lavoro.
Il D. Lgs.626/94 , modificato dal successivo D. Lgs. 242/ 96 segna,
infatti, il passaggio dalla prevenzione infortuni tecnologia oggettiva
del 1955 alla prevenzione caratterizzata da comportamenti
“soggettivamente sicuri” e rappresenta uno strumento di promozione
della sicurezza.
ü Si inserisce sull’organizzazione aziendale, obbligando il datore di
lavoro a realizzare un sistema di gestione della sicurezza aziendale
in termini avanzati;
ü Prevede una autogestione della sicurezza in fabbrica ed in ogni
luogo di lavoro, quindi anche nei campi e nelle stalle, da parte
dello stesso datore di lavoro che ha il ruolo di garantire la
sicurezza e la salute dei lavoratori in azienda e di relegare
l’incidenza delle fatalità alla naturale dimensione;
ü Regola un’organizzazione che trasforma la sicurezza del lavoro
da optional
dell’ambiente lavorativo a condizione
irrinunciabile;
ü Stabilisce figure innovative che si aggiungono al datore di lavoro
ed al lavoratore, quali:
§ il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
§ gli Addetti al servizio di prevenzione e protezione;
§ il Medico competente ;
§ il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
In particolare:
Il datore di lavoro deve:
• istituire in ogni azienda un Servizio di prevenzione e di
protezione e quindi nominare un Responsabile della
sicurezza e gli addetti a tale servizio..
• valutare i rischi inerenti alla propria attività, considerando i
metodi, l’organizzazione, le condizioni di lavoro;
• elaborare il documento di sicurezza ,contenente l’indicazione
dei rischi per la salute, nonché la loro dettagliata elencazione
delle conseguenti misure di prevenzione e protezione ambientale
(macchine, impianti e locali lavoro) e dei dispositivi di
protezione individuali. Tale documento per le piccole e medie
imprese può essere sostituito da un autocertificazione;
• pianificare le misure di prevenzione e protezione e definire
le misure di emergenza e gestire in modo dinamico il
documento relativo alla valutazione dei rischi;
22
• verificare, nell’affidare lavori in azienda a imprese
appaltatrici o lavoratori autonomi, l’idoneità tecnico
professionale dei soggetti in relazione ai lavori da affidare in
appalto e fornire loro dettagliate informazioni sui rischi
esistenti negli ambienti di lavoro a cui sono destinati ad operare
e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in
relazione alla propria attività;
• promuovere la formazione e l’informazione dei lavoratori,
fornendo loro adeguate istruzioni;, nonché i necessari ed idonei
dispositivi di protezione individuali, sentito il responsabile del
Servizio prevenzione e protezione;
• garantire la partecipazione dei lavoratori attraverso il loro
rappresentante per la sicurezza;
• nominare i suoi collaboratori, in quanto l’autogestione della
prevenzione infortuni sul lavoro e l’igiene del lavoro , pur
ponendo il datore di lavoro al vertice dell’organizzazione
dell’attività di prevenzione, prevede che questi debba avvalersi
di un’ampia sfera di collaboratori ai vari livelli che gli
alleggeriscono l’impegno pur non sollevandolo dalle
responsabilità.
Tali collaboratori sono:
A. il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, da
nominare in tutte le aziende che occupano lavoro dipendente.
Questi può essere scelto anche all’esterno dell’azienda e collabora
con il datore di lavoro :
• all’individuazione dei fattori di rischio presenti nell’attività
aziendale e alla valutazione degli stessi ;
• all’individuazione delle misure di prevenzione e protezione
da adottare, nonché all’elaborazione di procedure e
programmi di sicurezza;
• alla preparazione ed al controllo dei programmi di
formazione ed informazione dei lavoratori in tema di
sicurezza;
• alla verifica dell’idoneità del medico competente;
• al coordinamento degli addetti al servizio di prevenzione e
protezione per quanto concerne l’evacuazione dello
stabilimento, lo spegnimento dell’incendio ed il pronto soccorso;
• all’attività di promozione per l’elaborazione ed l’adozione di
nuove misure di prevenzione ed integrazione di quelle
esistenti.
Partecipa inoltre, alle riunioni periodiche per la
prevenzione e protezione dei rischi.( art. 11) che devono
avvenire con cadenze almeno annuale nelle aziende o unità
23
produttive con più di 15 dipendenti e, se richieste dal
rappresentane dei lavoratori per la sicurezza, nelle aziende con
meno 15 dipendenti.
La responsabilità del servizio di prevenzione e protezione
in talune aziende considerate non a rischio ed elencate
nell’allegato 1 al D.Lgs 626/94( es aziende che non superano 30
dipendenti e nell’azienda agricola quando l’azienda non supera i
10 addetti assunti a tempo indeterminato ), può essere assunta
direttamente dallo stesso datore di lavoro, previa:
• frequentazione di apposito corso;
• di una autocertificazione attestante:
1. la propria capacità in materia di sicurezza;
2. l’aver effettuato la valutazione dei rischi e gli
adempimenti ad essi collegati;
3. una relazione sull’andamento degli infortuni e delle
tecnopatie nella propria azienda.
B. Gli addetti al servizio di protezione ed alla gestione
dell’emergenza che, designati dal datore di lavoro devono:
• provvedere alle operazioni inerenti le misure di prevenzione
incendi;
• provvedere alle operazioni di evacuazione dei lavoratori in
caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio e di pronto
soccorso e comunque alle operazioni di gestione
dell’emergenza;.
• collaborare con il rappresentante della sicurezza per la
valutazione dei rischi e per la individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro e per fornire ai
lavoratori tutte le informazioni utili per instaurare un sistema di
sicurezza in azienda;
• partecipare alle consultazioni in materia di sicurezza.
Circa il loro numero, in assenza di esplicitazioni numeriche della
legge, questo costituisce apprezzamento in sede di valutazione dei
rischi.
Ø Capacità e requisiti professionali richiesti agli addetti e al
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
A seguito del richiamo contenuto nell’ art. 21 della legge comunitaria
per l’ anno 2001( L.1. marzo 2002 n. 39 ) è stato emanato il D.Lgs:
23 giugno 2003 n. 195 che inserisce nel D.Lgs. 626/94 , l’ art. 8 bis
dopo l’ art. 8, che detta , dopo aver precisato che la capacità ed i
requisiti professionali degli addetti e al Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, interna ed estena deve essere adeguata
24
alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività
produttive , tali requisiti ( titolo di studio on inferiore al diploma di
istruzione secondaria superiore ed attestato di frequenza con verifica
dell’apprendimento a specifici corsi di formazione ed aggiornamento
salvo la laurea triennale di ingegneria o scienze della sicurezza e
protezione )
Fa salvo comunque, per quanto riguarda il titolo di studio delle
situazioni pregresse .
C. Il medico competente, in possesso della specializzazione in
medicina del lavoro o branca equipollente e della
autorizzazione di cui all’art. 55 del D. Lgs. 277/91 , deve essere
nominato dal datore di lavoro, ai sensi dell’art. 16 del D. lgs.
626/94 nei casi previsti dalla normativa vigente, per esempio in
agricoltura quando si è in presenza dei seguenti rischi:
§ movimentazione dei carichi superiore a 30 Kg.;
§ utilizzo di apparecchiature munite di videoterminali se utilizzate
consecutivamente per più di 4 ore al giorno e 20 ore per tutta la
settimana lavorativa;
§ presenza di agenti biologici;
§ presenza di agenti cancerogeni e sostanze tossiche / nocive .
Il medico competente
• effettua gli accertamenti sanitari sulla base della valutazione dei
rischi;
§ verifica periodicamente gli ambienti di lavoro assieme al
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e informa
il datore di lavoro sulla loro non idoneità;
§ collabora con il datore di lavoro e con il servizio di
Prevenzione e di Protezione per l’attuazione delle misure e degli
interventi per la tutela della salute e dell’integrità psicofisica dei
lavoratori;
• collabora alle attività di formazione ed informazione dei
lavoratori sui rischi delle lavorazioni che espongono i lavoratori
a sostanze tossiche e infestanti;
§ esprime i giudizi di idoneità del lavoratore alle specifiche
mansioni lavorative;
§ informa i lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari
ai quali sono sottoposti;
§ partecipa alle riunioni periodiche sulla sicurezza.
D. Il Rappresentante ( o i Rappresentanti ) dei lavoratori per la
sicurezza e la salute in azienda di cui all’art.8 che è anche
previsto dagli accordi interconfederali ( vedi accordo
25
•
•
•
•
interconfederale 22.6.1995) e/o da singoli C.C.N.L., da individuarsi
con modalità diverse a seconda che l’azienda o l’unità poderale
abbia o meno 15 dipendenti, ha il compito fondamentale della
partecipazione attiva alla politica aziendale per la sicurezza,
oltre a quello di controllo e verifica degli obblighi ed adempimenti
in materia da parte del datore di lavoro, specie per quanto riguarda
l’obbligo di formazione ed informazione dei lavoratori.
Poteri questi che vanno oltre quelli di controllo già riconosciuti
dall’art. 9 della legge 300/70 ( statuto dei lavoratori ) che dà al
lavoratore il diritto di controllare l’applicazione delle norme
antinfortunistiche e all’igiene del lavoro mediante le OO.SS. o a
quelli che si volevano dare al Delegato per l’ambiente, (cioè
quella nuova figura di prestatore d’opera che doveva avere il
compito di coordinare l’attività produttiva dell’azienda con le
norme di sicurezza sul luogo di lavoro e con quelle
dell’antinquinamento interno e esterno ).
I compiti del Rappresentante ( o i Rappresentanti ) dei
lavoratori per la sicurezza sono ben individuati dall’ art.19 del
D.Lgs.626/94 e si possono racchiudersi nel diritto di:
essere consultati dal datore di lavoro relativamente alla
valutazione dei rischi, alla individuazione e attuazione delle misure
di prevenzione e protezione, alla verifica dell’idoneità del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e dei suoi
addetti e del medico competente, all’adozione delle attività di
promozione ad all’elaborazione di nuove procedure e programmi di
prevenzione e/o integrazione di quelli esistenti;
consultare in ogni momento la documentazione aziendale
inerente il piano di sicurezza, il registro degli infortuni, la
valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione;.
di ricevere dai lavoratori le informazioni su eventuali fonti di
rischio e di pericolo non considerati nella valutazione, da
trasmettere al datore di lavoro;
di partecipare alle riunioni periodiche di protezione e
prevenzione che può anche convocare di sua iniziativa se
necessario e segnalare alle autorità di vigilanza la mancanza di
adeguate misure di prevenzione e/o l’inadeguatezza delle stesse.
E. Il lavoratore, figura di prioritaria importanza, non più soggetto
passivo di tutela, bensì protagonista nella realizzazione degli
obbiettivi della “Nuova sicurezza”, e temprato dall’informazione e
formazione ,deve adottare la cultura della prevenzione
adottando comportamenti sicuri :
• sottoponendosi
ai programmi di formazione ed
addestramenti organizzati dal datore di lavoro;
26
• prendersi cura della sua incolumità e di quella degli altri
compagni;
• utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature,
gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di
trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi
di sicurezza e/o di protezioni individuali.
Ha il diritto mediante il suo rappresentante di controllare
l’applicazione delle norme per la prevenzione infortuni sul lavoro e
delle malattie professionali e di promuovere la ricerca,
l’elaborazione e l’attuazione di tutte le norme idonee a tutelare la
sua salute e la sua integrità fisica .
Diritti che possono racchiudersi in 10 punti( decalogo dei
diritti del lavoratore in tema di prevenzione infortuni e igiene
del lavoro) che qui si riportano:
1. I rischi devono essere ridotti alla fonte.
2. Il numero dei lavoratori che sono o possono essere esposti al
rischio deve essere ridotto al massimo .
3. Sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di
lavoro, i lavoratori ed i 1oro rappresentanti hanno diritto
all'informazione, alla formazione, alla consultazione ed alla
partecipazione.
4. Gli ambienti, le attrezzature di lavoro, le macchine e gli impianti,
con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza devono essere
sottoposti a regolare manutenzione.
5. Tutti i lavoratori, in relazione al tipo ed entità del rischio, devono
essere forniti dei necessari e idonei dispositivi di protezione
individuale.
6. I lavoratori devono ricevere adeguate istruzioni sull'uso delle
macchine, degli impianti, degli utensili e dispositivi di protezione
individuali.
7. Ai lavoratori, salvo eccezioni debitamente motivate, non può
essere richiesto di riprendere l'attività in una situazione di lavoro in
cui persiste un pericolo grave e immediato.
8. I lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato
hanno il diritto di essere informati in merito al rischio stesso e alle
disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.
9. I lavoratori hanno il diritto di verificare, mediante il rappresentante
per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di
protezione della salute.
10. Il datore di lavoro deve adottare le misure organizzative necessarie
ed impiegare i mezzi appropriati, in particolare attrezzature
meccaniche, per evitare la movimentazione manuale dei carichi da
parte dei lavoratori.
27
In particolare la sua formazione e informazione deve avvenire
in occasione: .
o dell’assunzione ;
o del trasferimento o cambiamento di mansioni ;
o dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove
tecnologie , di nuove sostanze o preparati pericolosi e comunque
periodicamente ripetuta in occasione dell’evoluzione dei rischio
ovvero dell’insorgenza di nuovi rischi.
A queste nuove figure , nonché ai progettisti, ai fabbricanti
fornitori e gli installatori degli impianti e delle macchine (tenuti
anche loro a rispettare i principi generali di prevenzione e d’igiene del
lavoro al momento delle proprie scelte progettuale e tecniche) è
richiesta una professionalità, una dedizione ed un impegno a
carattere esclusivo di tutto rispetto.
28
9. Incentivi INAIL
Con il regolamento di attuazione del D.Lgs. 23.2.2000 n. 38
sono stati previsti incentivi da parte dell’INAIL per la:
1. informazione e/o formazione dei lavoratori;
2. formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e degli
addetti alla gestione delle emergenze;
3. formazione finalizzata ad agevolare i datori di lavoro ed i
responsabili del servizio di prevenzione e protezione, dipendenti
dalle imprese, a svolgere l'attività di informazione e formazione in
azienda.
Inoltre alle ”norme premiali” che prevedono riduzioni percentuali
del premio assicurativo in caso di mancanza o riduzione di infortuni
sul lavoro o aumenti nel caso opposto ( bonus malus ) si sono
aggiunte norme che prevedono veri e propri interventi in conto
capitale ed in conto interessi a sostegno delle aziende che investono
in sicurezza.
29
10. Adempimenti
amministrativi ai
prevenzione infortuni ed igiene del lavoro
a)
b)
c)
d)
e)
fini
dela
I più importanti adempimenti amministrativi sono:
La valutazione del Rischio ;
La redazione del documento con l’esito della valutazione
(autocertificazione nelle aziende piccole o familiari );
La programmazione delle misure di prevenzione e di igiene del
lavoro.
Sono previsti incentivi in conto interessi e/o capitale da
parte dell’INAIL per adeguare le misure di sicurezza;
La designazione e comunicazione del nominativo del
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del
medico dal datore di lavoro alla USL ed al Servizio Ispezioni
del lavoro della Direzione Provinciale del lavoro;
Il registro infortuni
a) La valutazione del rischio riveste particolare importanza per il
suo contenuto propedeutico alla programmazione.
Il datore di lavoro, in relazione all'attività dell'azienda, alla
strutturazione aziendale e alla tipologia di lavoro, nonché nella
sistemazione dei luoghi di lavoro, deve valutare i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori.( art. 4, comma 1 ) per la successiva
stesura del piano di sicurezza ( art. 4, comma 2).
La valutazione del rischio non si esaurisce nella semplice
constatazione dello stesso, ma costituisce il presupposto necessario
affinché il datore di lavoro possa mettere in atto gli interventi
prevenzionali più opportuni consistenti nell’eliminazione del rischio o,
quando ciò non sia possibile, nella eliminazione o attenuazione dei
suoi effetti.
L'omessa valutazione del rischio comporta l'applicazione di
sanzioni, anche se tale omissione non ha di fatto procurato una
effettiva mancanza nella tutela della salute dei lavoratori.
b) e c) La redazione del documento con l’esito della valutazione e
la programmazione delle misure di prevenzione e di igiene del
lavoro,da adottare .
Effettuata la valutazione del rischio, il datore di lavoro appronta
una relazione ( o autocertificazione nelle aziende piccole o familiari)
o documento con l’esito della valutazione che, oltre a contenere le
informazioni rilevate ed il metodo di analisi, determina le misure di
prevenzione e di protezione attuate o da attuare secondo un
preciso programma.
30
Al riguardo è da ricordare che il regolamento di attuazione del
D.Lgs. 23.2.2000 n.38 ha previsto finanziamenti da parte dell’INAIL
in conto interessi e/o capitale per:
1. l’eliminazione di macchine prive di marchio CE e loro sostituzione
con macchine marcate CE;
2. l’acquisto, l’installazione, la ristrutturazione e/o la modifica di
impianti, apparecchi e dispositivi per:
§ l'incremento del livello di sicurezza contro gli infortuni;
§ la riduzione della esposizione dei lavoratori ad agenti chimici,
fisici e biologici;
§ l'eliminazione o la riduzione dell'impiego di sostanze pericolose
dal ciclo produttivo.
3. l’installazione di dispositivi di monitoraggio dello stato
dell'ambiente di lavoro al fine di controllare l'esposizione dei
lavoratori ad agenti chimici, fisici e biologici;
4. la ristrutturazione e/o modifica strutturale degli ambienti di lavoro;
5. l’implementazione di sistemi di gestione aziendale della sicurezza
secondo parametri conformi alla normativa internazionale.
Il documento dovrà essere custodito presso l'azienda o l’unità
produttiva interessata a disposizione degli organi preposti al controllo
e degli aventi diritto alla consultazione.
d) La designazione e comunicazione del nominativo del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione da parte del
datore di lavoro alla USL ed al Servizio Ispezioni del lavoro della
Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, da
effettuare entro tre mesi dall’inizio dell’attività ( art. 8 comma 11),
in una con una dichiarazione in cui vengono attestati relativamente
alla persona designata, i compiti che questi svolgerà in materia di
prevenzione o protezione, il relativo periodo di svolgimento ed il
curriculum professionale.
Mentre la mancata e/o la tardiva comunicazione costituisce
illecito amministrativo, la mancata nomina del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, costituisce reato.
e) Registro infortuni
La tenuta del registro degli infortuni è obbligatoria , ai sensi dell’
art.403 del Dpr547/55 per tutte le aziende che assumono manodopera.
Il registro, vistato dalla ASL competente per territorio, deve essere
conservato sul luogo di lavoro a disposizione degli organi preposti al
controllo e può essere consultato dal rappresentante per la sicurezza
designato dai lavoratori .
31
Nel registro devono essere annotati cronologicamente gli infortuni
occorsi ai lavoratori dipendenti che hanno comportato assenza dal
lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.
Non sono soggette a registrazioni le malattie professionali.
32
11. Considerazioni sui D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e D. Lgs.
19 marzo 1996 n. 242
La nuova normativa, nel recepire ben otto direttive comunitarie in
materia d’igiene e sicurezza del lavoro, realizza un complesso di
misure organizzative e funzionali in parte confermate da vecchi
indicazioni ed in parte assolutamente nuove che si possono così
schematizzare:
ü
estensione oggettiva del campo di applicazione a tutti i settori
di attività sia private che pubbliche , unitamente alla
formulazione di nuove regole in tema di lavori appaltati a terzi
(imprese o lavoratori autonomi), da svolgere all’interno
dell’azienda;
ü
coinvolgimento nella prevenzione infortuni sul lavoro e
malattie professionali dei progettisti, dei fabbricanti, dei
fornitori e degli installatori di impianti e macchine e di di
alcune figure collaborative ( Responsabile del servizio
prevenzione e protezione, Addetti al servizio di prevenzione e
protezione e alla gestione dell’emergenza, Medico competente,
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza);
ü obbligo per il datore di lavoro di predisporre un programma
preventivo di attività (interventi e verifiche) per la sicurezza
mediante la valutazione dei rischi, cui segue la elaborazione di
un documento di sicurezza ;
ü
estensione soggettiva del campo di applicazione con
l’equiparazione al lavoratore tutelato anche dei soci lavoratori,
degli “stagisti”, degli studenti, dei partecipanti ai corsi di
formazione, nei quali si faccia uso di macchine e agenti
pericolosi;;
ü aumento della sorveglianza sanitaria per i lavoratori, con una
migliore individuazione della figura del medico competente;
ü identificazione degli obblighi e delle responsabilità del datore
di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori e
previsione per le relative violazioni della pena dell’ammenda
alternativa all’arresto, nonché di sanzioni pecuniarie
amministrative per alcune infrazioni minori;
Tutte queste innovazioni sono avvenute nel rispetto del
principio che il nuovo deve tenere presente dell’esperienza del
passato, per cui in virtù dell’art. 98 dello stesso D.Lgs 626/94 sono
rimaste in vigore tutte le vecchie disposizioni della prevenzione
33
oggettiva del 1955,per cui chi era già in debito con i vecchi obblighi
scaturenti dal D.P.R. n. 547 del 1955 e da altre norme speciali,
nell’organizzazione della propria attività, ora avrà compiti più gravosi.
Solo l’impegno ed il coinvolgimento solidale ai vari livelli,
nessuno escluso, dei datori di lavoro, piccoli o grandi, privati o
pubblici, delle organizzazioni imprenditoriali, dei lavoratori
dipendenti o autonomi, delle OO.SS. e delle istituzioni in genere (
Ministero del Lavoro , della Sanità, Enti Regione ) potrà rendere
percorribile la strada tracciata dal legislatore per il miglioramento
della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Un contributo enorme può essere dato dalla prescrizione
obbligatoria da parte degli organi di vigilanza finalizzata
all’eliminazione delle violazioni accertate (art. 20 commi 1, 2 e 3 del
D. lgs. 758/94) e non solo alla punizione, spesso tardiva e quindi non
più educativa.
Dr Michele Gurrado
34
Schemi
riepilogativi
O
riassuntivi
35
LA TUTELA del LAVORATORE
LA
TUTELA
DEL
LAVORATORE
NELLA
LEGISLAZIONE
SOCIALE
PSICO FISICA
ECONOMICA
PREVIDENZIALE
LA TUTELA PSICO FISICA
PREVENZIONE INFORTUNI
LA
TUTELA
PSICO FISICA
SUL LAVORO
IGIENE DEL LAVORO
36
Differenza fra infortunio sul
lavoro e malatia professionale
INFORTUNIO
evento dannoso
SUL
causa violenta
LAVORO
occasione lavoro
infortunio in itinere
MALATTIA
evento dannoso
Professionale
causa lenta
occasione lavoro
EVENTO DANNOSO
INFORTUNIO
SUL
Morte
LAVORO
permanente
MALATTIA
Inabilità
Professionale
temporanea
parziale
assoluta
37
La tutela psicofisica del lavoratore nella
legislazione sociale
Prevenzione
Infortuni
Sul
Lavoro
La Costituzione
Codice Civile
Codice Penale
Codice Procedura Penale
Leggi generali e particolari di
prevenzione infortuni
Igiene del
Lavoro
nella
legislazione
sociale.
Norme di buona tecnica e
regola d’arte
Direttive Europee
Direttive Cantieri
LA COSTITUZIONE
Artt . 32, 35,. 41
La Repubblica Italiana
Ø tutela la salute
Ø tutela il lavoro,
Ø cura la formazione professionale
Ø assicura che l’iniziativa economica privata
si svolga senza arrecare danno alla
sicurezza, alla libertà ed alla dignità
umana
38
Codice Civile
Art. 2087
Trasferimento
della
responsabilità
extra
contrattuale
al
> Risarcimento
contrattuale
per gli infortuni
subiti dal lavoratore
salvo che l’evento
non sia a lui
imputabile
< Risoluzione del
contratto di lavoro
campo
per colpa del datore
della
di lavoro quando
responsabilità non è assicurato
contrattuale
un lavoro salubre e
sicuro
39
Codice Penale
Artt. 437( Dolo ) 451( Colpa)
Puniscono
chi
oggetto
del
sicurezza
nel
rimuova
reato
lavoro
o
danneggia soggetto Chi
gli
impianti
gli
apparecchi
segnali
destinati
a
prevenire
disastri
o
infortuni
sul lavoro o
del
reato
rimuova reato
o
commissivo
danneggia
o
ometta
reato
omissivo
il datore di lavoro
il dirigente d’azienda lavoro
il preposto
il lavoratore
ometta di
collocarli .
artt. 589 e 590 del C.P., modificati dalla legge
296/1996 inasprisce le pene per
l’omicidio colposo e lesioni personali colpose
derivanti da infortuni sul lavoro
40
Codice Procedura Penale
Artt. 55 e 321 danno la possibilità alla
{Magistratura
cantiere
inquirente
Sequestro
Giudiziario macchine
Polizia
Giudiziaria
Sono
Ufficiali
Gli ispettori del lavoro
di
Polizia
Gli ispettori di sicurezza
Giudiziaria dell’AUSL
nei limiti
del servizio
e delle
competenze .
Diritto di accesso
41
Leggi generali e particolari di
prevenzione infortuni sul lavoro
La
l’universalità delle norme
prevenzione
Datori di lavoro
degli
preposti
infortuni
soggetti lavoratori
sul
costruttori di macchine
lavoro
venditori (
42
Leggi generali e particolari per
l’igiene del lavoro
IGIENE
DEL
LAVORO
D.P.R.
studia
le cause
di
In
salubrità
ordinamento
del lavoro
ambiente
del lavoro in
connesse
senso stretto
all’ambiente
lavorativo
materiale di
lavoro
30/3/56
n. 303
indica
i mezzi idonei a
prevenirle
43
Gli organi preposti alla vigilanza
Con competenza
ll Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale
S.I.L.( anche se residuale e
concorrenziale)
generale
Le Regioni UU.SS.LL.
I Vigili del Fuoco
per
la prevenzioni incendi
Il Ministero dell’industria, per
il settore minerario
La regione e le province per le
industrie estrattive di seconda
categoria e le acque termali
particolare
Gli uffici di sanità aerea e
marittima e le autorità
portuali , per le navi e di
aeromobili
ed in ambito
portuale ed aeroportuale
I servizi sanitari tecnici delle
forze armate e delle le forze di
polizia anche per le strutture
penitenziarie
l.S.P.E.S.L.
Omologazione
e
Controllo del mercato
ai sensi delle direttive
macchine .
44
Analisi degli infortuni sul lavoro
in agricoltura
Infortuni
8,16% sul totale di quelli avvenuti in tutte
le attività
11,56% sul totale degli infortuni
Infortuni mortali 1 mortali avvenuti in tutte le attività
La fortissima percentuale dei lavoratori
autonomi ( 80% ) e dei lavoratori assunti a
tempo determinato condiziona l’osservanza
delle norme di prevenzione, per cui vi è la
necessità di un’opera di propaganda e di
divulgazione più che di vigilanza
Età degli infortunati
colpisce più il
lavoratore anziano
Ambiente
lavoro
Modalità di accadimento
di
Utilizzo di
macchine
alla preparazione del terreno
Lavorazioni
all’allevamento del bestiame
45
♦ Mancanza di formazione
e di informazione
♦ Mancanza di dispositivi
di sicurezza;
♦ Mancanza di dispositivi
di sicurezza;
cause e concause:; Impiego di attrezzi inadeguati
ed impropri al lavoro
♦ Imperizia, disattenzione ed
imprudenza e sottovalutazione
del rischio da parte del
lavoratore;
necessità
che conferisca al datore di lavoro
di una
ed al lavoratore un ruolo
nuova
da protagonista;
normativa dia risalto alla prevenzione
di tipo
e alla informazione
attivo :
anziché al di controllo
di macchine Persone
Guida agricole
autoveicoli
qualificate
ed esperite
Viabilità adeguata
Cartellonistica di
circolazione e specchi
sferici .
46
Le Malattie Professionali
Circa il 3,85%
Agenti atmosferici e
fattori climatici (asma
CAUSE
bronchiale)
Rumore ( ipoacusia e
sordità )
Vibrazioni (malformazioni
ostearticolari)
Agenti allergizzanti(alveoliti
allergiche
Movimentazione manuale
dei carichi ( malformazioni
ostearticolari)
Impiego di prodotti
chimici fertilizzati
fitosanitari (intossicazioni )
Tecnici
Rimedi
Organizzativi
47
D.Lgs. 626/1994 e D. Lgs. 242/1996
Ø Recepisce otto Direttive Europee
Ø Rappresenta uno strumento
promozione della sicurezza.
Ø Interferisce
aziendale
di
sull’organizzazione
Ø Prevede una autogestione della
sicurezza in ogni luogo di lavoro
Ø Formula un’organizzazione che
pone la sicurezza come condizione
irrinunciabile
Ø Istituisce figure collaborative
48
Soggetti Operativi
Datore di lavoro
Figure
collaborative
Responsabile del servizio
prevenzione e protezione.
Addetti
al
servizio
prevenzione e di protezione e
alla gestione dell’ emergenza
Medico competente
Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza
FORMATO
Lavoratore
INFORMATO
anche art.
L.300/70 )
(
9
vedi
della
49
Decalogo dei diritti del lavoratore
in tema
di prevenzione infortuni e igiene del lavoro
1. I rischi devono essere ridotti alla fonte.
2. Il numero dei lavoratori esposti al
rischio deve essere ridotto al massimo.
3. Sulla sicurezza e la salute sul luogo di
lavoro, i lavoratori e i loro rappresentanti
hanno diritto all'informazione, alla
formazione, alla consultazione ed alla
partecipazione.
4. Gli ambienti e le attrezzature di lavoro,
le macchine , gli impianti e i dispositivi di
sicurezza devono essere sottoposti a
regolare manutenzione.
5. I lavoratori, in relazione al tipo ed
entità del rischio, devono essere forniti dei
necessari e idonei dispositivi di protezione
individuale.
6. I lavoratori devono ricevere adeguate
istruzioni sull'uso delle macchine, degli
impianti, degli utensili e dei dispositivi di
protezione individuali.
50
7. Ai
lavoratori,
salvo
eccezioni
debitamente motivate, non può essere
richiesto di riprendere l'attività in una
situazione di lavoro in cui persiste un
pericolo grave e immediato.
8. I lavoratori esposti al rischio di un
pericolo grave e immediato hanno il
diritto di essere informati in merito al
rischio stesso e alle disposizioni prese o da
prendere in materia di protezione.
9. I lavoratori hanno il diritto di
verificare, mediante il rappresentante per
la sicurezza, l’applicazione delle misure di
sicurezza e di protezione della salute.
10. Il datore di lavoro deve adottare le
misure organizzative necessarie ed
impiegare i mezzi appropriati per evitare
la movimentazione manuale dei carichi da
parte dei lavoratori.
51
L’INAIL dà incentivi per la
• informazione e/o formazione dei
lavoratori;
• formazione dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza, degli
addetti alla gestione delle emergenze;
• formazione dei datori di lavoro ed i
responsabili
del
servizio
di
prevenzione e protezione, dipendenti
dalle imprese, a svolgere l’attività di
informazione in azienda.
Sono
previsti
Norme premiali ( bonus malus)
Interventi a sostegno di chi investe
in sicurezza
.
52
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
Ø Valutazione dei Rischi
Ø Redazione del documento con l’esito
della valutazione (autocertificazione nelle
aziende piccole o familiari )
Ø Programmazione delle misure
prevenzione e di igiene del lavoro
di
Sono previsti incentivi in conto interessi
e/o
capitale da parte dell’Inail
per
adeguare le misure di sicurezza :
Ø Designazione e Comunicazione al
S.I.L. ed alla Ausl del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione
Ø Registro infortuni
53
Considerazioni
La nuova normativa formula un complesso di
misure organizzative e funzionali che si possono
così sintetizzare:
v l’estensione oggettiva del campo di
applicazione a tutti i settori di attività sia
privati che pubblici, unitamente alla
formulazione di nuove regole in tema di
lavori appaltati a terzi (imprese o
lavoratori
autonomi)
da
svolgere
all’interno dell’azienda;
v il coinvolgimento nella prevenzione
dei progettisti, dei fabbricanti, dei
fornitori e degli installatori di impianti e
macchine e di alcune figure collaborative
(Responsabile del servizio prevenzione e
protezione, Addetti al servizio di
prevenzione e protezione e alla gestione
dell’emergenza, Medico competente,
Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza)
v l’obbligo per il datore di lavoro di
predisporre un programma preventivo di
attività (interventi e verifiche) per la
54
sicurezza mediante la valutazione dei
rischi, cui segue la elaborazione di un
documento di sicurezza;
v l’estensione soggettiva del campo di
applicazione con l’equiparazione al
lavoratore tutelato dei soci lavoratori,
degli “stagisti”, degli studenti, dei
partecipanti ai corsi di formazione, nei
quali si faccia uso di macchine e agenti
pericolosi;
v l’aumento della sorveglianza sanitaria
dei lavoratori, con una migliore
individuazione della figura del medico
competente;
v l’identificazione degli obblighi e delle
responsabilità del datore di lavoro, dei
dirigenti, dei preposti e dei lavoratori e la
previsione per le relative violazioni di
sanzioni.
55
INDICE
1. La tutela del lavoratore( Prevenzione infortuni sul
lavoro e l’igiene del lavoro……………………………… Pag. 2
2. Elementi che caratterizzano l'infortunio sul lavoro e la
malattia professionale……………………………………….
Pag. 3
3. La tutela psicofisica del lavoratore( Prevenzione
infortuni sul lavoro e l’igiene del lavoro nella
legislazione italiana …………………………………….. Pag. 5
A.
B.
C.
D.
E.
Costituzione……………………………………………………….
Codice Civile ………………………………………………………
Codice Penale……………………………………………………..
Codice di Procedura Penale……………………………………..
Le leggi generali e particolari di prevenzione degli infortuni sul
lavoro e di igiene del lavoro……………………………………….
Pag. 6
Pag. 6
Pag. .6
Pag. 6
Pag. 7
4. Gli organi preposti alla vigilanza in materia di
prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene del
lavoro e la necessità d’istituire la cultura della
sicurezza ………………………………………………… Pag .8
5. Analisi degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali in agricoltura ……………………………. Pag. 12
6. Le malatie professionali e le cause che le genrano……. Pag. 18
7. Direttive comunitarie in tema di sicurezza negli
ambienti di lavoro recepite nella 626/94………………. Pag. 21
8. Il D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e D. Lgs. 19 marzo
1996 n. 242 ed i collaboratori del datore di lavoro
Pag. 22
Il datore di lavoro…………………………………………….. Pag.22
a) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione………..
b) Gli addetti al servizio di protezione ed alla gestione
dell’emergenza……………………………………………………..
Ø Capacità e requisiti professionali richiesti agli addetti e al
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione .
c) Il medico competente…………………………………………….
d) Il Rappresentante ( o i Rappresentanti ) dei lavoratori per la
sicurezza e la salute in azienda…………………………………….
e) Il lavoratore ……………………………………………………….
Pag.23
9. Incentivi Inail
Pag. 29
Pag. 24
Pag. 24
Pag. 25
Pag. 25
Pag. 26
56
10. Adempimenti amministrativi ai fini della prevenzione Pag. 30
infortuni ed igiene del lavoro ………………………….. Pag. 30
a) La valutazione del Rischio ………………………………………..
b) La redazione del documento con l’esito della valutazione e la
Pag. 30
programmazione delle misure di prevenzione e igiene del
lavoro da adottare
c) La designazione e comunicazione dal datore di lavoro alla USL Pag..31
ed al Servizio Ispezioni del lavoro della Direzione Provinciale
Pag.31
del lavoro;
d) Il registro infortuni
11. Considerazioni sulla D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 Pag. 33
e D. Lgs. 19 marzo 1996 n. 242
Pag. 35
Schemi riepilogativi o riassuntivi
Pag.56
Indice
57