PROCEDURE INTERNE AI SENSI DEL D.M. 644/2012 COMMISSIONE ISTRUTTORIA VELOCE DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 20 DD. 20/09/2012 000402 DATI INFORMATIVI DELLA BANCA DENOMINAZIONE CASSA RURALE DI ALDENO E CADINE B.C.C. - SOCIETA' COOPERATIVA INDIRIZZO 38060 ALDENO TN - VIA ROMA, 1 TELEFONO E FAX 0461 842 517 - 0461 842 101 E-MAIL [email protected] SITO www.cr-aldeno.net PARTITA IVA E CODICE FISCALE 00107560229 N° ISCRIZIONE ALBO BANCHE PRESSO BANCA D’ITALIA 4000.6 (CODICE ABI 08013) N° ISCRIZIONE ALBO SOC. COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE A157611 ADERENTE AL FONDO DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI DEL CREDITO COOPERATIVO E AL FONDO NAZIONALE DI GARANZIA AIG402 PAGINA 1 DI 4 PREMESSA Il 5 luglio u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 644 dd. 30/06/2012 in attuazione all’art. 117 bis T.U.B. in tema di remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito. Per quanto riguarda le aperture di credito regolate in conto corrente, il Decreto ha sancito in maniera definitiva che gli unici oneri a carico del cliente possono essere: a) una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell’affidamento; b) un tasso debitore sulle somme prelevate. Per quanto riguarda, invece, gli sconfinamenti, in assenza di affidamento ovvero oltre i limiti di fido, i relativi contratti potranno, invece, prevedere quali unici oneri a carico del cliente: a) una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi mediamente sostenuti dall’intermediario per svolgere l’istruttoria veloce; b) un tasso debitore sull’ammontare dello sconfinamento. L’art 27 bis D.L. 1/2012 stabilisce in maniera chiara che clausole che prevedano altri oneri non conformi a quanto sopra previsto sono da considerarsi nulle. La commissione onnicomprensiva (C.O.M.D.S.) non può superare lo 0,50% per trimestre della somma messa a disposizione del cliente. Non possono essere previsti ulteriori oneri in relazione alla messa a disposizione dei fondi o all’impiego degli stessi, ivi inclusi le commissioni di istruttoria, le spese relative al conteggio degli interessi e ogni altro corrispettivo per attività che sono a esclusivo servizio del finanziamento. Possono essere addebitate al cliente le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per l’iscrizione dell’ ipoteca, le spese a fronte di servizi di pagamento per l’utilizzo dell’affidamento. L’elemento di novità riguarda la Commissione di Istruttoria Veloce (C.I.V.) ed il Decreto Ministeriale prevede che qualora l’intermediario intenda introdurre questa tipologia di commissione, dovrà dotarsi di procedure interne volte ad individuare i casi in cui una richiesta di sconfinamento genera un’attività di istruttoria veloce, come presupposto per l’applicazione della commissione ed a quantificarne i relativi costi. Il presente documento formalizza, quindi, i casi in cui sarà applicata la Commissione di Istruttoria Veloce (C.I.V.) e la determinazione dei costi di tale istruttoria. Il presente documento integra il Regolamento e le relative disposizioni attuative del Credito approvati dal Consiglio di Amministrazione n. 18/08 del 10 luglio 2008. CARATTERISTICHE DELLA COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE La Commissione di Istruttoria Veloce costituisce un mero rimborso spese, non va intesa come forma di remunerazione e deve rispettare le seguenti caratteristiche: − deve essere determinata in misura fissa espressa in valore assoluto. Nei contratti con soggetti diversi dai consumatori possono essere applicate commissioni differenziate a seconda dell’importo dello sconfinamento, se questo è superiore ad € 5.000,00; non possono essere previsti più di tre scaglioni d’importo; − non deve eccedere i costi mediamente sostenuti dall’intermediario per svolgere l’istruttoria; − deve essere applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l’ammontare di uno sconfinamento esistente; − deve essere applicata solo quando lo sconfinamento appare a fine giornata con riguardo al solo saldo disponibile. La Commissione di Istruttoria Veloce non può essere applicata se: − lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell’intermediario (es. addebito competenze); − lo sconfinamento non ha avuto luogo, a seguito di esito negativo della valutazione fatta dall’intermediario. La Commissione di Istruttoria Veloce non si applica ai consumatori titolari di conto corrente nel caso di: − sconfinamenti pari o inferiori a € 500,00 in assenza di affidamento, per uno solo periodo, per ciascun trimestre solare, di durata non superiore a sette giorni consecutivi; ovvero: − AIG402 sconfinamenti pari o inferiori a € 500,00 oltre i limiti di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, di durata non superiore a sette giorni consecutivi. PAGINA 2 DI 4 CASI IN CUI VIENE SVOLTA UN’ISTRUTTORIA VELOCE Lo sconfinamento rappresenta un’assunzione di rischio a fronte di concessione di credito, da esercitarsi secondo il sistema di deleghe graduate, conferite, ai sensi dell’art. 35 dello Statuto sociale vigente, dal Consiglio di Amministrazione all’Esecutivo. Le deleghe, graduate in modo crescente in correlazione all’importo ed al grado di rischio assegnato dalla Cassa rurale al cliente, sono parimenti attribuite a funzioni aziendali progressivamente più rilevanti in livello gerarchico (Responsabili di Filiale, Responsabile Area Credito, Direzione). Gli organi delegati sono tenuti ad effettuare, nel rispetto dei limiti conferiti, un’istruttoria veloce prima di consentire o rifiutare lo sconfinamento di qualsivoglia addebito. In caso di utilizzo da parte del Correntista o, comunque, di addebito di somme di denaro in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente non affidato o rispetto al limite degli affidamenti concessi (sconfinamento), nonché al verificarsi di incrementi dello sconfinamento stesso, la Banca svolge una attività istruttoria urgente volta ad accertare le condizioni di merito creditizio per consentire l’addebito. Tali casi si riferiscono a quelle situazioni per le quali viene effettivamente svolta una valutazione circa l’autorizzazione o meno dello sconfinamento quali: − pagamento titoli e effetti (assegni, cambiali, ecc.); − esecuzione di ordini e disposizioni di pagamento e bonifici agli sportelli o tramite Home/Internet Banking; − ordini permanenti di pagamento e di addebito; − addebiti di carte di credito a rischio emittente; − pagamento deleghe fiscali agli sportelli o tramite Home/Internet Banking;; − prelevamenti di denaro contante allo sportello; − acquisto di strumenti finanziari; − ogni altro addebito consentito, previa valutazione del personale preposto. La casistica non ricomprende i casi in cui non viene svolta alcuna attività di istruttoria. Indipendentemente dall’effettuazione di una attività istruttoria, la C.I.V. non è, comunque, applicata qualora lo sconfinamento abbia avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell’intermediario: − addebito delle competenze (p.es. spese ed interessi del conto corrente); − addebito rate di mutuo della stessa banca; − addebito di commissioni e spese. Resta fermo che l’autorizzazione dello sconfinamento non pregiudica il diritto della Banca di rifiutare in futuro l’autorizzazione di ulteriori operazioni richieste dal Cliente o di addebiti in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente o rispetto al limite degli affidamenti concessi, anche qualora lo sconfinamento sia stato nel frattempo ridotto o eliminato per effetto di successive rimesse, come pure - in presenza di sconfinamenti – il diritto di risolvere il rapporto e/o di attivare qualsivoglia iniziativa di recupero del credito. CONTENUTI DELL’ISTRUTTORIA L’istruttoria veloce è effettuata dall’organo delegato competente per importo e tipo di cliente, valutando il rischio diretto riveniente dall’operazione, dalla situazione complessiva del cliente e dall’eventuale gruppo di clientela al quale è connesso, avvalendosi dei supporti informativi messi a disposizione dal sistema informatico e tenendo conto delle eventuali direttive emanate dal Consiglio e dalla Direzione Generale a presidio del rischio. In particolare l'organo effettuerà: − una ricognizione dettagliata della singola operazione, valutandone la tipologia di rischio, l’importo, la significatività anche in relazione alle caratteristiche del titolo sottostante la richiesta d’addebito, le partite contabili sospese, il saldo contabile e disponibile in essere; − l’analisi della posizione di rischio complessiva del cliente, avendo riguardo alla situazione andamentale in termini di operatività, rischio interno ed esterno (centrale rischi), pregiudizievoli, etc.. − l’analisi della situazione del gruppo di clientela di riferimento, qualora si tratti di soggetto connesso ad altri clienti della banca. Al termine del processo il soggetto delegato, di norma, assumerà la decisione ritenuta più appropriata e coerente con le direttive generali aziendali ed, eventualmente, specifiche per il cliente; in casi residuali, di particolare criticità e/o rilevanza, ha facoltà di rimettere la decisione ad un organo delegato competente gerarchicamente superiore, che produrrà una analoga istruttoria autonoma, prima di assumere la decisione. Affrontando più nel dettaglio l’attività d’istruttoria veloce per le posizioni in esame, le fasi di lavoro possono essere così descritte: − Individuazione della natura dell’operazione che genera lo sconfinamento attraverso l’analisi della movimentazione del rapporto di conto corrente di riferimento (a cura del Responsabile della Filiale di riferimento); − Verifica entità e natura di eventuali partite in sospeso in attesa di addebito sul rapporto di conto corrente di riferimento (a cura del Responsabile della Filiale di riferimento) ; − Analisi della posizione del cliente attraverso l’utilizzo di specifiche funzionalità presenti sul sistema informativo aziendale (verifica rapporti collegati, verifica disponibilità su eventuali ulteriori linee di credito accordate, da utilizzarsi anche per lo smobilizzo di crediti commerciali), nonché mediante la consultazione di basi informatiche pubbliche (Centrale dei Rischi di Banca d’Italia, ecc.) (a cura del Responsabile della AIG402 PAGINA 3 DI 4 Filiale di riferimento); − Contatto telefonico ovvero colloquio con il cliente per verifica in merito alle ragioni dello sconfinamento e per la definizione delle modalità e della tempistica del relativo rientro (a cura del Responsabile della Filiale di riferimento); − Inoltro richiesta di autorizzazione allo sconfinamento indirizzata, per via telematica, all’Organo Competente (a cura del Responsabile della Filiale di riferimento), per le posizioni con sconfinamento oltre le facoltà delegate al Responsabile stesso; − Valutazione complessiva della posizione, anche sulla base delle sopra evidenziate analisi condotte dal Responsabile della Filiale (a cura dell’Organo Competente per le posizioni con sconfinamento oltre le facoltà delegate al Responsabile della Filiale di riferimento); − Comunicazione, in modalità telematica, al Responsabile della Filiale di riferimento dell’esito della richiesta di autorizzazione (a cura dell’Organo Competente per le posizioni con sconfinamento oltre le facoltà delegate al Responsabile della Filiale di riferimento); − Acquisizione, in modalità telematica, dell’esito della richiesta ed esitazione della stessa; − Gestione contabile dell’operazione sconfinante (a cura del Responsabile della Filiale di riferimento). DETERMINAZIONE DEL COSTO DELL'ATTIVITÀ DI ISTRUTTORIA VELOCE Il D.M. sopra citato dispone che la CIV “non eccede i costi mediamente sostenuti dall’intermediario per svolgere l'istruttoria veloce e a questa direttamente connessi”. La determinazione del costo medio sostenuto dalla Cassa rurale fa riferimento al costo orario medio del personale delegato alla gestione degli sconfinamenti, differenziato per classe gerarchica - così come determinato dal Consiglio di Amministrazione n. 20 del 20/09/2012 - ed al tempo medio necessario per l'attività di istruttoria veloce delle scoperture, tenendo anche presente i costi informatici connessi. Le predette attività sono complessivamente svolte in un lasso di tempo indicativo minimo di 1/4 ora. MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE La CIV viene applicata nella misura convenuta, a fronte di ciascuno sconfinamento rispetto al giorno lavorativo precedente - calcolato sul saldo disponibile di fine giornata del conto corrente, fatte in ogni caso salve le ipotesi di esclusione previste dalla normativa. L’addebito delle CIV maturate in ciascun trimestre bancario è convenzionalmente posticipato alla fine del trimestre stesso, con valuta ultimo giorno del trimestre. Le condizioni saranno applicate in relazione alla qualifica di “consumatore” o “non consumatore” in essere al momento dell’addebito. Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non trovano applicazione né la CIV, né gli interessi previsti per gli utilizzi in assenza di affidamento o extrafido. AIG402 PAGINA 4 DI 4